2. APPROCCIO
“COMMAND E
CONTROL”
APPROCCIO
“COMMAND E
CONTROL”
APPROCCIO
“ORGANIZATIVO
E GESTIONALE ”
APPROCCIO
“ORGANIZATIVO
E GESTIONALE ”DLgs 626DLgs 626
1955 1994 1996 2008
•Sistema prescrittivo, settoriale,
poco orientato alla prevenzione
e molto alla repressione
•Eccessiva frammentazione legislativa
•Rispetto formale alla conformità
•Sistema orientato agli aspetti gestionali
e organizzativi, e alla prevenzione
•Nuovi istituti relazionali e definizione
di ruoli e responsabilità di nuovi soggetti.
•Rispetto sostanziale delle misure
di prevenzione e protezione
SISTEMA RIGIDO SISTEMA FLESSIBILE
DLgs 81/08DLgs 81/08
Evoluzione normativa
3. L’Italia è stato uno dei primi paesi al mondo a dotarsi di una specifica
legislazione sul tema della tutela della sicurezza dei lavoratori.
Tale materia ha subito, negli
ultimi due secoli, un radicale
e decisivo cambiamento.
La prima produzione
normativa in tema di
sicurezza sul lavoro risale
alla fine del secolo XIX.
1898-1911
4. Lo sviluppo
del sistema
legislativo
in materia
di sicurezza
sul lavoro
1898 Assicurazione obbligatoria
1899 Regolamenti per la prevenzione
degli infortuni nelle aziende
(grandi industrie, cave e miniere,
esplosivi)
1900 Regolamenti per la prevenzione
degli infortuni per le imprese
di costruzioni
1903 Regolamento per la prevenzione
degli infortuni per le ferrovie
1911 Regolamento per la prevenzione
degli infortuni per le tramvie
a trazione meccanica
1898-1911
5. 1898-1911
Il legislatore dell’epoca considerava gli infortuni sul lavoro un
fattore inevitabile legato alla produzione industriale. Non
veniva, perciò, preso in considerazione il problema della protezione dei
lavoratori e della prevenzione di infortuni e malattie professionali.
L’introduzione dell assicurazione‟ obbligatoria contro gli infortuni sul
lavoro (Legge 80/1898), sviluppò il concetto della responsabilità
del D.L. limitata però alla “riparazione del danno”, la quale
comportava il “ristoro economico” per il lavoratore che subiva
l’infortunio.
La tutela assicurativa non ha natura prevenzionale:
opera dopo la verificazione dell’evento dannoso
6. Art. 437
Rimozione dolosa od omissione di cautele
contro infortuni sul lavoro
Chiunque omette di collocare impianti o apparecchi o segnali destinati a prevenire
disastri o infortuni sul lavoro, ovvero li rimuove o li danneggia, è punito con la
reclusione da sei mesi a cinque anni. Se dal fatto deriva un disastro o un infortunio,
la pena è della reclusione da tre a dieci anni.
RIMOZIONE ED OMISSIONE
DOLOSA O COLPOSA DI CAUTELE
1930 | Codice Penale
Art. 451
Omissione colposa di cautele o difese contro disastri o infortuni sul
lavoro
Chiunque, per colpa, omette di collocare, ovvero rimuove o rende inservibili apparecchi
o altri mezzi destinati alla estinzione di un incendio, o al salvataggio o al soccorso
contro disastri o infortuni sul lavoro, è punito con la reclusione fino a un anno
o con la multa da…
I reati NONNON hanno natura prevenzionale
Vengono puniti solo se si verifica l’evento dannoso
7. Art. 2050
Responsabilità per l’esercizio di attività pericolose
Chiunque cagiona danno ad altri nello svolgimento di un’attività
pericolosa, per sua natura o per natura dei mezzi adoperati,
è tenuto al risarcimento, se non prova di aver adottato tutte
le misure idonee a evitare il danno
Lo sviluppo
del sistema
legislativo
in materia
di sicurezza
sul lavoro
RESPONSABILITÀ
DELL’IMPRENDITORE
1942 | Codice Civile
Art. 2087
Tutela delle condizioni del lavoro
L’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa
le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza
e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica
e la personalità morale dei prestatori di lavoro
Principio della massima sicurezza tecnologicamente possibile
8. Lo sviluppo
del sistema
legislativo
in materia
di sicurezza
sul lavoro
TUTELA DELLA SALUTE
1948 | Costituzione Italiana
Parte Prima - Diritti e doveri dei cittadini
La responsabilità penale è personale
(Titolo I - Rapporti civili - Art. 27)
La repubblica tutela la salute
come fondamentale diritto dell’individuo
e interesse della collettività,
e garantisce cure gratuite agli indigenti
(Titolo II - Rapporti etico-sociali - Art. 32)
9. Titolo III: rapporti economici
Art. 35 - La repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme
e applicazioni
Art. 37 - La lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di
lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Le
condizioni di lavoro devono consentire l’adempimento
della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla
madre e al bambino una speciale e adeguata protezione
Art. 38 - Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto di
mezzi necessari di per vivere ha diritto al mantenimento e
all’assistenza sociale
Art. 41 - L’iniziativa economica privata è libera. Non può
svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da
recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità
umana
Lo sviluppo
del sistema
legislativo
in materia
di sicurezza
sul lavoro
TUTELA DEL LAVORO
1948 | Costituzione Italiana
10. DPR 547/55
Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro
DPR 303/56
Norme generali per l’igiene sul lavoro
DPR 164/56
Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro
nelle costruzioni
DPR 320/56
Norme per la prevenzione degli infortuni
e l’igiene del lavoro in sotterraneo
DPR 321/56
Norme per la prevenzione degli infortuni
e l’igiene del lavoro nei cassoni ad aria compressa
DPR 321/56
Norme per la prevenzione degli infortuni e l’igiene
del lavoro nell’industria cinematografica e della televisione
Norme generali di sicurezza sul lavoro
1955-56 | Norme generali
Lo sviluppo
del sistema
legislativo
in materia
di sicurezza
sul lavoro
11. Lo sviluppo
del sistema
legislativo
in materia
di sicurezza
sul lavoro
1955-56 | Norme generali
Caratteri fondamentali dei DPR
identificazione delle gerarchie responsabili della
sicurezza
adozione di misure di sicurezza tassative e
inderogabili
norme sanzionate con contravvenzioni (reati di
pericolo)
organi di vigilanza (1955 – Ispettorato del
Lavoro)
12. catena fordista di produzione
Obiettivo principale
della normativa anni 50:
frapporre una barriera
tra l’addetto
e la zona di pericolo
Datore
di lavoro
e dirigente
adottano
le misure
di prevenzione
Dirigente
e preposto
sorvegliano
Filosofiadelleresponsabilità
13. Si inizia a sviluppare una diversa concezione,
attribuendo un nuovo ruolo alla prevenzione, che
porta a privilegiare una TUTELA PREVENTIVA
DELL’INTEGRITA’ PSCOFISICA DEI LAVORATORI,
autonoma e distinta rispetto alla tradizionale tutela
riparatoria e/o assicurativa.
1955-56 | Norme generali
Prevenzione di natura oggettiva
14. -ASPETTI NEGATIVI
Prevenzione basata su precetti:
per ogni pericolo una misura di prevenzione
Difficoltà ad adeguarsi al progresso tecnologico
Logica “oggettiva” della sicurezza, basata solo
sui requisiti tecnici di macchine, impianti, edifici
Scarsa valorizzazione degli aspetti organizzativi
e gestionali.
Manca la centralità della formazione.
Accentramento di tutti gli obblighi di prevenzione sul datore di
lavoro, senza prevedere uno staff a suo sostegno. I lavoratori
inoltre risultano non coinvolti nella prevenzione.
DPR547/55–DPR303/56
15. DPR: 1204/71
Tutela delle lavoratrici madri
Lo sviluppo
del sistema
legislativo
in materia
di sicurezza
sul lavoro
ANNI SETTANTA
16. Lo sviluppo
del sistema
legislativo
in materia
di sicurezza
sul lavoro
Lo Statuto dei Lavoratori
Legge 300/70
Norme sulla tutela della libertà e dignità
dei lavoratori, della libertà sindacale,
dell’attività sindacale nei luoghi
di lavoro e sul collocamento
Art. 9 - Tutela della salute e dell’integrità fisica
I lavoratori, mediante le loro rappresentanze, hanno
il diritto di controllare l’applicazione delle norme
per la prevenzione degli infortuni e delle malattie
professionali e di promuovere la ricerca, l’elaborazione
e l’attuazione di tutte le misure idonee a tutelare
la loro integrità fisica.
17. Lo sviluppo
del sistema
legislativo
in materia
di sicurezza
sul lavoro
Lo Statuto dei Lavoratori
L’art. 9 introduce una norma prevenzionale di
natura soggettiva e partecipativasoggettiva e partecipativa
I lavoratori, a mezzo delle RSA, hanno il diritto di:
controllare l'applicazione delle norme
prevenzionali
promuovere la ricerca, l'elaborazione e
l'attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la
salute e l’integrità fisica
18. Lo sviluppo
del sistema
legislativo
in materia
di sicurezza
sul lavoro
Riforma Sanitaria
LEGGE 833/78
Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale
La Legge n. 833 del 23 dicembre 1978
considera la sicurezza sul lavoro uno
degli obiettivi principali della riforma del
SSN.
Istituzione dei Servizi di igiene
ambientale e medicina del lavoro.
La delega (art. 24) per l’emanazione di
un T.U. di riordino e razionalizzazione
della materia non viene esercitata.
19. Lo sviluppo
del sistema
legislativo
in materia
di sicurezza
sul lavoro
Anni 90 | Normativa comunitaria
Normativa di derivazione
comunitaria
D.Lgs. 626/94
Miglioramento della sicurezza e della salute
dei lavoratori sul luogo di lavoro
L’Unione Europea impone agli Stati Membri
l’adozione di norme fondate sul sistema della
prevenzione non solo oggettiva ma anche
organizzativa e soggettiva
20. Quadro normativo anni ‘50 e “626”
Maggiore autonomia del datore
di lavoro che valuta i rischi e
individua i più adatti sistemi
preventivi in relazione alla propria
struttura aziendale
Maggiore collaborazione fra:
datore di lavoro/dirigenti,
lavoratori e loro rappresentati,
medico competente
Nessuna formazione
dei lavoratori sul sistema
di sicurezza
Grande importanza
alla informazione, formazione
e addestramento di tutti i soggetti
presenti nella realtà aziendale
Norme anni ‘50 D.Lgs. 626/94
Puntuali e specifiche azioni
da compiere con le relative
sanzioni in caso di mancato
rispetto
Precisi obblighi per datore
di lavoro, dirigenti, preposti
e lavoratori
21. Prevenzione basata su procedure (valutazione dei rischi
e programmazione delle misure di tutela)
Valorizzazione della prevenzione soggettiva, basata
sulla responsabilizzazione personale dei soggetti
coinvolti (datore di lavoro, lavoratore)
Organizzazione del sistema di sicurezza basato
su più soggetti aziendali (RSPP, RLS, Addetti alle misure
di emergenza, coordinatori per la progettazione
ed esecuzione lavori edili, …)
Gestione della sicurezza aziendale come parte integrante
del sistema produttivo
Aspetti innovativi
Lo sviluppo
del sistema
legislativo
in materia
di sicurezza
sul lavoro
D.Lgs. 626/94 e le Direttive CEE
22. D.Lgs. 81/08
Misure in tema di tutela della salute e della
sicurezza sul lavoro, riassetto e riforma della
normativa in materia.
Lo sviluppo
del sistema
legislativo
in materia
di sicurezza
sul lavoro
D.Lgs. 81/08
Il legislatore ha realizzato ciò che si era proposto da
oltre venti anni, e cioè la realizzazione di un unico
testo normativo in materia di tutela della persona
che lavora. Il 30 Aprile del 2008 , infatti, è stato
pubblicato sul supplemento ordinario n. 108/L della
Gazzetta Ufficiale n. 101 il D. Lgs. n. 81 del
09/04/2008. Un dispositivo di integrale revisione,
riordino e razionalizzazione dell’intera disciplina
prevenzionistica.
23. Nell’art. 1, intitolato Finalità, viene affermato che le norme
contenute nel decreto legislativo sono rivolte al riassetto ed alla
riforma delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza delle
lavoratrici e dei lavoratori nei luoghi di lavoro.
Esse mirano, precisamente, a garantire l’uniformità della tutela
sul territorio nazionale attraverso il rispetto dei livelli essenziali
delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, anche con
riguardo alle differenze di genere, di età e alla condizione delle
lavoratrici e dei lavoratori immigrati
D.Lgs. 81/08
24. • TITOLO I – Principi comuni
• TITOLO II – Luoghi di lavoro
• TITOLO III – Uso delle attrezzature di lavoro e dei D.P.I.
• TITOLO IV – Cantieri temporanei o mobili
• TITOLO V – Segnaletica di salute e sicurezza sul lavoro
• TITOLO VI – Movimentazione manuale dei carichi
• TITOLO VII – Attrezzature munite di videoterminali
• TITOLO VIII – Agenti fisici
• TITOLO IX – Sostanze pericolose
• TITOLO X – Esposizione ad agenti biologici
• TITOLO XI – Protezione da atmosfere esplosive
• TITOLO XII – Disposizioni in materia penale e di procedura penale
• TITOLO XIII – Norme transitorie e finali
D. Lgs. 81/08