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ASSEMBLEA LEGISLATIVA
DELLE MARCHE
LA TUTELA GIUDIZIARIA DEI MINORI

Presentazione

Questo compendio nasce dall’ascolto delle richieste espresse dagli
operatori socio-sanitari e scolastici del settore nell’ambito della I Conferenza Regionale per l’Infanzia e l’Adolescenza, ove è emersa l’esigenza di poter disporre di un elaborato sintetico contenente informazioni relative a procedure e comportamenti da adottare nei percorsi di
tutela dei minori.
L’Assemblea Legislativa delle Marche, d’intesa con l’Ufficio del
Garante Regionale per l’Infanzia e l’Adolescenza della Regione Marche, si è fatta promotrice di un tavolo di confronto al quale ha invitato i soggetti istituzionali che si occupano a vario titolo della tutela dei
minori; le riunioni che si sono succedute hanno visto la partecipazione
ed il contributo del Tribunale dei Minorenni di Ancona, della Procura
della Repubblica presso il Tribunale dei Minorenni di Ancona, del Centro di Giustizia Minorile Marche Abruzzo e Molise, dell’Ufficio Servizi
Sociali Minorenni presso il Tribunale per i Minorenni di Ancona, dell’Ufficio Scolastico Regionale delle Marche, dell’Assessorato ai Servizi
Sociali della Regione Marche, dell’ASUR Marche, del Comitato Regionale per le Comunicazioni della Regione Marche e della I Commissione
Consiliare Permanente Regionale delle Marche.
Dal lavoro collettivo dunque è nato questo testo, che verrà distribuito in modo capillare nel territorio regionale; un particolare ringraziamento va alla Presidente del Tribunale Luisanna Del Conte, al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale dei Minorenni Ugo Pastore
e ai loro collaboratori per essersi fatti carico del compito più gravoso
di sintesi e di stesura del testo medesimo, che viene considerato un contributo allo sviluppo di una più diffusa sensibilità sui temi e le problematiche dell’infanzia e dell’adolescenza.
ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

La promozione e la tutela del minore rappresenta una vera e propria “impresa sociale”, che si esprime attraverso adeguate politiche
ed alleanze, che prevede integrazione e collaborazione interistituzionale tra operatori pubblici e privati, tra culture diverse, quella psicologica, quella giuridica e quella assistenziale, portatrici spesso di obiettivi diversi.
Le accomuna però il dovere di tutti gli adulti di garantire il diritto di
“essere minore”, non solo in una prospettiva di protezione, ma anche e
soprattutto nell’intento di condividere azioni di promozione di una cultura dell’infanzia che sia rispettosa e costruttiva.
Questo obbligo non è solo di “qualcuno”: la società, lo Stato, le
sue Istituzioni, i servizi, i genitori o gli esercenti la potestà genitoriale
devono condividere una responsabilità comune e non contrapposta nei
confronti dei minori.
È pertanto inevitabile riflettere sull’importanza di una tutela e promozione dell’infanzia e dell’adolescenza che non sia esclusiva né frammentata, ma preventiva e condivisa.
Gli strumenti giuridici internazionali ed interni richiamano l’attenzione sul migliore interesse del minore, che le istituzioni pubbliche e
private, come pure gli organi a carattere legislativo, amministrativo o
giudiziario, devono tenere in preminente considerazione nella predisposizione delle politiche, delle linee d’azione e di ogni iniziativa che
riguardi i fanciulli.

Raffaele Bucciarelli
Presidente dell’Assemblea Legislativa
delle Marche
LA TUTELA
GIUDIZIARIA
DEI MINORI
Compendio per Operatori Socio-Sanitari
e Scolastici della Regione Marche

a cura della
Procura della Repubblica e del Tribunale per i Minorenni di Ancona
LA TUTELA GIUDIZIARIA DEI MINORI

Premessa

La presente pubblicazione vuole offrire indicazioni e suggerimenti
pratici in ordine alla Tutela Giudiziaria dei Minori residenti o domiciliati o a qualsiasi titolo presenti nel territorio della Regione Marche.
	
È rivolto agli operatori socio-assistenziali, sanitari e scolastici, a quanti sono impegnati nelle politiche sociali a favore dei minori e
delle famiglie in difficoltà, a chiunque abbia a cuore la promozione e la
tutela dei diritti della infanzia e dell’adolescenza.
Una attenzione costante in questo lavoro, è stata rivolta a individuare la distinzione, non sempre agevole, tra situazioni in cui il minore può
essere adeguatamente assistito e protetto attraverso provvedimenti di
natura amministrativa (forniti dagli Enti Locali, Aziende Sanitarie Locali, medici di base, istituzioni scolastiche…) e quando invece è opportuno o necessario il coinvolgimento dell’Autorità Giudiziaria.
	
È una distinzione importante anche perché, per quanti rivestono funzioni direttive all’interno delle istituzioni pubbliche, la segnalazione/denuncia costituisce, in taluni casi, un preciso obbligo di legge
che li espone a responsabilità, anche penali, in caso di omissione.
“Maxima debetur puero reverentia”
Giovenale
INDICE

Presentazione .................................................................................... 	 pag. 	 3
Premessa ........................................................................................... 	 pag. 	 7
Parte Prima
I diritti dei Minori ............................................................................. 	 pag.	 13
Parte Seconda
Le competenze giudiziarie per i minori e la famiglia ....................... 	 pag.	 17
Parte Terza
Competenze per materia del Tribunale per i Minorenni ................... 	 pag.	 21
Parte Quarta
L’esecuzione dei provvedimenti civili .............................................. 	 pag.	 33
Parte Quinta
L’adozione . ....................................................................................... 	 pag.	 37
Parte Sesta
La segnalazione all’autorità giudiziaria ............................................ 	 pag.	 43
Parte Settima
Chi e quando deve segnalare ............................................................ 	 pag.	 53
Parte Ottava
Come e a chi segnalare ..................................................................... 	 pag.	 59
SCHEDE
Scheda Dipartimento Giustizia Minorile - Centro Giustizia Minorile
Ufficio di Servizio Sociale Minorenni ................................................ 	
Scheda Co. Re. Com. ........................................................................ 	
Scheda Il Garante regionale per l’Infanzia e l’adolescenza............... 	
Scheda ASUR Marche ...................................................................... 	

pag.	
pag.	
pag.	
pag.	

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71
75
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MODELLI
1	 Denuncia obbligatoria ex art. 331 c.p.p.
	 (fatto di possibile rilievo penale procedibile di ufficio commesso da minore
	 degli anni 18)....................................................................................	 pag.	 89

2	Denuncia obbligatoria ex art. 331 c.p.p.
	 (fatto di possibile rilievo penale procedibile di ufficio commesso in danno
	 di minore degli anni 18 da parte di genitore o parente adulto o adulto
	 convivente).......................................................................................	 pag.	 90

3	Referto obbligatorio ex art. 365 c.p.p.
	 (fatto di possibile rilievo penale procedibile di ufficio commesso
	 da minore degli anni 18). ...................................................................	 pag.	 91

4	Referto obbligatorio ex art. 365 c.p.p.
	 (fatto di possibile rilievo penale procedibile di ufficio commesso da parte
	 di genitore, parente o adulto convivente in danno di minore degli anni 18)	 pag.	 92

5	Segnalazione urgente a mezzo fax di neonato partorito
	 da donna che non intende essere nominata................................	 pag.	 93
6	Segnalazione urgente a mezzo fax di neonato partorito
	 da donna che non può per l’età operare il riconoscimento.......	 pag.	 94
LA TUTELA GIUDIZIARIA DEI MINORI

Parte Prima

I D I R I T T I D E I M INORI

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LA TUTELA GIUDIZIARIA DEI MINORI

La Convenzione O.N.U. sui diritti del fanciullo del 1989 all’art. 3,
sancisce espressamente che: “in tutte le azioni riguardanti bambini, se
avviate da istituzioni di assistenza sociale, private e pubbliche, tribunali, autorità amministrative, corpi legislativi, i maggiori interessi dei
bambini devono costituire oggetto di primaria importanza”.
Si tratta di una norma che ha chiaramente carattere programmatico
ma, con l’entrata in vigore della legge di ratifica del 27 maggio 1991 n.
176, quest’articolo è divenuto principio cardine del nostro ordinamento
giuridico, criterio di riferimento per superare eventuali difficoltà interpretative delle singole norme.
Esiste ormai una ampia giurisprudenza, anche della Corte Costituzionale, che, sempre più spesso, fa ricorso alla Convenzione ONU per
l’interpretazione di norme in materia di diritto minorile ritenendola direttamente applicabile nell’ordinamento interno.
La Corte Costituzionale, naturalmente, ricava il principio della tutela dell’interesse del minore anche da norme di rango costituzionale come gli artt. 2 e 31 della Costituzione.
Oltre alle norme contenute nei quattro codici e nella legge sull’adozione n. 184 del 1983 e successive modifiche, numerose e importanti
sono le leggi che, negli ultimi anni, in applicazione del dettato costituzionale, sono state promulgate a tutela dei minori (per una indicazione
più dettagliata si veda il sito internet del Garante per l’infanzia e l’adolescenza della regione Marche).
I diritti individuali inalienabili di cui il minore è portatore possono
esser così individuati:
- il diritto alla vita e alla salute psicofisica intesa anche come diritto
ad uno sviluppo globale della personalità;
- il diritto ad avere un ambiente familiare valido che consenta al minore di strutturare la propria personalità in modo adeguato, attraverso
un rapporto relazionale intenso;

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ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

- il diritto ad essere protetto e tutelato da ogni forma di sfruttamento,
di maltrattamento e di abuso;
- il diritto alla propria identità, attraverso il riconoscimento delle appartenenze (il nome, la nazionalità) e delle proprie peculiarità e aspirazioni;
- il diritto alle varie libertà essenziali (libertà di manifestare il pensiero, libertà di coscienza e di religione, libertà di associazione)…
- il diritto ad essere sentito e comunque a partecipare ad ogni procedimento che lo interessi tramite un legale rappresentante che non abbia
interessi contrastanti con i suoi;
- il diritto a “crescere ed essere educato nell’ambito della propria famiglia” (art. 1 legge 1841983 e successive modifiche).

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LA TUTELA GIUDIZIARIA DEI MINORI

Parte Seconda

L E C O M P E T E N Z E G I UDIZIARIE
P E R I M I N O R I E L A FAMIGLIA

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LA TUTELA GIUDIZIARIA DEI MINORI

Le competenze Giudiziarie per la tutela dei minori sono dal diritto
vigente purtroppo frazionate tra molte istituzioni: il Tribunale Ordinario (T.O.) e la Corte d’Appello, il Giudice Tutelare (G.T.), il Tribunale
per i Minorenni (T.M.) e la Procura della Repubblica presso il Tribunale
per i Minorenni (P.M.M.); la Sezione Minorenni della Corte d’Appello;
la Corte di Cassazione.
Il Tribunale Ordinario: sul territorio nazionale esistono 169 T.O.
Nelle Marche ne esistono sette: Urbino, Pesaro, Ancona, Macerata, Fermo, Camerino, Ascoli Piceno.
Nel settore minorile è quasi sempre collegialmente composto da tre
giudici togati.
È competente in materia di separazione (artt. 150 e seg. del codice
civile; di seguito: c.c.) e divorzio (Leggi n. 898/1970 e 74/1987) dei coniugi e del conseguente affidamento dei figli in età minore, con la regolamentazione degli incontri col genitore non affidatario; è pure competente per i provvedimenti di natura patrimoniale: assegno di mantenimento, attribuzione dell’abitazione ecc…
Il Giudice Tutelare, radicato presso ogni Tribunale Ordinario ed in
qualche sede distaccata, è un giudice monocratico, vale a dire che decide da solo.
Si occupa in primo luogo delle tutele e delle curatele (quando i genitori sono assenti o interdetti o deceduti). Emette i provvedimenti urgenti ex art. 361 c.c. per i “minori stranieri non accompagnati” (si veda
l’apposito paragrafo nel sito internet). Esercita, inoltre, la vigilanza sui
provvedimenti emessi dal Tribunale Ordinario e dal Tribunale per i Minorenni ai sensi dell’art 337 del c.c.; rende esecutivi gli affidamenti familiari consensuali disposti dai Servizi e provvede al loro rinnovo per
un periodo complessivo non superiore ai due anni; autorizza l’interru-

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ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

zione della gravidanza alla minorenne (si veda l’apposito paragrafo nel
sito internet) quando la situazione sconsiglia di informare i genitori – o
gli esercenti la potestà – oppure quando gli stessi informati, non danno
il loro assenso (art. 12 L. 194/1978).
Nomina l’amministratore di sostegno per il minore che ne ha bisogno nell’ultimo anno della minore età.
Il Tribunale per i Minorenni (T.M.): è stato istituito nel 1934 con Regio Decreto n. 1404 convertito nella legge n. 835/1935.
Il T.M. è un organo collegiale di numero pari a formazione mista.
Ne fanno parte, infatti, due membri togati cioè magistrati di carriera e
due membri onorari “benemeriti dell’assistenza sociale, scelti tra i cultori di biologia, psichiatria, antropologia criminale, pedagogia, psicologia…”. Il collegio giudicante è composto, pertanto, ogni volta da due
giudici togati e due giudici onorari; questi ultimo devono essere un uomo e una donna.
Ha una giurisdizione che combacia con il distretto della Corte d’Appello.
Il Tribunale per i Minorenni di Ancona è pertanto competente per
l’intero territorio regionale.
Contro i provvedimenti del T.M. le parti possono opinatamente far
ricorso alla sezione minori della Corte d’Appello nel termine di 10 giorni dalla notifica del provvedimento.
Quando i servizi sono a conoscenza che il provvedimento è stato impugnato e fino alla decisione della Corte d’Appello le relazioni di aggiornamento devono essere contemporaneamente inviate al T.M. ed alla
Sezione Minori della Corte d’Appello.

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LA TUTELA GIUDIZIARIA DEI MINORI

Parte Terza

C O M P E T E N Z E P E R MATERIA
DEL
T R I B U N A L E P E R I M INORENNI

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LA TUTELA GIUDIZIARIA DEI MINORI

Competenza Penale:
In materia penale il T.M. ha competenza esclusiva: giudica, infatti,
tutti i reati commessi prima del compimento del 18° anno di età, anche
se in concorso con persone adulte.
In tal caso il maggiorenne sarà giudicato dal Tribunale Ordinario
mentre il minorenne dal T.M.
Il processo minorile è incentrato sulla figura del minore ed è finalizzato al suo recupero.
Dopo aver accertato che il minore ha commesso il fatto reato, il T.M.
deve valutare, diversamente da quanto succede nel procedimento penale a carico di adulti, ai sensi dell’art. 98 c.p. la sussistenza della capacità di intendere e di volere del minore al momento del fatto ed in relazione allo stesso.
Per quanto attiene ai possibili sbocchi e esiti del procedimento penale si rinvia al sito.
Competenza Amministrativa:
Ai sensi degli artt. 25 e 25 bis del R.D. 1404/34 (modificato dalla
L. 888/1956), quando un minorenne “dà manifesta prova di irregolarità della condotta o del carattere”, il T.M. dopo aver approfondito la
sua personalità, può, in Camera di Consiglio, disporre l’applicazione di
misure cosiddette “rieducative” che possono essere: l’affido ai Servizi
Sociali territoriali, l’inserimento in comunità. Le misure possono essere chieste dal P.M.M. o dai genitori e non sono necessariamente graduate.
Competenza Civile:
Il Tribunale per i Minorenni è competente per le seguenti materie:
1.	 Autorizzazione a contrarre matrimonio per il minore fra i 16 e i
18 anni (artt. 84 e 90 c.c.);

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ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

2.	 Accertamento e dichiarazione giudiziale di paternità e maternità
naturale (art. 269 c.c.);
3. 	Dichiarazione di interdizione e inabilitazione nell’ultimo anno
della minore età (art. 416 c.c.);
4.	 Provvedimenti di affievolimento, sospensione o decadenza della
potestà parentale (artt. 330-333 c.c.);
5. 	L’affidamento giudiziale: in caso di mancato assenso dei genitori
(art. 4 comma 2° L. 184/1983) se provvisorio, affidamento a tempo indeterminato o affidamento part – time;
6. 	Dichiarazione di Idoneità: coppie aspiranti alla adozione di minore straniero (art. 32 L. 184/1983);
7. 	Dichiarazione -e revoca- dello stato di adottabilità dei minori
(artt. 11 e 14 L. 184/1983);
8.	 Dichiarazione di adozione (art. 25 L. 184/1983);
9.	 Sentenza che tiene luogo del consenso mancante al riconoscimento del figlio naturale riconosciuto per primo dall’altro genitore (art. 250 c.c.);
10.	 Aggiunta o sostituzione del cognome al figlio naturale, dopo il riconoscimento del secondo genitore (art. 262 c.c.);
11.	 Autorizzazione all’inserimento del minore nella famiglia legittima (art. 252 c.c.);
12.	 Affidamento dei minori nati da genitori non coniugati e conseguente regolamentazione dei rapporti di carattere personale ed
economico (art. 317 bis c.c.);
13.	 Autorizzazione al cittadino straniero extracomunitario di entrare
e permanere nel territorio nazionale per un periodo limitato, per
esigenze comprovate della salute psicofisica del figlio (art. 31
Dec. Legisl. 2861998 e successive modifiche).
In sede civile il T.M. emette provvedimenti tipici e atipici.

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LA TUTELA GIUDIZIARIA DEI MINORI

Si definiscono tipici i provvedimenti espressamente previsti e nominati dal codice civile od altre leggi: decadenza o sospensione dalla potestà genitoriale, allontanamento dalla abitazione familiare, prescrizioni ai genitori, dichiarazione di adottabilità, affidamento di figli
minori congiunto o esclusivo e provvedimenti conseguenti di carattere
economico e/o relazionale nel caso di cessazione della convivenza e/o
del rapporto di coppia di genitori non coniugati (vedi art. 155, 317 bis,
330, 333 c.c.).
Provvedimenti tipici
1. 	Allontanamento del genitore o del convivente abusante dalla
abitazione familiare
2. 	Sospensione della potestà
3. 	Decadenza della potestà
4. 	Collocamento eterofamiliare del minore
Allontanamento dalla casa familiare (tipico1)
Viene applicato in caso di genitori maltrattanti, abusanti o, comunque, con condotte pregiudizievoli alla serena ed equilibrata crescita del
minore (es. alcoolista, tossicodipendente)
In questi casi all’ordine di allontanamento dalla casa familiare potrà
sommarsi il divieto di incontro con il minore ovvero la possibilità di incontri solo protetti.
In assenza di tale ultima statuizione gli incontri fuori dalla casa familiare non sono proibiti.
Sospensione del genitore (tipico 2)
Si tratta di una sospensione temporanea (anche se a tempo indeterminato al momento della emanazione del provvedimento di sospensione) della potestà genitoriale di un genitore, fino alla revoca della so-

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ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

spensione da parte del Tribunale ed alla trasformazione della sospensione in decadenza.
Comporta gli stessi effetti della decadenza dalla potestà genitoriale,
ma è un provvedimento di natura temporanea e non tendenzialmente
definitivo come la decadenza.
Decadenza del genitore (tipico 3)
È la perdita della potestà genitoriale, fino ad eventuale pronunzia di
segno opposto del Tribunale per i Minorenni (reintegra nella potestà parentale) o della Corte d’Appello Sezione Minorenni.
È una pronunzia che incide sullo status giuridico del genitore.
Comporta:
- 	 la perdità di tutti i “poteri” connessi al ruolo genitoriale (prendere
decisioni, prestare assensi, opporsi alla adozione ex art. 44 LA,
etc.);
- 	 la necessità di essere sentito in sede processuale, ove debba essere “sentito” il genitore (es. per adozione).
Non comporta, di per sé, il divieto di incontro con il figlio per periodi più o meno significativi o di pernottare con lui (fatto salvo il fatto che, non avendo potestà sul minore, non ha diritto di pretendere che
l’altro genitore gli faccia vedere il figlio: ha la stessa veste di un terzo
estraneo, che può incontrare il minore salvo divieti, ma non può pretendere tali incontri).
Nel caso di decadenza o sospensione di entrambi i genitori (o uno
sia morto e l’altro sospeso/decaduto) viene nominato un tutore (ove invece la pronunzia riguardi un solo genitore la potestà parentale viene
esercitata unicamente dall’altro).
Il tutore, previi accertamenti necessari alle sue determinazioni (sentire il minore, contattare il SS e/o la eventuale comunità…) eserciterà
il potere di decisione di regola spettante ai genitori, auspicabilmente in

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LA TUTELA GIUDIZIARIA DEI MINORI

accordo con i SS o altro soggetto affidatario ( in caso di disaccordo tra
tutore ed affidatario è opportuno che uno dei soggetti in contrasto si rivolga al Tribunale per dirimere la controversia – v. sopra).
Allo stesso non competeranno compiti riservati agli affidatari (ad
es. determinare le attività di tempo libero, gestire i rapporti con i genitori…), come questi ultimi non potranno compiere atti di competenza
del tutore, ma tutti gli organi interessati alla tutela del minore dovranno
collaborare tra di loro per la realizzazione del comune obbiettivo.
Collocamento eterofamiliare del minore (tipico 4)
Il provvedimento è emesso quando non sia possibile consentire che
il minore viva all’interno del proprio nucleo familiare.
Si tratta di ipotesi in cui entrambi i genitori hanno problematiche tali
da concretizzare gravi rischi per il minore ovvero uno dei due presenti
problematiche e l’ altro ( per sudditanza, timore, incapacità di comprendere la gravità dei fatti…) non è in grado di tutelare il figlio.
Le scelte in tali casi sono:
1) 	collocamento del minore in comunità o presso una coppia senza
alcuno dei genitori, fatti salvi eventuali incontri con questi ultimi.
	 La durata è purtroppo indeterminabile con criterio generale e
varia caso per caso (il minore potrà tornare in famiglia quando
ci saranno le condizioni minime per tale rientro, alla luce dell’
eventuale percorso fatto dai genitori, della maggior maturità del
minore, etc.)
2) 	collocamento del minore in comunità con facoltà per uno dei genitori di seguirlo
Di regola viene disposto se vi sono maltrattamenti di un genitore e,
allontanando questo da casa, l’altro genitore ed il figlio non avrebbero
mezzi di sussistenza oppure se vi è un padre non idoneo ed una madre

27
ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

tossicodipendente, o comunque inadeguata, che intraprende un percorso comunitario di recupero (il minore con la madre sono collocati in
idonea comunità).
L’inserimento congiunto madre-minore potrà essere disposto se appaiono esservi buone prospettive e la madre è in grado di intraprendere
da subito un cammino sia di recupero di se stessa sia di acquisizione di
competenze genitoriali; altrimenti dapprima il minore sarà posto da solo in comunità o presso idonea coppia, nella attesa che la madre effettui la prima parte del percorso comunitario e sia in grado di prendersi
cura del figlio.
Non vi sono in regione strutture di accoglienza padre - figlio, soluzione che alle volte potrebbe essere la migliore.
In tutti i casi di allontanamento (o comunque lontananza) di un minore da un genitore (o da entrambi) possono essere disposti incontri
protetti .
La valenza degli incontri protetti può essere diversa a seconda dei
casi .
Può essere:
- 	 per garantire al minore di non subire traumi fisici o psichici nell’
incontrare un genitore che potrebbe porre in essere condotte a rischio (es. con problemi psicologici, tossicodipendente, violento…)
- 	 per garantire il minore da possibili situazione di contrasto tra figure parentali (tipico il caso in cui il minore è figlio di genitori
molto conflittuali e si vuole garantire allo stesso uno spazio il più
possibile “ neutro “ per incontrare il genitore con il quale non vive)
- 	 per creare uno spazio in grado di agevolare la ripresa di rapporti
interrotti tra minore e genitore

28
LA TUTELA GIUDIZIARIA DEI MINORI

- 	 per valutare la natura del rapporto tra minore e genitore, anche in
funzione di ulteriori successive decisioni.
Alla luce della diversità di funzioni di cui sopra, pertanto, spesso
non è possibile definire a priori il periodo per il quale dovranno permanere gli incontri protetti, essendo un elemento dipendente da una serie
di fattori non prevedibili per quanto riguarda il tempo di loro evoluzione.
Ove, poi, il minore si mostri restio agli incontri dovrà essere la professionalità dell’ operatore a cercare di far si che gli stessi adempiano
pienamente alla funzione per i quali sono stati disposti, graduando in
relazione a tal fine il proprio operato.
Si definiscono atipici i provvedimenti di contenuto non legislativamente determinato e che, secondo le esigenze del caso concreto, il giudice ritiene più opportuno emanare, sempre con riferimento al preminente diritto/interesse del minore ad una crescita armonica.
Tali provvedimenti atipici sono previsti con la locuzione “…il giudice secondo le circostanze può adottare i provvedimenti convenienti…”
contenuta nell’art. 333 c.c. .
Provvedimenti atipici
1. 	Vigilanza S.S.
2. 	Affido al S.S.
3. 	Prescrizione al o ai genitori	
Vigilanza del servizio sociale (atipico 1).
Si tratta di provvedimento emesso nei casi in cui la condotta dei genitori, pur dando luogo a situazioni potenzialmente pregiudizievoli al
minore, non appare di tale gravità da rendere necessaria una significativa limitazione della potestà genitoriale (es. coppie conflittuali ma con

29
ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

soglia di conflitto allo stato “ accettabile “ e per le quali è sufficiente “
monitorare “ la situazione; situazioni di disagio socio-economico che si
ripercuotono in possibile danno dei minori e che i genitori non riescono
ad affrontare ma che non sono indicative di gravi limiti genitoriali…).
In questi casi non vi è alcuna limitazione dei poteri decisionali dei
genitori né attribuzione di alcun potere decisionale al SS; il SS deve solo “ vigilare “ (con visite, colloqui, etc), relazionando periodicamente,
al fine di consentire al Tribunale di verificare se si realizzano situazioni
pregiudizievoli al minore.
Poi, il Tribunale valuterà la emanazione di provvedimenti più incisivi della mera vigilanza, quella del provvedimento di cessazione dell’intervento giudiziale (c.d. archiviazione).
Affido a SS (atipico 2)
Si tratta di provvedimento che “ affida il minore “ al SS Comunale in
collaborazione, se del caso, con ZT ASUR, UMEE, Aziende specializzate ospedaliere (ad es. neuropsichiatria infantile dell’ospedale di…).
Si tratta di un provvedimento limitativo della potestà dei genitori
che, però, non è per questo sospesa. I genitori rimangono titolari della
potestà, salvo che all’affido del minore ai SS si aggiunga la sospensione
dei genitori dalla potestà parentale.
In altre parole l’affidamento al S.S. cosiddetto “direttivo” perché
non deciso al fine di far scegliere al Servizio il luogo di collocamento di un minore che deve essere allontanato dalla famiglia, legittima il
servizio affidatario ad una ingerenza familiare che altrimenti sarebbe
rifiutabile.
È l’incarico al SS di predisporre un progetto per tutelare il minore,
mediante i necessari interventi di supporto e indirizzo (scolastico, sportivo, psicologico, relazionale… ).
Ove un minore sia posto in comunità, vi è l’affido anche al SS del

30
LA TUTELA GIUDIZIARIA DEI MINORI

Comune di residenza, ente che poi dovrà pagare le rette alla comunità.
A prescindere dai tipi di affido sopra definiti, le varianti di integrare
l’affido ad altro servizio che indirizzano la scelta in tal senso sono:
- 	 qual è il SS che ha già seguito il caso ( se ve ne è uno )
- 	 se si tratta di problemi di disagio psicologico ( del minore o dei
genitori ) tendenzialmente l’affido è anche alla struttura ASUR
- 	 se si tratta di percorsi di mediazione, sostegno psicologico, sostegno alla genitorialità di solito si coinvolge l’ASUR
Poi, nel caso di affido ai SS di Comuni piccoli l’affido può essere
fatto all’Ambito territoriale di cui il comune fa parte.
Prescrizioni (atipico 3)
Sono prescrizioni (positive o negative) che appaiono necessarie nell’
interesse del minore e che il Tribunale dà ai genitori in relazione a loro condotte.
Le più comuni sono:
- 	 effettuare un percorso di disintossicazione (presso il SERT o in
comunità)
- 	 effettuare un percorso di mediazione
- 	 effettuare un percorso di sostegno alla genitorialità
- 	 effettuare un percorso di supporto psicologico e/o psichiatrico,
adempiendo alle prescrizioni anche farmacologiche che saranno
indicate dallo specialista
A volte vi sono state pronunzie della Corte di Appello che hanno ritenuto talune di queste prescrizioni non lecite in quanto imponenti un
trattamento sanitario obbligatorio al di fuori dei casi consentiti dalla
legge.
In realtà, ad avviso del Tribunale, la prescrizione non è un obbligo
bensì l’indicazione di una condotta ritenuta necessaria nell’interesse del

31
ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

minore; condotta che il soggetto può tenere o meno, senza alcuna esecuzione coattiva ove non posta in essere, ma la cui mancata osservanza
potrà essere valutata dal Tribunale per eventuali ulteriori provvedimenti
(ad es. una prescrizione di andare al SERT non osservata potrà indurre
il Tribunale ad allontanare dalla casa familiare il soggetto tossicodipendente o a sospendere la sua potestà ecc…)
I provvedimenti del T.M. (civili, penali e amministrativi) possono
essere impugnati e cioè sottoposti all’esame del giudice di 2° grado: la
Corte di Appello (Sezione Specializzata per i Minorenni). L’atto di impugnazione si chiama reclamo se è diretto contro decreti del T.M., si
chiama appello se diretto contro sentenze.
Per alcuni provvedimenti si può ricorrere direttamente in Cassazione.
Tutti i provvedimenti civili e amministrativi emessi in forma di decreto dal T.M. possono essere revocati.
Legittimati ad impugnare sono i seguenti soggetti:
PMM, Procuratore Generale presso la Corte d’Appello, genitori, tutore, curatore e parenti entro il IV° grado, questi ultimi se già parte nel
procedimento concluso con il provvedimento che si impugna.
I decreti della Sezione per i minorenni della Corte sono immediatamente esecutivi e, tranne alcune eccezioni, non possono più essere ulteriormente impugnati.
Per evidenti motivi non è impugnabile l’autorizzazione data dal G.T.
al minore in materia di interruzione volontaria di gravidanza.

32
LA TUTELA GIUDIZIARIA DEI MINORI

Parte Quarta

L’ E S E C U Z I O NE
D E I P R O V V E D I MENTI
CIVILI

33
LA TUTELA GIUDIZIARIA DEI MINORI

L’art.23 lettera c) del DPR 616 del 1977 dispone, facendo riferimento agli articoli precedenti, che nelle attività di “beneficenza pubblica”
(devolute agli enti locali) sono comprese le attività relative “agli interventi in favore di minorenni soggetti a provvedimenti delle autorità giudiziarie minorile nell’ambito della competenza amministrativa e
civile”.
Inoltre l’art. 344 c.c. dispone al II comma che “ il G.T. può chiedere
l’assistenza degli organi della Pubblica Amministrazione a tutti gli enti
i cui scopi corrispondono alle sue funzioni”; la giurisprudenza ha interpretato in senso lato l’indicazione “giudice tutelare”, intendendo ogni
autorità giudiziaria che ha competenza sui minori.
Di qui il doveroso coinvolgimento nell’esecuzione del provvedimento dei servizi del Comune e/o ASUR e/o della forza pubblica.
Forse sarebbe opportuno, quando dopo l’allontanamento si deve e/o
può lavorare ancora con la famiglia di origine, evitare che ad eseguire
il suddetto provvedimento siano fisicamente le persone entrate in rapporto con il nucleo.
Ma è anche necessario tenere conto da un lato che per il bambino allontanato può essere rassicurante la presenza di un viso noto, e dall’altro, che dopo l’allontanamento, quando ancora manca poco alla dichiarazione di adottabilità ed il T.M. ed i Servizi sono consapevoli che non
è più possibile recuperare la famiglia di origine, è inutile “non esporre
“ il servizio.
L’ausilio della forza pubblica, anche se non previsto nel provvedimento, può essere sempre chiesto dal servizio, qualora vi sia pericolo
nell’esecuzione.
Il T.M. in genere prevede il suddetto ausilio quando ha elementi necessari per ritenere, al momento della decisione, che detto pericolo vi
sia.
Per quanto riguarda il rapporto tra servizi e T.M., secondo il richia-

35
ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

mato art. 23 DPR 616/77, un servizio non può rifiutare di eseguire un
provvedimento del T.M. anche se lo ritiene dannoso; ciò posto, se il
servizio ha lavorato bene e soprattutto trasmesso con chiarezza al T.M.
quello che ha fatto, è difficile che il T.M. emetta provvedimenti dannosi, ma se ciò accade, e non può essere escluso in assoluto, è opportuno
che il servizio tramite fax o richiesta di colloquio urgente (meglio la prima modalità magari preannunciata telefonicamente) può esporre il proprio punto di vista, prima di eseguire il provvedimento in quanto i fraintendimenti dall’una e dall’altra parte sono sempre possibili.
È bene precisare che, quando nel provvedimento vi è la dichiarazione di “immediata efficacia” (art. 741 c.p.c. II comma), non vuol dire che
lo stesso deve sempre essere eseguito ad horas, ma vuol dire che si può
eseguire con i tempi necessari (per esempio avvicinamento del bambino
ad altre figure adulte) a prescindere dalla definitività del provvedimento, che si concretizza solo quando tutti i soggetti legittimati a reclamarlo non hanno fatto nei 10 giorni successivi alla notifica reclamo in Corte d’Appello o la Corte ha respinto il reclamo proposto (diverso è se il
provvedimento è ricorribile per Cassazione, nel qual caso è meglio che
i Servizi si rivolgano all’ufficio legale di riferimento).

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LA TUTELA GIUDIZIARIA DEI MINORI

Parte Quinta

L’ A D O Z I O N E

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LA TUTELA GIUDIZIARIA DEI MINORI

Le adozioni nel nostro ordinamento sono di tre tipi diversi:
1.	 Adozione tra maggiorenni per motivi quasi esclusivamente patrimoniali
2.	 Adozione legittimante nazionale ed internazionale
3.	 Adozione nei casi particolari ex art. 44 lettere. A, B, C, D della
legge sull’adozione (L.A.)
Accertamento dello stato di abbandono – dichiarazione di adottabilità
Secondo la legge vigente (art. 9 L.A.), l’unico che può chiedere al
Tribunale per i Minorenni l’apertura di un procedimento di adottabilità
è il Procuratore per i Minorenni.
Il T.M. non può più aprire d’ufficio il procedimento né tantomeno
emettere provvedimenti urgenti.
Il procedimento di adottabilità deve svolgersi sin dall’inizio con
l’assistenza legale del minore e dei genitori o degli altri parenti entro
il quarto grado che abbiano rapporti significativi con il minore (art.8
L.A.). Il T.M. di norma se ha sufficienti elementi di giudizio emette un
provvedimento urgente (art.10 L.A.) entro due o tre giorni dal momento
in cui riceve l’azione del Procuratore per i Minorenni.
Nei casi di massima urgenza si deve far ricorso al provvedimento
ex art. 403 c.c. emesso dall’autorità amministrativa: sindaco, assessore, comandante vigili, presidente ZT ASUR ecc…; detto provvedimento avrà efficacia fino a quando non si provvederà a tutelare in maniera
definitiva il minore. È bene ricordare che, se il caso è stato segnalato all’A.G. minorile, l’Amministrazione che ha emesso il provvedimento ex
art. 403 non può revocarlo o modificarlo, altrimenti potrebbe vanificare
tutta l’attività giudiziaria che nelle more è stata svolta, ma deve fornire
tempestivamente le ulteriori notizie a tale autorità.

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ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

In genere il primo provvedimento che emette il T.M. nel procedimento di adottabilità è l’affido al Servizi Sociale ex art. 10 L.A. (nel
procedimento di potestà sono citati gli artt. 333,336 c.c.).
Il servizio affidatario può effettuare tutti gli accertamenti che ritiene opportuni sul minore e sui genitori, ai quali può dare tutti i suggerimenti ed indicazioni necessarie; può convocare genitori, parenti, minori, insegnanti e altre persone a contatto col bambino e chiedere ad altre
amministrazioni o autorità giudiziarie (con il rispetto del segreto istruttorio penale) le copie di ogni atto che riguarda il minore a lui affidato
ed i suoi genitori (sentenze o ordinanze emesse in sede di separazione,
relazioni del Sert…).
Per i periodi di vacanza e/o rientri in famiglia è bene chiedere il
provvedimento del Tribunale Minorenni su quanto dal servizio sociale
proposto con la precisazione che, se il provvedimento non sarà emesso
in tempo utile, sarà attuata la proposta del servizio e ciò solo nell’ipotesi che al minore non sia stato già nominato un tutore , altrimenti quelle
decisioni spettano al tutore.
Dopo la segnalazione le relazioni successive devono essere inviate
al T.M.
Inoltre è da chiarire che sulla scorta della successiva richiesta e/o invio di provvedimento al Servizio, quest’ultimo è posto nella condizione di “comprendere dove sta andando il T.M. (su conforme richiesta del
P.M.M.)”: se nel protocollo appare il numero seguito dalla sigla V.G.
si tratta di procedimento di potestà, se appare quello di ADS, di adottabilità, se quelli RCCS e PPS si tratta di minori stranieri di cui qualcuno ha chiesto l’affidamento o i cui genitori hanno chiesto rimanere in
Italia o di entrarvi, prescindendo dai requisiti richiesti dalla normativa
sull’immigrazione.
Oltre alla sigla del procedimento, è necessario fare attenzione all’articolo citato nel provvedimento (di solito dopo il PQM): infatti, se è ri-

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LA TUTELA GIUDIZIARIA DEI MINORI

chiamato l’art. 10 o altro articolo della L.A. (Legge Adozione), Il T.M.
è orientato verso quella, se sono richiamati gli artt. 330, 333, 336 c.c. e
seguenti, si sta procedendo per la decadenza, sospensione o comunque
ridimensionamento della potestà.

41
LA TUTELA GIUDIZIARIA DEI MINORI

Parte Sesta

L A S E G N A L A Z I ONE
A L L’ A U TO R I T À G I U DIZIARIA

43
LA TUTELA GIUDIZIARIA DEI MINORI

La nozione di Pregiudizio e di Abbandono:
Le norme giuridiche riguardanti: il “preminente interesse del minore”, il “cattivo esercizio della potestà parentale…” la situazione di “pregiudizio” o di “abbandono”, sono norme aperte, poco definite.
È stata una precisa scelta del legislatore che ha preferito adottare una
clausola generale che lasci al giudice minorile un ampio margine di discrezionalità per valutare le variegate realtà, le condizioni personali, sociali e ambientali del singolo caso.
Ciò in definitiva per meglio assolvere la funzione di adeguare
l’astratto principio giuridico del “maggior interesse del minore” ai molteplici e imprevedibili casi della vita.
Il concetto di “pregiudizio” per il minore si ricava da due articoli del
c.c. strettamente connessi: l’art 330 e l’art. 333.
In base all’art. 330 c.c. quando un genitore vìola o trascura i doveri
genitoriali o abusa dei relativi poteri con grave pregiudizio per il figlio
il giudice (Tribunale per i minorenni), su richiesta dell’altro genitore,
dei parenti o del Pubblico ministero minorile (Procuratore della Repubblica per i minorenni) può procedere alla dichiarazione della decadenza dalla potestà genitoriale, anche previa allontanamento dalla residenza familiare del minore o del genitore abusante (art. 330 c.c.).
La decadenza (o la sospensione) dalla potestà genitoriale sui figli
minori consegue, quali pena accessoria, alla condanna per alcuni specifici reati .
In base all’art. 333 c.c. il giudice - quando la condotta, pur pregiudizievole per il minore, di uno o entrambi i genitori non è talmente
 Articolo 34 c.p. 	 Decadenza della potestà dei genitori e sospensione dell’esercizio
		
di essa

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ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

grave da poter dar luogo a una pronunzia di decadenza dalla potestà - può, secondo le circostanze, adottare i provvedimenti ritenuti in
concreto più opportuni e convenienti a tutela del minore stesso.
Tali provvedimenti vanno dall’imposizione di prescrizioni ai genitori perché si astengano dalla condotta pregiudizievole e ne assumano
una più idonea ai loro doveri genitoriali, all’affidamento ai servizi territoriali con permanenza del minore presso la sua famiglia, dalla sospensione dalla potestà genitoriale all’allontanamento dal contesto familiare del minore (con affidamento temporaneo a familiari o a terzi o
a strutture assistenziali e/o educative) o del genitore o convivente abusante o maltrattante.
Correlato, sia pure solo eventualmente, al concetto di pregiudizio è
quello di “abbandono”, che implica una situazione più grave e più stabile nel tempo, che investe la famiglia intesa in senso ampio e che richiede quindi soluzioni più radicali.
La legge non definisce in termini precisi ed esaustivi la condizione
abbandonica del minore.
La legge determina i casi nei quali la condanna importa la decadenza della potestà
dei genitori. La condanna per delitti commessi con abuso della potesta’ dei genitori
importa la sospensione dell’esercizio di essa per un periodo di tempo pari al doppio
della pena inflitta. La decadenza della potesta’ dei genitori importa anche la privazione
di ogni diritto che al genitore spetti sui beni del figlio in forza della potesta’ di cui al
titolo IX del libro I del codice civile. La sospensione dall’esercizio della potesta’ dei
genitori importa anche l’incapacita’ di esercitare, durante la sospensione, qualsiasi
diritto che al genitore spetti sui beni del figlio in base alle norme del titolo IX del
libro I del codice civile. Nelle ipotesi previste dai commi precedenti, quando sia
concessa la sospensione condizionale della pena, gli atti del procedimento vengono
trasmessi al tribunale dei minorenni, che assume i provvedimenti più opportuni
nell’interesse dei minori (1) . Articolo cosi’ sostituito dalla L. 24 novembre 1981, n.
689. (1) Comma aggiunto dalla L. 7 febbraio 1990, n. 19.

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LA TUTELA GIUDIZIARIA DEI MINORI

L’unica indicazione più specifica può essere rinvenuta nell’art. 403
c.c. che, nel prevedere il potere/dovere dell’Autorità amministrativa
locale di porre in essere provvedimenti urgenti per mettere in condizioni di sicurezza il minore rinvenuto in situazione abbandonica , esemplificativamente assimila al generico abbandono morale e materiale due
situazioni di fatto:
a)	 quando il minore è allevato in locali insalubri o pericolosi;
b)	 quando il minore è allevato da persone per negligenza, immoralità, ignoranza o per altri motivi incapaci di provvedere all’educazione di lui.
L’accertamento della irreversibilità e inemendabilità della situazione abbandonica e dell’impossibilità per il minore di restare affidato
nell’ambito cerchia parentale allargata è premessa indispensabile per
l’eventuale dichiarazione dello stato di adottabilità del minore.
Ai fini dell’accertamento della situazione abbandonica rilevante ai
fini dell’adottabilità non è necessario verificare una volontaria e consapevole condotta abbandonica dei genitori e dei parenti tenuti all’assistenza , né una grave colpa dei medesimi nel far fronte ai loro doveri nei
confronti del minore, essendo sufficiente l’accertamento dell’oggettiva
 “Quando il minore è moralmente o materialmente abbandonato o è allevato in locali
insalubri o pericolosi, oppure da persone per negligenza, immoralità, ignoranza o
per altri motivi incapaci di provvedere all’educazione di lui, la pubblica autorità,
a mezzo degli organi di protezione dell’infanzia, lo colloca in luogo sicuro, sino a
quando si possa provvedere in modo definitivo alla sua protezione”.
 	 L’art. 8 della legge n. 184/1983, come modificato dalla legge n. 149/2001, al 1°
comma stabilisce che: “Sono dichiarati in stato di adottabilità dal tribunale per i minorenni del distretto nel quale si trovano, i minori di cui sia accertata la situazione
di abbandono perché privi di assistenza morale e materiale da parte dei genitori o
dei parenti tenuti a provvedervi, purché la mancanza di assistenza non sia dovuta a
causa di forza maggiore di carattere transitorio”.

47
ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

e tendenzialmente stabile situazione di grave pregiudizio o di assoluta
deprivazione in cui il minore è venuto a trovarsi o l’assoluta incompatibilità dei tempi.
	
Talvolta l’accertamento dello stato di abbandono o di una situazione pregiudizievole per un minore o di cattivo esercizio della potestà
parentale, sotto il profilo materiale e morale, necessita di competenze
specifiche: giuridiche, psico-pedagogiche e medico-psichiatriche. Talvolta emerge evidente - per chi ha orecchi, occhi, e cuore per saperlo
cogliere- dal drammatico vissuto del minore o dalla sua stessa testimonianza.
La complessità della Valutazione dello Stato di Abbandono:
Valutare e giudicare se le cure e l’educazione fornite a un bambino
siano accettabili o meno, è estremamente difficile e opinabile.
L’adeguatezza delle cure parentali è in relazione alle conoscenze
sullo sviluppo infantile e ai diversi atteggiamenti verso i bambini e le
famiglie diffusi in società.
La nota espressione di Winnicot di “madre sufficientemente buona”
ci ricorda che le abilità e le cure parentali possono non essere perfette
ma ugualmente adeguate a promuovere la cura, la protezione e lo sviluppo dei figli.
Per decidere se le carenze della famiglia di origine, nonostante gli
interventi posti in essere dai servizi territoriali, abbiano superato quella
soglia di gravità da giustificare la segnalazione all’autorità Giudiziaria
per gli eventuali opportuni interventi di tutela, può essere utile effettuare una comparazione fra la realtà familiare in cui il minore ha vissuto e
vive e il livello medio di cura che potrebbe essergli garantito. Infatti, le
privazioni dell’assistenza materiale e morale non possono essere intese
in modo assoluto né è ammissibile un confronto fra un modello astratto
di famiglia, che si può immaginare privo di preoccupazioni economi-

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LA TUTELA GIUDIZIARIA DEI MINORI

che, tensioni o difficoltà, e la concreta situazione familiare del minore.
Può risultare un’utile griglia di riferimento per indirizzare l’operatore nella valutazione dell’idoneità delle cure parentali, lo schema sottostante (da Reder, Lucey, 1995 riadattato).
A) L’adattamento al ruolo di genitore:
- 	 I genitori accettano le responsabilità connesse al proprio ruolo?
- 	 Provvedono adeguatamente alle cure fisiche essenziali?
- 	 Provvedono a fornire le cure emotive appropriate all’età dei
figli?
- 	 Favoriscono lo sviluppo della dinamica di attaccamento?
- 	 Provvedono alla loro istruzione in relazione all’età?
- 	 Nel caso in cui vi siano dei problemi, i genitori li riconoscono?
- 	 La presenza di forme di dipendenze (ad es. droga, alcool, gioco, pornografia ecc.....)?
B) La relazione con i figli:
- 	 Quali sono i sentimenti verso i figli? Sono caratterizzati da
empatia?
- 	 I figli vengono considerati come persone separate e distinte?
- 	 I bisogni primari dei figli vengono tenuti in maggior conto rispetto a quelli dei genitori?
- 	 Qual è l’atteggiamento del bambino verso le figure che si
prendono cura di lui?
C) Le influenze della famiglia:
- 	 Quale consapevolezza hanno i genitori rispetto alle esperienze di accudimento della propria infanzia?

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ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

- 	 Vi è tendenza a ripetere coattivamente i patterns comportamentali appresi nella propria famiglia di origine?
- 	 I rapporti fra i genitori sono caratterizzati da stima, confidenza e sostegno reciproci?
- 	 Il bambino viene coinvolto eccessivamente nelle discordie familiari?
D) L’interazione con il mondo esterno:
- 	 Sono disponibili delle reti sociali di sostegno? Se si, i genitori
sono disponibili ad accettarle?
- 	 Quali probabilità vi sono che un aiuto terapeutico possa essere utile?
- 	 Quali reazioni vi sono state ai tentativi di aiuto precedenti?
Lo stato di abbandono non sussiste quando la mancanza di assistenza morale e materiale è dovuta a causa di forza maggiore di carattere
transitorio.
Lo stato di abbandono non sussiste neppure per la condizione di indigenza dei genitori o del genitore esercente la potestà. Tali situazioni di disagio non possono essere di ostacolo all’esercizio del diritto del
minore alla propria famiglia e devono essere superate con interventi di
sostegno e di aiuto da parte delle istituzioni.
È evidente che la griglia proposta e i quesiti in essa prospettati hanno carattere indicativo e non fanno venir meno la necessità per l’operatore di impostare l’accertamento alla particolarità e unicità che contraddistingue ogni intervento.
 	 La “transitorietà” va valutata in relazione ai bisogni del minore. Un bambino appena nato, ad esempio, non può aspettare per anni e anni che il proprio genitore
tossicodipendente termini il suo percorso di recupero in comunità!
 	 “…compatibilmente con le risorse finanziarie”! (art. 2 comma 1° L. 184/1983).

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LA TUTELA GIUDIZIARIA DEI MINORI

La Competenza e l’Autonomia dei Servizi sugli interventi
Il primo ed essenziale compito dei Servizi territoriali è certamente quello di individuare e prevenire le situazioni di pregiudizio intervenendo - possibilmente anche in anticipo rispetto alle richieste e
comunque sempre in collaborazione con le agenzie del territorio fornite di specifiche competenze: assistenziali (assistente sociale, assistente domiciliare, educatore), psicologiche (consultorio familiare, servizio
materno infantile, psicologo scolastico), sanitarie: (medico di base, pediatra, neuropsichiatra infantile, operatori del Centro di Salute Mentale
e del Servizio per le Tossicodipendenze), psicopedagogiche: (direttori
didattici, presidi, insegnanti, psicopedagogisti) - in tutte quelle situazioni di disagio familiare e sociale suscettibili di condizionare o pregiudicare i diritti fondamentali del minore e, principalmente, promuovendo
la rimozione dei condizionamenti economico- sociali che condizionano o addirittura impediscono il corretto esercizio della potestà genitoriale.
I servizi sociali e sanitari hanno propri doveri e possibilità di intervento in favore dei minorenni senza necessariamente dovere dipendere da disposizioni dell’A.G. minorile .
In particolare essi sono tenuti ad attivarsi autonomamente di fronte
a ogni situazione di rischio, attuale o concretamente probabile, non solo per la formulazione di una diagnosi e di una prognosi ma anche per
approntare interventi di prevenzione, individuazione e trattamento convincendo i genitori e il minore a collaborare.
	
Finanche di fronte alla situazione di un minore “temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo”, i Servizi territoriali ,col
consenso dei genitori o comunque degli esercenti la potestà genitoriale, possono promuovere – in parallelo ai doverosi interventi di sostegno
economico, psicosociale e sanitario nei confronti dei genitori o dei minori stessi - il temporaneo soggiorno del minore presso un’altra fami-

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ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

glia con figli, sia parte-time - con rientro in famiglia la sera - che a tempo pieno con pernottamento per un tempo determinato, in ogni caso non
superiore a 24 mesi. Sono tutte tipologie di affido cosiddetto Amministrativo o Consensuale, sottoposte a controllo del Giudice tutelare che
le rende esecutive con proprio decreto, previa verifica del rispetto delle
condizioni di legge.
Quando un minore viene allontanato dalla sua famiglia e affidato
consensualmente a terzi, il dirigente del Servizio Locale deve predisporre il provvedimento con apposito atto amministrativo, da trasmettere al Giudice Tutelare del luogo ove il minore si trova per la ratifica.
Il provvedimento del Giudice tutelare è sottoposto al controllo del
Procuratore della Repubblica per i minorenni, che ha facoltà di proporre impugnazione dinanzi al Tribunale per i minorenni.
Il Giudice Tutelare dovrà essere periodicamente informato sull’andamento dell’affido (gestito comunque dai Servizi in pieno e costante
accordo coi genitori) perché possa esercitare il suo potere-dovere di vigilanza.

	 Il Tribunale per i Minorenni può disporre d’autorità le stesse tipologie di affido
quando viene meno il consenso dei genitori o quando questi sono dichiarati decaduti della potestà parentale. Si parla in tal caso di: “Affido Giudiziale o Giurisdizionale” la cui durata non è facilmente prevedibile.
 	 Si ritiene che il Giudice Tutelare abbia una funzione di controllo non solo sugli
aspetti formali del provvedimento ma anche su quelli sostanziali potendo promuovere indagini per verificare l’effettiva difficoltà in cui versa la famiglia e se tale
difficoltà è davvero temporanea, così come sull’effettivo consenso dei genitori all’affidamento.

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LA TUTELA GIUDIZIARIA DEI MINORI

Parte Settima

C H I E Q U A N DO
D E V E S E G N A L ARE

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LA TUTELA GIUDIZIARIA DEI MINORI

Chiunque può segnalare fatti di rilievo penale o di pregiudizio relativi a minori degli anni diciotto.
Un potere/dovere generale di segnalazione è attribuito dalla legge
ai pubblici ufficiali, agli incaricati di pubblico servizio e agli esercenti
un servizio di pubblica necessità  nonché, specificamente a fini di protezione dei minori da possibili pregiudizi familiari, ai Servizi sociali,
agli Enti locali,alle istituzioni scolastiche e all’Autorità di Pubblica sicurezza .
a) Fatti di possibile rilievo penale
I pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio hanno,in via
generale, l’obbligo, sanzionato penalmente (artt. 361 e 362 c.p.), di denunciare tempestivamente all’Autorità giudiziaria (Procure della Repubblica, direttamente o tramite polizia giudiziaria) i reati procedibili
d’ufficio di cui abbiano avuto notizia nell’esercizio o a causa delle funzioni .
Tale obbligo concerne tutti i reati procedibili d’ufficio, anche quelli
commessi da minori non imputabili per età (infraquattordicenni).
La valutazione del fatto dev’essere operata in astratto , spettando
solo all’Autorità giudiziaria la qualificazione del reato e la valutazione
della rilevanza penale in concreto .
Per gli esercenti una professione sanitaria vi è altresì l’obbligo di referto (sanzionato penalmente: art. 365 c.p.) per delitti procedibili d’ufficio rilevati o appresi nel prestare l’opera o l’assistenza professionale
 	 Nozioni agli artt.357,358 e 359 c.p.
 legge 19.7.1991 n. 216 art. 1 co. 2 : “ Il collocamento dei minori fuori della loro famiglia può essere disposto dal tribunale per i minorenni, ai sensi degli articoli 330, 333
e 336 del codice civile, su segnalazione dei servizi sociali, degli enti locali, delle
istituzioni scolastiche e dell’autorità di pubblica sicurezza”.

55
ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

, salvo che in caso di esposizione della persona assistita a procedimento penale.
I reati procedibili d’ufficio commessi da adulti in danno di minori
vanno denunciati o refertati formalmente e per iscritto alle Procure della Repubblica presso i Tribunali ordinari e, solo in caso l’autore sia un
genitore o un parente o un adulto convivente con il minore, anche ,per
opportuna conoscenza e le iniziative di tutela di competenza, alla Procura per i minorenni10.
I reati procedibili d’ufficio commessi da minori vanno denunciati o
refertati formalmente e per iscritto solo alla Procura della Repubblica
per i minorenni11.
Le segnalazioni penali/denunce/referti non vanno mai indirizzate all’Autorità giudiziaria giudicante (Tribunali)12.

b) Fatti di possibile rilievo civile
Tutti i pubblici ufficiali, gli incaricati di pubblico servizio e gli esercenti un servizio di pubblica necessità e in ogni caso i Servizi sociali,
gli esercenti una professione sanitaria, gli Enti locali, le istituzioni scolastiche e le Autorità di Pubblica sicurezza:
a)	 hanno l’obbligo, sanzionato penalmente, di segnalare formalmente e per iscritto con la massima tempestività alla Procura della Repubblica per i minorenni situazioni di abbandono (materiale, morale, educativo, assistenziale) relative a minori degli anni
diciotto, anche non attribuibili a diretta responsabilità dei genitori;
10 Vedi in appendice modello 2
11	 Vedi in appendice modello 1
12 principio di terzietà del giudice art. 111 Costituzione

56
LA TUTELA GIUDIZIARIA DEI MINORI

b)	 devono segnalare e/o comunicare tempestivamente e per iscritto
alla Procura della Repubblica per i minorenni:
1) situazioni di grave pregiudizio attuale o di pericolo di serio
pregiudizio relative a minori di anni diciotto derivanti da
comportamenti, omissivi o commissivi, di genitori,parenti o
adulti conviventi non dipendenti esclusivamente da difficoltà
economiche del nucleo familiare13;
2)	 i provvedimenti adottati in via urgente ex art. 403 c.c.;
3)	 il parto di donna che ha manifestato di non voler essere nominata o che non può, per età, essere nominata;
4)	 minori affidati di fatto a parenti o a terzi o comunque non direttamente assistiti dai genitori;
5)	 minori impiegati illegalmente in attività lavorative o nell’accattonaggio;
6)	 minori recanti segni di violenza;
7)	 minori bisognosi di cure mediche non consentite dai genitori;
8)	 sindromi da astinenza neonatale.

13	 competenza assistenziale dell’Ente locale ex artt. 22 e ss .D.P.R. n. 616/1977

57
LA TUTELA GIUDIZIARIA DEI MINORI

Parte Ottava

C O M E E A C H I S E G NALARE

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LA TUTELA GIUDIZIARIA DEI MINORI

È necessario segnalare sempre formalmente e per iscritto con specificazione di tutti gli elementi identificativi non solo del minore, dei genitori e/o degli affidatari ma anche con indicazione esatta del luogo di
effettiva dimora del minore e degli elementi specifici che rendono necessaria la segnalazione.
Le Autorità Giudiziarie destinatarie della segnalazione/denuncia sono diverse e possono essere contemporaneamente coinvolte. La Segnalazione/denuncia va fatta:
Alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni:
-	 reati commessi da minori degli anni 18;
-	 reati commessi da adulti conviventi o genitori o parenti in danno
di minore di anni 18;
-	 qualsiasi fatto gravemente pregiudizievole o dannoso per il minore ricollegabile a comportamenti, omissivi o commissivi, dei
genitori, degli esercenti la potestà, degli affidatari o di adulti conviventi non ovviabile con interventi assistenziali o di mediazione di competenza dei Servizi territoriali ;
-	 comportamenti violenti o comunque irregolari di minori (uso di
stupefacenti, abuso di alcol, frequentazioni e abitudini di vita a
rischio di devianza, partecipazione a giochi d’azzardo ……) anche non ricollegabili a evidenti o gravi carenze genitoriali;
-	 situazioni di abbandono (morale, materiale ed educativo);
-	 violazione dell’obbligo scolastico;
-	 sfruttamento lavorativo e accattonaggio di minori;
-	 minori affetti da gravi handicaps fisici e psichici nell’ultimo anno
di minore età;
-	 interventi di protezione ex art. 403 c.c.

61
ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

Alla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario:
- 	 Denuncia di fatti reato in danno di minori se il presunto autore è
un maggiorenne (la denuncia è obbligatoria se il reato è procedibile d’ufficio).
Al Giudice tutelare
-	 “Minore Straniero non accompagnato” ai soli fini della nomina
di un tutore;
- 	 Richiesta di Interruzione di Gravidanza di minorenne in mancanza del consenso dei genitori;
- 	 Omologa di Affidi Consensuali;
- 	 Contrasti fra genitori separati o divorziati in relazione ai rapporti
con i figli (art. 337 c.c.);
- 	 Nomina di Amministratore di Sostegno
All’Autorità Locale: Sindaco - S.S. comunale - Consultorio familiare
- 	 Segnalazione di Stato di Abbandono per situazioni di estrema urgenza che richiedono un immediato intervento ex art. 403 c.c.;
-		 situazioni di precarietà economica e abitativa del nucleo familiare;
- 		 ordinaria conflittualità fra genitori;
- 		 contrasti intrafamiliari e problematiche adolescenziali

NON VANNO MAI AVANZATE DA PARTE DEI SERVIZI ALLE
AUTORITÀ GIUDIZIARIE MINORILI RICHIESTE DI MANDATI AD
EFFETTUARE INCHIESTE SOCIALI O DI PROVVEDIMENTI CON
CONTENUTO MERAMENTE ASSISTENZIALE
I SERVIZI DEL TERRITORIO NON DEVONO INDIRIZZARE

62
LA TUTELA GIUDIZIARIA DEI MINORI

AGLI UFFICI GIUDIZIARI MINORILI I GENITORI O PARENTI
O TUTORI DI UN MINORE CHE INTENDONO RICHIEDERE UN
PROVVEDIMENTO GIUDIZIARIO MA INFORMARLI DELLA NECESSITÀ DI PREDISPORRE UN RICORSO DA DEPOSITARE PRESSO LA CANCELLERIA DEL TRIBUNALE PER I MINORENNI, AVVALENDOSI DELL’ASSISTENZA DI UN AVVOCATO EVENTUALMENTE ANCHE MEDIANTE AMMISSIONE AL GRATUITO PATROCINIO NEI CASI CONSENTITI.

63
SCHEDE
ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

Il Dipartimento Giustizia Minorile e il C.G.M. (Centro Giustizia Minorile)
La Giustizia Minorile attuale
Il Dipartimento della Giustizia Minorile è stato istituito con DPR 6
marzo 2001, n. 55 e successivo Decreto ministeriale del 9 giugno 2001,
normativa sul riordino dei ministeri.
La missione del Dipartimento Giustizia Minorile del Ministero della
Giustizia, è quella di promuovere e realizzare interventi di tutela e recupero sociale dei minori sottoposti a procedimenti penali.
Inoltre, in applicazione della Convenzione dei diritti del fanciullo
ONU del 1989 ratificata con Legge 27.5.1991 n. 176, la Giustizia minorile è competente in materia di abuso e sfruttamento sessuale, nonché
monitoraggio e verifica dello stato di attuazione della Legge 15 febbraio 1996, n. 66 “Norme sulla violenza sessuale”.
Al Dipartimento per la Giustizia minorile sono attribuite le funzioni di Autorità Centrale per le Convenzioni Internazionali in materia di
protezione dei minori, in relazione alle quali è referente per l’Italia in
tutte le controversie attinenti alla sottrazione internazionale dei minori
ed al riconoscimento ed esecuzione anche in altri Stati-Parte, delle decisioni giudiziarie già esistenti in materia di affidamento dei minori e di
esercizio del diritto di visita da parte del genitore non affidatario (Convenzione de l’Aja del 5.10.1961 e 25.10.1980, Convenzione di Lussemburgo del 20.5.1960, Regolamento CE( n. 2201/2003 del Consiglio del
27.11.2003.
Le tappe fondamentali
La Giustizia Minorile nasce con il Centro Rieducazione Minorenni,
istituito con Regio Decreto Legge 20 luglio 1934 n. 1404, decreto che
istituiva anche i tribunali minorenni.

66
LA TUTELA GIUDIZIARIA DEI MINORI

Il Decreto legge venne convertito in Legge 27 maggio 1935, n. 833,
ma presto modificato dal Regio Decreto Legge 15 novembre 1938, n.
1802 convertito in Legge 16 gennaio 1939, n. 90
Le prime funzioni erano volte soprattutto ad accogliere sostenere e
rieducare ragazzi discoli e monelli che venivano ospitati in grandi collegi con medie di 200 ospiti. I ragazzi con misure penali erano una minima parte, mentre la misura applicata era soprattutto quella amministrativa prevista dall’art. 25 del RDL 1404/34.
I primi servizi facenti capo al CRM furono: i riformatori giudiziari,
i riformatori per corrigendi (definite case di rieducazione nella prima
modifica legislativa), carcere per minorenni, centro (modificato in istituto) di osservazione organizzato dall’Opera nazionale per la protezione della maternità e dell’infanzia.
Con il DPR 28 giugno 1955 n. 1538 vennero modificate, le funzioni di questi antichi uffici decentrati che coordinavano e vigilavano su:
istituti osservazione, gabinetti medico-psico-pedagogici, Uffici servizi
sociali per minorenni, case rieducazione e istituti medico-psico-pedagogici, focolai di semilibertà e pensionati giovanili, scuole laboratori e
ricreatori speciali, riformatori giudiziari, prigioni-scuola.
Con legge 25 luglio 1956, n. 888 furono istituiti gli uffici di servizio
sociale e così, quelli per i minorenni, si aggiunsero all’elenco dei servizi da vigilare e coordinare.
Con il DPR 1538 /55 si stabiliva che il CRM provvedesse alle spese anche per gli uffici giudiziari minorili, mentre per gli adulti provvede il Comune.
Con il codice di procedura penale per i minorenni DPR 22 settembre
1988 n. 448, il Centro rieducazione minorenni cambiò nome con l’attuale Centro Giustizia Minorile (CGM). Con il DM 23 ottobre 1989 fu-

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ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

rono stabiliti i tre servizi che formano la direzione dell’Ufficio: Segreteria, Tecnico e Contabile.
Le funzioni sono rimaste quelle originarie, ma sono cambiati i servizi dipendenti e attualmente il CGM ha competenza di coordinamento e
vigilanza sull’ufficio servizio sociale per i minorenni, l’Istituto penale
per i minorenni, il centro di prima accoglienza, le comunità, gli istituti
di semilibertà con servizi diurni per misure cautelari, sostitutive ed alternative, tutti servizi previsti nell’art. 8 del DLgs 28 luglio 1989 n. 272
di attuazione del codice penale DPR 448/88.
In realtà questo Ufficio oltre che dare esecuzione ai provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria Minorile in ambito penale, deve attuare una
politica di prevenzione e interesse verso il disagio minorile e collaborare con sinergia con tutti gli Enti locali per stabilire insieme politiche
di intervento.
Anche la Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di
interventi e servizi sociali, L. 8.11.2000 n. 328, infatti impone una stretta collaborazione con questo Ufficio statale e la Regione
Si stipulano convenzioni con tutte le associazioni del volontariato
per specifici progetti e collaborazioni, ma soprattutto partecipa alla programmazione con la Regione per le risorse da destinare agli Enti locali
per il disagio minorile..
Il CGM dell’Aquila ha competenza su tre regioni oltre all’Abruzzo,
anche sul Molise e le Marche. È stato istituito con DM 14 settembre
2004 ed ha iniziato a funzionare il 2 febbraio 2006 con l’insediamento
del dirigente.

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LA TUTELA GIUDIZIARIA DEI MINORI

L’Ufficio di Servizio Sociale Minorenni
Quadro normativo:
- Regio decreto legge1404/34 istitutivo del Tribunale per i Minorenni, convertito in legge 888/56
- Legge istitutiva dei Servizi sociali per i minorenni L.1085/62
- Legge 354/75 Ordinamento Penitenziario e relativo ordinamento
esecutivo D.P.R.230/2000
- D.P.R.448/88 e relative norme di attuazione Decreto legislativo
272/89
- Legge 64/94 interventi in materia di sottrazione internazionale dei
minori
- Legge 66/96 art.11 minorenni vittime di abuso o molestie sessuali
Finalità istituzionali
Il servizio sociale interviene con piena autonomia tecnico-professionale nell’ ambito della competenza penale del Tribunale Minorenni e
nelle altre competenze attribuite dalla legge, concorrendo alle decisioni dell’Autorità Giudiziaria minorile e alla loro attuazione nonché alla
promozione e tutela dei diritti dei minorenni.
Gli Uffici di Servizio Sociale Minorenni (USSM) operano per la
prevenzione ed il recupero della devianza minorile, svolgono la funzione di garante dell’unitarietà e personalizzazione del progetto socioeducativo,nei diversi istituti giuridici.
Concorrono all’attuazione degli interventi di protezione giuridica
del minore.
Intervengono in favore di tutti i minori sottoposti a provvedimenti
penali nell’ambito del territorio di specifica competenza.
- assicurano l’attività di assistenza in ogni stato e grado del procedimento penale a carico dell’imputato minorenne

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ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

- garantiscono la continuità del trattamento sino al 21^ anno di età
- elaborano progetti di intervento ai sensi dell’art.28 D.P.R. 448/88
anche per soggetti maggiorenni
- effettuano su richiesta dell’Autorità Giudiziaria, interventi in materia di sottrazione internazionale dei minori ai sensi della L.64/94
- assicurano al minorenne vittima di abuso sessuale assistenza come
previsto dall’art.11 della L.66/96 e ne agevolano l’invio ai Servizi specialistici del territorio
Obiettivi
Promuovere il benessere e lo sviluppo dell’adolescente
- Favorire la rapida fuoriuscita dal circuito penale
- Attivare azioni in sostegno alla continuità dei validi legami affettivi e parentali
- Promuovere , con riferimento alla normativa sull’obbligo scolastico, il diritto-dovere allo studio e alla formazione-lavoro
- Tutelare i diritti del minore con particolare attenzione alla salute
fisica e psichica del minore attivando anche segnalazioni specifiche all’Autorità Giudiziaria per misure di tutela giudiziaria specifiche
Promuovere e stimolare interventi nella Comunità locale
Stimolare ed implementare interazioni e sinergie tra i sistemi di Servizio Sociale e di Welfare sociale.

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LA TUTELA GIUDIZIARIA DEI MINORI

Il Comitato Regionale per le Comunicazioni Marche
L’ordinamento giuridico nazionale ha affidato al CORECOM, il Comitato Regionale per le Comunicazioni, in qualità di organo dell’AG.
COM, l’Autorità per le garanzie nelle telecomunicazioni, specifiche
competenze e poteri in materia di tutela dei diritti dei minori. Al CORECOM sono attribuite pertanto alcune peculiari funzioni legate alla
tutela dei minori che sono strettamente connesse alle sue competenze
più specialistiche. È così affidato al Comitato il controllo del rispetto
delle norme sulla tutela dei minori da parte degli organi di comunicazione, con un’attenzione particolare anche ai così detti nuovi media,
quali ad esempio Internet, attraverso la vigilanza sulla programmazione radiotelevisiva locale, ma anche, in senso più ampio, su tutte quelle
attività che coinvolgono i mezzi di comunicazione. Esso svolge inoltre
un’importante funzione di verifica nei confronti dei contenuti dei media, i quali non debbono recare turbative al corretto sviluppo psico-fisico e morale del minore.
L’attività di vigilanza
La delega sulla vigilanza in materia di minori coinvolge il CORECOM nella fase di raccolta delle denunce di utenti, associazioni o organizzazioni che intendano segnalare presunte violazioni alla normativa
che regola il rapporto tra i minori e la programmazione radiotelevisiva
locale.
Come fare per inviare delle segnalazioni
Chiunque voglia inviare delle segnalazioni sulla presunta violazione
dei diritti dei minori nei confronti della programmazione radiotelevisiva locale può farlo inviando alla sede del CORECOM Marche, Corso
Stamira, 49 – 60100 – Ancona, l’apposito modulo: “Modello di segna-

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ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

lazione di infrazione”, scaricabile dal sito Internet del Comitato (www.
corecom.marche.it), nella sezione “Tutela dei minori”.
La consegna del modulo può avvenire a mano, contro rilascio di
ricevuta, dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle 12.30, con invio a
mezzo raccomandata A/R o invio a mezzo fax al num. 071/2298298
– 071/2298358.
La segnalazione, per poter essere valutata deve riportare:
•	 il nome, il cognome, la residenza o il domicilio, il numero telefonico del soggetto che fa la denuncia;
•	 una precisa descrizione del fatto;
•	 l’evidenziazione della norma giuridica che si presume violata;
•	 l’individuazione del giorno e dell’ora della presunta infrazione;
•	 i dati anagrafici, ovvero ogni dato disponibile ai fini dell’identificazione dei soggetti responsabili della presunta infrazione.
A seguito del ricevimento della denuncia il CORECOM ha il compito di verificare la fondatezza dei fatti contestati e redigere una relazione
articolata da trasmettere, in caso di effettiva violazione, al Dipartimento
Garanzie e Contenzioso dell’Autorità per le Garanzie delle Comunicazioni. Nel caso in cui, invece, le verifiche si concludano rilevando l’infondatezza dei fatti segnalati, il CORECOM archivia la denuncia. Nel
caso di denunce generiche o manifestamente infondate, il CORECOM
dispone l’archiviazione immediata.
Per una migliore valutazione del fatto che si ritiene lesivo delle norme in materia di tutela dei minori, è possibile consultare, sempre sul sito Internet del Comitato Regionale per le Comunicazioni, l’ “Opuscolo
sulla tutela dei minori”, una guida utile per comprendere quali sono i
diritti dei minori di fronte all’emittenza radiotelevisiva.
L’attività media education e prevenzione
Il CORECOM Marche nell’ambito delle sue funzioni in materia di

72
LA TUTELA GIUDIZIARIA DEI MINORI

tutela di minori, è impegnato nella realizzazione di attività volte, non
soltanto all’intervento in caso di segnalazioni di eventuali violazioni di
legge, ma soprattutto all’educazione degli utenti dei mass media, minori e non solo, al corretto uso dei mezzi di comunicazioni, in tutte le loro forme.
Protocollo di intesa CORECOM Marche – Polizia delle Comunicazioni – Compartimento delle Marche per una condivisione della tutela
dei minori in Internet e Mass media
Il 12 giugno 2007 è stato siglato ad Ancona il Protocollo di intesa tra il CORECOM Marche e la Polizia delle Comunicazioni – Compartimento delle Marche. Tale accordo mira alla tutela dei minori dai
rischi che possono derivare dall’uso di Internet e dei mass media, impegnando i due soggetti sottoscrittori a svolgere congiuntamente l’attività di divulgazione ed informazione sulle norme in materia di tutela
dei minori, attuando così un’azione di prevenzione dai danni recati dalla trasmissione di materiali e contenuti illeciti, inadatti e nocivi diffusi
dai mass media in tutto il territorio regionale. Attraverso campagne di
informazione e sensibilizzazione, rivolte in primis al mondo scolastico regionale, ma anche a tutte le istituzioni che ne faranno richiesta, il
CORECOM Marche e la Polizia delle Comunicazioni – Compartimento delle Marche cercheranno di favorire la partecipazione attiva delle
istituzioni, degli educatori, dei formatori, degli adulti, che partecipano
a vario titolo ai processi formativi dei minori, in modo da accrescere la
conoscenza e la consapevolezza collettiva nei confronti dei temi della
corretta fruizione dei mezzi di comunicazione, quali Internet, TV, telefonini, stampa.
I riferimenti normativi del CO.RE.COM
in tema di tutela dei minori
• Legge Mammì: Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e

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ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

privato (legge 223/90):
Art. 15, comma 10;
Art. 15, comma 11;
Art. 15, comma 13;
•	 Codice di autoregolamentazione TV e minori;
•	 Regolamento del Comitato di applicazione codice TV e minori;
•	 Legge Gasparri (legge 112/04)
Art. 10;
• 	 Direttive Agicom in materia.
Tali riferimenti normativi sono consultabili e scaricabili dal sito
Internet del Comitato Regionale per le Comunicazioni delle Marche
(www.corecom.marche.it).

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LA TUTELA GIUDIZIARIA DEI MINORI

Il Garante regionale per l’infanzia e l’adolescenza
Tra i soggetti istituzionali, tenuti a garantire la tutela di minori, una
posizione di assoluta peculiarità è assunta dal Garante regionale per
l’Infanzia e l’Adolescenza. Tale organo di garanzia rappresenta una figura originale e specifica volta alla promozione dei diritti del minore e
costituisce una risorsa aggiuntiva per la tutela del minore.
Con legge regionale n. 18 del 15/10/2002 la Regione Marche, terza
in Italia dopo Veneto e Friuli Venezia Giulia, istituisce la figura del Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza, al fine di assicurare la piena attuazione nel territorio dei diritti e degli interessi dei minori.
Il Garante svolge la sua attività in piena autonomia, con indipendenza di giudizio e non è sottoposto ad alcuna autorità.
Enormi sono le funzioni attribuite a questa nuova figura la cui attività si colloca essenzialmente sul piano della promozione e della vigilanza dei diritti dell’infanzia per assicurarne la piena attuazione.
Il Garante non esercita funzioni assistenziali che sono proprie dei
Servizi Sociali né può direttamente garantire la tutela giurisdizionale
dei diritti dell’infanzia che è esclusiva competenza dell’Autorità Giudiziaria le cui decisioni possono essere impugnate all’Autorità Giudiziaria di grado superiore dai soggetti che sono parti nel procedimento.
Le funzioni che la legge attribuisce al tale “Organismo di Garanzia”
sono molteplici e riassunte nell’art. 1, comma 2° e 3° della legge stessa.
Il Garante:
a)	 Vigila, con la collaborazione degli operatori preposti, affinché
sia data applicazione su tutto il territorio regionale alle Convenzioni Internazionali ed europee sui diritti del fanciullo;
b)	 Formula proposte e pareri su atti normativi riguardanti i minori;

75
ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

c)	 Accoglie segnalazioni in marito alla violazione dei diritti dei minori;
d)	 Sollecita le amministrazioni competenti all’adozione di interventi per la tutela dei minori;
e)	 Istituisce un elenco di tutori e curatori a disposizione delle Autorità giudiziarie e ne cura la formazione;
f)	 Verifica le condizioni e gli interventi volti all’accoglimento e all’inserimento dei minori stranieri non accompagnati;
g)	 Promuove iniziative per la prevenzione e il trattamento dell’abuso;
h)	 Collabora all’attività di raccolta ed elaborazione di tutti i dati regionali sull’infanzia e l’adolescenza;
i)	 Promuove iniziative per la diffusione di una cultura finalizzata
al riconoscimento dei bambini e delle bambine come soggetti titolari di diritti;
j)	 Cura la realizzazione dei servizi di informazione destinati all’infanzia e all’adolescenza e vigila su Stampa e Internet
Esercizio delle funzioni di sostegno, consulenza e mediazione
a) Segnalazioni
Con particolare riferimento alle funzioni di tutela intesa in senso
ampio, la legge regionale del 15 ottobre 2002, n. 15 accorda al Garante
il compito di accogliere “segnalazioni in merito a violazioni dei diritti
dei minori e sollecita le amministrazioni competenti all’adozione di interventi adeguati per rimuovere le cause che ne impediscono la tutela”
(articolo 1 comma 2 lett. e); fornire “sostegno tecnico e legale agli operatori dei servizi sociali”, nonché istituire “un elenco al quale può attingere anche il giudice competente per la nomina di tutori o curatori”,
assicurando “la consulenza ed il sostegno ai tutori o curatori nominati”
(articolo 1 comma 2 lett.i); verificare “le condizioni e gli interventi vol-

76
LA TUTELA GIUDIZIARIA DEI MINORI

ti all’accoglienza ed all’inserimento del minore straniero non accompagnato” (articolo 1 comma 2 lett.l).
L’Ufficio del Garante pertanto nell’ambito dello svolgimento di tali
funzioni, accoglie istanze, segnalazioni, richieste di consulenza da parte
di privati cittadini (minori ed adulti), di associazioni, di pubbliche istituzioni, che intendano segnalare situazioni di disagio, sofferenza, maltrattamento o abuso di minori.
In questi casi l’Ufficio, in relazione alle risorse professionali e tecniche di cui dispone, offre il proprio sostegno per individuare gli elementi
critici della problematica pervenuta e propone soluzioni, suggerimenti,
ipotesi di mediazione, che possano facilitare il superamento delle criticità e della conflittualità.
In particolare, l’attività può riguardare: specifici chiarimenti a carattere giuridico o amministrativo, specifiche valutazioni della problematica in esame; attività di mediazione tra privati, tra privati e istituzioni,
promozione di percorsi di mediazione interistituzionale, eventuali segnalazioni alle autorità competenti sullo stato di rischio e sulla necessità di un intervento di tutela.
Tale organismo indirizza e interviene presso i Servizi per assicurare
il sostegno necessario alle famiglie e ai minori in difficoltà. Segnala a
sua volta alla Autorità Giudiziaria le rilevanti violazioni dei diritti dell’infanzia nei casi che necessitano di sostegno e tutela che non possono
essere offerti per via amministrativa.
b) tutori e curatori
Per rispondere alle esigenze rilevate sul territorio regionale e per far
propria una concezione di un minore che sia soggetto di diritti, nei cui
confronti promuovere forme di tutela adeguate e finalizzate a garantire
uno sviluppo armonioso della personalità, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 1.2 della legge regionale 15 ottobre 2002, n. 18, ai sensi

77
ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

del quale il Garante “istituisce un elenco al quale può attingere anche il
giudice competente per la nomina di tutori o curatori; assicura la consulenza ed il sostegno ai tutori o curatori nominati”, tale Ufficio ha realizzato, nel corso degli anni, il Progetto Tutori e il Progetto Curatori.
Tali Progetti, condotti in sinergia con gli attori istituzionali coinvolti nella tutela del minore (uffici giudiziari, minorili ed ordinari, ambiti
territoriali, servizi sociali del territorio), sono stati realizzati innanzitutto attraverso una sensibilizzazione territoriale, volta a promuovere una
più attenta cultura dell’infanzia, grazie alla valorizzazione di strumenti
giuridici esistenti nell’ordinamento italiano, quali, appunto, la tutela legale e la curatela speciale.
Un’applicazione mirata di tali istituti può infatti essere idonea a garantire il miglior interesse del minore, in ogni situazione di pregiudizio.
Poiché l’interessamento nei confronti di tali iniziative da parte del
territorio regionale è stata molto ampia, il Garante ha promosso corsi
di formazione, altamente qualificati, svolti attraverso l’instaurazione di
una stabile collaborazione con le Università di Urbino e di Macerata,
destinati all’approfondimento di tematiche connesse con la tutela legale
e la curatela speciale e finalizzati alla preparazione di soggetti idonei a
svolgere il ruolo di tutore o curatore speciale del minore di età.
Con particolare riferimento al Progetto Tutori, il primo corso di formazione per tutori legali si è svolto nel corso del primo semestre del
2005 ed è stato rivolto a 100 soggetti, di varia professionalità ed estrazione, residenti nelle 5 Province della Regione Marche, selezionati sulla base di oltre 150 adesioni pervenute. Il corso si è articolato in alcune giornate formative in cui sono state affrontate tematiche inerenti alla tutela legale, sotto diversi profili (giuridico, psicologico, sociologico), attraverso lezioni teoriche ed esercitazioni pratiche, con l’ausilio
di esperti di diritto di famiglia, magistrati, dirigenti di Servizi Socia-

78
LA TUTELA GIUDIZIARIA DEI MINORI

li, specialisti in dinamiche istituzionali nell’ambito della tutela minorile, psicologi, educatori, esperti in diritti umani. Il Garante regionale
per l’Infanzia e l’Adolescenza ha prodotto una sorta di vademecum all’esercizio dell’ufficio di tutore del minore, che ha consegnato a tutti i
corsisti, così da fornire una guida pratica e un punto di riferimento per
l’espletazione dei vari compiti connessi con l’esercizio della funzione
di tutore legale.
I nominativi dei soggetti abilitati (attraverso una verifica cui i corsisti si sono sottoposti alla fine del corso) sono poi stati inseriti in un albo della rappresentanza e dell’assistenza all’infanzia e all’adolescenza
e, in ottemperanza a quanto previsto dalla legge istitutiva, tale elenco
è stato messo a disposizione delle autorità giudiziarie, attraverso la stipulazione di appositi protocolli di intesa, volti a stabilirne un effettivo
e proficuo utilizzo.
La sottoscrizione di protocolli di intesa con le autorità giudiziarie,
ordinarie e minorili, ha determinato l’avvio di stabili, concertate ed intense forme di collaborazione, tra i vari soggetti coinvolti nella tutela
del minore (istituzioni giudiziarie, enti locali, servizi sociali, famiglie o
comunità affidatarie).
Sulla base di tale protocollo d’intesa, l’autorità giudiziaria comunica
al Garante l’avvenuta nomina di un tutore, che, a sua volta, provvede a
fornire ai tutori nominati , anche alla luce delle indicazioni dell’organo
giudiziario, il sostegno necessario per consentire il miglior espletamento delle loro funzioni, al fine di garantire, in ogni circostanza, i diritti
del fanciullo.
All’atto della nomina, il Garante rinnova al tutore nominato, con riferimento al singolo caso, la disponibilità al sostegno, nell’ambito delle
proprie specifiche funzioni e accompagna il tutore nel percorso relativo alla tutela, provvedendo, ove richiesto, a fornire, sostegno a livello
giuridico, tecnico, psicologico e facilitando, ove opportuno, la comuni-

79
ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

cazione tra tutore, istituzioni, servizi, al fine di rifocalizzare l’attenzione sul minore come soggetto individuale, spesso frammentato tra i vari
interventi posti in essere.
Periodicamente inoltre vengono predisposti momenti di aggiornamento teorico – pratici, dedicati agli iscritti all’elenco, attraverso la predisposizione di ulteriori momenti di approfondimento ed aggiornamento legate alle dinamiche connesse alla tutela legale dei minori d’età.
Promuovere e tutelare i diritti dell’infanzia è una vera “impresa sociale”. Richiede la difficile integrazione e collaborazione tra le varie
istituzioni, tra operatori pubblici e privati, tra culture diverse -quella
psicologica, quella giuridica e quella assistenziale- che parlano linguaggi diversi ma che devono perseguire in modo sinergico il comune obiettivo del “miglior interesse del minore”.

80
LA TUTELA GIUDIZIARIA DEI MINORI

L’Azienda Sanitaria Unica Regionale A.S.U.R. Marche si occupa
della tutela dei minori, in virtù delle normative nazionali e regionali vigenti, nel modo seguente:
1) Attività Consultoriali
In risposta alla legge costitutiva dei Consultori Familiari n° 405 del
1975 e seguenti si indicano come attività consultoriali quelle attività
rivolte in particolare alla popolazione femminile e alla famiglia in genere, ivi compresi i problemi di coppia ed i problemi dei minori, con
finalità di prevenzione, diagnosi e cura circa le problematiche della sessualità, della prevenzione delle malattie dell’apparato genitale femminile, della procreazione assistita, della contraccezione, della gravidanza
e della tutela dei figli.
La legge regionale n. 11 del 1977 confermava l’attenzione per la
famiglia ed includeva fra le competenze in modo esplicito la tutela dei
minori e quindi la collaborazione con la magistratura minorile.
Con la legge n° 194 del 1978 si è allargato il campo di intervento delle procedure relative all’interruzione volontaria della gravidanza,
con un impegno sotto il profilo medico, psicologico e sociale per affrontare e sostenere i problemi personali e interpersonali che possono
insorgere.
Le normative sovramenzionate hanno posto al centro dell’azione
consultoriale il gruppo di lavoro o équipe interdisciplinare, in quanto
valore aggiunto che assicura una cura dell’utenza più efficace e la continuità assistenziale. Si parte dal presupposto che problematiche complesse come quelle della famiglia possono trovare una migliore risposta
in un gruppo che integra in sé saperi e competenze bio-psico-sociali, in
alternativa alla frammentazione dei saperi e delle competenze tipica dei
modelli esclusivamente medici e assistenzialistici.
Il Secondo Piano Sanitario Regionale e la delibera amministrati-

81
ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

va del Consiglio Regionale n. 202/98 hanno confermato al Consultorio
Familiare la competenza sul piano socio-sanitario per la tutela dei minori e posto il problema – tuttora in fase di soluzione – della integrazione con il livello socio-assistenziale di competenza comunale. Poiché il
DPR 616/77 assegna al Sindaco ed al Comune la responsabilità principale della tutela dei minori, la 202/98 va di conseguenza interpretata come una volontà del Consiglio Regionale delle Marche nell’assegnazione della delega delle competenze sociosanitarie dal Sindaco all’Azienda Sanitaria e, nella fattispecie, al Consultorio Familiare come luogo
elettivo che realizza concretamente l’integrazione sociosanitaria in materia di tutela dei soggetti in età evolutiva e delle loro famiglie.
A seguito di questi provvedimenti normativi e regolamentari il quadro
delle competenze consultoriali, per ciò che attiene alla tutela minori, risulta pertanto così determinato:
•	 Indagini sociali per Magistratura e Comuni;
•	 Diagnosi e valutazione psicologica per minori e adulti per Tribunale Minorenni, Ordinario e Procure della Repubblica;
•	 Progetto di intervento, risultante dall’integrazione tra diagnosi
e prognosi psicologica ed indagine sociale;
•	 Relazioni di aggiornamento al Tribunale o Comunità;
•	 Segnalazione e valutazione abusi sessuali e/o maltrattamenti;
•	 Esecuzione allontanamento minori a rischio;
•	 Consulenza e colloqui con Giudici Onorari e Togati;
•	 Verifica anno preadottivo;
•	 Colloqui di sostegno per genitori adottivi e affidatari;
•	 Incontri protetti tra genitori e figli allontanati da uno dei genitori;
•	 Contatti con Comunità, Centri diurni e altre strutture per minori;
•	 Consulenza ad Enti Locali;

82
LA TUTELA GIUDIZIARIA DEI MINORI

•	
•	
•	

Consulenza ad operatori scolastici;
Mediazione familiare;
Psicoterapie individuali, di coppia, di famiglia.

Se in alcune Zone Territoriali dell’A.S.U.R. questa impostazione è
già stata tradotta in accordi operativi tra Ambiti Territoriali e Distretti
ed ha permesso di raggiungere pregevoli risultati di efficacia ed appropriatezza degli interventi, in altre Zone si sta tuttora lavorando per addivenire alla definizione di tali accordi.
In concomitanza con il Terzo Piano Sanitario Regionale vengono
formalizzate due delibere di Giunta Regionale: la n. 1896 e la n. 869 relative all’équipe adozioni e all’équipe affidi, cioè ai “minori fuori della
famiglia”, nelle quali si riconosce ai Comuni la centralità in fatto di minori. La delibera n 1896, in attuazione della L. 476/98, stabilisce che gli
Enti locali singoli o associati e le ASL riorganizzino le Équipe minime
adozioni, già istituite all’interno delle Asl nel 1999-2000 a seguito della DGR n. 2712/00.
Queste delibere prevedono la nascita di équipes sovradistrettuali
(centralizzate) denominate “équipes integrate d’ambito” alle quali sono
chiamati a collaborare gli specialisti sanitari delle ASL. In alcune Zone
Territoriali dell’A.S.U.R. queste équipes sono state istituite e affidate
al coordinamento dello psicologo consultoriale, in altre non sono state
istituite formalmente ma assegnate all’operatività di uno psicologo e di
un assistente sociale, in altre Zone Territoriali sono state formalmente
istituite e lasciate al coordinamento dell’assistente sociale del Comune
o dell’Ambito Territoriale Sociale.
Attualmente, la Cabina di Regia per l’integrazione socio sanitaria ha
demandato al Gruppo di progetto sul settore Materno-Infantile il compito di formulare la proposta di un modello operativo uniforme su tutto
il territorio regionale.

83
ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

•	

Équipe integrata adozioni

Per percorso adottivo s’intende quel lasso di tempo che va dalla presentazione, da parte della coppia, della richiesta di avere un figlio in
adozione, fino al primo anno successivo alla costituzione del nuovo nucleo familiare.
Questo percorso può essere operativamente articolato nella fasi qui
di seguito descritte:
A. Informazione;
B.	 Colloqui d’indagine psico-sociale (valutazione della coppia e
stesura della relazione per il TM);
C.	 La post-idoneità;
D.	 L’inserimento adottivo.

•	

Équipe integrata affidi

L’Affidamento Familiare è un intervento temporaneo di aiuto e di
sostegno ad un minore proveniente da una famiglia in difficoltà, non in
grado di far fronte alle sue necessità materiali, affettive ed educative.
Le Équipes integrate per l’affido si fanno carico delle attività di
pubblicizzazione e diffusione di una “cultura dell’affidamento”, sensibilizzazione dell’opinione pubblica ai temi relativi all’infanzia in difficoltà e relative modalità di aiuto, valutazione delle famiglie che si
rendono disponibili all’Affido, costruzione Banca Dati delle famiglie
disponibili ed idonee con le loro caratteristiche peculiari. Promuovono l’abbinamento più adeguato tra una famiglia e l’eventuale minore e
collaborano con le specifiche Associazioni di Volontariato presenti sul
Territorio.

84
LA TUTELA GIUDIZIARIA DEI MINORI

2)	 Unità Multidisciplinari Età Evolutiva
L’A.S.U.R., inoltre, tramite le Unità Multidisciplinare per l’Età Evolutiva (U.M.E.E.) delle singole Zone Territoriali, fornisce un servizio, organizzato in équipe, rivolto alla presa in carico dell’handicap e dei disturbi dello sviluppo dell’infanzia e dell’adolescenza emergenti in ambito scolastico, in stretta collaborazione con le istituzioni del mondo
della scuola.
Tipi di intervento:
Prevenzione, intesa soprattutto come:
-	 intervento precoce nelle situazioni di disagio e/o disturbo psichico anche medio-lieve;
- 	 lavoro di sensibilizzazione, nell’ambito del Distretto, con i PLS
e gli insegnanti, per invii precoci e mirati;
- 	 rilevazione da parte dei PLS di “indicatori di rischio” del disturbo psichico nei bilanci di salute
Diagnosi e prognosi, che nella maggior parte dei casi è di tipo multidisciplinare (psicologica, neuropsichiatrica infantile, logopedica e sociale). Comprende la valutazione accurata sia delle abilità, potenzialità
e difficoltà del bambino, che delle risorse e dei vincoli della famiglia e
dell’ambiente di vita del minore. A volte è indispensabile una valutazione diagnostica dell’organizzazione di personalità. Sono previsti aggiornamenti diagnostici in itinere.
Cura e riabilitazione, che comprende:
- Progetto multidisciplinare di intervento cui contribuiscono i componenti dell’équipe i quali possono, secondo le linee del progetto, e in modo integrato fra loro, mettere a disposizione le proprie
capacità specialistiche

85
ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

- 	 Psicoterapia del bambino e dell’adolescente
- 	 Psicoterapia familiare
- 	 Terapia psicofarmacologica
- 	 Counselling
-	 Colloqui di sostegno alla coppia genitoriale
-	 Controlli periodici sull’evoluzione della situazione problematica
-	 Terapia logopedica rivolta ai ritardi e/o disturbi del linguaggio, ai
disturbi specifici di apprendimento e alle disprassie.
-	 Interventi fisiatrici e fisioterapici in integrazione con l’area della
riabilitazione fisica
Integrazione scolastica per i soggetti in situazione di handicap:
adempimenti di legge
(Diagnosi Funzionale, Profili Dinamico Funzionale, Piano Educativo Individualizzato,
osservazioni del soggetto a scuola).
Per i soggetti con problematiche scolastiche, ma non in situazione di
handicap, sono previsti incontri congiunti équipe-scuola-famiglia e supervisione al tutor pomeridiano.
Si precisa che ciò che distingue fortemente e caratterizza il Consultorio Familiare rispetto all’U.M.E.E. è il contesto da cui emerge il sintomo: per l’U.M.E.E. è il mondo della scuola, mentre per il Consultorio
Familiare è lo stretto rapporto con il Tribunale per i Minorenni.

86
MODELLI
LA TUTELA GIUDIZIARIA DEI MINORI

MODELLO n° 1
DENUNCIA OBBLIGATORIA EX ART.331 C.P.P.
( FATTO DI POSSIBILE RILIEVO PENALE PROCEDIBILE D’UFFICIO
COMMESSO DA MINORE DEGLI ANNI 18 )

Al Sig. Procuratore della repubblica
per i minorenni delle marche

via Cavorchie n. 1/D
ANCONA

Si
su

……………………………
procedibili d’ufficio emersi o

trasmette in allegato relazione curata da
fatti

di

possibile

rilievo

penale

segnalati nell’esercizio o a causa delle pubbliche funzioni esercitate
o

del

pubblico

servizio

svolto

di

cui

si

è

reso

autore

il

minore

…………………………………………………….. .


	

La relazione deve contenere:
a)	 l’esposizione degli elementi essenziali del fatto;
b)	 il giorno e l’ora di acquisizione della notizia;
c)	 le fonti di prova già note;
d)	 tutti i dati noti per l’identificazione dell’autore del reato, della o delle persone offese e
delle persone in grado di riferire sui fatti.

	

Indicare generalità complete: nome, cognome, qualifica, recapito (residenza o domicilio ove
reperibile)

	 Indicare generalità complete se conosciute (nome, cognome, paternità, maternità , residenza,
domicilio o dimora, eventuali altri recapiti) o la dizione IGNOTO MINORENNE

89
ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

MODELLO n° 2
DENUNCIA OBBLIGATORIA EX ART.331 C.P.P.
(FATTO DI POSSIBILE RILIEVO PENALE PROCEDIBILE D’UFFICIO
COMMESSO IN DANNO DI MINORE DEGLI ANNI 18 DA PARTE DI
GENITORE O PARENTE ADULTO O ADULTO CONVIVENTE)

Al Sig. Procuratore della repubblica
presso il tribunale ordinario di

…………
al sig. procuratore della repubblica
per i minorenni delle marche
ancona

Si

trasmette in allegato relazione curata da

su fatti di possibile rilievo penale procedibili

……………………………
d’ufficio emersi o segnalati

nell’esercizio o a causa delle pubbliche funzioni esercitate o del pubblico servizio
svolto di cui si sarebbe reso autore …………………………………………..

…………………………………...
luogo e data ……………………..
firma………………………………………….
in danno del minore

	 La relazione deve contenere:
	
a) 	 l’esposizione degli elementi essenziali del fatto;
	
b) 	 il giorno e l’ora di acquisizione della notizia;
	
c)	 le fonti di prova già note (atti, documenti, indicazioni su corpi di reato o oggetti	
	 pertinenti al reato);
	
d) 	 tutti i dati noti per l’identificazione dell’autore del reato, della o delle
		 persone offese e delle persone in grado di riferire sui fatti.
	 Indicare generalità complete: nome, cognome, qualifica, recapito (residenza o domicilio ove
reperibile)
	 Indicare generalità complete se conosciute (nome, cognome, paternità, maternità, residenza,
domicilio o dimora, eventuali altri recapiti) o la dizione IGNOTO MAGGIORENNE PARENTE O CONVIVENTE DEL MINORE
	 Indicare generalità complete: nome, cognome, qualifica, recapito (residenza o domicilio ove
reperibile)

90
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TUTELA GIUDIZIARIA MINORI Compendio per operatori socio-sanitari e scolastici REGIONE MARCHE

  • 2.
  • 3. LA TUTELA GIUDIZIARIA DEI MINORI Presentazione Questo compendio nasce dall’ascolto delle richieste espresse dagli operatori socio-sanitari e scolastici del settore nell’ambito della I Conferenza Regionale per l’Infanzia e l’Adolescenza, ove è emersa l’esigenza di poter disporre di un elaborato sintetico contenente informazioni relative a procedure e comportamenti da adottare nei percorsi di tutela dei minori. L’Assemblea Legislativa delle Marche, d’intesa con l’Ufficio del Garante Regionale per l’Infanzia e l’Adolescenza della Regione Marche, si è fatta promotrice di un tavolo di confronto al quale ha invitato i soggetti istituzionali che si occupano a vario titolo della tutela dei minori; le riunioni che si sono succedute hanno visto la partecipazione ed il contributo del Tribunale dei Minorenni di Ancona, della Procura della Repubblica presso il Tribunale dei Minorenni di Ancona, del Centro di Giustizia Minorile Marche Abruzzo e Molise, dell’Ufficio Servizi Sociali Minorenni presso il Tribunale per i Minorenni di Ancona, dell’Ufficio Scolastico Regionale delle Marche, dell’Assessorato ai Servizi Sociali della Regione Marche, dell’ASUR Marche, del Comitato Regionale per le Comunicazioni della Regione Marche e della I Commissione Consiliare Permanente Regionale delle Marche. Dal lavoro collettivo dunque è nato questo testo, che verrà distribuito in modo capillare nel territorio regionale; un particolare ringraziamento va alla Presidente del Tribunale Luisanna Del Conte, al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale dei Minorenni Ugo Pastore e ai loro collaboratori per essersi fatti carico del compito più gravoso di sintesi e di stesura del testo medesimo, che viene considerato un contributo allo sviluppo di una più diffusa sensibilità sui temi e le problematiche dell’infanzia e dell’adolescenza.
  • 4. ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE La promozione e la tutela del minore rappresenta una vera e propria “impresa sociale”, che si esprime attraverso adeguate politiche ed alleanze, che prevede integrazione e collaborazione interistituzionale tra operatori pubblici e privati, tra culture diverse, quella psicologica, quella giuridica e quella assistenziale, portatrici spesso di obiettivi diversi. Le accomuna però il dovere di tutti gli adulti di garantire il diritto di “essere minore”, non solo in una prospettiva di protezione, ma anche e soprattutto nell’intento di condividere azioni di promozione di una cultura dell’infanzia che sia rispettosa e costruttiva. Questo obbligo non è solo di “qualcuno”: la società, lo Stato, le sue Istituzioni, i servizi, i genitori o gli esercenti la potestà genitoriale devono condividere una responsabilità comune e non contrapposta nei confronti dei minori. È pertanto inevitabile riflettere sull’importanza di una tutela e promozione dell’infanzia e dell’adolescenza che non sia esclusiva né frammentata, ma preventiva e condivisa. Gli strumenti giuridici internazionali ed interni richiamano l’attenzione sul migliore interesse del minore, che le istituzioni pubbliche e private, come pure gli organi a carattere legislativo, amministrativo o giudiziario, devono tenere in preminente considerazione nella predisposizione delle politiche, delle linee d’azione e di ogni iniziativa che riguardi i fanciulli. Raffaele Bucciarelli Presidente dell’Assemblea Legislativa delle Marche
  • 5. LA TUTELA GIUDIZIARIA DEI MINORI Compendio per Operatori Socio-Sanitari e Scolastici della Regione Marche a cura della Procura della Repubblica e del Tribunale per i Minorenni di Ancona
  • 6.
  • 7. LA TUTELA GIUDIZIARIA DEI MINORI Premessa La presente pubblicazione vuole offrire indicazioni e suggerimenti pratici in ordine alla Tutela Giudiziaria dei Minori residenti o domiciliati o a qualsiasi titolo presenti nel territorio della Regione Marche. È rivolto agli operatori socio-assistenziali, sanitari e scolastici, a quanti sono impegnati nelle politiche sociali a favore dei minori e delle famiglie in difficoltà, a chiunque abbia a cuore la promozione e la tutela dei diritti della infanzia e dell’adolescenza. Una attenzione costante in questo lavoro, è stata rivolta a individuare la distinzione, non sempre agevole, tra situazioni in cui il minore può essere adeguatamente assistito e protetto attraverso provvedimenti di natura amministrativa (forniti dagli Enti Locali, Aziende Sanitarie Locali, medici di base, istituzioni scolastiche…) e quando invece è opportuno o necessario il coinvolgimento dell’Autorità Giudiziaria. È una distinzione importante anche perché, per quanti rivestono funzioni direttive all’interno delle istituzioni pubbliche, la segnalazione/denuncia costituisce, in taluni casi, un preciso obbligo di legge che li espone a responsabilità, anche penali, in caso di omissione.
  • 8.
  • 9. “Maxima debetur puero reverentia” Giovenale
  • 10.
  • 11. INDICE Presentazione .................................................................................... pag. 3 Premessa ........................................................................................... pag. 7 Parte Prima I diritti dei Minori ............................................................................. pag. 13 Parte Seconda Le competenze giudiziarie per i minori e la famiglia ....................... pag. 17 Parte Terza Competenze per materia del Tribunale per i Minorenni ................... pag. 21 Parte Quarta L’esecuzione dei provvedimenti civili .............................................. pag. 33 Parte Quinta L’adozione . ....................................................................................... pag. 37 Parte Sesta La segnalazione all’autorità giudiziaria ............................................ pag. 43 Parte Settima Chi e quando deve segnalare ............................................................ pag. 53 Parte Ottava Come e a chi segnalare ..................................................................... pag. 59
  • 12. SCHEDE Scheda Dipartimento Giustizia Minorile - Centro Giustizia Minorile Ufficio di Servizio Sociale Minorenni ................................................ Scheda Co. Re. Com. ........................................................................ Scheda Il Garante regionale per l’Infanzia e l’adolescenza............... Scheda ASUR Marche ...................................................................... pag. pag. pag. pag. 66 71 75 81 MODELLI 1 Denuncia obbligatoria ex art. 331 c.p.p. (fatto di possibile rilievo penale procedibile di ufficio commesso da minore degli anni 18).................................................................................... pag. 89 2 Denuncia obbligatoria ex art. 331 c.p.p. (fatto di possibile rilievo penale procedibile di ufficio commesso in danno di minore degli anni 18 da parte di genitore o parente adulto o adulto convivente)....................................................................................... pag. 90 3 Referto obbligatorio ex art. 365 c.p.p. (fatto di possibile rilievo penale procedibile di ufficio commesso da minore degli anni 18). ................................................................... pag. 91 4 Referto obbligatorio ex art. 365 c.p.p. (fatto di possibile rilievo penale procedibile di ufficio commesso da parte di genitore, parente o adulto convivente in danno di minore degli anni 18) pag. 92 5 Segnalazione urgente a mezzo fax di neonato partorito da donna che non intende essere nominata................................ pag. 93 6 Segnalazione urgente a mezzo fax di neonato partorito da donna che non può per l’età operare il riconoscimento....... pag. 94
  • 13. LA TUTELA GIUDIZIARIA DEI MINORI Parte Prima I D I R I T T I D E I M INORI 13
  • 14.
  • 15. LA TUTELA GIUDIZIARIA DEI MINORI La Convenzione O.N.U. sui diritti del fanciullo del 1989 all’art. 3, sancisce espressamente che: “in tutte le azioni riguardanti bambini, se avviate da istituzioni di assistenza sociale, private e pubbliche, tribunali, autorità amministrative, corpi legislativi, i maggiori interessi dei bambini devono costituire oggetto di primaria importanza”. Si tratta di una norma che ha chiaramente carattere programmatico ma, con l’entrata in vigore della legge di ratifica del 27 maggio 1991 n. 176, quest’articolo è divenuto principio cardine del nostro ordinamento giuridico, criterio di riferimento per superare eventuali difficoltà interpretative delle singole norme. Esiste ormai una ampia giurisprudenza, anche della Corte Costituzionale, che, sempre più spesso, fa ricorso alla Convenzione ONU per l’interpretazione di norme in materia di diritto minorile ritenendola direttamente applicabile nell’ordinamento interno. La Corte Costituzionale, naturalmente, ricava il principio della tutela dell’interesse del minore anche da norme di rango costituzionale come gli artt. 2 e 31 della Costituzione. Oltre alle norme contenute nei quattro codici e nella legge sull’adozione n. 184 del 1983 e successive modifiche, numerose e importanti sono le leggi che, negli ultimi anni, in applicazione del dettato costituzionale, sono state promulgate a tutela dei minori (per una indicazione più dettagliata si veda il sito internet del Garante per l’infanzia e l’adolescenza della regione Marche). I diritti individuali inalienabili di cui il minore è portatore possono esser così individuati: - il diritto alla vita e alla salute psicofisica intesa anche come diritto ad uno sviluppo globale della personalità; - il diritto ad avere un ambiente familiare valido che consenta al minore di strutturare la propria personalità in modo adeguato, attraverso un rapporto relazionale intenso; 15
  • 16. ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE - il diritto ad essere protetto e tutelato da ogni forma di sfruttamento, di maltrattamento e di abuso; - il diritto alla propria identità, attraverso il riconoscimento delle appartenenze (il nome, la nazionalità) e delle proprie peculiarità e aspirazioni; - il diritto alle varie libertà essenziali (libertà di manifestare il pensiero, libertà di coscienza e di religione, libertà di associazione)… - il diritto ad essere sentito e comunque a partecipare ad ogni procedimento che lo interessi tramite un legale rappresentante che non abbia interessi contrastanti con i suoi; - il diritto a “crescere ed essere educato nell’ambito della propria famiglia” (art. 1 legge 1841983 e successive modifiche). 16
  • 17. LA TUTELA GIUDIZIARIA DEI MINORI Parte Seconda L E C O M P E T E N Z E G I UDIZIARIE P E R I M I N O R I E L A FAMIGLIA 17
  • 18.
  • 19. LA TUTELA GIUDIZIARIA DEI MINORI Le competenze Giudiziarie per la tutela dei minori sono dal diritto vigente purtroppo frazionate tra molte istituzioni: il Tribunale Ordinario (T.O.) e la Corte d’Appello, il Giudice Tutelare (G.T.), il Tribunale per i Minorenni (T.M.) e la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni (P.M.M.); la Sezione Minorenni della Corte d’Appello; la Corte di Cassazione. Il Tribunale Ordinario: sul territorio nazionale esistono 169 T.O. Nelle Marche ne esistono sette: Urbino, Pesaro, Ancona, Macerata, Fermo, Camerino, Ascoli Piceno. Nel settore minorile è quasi sempre collegialmente composto da tre giudici togati. È competente in materia di separazione (artt. 150 e seg. del codice civile; di seguito: c.c.) e divorzio (Leggi n. 898/1970 e 74/1987) dei coniugi e del conseguente affidamento dei figli in età minore, con la regolamentazione degli incontri col genitore non affidatario; è pure competente per i provvedimenti di natura patrimoniale: assegno di mantenimento, attribuzione dell’abitazione ecc… Il Giudice Tutelare, radicato presso ogni Tribunale Ordinario ed in qualche sede distaccata, è un giudice monocratico, vale a dire che decide da solo. Si occupa in primo luogo delle tutele e delle curatele (quando i genitori sono assenti o interdetti o deceduti). Emette i provvedimenti urgenti ex art. 361 c.c. per i “minori stranieri non accompagnati” (si veda l’apposito paragrafo nel sito internet). Esercita, inoltre, la vigilanza sui provvedimenti emessi dal Tribunale Ordinario e dal Tribunale per i Minorenni ai sensi dell’art 337 del c.c.; rende esecutivi gli affidamenti familiari consensuali disposti dai Servizi e provvede al loro rinnovo per un periodo complessivo non superiore ai due anni; autorizza l’interru- 19
  • 20. ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE zione della gravidanza alla minorenne (si veda l’apposito paragrafo nel sito internet) quando la situazione sconsiglia di informare i genitori – o gli esercenti la potestà – oppure quando gli stessi informati, non danno il loro assenso (art. 12 L. 194/1978). Nomina l’amministratore di sostegno per il minore che ne ha bisogno nell’ultimo anno della minore età. Il Tribunale per i Minorenni (T.M.): è stato istituito nel 1934 con Regio Decreto n. 1404 convertito nella legge n. 835/1935. Il T.M. è un organo collegiale di numero pari a formazione mista. Ne fanno parte, infatti, due membri togati cioè magistrati di carriera e due membri onorari “benemeriti dell’assistenza sociale, scelti tra i cultori di biologia, psichiatria, antropologia criminale, pedagogia, psicologia…”. Il collegio giudicante è composto, pertanto, ogni volta da due giudici togati e due giudici onorari; questi ultimo devono essere un uomo e una donna. Ha una giurisdizione che combacia con il distretto della Corte d’Appello. Il Tribunale per i Minorenni di Ancona è pertanto competente per l’intero territorio regionale. Contro i provvedimenti del T.M. le parti possono opinatamente far ricorso alla sezione minori della Corte d’Appello nel termine di 10 giorni dalla notifica del provvedimento. Quando i servizi sono a conoscenza che il provvedimento è stato impugnato e fino alla decisione della Corte d’Appello le relazioni di aggiornamento devono essere contemporaneamente inviate al T.M. ed alla Sezione Minori della Corte d’Appello. 20
  • 21. LA TUTELA GIUDIZIARIA DEI MINORI Parte Terza C O M P E T E N Z E P E R MATERIA DEL T R I B U N A L E P E R I M INORENNI 21
  • 22.
  • 23. LA TUTELA GIUDIZIARIA DEI MINORI Competenza Penale: In materia penale il T.M. ha competenza esclusiva: giudica, infatti, tutti i reati commessi prima del compimento del 18° anno di età, anche se in concorso con persone adulte. In tal caso il maggiorenne sarà giudicato dal Tribunale Ordinario mentre il minorenne dal T.M. Il processo minorile è incentrato sulla figura del minore ed è finalizzato al suo recupero. Dopo aver accertato che il minore ha commesso il fatto reato, il T.M. deve valutare, diversamente da quanto succede nel procedimento penale a carico di adulti, ai sensi dell’art. 98 c.p. la sussistenza della capacità di intendere e di volere del minore al momento del fatto ed in relazione allo stesso. Per quanto attiene ai possibili sbocchi e esiti del procedimento penale si rinvia al sito. Competenza Amministrativa: Ai sensi degli artt. 25 e 25 bis del R.D. 1404/34 (modificato dalla L. 888/1956), quando un minorenne “dà manifesta prova di irregolarità della condotta o del carattere”, il T.M. dopo aver approfondito la sua personalità, può, in Camera di Consiglio, disporre l’applicazione di misure cosiddette “rieducative” che possono essere: l’affido ai Servizi Sociali territoriali, l’inserimento in comunità. Le misure possono essere chieste dal P.M.M. o dai genitori e non sono necessariamente graduate. Competenza Civile: Il Tribunale per i Minorenni è competente per le seguenti materie: 1. Autorizzazione a contrarre matrimonio per il minore fra i 16 e i 18 anni (artt. 84 e 90 c.c.); 23
  • 24. ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE 2. Accertamento e dichiarazione giudiziale di paternità e maternità naturale (art. 269 c.c.); 3. Dichiarazione di interdizione e inabilitazione nell’ultimo anno della minore età (art. 416 c.c.); 4. Provvedimenti di affievolimento, sospensione o decadenza della potestà parentale (artt. 330-333 c.c.); 5. L’affidamento giudiziale: in caso di mancato assenso dei genitori (art. 4 comma 2° L. 184/1983) se provvisorio, affidamento a tempo indeterminato o affidamento part – time; 6. Dichiarazione di Idoneità: coppie aspiranti alla adozione di minore straniero (art. 32 L. 184/1983); 7. Dichiarazione -e revoca- dello stato di adottabilità dei minori (artt. 11 e 14 L. 184/1983); 8. Dichiarazione di adozione (art. 25 L. 184/1983); 9. Sentenza che tiene luogo del consenso mancante al riconoscimento del figlio naturale riconosciuto per primo dall’altro genitore (art. 250 c.c.); 10. Aggiunta o sostituzione del cognome al figlio naturale, dopo il riconoscimento del secondo genitore (art. 262 c.c.); 11. Autorizzazione all’inserimento del minore nella famiglia legittima (art. 252 c.c.); 12. Affidamento dei minori nati da genitori non coniugati e conseguente regolamentazione dei rapporti di carattere personale ed economico (art. 317 bis c.c.); 13. Autorizzazione al cittadino straniero extracomunitario di entrare e permanere nel territorio nazionale per un periodo limitato, per esigenze comprovate della salute psicofisica del figlio (art. 31 Dec. Legisl. 2861998 e successive modifiche). In sede civile il T.M. emette provvedimenti tipici e atipici. 24
  • 25. LA TUTELA GIUDIZIARIA DEI MINORI Si definiscono tipici i provvedimenti espressamente previsti e nominati dal codice civile od altre leggi: decadenza o sospensione dalla potestà genitoriale, allontanamento dalla abitazione familiare, prescrizioni ai genitori, dichiarazione di adottabilità, affidamento di figli minori congiunto o esclusivo e provvedimenti conseguenti di carattere economico e/o relazionale nel caso di cessazione della convivenza e/o del rapporto di coppia di genitori non coniugati (vedi art. 155, 317 bis, 330, 333 c.c.). Provvedimenti tipici 1. Allontanamento del genitore o del convivente abusante dalla abitazione familiare 2. Sospensione della potestà 3. Decadenza della potestà 4. Collocamento eterofamiliare del minore Allontanamento dalla casa familiare (tipico1) Viene applicato in caso di genitori maltrattanti, abusanti o, comunque, con condotte pregiudizievoli alla serena ed equilibrata crescita del minore (es. alcoolista, tossicodipendente) In questi casi all’ordine di allontanamento dalla casa familiare potrà sommarsi il divieto di incontro con il minore ovvero la possibilità di incontri solo protetti. In assenza di tale ultima statuizione gli incontri fuori dalla casa familiare non sono proibiti. Sospensione del genitore (tipico 2) Si tratta di una sospensione temporanea (anche se a tempo indeterminato al momento della emanazione del provvedimento di sospensione) della potestà genitoriale di un genitore, fino alla revoca della so- 25
  • 26. ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE spensione da parte del Tribunale ed alla trasformazione della sospensione in decadenza. Comporta gli stessi effetti della decadenza dalla potestà genitoriale, ma è un provvedimento di natura temporanea e non tendenzialmente definitivo come la decadenza. Decadenza del genitore (tipico 3) È la perdita della potestà genitoriale, fino ad eventuale pronunzia di segno opposto del Tribunale per i Minorenni (reintegra nella potestà parentale) o della Corte d’Appello Sezione Minorenni. È una pronunzia che incide sullo status giuridico del genitore. Comporta: - la perdità di tutti i “poteri” connessi al ruolo genitoriale (prendere decisioni, prestare assensi, opporsi alla adozione ex art. 44 LA, etc.); - la necessità di essere sentito in sede processuale, ove debba essere “sentito” il genitore (es. per adozione). Non comporta, di per sé, il divieto di incontro con il figlio per periodi più o meno significativi o di pernottare con lui (fatto salvo il fatto che, non avendo potestà sul minore, non ha diritto di pretendere che l’altro genitore gli faccia vedere il figlio: ha la stessa veste di un terzo estraneo, che può incontrare il minore salvo divieti, ma non può pretendere tali incontri). Nel caso di decadenza o sospensione di entrambi i genitori (o uno sia morto e l’altro sospeso/decaduto) viene nominato un tutore (ove invece la pronunzia riguardi un solo genitore la potestà parentale viene esercitata unicamente dall’altro). Il tutore, previi accertamenti necessari alle sue determinazioni (sentire il minore, contattare il SS e/o la eventuale comunità…) eserciterà il potere di decisione di regola spettante ai genitori, auspicabilmente in 26
  • 27. LA TUTELA GIUDIZIARIA DEI MINORI accordo con i SS o altro soggetto affidatario ( in caso di disaccordo tra tutore ed affidatario è opportuno che uno dei soggetti in contrasto si rivolga al Tribunale per dirimere la controversia – v. sopra). Allo stesso non competeranno compiti riservati agli affidatari (ad es. determinare le attività di tempo libero, gestire i rapporti con i genitori…), come questi ultimi non potranno compiere atti di competenza del tutore, ma tutti gli organi interessati alla tutela del minore dovranno collaborare tra di loro per la realizzazione del comune obbiettivo. Collocamento eterofamiliare del minore (tipico 4) Il provvedimento è emesso quando non sia possibile consentire che il minore viva all’interno del proprio nucleo familiare. Si tratta di ipotesi in cui entrambi i genitori hanno problematiche tali da concretizzare gravi rischi per il minore ovvero uno dei due presenti problematiche e l’ altro ( per sudditanza, timore, incapacità di comprendere la gravità dei fatti…) non è in grado di tutelare il figlio. Le scelte in tali casi sono: 1) collocamento del minore in comunità o presso una coppia senza alcuno dei genitori, fatti salvi eventuali incontri con questi ultimi. La durata è purtroppo indeterminabile con criterio generale e varia caso per caso (il minore potrà tornare in famiglia quando ci saranno le condizioni minime per tale rientro, alla luce dell’ eventuale percorso fatto dai genitori, della maggior maturità del minore, etc.) 2) collocamento del minore in comunità con facoltà per uno dei genitori di seguirlo Di regola viene disposto se vi sono maltrattamenti di un genitore e, allontanando questo da casa, l’altro genitore ed il figlio non avrebbero mezzi di sussistenza oppure se vi è un padre non idoneo ed una madre 27
  • 28. ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE tossicodipendente, o comunque inadeguata, che intraprende un percorso comunitario di recupero (il minore con la madre sono collocati in idonea comunità). L’inserimento congiunto madre-minore potrà essere disposto se appaiono esservi buone prospettive e la madre è in grado di intraprendere da subito un cammino sia di recupero di se stessa sia di acquisizione di competenze genitoriali; altrimenti dapprima il minore sarà posto da solo in comunità o presso idonea coppia, nella attesa che la madre effettui la prima parte del percorso comunitario e sia in grado di prendersi cura del figlio. Non vi sono in regione strutture di accoglienza padre - figlio, soluzione che alle volte potrebbe essere la migliore. In tutti i casi di allontanamento (o comunque lontananza) di un minore da un genitore (o da entrambi) possono essere disposti incontri protetti . La valenza degli incontri protetti può essere diversa a seconda dei casi . Può essere: - per garantire al minore di non subire traumi fisici o psichici nell’ incontrare un genitore che potrebbe porre in essere condotte a rischio (es. con problemi psicologici, tossicodipendente, violento…) - per garantire il minore da possibili situazione di contrasto tra figure parentali (tipico il caso in cui il minore è figlio di genitori molto conflittuali e si vuole garantire allo stesso uno spazio il più possibile “ neutro “ per incontrare il genitore con il quale non vive) - per creare uno spazio in grado di agevolare la ripresa di rapporti interrotti tra minore e genitore 28
  • 29. LA TUTELA GIUDIZIARIA DEI MINORI - per valutare la natura del rapporto tra minore e genitore, anche in funzione di ulteriori successive decisioni. Alla luce della diversità di funzioni di cui sopra, pertanto, spesso non è possibile definire a priori il periodo per il quale dovranno permanere gli incontri protetti, essendo un elemento dipendente da una serie di fattori non prevedibili per quanto riguarda il tempo di loro evoluzione. Ove, poi, il minore si mostri restio agli incontri dovrà essere la professionalità dell’ operatore a cercare di far si che gli stessi adempiano pienamente alla funzione per i quali sono stati disposti, graduando in relazione a tal fine il proprio operato. Si definiscono atipici i provvedimenti di contenuto non legislativamente determinato e che, secondo le esigenze del caso concreto, il giudice ritiene più opportuno emanare, sempre con riferimento al preminente diritto/interesse del minore ad una crescita armonica. Tali provvedimenti atipici sono previsti con la locuzione “…il giudice secondo le circostanze può adottare i provvedimenti convenienti…” contenuta nell’art. 333 c.c. . Provvedimenti atipici 1. Vigilanza S.S. 2. Affido al S.S. 3. Prescrizione al o ai genitori Vigilanza del servizio sociale (atipico 1). Si tratta di provvedimento emesso nei casi in cui la condotta dei genitori, pur dando luogo a situazioni potenzialmente pregiudizievoli al minore, non appare di tale gravità da rendere necessaria una significativa limitazione della potestà genitoriale (es. coppie conflittuali ma con 29
  • 30. ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE soglia di conflitto allo stato “ accettabile “ e per le quali è sufficiente “ monitorare “ la situazione; situazioni di disagio socio-economico che si ripercuotono in possibile danno dei minori e che i genitori non riescono ad affrontare ma che non sono indicative di gravi limiti genitoriali…). In questi casi non vi è alcuna limitazione dei poteri decisionali dei genitori né attribuzione di alcun potere decisionale al SS; il SS deve solo “ vigilare “ (con visite, colloqui, etc), relazionando periodicamente, al fine di consentire al Tribunale di verificare se si realizzano situazioni pregiudizievoli al minore. Poi, il Tribunale valuterà la emanazione di provvedimenti più incisivi della mera vigilanza, quella del provvedimento di cessazione dell’intervento giudiziale (c.d. archiviazione). Affido a SS (atipico 2) Si tratta di provvedimento che “ affida il minore “ al SS Comunale in collaborazione, se del caso, con ZT ASUR, UMEE, Aziende specializzate ospedaliere (ad es. neuropsichiatria infantile dell’ospedale di…). Si tratta di un provvedimento limitativo della potestà dei genitori che, però, non è per questo sospesa. I genitori rimangono titolari della potestà, salvo che all’affido del minore ai SS si aggiunga la sospensione dei genitori dalla potestà parentale. In altre parole l’affidamento al S.S. cosiddetto “direttivo” perché non deciso al fine di far scegliere al Servizio il luogo di collocamento di un minore che deve essere allontanato dalla famiglia, legittima il servizio affidatario ad una ingerenza familiare che altrimenti sarebbe rifiutabile. È l’incarico al SS di predisporre un progetto per tutelare il minore, mediante i necessari interventi di supporto e indirizzo (scolastico, sportivo, psicologico, relazionale… ). Ove un minore sia posto in comunità, vi è l’affido anche al SS del 30
  • 31. LA TUTELA GIUDIZIARIA DEI MINORI Comune di residenza, ente che poi dovrà pagare le rette alla comunità. A prescindere dai tipi di affido sopra definiti, le varianti di integrare l’affido ad altro servizio che indirizzano la scelta in tal senso sono: - qual è il SS che ha già seguito il caso ( se ve ne è uno ) - se si tratta di problemi di disagio psicologico ( del minore o dei genitori ) tendenzialmente l’affido è anche alla struttura ASUR - se si tratta di percorsi di mediazione, sostegno psicologico, sostegno alla genitorialità di solito si coinvolge l’ASUR Poi, nel caso di affido ai SS di Comuni piccoli l’affido può essere fatto all’Ambito territoriale di cui il comune fa parte. Prescrizioni (atipico 3) Sono prescrizioni (positive o negative) che appaiono necessarie nell’ interesse del minore e che il Tribunale dà ai genitori in relazione a loro condotte. Le più comuni sono: - effettuare un percorso di disintossicazione (presso il SERT o in comunità) - effettuare un percorso di mediazione - effettuare un percorso di sostegno alla genitorialità - effettuare un percorso di supporto psicologico e/o psichiatrico, adempiendo alle prescrizioni anche farmacologiche che saranno indicate dallo specialista A volte vi sono state pronunzie della Corte di Appello che hanno ritenuto talune di queste prescrizioni non lecite in quanto imponenti un trattamento sanitario obbligatorio al di fuori dei casi consentiti dalla legge. In realtà, ad avviso del Tribunale, la prescrizione non è un obbligo bensì l’indicazione di una condotta ritenuta necessaria nell’interesse del 31
  • 32. ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE minore; condotta che il soggetto può tenere o meno, senza alcuna esecuzione coattiva ove non posta in essere, ma la cui mancata osservanza potrà essere valutata dal Tribunale per eventuali ulteriori provvedimenti (ad es. una prescrizione di andare al SERT non osservata potrà indurre il Tribunale ad allontanare dalla casa familiare il soggetto tossicodipendente o a sospendere la sua potestà ecc…) I provvedimenti del T.M. (civili, penali e amministrativi) possono essere impugnati e cioè sottoposti all’esame del giudice di 2° grado: la Corte di Appello (Sezione Specializzata per i Minorenni). L’atto di impugnazione si chiama reclamo se è diretto contro decreti del T.M., si chiama appello se diretto contro sentenze. Per alcuni provvedimenti si può ricorrere direttamente in Cassazione. Tutti i provvedimenti civili e amministrativi emessi in forma di decreto dal T.M. possono essere revocati. Legittimati ad impugnare sono i seguenti soggetti: PMM, Procuratore Generale presso la Corte d’Appello, genitori, tutore, curatore e parenti entro il IV° grado, questi ultimi se già parte nel procedimento concluso con il provvedimento che si impugna. I decreti della Sezione per i minorenni della Corte sono immediatamente esecutivi e, tranne alcune eccezioni, non possono più essere ulteriormente impugnati. Per evidenti motivi non è impugnabile l’autorizzazione data dal G.T. al minore in materia di interruzione volontaria di gravidanza. 32
  • 33. LA TUTELA GIUDIZIARIA DEI MINORI Parte Quarta L’ E S E C U Z I O NE D E I P R O V V E D I MENTI CIVILI 33
  • 34.
  • 35. LA TUTELA GIUDIZIARIA DEI MINORI L’art.23 lettera c) del DPR 616 del 1977 dispone, facendo riferimento agli articoli precedenti, che nelle attività di “beneficenza pubblica” (devolute agli enti locali) sono comprese le attività relative “agli interventi in favore di minorenni soggetti a provvedimenti delle autorità giudiziarie minorile nell’ambito della competenza amministrativa e civile”. Inoltre l’art. 344 c.c. dispone al II comma che “ il G.T. può chiedere l’assistenza degli organi della Pubblica Amministrazione a tutti gli enti i cui scopi corrispondono alle sue funzioni”; la giurisprudenza ha interpretato in senso lato l’indicazione “giudice tutelare”, intendendo ogni autorità giudiziaria che ha competenza sui minori. Di qui il doveroso coinvolgimento nell’esecuzione del provvedimento dei servizi del Comune e/o ASUR e/o della forza pubblica. Forse sarebbe opportuno, quando dopo l’allontanamento si deve e/o può lavorare ancora con la famiglia di origine, evitare che ad eseguire il suddetto provvedimento siano fisicamente le persone entrate in rapporto con il nucleo. Ma è anche necessario tenere conto da un lato che per il bambino allontanato può essere rassicurante la presenza di un viso noto, e dall’altro, che dopo l’allontanamento, quando ancora manca poco alla dichiarazione di adottabilità ed il T.M. ed i Servizi sono consapevoli che non è più possibile recuperare la famiglia di origine, è inutile “non esporre “ il servizio. L’ausilio della forza pubblica, anche se non previsto nel provvedimento, può essere sempre chiesto dal servizio, qualora vi sia pericolo nell’esecuzione. Il T.M. in genere prevede il suddetto ausilio quando ha elementi necessari per ritenere, al momento della decisione, che detto pericolo vi sia. Per quanto riguarda il rapporto tra servizi e T.M., secondo il richia- 35
  • 36. ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE mato art. 23 DPR 616/77, un servizio non può rifiutare di eseguire un provvedimento del T.M. anche se lo ritiene dannoso; ciò posto, se il servizio ha lavorato bene e soprattutto trasmesso con chiarezza al T.M. quello che ha fatto, è difficile che il T.M. emetta provvedimenti dannosi, ma se ciò accade, e non può essere escluso in assoluto, è opportuno che il servizio tramite fax o richiesta di colloquio urgente (meglio la prima modalità magari preannunciata telefonicamente) può esporre il proprio punto di vista, prima di eseguire il provvedimento in quanto i fraintendimenti dall’una e dall’altra parte sono sempre possibili. È bene precisare che, quando nel provvedimento vi è la dichiarazione di “immediata efficacia” (art. 741 c.p.c. II comma), non vuol dire che lo stesso deve sempre essere eseguito ad horas, ma vuol dire che si può eseguire con i tempi necessari (per esempio avvicinamento del bambino ad altre figure adulte) a prescindere dalla definitività del provvedimento, che si concretizza solo quando tutti i soggetti legittimati a reclamarlo non hanno fatto nei 10 giorni successivi alla notifica reclamo in Corte d’Appello o la Corte ha respinto il reclamo proposto (diverso è se il provvedimento è ricorribile per Cassazione, nel qual caso è meglio che i Servizi si rivolgano all’ufficio legale di riferimento). 36
  • 37. LA TUTELA GIUDIZIARIA DEI MINORI Parte Quinta L’ A D O Z I O N E 37
  • 38.
  • 39. LA TUTELA GIUDIZIARIA DEI MINORI Le adozioni nel nostro ordinamento sono di tre tipi diversi: 1. Adozione tra maggiorenni per motivi quasi esclusivamente patrimoniali 2. Adozione legittimante nazionale ed internazionale 3. Adozione nei casi particolari ex art. 44 lettere. A, B, C, D della legge sull’adozione (L.A.) Accertamento dello stato di abbandono – dichiarazione di adottabilità Secondo la legge vigente (art. 9 L.A.), l’unico che può chiedere al Tribunale per i Minorenni l’apertura di un procedimento di adottabilità è il Procuratore per i Minorenni. Il T.M. non può più aprire d’ufficio il procedimento né tantomeno emettere provvedimenti urgenti. Il procedimento di adottabilità deve svolgersi sin dall’inizio con l’assistenza legale del minore e dei genitori o degli altri parenti entro il quarto grado che abbiano rapporti significativi con il minore (art.8 L.A.). Il T.M. di norma se ha sufficienti elementi di giudizio emette un provvedimento urgente (art.10 L.A.) entro due o tre giorni dal momento in cui riceve l’azione del Procuratore per i Minorenni. Nei casi di massima urgenza si deve far ricorso al provvedimento ex art. 403 c.c. emesso dall’autorità amministrativa: sindaco, assessore, comandante vigili, presidente ZT ASUR ecc…; detto provvedimento avrà efficacia fino a quando non si provvederà a tutelare in maniera definitiva il minore. È bene ricordare che, se il caso è stato segnalato all’A.G. minorile, l’Amministrazione che ha emesso il provvedimento ex art. 403 non può revocarlo o modificarlo, altrimenti potrebbe vanificare tutta l’attività giudiziaria che nelle more è stata svolta, ma deve fornire tempestivamente le ulteriori notizie a tale autorità. 39
  • 40. ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE In genere il primo provvedimento che emette il T.M. nel procedimento di adottabilità è l’affido al Servizi Sociale ex art. 10 L.A. (nel procedimento di potestà sono citati gli artt. 333,336 c.c.). Il servizio affidatario può effettuare tutti gli accertamenti che ritiene opportuni sul minore e sui genitori, ai quali può dare tutti i suggerimenti ed indicazioni necessarie; può convocare genitori, parenti, minori, insegnanti e altre persone a contatto col bambino e chiedere ad altre amministrazioni o autorità giudiziarie (con il rispetto del segreto istruttorio penale) le copie di ogni atto che riguarda il minore a lui affidato ed i suoi genitori (sentenze o ordinanze emesse in sede di separazione, relazioni del Sert…). Per i periodi di vacanza e/o rientri in famiglia è bene chiedere il provvedimento del Tribunale Minorenni su quanto dal servizio sociale proposto con la precisazione che, se il provvedimento non sarà emesso in tempo utile, sarà attuata la proposta del servizio e ciò solo nell’ipotesi che al minore non sia stato già nominato un tutore , altrimenti quelle decisioni spettano al tutore. Dopo la segnalazione le relazioni successive devono essere inviate al T.M. Inoltre è da chiarire che sulla scorta della successiva richiesta e/o invio di provvedimento al Servizio, quest’ultimo è posto nella condizione di “comprendere dove sta andando il T.M. (su conforme richiesta del P.M.M.)”: se nel protocollo appare il numero seguito dalla sigla V.G. si tratta di procedimento di potestà, se appare quello di ADS, di adottabilità, se quelli RCCS e PPS si tratta di minori stranieri di cui qualcuno ha chiesto l’affidamento o i cui genitori hanno chiesto rimanere in Italia o di entrarvi, prescindendo dai requisiti richiesti dalla normativa sull’immigrazione. Oltre alla sigla del procedimento, è necessario fare attenzione all’articolo citato nel provvedimento (di solito dopo il PQM): infatti, se è ri- 40
  • 41. LA TUTELA GIUDIZIARIA DEI MINORI chiamato l’art. 10 o altro articolo della L.A. (Legge Adozione), Il T.M. è orientato verso quella, se sono richiamati gli artt. 330, 333, 336 c.c. e seguenti, si sta procedendo per la decadenza, sospensione o comunque ridimensionamento della potestà. 41
  • 42.
  • 43. LA TUTELA GIUDIZIARIA DEI MINORI Parte Sesta L A S E G N A L A Z I ONE A L L’ A U TO R I T À G I U DIZIARIA 43
  • 44.
  • 45. LA TUTELA GIUDIZIARIA DEI MINORI La nozione di Pregiudizio e di Abbandono: Le norme giuridiche riguardanti: il “preminente interesse del minore”, il “cattivo esercizio della potestà parentale…” la situazione di “pregiudizio” o di “abbandono”, sono norme aperte, poco definite. È stata una precisa scelta del legislatore che ha preferito adottare una clausola generale che lasci al giudice minorile un ampio margine di discrezionalità per valutare le variegate realtà, le condizioni personali, sociali e ambientali del singolo caso. Ciò in definitiva per meglio assolvere la funzione di adeguare l’astratto principio giuridico del “maggior interesse del minore” ai molteplici e imprevedibili casi della vita. Il concetto di “pregiudizio” per il minore si ricava da due articoli del c.c. strettamente connessi: l’art 330 e l’art. 333. In base all’art. 330 c.c. quando un genitore vìola o trascura i doveri genitoriali o abusa dei relativi poteri con grave pregiudizio per il figlio il giudice (Tribunale per i minorenni), su richiesta dell’altro genitore, dei parenti o del Pubblico ministero minorile (Procuratore della Repubblica per i minorenni) può procedere alla dichiarazione della decadenza dalla potestà genitoriale, anche previa allontanamento dalla residenza familiare del minore o del genitore abusante (art. 330 c.c.). La decadenza (o la sospensione) dalla potestà genitoriale sui figli minori consegue, quali pena accessoria, alla condanna per alcuni specifici reati . In base all’art. 333 c.c. il giudice - quando la condotta, pur pregiudizievole per il minore, di uno o entrambi i genitori non è talmente Articolo 34 c.p. Decadenza della potestà dei genitori e sospensione dell’esercizio di essa 45
  • 46. ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE grave da poter dar luogo a una pronunzia di decadenza dalla potestà - può, secondo le circostanze, adottare i provvedimenti ritenuti in concreto più opportuni e convenienti a tutela del minore stesso. Tali provvedimenti vanno dall’imposizione di prescrizioni ai genitori perché si astengano dalla condotta pregiudizievole e ne assumano una più idonea ai loro doveri genitoriali, all’affidamento ai servizi territoriali con permanenza del minore presso la sua famiglia, dalla sospensione dalla potestà genitoriale all’allontanamento dal contesto familiare del minore (con affidamento temporaneo a familiari o a terzi o a strutture assistenziali e/o educative) o del genitore o convivente abusante o maltrattante. Correlato, sia pure solo eventualmente, al concetto di pregiudizio è quello di “abbandono”, che implica una situazione più grave e più stabile nel tempo, che investe la famiglia intesa in senso ampio e che richiede quindi soluzioni più radicali. La legge non definisce in termini precisi ed esaustivi la condizione abbandonica del minore. La legge determina i casi nei quali la condanna importa la decadenza della potestà dei genitori. La condanna per delitti commessi con abuso della potesta’ dei genitori importa la sospensione dell’esercizio di essa per un periodo di tempo pari al doppio della pena inflitta. La decadenza della potesta’ dei genitori importa anche la privazione di ogni diritto che al genitore spetti sui beni del figlio in forza della potesta’ di cui al titolo IX del libro I del codice civile. La sospensione dall’esercizio della potesta’ dei genitori importa anche l’incapacita’ di esercitare, durante la sospensione, qualsiasi diritto che al genitore spetti sui beni del figlio in base alle norme del titolo IX del libro I del codice civile. Nelle ipotesi previste dai commi precedenti, quando sia concessa la sospensione condizionale della pena, gli atti del procedimento vengono trasmessi al tribunale dei minorenni, che assume i provvedimenti più opportuni nell’interesse dei minori (1) . Articolo cosi’ sostituito dalla L. 24 novembre 1981, n. 689. (1) Comma aggiunto dalla L. 7 febbraio 1990, n. 19. 46
  • 47. LA TUTELA GIUDIZIARIA DEI MINORI L’unica indicazione più specifica può essere rinvenuta nell’art. 403 c.c. che, nel prevedere il potere/dovere dell’Autorità amministrativa locale di porre in essere provvedimenti urgenti per mettere in condizioni di sicurezza il minore rinvenuto in situazione abbandonica , esemplificativamente assimila al generico abbandono morale e materiale due situazioni di fatto: a) quando il minore è allevato in locali insalubri o pericolosi; b) quando il minore è allevato da persone per negligenza, immoralità, ignoranza o per altri motivi incapaci di provvedere all’educazione di lui. L’accertamento della irreversibilità e inemendabilità della situazione abbandonica e dell’impossibilità per il minore di restare affidato nell’ambito cerchia parentale allargata è premessa indispensabile per l’eventuale dichiarazione dello stato di adottabilità del minore. Ai fini dell’accertamento della situazione abbandonica rilevante ai fini dell’adottabilità non è necessario verificare una volontaria e consapevole condotta abbandonica dei genitori e dei parenti tenuti all’assistenza , né una grave colpa dei medesimi nel far fronte ai loro doveri nei confronti del minore, essendo sufficiente l’accertamento dell’oggettiva “Quando il minore è moralmente o materialmente abbandonato o è allevato in locali insalubri o pericolosi, oppure da persone per negligenza, immoralità, ignoranza o per altri motivi incapaci di provvedere all’educazione di lui, la pubblica autorità, a mezzo degli organi di protezione dell’infanzia, lo colloca in luogo sicuro, sino a quando si possa provvedere in modo definitivo alla sua protezione”. L’art. 8 della legge n. 184/1983, come modificato dalla legge n. 149/2001, al 1° comma stabilisce che: “Sono dichiarati in stato di adottabilità dal tribunale per i minorenni del distretto nel quale si trovano, i minori di cui sia accertata la situazione di abbandono perché privi di assistenza morale e materiale da parte dei genitori o dei parenti tenuti a provvedervi, purché la mancanza di assistenza non sia dovuta a causa di forza maggiore di carattere transitorio”. 47
  • 48. ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE e tendenzialmente stabile situazione di grave pregiudizio o di assoluta deprivazione in cui il minore è venuto a trovarsi o l’assoluta incompatibilità dei tempi. Talvolta l’accertamento dello stato di abbandono o di una situazione pregiudizievole per un minore o di cattivo esercizio della potestà parentale, sotto il profilo materiale e morale, necessita di competenze specifiche: giuridiche, psico-pedagogiche e medico-psichiatriche. Talvolta emerge evidente - per chi ha orecchi, occhi, e cuore per saperlo cogliere- dal drammatico vissuto del minore o dalla sua stessa testimonianza. La complessità della Valutazione dello Stato di Abbandono: Valutare e giudicare se le cure e l’educazione fornite a un bambino siano accettabili o meno, è estremamente difficile e opinabile. L’adeguatezza delle cure parentali è in relazione alle conoscenze sullo sviluppo infantile e ai diversi atteggiamenti verso i bambini e le famiglie diffusi in società. La nota espressione di Winnicot di “madre sufficientemente buona” ci ricorda che le abilità e le cure parentali possono non essere perfette ma ugualmente adeguate a promuovere la cura, la protezione e lo sviluppo dei figli. Per decidere se le carenze della famiglia di origine, nonostante gli interventi posti in essere dai servizi territoriali, abbiano superato quella soglia di gravità da giustificare la segnalazione all’autorità Giudiziaria per gli eventuali opportuni interventi di tutela, può essere utile effettuare una comparazione fra la realtà familiare in cui il minore ha vissuto e vive e il livello medio di cura che potrebbe essergli garantito. Infatti, le privazioni dell’assistenza materiale e morale non possono essere intese in modo assoluto né è ammissibile un confronto fra un modello astratto di famiglia, che si può immaginare privo di preoccupazioni economi- 48
  • 49. LA TUTELA GIUDIZIARIA DEI MINORI che, tensioni o difficoltà, e la concreta situazione familiare del minore. Può risultare un’utile griglia di riferimento per indirizzare l’operatore nella valutazione dell’idoneità delle cure parentali, lo schema sottostante (da Reder, Lucey, 1995 riadattato). A) L’adattamento al ruolo di genitore: - I genitori accettano le responsabilità connesse al proprio ruolo? - Provvedono adeguatamente alle cure fisiche essenziali? - Provvedono a fornire le cure emotive appropriate all’età dei figli? - Favoriscono lo sviluppo della dinamica di attaccamento? - Provvedono alla loro istruzione in relazione all’età? - Nel caso in cui vi siano dei problemi, i genitori li riconoscono? - La presenza di forme di dipendenze (ad es. droga, alcool, gioco, pornografia ecc.....)? B) La relazione con i figli: - Quali sono i sentimenti verso i figli? Sono caratterizzati da empatia? - I figli vengono considerati come persone separate e distinte? - I bisogni primari dei figli vengono tenuti in maggior conto rispetto a quelli dei genitori? - Qual è l’atteggiamento del bambino verso le figure che si prendono cura di lui? C) Le influenze della famiglia: - Quale consapevolezza hanno i genitori rispetto alle esperienze di accudimento della propria infanzia? 49
  • 50. ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE - Vi è tendenza a ripetere coattivamente i patterns comportamentali appresi nella propria famiglia di origine? - I rapporti fra i genitori sono caratterizzati da stima, confidenza e sostegno reciproci? - Il bambino viene coinvolto eccessivamente nelle discordie familiari? D) L’interazione con il mondo esterno: - Sono disponibili delle reti sociali di sostegno? Se si, i genitori sono disponibili ad accettarle? - Quali probabilità vi sono che un aiuto terapeutico possa essere utile? - Quali reazioni vi sono state ai tentativi di aiuto precedenti? Lo stato di abbandono non sussiste quando la mancanza di assistenza morale e materiale è dovuta a causa di forza maggiore di carattere transitorio. Lo stato di abbandono non sussiste neppure per la condizione di indigenza dei genitori o del genitore esercente la potestà. Tali situazioni di disagio non possono essere di ostacolo all’esercizio del diritto del minore alla propria famiglia e devono essere superate con interventi di sostegno e di aiuto da parte delle istituzioni. È evidente che la griglia proposta e i quesiti in essa prospettati hanno carattere indicativo e non fanno venir meno la necessità per l’operatore di impostare l’accertamento alla particolarità e unicità che contraddistingue ogni intervento. La “transitorietà” va valutata in relazione ai bisogni del minore. Un bambino appena nato, ad esempio, non può aspettare per anni e anni che il proprio genitore tossicodipendente termini il suo percorso di recupero in comunità! “…compatibilmente con le risorse finanziarie”! (art. 2 comma 1° L. 184/1983). 50
  • 51. LA TUTELA GIUDIZIARIA DEI MINORI La Competenza e l’Autonomia dei Servizi sugli interventi Il primo ed essenziale compito dei Servizi territoriali è certamente quello di individuare e prevenire le situazioni di pregiudizio intervenendo - possibilmente anche in anticipo rispetto alle richieste e comunque sempre in collaborazione con le agenzie del territorio fornite di specifiche competenze: assistenziali (assistente sociale, assistente domiciliare, educatore), psicologiche (consultorio familiare, servizio materno infantile, psicologo scolastico), sanitarie: (medico di base, pediatra, neuropsichiatra infantile, operatori del Centro di Salute Mentale e del Servizio per le Tossicodipendenze), psicopedagogiche: (direttori didattici, presidi, insegnanti, psicopedagogisti) - in tutte quelle situazioni di disagio familiare e sociale suscettibili di condizionare o pregiudicare i diritti fondamentali del minore e, principalmente, promuovendo la rimozione dei condizionamenti economico- sociali che condizionano o addirittura impediscono il corretto esercizio della potestà genitoriale. I servizi sociali e sanitari hanno propri doveri e possibilità di intervento in favore dei minorenni senza necessariamente dovere dipendere da disposizioni dell’A.G. minorile . In particolare essi sono tenuti ad attivarsi autonomamente di fronte a ogni situazione di rischio, attuale o concretamente probabile, non solo per la formulazione di una diagnosi e di una prognosi ma anche per approntare interventi di prevenzione, individuazione e trattamento convincendo i genitori e il minore a collaborare. Finanche di fronte alla situazione di un minore “temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo”, i Servizi territoriali ,col consenso dei genitori o comunque degli esercenti la potestà genitoriale, possono promuovere – in parallelo ai doverosi interventi di sostegno economico, psicosociale e sanitario nei confronti dei genitori o dei minori stessi - il temporaneo soggiorno del minore presso un’altra fami- 51
  • 52. ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE glia con figli, sia parte-time - con rientro in famiglia la sera - che a tempo pieno con pernottamento per un tempo determinato, in ogni caso non superiore a 24 mesi. Sono tutte tipologie di affido cosiddetto Amministrativo o Consensuale, sottoposte a controllo del Giudice tutelare che le rende esecutive con proprio decreto, previa verifica del rispetto delle condizioni di legge. Quando un minore viene allontanato dalla sua famiglia e affidato consensualmente a terzi, il dirigente del Servizio Locale deve predisporre il provvedimento con apposito atto amministrativo, da trasmettere al Giudice Tutelare del luogo ove il minore si trova per la ratifica. Il provvedimento del Giudice tutelare è sottoposto al controllo del Procuratore della Repubblica per i minorenni, che ha facoltà di proporre impugnazione dinanzi al Tribunale per i minorenni. Il Giudice Tutelare dovrà essere periodicamente informato sull’andamento dell’affido (gestito comunque dai Servizi in pieno e costante accordo coi genitori) perché possa esercitare il suo potere-dovere di vigilanza. Il Tribunale per i Minorenni può disporre d’autorità le stesse tipologie di affido quando viene meno il consenso dei genitori o quando questi sono dichiarati decaduti della potestà parentale. Si parla in tal caso di: “Affido Giudiziale o Giurisdizionale” la cui durata non è facilmente prevedibile. Si ritiene che il Giudice Tutelare abbia una funzione di controllo non solo sugli aspetti formali del provvedimento ma anche su quelli sostanziali potendo promuovere indagini per verificare l’effettiva difficoltà in cui versa la famiglia e se tale difficoltà è davvero temporanea, così come sull’effettivo consenso dei genitori all’affidamento. 52
  • 53. LA TUTELA GIUDIZIARIA DEI MINORI Parte Settima C H I E Q U A N DO D E V E S E G N A L ARE 53
  • 54.
  • 55. LA TUTELA GIUDIZIARIA DEI MINORI Chiunque può segnalare fatti di rilievo penale o di pregiudizio relativi a minori degli anni diciotto. Un potere/dovere generale di segnalazione è attribuito dalla legge ai pubblici ufficiali, agli incaricati di pubblico servizio e agli esercenti un servizio di pubblica necessità nonché, specificamente a fini di protezione dei minori da possibili pregiudizi familiari, ai Servizi sociali, agli Enti locali,alle istituzioni scolastiche e all’Autorità di Pubblica sicurezza . a) Fatti di possibile rilievo penale I pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio hanno,in via generale, l’obbligo, sanzionato penalmente (artt. 361 e 362 c.p.), di denunciare tempestivamente all’Autorità giudiziaria (Procure della Repubblica, direttamente o tramite polizia giudiziaria) i reati procedibili d’ufficio di cui abbiano avuto notizia nell’esercizio o a causa delle funzioni . Tale obbligo concerne tutti i reati procedibili d’ufficio, anche quelli commessi da minori non imputabili per età (infraquattordicenni). La valutazione del fatto dev’essere operata in astratto , spettando solo all’Autorità giudiziaria la qualificazione del reato e la valutazione della rilevanza penale in concreto . Per gli esercenti una professione sanitaria vi è altresì l’obbligo di referto (sanzionato penalmente: art. 365 c.p.) per delitti procedibili d’ufficio rilevati o appresi nel prestare l’opera o l’assistenza professionale Nozioni agli artt.357,358 e 359 c.p. legge 19.7.1991 n. 216 art. 1 co. 2 : “ Il collocamento dei minori fuori della loro famiglia può essere disposto dal tribunale per i minorenni, ai sensi degli articoli 330, 333 e 336 del codice civile, su segnalazione dei servizi sociali, degli enti locali, delle istituzioni scolastiche e dell’autorità di pubblica sicurezza”. 55
  • 56. ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE , salvo che in caso di esposizione della persona assistita a procedimento penale. I reati procedibili d’ufficio commessi da adulti in danno di minori vanno denunciati o refertati formalmente e per iscritto alle Procure della Repubblica presso i Tribunali ordinari e, solo in caso l’autore sia un genitore o un parente o un adulto convivente con il minore, anche ,per opportuna conoscenza e le iniziative di tutela di competenza, alla Procura per i minorenni10. I reati procedibili d’ufficio commessi da minori vanno denunciati o refertati formalmente e per iscritto solo alla Procura della Repubblica per i minorenni11. Le segnalazioni penali/denunce/referti non vanno mai indirizzate all’Autorità giudiziaria giudicante (Tribunali)12. b) Fatti di possibile rilievo civile Tutti i pubblici ufficiali, gli incaricati di pubblico servizio e gli esercenti un servizio di pubblica necessità e in ogni caso i Servizi sociali, gli esercenti una professione sanitaria, gli Enti locali, le istituzioni scolastiche e le Autorità di Pubblica sicurezza: a) hanno l’obbligo, sanzionato penalmente, di segnalare formalmente e per iscritto con la massima tempestività alla Procura della Repubblica per i minorenni situazioni di abbandono (materiale, morale, educativo, assistenziale) relative a minori degli anni diciotto, anche non attribuibili a diretta responsabilità dei genitori; 10 Vedi in appendice modello 2 11 Vedi in appendice modello 1 12 principio di terzietà del giudice art. 111 Costituzione 56
  • 57. LA TUTELA GIUDIZIARIA DEI MINORI b) devono segnalare e/o comunicare tempestivamente e per iscritto alla Procura della Repubblica per i minorenni: 1) situazioni di grave pregiudizio attuale o di pericolo di serio pregiudizio relative a minori di anni diciotto derivanti da comportamenti, omissivi o commissivi, di genitori,parenti o adulti conviventi non dipendenti esclusivamente da difficoltà economiche del nucleo familiare13; 2) i provvedimenti adottati in via urgente ex art. 403 c.c.; 3) il parto di donna che ha manifestato di non voler essere nominata o che non può, per età, essere nominata; 4) minori affidati di fatto a parenti o a terzi o comunque non direttamente assistiti dai genitori; 5) minori impiegati illegalmente in attività lavorative o nell’accattonaggio; 6) minori recanti segni di violenza; 7) minori bisognosi di cure mediche non consentite dai genitori; 8) sindromi da astinenza neonatale. 13 competenza assistenziale dell’Ente locale ex artt. 22 e ss .D.P.R. n. 616/1977 57
  • 58.
  • 59. LA TUTELA GIUDIZIARIA DEI MINORI Parte Ottava C O M E E A C H I S E G NALARE 59
  • 60.
  • 61. LA TUTELA GIUDIZIARIA DEI MINORI È necessario segnalare sempre formalmente e per iscritto con specificazione di tutti gli elementi identificativi non solo del minore, dei genitori e/o degli affidatari ma anche con indicazione esatta del luogo di effettiva dimora del minore e degli elementi specifici che rendono necessaria la segnalazione. Le Autorità Giudiziarie destinatarie della segnalazione/denuncia sono diverse e possono essere contemporaneamente coinvolte. La Segnalazione/denuncia va fatta: Alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni: - reati commessi da minori degli anni 18; - reati commessi da adulti conviventi o genitori o parenti in danno di minore di anni 18; - qualsiasi fatto gravemente pregiudizievole o dannoso per il minore ricollegabile a comportamenti, omissivi o commissivi, dei genitori, degli esercenti la potestà, degli affidatari o di adulti conviventi non ovviabile con interventi assistenziali o di mediazione di competenza dei Servizi territoriali ; - comportamenti violenti o comunque irregolari di minori (uso di stupefacenti, abuso di alcol, frequentazioni e abitudini di vita a rischio di devianza, partecipazione a giochi d’azzardo ……) anche non ricollegabili a evidenti o gravi carenze genitoriali; - situazioni di abbandono (morale, materiale ed educativo); - violazione dell’obbligo scolastico; - sfruttamento lavorativo e accattonaggio di minori; - minori affetti da gravi handicaps fisici e psichici nell’ultimo anno di minore età; - interventi di protezione ex art. 403 c.c. 61
  • 62. ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE Alla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario: - Denuncia di fatti reato in danno di minori se il presunto autore è un maggiorenne (la denuncia è obbligatoria se il reato è procedibile d’ufficio). Al Giudice tutelare - “Minore Straniero non accompagnato” ai soli fini della nomina di un tutore; - Richiesta di Interruzione di Gravidanza di minorenne in mancanza del consenso dei genitori; - Omologa di Affidi Consensuali; - Contrasti fra genitori separati o divorziati in relazione ai rapporti con i figli (art. 337 c.c.); - Nomina di Amministratore di Sostegno All’Autorità Locale: Sindaco - S.S. comunale - Consultorio familiare - Segnalazione di Stato di Abbandono per situazioni di estrema urgenza che richiedono un immediato intervento ex art. 403 c.c.; - situazioni di precarietà economica e abitativa del nucleo familiare; - ordinaria conflittualità fra genitori; - contrasti intrafamiliari e problematiche adolescenziali NON VANNO MAI AVANZATE DA PARTE DEI SERVIZI ALLE AUTORITÀ GIUDIZIARIE MINORILI RICHIESTE DI MANDATI AD EFFETTUARE INCHIESTE SOCIALI O DI PROVVEDIMENTI CON CONTENUTO MERAMENTE ASSISTENZIALE I SERVIZI DEL TERRITORIO NON DEVONO INDIRIZZARE 62
  • 63. LA TUTELA GIUDIZIARIA DEI MINORI AGLI UFFICI GIUDIZIARI MINORILI I GENITORI O PARENTI O TUTORI DI UN MINORE CHE INTENDONO RICHIEDERE UN PROVVEDIMENTO GIUDIZIARIO MA INFORMARLI DELLA NECESSITÀ DI PREDISPORRE UN RICORSO DA DEPOSITARE PRESSO LA CANCELLERIA DEL TRIBUNALE PER I MINORENNI, AVVALENDOSI DELL’ASSISTENZA DI UN AVVOCATO EVENTUALMENTE ANCHE MEDIANTE AMMISSIONE AL GRATUITO PATROCINIO NEI CASI CONSENTITI. 63
  • 64.
  • 66. ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE Il Dipartimento Giustizia Minorile e il C.G.M. (Centro Giustizia Minorile) La Giustizia Minorile attuale Il Dipartimento della Giustizia Minorile è stato istituito con DPR 6 marzo 2001, n. 55 e successivo Decreto ministeriale del 9 giugno 2001, normativa sul riordino dei ministeri. La missione del Dipartimento Giustizia Minorile del Ministero della Giustizia, è quella di promuovere e realizzare interventi di tutela e recupero sociale dei minori sottoposti a procedimenti penali. Inoltre, in applicazione della Convenzione dei diritti del fanciullo ONU del 1989 ratificata con Legge 27.5.1991 n. 176, la Giustizia minorile è competente in materia di abuso e sfruttamento sessuale, nonché monitoraggio e verifica dello stato di attuazione della Legge 15 febbraio 1996, n. 66 “Norme sulla violenza sessuale”. Al Dipartimento per la Giustizia minorile sono attribuite le funzioni di Autorità Centrale per le Convenzioni Internazionali in materia di protezione dei minori, in relazione alle quali è referente per l’Italia in tutte le controversie attinenti alla sottrazione internazionale dei minori ed al riconoscimento ed esecuzione anche in altri Stati-Parte, delle decisioni giudiziarie già esistenti in materia di affidamento dei minori e di esercizio del diritto di visita da parte del genitore non affidatario (Convenzione de l’Aja del 5.10.1961 e 25.10.1980, Convenzione di Lussemburgo del 20.5.1960, Regolamento CE( n. 2201/2003 del Consiglio del 27.11.2003. Le tappe fondamentali La Giustizia Minorile nasce con il Centro Rieducazione Minorenni, istituito con Regio Decreto Legge 20 luglio 1934 n. 1404, decreto che istituiva anche i tribunali minorenni. 66
  • 67. LA TUTELA GIUDIZIARIA DEI MINORI Il Decreto legge venne convertito in Legge 27 maggio 1935, n. 833, ma presto modificato dal Regio Decreto Legge 15 novembre 1938, n. 1802 convertito in Legge 16 gennaio 1939, n. 90 Le prime funzioni erano volte soprattutto ad accogliere sostenere e rieducare ragazzi discoli e monelli che venivano ospitati in grandi collegi con medie di 200 ospiti. I ragazzi con misure penali erano una minima parte, mentre la misura applicata era soprattutto quella amministrativa prevista dall’art. 25 del RDL 1404/34. I primi servizi facenti capo al CRM furono: i riformatori giudiziari, i riformatori per corrigendi (definite case di rieducazione nella prima modifica legislativa), carcere per minorenni, centro (modificato in istituto) di osservazione organizzato dall’Opera nazionale per la protezione della maternità e dell’infanzia. Con il DPR 28 giugno 1955 n. 1538 vennero modificate, le funzioni di questi antichi uffici decentrati che coordinavano e vigilavano su: istituti osservazione, gabinetti medico-psico-pedagogici, Uffici servizi sociali per minorenni, case rieducazione e istituti medico-psico-pedagogici, focolai di semilibertà e pensionati giovanili, scuole laboratori e ricreatori speciali, riformatori giudiziari, prigioni-scuola. Con legge 25 luglio 1956, n. 888 furono istituiti gli uffici di servizio sociale e così, quelli per i minorenni, si aggiunsero all’elenco dei servizi da vigilare e coordinare. Con il DPR 1538 /55 si stabiliva che il CRM provvedesse alle spese anche per gli uffici giudiziari minorili, mentre per gli adulti provvede il Comune. Con il codice di procedura penale per i minorenni DPR 22 settembre 1988 n. 448, il Centro rieducazione minorenni cambiò nome con l’attuale Centro Giustizia Minorile (CGM). Con il DM 23 ottobre 1989 fu- 67
  • 68. ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE rono stabiliti i tre servizi che formano la direzione dell’Ufficio: Segreteria, Tecnico e Contabile. Le funzioni sono rimaste quelle originarie, ma sono cambiati i servizi dipendenti e attualmente il CGM ha competenza di coordinamento e vigilanza sull’ufficio servizio sociale per i minorenni, l’Istituto penale per i minorenni, il centro di prima accoglienza, le comunità, gli istituti di semilibertà con servizi diurni per misure cautelari, sostitutive ed alternative, tutti servizi previsti nell’art. 8 del DLgs 28 luglio 1989 n. 272 di attuazione del codice penale DPR 448/88. In realtà questo Ufficio oltre che dare esecuzione ai provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria Minorile in ambito penale, deve attuare una politica di prevenzione e interesse verso il disagio minorile e collaborare con sinergia con tutti gli Enti locali per stabilire insieme politiche di intervento. Anche la Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, L. 8.11.2000 n. 328, infatti impone una stretta collaborazione con questo Ufficio statale e la Regione Si stipulano convenzioni con tutte le associazioni del volontariato per specifici progetti e collaborazioni, ma soprattutto partecipa alla programmazione con la Regione per le risorse da destinare agli Enti locali per il disagio minorile.. Il CGM dell’Aquila ha competenza su tre regioni oltre all’Abruzzo, anche sul Molise e le Marche. È stato istituito con DM 14 settembre 2004 ed ha iniziato a funzionare il 2 febbraio 2006 con l’insediamento del dirigente. 68
  • 69. LA TUTELA GIUDIZIARIA DEI MINORI L’Ufficio di Servizio Sociale Minorenni Quadro normativo: - Regio decreto legge1404/34 istitutivo del Tribunale per i Minorenni, convertito in legge 888/56 - Legge istitutiva dei Servizi sociali per i minorenni L.1085/62 - Legge 354/75 Ordinamento Penitenziario e relativo ordinamento esecutivo D.P.R.230/2000 - D.P.R.448/88 e relative norme di attuazione Decreto legislativo 272/89 - Legge 64/94 interventi in materia di sottrazione internazionale dei minori - Legge 66/96 art.11 minorenni vittime di abuso o molestie sessuali Finalità istituzionali Il servizio sociale interviene con piena autonomia tecnico-professionale nell’ ambito della competenza penale del Tribunale Minorenni e nelle altre competenze attribuite dalla legge, concorrendo alle decisioni dell’Autorità Giudiziaria minorile e alla loro attuazione nonché alla promozione e tutela dei diritti dei minorenni. Gli Uffici di Servizio Sociale Minorenni (USSM) operano per la prevenzione ed il recupero della devianza minorile, svolgono la funzione di garante dell’unitarietà e personalizzazione del progetto socioeducativo,nei diversi istituti giuridici. Concorrono all’attuazione degli interventi di protezione giuridica del minore. Intervengono in favore di tutti i minori sottoposti a provvedimenti penali nell’ambito del territorio di specifica competenza. - assicurano l’attività di assistenza in ogni stato e grado del procedimento penale a carico dell’imputato minorenne 69
  • 70. ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE - garantiscono la continuità del trattamento sino al 21^ anno di età - elaborano progetti di intervento ai sensi dell’art.28 D.P.R. 448/88 anche per soggetti maggiorenni - effettuano su richiesta dell’Autorità Giudiziaria, interventi in materia di sottrazione internazionale dei minori ai sensi della L.64/94 - assicurano al minorenne vittima di abuso sessuale assistenza come previsto dall’art.11 della L.66/96 e ne agevolano l’invio ai Servizi specialistici del territorio Obiettivi Promuovere il benessere e lo sviluppo dell’adolescente - Favorire la rapida fuoriuscita dal circuito penale - Attivare azioni in sostegno alla continuità dei validi legami affettivi e parentali - Promuovere , con riferimento alla normativa sull’obbligo scolastico, il diritto-dovere allo studio e alla formazione-lavoro - Tutelare i diritti del minore con particolare attenzione alla salute fisica e psichica del minore attivando anche segnalazioni specifiche all’Autorità Giudiziaria per misure di tutela giudiziaria specifiche Promuovere e stimolare interventi nella Comunità locale Stimolare ed implementare interazioni e sinergie tra i sistemi di Servizio Sociale e di Welfare sociale. 70
  • 71. LA TUTELA GIUDIZIARIA DEI MINORI Il Comitato Regionale per le Comunicazioni Marche L’ordinamento giuridico nazionale ha affidato al CORECOM, il Comitato Regionale per le Comunicazioni, in qualità di organo dell’AG. COM, l’Autorità per le garanzie nelle telecomunicazioni, specifiche competenze e poteri in materia di tutela dei diritti dei minori. Al CORECOM sono attribuite pertanto alcune peculiari funzioni legate alla tutela dei minori che sono strettamente connesse alle sue competenze più specialistiche. È così affidato al Comitato il controllo del rispetto delle norme sulla tutela dei minori da parte degli organi di comunicazione, con un’attenzione particolare anche ai così detti nuovi media, quali ad esempio Internet, attraverso la vigilanza sulla programmazione radiotelevisiva locale, ma anche, in senso più ampio, su tutte quelle attività che coinvolgono i mezzi di comunicazione. Esso svolge inoltre un’importante funzione di verifica nei confronti dei contenuti dei media, i quali non debbono recare turbative al corretto sviluppo psico-fisico e morale del minore. L’attività di vigilanza La delega sulla vigilanza in materia di minori coinvolge il CORECOM nella fase di raccolta delle denunce di utenti, associazioni o organizzazioni che intendano segnalare presunte violazioni alla normativa che regola il rapporto tra i minori e la programmazione radiotelevisiva locale. Come fare per inviare delle segnalazioni Chiunque voglia inviare delle segnalazioni sulla presunta violazione dei diritti dei minori nei confronti della programmazione radiotelevisiva locale può farlo inviando alla sede del CORECOM Marche, Corso Stamira, 49 – 60100 – Ancona, l’apposito modulo: “Modello di segna- 71
  • 72. ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE lazione di infrazione”, scaricabile dal sito Internet del Comitato (www. corecom.marche.it), nella sezione “Tutela dei minori”. La consegna del modulo può avvenire a mano, contro rilascio di ricevuta, dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle 12.30, con invio a mezzo raccomandata A/R o invio a mezzo fax al num. 071/2298298 – 071/2298358. La segnalazione, per poter essere valutata deve riportare: • il nome, il cognome, la residenza o il domicilio, il numero telefonico del soggetto che fa la denuncia; • una precisa descrizione del fatto; • l’evidenziazione della norma giuridica che si presume violata; • l’individuazione del giorno e dell’ora della presunta infrazione; • i dati anagrafici, ovvero ogni dato disponibile ai fini dell’identificazione dei soggetti responsabili della presunta infrazione. A seguito del ricevimento della denuncia il CORECOM ha il compito di verificare la fondatezza dei fatti contestati e redigere una relazione articolata da trasmettere, in caso di effettiva violazione, al Dipartimento Garanzie e Contenzioso dell’Autorità per le Garanzie delle Comunicazioni. Nel caso in cui, invece, le verifiche si concludano rilevando l’infondatezza dei fatti segnalati, il CORECOM archivia la denuncia. Nel caso di denunce generiche o manifestamente infondate, il CORECOM dispone l’archiviazione immediata. Per una migliore valutazione del fatto che si ritiene lesivo delle norme in materia di tutela dei minori, è possibile consultare, sempre sul sito Internet del Comitato Regionale per le Comunicazioni, l’ “Opuscolo sulla tutela dei minori”, una guida utile per comprendere quali sono i diritti dei minori di fronte all’emittenza radiotelevisiva. L’attività media education e prevenzione Il CORECOM Marche nell’ambito delle sue funzioni in materia di 72
  • 73. LA TUTELA GIUDIZIARIA DEI MINORI tutela di minori, è impegnato nella realizzazione di attività volte, non soltanto all’intervento in caso di segnalazioni di eventuali violazioni di legge, ma soprattutto all’educazione degli utenti dei mass media, minori e non solo, al corretto uso dei mezzi di comunicazioni, in tutte le loro forme. Protocollo di intesa CORECOM Marche – Polizia delle Comunicazioni – Compartimento delle Marche per una condivisione della tutela dei minori in Internet e Mass media Il 12 giugno 2007 è stato siglato ad Ancona il Protocollo di intesa tra il CORECOM Marche e la Polizia delle Comunicazioni – Compartimento delle Marche. Tale accordo mira alla tutela dei minori dai rischi che possono derivare dall’uso di Internet e dei mass media, impegnando i due soggetti sottoscrittori a svolgere congiuntamente l’attività di divulgazione ed informazione sulle norme in materia di tutela dei minori, attuando così un’azione di prevenzione dai danni recati dalla trasmissione di materiali e contenuti illeciti, inadatti e nocivi diffusi dai mass media in tutto il territorio regionale. Attraverso campagne di informazione e sensibilizzazione, rivolte in primis al mondo scolastico regionale, ma anche a tutte le istituzioni che ne faranno richiesta, il CORECOM Marche e la Polizia delle Comunicazioni – Compartimento delle Marche cercheranno di favorire la partecipazione attiva delle istituzioni, degli educatori, dei formatori, degli adulti, che partecipano a vario titolo ai processi formativi dei minori, in modo da accrescere la conoscenza e la consapevolezza collettiva nei confronti dei temi della corretta fruizione dei mezzi di comunicazione, quali Internet, TV, telefonini, stampa. I riferimenti normativi del CO.RE.COM in tema di tutela dei minori • Legge Mammì: Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e 73
  • 74. ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE privato (legge 223/90): Art. 15, comma 10; Art. 15, comma 11; Art. 15, comma 13; • Codice di autoregolamentazione TV e minori; • Regolamento del Comitato di applicazione codice TV e minori; • Legge Gasparri (legge 112/04) Art. 10; • Direttive Agicom in materia. Tali riferimenti normativi sono consultabili e scaricabili dal sito Internet del Comitato Regionale per le Comunicazioni delle Marche (www.corecom.marche.it). 74
  • 75. LA TUTELA GIUDIZIARIA DEI MINORI Il Garante regionale per l’infanzia e l’adolescenza Tra i soggetti istituzionali, tenuti a garantire la tutela di minori, una posizione di assoluta peculiarità è assunta dal Garante regionale per l’Infanzia e l’Adolescenza. Tale organo di garanzia rappresenta una figura originale e specifica volta alla promozione dei diritti del minore e costituisce una risorsa aggiuntiva per la tutela del minore. Con legge regionale n. 18 del 15/10/2002 la Regione Marche, terza in Italia dopo Veneto e Friuli Venezia Giulia, istituisce la figura del Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza, al fine di assicurare la piena attuazione nel territorio dei diritti e degli interessi dei minori. Il Garante svolge la sua attività in piena autonomia, con indipendenza di giudizio e non è sottoposto ad alcuna autorità. Enormi sono le funzioni attribuite a questa nuova figura la cui attività si colloca essenzialmente sul piano della promozione e della vigilanza dei diritti dell’infanzia per assicurarne la piena attuazione. Il Garante non esercita funzioni assistenziali che sono proprie dei Servizi Sociali né può direttamente garantire la tutela giurisdizionale dei diritti dell’infanzia che è esclusiva competenza dell’Autorità Giudiziaria le cui decisioni possono essere impugnate all’Autorità Giudiziaria di grado superiore dai soggetti che sono parti nel procedimento. Le funzioni che la legge attribuisce al tale “Organismo di Garanzia” sono molteplici e riassunte nell’art. 1, comma 2° e 3° della legge stessa. Il Garante: a) Vigila, con la collaborazione degli operatori preposti, affinché sia data applicazione su tutto il territorio regionale alle Convenzioni Internazionali ed europee sui diritti del fanciullo; b) Formula proposte e pareri su atti normativi riguardanti i minori; 75
  • 76. ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE c) Accoglie segnalazioni in marito alla violazione dei diritti dei minori; d) Sollecita le amministrazioni competenti all’adozione di interventi per la tutela dei minori; e) Istituisce un elenco di tutori e curatori a disposizione delle Autorità giudiziarie e ne cura la formazione; f) Verifica le condizioni e gli interventi volti all’accoglimento e all’inserimento dei minori stranieri non accompagnati; g) Promuove iniziative per la prevenzione e il trattamento dell’abuso; h) Collabora all’attività di raccolta ed elaborazione di tutti i dati regionali sull’infanzia e l’adolescenza; i) Promuove iniziative per la diffusione di una cultura finalizzata al riconoscimento dei bambini e delle bambine come soggetti titolari di diritti; j) Cura la realizzazione dei servizi di informazione destinati all’infanzia e all’adolescenza e vigila su Stampa e Internet Esercizio delle funzioni di sostegno, consulenza e mediazione a) Segnalazioni Con particolare riferimento alle funzioni di tutela intesa in senso ampio, la legge regionale del 15 ottobre 2002, n. 15 accorda al Garante il compito di accogliere “segnalazioni in merito a violazioni dei diritti dei minori e sollecita le amministrazioni competenti all’adozione di interventi adeguati per rimuovere le cause che ne impediscono la tutela” (articolo 1 comma 2 lett. e); fornire “sostegno tecnico e legale agli operatori dei servizi sociali”, nonché istituire “un elenco al quale può attingere anche il giudice competente per la nomina di tutori o curatori”, assicurando “la consulenza ed il sostegno ai tutori o curatori nominati” (articolo 1 comma 2 lett.i); verificare “le condizioni e gli interventi vol- 76
  • 77. LA TUTELA GIUDIZIARIA DEI MINORI ti all’accoglienza ed all’inserimento del minore straniero non accompagnato” (articolo 1 comma 2 lett.l). L’Ufficio del Garante pertanto nell’ambito dello svolgimento di tali funzioni, accoglie istanze, segnalazioni, richieste di consulenza da parte di privati cittadini (minori ed adulti), di associazioni, di pubbliche istituzioni, che intendano segnalare situazioni di disagio, sofferenza, maltrattamento o abuso di minori. In questi casi l’Ufficio, in relazione alle risorse professionali e tecniche di cui dispone, offre il proprio sostegno per individuare gli elementi critici della problematica pervenuta e propone soluzioni, suggerimenti, ipotesi di mediazione, che possano facilitare il superamento delle criticità e della conflittualità. In particolare, l’attività può riguardare: specifici chiarimenti a carattere giuridico o amministrativo, specifiche valutazioni della problematica in esame; attività di mediazione tra privati, tra privati e istituzioni, promozione di percorsi di mediazione interistituzionale, eventuali segnalazioni alle autorità competenti sullo stato di rischio e sulla necessità di un intervento di tutela. Tale organismo indirizza e interviene presso i Servizi per assicurare il sostegno necessario alle famiglie e ai minori in difficoltà. Segnala a sua volta alla Autorità Giudiziaria le rilevanti violazioni dei diritti dell’infanzia nei casi che necessitano di sostegno e tutela che non possono essere offerti per via amministrativa. b) tutori e curatori Per rispondere alle esigenze rilevate sul territorio regionale e per far propria una concezione di un minore che sia soggetto di diritti, nei cui confronti promuovere forme di tutela adeguate e finalizzate a garantire uno sviluppo armonioso della personalità, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 1.2 della legge regionale 15 ottobre 2002, n. 18, ai sensi 77
  • 78. ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE del quale il Garante “istituisce un elenco al quale può attingere anche il giudice competente per la nomina di tutori o curatori; assicura la consulenza ed il sostegno ai tutori o curatori nominati”, tale Ufficio ha realizzato, nel corso degli anni, il Progetto Tutori e il Progetto Curatori. Tali Progetti, condotti in sinergia con gli attori istituzionali coinvolti nella tutela del minore (uffici giudiziari, minorili ed ordinari, ambiti territoriali, servizi sociali del territorio), sono stati realizzati innanzitutto attraverso una sensibilizzazione territoriale, volta a promuovere una più attenta cultura dell’infanzia, grazie alla valorizzazione di strumenti giuridici esistenti nell’ordinamento italiano, quali, appunto, la tutela legale e la curatela speciale. Un’applicazione mirata di tali istituti può infatti essere idonea a garantire il miglior interesse del minore, in ogni situazione di pregiudizio. Poiché l’interessamento nei confronti di tali iniziative da parte del territorio regionale è stata molto ampia, il Garante ha promosso corsi di formazione, altamente qualificati, svolti attraverso l’instaurazione di una stabile collaborazione con le Università di Urbino e di Macerata, destinati all’approfondimento di tematiche connesse con la tutela legale e la curatela speciale e finalizzati alla preparazione di soggetti idonei a svolgere il ruolo di tutore o curatore speciale del minore di età. Con particolare riferimento al Progetto Tutori, il primo corso di formazione per tutori legali si è svolto nel corso del primo semestre del 2005 ed è stato rivolto a 100 soggetti, di varia professionalità ed estrazione, residenti nelle 5 Province della Regione Marche, selezionati sulla base di oltre 150 adesioni pervenute. Il corso si è articolato in alcune giornate formative in cui sono state affrontate tematiche inerenti alla tutela legale, sotto diversi profili (giuridico, psicologico, sociologico), attraverso lezioni teoriche ed esercitazioni pratiche, con l’ausilio di esperti di diritto di famiglia, magistrati, dirigenti di Servizi Socia- 78
  • 79. LA TUTELA GIUDIZIARIA DEI MINORI li, specialisti in dinamiche istituzionali nell’ambito della tutela minorile, psicologi, educatori, esperti in diritti umani. Il Garante regionale per l’Infanzia e l’Adolescenza ha prodotto una sorta di vademecum all’esercizio dell’ufficio di tutore del minore, che ha consegnato a tutti i corsisti, così da fornire una guida pratica e un punto di riferimento per l’espletazione dei vari compiti connessi con l’esercizio della funzione di tutore legale. I nominativi dei soggetti abilitati (attraverso una verifica cui i corsisti si sono sottoposti alla fine del corso) sono poi stati inseriti in un albo della rappresentanza e dell’assistenza all’infanzia e all’adolescenza e, in ottemperanza a quanto previsto dalla legge istitutiva, tale elenco è stato messo a disposizione delle autorità giudiziarie, attraverso la stipulazione di appositi protocolli di intesa, volti a stabilirne un effettivo e proficuo utilizzo. La sottoscrizione di protocolli di intesa con le autorità giudiziarie, ordinarie e minorili, ha determinato l’avvio di stabili, concertate ed intense forme di collaborazione, tra i vari soggetti coinvolti nella tutela del minore (istituzioni giudiziarie, enti locali, servizi sociali, famiglie o comunità affidatarie). Sulla base di tale protocollo d’intesa, l’autorità giudiziaria comunica al Garante l’avvenuta nomina di un tutore, che, a sua volta, provvede a fornire ai tutori nominati , anche alla luce delle indicazioni dell’organo giudiziario, il sostegno necessario per consentire il miglior espletamento delle loro funzioni, al fine di garantire, in ogni circostanza, i diritti del fanciullo. All’atto della nomina, il Garante rinnova al tutore nominato, con riferimento al singolo caso, la disponibilità al sostegno, nell’ambito delle proprie specifiche funzioni e accompagna il tutore nel percorso relativo alla tutela, provvedendo, ove richiesto, a fornire, sostegno a livello giuridico, tecnico, psicologico e facilitando, ove opportuno, la comuni- 79
  • 80. ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE cazione tra tutore, istituzioni, servizi, al fine di rifocalizzare l’attenzione sul minore come soggetto individuale, spesso frammentato tra i vari interventi posti in essere. Periodicamente inoltre vengono predisposti momenti di aggiornamento teorico – pratici, dedicati agli iscritti all’elenco, attraverso la predisposizione di ulteriori momenti di approfondimento ed aggiornamento legate alle dinamiche connesse alla tutela legale dei minori d’età. Promuovere e tutelare i diritti dell’infanzia è una vera “impresa sociale”. Richiede la difficile integrazione e collaborazione tra le varie istituzioni, tra operatori pubblici e privati, tra culture diverse -quella psicologica, quella giuridica e quella assistenziale- che parlano linguaggi diversi ma che devono perseguire in modo sinergico il comune obiettivo del “miglior interesse del minore”. 80
  • 81. LA TUTELA GIUDIZIARIA DEI MINORI L’Azienda Sanitaria Unica Regionale A.S.U.R. Marche si occupa della tutela dei minori, in virtù delle normative nazionali e regionali vigenti, nel modo seguente: 1) Attività Consultoriali In risposta alla legge costitutiva dei Consultori Familiari n° 405 del 1975 e seguenti si indicano come attività consultoriali quelle attività rivolte in particolare alla popolazione femminile e alla famiglia in genere, ivi compresi i problemi di coppia ed i problemi dei minori, con finalità di prevenzione, diagnosi e cura circa le problematiche della sessualità, della prevenzione delle malattie dell’apparato genitale femminile, della procreazione assistita, della contraccezione, della gravidanza e della tutela dei figli. La legge regionale n. 11 del 1977 confermava l’attenzione per la famiglia ed includeva fra le competenze in modo esplicito la tutela dei minori e quindi la collaborazione con la magistratura minorile. Con la legge n° 194 del 1978 si è allargato il campo di intervento delle procedure relative all’interruzione volontaria della gravidanza, con un impegno sotto il profilo medico, psicologico e sociale per affrontare e sostenere i problemi personali e interpersonali che possono insorgere. Le normative sovramenzionate hanno posto al centro dell’azione consultoriale il gruppo di lavoro o équipe interdisciplinare, in quanto valore aggiunto che assicura una cura dell’utenza più efficace e la continuità assistenziale. Si parte dal presupposto che problematiche complesse come quelle della famiglia possono trovare una migliore risposta in un gruppo che integra in sé saperi e competenze bio-psico-sociali, in alternativa alla frammentazione dei saperi e delle competenze tipica dei modelli esclusivamente medici e assistenzialistici. Il Secondo Piano Sanitario Regionale e la delibera amministrati- 81
  • 82. ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE va del Consiglio Regionale n. 202/98 hanno confermato al Consultorio Familiare la competenza sul piano socio-sanitario per la tutela dei minori e posto il problema – tuttora in fase di soluzione – della integrazione con il livello socio-assistenziale di competenza comunale. Poiché il DPR 616/77 assegna al Sindaco ed al Comune la responsabilità principale della tutela dei minori, la 202/98 va di conseguenza interpretata come una volontà del Consiglio Regionale delle Marche nell’assegnazione della delega delle competenze sociosanitarie dal Sindaco all’Azienda Sanitaria e, nella fattispecie, al Consultorio Familiare come luogo elettivo che realizza concretamente l’integrazione sociosanitaria in materia di tutela dei soggetti in età evolutiva e delle loro famiglie. A seguito di questi provvedimenti normativi e regolamentari il quadro delle competenze consultoriali, per ciò che attiene alla tutela minori, risulta pertanto così determinato: • Indagini sociali per Magistratura e Comuni; • Diagnosi e valutazione psicologica per minori e adulti per Tribunale Minorenni, Ordinario e Procure della Repubblica; • Progetto di intervento, risultante dall’integrazione tra diagnosi e prognosi psicologica ed indagine sociale; • Relazioni di aggiornamento al Tribunale o Comunità; • Segnalazione e valutazione abusi sessuali e/o maltrattamenti; • Esecuzione allontanamento minori a rischio; • Consulenza e colloqui con Giudici Onorari e Togati; • Verifica anno preadottivo; • Colloqui di sostegno per genitori adottivi e affidatari; • Incontri protetti tra genitori e figli allontanati da uno dei genitori; • Contatti con Comunità, Centri diurni e altre strutture per minori; • Consulenza ad Enti Locali; 82
  • 83. LA TUTELA GIUDIZIARIA DEI MINORI • • • Consulenza ad operatori scolastici; Mediazione familiare; Psicoterapie individuali, di coppia, di famiglia. Se in alcune Zone Territoriali dell’A.S.U.R. questa impostazione è già stata tradotta in accordi operativi tra Ambiti Territoriali e Distretti ed ha permesso di raggiungere pregevoli risultati di efficacia ed appropriatezza degli interventi, in altre Zone si sta tuttora lavorando per addivenire alla definizione di tali accordi. In concomitanza con il Terzo Piano Sanitario Regionale vengono formalizzate due delibere di Giunta Regionale: la n. 1896 e la n. 869 relative all’équipe adozioni e all’équipe affidi, cioè ai “minori fuori della famiglia”, nelle quali si riconosce ai Comuni la centralità in fatto di minori. La delibera n 1896, in attuazione della L. 476/98, stabilisce che gli Enti locali singoli o associati e le ASL riorganizzino le Équipe minime adozioni, già istituite all’interno delle Asl nel 1999-2000 a seguito della DGR n. 2712/00. Queste delibere prevedono la nascita di équipes sovradistrettuali (centralizzate) denominate “équipes integrate d’ambito” alle quali sono chiamati a collaborare gli specialisti sanitari delle ASL. In alcune Zone Territoriali dell’A.S.U.R. queste équipes sono state istituite e affidate al coordinamento dello psicologo consultoriale, in altre non sono state istituite formalmente ma assegnate all’operatività di uno psicologo e di un assistente sociale, in altre Zone Territoriali sono state formalmente istituite e lasciate al coordinamento dell’assistente sociale del Comune o dell’Ambito Territoriale Sociale. Attualmente, la Cabina di Regia per l’integrazione socio sanitaria ha demandato al Gruppo di progetto sul settore Materno-Infantile il compito di formulare la proposta di un modello operativo uniforme su tutto il territorio regionale. 83
  • 84. ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE • Équipe integrata adozioni Per percorso adottivo s’intende quel lasso di tempo che va dalla presentazione, da parte della coppia, della richiesta di avere un figlio in adozione, fino al primo anno successivo alla costituzione del nuovo nucleo familiare. Questo percorso può essere operativamente articolato nella fasi qui di seguito descritte: A. Informazione; B. Colloqui d’indagine psico-sociale (valutazione della coppia e stesura della relazione per il TM); C. La post-idoneità; D. L’inserimento adottivo. • Équipe integrata affidi L’Affidamento Familiare è un intervento temporaneo di aiuto e di sostegno ad un minore proveniente da una famiglia in difficoltà, non in grado di far fronte alle sue necessità materiali, affettive ed educative. Le Équipes integrate per l’affido si fanno carico delle attività di pubblicizzazione e diffusione di una “cultura dell’affidamento”, sensibilizzazione dell’opinione pubblica ai temi relativi all’infanzia in difficoltà e relative modalità di aiuto, valutazione delle famiglie che si rendono disponibili all’Affido, costruzione Banca Dati delle famiglie disponibili ed idonee con le loro caratteristiche peculiari. Promuovono l’abbinamento più adeguato tra una famiglia e l’eventuale minore e collaborano con le specifiche Associazioni di Volontariato presenti sul Territorio. 84
  • 85. LA TUTELA GIUDIZIARIA DEI MINORI 2) Unità Multidisciplinari Età Evolutiva L’A.S.U.R., inoltre, tramite le Unità Multidisciplinare per l’Età Evolutiva (U.M.E.E.) delle singole Zone Territoriali, fornisce un servizio, organizzato in équipe, rivolto alla presa in carico dell’handicap e dei disturbi dello sviluppo dell’infanzia e dell’adolescenza emergenti in ambito scolastico, in stretta collaborazione con le istituzioni del mondo della scuola. Tipi di intervento: Prevenzione, intesa soprattutto come: - intervento precoce nelle situazioni di disagio e/o disturbo psichico anche medio-lieve; - lavoro di sensibilizzazione, nell’ambito del Distretto, con i PLS e gli insegnanti, per invii precoci e mirati; - rilevazione da parte dei PLS di “indicatori di rischio” del disturbo psichico nei bilanci di salute Diagnosi e prognosi, che nella maggior parte dei casi è di tipo multidisciplinare (psicologica, neuropsichiatrica infantile, logopedica e sociale). Comprende la valutazione accurata sia delle abilità, potenzialità e difficoltà del bambino, che delle risorse e dei vincoli della famiglia e dell’ambiente di vita del minore. A volte è indispensabile una valutazione diagnostica dell’organizzazione di personalità. Sono previsti aggiornamenti diagnostici in itinere. Cura e riabilitazione, che comprende: - Progetto multidisciplinare di intervento cui contribuiscono i componenti dell’équipe i quali possono, secondo le linee del progetto, e in modo integrato fra loro, mettere a disposizione le proprie capacità specialistiche 85
  • 86. ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE - Psicoterapia del bambino e dell’adolescente - Psicoterapia familiare - Terapia psicofarmacologica - Counselling - Colloqui di sostegno alla coppia genitoriale - Controlli periodici sull’evoluzione della situazione problematica - Terapia logopedica rivolta ai ritardi e/o disturbi del linguaggio, ai disturbi specifici di apprendimento e alle disprassie. - Interventi fisiatrici e fisioterapici in integrazione con l’area della riabilitazione fisica Integrazione scolastica per i soggetti in situazione di handicap: adempimenti di legge (Diagnosi Funzionale, Profili Dinamico Funzionale, Piano Educativo Individualizzato, osservazioni del soggetto a scuola). Per i soggetti con problematiche scolastiche, ma non in situazione di handicap, sono previsti incontri congiunti équipe-scuola-famiglia e supervisione al tutor pomeridiano. Si precisa che ciò che distingue fortemente e caratterizza il Consultorio Familiare rispetto all’U.M.E.E. è il contesto da cui emerge il sintomo: per l’U.M.E.E. è il mondo della scuola, mentre per il Consultorio Familiare è lo stretto rapporto con il Tribunale per i Minorenni. 86
  • 88.
  • 89. LA TUTELA GIUDIZIARIA DEI MINORI MODELLO n° 1 DENUNCIA OBBLIGATORIA EX ART.331 C.P.P. ( FATTO DI POSSIBILE RILIEVO PENALE PROCEDIBILE D’UFFICIO COMMESSO DA MINORE DEGLI ANNI 18 ) Al Sig. Procuratore della repubblica per i minorenni delle marche via Cavorchie n. 1/D ANCONA Si su …………………………… procedibili d’ufficio emersi o trasmette in allegato relazione curata da fatti di possibile rilievo penale segnalati nell’esercizio o a causa delle pubbliche funzioni esercitate o del pubblico servizio svolto di cui si è reso autore il minore …………………………………………………….. . La relazione deve contenere: a) l’esposizione degli elementi essenziali del fatto; b) il giorno e l’ora di acquisizione della notizia; c) le fonti di prova già note; d) tutti i dati noti per l’identificazione dell’autore del reato, della o delle persone offese e delle persone in grado di riferire sui fatti. Indicare generalità complete: nome, cognome, qualifica, recapito (residenza o domicilio ove reperibile) Indicare generalità complete se conosciute (nome, cognome, paternità, maternità , residenza, domicilio o dimora, eventuali altri recapiti) o la dizione IGNOTO MINORENNE 89
  • 90. ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE MODELLO n° 2 DENUNCIA OBBLIGATORIA EX ART.331 C.P.P. (FATTO DI POSSIBILE RILIEVO PENALE PROCEDIBILE D’UFFICIO COMMESSO IN DANNO DI MINORE DEGLI ANNI 18 DA PARTE DI GENITORE O PARENTE ADULTO O ADULTO CONVIVENTE) Al Sig. Procuratore della repubblica presso il tribunale ordinario di ………… al sig. procuratore della repubblica per i minorenni delle marche ancona Si trasmette in allegato relazione curata da su fatti di possibile rilievo penale procedibili …………………………… d’ufficio emersi o segnalati nell’esercizio o a causa delle pubbliche funzioni esercitate o del pubblico servizio svolto di cui si sarebbe reso autore ………………………………………….. …………………………………... luogo e data …………………….. firma…………………………………………. in danno del minore La relazione deve contenere: a) l’esposizione degli elementi essenziali del fatto; b) il giorno e l’ora di acquisizione della notizia; c) le fonti di prova già note (atti, documenti, indicazioni su corpi di reato o oggetti pertinenti al reato); d) tutti i dati noti per l’identificazione dell’autore del reato, della o delle persone offese e delle persone in grado di riferire sui fatti. Indicare generalità complete: nome, cognome, qualifica, recapito (residenza o domicilio ove reperibile) Indicare generalità complete se conosciute (nome, cognome, paternità, maternità, residenza, domicilio o dimora, eventuali altri recapiti) o la dizione IGNOTO MAGGIORENNE PARENTE O CONVIVENTE DEL MINORE Indicare generalità complete: nome, cognome, qualifica, recapito (residenza o domicilio ove reperibile) 90