5. Negli anni 90 cominciano i primi interventi di urgenza 20 novembre 1991 il Ministro dell’ambiente emana 11 ordinanze (11 città: Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Venezia) che fissano soglie di attenzione e allarme oltre le quali il Sindaco assume il potere/dovere di stabilire misure adeguate ( L. 59/1987, art. 8 “grave pericolo di danno ambientale”) INQUINAMENTO GRANDI CENTRI URBANI
6. Il Ministero dell’Ambiente con successivi decreti detta le norme tecniche sui limiti di concentrazione ed i livelli d’attenzione e d’allarme D.M. 15 aprile 1994 , con cui vengono introdotti i livelli di attenzione e di allarme per cinque inquinanti atmosferici nelle aree urbane: biossido di zolfo; particelle sospese totali; biossido di azoto; monossido di carbonio; ozono . Stabilisce inoltre i criteri di individuazione degli stati di attenzione e di allarme in base ai quali i Comuni possono adottare provvedimenti di prevenzione e di contenimento dell'inquinamento atmosferico. D.M. 25 novembre 1994 Aggiorna i livelli di attenzione e di allarme e prevede la misura di alcuni nuovi inquinanti ormai stabilmente presenti nelle aree urbane: benzene; idrocarburi policiclici aromatici; particelle sospese. Per i nuovi inquinanti, considerati di forte impatto per la salute e per l'ambiente, il decreto fissa obiettivi di qualità. D.M. 16 Maggio 1996 “Attivazione di un sistema di sorveglianza di inquinamento da ozono”. Impone alle Regioni di redigere un rapporto annuale per i dati di concentrazione di ozono relativi al periodo 1° gennaio – 31 dicembre nel quale possono essere contenute le informazioni sui precursori (NOx, e composti organici volatili). Stabilisce inoltre che il metodo di riferimento da utilizzare per la determinazione delle concentrazioni di ozono è quello basato sull’assorbimento UV .
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18. Quarta “direttiva figlia” ( ancora da recepire ) della direttiva quadro 96/62/CE, concernente la presenza di inquinanti che presentano un rischio per la salute umana Dato che le sostanze in oggetto sono agenti cancerogeni umani per i quali non può essere individuata alcuna soglia riguardo agli effetti dannosi sulla salute umana, la direttiva è finalizzata ad applicare il principio secondo il quale l'esposizione a tali inquinanti debba essere al livello più basso che si possa ragionevolmente raggiungere concernente l'arsenico, il cadmio, il mercurio, il nickel e gli idrocarburi policiclici aromatici nell'aria ambiente Dir. 2004/107/CE
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24. • INTERNATIONAL EMISSIONS TRADING (IET) – consiste nella possibilità che uno Stato, ed eventualmente un’azienda, possa comperare o vendere ad altri stati o aziende permessi di emissione in modo da allineare le proprie emissioni con la quota assegnata: il soggetto interessato venderà tali permessi quando le proprie emissioni sono al di sotto della quota assegnata, mentre li comprerà quando le proprie emissioni sono al di sopra della quota assegnata. I permessi di emissione vengono chiamati Assigned Amount Units ed indicati con la sigla AAUs. • CLEAN DEVELOPEMENT MECHANISM (CDM) – è un meccanismo di collaborazione attraverso il quale le aziende o gli Stati che realizzano progetti a tecnologia pulita nei paesi in via di sviluppo ricevono crediti di emissione pari alla riduzione ottenuta rispetto ai livelli che si sarebbero avuti senza il progetto. Tali crediti vengono chiamati Certified Emissions Reductions ed indicati spesso con la sigla CERs • JOINT IMPLEMENTATION (JI) – è un meccanismo di collaborazione tra paesi industrializzati e quelli ad economia in transizione, per il raggiungimento dei rispettivi obiettivi di riduzione delle emissioni. Analogamente al CDM, permette di ottenere crediti di emissione attraverso investimenti in tecnologie pulite in altri paesi. Tali crediti vengono chiamati Emissions Reductions Units ed indicati con la sigla ERU I MECCANISMI FLESSIBILI
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26. “ Delega al governo per il riordino il coordinamento e l’integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione” il DDL ha avuto un iter travagliato 9 agosto 2001 il CdM approva lo schema di DDL 19 ottobre 2001 è stato presentata alla Camera (AC 1798) 2 ottobre 2002 è approvato dalla Camera in prima lettura e passa al Senato (AS 1753) 14 maggio 2003 è approvato con modificazioni dal Senato che lo rinvia alla Camera 15 ottobre 2003 la Camera lo approva in seconda lettura con ulteriori modifiche 14 ottobre 2004 il Senato lo approva con modifiche ulteriori 24 novembre 2004 la Camera finalmente lo approva definitivamente LA LEGGE DELEGA Legge 15 dicembre 2004, n. 308
27. TRA I VARI SETTORI DA RIORDINARE VI E’ L’INQUINAMENTO ATMOSFERICO nei seguenti ambiti 1 ) emissioni provenienti dagli impianti di riscaldamento per uso civile 2) l'incentivazione della produzione di energia da fonti rinnovabili o alternative 3) emissioni derivanti dalle attività agricole e zootecniche 4) Incentivazioni per l'uso di veicoli, combustibili e carburanti che possono contribuire alla riduzione delle emissioni e al miglioramento della qualità dell'aria 5) informazione ai consumatori sull'impatto ambientale del ciclo di vita dei prodotti possono causare inquinamento atmosferico 6) predisposizione del piano nazionale di riduzione (direttiva 2001/80/CE) che stabilisca prescrizioni per i grandi impianti di combustione esistenti
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29. recante Norme in materia ambientale Parte V “ Norme in materia di tutela dell’aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera” è suddivisa Titolo I Prevenzione e limitazione delle emissioni in atmosfera di impianti e attività Titolo II Impianti termici civili Titolo III Combustibili D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152
30. Titolo I “ Prevenzione e limitazione delle emissioni in atmosfera di impianti e attività” si applica agli impianti e alle attività che producono emissioni ( inclusi: impianti termici civili non disciplinati dal Titolo II; esclusi: impianti di incenerimento di rifiuti, impianti sottoposti ad autorizzazione integrata ambientale IPCC-Integrated Pollution Prevention and Control, impianti per la difesa nazionale, sfiati da ambienti da lavoro) stabilisce i valori di emissione, le prescrizioni, i metodi di campionamento e di analisi delle emissioni ed i criteri per la valutazione della conformità ai valori limite determina impegni maggiori per le fonti rinnovabili D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152
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33. Il D.Lgs. sembra volerne limitare i poteri Art. 281, comma 10, prevede la necessità di intesa con il MATT per la fissazione di limiti più restrittivi Lesivo delle competenze regionali di programmazione e pianificazione - Diverso dalla normativa IPCC che prevede che le regioni fissino limiti più restrittivi autonomamente REGIONI E COMPETENZE D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152
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35. Titolo III “ Combustibili” disciplina le caratteristiche merceologiche dei combustibili che possono essere utilizzati negli impianti di cui trattano i Titolo I e II stabilisce le condizioni di utilizzo e le prescrizioni prevede possano essere stabiliti valori limite massimi per il contenuto di zolfo negli oli combustibili o nel gasolio, più elevati rispetto a quelli fissati nell’allegato X al D. Lgs. D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152