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Considerata l’equipollenza del diploma di massofisioterapista con formazione
triennale, conseguito entro il 17/3/1999, al titolo universitario abilitante
all’esercizio della professione sanitaria di fisioterapista, le prestazioni rese dai
massofisioterapisti in possesso del suddetto diploma sono detraibili dall’IRPEF
anche senza una specifica prescrizione medica.
Ai fini della detrazione, nel documento di certificazione del corrispettivo il
massofisioterapista deve attestare il possesso del diploma di massofisioterapista
con formazione triennale conseguito entro il 17/3/1999, nonché descrivere la
prestazione resa.
Agg. 24/04/2015 3
IRPEF 2015 – chiarimenti circ. 24/4/2015, n. 17/E
Detrazioni per oneri e spese
Spese per prestazioni odontoiatriche
Per poter applicare la detrazione IRPEF è sufficiente che dalla descrizione nella
fattura della prestazione resa si evinca in modo univoco la natura "sanitaria" della
prestazione stessa, così da escludere quelle meramente estetiche o, comunque, di
carattere non sanitario.
L’indicazione riportata nella fattura di "ciclo di cure mediche odontoiatriche
specialistiche" consente, al ricorrere degli altri requisiti, di fruire della detrazione
di cui alla lett. c) del comma 1 dell’art. 15 del TUIR.
Qualora la descrizione della prestazione non soddisfi tale requisito, il contribuente
dovrà necessariamente rivolgersi al professionista che ha emesso la fattura
chiedendo l’integrazione della stessa.
Agg. 24/04/2015 4
IRPEF 2015 – chiarimenti circ. 24/4/2015, n. 17/E
Detrazioni per oneri e spese
Spese per crioconservazione
Le spese per prestazioni di crioconservazione di ovociti rientrano tra le spese
sanitarie detraibili ai sensi dell’art. 15, comma 1, lett. c), del TUIR.
Per poter fruire della detrazione è necessario che dalla fattura del centro presso cui
è eseguita la prestazione sanitaria, rientrante fra quelli autorizzati per la
procreazione medicalmente assistita, risulti la descrizione della prestazione stessa.
Agg. 24/04/2015 5
IRPEF 2015 – chiarimenti circ. 24/4/2015, n. 17/E
Detrazioni per oneri e spese
Spese per trasporto disabili / 1
Per chiarire se i contributi che vengono volontariamente erogati a ONLUS per il
trasporto dei disabili che necessitano di cure mediche periodiche siano detraibili ai
sensi dell’art. 15 del TUIR è necessario analizzare la documentazione attestante la
natura del rapporto tra il disabile e la ONLUS. Ciò in quanto le somme erogate dal
disabile potrebbero costituire erogazioni liberali alla ONLUS, indipendenti dal
servizio di trasporto, ovvero costituire un corrispettivo, anche a forfait, per il
proprio trasporto.
Nel primo caso le erogazioni liberali in questione potrebbero essere detraibili nella
misura del 26% (erogazioni liberali in denaro, per un importo non superiore a
2.065 euro annui (art. 15, comma 1.1., del TUIR).
-segue-
Agg. 24/04/2015 6
IRPEF 2015 – chiarimenti circ. 24/4/2015, n. 17/E
Detrazioni per oneri e spese
Spese per trasporto disabili / 2
Le erogazioni liberali potrebbero, altresì, essere ricomprese tra gli oneri deducibili
entro il limite del 10% del reddito complessivo dichiarato e, comunque, entro il
limite massimo di 70.000 euro annui (art. 14 D.L. n. 35/2005). In tal caso, non è
cumulabile la deduzione in esame con ogni altra agevolazione fiscale prevista a
titolo di deduzione e di detrazione di imposta da altre disposizioni di legge.
La detraibilità è subordinata all’effettuazione dell’erogazione mediante bonifico o
altri sistemi di pagamento tracciabili e al rilascio di attestazione dalla ONLUS.
Nel caso in cui il versamento sia effettuato alla ONLUS quale corrispettivo di un
servizio di trasporto di disabili (art. 15, comma, 1 lett. c), del TUIR) – es. trasporto
in ambulanza - la spesa èdetraibile per l’intero importo quale spesa sanitaria,
fermo restando che la ONLUS deve rilasciare regolare fattura.
Agg. 24/04/2015 7
IRPEF 2015 – chiarimenti circ. 24/4/2015, n. 17/E
Detrazioni per oneri e spese
Spese riparazione degli adattamenti delle autovetture dei disabili
Tra le spese che danno diritto alla detrazione sono comprese, oltre alle spese di
acquisto dell’autovettura, anche le spese per le riparazioni che non rientrano nella
ordinaria manutenzione (sono esclusi, quindi, dalla detrazione i costi di esercizio,
quali, ad esempio, il carburante, i pneumatici, ecc...), purché sostenute entro i
quattro anni dall’acquisto del veicolo stesso.
Dette spese concorrono, insieme al costo di acquisto del veicolo, al
raggiungimento del limite massimo di spesa consentito di 18.075,99 euro e non
possono essere rateizzate (risoluzione n. 306/E/2002 e circolare n. 15/E/2005, par.
6.1).
Agg. 24/04/2015 8
IRPEF 2015 – chiarimenti circ. 24/4/2015, n. 17/E
Detrazioni per oneri e spese
Interessi su mutui per acquisto di abitazione principale
Nel caso di un contribuente che ha acquistato un immobile da destinare a propria
abitazione, ha contratto un mutuo per l’acquisto dell’abitazione stessa e ha
trasferito nei termini previsti dalla legge la propria residenza in tale immobile, se
successivamente, egli si trasferisce all’estero per motivi di lavoro, trasferendo la
propria residenza in tale stato estero e iscrivendosi all’A.I.R.E., in presenza dei
requisiti di legge, è possibile fruire della detrazione sugli interessi passivi anche se
il predetto immobile venga concesso in locazione a terzi.
Agg. 24/04/2015 9
IRPEF 2015 – chiarimenti circ. 24/4/2015, n. 17/E
Detrazioni per oneri e spese
Spese per iscrizione istituti tecnici superiori
E’ possibile detrarre le tasse pagate da un contribuente per l'iscrizione agli Istituti
Tecnici Superiori istituiti sulla base del decreto che determina la riorganizzazione
del Sistema di istruzione (D.P.C.M. del 25/01/2008), nella misura stabilita dalle
leggi regionali.
Al contrario, la frequenza di tali corsi non consente di fruire della detrazione per
canoni di locazione (lett. i-sexies) del comma 1 dell'art. 15 del TUIR)..
Agg. 24/04/2015 10
IRPEF 2015 – chiarimenti circ. 24/4/2015, n. 17/E
Detrazioni per spese ristrutturazioni edilizie
Ordinante del bonifico diverso dal beneficiario
Nell’ipotesi in cui l’ordinante sia un soggetto diverso dal soggetto indicato nel
bonifico quale beneficiario della detrazione, la detrazione deve essere fruita da
quest’ultimo, nel rispetto degli altri presupposti previsti dalle norme in materia.
In tal modo, viene soddisfatto il requisito richiesto dalla norma circa la titolarità
del sostenimento della spesa.
Agg. 24/04/2015 11
IRPEF 2015 – chiarimenti circ. 24/4/2015, n. 17/E
Detrazioni per spese ristrutturazioni edilizie
Limite di spesa e interventi autonomi / 1
In caso di interventi che consistano nella mera prosecuzione di interventi iniziati in
anni precedenti, ai fini del computo del limite massimo delle spese ammesse a
fruire della detrazione si tiene conto anche delle spese sostenute negli stessi anni.
Tale vincolo non si applica agli interventi autonomi, ossia non di mera
prosecuzione, fermo restando che per gli interventi autonomi effettuati nel
medesimo anno deve essere rispettato il limite annuale di spesa ammissibile.
L’intervento per essere considerato autonomamente detraibile, rispetto a quelli
eseguiti in anni precedenti sulla medesima unità immobiliare, deve essere anche
autonomamente certificato dalla documentazione richiesta dalla normativa vigente.
-segue-
Agg. 24/04/2015 12
IRPEF 2015 – chiarimenti circ. 24/4/2015, n. 17/E
Detrazioni per spese ristrutturazioni edilizie
Limite di spesa e interventi autonomi / 2
La norma, comunque, non prevede che debba trascorrere un periodo di tempo
minimo tra i diversi interventi di recupero del patrimonio edilizio per poter
beneficiare nuovamente della detrazione, nel rispetto dei limiti in precedenza
indicati (’art. 16-bis del TUIR).
Quindi, se su un immobile già oggetto di interventi di recupero edilizio negli anni
precedenti, sia effettuata una nuova ristrutturazione che non consista nella mera
prosecuzione degli interventi già realizzati, il contribuente potrà avvalersi della
detrazione nei limiti in vigore al momento dei bonifici di pagamento.
Agg. 24/04/2015 13
IRPEF 2015 – chiarimenti circ. 24/4/2015, n. 17/E
Detrazioni per spese ristrutturazioni edilizie
Trasferimento mortis causa
Nel caso in cui l’erede, che deteneva direttamente l’immobile, abbia
successivamente concesso in comodato o in locazione l’immobile stesso, non potrà
fruire delle rate di detrazione di competenza degli anni in cui l’immobile non è
detenuto direttamente.
Tuttavia, potrà beneficiare delle eventuali rate residue di competenza degli anni
successivi al termine del contratto di locazione o di comodato, riprendendo la
detenzione materiale e diretta del bene.
Agg. 24/04/2015 14
IRPEF 2015 – chiarimenti circ. 24/4/2015, n. 17/E
Detrazioni acquisto mobili ed elettrodomestici
Trasferimento mortis causa
In caso di decesso del contribuente per la detrazione relativa alle spese per
l’acquisto di mobili non può applicarsi la disposizione di cui al comma 8 dell’art.
16-bis del TUIR secondo cui in caso di trasferimento per causa morte della
titolarità dell’immobile sul quale sono stati realizzati interventi di recupero
edilizio, la detrazione non fruita in tutto in parte dal de cuius è trasferita, per i
rimanenti periodi d’imposta, esclusivamente all'erede o agli eredi che conservano
la detenzione materiale e diretta dell'immobile.
Pertanto, la detrazione in esame, non utilizzata in tutto o in parte, non si trasferisce
agli eredi per i rimanenti periodi di imposta.
Agg. 24/04/2015 15
IRPEF 2015 – chiarimenti circ. 24/4/2015, n. 17/E
Deduzioni per oneri e spese
Contributo casa corrisposto a coniuge separata
Gli importi stabiliti a titolo di spese per il canone di locazione e spese condominiali
(c.d. “contributo casa”), qualora siano disposti dal giudice, quantificabili e
corrisposti periodicamente all’ex-coniuge, possono essere considerati alla stregua
dell’assegno di mantenimento e, quindi, sono deducibili dal reddito complessivo
del coniuge erogante ai sensi dell’art. 10, comma 1, lett. c), del TUIR (Cassazione
sentenza n. 13029/2013).
La deduzione di tali somme da parte del coniuge erogante, comporta
necessariamente la tassazione del corrispondente importo in capo all’altro coniuge
separato (art. 50, comma 1, lett. i), del TUIR).
Agg. 24/04/2015 16
IRPEF 2015 – chiarimenti circ. 24/4/2015, n. 17/E
Deduzioni per oneri e spese
Spese per adozioni internazionali
La deduzione dal reddito complessivo del 50% delle spese sostenute dai genitori
adottivi per l’espletamento della procedura di adozione internazionale (art. 10,
comma 1, lett. 1-bis) TUIR) non va ripartita nella misura fissa del 25% per ogni
coniuge.
Pertanto, la deduzione del 50% di cui si discute deve essere proporzionalmente
suddivisa tra i due genitori, in relazione alle spese sostenute, se la spesa è stata
sostenuta da entrambi.
se l'ente autorizzato, sulla base delle dichiarazioni rese dai coniugi, ha attestato che
le spese certificate sono state sostenute in misura differenziata dai due coniugi,
ciascuno potrà dedurre la quota parte che gli è stata certificata.
Agg. 24/04/2015 17
IRPEF 2015 – chiarimenti circ. 24/4/2015, n. 17/E
Deduzioni per oneri e spese
Spese per erogazioni liberali
La scelta operata dal contribuente in merito alla detrazione o alla deduzione (ove
consentito) delle erogazioni liberali è univoca e deve riguardare tutte le donazioni
effettuate nell'anno d'imposta, anche in relazione a beneficiari diversi.
Pertanto, tale scelta non può essere modulata a discrezione del contribuente.
Agg. 24/04/2015 18
IRPEF 2015 – chiarimenti circ. 24/4/2015, n. 17/E
Detrazioni per familiari a carico
Genitore e fratello a carico di figlio che lavora / 1
In un nucleo familiare composto da padre, madre e due figli, dove il padre e uno
dei figli sono disoccupati e la madre, lavorando solo nel periodo estivo, ha un
reddito annuo di circa 3.500 euro lordi, il padre e l’altro figlio sono "a carico".
Ne consegue che la madre ha il diritto di fruire delle detrazioni per il coniuge e per
i figli, con precedenza rispetto all’altro figlio che ha un reddito, per il quale gli
stessi rientrano tra gli altri familiari. Le detrazioni spetterebbero al figlio
nell’ipotesi in cui la madre avesse un reddito complessivo non superiore a euro
2.840,51, e quindi fosse anch’essa da considerare altro familiare a carico del figlio
(risoluzione n. 461/E/2008).
-segue-
Agg. 24/04/2015 19
IRPEF 2015 – chiarimenti circ. 24/4/2015, n. 17/E
Detrazioni per familiari a carico
Genitore e fratello a carico di figlio che lavora / 2
Comunque, per non sfavorire nuclei familiari con redditi bassi, le detrazioni in
esame possono essere fruite dai contribuenti per i quali i familiari "a carico"
rientrino fra gli "altri familiari" (comunque conviventi o per i quali siano versati
assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell’autorità giudiziaria), a
condizione che detti contribuenti posseggano un reddito complessivo più elevato di
quello posseduto dai soggetti per i quali i familiari a carico rientrerebbero nelle
lett. a), b) e c) art. 12 TUIR, e che detti contribuenti ne sostengano effettivamente
il carico.
Agg. 24/04/2015 20
IRPEF 2015 – chiarimenti circ. 24/4/2015, n. 17/E
Credito d’imposta riacquisto prima casa
Utilizzo parziale
Nel caso in cui il credito di imposta per il riacquisto della prima casa sia stato
utilizzato solo parzialmente per il pagamento dell’imposta di registro dovuta per
l'atto in cui il credito stesso è maturato, l’importo residuo può essere utilizzato dal
contribuente in diminuzione dalle imposte sui redditi delle persone fisiche ovvero
in compensazione.
Detto importo residuo non può, invece, essere utilizzato in diminuzione delle
imposte di registro, ipotecaria, catastale, e dell'imposta sulle successioni e
donazioni per gli atti presentati successivamente alla data di acquisizione del
credito.

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Irpef 2015 - chiarimenti - Studio Tributario Cinieri

  • 1. Agg. 24/04/2015 1 IRPEF 2015 - chiarimenti circolare 24/4/2015, n. 17/E Saverio Cinieri Dottore Commercialista – Revisore Contabile – Giornalista pubblicista
  • 2. Agg. 24/04/2015 2 IRPEF 2015 – chiarimenti circ. 24/4/2015, n. 17/E Detrazioni per oneri e spese Spese prestazioni massiofisioterapista Considerata l’equipollenza del diploma di massofisioterapista con formazione triennale, conseguito entro il 17/3/1999, al titolo universitario abilitante all’esercizio della professione sanitaria di fisioterapista, le prestazioni rese dai massofisioterapisti in possesso del suddetto diploma sono detraibili dall’IRPEF anche senza una specifica prescrizione medica. Ai fini della detrazione, nel documento di certificazione del corrispettivo il massofisioterapista deve attestare il possesso del diploma di massofisioterapista con formazione triennale conseguito entro il 17/3/1999, nonché descrivere la prestazione resa.
  • 3. Agg. 24/04/2015 3 IRPEF 2015 – chiarimenti circ. 24/4/2015, n. 17/E Detrazioni per oneri e spese Spese per prestazioni odontoiatriche Per poter applicare la detrazione IRPEF è sufficiente che dalla descrizione nella fattura della prestazione resa si evinca in modo univoco la natura "sanitaria" della prestazione stessa, così da escludere quelle meramente estetiche o, comunque, di carattere non sanitario. L’indicazione riportata nella fattura di "ciclo di cure mediche odontoiatriche specialistiche" consente, al ricorrere degli altri requisiti, di fruire della detrazione di cui alla lett. c) del comma 1 dell’art. 15 del TUIR. Qualora la descrizione della prestazione non soddisfi tale requisito, il contribuente dovrà necessariamente rivolgersi al professionista che ha emesso la fattura chiedendo l’integrazione della stessa.
  • 4. Agg. 24/04/2015 4 IRPEF 2015 – chiarimenti circ. 24/4/2015, n. 17/E Detrazioni per oneri e spese Spese per crioconservazione Le spese per prestazioni di crioconservazione di ovociti rientrano tra le spese sanitarie detraibili ai sensi dell’art. 15, comma 1, lett. c), del TUIR. Per poter fruire della detrazione è necessario che dalla fattura del centro presso cui è eseguita la prestazione sanitaria, rientrante fra quelli autorizzati per la procreazione medicalmente assistita, risulti la descrizione della prestazione stessa.
  • 5. Agg. 24/04/2015 5 IRPEF 2015 – chiarimenti circ. 24/4/2015, n. 17/E Detrazioni per oneri e spese Spese per trasporto disabili / 1 Per chiarire se i contributi che vengono volontariamente erogati a ONLUS per il trasporto dei disabili che necessitano di cure mediche periodiche siano detraibili ai sensi dell’art. 15 del TUIR è necessario analizzare la documentazione attestante la natura del rapporto tra il disabile e la ONLUS. Ciò in quanto le somme erogate dal disabile potrebbero costituire erogazioni liberali alla ONLUS, indipendenti dal servizio di trasporto, ovvero costituire un corrispettivo, anche a forfait, per il proprio trasporto. Nel primo caso le erogazioni liberali in questione potrebbero essere detraibili nella misura del 26% (erogazioni liberali in denaro, per un importo non superiore a 2.065 euro annui (art. 15, comma 1.1., del TUIR). -segue-
  • 6. Agg. 24/04/2015 6 IRPEF 2015 – chiarimenti circ. 24/4/2015, n. 17/E Detrazioni per oneri e spese Spese per trasporto disabili / 2 Le erogazioni liberali potrebbero, altresì, essere ricomprese tra gli oneri deducibili entro il limite del 10% del reddito complessivo dichiarato e, comunque, entro il limite massimo di 70.000 euro annui (art. 14 D.L. n. 35/2005). In tal caso, non è cumulabile la deduzione in esame con ogni altra agevolazione fiscale prevista a titolo di deduzione e di detrazione di imposta da altre disposizioni di legge. La detraibilità è subordinata all’effettuazione dell’erogazione mediante bonifico o altri sistemi di pagamento tracciabili e al rilascio di attestazione dalla ONLUS. Nel caso in cui il versamento sia effettuato alla ONLUS quale corrispettivo di un servizio di trasporto di disabili (art. 15, comma, 1 lett. c), del TUIR) – es. trasporto in ambulanza - la spesa èdetraibile per l’intero importo quale spesa sanitaria, fermo restando che la ONLUS deve rilasciare regolare fattura.
  • 7. Agg. 24/04/2015 7 IRPEF 2015 – chiarimenti circ. 24/4/2015, n. 17/E Detrazioni per oneri e spese Spese riparazione degli adattamenti delle autovetture dei disabili Tra le spese che danno diritto alla detrazione sono comprese, oltre alle spese di acquisto dell’autovettura, anche le spese per le riparazioni che non rientrano nella ordinaria manutenzione (sono esclusi, quindi, dalla detrazione i costi di esercizio, quali, ad esempio, il carburante, i pneumatici, ecc...), purché sostenute entro i quattro anni dall’acquisto del veicolo stesso. Dette spese concorrono, insieme al costo di acquisto del veicolo, al raggiungimento del limite massimo di spesa consentito di 18.075,99 euro e non possono essere rateizzate (risoluzione n. 306/E/2002 e circolare n. 15/E/2005, par. 6.1).
  • 8. Agg. 24/04/2015 8 IRPEF 2015 – chiarimenti circ. 24/4/2015, n. 17/E Detrazioni per oneri e spese Interessi su mutui per acquisto di abitazione principale Nel caso di un contribuente che ha acquistato un immobile da destinare a propria abitazione, ha contratto un mutuo per l’acquisto dell’abitazione stessa e ha trasferito nei termini previsti dalla legge la propria residenza in tale immobile, se successivamente, egli si trasferisce all’estero per motivi di lavoro, trasferendo la propria residenza in tale stato estero e iscrivendosi all’A.I.R.E., in presenza dei requisiti di legge, è possibile fruire della detrazione sugli interessi passivi anche se il predetto immobile venga concesso in locazione a terzi.
  • 9. Agg. 24/04/2015 9 IRPEF 2015 – chiarimenti circ. 24/4/2015, n. 17/E Detrazioni per oneri e spese Spese per iscrizione istituti tecnici superiori E’ possibile detrarre le tasse pagate da un contribuente per l'iscrizione agli Istituti Tecnici Superiori istituiti sulla base del decreto che determina la riorganizzazione del Sistema di istruzione (D.P.C.M. del 25/01/2008), nella misura stabilita dalle leggi regionali. Al contrario, la frequenza di tali corsi non consente di fruire della detrazione per canoni di locazione (lett. i-sexies) del comma 1 dell'art. 15 del TUIR)..
  • 10. Agg. 24/04/2015 10 IRPEF 2015 – chiarimenti circ. 24/4/2015, n. 17/E Detrazioni per spese ristrutturazioni edilizie Ordinante del bonifico diverso dal beneficiario Nell’ipotesi in cui l’ordinante sia un soggetto diverso dal soggetto indicato nel bonifico quale beneficiario della detrazione, la detrazione deve essere fruita da quest’ultimo, nel rispetto degli altri presupposti previsti dalle norme in materia. In tal modo, viene soddisfatto il requisito richiesto dalla norma circa la titolarità del sostenimento della spesa.
  • 11. Agg. 24/04/2015 11 IRPEF 2015 – chiarimenti circ. 24/4/2015, n. 17/E Detrazioni per spese ristrutturazioni edilizie Limite di spesa e interventi autonomi / 1 In caso di interventi che consistano nella mera prosecuzione di interventi iniziati in anni precedenti, ai fini del computo del limite massimo delle spese ammesse a fruire della detrazione si tiene conto anche delle spese sostenute negli stessi anni. Tale vincolo non si applica agli interventi autonomi, ossia non di mera prosecuzione, fermo restando che per gli interventi autonomi effettuati nel medesimo anno deve essere rispettato il limite annuale di spesa ammissibile. L’intervento per essere considerato autonomamente detraibile, rispetto a quelli eseguiti in anni precedenti sulla medesima unità immobiliare, deve essere anche autonomamente certificato dalla documentazione richiesta dalla normativa vigente. -segue-
  • 12. Agg. 24/04/2015 12 IRPEF 2015 – chiarimenti circ. 24/4/2015, n. 17/E Detrazioni per spese ristrutturazioni edilizie Limite di spesa e interventi autonomi / 2 La norma, comunque, non prevede che debba trascorrere un periodo di tempo minimo tra i diversi interventi di recupero del patrimonio edilizio per poter beneficiare nuovamente della detrazione, nel rispetto dei limiti in precedenza indicati (’art. 16-bis del TUIR). Quindi, se su un immobile già oggetto di interventi di recupero edilizio negli anni precedenti, sia effettuata una nuova ristrutturazione che non consista nella mera prosecuzione degli interventi già realizzati, il contribuente potrà avvalersi della detrazione nei limiti in vigore al momento dei bonifici di pagamento.
  • 13. Agg. 24/04/2015 13 IRPEF 2015 – chiarimenti circ. 24/4/2015, n. 17/E Detrazioni per spese ristrutturazioni edilizie Trasferimento mortis causa Nel caso in cui l’erede, che deteneva direttamente l’immobile, abbia successivamente concesso in comodato o in locazione l’immobile stesso, non potrà fruire delle rate di detrazione di competenza degli anni in cui l’immobile non è detenuto direttamente. Tuttavia, potrà beneficiare delle eventuali rate residue di competenza degli anni successivi al termine del contratto di locazione o di comodato, riprendendo la detenzione materiale e diretta del bene.
  • 14. Agg. 24/04/2015 14 IRPEF 2015 – chiarimenti circ. 24/4/2015, n. 17/E Detrazioni acquisto mobili ed elettrodomestici Trasferimento mortis causa In caso di decesso del contribuente per la detrazione relativa alle spese per l’acquisto di mobili non può applicarsi la disposizione di cui al comma 8 dell’art. 16-bis del TUIR secondo cui in caso di trasferimento per causa morte della titolarità dell’immobile sul quale sono stati realizzati interventi di recupero edilizio, la detrazione non fruita in tutto in parte dal de cuius è trasferita, per i rimanenti periodi d’imposta, esclusivamente all'erede o agli eredi che conservano la detenzione materiale e diretta dell'immobile. Pertanto, la detrazione in esame, non utilizzata in tutto o in parte, non si trasferisce agli eredi per i rimanenti periodi di imposta.
  • 15. Agg. 24/04/2015 15 IRPEF 2015 – chiarimenti circ. 24/4/2015, n. 17/E Deduzioni per oneri e spese Contributo casa corrisposto a coniuge separata Gli importi stabiliti a titolo di spese per il canone di locazione e spese condominiali (c.d. “contributo casa”), qualora siano disposti dal giudice, quantificabili e corrisposti periodicamente all’ex-coniuge, possono essere considerati alla stregua dell’assegno di mantenimento e, quindi, sono deducibili dal reddito complessivo del coniuge erogante ai sensi dell’art. 10, comma 1, lett. c), del TUIR (Cassazione sentenza n. 13029/2013). La deduzione di tali somme da parte del coniuge erogante, comporta necessariamente la tassazione del corrispondente importo in capo all’altro coniuge separato (art. 50, comma 1, lett. i), del TUIR).
  • 16. Agg. 24/04/2015 16 IRPEF 2015 – chiarimenti circ. 24/4/2015, n. 17/E Deduzioni per oneri e spese Spese per adozioni internazionali La deduzione dal reddito complessivo del 50% delle spese sostenute dai genitori adottivi per l’espletamento della procedura di adozione internazionale (art. 10, comma 1, lett. 1-bis) TUIR) non va ripartita nella misura fissa del 25% per ogni coniuge. Pertanto, la deduzione del 50% di cui si discute deve essere proporzionalmente suddivisa tra i due genitori, in relazione alle spese sostenute, se la spesa è stata sostenuta da entrambi. se l'ente autorizzato, sulla base delle dichiarazioni rese dai coniugi, ha attestato che le spese certificate sono state sostenute in misura differenziata dai due coniugi, ciascuno potrà dedurre la quota parte che gli è stata certificata.
  • 17. Agg. 24/04/2015 17 IRPEF 2015 – chiarimenti circ. 24/4/2015, n. 17/E Deduzioni per oneri e spese Spese per erogazioni liberali La scelta operata dal contribuente in merito alla detrazione o alla deduzione (ove consentito) delle erogazioni liberali è univoca e deve riguardare tutte le donazioni effettuate nell'anno d'imposta, anche in relazione a beneficiari diversi. Pertanto, tale scelta non può essere modulata a discrezione del contribuente.
  • 18. Agg. 24/04/2015 18 IRPEF 2015 – chiarimenti circ. 24/4/2015, n. 17/E Detrazioni per familiari a carico Genitore e fratello a carico di figlio che lavora / 1 In un nucleo familiare composto da padre, madre e due figli, dove il padre e uno dei figli sono disoccupati e la madre, lavorando solo nel periodo estivo, ha un reddito annuo di circa 3.500 euro lordi, il padre e l’altro figlio sono "a carico". Ne consegue che la madre ha il diritto di fruire delle detrazioni per il coniuge e per i figli, con precedenza rispetto all’altro figlio che ha un reddito, per il quale gli stessi rientrano tra gli altri familiari. Le detrazioni spetterebbero al figlio nell’ipotesi in cui la madre avesse un reddito complessivo non superiore a euro 2.840,51, e quindi fosse anch’essa da considerare altro familiare a carico del figlio (risoluzione n. 461/E/2008). -segue-
  • 19. Agg. 24/04/2015 19 IRPEF 2015 – chiarimenti circ. 24/4/2015, n. 17/E Detrazioni per familiari a carico Genitore e fratello a carico di figlio che lavora / 2 Comunque, per non sfavorire nuclei familiari con redditi bassi, le detrazioni in esame possono essere fruite dai contribuenti per i quali i familiari "a carico" rientrino fra gli "altri familiari" (comunque conviventi o per i quali siano versati assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell’autorità giudiziaria), a condizione che detti contribuenti posseggano un reddito complessivo più elevato di quello posseduto dai soggetti per i quali i familiari a carico rientrerebbero nelle lett. a), b) e c) art. 12 TUIR, e che detti contribuenti ne sostengano effettivamente il carico.
  • 20. Agg. 24/04/2015 20 IRPEF 2015 – chiarimenti circ. 24/4/2015, n. 17/E Credito d’imposta riacquisto prima casa Utilizzo parziale Nel caso in cui il credito di imposta per il riacquisto della prima casa sia stato utilizzato solo parzialmente per il pagamento dell’imposta di registro dovuta per l'atto in cui il credito stesso è maturato, l’importo residuo può essere utilizzato dal contribuente in diminuzione dalle imposte sui redditi delle persone fisiche ovvero in compensazione. Detto importo residuo non può, invece, essere utilizzato in diminuzione delle imposte di registro, ipotecaria, catastale, e dell'imposta sulle successioni e donazioni per gli atti presentati successivamente alla data di acquisizione del credito.