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Norme nazionali ed europee per la
riqualificazione energetica di edifici pubblici
–
Opportunità e strumenti di finanziamento
UE
Avv. Velia M. Leone
AREA Science Park
Trieste, 13 febbraio 2014
Strategia energetica e prospettive
CRITICITA’





Principale obiettivo:
accelerare il raggiungimento
degli obiettivi indicati dal
Pacchetto europeo “climaenergia 20-20-20” (“20-2020”)
Interventi/progetti
programmazione 2007-2013
Programmazione 2014-2020
⇨ fondi UE per energia
sostenibile, per interventi tra
cui:





Efficienza Energetica (EE);
Energie Rinnovabili (ER).

Riqualificazione edifici pubblici
e privati

OBIETTIVI

Cambiamento
climatico
• Sicurezza
energetica
• Risparmio
energetico

Ridurre
emissioni di
gas serra del
20%
• Alzare
al
20% la quota
di
energia
prodotta da
fonti
rinnovabili
• Portare
al
20%
il
risparmio
energetico

•

Perché
riqualificare?
Impianti
più
sicuri
• Aumento valore
immobili
• Gestione
più
efficace
• Riduzione costi
• Effetti
positivi
per l’ambiente
•

•

entro il 2020

OPPORTUNITA’
PMI/operatori
economici/ESCO
• Sviluppo
economico
• Occupazione
• Innovazione
•
Strategia energetica e prospettive
Investimenti dei
privati

Patto di stabilità

Obblighi UE efficienza
PA

Audit energetico

EE di edifici

Fondi UE

Strumenti giuridici
Strategia energetica e prospettive


Come finanziare progetti di EE
finanziarie:





norme

misure nazionali per incentivare EE
norme UE/opportunità UE per EE (cfr., infra,
strumenti di finanziamento UE)

Come attuare progetti di EE
norme
sostanziali – nazionali e UE – in tema di EE
Misure nazionali per incentivare l’EE
Edilizia pubblica
D.L. 7 maggio 2012, n. 52,
conv. L. 6 luglio 2012, n.94
art. 14
Obbligo P.A. di adottare
entro 24 mesi dall’entrata in vigore
misure di EE
anche attraverso il ricorso
ai contratti di servizio energia
anche in forma di PPP
Termine: 9 maggio 2014

Edilizia pubblica e privata
D.L. 4 giugno 2013 n. 63,
conv. L. 3 agosto 2013, n. 90
art. 14
Detrazioni fiscali
per interventi di efficienza energetica: 65%
art. 15
Detrazioni fiscali
per interventi di ristrutturazione
ed efficienza energetica: 50%
Misure nazionali per incentivare l’EE



D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 192 “Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al
rendimento energetico nell’edilizia” (“D.Lgs. 192”).
D.L. 4 giugno 2013 n. 63, conv. L. 3 agosto 2013, n. 90, interviene nel settore della
riqualificazione ed efficienza energetica del patrimonio immobiliare italiano, pubblico e
privato modificando il D.Lgs. 192 ⇨ nuovo art. 1 D.Lgs. 192 definisce e integra criteri,
condizioni e modalità per:
a)
b)
c)

d)
e)
f)
g)

h)
i)

j)
k)

l)

migliorare le prestazioni energetiche degli edifici;
favorire lo sviluppo, la valorizzazione e l'integrazione delle fonti rinnovabili – ER negli edifici;
determinare i criteri generali per la certificazione della prestazione energetica degli edifici e per il
trasferimento delle relative informazioni in sede di compravendita e locazione;
effettuare le ispezioni periodiche degli impianti al fine di ridurre il consumo energetico;
sostenere la diversificazione energetica;
promuovere la competitività dell'industria nazionale attraverso lo sviluppo tecnologico;
coniugare le opportunità offerte dagli obiettivi di efficienza energetica con lo sviluppo di materiali,
di tecniche di costruzione, di apparecchiature e di tecnologie sostenibili;
conseguire gli obiettivi nazionali in materia energetica e ambientale;
razionalizzare le procedure nazionali e territoriali per l'attuazione delle normative energetiche al
fine di ridurre i costi complessivi, per la pubblica amministrazione, per i cittadini e per le imprese;
applicare in modo omogeneo e integrato la normativa su tutto il territorio nazionale;
assicurare l'attuazione e la vigilanza sulle norme in materia di prestazione energetica degli
edifici;
promuovere l'uso razionale dell'energia anche attraverso l'informazione e la sensibilizzazione
degli utenti finali.
Misure nazionali per incentivare l’EE
Coordinato con L.
147/2013 (“Legge di
stabilità 2014”)
Coordinato con L.
145/2013 (“DL
Destinazione Italia”)

Obiettivo: recepimento
direttiva 2010/31/UE

Requisiti impianti:
art. 17 e 17-bis

Attestato Certificazione
Energetica sostituito con
Attestato Prestazione
Energetica (APE)
Aggiornamenti D.L.
151/2013 (“DL
Milleproroghe”)
Modifiche detrazioni
fiscali, risparmio
energetico,
ristrutturazione edilizia

Qualificazione installatori
Norme UE per incentivare l’EE




Direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell’edilizia (recepita
con D.L. 4 giugno 2013 n. 63) ⇨ promuove la prestazione energetica
degli edifici delle loro parti e delle unità immobiliari. Obiettivo: edifici a
energia quasi zero ⇨ entro il 31 dicembre 2020 tutti gli edifici di nuova
costruzione dovranno essere a energia quasi zero. Gli edifici di nuova
costruzione occupati da enti pubblici e di proprietà di questi ultimi
dovranno rispettare gli stessi criteri a partire dal 31 dicembre 2018.
Direttiva 2012/27/UE (da recepire entro il 5 giugno 2014) ⇨ impone agli
Stati membri di stabilire "un obiettivo nazionale indicativo di efficienza
energetica, basato sul consumo di energia primaria o finale, sul
risparmio di energia primaria o finale o sull'intensità energetica" (art. 3),
oltre che una strategia a lungo termine per incentivare gli investimenti
nella ristrutturazione degli edifici residenziali e commerciali, pubblici e
privati (art. 4), stimolando la concorrenza tra le imprese e la creazione di
posti di lavoro nei settori correlati. Obiettivo: accelerare il
raggiungimento degli obiettivi indicati dal 20-20-20, andando a
incidere soprattutto nel comparto edilizio, responsabile del 40% dei
consumo finale di energia.
Norme nazionali - Che cos’è una ESCO?
Il D.Lgs. 115/2008 - attuativo della direttiva 2006/32/CE sull’efficienza
negli usi finali dell’energia – (“D.Lgs. 115”) fornisce una puntuale
definizione di ESCO all’art. 2, comma 1, lett. i):

“ESCO”: persona fisica o giuridica che fornisce servizi energetici
ovvero altre misure di miglioramento dell’efficienza energetica nelle
installazioni o nei locali dell'utente e, ciò facendo, accetta un certo
margine di rischio finanziario. Il pagamento dei servizi forniti si basa,
totalmente o parzialmente, sul miglioramento dell’efficienza
energetica conseguito e sul raggiungimento degli altri criteri di
rendimento stabiliti”.

9
Norme nazionali - Che cosa fa una ESCO?
Principali caratteristiche:
1.
obiettivo: ottenere risparmio attraverso miglioramento EE;
2.
investimenti sostenuti dalle ESCO;
3.
guadagno ESCO = quota risparmio energetico (differenza tra bolletta energetica
pre e post intervento migliorativo);
4.
operazione FTT (terzo = ESCO = unico responsabile verso l’utente finale);
5.
rischi a carico della ESCO;
6.
obiettivi ESCO = obiettivi cliente (win-win).
Prima dell’intervento ESCO
Dopo l’intervento ESCO

Costi manutenzione (25%)
Bolletta energetica (75%)

Costi manutenzione (20%)
Bolletta energetica (55%)
Risparmio energetico (25%)
Norme nazionali e prassi - Come si
finanzia una ESCO?
Gli strumenti che una ESCO usa per
finanziare la propria attività sono:



1.

2.

finanziamento esterno: prestito bancario,
leasing o project financing;
finanziamento interno: può concretarsi in un
venture capital.
Finanziamento Tramite Terzi (FTT)


Partecipazione al progetto di un soggetto
terzo (che può essere la stessa ESCO o altro
soggetto) che fornisce le disponibilità
finanziarie necessarie alla realizzazione
dell’intervento desiderato, purché esso sia
caratterizzato da:
-

-

flusso di cassa stabile, originato dai risparmi
energetici conseguiti;
soggetto finanziatore si ripaga in un periodo di
tempo ragionevolmente contenuto, dei costi di
intervento e di gestione dell’impianto.
Finanziamento Tramite Terzi (FTT)
Norme nazionali - Rapporti tra ESCO e P.A.


I servizi prodotti da una ESCO, oltre ad essere
rivolti a società private di produzione e distribuzione
di energia e di gas, possono essere offerti anche ad
una P.A., sia sotto forma di consulenza, sia di
interventi per elevati standard di EE:
-

-

-

Consulenza: ad es., un Comune potrebbe rivolgersi ad una
ESCO per la redazione del piano energetico comunale ⇦
appalto di servizi!
Interventi: ricorso ad una ESCO per la progettazione,
realizzazione e finanziamento di infrastrutture pubbliche
energeticamente efficienti ⇨ se una P.A. si avvale di tali
servizi ⇨ gara ad evidenza pubblica per alla scelta della
ESCO cui affidare l’operazione.
Procedure: offerta economicamente più vantaggiosa
(“OEpV”) + art. 15 D.L.gs. 115 Procedure aperte o ristrette
(AVCP: art. 15 no obbligo procedure, solo obbligo OEpV).
Norme nazionali - Energy Performance
Contract o EPC


EPC: è il contratto con il quale un soggetto
“fornitore” (= ESCO) si obbliga al compimento - con
propri mezzi finanziari o tramite FTT - di una serie di
servizi e di interventi integrati volti alla
riqualificazione e al miglioramento dell’EE di un
sistema energetico (impianto o edificio) di proprietà
di altro soggetto (“beneficiario”), verso un
corrispettivo correlato all’entità dei risparmi
energetici (preventivamente individuati in fase di
analisi
di
fattibilità)
ottenuti
in
esito
all’efficientamento del sistema.
Norme nazionali - Energy Performance
Contract o EPC








-

-



Contratto di durata caratterizzato dall’onerosità e corrispettività delle prestazioni.
Obblighi del fornitore: obbligo di risultato.
D.Lgs. 115: nozione normativa del contratto di EPC (o, come lo chiama il legislatore
italiano, contratto di rendimento energetico) “accordo contrattuale tra il beneficiario e il
fornitore riguardante una misura di miglioramento dell’efficienza energetica, in cui i
pagamenti a fronte degli investimenti in siffatta misura sono effettuati in funzione del
livello di miglioramento dell’efficienza energetica stabilito contrattualmente” (art. 2, lett.
l, D.Lgs. 115).
Contratto nominato in quanto previsto dal legislatore, MA atipico, poiché privo di un
compiuta disciplina legislativa.
L’EPC si attua normalmente utilizzando e combinando il meccanismo del FTT.
Art. 15, D.Lgs. 115: non disciplina in maniera puntuale l’affidamento dei contratti di
EPC, MA prevede che per l’affidamento degli appalti pubblici aventi a oggetto “la
gestione dei servizi energetici …”:
si ricorra alla previa selezione degli operatori economici che possono presentare le
offerte, ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. (il “Codice”);
si applichi il criterio dell’OEpV, ai sensi dell’art. 83 del Codice.
Nella pratica: forme procedurali e contrattuali utilizzate dalle P.A. variano e fanno
riferimento anche ad alcune delle tipologie di PPP previste dal Codice Contratti Pubblici
(il «Codice»).
Ripartizione dei rischi, copertura del finanziamento e
remunerazione della ESCO


Gli amministratori di edifici pubblici/privati spesso non sono consapevoli della
possibilità di EE nei locali che amministrano ⇨ ESCO può proporre al cliente
diverse forme di finanziamento, quali:
-

-

-




Shared saving (risparmio condiviso): in base ai dati forniti dallo studio di fattibilità
dell’intervento, al capitale investito e i tempi di rientro, la ESCO e il cliente
condividono fin da subito, in proporzioni stabilite, i risparmi ottenuti;
First Out (cessione globale limitata): il cliente riconosce alla ESCO, per un periodo di
tempo limitato, il 100% dei risparmi conseguiti grazie all’intervento finanziato dalla
stessa, per poi subentrare integralmente nella fruizione di tali risparmi, una volta che
l’investimento è stato ripagato;
Guaranteed saving (risparmio garantito): la ESCO si fa carico della progettazione,
realizzazione e gestione degli interventi e garantisce il risultato, in termini di risparmio
energetico ed economico, anche nei confronti degli enti finanziatori del progetto.

Sono possibili altre soluzioni contrattuali, condivise con il cliente e adattate alle
sue specifiche esigenze.
In tutti i casi: la ESCO si assume almeno in parte il rischio dell’esito degli
interventi proposti.
PPP per interventi di EE negli edifici
pubblici – indicazioni normative




PPP può essere utilizzato per produrre
risparmio energetico nel settore pubblico ⇨
utilizzo contratti di prestazione energetica:
EPC e PPP.
Una ESCO può essere costituita anche da
enti pubblici.

18
PPP per interventi di EE negli edifici
pubblici – indicazioni normative nazionali






EPC ⇨ simile, per alcune caratteristiche comuni, alla
concessione di costruzione e gestione o di servizi o anche
contratto disponibilità.
EPC ⇨ tipologia contrattuale particolare ed autonoma,
inquadrabile tra gli strumenti di PPP, con un grado di complessità
da individuare, di volta in volta, avuto riguardo all’interesse
concretamente perseguito dalla P.A.
AVCP: cfr. Deliberazione n. 71, 6 luglio 2011 e Deliberazione n.
37, 4 aprile 2012 ⇨ qualificazione giuridica del contratto di EPC
come appalto, ai sensi del D.Lgs. 115 (rischio gravante su ESCO
per mancato ottenimento di risparmio non è vero e proprio rischio
di gestione: no concessione).
PPP per interventi di EE negli edifici
pubblici – indicazioni normative nazionali



Determinazione AVCP n. 6 del 26 ottobre 2011 - Linee guida per
l’affidamento della realizzazione di impianti fotovoltaici ed eolici (“Det. 6”)
E.L. realizza un impianto per la copertura totale o parziale del proprio
fabbisogno energetico:





La realizzazione degli impianti per il fabbisogno energetico degli EE.LL. è:






per finalità di tutela ambientale;
in un’ottica di contenimento della spesa pubblica.
contratto passivo;
soggetto alle regole dell’evidenza pubblica;
nel rispetto delle disposizioni contenute nel Codice (settori ordinari).

Diverse prestazioni richieste per la realizzazione degli impianti: alle operazioni
volte alla realizzazione degli impianti, in caso siano previste prestazioni
eterogenee (ad esempio, lavori di costruzione, fornitura di componenti tecniche,
servizi di manutenzione e gestione, nonché servizi finanziari), deve applicarsi il
regime
normativo
proprio
della
prestazione
(funzionalmente
e/o
economicamente) prevalente secondo le regole stabilite dall’ art. 14 del Codice.
PPP per interventi di EE negli edifici pubblici –
indicazioni normative nazionali
Det. 6 - PPP

Una volta qualificato l’oggetto del contratto ai sensi del Codice, le diverse procedure di
aggiudicazione saranno applicabili in funzione della concreta strutturazione
dell’operazione.

Oltre alla fattispecie dell’appalto, possono trovare applicazione i contratti di PPP ⇨
fattispecie eterogenee con caratteristica
comune ⇨ trasferimento dei rischi
all’operatore privato, sua responsabilizzazione rispetto a obiettivi di qualità e costo
dell’opera o del servizio.

Concessione di lavori pubblici e PF ⇨ è possibile affidare a un soggetto privato
(concessionario) il diritto di costruire e gestire un impianto di produzione di energia, e
di percepire i proventi derivanti dalla vendita dell’energia prodotta per un periodo di
tempo predeterminato. Il concessionario assume su di sé l’alea di gestione
dell’impianto realizzato e lo gestisce sino alla scadenza del contratto, quando
ritrasferisce l’impianto nella disponibilità della P.A.

Locazione finanziaria ⇨ ipotesi di leasing traslativo ⇨ finanziamento a scopo di
trasferimento finale del bene + pagamento dei canoni che copre una parte del prezzo
di acquisto. Nel leasing mobiliare, il contratto ha ad oggetto la fornitura dell’impianto
fotovoltaico per la produzione di energia elettrica mediante locazione finanziaria, in
quello immobiliare l’oggetto del contratto è la progettazione e realizzazione di un
impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica.

Riqualificazione energetica degli immobili pubblici ⇨ prestazioni finalizzate al
miglioramento energetico dell’edificio pubblico, tra le quali può essere prevista la
realizzazione di un impianto di produzione di energia rinnovabile ⇨ cfr. supra art. 15
del D.Lgs. 115.
PPP per interventi di EE negli edifici
pubblici – indicazioni normative nazionali
Art. 3, comma 15ter del Codice
DEFINIZIONE di
PPP
Contratti aventi ad oggetto:
 Progettazione, costruzione, gestione, manutenzione
di opera pubblica, o di pubblica utilità, o la fornitura
di un servizio,
 Compreso il finanziamento a carico totale o parziale
del privato,
 Allocazione rischi secondo prescrizioni e indirizzi
comunitari.
22
PPP per interventi di EE negli edifici
pubblici – indicazioni normative nazionali
Definizione PPP nel Codice:
Art. 3, comma 15ter :
 Elenco esemplificativo di forme di PPP
concessione lavori,
concessione servizi, locazione finanziaria, PF, società miste,
contratto di disponibilità, contraente generale (se corrispettivo
posticipato e collegato alla disponibilità dell’opera).
 Alle operazioni di PPP si applicano i contenuti delle decisioni
dell’Ufficio Statistico delle Comunità Europee (“Eurostat”)
obbligo di comunicazione Unità Tecnica Finanza di Progetto
(“UtFP”).

23
PPP per interventi di EE negli edifici
pubblici – indicazioni normative UE




Decisione Eurostat 2004
Obiettivo: corretta allocazione dei rischi (fini bilancistici)
Il partner privato deve assumere i rischi:
 costruzione, e
 disponibilità o domanda.
In termini contabili




attivo non dello Stato ⇨ l’investimento non incide né sul debito,
né sul deficit pubblico ⇨ solo sul bilancio del partner privato
il partner privato assume i rischi che gli competono ⇨ il progetto
è “off balance sheet” per la P.A.
PPP per interventi di EE negli edifici
pubblici – indicazioni normative UE

-

-

-



Eurostat considera i seguenti rischi:
rischio di costruzione copre eventi relativi alla costruzione
dell’opera quali: a) ritardo nei tempi di consegna; b) non rispetto
degli standard di progetto; c) aumento dei costi; d) inconvenienti di
tipo tecnico; e) mancato completamento dell’opera;
rischio di disponibilità è legato alla capacità di erogare le
prestazioni contrattuali pattuite (volumi e standard di qualità ⇨ bad
performance) ⇦ penali efficaci!
rischio di domanda deriva dalla variabilità della domanda, non
dalla qualità del servizio ⇨ legata ad altri fattori, tipo presenza di
alternative più convenienti per gli utenti, ciclo di business, nuove
tendenze del mercato, etc.
Corretta allocazione dei rischi di costruzione, disponibilità e/o
domanda in capo al partner privato ⇨ PPP ⇨ operazione “off
balance sheet” ⇨ rispetto del Patto di Stabilità.
PPP per interventi di EE negli edifici pubblici
– indicazioni normative UE




Nuova Direttiva Concessioni – Risoluzione legislativa del Parlamento
europeo del 15 gennaio 2014 sulla proposta COM(2011) 897 def. (la
“Direttiva Concessioni”). Applicabilità: alle concessioni aggiudicate dopo la
sua entrata in vigore
Definizione nella Direttiva Concessioni (cfr. Considerando 11-20/Art. 5). Le
concessioni sono:

contratti a titolo oneroso mediante i quali una o più amministrazioni
aggiudicatrici o uno o più enti aggiudicatori affidano l'esecuzione di
lavori o la prestazione e gestione di servizi a uno o più operatori
economici;

hanno per oggetto l'acquisizione di lavori o servizi attraverso una
concessione il cui corrispettivo consiste nel diritto di gestire i lavori
o i servizi o in tale diritto accompagnato da un prezzo;

possono, ma non devono necessariamente, implicare un trasferimento di
proprietà alle amministrazioni aggiudicatrici o agli enti aggiudicatori, ma i
vantaggi derivanti dai lavori o servizi in questione spettano sempre alle
amministrazioni aggiudicatrici o agli enti aggiudicatori.
PPP per interventi di EE negli edifici pubblici
– indicazioni normative UE
Direttiva Concessioni: Definizione del “rischio operativo” legato all’assenza
di garanzie di recupero dell’investimento/costi di gestione “in condizioni
operative normali”






Concetto di "rischio operativo“: caratteristica principale di una concessione ⇨
implica sempre il trasferimento al concessionario di un rischio operativo di
natura economica ⇨ possibilità di non riuscire a recuperare gli investimenti
effettuati e i costi sostenuti per realizzare i lavori o i servizi aggiudicati in
condizioni operative normali, anche se una parte del rischio resta a
carico della P.A.
Applicazione di norme specifiche per la disciplina delle concessioni non
sarebbe giustificata se la P.A. sollevasse l'operatore economico da qualsiasi
perdita potenziale garantendogli un introito minimo pari o superiore agli
investimenti effettuati e ai costi che l'operatore economico deve sostenere in
relazione all'esecuzione del contratto.
Alcuni accordi remunerati esclusivamente dalla P.A. dovrebbero configurarsi
come concessioni qualora il recupero degli investimenti effettuati e dei costi
sostenuti dall'operatore per eseguire il lavoro o fornire il servizio dipenda
dall'effettiva domanda del servizio o del bene o dalla loro fornitura.
PPP per interventi di EE negli edifici pubblici
– indicazioni normative UE
Art. 5 Direttiva Concessioni
 L'aggiudicazione di una concessione di lavori o di servizi comporta il
trasferimento al concessionario di un rischio operativo legato alla
gestione dei lavori o dei servizi, comprendente:

rischio di domanda ⇨ legato alla domanda effettiva di lavori o
servizi oggetto del contratto, o
 rischio di offerta ⇨ rischio che la fornitura non corrisponda alla
domanda (cfr. disponibilità) , o
 entrambi
Si considera che il concessionario assuma il rischio operativo nel caso
in cui, in condizioni operative normali, non sia garantito il recupero degli
investimenti effettuati o dei costi sostenuti per la gestione dei lavori o
dei servizi oggetto della concessione.
La parte del rischio trasferita al concessionario comporta una reale
esposizione alle fluttuazioni del mercato tale per cui ogni potenziale
perdita stimata subita dal concessionario non sia puramente
nominale o trascurabile.





PPP per interventi di EE negli edifici pubblici
– indicazioni normative UE









Direttiva Concessioni vs Eurostat
Criteri Eurostat (PPP): rischio costruzione – ma nei servizi ?
Differenze PPP-concessioni: irrilevanti - trasferimento rischio di
gestione anche per c.d. “opere fredde”
Concetto di rischio: fondamentale
Rischio: legato all’esecuzione del contratto = gestione
Norme di affidamento minimali: ampia flessibilità necessaria –
paradossalmente – ad aprire di più il mercato
Norme di gestione del contratto rese più chiare, ma non per questo
meno flessibili: la P.A. deve saper:




Programmare - individuare bisogni e modalità essenziali
Negoziare
Controllare

FOCUS SUL CONTRATTO
PPP per interventi di EE negli edifici pubblici
– indicazioni normative UE: Guida EPEC
EPEC (European Public-Private Partnership Expert Centre)








COS’E’: EPEC (http://www.eib.org/epec/) è il frutto di una iniziativa
congiunta della Banca Europea degli Investimenti (BEI), della
Commissione Europea, degli Stati membri dell’UE e dei paesi
candidati, per rafforzare la capacità dei suoi membri ad utilizzare gli
strumenti di PPP.
CHE FA: la missione di EPEC è rafforzare l’uso del PPP e aiutare i
membri a condividere esperienze e competenze e favorire la
diffusione delle migliori prassi in tale ambito.
Guida ai PPP - Manuale di buone prassi (maggio 2011): ha lo scopo
di arricchire e stimolare il dibattito in materia di PPP.
Si basa sui criteri Eurostat.
Guida EPEC






L’EPEC ha pubblicato delle linee guida sull’utilizzo del PPP
nell’ambito dell’EE negli edifici pubblici.
Obiettivo: offrire un percorso operativo alle P.A. intenzionate a
migliorare il livello di EE degli edifici pubblici, che sono ritenuti
responsabili di grandi quantità di consumo di energia ed
emissioni di CO2. Rendimento energetico degli edifici pubblici ⇨
chiave per raggiungere gli obiettivi energetici dell’UE!
La Guida EPEC è articolata in funzione delle fasi fondamentali di
un ciclo di progetto PPP nell’ambito dell’EE e si compone di
quattro capitoli principali, tutti incentrati sul progetto, ossia:
 Identificazione
 Preparazione
 Aggiudicazione
 Realizzazione
Guida EPEC




La Guida EPEC affronta:
la disponibilità della P.A. di impegnarsi in un progetto di
questo tipo,
l'istituzione di una struttura di gestione appropriata,
le questioni legali, contrattuali, tecniche e finanziarie da
affrontare nel corso degli appalti,
la pianificazione di un progetto, del monitoraggio, dei
risultati del progetto e la valutazione del “value for
money” (“VFM”) e degli altri potenziali benefici e
vantaggi derivanti dal progetto.
La Guida EPEC è frutto di una raccolta di buone pratiche a livello
internazionale.
Guida EPEC
Le fasi principali di un ciclo di progetto di PPP in ambito di EE di Edifici Pubblici
Guida EPEC


Quattro fondamentali tipi di contratti Energy Performance
Contract - EPC:
1.
2.
3.
4.







la ESCO offre il finanziamento e fornisce una garanzia di risparmio ⇨ la
ESCO si fa carico sia del rischio finanziario, sia di quello del rendimento;
la ESCO assume il rischio del rendimento e il cliente è responsabile del
finanziamento;
i contratti First Out utilizzano tutti i risparmi sui costi energetici per pagare
gli interessi e ammortizzare il debito, fino al rimborso completo;
i contratti per la gestione di energia in cui la ESCO è pagata per fornire
un servizio energetico, come i contratti per il riscaldamento o
l'illuminazione – c.d. “chauffage” (riscaldamento).

Preconizza un contratto di PPP
Selezione ESCO sui generis ⇨ criteri di selezione +
svolgimento contratto = offerta tecnica ⇦ da negoziare!
Negoziazione offerta (tecnica + economica)
⇓ tutto da negoziare!!!
Indicazione elementi dell’offerta (output specs) = molto utile!
Guida EPEC: fasi procedurali
FASE 1

SELEZIONE DEGLI EDIFICI (taglia tra 2 e 5 milioni per essere appetibile e non escludente) - la P.A.
seleziona uno o più edifici per l’attuazione delle misure di EE

FASE II

VALUTAZIONE PRELIMINARE DEL POTENZIALE DI RISPARMIO ENERGETICO (costi eventualmente da
riversare sull’aggiudicatario) – la P.A. effettua una valutazione preliminare del potenziale di risparmio
energetico

FASE III

INCONTRO INIZIALE TRA P.A.-ESCO PER CHIARIRE I CONTENUTI DEL CONTRATTO (dopo una prima
fase di pre-qualifica - metodologia per il calcolo del risparmio) - ha luogo un primo incontro tra la P.A. e la
ESCO, a valle della fase di pre-qualifica di quest’ultima

FASE IV

VERIFICA DETTAGLIATA PRELIMINARE (stima approssimativa costi di investimento) - ne consegue una
verifica dettagliata preliminare in cui è fornita una stima approssimativa dei costi di investimento necessari
per conseguire i risparmi previsti, i programmi di analisi, spesso di proprietà della ESCO, sono utilizzati per
sviluppare modelli di consumo di energia e modelli previsionali delle probabili aree di risparmio e di
miglioramento dell’efficienza e relativa stima del potenziale di risparmio

FASE V

REVISIONE SU DATI DI COSTO (sviluppo di programmi per la previsione delle aree di risparmio ed
efficientamento)

FASE VI

STIMA DEL POTENZIALE DI RISPARMIO (combinazione tra la stima dei costi di investimento - fase IV - e
quella dei risparmi potenziali - fase V -: se il potenziale è troppo basso, revisione del pool di edifici)

FASE VII

PROCEDURA DI GARA (previo audit dettagliato eventualmente rimborsato dall’aggiudicatario; ESCO
predispone capitolato tecnico)
Il percorso di realizzazione di un intervento di EE
AZIONI

ATTORI

VALUTAZIONE EX ANTE OPPORTUNITÀ UTILIZZO ESCO

P.A.

DIAGNOSI ENERGETICHE

P.A.

STUDIO DI FATTIBILITA’ TECNICO-ECONOMICO

P.A.

PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA/INVITO

P.A.

EVENTUALE CONFERENZA DI PRESENTAZIONE E VISITA
DEL SITO DA PARTE DEGLI INTERESSATI

ESCO/ALTRI OPERATORI ECONOMICI INTERESSATI-P.A.

PREPARAZIONE DOMANDA

ESCO/ALTRI OPERATORI ECONOMICI INTERESSATI

PREQUALIFICA E INVITO

P.A.

PREPARAZIONE OFFERTE

ESCO/ALTRI OPERATORI SELEZIONATI

VALUTAZIONE OFFERTE

P.A.

CREAZIONE-ORGANIZZAZIONE DEL PROGETTO

ESCO

REPERIMENTO PROVVISTA FINANZIARIA

ESCO

DEFINIZIONE CONTRATTUALE

ESCO/P.A. (negoziazione)

REALIZZAZIONE IMPIANTO E COLLAUDO

FORNITORI

GESTIONE OPERATIVA

ESCO o GESTORE

MANUTENZIONE E MONITORAGGIO

ESCO o GESTORE

Fonte: Renael-Rete Nazionale Agenzie Energetiche Locali e Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio,
adattato
Guida EPEC: aggiudicazione del
progetto








Prima dell’affidamento la P.A. provvede ad un
censimento degli impianti sui quali effettuare
interventi di risparmio energetico.
Invita, tramite gara, le ESCO a presentare offerte
per l’intervento di riqualificazione ritenuto più
appropriato.
ESCO presenta l’offerta.
L’offerta è, poi, valutata dalla P.A. sulla base del
criterio dell’OEpV.
L’aggiudicatario si obbliga, con la stipulazione del
contratto,
alla
realizzazione
dell’intervento,
assumendone piena responsabilità.
Guida EPEC: modalità di affidamento
BANDO

Fase 1 - Pre-qualificazione delle offerte
 Fase 2 - Presentazione dettagliata delle
proposte

VALUTAZIONE
OFFERTA

Classificazione dei proponenti
 Negoziazione con il proponente classificato
primo

FINANZIAMENTO



CONTRATTO







Mobilitazione finanziaria
 Impegni e garanzie
Componenti principali
 Allegati
PPP per interventi di EE negli edifici pubblici
– indicazioni procedure
Do minimum

Appalti (ESCO)

Concessione/PF
(ESCO)

Do maximum

Contratto di
disponibilità?
Opportunità UE per l’EE









L'UE ha adottato una strategia per l’efficienza dell’uso finale
dell’energia e dei servizi energetici ⇨ strategia Europa 2020 per l’uso
efficiente delle risorse in Europa.
Significativi finanziamenti sono disponibili attraverso i programmi
comunitari per accompagnare e aiutare gli Stati membri che applicano
le direttive UE a sostenere gli investimenti relativi a soddisfare gli
obiettivi di EE.
La maggior parte dei finanziamenti UE cofinanzia progetti con
sovvenzioni che sono combinate con finanziamenti nazionali/locali.
Gli Stati membri possono utilizzare una parte della loro dotazione dei
fondi strutturali con strumenti finanziari - tipo JESSICA - per agevolare
gli investimenti rimborsabili, anche nel campo dell’EE.
Esistono anche strumenti finanziari a livello comunitario quali il Fondo
Europeo per l'Efficienza Energetica - European Energy Efficiency Fund
- (FEEE) e servizi di assistenza tecnica (ad esempio ELENA) ⇨ anche
cumulabili tra loro, in fasi diverse.
Opportunità UE per l’EE: i finanziamenti BEI













BEI ⇨ sostiene gli obiettivi politici dell’UE, accordando prestiti a
lungo termine per progetti d’investimento economicamente
validi ⇨ concessi in base ad una serie di obiettivi politici e
priorità di finanziamento.
Per ottenere i prestiti, i progetti devono contribuire al
raggiungimento di uno o più dei seguenti obiettivi:
sviluppo regionale;
tutela dell’ambiente naturale o urbano;
sviluppo delle reti di comunicazione;
sviluppo delle reti energetiche e/o uso razionale di energia;
competitività dell’industria europea (PMI);
sviluppo delle reti tecnologiche d’informazione e di
telecomunicazione;
diffusione
dell’innovazione
e/o
sostegno
all’industria
dell’audiovisivo;
ricerca e sviluppo (R&S);
sviluppo urbano.
Opportunità UE per l’EE: i
finanziamenti BEI
Prestiti BEI
durata variabile e negoziabile, tassi
di interesse - sia fissi, sia variabili - più bassi
rispetto a quelli applicati da un normale istituto di
credito.
Beneficiari pubblici e privati.
Due tipologie di finanziamento:









Prestiti globali: concessi indirettamente - da banche nazionali finanziano i progetti di sviluppo delle PMI o i progetti per la
realizzazione di opere infrastrutturali con un costo inferiore a €
25 mln. Contributo non > 50% dell’investimento, durata è di 512 anni.
Prestiti individuali: concessi - direttamente da BEI - per progetti
con investimento > a € 25 mln + non > 50% dell’investimento.
Opportunità UE per l’EE: JESSICA




JESSICA (Joint European Support for Sustainable
Investment in City Areas) è uno strumento creato
nel 2006 da Commissione Europea, BEI e CEB
(Council of Europe Development Bank) allo scopo di
promuovere l’utilizzo rotativo dei fondi europei
destinati a progetti di sviluppo urbano, favorendo,
inoltre, la creazione di PPP.
Tipologie progettuali:
-

-

Possono essere anche finanziati progetti energetici
(produzione ed efficientamento) legati allo sviluppo urbano.
In Italia: Sardegna e Sicilia ⇨appositi fondi Jessica dedicati
all’EE.
Opportunità UE per l’EE: JESSICA
Il meccanismo JESSICA
REGIONE
(Autorità di Gestione)

Piani
Integrati di
Sviluppo
Urbano

FONDO DI
PARTECIPAZIONE
(opzionale)

FONDO DI SVILUPPO
URBANO

ENTI
LOCALI

VEICOLI DI
PROGETTO
(ATI costruttori, gestori,
soci finanziari, ecc.)

Fonte: BEI

FONDO DI PARTECIPAZIONE
 Nominato dell’Autorità di Gestione, seleziona i Fondi di
Sviluppo Urbano, in cui investe le risorse JESSICA
 Ad oggi il ruolo di Fondo di Partecipazione è svolto
nella quasi totalità dei casi da BEI, alla quale può
essere affidato direttamente l’incarico
FONDO DI SVILUPPO URBANO (FSU)
 Investe (con equity, prestiti e/o garanzie) nelle
strutture (es. SPV) che realizzano progetti di sviluppo
urbano inserite nei PIUSS
 In Italia il FSU può essere un Fondo Mobiliare, Società
Finanziaria, Gestione Patrimoniale Separata, ecc.
RESPONSABILE DELLA PROMOZIONE
 Beneficiario ultimo degli investimenti, realizza i
progetti di sviluppo urbano, può essere una struttura
del partenariato (es. SPV) o un Ente Locale
 Il soggetto promotore deve rendicontare l’utilizzo dei
fondi FESR entro il 2015 (è tuttavia possibile che
prevalga un’interpretazione meno restrittiva)
Opportunità UE per l’EE: JESSICA




REGOLAMENTO (CE) 1080/2006 DEL PARLAMENTO EUROPEO E
DEL CONSIGLIO del 5 luglio 2006 relativo al Fondo europeo di
sviluppo regionale (Reg. FESR).
Articolo 7 - Ammissibilità delle spese



In ogni Stato membro, le spese per i miglioramenti dell’efficienza
energetica e per l’utilizzo di energie rinnovabili - ER negli alloggi
esistenti sono ammissibili fino ad un importo pari al 4% dello
stanziamento FESR totale.



N.B. per la programmazione 2014-2020, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo
europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l’obiettivo
“Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione” sostituisce il Reg.
FESR.
JESSICA Sicilia

Fonte: BEI
JESSICA Sardegna




Fondo JESSICA in Sardegna per le aree urbane e l’EE
Ripartito in due FSU
Progetti finalizzati a:

Sviluppare EE
Edifici pubblici e privati
Trasporto pubblico

Promuovere ER
Solare
Eolica
Biomasse
Idroelettrica
Geotermica

Fonte: Equiter
Opportunità UE per l’EE: uso degli strumenti
finanziari (ingegneria finanziaria)
Gestione quanto più efficiente ed efficace dei fondi:
 Finanziamento rotativo.
 Ruolo della P.A. (Regione/Stato):
investitore e/o
finanziatore, non più semplice erogatore di
sovvenzioni.
 Beneficiario è il FSU - destinataria SPV (o ente
locale).
 Attrazione investitori privati con effetto leva.
 Anticipazione spese e semplificazione (auspicata!)
procedurale come controlli e tempistiche.
Opportunità UE per l’EE: FEEE





Il FEEE del Programma Energetico Europeo
per la Ripresa (European Energy Program for
Recovery - EEPR) è lo strumento finanziario
dell’UE dedicato alle energie sostenibili,
lanciato il 1° Luglio 2011.
Gestito dalla BEI.
Obiettivo: finanziare lo sviluppo di progetti in
ambito di EE ed ER negli Stati membri,
contribuendo al raggiungimento degli obiettivi
fissati dal 20-20-20.
Opportunità UE per l’EE: FEEE


Il capitale iniziale del fondo è di 265 milioni di euro di cui:
-











125 milioni stanziati dalla Commissione Europea,
75 milioni dalla BEI,
60 milioni dalla Cassa Depositi e Prestiti,
5 milioni da Deutsche Bank.

La previsione è che con l’ingresso di investitori privati la dotazione del fondo potrà
crescere fino a 800 milioni di euro.
Il fondo d'investimento offre supporto finanziario nella fase di progettazione e in quella di
attuazione dei progetti, e sostiene finanziariamente anche attività di sensibilizzazione sui
temi dell’EE e delle ER.
Possono fare richiesta di finanziamento enti pubblici o imprese che forniscono servizi
energetici (ESCO).
Il meccanismo prevede investimenti diretti, ma anche indiretti, attraverso l'intervento di
istituti di credito intermediari. La durata massima del finanziamento è stata fissata per un
periodo di 15 anni, ma, a seconda del progetto, si potrà arrivare fino a 20 anni.
I progetti possono riguardare l'adozione di misure per il risparmio energetico negli edifici
pubblici e privati, lo sviluppo di sistemi combinati calore-energia ad alta efficienza, lo
sviluppo di sistemi puliti di trasporto urbano, l’ammodernamento delle infrastrutture
(illuminazione stradale e reti intelligenti).
Philippe Maystadt, presidente della BEI: “Ci aspettiamo che i finanziamenti si concentrino
su investimenti di piccole dimensioni da parte di autorità locali ed ESCO, completando
così il largo spettro di finanziamenti forniti dalla BEI che comprende già strumenti per
finanziare grandi investimenti in campo energetico.”
Opportunità UE per l’EE: FEEE
OGGETTO

Azioni di EE, energia rinnovabile in scala ridotta e progetti di
trasporto urbano pulito in progetti di enti municipali, locali e
regionali e di società pubbliche e private operanti per conto
dei suddetti enti

DIREZIONE
COMPETENTE

Commissione Europea, BEI
Responsabile del Fondo: Deutsche Bank

SOGGETTI
AMMISSIBILI

Enti pubblici a livello locale e regionale, aziende pubbliche e
private che operano al servizio degli enti locali quali le
aziende del settore energetico dedite al pubblico servizio,
fornitori di trasporto pubblico, associazioni di edilizia sociale,
società che offrono servizi energetici, ecc.

ENTITA’
CONTRIBUTO

Finanziamenti in linea con il mercato ⇨ gli investimenti in
progetti di EE ed ER vanno dai € 5 mil ai 25 mil

DURATA

Variabile a seconda dell’investimento
Opportunità UE per l’EE: FEEE
AZIONI

Investimenti Diretti: progetti di promotori, ESCO, servizi di energia
rinnovabile ed EE su scala ridotta, agenzie di distribuzione che
servono mercati di efficienza energetica.
Investimenti in Istituti Finanziari: investimenti in banche
commerciali locali, società di leasing e altri istituti finanziari che
finanziano oppure si impegnano a finanziare dei beneficiari finali
soddisfando i criteri di ammissibilità del FEEE.

ATTIVITA’
FINANZIABILI

Tre diverse categorie di progetti:
1.
Investimenti per il Risparmio Energetico ed Efficienza
Energetica
2.
Investimenti in Fonti Rinnovabili di Energia
3.
Investimenti nel Trasporto Urbano Pulito

MODALITA’ E
PROCEDURE

Verifica ammissibilità: permette di scoprire se l’idea progettuale è
ammissibile o meno al finanziamento:
a) screening iniziale (DB); b) ulteriori informazioni sul progetto; c)
proposta di investimento; d) controllo e rendiconto.
Opportunità UE per l’EE: ELENA




ELENA (European Local Energy Assistance) nasce da una collaborazione UE-BEI
per aiutare le autorità locali a raggiungere gli obiettivi del 20-20-20. E’ gestito dalla
BEI e finanziato dal budget europeo (programma CIP/EIE).
Applicazioni:
-






Contributo a fondo perduto agli EE.LL. pari al 90% dei costi di assistenza tecnica per
la preparazione dei progetti, la realizzazione e il finanziamento del programma di
investimento, gli studi di fattibilità e di mercato, la strutturazione dei programmi, i piani
operativi, le verifiche energetiche, i preparativi per le procedure sugli appalti.
Per l’accesso al finanziamento è richiesto un fattore di leva minimo di 25, tra gli
investimenti relativi al progetto e il finanziamento concesso, altrimenti va restituito.
Beneficiari finali:






EE;
fonti rinnovabili locali - ER;
trasporto urbano pulito.

Enti locali e regionali
Altri soggetti pubblici
Gruppi di soggetti pubblici, enti locali/regionali

Promotori/attuatori dei programmi d’investimento:



Enti locali/regionali e altri soggetti pubblici
Soggetti titolari/operatori di una concessione o ESCO
Opportunità UE per l’EE: ELENA









Budget 2009-2012: € 71 mln (allocabile entro il 2014).
Budget 2013: € 22 mln.
Attivabile per progetti di ER, EE e trasporto urbano che abbiano
le caratteristiche di replicabilità a livello nazionale.
Progetto di dimensione minima: € 30 mln.
Assistenza Tecnica commisurata al volume del progetto,
secondo una leva 1:25.
Stato di attuazione del programma al 30.06.2013:




€ 25 mln disponibili fino a fine 2014.
17 progetti firmati/approvati per un totale di € 40 mln.
Volume d’investimenti attivati: € 2,6 mld.

Dati: fonte BEI
Opportunità UE per l’EE: DEEP Green

Fonte: BEI
Altre iniziative UE per l’EE: il Patto
dei Sindaci






Iniziativa lanciata dalla Commissione Europea per aggregare in
una rete permanente le città europee al fine di:
 scambiare e applicare le migliori pratiche;
 migliorare l’efficienza energetica;
 promuovere uno sviluppo economico a basse emissioni di CO2.
Il Patto dei Sindaci è il principale movimento europeo che vede
coinvolte le autorità locali e regionali impegnate ad aumentare
l’EE e l’utilizzo di fonti energetiche rinnovabili - ER nei loro
territori.
Attraverso il loro impegno, i firmatari del Patto dei Sindaci
intendono raggiungere e superare l’obiettivo europeo di riduzione
del 20% delle emissioni di CO2 entro il 2020.
Conclusioni


Settore ESCO:





Guida EPEC:







il mercato italiano delle ESCO è uno dei più sviluppati in Europa, anche se
resta molto frammentato. Il giro d'affari delle ESCO ha superato ormai i 5
miliardi di euro e cresce del 20-30% all'anno
ma solo 300 ESCO sono effettivamente attive ⇨ il modello di business non è
facile da applicare (Il Sole 24 Ore, 20.02.2013)
è utile come percorso, indicazione di elementi di complessità ed elementi
dell’offerta
indicazione che il PPP è lo strumento adatto;
non è utile dal punto di vista delle procedure di affidamento

Opportunità a livello UE: necessario un quadro normativo e di buone
prassi che consenta agli enti e ai soggetti privati in Italia di coglierle!
In pratica - Procedure di affidamento:



necessario ripensamento e assimilazione al PPP per renderle più
agevolmente fruibili
Direttiva Concessioni: rischio di non rientrare negli investimenti ⇨
concessione da aggiudicare con procedure flessibili, nel rispetto dei principi
Contatti
Avv. Velia Maria Leone
Studio Legale Leone & Associati
Piazza Giunone Regina, 1
00153 Roma
Tel 06 - 42016132
E-mail: velia.leone@leonelex.com

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MARIE ESCO LEONE

  • 1. Norme nazionali ed europee per la riqualificazione energetica di edifici pubblici – Opportunità e strumenti di finanziamento UE Avv. Velia M. Leone AREA Science Park Trieste, 13 febbraio 2014
  • 2. Strategia energetica e prospettive CRITICITA’    Principale obiettivo: accelerare il raggiungimento degli obiettivi indicati dal Pacchetto europeo “climaenergia 20-20-20” (“20-2020”) Interventi/progetti programmazione 2007-2013 Programmazione 2014-2020 ⇨ fondi UE per energia sostenibile, per interventi tra cui:    Efficienza Energetica (EE); Energie Rinnovabili (ER). Riqualificazione edifici pubblici e privati OBIETTIVI Cambiamento climatico • Sicurezza energetica • Risparmio energetico Ridurre emissioni di gas serra del 20% • Alzare al 20% la quota di energia prodotta da fonti rinnovabili • Portare al 20% il risparmio energetico • Perché riqualificare? Impianti più sicuri • Aumento valore immobili • Gestione più efficace • Riduzione costi • Effetti positivi per l’ambiente • • entro il 2020 OPPORTUNITA’ PMI/operatori economici/ESCO • Sviluppo economico • Occupazione • Innovazione •
  • 3. Strategia energetica e prospettive Investimenti dei privati Patto di stabilità Obblighi UE efficienza PA Audit energetico EE di edifici Fondi UE Strumenti giuridici
  • 4. Strategia energetica e prospettive  Come finanziare progetti di EE finanziarie:    norme misure nazionali per incentivare EE norme UE/opportunità UE per EE (cfr., infra, strumenti di finanziamento UE) Come attuare progetti di EE norme sostanziali – nazionali e UE – in tema di EE
  • 5. Misure nazionali per incentivare l’EE Edilizia pubblica D.L. 7 maggio 2012, n. 52, conv. L. 6 luglio 2012, n.94 art. 14 Obbligo P.A. di adottare entro 24 mesi dall’entrata in vigore misure di EE anche attraverso il ricorso ai contratti di servizio energia anche in forma di PPP Termine: 9 maggio 2014 Edilizia pubblica e privata D.L. 4 giugno 2013 n. 63, conv. L. 3 agosto 2013, n. 90 art. 14 Detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica: 65% art. 15 Detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione ed efficienza energetica: 50%
  • 6. Misure nazionali per incentivare l’EE   D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 192 “Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell’edilizia” (“D.Lgs. 192”). D.L. 4 giugno 2013 n. 63, conv. L. 3 agosto 2013, n. 90, interviene nel settore della riqualificazione ed efficienza energetica del patrimonio immobiliare italiano, pubblico e privato modificando il D.Lgs. 192 ⇨ nuovo art. 1 D.Lgs. 192 definisce e integra criteri, condizioni e modalità per: a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) k) l) migliorare le prestazioni energetiche degli edifici; favorire lo sviluppo, la valorizzazione e l'integrazione delle fonti rinnovabili – ER negli edifici; determinare i criteri generali per la certificazione della prestazione energetica degli edifici e per il trasferimento delle relative informazioni in sede di compravendita e locazione; effettuare le ispezioni periodiche degli impianti al fine di ridurre il consumo energetico; sostenere la diversificazione energetica; promuovere la competitività dell'industria nazionale attraverso lo sviluppo tecnologico; coniugare le opportunità offerte dagli obiettivi di efficienza energetica con lo sviluppo di materiali, di tecniche di costruzione, di apparecchiature e di tecnologie sostenibili; conseguire gli obiettivi nazionali in materia energetica e ambientale; razionalizzare le procedure nazionali e territoriali per l'attuazione delle normative energetiche al fine di ridurre i costi complessivi, per la pubblica amministrazione, per i cittadini e per le imprese; applicare in modo omogeneo e integrato la normativa su tutto il territorio nazionale; assicurare l'attuazione e la vigilanza sulle norme in materia di prestazione energetica degli edifici; promuovere l'uso razionale dell'energia anche attraverso l'informazione e la sensibilizzazione degli utenti finali.
  • 7. Misure nazionali per incentivare l’EE Coordinato con L. 147/2013 (“Legge di stabilità 2014”) Coordinato con L. 145/2013 (“DL Destinazione Italia”) Obiettivo: recepimento direttiva 2010/31/UE Requisiti impianti: art. 17 e 17-bis Attestato Certificazione Energetica sostituito con Attestato Prestazione Energetica (APE) Aggiornamenti D.L. 151/2013 (“DL Milleproroghe”) Modifiche detrazioni fiscali, risparmio energetico, ristrutturazione edilizia Qualificazione installatori
  • 8. Norme UE per incentivare l’EE   Direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell’edilizia (recepita con D.L. 4 giugno 2013 n. 63) ⇨ promuove la prestazione energetica degli edifici delle loro parti e delle unità immobiliari. Obiettivo: edifici a energia quasi zero ⇨ entro il 31 dicembre 2020 tutti gli edifici di nuova costruzione dovranno essere a energia quasi zero. Gli edifici di nuova costruzione occupati da enti pubblici e di proprietà di questi ultimi dovranno rispettare gli stessi criteri a partire dal 31 dicembre 2018. Direttiva 2012/27/UE (da recepire entro il 5 giugno 2014) ⇨ impone agli Stati membri di stabilire "un obiettivo nazionale indicativo di efficienza energetica, basato sul consumo di energia primaria o finale, sul risparmio di energia primaria o finale o sull'intensità energetica" (art. 3), oltre che una strategia a lungo termine per incentivare gli investimenti nella ristrutturazione degli edifici residenziali e commerciali, pubblici e privati (art. 4), stimolando la concorrenza tra le imprese e la creazione di posti di lavoro nei settori correlati. Obiettivo: accelerare il raggiungimento degli obiettivi indicati dal 20-20-20, andando a incidere soprattutto nel comparto edilizio, responsabile del 40% dei consumo finale di energia.
  • 9. Norme nazionali - Che cos’è una ESCO? Il D.Lgs. 115/2008 - attuativo della direttiva 2006/32/CE sull’efficienza negli usi finali dell’energia – (“D.Lgs. 115”) fornisce una puntuale definizione di ESCO all’art. 2, comma 1, lett. i): “ESCO”: persona fisica o giuridica che fornisce servizi energetici ovvero altre misure di miglioramento dell’efficienza energetica nelle installazioni o nei locali dell'utente e, ciò facendo, accetta un certo margine di rischio finanziario. Il pagamento dei servizi forniti si basa, totalmente o parzialmente, sul miglioramento dell’efficienza energetica conseguito e sul raggiungimento degli altri criteri di rendimento stabiliti”. 9
  • 10. Norme nazionali - Che cosa fa una ESCO? Principali caratteristiche: 1. obiettivo: ottenere risparmio attraverso miglioramento EE; 2. investimenti sostenuti dalle ESCO; 3. guadagno ESCO = quota risparmio energetico (differenza tra bolletta energetica pre e post intervento migliorativo); 4. operazione FTT (terzo = ESCO = unico responsabile verso l’utente finale); 5. rischi a carico della ESCO; 6. obiettivi ESCO = obiettivi cliente (win-win). Prima dell’intervento ESCO Dopo l’intervento ESCO Costi manutenzione (25%) Bolletta energetica (75%) Costi manutenzione (20%) Bolletta energetica (55%) Risparmio energetico (25%)
  • 11. Norme nazionali e prassi - Come si finanzia una ESCO? Gli strumenti che una ESCO usa per finanziare la propria attività sono:  1. 2. finanziamento esterno: prestito bancario, leasing o project financing; finanziamento interno: può concretarsi in un venture capital.
  • 12. Finanziamento Tramite Terzi (FTT)  Partecipazione al progetto di un soggetto terzo (che può essere la stessa ESCO o altro soggetto) che fornisce le disponibilità finanziarie necessarie alla realizzazione dell’intervento desiderato, purché esso sia caratterizzato da: - - flusso di cassa stabile, originato dai risparmi energetici conseguiti; soggetto finanziatore si ripaga in un periodo di tempo ragionevolmente contenuto, dei costi di intervento e di gestione dell’impianto.
  • 14. Norme nazionali - Rapporti tra ESCO e P.A.  I servizi prodotti da una ESCO, oltre ad essere rivolti a società private di produzione e distribuzione di energia e di gas, possono essere offerti anche ad una P.A., sia sotto forma di consulenza, sia di interventi per elevati standard di EE: - - - Consulenza: ad es., un Comune potrebbe rivolgersi ad una ESCO per la redazione del piano energetico comunale ⇦ appalto di servizi! Interventi: ricorso ad una ESCO per la progettazione, realizzazione e finanziamento di infrastrutture pubbliche energeticamente efficienti ⇨ se una P.A. si avvale di tali servizi ⇨ gara ad evidenza pubblica per alla scelta della ESCO cui affidare l’operazione. Procedure: offerta economicamente più vantaggiosa (“OEpV”) + art. 15 D.L.gs. 115 Procedure aperte o ristrette (AVCP: art. 15 no obbligo procedure, solo obbligo OEpV).
  • 15. Norme nazionali - Energy Performance Contract o EPC  EPC: è il contratto con il quale un soggetto “fornitore” (= ESCO) si obbliga al compimento - con propri mezzi finanziari o tramite FTT - di una serie di servizi e di interventi integrati volti alla riqualificazione e al miglioramento dell’EE di un sistema energetico (impianto o edificio) di proprietà di altro soggetto (“beneficiario”), verso un corrispettivo correlato all’entità dei risparmi energetici (preventivamente individuati in fase di analisi di fattibilità) ottenuti in esito all’efficientamento del sistema.
  • 16. Norme nazionali - Energy Performance Contract o EPC       - -  Contratto di durata caratterizzato dall’onerosità e corrispettività delle prestazioni. Obblighi del fornitore: obbligo di risultato. D.Lgs. 115: nozione normativa del contratto di EPC (o, come lo chiama il legislatore italiano, contratto di rendimento energetico) “accordo contrattuale tra il beneficiario e il fornitore riguardante una misura di miglioramento dell’efficienza energetica, in cui i pagamenti a fronte degli investimenti in siffatta misura sono effettuati in funzione del livello di miglioramento dell’efficienza energetica stabilito contrattualmente” (art. 2, lett. l, D.Lgs. 115). Contratto nominato in quanto previsto dal legislatore, MA atipico, poiché privo di un compiuta disciplina legislativa. L’EPC si attua normalmente utilizzando e combinando il meccanismo del FTT. Art. 15, D.Lgs. 115: non disciplina in maniera puntuale l’affidamento dei contratti di EPC, MA prevede che per l’affidamento degli appalti pubblici aventi a oggetto “la gestione dei servizi energetici …”: si ricorra alla previa selezione degli operatori economici che possono presentare le offerte, ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. (il “Codice”); si applichi il criterio dell’OEpV, ai sensi dell’art. 83 del Codice. Nella pratica: forme procedurali e contrattuali utilizzate dalle P.A. variano e fanno riferimento anche ad alcune delle tipologie di PPP previste dal Codice Contratti Pubblici (il «Codice»).
  • 17. Ripartizione dei rischi, copertura del finanziamento e remunerazione della ESCO  Gli amministratori di edifici pubblici/privati spesso non sono consapevoli della possibilità di EE nei locali che amministrano ⇨ ESCO può proporre al cliente diverse forme di finanziamento, quali: - - -   Shared saving (risparmio condiviso): in base ai dati forniti dallo studio di fattibilità dell’intervento, al capitale investito e i tempi di rientro, la ESCO e il cliente condividono fin da subito, in proporzioni stabilite, i risparmi ottenuti; First Out (cessione globale limitata): il cliente riconosce alla ESCO, per un periodo di tempo limitato, il 100% dei risparmi conseguiti grazie all’intervento finanziato dalla stessa, per poi subentrare integralmente nella fruizione di tali risparmi, una volta che l’investimento è stato ripagato; Guaranteed saving (risparmio garantito): la ESCO si fa carico della progettazione, realizzazione e gestione degli interventi e garantisce il risultato, in termini di risparmio energetico ed economico, anche nei confronti degli enti finanziatori del progetto. Sono possibili altre soluzioni contrattuali, condivise con il cliente e adattate alle sue specifiche esigenze. In tutti i casi: la ESCO si assume almeno in parte il rischio dell’esito degli interventi proposti.
  • 18. PPP per interventi di EE negli edifici pubblici – indicazioni normative   PPP può essere utilizzato per produrre risparmio energetico nel settore pubblico ⇨ utilizzo contratti di prestazione energetica: EPC e PPP. Una ESCO può essere costituita anche da enti pubblici. 18
  • 19. PPP per interventi di EE negli edifici pubblici – indicazioni normative nazionali    EPC ⇨ simile, per alcune caratteristiche comuni, alla concessione di costruzione e gestione o di servizi o anche contratto disponibilità. EPC ⇨ tipologia contrattuale particolare ed autonoma, inquadrabile tra gli strumenti di PPP, con un grado di complessità da individuare, di volta in volta, avuto riguardo all’interesse concretamente perseguito dalla P.A. AVCP: cfr. Deliberazione n. 71, 6 luglio 2011 e Deliberazione n. 37, 4 aprile 2012 ⇨ qualificazione giuridica del contratto di EPC come appalto, ai sensi del D.Lgs. 115 (rischio gravante su ESCO per mancato ottenimento di risparmio non è vero e proprio rischio di gestione: no concessione).
  • 20. PPP per interventi di EE negli edifici pubblici – indicazioni normative nazionali   Determinazione AVCP n. 6 del 26 ottobre 2011 - Linee guida per l’affidamento della realizzazione di impianti fotovoltaici ed eolici (“Det. 6”) E.L. realizza un impianto per la copertura totale o parziale del proprio fabbisogno energetico:    La realizzazione degli impianti per il fabbisogno energetico degli EE.LL. è:     per finalità di tutela ambientale; in un’ottica di contenimento della spesa pubblica. contratto passivo; soggetto alle regole dell’evidenza pubblica; nel rispetto delle disposizioni contenute nel Codice (settori ordinari). Diverse prestazioni richieste per la realizzazione degli impianti: alle operazioni volte alla realizzazione degli impianti, in caso siano previste prestazioni eterogenee (ad esempio, lavori di costruzione, fornitura di componenti tecniche, servizi di manutenzione e gestione, nonché servizi finanziari), deve applicarsi il regime normativo proprio della prestazione (funzionalmente e/o economicamente) prevalente secondo le regole stabilite dall’ art. 14 del Codice.
  • 21. PPP per interventi di EE negli edifici pubblici – indicazioni normative nazionali Det. 6 - PPP  Una volta qualificato l’oggetto del contratto ai sensi del Codice, le diverse procedure di aggiudicazione saranno applicabili in funzione della concreta strutturazione dell’operazione.  Oltre alla fattispecie dell’appalto, possono trovare applicazione i contratti di PPP ⇨ fattispecie eterogenee con caratteristica comune ⇨ trasferimento dei rischi all’operatore privato, sua responsabilizzazione rispetto a obiettivi di qualità e costo dell’opera o del servizio.  Concessione di lavori pubblici e PF ⇨ è possibile affidare a un soggetto privato (concessionario) il diritto di costruire e gestire un impianto di produzione di energia, e di percepire i proventi derivanti dalla vendita dell’energia prodotta per un periodo di tempo predeterminato. Il concessionario assume su di sé l’alea di gestione dell’impianto realizzato e lo gestisce sino alla scadenza del contratto, quando ritrasferisce l’impianto nella disponibilità della P.A.  Locazione finanziaria ⇨ ipotesi di leasing traslativo ⇨ finanziamento a scopo di trasferimento finale del bene + pagamento dei canoni che copre una parte del prezzo di acquisto. Nel leasing mobiliare, il contratto ha ad oggetto la fornitura dell’impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica mediante locazione finanziaria, in quello immobiliare l’oggetto del contratto è la progettazione e realizzazione di un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica.  Riqualificazione energetica degli immobili pubblici ⇨ prestazioni finalizzate al miglioramento energetico dell’edificio pubblico, tra le quali può essere prevista la realizzazione di un impianto di produzione di energia rinnovabile ⇨ cfr. supra art. 15 del D.Lgs. 115.
  • 22. PPP per interventi di EE negli edifici pubblici – indicazioni normative nazionali Art. 3, comma 15ter del Codice DEFINIZIONE di PPP Contratti aventi ad oggetto:  Progettazione, costruzione, gestione, manutenzione di opera pubblica, o di pubblica utilità, o la fornitura di un servizio,  Compreso il finanziamento a carico totale o parziale del privato,  Allocazione rischi secondo prescrizioni e indirizzi comunitari. 22
  • 23. PPP per interventi di EE negli edifici pubblici – indicazioni normative nazionali Definizione PPP nel Codice: Art. 3, comma 15ter :  Elenco esemplificativo di forme di PPP concessione lavori, concessione servizi, locazione finanziaria, PF, società miste, contratto di disponibilità, contraente generale (se corrispettivo posticipato e collegato alla disponibilità dell’opera).  Alle operazioni di PPP si applicano i contenuti delle decisioni dell’Ufficio Statistico delle Comunità Europee (“Eurostat”) obbligo di comunicazione Unità Tecnica Finanza di Progetto (“UtFP”). 23
  • 24. PPP per interventi di EE negli edifici pubblici – indicazioni normative UE   Decisione Eurostat 2004 Obiettivo: corretta allocazione dei rischi (fini bilancistici) Il partner privato deve assumere i rischi:  costruzione, e  disponibilità o domanda. In termini contabili   attivo non dello Stato ⇨ l’investimento non incide né sul debito, né sul deficit pubblico ⇨ solo sul bilancio del partner privato il partner privato assume i rischi che gli competono ⇨ il progetto è “off balance sheet” per la P.A.
  • 25. PPP per interventi di EE negli edifici pubblici – indicazioni normative UE  - - -  Eurostat considera i seguenti rischi: rischio di costruzione copre eventi relativi alla costruzione dell’opera quali: a) ritardo nei tempi di consegna; b) non rispetto degli standard di progetto; c) aumento dei costi; d) inconvenienti di tipo tecnico; e) mancato completamento dell’opera; rischio di disponibilità è legato alla capacità di erogare le prestazioni contrattuali pattuite (volumi e standard di qualità ⇨ bad performance) ⇦ penali efficaci! rischio di domanda deriva dalla variabilità della domanda, non dalla qualità del servizio ⇨ legata ad altri fattori, tipo presenza di alternative più convenienti per gli utenti, ciclo di business, nuove tendenze del mercato, etc. Corretta allocazione dei rischi di costruzione, disponibilità e/o domanda in capo al partner privato ⇨ PPP ⇨ operazione “off balance sheet” ⇨ rispetto del Patto di Stabilità.
  • 26. PPP per interventi di EE negli edifici pubblici – indicazioni normative UE   Nuova Direttiva Concessioni – Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 15 gennaio 2014 sulla proposta COM(2011) 897 def. (la “Direttiva Concessioni”). Applicabilità: alle concessioni aggiudicate dopo la sua entrata in vigore Definizione nella Direttiva Concessioni (cfr. Considerando 11-20/Art. 5). Le concessioni sono:  contratti a titolo oneroso mediante i quali una o più amministrazioni aggiudicatrici o uno o più enti aggiudicatori affidano l'esecuzione di lavori o la prestazione e gestione di servizi a uno o più operatori economici;  hanno per oggetto l'acquisizione di lavori o servizi attraverso una concessione il cui corrispettivo consiste nel diritto di gestire i lavori o i servizi o in tale diritto accompagnato da un prezzo;  possono, ma non devono necessariamente, implicare un trasferimento di proprietà alle amministrazioni aggiudicatrici o agli enti aggiudicatori, ma i vantaggi derivanti dai lavori o servizi in questione spettano sempre alle amministrazioni aggiudicatrici o agli enti aggiudicatori.
  • 27. PPP per interventi di EE negli edifici pubblici – indicazioni normative UE Direttiva Concessioni: Definizione del “rischio operativo” legato all’assenza di garanzie di recupero dell’investimento/costi di gestione “in condizioni operative normali”    Concetto di "rischio operativo“: caratteristica principale di una concessione ⇨ implica sempre il trasferimento al concessionario di un rischio operativo di natura economica ⇨ possibilità di non riuscire a recuperare gli investimenti effettuati e i costi sostenuti per realizzare i lavori o i servizi aggiudicati in condizioni operative normali, anche se una parte del rischio resta a carico della P.A. Applicazione di norme specifiche per la disciplina delle concessioni non sarebbe giustificata se la P.A. sollevasse l'operatore economico da qualsiasi perdita potenziale garantendogli un introito minimo pari o superiore agli investimenti effettuati e ai costi che l'operatore economico deve sostenere in relazione all'esecuzione del contratto. Alcuni accordi remunerati esclusivamente dalla P.A. dovrebbero configurarsi come concessioni qualora il recupero degli investimenti effettuati e dei costi sostenuti dall'operatore per eseguire il lavoro o fornire il servizio dipenda dall'effettiva domanda del servizio o del bene o dalla loro fornitura.
  • 28. PPP per interventi di EE negli edifici pubblici – indicazioni normative UE Art. 5 Direttiva Concessioni  L'aggiudicazione di una concessione di lavori o di servizi comporta il trasferimento al concessionario di un rischio operativo legato alla gestione dei lavori o dei servizi, comprendente: rischio di domanda ⇨ legato alla domanda effettiva di lavori o servizi oggetto del contratto, o  rischio di offerta ⇨ rischio che la fornitura non corrisponda alla domanda (cfr. disponibilità) , o  entrambi Si considera che il concessionario assuma il rischio operativo nel caso in cui, in condizioni operative normali, non sia garantito il recupero degli investimenti effettuati o dei costi sostenuti per la gestione dei lavori o dei servizi oggetto della concessione. La parte del rischio trasferita al concessionario comporta una reale esposizione alle fluttuazioni del mercato tale per cui ogni potenziale perdita stimata subita dal concessionario non sia puramente nominale o trascurabile.   
  • 29. PPP per interventi di EE negli edifici pubblici – indicazioni normative UE       Direttiva Concessioni vs Eurostat Criteri Eurostat (PPP): rischio costruzione – ma nei servizi ? Differenze PPP-concessioni: irrilevanti - trasferimento rischio di gestione anche per c.d. “opere fredde” Concetto di rischio: fondamentale Rischio: legato all’esecuzione del contratto = gestione Norme di affidamento minimali: ampia flessibilità necessaria – paradossalmente – ad aprire di più il mercato Norme di gestione del contratto rese più chiare, ma non per questo meno flessibili: la P.A. deve saper:    Programmare - individuare bisogni e modalità essenziali Negoziare Controllare FOCUS SUL CONTRATTO
  • 30. PPP per interventi di EE negli edifici pubblici – indicazioni normative UE: Guida EPEC EPEC (European Public-Private Partnership Expert Centre)     COS’E’: EPEC (http://www.eib.org/epec/) è il frutto di una iniziativa congiunta della Banca Europea degli Investimenti (BEI), della Commissione Europea, degli Stati membri dell’UE e dei paesi candidati, per rafforzare la capacità dei suoi membri ad utilizzare gli strumenti di PPP. CHE FA: la missione di EPEC è rafforzare l’uso del PPP e aiutare i membri a condividere esperienze e competenze e favorire la diffusione delle migliori prassi in tale ambito. Guida ai PPP - Manuale di buone prassi (maggio 2011): ha lo scopo di arricchire e stimolare il dibattito in materia di PPP. Si basa sui criteri Eurostat.
  • 31. Guida EPEC    L’EPEC ha pubblicato delle linee guida sull’utilizzo del PPP nell’ambito dell’EE negli edifici pubblici. Obiettivo: offrire un percorso operativo alle P.A. intenzionate a migliorare il livello di EE degli edifici pubblici, che sono ritenuti responsabili di grandi quantità di consumo di energia ed emissioni di CO2. Rendimento energetico degli edifici pubblici ⇨ chiave per raggiungere gli obiettivi energetici dell’UE! La Guida EPEC è articolata in funzione delle fasi fondamentali di un ciclo di progetto PPP nell’ambito dell’EE e si compone di quattro capitoli principali, tutti incentrati sul progetto, ossia:  Identificazione  Preparazione  Aggiudicazione  Realizzazione
  • 32. Guida EPEC   La Guida EPEC affronta: la disponibilità della P.A. di impegnarsi in un progetto di questo tipo, l'istituzione di una struttura di gestione appropriata, le questioni legali, contrattuali, tecniche e finanziarie da affrontare nel corso degli appalti, la pianificazione di un progetto, del monitoraggio, dei risultati del progetto e la valutazione del “value for money” (“VFM”) e degli altri potenziali benefici e vantaggi derivanti dal progetto. La Guida EPEC è frutto di una raccolta di buone pratiche a livello internazionale.
  • 33. Guida EPEC Le fasi principali di un ciclo di progetto di PPP in ambito di EE di Edifici Pubblici
  • 34. Guida EPEC  Quattro fondamentali tipi di contratti Energy Performance Contract - EPC: 1. 2. 3. 4.     la ESCO offre il finanziamento e fornisce una garanzia di risparmio ⇨ la ESCO si fa carico sia del rischio finanziario, sia di quello del rendimento; la ESCO assume il rischio del rendimento e il cliente è responsabile del finanziamento; i contratti First Out utilizzano tutti i risparmi sui costi energetici per pagare gli interessi e ammortizzare il debito, fino al rimborso completo; i contratti per la gestione di energia in cui la ESCO è pagata per fornire un servizio energetico, come i contratti per il riscaldamento o l'illuminazione – c.d. “chauffage” (riscaldamento). Preconizza un contratto di PPP Selezione ESCO sui generis ⇨ criteri di selezione + svolgimento contratto = offerta tecnica ⇦ da negoziare! Negoziazione offerta (tecnica + economica) ⇓ tutto da negoziare!!! Indicazione elementi dell’offerta (output specs) = molto utile!
  • 35. Guida EPEC: fasi procedurali FASE 1 SELEZIONE DEGLI EDIFICI (taglia tra 2 e 5 milioni per essere appetibile e non escludente) - la P.A. seleziona uno o più edifici per l’attuazione delle misure di EE FASE II VALUTAZIONE PRELIMINARE DEL POTENZIALE DI RISPARMIO ENERGETICO (costi eventualmente da riversare sull’aggiudicatario) – la P.A. effettua una valutazione preliminare del potenziale di risparmio energetico FASE III INCONTRO INIZIALE TRA P.A.-ESCO PER CHIARIRE I CONTENUTI DEL CONTRATTO (dopo una prima fase di pre-qualifica - metodologia per il calcolo del risparmio) - ha luogo un primo incontro tra la P.A. e la ESCO, a valle della fase di pre-qualifica di quest’ultima FASE IV VERIFICA DETTAGLIATA PRELIMINARE (stima approssimativa costi di investimento) - ne consegue una verifica dettagliata preliminare in cui è fornita una stima approssimativa dei costi di investimento necessari per conseguire i risparmi previsti, i programmi di analisi, spesso di proprietà della ESCO, sono utilizzati per sviluppare modelli di consumo di energia e modelli previsionali delle probabili aree di risparmio e di miglioramento dell’efficienza e relativa stima del potenziale di risparmio FASE V REVISIONE SU DATI DI COSTO (sviluppo di programmi per la previsione delle aree di risparmio ed efficientamento) FASE VI STIMA DEL POTENZIALE DI RISPARMIO (combinazione tra la stima dei costi di investimento - fase IV - e quella dei risparmi potenziali - fase V -: se il potenziale è troppo basso, revisione del pool di edifici) FASE VII PROCEDURA DI GARA (previo audit dettagliato eventualmente rimborsato dall’aggiudicatario; ESCO predispone capitolato tecnico)
  • 36. Il percorso di realizzazione di un intervento di EE AZIONI ATTORI VALUTAZIONE EX ANTE OPPORTUNITÀ UTILIZZO ESCO P.A. DIAGNOSI ENERGETICHE P.A. STUDIO DI FATTIBILITA’ TECNICO-ECONOMICO P.A. PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA/INVITO P.A. EVENTUALE CONFERENZA DI PRESENTAZIONE E VISITA DEL SITO DA PARTE DEGLI INTERESSATI ESCO/ALTRI OPERATORI ECONOMICI INTERESSATI-P.A. PREPARAZIONE DOMANDA ESCO/ALTRI OPERATORI ECONOMICI INTERESSATI PREQUALIFICA E INVITO P.A. PREPARAZIONE OFFERTE ESCO/ALTRI OPERATORI SELEZIONATI VALUTAZIONE OFFERTE P.A. CREAZIONE-ORGANIZZAZIONE DEL PROGETTO ESCO REPERIMENTO PROVVISTA FINANZIARIA ESCO DEFINIZIONE CONTRATTUALE ESCO/P.A. (negoziazione) REALIZZAZIONE IMPIANTO E COLLAUDO FORNITORI GESTIONE OPERATIVA ESCO o GESTORE MANUTENZIONE E MONITORAGGIO ESCO o GESTORE Fonte: Renael-Rete Nazionale Agenzie Energetiche Locali e Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio, adattato
  • 37. Guida EPEC: aggiudicazione del progetto      Prima dell’affidamento la P.A. provvede ad un censimento degli impianti sui quali effettuare interventi di risparmio energetico. Invita, tramite gara, le ESCO a presentare offerte per l’intervento di riqualificazione ritenuto più appropriato. ESCO presenta l’offerta. L’offerta è, poi, valutata dalla P.A. sulla base del criterio dell’OEpV. L’aggiudicatario si obbliga, con la stipulazione del contratto, alla realizzazione dell’intervento, assumendone piena responsabilità.
  • 38. Guida EPEC: modalità di affidamento BANDO Fase 1 - Pre-qualificazione delle offerte  Fase 2 - Presentazione dettagliata delle proposte VALUTAZIONE OFFERTA Classificazione dei proponenti  Negoziazione con il proponente classificato primo FINANZIAMENTO  CONTRATTO    Mobilitazione finanziaria  Impegni e garanzie Componenti principali  Allegati
  • 39. PPP per interventi di EE negli edifici pubblici – indicazioni procedure Do minimum Appalti (ESCO) Concessione/PF (ESCO) Do maximum Contratto di disponibilità?
  • 40. Opportunità UE per l’EE      L'UE ha adottato una strategia per l’efficienza dell’uso finale dell’energia e dei servizi energetici ⇨ strategia Europa 2020 per l’uso efficiente delle risorse in Europa. Significativi finanziamenti sono disponibili attraverso i programmi comunitari per accompagnare e aiutare gli Stati membri che applicano le direttive UE a sostenere gli investimenti relativi a soddisfare gli obiettivi di EE. La maggior parte dei finanziamenti UE cofinanzia progetti con sovvenzioni che sono combinate con finanziamenti nazionali/locali. Gli Stati membri possono utilizzare una parte della loro dotazione dei fondi strutturali con strumenti finanziari - tipo JESSICA - per agevolare gli investimenti rimborsabili, anche nel campo dell’EE. Esistono anche strumenti finanziari a livello comunitario quali il Fondo Europeo per l'Efficienza Energetica - European Energy Efficiency Fund - (FEEE) e servizi di assistenza tecnica (ad esempio ELENA) ⇨ anche cumulabili tra loro, in fasi diverse.
  • 41. Opportunità UE per l’EE: i finanziamenti BEI            BEI ⇨ sostiene gli obiettivi politici dell’UE, accordando prestiti a lungo termine per progetti d’investimento economicamente validi ⇨ concessi in base ad una serie di obiettivi politici e priorità di finanziamento. Per ottenere i prestiti, i progetti devono contribuire al raggiungimento di uno o più dei seguenti obiettivi: sviluppo regionale; tutela dell’ambiente naturale o urbano; sviluppo delle reti di comunicazione; sviluppo delle reti energetiche e/o uso razionale di energia; competitività dell’industria europea (PMI); sviluppo delle reti tecnologiche d’informazione e di telecomunicazione; diffusione dell’innovazione e/o sostegno all’industria dell’audiovisivo; ricerca e sviluppo (R&S); sviluppo urbano.
  • 42. Opportunità UE per l’EE: i finanziamenti BEI Prestiti BEI durata variabile e negoziabile, tassi di interesse - sia fissi, sia variabili - più bassi rispetto a quelli applicati da un normale istituto di credito. Beneficiari pubblici e privati. Due tipologie di finanziamento:      Prestiti globali: concessi indirettamente - da banche nazionali finanziano i progetti di sviluppo delle PMI o i progetti per la realizzazione di opere infrastrutturali con un costo inferiore a € 25 mln. Contributo non > 50% dell’investimento, durata è di 512 anni. Prestiti individuali: concessi - direttamente da BEI - per progetti con investimento > a € 25 mln + non > 50% dell’investimento.
  • 43. Opportunità UE per l’EE: JESSICA   JESSICA (Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas) è uno strumento creato nel 2006 da Commissione Europea, BEI e CEB (Council of Europe Development Bank) allo scopo di promuovere l’utilizzo rotativo dei fondi europei destinati a progetti di sviluppo urbano, favorendo, inoltre, la creazione di PPP. Tipologie progettuali: - - Possono essere anche finanziati progetti energetici (produzione ed efficientamento) legati allo sviluppo urbano. In Italia: Sardegna e Sicilia ⇨appositi fondi Jessica dedicati all’EE.
  • 44. Opportunità UE per l’EE: JESSICA Il meccanismo JESSICA REGIONE (Autorità di Gestione) Piani Integrati di Sviluppo Urbano FONDO DI PARTECIPAZIONE (opzionale) FONDO DI SVILUPPO URBANO ENTI LOCALI VEICOLI DI PROGETTO (ATI costruttori, gestori, soci finanziari, ecc.) Fonte: BEI FONDO DI PARTECIPAZIONE  Nominato dell’Autorità di Gestione, seleziona i Fondi di Sviluppo Urbano, in cui investe le risorse JESSICA  Ad oggi il ruolo di Fondo di Partecipazione è svolto nella quasi totalità dei casi da BEI, alla quale può essere affidato direttamente l’incarico FONDO DI SVILUPPO URBANO (FSU)  Investe (con equity, prestiti e/o garanzie) nelle strutture (es. SPV) che realizzano progetti di sviluppo urbano inserite nei PIUSS  In Italia il FSU può essere un Fondo Mobiliare, Società Finanziaria, Gestione Patrimoniale Separata, ecc. RESPONSABILE DELLA PROMOZIONE  Beneficiario ultimo degli investimenti, realizza i progetti di sviluppo urbano, può essere una struttura del partenariato (es. SPV) o un Ente Locale  Il soggetto promotore deve rendicontare l’utilizzo dei fondi FESR entro il 2015 (è tuttavia possibile che prevalga un’interpretazione meno restrittiva)
  • 45. Opportunità UE per l’EE: JESSICA   REGOLAMENTO (CE) 1080/2006 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 5 luglio 2006 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale (Reg. FESR). Articolo 7 - Ammissibilità delle spese  In ogni Stato membro, le spese per i miglioramenti dell’efficienza energetica e per l’utilizzo di energie rinnovabili - ER negli alloggi esistenti sono ammissibili fino ad un importo pari al 4% dello stanziamento FESR totale.  N.B. per la programmazione 2014-2020, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l’obiettivo “Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione” sostituisce il Reg. FESR.
  • 47. JESSICA Sardegna    Fondo JESSICA in Sardegna per le aree urbane e l’EE Ripartito in due FSU Progetti finalizzati a:  Sviluppare EE Edifici pubblici e privati Trasporto pubblico  Promuovere ER Solare Eolica Biomasse Idroelettrica Geotermica Fonte: Equiter
  • 48. Opportunità UE per l’EE: uso degli strumenti finanziari (ingegneria finanziaria) Gestione quanto più efficiente ed efficace dei fondi:  Finanziamento rotativo.  Ruolo della P.A. (Regione/Stato): investitore e/o finanziatore, non più semplice erogatore di sovvenzioni.  Beneficiario è il FSU - destinataria SPV (o ente locale).  Attrazione investitori privati con effetto leva.  Anticipazione spese e semplificazione (auspicata!) procedurale come controlli e tempistiche.
  • 49. Opportunità UE per l’EE: FEEE    Il FEEE del Programma Energetico Europeo per la Ripresa (European Energy Program for Recovery - EEPR) è lo strumento finanziario dell’UE dedicato alle energie sostenibili, lanciato il 1° Luglio 2011. Gestito dalla BEI. Obiettivo: finanziare lo sviluppo di progetti in ambito di EE ed ER negli Stati membri, contribuendo al raggiungimento degli obiettivi fissati dal 20-20-20.
  • 50. Opportunità UE per l’EE: FEEE  Il capitale iniziale del fondo è di 265 milioni di euro di cui: -       125 milioni stanziati dalla Commissione Europea, 75 milioni dalla BEI, 60 milioni dalla Cassa Depositi e Prestiti, 5 milioni da Deutsche Bank. La previsione è che con l’ingresso di investitori privati la dotazione del fondo potrà crescere fino a 800 milioni di euro. Il fondo d'investimento offre supporto finanziario nella fase di progettazione e in quella di attuazione dei progetti, e sostiene finanziariamente anche attività di sensibilizzazione sui temi dell’EE e delle ER. Possono fare richiesta di finanziamento enti pubblici o imprese che forniscono servizi energetici (ESCO). Il meccanismo prevede investimenti diretti, ma anche indiretti, attraverso l'intervento di istituti di credito intermediari. La durata massima del finanziamento è stata fissata per un periodo di 15 anni, ma, a seconda del progetto, si potrà arrivare fino a 20 anni. I progetti possono riguardare l'adozione di misure per il risparmio energetico negli edifici pubblici e privati, lo sviluppo di sistemi combinati calore-energia ad alta efficienza, lo sviluppo di sistemi puliti di trasporto urbano, l’ammodernamento delle infrastrutture (illuminazione stradale e reti intelligenti). Philippe Maystadt, presidente della BEI: “Ci aspettiamo che i finanziamenti si concentrino su investimenti di piccole dimensioni da parte di autorità locali ed ESCO, completando così il largo spettro di finanziamenti forniti dalla BEI che comprende già strumenti per finanziare grandi investimenti in campo energetico.”
  • 51. Opportunità UE per l’EE: FEEE OGGETTO Azioni di EE, energia rinnovabile in scala ridotta e progetti di trasporto urbano pulito in progetti di enti municipali, locali e regionali e di società pubbliche e private operanti per conto dei suddetti enti DIREZIONE COMPETENTE Commissione Europea, BEI Responsabile del Fondo: Deutsche Bank SOGGETTI AMMISSIBILI Enti pubblici a livello locale e regionale, aziende pubbliche e private che operano al servizio degli enti locali quali le aziende del settore energetico dedite al pubblico servizio, fornitori di trasporto pubblico, associazioni di edilizia sociale, società che offrono servizi energetici, ecc. ENTITA’ CONTRIBUTO Finanziamenti in linea con il mercato ⇨ gli investimenti in progetti di EE ed ER vanno dai € 5 mil ai 25 mil DURATA Variabile a seconda dell’investimento
  • 52. Opportunità UE per l’EE: FEEE AZIONI Investimenti Diretti: progetti di promotori, ESCO, servizi di energia rinnovabile ed EE su scala ridotta, agenzie di distribuzione che servono mercati di efficienza energetica. Investimenti in Istituti Finanziari: investimenti in banche commerciali locali, società di leasing e altri istituti finanziari che finanziano oppure si impegnano a finanziare dei beneficiari finali soddisfando i criteri di ammissibilità del FEEE. ATTIVITA’ FINANZIABILI Tre diverse categorie di progetti: 1. Investimenti per il Risparmio Energetico ed Efficienza Energetica 2. Investimenti in Fonti Rinnovabili di Energia 3. Investimenti nel Trasporto Urbano Pulito MODALITA’ E PROCEDURE Verifica ammissibilità: permette di scoprire se l’idea progettuale è ammissibile o meno al finanziamento: a) screening iniziale (DB); b) ulteriori informazioni sul progetto; c) proposta di investimento; d) controllo e rendiconto.
  • 53. Opportunità UE per l’EE: ELENA   ELENA (European Local Energy Assistance) nasce da una collaborazione UE-BEI per aiutare le autorità locali a raggiungere gli obiettivi del 20-20-20. E’ gestito dalla BEI e finanziato dal budget europeo (programma CIP/EIE). Applicazioni: -    Contributo a fondo perduto agli EE.LL. pari al 90% dei costi di assistenza tecnica per la preparazione dei progetti, la realizzazione e il finanziamento del programma di investimento, gli studi di fattibilità e di mercato, la strutturazione dei programmi, i piani operativi, le verifiche energetiche, i preparativi per le procedure sugli appalti. Per l’accesso al finanziamento è richiesto un fattore di leva minimo di 25, tra gli investimenti relativi al progetto e il finanziamento concesso, altrimenti va restituito. Beneficiari finali:     EE; fonti rinnovabili locali - ER; trasporto urbano pulito. Enti locali e regionali Altri soggetti pubblici Gruppi di soggetti pubblici, enti locali/regionali Promotori/attuatori dei programmi d’investimento:   Enti locali/regionali e altri soggetti pubblici Soggetti titolari/operatori di una concessione o ESCO
  • 54. Opportunità UE per l’EE: ELENA       Budget 2009-2012: € 71 mln (allocabile entro il 2014). Budget 2013: € 22 mln. Attivabile per progetti di ER, EE e trasporto urbano che abbiano le caratteristiche di replicabilità a livello nazionale. Progetto di dimensione minima: € 30 mln. Assistenza Tecnica commisurata al volume del progetto, secondo una leva 1:25. Stato di attuazione del programma al 30.06.2013:    € 25 mln disponibili fino a fine 2014. 17 progetti firmati/approvati per un totale di € 40 mln. Volume d’investimenti attivati: € 2,6 mld. Dati: fonte BEI
  • 55. Opportunità UE per l’EE: DEEP Green Fonte: BEI
  • 56. Altre iniziative UE per l’EE: il Patto dei Sindaci    Iniziativa lanciata dalla Commissione Europea per aggregare in una rete permanente le città europee al fine di:  scambiare e applicare le migliori pratiche;  migliorare l’efficienza energetica;  promuovere uno sviluppo economico a basse emissioni di CO2. Il Patto dei Sindaci è il principale movimento europeo che vede coinvolte le autorità locali e regionali impegnate ad aumentare l’EE e l’utilizzo di fonti energetiche rinnovabili - ER nei loro territori. Attraverso il loro impegno, i firmatari del Patto dei Sindaci intendono raggiungere e superare l’obiettivo europeo di riduzione del 20% delle emissioni di CO2 entro il 2020.
  • 57. Conclusioni  Settore ESCO:    Guida EPEC:      il mercato italiano delle ESCO è uno dei più sviluppati in Europa, anche se resta molto frammentato. Il giro d'affari delle ESCO ha superato ormai i 5 miliardi di euro e cresce del 20-30% all'anno ma solo 300 ESCO sono effettivamente attive ⇨ il modello di business non è facile da applicare (Il Sole 24 Ore, 20.02.2013) è utile come percorso, indicazione di elementi di complessità ed elementi dell’offerta indicazione che il PPP è lo strumento adatto; non è utile dal punto di vista delle procedure di affidamento Opportunità a livello UE: necessario un quadro normativo e di buone prassi che consenta agli enti e ai soggetti privati in Italia di coglierle! In pratica - Procedure di affidamento:   necessario ripensamento e assimilazione al PPP per renderle più agevolmente fruibili Direttiva Concessioni: rischio di non rientrare negli investimenti ⇨ concessione da aggiudicare con procedure flessibili, nel rispetto dei principi
  • 58. Contatti Avv. Velia Maria Leone Studio Legale Leone & Associati Piazza Giunone Regina, 1 00153 Roma Tel 06 - 42016132 E-mail: velia.leone@leonelex.com