1. SORVEGLIANZA SANITARIA D.Lgs. 626/94 e s.m.i. La sorveglianza sanitaria rappresenta uno dei momenti più importanti per la gestione della sicurezza sul lavoro e pertanto, per essere efficacemente realizzata, necessita di un protocollo operativo semplice ed efficace.
2. Profonde trasformazioni si sono verificate sia nell’ambiente di lavoro (caratteristiche strutturali, chimico-fisiche e microclimatiche) che nell’organizzazione del lavoro (uso di macchine, videoterminali, telelavoro, lavori a turni). Nei paesi a sviluppo socio-economico più avanzato, è aumentata la richiesta di sicurezza di salute e lo stesso concetto di salute è inteso oggi come il completo benessere psichico, fisico e sociale dell’individuo.
3. Salute oggi si identifica non solo per assenza di malattia, ma anche di sensazione di benessere e di buona qualità della vita.
4. La salute è uno stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, e non soltanto l’assenza di disturbi o infermità.
6. Per salute si deve intendere quella condizione di benessere fisico, psichico e sociale (o relazionale) vissuta dall’individuo .
7. SORVEGLIANZA SANITARIA Insieme di visite mediche e d’esami clinici gestiti dal MEDICO COMPETENTE per valutare le condizioni di salute e l’idoneità dei lavoratori esposti a Rischi Lavorativi.
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21. Il D.Lgs. 626/94 non prevede la cadenza per le visite periodiche. La cadenza delle visite periodiche, nel dettato, è prevista invece per gli addetti ai VDT nell’art. 55 e successive modificazioni.
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23. Art. 55 D. Lgs. 626/94 (addetti VDT) La visita deve essere ripetuta con periodicità almeno biennale nei lavoratori: - classificati idonei con prescrizione - con età superiore ai 50 anni La visita ha periodicità q uinquennale negli altri casi. Il lavoratore è sottoposto a visita a sua richiesta ogni volta sospetti una sopravvenuta alterazione della funzione visiva confermata dal medico competente, o qualora l’esito della visita ne evidenzi la necessità.
24. RUMORE Le norme di tutela preventive sono previste dal D.L.gs 277/91 I lavoratori con esposizione > 85dB/die, indipendentemente dall’uso dei DPI, devono essere sottoposti a controllo sanitario preventivo e periodico con frequenza stabilita dal Medico Competente e comunque almeno biennale. I lavoratori con esposizione >90 dB/die, indipendentemente dall’uso di DPI, devono essere sottoposti a visita medica con frequenza annuale. Per esposizione > 80 dB/die il controllo sanitario va esteso ai lavoratori che ne fanno richiesta, approvata dal M.C.
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26. RIASSUMENDO, LA SORVEGLIANZA SANITARIA E’ effettuata dal Medico Competente Comprende accertamenti preventivi finalizzati al giudizio di idoneità alla mansione specifica Comprendere accertamenti periodici finalizzati al controllo dello stato di salute dei lavoratori Per ogni lavoratore è istituita ed aggiornata una cartella sanitaria e di rischio custodita dal D.L. salvaguardata dal segreto professionale I R.L.S., il D.L. e il R.S.P.P. devono essere informati sui risultati anonimi collettivi I luoghi di lavoro devono essere visitati almeno due volte l’anno del Medico Competente insieme al Rappresentante del Servizio di Prevenzione e Protezione.