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CAMERA DEI DEPUTATI N. 3109
—
PROPOSTA DI LEGGE
D’INIZIATIVA DEI DEPUTATI
ROSSOMANDO, MARCHI, MASSA, TARICCO, RUBINATO, BER-
GONZI, CAPONE, FONTANELLI, GIULIETTI, GRASSI, GRIBAUDO,
MARANTELLI, MELILLA, PATRIARCA, SALVATORE PICCOLO,
VALERIA VALENTE
Norme in materia di crediti derivanti dalla prestazione
del patrocinio a spese dello Stato
Presentata l’8 maggio 2015
ONOREVOLI COLLEGHI ! — La Costituzione,
all’articolo 24, sancisce che il diritto alla
difesa è, per ogni cittadino, un diritto
inviolabile e, proprio a garanzia di tale
diritto, prevede il riconoscimento dell’as-
sistenza legale gratuita per le persone che
non hanno i mezzi per sostenere le spese
necessarie a promuovere un giudizio o
per difendersi davanti al giudice. Si tratta
dell’istituto del patrocinio a spese dello
Stato, uno degli istituti che meglio rap-
presenta la civiltà giuridica del nostro
Paese; purtroppo però il funzionamento
del sistema è seriamente inficiato dal-
l’eccessiva lentezza del pagamento degli
importi delle parcelle dovute dallo Stato
a seguito dell’ammissione al patrocinio a
spese dello stesso Stato. In media le
richieste di liquidazione da parte degli
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hanno tempi di attesa che vanno da sei
mesi a un anno. Il successivo mandato di
pagamento richiede altrettanto tempo, al
quale si deve aggiungere l’effettivo tra-
sferimento dei fondi dal Ministero della
giustizia al tribunale. Si rischia quindi di
aspettare anche ventiquattro mesi per la
liquidazione delle parcelle.
L’articolo 74 del testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in
Atti Parlamentari — 1 — Camera dei Deputati
XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI
materia di spese di giustizia, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica
30 maggio 2012, n. 115, ha istituito nel
nostro ordinamento il patrocinio a spese
dello Stato per il procedimento penale e
per il processo civile, amministrativo,
contabile, tributario e negli affari di vo-
lontaria giurisdizione, per la difesa del
cittadino non abbiente.
Può essere ammesso al patrocinio chi è
titolare di un reddito imponibile ai fini
dell’imposta personale sul reddito, risul-
tante dall’ultima dichiarazione, non supe-
riore a 11.369,24 euro (articolo 76, comma
1, del citato unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica n. 115 del
2002). I limiti di reddito sono adeguati
ogni due anni, con decreto dirigenziale del
Ministero della giustizia, di concerto con il
Ministero dell’economia e delle finanze.
Ulteriori modifiche alla normativa
sono state introdotte successivamente,
prevedendo l’estensione del beneficio del
patrocinio gratuito a spese dello Stato, a
prescindere dal reddito, per le persone
offese dai seguenti reati: maltrattamenti
contro familiari e conviventi (articolo 572
del codice penale); mutilazioni genitali
femminili (articolo 583-bis del codice pe-
nale); violenza sessuale, semplice, aggra-
vata e di gruppo (609-bis e 609-octies del
codice penale); atti sessuali con mino-
renne (articolo 609-quater del codice pe-
nale); atti persecutori (612-bis del codice
penale); reati di tratta (articoli 600, 601
e 602 del codice penale) commessi in
danno di minori; reati di sfruttamento
sessuale dei minori (articoli 600-bis, 600-
ter, 600-quinquies del codice penale);
reato di corruzione di minorenne (arti-
colo 609-quinquies del codice penale);
reato di adescamento di minorenne (ar-
ticolo 609-undecies del codice penale).
Negli anni le richieste di accesso al
beneficio del patrocinio a spese dello Stato
sono quindi aumentate in modo esponen-
ziale. Secondo gli ultimi dati ufficiali for-
niti dal Governo nella Relazione sull’ap-
plicazione della normativa in materia di
patrocinio a spese dello Stato (Doc. XCVI
n. 1, presentato alla Camera dei deputati
il 3 giugno 2013), per i soli procedimenti
penali si è passati dai 16.500 richiedenti
del 1995 ai circa 137.000 del 2012. Nel
2013 invece, sempre secondo i dati forniti
dal Ministero della giustizia, sono state
presentate circa 150.000 domande, di cui
circa 129.000 ammesse. Il totale dei costi
a carico dello Stato è stato di 100.854.891
euro, di cui 93.444.275 rappresentano i
costi per gli onorari dei difensori.
Si comprende quindi come il problema
del ritardo nella corresponsione dei paga-
menti degli onorari agli avvocati difensori
da parte dello Stato assuma una non
trascurabile dimensione per il numero dei
soggetti e dei casi coinvolti.
Il mancato riconoscimento delle com-
petenze liquidate nell’ambito del patroci-
nio a spese dello Stato rischia di depo-
tenziare un importante istituto che garan-
tisce il rispetto dei princìpi costituzionali
del diritto alla difesa e dell’eguaglianza dei
cittadini di fronte alla legge. Con la pre-
sente proposta di legge si intende proporre
una soluzione che può dare risultati nel
breve periodo e senza costi aggiuntivi per
il bilancio dello Stato.
Atti Parlamentari — 2 — Camera dei Deputati — 3109
XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI
PROPOSTA DI LEGGE
__
ART. 1.
1. I soggetti che vantano crediti per
spese, diritti e onorari di avvocato, sorti ai
sensi degli articoli 82 e seguenti del testo
unico delle disposizioni legislative e rego-
lamentari in materia di spesa di giustizia,
di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e
successive modificazioni, in qualsiasi data
e non ancora saldati, sono ammessi alla
compensazione con quanto dai soggetti
stessi dovuto per ogni imposta e tassa,
compresa l’imposta sul valore aggiunto
(IVA), nonché al pagamento dei contributi
previdenziali per i dipendenti mediante
cessione, anche parziale, dei predetti cre-
diti entro il limite stabilito dall’articolo 2,
comma 2, e con le modalità previste
dall’articolo 3 della presente legge. Tali
cessioni sono esenti da ogni imposta di
bollo e di registro.
ART. 2.
1. Ai fini della presente legge possono
essere compensati o ceduti tutti i crediti
per i quali non è stata proposta opposi-
zione ai sensi dell’articolo 170 del testo
unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e
successive modificazioni.
2. Ai fini della presente legge la com-
pensazione o la cessione dei crediti può
essere effettuata anche parzialmente ed en-
tro un limite massimo pari all’ammontare
dei crediti stessi, aumentato dell’IVA e del
contributo previdenziale per gli avvocati
(CPA).
ART. 3.
1. I soggetti che intendono cedere i
propri crediti ai sensi dell’articolo 1 della
Atti Parlamentari — 3 — Camera dei Deputati — 3109
XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI
presente legge devono comunicarlo, con
lettera firmata dal titolare del credito o
dal legale rappresentante dell’associazione
della società professionale alla quale ap-
partiene l’avvocato che ha prestato il pa-
trocinio liquidato, da inviare mediante
lettera raccomandata con avviso di rice-
vimento sia all’ufficio competente per l’or-
dine di pagamento ai sensi dell’articolo
177 del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 30 maggio
2002, n. 115, sia all’ente previdenziale
competente. In tale lettera devono essere
indicati l’ammontare del credito da cedere,
l’ente previdenziale cessionario, la causale
per l’individuazione del titolo per il quale
i pagamenti sono dovuti con gli estremi
della fattura stessa comprovante il credito,
che deve essere allegata in copia fotosta-
tica semplice, e l’importo della fattura. Il
titolare del credito o il legale rappresen-
tante del soggetto cedente deve altresì
attestare, sotto la propria responsabilità,
che il credito in questione non è stato
oggetto di altra cessione.
2. Decorsi quindici giorni lavorativi
dal ricevimento della documentazione di
cui al comma 1 senza che sia intervenuta
motivata contestazione riguardo all’esi-
stenza o all’ammontare del credito da
parte dei destinatari della lettera prevista
dal medesimo comma 1, la cessione si
intende perfezionata.
3. L’obbligo nei confronti dell’ente
previdenziale si considera adempiuto a
decorrere dalla data di spedizione della
documentazione di cui al comma 1.
ART. 4.
1. Nei confronti dei soggetti che van-
tano crediti sorti ai sensi degli articoli 82
e seguenti del testo unico di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 30 maggio
2002, n. 115, e successive modificazioni, in
qualsiasi data e non ancora saldati, sono
sospesi i termini relativi ai versamenti
delle imposte gravanti sul reddito, dell’IVA
e di quanto dovuto in qualità di sostituto
di imposta, da versare o iscritti al ruolo.
Atti Parlamentari — 4 — Camera dei Deputati — 3109
XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI
2. La sospensione dei versamenti di cui
al comma 1 è ammessa fino a concorrenza
dell’ammontare dei crediti vantati.
3. La sospensione del pagamento delle
imposte previste dal presente articolo è
operante fino all’intervenuto pagamento
da parte dell’ufficio competente ai sensi
del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 30 maggio
2002, n. 115.
ART. 5.
1. Costituiscono titolo per la sospen-
sione prevista dall’articolo 4 della presente
legge i crediti per i quali non è stata
proposta opposizione ai sensi dell’articolo
170 del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 30 maggio
2002, n. 115, e successive modificazioni.
2. Ai fini della presente legge la so-
spensione può essere anche parziale e può
comunque essere effettuata entro un li-
mite massimo pari all’ammontare dei cre-
diti stessi, aumentato dell’IVA e del CPA.
Atti Parlamentari — 5 — Camera dei Deputati — 3109
XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI
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Ddl 3109 - Compensazione tasse professionista con crediti da gratuito patrocinio Deputata Anna Rossomando

  • 1. CAMERA DEI DEPUTATI N. 3109 — PROPOSTA DI LEGGE D’INIZIATIVA DEI DEPUTATI ROSSOMANDO, MARCHI, MASSA, TARICCO, RUBINATO, BER- GONZI, CAPONE, FONTANELLI, GIULIETTI, GRASSI, GRIBAUDO, MARANTELLI, MELILLA, PATRIARCA, SALVATORE PICCOLO, VALERIA VALENTE Norme in materia di crediti derivanti dalla prestazione del patrocinio a spese dello Stato Presentata l’8 maggio 2015 ONOREVOLI COLLEGHI ! — La Costituzione, all’articolo 24, sancisce che il diritto alla difesa è, per ogni cittadino, un diritto inviolabile e, proprio a garanzia di tale diritto, prevede il riconoscimento dell’as- sistenza legale gratuita per le persone che non hanno i mezzi per sostenere le spese necessarie a promuovere un giudizio o per difendersi davanti al giudice. Si tratta dell’istituto del patrocinio a spese dello Stato, uno degli istituti che meglio rap- presenta la civiltà giuridica del nostro Paese; purtroppo però il funzionamento del sistema è seriamente inficiato dal- l’eccessiva lentezza del pagamento degli importi delle parcelle dovute dallo Stato a seguito dell’ammissione al patrocinio a spese dello stesso Stato. In media le richieste di liquidazione da parte degli avvocati difensori, depositate presso la cancelleria del giudice procedente per l’emanazione del decreto di pagamento, hanno tempi di attesa che vanno da sei mesi a un anno. Il successivo mandato di pagamento richiede altrettanto tempo, al quale si deve aggiungere l’effettivo tra- sferimento dei fondi dal Ministero della giustizia al tribunale. Si rischia quindi di aspettare anche ventiquattro mesi per la liquidazione delle parcelle. L’articolo 74 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in Atti Parlamentari — 1 — Camera dei Deputati XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI
  • 2. materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2012, n. 115, ha istituito nel nostro ordinamento il patrocinio a spese dello Stato per il procedimento penale e per il processo civile, amministrativo, contabile, tributario e negli affari di vo- lontaria giurisdizione, per la difesa del cittadino non abbiente. Può essere ammesso al patrocinio chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell’imposta personale sul reddito, risul- tante dall’ultima dichiarazione, non supe- riore a 11.369,24 euro (articolo 76, comma 1, del citato unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002). I limiti di reddito sono adeguati ogni due anni, con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze. Ulteriori modifiche alla normativa sono state introdotte successivamente, prevedendo l’estensione del beneficio del patrocinio gratuito a spese dello Stato, a prescindere dal reddito, per le persone offese dai seguenti reati: maltrattamenti contro familiari e conviventi (articolo 572 del codice penale); mutilazioni genitali femminili (articolo 583-bis del codice pe- nale); violenza sessuale, semplice, aggra- vata e di gruppo (609-bis e 609-octies del codice penale); atti sessuali con mino- renne (articolo 609-quater del codice pe- nale); atti persecutori (612-bis del codice penale); reati di tratta (articoli 600, 601 e 602 del codice penale) commessi in danno di minori; reati di sfruttamento sessuale dei minori (articoli 600-bis, 600- ter, 600-quinquies del codice penale); reato di corruzione di minorenne (arti- colo 609-quinquies del codice penale); reato di adescamento di minorenne (ar- ticolo 609-undecies del codice penale). Negli anni le richieste di accesso al beneficio del patrocinio a spese dello Stato sono quindi aumentate in modo esponen- ziale. Secondo gli ultimi dati ufficiali for- niti dal Governo nella Relazione sull’ap- plicazione della normativa in materia di patrocinio a spese dello Stato (Doc. XCVI n. 1, presentato alla Camera dei deputati il 3 giugno 2013), per i soli procedimenti penali si è passati dai 16.500 richiedenti del 1995 ai circa 137.000 del 2012. Nel 2013 invece, sempre secondo i dati forniti dal Ministero della giustizia, sono state presentate circa 150.000 domande, di cui circa 129.000 ammesse. Il totale dei costi a carico dello Stato è stato di 100.854.891 euro, di cui 93.444.275 rappresentano i costi per gli onorari dei difensori. Si comprende quindi come il problema del ritardo nella corresponsione dei paga- menti degli onorari agli avvocati difensori da parte dello Stato assuma una non trascurabile dimensione per il numero dei soggetti e dei casi coinvolti. Il mancato riconoscimento delle com- petenze liquidate nell’ambito del patroci- nio a spese dello Stato rischia di depo- tenziare un importante istituto che garan- tisce il rispetto dei princìpi costituzionali del diritto alla difesa e dell’eguaglianza dei cittadini di fronte alla legge. Con la pre- sente proposta di legge si intende proporre una soluzione che può dare risultati nel breve periodo e senza costi aggiuntivi per il bilancio dello Stato. Atti Parlamentari — 2 — Camera dei Deputati — 3109 XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI
  • 3. PROPOSTA DI LEGGE __ ART. 1. 1. I soggetti che vantano crediti per spese, diritti e onorari di avvocato, sorti ai sensi degli articoli 82 e seguenti del testo unico delle disposizioni legislative e rego- lamentari in materia di spesa di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni, in qualsiasi data e non ancora saldati, sono ammessi alla compensazione con quanto dai soggetti stessi dovuto per ogni imposta e tassa, compresa l’imposta sul valore aggiunto (IVA), nonché al pagamento dei contributi previdenziali per i dipendenti mediante cessione, anche parziale, dei predetti cre- diti entro il limite stabilito dall’articolo 2, comma 2, e con le modalità previste dall’articolo 3 della presente legge. Tali cessioni sono esenti da ogni imposta di bollo e di registro. ART. 2. 1. Ai fini della presente legge possono essere compensati o ceduti tutti i crediti per i quali non è stata proposta opposi- zione ai sensi dell’articolo 170 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni. 2. Ai fini della presente legge la com- pensazione o la cessione dei crediti può essere effettuata anche parzialmente ed en- tro un limite massimo pari all’ammontare dei crediti stessi, aumentato dell’IVA e del contributo previdenziale per gli avvocati (CPA). ART. 3. 1. I soggetti che intendono cedere i propri crediti ai sensi dell’articolo 1 della Atti Parlamentari — 3 — Camera dei Deputati — 3109 XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI
  • 4. presente legge devono comunicarlo, con lettera firmata dal titolare del credito o dal legale rappresentante dell’associazione della società professionale alla quale ap- partiene l’avvocato che ha prestato il pa- trocinio liquidato, da inviare mediante lettera raccomandata con avviso di rice- vimento sia all’ufficio competente per l’or- dine di pagamento ai sensi dell’articolo 177 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sia all’ente previdenziale competente. In tale lettera devono essere indicati l’ammontare del credito da cedere, l’ente previdenziale cessionario, la causale per l’individuazione del titolo per il quale i pagamenti sono dovuti con gli estremi della fattura stessa comprovante il credito, che deve essere allegata in copia fotosta- tica semplice, e l’importo della fattura. Il titolare del credito o il legale rappresen- tante del soggetto cedente deve altresì attestare, sotto la propria responsabilità, che il credito in questione non è stato oggetto di altra cessione. 2. Decorsi quindici giorni lavorativi dal ricevimento della documentazione di cui al comma 1 senza che sia intervenuta motivata contestazione riguardo all’esi- stenza o all’ammontare del credito da parte dei destinatari della lettera prevista dal medesimo comma 1, la cessione si intende perfezionata. 3. L’obbligo nei confronti dell’ente previdenziale si considera adempiuto a decorrere dalla data di spedizione della documentazione di cui al comma 1. ART. 4. 1. Nei confronti dei soggetti che van- tano crediti sorti ai sensi degli articoli 82 e seguenti del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni, in qualsiasi data e non ancora saldati, sono sospesi i termini relativi ai versamenti delle imposte gravanti sul reddito, dell’IVA e di quanto dovuto in qualità di sostituto di imposta, da versare o iscritti al ruolo. Atti Parlamentari — 4 — Camera dei Deputati — 3109 XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI
  • 5. 2. La sospensione dei versamenti di cui al comma 1 è ammessa fino a concorrenza dell’ammontare dei crediti vantati. 3. La sospensione del pagamento delle imposte previste dal presente articolo è operante fino all’intervenuto pagamento da parte dell’ufficio competente ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115. ART. 5. 1. Costituiscono titolo per la sospen- sione prevista dall’articolo 4 della presente legge i crediti per i quali non è stata proposta opposizione ai sensi dell’articolo 170 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni. 2. Ai fini della presente legge la so- spensione può essere anche parziale e può comunque essere effettuata entro un li- mite massimo pari all’ammontare dei cre- diti stessi, aumentato dell’IVA e del CPA. Atti Parlamentari — 5 — Camera dei Deputati — 3109 XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI