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Vendita Diretta - Incaricati alle Vendite
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CALL CENTER AUTOMATICO 199.24.24.90
Il Call Center Automatico 199.24.24.90 è gestito dalla Consult di Montecatini Terme.
Il costo della telefonata è di 13 centesimi di euro al minuto Iva Compresa.
E' possibile ricevere informazioni a mezzo del centralino automatico con richiesta tramite menù a digitazione
numerica.
Sono disponibili le seguenti informazioni per il corretto inquadramento della figura dell'Incaricato alle Vendite a
Domicilio, Procacciatore di Affari e Agente di Commercio:
1.- LA FIGURA DEL VENDITORE
1.1.- INCARICATO ALLE VENDITE
1.2.- PROCACCIATORE DI AFFARI
1.3.- AGENTE DI COMMERCIO
2.- PER SAPERE CHI PUO’ SVOLGERE L’ATTIVITA’
2.1.- CHI NON HA REDDITO
2.2.- COMMERCIANTI
2.3.- ARTIGIANI
2.4.- PROFESSIONISTI
2.5.- DIPENDENTI PRIVATI
2.6.- DIPENDENTI PUBBLICI
3.- ISCRIZIONE IVA
4.- ISCRIZIONE INPS
5.- CASISTICA PENSIONATI
5.1.- PENSIONI DI INVALIDITA'
5.2.- PENSIONI DI PREVIDENZA
6.- DICHIARAZIONE DEI REDDITI
7.- SCADENZE FISCALI
7.1.- VERSAMENTO IVA 1'TRIMESTRE
7.2.- VERSAMENTO IVA 2'TRIMESTRE
7.3.- VERSAMENTO IVA 3'TRIMESTRE
7.4.- VERSAMENTO ACCONTO IVA
7.5.- VERSAMENTO IVA 4'TRIMESTRE
7.6.- DICHIARAZIONE ANNUALE IVA
7.7.- SPESE DETRAIBILI
8.- SERVIZIO CONTABILITA'
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1.1 INCARICATO ALLE VENDITE.
La figura dell’incaricato alle vendite a domicilio è riferita all’attività diretta di vendita di prodotti a mezzo di
dimostrazione e party plan. Tale figura è utilizzata dalle aziende che operano nella vendita diretta di prodotti al
consumatore finale o multilevel. All’incaricato alle vendite viene rilasciato, dall’azienda committente, un tesserino
di riconoscimento, che deve essere esposto durante la fase della dimostrazione di vendita. I compensi sono in
percentuale alle vendite effettuate e rientrano nella tipologia delle provvigioni. L’attività di incaricato alle vendite
a domicilio può essere definita occasionale o continuativa. L’attività si definisce occasionale fino a 6410 euro
lorde di provvigioni come conteplato dalla Risoluzione Ministeriale n. 18 del 27 Gennaio 2006. Quando viene
superato questo parametro l’attività non può essere più considerata occasionale ma continuativa. Gli incaricati
alle vendite a domicilio occasionali, per le provvigioni percepite, emettono semplice ricevuta assoggettandola a
2. ritenuta d’imposta definitiva. In questa fase gli incaricati non devono iscriversi all’Ufficio IVA. Gli incaricati alle
vendite a domicilio continuativi devono iscriversi all'Agenzia delle Entrate (l’iscrizione è gratuita) ed emettono
fattura assoggettata a ritenuta d’imposta ed IVA. Gli incaricati alle vendite, sia occasionali che continuativi, non
devono presentare la dichiarazione dei redditi per tale tipo di reddito in quanto le provvigioni sono assoggettate
ad una ritenuta d’imposta definitiva. L’inquadramento con l’azienda committente è con lettera di incarico.
1.2 PROCACCIATORE DI AFFARI
La figura del procacciatore di affari è una figura intermedia che viene utilizzata per quei soggetti che non hanno
i requisiti per essere inquadrati come agenti di commercio. Il procacciatore di affari ha l’obbligo di dichiarare le
provvigioni percepite nella propria dichiarazione dei redditi, ha l’obbligo di iscriversi al Registro Imprese della
Camera di Commercio e alla Gestione Commercianti INPS con il pagamento della quota fissa annuale. La figura
di procacciatore di affari ha una limitazione relativamente alle detrazioni IVA e dei costi sostenuti ed ha una
maggiore tassazione. L’inquadramento con l’azienda committente è con accordo commerciale privato.
1.3 AGENTE DI COMMERCIO
Per svolgere l’attività di agente di commercio è obbligatoria l’iscrizione al Registro Imprese presso la Camera di
Commercio. L’agente di commercio ha l’obbligo di dichiarare le provvigioni percepite nella propria dichiarazione
dei redditi ed ha l’obbligo dell’iscrizione alla Gestione Commercianti INPS con il pagamento della quota fissa
annuale. L’agente di commercio ha una maggiore detrazione di costi ed iva. L’inquadramento con l’azienda
committente è con mandato di agenzia che può essere monomandatario (con unica azienda) o plurimandatario
(con più aziende). L’agente di commercio è soggetto al versamento dei contributi Enasarco, di cui il 50% a
carico dell'agente e il 50% a carico della società committente. Al pagamento del contributo trimestrale provvede
direttamente l’azienda committente.
Alcune Camere di Commercio hanno recepito la sentenza della Corte Europea e permettono l'iscrizione al
Registro Imprese senza avere l'iscrizione al Ruolo Agenti.
2. PER SAPERE CHI PUO'SVOLGERE L'ATTIVITA'
Tutte le persone fisiche che non hanno pendenze penali possono svolgere l’attività di incaricato alle vendite a
domicilio sia in forma occasionale che continuativa.
Possono svolgere tale attività i seguenti soggetti:
2.1 CHI NON HA REDDITO.
Tutti coloro che non sono in possesso di nessun tipo di reddito e coloro che hanno solo il reddito dell’abitazione
principale possono svolgere l’attività di incaricato alle vendite .
2.2 COMMERCIANTI.
Tutti coloro che svolgono un’attività commerciale in proprio (tipo negoziante, imprenditore, amministratore,
etc.). Questi soggetti dovranno comunicare all’Agenzia delle Entrate l’estenzione dell’attività di incaricato alle
vendite utilizzando il codice 46.19.02. Le provvigioni percepite non cumulano, fiscalmente, con gli altri redditi.
2.3 ARTIGIANI
Tutti coloro che svolgono un’attività artigianale in proprio (tipo meccanico, falegname etc.). Questi soggetti
dovranno comunicare all’Agenzia delle Entrate l’estenzione dell’attività di incaricato alle vendite utilizzando il
codice 46.19.02. Le provvigioni percepite non cumulano, fiscalmente, con gli altri redditi.
2.4 PROFESSIONISTI.
Tutti coloro che svolgono un’attività professionale di cui è prevista l’iscrizione o la non iscrizione all’albo
professionale. Questi soggetti dovranno comunicare all’Agenzia delle Entrate l’estenzione dell’attività di incaricato
alle vendite utilizzando il codice 46.19.02. Le provvigioni percepite non cumulano, fiscalmente, con gli altri
redditi.
2.5 DIPENDENTI PRIVATI.
Tutti coloro che hanno un rapporto di lavoro dipendente con aziende private purché l’attività sia svolta al di
fuori degli orari di lavoro privato. L’attività è sempre compatibile. Le provvigioni percepite non cumulano,
fiscalmente, con gli altri redditi.
2.6 DIPENDENTI PUBBLICI
Tutti coloro che hanno un rapporto di lavoro dipendente con aziende pubbliche (Asl, Poste, Scuole, Ministeri
etc.) purché l’attività esercitata sia svolta al di fuori degli orari di lavoro pubblico e sia compatibile con il
contratto di lavoro. Per i dipendenti pubblici si consiglia interpellare il relativo ufficio del personale per chiedere
se il proprio contratto di lavoro consente la compatibilità con lo svolgimento dell’attività di incaricato alle vendite
a domicilio part-time occasionale. Le provvigioni percepite non cumulano, fiscalmente, con gli altri redditi.
3. ISCRIZIONE IVA
L’attività di incaricato alle vendite a domicilio può essere svolta senza iscrizione all'Agenzia delle Entrate fino a
6410 euro lordi di provvigioni pari a 5000 euro di provvigioni nette. Superato questo parametro l’attività è
definita continuativa e sussiste l'obbligo dell’apertura della Partita IVA che è gratuita. Per la corretta iscrizione
deve essere utilizzato il codice 46.19.02 con descrizione: Incaricato alle Vendite a Domicilio (Legge 173/2005).
Il Modello AA9 deve essere presentato all’Agenzia delle Entrate entro 30 giorni dalla data indicata come inizio
attività. Non è consentito detrarre l' IVA per le spese sostenute. I registri devono essere numerati ed intestati
ma non è più obbligatorio la vidimazione iniziale. I versamenti IVA sono trimestrali e sono effettuati a mezzo del
3. ma non è più obbligatorio la vidimazione iniziale. I versamenti IVA sono trimestrali e sono effettuati a mezzo del
Mod.F24 con sistema on line o a mezzo di Intermediario abilitato.
4. ISCRIZIONE INPS
Gli incaricati alle vendite a domicilio sono soggetti all’iscrizione alla
Gestione Separata INPS di cui alla Legge 335 dell’ 8 Agosto 1995
obbligatoria al superamento dei 6410 euro di provvigioni lorde pari a
5000 euro di provvigioni nette. L’iscrizione dev’essere effettuata,
tramite l'apposito modello, direttamente dal singolo incaricato
presentandolo od inviandolo a mezzo raccomandata, entro 30 giorni
dall’inizio dell’attività, alla sede Inps della propria zona. La ritenuta
INPS è calcolata sul 78% delle provvigioni di cui 1/3 a carico
dell’incaricato e 2/3 a carico della ditta committente. L’incaricato può
usufruire dell’aliquota ridotta se ha già aperta una posizione
previdenziale obbligatoria, ad es. dipendente, commerciante, artigiano
etc. Tali contributi, ad oggi, non sono cumulabili con altre gestioni e
pertanto segue una contribuzione separata. La quota Inps di 1/3 a
carico dell'incaricato è un onere deducibile nella propria dichiarazione
dei redditi nel quadro RP. Per tale adempimento, le aziende
committenti, inviano la certificazione dei versamenti effettuati a
ciascun incaricato nel mese di Marzo di ogni anno.
5.1. PENSIONE DI INVALIDITA'
Gli incaricati che percepiscono una pensione di invalidità, svolgendo qualunque tipo di attività, possono incorrere
nella revoca di tale pensione, che può essere anche retroattiva. Si consiglia un’attenta analisi della propria
posizione interpellando l’ufficio che eroga la pensione o assegno di invalidità.
5.2 PENSIONE DI PREVIDENZA
Gli incaricati alle vendite che hanno una pensione di previdenza con 40 anni di anzianità o sociale possono
svolgere l’attività di incaricato alle vendite a domicilio in quanto tale tipo di reddito non influisce nel cumulo del
calcolo per l’eventuale riduzione della pensione. Per tutti gli altri casi lo svolgimento dell’attività di incaricato alle
vendite può comportare una riduzione della pensione che è pari, al massimo, al 30% della differenza fra il totale
della pensione e la quota minima base. Pertanto tale riduzione è variabile da caso a caso e si consiglia di
interpellare l’ufficio che la eroga per valutare se e quanto viene eventualmente ridotta.
6.1 DICHIARAZIONE DEI REDDITI
Gli incaricati alle vendite a domicilio non devono dichiarare le provvigioni percepite nella propria dichiarazione
dei redditi in quanto sono assoggettate ad una ritenuta d’imposta definitiva alla fonte come contemplato
dall’Articolo 25/Bis 6’Comma DPR600 del 73. L’esclusione totale di tali provvigioni dal cumulo dei redditi e dalla
dichiarazione è riportato nella Risoluzione Ministeriale N. 180/E del 12 Luglio 95. Pertanto tali provvigioni non
cumulano con altri eventuali redditi percepiti. Le ritenute operate sono versate direttamente dall’azienda
committente in qualità di sostituto d’imposta. L’azienda committente invia a ciascun incaricato la certificazione
delle ritenute versate nel mese di Marzo di ogni anno.
Sono escluse dalla dichiarazione dei redditi sia le provvigioni dirette che le provvigioni indirette,
indipendentemente dall'ammontare totale. Inoltre tali provvigioni sono escluse dalla presentazione degli Studi di
Settore e dall'assoggettamento IRAP.
Gli incaricati alle vendite che sono in possesso della partita IVA non possono, per gli altri redditi percepiti,
presentare il modello 730 ma devono presentare il modello Unico. Il modello 730 lo possono presentare
esclusivamente gli IVD occasionali senza partita IVA.
Indipendentemente dall'ammontare delle provvigioni percepite, l'incaricato alle vendite è sempre a carico fiscale
del coniuge se non ha altri redditi soggetti a dichiarazione.
7. SCADENZE FISCALI
Le scadenze fiscali degli incaricati alle vendite sono le seguenti:
7.1 VERSAMENTO IVA 1'TRIMESTRE.
Gli incaricati alle vendite a domicilio titolari di partita IVA devono versare l’iva delle fatture di provvigioni
emesse e datate nei mesi di Gennaio Febbraio e Marzo. All’Importo da versare deve essere aggiunta la
percentuale dell’1% relativa alla quota interessi trimestrali. Tale pagamento deve essere effettuato con il
Modello F24 indicando il codice tributo 6031 con sistema on line o a mezzo intermediario abilitato entro il 16
Maggio.
7.2 VERSAMENTO IVA 2'TRIMESTRE.
Gli incaricati alle vendite a domicilio titolari di partita IVA devono versare l’iva delle fatture di provvigioni
emesse e datate nei mesi di Aprile, Maggio e Giugno. All’Importo da versare deve essere aggiunta la