Chiesta dall`Associazione, nell`audizione del 4 ottobre scorso in Commissione Finanze del Senato, una riforma organica della riscossione coattiva delle entrate.
ANUTEL in audizione sul disegno di legge relativo ai crediti della Pubblica Amministrazione
1. SEDE NAZIONALE
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COMUNICATO STAMPA
N. 27 - 12 ottobre 2016
“L’Associazione ritiene che il provvedimento contenuto nel di-
segno di legge relativo alle misure per il recupero dei crediti
insoluti nella pubblica amministrazione non sia rispondente
alle effettive esigenze degli Enti Locali, i quali necessitano in-
vece di una riforma organica della riscossione coattiva e di
essere messi in condizione di gestire in modo autonomo tale
delicata fase dell’entrata, mediante idonei supporti finanziari
e normativi.” Ciò è quanto ha evidenziato il 4 ottobre scorso il
Presidente dell’Associazione Nazionale Uffici Tributi degli Enti
Locali (ANUTEL), Francesco Tuccio, nel corso dell’audizione
tenutasi presso la Commissione Finanze e Bilancio del Sena-
to sul disegno di legge n. 2263, contenente misure relative ai
crediti insoluti della pubblica amministrazione (delegazione composta da Stefano Baldoni, Comune di Corciano,
Luigi D’Aprano, Comune di Anzio, Roberto Lenzu, Comune di Sassuolo, Pietro Lo Bosco, Comune di Padova) .
Il disegno di legge
Il provvedimento attualmente all’esame del Senato, come affermato nella relazione accompagnatoria del disegno
di legge, “si prefigge di sottoporre a regole certe quanto in realtà comunali virtuose già avviene: l’esternalizzazione
della fase stragiudiziale del recupero crediti. L’obiettivo è di consentire ai comuni, sulla base di parametri certi, di
utilizzare le competenze di società specializzate nell’ambito di una precisa fase di processo, ovvero quella che si
colloca tra l’accertamento e la riscossione coattiva, che per
sua natura necessita di tempi non brevi e produce costi ed
esiti dubbi”. In particolare, la norma disciplina l’affidamento, in
favore delle società munite di autorizzazione ai sensi dell’art.
115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, della fase
pre-coattiva della riscossione delle entrate comunali, vale a
dire quella che si pone tra la scadenza del credito non pagato
e la riscossione coattiva. Infatti, già oggi i comuni possono
affidare all’esterno, seguendo le regole previste dal codice
dei contratti pubblici, servizi strumentali connessi al recupero
stragiudiziale dei propri crediti, senza che tuttavia sia conferita
agli affidatari la facoltà di riscossione delle entrate dell’ente.
...non ti lascia mai solo
ANUTEL in audizione
sul disegno di legge relativo ai crediti
della Pubblica Amministrazione
2. ...non ti lascia mai solo
L’intervento dell’ANUTEL
L’ANUTEL, nel documento depositato presso la Commissione parlamentare del Senato, ha evidenziato tuttavia
che “per gli Enti Locali,..., appare estremamente più importante completare la riforma della riscossione coattiva
delle entrate, al fine di dare certezza e stabilità al sistema e, soprattutto, di dotare gli Enti di efficaci strumenti per
garantire la corretta esazione delle proprie entrate”, ritenendo “non necessaria l’istituzionalizzazione di forme di
esternalizzazione della riscossione nella fase pre-coattiva, per di più in favore di specifiche categorie di soggetti”.
Ciò considerando appunto che già oggi gli enti hanno la facoltà di procedere in tale senso.
Tuttavia, l’Associazione ha altresì evidenziato alcuni aspetti critici del testo del disegno di legge. In primo luogo, la
disposizione limita l’affidamento in favore delle società di cui all’art.115 del Tulps alle sole attività relative ai crediti
di modesto ammontare e “certi, liquidi ed esigibili”, senza tuttavia chiarire quando un importo si possa ritenere di
modesto ammontare, concetto di per se vago e relativo.
Inoltre, andrebbe specificato quali sono i requisiti di professionalità e di affidabilità che la legge richiede alle società
anzidette al fine di ottenere l’affidamento, nonché il contenuto dei codici di condotta a cui le stesse dovrebbero
aderire.
Altrettanto incerte sono le garanzie richieste alle società, non essendo specificato se ci si intenda riferire a quelle
già disciplinate dal codice dei contratti pubblici oppure ad altre e più ampie garanzie.
E’ senz’altro importante invece la specifica che i soggetti esterni non possono riscuotere le entrate comunali, non
essendo a ciò legittimati, trattandosi di un’attività per la quale è richiesta l’iscrizione all’albo dei concessionari della
riscossione delle entrate degli enti locali, disciplinato dall’art. 53 del D.Lgs 446/97.
Particolarmente delicata è la questione dei compensi previsti in favore di detti soggetti, compensi che, a parere
dell’Associazione, andrebbero definiti dalla norma, individuando degli importi massimi. Inoltre gli stessi dovrebbero
essere più opportunamente legati all’effettiva riscossione delle somme da parte dell’ente, e limitati al mero rimbor-
so delle spese vive sostenute, nel caso di azioni infruttuose. Inoltre, a tal proposito, l’ANUTEL ritiene che debba
specificarsi meglio la norma che consente l’addebito al contribuente delle spese sostenute per la riscossione del
credito, rammentando che tale facoltà è oggi invece fortemente limitata nella ben più complessa fase di riscossio-
ne coattiva, per effetto di quanto previsto dall’art. 52 del D.Lgs 446/97, il quale dispone il divieto di addossare oneri
aggiuntivi al contribuente in conseguenza della scelta effettuata dall’ente per l’affidamento della riscossione delle
proprie entrate.
Con l’occasione, inoltre, l’ANUTEL ha provveduto a segnalare alcuni degli aspetti critici della attuale situazione
della riscossione coattiva, dei quali dovrebbe tenersi conto
nell’attuazione dell’auspicata riforma, quali quelli relativi al
ruolo del funzionario della riscossione, alla necessità di in-
centivare gli enti che decidono di effettuare in via diretta la
riscossione coattiva delle proprie entrate, alla definizione del
costo delle riscossione e delle procedure per i crediti inesigibi-
li, al ripristino degli incentivi in favore dei dipendenti degli enti
addetti al recupero dell’evasione tributaria ed alla riscossione
delle entrate, nonché all’aggiornamento normativo della disci-
plina dell’ingiunzione ed alla digitalizzazione degli atti.
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