Siiti Web e: un’opportunità di contatto con i cittadini
Alma roberto
1. La responsabilità per i contenuti postati in rete!
!
Roberto Alma
Social e Rete: !
le nuove opportunità!
!
Terni, 18 settembre 2015
2. Obiettivi del seminario!
Obiettivi
del
Workshop
Comprendere
la
normativa
Individuare
le
criticità
Esaminare
gli
orientamenti
Ridurre
i
rischi
3. La diffusione degli UGC!
Diffusione
UGC
Evoluzione
rete
internet
Nascita
e
sviluppo
di
nuovi
segmenti
di
mercato
Adeguamento
infrastrutture
informatiche
provider
Passaggio
da
comunicazione
“verticale”
a
“orizzontale”
Forti
incentivi
alla
partecipazione
“attiva”
degli
utenti
4. Come cambia la comunicazione in rete…
• Diretto
coinvolgimento
degli
utenti
nella
comunicazione
!
• Utilizzo
dei
canali
“social”
!
• I
commenti
degli
utenti
acquistano
un
valore
“proprio”
5. Chi risponde per gli UGC?!
Utente Provider
Anonimato?
Insolvenza?
Deterrenza?
Monitoraggio?
Disincentivo?
Responsabilità
colposa
o
oggettiva?
6. La normativa rilevante!
Direttiva
2000/31/EC D.lgs
70/2003
la
normativa
italiana
costituisce
“attuazione”
della
normativa
UE,
pur
con
alcuni
accorgimenti
e
differenze.
7. Quadro sinottico!
Hosting
provider
Content
provider
memorizza
e
pubblica
contenuti
di
terzi
fornisce
contenuti
propri
hosting
“attivo”
gode
di
esenzioni
di
responsabilità
pienamente
responsabile
dei
contenuti
memorizza
contenuti
di
terzi,
ma
offre
servizi
aggiuntivi
8. La normativa a livello europeo (hosting)!
• Europa:
Direttiva
2000/31/EC
(commercio
elettronico)
• Regime
di
responsabilità
previsto
per
le
attività
di
memorizzazione
(hosting)
!
• (art.
15)
L’internet
provider
non
ha
un
obbligo
di
sorveglianza:
• non
è
tenuto
a
“sorvegliare”
le
informazioni
trasmesse,
né
ad
attivarsi
per
ricercare
eventuali
informazioni
illecite
!
• (art.
14)
L’internet
provider
risponde
per
i
contenuti
di
terzi
solo
se:
• a
conoscenza
dell’illiceità,
ovvero
in
presenza
di
elementi
che
ne
dimostrino
la
manifesta
illiceità;
• venuto
a
conoscenza
dell’illiceità,
non
si
sia
attivato
per
rimuovere
le
informazioni
o
disabilitarne
l’accesso.
9. • Europa:
Direttiva
2000/31/EC
(commercio
elettronico)
• Ratio
dell’esenzione
!
• (considerando
42)
• Le
deroghe
alla
responsabilità
stabilita
nella
presente
direttiva
riguardano
esclusivamente
il
caso
in
cui
l'attività
di
prestatore
di
servizi
della
società
dell'informazione
si
limiti
al
processo
tecnico
di
attivare
e
fornire
accesso
ad
una
rete
di
comunicazione
sulla
quale
sono
trasmesse
o
temporaneamente
memorizzate
le
informazioni
messe
a
disposizione
da
terzi
al
solo
scopo
di
rendere
più
efficiente
la
trasmissione.
Siffatta
attività
è
di
ordine
meramente
tecnico,
automatico
e
passivo,
il
che
implica
che
il
prestatore
di
servizi
della
società
dell'informazione
non
conosce
né
controlla
le
informazioni
trasmesse
o
memorizzate
La normativa a livello europeo (hosting)!
10. Il caso Ebay!
• Presenza
su
ebay
di
prodotti
contraddistinti
dal
marchio
l’oréal
senza
autorizzazione;
• Presenza
su
ebay
di
prodotti
contraffatti.
11. Il caso Ebay!
• Sentenza
C-‐324/09
Corte
di
Giustizia
UE
-‐
12
luglio
2011
• Non
possono
applicarsi
le
esenzioni
previste
dalla
Direttiva
2000/31/CE
quando
il
provider
non
si
sia
limitato
a
memorizzare
i
dati
forniti
dagli
utenti
(es.
offerte
di
vendita)
ma
abbia
“svolto
un
ruolo
attivo
atto
a
conferirgli
la
conoscenza
o
il
controllo
sui
dati
medesimi”
!
• Si
desume
il
“ruolo
attivo”:
– predeterminazione
da
parte
di
ebay
delle
modalità
di
vendita;
– assistenza
diretta
alla
promozione
delle
offerte
di
vendita;
– utilizzo
dei
marchi
“L’Oréal”
nel
sistema
Google
adwords
(link
sponsorizzati)
– ottimizzazione
della
presentazione
delle
offerte
12. Hosting in Italia!
Hosting
provider
Obblighi
informativi
!
• informazione
alle
autorità
in
caso
di
conoscenza
di
presunte
attività
illecite;
• comunicazione
dati
utenti
Obbligo
di
attivarsi
!
!
• conoscenza
effettiva
illiceità
• rimozione/disabilitazione
contenuti
su
comunicazione
delle
autorità
competenti
Assenza
obbligo
sorveglianza
ma..
13. Il content provider!
• Italia:
Decreto
legislativo
70/2003
(commercio
elettronico)
• Regime
di
responsabilità
previsto
per
il
content
provider
!
• Il
regime
di
esenzione
previsto
per
l’hosting
provider
non
si
applica
al
content
provider
• quando
il
destinatario
del
servizio
ha
agito
sotto
l’autorità
del
prestatore;
• quando
il
destinatario
del
servizio
ha
agito
sotto
il
controllo
del
prestatore;
!
• Il
presupposto
della
responsabilità
del
provider
deve
quindi
ricollegarsi
ad
un
intervento
effettivo
sui
contenuti
offerti
dagli
utenti.
!
14. Hosting passivo e hosting attivo in Italia!
hosting
passivo hosting
attivo
-‐
servizio
di
memorizzazione
dati
-‐
assenza
di
“controllo”
-‐
assenza
di
servizi
aggiuntivi
-‐
clausole
contrattuali
neutre
-‐
servizi
aggiuntivi
-‐
organizzazione
contenuti
utenti
-‐
facoltà
di
rimozione
UGC
-‐
facoltà
di
sfruttamento
UGC
-‐
contenuti
pubblicitari
legati
agli
UGC
-‐
correlazione
contenuti
non
responsabile responsabile
16. Caso 1: aggregatori di contenuti!
Aggregatori
Raccolgono
contenuti
degli
utenti
(commenti,
recensioni)
Traggono
guadagno
dal
bacino
di
utenza
del
sito
Sistematizzano
e
ordinano
i
contenuti
per
categorie
17. Il caso Tripadvisor (USA)!
• Servizio
internet
di
aggregazione
delle
recensioni
e
dei
commenti
offerti
dagli
utenti
• Cosa
accade
in
presenza
di
recensioni
non
veritiere
e/o
diffamatorie?
18. Il caso Tripadvisor (USA)!
• Corte
distrettuale
del
Tennessee
-‐
Sentenza
del
22
agosto
2012
• Il
caso:
inserimento
di
un
hotel
nella
classifica
degli
hotel
più
sporchi
del
2011
!
• Azione
di
risarcimento
danni
intentata
dal
proprietario
dell’hotel
nei
confronti
di
Tripadvisor
!
• Il
proprietario
lamentava
che
la
presenza
del
proprio
hotel
nella
“speciale”
classifica
dipendesse
da
commenti
e
recensioni
non
veritiere
e
palesemente
diffamatorie
19. Il caso Tripadvisor (USA)!
• Corte
distrettuale
del
Tennessee
-‐
Sentenza
del
22
agosto
2012
• Il
giudice:
Non
è
responsabile
il
gestore
di
un
portale
informativo
in
materia
di
viaggi
(nel
caso
di
specie
TripAdvisor)
per
l'avvenuta
pubblicazione,
sul
proprio
sito,
della
classifica
degli
“hotel
più
sporchi
del
2011″,
ottenuta
sulla
base
dei
giudizi
espressi
dai
propri
utenti
registrati
!
• Nozione
di
dichiarazione
“diffamatoria”
• una
determinata
dichiarazione
(non
veritiera
o
basata
su
visioni
distorte
della
realtà)
potrà
essere
considerata
come
“diffamatoria”
solo
laddove
una
persona
di
mera
ragionevolezza
possa
intenderla
come
“fatto
oggettivo”
e
non
come
“opinione
personale”
20. Il caso Holiday Check (ITA)!
• Servizio
internet
di
aggregazione
delle
recensioni
e
dei
commenti
offerti
dagli
utenti
in
merito
a
strutture
alberghiere
• Cosa
accade
in
presenza
di
recensioni
non
veritiere
e/o
diffamatorie?
21. Il caso Holiday Check (ITA)!
• Tribunale
di
Rimini
-‐
Sentenza
7
maggio
2013
• Il
caso:
presenza
di
giudizi
negativi
sul
servizio,
sulle
attrezzature
e
dotazioni
dell’albergo
e
sulla
cucina.
!
• Azione
di
risarcimento
danni
intentata
dal
proprietario
dell’hotel
nei
confronti
di
Holydaycheck
!
• Il
proprietario
deduceva
la
responsabilità
extracontrattuale
del
gestore
del
sito
per
“omesso
controllo”,
invocando
l’applicazione
analogica
della
normativa
sulla
stampa,
nonché
l’applicazione
della
normativa
in
materia
di
“pubblicità
ingannevole”
22. Il caso Holiday Check (ITA)!
• Tribunale
di
Rimini
-‐
Sentenza
7
maggio
2013
• Il
Tribunale:
esclude
la
responsabilità
di
Holiday
Check,
sostenendo
che
nel
caso
di
specie
i
commenti
degli
utenti
non
avessero
natura
diffamatoria,
bensì
costituissero
espressione
del
diritto
di
critica
sancito
dall’art.
21
Cost.
!
• Sulla
natura
delle
recensioni
degli
utenti
• Nell’accertamento
del
requisito
di
verità
nell’esercizio
di
critica
da
parte
di
un
utente
di
un
sito
web,
avente
ad
oggetto
la
qualità
dei
servizi
offerti,
si
deve
tener
presente
che
si
tratta,
per
la
gran
parte
di
valutazioni
personali,
come
tali
(ontologicamente)
opinabili,
cui
non
è
possibile
-‐
evidentemente
-‐
predicare,
in
via
automatica,
i
canoni
di
verità/falsità.
In
questo
caso,
dunque,
il
presupposto
della
verità
pare
potersi
declinare
nella
fedeltà
del
resoconto
delle
proprie
opinioni
e
sensazioni
e
nell’assenza
di
malafede
dell’utente.
23. Il caso Holiday Check (ITA)!
• Tribunale
di
Rimini
-‐
Sentenza
7
maggio
2013
• Sulla
natura
di
Holiday
Check
!
• Holiday
Check
deve
annoverarsi
tra
i
content
provider
!
• Non
si
limita
a
mettere
a
disposizione
uno
spazio
sul
server
autogestito
dagli
utenti,
ma
predisponendo
e
gestendo
direttamente
il
“contesto”
nel
quale
i
commenti
vengono
immessi.
!
• Conseguenza:
non
applicabilità
delle
esenzioni
previste
per
l’attività
di
hosting,
in
quanto
l’utente
avrebbe
agito
sotto
il
controllo
del
provider
24. Il caso Wikimedia (ITA)!
• Enciclopedia
libera
-‐
voci
redatte
direttamente
dagli
utenti,
con
potere
di
discussione,
modifica
e
richiesta
di
cancellazione.
• Cosa
accade
in
presenza
di
voci
lesive
dell’onore
e
della
reputazione
altrui?
25. • Il
caso:
Gli
Angelucci,
noti
politici
ed
imprenditori
romani,
lamentavano
la
presenza
di
voci
asseritamente
diffamatorie
nei
propri
confronti.
!
• Si
rivolgono
al
Tribunale
di
Roma
chiedendo
un
risarcimento
danni
di
circa
10
milioni
di
euro
a
ristoro
del
pregiudizio
sofferto.
Il caso Wikimedia (ITA)!
26. Il caso Wikimedia (ITA)!
• Tribunale
Roma
-‐
/2014.
La
domanda
degli
attori
viene
rigettata.
• Wikimedia
non
è
responsabile
per
i
contenuti
pubblicati
da
terzi:
!
• Wikimedia
è
un
hosting
provider
-‐
si
limita
ad
offrire
“ospitalità”
per
le
informazioni
pubblicate
dai
propri
utenti;
• La
cancellazione
dei
contenuti
segnalati
come
illeciti
non
implica
un
controllo
effettivo
sugli
stessi.
• La
cancellazione
costituisce
una
attività
demolitiva
finalizzata
ad
evitare
il
rischio
di
incorrere
in
responsabilità
e
non
certo
una
attività
costruttiva
volta
a
produrre
contenuti.
• Era
comunque
garantita
la
facoltà
a
chiunque
di
“modificare”
le
voci
e/
o
chiederne
la
rimozione.
27. • Il
caso:
Il
MOIGE
(Movimento
Italiano
Genitori
ONLUS)
lamentavano
la
presenza
di
informazioni
inesatte
e
diffamatorie
sulla
descrizione
della
propria
associazione
contenuta
nell’enciclopedia
Wikipedia.
!
• Si
rivolgono
al
Tribunale
di
Roma
chiedendo
un
risarcimento
danni
di
circa
200.000
euro
a
ristoro
del
pregiudizio
sofferto
oltre
che
la
rimozione
della
voce.
Il caso Wikimedia - Moige (ITA)!
28. • Tribunale
Roma
-‐
/2015.
La
domanda
degli
attori
viene
rigettata.
• Wikimedia
non
è
responsabile
per
i
contenuti
pubblicati
da
terzi:
!
• Wikimedia
è
un
hosting
provider
-‐
si
limita
ad
offrire
“ospitalità”
per
le
informazioni
pubblicate
dai
propri
utenti;
• Si
pone
in
posizione
di
neutralità
rispetto
al
contenuto
delle
informazioni
inserita
dagli
utenti
(a
differenza
del
content
provider)
• La
cancellazione
dei
contenuti
segnalati
come
illeciti
non
implica
un
controllo
effettivo
sugli
stessi.
• La
cancellazione
costituisce
una
attività
demolitiva
finalizzata
ad
evitare
il
rischio
di
incorrere
in
responsabilità
e
non
certo
una
attività
costruttiva
volta
a
produrre
contenuti.
• La
neutralità,
infatti,
è
legata
all’aspetto
della
formazione/modifica
delle
voci
e
non
a
quello
della
successiva
demolizione.
• Era
comunque
garantita
la
facoltà
a
chiunque
di
“modificare”
le
voci
e/o
chiederne
la
rimozione.
Il caso Wikimedia - Moige (ITA)
30. Criticità dei social!
Canali
social
Invitano
gli
utenti
a
partecipare
Vi
sono
contenuti
“editoriali”
Esiste
“teoricamente”
la
possibilità
di
controllo?
Hosting
o
Content
provider?
31. La posizione dell’ASB (Australia)!
• Advertising
Standard
Board
(2012):
il
gestore
di
una
pagina
Facebook
aziendale
risponde
per
i
contenuti
pubblicati
dagli
“utenti”.
!
• La
Pagina
Facebook
aziendale
rappresenta
uno
strumento
di
comunicazione
e
marketing
• La
Pagina
viene
utilizzata
per
stimolare
l’attenzione
del
pubblico
per
prodotti/servizi
• L’azienda
ha
un
ragionevole
livello
di
controllo
sul
contenuto
della
pagina
!
• Il
Codice
etico
della
Pubblicità
australiano,
quindi,
trova
applicazione,
con
riferimento,
alla
Pagina
FB
aziendale
non
solo
al
contenuto
“editoriale”
ma
anche
con
riferimento
ai
post
pubblicati
dagli
utenti.
32. Murray v. Wishart (NZE)!
• Corte
Appello
Nuova
Zelanda
-‐
Sentenza
19/09/2014
• Il
creatore
di
una
pagina
Facebook
risponde
dei
commenti
diffamatori
postati
dai
propri
utenti?
• La
Corte
ritiene
che,
in
applicazione
del
actual
knowldege
test
il
creatore
non
sia
responsabile
in
caso
di
tempestiva
rimozione
del
materiale
illecito.
33. Il caso Tripadvisor (USA)!
• Il
caso:
Il
sig.
Murray,
voleva
boicottare
il
libro
“Breaking
Silence”,
scritto
dal
Sig.
Wishart,
relativo
ad
una
vicenda
di
cronaca
nera
• Aveva
creato
una
pagina
Facebook
“Boicotta
il
libro…”
per
raggiungere
il
suo
scopo.
• Wishart
si
rende
conto
della
presenza
di
numerosi
commenti
(degli
utenti)
lesivi
del
suo
onore
e
della
sua
reputazione.
34. Murray v. Wishart (NZE)!
• Corte
Appello
Nuova
Zelanda
-‐
Sentenza
19/09/2014
• Murray
è
responsabile?
actual
Knowledge
test ought
to
Know
test
Il
gestore
di
un
sito
internet
è
responsabile
solo
in
caso
di
mancata
rimozione
entro
un
ragionevole
lasso
di
tempo,
avuta
un’effettiva
conoscenza
del
materiale
diffamatorio.
il
gestore
del
sito
è
responsabile
in
tutti
i
casi
in
cui,
in
base
a
specifiche
circostanze
di
fatto,
avrebbe
dovuto
essere
a
conoscenza
della
pubblicazione
dei
contenuti
diffamatori.
35. Best Practice (Coca-Cola)!
Coca
Cola
ha
scelto
di:
!
-‐ evidenziare
la
finalità
della
pagina
ossia
“libera
discussione”
tra
utenti;
-‐ specificare
che
le
affermazioni
dell’utente
non
costituiscono
opinioni
dell’azienda
-‐ indicare
l’impegno
dell’utente
a
non
pubblicare
determinate
categorie
di
informazioni;
-‐ specificare
che
procederanno
a
moderare
tutti
i
commenti
e
che
r i m u o v e ra n n o
q u e l l i
i n
contrasto
con
i
termini
di
utilizzo
della
pagina.
36. Regole sulla social media policy!
Social
media
policy
esterna
Regole
sulla
utilizzabilità
dei
contenuti
editoriali
Comportamenti
vietati
Regole
sulla
moderazione
(preventiva/successiva)
Sanzioni
applicabili
(rimozione/ban
etc.)
37. Facebook (Tribunale Monza 2010)!
Tizia, portatrice di una particolare tipologia di
strabismo, definita “esotropia congenita”,
conosce Caio, tramite “Facebook”, con il quale
incomincia una vera e propria relazione
sentimentale.
Successivamente, la relazione si interrompe,
però Tizia e Caio continuano ad avere
“rapporti” attraverso il social network
38. Facebook (Tribunale Monza 2010)!
In
data
1.10.2008
-‐
Tizia
si
vede
recapitare
il
seguente
messaggio:
1.10.2008,
Tizia
si
vede
recapitare
il
seguente
messaggio:
!
“SenQ
bruRa
txxxa
strabica
che
nn
sei
altro…
T
consiglio
di
smeRerla.
Nn
voglio
fare
il
caUvo
spuRanandoQ
nella
tua
sfera
sociale
dove
le
persone
t
sQmano
(facebook,
myspaces,
ecc.).Purtroppo
nn
siamo
Tommy
Vee
o
Filippo
Nardi
…
quindi
nn
appeQbili
sessualmente
per
te.
T
consiglio
di
caricare
le
foto
ove
la
frangia
nn
t
nasconde
il
liQgio
conQnuo
dei
tuoi
occhi
e
nello
stesso
tempo
il
numero
di
un
bravo
psichiatra
che
può
prescriverQ
al
più
presto
possibile,
pasQgile
reRali
da
cavallo
con
funzione
anQdepressiva
(se
t
piaceva
il
dito
nn
mi
immagino
il
farmaco).
Con
queste
affermazioni,
vere,
chiedo
di
eclissarQ
e
di
smeRerla
di
ossessionarmi
come
il
tuo
grande
idolo
e
modello
comportamentale…
Mentos!
Ah…
TuU
i
miei
orgasmi
erano
finQ
…
=)
ihoho”
39. Facebook (Tribunale Monza 2010)!
!
Caio
sostiene
che
non
sia
provata
la
provenienza
del
messaggio
Caio
sostiene
che
non
sia
provata
la
riferibilità
del
messaggio
a
Tizia
-‐ Tizia
aveva
commentato
una
foto
che
la
ritraeva
assieme
a
Caio
sul
profilo
di
un
“amico
in
comune”;
-‐ Il
messaggio
di
Caio
effettivamente
seguiva
il
commento
di
Tizia
alla
foto
-‐ Il
messaggio
di
Caio
è
stato
successivamente
cancellato.
-‐ Tizia
ha
prodotto
la
schermata
di
una
conversazione
privata
con
Caio
(successiva
all’invio
del
messaggio
incriminato)
in
cui
quest’ultimo
ha
affermato:
“Se
fosse
stato
per
me
il
commento
l’avrei
lasciato,
ma
il
mio
amico
l’ha
voluto
cancellare…”
-‐ Non
risultavano,
allo
stato,
denunce
per
“furto
di
identità”
il
messaggio
era
dovuto
alle
abitudini
di
Tizia
di
inserirsi
nelle
discussioni
pubbliche
degli
amici
di
Caio
il
messaggio
di
Caio
era
immediatamente
successivo
al
post
di
Tizia
40. Facebook (Tribunale Monza 2010)!
!
• Condanna
Caio
al
pagamento
di
€
15.000,00:
• il
messaggio
era
gravemente
lesivo
dell’onore
e
della
reputazione
di
Tizia;
• Infieriva
sull’aspeho
fisico
di
Tizia;
• Rendeva
pubblici
taluni
gusi
sessuali
di
Tizia
ledendone
il
decoro
e
la
reputazione;
• Le
aveva
provocato
un
evidente
turbamento
psichico
(ciò
che
cosituisce
il
cd.
danno
morale
soggeUvo)
41. Facebook - GIP Livorno 2012!
• Una
donna
pubblica
sul
proprio
profilo
facebook
i
seguenti
messaggi
indirizzati
al
proprio
ex-‐datore
di
lavoro
(titolare
di
un
centro
estetico)
!
• vi
consiglio
vivamente
di
non
andare
x
chi
lo
conosce
al
Centro
(omissis)
perché
fa
onco
ai
bai,
sono
persone
che
non
lavorano
seriamente”
• sono
dei
pezzi
di
mxxxa,
è
quello
che
si
meritano…”
• “sei
proprio
una
…..
e
di
mxxxa”
!
• Segue
la
denuncia-‐querela
della
persona
offesa
e
la
richiesta
di
rinvio
a
giudizio
da
parte
del
P.M.
42. Facebook - GIP Livorno 2012!
• Accertata
la
riferibilità
soggettiva
dei
messaggi
all’imputata
!
• Erano
contenuti
espressi
riferimenti
al
periodo
in
cui
l’imputata
aveva
lavorato
presso
il
centro
estetico
• Ad
es.,
il
fatto
di
non
aver
ancora
riscosso
le
retribuzioni
arretrate
• Facebook
viene
qualificato
come
“mezzo
di
pubblicità”
!
• Condannata
l’imputata
alla
multa
di
€
1.000
!
!
!
43. 43
Facebook - Cassazione 16712/2014!
• Un
maresciallo
capo,
appena
sostituito
da
un
altro
collega,
donna
pubblica
sul
proprio
profilo
facebook
i
seguenti
messaggi
indirettamente
rivolti
a
quest’ultimo
!
• attualmente
defenestrato
a
causa
dell’arrivo
di
collega
sommamente
raccomandato
e
leccxxulo...ma
me
ne
fotto
...
per
vendetta
appena
ho
due
minuti
gli
trxxxo
la
moglie”
!
• Segue
la
denuncia-‐querela
della
persona
offesa
e
la
richiesta
di
rinvio
a
giudizio
da
parte
del
P.M.
44. 44
Facebook - Cassazione 16712/2014!
Può
comunque
configurarsi
una
diffamazione?
Il
collega
non
era
esattamente
individuato
Il
post
era
visibile
solo
ad
una
cerchia
determinata
di
soggetti
45. 45
Facebook - Cassazione 16712/2014!
Cosa
dice
la
Cassazione?
Conta
la
volontà
di
comunicare
con
più
persone
Ai
fini
della
integrazione
del
reato
di
diffamazione
è
sufficiente
che
il
soggetto
la
cui
reputazione
è
lesa
sia
individuabile
da
parte
di
un
numero
limitato
di
persone
indipendentemente
dalla
indicazione
nominativa
non
può
non
tenersi
conto
dell’utilizzazione
del
social
network
a
nulla
rilevando
che
non
si
tratti
di
strumento
finalizzato
a
contatti
istituzionali
tra
appartenenti
alla
Guardia
di
finanza,
né
la
circostanza
che
in
concreto
la
frase
sia
stata
letta
solo
da
una
persona.
46. 46
Avv.
Roberto
Alma
Studio
legale
Alma
Lungotevere
della
Vihoria
9
Roma
roberto.alma@studiolegalealma.it
Grazie per l’attenzione!!
!