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Raccolta RAB gas – Cespiti di
proprietà del gestore
Milano, 10 luglio 2014
1
2
Agenda
Parte I
• Cenni sul sistema tariffario
• Deliberazione 310/2014/R/GAS: aspetti metodologici per
l’identificazione delle fattispecie con scostamento VIR -
RAB superiore al 10%
Parte II
• Raccolta dati cespiti di proprietà del gestore
• Breve presentazione della procedura di calcolo
• Dati RAB resi disponibili alle stazioni appaltanti
3
Cenni sul sistema tariffario
4
Cenni in tema di sistema tariffario: Deliberazione
573/2013/R/GAS
 Con la deliberazione 12 dicembre 2013,
573/2013/R/GAS è stata definita la regolazione tariffaria
dei servizi di distribuzione e misura per il periodo di
regolazione 2014-2019 con riferimento alle concessioni
comunali o sovra-comunali
 Nel DCO 53/2014/R/GAS sono stati illustrati gli
orientamenti dell’Autorità in tema di regolazione
tariffaria per le gestioni d’ambito
 L’adozione del provvedimento finale in materia di
regolazione tariffaria per le gestioni d’ambito è prevista
entro il mese di luglio
5
Il sistema tariffario nel quarto periodo
regolatorio (I)
 Il sistema tariffario per il quarto periodo di regolazione, in continuità
con l’impostazione esistente nel precedente periodo, prevede la
determinazione di una tariffa obbligatoria, applicata ai clienti finali, e
di una tariffa di riferimento, che definisce il ricavo ammesso per
ciascuna impresa distributrice a copertura del costo riconosciuto
 Un meccanismo di perequazione consente di coprire gli squilibri tra
ricavi ammessi dalla tariffa di riferimento e ricavi effettivi ottenuti
applicando la tariffa obbligatoria
 In particolare, la perequazione si articola in due meccanismi:
• perequazione dei ricavi relativi al servizio di distribuzione
• perequazione dei costi relativi al servizio di misura
6
Il sistema tariffario nel quarto periodo regolatorio (II)
TARIFFA
DI RIFERIMENTO
TARIFFA
OBBLIGATORIA
MECCANISMI DI
PEREQUAZIONE
RICAVI
EFFETTIVI
RICAVI
AMMESSI
7
Tariffa di riferimento per il servizio di
distribuzione: gestioni comunali
 La tariffa di riferimento per il servizio di distribuzione è denominata tariffa
TVD ed è composta, in ciascun anno t, dalle seguenti componenti:
(€/pdr) a copertura della remunerazione del capitale investito e
degli ammortamenti relativi a immobilizzazioni centralizzate;
(€/pdr) a copertura della remunerazione del capitale investito
relativo alle immobilizzazioni materiali di località proprie del
servizio di distribuzione, per le località i a regime nell’anno t;
(€/pdr) a copertura degli ammortamenti relativi alle
immobilizzazioni materiali di località proprie del servizio di
distribuzione, per le località i a regime nell’anno t;
(€/pdr) a copertura dei costi operativi relativi al servizio di
distribuzione fornito nelle località a regime nell’anno t. Tale
componente è differenziata in base alla densità d e alla classe
dimensionale r, relativa al perimetro servito da ciascuna impresa
distributrice nell’anno t-1, come individuato sulla base della
configurazione comunicata in sede di raccolta dati.
cap
tcent )(
rem
ictdist ,,)(
amm
ictdist ,,)(
ope
rdtdist ,,)(
8
Tariffa di riferimento per il servizio di distribuzione:
gestioni per ambito
 La tariffa di riferimento per il servizio di distribuzione con
riferimento alle gestioni per ambito comprenderà anche le
seguenti componenti (DCO 53/2014/R/GAS):
• componente a copertura dei costi operativi relativi al
servizio di distribuzione differenziata in base alla densità
dell’ambito di concessione, che sostituisce la componente
• componente a copertura dei costi relativi al corrispettivo
una tantum ex deliberazione 407/2012/R/GAS: riconosciuti
per la durata del periodo di concessione, come quota annua
di ammortamento dell’onere sostenuto
• componente a copertura dei costi relativi al corrispettivo di
cui all’articolo 8, comma 2 del decreto 226/11 (oneri per
attività di controllo e vigilanza sulla conduzione del servizio)
ope
rdtdist ,,)(
9
Tariffa di riferimento per il servizio di misura (I)
 La tariffa di riferimento per il servizio di misura è composta dalle seguenti
componenti:
(€/pdr) a copertura della remunerazione del capitale investito relativo alle
immobilizzazioni materiali di località, per le località i a regime nell’anno t;
(€/pdr) a copertura degli ammortamenti relativi alle immobilizzazioni
materiali di località per le località i a regime nell’anno t;
(€/pdr) a copertura dei costi operativi relativi alle funzioni di installazione e
manutenzione di tutti i gruppi di misura di classe inferiore o uguale a G6 e
dei gruppi di misura di classe maggiore a G6 non conformi ai requisiti delle
Direttive per la messa in servizio dei gruppi di misura del gas;
(€/pdr) a copertura dei costi operativi relativi alle funzioni di installazione e
manutenzione dei gruppi di misura di classe maggiore di G6 conformi ai
requisiti delle Direttive per la messa in servizio dei gruppi di misura del gas;
(€/pdr) a copertura dei costi operativi relativi alla funzione di raccolta,
validazione e registrazione delle misure;
(€) a copertura dei costi centralizzati per il sistema di
telelettura/telegestione, limitatamente agli anni 2014 e 2015;
(€) a copertura dei costi dei concentratori, limitatamente agli anni 2014 e
2015.
rem
ictmist ,,)(
amm
ictmist ,,)(
bope
tinst ,
)(
vope
tinst ,
)(
ope
tract )(
ctTEL ,
ctCON ,
10
Tariffa di riferimento per il servizio di misura (II)
 Con la deliberazione 573/2013/R/GAS, l’Autorità ha previsto che nei
primi due anni del quarto periodo regolatorio trovino riconoscimento
tariffario i costi di telelettura/telegestione (componente TELt,c) e i
costi relativi ai concentratori sostenuti dalle imprese (componente
CONt,c), indipendentemente dal fatto che queste abbiano adottato una
scelta di tipo make o di tipo buy
 Come indicato all’articolo 16, comma 2 della RTDG 2014-2019 a
partire dall’anno tariffe 2016 troveranno invece applicazione le
componenti t(tel) e t(con) espresse in euro/punto di riconsegna; la
copertura dei costi relativi ai sistemi di telegestione e dei costi relativi
ai concentratori avverrà sulla base di criteri output based e in funzione
dei costi efficienti delle imprese che hanno adottato soluzione di tipo
make
 Non sono previste componenti aggiuntive della tariffa di riferimento
nel passaggio alle gestioni per ambito
11
Tariffa di riferimento per il servizio di
commercializzazione
 La tariffa di riferimento relativa alla
commercializzazione dei servizi di distribuzione e
di misura, è denominata COT ed è composta dalla
componente , espressa in euro per punto di
riconsegna, a copertura dei costi operativi relativi
ai servizi di commercializzazione della
distribuzione e della misura
 Non sono previste modifica della struttura della
tariffa nel passaggio alle gestioni per ambito
tt(cot)
Tariffe di riferimento: ambito di applicazione
 Le componenti e della tariffa di riferimento per il servizio di
distribuzione e le componenti e della tariffa di riferimento per il
servizio di misura sono definiti a livello di località i
 La località è l’unità territoriale minima di riferimento ai fini delle determinazioni tariffarie
 La località di norma coincide con il territorio di un singolo comune. Qualora in uno
stesso comune siano presenti reti di distribuzione del gas naturale non interconnesse,
la località è la parte del territorio del comune servita da una singola rete di distribuzione
non interconnessa.
 Nel caso di reti distribuzione non interconnesse che sconfinano in frazioni di comuni
diversi, qualora il tratto di rete di sconfinamento serva fino a 10 punti di riconsegna (di
seguito: località di sconfinamento), è data facoltà al distributore di dichiarare i dati fisici
ed economici sulla località principale. In tale circostanza la località di sconfinamento
viene considerata non rilevante ai fini tariffari e quindi non mappata.
NOTA:
 Attualmente sono circa 620 i comuni in cui sono presenti più località (circa il 10% dei
comuni metanizzati)
12
rem
ictdist ,,)( amm
ictdist ,,)(
rem
ictmist ,,)( amm
ictmist ,,)(
13
Componenti della tariffa obbligatoria (I)
 La tariffa obbligatoria è così composta:
• componente fissa: (euro per punto di riconsegna) , composta
dagli elementi:
o differenziato per ambito, a copertura di quota parte dei
costi di capitale relativi al servizio di distribuzione
o differenziato per ambito, a copertura dei costi operativi e
di capitale relativi al servizio di misura
o non differenziato per ambito, a copertura dei costi di
commercializzazione
• componente variabile: (centesimi di euro per standard metro
cubo), composta dall’elemento differenziato per scaglione
f, a copertura dei costi operativi e della quota rimanente dei costi di
capitale relativi al servizio di distribuzione
• oneri aggiuntivi (UG1, UG2, UG3, GS, RE e RS)
1
)(3 disf

)(1 dis
)(1 mis
(cot)1
3
14
Componenti della tariffa obbligatoria (II)
Sulla base di quanto stabilito dal comma 27.9 della
RTDG, a partire dall’anno tariffe 2015 le componenti
e sono articolate per scaglioni di consumo,
distinguendo:
• classe di gruppo di misura inferiore o uguale a G6;
• classe di gruppo di misura superiore a G6 e
inferiore o uguale a G40;
• classe di gruppo di misura superiore a G40.
)(1 dis )(1 mis
15
Componenti della tariffa obbligatoria (III)
 A seguito dell’assegnazione delle concessioni per ambito troveranno
applicazione due componenti ulteriori:
• componente a copertura della differenza VIR-RAB:
o nel DCO 53/2014/R/GAS l’Autorità ha ipotizzato l’introduzione di
specifiche componenti tariffarie ad applicazione locale o d’ambito
o l’ipotesi di ampia socializzazione dei costi, pur preferibile sul piano
della concorrenza nel segmento della vendita, espone al rischio che i
costi del servizio possano aumentare in modo significativo, come
conseguenza dei processi di determinazione dei valori di rimborso
• componente legata allo sconto tariffario:
o nel documento 53/2014/R/GAS l’Autorità ha confermato l’orientamento
di prevedere l’introduzione di una specifica componente tariffaria (ST),
espressa in centesimi di euro/punto di riconsegna, destinata a riflettere
lo sconto tariffario offerto in sede di gara per l’aggiudicazione del
servizio ai sensi delle disposizioni dell’articolo 13, comma 1, punti i e ii
del decreto 226/11
o nell’ipotesi dell’Autorità la componente è definita a livello di ambiti
tariffari; gli effetti degli sconti tariffari vengono poi redistribuiti tra le
imprese distributrici per mezzo del meccanismo di perequazione dei
ricavi del servizio di distribuzione
16
Ambiti tariffari
nord occidentale
nord orientale
centrale
centro-sud
occidentale
centro-sud
orientale
meridionale
17
Costo riconosciuto
 Il costo riconosciuto determinato dall’Autorità
comprende:
• i costi operativi, costituiti principalmente dai
costi per servizi esterni, dai costi di personale e
dagli acquisti di materiali;
• gli ammortamenti delle immobilizzazioni;
• la remunerazione del capitale investito
riconosciuto.
 La remunerazione del capitale investito, in
particolare, è determinata come prodotto tra il
capitale investito netto (CIN) e il WACC
18
Il capitale investito riconosciuto ai fini tariffari
 Ai fini regolatori, il capitale investito si distingue per funzione in:
• capitale investito centralizzato;
• capitale investito centralizzato relativo al servizio di misura;
• capitale investito di località relativo al servizio di distribuzione;
• capitale investito di località relativo al servizio di misura.
 In relazione alla natura del capitale, con riferimento al capitale investito di località, si
distingue tra:
a) immobilizzazioni nette di località (assunte con segno positivo);
b) immobilizzazioni in corso di località (assunte con segno positivo);
c) contributi pubblici in conto capitale e contributi privati (assunti con segno negativo);
d) capitale circolante netto riferito alle immobilizzazioni di località, calcolato in misura pari allo
0,8% del valore delle immobilizzazioni materiali lorde (assunto con segno positivo);
e) quota parte delle poste rettificative, comprendenti il trattamento fine rapporto, assegnata ai
cespiti di località (assunta con segno negativo).
 Una terza dimensione tassonomica è relativa alla proprietà dei cespiti, che ad oggi non è
rilevante ai fini delle determinazioni tariffarie
CIN
base per determinare
RAB di località
19
Le immobilizzazioni lorde
 L’Autorità ha confermato, per il primo triennio del periodo di regolazione 2014-2019, il
criterio generale di valutazione del capitale investito di località basato sul metodo del costo
storico rivalutato
 In particolare, ai fini della fissazione dei livelli iniziali del capitale investito per il quarto
periodo di regolazione, per ciascuna impresa distributrice c, con riferimento a ciascuna
località i, il valore lordo delle immobilizzazioni materiali di località, relative al servizio di
distribuzione ovvero al servizio di misura al 31 dicembre dell’anno 2012, è determinato
secondo la seguente formula:
dove:
• att vale:
o dis per i cespiti relativi al servizio di distribuzione;
o mis per cespiti relativi al servizio di misura;
• è il costo storico dei cespiti dell’impresa c, appartenenti alla tipologia s,
acquisiti nell’anno t, siti nella località i, ancora in esercizio al 31 dicembre 2012;
• è, per ciascun anno t, il deflatore degli investimenti fissi lordi
20
Le immobilizzazioni nette
 La determinazione del valore netto delle immobilizzazioni di località relative al servizio di
distribuzione e al servizio di misura viene effettuato sottraendo al valore lordo il valore
assunto dal fondo di ammortamento
 In particolare, ai fini della fissazione dei livelli iniziali del capitale investito per il quarto
periodo di regolazione, per ciascuna impresa distributrice c, con riferimento a ciascuna
località i, il valore netto delle immobilizzazioni materiali di località, relative servizio di
distribuzione ovvero al servizio di misura al 31 dicembre dell’anno 2012, è determinato
secondo la seguente formula:
dove:
• è per ciascun cespite dell’impresa c, appartenente alla tipologia s, acquisito
nell’anno t, sito nella località i, ancora in esercizio al 31 dicembre 2012, il fondo
ammortamento definito in funzione dell’anno di acquisizione dei cespiti e dell’anno cui
si riferisce l’ammortamento.
21
Calcolo puntuale e determinazione d’ufficio
 Le regole illustrate per la determinazione del valore delle immobilizzazioni
lorde e del valore delle immobilizzazioni nette valgono per le località in
relazione alle quali le tariffe di riferimento sono state determinate sulla base di
un calcolo puntuale
 In particolare, viene effettuato un calcolo puntuale se nella località il valore
delle immobilizzazioni esistenti al 31 dicembre 2007 è stato effettuato
considerando una stratificazione puntuale di costi storici fornita dall’imprese
distributrice nell’ambito delle raccolte dati
 Una località si trova invece nella condizione di:
o «stratificazione mancante» se nella medesima località il valore delle
immobilizzazioni esistenti al 31 dicembre 2006 è stato determinato con
criteri d’ufficio e non riflette quindi una stratificazione puntuale di costi
storici.
o «tariffa d’ufficio iniziale» se nella medesima località il valore delle
immobilizzazioni esistenti al 31 dicembre 2007 è stato determinato con
criteri d’ufficio e non riflette quindi una stratificazione puntuale di costi
storici.
22
Calcolo degli ammortamenti (I)
In particolare, la quota di ammortamento è calcolata:
 per i cespiti acquisiti fino all’anno 2002 incluso, sulla base:
• della vita utile tecnica delle infrastrutture riportate nella Tabella 15 della
deliberazione 31 luglio 2003, n. 87 in relazione agli ammortamenti fino
all’anno tariffe 2010 incluso;
• della durata convenzionale di cui alla Tabella 3 della deliberazione ARG/gas
159/08 in relazione agli ammortamenti negli anni tariffe 2010-2013 (incluso);
 per i cespiti acquisiti dall’anno 2003 all’anno 2006 incluso, sulla base:
• della durata convenzionale di cui alla Tabella 2 della deliberazione 29
settembre 2004, n. 170 in relazione agli ammortamenti fino all’anno tariffe
2010 incluso;
• della durata convenzionale di cui alla Tabella 3 della deliberazione ARG/gas
159/08 in relazione agli ammortamenti negli anni tariffe 2010-2013 (incluso);
 per i cespiti acquisiti dall’anno 2007 all’anno 2011 incluso, sulla base della
durata convenzionale di cui alla Tabella 3 della deliberazione ARG/gas 159/08
in relazione agli ammortamenti fino all’anno tariffe 2013 incluso.
23
 Con la deliberazione 21 dicembre 2009, ARG/gas 197/09 è stato
previsto un meccanismo per consentire di recuperare, con riferimento
agli anni tariffe 2009-2011, il mancato riconoscimento degli
ammortamenti connesso al meccanismo di gradualità di cui
all’articolo 17 della RTDG 2009-2012
 In particolare, in tale deliberazione l’Autorità ha ritenuto opportuno che
il minor ammortamento riconosciuto in tariffa si sostanziasse in una
modifica della vita utile del cespite ai fini regolatori e ha
conseguentemente adeguato ai fini tariffari la vita utile dei cespiti in
modo da garantire comunque la copertura dei costi di capitale, pur in
presenza del meccanismo di gradualità
 In altri termini, ai fini della determinazione delle quote di
ammortamento, con riferimento agli anni 2009-2011, in cui è stato
applicato il meccanismo di gradualità, è stato applicato un
coefficiente correttivo determinato in funzione della quota parte
degli ammortamenti non riconosciuti in tariffa
Calcolo degli ammortamenti (II)
24
 Ai fini delle determinazioni tariffarie relative all’anno t, l’ammortamento dei
cespiti di località relativo al servizio di distribuzione, per ciascuna impresa
distributrice c e per ciascuna località i, è calcolato secondo la seguente
formula:
dove:
• è il valore delle immobilizzazioni lorde aggiornato all’anno t con
riferimento a ciascuna tipologia di cespite s dell’impresa c relativo al
servizio di distribuzione, con riferimento alla località i;
• è la vita utile convenzionale ai fini regolatori dei cespiti di località della
tipologia s.
Calcolo degli ammortamenti (III)
25
Vite utili regolatorie
Categoria cespite Vita utile regolatoria
Fabbricati 40
Condotte stradali 50
Impianti di derivazione (allacciamenti) 40
Misuratori elettronici 15
Misuratori tradizionali (esclusi <=G6) 20
Misuratori tradizionali <=G6 15
Impianti principali e secondari 20
Altre immobilizzazioni 7
Sistemi di telelettura/telegestione 15
Concentratori 15
Dispositivi add-on 15
26
Deliberazione 310/2014/R/GAS: aspetti metodologici
per l’identificazione delle fattispecie con
scostamento VIR-RAB superiore al 10%
27
Quadro normativo
 L’articolo 5, comma 14, del decreto 226/11 prevede che, qualora VIR superi di oltre
il 25% il valore della RAB, l’Ente locale concedente trasmetta le relative valutazioni
di dettaglio all’Autorità; eventuali osservazioni dell’Autorità sono rese pubbliche
 L’articolo 24, del decreto legislativo 93/11 prevede che l'Autorità, limitatamente al
primo periodo di esercizio delle concessioni assegnate per ambiti territoriali minimi,
riconosca in tariffa al gestore entrante l'ammortamento della differenza tra il valore
di rimborso e il valore delle immobilizzazioni nette, al netto dei contributi pubblici in
conto capitale e dei contributi privati relativi ai cespiti di località
 L’articolo 15, comma 5, del decreto legislativo 164/00, come modificato in ultimo
dall’articolo 1, comma 16, del decreto-legge 145/13, prevede, tra l’altro, che:
• dal rimborso da riconoscere ai gestori uscenti siano detratti i contributi privati
relativi ai cespiti di località, valutati secondo la metodologia della regolazione
tariffaria vigente;
• qualora il VIR risulti maggiore del 10% del valore delle immobilizzazioni nette di
località calcolate nella regolazione tariffaria, al netto dei contributi pubblici in
conto capitale e dei contributi privati relativi ai cespiti di località, l'Ente locale
concedente trasmetta le relative valutazioni di dettaglio del VIR all'Autorità per la
verifica prima della pubblicazione del bando di gara;
• la stazione appaltante tiene conto delle eventuali osservazioni dell'Autorità ai fini
della determinazione del valore di rimborso da inserire nel bando di gara.
28
Oggetto della deliberazione 310/2014/R/GAS
 Con la deliberazione 26 giugno 2014 310/2014/R/GAS, che ha
fatto seguito al documento per la consultazione
178/2014/R/GAS, sono stati definiti:
• gli aspetti metodologici per l’identificazione delle
fattispecie con scostamento tra VIR e RAB superiore al
10%, tenuto conto di quanto indicato nelle Linee Guida 7
aprile 2014;
• le modalità operative per l’acquisizione da parte
dell’Autorità dei dati relativi al VIR, necessari per le
verifiche di cui al decreto-legge 145/13;
• le procedure per la verifica degli scostamenti tra VIR e
RAB superiori al 10%, in attuazione delle disposizioni
dell’articolo 1, comma 16, del decreto-legge 145/13.
29
Le condizioni per il confronto tra VIR e RAB
 L’Ente locale è tenuto ad identificare e comunicare
all’Autorità le fattispecie nelle quali lo scostamento VIR-RAB
supera la soglia del 10%, identificata dal decreto-legge n.
145/13.
 A questo fine, risulta necessario che le due grandezze (VIR
e RAB) oggetto di confronto siano definite su basi
omogenee. In particolare tali grandezze devono:
a) essere riferite al perimetro oggetto di trasferimento a titolo
oneroso tra gestore uscente e gestore entrante;
b) risultare omogenee sul piano degli elementi del capitale
investito netto e dei contributi considerati;
c) essere riferite allo stesso orizzonte temporale.
 Le analisi sugli scostamenti tra VIR e RAB vengono
effettuate per singolo Comune.
30
RAB rilevante per il confronto (I)
 Per ciascuna località, ai fini tariffari, è attualmente determinato un unico valore
aggregato della RAB. Tale valore può essere distinto in varie porzioni:
a) rete di distribuzione esistente in una certa località di proprietà dell’Ente
locale o di una società di patrimonio delle reti, non soggetta a trasferimento;
b) rete di distribuzione esistente in una certa località di proprietà del gestore
uscente soggetta a trasferimento all’ente locale a devoluzione
completamente gratuita o dietro rimborso di cui all’articolo 5, comma 14,
lettera b, del decreto n. 226/11;
c) rete di distribuzione esistente in una certa località di proprietà del gestore
uscente soggetta a trasferimento a titolo oneroso al gestore subentrante.
 Ai fini del confronto tra VIR e RAB deve essere considerata solo la RAB
relativa alla porzione della rete di distribuzione esistente in una certa località di
proprietà del gestore uscente e soggetta a trasferimento a titolo oneroso di
cui alla precedente lettera c), ai sensi delle disposizioni dell’articolo 7, comma
2, del decreto 226/11
 Ai sensi dall'articolo 7 del decreto n. 226/11, rientrano nella fattispecie di cui al
punto c) anche i casi previsti dall'articolo 5, comma 14, lettera a, del medesimo
decreto n. 226/11.
31
Composizione della RAB rilevante
 Nel contesto delle gare per l’affidamento del servizio rilevano le sole
immobilizzazioni di località che sono oggetto di trasferimento tra
gestore uscente e gestore entrante
 Sulla base della RTDG sono considerate immobilizzazioni di località:
• terreni sui quali insistono fabbricati industriali
• fabbricati industriali
• impianti principali e secondari
• condotte stradali
• impianti di derivazione
• gruppi di misura convenzionali
• gruppi di misura elettronici e dispositivi add-on
 Sono quindi escluse le immobilizzazioni centralizzate, ovvero tutte le
tipologie di cespite materiale diverse da quelle ricomprese nelle
immobilizzazioni di località e le immobilizzazioni immateriali
32
Calcolo della RAB
 Secondo la regolazione tariffaria vigente il capitale investito netto per
ciascuna località è determinato come somma algebrica delle seguenti
componenti:
a) immobilizzazioni nette di località (assunte con segno positivo);
b) immobilizzazioni in corso di località (assunte con segno
positivo);
c) contributi pubblici in conto capitale e contributi privati
(assunti con segno negativo);
d) capitale circolante netto riferito alle immobilizzazioni di località,
calcolato in misura pari allo 0,8% del valore delle immobilizzazioni
materiali lorde (assunto con segno positivo);
e) quota parte delle poste rettificative, comprendenti il trattamento fine
rapporto, assegnata ai cespiti di località (assunta con segno
negativo).
 Ai fini del confronto con il VIR dovranno essere considerate le sole
voci riportate alle lettere a), b) e c).
33
Elementi relativi ai contributi (I)
 Il valore storico originario dei contributi è pari a quello
dichiarato dai gestori ai fini tariffari e tiene conto sia delle
eventuali rettifiche richieste dall’Autorità a seguito dei confronti
con i dati disponibili presso il Ministero dell’economia e delle
finanze, sia delle valutazioni d’ufficio dei contributi privati,
secondo quanto previsto dalla regolazione tariffaria
 Il valore dei contributi, ove applicabile, riflette le valutazioni
d’ufficio dei contributi privati, previste dall’articolo 16, comma 6,
della RTDG 2009-2012:
o qualora non sia disponibile il dato e la stratificazione relativa
ai contributi da clienti finali, si procede a una stima
convenzionale assumendo che in ciascun anno
l’ammontare dei contributi da clienti finali sia pari al 40% del
valore degli impianti di derivazione
34
Elementi relativi ai contributi (II)
 Secondo quanto previsto dal comma 2.2 della deliberazione
573/2013/R/GAS le imprese distributrici, per il trattamento dello stock
di contributi esistenti al 31 dicembre 2011, per il periodo 1 gennaio
2014 – 31 dicembre 2019 (con termine ultimo coincidente in ogni
caso con la data del passaggio alla gestione d’ambito), possono
scegliere tra due opzioni:
a) in continuità con l’approccio adottato nel terzo periodo di
regolazione, i contributi, non soggetti a degrado, sono portati
interamente in deduzione dal capitale investito mentre gli
ammortamenti sono calcolati al lordo dei contributi;
b) degrado graduale, attuato secondo le modalità indicate
nell’articolo 13 dell’Allegato A alla deliberazione 573/2013/R/gas.
Tale seconda opzione prevede che una quota parte dello stock di
contributi esistenti al 31 dicembre 2011 sia temporaneamente
“congelata”.
 La quota dei c.d. contributi “congelati” deve comunque essere
sottratta ai soli fini della determinazione del valore della RAB da
confrontare con il VIR.
35
 La quota annua di degrado per ciascuna impresa distributrice c per la quale
si applica il regime di degrado graduale di cui al comma 2.2., lettera b),
della deliberazione 573/2013/R/GAS è calcolata in base alla seguente
formula:
dove:
• è lo stock di contributi pubblici e privati esistente al 31 dicembre
2011;
• è il coefficiente di rilascio immediato, che esprime la quota di
soggetta a rilascio nel corso del quarto periodo di regolazione;
• è il coefficiente di modulazione delle quote di degrado,
• è il coefficiente di degrado, fissato pari a 0,025.
 Lo stock di contributi da considerare ai fini della determinazione del
capitale investito è pari a:
Elementi relativi ai contributi (III)
36
Allineamento temporale (I)
 Ai fini delle verifiche, la RAB è riferita alla data del 31 dicembre
dell’anno precedente all’anno t in cui è pubblicato il bando di gara, in
coerenza con quanto previsto nel paragrafo 5.2 delle Linee Guida 7
aprile 2014 in relazione al VIR
 I dati tariffari (RAB) sono tipicamente resi disponibili dall’Autorità in
coerenza con il loro trattamento tariffario. I dati consuntivi oggi
disponibili, utilizzati ai fini della determinazione delle tariffe 2014, sono
riferiti al 31 dicembre 2012 (t-2), mentre i dati pre-consuntivi, non
idonei ai fini del confronto tra VIR e RAB, sono disponibili con
riferimento all’anno t-1 (31 dicembre 2013)
 Ai fini della confrontabilità tra VIR e RAB è necessario procedere a
una riconciliazione temporale dell’orizzonte di riferimento. La
riconciliazione tra le due grandezze (VIR e RAB) dovrà tener conto
del processo di ammortamento, di eventuali dismissioni e alienazioni,
di riclassifiche, di nuovi investimenti, di entrate in esercizio di lavori in
corso e di nuovi lavori in corso
37
Allineamento temporale (II)
Ai fini dell’aggiornamento dei valori della RAB dall’anno t-1 all’anno t, di
pubblicazione del bando di gara, si applicano le regole previste dall’articolo 39
della RTDG per l’aggiornamento delle componenti a copertura dei costi di
capitale di località. In particolare, l’aggiornamento viene effettuato in funzione:
• del tasso di variazione medio annuo del deflatore degli investimenti fissi
lordi rilevato dall’Istat, riferito agli ultimi quattro trimestri disponibili sulla
base del calendario di pubblicazione dell’Istat;
• del tasso di variazione collegato ai nuovi investimenti netti realizzati dalla
singola impresa distributrice c nelle singole località i nell’anno t;
• del tasso di variazione collegato ai nuovi contributi pubblici in conto
capitale e dei contributi privati percepiti, indipendentemente dal trattamento
contabile;
• del tasso di variazione collegato al degrado dei contributi pubblici e privati
percepiti a partire dall’anno 2012;
• limitatamente alle imprese che hanno optato, secondo quanto previsto
dall’articolo 2, comma 2, lettera b), della deliberazione 573/2013/R/GAS, per
l’opzione degrado dello stock di contributi esistenti al 31 dicembre 2011, del
tasso di variazione collegato al degrado dei contributi pubblici e privati
percepiti prima dell’anno 2012, calcolato in applicazione delle disposizioni
dell’Articolo 13 della RTDG.
38
Iter procedurale di verifica dell’Autorità
 L’iter procedurale comprende i seguenti stadi:
a) verifica formale di completezza della documentazione
trasmessa;
b) test parametrico di congruità del VIR;
ed eventualmente:
c) riallineamento vite utili e nuova verifica dello scostamento
tra VIR e RAB;
d) analisi per indici;
e) verifica applicazione Linee Guida 7 aprile 2014;
f) verifica formale sussistenza condizioni per non applicazione
Linee Guida 7 aprile 2014;
g) esame giustificazioni trasmesse dagli Enti locali concedenti.
39
Test parametrico di congruità del VIR
 Il test parametrico di congruità è effettuato confrontando il VIR con il valore parametrico
determinato secondo la seguente formula:
dove:
rappresenta il valore stimato dell’immobilizzato lordo per metro di rete per
ciascuna località i;
0 se la località i ha un’altitudine superiore a 600 metri o ha un numero di punti di
riconsegna superiore a 50 mila
1 se la località i ha un’altitudine inferiore o uguale a 600 metri e ha un numero di
punti di riconsegna inferiore o uguale a 50 mila;
0 se la località i ha un’altitudine inferiore o uguale a 600 metri o ha un numero
di punti di riconsegna superiore a 50 mila
1 se la località i ha un’altitudine superiore a 600 metri e ha un numero di punti di
riconsegna inferiore o uguale a 50 mila;
0 se la località i ha un numero di punti di riconsegna inferiore o uguale a 50 mila
1 se la località i ha un numero di punti di riconsegna superiore a 50 mila;
rappresenta la densità, espressa in punti di riconsegna per metro di rete, per
ciascuna località i.
D1=
D2=
D3=
40
Test per indici
 Per i casi in cui i valori del VIR non siano risultati coerenti sulla base del test parametrico
e a valle del riallineamento delle vite utili, l’Autorità procede all’analisi per indici.
 Ai fini dell’analisi per indici sono considerati i seguenti valori, in coerenza con quanto
previsto dalle Linee Guida 7 aprile 2014:
• costo medio costruzione condotte (euro/m);
• costo medio impianto derivazione d’utenza (euro/impianto);
• costo medio impianto derivazione d’utenza per punto di riconsegna (euro/pdr);
• costo per scavi (inclusa demolizione e smaltimento pavimentazione stradale) per
metro di tubazione IDU interrata relativa alla sezione di scavo tipo 1 e posa su strada
asfaltata comunale (euro/m);
• costo per rinterri e rinfianco tubazione (fino a riempimento provvisorio cassonetto
stradale) per metro di tubazione IDU interrata relativa alla sezione di scavo tipo 1 e
posa su strada asfaltata comunale (euro/m);
• ripristino binder (inclusa asportazione e smaltimento dell’inerte di riempimento
provvisorio del cassonetto) per metro di tubazione IDU interrata relativa alla sezione
di scavo tipo 1 e posa su strada asfaltata comunale (euro/m);
• ripristino tappeto di usura (inclusa eventuale fresatura pavimentazione) per metro di
tubazione IDU interrata relativa alla sezione di scavo tipo 1 e posa su strada asfaltata
comunale (euro/m).
 I valori soglia relativi agli indici saranno definiti con un provvedimento da adottarsi entro il
31 luglio 2014
41
Raccolta dati cespiti di proprietà del gestore
Disponibilità di dati aggregati alle stazioni
appaltanti
 La deliberazione 113/2013/R/gas, prevede che l’Autorità, in occasione dello
svolgimento delle gare, renda disponibili alle stazioni appaltanti i dati tariffari in
suo possesso, mediante accesso a specifiche aree del proprio sito internet.
 In data 20 marzo 2014 l’Autorità ha reso disponibile alle stazioni appaltanti i valori
della RAB, riferiti alle singole località appartenenti a ciascun ambito tariffario
attraverso l’attivazione di un’area dedicata, ad accesso riservato, disponibile nella
sezione “Gare distribuzione gas” del sito internet dell’Autorità.
 I dati sono stati resi disponibili in modalità aggregata senza distinzione per
soggetto proprietario in quanto i dati raccolti ai fini tariffari dall’Autorità non
distinguono i cespiti in funzione del soggetto proprietario.
 Per ciascuna località, ai fini tariffari, è infatti attualmente determinato un unico
valore aggregato della RAB.
42
Attivazione della raccolta dati disaggregati per
soggetto proprietario
 Per rispondere quindi alle esigenze di disaggregare i valori della RAB in
modo funzionale rispetto alle necessità di confronto tra VIR e RAB e di
messa a disposizione dei dati, è stata predisposta una specifica raccolta
dati per l’acquisizione delle informazioni del valore della RAB risultante
all’anno 2014 (valori economici dichiarati fino all’anno 2012) relativa agli
asset esistenti nelle località di proprietà del gestore e soggetti a
trasferimento a titolo oneroso.
 La raccolta si è chiusa in data 30 giugno 2014.
43
Oggetto della raccolta dati
 Per ciascuna località, ai fini tariffari, è attualmente determinato un unico valore
aggregato della RAB.
 Tale valore può essere distinto in:
a) asset esistenti in una certa località di proprietà dell’Ente locale o di una
società di patrimonio delle reti, non soggetta a trasferimento;
b) asset esistenti in una certa località di proprietà del gestore uscente soggetta a
trasferimento all’ente locale a devoluzione completamente gratuita o dietro
rimborso di cui all’articolo 5, comma 14, lettera b, del decreto n. 226/11;
c) asset esistenti in una certa località di proprietà del gestore uscente soggetta a
trasferimento a titolo oneroso al gestore subentrante, compresi i casi previsti
dall’articolo 5, comma 14, lettera a, del decreto n. 226/11.
 Ai fini del confronto tra VIR e RAB deve essere considerata solo la RAB
relativa agli asset esistenti in una certa località di proprietà del gestore
uscente e soggetta a trasferimento a titolo oneroso di cui alla
precedente lettera c).
44
Stato di lavorazione delle località
 Lo stato di lavorazione relativo ai dati inseriti consente di distinguere tre situazioni:
Da processare
 I dati disponibili sono stati inseriti in via del tutto provvisoria dal gestore. Per le località
con stato «da processare» non è possibile calcolare lo split della RAB.
Valutato dal gestore
 Il gestore ha valutato lo split dei valori delle immobilizzazioni presenti nelle schede
tariffarie (già riconciliate con le evidenze delle fonti contabili obbligatorie) sulla base
delle fonti contabili eventualmente fornite da altri soggetti proprietari, nonché, ove
necessario, della ripartizione della consistenza fisica dei cespiti in RAB e
dell’interpretazione del contratto di concessione.
Verificato con l’Ente concedente
 Il gestore ha determinato lo split dei valori delle immobilizzazioni presenti nelle schede
tariffarie (già riconciliate con le evidenze delle fonti contabili obbligatorie) sulla base
delle fonti contabili eventualmente fornite da altri soggetti proprietari, nonché, ove
necessario, della ripartizione della consistenza fisica dei cespiti in RAB e
dell’interpretazione del contratto di concessione, verificate in contraddittorio con l’Ente
locale concedente e sui quali ha raggiunto l’accordo con quest’ultimo
45
Esiti della raccolta
 Alla data del 30 giugno 2014, a seguito della conclusione della prima fase della
raccolta, risultano:
• n. 3508 località con stato in lavorazione «DA PROCESSARE»
• n. 3791 località con stato in lavorazione «VALUTATO DAL GESTORE»
• n. 74 località con stato in lavorazione «VERIFICATO CON L’ENTE CONCEDENTE»
Note:
 Dei 233 distributori presenti nella raccolta dati, 15 non hanno effettuato l’invio
definitivo
 Per 37 località il distributore non ha operato la scelta relativa allo stato di
lavorazione
 Complessivamente i dati da pubblicare sono relativi a 3552 località su un totale di
7410
46
Fasi successive di caricamento dati (I)
 Per rendere il processo di acquisizione dei dati disaggregati relativi alla RAB
sufficientemente flessibile e consentire a imprese distributrici ed Enti locali di
disporre di uno strumento utile per rendere disponibili ovvero acquisire tali dati,
sono state previste delle fasi successive al caricamento iniziale (finestre) per
apportare modifiche/integrazioni ai valori già inseriti da parte delle imprese
distributrici.
 Inoltre il processo di disaggregazione dei valori della RAB per soggetto proprietario
sarà integrato nelle raccolte dati ordinarie ai fini tariffari (di seguito: raccolta “RAB
gas”). Anche la gestione delle rettifiche di dati relativi alla quota parte di proprietà
del gestore uscente soggetta a trasferimento a titolo oneroso segue le regole
previste dalla RTDG.
47
48
Fasi successive di caricamento dati (II)
 La definizione delle fasi successive di caricamento dei dati
risulta coerente con le tempistiche per le determinazioni
tariffarie
 In particolare, sulla base dei commi 3.1 e 3.2 della RTDG, è
prevista:
• entro il 15 dicembre dell’anno t-1: pubblicazione delle
tariffe obbligatorie relative all’anno t
• entro il 31 marzo dell’anno t: pubblicazione in via
provvisoria delle tariffe di riferimento dell’anno t, sulla
base dei dati patrimoniali pre-consuntivi relativi all’anno t-1
• entro il 15 dicembre dell’anno t: pubblicazione in via
definitiva delle tariffe di riferimento dell’anno t, sulla base
dei dati patrimoniali consuntivi relativi all’anno t-1
Prima finestra
 I dati relativi alla quota parte di proprietà del gestore sono raccolti
all’interno della raccolta “RAB gas” e ne seguono le tempistiche di
caricamento dati/invio definitivo (fissate con determina del
Direttore DIUC – presumibilmente raccolta aperta dal 15-ott-2014
al 30-nov-2014).
 Tutte le località: inserimento dei dati relativi all’anno 2013;
 Stato diverso da Verificato con l’Ente concedente:
modifiche/integrazioni per i valori già inseriti all’atto del
caricamento iniziale senza alcuna richiesta di rettifica (stratificazioni
aperte).
49
Seconda finestra
 In questa finestra (15-gen-2015/27-feb-2015), per le località con
stato diverso da “Verificato con l’Ente concedente “, è possibile:
• apportare modifiche/integrazioni per i valori già inseriti senza
alcuna richiesta di rettifica;
• modificare lo stato di lavorazione per le località interessate dalle
modifiche.
50
Terza finestra
 I dati relativi alla quota parte di proprietà del gestore sono raccolti
all’interno della raccolta “RAB gas” e ne seguono le tempistiche di
caricamento dati/invio definitivo (fissate con determina del Direttore
DIUC – presumibilmente raccolta aperta dal 15-ott-2015 al 30-nov-
2015).
 Tutte le località: inserimento dei dati relativi all’anno 2014;
 Stato diverso da Verificato con l’Ente concedente:
modifiche/integrazioni per i valori già inseriti all’atto del caricamento
iniziale senza alcuna richiesta di rettifica (stratificazioni aperte).
51
Quarta finestra
 In questa finestra (15-gen-2016/27-feb-2016), per le località con stato
diverso da “Verificato con l’Ente concedente “, è possibile:
• apportare modifiche/integrazioni per i valori già inseriti senza alcuna
richiesta di rettifica;
• modificare lo stato di lavorazione per le località interessate dalle
modifiche.
52
Gestione delle richieste di rettifica dati
Valido per le località con stato “Verificato con l’Ente concedente”
Modalità previste dall’articolo 4, comma 1 della RTDG
Le richieste di rettifica di dati relativi a incrementi patrimoniali e contributi
possono essere presentate dalle imprese all’Autorità in ciascun anno del periodo
regolatorio nelle seguenti finestre:
• 1 febbraio – 15 febbraio;
• 1 settembre – 15 settembre.
53
54
Breve presentazione della procedura di calcolo
Ambito di applicazione
 Località servite da gas naturale da metanodotto per le quali il valore delle
tariffe di riferimento provvisorie dell’anno 2014 è stato determinato attraverso
un calcolo puntuale (non si trovano nella condizione di tariffa d’ufficio iniziale o
stratificazione mancante).
Definizioni
«calcolo puntuale»
 Indica se nella località il valore delle immobilizzazioni esistenti al 31 dicembre
2007 è stato effettuato considerando una stratificazione puntuale di costi
storici
«tariffa d’ufficio iniziale o stratificazione mancante»
 Indica se nella località il valore delle immobilizzazioni esistenti al 31 dicembre
2007 (determinazione d’ufficio iniziale) ovvero al 31 dicembre 2006
(stratificazione mancante) è stato effettuato con criteri d’ufficio e quindi non
riflette una stratificazione puntuale di costi storici.
55
Tipologie di cespite interessate
• Terreni sui quali insistono fabbricati industriali
• Fabbricati industriali
• Impianti principali e secondari
• Condotte stradali
• Impianti di derivazione
• Gruppi di misura convenzionali
• Gruppi di misura elettronici
• Dispositivi add-on
56
Elementi di costo non considerati
• Cespiti centralizzati (concentratori – sistemi di telelettura/telegestione)
• Capitale centralizzato (calcolo parametrico per le categorie di cespiti
«fabbricati non industriali» e «altre immobilizzazioni»);
• Contributi centralizzati («fabbricati non industriali» e «altre
immobilizzazioni»);
• Valori di pre-consuntivo (non idonei ai fini del confronto VIR-RAB);
• Poste rettificative;
• Capitale circolante.
57
Tabella delle vite tecnico-economiche
58
Categoria Cespite
DEL.
573-13
DEL.
159-08
DEL.
170-04
DEL.
87-03
Terreni infinita infinita infinita infinita
Fabbricati 40 40 40 50
Condotte stradali 50 50 40 50
Impianti di derivazione (allacciamenti) 40 40 40 50
Misuratori elettronici 15 15 20 25
Misuratori tradizionali (esclusi <=G6) 20 20 20 25
Misuratori tradizionali <=G6 15 20 20 25
Impianti principali e secondari 20 20 20 20
Altre immobilizzazioni 7 7 10 10
Dispositivi ADD-ON 15 - - -
Determinazione del valore della RAB
(determinanti di costo considerate fino all’anno 2012
compreso)
Il valore della RAB, calcolato per ciascuna località, è dato da:
dove:
è il valore dell’ immobilizzato netto di cespiti entrati in esercizio fino al 31
dicembre 2012 rivalutati al 2013
è il valore residuo dei contributi incassati fino al 31 dicembre 2012 rivalutati al
2013
59
 IMNRiIMNAlSaldoLICIMNIPIMN ___2013 
 IMNConRiIMNConAlIMNConIPCon ___2013 
201320132013 ConIMNRAB 
2013IMN
2013Con
Determinazione del valore netto riferito ad incrementi patrimoniali
(IP), alienazioni (Al) e riclassifiche (Ri)
dove:
è il valore dell’immobilizzato lordo dato da:
con
valore storico del cespite s entrato in esercizio nell’anno t
valore del deflatore degli investimenti fissi lordi all’anno t quando =1
valore del fondo ammortamento dato da
dove
indice che rappresenta il livello di ammortamento del cespite
Nota: per la determinazione dell’immobilizzato netto riferito ad alienazioni e riclassifiche
valgono le medesime regole sopra descritte
60
 IMNRiIMNAlSaldoLICIMNIPIMN ___2013 
 
ts
tts dCAIMLIP
,
,_
 
ts
tstts FDdCAAIP
,
2013
,,_
AIPIMLIPIMNIP ___ 
tsCA ,
td 2013d
IMLIP _
AIP _
2013
,tsFD
Determinazione del fattore di degrado per
incrementi patrimoniali, alienazioni e riclassifiche
61
2002t
  III
s
III
ssss
IndGradQA
VTE
IndGradQAIndGradQA
VTEVTE
AC
VTEVTE
t






08/159,03/87,13/573,08/159,03/87,
112012200920122009
20062002 t
  III
s
III
ssss
IndGradQA
VTE
IndGradQAIndGradQA
VTEVTE
AC
VTEVTE
t






08/159,04/170,13/573,08/159,04/170,
112012200920122009
20112006 t
13/573,08/159,
20122012
ss VTE
AC
VTE
t 


2011t
13/573,sVTE
tAC 
t anno in corrispondenza del quale è stato indicato il valore storico;
AC anno in corrispondenza del quale viene calcolato il fattore di degrado (per il calcolo
delle tariffe dell’anno 2014 si ha AC=2013);
IndGradQA Coefficiente correttivo che, attraverso una modifica della vita utile del cespite, consente
il recupero del minor ammortamento riconosciuto in tariffa connesso all’applicazione del
meccanismo di gradualità in modo da garantire comunque la copertura dei costi di
capitale (deliberazione ARG/gas 197/09).
NOTA
il valore di FD non può assumere valori >1 (se FD>1 allora si pone FD=1)
62
Esempio di rappresentazione grafica del fattore di
degrado
fino all’anno 2009
Aliquote ammortamento
Deliberazione 87/03
dopo l’anno 2009
fino all’anno 2012
Aliquote ammortamento
Deliberazione ARG/gas
159/08
%
anni
100%
Già nel primo anno si
calcola una quota di
degrado
Quota residua
Aliquote ammortamento
Deliberazione
573/2013/R/gas
dopo l’anno 2012
63
Determinazione del saldo dei lavori in corso (LIC)
Ai fini della determinazione della RAB è necessario conoscere anche il valore del saldo delle
immobilizzazioni in corso sottraendo dal valore complessivo dei lavoro in corso il valore
complessivo di quelli entrati in esercizio in anni successivi.
 IMNRiIMNAlSaldoLICIMNIPIMN ___2013 
 
ts
tts
ts
tts dLICesedLICSaldoLic
,
,
,
,
64
Modalità di degrado dello stock di contributi
esistente al 31 dicembre 2011
 Nella deliberazione 573/2013/R/gas, in relazione allo stock di contributi esistente al
31 dicembre 2011, l’Autorità ha previsto, per le imprese, la possibilità di scegliere
tra le due seguenti opzioni alternative di trattamento dei contributi:
a) in continuità con l’approccio adottato nel terzo periodo di regolazione, i
contributi, non soggetti a degrado, sono portati interamente in deduzione dal
capitale investito mentre gli ammortamenti sono calcolati al lordo dei contributi
(di seguito: OPZIONE A);
b) contributi sono portati in detrazione dal valore delle immobilizzazioni sia ai fini
della determinazione della remunerazione del capitale investito, sia ai fini della
determinazione delle quote di ammortamento e vengono degradati per la quota
portata in deduzione dagli ammortamenti (di seguito: OPZIONE B).
 La scelta è vincolante per tutta la durata del quarto periodo di regolazione, fino alla
data di passaggio alla gestione per ambito.
OPZIONE A - determinazione del valore netto dei contributi riferiti ad
incrementi patrimoniali (IP), alienazioni (Al) e riclassifiche (Ri)
Dove:
è il valore lordo del contributo dato da:
con
valore storico del contributo riferito al cespite s incassato nell’anno t
valore del deflatore degli investimenti fissi lordi all’anno t quando =1
valore del fondo ammortamento dato da
Con
indice che rappresenta il livello di ammortamento del contributo
Nota: per la determinazione del valore netto dei contributi riferito ad alienazioni e
riclassifiche valgono le medesime regole sopra descritte
65
 
ts
tts dCAIMLConIP
,
,_
 
ts
tstts FDdCAAConIP
,
2013
,,_
AConIPIMLConIPIMNConIP ___ 
tsCA ,
td 2013d
IMLConIP _
AConIP _
2013
,tsFD
 IMNConRiIMNConAlIMNConIPCon ___2013 
66
OPZIONE A - determinazione del fattore di degrado (FD)
 Il valore di FD non può assumere valori >1 (se FD>1 allora si pone FD=1);
 a partire dall’anno 2009 e fino all’anno 2011 i contributi non vengono
degradati;
 I contributi incassati a partire dall’anno 2012 seguono le regole di degrado
degli incrementi patrimoniali.
Contributi pubblici incassati fino all’anno 1997
1992t 19971992  t







 
03/87,
2000
sVTE
t
5,0
20092000
03/87,03/87,







 


ss VTE
t
VTE
t
Contributi pubblici incassati dall’anno 1998 compreso e tutti i contributi privati
2002t 20062002  t 20082006  t







 
03/87,
2009
sVTE
t







 
04/170,
2009
sVTE
t







 
08/159,
2009
sVTE
t
OPZIONE B - determinazione del valore netto dei contributi riferiti ad
incrementi patrimoniali (IP), alienazioni (Al) e riclassifiche (Ri)
Dove:
con
valore residuo del contributo al 31 dicembre 2011 incassato nell’anno t e riferito
al cespite s
valore del deflatore degli investimenti fissi lordi all’anno t quando =1
coefficiente di rilascio immediato, che esprime la quota di soggetta a rilascio nel
corso del quarto periodo di regolazione
indice che rappresenta il livello di ammortamento del contributo
Nota: per la determinazione del valore netto dei contributi riferito ad alienazioni e
riclassifiche valgono le medesime regole sopra descritte
67
   1
,
,1
,
, 11_ kgdSTFDkgdSTIMNConIP
ts
t
CONT
tsAC
ts
t
CONT
ts  
td 2013d
 IMNConRiIMNConAlIMNConIPCon ___2013 
CONT
tsST ,
1kg
ACFD
Ai fini della determinazione del valore
residuo viene considerata anche la
quota parte non soggetta a rilascio
immediato
68
OPZIONE B - determinazione del fattore di degrado (FD)
Dove:
kg2AT è il coefficiente di modulazione delle quote di degrado di cui alla Tabella 2 della RTDG
relativo all’anno AT (fino all’anno tariffe 2019);
kd è il coefficiente di degrado, fissato pari a 0,025.
2011t




1
2014
2
ACAT
AT
dATAC kkgFD
69
Dati RAB resi disponibili alle stazioni appaltanti
70
LA PAGINA WEB GARE GAS
http://www.autorita.energia.it/it/gas/garegas.htm
71
Accesso al sistema
Il link per accedere al sistema sarà recapitato via e-mail al termine della procedura di
accreditamento e sarà presente nella sezione del sito “Gare concessione gas”
L’accesso avviene previa autenticazione tramite Smart Card di tipo CNS, (Carta
Nazionale dei Servizi) Della persona precedentemente accreditata.
72
Visualizzazione dati
Una volta effettuato l’accesso, è possibile procedere alla visualizzazione dei dati inseriti
in fase di accreditamento e al download dei dati per gli ambiti gestiti.
73
Dati RAB resi disponibili
 Con riferimento alla prima pubblicazione (31 luglio 2014), i valori fanno
riferimento a determinanti di costo dichiarate fino all’anno 2012
compreso e tengono conto delle modalità di calcolo previste dalla RTDG
illustrate nelle precedenti slide.
 L ’Autorità rende disponibile alle stazioni appaltanti i valori delle RAB riferite alla
quota parte di proprietà del gestore per le località con stato “Valutato dal gestore” e
“Verificato con l’Ente concedente”.
 Per le località con stato “Valutato dal gestore” si precisa che i dati resi disponibili non
sono stati ancora oggetto di verifica congiunta con l’ente concedente e pertanto
sono soggetti a possibili future modifiche.
 Per le località con stato “Da processare” non viene reso disponibile lo split (il dato
attualmente disponibile è quello relativo al valore aggregato della RAB calcolata per
la determinazione delle tariffe dell’anno 2013, già on line dal mese di marzo 2014).
Nota: Indipendentemente dallo stato di lavorazione, anche per le località per le quali
non è disponibile la stratificazione storica fino all’anno 2006 (“Determinazione d’ufficio
iniziale” o “Stratificazione mancante”) il dato relativo alla quota parte non viene reso
disponibile.
74
Calendario disponibilità dati disaggregati per
stazioni appaltanti
Caricamento iniziale Pubblicazione entro il 31-lug-2014
Prima finestra Pubblicazione entro il 15-dic-2014
Allineamento con valori definitivi delle tariffe di riferimento 2014
Seconda finestra Pubblicazione entro il 31-mar-2015
Terza finestra Pubblicazione entro il 15-dic-2015
Allineamento con valori definitivi delle tariffe di riferimento 2015
Quarta finestra Pubblicazione entro il 31-mar-2016
75
Configurazioni (località-gestore) di riferimento e
data di riferimento dei dati resi disponibili alle
stazioni appaltanti
Post Caricamento iniziale
La configurazione è quella utilizzata per il calcolo delle tariffe 2014.
I dati fanno riferimento a cespiti e contributi esistenti alla data del 31 dicembre
2012.
Post Prima finestra e Seconda finestra
La configurazione è quella utilizzata per il calcolo delle tariffe 2015.
I dati fanno riferimento a cespiti e contributi esistenti alla data del 31 dicembre
2013.
Post Terza finestra e Quarta finestra
La configurazione è quella utilizzata per il calcolo delle tariffe 2016.
I dati fanno riferimento a cespiti e contributi esistenti alla data del 31 dicembre
2014.
76
Informazioni rese disponibili
 Per ciascuna località, con riferimento alle attività di distribuzione e
misura, l’Autorità intende rendere disponibili entro il 31 luglio 2014 alle
stazioni appaltanti le seguenti informazioni:
• La scelta operata dai distributori in tema di trattamento dei contributi;
• l’eventuale applicazione del calcolo previsto dall’articolo 16.6 della
RTDG 2009-2012;
• Il valore dell’immobilizzato netto;
• Il valore dei contributi netti;
• Il di cui riferito ai contributi non soggetti a rilascio immediato;
• Il valore del capitale investito netto (RAB)
77
Grazie per l’attenzione
78
Back up
Raccolta RAB gas – Cespiti di proprietà del
gestore (I)
 L'iniziativa dell'Autorità persegue, tra le altre, anche la finalità di fornire un
supporto ai gestori ed Enti locali nella determinazione del valore della RAB
disaggregata in funzione dei profili proprietari e delle esigenze connesse allo
svolgimento delle gare
 In relazione a tale iniziativa, pertanto, si precisa che:
• La compilazione della raccolta non solleva l’impresa distributrice dagli obblighi di
comunicazione di dati agli Enti locali. L’Ente locale, quale titolare del servizio di
distribuzione del gas, ha per legge tutti i poteri necessari per ottenere
direttamente dai gestori del servizio i dati in questione
• La responsabilità per la disaggregazione dei dati non è dell’Autorità. L’Autorità si
limita a fornire uno strumento per rendere disponibili alle stazioni appaltanti i
valori delle RAB disaggregate. Qualora i dati inseriti nel sistema non siano corretti
ovvero non riflettano l’effettiva ripartizione dei perimetri di proprietà, l’Autorità
non si assume alcuna responsabilità
79
Raccolta RAB gas – Cespiti di proprietà del
gestore (II)
 Alcune imprese di distribuzione e associazioni di categoria hanno evidenziato
difficoltà nella compilazione della raccolta on line predisposta all’inizio del
mese di maggio 2014
 Sulla base di queste istanze, a seguito di approfondimenti con le associazioni
di categoria e l’ANCI, sono state apportate alcune integrazioni alla raccolta
dati, con riferimento sia alle tempistiche che al contenuto, nell’ottica di
definire modalità per l’acquisizione dei dati disaggregati relativi alla RAB
sufficientemente flessibili e che consentano a imprese distributrici e enti locali
di disporre di uno strumento utile per rendere disponibili ovvero acquisire tali
dati
 La necessità di predisporre strumenti flessibili trova ragione nel fatto che il
processo di determinazione della RAB deve essere condiviso con l’Ente locale
80
Ruolo dell’Autorità (I)
 Il regime giuridico del servizio di distribuzione del gas naturale, delineato dalla
legislazione nazionale, è caratterizzato dalla presenza di (almeno) due
soggetti istituzionali distinti e investiti di funzioni orientate alla tutela di
specifici e distinti interessi generali. In particolare:
• l’Autorità di regolazione, la quale persegue la promozione e la tutela
della concorrenza, la promozione dell’efficienza nei servizi e la tutela dei
consumatori, ed è pertanto intestataria di funzioni di regolazione
dell’erogazione del servizio nei confronti degli utenti; tale attività incide
direttamente sui fondamentali economici dei rapporti commerciali nei quali
si traduce l’espletamento del servizio, quali la definizione delle condizioni
economiche, delle condizioni di accesso e di erogazione del servizio, quali
gli standard qualitativi minimi;
• l’Ente locale, titolare del servizio, persegue finalità di natura politica
(“attività di indirizzo, di vigilanza, di programmazione e di controllo”),
ponendo vincoli ed obblighi in capo all’operatore economico, i quali
costituiscono il contenuto tipico dell’atto di assenso (che generalmente
assume la forma della concessione) col quale il titolare autorizza il gestore
ad esercitare il servizio.
81
Ruolo dell’Autorità (II)
 In particolare, l’Autorità:
• verifica gli scostamenti VIR-RAB superiori al 10%, in attuazione delle
disposizioni dell’articolo 1, comma 16, del decreto legge 145/13
(deliberazione 310/2014/R/GAS);
• può inviare entro 30 giorni proprie osservazioni alla stazione appaltante che,
ai sensi delle disposizioni di cui al comma 9.2, del decreto 226/11 invia il
bando di gara e il disciplinare di gara all’Autorità, insieme alla nota
giustificativa di cui al comma 9.1, del medesimo decreto (deliberazione
113/2013/R/GAS);
• nel caso in cui la stazione appaltante non abbia tenuto conto delle
osservazioni dell’Autorità, l’Autorità ne dà evidenza pubblica nell’ambito
delle deliberazioni adottate ai sensi della deliberazione 113/2013/R/GAS,
segnalando che i valori del VIR indicati nel bando di gara non sono stati
giudicati idonei ai fini dei riconoscimenti tariffari (che saranno effettuati a
valle degli affidamenti – disciplina specifica verrà definita entro il mese di
luglio con provvedimento dell’Autorità).
82
Ruolo dell’Autorità (III)
 Con riferimento alla natura e all’ampiezza delle verifiche cui l’Autorità è tenuta
ai sensi del decreto-legge 145/13, e del conseguente ambito delle
responsabilità di quest’ultima (rispetto a quella dell’Ente locale che affida il
servizio):
• come emerge dall’assetto legislativo, ribadito anche nelle Linee Guida 7
aprile 2014, la puntuale valutazione della congruità delle valutazioni
dei VIR rientra nelle competenze, e quindi nelle relative responsabilità,
attribuite alle amministrazioni locali concedenti, titolari del servizio;
• poiché le verifiche cui è tenuta l’Autorità si svolgono, invece, a livello
centrale e successivamente alle valutazioni svolte in loco da parte delle
amministrazioni locali competenti, le verifiche che residuano in capo
all’Autorità devono essere orientate in coerenza con le finalità istituzionali
che quest’ultima persegue, di tutela dei clienti finali e di promozione
della concorrenza;
• pertanto, le attività di cui l’Autorità è responsabile non possono che
limitarsi a valutazioni di coerenza fondate su evidenze e note rese
disponibili dagli Enti locali concedenti o dalle stazioni appaltanti, in caso di
delega di cui all’articolo 2 del decreto 226/11.
83

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Gare gas : raccolta RAB – Cespiti di proprietà del gestore

  • 1. Raccolta RAB gas – Cespiti di proprietà del gestore Milano, 10 luglio 2014 1
  • 2. 2 Agenda Parte I • Cenni sul sistema tariffario • Deliberazione 310/2014/R/GAS: aspetti metodologici per l’identificazione delle fattispecie con scostamento VIR - RAB superiore al 10% Parte II • Raccolta dati cespiti di proprietà del gestore • Breve presentazione della procedura di calcolo • Dati RAB resi disponibili alle stazioni appaltanti
  • 3. 3 Cenni sul sistema tariffario
  • 4. 4 Cenni in tema di sistema tariffario: Deliberazione 573/2013/R/GAS  Con la deliberazione 12 dicembre 2013, 573/2013/R/GAS è stata definita la regolazione tariffaria dei servizi di distribuzione e misura per il periodo di regolazione 2014-2019 con riferimento alle concessioni comunali o sovra-comunali  Nel DCO 53/2014/R/GAS sono stati illustrati gli orientamenti dell’Autorità in tema di regolazione tariffaria per le gestioni d’ambito  L’adozione del provvedimento finale in materia di regolazione tariffaria per le gestioni d’ambito è prevista entro il mese di luglio
  • 5. 5 Il sistema tariffario nel quarto periodo regolatorio (I)  Il sistema tariffario per il quarto periodo di regolazione, in continuità con l’impostazione esistente nel precedente periodo, prevede la determinazione di una tariffa obbligatoria, applicata ai clienti finali, e di una tariffa di riferimento, che definisce il ricavo ammesso per ciascuna impresa distributrice a copertura del costo riconosciuto  Un meccanismo di perequazione consente di coprire gli squilibri tra ricavi ammessi dalla tariffa di riferimento e ricavi effettivi ottenuti applicando la tariffa obbligatoria  In particolare, la perequazione si articola in due meccanismi: • perequazione dei ricavi relativi al servizio di distribuzione • perequazione dei costi relativi al servizio di misura
  • 6. 6 Il sistema tariffario nel quarto periodo regolatorio (II) TARIFFA DI RIFERIMENTO TARIFFA OBBLIGATORIA MECCANISMI DI PEREQUAZIONE RICAVI EFFETTIVI RICAVI AMMESSI
  • 7. 7 Tariffa di riferimento per il servizio di distribuzione: gestioni comunali  La tariffa di riferimento per il servizio di distribuzione è denominata tariffa TVD ed è composta, in ciascun anno t, dalle seguenti componenti: (€/pdr) a copertura della remunerazione del capitale investito e degli ammortamenti relativi a immobilizzazioni centralizzate; (€/pdr) a copertura della remunerazione del capitale investito relativo alle immobilizzazioni materiali di località proprie del servizio di distribuzione, per le località i a regime nell’anno t; (€/pdr) a copertura degli ammortamenti relativi alle immobilizzazioni materiali di località proprie del servizio di distribuzione, per le località i a regime nell’anno t; (€/pdr) a copertura dei costi operativi relativi al servizio di distribuzione fornito nelle località a regime nell’anno t. Tale componente è differenziata in base alla densità d e alla classe dimensionale r, relativa al perimetro servito da ciascuna impresa distributrice nell’anno t-1, come individuato sulla base della configurazione comunicata in sede di raccolta dati. cap tcent )( rem ictdist ,,)( amm ictdist ,,)( ope rdtdist ,,)(
  • 8. 8 Tariffa di riferimento per il servizio di distribuzione: gestioni per ambito  La tariffa di riferimento per il servizio di distribuzione con riferimento alle gestioni per ambito comprenderà anche le seguenti componenti (DCO 53/2014/R/GAS): • componente a copertura dei costi operativi relativi al servizio di distribuzione differenziata in base alla densità dell’ambito di concessione, che sostituisce la componente • componente a copertura dei costi relativi al corrispettivo una tantum ex deliberazione 407/2012/R/GAS: riconosciuti per la durata del periodo di concessione, come quota annua di ammortamento dell’onere sostenuto • componente a copertura dei costi relativi al corrispettivo di cui all’articolo 8, comma 2 del decreto 226/11 (oneri per attività di controllo e vigilanza sulla conduzione del servizio) ope rdtdist ,,)(
  • 9. 9 Tariffa di riferimento per il servizio di misura (I)  La tariffa di riferimento per il servizio di misura è composta dalle seguenti componenti: (€/pdr) a copertura della remunerazione del capitale investito relativo alle immobilizzazioni materiali di località, per le località i a regime nell’anno t; (€/pdr) a copertura degli ammortamenti relativi alle immobilizzazioni materiali di località per le località i a regime nell’anno t; (€/pdr) a copertura dei costi operativi relativi alle funzioni di installazione e manutenzione di tutti i gruppi di misura di classe inferiore o uguale a G6 e dei gruppi di misura di classe maggiore a G6 non conformi ai requisiti delle Direttive per la messa in servizio dei gruppi di misura del gas; (€/pdr) a copertura dei costi operativi relativi alle funzioni di installazione e manutenzione dei gruppi di misura di classe maggiore di G6 conformi ai requisiti delle Direttive per la messa in servizio dei gruppi di misura del gas; (€/pdr) a copertura dei costi operativi relativi alla funzione di raccolta, validazione e registrazione delle misure; (€) a copertura dei costi centralizzati per il sistema di telelettura/telegestione, limitatamente agli anni 2014 e 2015; (€) a copertura dei costi dei concentratori, limitatamente agli anni 2014 e 2015. rem ictmist ,,)( amm ictmist ,,)( bope tinst , )( vope tinst , )( ope tract )( ctTEL , ctCON ,
  • 10. 10 Tariffa di riferimento per il servizio di misura (II)  Con la deliberazione 573/2013/R/GAS, l’Autorità ha previsto che nei primi due anni del quarto periodo regolatorio trovino riconoscimento tariffario i costi di telelettura/telegestione (componente TELt,c) e i costi relativi ai concentratori sostenuti dalle imprese (componente CONt,c), indipendentemente dal fatto che queste abbiano adottato una scelta di tipo make o di tipo buy  Come indicato all’articolo 16, comma 2 della RTDG 2014-2019 a partire dall’anno tariffe 2016 troveranno invece applicazione le componenti t(tel) e t(con) espresse in euro/punto di riconsegna; la copertura dei costi relativi ai sistemi di telegestione e dei costi relativi ai concentratori avverrà sulla base di criteri output based e in funzione dei costi efficienti delle imprese che hanno adottato soluzione di tipo make  Non sono previste componenti aggiuntive della tariffa di riferimento nel passaggio alle gestioni per ambito
  • 11. 11 Tariffa di riferimento per il servizio di commercializzazione  La tariffa di riferimento relativa alla commercializzazione dei servizi di distribuzione e di misura, è denominata COT ed è composta dalla componente , espressa in euro per punto di riconsegna, a copertura dei costi operativi relativi ai servizi di commercializzazione della distribuzione e della misura  Non sono previste modifica della struttura della tariffa nel passaggio alle gestioni per ambito tt(cot)
  • 12. Tariffe di riferimento: ambito di applicazione  Le componenti e della tariffa di riferimento per il servizio di distribuzione e le componenti e della tariffa di riferimento per il servizio di misura sono definiti a livello di località i  La località è l’unità territoriale minima di riferimento ai fini delle determinazioni tariffarie  La località di norma coincide con il territorio di un singolo comune. Qualora in uno stesso comune siano presenti reti di distribuzione del gas naturale non interconnesse, la località è la parte del territorio del comune servita da una singola rete di distribuzione non interconnessa.  Nel caso di reti distribuzione non interconnesse che sconfinano in frazioni di comuni diversi, qualora il tratto di rete di sconfinamento serva fino a 10 punti di riconsegna (di seguito: località di sconfinamento), è data facoltà al distributore di dichiarare i dati fisici ed economici sulla località principale. In tale circostanza la località di sconfinamento viene considerata non rilevante ai fini tariffari e quindi non mappata. NOTA:  Attualmente sono circa 620 i comuni in cui sono presenti più località (circa il 10% dei comuni metanizzati) 12 rem ictdist ,,)( amm ictdist ,,)( rem ictmist ,,)( amm ictmist ,,)(
  • 13. 13 Componenti della tariffa obbligatoria (I)  La tariffa obbligatoria è così composta: • componente fissa: (euro per punto di riconsegna) , composta dagli elementi: o differenziato per ambito, a copertura di quota parte dei costi di capitale relativi al servizio di distribuzione o differenziato per ambito, a copertura dei costi operativi e di capitale relativi al servizio di misura o non differenziato per ambito, a copertura dei costi di commercializzazione • componente variabile: (centesimi di euro per standard metro cubo), composta dall’elemento differenziato per scaglione f, a copertura dei costi operativi e della quota rimanente dei costi di capitale relativi al servizio di distribuzione • oneri aggiuntivi (UG1, UG2, UG3, GS, RE e RS) 1 )(3 disf  )(1 dis )(1 mis (cot)1 3
  • 14. 14 Componenti della tariffa obbligatoria (II) Sulla base di quanto stabilito dal comma 27.9 della RTDG, a partire dall’anno tariffe 2015 le componenti e sono articolate per scaglioni di consumo, distinguendo: • classe di gruppo di misura inferiore o uguale a G6; • classe di gruppo di misura superiore a G6 e inferiore o uguale a G40; • classe di gruppo di misura superiore a G40. )(1 dis )(1 mis
  • 15. 15 Componenti della tariffa obbligatoria (III)  A seguito dell’assegnazione delle concessioni per ambito troveranno applicazione due componenti ulteriori: • componente a copertura della differenza VIR-RAB: o nel DCO 53/2014/R/GAS l’Autorità ha ipotizzato l’introduzione di specifiche componenti tariffarie ad applicazione locale o d’ambito o l’ipotesi di ampia socializzazione dei costi, pur preferibile sul piano della concorrenza nel segmento della vendita, espone al rischio che i costi del servizio possano aumentare in modo significativo, come conseguenza dei processi di determinazione dei valori di rimborso • componente legata allo sconto tariffario: o nel documento 53/2014/R/GAS l’Autorità ha confermato l’orientamento di prevedere l’introduzione di una specifica componente tariffaria (ST), espressa in centesimi di euro/punto di riconsegna, destinata a riflettere lo sconto tariffario offerto in sede di gara per l’aggiudicazione del servizio ai sensi delle disposizioni dell’articolo 13, comma 1, punti i e ii del decreto 226/11 o nell’ipotesi dell’Autorità la componente è definita a livello di ambiti tariffari; gli effetti degli sconti tariffari vengono poi redistribuiti tra le imprese distributrici per mezzo del meccanismo di perequazione dei ricavi del servizio di distribuzione
  • 16. 16 Ambiti tariffari nord occidentale nord orientale centrale centro-sud occidentale centro-sud orientale meridionale
  • 17. 17 Costo riconosciuto  Il costo riconosciuto determinato dall’Autorità comprende: • i costi operativi, costituiti principalmente dai costi per servizi esterni, dai costi di personale e dagli acquisti di materiali; • gli ammortamenti delle immobilizzazioni; • la remunerazione del capitale investito riconosciuto.  La remunerazione del capitale investito, in particolare, è determinata come prodotto tra il capitale investito netto (CIN) e il WACC
  • 18. 18 Il capitale investito riconosciuto ai fini tariffari  Ai fini regolatori, il capitale investito si distingue per funzione in: • capitale investito centralizzato; • capitale investito centralizzato relativo al servizio di misura; • capitale investito di località relativo al servizio di distribuzione; • capitale investito di località relativo al servizio di misura.  In relazione alla natura del capitale, con riferimento al capitale investito di località, si distingue tra: a) immobilizzazioni nette di località (assunte con segno positivo); b) immobilizzazioni in corso di località (assunte con segno positivo); c) contributi pubblici in conto capitale e contributi privati (assunti con segno negativo); d) capitale circolante netto riferito alle immobilizzazioni di località, calcolato in misura pari allo 0,8% del valore delle immobilizzazioni materiali lorde (assunto con segno positivo); e) quota parte delle poste rettificative, comprendenti il trattamento fine rapporto, assegnata ai cespiti di località (assunta con segno negativo).  Una terza dimensione tassonomica è relativa alla proprietà dei cespiti, che ad oggi non è rilevante ai fini delle determinazioni tariffarie CIN base per determinare RAB di località
  • 19. 19 Le immobilizzazioni lorde  L’Autorità ha confermato, per il primo triennio del periodo di regolazione 2014-2019, il criterio generale di valutazione del capitale investito di località basato sul metodo del costo storico rivalutato  In particolare, ai fini della fissazione dei livelli iniziali del capitale investito per il quarto periodo di regolazione, per ciascuna impresa distributrice c, con riferimento a ciascuna località i, il valore lordo delle immobilizzazioni materiali di località, relative al servizio di distribuzione ovvero al servizio di misura al 31 dicembre dell’anno 2012, è determinato secondo la seguente formula: dove: • att vale: o dis per i cespiti relativi al servizio di distribuzione; o mis per cespiti relativi al servizio di misura; • è il costo storico dei cespiti dell’impresa c, appartenenti alla tipologia s, acquisiti nell’anno t, siti nella località i, ancora in esercizio al 31 dicembre 2012; • è, per ciascun anno t, il deflatore degli investimenti fissi lordi
  • 20. 20 Le immobilizzazioni nette  La determinazione del valore netto delle immobilizzazioni di località relative al servizio di distribuzione e al servizio di misura viene effettuato sottraendo al valore lordo il valore assunto dal fondo di ammortamento  In particolare, ai fini della fissazione dei livelli iniziali del capitale investito per il quarto periodo di regolazione, per ciascuna impresa distributrice c, con riferimento a ciascuna località i, il valore netto delle immobilizzazioni materiali di località, relative servizio di distribuzione ovvero al servizio di misura al 31 dicembre dell’anno 2012, è determinato secondo la seguente formula: dove: • è per ciascun cespite dell’impresa c, appartenente alla tipologia s, acquisito nell’anno t, sito nella località i, ancora in esercizio al 31 dicembre 2012, il fondo ammortamento definito in funzione dell’anno di acquisizione dei cespiti e dell’anno cui si riferisce l’ammortamento.
  • 21. 21 Calcolo puntuale e determinazione d’ufficio  Le regole illustrate per la determinazione del valore delle immobilizzazioni lorde e del valore delle immobilizzazioni nette valgono per le località in relazione alle quali le tariffe di riferimento sono state determinate sulla base di un calcolo puntuale  In particolare, viene effettuato un calcolo puntuale se nella località il valore delle immobilizzazioni esistenti al 31 dicembre 2007 è stato effettuato considerando una stratificazione puntuale di costi storici fornita dall’imprese distributrice nell’ambito delle raccolte dati  Una località si trova invece nella condizione di: o «stratificazione mancante» se nella medesima località il valore delle immobilizzazioni esistenti al 31 dicembre 2006 è stato determinato con criteri d’ufficio e non riflette quindi una stratificazione puntuale di costi storici. o «tariffa d’ufficio iniziale» se nella medesima località il valore delle immobilizzazioni esistenti al 31 dicembre 2007 è stato determinato con criteri d’ufficio e non riflette quindi una stratificazione puntuale di costi storici.
  • 22. 22 Calcolo degli ammortamenti (I) In particolare, la quota di ammortamento è calcolata:  per i cespiti acquisiti fino all’anno 2002 incluso, sulla base: • della vita utile tecnica delle infrastrutture riportate nella Tabella 15 della deliberazione 31 luglio 2003, n. 87 in relazione agli ammortamenti fino all’anno tariffe 2010 incluso; • della durata convenzionale di cui alla Tabella 3 della deliberazione ARG/gas 159/08 in relazione agli ammortamenti negli anni tariffe 2010-2013 (incluso);  per i cespiti acquisiti dall’anno 2003 all’anno 2006 incluso, sulla base: • della durata convenzionale di cui alla Tabella 2 della deliberazione 29 settembre 2004, n. 170 in relazione agli ammortamenti fino all’anno tariffe 2010 incluso; • della durata convenzionale di cui alla Tabella 3 della deliberazione ARG/gas 159/08 in relazione agli ammortamenti negli anni tariffe 2010-2013 (incluso);  per i cespiti acquisiti dall’anno 2007 all’anno 2011 incluso, sulla base della durata convenzionale di cui alla Tabella 3 della deliberazione ARG/gas 159/08 in relazione agli ammortamenti fino all’anno tariffe 2013 incluso.
  • 23. 23  Con la deliberazione 21 dicembre 2009, ARG/gas 197/09 è stato previsto un meccanismo per consentire di recuperare, con riferimento agli anni tariffe 2009-2011, il mancato riconoscimento degli ammortamenti connesso al meccanismo di gradualità di cui all’articolo 17 della RTDG 2009-2012  In particolare, in tale deliberazione l’Autorità ha ritenuto opportuno che il minor ammortamento riconosciuto in tariffa si sostanziasse in una modifica della vita utile del cespite ai fini regolatori e ha conseguentemente adeguato ai fini tariffari la vita utile dei cespiti in modo da garantire comunque la copertura dei costi di capitale, pur in presenza del meccanismo di gradualità  In altri termini, ai fini della determinazione delle quote di ammortamento, con riferimento agli anni 2009-2011, in cui è stato applicato il meccanismo di gradualità, è stato applicato un coefficiente correttivo determinato in funzione della quota parte degli ammortamenti non riconosciuti in tariffa Calcolo degli ammortamenti (II)
  • 24. 24  Ai fini delle determinazioni tariffarie relative all’anno t, l’ammortamento dei cespiti di località relativo al servizio di distribuzione, per ciascuna impresa distributrice c e per ciascuna località i, è calcolato secondo la seguente formula: dove: • è il valore delle immobilizzazioni lorde aggiornato all’anno t con riferimento a ciascuna tipologia di cespite s dell’impresa c relativo al servizio di distribuzione, con riferimento alla località i; • è la vita utile convenzionale ai fini regolatori dei cespiti di località della tipologia s. Calcolo degli ammortamenti (III)
  • 25. 25 Vite utili regolatorie Categoria cespite Vita utile regolatoria Fabbricati 40 Condotte stradali 50 Impianti di derivazione (allacciamenti) 40 Misuratori elettronici 15 Misuratori tradizionali (esclusi <=G6) 20 Misuratori tradizionali <=G6 15 Impianti principali e secondari 20 Altre immobilizzazioni 7 Sistemi di telelettura/telegestione 15 Concentratori 15 Dispositivi add-on 15
  • 26. 26 Deliberazione 310/2014/R/GAS: aspetti metodologici per l’identificazione delle fattispecie con scostamento VIR-RAB superiore al 10%
  • 27. 27 Quadro normativo  L’articolo 5, comma 14, del decreto 226/11 prevede che, qualora VIR superi di oltre il 25% il valore della RAB, l’Ente locale concedente trasmetta le relative valutazioni di dettaglio all’Autorità; eventuali osservazioni dell’Autorità sono rese pubbliche  L’articolo 24, del decreto legislativo 93/11 prevede che l'Autorità, limitatamente al primo periodo di esercizio delle concessioni assegnate per ambiti territoriali minimi, riconosca in tariffa al gestore entrante l'ammortamento della differenza tra il valore di rimborso e il valore delle immobilizzazioni nette, al netto dei contributi pubblici in conto capitale e dei contributi privati relativi ai cespiti di località  L’articolo 15, comma 5, del decreto legislativo 164/00, come modificato in ultimo dall’articolo 1, comma 16, del decreto-legge 145/13, prevede, tra l’altro, che: • dal rimborso da riconoscere ai gestori uscenti siano detratti i contributi privati relativi ai cespiti di località, valutati secondo la metodologia della regolazione tariffaria vigente; • qualora il VIR risulti maggiore del 10% del valore delle immobilizzazioni nette di località calcolate nella regolazione tariffaria, al netto dei contributi pubblici in conto capitale e dei contributi privati relativi ai cespiti di località, l'Ente locale concedente trasmetta le relative valutazioni di dettaglio del VIR all'Autorità per la verifica prima della pubblicazione del bando di gara; • la stazione appaltante tiene conto delle eventuali osservazioni dell'Autorità ai fini della determinazione del valore di rimborso da inserire nel bando di gara.
  • 28. 28 Oggetto della deliberazione 310/2014/R/GAS  Con la deliberazione 26 giugno 2014 310/2014/R/GAS, che ha fatto seguito al documento per la consultazione 178/2014/R/GAS, sono stati definiti: • gli aspetti metodologici per l’identificazione delle fattispecie con scostamento tra VIR e RAB superiore al 10%, tenuto conto di quanto indicato nelle Linee Guida 7 aprile 2014; • le modalità operative per l’acquisizione da parte dell’Autorità dei dati relativi al VIR, necessari per le verifiche di cui al decreto-legge 145/13; • le procedure per la verifica degli scostamenti tra VIR e RAB superiori al 10%, in attuazione delle disposizioni dell’articolo 1, comma 16, del decreto-legge 145/13.
  • 29. 29 Le condizioni per il confronto tra VIR e RAB  L’Ente locale è tenuto ad identificare e comunicare all’Autorità le fattispecie nelle quali lo scostamento VIR-RAB supera la soglia del 10%, identificata dal decreto-legge n. 145/13.  A questo fine, risulta necessario che le due grandezze (VIR e RAB) oggetto di confronto siano definite su basi omogenee. In particolare tali grandezze devono: a) essere riferite al perimetro oggetto di trasferimento a titolo oneroso tra gestore uscente e gestore entrante; b) risultare omogenee sul piano degli elementi del capitale investito netto e dei contributi considerati; c) essere riferite allo stesso orizzonte temporale.  Le analisi sugli scostamenti tra VIR e RAB vengono effettuate per singolo Comune.
  • 30. 30 RAB rilevante per il confronto (I)  Per ciascuna località, ai fini tariffari, è attualmente determinato un unico valore aggregato della RAB. Tale valore può essere distinto in varie porzioni: a) rete di distribuzione esistente in una certa località di proprietà dell’Ente locale o di una società di patrimonio delle reti, non soggetta a trasferimento; b) rete di distribuzione esistente in una certa località di proprietà del gestore uscente soggetta a trasferimento all’ente locale a devoluzione completamente gratuita o dietro rimborso di cui all’articolo 5, comma 14, lettera b, del decreto n. 226/11; c) rete di distribuzione esistente in una certa località di proprietà del gestore uscente soggetta a trasferimento a titolo oneroso al gestore subentrante.  Ai fini del confronto tra VIR e RAB deve essere considerata solo la RAB relativa alla porzione della rete di distribuzione esistente in una certa località di proprietà del gestore uscente e soggetta a trasferimento a titolo oneroso di cui alla precedente lettera c), ai sensi delle disposizioni dell’articolo 7, comma 2, del decreto 226/11  Ai sensi dall'articolo 7 del decreto n. 226/11, rientrano nella fattispecie di cui al punto c) anche i casi previsti dall'articolo 5, comma 14, lettera a, del medesimo decreto n. 226/11.
  • 31. 31 Composizione della RAB rilevante  Nel contesto delle gare per l’affidamento del servizio rilevano le sole immobilizzazioni di località che sono oggetto di trasferimento tra gestore uscente e gestore entrante  Sulla base della RTDG sono considerate immobilizzazioni di località: • terreni sui quali insistono fabbricati industriali • fabbricati industriali • impianti principali e secondari • condotte stradali • impianti di derivazione • gruppi di misura convenzionali • gruppi di misura elettronici e dispositivi add-on  Sono quindi escluse le immobilizzazioni centralizzate, ovvero tutte le tipologie di cespite materiale diverse da quelle ricomprese nelle immobilizzazioni di località e le immobilizzazioni immateriali
  • 32. 32 Calcolo della RAB  Secondo la regolazione tariffaria vigente il capitale investito netto per ciascuna località è determinato come somma algebrica delle seguenti componenti: a) immobilizzazioni nette di località (assunte con segno positivo); b) immobilizzazioni in corso di località (assunte con segno positivo); c) contributi pubblici in conto capitale e contributi privati (assunti con segno negativo); d) capitale circolante netto riferito alle immobilizzazioni di località, calcolato in misura pari allo 0,8% del valore delle immobilizzazioni materiali lorde (assunto con segno positivo); e) quota parte delle poste rettificative, comprendenti il trattamento fine rapporto, assegnata ai cespiti di località (assunta con segno negativo).  Ai fini del confronto con il VIR dovranno essere considerate le sole voci riportate alle lettere a), b) e c).
  • 33. 33 Elementi relativi ai contributi (I)  Il valore storico originario dei contributi è pari a quello dichiarato dai gestori ai fini tariffari e tiene conto sia delle eventuali rettifiche richieste dall’Autorità a seguito dei confronti con i dati disponibili presso il Ministero dell’economia e delle finanze, sia delle valutazioni d’ufficio dei contributi privati, secondo quanto previsto dalla regolazione tariffaria  Il valore dei contributi, ove applicabile, riflette le valutazioni d’ufficio dei contributi privati, previste dall’articolo 16, comma 6, della RTDG 2009-2012: o qualora non sia disponibile il dato e la stratificazione relativa ai contributi da clienti finali, si procede a una stima convenzionale assumendo che in ciascun anno l’ammontare dei contributi da clienti finali sia pari al 40% del valore degli impianti di derivazione
  • 34. 34 Elementi relativi ai contributi (II)  Secondo quanto previsto dal comma 2.2 della deliberazione 573/2013/R/GAS le imprese distributrici, per il trattamento dello stock di contributi esistenti al 31 dicembre 2011, per il periodo 1 gennaio 2014 – 31 dicembre 2019 (con termine ultimo coincidente in ogni caso con la data del passaggio alla gestione d’ambito), possono scegliere tra due opzioni: a) in continuità con l’approccio adottato nel terzo periodo di regolazione, i contributi, non soggetti a degrado, sono portati interamente in deduzione dal capitale investito mentre gli ammortamenti sono calcolati al lordo dei contributi; b) degrado graduale, attuato secondo le modalità indicate nell’articolo 13 dell’Allegato A alla deliberazione 573/2013/R/gas. Tale seconda opzione prevede che una quota parte dello stock di contributi esistenti al 31 dicembre 2011 sia temporaneamente “congelata”.  La quota dei c.d. contributi “congelati” deve comunque essere sottratta ai soli fini della determinazione del valore della RAB da confrontare con il VIR.
  • 35. 35  La quota annua di degrado per ciascuna impresa distributrice c per la quale si applica il regime di degrado graduale di cui al comma 2.2., lettera b), della deliberazione 573/2013/R/GAS è calcolata in base alla seguente formula: dove: • è lo stock di contributi pubblici e privati esistente al 31 dicembre 2011; • è il coefficiente di rilascio immediato, che esprime la quota di soggetta a rilascio nel corso del quarto periodo di regolazione; • è il coefficiente di modulazione delle quote di degrado, • è il coefficiente di degrado, fissato pari a 0,025.  Lo stock di contributi da considerare ai fini della determinazione del capitale investito è pari a: Elementi relativi ai contributi (III)
  • 36. 36 Allineamento temporale (I)  Ai fini delle verifiche, la RAB è riferita alla data del 31 dicembre dell’anno precedente all’anno t in cui è pubblicato il bando di gara, in coerenza con quanto previsto nel paragrafo 5.2 delle Linee Guida 7 aprile 2014 in relazione al VIR  I dati tariffari (RAB) sono tipicamente resi disponibili dall’Autorità in coerenza con il loro trattamento tariffario. I dati consuntivi oggi disponibili, utilizzati ai fini della determinazione delle tariffe 2014, sono riferiti al 31 dicembre 2012 (t-2), mentre i dati pre-consuntivi, non idonei ai fini del confronto tra VIR e RAB, sono disponibili con riferimento all’anno t-1 (31 dicembre 2013)  Ai fini della confrontabilità tra VIR e RAB è necessario procedere a una riconciliazione temporale dell’orizzonte di riferimento. La riconciliazione tra le due grandezze (VIR e RAB) dovrà tener conto del processo di ammortamento, di eventuali dismissioni e alienazioni, di riclassifiche, di nuovi investimenti, di entrate in esercizio di lavori in corso e di nuovi lavori in corso
  • 37. 37 Allineamento temporale (II) Ai fini dell’aggiornamento dei valori della RAB dall’anno t-1 all’anno t, di pubblicazione del bando di gara, si applicano le regole previste dall’articolo 39 della RTDG per l’aggiornamento delle componenti a copertura dei costi di capitale di località. In particolare, l’aggiornamento viene effettuato in funzione: • del tasso di variazione medio annuo del deflatore degli investimenti fissi lordi rilevato dall’Istat, riferito agli ultimi quattro trimestri disponibili sulla base del calendario di pubblicazione dell’Istat; • del tasso di variazione collegato ai nuovi investimenti netti realizzati dalla singola impresa distributrice c nelle singole località i nell’anno t; • del tasso di variazione collegato ai nuovi contributi pubblici in conto capitale e dei contributi privati percepiti, indipendentemente dal trattamento contabile; • del tasso di variazione collegato al degrado dei contributi pubblici e privati percepiti a partire dall’anno 2012; • limitatamente alle imprese che hanno optato, secondo quanto previsto dall’articolo 2, comma 2, lettera b), della deliberazione 573/2013/R/GAS, per l’opzione degrado dello stock di contributi esistenti al 31 dicembre 2011, del tasso di variazione collegato al degrado dei contributi pubblici e privati percepiti prima dell’anno 2012, calcolato in applicazione delle disposizioni dell’Articolo 13 della RTDG.
  • 38. 38 Iter procedurale di verifica dell’Autorità  L’iter procedurale comprende i seguenti stadi: a) verifica formale di completezza della documentazione trasmessa; b) test parametrico di congruità del VIR; ed eventualmente: c) riallineamento vite utili e nuova verifica dello scostamento tra VIR e RAB; d) analisi per indici; e) verifica applicazione Linee Guida 7 aprile 2014; f) verifica formale sussistenza condizioni per non applicazione Linee Guida 7 aprile 2014; g) esame giustificazioni trasmesse dagli Enti locali concedenti.
  • 39. 39 Test parametrico di congruità del VIR  Il test parametrico di congruità è effettuato confrontando il VIR con il valore parametrico determinato secondo la seguente formula: dove: rappresenta il valore stimato dell’immobilizzato lordo per metro di rete per ciascuna località i; 0 se la località i ha un’altitudine superiore a 600 metri o ha un numero di punti di riconsegna superiore a 50 mila 1 se la località i ha un’altitudine inferiore o uguale a 600 metri e ha un numero di punti di riconsegna inferiore o uguale a 50 mila; 0 se la località i ha un’altitudine inferiore o uguale a 600 metri o ha un numero di punti di riconsegna superiore a 50 mila 1 se la località i ha un’altitudine superiore a 600 metri e ha un numero di punti di riconsegna inferiore o uguale a 50 mila; 0 se la località i ha un numero di punti di riconsegna inferiore o uguale a 50 mila 1 se la località i ha un numero di punti di riconsegna superiore a 50 mila; rappresenta la densità, espressa in punti di riconsegna per metro di rete, per ciascuna località i. D1= D2= D3=
  • 40. 40 Test per indici  Per i casi in cui i valori del VIR non siano risultati coerenti sulla base del test parametrico e a valle del riallineamento delle vite utili, l’Autorità procede all’analisi per indici.  Ai fini dell’analisi per indici sono considerati i seguenti valori, in coerenza con quanto previsto dalle Linee Guida 7 aprile 2014: • costo medio costruzione condotte (euro/m); • costo medio impianto derivazione d’utenza (euro/impianto); • costo medio impianto derivazione d’utenza per punto di riconsegna (euro/pdr); • costo per scavi (inclusa demolizione e smaltimento pavimentazione stradale) per metro di tubazione IDU interrata relativa alla sezione di scavo tipo 1 e posa su strada asfaltata comunale (euro/m); • costo per rinterri e rinfianco tubazione (fino a riempimento provvisorio cassonetto stradale) per metro di tubazione IDU interrata relativa alla sezione di scavo tipo 1 e posa su strada asfaltata comunale (euro/m); • ripristino binder (inclusa asportazione e smaltimento dell’inerte di riempimento provvisorio del cassonetto) per metro di tubazione IDU interrata relativa alla sezione di scavo tipo 1 e posa su strada asfaltata comunale (euro/m); • ripristino tappeto di usura (inclusa eventuale fresatura pavimentazione) per metro di tubazione IDU interrata relativa alla sezione di scavo tipo 1 e posa su strada asfaltata comunale (euro/m).  I valori soglia relativi agli indici saranno definiti con un provvedimento da adottarsi entro il 31 luglio 2014
  • 41. 41 Raccolta dati cespiti di proprietà del gestore
  • 42. Disponibilità di dati aggregati alle stazioni appaltanti  La deliberazione 113/2013/R/gas, prevede che l’Autorità, in occasione dello svolgimento delle gare, renda disponibili alle stazioni appaltanti i dati tariffari in suo possesso, mediante accesso a specifiche aree del proprio sito internet.  In data 20 marzo 2014 l’Autorità ha reso disponibile alle stazioni appaltanti i valori della RAB, riferiti alle singole località appartenenti a ciascun ambito tariffario attraverso l’attivazione di un’area dedicata, ad accesso riservato, disponibile nella sezione “Gare distribuzione gas” del sito internet dell’Autorità.  I dati sono stati resi disponibili in modalità aggregata senza distinzione per soggetto proprietario in quanto i dati raccolti ai fini tariffari dall’Autorità non distinguono i cespiti in funzione del soggetto proprietario.  Per ciascuna località, ai fini tariffari, è infatti attualmente determinato un unico valore aggregato della RAB. 42
  • 43. Attivazione della raccolta dati disaggregati per soggetto proprietario  Per rispondere quindi alle esigenze di disaggregare i valori della RAB in modo funzionale rispetto alle necessità di confronto tra VIR e RAB e di messa a disposizione dei dati, è stata predisposta una specifica raccolta dati per l’acquisizione delle informazioni del valore della RAB risultante all’anno 2014 (valori economici dichiarati fino all’anno 2012) relativa agli asset esistenti nelle località di proprietà del gestore e soggetti a trasferimento a titolo oneroso.  La raccolta si è chiusa in data 30 giugno 2014. 43
  • 44. Oggetto della raccolta dati  Per ciascuna località, ai fini tariffari, è attualmente determinato un unico valore aggregato della RAB.  Tale valore può essere distinto in: a) asset esistenti in una certa località di proprietà dell’Ente locale o di una società di patrimonio delle reti, non soggetta a trasferimento; b) asset esistenti in una certa località di proprietà del gestore uscente soggetta a trasferimento all’ente locale a devoluzione completamente gratuita o dietro rimborso di cui all’articolo 5, comma 14, lettera b, del decreto n. 226/11; c) asset esistenti in una certa località di proprietà del gestore uscente soggetta a trasferimento a titolo oneroso al gestore subentrante, compresi i casi previsti dall’articolo 5, comma 14, lettera a, del decreto n. 226/11.  Ai fini del confronto tra VIR e RAB deve essere considerata solo la RAB relativa agli asset esistenti in una certa località di proprietà del gestore uscente e soggetta a trasferimento a titolo oneroso di cui alla precedente lettera c). 44
  • 45. Stato di lavorazione delle località  Lo stato di lavorazione relativo ai dati inseriti consente di distinguere tre situazioni: Da processare  I dati disponibili sono stati inseriti in via del tutto provvisoria dal gestore. Per le località con stato «da processare» non è possibile calcolare lo split della RAB. Valutato dal gestore  Il gestore ha valutato lo split dei valori delle immobilizzazioni presenti nelle schede tariffarie (già riconciliate con le evidenze delle fonti contabili obbligatorie) sulla base delle fonti contabili eventualmente fornite da altri soggetti proprietari, nonché, ove necessario, della ripartizione della consistenza fisica dei cespiti in RAB e dell’interpretazione del contratto di concessione. Verificato con l’Ente concedente  Il gestore ha determinato lo split dei valori delle immobilizzazioni presenti nelle schede tariffarie (già riconciliate con le evidenze delle fonti contabili obbligatorie) sulla base delle fonti contabili eventualmente fornite da altri soggetti proprietari, nonché, ove necessario, della ripartizione della consistenza fisica dei cespiti in RAB e dell’interpretazione del contratto di concessione, verificate in contraddittorio con l’Ente locale concedente e sui quali ha raggiunto l’accordo con quest’ultimo 45
  • 46. Esiti della raccolta  Alla data del 30 giugno 2014, a seguito della conclusione della prima fase della raccolta, risultano: • n. 3508 località con stato in lavorazione «DA PROCESSARE» • n. 3791 località con stato in lavorazione «VALUTATO DAL GESTORE» • n. 74 località con stato in lavorazione «VERIFICATO CON L’ENTE CONCEDENTE» Note:  Dei 233 distributori presenti nella raccolta dati, 15 non hanno effettuato l’invio definitivo  Per 37 località il distributore non ha operato la scelta relativa allo stato di lavorazione  Complessivamente i dati da pubblicare sono relativi a 3552 località su un totale di 7410 46
  • 47. Fasi successive di caricamento dati (I)  Per rendere il processo di acquisizione dei dati disaggregati relativi alla RAB sufficientemente flessibile e consentire a imprese distributrici ed Enti locali di disporre di uno strumento utile per rendere disponibili ovvero acquisire tali dati, sono state previste delle fasi successive al caricamento iniziale (finestre) per apportare modifiche/integrazioni ai valori già inseriti da parte delle imprese distributrici.  Inoltre il processo di disaggregazione dei valori della RAB per soggetto proprietario sarà integrato nelle raccolte dati ordinarie ai fini tariffari (di seguito: raccolta “RAB gas”). Anche la gestione delle rettifiche di dati relativi alla quota parte di proprietà del gestore uscente soggetta a trasferimento a titolo oneroso segue le regole previste dalla RTDG. 47
  • 48. 48 Fasi successive di caricamento dati (II)  La definizione delle fasi successive di caricamento dei dati risulta coerente con le tempistiche per le determinazioni tariffarie  In particolare, sulla base dei commi 3.1 e 3.2 della RTDG, è prevista: • entro il 15 dicembre dell’anno t-1: pubblicazione delle tariffe obbligatorie relative all’anno t • entro il 31 marzo dell’anno t: pubblicazione in via provvisoria delle tariffe di riferimento dell’anno t, sulla base dei dati patrimoniali pre-consuntivi relativi all’anno t-1 • entro il 15 dicembre dell’anno t: pubblicazione in via definitiva delle tariffe di riferimento dell’anno t, sulla base dei dati patrimoniali consuntivi relativi all’anno t-1
  • 49. Prima finestra  I dati relativi alla quota parte di proprietà del gestore sono raccolti all’interno della raccolta “RAB gas” e ne seguono le tempistiche di caricamento dati/invio definitivo (fissate con determina del Direttore DIUC – presumibilmente raccolta aperta dal 15-ott-2014 al 30-nov-2014).  Tutte le località: inserimento dei dati relativi all’anno 2013;  Stato diverso da Verificato con l’Ente concedente: modifiche/integrazioni per i valori già inseriti all’atto del caricamento iniziale senza alcuna richiesta di rettifica (stratificazioni aperte). 49
  • 50. Seconda finestra  In questa finestra (15-gen-2015/27-feb-2015), per le località con stato diverso da “Verificato con l’Ente concedente “, è possibile: • apportare modifiche/integrazioni per i valori già inseriti senza alcuna richiesta di rettifica; • modificare lo stato di lavorazione per le località interessate dalle modifiche. 50
  • 51. Terza finestra  I dati relativi alla quota parte di proprietà del gestore sono raccolti all’interno della raccolta “RAB gas” e ne seguono le tempistiche di caricamento dati/invio definitivo (fissate con determina del Direttore DIUC – presumibilmente raccolta aperta dal 15-ott-2015 al 30-nov- 2015).  Tutte le località: inserimento dei dati relativi all’anno 2014;  Stato diverso da Verificato con l’Ente concedente: modifiche/integrazioni per i valori già inseriti all’atto del caricamento iniziale senza alcuna richiesta di rettifica (stratificazioni aperte). 51
  • 52. Quarta finestra  In questa finestra (15-gen-2016/27-feb-2016), per le località con stato diverso da “Verificato con l’Ente concedente “, è possibile: • apportare modifiche/integrazioni per i valori già inseriti senza alcuna richiesta di rettifica; • modificare lo stato di lavorazione per le località interessate dalle modifiche. 52
  • 53. Gestione delle richieste di rettifica dati Valido per le località con stato “Verificato con l’Ente concedente” Modalità previste dall’articolo 4, comma 1 della RTDG Le richieste di rettifica di dati relativi a incrementi patrimoniali e contributi possono essere presentate dalle imprese all’Autorità in ciascun anno del periodo regolatorio nelle seguenti finestre: • 1 febbraio – 15 febbraio; • 1 settembre – 15 settembre. 53
  • 54. 54 Breve presentazione della procedura di calcolo
  • 55. Ambito di applicazione  Località servite da gas naturale da metanodotto per le quali il valore delle tariffe di riferimento provvisorie dell’anno 2014 è stato determinato attraverso un calcolo puntuale (non si trovano nella condizione di tariffa d’ufficio iniziale o stratificazione mancante). Definizioni «calcolo puntuale»  Indica se nella località il valore delle immobilizzazioni esistenti al 31 dicembre 2007 è stato effettuato considerando una stratificazione puntuale di costi storici «tariffa d’ufficio iniziale o stratificazione mancante»  Indica se nella località il valore delle immobilizzazioni esistenti al 31 dicembre 2007 (determinazione d’ufficio iniziale) ovvero al 31 dicembre 2006 (stratificazione mancante) è stato effettuato con criteri d’ufficio e quindi non riflette una stratificazione puntuale di costi storici. 55
  • 56. Tipologie di cespite interessate • Terreni sui quali insistono fabbricati industriali • Fabbricati industriali • Impianti principali e secondari • Condotte stradali • Impianti di derivazione • Gruppi di misura convenzionali • Gruppi di misura elettronici • Dispositivi add-on 56
  • 57. Elementi di costo non considerati • Cespiti centralizzati (concentratori – sistemi di telelettura/telegestione) • Capitale centralizzato (calcolo parametrico per le categorie di cespiti «fabbricati non industriali» e «altre immobilizzazioni»); • Contributi centralizzati («fabbricati non industriali» e «altre immobilizzazioni»); • Valori di pre-consuntivo (non idonei ai fini del confronto VIR-RAB); • Poste rettificative; • Capitale circolante. 57
  • 58. Tabella delle vite tecnico-economiche 58 Categoria Cespite DEL. 573-13 DEL. 159-08 DEL. 170-04 DEL. 87-03 Terreni infinita infinita infinita infinita Fabbricati 40 40 40 50 Condotte stradali 50 50 40 50 Impianti di derivazione (allacciamenti) 40 40 40 50 Misuratori elettronici 15 15 20 25 Misuratori tradizionali (esclusi <=G6) 20 20 20 25 Misuratori tradizionali <=G6 15 20 20 25 Impianti principali e secondari 20 20 20 20 Altre immobilizzazioni 7 7 10 10 Dispositivi ADD-ON 15 - - -
  • 59. Determinazione del valore della RAB (determinanti di costo considerate fino all’anno 2012 compreso) Il valore della RAB, calcolato per ciascuna località, è dato da: dove: è il valore dell’ immobilizzato netto di cespiti entrati in esercizio fino al 31 dicembre 2012 rivalutati al 2013 è il valore residuo dei contributi incassati fino al 31 dicembre 2012 rivalutati al 2013 59  IMNRiIMNAlSaldoLICIMNIPIMN ___2013   IMNConRiIMNConAlIMNConIPCon ___2013  201320132013 ConIMNRAB  2013IMN 2013Con
  • 60. Determinazione del valore netto riferito ad incrementi patrimoniali (IP), alienazioni (Al) e riclassifiche (Ri) dove: è il valore dell’immobilizzato lordo dato da: con valore storico del cespite s entrato in esercizio nell’anno t valore del deflatore degli investimenti fissi lordi all’anno t quando =1 valore del fondo ammortamento dato da dove indice che rappresenta il livello di ammortamento del cespite Nota: per la determinazione dell’immobilizzato netto riferito ad alienazioni e riclassifiche valgono le medesime regole sopra descritte 60  IMNRiIMNAlSaldoLICIMNIPIMN ___2013    ts tts dCAIMLIP , ,_   ts tstts FDdCAAIP , 2013 ,,_ AIPIMLIPIMNIP ___  tsCA , td 2013d IMLIP _ AIP _ 2013 ,tsFD
  • 61. Determinazione del fattore di degrado per incrementi patrimoniali, alienazioni e riclassifiche 61 2002t   III s III ssss IndGradQA VTE IndGradQAIndGradQA VTEVTE AC VTEVTE t       08/159,03/87,13/573,08/159,03/87, 112012200920122009 20062002 t   III s III ssss IndGradQA VTE IndGradQAIndGradQA VTEVTE AC VTEVTE t       08/159,04/170,13/573,08/159,04/170, 112012200920122009 20112006 t 13/573,08/159, 20122012 ss VTE AC VTE t    2011t 13/573,sVTE tAC  t anno in corrispondenza del quale è stato indicato il valore storico; AC anno in corrispondenza del quale viene calcolato il fattore di degrado (per il calcolo delle tariffe dell’anno 2014 si ha AC=2013); IndGradQA Coefficiente correttivo che, attraverso una modifica della vita utile del cespite, consente il recupero del minor ammortamento riconosciuto in tariffa connesso all’applicazione del meccanismo di gradualità in modo da garantire comunque la copertura dei costi di capitale (deliberazione ARG/gas 197/09). NOTA il valore di FD non può assumere valori >1 (se FD>1 allora si pone FD=1)
  • 62. 62 Esempio di rappresentazione grafica del fattore di degrado fino all’anno 2009 Aliquote ammortamento Deliberazione 87/03 dopo l’anno 2009 fino all’anno 2012 Aliquote ammortamento Deliberazione ARG/gas 159/08 % anni 100% Già nel primo anno si calcola una quota di degrado Quota residua Aliquote ammortamento Deliberazione 573/2013/R/gas dopo l’anno 2012
  • 63. 63 Determinazione del saldo dei lavori in corso (LIC) Ai fini della determinazione della RAB è necessario conoscere anche il valore del saldo delle immobilizzazioni in corso sottraendo dal valore complessivo dei lavoro in corso il valore complessivo di quelli entrati in esercizio in anni successivi.  IMNRiIMNAlSaldoLICIMNIPIMN ___2013    ts tts ts tts dLICesedLICSaldoLic , , , ,
  • 64. 64 Modalità di degrado dello stock di contributi esistente al 31 dicembre 2011  Nella deliberazione 573/2013/R/gas, in relazione allo stock di contributi esistente al 31 dicembre 2011, l’Autorità ha previsto, per le imprese, la possibilità di scegliere tra le due seguenti opzioni alternative di trattamento dei contributi: a) in continuità con l’approccio adottato nel terzo periodo di regolazione, i contributi, non soggetti a degrado, sono portati interamente in deduzione dal capitale investito mentre gli ammortamenti sono calcolati al lordo dei contributi (di seguito: OPZIONE A); b) contributi sono portati in detrazione dal valore delle immobilizzazioni sia ai fini della determinazione della remunerazione del capitale investito, sia ai fini della determinazione delle quote di ammortamento e vengono degradati per la quota portata in deduzione dagli ammortamenti (di seguito: OPZIONE B).  La scelta è vincolante per tutta la durata del quarto periodo di regolazione, fino alla data di passaggio alla gestione per ambito.
  • 65. OPZIONE A - determinazione del valore netto dei contributi riferiti ad incrementi patrimoniali (IP), alienazioni (Al) e riclassifiche (Ri) Dove: è il valore lordo del contributo dato da: con valore storico del contributo riferito al cespite s incassato nell’anno t valore del deflatore degli investimenti fissi lordi all’anno t quando =1 valore del fondo ammortamento dato da Con indice che rappresenta il livello di ammortamento del contributo Nota: per la determinazione del valore netto dei contributi riferito ad alienazioni e riclassifiche valgono le medesime regole sopra descritte 65   ts tts dCAIMLConIP , ,_   ts tstts FDdCAAConIP , 2013 ,,_ AConIPIMLConIPIMNConIP ___  tsCA , td 2013d IMLConIP _ AConIP _ 2013 ,tsFD  IMNConRiIMNConAlIMNConIPCon ___2013 
  • 66. 66 OPZIONE A - determinazione del fattore di degrado (FD)  Il valore di FD non può assumere valori >1 (se FD>1 allora si pone FD=1);  a partire dall’anno 2009 e fino all’anno 2011 i contributi non vengono degradati;  I contributi incassati a partire dall’anno 2012 seguono le regole di degrado degli incrementi patrimoniali. Contributi pubblici incassati fino all’anno 1997 1992t 19971992  t          03/87, 2000 sVTE t 5,0 20092000 03/87,03/87,            ss VTE t VTE t Contributi pubblici incassati dall’anno 1998 compreso e tutti i contributi privati 2002t 20062002  t 20082006  t          03/87, 2009 sVTE t          04/170, 2009 sVTE t          08/159, 2009 sVTE t
  • 67. OPZIONE B - determinazione del valore netto dei contributi riferiti ad incrementi patrimoniali (IP), alienazioni (Al) e riclassifiche (Ri) Dove: con valore residuo del contributo al 31 dicembre 2011 incassato nell’anno t e riferito al cespite s valore del deflatore degli investimenti fissi lordi all’anno t quando =1 coefficiente di rilascio immediato, che esprime la quota di soggetta a rilascio nel corso del quarto periodo di regolazione indice che rappresenta il livello di ammortamento del contributo Nota: per la determinazione del valore netto dei contributi riferito ad alienazioni e riclassifiche valgono le medesime regole sopra descritte 67    1 , ,1 , , 11_ kgdSTFDkgdSTIMNConIP ts t CONT tsAC ts t CONT ts   td 2013d  IMNConRiIMNConAlIMNConIPCon ___2013  CONT tsST , 1kg ACFD Ai fini della determinazione del valore residuo viene considerata anche la quota parte non soggetta a rilascio immediato
  • 68. 68 OPZIONE B - determinazione del fattore di degrado (FD) Dove: kg2AT è il coefficiente di modulazione delle quote di degrado di cui alla Tabella 2 della RTDG relativo all’anno AT (fino all’anno tariffe 2019); kd è il coefficiente di degrado, fissato pari a 0,025. 2011t     1 2014 2 ACAT AT dATAC kkgFD
  • 69. 69 Dati RAB resi disponibili alle stazioni appaltanti
  • 70. 70 LA PAGINA WEB GARE GAS http://www.autorita.energia.it/it/gas/garegas.htm
  • 71. 71 Accesso al sistema Il link per accedere al sistema sarà recapitato via e-mail al termine della procedura di accreditamento e sarà presente nella sezione del sito “Gare concessione gas” L’accesso avviene previa autenticazione tramite Smart Card di tipo CNS, (Carta Nazionale dei Servizi) Della persona precedentemente accreditata.
  • 72. 72 Visualizzazione dati Una volta effettuato l’accesso, è possibile procedere alla visualizzazione dei dati inseriti in fase di accreditamento e al download dei dati per gli ambiti gestiti.
  • 73. 73 Dati RAB resi disponibili  Con riferimento alla prima pubblicazione (31 luglio 2014), i valori fanno riferimento a determinanti di costo dichiarate fino all’anno 2012 compreso e tengono conto delle modalità di calcolo previste dalla RTDG illustrate nelle precedenti slide.  L ’Autorità rende disponibile alle stazioni appaltanti i valori delle RAB riferite alla quota parte di proprietà del gestore per le località con stato “Valutato dal gestore” e “Verificato con l’Ente concedente”.  Per le località con stato “Valutato dal gestore” si precisa che i dati resi disponibili non sono stati ancora oggetto di verifica congiunta con l’ente concedente e pertanto sono soggetti a possibili future modifiche.  Per le località con stato “Da processare” non viene reso disponibile lo split (il dato attualmente disponibile è quello relativo al valore aggregato della RAB calcolata per la determinazione delle tariffe dell’anno 2013, già on line dal mese di marzo 2014). Nota: Indipendentemente dallo stato di lavorazione, anche per le località per le quali non è disponibile la stratificazione storica fino all’anno 2006 (“Determinazione d’ufficio iniziale” o “Stratificazione mancante”) il dato relativo alla quota parte non viene reso disponibile.
  • 74. 74 Calendario disponibilità dati disaggregati per stazioni appaltanti Caricamento iniziale Pubblicazione entro il 31-lug-2014 Prima finestra Pubblicazione entro il 15-dic-2014 Allineamento con valori definitivi delle tariffe di riferimento 2014 Seconda finestra Pubblicazione entro il 31-mar-2015 Terza finestra Pubblicazione entro il 15-dic-2015 Allineamento con valori definitivi delle tariffe di riferimento 2015 Quarta finestra Pubblicazione entro il 31-mar-2016
  • 75. 75 Configurazioni (località-gestore) di riferimento e data di riferimento dei dati resi disponibili alle stazioni appaltanti Post Caricamento iniziale La configurazione è quella utilizzata per il calcolo delle tariffe 2014. I dati fanno riferimento a cespiti e contributi esistenti alla data del 31 dicembre 2012. Post Prima finestra e Seconda finestra La configurazione è quella utilizzata per il calcolo delle tariffe 2015. I dati fanno riferimento a cespiti e contributi esistenti alla data del 31 dicembre 2013. Post Terza finestra e Quarta finestra La configurazione è quella utilizzata per il calcolo delle tariffe 2016. I dati fanno riferimento a cespiti e contributi esistenti alla data del 31 dicembre 2014.
  • 76. 76 Informazioni rese disponibili  Per ciascuna località, con riferimento alle attività di distribuzione e misura, l’Autorità intende rendere disponibili entro il 31 luglio 2014 alle stazioni appaltanti le seguenti informazioni: • La scelta operata dai distributori in tema di trattamento dei contributi; • l’eventuale applicazione del calcolo previsto dall’articolo 16.6 della RTDG 2009-2012; • Il valore dell’immobilizzato netto; • Il valore dei contributi netti; • Il di cui riferito ai contributi non soggetti a rilascio immediato; • Il valore del capitale investito netto (RAB)
  • 79. Raccolta RAB gas – Cespiti di proprietà del gestore (I)  L'iniziativa dell'Autorità persegue, tra le altre, anche la finalità di fornire un supporto ai gestori ed Enti locali nella determinazione del valore della RAB disaggregata in funzione dei profili proprietari e delle esigenze connesse allo svolgimento delle gare  In relazione a tale iniziativa, pertanto, si precisa che: • La compilazione della raccolta non solleva l’impresa distributrice dagli obblighi di comunicazione di dati agli Enti locali. L’Ente locale, quale titolare del servizio di distribuzione del gas, ha per legge tutti i poteri necessari per ottenere direttamente dai gestori del servizio i dati in questione • La responsabilità per la disaggregazione dei dati non è dell’Autorità. L’Autorità si limita a fornire uno strumento per rendere disponibili alle stazioni appaltanti i valori delle RAB disaggregate. Qualora i dati inseriti nel sistema non siano corretti ovvero non riflettano l’effettiva ripartizione dei perimetri di proprietà, l’Autorità non si assume alcuna responsabilità 79
  • 80. Raccolta RAB gas – Cespiti di proprietà del gestore (II)  Alcune imprese di distribuzione e associazioni di categoria hanno evidenziato difficoltà nella compilazione della raccolta on line predisposta all’inizio del mese di maggio 2014  Sulla base di queste istanze, a seguito di approfondimenti con le associazioni di categoria e l’ANCI, sono state apportate alcune integrazioni alla raccolta dati, con riferimento sia alle tempistiche che al contenuto, nell’ottica di definire modalità per l’acquisizione dei dati disaggregati relativi alla RAB sufficientemente flessibili e che consentano a imprese distributrici e enti locali di disporre di uno strumento utile per rendere disponibili ovvero acquisire tali dati  La necessità di predisporre strumenti flessibili trova ragione nel fatto che il processo di determinazione della RAB deve essere condiviso con l’Ente locale 80
  • 81. Ruolo dell’Autorità (I)  Il regime giuridico del servizio di distribuzione del gas naturale, delineato dalla legislazione nazionale, è caratterizzato dalla presenza di (almeno) due soggetti istituzionali distinti e investiti di funzioni orientate alla tutela di specifici e distinti interessi generali. In particolare: • l’Autorità di regolazione, la quale persegue la promozione e la tutela della concorrenza, la promozione dell’efficienza nei servizi e la tutela dei consumatori, ed è pertanto intestataria di funzioni di regolazione dell’erogazione del servizio nei confronti degli utenti; tale attività incide direttamente sui fondamentali economici dei rapporti commerciali nei quali si traduce l’espletamento del servizio, quali la definizione delle condizioni economiche, delle condizioni di accesso e di erogazione del servizio, quali gli standard qualitativi minimi; • l’Ente locale, titolare del servizio, persegue finalità di natura politica (“attività di indirizzo, di vigilanza, di programmazione e di controllo”), ponendo vincoli ed obblighi in capo all’operatore economico, i quali costituiscono il contenuto tipico dell’atto di assenso (che generalmente assume la forma della concessione) col quale il titolare autorizza il gestore ad esercitare il servizio. 81
  • 82. Ruolo dell’Autorità (II)  In particolare, l’Autorità: • verifica gli scostamenti VIR-RAB superiori al 10%, in attuazione delle disposizioni dell’articolo 1, comma 16, del decreto legge 145/13 (deliberazione 310/2014/R/GAS); • può inviare entro 30 giorni proprie osservazioni alla stazione appaltante che, ai sensi delle disposizioni di cui al comma 9.2, del decreto 226/11 invia il bando di gara e il disciplinare di gara all’Autorità, insieme alla nota giustificativa di cui al comma 9.1, del medesimo decreto (deliberazione 113/2013/R/GAS); • nel caso in cui la stazione appaltante non abbia tenuto conto delle osservazioni dell’Autorità, l’Autorità ne dà evidenza pubblica nell’ambito delle deliberazioni adottate ai sensi della deliberazione 113/2013/R/GAS, segnalando che i valori del VIR indicati nel bando di gara non sono stati giudicati idonei ai fini dei riconoscimenti tariffari (che saranno effettuati a valle degli affidamenti – disciplina specifica verrà definita entro il mese di luglio con provvedimento dell’Autorità). 82
  • 83. Ruolo dell’Autorità (III)  Con riferimento alla natura e all’ampiezza delle verifiche cui l’Autorità è tenuta ai sensi del decreto-legge 145/13, e del conseguente ambito delle responsabilità di quest’ultima (rispetto a quella dell’Ente locale che affida il servizio): • come emerge dall’assetto legislativo, ribadito anche nelle Linee Guida 7 aprile 2014, la puntuale valutazione della congruità delle valutazioni dei VIR rientra nelle competenze, e quindi nelle relative responsabilità, attribuite alle amministrazioni locali concedenti, titolari del servizio; • poiché le verifiche cui è tenuta l’Autorità si svolgono, invece, a livello centrale e successivamente alle valutazioni svolte in loco da parte delle amministrazioni locali competenti, le verifiche che residuano in capo all’Autorità devono essere orientate in coerenza con le finalità istituzionali che quest’ultima persegue, di tutela dei clienti finali e di promozione della concorrenza; • pertanto, le attività di cui l’Autorità è responsabile non possono che limitarsi a valutazioni di coerenza fondate su evidenze e note rese disponibili dagli Enti locali concedenti o dalle stazioni appaltanti, in caso di delega di cui all’articolo 2 del decreto 226/11. 83