2. PROCESSO
CIVILE
• Il
sogge(o
che
ha
subito
una
lesione
dei
suoi
diri3
non
può
farsi
gius7zia
da
solo.
E’
reato
“esercizio
arbitrario
delle
proprie
ragioni”
art.392
c.p.
• Occorre
rivolgersi
all’
AUTORITA’
GIUDIZIARIA.
• L’AZIONE
è
la
facoltà
di
ricorrere
all’autorità
giudiziaria
per
la
tutela
di
un
proprio
diri(o
sogge(vo
• ATTORE
è
colui
che
ha
subito
la
lesione
• CONVENUTO
colui
che
viene
convocato
in
giudizio
perché
a
lui
si
imputa
la
lesione
del
diri(o
• CODICE
DI
PROCEDURA
CIVILE
3. Processo
di
COGNIZIONE
• Il
giudice
deve
stabilire
con
una
SENTENZA
se
il
diri(o
è
stato
leso
ed
eventualmente
condannare
il
convenuto
al
risarcimento.
• Nel
corso
del
processo
le
par7
discutono
in
contraddi(orio,
cioè
sostenendo
opinioni
diverse.
• Chi
vuol
far
valere
un
diri(o
nel
corso
del
processo
ha
l’onere
di
fornirne
la
prova,
così
come
chi
si
oppone
deve
fornire
la
prova
dei
fa3
su
cui
si
fonda
la
sua
eccezione
(art.2697
c.c.)
4. GRADI
DEL
PROCESSO
Nel
giudizio
di
merito
i
giudici
valutano
la
ragione
delle
domande
proposte
dalle
par7
interpretando
i
fa3
sulla
base
delle
prove
presentate
– PRIMO
GRADO
• davan7
al
GIUDICE
DI
PACE
o
TRIBUNALE
– SECONDO
GRADO
(APPELLO):
nuovo
esame
della
causa
• davan7
al
TRIBUNALE
o
CORTE
D’APPELLO
Nel
giudizio
di
legi@mità
la
Cassazione
verifica
se
i
giudici
di
merito
hanno
corre(amente
applicato
le
norme
giuridiche
des7nate
a
regolare
la
controversia
– TERZO
GRADO
• Davan7
alla
CORTE
DI
CASSAZIONE
5. Processo
di
ESECUZIONE
Se
pur
avendo
o(enuto
la
sentenza,
il
debitore
non
la
esegue
spontaneamente,
il
creditore
può
o(enere
la
materiale
a(uazione
del
suo
diri(o
anche
coa3vamente
a(raverso
il
processo
di
esecuzione.
6. Tipi
di
processo
di
esecuzione
• esecuzione
forzata
in
forma
specifica
–
il
creditore
riceve
l’ogge(o
della
prestazione
inadempiuta.
• esecuzione
forzata
per
equivalente
in
denaro
– pignoramento
dei
beni
– vendita
dei
beni
– pagamento
del
creditore
7. ALTERNATIVE
AL
PROCESSO
CIVILE
Il
ricorso
al
processo
tra
le
par7
viene
spesso
evitato
ricorrendo
a
strumen7
stragiudiziali.
Ad
esempio
le
par7
possono:
• Raggiungere
un
accordo
s7pulando
un
contraEo
di
transazione
(art.1965
c.c.)
• S7pulare
un
compromesso
(art.
806
c.p.c.)
prevedendo
l’intervento
di
uno
o
più
arbitri
ai
quali
affidare
la
soluzione
della
causa.