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RESPONSABILITÀ CIVILE
PROFESSIONALE
La comparazione delle condizioni di assicurazione
PREMESSA
Le slide che seguono espongono delle condizioni estratte da diversi contratti di
assicurazione al solo fine di illustrare alcune diverse impostazioni che il sistema
assicurativo adotta in merito alla copertura per la responsabilità professionale
dei Dottori Commercialisti.
L’esposizione quindi non ha alcun intento di promuovere o indirizzare le scelte,
ne tantomeno riveste carattere di proposta di intermediazione.
28.10.2014 - Ordine DottoriCommercialisti diTreviso 2
DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE INFLUENTI SULLAVALUTAZIONE DEL RISCHIO
Perdita del diritto al risarcimento o riduzione dello stesso ai sensi dei disposti degli articoli 1892 1893 1894 del Codice
Civile per dichiarazioni inesatte o reticenti.
Il sistema assicurativo non ammette dichiarazioni precontrattuali inesatte e/o reticenti nemmeno quando ciò avviene
in buona fede, se l’errore o la reticenza dovessero manifestarsi l’assicuratore può respingere totalmente o parzialmente
il sinistro.
28.10.2014 - Ordine DottoriCommercialisti diTreviso 3
AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO
Perdita totale o parziale del diritto al risarcimento in caso di aggravamenti di rischio non notificati alla compagnia ai
sensi dell’articolo 1898 Codice Civile.
Il sistema assicurativo non ammette mancate comunicazioni in merito a possibili aggravamenti di rischio, qualora
dovesse verificarsi, l’assicuratore può respingere totalmente o parzialmente il sinistro.
28.10.2014 - Ordine DottoriCommercialisti diTreviso 4
DURATA DEL CONTRATTO
Il contratto non è soggetto a tacita
proroga.
Il contratto di assicurazione ha
durata annuale e prevede il tacito
rinnovo.
Preavviso 60 giorni.
Il contratto ha durata annuale e
prevede il tacito rinnovo.
Preavviso 60 giorni.
Tacito rinnovo non operante se
fatturato aumenta oltre il 50% ed
eccede la fascia di appartenenza.
Fatturato da comunicare entro 60
giorni da scadenza; per omessa
comunicazione si applica articolo
1898 Codice Civile.
La mancanza di tacito rinnovo obbliga a riproporre il questionario ogni anno, permane il problema delle circostanze
28.10.2014 - Ordine DottoriCommercialisti diTreviso 5
OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
Tiene indenne l’assicurato contro le perdite – delle quali sia
tenuto a rispondere quale civilmente responsabile - che
traggono origine da ogni richiesta di risarcimento fatta da
terzi all’assicurato stesso per la prima volta e notificate agli
assicuratori durante il periodo di assicurazione indicato nel
certificato o durante il maggior termine per la notifica delle
richieste di risarcimento (se concesso), purché tali richieste
di risarcimento siano originate da un atto illecito
commesso dall’assicurato o da un membro del suo staff e/o
collaboratore di cui l’assicurato stesso ne debba rispondere
durante il periodo di assicurazione o di retroattività se
concessa) nell’espletamento delle attività indicate nella
proposta.
Le attività coperte sono tutte quelle consentite dalla legge
e dai regolamenti che disciplinano l’esercizio della
professione.
La società si obbliga per perdite patrimoniali
involontariamente e direttamente cagionate a terzi in
conseguenza di errori professionali quale esercente la
libera professione di Dottore Commercialista svolta nei
modi e nei termini previsti dalla legge 24.02.2005 n° 34 nel
testo in vigore alla data di effetto del contratto
L’assicurazione vale anche per fatto di collaboratori,
sostituti di concetto o dipendenti dello studio, praticanti.
L’assicurazione vale per le richieste di risarcimento
pervenute durante il tempo dell’assicurazione e riferite a
fatti commessi durante il medesimo periodo.
Retroattività di tre anni solo per:
- rischio non assistito da altra copertura;
- richiesta pervenuta trascorsi sei mesi da data della stipula
ed entro il periodo di efficacia della copertura;
- Non consegua a fatti che potevano essere
ragionevolmente previsti
Si obbliga a tenere indenne l’Assicurato contro le perdite -
delle quali sia tenuto a rispondere quale civilmente
responsabile - che traggono origine da una richiesta di
risarcimento fatta da Terzi all’Assicurato stesso per la prima
volta e notificate a Xxxxxxxx S.p.A. durante il periodo di
assicurazione indicato in polizza o durante il maggior
termine per la notifica delle richieste di risarcimento, se
operante, purché tali richieste di risarcimento siano
originate da un atto illecito commesso dall’Assicurato o da
una persona della quale egli debba rispondere durante il
periodo di assicurazione o di retroattività,
nell’espletamento delle attività per le quali è prestata
l’assicurazione indicata in polizza.
Le attività professionali assicurate sono quelle consentite
dalla legge e dai regolamenti che disciplinano l’esercizio
della professione.
I testi azzurri sono pressoché identici e prendono in copertura «tutti i rischi» e attività previste da leggi e regolamenti, per fatti occorsi
anche prima dell’effetto del contratto anche se denunciati durante il periodo successivo alla cessazione del contratto. Testo rosso lacunoso
28.10.2014 - Ordine DottoriCommercialisti diTreviso 6
GARANZIE SPECIFICHE:VIOLAZIONE NORMETRATTAMENTO DATI PERSONALI
La copertura della presente polizza si
intende estesa alla responsabilità civile per
perdite patrimoniali in conseguenza di
errato trattamento di dati personali
(raccolta, registrazione, elaborazione,
conservazione, utilizzo, comunicazione e
diffusione) o comunque in conseguenza di
errata consulenza in materia di privacy.
La garanzia è prestata nell’ambito del limite
di indennizzo indicato nel certificato ed è
esclusa in caso di atto illecito continuato.
Compreso le perdite patrimoniali in
conseguenza di violazione di normative
relative all’errato trattamento, raccolta,
registrazione ed elaborazione,
conservazione, utilizzo, comunicazione e
diffusione dati personali ai sensi del D. Lgs.
196/2003.
Limite indennizzo 1/3 del massimale,
massimo di € 300.000
L’assicurazione comprende la
responsabilità ai sensi del D.Lgs. n. 196 del
30/06/2003 per perdite patrimoniali
cagionate a terzi, compresi i clienti, in
conseguenza dell’errato trattamento
(raccolta, registrazione, elaborazione,
conservazione, utilizzo, comunicazione e
diffusione) dei dati personali di terzi,
purché conseguenti a fatti involontari e
non derivanti da comportamento illecito
continuativo.
Franchigia € 1.500 per sinistro, limite
risarcimento 10% massimo € 150.000
Il testo azzurro tratta la responsabilità in materia privacy; gli altri trattano la specifica legge - se la normativa viene
riveduta e vengono emanate altre disposizioni normative non si considera le successive variazioni, il limite di
risarcimento è pesantemente limitato
28.10.2014 - Ordine DottoriCommercialisti diTreviso 7
GARANZIE SPECIFICHE: PERDITA DISTRUZIONE, DETERIORAMENTO DI ATTI
Se l’assicurato scopre che i documenti a lui
affidata od ai suoi predecessori o a terzi
dagli stessi incaricati quali: atti, testamenti,
contratti, planimetrie, mappe, evidenze
contabili, libri contabili, lettere, certificati,
supporti dati, moduli e documenti e
quant’altro di simile scritti a mano o
stampati (eccetto le obbligazioni, titoli di
credito, le banconote e le cambiali) sono
stati distrutti o danneggiati o persi o
malriposti, e dopo diligente ricerca non
possono più essere reperiti, è tenuto
indenne per:
a) responsabilità per averli distrutti,
danneggiati, persi o malriposti;
b) i costi e le spese per sostituire o
restaurare tali documenti.
L’assicurazione vale anche per i danni:
- materiali cagionati a terzi dalla perdita,
distruzione, deterioramento di atti,
documenti o titoli non al portatore, anche
se derivanti da furto, rapina o incendio,
limitatamente al costo di rifacimento dei
documenti.
Sono espressamente escluse le perdite
patrimoniali
Le perdite patrimoniali conseguenti a
smarrimento, distruzione o
deterioramento di atti, documenti e titoli
non al portatore, purché non derivanti da
furto, rapina o incendio.
La perdita di documenti può essere imputata al professionista il testo azzurro presenta la garanzia più estesa, con
danni patrimoniali inclusi e senza esclusione dei casi di incendio e furto
28.10.2014 - Ordine DottoriCommercialisti diTreviso 8
GARANZIE SPECIFICHE: MANCATO O RITARDATO INIZIO, INTERRUZIONE O SOSPENSIONE DI ATTIVITÀ
Il danno da interruzione di attività non
rientra tra quelli esclusi; l’oggetto
dell’assicurazione non prevede
specifiche delimitazioni, ne consegue
che la garanzia è prestata senza
sottolimiti di risarcimento.
Rischio non escluso e compreso in
copertura senza sottolimiti di
risarcimento.
Per danni e/o perdite patrimoniali da
interruzioni o sospensioni (totali o
parziali), mancato o ritardato inizio di
attività in genere esercitate da terzi,
purché conseguenti a sinistro
risarcibile a termini di polizza.
Franchigia € 2.500,00 e fino a
massimale € 130.000 per anno.
Diffusa la tendenza a ridurre il limite di risarcimento è di tutta evidenza che risulta fuorviante acquistare un massimale
congruo e non prestare attenzione ad eventuali limiti di risarcimento che possono ridursi a livelli inadeguati –
attenzione anche al fatto che il limite di risarcimento deve valere per l’intera annualità assicurata
28.10.2014 - Ordine DottoriCommercialisti diTreviso 9
GARANZIE SPECIFICHE: FUNZIONI DI SINDACO, REVISORE LEGALE DEI CONTI
Estensione richiesta di risarcimento fatta da terzi
all’assicurato per la prima volta e notificate agli assicuratori
durante il periodo di assicurazione, in conseguenza di un
atto illecito commesso nel periodo di assicurazione od
entro il periodo di retroattività (se concesso),
nell’espletamento dell’incarico / dell’attività oggetto della
presente estensione.
A maggior precisazione di quanto contenuto nella presente
estensione e fermo restando quanto previsto nei successivi
articoli e paragrafi, sono da intendersi compresi:
a) i nuovi incarichi assunti successivamente alla
stipulazione della polizza;
b) gli incarichi cessati durante il periodo di assicurazione;
La garanzia è prestata con il limite di indennizzo indicato
nel certificato, ed una franchigia fissa di € 5.000.
Incarichi del collegio sindacale, di società e/o membro
comitato controllo gestione, consiglio sorveglianza.
Incarichi in conformità articoli da 2397 a 2409 noviesdecies
art. 2477 C. C. e leggi vigenti
Revisore legale dei conti
Controllo contabile svolta nei collegi sindacali delle società
ed altri enti art. 2409 bis 2° comma
Obbligo iscrizione registro revisori legali dei conti.
Revisore dei conti in enti locali
Perdite patrimoniali violazione doveri professionali revisore
dei conti ai sensi D.Lgs. 267/2000.
2. Esclusioni
Compensi non deliberati da Assemblea della Società;
Richieste da Società/Enti in cui ha interesse finanziario.
Imprese bancarie creditizie, SIM, Compagnie
assicurazione, Finanziamento prestiti, Società New
Economy legate a tecnologie, informazione,
Internet, Società in procedura liquidativa, fallimentare,
amm.ne controllata, liquidazione coatta, concordato
preventivo ante polizza o da quando accertato o dichiarato
se post polizza, società con perdita ante imposte oltre 25%
capitale sociale, società quotate in borsa.
Scoperto 10% min.€ 2.500, max 30% limite € 450.000
No copertura retroattiva
Comprese perdite dovute a richiesta di risarcimento fatta
per la prima volta e notificate a Poste Assicura durante il
periodo di assicurazione, in conseguenza di atto illecito
commesso nel periodo di assicurazione od entro il periodo
di retroattività (se concesso).
Sono da intendersi compresi:
a) i nuovi incarichi assunti dopo la stipula della polizza;
b) incarichi cessati durante il Periodo di Assicurazione;
Limite indennizzo in polizza, ed una franchigia di € 5.000.
L’estensione opererà a secondo rischio di eventuali altre
coperture, (se esistenti) aventi ad oggetto garanzie in tutto
o in parte previste.
Attenzione a eventuale analoga clausola su altra
assicurazione che comporta caso di esclusione
Esclusioni:
Richieste relative a società il cui ultimo bilancio, prima di
data decorrenza, presenti o avrebbe dovuto presentare in
applicazione di corretti criteri una perdita ante imposte
superiore a 25% patrimonio netto;
Somme percepite a titolo di compenso o altro titolo in
assenza delibera organo competente;
Richieste da società o enti in cui l’Assicurato abbia
interesse economico finanziario, quote, azioni,
obbligazioni.
28.10.2014 - Ordine DottoriCommercialisti diTreviso 10
GARANZIE SPECIFICHE: FUNZIONI CONNESSE ALLE PROCEDURE CONCORSUALI PREVISTE DALLA LEGGE
FALLIMENTARE
Procedure liquidative ai sensi art.2484
primo comma punto 4 del Codice Civile e
da procedure concorsuali incluse, ad
esempio procedure fallimentari,
amministrazione controllata, concordato
preventivo, liquidazione coatta
amministrativa avviate prima del periodo
di assicurazione, salvo che (in quanto
previsto dalla legge) per incarichi accettati
per la prima volta successivamente l’avvio
di dette procedure;
Rischio non coperto Garanzie che comprende l’espletamento
delle funzioni di carattere pubblico o
giudiziario relative ad incarichi affidati
dall’autorità giudiziaria che siano inerenti
all’attività professionale indicata in polizza,
intendendosi tra questi anche l’incarico di
curatore nelle procedure di fallimento, di
commissario giudiziario nelle procedure di
concordato preventivo, di commissario
liquidatore nelle procedure di liquidazione
coatta amministrativa.
Le due condizioni attengono ad uno dei rischi più elevati della professione – è fondamentale mantenere il massimale
senza sottolimitazioni, prevedere l’applicazione di una franchigia e non di uno scoperto, garantire lo stesso periodo di
copertura retroattiva concessa per gli altri ruoli previsti dalla professione
28.10.2014 - Ordine DottoriCommercialisti diTreviso 11
GARANZIE SPECIFICHE:VISTO DI CONFORMITA’, CERTIFICAZIONETRIBUTARIA, ASSEVERAZIONE, STUDI SETTORE
Attività di assistenza fiscale apposizione visto di
conformità sulle dichiarazioni, ai sensi dell’art. 35
del d.lgs. n. 241 del 9 luglio 1997, come specificato
nel d.m. 164/99 e successive modifiche,
predisposizione dichiarazioni IVA con crediti da
portare in compensazione superiori € 15.000 ai
sensi del d.l. 78/2009 art. 10 – comma 7.
Limite indennizzo dedicato a tale estensione di
garanzia è fissato in € 1.033.000,00 annuo
2. attività diverse dall’attività di assistenza fiscale
mediante apposizione del visto
In caso di cancellazione o di mancato rinnovo della
polizza, la presente opererà per richieste di
risarcimento avanzate per la prima volta
all’assicurato che siano originate da un atto illecito
commesso durante il periodo di polizza e
notificate agli durante i cinque anni successivi alla
data di scadenza della polizza
Sono esclusi i casi di attività di: Assistenza fiscale,
come specificato dal D.M. 164/99, dalla circolare
n. 13 del 06.04.2006 dell’Agenzia delle Entrate e
successive modifiche e/o integrazioni di Legge;
Apposizione del visto di conformità per l’utilizzo in
compensazione dei crediti Iva per importi
superiori a 15.000,00 Euro ai sensi del D.L.
78/2009 Art. 10 - comma 7 e Legge di Conversione
102/09, D.M. 164/99, dal D. Lgs 241/97 e
successive modifiche e/o integrazioni e dalla
Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 57 del 23
dicembre 2009;
Rischio non coperto
s) derivanti da attività di apposizione di visti e
asseverazioni per le quali leggi, norme e
regolamenti prevedono condizioni specifiche di
assicurazione
Copertura non automatica, ma sempre esclusa, serve espresso richiamo con specifica estensione di garanzia
28.10.2014 - Ordine DottoriCommercialisti diTreviso 12
OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO
Dare agli assicuratori, comunicazione scritta entro e non
oltre 30 giorni dalla data in cui è venuto a conoscenza di:
- richiesta di risarcimento a lui presentata;
- intenzione formalizzata da un terzo di ritenerlo
responsabile di un atto illecito;
- circostanza di cui l’assicurato venga a conoscenza, che
possa ragionevolmente dare adito a richiesta di
risarcimento.
Se effettuata dall’assicurato nel periodo di polizza punti (ii)
e (iii) o successivi 30 giorni dalla scadenza del periodo di
assicurazione, qualsiasi richiesta di risarcimento
conseguente sarà considerata dagli assicuratori come
effettuata nel periodo di assicurazione.
Non vanno ammesse responsabilità per richieste di
risarcimento.
In caso di richiesta di risarcimento, l’assicurato si impegna a
non pregiudicare la posizione degli assicuratori od i diritti di
rivalsa dei medesimi.
In caso di sinistro l’assicurato o il contraente ne deve dare
avviso all’agenzia alla quale è assegnato il contratto oppure
alla società entro tre giorni da quando ne ha avuto
conoscenza.
L’inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita
totale o parziale del diritto all’indennizzo ai sensi
dell’articolo 1915 del Codice Civile.
Comunicare per iscritto la data, ora, luogo, conseguenze,
descrizione, nome e domicilio dei danneggiati, eventuali
testimoni del sinistro, entro tre giorni dalla data di
avvenimento o dal momento in cui ne sono venuti a
conoscenza;
• anticipare i contenuti della comunicazione scritta con una
comunicazione telegrafica, fax o comunicazione e-mail
diretta all’agenzia alla quale è assegnata la polizza, in caso
di lesioni gravi a persona o decessi.
Contraente o l’Assicurato devono comunicare
tempestivamente le notizie, richieste od azioni avanzate,
relativamente al sinistro, adoperandosi per l’acquisizione di
ogni elemento utile;
• astenersi da qualsiasi riconoscimento di responsabilità.
Molta attenzione alle norme che disciplinano la gestione del sinistro, hanno rilievo al pari di massimali e garanzie, notare
come le clausole non siano univoche e presentino caratteristiche contrastanti
28.10.2014 - Ordine DottoriCommercialisti diTreviso 13
EFFICACIA DEL CONTRATTO NELTEMPO
Le richieste di risarcimento fatte da terzi per la
prima volta e notificate agli assicuratori durante
il periodo di assicurazione o durante il maggior
termine di notifica (se concesso), purché tali
richieste di risarcimento siano originate da atto
illecito durante il periodo di assicurazione o di
retroattività (se concessa) nell’espletamento
delle attività indicate nella proposta.
Non è automatica la disponibilità della copertura
retroattiva ma dev’essere negoziata alla stipula
L’assicurazione vale per le richieste di
risarcimento pervenute durante il tempo
dell’assicurazione e riferite a fatti commessi
durante il medesimo periodo.
Retroattività di tre anni solo per:
- rischio non assistito da altra copertura;
- richiesta pervenuta trascorsi sei mesi da data
della stipula ed entro il periodo di efficacia della
copertura;
- fatti che non potevano essere ragionevolmente
previsti
L’assicurazione vale per le richieste di
risarcimento presentate per la prima volta
all’Assicurato nel corso del periodo di validità
dell’assicurazione a condizione che tali richieste
siano conseguenti a comportamenti colposi posti
in essere non oltre tre anni prima dalla data di
effetto della copertura.
28.10.2014 - Ordine DottoriCommercialisti diTreviso 14
CESSATA ATTIVITA’
Per morte assicurato gli eredi hanno diritto a
periodo di 24 mesi per notifica richieste
risarcimento, serve richiesta scritta agli
assicuratori entro 30 giorni dal termine periodo di
assicurazione.
Oltre detto periodo potrà essere esteso per un
ulteriore periodo, la cui durata e sovrappremio
verranno stabiliti dagli assicuratori.
In caso di cessazione definitiva dell’attività, salvo
casi di radiazione o sospensione dall’albo
professionale, di richiedere l’acquisto di un
maggior termine per la notifica di richieste di
risarcimento, la cui durata e sovrapppremio
stabiliti da assicuratori.
Non esiste automatica concessione.
Non è previsto un termine per ritardate denunce.
Per cessazione dell’attività per limiti di età,
malattia, morte, l’assicurazione vale anche per le
richieste pervenute nei cinque anni successivi e
relative a fatti commessi durante il tempo
dell’assicurazione.
Detta copertura viene prestata in automatico.
Per cessazione dell’attività assicurata, con
conseguente cancellazione dall’Albo (escluso il
caso di radiazione o sospensione dall’Albo
professionale) la prosecuzione della copertura alle
richieste di risarcimento a loro presentate entro
cinque anni successivi alla cessazione della
garanzia, purché conseguenti a comportamenti
colposi posti in essere durante il periodo di
vigenza della polizza.
La compagnia può concedere ma non ha l’obbligo
di farlo.
La garanzia si intende valida a condizione che
avvenga incasso del relativo premio.
Manca estensione per denuncia tardiva successiva
alla cessazione del contratto.
Solo la polizza a sinistra consente di trattare la concessione di copertura postuma al momento del mancato rinnovo del
contratto, per le altre la postuma viene concessa solo per cessata attività o morte dell’assicurato
28.10.2014 - Ordine DottoriCommercialisti diTreviso 15
ALTRE ASSICURAZIONI – COPERTURA PER L’ECCEDENZA
Comunicare esistenza e successiva
stipula di altre assicurazioni per lo
stesso rischio; in caso di sinistro dare
avviso a tutti gli assicuratori dando a
ciascuno il nome degli altri.
Qualora esistano altre assicurazioni
per lo stesso rischio, questo contratto
opererà a 2° rischio, cioè per
l’eccedenza dei limiti di indennizzo
rispetto alla copertura delle altre
polizze assicurative.
Obbligo di comunicazione scritta circa
l’esistenza e la successiva stipula di
altre assicurazioni per il medesimo
rischio.
In caso di sinistro la comunicazione
scritta dev’essere rivolta a tutti gli
assicuratori indicando ad ognuno la
ragione sociale degli altri.
Tenuti a dichiarare l’eventuale
esistenza o successiva stipula, di
assicurazioni riguardanti lo stesso
rischio e le medesime garanzie
assicurate con la presente polizza
indicandone le somme assicurate.
In caso di sinistro, il Contraente e/o
l’Assicurato devono darne avviso a
tutti gli assicuratori indicando a
ciascuno il nome degli altri ai sensi
dell’art. 1910 del Codice civile.
Attenzione alla clausola di II° rischio – se anche l’altra polizza contiene la identica dicitura, si rischia che non paga
nessuna delle due
28.10.2014 - Ordine DottoriCommercialisti diTreviso 16

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Comparazione clausole polizza R.C.Dottori Commercialisti

  • 1. RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE La comparazione delle condizioni di assicurazione
  • 2. PREMESSA Le slide che seguono espongono delle condizioni estratte da diversi contratti di assicurazione al solo fine di illustrare alcune diverse impostazioni che il sistema assicurativo adotta in merito alla copertura per la responsabilità professionale dei Dottori Commercialisti. L’esposizione quindi non ha alcun intento di promuovere o indirizzare le scelte, ne tantomeno riveste carattere di proposta di intermediazione. 28.10.2014 - Ordine DottoriCommercialisti diTreviso 2
  • 3. DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE INFLUENTI SULLAVALUTAZIONE DEL RISCHIO Perdita del diritto al risarcimento o riduzione dello stesso ai sensi dei disposti degli articoli 1892 1893 1894 del Codice Civile per dichiarazioni inesatte o reticenti. Il sistema assicurativo non ammette dichiarazioni precontrattuali inesatte e/o reticenti nemmeno quando ciò avviene in buona fede, se l’errore o la reticenza dovessero manifestarsi l’assicuratore può respingere totalmente o parzialmente il sinistro. 28.10.2014 - Ordine DottoriCommercialisti diTreviso 3
  • 4. AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO Perdita totale o parziale del diritto al risarcimento in caso di aggravamenti di rischio non notificati alla compagnia ai sensi dell’articolo 1898 Codice Civile. Il sistema assicurativo non ammette mancate comunicazioni in merito a possibili aggravamenti di rischio, qualora dovesse verificarsi, l’assicuratore può respingere totalmente o parzialmente il sinistro. 28.10.2014 - Ordine DottoriCommercialisti diTreviso 4
  • 5. DURATA DEL CONTRATTO Il contratto non è soggetto a tacita proroga. Il contratto di assicurazione ha durata annuale e prevede il tacito rinnovo. Preavviso 60 giorni. Il contratto ha durata annuale e prevede il tacito rinnovo. Preavviso 60 giorni. Tacito rinnovo non operante se fatturato aumenta oltre il 50% ed eccede la fascia di appartenenza. Fatturato da comunicare entro 60 giorni da scadenza; per omessa comunicazione si applica articolo 1898 Codice Civile. La mancanza di tacito rinnovo obbliga a riproporre il questionario ogni anno, permane il problema delle circostanze 28.10.2014 - Ordine DottoriCommercialisti diTreviso 5
  • 6. OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE Tiene indenne l’assicurato contro le perdite – delle quali sia tenuto a rispondere quale civilmente responsabile - che traggono origine da ogni richiesta di risarcimento fatta da terzi all’assicurato stesso per la prima volta e notificate agli assicuratori durante il periodo di assicurazione indicato nel certificato o durante il maggior termine per la notifica delle richieste di risarcimento (se concesso), purché tali richieste di risarcimento siano originate da un atto illecito commesso dall’assicurato o da un membro del suo staff e/o collaboratore di cui l’assicurato stesso ne debba rispondere durante il periodo di assicurazione o di retroattività se concessa) nell’espletamento delle attività indicate nella proposta. Le attività coperte sono tutte quelle consentite dalla legge e dai regolamenti che disciplinano l’esercizio della professione. La società si obbliga per perdite patrimoniali involontariamente e direttamente cagionate a terzi in conseguenza di errori professionali quale esercente la libera professione di Dottore Commercialista svolta nei modi e nei termini previsti dalla legge 24.02.2005 n° 34 nel testo in vigore alla data di effetto del contratto L’assicurazione vale anche per fatto di collaboratori, sostituti di concetto o dipendenti dello studio, praticanti. L’assicurazione vale per le richieste di risarcimento pervenute durante il tempo dell’assicurazione e riferite a fatti commessi durante il medesimo periodo. Retroattività di tre anni solo per: - rischio non assistito da altra copertura; - richiesta pervenuta trascorsi sei mesi da data della stipula ed entro il periodo di efficacia della copertura; - Non consegua a fatti che potevano essere ragionevolmente previsti Si obbliga a tenere indenne l’Assicurato contro le perdite - delle quali sia tenuto a rispondere quale civilmente responsabile - che traggono origine da una richiesta di risarcimento fatta da Terzi all’Assicurato stesso per la prima volta e notificate a Xxxxxxxx S.p.A. durante il periodo di assicurazione indicato in polizza o durante il maggior termine per la notifica delle richieste di risarcimento, se operante, purché tali richieste di risarcimento siano originate da un atto illecito commesso dall’Assicurato o da una persona della quale egli debba rispondere durante il periodo di assicurazione o di retroattività, nell’espletamento delle attività per le quali è prestata l’assicurazione indicata in polizza. Le attività professionali assicurate sono quelle consentite dalla legge e dai regolamenti che disciplinano l’esercizio della professione. I testi azzurri sono pressoché identici e prendono in copertura «tutti i rischi» e attività previste da leggi e regolamenti, per fatti occorsi anche prima dell’effetto del contratto anche se denunciati durante il periodo successivo alla cessazione del contratto. Testo rosso lacunoso 28.10.2014 - Ordine DottoriCommercialisti diTreviso 6
  • 7. GARANZIE SPECIFICHE:VIOLAZIONE NORMETRATTAMENTO DATI PERSONALI La copertura della presente polizza si intende estesa alla responsabilità civile per perdite patrimoniali in conseguenza di errato trattamento di dati personali (raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusione) o comunque in conseguenza di errata consulenza in materia di privacy. La garanzia è prestata nell’ambito del limite di indennizzo indicato nel certificato ed è esclusa in caso di atto illecito continuato. Compreso le perdite patrimoniali in conseguenza di violazione di normative relative all’errato trattamento, raccolta, registrazione ed elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusione dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/2003. Limite indennizzo 1/3 del massimale, massimo di € 300.000 L’assicurazione comprende la responsabilità ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003 per perdite patrimoniali cagionate a terzi, compresi i clienti, in conseguenza dell’errato trattamento (raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusione) dei dati personali di terzi, purché conseguenti a fatti involontari e non derivanti da comportamento illecito continuativo. Franchigia € 1.500 per sinistro, limite risarcimento 10% massimo € 150.000 Il testo azzurro tratta la responsabilità in materia privacy; gli altri trattano la specifica legge - se la normativa viene riveduta e vengono emanate altre disposizioni normative non si considera le successive variazioni, il limite di risarcimento è pesantemente limitato 28.10.2014 - Ordine DottoriCommercialisti diTreviso 7
  • 8. GARANZIE SPECIFICHE: PERDITA DISTRUZIONE, DETERIORAMENTO DI ATTI Se l’assicurato scopre che i documenti a lui affidata od ai suoi predecessori o a terzi dagli stessi incaricati quali: atti, testamenti, contratti, planimetrie, mappe, evidenze contabili, libri contabili, lettere, certificati, supporti dati, moduli e documenti e quant’altro di simile scritti a mano o stampati (eccetto le obbligazioni, titoli di credito, le banconote e le cambiali) sono stati distrutti o danneggiati o persi o malriposti, e dopo diligente ricerca non possono più essere reperiti, è tenuto indenne per: a) responsabilità per averli distrutti, danneggiati, persi o malriposti; b) i costi e le spese per sostituire o restaurare tali documenti. L’assicurazione vale anche per i danni: - materiali cagionati a terzi dalla perdita, distruzione, deterioramento di atti, documenti o titoli non al portatore, anche se derivanti da furto, rapina o incendio, limitatamente al costo di rifacimento dei documenti. Sono espressamente escluse le perdite patrimoniali Le perdite patrimoniali conseguenti a smarrimento, distruzione o deterioramento di atti, documenti e titoli non al portatore, purché non derivanti da furto, rapina o incendio. La perdita di documenti può essere imputata al professionista il testo azzurro presenta la garanzia più estesa, con danni patrimoniali inclusi e senza esclusione dei casi di incendio e furto 28.10.2014 - Ordine DottoriCommercialisti diTreviso 8
  • 9. GARANZIE SPECIFICHE: MANCATO O RITARDATO INIZIO, INTERRUZIONE O SOSPENSIONE DI ATTIVITÀ Il danno da interruzione di attività non rientra tra quelli esclusi; l’oggetto dell’assicurazione non prevede specifiche delimitazioni, ne consegue che la garanzia è prestata senza sottolimiti di risarcimento. Rischio non escluso e compreso in copertura senza sottolimiti di risarcimento. Per danni e/o perdite patrimoniali da interruzioni o sospensioni (totali o parziali), mancato o ritardato inizio di attività in genere esercitate da terzi, purché conseguenti a sinistro risarcibile a termini di polizza. Franchigia € 2.500,00 e fino a massimale € 130.000 per anno. Diffusa la tendenza a ridurre il limite di risarcimento è di tutta evidenza che risulta fuorviante acquistare un massimale congruo e non prestare attenzione ad eventuali limiti di risarcimento che possono ridursi a livelli inadeguati – attenzione anche al fatto che il limite di risarcimento deve valere per l’intera annualità assicurata 28.10.2014 - Ordine DottoriCommercialisti diTreviso 9
  • 10. GARANZIE SPECIFICHE: FUNZIONI DI SINDACO, REVISORE LEGALE DEI CONTI Estensione richiesta di risarcimento fatta da terzi all’assicurato per la prima volta e notificate agli assicuratori durante il periodo di assicurazione, in conseguenza di un atto illecito commesso nel periodo di assicurazione od entro il periodo di retroattività (se concesso), nell’espletamento dell’incarico / dell’attività oggetto della presente estensione. A maggior precisazione di quanto contenuto nella presente estensione e fermo restando quanto previsto nei successivi articoli e paragrafi, sono da intendersi compresi: a) i nuovi incarichi assunti successivamente alla stipulazione della polizza; b) gli incarichi cessati durante il periodo di assicurazione; La garanzia è prestata con il limite di indennizzo indicato nel certificato, ed una franchigia fissa di € 5.000. Incarichi del collegio sindacale, di società e/o membro comitato controllo gestione, consiglio sorveglianza. Incarichi in conformità articoli da 2397 a 2409 noviesdecies art. 2477 C. C. e leggi vigenti Revisore legale dei conti Controllo contabile svolta nei collegi sindacali delle società ed altri enti art. 2409 bis 2° comma Obbligo iscrizione registro revisori legali dei conti. Revisore dei conti in enti locali Perdite patrimoniali violazione doveri professionali revisore dei conti ai sensi D.Lgs. 267/2000. 2. Esclusioni Compensi non deliberati da Assemblea della Società; Richieste da Società/Enti in cui ha interesse finanziario. Imprese bancarie creditizie, SIM, Compagnie assicurazione, Finanziamento prestiti, Società New Economy legate a tecnologie, informazione, Internet, Società in procedura liquidativa, fallimentare, amm.ne controllata, liquidazione coatta, concordato preventivo ante polizza o da quando accertato o dichiarato se post polizza, società con perdita ante imposte oltre 25% capitale sociale, società quotate in borsa. Scoperto 10% min.€ 2.500, max 30% limite € 450.000 No copertura retroattiva Comprese perdite dovute a richiesta di risarcimento fatta per la prima volta e notificate a Poste Assicura durante il periodo di assicurazione, in conseguenza di atto illecito commesso nel periodo di assicurazione od entro il periodo di retroattività (se concesso). Sono da intendersi compresi: a) i nuovi incarichi assunti dopo la stipula della polizza; b) incarichi cessati durante il Periodo di Assicurazione; Limite indennizzo in polizza, ed una franchigia di € 5.000. L’estensione opererà a secondo rischio di eventuali altre coperture, (se esistenti) aventi ad oggetto garanzie in tutto o in parte previste. Attenzione a eventuale analoga clausola su altra assicurazione che comporta caso di esclusione Esclusioni: Richieste relative a società il cui ultimo bilancio, prima di data decorrenza, presenti o avrebbe dovuto presentare in applicazione di corretti criteri una perdita ante imposte superiore a 25% patrimonio netto; Somme percepite a titolo di compenso o altro titolo in assenza delibera organo competente; Richieste da società o enti in cui l’Assicurato abbia interesse economico finanziario, quote, azioni, obbligazioni. 28.10.2014 - Ordine DottoriCommercialisti diTreviso 10
  • 11. GARANZIE SPECIFICHE: FUNZIONI CONNESSE ALLE PROCEDURE CONCORSUALI PREVISTE DALLA LEGGE FALLIMENTARE Procedure liquidative ai sensi art.2484 primo comma punto 4 del Codice Civile e da procedure concorsuali incluse, ad esempio procedure fallimentari, amministrazione controllata, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa avviate prima del periodo di assicurazione, salvo che (in quanto previsto dalla legge) per incarichi accettati per la prima volta successivamente l’avvio di dette procedure; Rischio non coperto Garanzie che comprende l’espletamento delle funzioni di carattere pubblico o giudiziario relative ad incarichi affidati dall’autorità giudiziaria che siano inerenti all’attività professionale indicata in polizza, intendendosi tra questi anche l’incarico di curatore nelle procedure di fallimento, di commissario giudiziario nelle procedure di concordato preventivo, di commissario liquidatore nelle procedure di liquidazione coatta amministrativa. Le due condizioni attengono ad uno dei rischi più elevati della professione – è fondamentale mantenere il massimale senza sottolimitazioni, prevedere l’applicazione di una franchigia e non di uno scoperto, garantire lo stesso periodo di copertura retroattiva concessa per gli altri ruoli previsti dalla professione 28.10.2014 - Ordine DottoriCommercialisti diTreviso 11
  • 12. GARANZIE SPECIFICHE:VISTO DI CONFORMITA’, CERTIFICAZIONETRIBUTARIA, ASSEVERAZIONE, STUDI SETTORE Attività di assistenza fiscale apposizione visto di conformità sulle dichiarazioni, ai sensi dell’art. 35 del d.lgs. n. 241 del 9 luglio 1997, come specificato nel d.m. 164/99 e successive modifiche, predisposizione dichiarazioni IVA con crediti da portare in compensazione superiori € 15.000 ai sensi del d.l. 78/2009 art. 10 – comma 7. Limite indennizzo dedicato a tale estensione di garanzia è fissato in € 1.033.000,00 annuo 2. attività diverse dall’attività di assistenza fiscale mediante apposizione del visto In caso di cancellazione o di mancato rinnovo della polizza, la presente opererà per richieste di risarcimento avanzate per la prima volta all’assicurato che siano originate da un atto illecito commesso durante il periodo di polizza e notificate agli durante i cinque anni successivi alla data di scadenza della polizza Sono esclusi i casi di attività di: Assistenza fiscale, come specificato dal D.M. 164/99, dalla circolare n. 13 del 06.04.2006 dell’Agenzia delle Entrate e successive modifiche e/o integrazioni di Legge; Apposizione del visto di conformità per l’utilizzo in compensazione dei crediti Iva per importi superiori a 15.000,00 Euro ai sensi del D.L. 78/2009 Art. 10 - comma 7 e Legge di Conversione 102/09, D.M. 164/99, dal D. Lgs 241/97 e successive modifiche e/o integrazioni e dalla Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 57 del 23 dicembre 2009; Rischio non coperto s) derivanti da attività di apposizione di visti e asseverazioni per le quali leggi, norme e regolamenti prevedono condizioni specifiche di assicurazione Copertura non automatica, ma sempre esclusa, serve espresso richiamo con specifica estensione di garanzia 28.10.2014 - Ordine DottoriCommercialisti diTreviso 12
  • 13. OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO Dare agli assicuratori, comunicazione scritta entro e non oltre 30 giorni dalla data in cui è venuto a conoscenza di: - richiesta di risarcimento a lui presentata; - intenzione formalizzata da un terzo di ritenerlo responsabile di un atto illecito; - circostanza di cui l’assicurato venga a conoscenza, che possa ragionevolmente dare adito a richiesta di risarcimento. Se effettuata dall’assicurato nel periodo di polizza punti (ii) e (iii) o successivi 30 giorni dalla scadenza del periodo di assicurazione, qualsiasi richiesta di risarcimento conseguente sarà considerata dagli assicuratori come effettuata nel periodo di assicurazione. Non vanno ammesse responsabilità per richieste di risarcimento. In caso di richiesta di risarcimento, l’assicurato si impegna a non pregiudicare la posizione degli assicuratori od i diritti di rivalsa dei medesimi. In caso di sinistro l’assicurato o il contraente ne deve dare avviso all’agenzia alla quale è assegnato il contratto oppure alla società entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza. L’inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo ai sensi dell’articolo 1915 del Codice Civile. Comunicare per iscritto la data, ora, luogo, conseguenze, descrizione, nome e domicilio dei danneggiati, eventuali testimoni del sinistro, entro tre giorni dalla data di avvenimento o dal momento in cui ne sono venuti a conoscenza; • anticipare i contenuti della comunicazione scritta con una comunicazione telegrafica, fax o comunicazione e-mail diretta all’agenzia alla quale è assegnata la polizza, in caso di lesioni gravi a persona o decessi. Contraente o l’Assicurato devono comunicare tempestivamente le notizie, richieste od azioni avanzate, relativamente al sinistro, adoperandosi per l’acquisizione di ogni elemento utile; • astenersi da qualsiasi riconoscimento di responsabilità. Molta attenzione alle norme che disciplinano la gestione del sinistro, hanno rilievo al pari di massimali e garanzie, notare come le clausole non siano univoche e presentino caratteristiche contrastanti 28.10.2014 - Ordine DottoriCommercialisti diTreviso 13
  • 14. EFFICACIA DEL CONTRATTO NELTEMPO Le richieste di risarcimento fatte da terzi per la prima volta e notificate agli assicuratori durante il periodo di assicurazione o durante il maggior termine di notifica (se concesso), purché tali richieste di risarcimento siano originate da atto illecito durante il periodo di assicurazione o di retroattività (se concessa) nell’espletamento delle attività indicate nella proposta. Non è automatica la disponibilità della copertura retroattiva ma dev’essere negoziata alla stipula L’assicurazione vale per le richieste di risarcimento pervenute durante il tempo dell’assicurazione e riferite a fatti commessi durante il medesimo periodo. Retroattività di tre anni solo per: - rischio non assistito da altra copertura; - richiesta pervenuta trascorsi sei mesi da data della stipula ed entro il periodo di efficacia della copertura; - fatti che non potevano essere ragionevolmente previsti L’assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all’Assicurato nel corso del periodo di validità dell’assicurazione a condizione che tali richieste siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere non oltre tre anni prima dalla data di effetto della copertura. 28.10.2014 - Ordine DottoriCommercialisti diTreviso 14
  • 15. CESSATA ATTIVITA’ Per morte assicurato gli eredi hanno diritto a periodo di 24 mesi per notifica richieste risarcimento, serve richiesta scritta agli assicuratori entro 30 giorni dal termine periodo di assicurazione. Oltre detto periodo potrà essere esteso per un ulteriore periodo, la cui durata e sovrappremio verranno stabiliti dagli assicuratori. In caso di cessazione definitiva dell’attività, salvo casi di radiazione o sospensione dall’albo professionale, di richiedere l’acquisto di un maggior termine per la notifica di richieste di risarcimento, la cui durata e sovrapppremio stabiliti da assicuratori. Non esiste automatica concessione. Non è previsto un termine per ritardate denunce. Per cessazione dell’attività per limiti di età, malattia, morte, l’assicurazione vale anche per le richieste pervenute nei cinque anni successivi e relative a fatti commessi durante il tempo dell’assicurazione. Detta copertura viene prestata in automatico. Per cessazione dell’attività assicurata, con conseguente cancellazione dall’Albo (escluso il caso di radiazione o sospensione dall’Albo professionale) la prosecuzione della copertura alle richieste di risarcimento a loro presentate entro cinque anni successivi alla cessazione della garanzia, purché conseguenti a comportamenti colposi posti in essere durante il periodo di vigenza della polizza. La compagnia può concedere ma non ha l’obbligo di farlo. La garanzia si intende valida a condizione che avvenga incasso del relativo premio. Manca estensione per denuncia tardiva successiva alla cessazione del contratto. Solo la polizza a sinistra consente di trattare la concessione di copertura postuma al momento del mancato rinnovo del contratto, per le altre la postuma viene concessa solo per cessata attività o morte dell’assicurato 28.10.2014 - Ordine DottoriCommercialisti diTreviso 15
  • 16. ALTRE ASSICURAZIONI – COPERTURA PER L’ECCEDENZA Comunicare esistenza e successiva stipula di altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di sinistro dare avviso a tutti gli assicuratori dando a ciascuno il nome degli altri. Qualora esistano altre assicurazioni per lo stesso rischio, questo contratto opererà a 2° rischio, cioè per l’eccedenza dei limiti di indennizzo rispetto alla copertura delle altre polizze assicurative. Obbligo di comunicazione scritta circa l’esistenza e la successiva stipula di altre assicurazioni per il medesimo rischio. In caso di sinistro la comunicazione scritta dev’essere rivolta a tutti gli assicuratori indicando ad ognuno la ragione sociale degli altri. Tenuti a dichiarare l’eventuale esistenza o successiva stipula, di assicurazioni riguardanti lo stesso rischio e le medesime garanzie assicurate con la presente polizza indicandone le somme assicurate. In caso di sinistro, il Contraente e/o l’Assicurato devono darne avviso a tutti gli assicuratori indicando a ciascuno il nome degli altri ai sensi dell’art. 1910 del Codice civile. Attenzione alla clausola di II° rischio – se anche l’altra polizza contiene la identica dicitura, si rischia che non paga nessuna delle due 28.10.2014 - Ordine DottoriCommercialisti diTreviso 16