Gratuito Patrocinio: Mozione n. 22 del Congresso Nazionale Forense di Rimini
Ddl 3109 - Compensazione tasse professionista con crediti da gratuito patrocinio Deputata Anna Rossomando
1. CAMERA DEI DEPUTATI N. 3109
—
PROPOSTA DI LEGGE
D’INIZIATIVA DEI DEPUTATI
ROSSOMANDO, MARCHI, MASSA, TARICCO, RUBINATO, BER-
GONZI, CAPONE, FONTANELLI, GIULIETTI, GRASSI, GRIBAUDO,
MARANTELLI, MELILLA, PATRIARCA, SALVATORE PICCOLO,
VALERIA VALENTE
Norme in materia di crediti derivanti dalla prestazione
del patrocinio a spese dello Stato
Presentata l’8 maggio 2015
ONOREVOLI COLLEGHI ! — La Costituzione,
all’articolo 24, sancisce che il diritto alla
difesa è, per ogni cittadino, un diritto
inviolabile e, proprio a garanzia di tale
diritto, prevede il riconoscimento dell’as-
sistenza legale gratuita per le persone che
non hanno i mezzi per sostenere le spese
necessarie a promuovere un giudizio o
per difendersi davanti al giudice. Si tratta
dell’istituto del patrocinio a spese dello
Stato, uno degli istituti che meglio rap-
presenta la civiltà giuridica del nostro
Paese; purtroppo però il funzionamento
del sistema è seriamente inficiato dal-
l’eccessiva lentezza del pagamento degli
importi delle parcelle dovute dallo Stato
a seguito dell’ammissione al patrocinio a
spese dello stesso Stato. In media le
richieste di liquidazione da parte degli
avvocati difensori, depositate presso la
cancelleria del giudice procedente per
l’emanazione del decreto di pagamento,
hanno tempi di attesa che vanno da sei
mesi a un anno. Il successivo mandato di
pagamento richiede altrettanto tempo, al
quale si deve aggiungere l’effettivo tra-
sferimento dei fondi dal Ministero della
giustizia al tribunale. Si rischia quindi di
aspettare anche ventiquattro mesi per la
liquidazione delle parcelle.
L’articolo 74 del testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in
Atti Parlamentari — 1 — Camera dei Deputati
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2. materia di spese di giustizia, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica
30 maggio 2012, n. 115, ha istituito nel
nostro ordinamento il patrocinio a spese
dello Stato per il procedimento penale e
per il processo civile, amministrativo,
contabile, tributario e negli affari di vo-
lontaria giurisdizione, per la difesa del
cittadino non abbiente.
Può essere ammesso al patrocinio chi è
titolare di un reddito imponibile ai fini
dell’imposta personale sul reddito, risul-
tante dall’ultima dichiarazione, non supe-
riore a 11.369,24 euro (articolo 76, comma
1, del citato unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica n. 115 del
2002). I limiti di reddito sono adeguati
ogni due anni, con decreto dirigenziale del
Ministero della giustizia, di concerto con il
Ministero dell’economia e delle finanze.
Ulteriori modifiche alla normativa
sono state introdotte successivamente,
prevedendo l’estensione del beneficio del
patrocinio gratuito a spese dello Stato, a
prescindere dal reddito, per le persone
offese dai seguenti reati: maltrattamenti
contro familiari e conviventi (articolo 572
del codice penale); mutilazioni genitali
femminili (articolo 583-bis del codice pe-
nale); violenza sessuale, semplice, aggra-
vata e di gruppo (609-bis e 609-octies del
codice penale); atti sessuali con mino-
renne (articolo 609-quater del codice pe-
nale); atti persecutori (612-bis del codice
penale); reati di tratta (articoli 600, 601
e 602 del codice penale) commessi in
danno di minori; reati di sfruttamento
sessuale dei minori (articoli 600-bis, 600-
ter, 600-quinquies del codice penale);
reato di corruzione di minorenne (arti-
colo 609-quinquies del codice penale);
reato di adescamento di minorenne (ar-
ticolo 609-undecies del codice penale).
Negli anni le richieste di accesso al
beneficio del patrocinio a spese dello Stato
sono quindi aumentate in modo esponen-
ziale. Secondo gli ultimi dati ufficiali for-
niti dal Governo nella Relazione sull’ap-
plicazione della normativa in materia di
patrocinio a spese dello Stato (Doc. XCVI
n. 1, presentato alla Camera dei deputati
il 3 giugno 2013), per i soli procedimenti
penali si è passati dai 16.500 richiedenti
del 1995 ai circa 137.000 del 2012. Nel
2013 invece, sempre secondo i dati forniti
dal Ministero della giustizia, sono state
presentate circa 150.000 domande, di cui
circa 129.000 ammesse. Il totale dei costi
a carico dello Stato è stato di 100.854.891
euro, di cui 93.444.275 rappresentano i
costi per gli onorari dei difensori.
Si comprende quindi come il problema
del ritardo nella corresponsione dei paga-
menti degli onorari agli avvocati difensori
da parte dello Stato assuma una non
trascurabile dimensione per il numero dei
soggetti e dei casi coinvolti.
Il mancato riconoscimento delle com-
petenze liquidate nell’ambito del patroci-
nio a spese dello Stato rischia di depo-
tenziare un importante istituto che garan-
tisce il rispetto dei princìpi costituzionali
del diritto alla difesa e dell’eguaglianza dei
cittadini di fronte alla legge. Con la pre-
sente proposta di legge si intende proporre
una soluzione che può dare risultati nel
breve periodo e senza costi aggiuntivi per
il bilancio dello Stato.
Atti Parlamentari — 2 — Camera dei Deputati — 3109
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3. PROPOSTA DI LEGGE
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ART. 1.
1. I soggetti che vantano crediti per
spese, diritti e onorari di avvocato, sorti ai
sensi degli articoli 82 e seguenti del testo
unico delle disposizioni legislative e rego-
lamentari in materia di spesa di giustizia,
di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e
successive modificazioni, in qualsiasi data
e non ancora saldati, sono ammessi alla
compensazione con quanto dai soggetti
stessi dovuto per ogni imposta e tassa,
compresa l’imposta sul valore aggiunto
(IVA), nonché al pagamento dei contributi
previdenziali per i dipendenti mediante
cessione, anche parziale, dei predetti cre-
diti entro il limite stabilito dall’articolo 2,
comma 2, e con le modalità previste
dall’articolo 3 della presente legge. Tali
cessioni sono esenti da ogni imposta di
bollo e di registro.
ART. 2.
1. Ai fini della presente legge possono
essere compensati o ceduti tutti i crediti
per i quali non è stata proposta opposi-
zione ai sensi dell’articolo 170 del testo
unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e
successive modificazioni.
2. Ai fini della presente legge la com-
pensazione o la cessione dei crediti può
essere effettuata anche parzialmente ed en-
tro un limite massimo pari all’ammontare
dei crediti stessi, aumentato dell’IVA e del
contributo previdenziale per gli avvocati
(CPA).
ART. 3.
1. I soggetti che intendono cedere i
propri crediti ai sensi dell’articolo 1 della
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4. presente legge devono comunicarlo, con
lettera firmata dal titolare del credito o
dal legale rappresentante dell’associazione
della società professionale alla quale ap-
partiene l’avvocato che ha prestato il pa-
trocinio liquidato, da inviare mediante
lettera raccomandata con avviso di rice-
vimento sia all’ufficio competente per l’or-
dine di pagamento ai sensi dell’articolo
177 del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 30 maggio
2002, n. 115, sia all’ente previdenziale
competente. In tale lettera devono essere
indicati l’ammontare del credito da cedere,
l’ente previdenziale cessionario, la causale
per l’individuazione del titolo per il quale
i pagamenti sono dovuti con gli estremi
della fattura stessa comprovante il credito,
che deve essere allegata in copia fotosta-
tica semplice, e l’importo della fattura. Il
titolare del credito o il legale rappresen-
tante del soggetto cedente deve altresì
attestare, sotto la propria responsabilità,
che il credito in questione non è stato
oggetto di altra cessione.
2. Decorsi quindici giorni lavorativi
dal ricevimento della documentazione di
cui al comma 1 senza che sia intervenuta
motivata contestazione riguardo all’esi-
stenza o all’ammontare del credito da
parte dei destinatari della lettera prevista
dal medesimo comma 1, la cessione si
intende perfezionata.
3. L’obbligo nei confronti dell’ente
previdenziale si considera adempiuto a
decorrere dalla data di spedizione della
documentazione di cui al comma 1.
ART. 4.
1. Nei confronti dei soggetti che van-
tano crediti sorti ai sensi degli articoli 82
e seguenti del testo unico di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 30 maggio
2002, n. 115, e successive modificazioni, in
qualsiasi data e non ancora saldati, sono
sospesi i termini relativi ai versamenti
delle imposte gravanti sul reddito, dell’IVA
e di quanto dovuto in qualità di sostituto
di imposta, da versare o iscritti al ruolo.
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5. 2. La sospensione dei versamenti di cui
al comma 1 è ammessa fino a concorrenza
dell’ammontare dei crediti vantati.
3. La sospensione del pagamento delle
imposte previste dal presente articolo è
operante fino all’intervenuto pagamento
da parte dell’ufficio competente ai sensi
del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 30 maggio
2002, n. 115.
ART. 5.
1. Costituiscono titolo per la sospen-
sione prevista dall’articolo 4 della presente
legge i crediti per i quali non è stata
proposta opposizione ai sensi dell’articolo
170 del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 30 maggio
2002, n. 115, e successive modificazioni.
2. Ai fini della presente legge la so-
spensione può essere anche parziale e può
comunque essere effettuata entro un li-
mite massimo pari all’ammontare dei cre-
diti stessi, aumentato dell’IVA e del CPA.
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