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Università degli Studi di                                 Centro di Formazione
         Roma                                               e di Studi Sanitari
    “Tor Vergata”                                          “Padre Luigi Monti”




        Corso di Laurea in Infermieristica
                            Diritto del Lavoro




                            Dott.ssa Daniela Ramaglioni




                                        1
La responsabilità
  professionale


        2
La responsabilità professionale è divisa
             in 3 ambiti:




                   3
La responsabilità professionale è divisa
                    in 3 ambiti:


- responsabilità penale




                          3
La responsabilità professionale è divisa
                    in 3 ambiti:


- responsabilità penale
- responsabilità civile




                          3
La responsabilità professionale è divisa
                    in 3 ambiti:


- responsabilità penale
- responsabilità civile
- responsabilità disciplinare




                           3
La responsabilità professionale è divisa
                    in 3 ambiti:


- responsabilità penale
- responsabilità civile
- responsabilità disciplinare


                          Collegio IPASVI: è titolare del
                           procedimento disciplinare
                                 (in caso di liberi professionisti)


                             3
La responsabilità professionale è divisa
                    in 3 ambiti:


- responsabilità penale
- responsabilità civile
- responsabilità disciplinare                        datore di lavoro



                          Collegio IPASVI: è titolare del
                           procedimento disciplinare
                                 (in caso di liberi professionisti)


                             3
La responsabilità penale




            4
La responsabilità penale



Diritto penale determina quali comportamenti sono
         puniti con la sanzione di una pena




                        4
La responsabilità penale



Diritto penale determina quali comportamenti sono
         puniti con la sanzione di una pena
                     Reato




                        4
La responsabilità penale



Diritto penale determina quali comportamenti sono
         puniti con la sanzione di una pena
                               Reato
   Comportamento che si attua mediante azione o omissione per il quale
                 è prevista l’applicazione di una pena




                                  4
La responsabilità penale



Diritto penale determina quali comportamenti sono
         puniti con la sanzione di una pena
                               Reato
   Comportamento che si attua mediante azione o omissione per il quale
                 è prevista l’applicazione di una pena

      Nel reato sono presenti un elemento oggettivo
                    e uno soggettivo


                                  4
L’elemento oggettivo del reato




               5
L’elemento oggettivo del reato



Condotta




                          5
L’elemento oggettivo del reato



Condotta             Evento




                          5
L’elemento oggettivo del reato



Condotta             Evento        Nesso di causalità




                          5
L’elemento oggettivo del reato



 Condotta               Evento        Nesso di causalità



Azione o omissione




                             5
L’elemento oggettivo del reato



 Condotta               Evento        Nesso di causalità



Azione o omissione      conseguenza




                               5
L’elemento oggettivo del reato



 Condotta               Evento        Nesso di causalità



                                             rapporto tra
Azione o omissione      conseguenza
                                          condotta ed evento




                               5
La determinazione del nesso di causalità
 nell’esercizio delle professioni sanitarie




                      6
La determinazione del nesso di causalità
      nell’esercizio delle professioni sanitarie

Stabilire che l’evento è conseguenza
            della condotta




                                       6
La determinazione del nesso di causalità
      nell’esercizio delle professioni sanitarie

Stabilire che l’evento è conseguenza
            della condotta


                        ambito sanitario: le cose che accadono
                           sono di natura probabilistica




                                       6
La determinazione del nesso di causalità
      nell’esercizio delle professioni sanitarie

Stabilire che l’evento è conseguenza
            della condotta


                        ambito sanitario: le cose che accadono
                           sono di natura probabilistica




                                       6
La determinazione del nesso di causalità
      nell’esercizio delle professioni sanitarie

Stabilire che l’evento è conseguenza
            della condotta


                        ambito sanitario: le cose che accadono
                           sono di natura probabilistica


                        nesso di causalità
                          molto difficile!


                                       6
La determinazione del nesso di causalità
 nell’esercizio delle professioni sanitarie




                      7
La determinazione del nesso di causalità
 nell’esercizio delle professioni sanitarie




         Criterio della probabilità




                      7
La determinazione del nesso di causalità
  nell’esercizio delle professioni sanitarie




              Criterio della probabilità
Il nesso di causalità può ritenersi accertato quando in termini di
                     elevata probabilità logica:




                                  7
La determinazione del nesso di causalità
     nell’esercizio delle professioni sanitarie




                 Criterio della probabilità
   Il nesso di causalità può ritenersi accertato quando in termini di
                        elevata probabilità logica:

 “l’azione doverosa omessa dal medico/infermiere
avrebbe impedito il pregiudizio subito dal paziente”



                                     7
La determinazione del nesso di causalità
     nell’esercizio delle professioni sanitarie




                 Criterio della probabilità
   Il nesso di causalità può ritenersi accertato quando in termini di
         apprezzabile elevata probabilità logica:

 “l’azione doverosa omessa dal medico/infermiere
avrebbe impedito il pregiudizio subito dal paziente”



                                     7
L’elemento soggettivo del reato




                8
L’elemento soggettivo del reato
  elemento




                8
L’elemento soggettivo del reato

                    elemento soggettivo
             appartenga psicologicamente




                8
L’elemento soggettivo del reato

                             elemento soggettivo
                     appartenga psicologicamente
A seconda della volontà del soggetto si distingue:




                         8
L’elemento soggettivo del reato

                                    elemento soggettivo
                            appartenga psicologicamente
       A seconda della volontà del soggetto si distingue:



dolo




                                8
L’elemento soggettivo del reato

                                    elemento soggettivo
                            appartenga psicologicamente
       A seconda della volontà del soggetto si distingue:



dolo                    colpa




                                8
L’elemento soggettivo del reato

                                    elemento soggettivo
                            appartenga psicologicamente
       A seconda della volontà del soggetto si distingue:



dolo                    colpa                  preterintenzione




                                8
L’elemento soggettivo del reato

                                            elemento soggettivo
                                    appartenga psicologicamente
               A seconda della volontà del soggetto si distingue:



 dolo                           colpa                  preterintenzione


volontarietà
 condotta



                                        8
L’elemento soggettivo del reato

                                              elemento soggettivo
                                    appartenga psicologicamente
               A seconda della volontà del soggetto si distingue:



 dolo                           colpa                  preterintenzione


volontarietà                    negligenza,
 condotta                      imprudenza
                                 imperizia


                                        8
L’elemento soggettivo del reato

                                              elemento soggettivo
                                    appartenga psicologicamente
               A seconda della volontà del soggetto si distingue:



 dolo                           colpa                  preterintenzione


volontarietà                    negligenza,                    responsabilità
 condotta                      imprudenza                       dolo misto a
                                 imperizia                         colpa


                                        8
L’esercizio abusivo
   di professione



         9
L’esercizio abusivo di professione




                10
L’esercizio abusivo di professione



Art. 348 c.p.




                         10
L’esercizio abusivo di professione


                  “Chiunque abusivamente esercita una professione
                   per la quale è richiesta una speciale abilitazione
Art. 348 c.p.       da parte dello Stato è punito con la reclusione
                   fino a 6 mesi e con la multa cha va da £ 200000
                                   fino a un milione”




                            10
L’esercizio abusivo di professione


                          “Chiunque abusivamente esercita una professione
                           per la quale è richiesta una speciale abilitazione
Art. 348 c.p.               da parte dello Stato è punito con la reclusione
                           fino a 6 mesi e con la multa cha va da £ 200000
                                           fino a un milione”


    Condizioni per l’esercizio legale della professione infermieristica




                                    10
L’esercizio abusivo di professione


                           “Chiunque abusivamente esercita una professione
                            per la quale è richiesta una speciale abilitazione
Art. 348 c.p.                da parte dello Stato è punito con la reclusione
                            fino a 6 mesi e con la multa cha va da £ 200000
                                            fino a un milione”


     Condizioni per l’esercizio legale della professione infermieristica


 - il possesso del diploma di infermiere professionale




                                     10
L’esercizio abusivo di professione


                            “Chiunque abusivamente esercita una professione
                             per la quale è richiesta una speciale abilitazione
Art. 348 c.p.                 da parte dello Stato è punito con la reclusione
                             fino a 6 mesi e con la multa cha va da £ 200000
                                             fino a un milione”


     Condizioni per l’esercizio legale della professione infermieristica


 - il possesso del diploma di infermiere professionale
 -l’iscrizione al collegio IPASVI




                                      10
L’esercizio abusivo di professione


                            “Chiunque abusivamente esercita una professione
                             per la quale è richiesta una speciale abilitazione
Art. 348 c.p.                 da parte dello Stato è punito con la reclusione
                             fino a 6 mesi e con la multa cha va da £ 200000
                                             fino a un milione”


     Condizioni per l’esercizio legale della professione infermieristica


 - il possesso del diploma di infermiere professionale
 -l’iscrizione al collegio IPASVI
 - osservanza del Codice Deontologico



                                      10
L’esercizio abusivo di professione




                11
L’esercizio abusivo di professione

Confine tra atto medico e infermieristico?




                   11
L’esercizio abusivo di professione

Confine tra atto medico e infermieristico?
     identificazione tra atto sanitario e atto medico




                          11
L’esercizio abusivo di professione

        Confine tra atto medico e infermieristico?
               identificazione tra atto sanitario e atto medico

scomparsa mansionario sposta tutto
    su livelli diversi dal passato
               (L.42/99)




                                     11
L’esercizio abusivo di professione

        Confine tra atto medico e infermieristico?
               identificazione tra atto sanitario e atto medico

scomparsa mansionario sposta tutto          quel confine è destinato ad essere
    su livelli diversi dal passato           individuato in maniera diversa:
               (L.42/99)                     formazione post-base ricevuta




                                     11
L’esercizio abusivo di professione

        Confine tra atto medico e infermieristico?
               identificazione tra atto sanitario e atto medico

scomparsa mansionario sposta tutto          quel confine è destinato ad essere
    su livelli diversi dal passato           individuato in maniera diversa:
               (L.42/99)                     formazione post-base ricevuta

ridisegnamento delle competenze delle professioni sanitarie non mediche
                       con la professione medica




                                     11
L’esercizio abusivo di professione

        Confine tra atto medico e infermieristico?
               identificazione tra atto sanitario e atto medico

scomparsa mansionario sposta tutto          quel confine è destinato ad essere
    su livelli diversi dal passato           individuato in maniera diversa:
               (L.42/99)                     formazione post-base ricevuta

ridisegnamento delle competenze delle professioni sanitarie non mediche
                       con la professione medica
                                                      2 livelli: autonomo e
                                                           collaborante




                                     11
L’esercizio abusivo di professione

        Confine tra atto medico e infermieristico?
               identificazione tra atto sanitario e atto medico

scomparsa mansionario sposta tutto          quel confine è destinato ad essere
    su livelli diversi dal passato           individuato in maniera diversa:
               (L.42/99)                     formazione post-base ricevuta

ridisegnamento delle competenze delle professioni sanitarie non mediche
                       con la professione medica
                                                      2 livelli: autonomo e
                                                           collaborante


  Perché si compia esercizio abusivo di professione
è sufficiente una “isolata prestazione professionale”

                                     11
Modalità di effettuazione


Si ha esercizio abusivo di professione anche quando:




                         12
Modalità di effettuazione


 Si ha esercizio abusivo di professione anche quando:




prestazione svolta
  gratuitamente




                                  12
Modalità di effettuazione


 Si ha esercizio abusivo di professione anche quando:




prestazione svolta      compiuta con il consenso
  gratuitamente            di chi l’ha ricevuta




                                      12
Modalità di effettuazione


 Si ha esercizio abusivo di professione anche quando:




prestazione svolta      compiuta con il consenso       compiuta con
  gratuitamente            di chi l’ha ricevuta    autorizzazione medico




                                      12
Modalità di effettuazione


 Si ha esercizio abusivo di professione anche quando:




prestazione svolta      compiuta con il consenso            compiuta con
  gratuitamente            di chi l’ha ricevuta         autorizzazione medico


    Si ha reato anche in assenza di danno per il paziente (reato di pericolo)




                                        12
Modalità di effettuazione


 Si ha esercizio abusivo di professione anche quando:




prestazione svolta      compiuta con il consenso            compiuta con
  gratuitamente            di chi l’ha ricevuta         autorizzazione medico


    Si ha reato anche in assenza di danno per il paziente (reato di pericolo)
   Si ha reato anche quando la professione viene esercitata con titoli esteri
                non riconosciuti in Italia (no iscrizione IPASVI)



                                        12
Un caso importante:
la configurabilità dell’esercizio abusivo
     di professione infermieristica




                   13
Un caso importante:
 la configurabilità dell’esercizio abusivo
      di professione infermieristica




Solo recentemente la Corte di Cassazione
 ha riconosciuto la tutela dell’art 348 cp
   verso la professione infermieristica




                    13
Un caso importante:
            la configurabilità dell’esercizio abusivo
                 di professione infermieristica




         Solo recentemente la Corte di Cassazione
          ha riconosciuto la tutela dell’art 348 cp
            verso la professione infermieristica
Abusivismo di certe figure sottostanti (infermieri generici, OTA), che danneggiano
                                  la categoria




                                       13
Casistica
             La Corte di Cassazione ha condannata un’infermiera
generica per esercizio abusivo di infermiere professionale in quanto effettuava
                                prelievi ematici




                                      14
Casistica
             La Corte di Cassazione ha condannata un’infermiera
generica per esercizio abusivo di infermiere professionale in quanto effettuava
                                prelievi ematici

La Corte di Cassazione ha chiarito che “Il prelievo ematico, capillare e venoso
      esorbita dai compiti dell’infermiere generico (.....) che è riservata
             soltanto ai medici e agli infermieri diplomati (....)”
                                                               Cassazione penale, v sezione
                                                                25 novembre 1987, n1822




                                      14
Casistica
             La Corte di Cassazione ha condannata un’infermiera
generica per esercizio abusivo di infermiere professionale in quanto effettuava
                                prelievi ematici

La Corte di Cassazione ha chiarito che “Il prelievo ematico, capillare e venoso
      esorbita dai compiti dell’infermiere generico (.....) che è riservata
             soltanto ai medici e agli infermieri diplomati (....)”
                                                               Cassazione penale, v sezione
                                                                25 novembre 1987, n1822



 Commette il reato di esercizio abusivo di professione medica, un infermiere di
sala operatoria che, in assenza del medico anestesista, somministra un farmaco
     a base di curaro (...) in assenza di pericoli attuali e gravi per il paziente
       che avrebbero in questo caso giustificato la causa di non punibilità
                           dettata dallo stato di necessità
                                                               Tribunale di Tempio Pausania
                                                                   11 maggio 2006, n232




                                       14
Casistica




   15
Casistica



La Corte di Cassazione ha confermato la condanna di un biologo, titolare di un
laboratorio di analisi cliniche, per esercizio abusivo di professione medica e di
         infermiere professionale, che eseguiva prelievi ematici (......)
                                                               Cassazione penale, v1 sezione
                                                                  21 febbraio 1997, n1632




                                       15
Casistica



 La Corte di Cassazione ha confermato la condanna di un biologo, titolare di un
 laboratorio di analisi cliniche, per esercizio abusivo di professione medica e di
          infermiere professionale, che eseguiva prelievi ematici (......)
                                                                Cassazione penale, v1 sezione
                                                                   21 febbraio 1997, n1632




“Solo una fonte normativa può consentire a soggetti diversi da quelli esercitanti
 la professione del medico/infermiere, interventi invasivi della sfera corporale”




                                        15
La somministrazione e la
 detenzione di farmaci
   guasti o imperfetti



           16
Art. 443 c.p.




                17
Somministrazione e detenzione di
Art. 443 c.p.           farmaci guasti o imperfetti




                17
Somministrazione e detenzione di
Art. 443 c.p.                            farmaci guasti o imperfetti



                   “Chiunque detiene per il commercio o somministra
                 medicinali guasti o imperfetti è punito con la reclusione
                da 6 mesi a 3 anni e con la multa non inferiore a £ 200000




                                 17
Somministrazione e detenzione di
 Art. 443 c.p.                                farmaci guasti o imperfetti



                        “Chiunque detiene per il commercio o somministra
                      medicinali guasti o imperfetti è punito con la reclusione
                     da 6 mesi a 3 anni e con la multa non inferiore a £ 200000


L’art 443 cp prevede 3 fattispecie




                                      17
Somministrazione e detenzione di
  Art. 443 c.p.                                farmaci guasti o imperfetti



                         “Chiunque detiene per il commercio o somministra
                       medicinali guasti o imperfetti è punito con la reclusione
                      da 6 mesi a 3 anni e con la multa non inferiore a £ 200000


 L’art 443 cp prevede 3 fattispecie


- la detenzione per il commercio




                                       17
Somministrazione e detenzione di
   Art. 443 c.p.                               farmaci guasti o imperfetti



                         “Chiunque detiene per il commercio o somministra
                       medicinali guasti o imperfetti è punito con la reclusione
                      da 6 mesi a 3 anni e con la multa non inferiore a £ 200000


 L’art 443 cp prevede 3 fattispecie


- la detenzione per il commercio
- la messa in commercio




                                       17
Somministrazione e detenzione di
   Art. 443 c.p.                                farmaci guasti o imperfetti



                         “Chiunque detiene per il commercio o somministra
                       medicinali guasti o imperfetti è punito con la reclusione
                      da 6 mesi a 3 anni e con la multa non inferiore a £ 200000


 L’art 443 cp prevede 3 fattispecie


- la detenzione per il commercio
- la messa in commercio
- la somministrazione di medicinali guasti o imperfetti




                                        17
Il farmaco: cosa si intende




             18
Il farmaco: cosa si intende




 ogni sostanza o associazione di sostanze
presentata come avente proprietà curative
   o profilattiche delle malattie umane




                    18
Il farmaco: cosa si intende




 ogni sostanza o associazione di sostanze
presentata come avente proprietà curative
   o profilattiche delle malattie umane

La norma tutela solo i farmaci e non i presidi
                  sanitari




                      18
Il farmaco: cosa si intende




 ogni sostanza o associazione di sostanze
presentata come avente proprietà curative
   o profilattiche delle malattie umane

La norma tutela solo i farmaci e non i presidi
                  sanitari
 Non rientrano nella nozione di farmaci ad es. i deflussori per
             fleboclisi, le siringhe, gli aghi ecc...




                              18
Il farmaco guasto o imperfetto




              19
Il farmaco guasto o imperfetto




L’imperfezione riguarda la non conformità
 con i principi della tecnica farmaceutica




                    19
Il farmaco guasto o imperfetto




    L’imperfezione riguarda la non conformità
     con i principi della tecnica farmaceutica



Quindi anche quelli che, pur genuini, non siano stati
          dosati nella misura prescritta




                         19
Responsabilità del farmaco




            20
Responsabilità del farmaco


Farmaci conservati nelle
   farmacie centrali




                           20
Responsabilità del farmaco


Farmaci conservati nelle
   farmacie centrali




responsabilità diretta del
      farmacista




                             20
Responsabilità del farmaco


Farmaci conservati nelle          Farmaci conservati nelle
   farmacie centrali                farmacie di reparto




responsabilità diretta del
      farmacista




                             20
Responsabilità del farmaco


Farmaci conservati nelle          Farmaci conservati nelle
   farmacie centrali                farmacie di reparto




responsabilità diretta del          responsabilità diretta del
      farmacista                  caposala ed inf. professionali




                             20
Responsabilità del farmaco


Farmaci conservati nelle                                 Farmaci conservati nelle
   farmacie centrali                                       farmacie di reparto




responsabilità diretta del                                 responsabilità diretta del
      farmacista                                         caposala ed inf. professionali

                    Nelle case di cura private la
                   responsabilità è del direttore
                             sanitario
                             Cassazione 3 aprile 1986,
                              Rivista penale,781 1986




                                         20
Responsabilità del farmaco


Cosa dovete fare per non incorrere nel reato di cui l’art. 443 c p




                                21
Responsabilità del farmaco


    Cosa dovete fare per non incorrere nel reato di cui l’art. 443 c p


- Controllo scadenza del farmaco. Sempre!




                                    21
Responsabilità del farmaco


     Cosa dovete fare per non incorrere nel reato di cui l’art. 443 c p


- Controllo scadenza del farmaco. Sempre!

- Controllo dell’integrità della confezione. Sempre!




                                     21
Responsabilità del farmaco


     Cosa dovete fare per non incorrere nel reato di cui l’art. 443 c p


- Controllo scadenza del farmaco. Sempre!

- Controllo dell’integrità della confezione. Sempre!
- Accertarvi che siano state rispettate le norme per
             la conservazione. Sempre!




                                     21
Farmaci scaduti




      22
Nettamente
separati dagli altri




                       Farmaci scaduti




                             22
Non basta
   Nettamente
                                         separazione per
separati dagli altri
                                            scomparti




                       Farmaci scaduti




                             22
Non basta
   Nettamente
                                            separazione per
separati dagli altri
                                               scomparti




                       Farmaci scaduti



                                         Non è scongiurato
                                         il pericolo di errori




                             22
Non basta
   Nettamente
                                                  separazione per
separati dagli altri
                                                     scomparti




                             Farmaci scaduti



Spostare i farmaci scaduti                     Non è scongiurato
   in altro armadio e                          il pericolo di errori
  debitamente chiuso




                                   22
Disciplina farmaci campione




             23
Disciplinata D, lgs
    219/2006




                Disciplina farmaci campione




                             23
Disciplinata D, lgs                 Non possono essere detenuti
    219/2006                        dal personale infermieristico




                Disciplina farmaci campione




                             23
Disciplinata D, lgs                 Non possono essere detenuti
    219/2006                        dal personale infermieristico




                Disciplina farmaci campione




                                           Solo da personale
                                           medico che ne ha
                                            la responsabilità




                             23
Disciplinata D, lgs                 Non possono essere detenuti
     219/2006                        dal personale infermieristico




                 Disciplina farmaci campione



    L’infermiere lo può
                                            Solo da personale
lecitamente somministrare
                                            medico che ne ha
ma non detenerlo. Non deve
                                             la responsabilità
 essere conservato insieme
      agli altri farmaci!




                              23
Casistica




     24
Casistica

     E’ stata riconosciuta la responsabilità della morte di un paziente ad
un’infermiera che ha somministrato farmaci in eccesso in seguito ad una sua
                               errata trascrizione
                                                      Tribunale di Bolzano 3 marzo, 1980




                                    24
Casistica

      E’ stata riconosciuta la responsabilità della morte di un paziente ad
 un’infermiera che ha somministrato farmaci in eccesso in seguito ad una sua
                                errata trascrizione
                                                         Tribunale di Bolzano 3 marzo, 1980




 Un infermiere professionale e un’allieva infermiera sono state condannate per
omicidio colposo per errata somministrazione di cloruro di potassio a 2 neonati.
    La somministrazione eseguita dall’allieva, ma l’infermiera professionale
   “avrebbe dovuto controllare più da vicino l’allieva; averla lasciata sola in
    un compito così delicato è stata la colpa principale dell’infermiera prof.

                                                         Tribunale di Firenze 23 marzo, 1981




                                      24
La responsabilità civile del
   dipendente del SSN




              25
Dipendenti del SSN



   Sono da sempre coperti da ass e non rispondono
civilmente del loro operato solo in caso di colpa lieve

   Nel caso di colpa grave il dipendente è chiamato
a rispondere personalmente e l’azienda può attivare il
                  principio di rivalsa




                          26
Contratto naz. di lavoro
        (2001)




           27
Prevede possibilità per le
 az san stipulare polizza
       colpa grave




                     Contratto naz. di lavoro
                             (2001)




                                27
Prevede possibilità per le           Personale inquadrato in categoria D
 az san stipulare polizza                  (infermieri, ostetriche,
       colpa grave                              fisioterapisti)




                     Contratto naz. di lavoro
                             (2001)




                                27
Prevede possibilità per le           Personale inquadrato in categoria D
 az san stipulare polizza                  (infermieri, ostetriche,
       colpa grave                              fisioterapisti)




                     Contratto naz. di lavoro
                             (2001)


                                           Richiesta partecipazione
                                         spesa: € 5,16 mensili su base
                                                  volontaria




                                27
Prevede possibilità per le           Personale inquadrato in categoria D
 az san stipulare polizza                  (infermieri, ostetriche,
       colpa grave                              fisioterapisti)




                     Contratto naz. di lavoro
                             (2001)


 Misura resasi necessaria per              Richiesta partecipazione
   esplosione contenzioso                spesa: € 5,16 mensili su base
 giudiziario che ha investito                     volontaria
        sanità italiana




                                27
Prevede possibilità per le                 Personale inquadrato in categoria D
 az san stipulare polizza                        (infermieri, ostetriche,
       colpa grave                                    fisioterapisti)




                          Contratto naz. di lavoro
                                  (2001)


 Misura resasi necessaria per                    Richiesta partecipazione
   esplosione contenzioso                      spesa: € 5,16 mensili su base
 giudiziario che ha investito                           volontaria
        sanità italiana
  Art. 25 del CCNL integrativo 2001




                                      27
Patrocinio legale




         28
Patrocinio legale




 L’azienda nomina un legale di
    sua fiducia a meno che il
dipendente non voglia assumere
  per la difesa un suo proprio
avvocato con oneri a suo carico




                                  28
Patrocinio legale




                                  L’azienda rimborserà il dipendente solo
 L’azienda nomina un legale di
                                   in caso di vittoria. In caso di condanna
    sua fiducia a meno che il
                                    per fatti commessi con dolo o colpa
dipendente non voglia assumere
                                      grave, l’azienda dovrà esigere dal
  per la difesa un suo proprio
                                    dipendente gli oneri sostenuti per la
avvocato con oneri a suo carico
                                                     difesa




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8 lez. la responsabilità professionale

  • 1. Università degli Studi di Centro di Formazione Roma e di Studi Sanitari “Tor Vergata” “Padre Luigi Monti” Corso di Laurea in Infermieristica Diritto del Lavoro Dott.ssa Daniela Ramaglioni 1
  • 2. La responsabilità professionale 2
  • 3. La responsabilità professionale è divisa in 3 ambiti: 3
  • 4. La responsabilità professionale è divisa in 3 ambiti: - responsabilità penale 3
  • 5. La responsabilità professionale è divisa in 3 ambiti: - responsabilità penale - responsabilità civile 3
  • 6. La responsabilità professionale è divisa in 3 ambiti: - responsabilità penale - responsabilità civile - responsabilità disciplinare 3
  • 7. La responsabilità professionale è divisa in 3 ambiti: - responsabilità penale - responsabilità civile - responsabilità disciplinare Collegio IPASVI: è titolare del procedimento disciplinare (in caso di liberi professionisti) 3
  • 8. La responsabilità professionale è divisa in 3 ambiti: - responsabilità penale - responsabilità civile - responsabilità disciplinare datore di lavoro Collegio IPASVI: è titolare del procedimento disciplinare (in caso di liberi professionisti) 3
  • 10. La responsabilità penale Diritto penale determina quali comportamenti sono puniti con la sanzione di una pena 4
  • 11. La responsabilità penale Diritto penale determina quali comportamenti sono puniti con la sanzione di una pena Reato 4
  • 12. La responsabilità penale Diritto penale determina quali comportamenti sono puniti con la sanzione di una pena Reato Comportamento che si attua mediante azione o omissione per il quale è prevista l’applicazione di una pena 4
  • 13. La responsabilità penale Diritto penale determina quali comportamenti sono puniti con la sanzione di una pena Reato Comportamento che si attua mediante azione o omissione per il quale è prevista l’applicazione di una pena Nel reato sono presenti un elemento oggettivo e uno soggettivo 4
  • 15. L’elemento oggettivo del reato Condotta 5
  • 16. L’elemento oggettivo del reato Condotta Evento 5
  • 17. L’elemento oggettivo del reato Condotta Evento Nesso di causalità 5
  • 18. L’elemento oggettivo del reato Condotta Evento Nesso di causalità Azione o omissione 5
  • 19. L’elemento oggettivo del reato Condotta Evento Nesso di causalità Azione o omissione conseguenza 5
  • 20. L’elemento oggettivo del reato Condotta Evento Nesso di causalità rapporto tra Azione o omissione conseguenza condotta ed evento 5
  • 21. La determinazione del nesso di causalità nell’esercizio delle professioni sanitarie 6
  • 22. La determinazione del nesso di causalità nell’esercizio delle professioni sanitarie Stabilire che l’evento è conseguenza della condotta 6
  • 23. La determinazione del nesso di causalità nell’esercizio delle professioni sanitarie Stabilire che l’evento è conseguenza della condotta ambito sanitario: le cose che accadono sono di natura probabilistica 6
  • 24. La determinazione del nesso di causalità nell’esercizio delle professioni sanitarie Stabilire che l’evento è conseguenza della condotta ambito sanitario: le cose che accadono sono di natura probabilistica 6
  • 25. La determinazione del nesso di causalità nell’esercizio delle professioni sanitarie Stabilire che l’evento è conseguenza della condotta ambito sanitario: le cose che accadono sono di natura probabilistica nesso di causalità molto difficile! 6
  • 26. La determinazione del nesso di causalità nell’esercizio delle professioni sanitarie 7
  • 27. La determinazione del nesso di causalità nell’esercizio delle professioni sanitarie Criterio della probabilità 7
  • 28. La determinazione del nesso di causalità nell’esercizio delle professioni sanitarie Criterio della probabilità Il nesso di causalità può ritenersi accertato quando in termini di elevata probabilità logica: 7
  • 29. La determinazione del nesso di causalità nell’esercizio delle professioni sanitarie Criterio della probabilità Il nesso di causalità può ritenersi accertato quando in termini di elevata probabilità logica: “l’azione doverosa omessa dal medico/infermiere avrebbe impedito il pregiudizio subito dal paziente” 7
  • 30. La determinazione del nesso di causalità nell’esercizio delle professioni sanitarie Criterio della probabilità Il nesso di causalità può ritenersi accertato quando in termini di apprezzabile elevata probabilità logica: “l’azione doverosa omessa dal medico/infermiere avrebbe impedito il pregiudizio subito dal paziente” 7
  • 32. L’elemento soggettivo del reato elemento 8
  • 33. L’elemento soggettivo del reato elemento soggettivo appartenga psicologicamente 8
  • 34. L’elemento soggettivo del reato elemento soggettivo appartenga psicologicamente A seconda della volontà del soggetto si distingue: 8
  • 35. L’elemento soggettivo del reato elemento soggettivo appartenga psicologicamente A seconda della volontà del soggetto si distingue: dolo 8
  • 36. L’elemento soggettivo del reato elemento soggettivo appartenga psicologicamente A seconda della volontà del soggetto si distingue: dolo colpa 8
  • 37. L’elemento soggettivo del reato elemento soggettivo appartenga psicologicamente A seconda della volontà del soggetto si distingue: dolo colpa preterintenzione 8
  • 38. L’elemento soggettivo del reato elemento soggettivo appartenga psicologicamente A seconda della volontà del soggetto si distingue: dolo colpa preterintenzione volontarietà condotta 8
  • 39. L’elemento soggettivo del reato elemento soggettivo appartenga psicologicamente A seconda della volontà del soggetto si distingue: dolo colpa preterintenzione volontarietà negligenza, condotta imprudenza imperizia 8
  • 40. L’elemento soggettivo del reato elemento soggettivo appartenga psicologicamente A seconda della volontà del soggetto si distingue: dolo colpa preterintenzione volontarietà negligenza, responsabilità condotta imprudenza dolo misto a imperizia colpa 8
  • 41. L’esercizio abusivo di professione 9
  • 42. L’esercizio abusivo di professione 10
  • 43. L’esercizio abusivo di professione Art. 348 c.p. 10
  • 44. L’esercizio abusivo di professione “Chiunque abusivamente esercita una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione Art. 348 c.p. da parte dello Stato è punito con la reclusione fino a 6 mesi e con la multa cha va da £ 200000 fino a un milione” 10
  • 45. L’esercizio abusivo di professione “Chiunque abusivamente esercita una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione Art. 348 c.p. da parte dello Stato è punito con la reclusione fino a 6 mesi e con la multa cha va da £ 200000 fino a un milione” Condizioni per l’esercizio legale della professione infermieristica 10
  • 46. L’esercizio abusivo di professione “Chiunque abusivamente esercita una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione Art. 348 c.p. da parte dello Stato è punito con la reclusione fino a 6 mesi e con la multa cha va da £ 200000 fino a un milione” Condizioni per l’esercizio legale della professione infermieristica - il possesso del diploma di infermiere professionale 10
  • 47. L’esercizio abusivo di professione “Chiunque abusivamente esercita una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione Art. 348 c.p. da parte dello Stato è punito con la reclusione fino a 6 mesi e con la multa cha va da £ 200000 fino a un milione” Condizioni per l’esercizio legale della professione infermieristica - il possesso del diploma di infermiere professionale -l’iscrizione al collegio IPASVI 10
  • 48. L’esercizio abusivo di professione “Chiunque abusivamente esercita una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione Art. 348 c.p. da parte dello Stato è punito con la reclusione fino a 6 mesi e con la multa cha va da £ 200000 fino a un milione” Condizioni per l’esercizio legale della professione infermieristica - il possesso del diploma di infermiere professionale -l’iscrizione al collegio IPASVI - osservanza del Codice Deontologico 10
  • 49. L’esercizio abusivo di professione 11
  • 50. L’esercizio abusivo di professione Confine tra atto medico e infermieristico? 11
  • 51. L’esercizio abusivo di professione Confine tra atto medico e infermieristico? identificazione tra atto sanitario e atto medico 11
  • 52. L’esercizio abusivo di professione Confine tra atto medico e infermieristico? identificazione tra atto sanitario e atto medico scomparsa mansionario sposta tutto su livelli diversi dal passato (L.42/99) 11
  • 53. L’esercizio abusivo di professione Confine tra atto medico e infermieristico? identificazione tra atto sanitario e atto medico scomparsa mansionario sposta tutto quel confine è destinato ad essere su livelli diversi dal passato individuato in maniera diversa: (L.42/99) formazione post-base ricevuta 11
  • 54. L’esercizio abusivo di professione Confine tra atto medico e infermieristico? identificazione tra atto sanitario e atto medico scomparsa mansionario sposta tutto quel confine è destinato ad essere su livelli diversi dal passato individuato in maniera diversa: (L.42/99) formazione post-base ricevuta ridisegnamento delle competenze delle professioni sanitarie non mediche con la professione medica 11
  • 55. L’esercizio abusivo di professione Confine tra atto medico e infermieristico? identificazione tra atto sanitario e atto medico scomparsa mansionario sposta tutto quel confine è destinato ad essere su livelli diversi dal passato individuato in maniera diversa: (L.42/99) formazione post-base ricevuta ridisegnamento delle competenze delle professioni sanitarie non mediche con la professione medica 2 livelli: autonomo e collaborante 11
  • 56. L’esercizio abusivo di professione Confine tra atto medico e infermieristico? identificazione tra atto sanitario e atto medico scomparsa mansionario sposta tutto quel confine è destinato ad essere su livelli diversi dal passato individuato in maniera diversa: (L.42/99) formazione post-base ricevuta ridisegnamento delle competenze delle professioni sanitarie non mediche con la professione medica 2 livelli: autonomo e collaborante Perché si compia esercizio abusivo di professione è sufficiente una “isolata prestazione professionale” 11
  • 57. Modalità di effettuazione Si ha esercizio abusivo di professione anche quando: 12
  • 58. Modalità di effettuazione Si ha esercizio abusivo di professione anche quando: prestazione svolta gratuitamente 12
  • 59. Modalità di effettuazione Si ha esercizio abusivo di professione anche quando: prestazione svolta compiuta con il consenso gratuitamente di chi l’ha ricevuta 12
  • 60. Modalità di effettuazione Si ha esercizio abusivo di professione anche quando: prestazione svolta compiuta con il consenso compiuta con gratuitamente di chi l’ha ricevuta autorizzazione medico 12
  • 61. Modalità di effettuazione Si ha esercizio abusivo di professione anche quando: prestazione svolta compiuta con il consenso compiuta con gratuitamente di chi l’ha ricevuta autorizzazione medico Si ha reato anche in assenza di danno per il paziente (reato di pericolo) 12
  • 62. Modalità di effettuazione Si ha esercizio abusivo di professione anche quando: prestazione svolta compiuta con il consenso compiuta con gratuitamente di chi l’ha ricevuta autorizzazione medico Si ha reato anche in assenza di danno per il paziente (reato di pericolo) Si ha reato anche quando la professione viene esercitata con titoli esteri non riconosciuti in Italia (no iscrizione IPASVI) 12
  • 63. Un caso importante: la configurabilità dell’esercizio abusivo di professione infermieristica 13
  • 64. Un caso importante: la configurabilità dell’esercizio abusivo di professione infermieristica Solo recentemente la Corte di Cassazione ha riconosciuto la tutela dell’art 348 cp verso la professione infermieristica 13
  • 65. Un caso importante: la configurabilità dell’esercizio abusivo di professione infermieristica Solo recentemente la Corte di Cassazione ha riconosciuto la tutela dell’art 348 cp verso la professione infermieristica Abusivismo di certe figure sottostanti (infermieri generici, OTA), che danneggiano la categoria 13
  • 66. Casistica La Corte di Cassazione ha condannata un’infermiera generica per esercizio abusivo di infermiere professionale in quanto effettuava prelievi ematici 14
  • 67. Casistica La Corte di Cassazione ha condannata un’infermiera generica per esercizio abusivo di infermiere professionale in quanto effettuava prelievi ematici La Corte di Cassazione ha chiarito che “Il prelievo ematico, capillare e venoso esorbita dai compiti dell’infermiere generico (.....) che è riservata soltanto ai medici e agli infermieri diplomati (....)” Cassazione penale, v sezione 25 novembre 1987, n1822 14
  • 68. Casistica La Corte di Cassazione ha condannata un’infermiera generica per esercizio abusivo di infermiere professionale in quanto effettuava prelievi ematici La Corte di Cassazione ha chiarito che “Il prelievo ematico, capillare e venoso esorbita dai compiti dell’infermiere generico (.....) che è riservata soltanto ai medici e agli infermieri diplomati (....)” Cassazione penale, v sezione 25 novembre 1987, n1822 Commette il reato di esercizio abusivo di professione medica, un infermiere di sala operatoria che, in assenza del medico anestesista, somministra un farmaco a base di curaro (...) in assenza di pericoli attuali e gravi per il paziente che avrebbero in questo caso giustificato la causa di non punibilità dettata dallo stato di necessità Tribunale di Tempio Pausania 11 maggio 2006, n232 14
  • 69. Casistica 15
  • 70. Casistica La Corte di Cassazione ha confermato la condanna di un biologo, titolare di un laboratorio di analisi cliniche, per esercizio abusivo di professione medica e di infermiere professionale, che eseguiva prelievi ematici (......) Cassazione penale, v1 sezione 21 febbraio 1997, n1632 15
  • 71. Casistica La Corte di Cassazione ha confermato la condanna di un biologo, titolare di un laboratorio di analisi cliniche, per esercizio abusivo di professione medica e di infermiere professionale, che eseguiva prelievi ematici (......) Cassazione penale, v1 sezione 21 febbraio 1997, n1632 “Solo una fonte normativa può consentire a soggetti diversi da quelli esercitanti la professione del medico/infermiere, interventi invasivi della sfera corporale” 15
  • 72. La somministrazione e la detenzione di farmaci guasti o imperfetti 16
  • 74. Somministrazione e detenzione di Art. 443 c.p. farmaci guasti o imperfetti 17
  • 75. Somministrazione e detenzione di Art. 443 c.p. farmaci guasti o imperfetti “Chiunque detiene per il commercio o somministra medicinali guasti o imperfetti è punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni e con la multa non inferiore a £ 200000 17
  • 76. Somministrazione e detenzione di Art. 443 c.p. farmaci guasti o imperfetti “Chiunque detiene per il commercio o somministra medicinali guasti o imperfetti è punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni e con la multa non inferiore a £ 200000 L’art 443 cp prevede 3 fattispecie 17
  • 77. Somministrazione e detenzione di Art. 443 c.p. farmaci guasti o imperfetti “Chiunque detiene per il commercio o somministra medicinali guasti o imperfetti è punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni e con la multa non inferiore a £ 200000 L’art 443 cp prevede 3 fattispecie - la detenzione per il commercio 17
  • 78. Somministrazione e detenzione di Art. 443 c.p. farmaci guasti o imperfetti “Chiunque detiene per il commercio o somministra medicinali guasti o imperfetti è punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni e con la multa non inferiore a £ 200000 L’art 443 cp prevede 3 fattispecie - la detenzione per il commercio - la messa in commercio 17
  • 79. Somministrazione e detenzione di Art. 443 c.p. farmaci guasti o imperfetti “Chiunque detiene per il commercio o somministra medicinali guasti o imperfetti è punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni e con la multa non inferiore a £ 200000 L’art 443 cp prevede 3 fattispecie - la detenzione per il commercio - la messa in commercio - la somministrazione di medicinali guasti o imperfetti 17
  • 80. Il farmaco: cosa si intende 18
  • 81. Il farmaco: cosa si intende ogni sostanza o associazione di sostanze presentata come avente proprietà curative o profilattiche delle malattie umane 18
  • 82. Il farmaco: cosa si intende ogni sostanza o associazione di sostanze presentata come avente proprietà curative o profilattiche delle malattie umane La norma tutela solo i farmaci e non i presidi sanitari 18
  • 83. Il farmaco: cosa si intende ogni sostanza o associazione di sostanze presentata come avente proprietà curative o profilattiche delle malattie umane La norma tutela solo i farmaci e non i presidi sanitari Non rientrano nella nozione di farmaci ad es. i deflussori per fleboclisi, le siringhe, gli aghi ecc... 18
  • 84. Il farmaco guasto o imperfetto 19
  • 85. Il farmaco guasto o imperfetto L’imperfezione riguarda la non conformità con i principi della tecnica farmaceutica 19
  • 86. Il farmaco guasto o imperfetto L’imperfezione riguarda la non conformità con i principi della tecnica farmaceutica Quindi anche quelli che, pur genuini, non siano stati dosati nella misura prescritta 19
  • 88. Responsabilità del farmaco Farmaci conservati nelle farmacie centrali 20
  • 89. Responsabilità del farmaco Farmaci conservati nelle farmacie centrali responsabilità diretta del farmacista 20
  • 90. Responsabilità del farmaco Farmaci conservati nelle Farmaci conservati nelle farmacie centrali farmacie di reparto responsabilità diretta del farmacista 20
  • 91. Responsabilità del farmaco Farmaci conservati nelle Farmaci conservati nelle farmacie centrali farmacie di reparto responsabilità diretta del responsabilità diretta del farmacista caposala ed inf. professionali 20
  • 92. Responsabilità del farmaco Farmaci conservati nelle Farmaci conservati nelle farmacie centrali farmacie di reparto responsabilità diretta del responsabilità diretta del farmacista caposala ed inf. professionali Nelle case di cura private la responsabilità è del direttore sanitario Cassazione 3 aprile 1986, Rivista penale,781 1986 20
  • 93. Responsabilità del farmaco Cosa dovete fare per non incorrere nel reato di cui l’art. 443 c p 21
  • 94. Responsabilità del farmaco Cosa dovete fare per non incorrere nel reato di cui l’art. 443 c p - Controllo scadenza del farmaco. Sempre! 21
  • 95. Responsabilità del farmaco Cosa dovete fare per non incorrere nel reato di cui l’art. 443 c p - Controllo scadenza del farmaco. Sempre! - Controllo dell’integrità della confezione. Sempre! 21
  • 96. Responsabilità del farmaco Cosa dovete fare per non incorrere nel reato di cui l’art. 443 c p - Controllo scadenza del farmaco. Sempre! - Controllo dell’integrità della confezione. Sempre! - Accertarvi che siano state rispettate le norme per la conservazione. Sempre! 21
  • 98. Nettamente separati dagli altri Farmaci scaduti 22
  • 99. Non basta Nettamente separazione per separati dagli altri scomparti Farmaci scaduti 22
  • 100. Non basta Nettamente separazione per separati dagli altri scomparti Farmaci scaduti Non è scongiurato il pericolo di errori 22
  • 101. Non basta Nettamente separazione per separati dagli altri scomparti Farmaci scaduti Spostare i farmaci scaduti Non è scongiurato in altro armadio e il pericolo di errori debitamente chiuso 22
  • 103. Disciplinata D, lgs 219/2006 Disciplina farmaci campione 23
  • 104. Disciplinata D, lgs Non possono essere detenuti 219/2006 dal personale infermieristico Disciplina farmaci campione 23
  • 105. Disciplinata D, lgs Non possono essere detenuti 219/2006 dal personale infermieristico Disciplina farmaci campione Solo da personale medico che ne ha la responsabilità 23
  • 106. Disciplinata D, lgs Non possono essere detenuti 219/2006 dal personale infermieristico Disciplina farmaci campione L’infermiere lo può Solo da personale lecitamente somministrare medico che ne ha ma non detenerlo. Non deve la responsabilità essere conservato insieme agli altri farmaci! 23
  • 107. Casistica 24
  • 108. Casistica E’ stata riconosciuta la responsabilità della morte di un paziente ad un’infermiera che ha somministrato farmaci in eccesso in seguito ad una sua errata trascrizione Tribunale di Bolzano 3 marzo, 1980 24
  • 109. Casistica E’ stata riconosciuta la responsabilità della morte di un paziente ad un’infermiera che ha somministrato farmaci in eccesso in seguito ad una sua errata trascrizione Tribunale di Bolzano 3 marzo, 1980 Un infermiere professionale e un’allieva infermiera sono state condannate per omicidio colposo per errata somministrazione di cloruro di potassio a 2 neonati. La somministrazione eseguita dall’allieva, ma l’infermiera professionale “avrebbe dovuto controllare più da vicino l’allieva; averla lasciata sola in un compito così delicato è stata la colpa principale dell’infermiera prof. Tribunale di Firenze 23 marzo, 1981 24
  • 110. La responsabilità civile del dipendente del SSN 25
  • 111. Dipendenti del SSN Sono da sempre coperti da ass e non rispondono civilmente del loro operato solo in caso di colpa lieve Nel caso di colpa grave il dipendente è chiamato a rispondere personalmente e l’azienda può attivare il principio di rivalsa 26
  • 112. Contratto naz. di lavoro (2001) 27
  • 113. Prevede possibilità per le az san stipulare polizza colpa grave Contratto naz. di lavoro (2001) 27
  • 114. Prevede possibilità per le Personale inquadrato in categoria D az san stipulare polizza (infermieri, ostetriche, colpa grave fisioterapisti) Contratto naz. di lavoro (2001) 27
  • 115. Prevede possibilità per le Personale inquadrato in categoria D az san stipulare polizza (infermieri, ostetriche, colpa grave fisioterapisti) Contratto naz. di lavoro (2001) Richiesta partecipazione spesa: € 5,16 mensili su base volontaria 27
  • 116. Prevede possibilità per le Personale inquadrato in categoria D az san stipulare polizza (infermieri, ostetriche, colpa grave fisioterapisti) Contratto naz. di lavoro (2001) Misura resasi necessaria per Richiesta partecipazione esplosione contenzioso spesa: € 5,16 mensili su base giudiziario che ha investito volontaria sanità italiana 27
  • 117. Prevede possibilità per le Personale inquadrato in categoria D az san stipulare polizza (infermieri, ostetriche, colpa grave fisioterapisti) Contratto naz. di lavoro (2001) Misura resasi necessaria per Richiesta partecipazione esplosione contenzioso spesa: € 5,16 mensili su base giudiziario che ha investito volontaria sanità italiana Art. 25 del CCNL integrativo 2001 27
  • 119. Patrocinio legale L’azienda nomina un legale di sua fiducia a meno che il dipendente non voglia assumere per la difesa un suo proprio avvocato con oneri a suo carico 28
  • 120. Patrocinio legale L’azienda rimborserà il dipendente solo L’azienda nomina un legale di in caso di vittoria. In caso di condanna sua fiducia a meno che il per fatti commessi con dolo o colpa dipendente non voglia assumere grave, l’azienda dovrà esigere dal per la difesa un suo proprio dipendente gli oneri sostenuti per la avvocato con oneri a suo carico difesa 28

Notas do Editor