2. IL PARLAMENTO
Il parlamento è un organo rappresentato dal popolo. Ha una struttura bicamerale:
LA CAMERA DEI
DEPUTATI
È eletta a suffragio
universale dai cittadini che
abbiano raggiunto la
maggiore età. I deputati
sono 630 e sono eleggibili
tutti gli elettori che hanno
25 anni.
IL SENATO DELLA
REPUBBLICA
È eletto a suffragio
universale dai cittadini
con almeno 25 anni e
sono eleggibili i cittadini
che abbiano compiuto i
40 anni. I senatori sono
315 più i senatori eletti a
vita.
La camera dei
deputati e il senato
sono eletti per 5 anni
il periodo che
intercorre tra due
elezioni è detto
legislatura.
3. TIPI DI COSTITUZIONE
La Costituzione della Repubblica Italiana è la legge fondamentale della Repubblica italiana, ovvero il
vertice nella gerarchia delle fonti di diritto dello stato italiano.
Esistono due tipi di costituzione:
Costituzione flessibile Costituzione rigida
non prevedono un procedimento
particolare per la modificazioni delle leggi
ma consentono che questo avvenga
attraverso la normale attività legislativa.
Queste sono tipiche dell’800. La
costituzione flessibile italiana era quella
dello statuto albertino del 1848.
sono modificabili solo attraverso un procedimento
aggravato, cioè che richiede una maggioranza in più
di votanti rispetto alle leggi ordinarie. Questa è
tipica del 900 ed è generalmente lunga perché non si
limita a dettare le regole generali dell’esercizio del
potere pubblico e della produzione delle leggi ma
contiene principi che riguardano più materie.
4. DIRITTO
COSTITUZIONALE
Il diritto costituzionale è la parte del
diritto pubblico che si occupa
dell’evoluzione e
dell’organizzazione dello stato e dei
rapporti tra autorità pubblica e
individuo. Appartiene al diritto
costituzionale tutto ciò che è
oggetto di disciplina da parte della
costituzione, delle leggi
costituzionali e degli altri atti
normativi.
5. CHE COS’È UNA LEGGE?
E’ l'insieme delle norme prescritte che costituiscono il corpo del diritto di uno Stato. E’ un principio
che prescrive, determina, sanziona, regola un particolare comportamento dell'uomo o un rapporto
specifico tra i cittadini, o un rapporto tra i cittadini e lo Stato.
Esistono due tipi di legge:
LEGGE ORDINARIA LEGGE COSTITUZIONALE
6. LEGGE ORDINARIA
La legge ordinaria è una legge approvata dal parlamento secondo la procedura legislativa ordinaria,
che consiste in:
1. viene proposto al Parlamento un disegno di legge dal Governo, da singoli parlamentari, dal
Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro, da cinquantamila elettori, dalle Regioni e dai
Comuni.
2. qui deve essere approvata dalla camera dei deputati: se viene approvata senza cambiamenti,
passa al senato.
3. da qui se viene approvata direttamente, viene mandata al Presidente della Repubblica che,
motivandosi, può accettarla o meno.
4. in caso di approvazione, viene promulgata dal Presidente entro 30 giorni.
5. viene poi divulgata da La Gazzetta Ufficiale della Repubblica e dopo 15 giorni diventa legge.
7. LEGGE COSTITUZIONALE
La legge costituzionale è un atto normativo (o legge in senso materiale) presente in una costituzione
rigida,che serve per modificarla (con leggi di revisione costituzionale) o per integrarla (legge
costituzionale).
Esse sono approvate dal Parlamento con un procedimento aggravato ossia una procedura più
complessa rispetto a quella delle leggi ordinarie e che prevede ,secondo l’Articolo 138 della
Costituzione di:
1. doppia deliberazione di ciascuna delle due Camere
2. intervallo non inferiore di tre mesi tra la prima e la seconda deliberazione di ogni camera.
Questa legge deve essere approvata due volte da ogni camera.
3. se l’approvazione è data dai 2/3 della camera (maggioranza qualificata),il referendum NON si
può chiedere perché in tal caso la legge può essere promulgata dal Presidente della
Repubblica.
Quindi si arriva al Referendum quando la legge non è stata approvata dalla maggioranza qualificata.
8. REFERENDUM
Il Referendum, strumento di democrazia diretta, si definisce come consultazione popolare su
questioni di interesse nazionale. ll Referendum ha il potere di cambiare la fisionomia politica, sociale
ed economica di un paese attraverso la scelta operata dai suoi cittadini.
I tipi di Referendum possibili, in base agli ambiti in cui operano, sono:
Abrogativo
(art.75)
Costituzionale
(art.138)
Modificazione territoriale
delle regioni (art.72)
A differenza del referendum abrogativo, quello costituzionale non richiede un QUORUM,
cioè una quota minima di votanti tra quelli aventi diritto di voto per la validità del
referendum.
9. I suoi scopi, invece, possono essere:
Abrogare (abolire) totalmente o parzialmente una legge o un atto
Consultativo, per sondare l’opinione pubblica riguardo una questione politica
Confermativo, per richiedere il consenso popolare affinché una legge entri in vigore
Il Referendum, inoltre, è uno strumento di esercizio della sovranità popolare. Il
risultato di esso deve essere rispettato da ogni legislatore dopo la scelta operata.