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INTERVENTI IN IMPLEMENTAZIONE DELLA PROPOSTA DI
RIFORMA DEL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO
Letta la proposta di riforma redatta a cura del CNF, preso atto che recepisce molta parte
delle proposte presentate al Congresso da MF - ed ivi approvate all’unanimità
dall’assemblea - e che pure risolve questioni già accolte dalla giurisprudenza in materia
(anche definendo taluni conflitti fra decisioni del merito), paiono possibili alcuni utili
implementazioni; segnatamente risulta di interesse:
1. precisare il tetto reddituale per l’ammissione indicando con precisione e chiarezza la
definizione di ogni reddito da imputare e segnalando in particolar modo la
computabilità o meno delle rendite INAIL e delle indennità di invalidità e per disabilità,
nonché evidenziando che tale importo è al netto degli oneri deducibili ammessi per
legge;
2. definire ed ​imporre uno standard nazionale unico per la modulistica per l’inoltro della
domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato in conformità a quelli della
Comunità Europea;
3. prevedere un ​criterio di aumento annuale progressivo dello stanziamento a bilancio
statale per la compensazione degli importi liquidati per il patrocinio a spese dello
Stato a favore degli Avvocati con i crediti fiscali dell’erario nei confronti degli stessi,
con l’obiettivo di giungere entro almeno un quinquennio alla piena copertura delle
somme liquidate a favore degli avvocati per ogni annualità.
4. prendere atto che l’esiguità delle liquidazioni dei compensi del patrocinio a spese dello
Stato - in particolar modo in ambito civile, dove è previsto il dimezzamento del
compenso previsto dal D.M. 10 marzo 2014, n. 55 e seguenti - è la causa che
disincentiva gli avvocati ad iscriversi ed a permanere nell’apposito elenco speciale,
causando una oggettiva difficoltà per gli utenti a reperire la difesa con l’assistenza del
beneficio, mentre coloro che necessitano di una difesa hanno diritto alla medesima
qualità dell’opera professionale ed alla medesima possibilità di accesso alla Giustizia
di coloro che dispongono di una tutela processuale sostenuta con propri mezzi
reddituali; in risposta a alla problematica censita, ​aumentare i compensi del patrocinio
a spese dello Stato​ prevedendo che:
A. l’art. 82, comma 1, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (“​Onorario e spese del difensore​”)
sia sostituito dal seguente: “​Il compenso e le spese spettanti al difensore sono
liquidati dall’autorità giudiziaria con decreto di pagamento, osservando la tariffa
professionale vigente e tenendo conto delle caratteristiche, dell’urgenza e del pregio
dell’attività prestata, dell’importanza, della natura, della difficoltà e del valore
dell’affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero
e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. In ordine alla difficoltà
dell’affare si tiene particolare conto dei contrasti giurisprudenziali, e della quantità e
del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere
con il cliente e con altri soggetti.​”;
B. l’art. 106-bis, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (“​Compensi del difensore, dell’ausiliario
del magistrato, del consulente tecnico di parte e dell’investigatore privato
autorizzato​”), in materia di patrocinio a spese dello Stato nel processo penale, sia
sostituito dal seguente: “​Gli importi spettanti al difensore, all’ausiliario del magistrato,
al consulente tecnico di parte e all’investigatore privato autorizzato sono ridotti del
30%; per il difensore, il compenso sul quale operare detta riduzione è previamente
determinato dall’autorità giudiziaria ai sensi dell’art. 82, comma 1, D.P.R. 30 maggio
2002, n. 115​”;
C. l’art. 130, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (“​Compensi del difensore, dell’ausiliario del
magistrato e del consulente tecnico di parte​”), in materia di patrocinio a spese dello
Stato nel processo civile, amministrativo, contabile e tributario, sia sostituito dal
seguente: “​Gli importi spettanti al difensore, all’ausiliario del magistrato e al
consulente tecnico di parte sono ridotti del 30%; per il difensore, il compenso sul
quale operare detta riduzione è previamente determinato dall’autorità giudiziaria ai
sensi dell’art. 82 comma 1’ D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115​”.
5. in alternativa a quanto proposto al precedente punto 4, ​valutare di allineare e
proporzionare la liquidazione dei compensi del patrocinio a spese dello Stato in
funzione dell’effettivo accoglimento delle ragioni della parte assistita in regime di
beneficio di Stato, prevedendo che:
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A. Al comma 1 dell'articolo 106 bis del testo unico di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, al posto delle parole: «ridotti di un
terzo» sono inserite le seguenti: «liquidati, senza aumenti o riduzioni, secondo i
valori indicati nei regolamenti ministeriali per la determinazione del compenso in
sede giudiziale.»
B. di seguito è poi istituito un comma 2 all'articolo 106 bis del testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, avente il
seguente testo: «In caso di condanna dell'imputato o di estinzione del reato gli
importi di cui al comma precedente sono ridotti del 30 %.»;
C. 2. Al comma 1 dell'articolo 130 del testo unico di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dopo le parole: «ridotti della metà»
sono inserite le seguenti: «liquidati, senza aumenti o riduzioni, secondo i valori
indicati nei regolamenti ministeriali per la determinazione del compenso in sede
giudiziale.»
D. Di seguito è poi istituito un comma 2 all'articolo 130 del testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, avente il
seguente testo: «In caso di soccombenza ​del soggetto ammesso alla difesa con
il patrocinio a spese dello Stato gli importi di cui al comma precedente sono
ridotti del 30%.»;
6. estendere il patrocinio a spese dello Stato alle spese di vendita giudiziaria dei beni
pignorati​, prevedendo che il comma 3 dell’art. 131 del D.P.R. 30 maggio 2002, n.
115 (“​Onorario e spese del difensore​”) sia sostituito dal seguente: “​3. Gli onorari
dovuti al consulente tecnico di parte e all’ausiliario del magistrato, sono prenotati a
debito, a domanda, anche nel caso di transazione della lite, se non è possibile la
ripetizione dalla parte a carico della quale sono poste le spese processuali, o dalla
stessa parte ammessa, per vittoria della causa o per revoca dell’ammissione. Lo
stesso trattamento si applica agli onorari di notaio ed al compenso del soggetto al
quale venga affidata la vendita giudiziaria, per lo svolgimento di funzioni ad essi
demandate dal magistrato nei casi previsti dalla legge e all’indennità di custodia del
bene sottoposto a sequestro.​”;
7. rilevato che l’istanza presentata dall’imputato straniero non può essere dichiarata
inammissibile per la mancata produzione della certificazione consolare e l’eventuale
revoca, dovuta al mancato deposito entro il termine concesso, non può essere
disposta quando vi è stata l’autocertificazione da parte del richiedente, impedire che
vi sia la revoca dell’ammissione o la declaratoria di inammissibilità dell’istanza
2
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propoponendo di sostituire il comma 1 dell’art. 131 del D.P.R. 30 maggio 2002, n.
115 (“​Onorario e spese del difensore​”) precisando che: ​“​In caso di impossibilità a
produrre la documentazione richiesta dall’articolo 79, comma 3, questa è sostituita, a
pena di inammissibilità, da una dichiarazione sostitutiva di certificazione da parte
dell’interessato che integra ogni condizione di procedibilità della domanda​”. Nonchè
sostituire il comma 2 dell’art. 131 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (“​Onorario e
spese del difensore​”) precisando che: “​In caso di impossibilità a produrre la
documentazione richiesta ai sensi dell’articolo 79, comma 2, il cittadino di Stati non
appartenenti all’Unione europea, la sostituisce, a pena di inammissibilità, con una
dichiarazione sostitutiva di certificazione che integra ogni condizione di procedibilità
della domanda​”;
8. come nella proposta di riforma in parola, in aggiunta alle norme che disciplinano
strettamente l’istituto vi sono anche alcune disposizioni collegate che appaiono utili
da implementare: in particolare vi è quanto riguarda ​l’​estensione delle esenzioni e
riduzioni previste per le controversie di lavoro alle procedure di recupero del credito
per i compensi delle professioni ordinistiche, ed in particolare:
I. al comma 1-​bis dell'articolo 9 del testo unico di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dopo le parole: «​assistenza
obbligatorie, nonché​» sono inserite le seguenti: «​per controversie aventi a
oggetto il recupero di crediti non superiori a € 5.000,00 riguardanti compensi,
con accessori di legge, o rimborsi derivanti dall'esercizio di una libera
professione ordinistica, e​»;
II. al primo comma dell'articolo unico della legge 2 aprile 1958, n. 319, e
successive modificazioni, dopo le parole: «​rapporti di pubblico impiego,​» sono
inserite le seguenti: «​nonché gli atti, i documenti e i provvedimenti relativi alle
cause per controversie aventi a oggetto il recupero di crediti non superiori a
5.000 euro riguardanti compensi, con accessori di legge, o rimborsi derivanti
dall'esercizio di una libera professione ordinistica​».
Alberto Vigani
Coordinamento Triveneto Movimento Forense
Dipartimento Legislativo Movimento Forense
3
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Proposta MF x iInterventi in miglioramento bozza riforma del patrocinio a spese dello stato

  • 1. INTERVENTI IN IMPLEMENTAZIONE DELLA PROPOSTA DI RIFORMA DEL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO Letta la proposta di riforma redatta a cura del CNF, preso atto che recepisce molta parte delle proposte presentate al Congresso da MF - ed ivi approvate all’unanimità dall’assemblea - e che pure risolve questioni già accolte dalla giurisprudenza in materia (anche definendo taluni conflitti fra decisioni del merito), paiono possibili alcuni utili implementazioni; segnatamente risulta di interesse: 1. precisare il tetto reddituale per l’ammissione indicando con precisione e chiarezza la definizione di ogni reddito da imputare e segnalando in particolar modo la computabilità o meno delle rendite INAIL e delle indennità di invalidità e per disabilità, nonché evidenziando che tale importo è al netto degli oneri deducibili ammessi per legge; 2. definire ed ​imporre uno standard nazionale unico per la modulistica per l’inoltro della domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato in conformità a quelli della Comunità Europea; 3. prevedere un ​criterio di aumento annuale progressivo dello stanziamento a bilancio statale per la compensazione degli importi liquidati per il patrocinio a spese dello Stato a favore degli Avvocati con i crediti fiscali dell’erario nei confronti degli stessi, con l’obiettivo di giungere entro almeno un quinquennio alla piena copertura delle somme liquidate a favore degli avvocati per ogni annualità. 4. prendere atto che l’esiguità delle liquidazioni dei compensi del patrocinio a spese dello Stato - in particolar modo in ambito civile, dove è previsto il dimezzamento del compenso previsto dal D.M. 10 marzo 2014, n. 55 e seguenti - è la causa che disincentiva gli avvocati ad iscriversi ed a permanere nell’apposito elenco speciale,
  • 2. causando una oggettiva difficoltà per gli utenti a reperire la difesa con l’assistenza del beneficio, mentre coloro che necessitano di una difesa hanno diritto alla medesima qualità dell’opera professionale ed alla medesima possibilità di accesso alla Giustizia di coloro che dispongono di una tutela processuale sostenuta con propri mezzi reddituali; in risposta a alla problematica censita, ​aumentare i compensi del patrocinio a spese dello Stato​ prevedendo che: A. l’art. 82, comma 1, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (“​Onorario e spese del difensore​”) sia sostituito dal seguente: “​Il compenso e le spese spettanti al difensore sono liquidati dall’autorità giudiziaria con decreto di pagamento, osservando la tariffa professionale vigente e tenendo conto delle caratteristiche, dell’urgenza e del pregio dell’attività prestata, dell’importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell’affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. In ordine alla difficoltà dell’affare si tiene particolare conto dei contrasti giurisprudenziali, e della quantità e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti.​”; B. l’art. 106-bis, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (“​Compensi del difensore, dell’ausiliario del magistrato, del consulente tecnico di parte e dell’investigatore privato autorizzato​”), in materia di patrocinio a spese dello Stato nel processo penale, sia sostituito dal seguente: “​Gli importi spettanti al difensore, all’ausiliario del magistrato, al consulente tecnico di parte e all’investigatore privato autorizzato sono ridotti del 30%; per il difensore, il compenso sul quale operare detta riduzione è previamente determinato dall’autorità giudiziaria ai sensi dell’art. 82, comma 1, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115​”; C. l’art. 130, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (“​Compensi del difensore, dell’ausiliario del magistrato e del consulente tecnico di parte​”), in materia di patrocinio a spese dello Stato nel processo civile, amministrativo, contabile e tributario, sia sostituito dal seguente: “​Gli importi spettanti al difensore, all’ausiliario del magistrato e al consulente tecnico di parte sono ridotti del 30%; per il difensore, il compenso sul quale operare detta riduzione è previamente determinato dall’autorità giudiziaria ai sensi dell’art. 82 comma 1’ D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115​”. 5. in alternativa a quanto proposto al precedente punto 4, ​valutare di allineare e proporzionare la liquidazione dei compensi del patrocinio a spese dello Stato in funzione dell’effettivo accoglimento delle ragioni della parte assistita in regime di beneficio di Stato, prevedendo che: 1 www.movimentoforense.it
  • 3. A. Al comma 1 dell'articolo 106 bis del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, al posto delle parole: «ridotti di un terzo» sono inserite le seguenti: «liquidati, senza aumenti o riduzioni, secondo i valori indicati nei regolamenti ministeriali per la determinazione del compenso in sede giudiziale.» B. di seguito è poi istituito un comma 2 all'articolo 106 bis del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, avente il seguente testo: «In caso di condanna dell'imputato o di estinzione del reato gli importi di cui al comma precedente sono ridotti del 30 %.»; C. 2. Al comma 1 dell'articolo 130 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dopo le parole: «ridotti della metà» sono inserite le seguenti: «liquidati, senza aumenti o riduzioni, secondo i valori indicati nei regolamenti ministeriali per la determinazione del compenso in sede giudiziale.» D. Di seguito è poi istituito un comma 2 all'articolo 130 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, avente il seguente testo: «In caso di soccombenza ​del soggetto ammesso alla difesa con il patrocinio a spese dello Stato gli importi di cui al comma precedente sono ridotti del 30%.»; 6. estendere il patrocinio a spese dello Stato alle spese di vendita giudiziaria dei beni pignorati​, prevedendo che il comma 3 dell’art. 131 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (“​Onorario e spese del difensore​”) sia sostituito dal seguente: “​3. Gli onorari dovuti al consulente tecnico di parte e all’ausiliario del magistrato, sono prenotati a debito, a domanda, anche nel caso di transazione della lite, se non è possibile la ripetizione dalla parte a carico della quale sono poste le spese processuali, o dalla stessa parte ammessa, per vittoria della causa o per revoca dell’ammissione. Lo stesso trattamento si applica agli onorari di notaio ed al compenso del soggetto al quale venga affidata la vendita giudiziaria, per lo svolgimento di funzioni ad essi demandate dal magistrato nei casi previsti dalla legge e all’indennità di custodia del bene sottoposto a sequestro.​”; 7. rilevato che l’istanza presentata dall’imputato straniero non può essere dichiarata inammissibile per la mancata produzione della certificazione consolare e l’eventuale revoca, dovuta al mancato deposito entro il termine concesso, non può essere disposta quando vi è stata l’autocertificazione da parte del richiedente, impedire che vi sia la revoca dell’ammissione o la declaratoria di inammissibilità dell’istanza 2 www.movimentoforense.it
  • 4. propoponendo di sostituire il comma 1 dell’art. 131 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (“​Onorario e spese del difensore​”) precisando che: ​“​In caso di impossibilità a produrre la documentazione richiesta dall’articolo 79, comma 3, questa è sostituita, a pena di inammissibilità, da una dichiarazione sostitutiva di certificazione da parte dell’interessato che integra ogni condizione di procedibilità della domanda​”. Nonchè sostituire il comma 2 dell’art. 131 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (“​Onorario e spese del difensore​”) precisando che: “​In caso di impossibilità a produrre la documentazione richiesta ai sensi dell’articolo 79, comma 2, il cittadino di Stati non appartenenti all’Unione europea, la sostituisce, a pena di inammissibilità, con una dichiarazione sostitutiva di certificazione che integra ogni condizione di procedibilità della domanda​”; 8. come nella proposta di riforma in parola, in aggiunta alle norme che disciplinano strettamente l’istituto vi sono anche alcune disposizioni collegate che appaiono utili da implementare: in particolare vi è quanto riguarda ​l’​estensione delle esenzioni e riduzioni previste per le controversie di lavoro alle procedure di recupero del credito per i compensi delle professioni ordinistiche, ed in particolare: I. al comma 1-​bis dell'articolo 9 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dopo le parole: «​assistenza obbligatorie, nonché​» sono inserite le seguenti: «​per controversie aventi a oggetto il recupero di crediti non superiori a € 5.000,00 riguardanti compensi, con accessori di legge, o rimborsi derivanti dall'esercizio di una libera professione ordinistica, e​»; II. al primo comma dell'articolo unico della legge 2 aprile 1958, n. 319, e successive modificazioni, dopo le parole: «​rapporti di pubblico impiego,​» sono inserite le seguenti: «​nonché gli atti, i documenti e i provvedimenti relativi alle cause per controversie aventi a oggetto il recupero di crediti non superiori a 5.000 euro riguardanti compensi, con accessori di legge, o rimborsi derivanti dall'esercizio di una libera professione ordinistica​». Alberto Vigani Coordinamento Triveneto Movimento Forense Dipartimento Legislativo Movimento Forense 3 www.movimentoforense.it