1. CONFINDUSTRIA ANCMA
Associazione Nazionale Ciclo Motociclo Accessori
Milano, 28 novembre 2012
Il Decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59 recepisce nel nostro ordinamento la Direttiva
2006/126/CE sulle patenti di guida. Riportiamo di seguito le disposizioni di maggiore
interesse per il settore dei quadricicli:
PATENTI DI GUIDA (CATEGORIE)
patente AM:
- ciclomotori a 2 ruote (categoria L1e)
- tricicli leggeri, fino a 50cc e fino a 45 km/h (categoria L2e)
- quadricicli leggeri (categoria L6e)
patente B1:
- quadricicli “pesanti” (categoria L7e)
Nel codice della strada vengono inserite le categorie L6e (quadricicli leggeri) e L7e
(quadricicli pesanti), in precedenza non espressamente previste.
Anche i mutilati e i minorati fisici possono conseguire la patente speciale delle categorie
AM, A1, A2, A e B1.
ETA’ DI ACCESSO
anni 14:
- veicoli della patente AM, solo sul territorio nazionale, purché non trasportino altre
persone oltre al conducente
anni 16:
- veicoli della categoria B1, purché non trasportino altre persone oltre al conducente
anni 18:
- veicoli della categoria AM e B1, che trasportano altre persone oltre al conducente
EQUIVALENZE
- i veicoli di categoria AM (ciclomotori a 2 e 3 ruote, quadricicli leggeri) possono essere
guidati con qualsiasi categoria di patente superiore.
- la patente B è valida anche per i veicoli di categoria B1
VALIDITA’ DELLE PATENTI
- le patenti di categoria AM e B1 hanno validità di 10 anni;
- le suddette patenti hanno validità di 5 anni e di 3 anni se rilasciate o confermate a chi ha
rispettivamente più di 50 anni e di 70 anni.
20124 Milano – Via A. da Recanate, 1
Tel. +39.02.677.351.1 – Fax +39.02.6698.2072 – C.F. 80063930152
ancma@ancma.it - www.ancma.it
2. CONFINDUSTRIA ANCMA
Associazione Nazionale Ciclo Motociclo Accessori
- le patenti di guida speciali delle summenzionate categorie rilasciate a mutilati e minorati
fisici hanno validità di 5 anni (3 anni se rilasciate o riconfermate ha chi ha più di 70 anni);
ALTRE DISPOSIZIONI
Sono fatti salvi i diritti acquisiti dai titolari di certificato di idoneità alla guida del ciclomotore
o di patenti rilasciate anteriormente alla data di applicazione del decreto.
Viene esteso anche ai titolari di patente A2, A e B1 il divieto di oltrepassare la velocità di
100 km/h in autostrada e di 90 km/h sulle strade extra-urbane principali, per i primi 3 anni
dal conseguimento della patente.
Vengono introdotte sanzioni amministrative per i minorenni muniti di patente AM, A1 o B1
che trasportino altre persone oltre al conducente.
Ricadono sotto le disposizioni della nuova direttiva i candidati che sostengono la prova
pratica a partire dal 19 gennaio 2013 (ad es. il candidato che sostiene con successo
l’esame teorico a dicembre 2012 e supera la prova pratica di guida a febbraio 2013 rientra
nel nuovo regime).
ENTRATA IN VIGORE
Le disposizioni del decreto si applicano a decorrere dal 19 gennaio 2013.
NOTA BENE
Per effetto dell’entrata in vigore della Direttiva comunitaria, il certificato di idoneità
alla guida del ciclomotore (CIGC) viene sostituito dalla patente AM: quest’ultima è
un documento di guida a tutti gli effetti, assimilato alle altre patenti di guida. Ne
consegue che le deroghe precedentemente riconosciute agli aspiranti al CIGC
(esentati dal superamento dell’esame teorico e pratico se maggiorenni alla data del
30 settembre 2005) decadono. Il candidato minorenne o maggiorenne al
conseguimento della patente AM dovrà pertanto ottenere il rilascio di un certificato
medico attestante il possesso dei requisiti psico-fisici, sostenere con successo un
esame teorico e un prova pratica di guida.
Si ricorda, infine, che il Decreto semplificazioni, convertito in legge nello scorso mese di
aprile, ha eliminato l’obbligo, per gli utenti ottantenni, di sostenere una visita medica
presso la commissione medica locale per il rinnovo della patente. Il documento si rinnova,
pertanto, presso uno dei medici previsti dal codice della strada, con cadenza biennale.
20124 Milano – Via A. da Recanate, 1
Tel. +39.02.677.351.1 – Fax +39.02.6698.2072 – C.F. 80063930152
ancma@ancma.it - www.ancma.it