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Dott. Giorgio Gentili 1 COMPITI E RESPONSABILITA’ DI UN’ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO
ENTI NON PROFIT: PROFILO CIVILISTICO 	Libro I, Titolo II, capo II e III del codice civile Associazioni riconosciute e Fondazioni (artt. 14-35 c.c.);  Associazioni non riconosciute e Comitati (artt. 36-42 c.c.). Eccezione: Cooperative sociali, Società sportive di capitali o cooperative non aventi finalità di lucro. Dott. Giorgio Gentili 2
ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO: DEFINIZIONE 	Organizzazione stabile di persone che con un atto di autonomia negoziale si sono impegnate a perseguire un interesse comune non economico. Dott. Giorgio Gentili 3
ASSOCIAZIONI 	RICONOSCIUTA:  costituita con atto pubblico (stipula dal notaio) ottengono il riconoscimento della personalità giuridica 	NON RICONOSCIUTA:  costituita in qualsiasi forma;  non ha attivato o non ha ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica. Dott. Giorgio Gentili 4
IL RICONOSCIMENTO DELLA PERSONALITA’ GIURIDICA 	Tale registro è istituito:  per il riconoscimento nazionale, presso le prefetture;  per il riconoscimento regionale, presso le regioni. Dott. Giorgio Gentili 5
L’ITER DI RICONOSCIMENTO IN PREFETTURA 	La domanda deve essere: sottoscritta dai legali rappresentanti; presentata alla prefettura del luogo dove è stabilita la sede dell’ente, corredata da alcuni documenti necessari, essenzialmente, per dimostrare la consistenza del patrimonio.  Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti: due copie, di cui una autentica (esente da bollo) dell’atto costitutivo e dello statuto, redatti per atto pubblico; una relazione illustrativa sull’attività svolta e/o su quella che si intenderà svolgere, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante ; una relazione sulla situazione economico-finanziaria  dell’ente, corredata da una perizia giurata di parte qualora l’ente sia in possesso di beni immobili, nonché da una certificazione bancaria comprovante l’esistenza, in capo all’ente stesso, di un patrimonio mobiliare ; copia dei bilanci preventivi e dei conti consuntivi approvati nell’ultimo triennio o nel periodo intercorrente tra la costituzione e la richiesta di riconoscimento ; elenco dei componenti gli organi direttivi dell’ente ed indicazione del numero dei sodali (nel caso si tratti di associazione), sottoscritti dal legale rappresentante. Dott. Giorgio Gentili 6
IL RICONOSCIMENTO REGIONALE Se l’ente intende operare: in una delle materie trasferite dallo Stato alle Regioni con limiti il proprio intervento nell’ambito territoriale regionale (o ancora più ristretto). Istanza di riconoscimento viene inoltrata alla Presidenza del Giunta regionale competente per territorio corredata di tutti gli allegati Gli allegato sono: copia autentica dell’atto costitutivo e dello statuto, documenti comprovanti il conferimento del patrimonio e la sua entità, etc.. Dott. Giorgio Gentili 7
LE ISCRIZIONI NEL REGISTRO DELLE PERSONE GIURIDICHE Efficacia costitutiva del registro: è condizione necessaria per l’applicazione del regime normativo delle persone giuridiche. Efficacia dichiarativa: rileva cioè sul piano dell’opponibilità dell’atto o del fatto iscritto.  	(Le limitazioni del potere di rappresentanza che non risultano dal registro, non possono essere opposte ai terzi, salvo che si provi che essi ne erano a conoscenza) Dott. Giorgio Gentili 8
ASSOCIAZIONI RICONOSCIUTE Autonomia patrimoniale “perfetta”: in base alla quale il patrimonio dell'associazione si presenta distinto e autonomo rispetto a quello degli associati e degli amministratori; ottenuta con il riconoscimento e l’iscrizione nel Registro delle persone giuridiche; con amministratori che hanno la responsabilità limitata per le obbligazioni assunte per conto dell'associazione. Dott. Giorgio Gentili 9
ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE Autonomia patrimoniale non è perfetta. Responsabilità personale e solidale di coloro che hanno agito in nome e per conto dell’associazione e quindi in primo luogo degli amministratori. Soggetto distinto dagli associati. L’associazione non riconosciuta ha ugualmente una sua capacità giuridica. Le associazioni non riconosciute sono disciplinate da: specifiche norme del codice civile. norme dettate per le associazioni riconosciute (eccezione di quelle che hanno come presupposto il riconoscimento). Dott. Giorgio Gentili 10
Organi sociali Dott. Giorgio Gentili 11 COMPITI E RESPONSABILITA’ DI UN’O.D.V.
ORGANI DEGLI ENTI: NECESSARI ED EVENTUALI. ORGANI NECESSARI: Assemblea dei soci Amministratori ORGANI EVENTUALI: Revisori dei conti (o Collegio Sindacale) Collegio dei provibiri (dirime le controversie tra associati e associati ed ente) Segretario Altri previsti dallo statuto (Tesoriere, etc.) Dott. Giorgio Gentili 12
ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI Composta dagli associati; Funzione di formare la volontà dell’ente nelle materie riservate alla sua competenza dalla legge o dall’atto costitutivo; Presieduta dalla persona indicata nello statuto o nell’atto costitutivo o designata dagli intervenuti.  Dott. Giorgio Gentili 13
COMPITI DELL’ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI Competenza inderogabile nelle materie: Modifica atto costitutivo e statuto; Nomina e revoca degli amministratori; Approvazione del rendiconto annuale; Scioglimento anticipato dell’associazione. 	Ulteriori compiti istituzionali dell’assemblea, oltre a quelli previsti eventualmente dallo statuto: l’azione di responsabilità contro gli amministratori; l’esclusione degli associati; 	Può essere, inoltre, chiamata da altri organi a esprimere un indirizzo su altre materie. Dott. Giorgio Gentili 14
DIRITTO D’INTERVENTO E DI VOTO Tutti gli associati hanno diritto di intervenire e di votare in assemblea; Possibile esclusione dei soci morosi nel versamento dei contributi; Possibile delega conferita ad altri membri dell’associazione. Escluso il voto per corrispondenza (C.M. 168/98); Gli amministratori non possono votare nelle delibere che riguardano la loro responsabilità; Gli associati in conflitto di interessi devono astenersi dal votare.  Dott. Giorgio Gentili 15
QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI L’assemblea decide seguendo il metodo collegiale e sulla base del principio maggioritario. A ciascun associato spetta un voto (nessuna rilevanza ha l’entità dei contributi corrisposti). In prima convocazione, l’assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione, essa è valida qualunque sia il numero dei partecipanti. Dott. Giorgio Gentili 16
QUORUM DELIBERATIVI E COSTITUTIVI Quorum costitutivi e deliberativi rafforzati sono previsti per: modificare l’atto costitutivo e lo statuto (presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti); lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio (voto favorevole di almeno tre quarti degli associati). Gli statuti possono prevedere, anche per l’assemblea di prima convocazione, quoruminferiori o superiori a quello legale, e possono anche sopprimere la distinzione tra assemblea di prima e seconda convocazione.  L’unica disposizione considerata irrinunciabile è quella che richiede il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati per deliberare lo scioglimento anticipato dell’associazione e la devoluzione del patrimonio residuo. Dott. Giorgio Gentili 17
L’ANNULLAMENTO DELLE DELIBERE ASSEMBLEARI Le deliberazioni dell’assemblea “contrarie alla legge, all’atto costitutivo o allo statuto” sono annullabili. L’azione di annullamento è riconosciuta, agli organi dell’associazione e all’associato assente o dissenziente e al pubblico ministero.  La competenza a decidere sull’impugnativa spetta al Tribunale ordinario.  L’azione di annullamento secondo la dottrina, in mancanza di disposizioni specifiche, è soggetta alla prescrizione quinquennale, propria della comune azione di annullamento (art. 1442 c.c., c.1). E’ però ritenuta imprescrittibile nell’ipotesi di delibere inesistenti.  La proposizione dell’azione di annullamento non sospende l’esecuzione della delibera. In presenza di gravi motivi, tuttavia, essa può essere disposta dal giudice o dal presidente del tribunale su richiesta dell’impugnante. Il decreto di sospensione, adeguatamente motivato, deve essere notificato agli amministratori. Se si tratta di delibere contrarie all’ordine pubblico o al buon costume la sospensione può essere decisa anche dall’autorità governativa.  L’annullamento della delibera non pregiudica i diritti acquistati in buona fede da terzi in base ad atti compiuti in esecuzione della delibera stessa.  Dott. Giorgio Gentili 18
FAC SIMILE VERBALE DI APPROVAZIONE DEL RENDICONTO Il ..............., alle ore ............, si è riunita a.........., via .................., presso........., l'assemblea dei soci della Associazione ……… per deliberare sul seguente  ordine del giorno: 	1. bilancio/rendiconto al ............... e delibere conseguenti;  	2. ….. 	Ai sensi di statuto assume la presidenza dell'assemblea il.............., presidente del consiglio di amministrazione, il quale chiama a fungere da segretario su designazione degli intervenuti il sig.. ........... 	Il presidente constata innanzi tutto che l'assemblea, ai sensi dell'art. 21 del codice civile e dell’art..... dello statuto, è regolarmente costituita, essendo state espletate le formalità  relative alla pubblicità dell’assemblea ed essendo presenti n..... Soci. 	I nomi dei soci intervenuti e di quelli rappresentati per delega, nonché degli amministratori e sindaci presenti, sono contenuti in un foglio a parte da conservare agli atti della società.  	Il presidente dà lettura del progetto di bilancio, stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa, seguito dal dott. .................., presidente del collegio sindacale, che comunica la relazione dell'organo di controllo.  	Segue una approfondita ed esauriente discussione al termine della quale il bilancio, messo ai voti, viene approvato all’unanimità dei presenti / a maggioranza come segue: 	Voti a favore: n. {  } ; Voti contrari: n. {  } , Astensioni: n. {  } . 	Dopo di che null'altro essendovi a deliberare, e nessun altro chiedendo la parola, la seduta è tolta alle ore …, previa lettura e unanime approvazione del presente verbale.  	Il segretario						Il presidente 	(.....................)						(.....................) Dott. Giorgio Gentili 19
DELEGA A PARTECIPARE ALL’ASSEMBLEA Il sottoscritto ……………………, socio ordinario della Associazione ………. …………………, con sede legale in ……………, Via ………………., n …., delega il Sig. …………………., a partecipare all’Assemblea degli associati, convocata per il giorno ………., alle ore ……, in prima convocazione e per il giorno ………., alle ore ……, in seconda convocazione. 	Dichiaro di accettare qualsiasi decisione il delegato vorrà prendere. 	Luogo  e data 					Il socio Dott. Giorgio Gentili 20
AMMINISTRATORI I primi amministratori sono nominati nell’atto costitutivo, successivamente dall’assemblea.  Devono essere persone fisiche; Durata della loro carica deve essere deve essere temporanea; Dott. Giorgio Gentili 21
COMPITI DELL’ORGANO AMMINISTRATIVO Si occupa dell’effettivo esercizio della volontà espressa dall’Assemblea. Organo competente a: GESTIRE l’ente; RAPPRESENTARE l’ente. Dott. Giorgio Gentili 22
STRUTTURA DELL’ORGANO AMMINISTRATIVO L’associazione può avere sia un amministratore unico (caso teorico) sia un consiglio di amministrazione. La loro attività collegiale è coordinata da un presidente, nominato dallo stesso consiglio di amministrazione a meno che non vi abbia già provveduto l’assemblea. Il Presidente convoca il consiglio. Dott. Giorgio Gentili 23
1) GESTIONE DELL’ENTE Amministrazione dell’ente nei limiti degli incarichi e deleghe ricevuti dall’Assemblea. Alcuni dei compiti, oltre quanto previsto dallo statuto, sono: Convocare l’assemblea degli associati; Presiedere l’assemblea; Eseguire le deliberazioni assembleari; Redigere il rendiconto annuale. Decisione dell’organo risultano dai verbali. Dott. Giorgio Gentili 24
CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI Gli amministratori debbono convocare l’assemblea: almeno una volta all’anno, entro il termine stabilito dallo statuto, per l’approvazione del bilancio;  quando ve ne sia la necessità; quando almeno un decimo degli associati ne faccia richiesta motivata. La convocazione deve avvenire mediante avviso, contenente l’ordine del giorno degli argomenti da trattare. Anche in mancanza della convocazione, l’assemblea si reputa regolarmente costituita se sono presenti tutti gli associati e le deliberazioni sono prese all’unanimità. Dott. Giorgio Gentili 25
FAC SIMILE CONVOCAZIONE ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI Ai Soci Ai Componenti del Consiglio di Amministrazione Ai Componenti del Collegio Sindacale 	L’assemblea dei soci della Associazione ………, con sede in …………. , Via ……………., n …, è convocata per il giorno ……….., alle ore ……, in prima convocazione, presso …………………….e occorrendo,  in seconda convocazione per il giorno ………..., alle ore ….., presso ………………., per discutere e deliberare in merito al seguente ordine del giorno: 1.	Approvazione del bilancio al ….; 2.	Varie ed eventuali Distinti saluti. Luogo e data                                              		Il Presidente del CDA Dott. Giorgio Gentili 26
2) RAPPRESENTANZA DELL’ENTE Agire nei confronti dei terzi in nome dell’associazione, dando luogo all’acquisto di diritti e all’assunzione di obbligazione da parte della stessa.  Conferita al Presidente o altri appositamente delegati (attenzione alla responsabilità). Rappresentanza in giudizio del Presidente anche senza delega (firma su ricorsi, appelli ed altri atti di una controversia). Dott. Giorgio Gentili 27
RAPPRESENTANZA NEGLI ENTI RICONOSCIUTI I rappresentanti (o  la loro revoca) sono comunicati alla Regione o alla Prefettura nella domanda di riconoscimento; E’ necessario fare attenzione ad effettuare la revoca si soggetti non più rappresentanti.    Nel caso di un’obbligazione assunta da un soggetto senza rappresentanza o oltre la sua delega: se ciò risulta dal registro delle persone i giuridiche, i terzi potranno avere solo un risarcimento danno dal falso rappresentante e nulla dall’ente; se non risulta dal registro le limitazioni non sono opponibili ai terzi salvo che si provi che ne erano a conoscenza. Dott. Giorgio Gentili 28
RAPPRESENTANZA NEGLI ENTI NON RICONOSCIUTI Principio di appartenenza: sorgono obbligazioni per l’ente per le obbligazioni assunte da un socio senza delega se i terzi stipulanti (escluso l’errore colpevole) hanno avuto il convincimento di trovarsi in presenza della persona legittimata dall’associazione. Dott. Giorgio Gentili 29
COMPENSO E CESSAZIONE DELL’ORGANO AMMINISTRATIVO NELLE ODV Compenso 	Agli amministratori, ai sensi dell’art. 3, comma 3, della l. 266/91, non può essere riconosciuto alcun compenso per l’attività prestata. Cessazione 	La cessazione degli amministratori dal loro incarico può avvenire per:  scadenza del termine;  rinuncia; decadenza. Dott. Giorgio Gentili 30
L’ORGANO DI CONTROLLO NELL’ODV Organo di controllo, modellato sul tipo del collegio sindacale delle società di capitali. L’atto costitutivo deve prevedere la loro composizione, la durata, etc. Compiti: controllo contabile; compito di vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione. Gratuità dell’incarico. Se i proventi dell’ODV superino per due anni consecutivi l’ammontare di € 1.032.913,80, modificato annualmente l’assemblea dovrà procedere obbligatoriamente alla nomina di uno o più revisori contabili. Dott. Giorgio Gentili 31
Fac simile verbale del Collegio dei revisori. (1 di 2) VERBALE DEL COLLEGIO DEI REVISORI Il giorno …………… alle ore …………., presso la sede della “………………………………………” in …………. Via …………. n° … si sono riuniti i Sig.ri revisori …………………………………………………., nominati componenti del Collegio dei Revisori dell’ente sopra evidenziato. I sottoscritti procedono alle verifiche periodiche stabilite dall’art. ……. e seguenti dallo statuto. Cassa: si procede alla conta del denaro esistente al momento della verifica pari ad euro ……………. Liquidazioni Iva: ………………………………….. Erario c/ritenute: le ritenute erariali, relative al periodo giugno-ottobre, risultano regolarmente liquidate e versate come da prospetto che segue:…………………… Dott. Giorgio Gentili 32
Fac simile verbale di revisione del Collegio dei revisori. (2 di 2) 	In data …………. risulta stato presentato il modello Unico (prot. …………………) relativo all’Irap del periodo d’imposta ……… da cui risulta un debito d’imposta di euro ………... Il saldo Irap …….. (codice ………..) di euro ……… e il primo acconto Irap (codice ………) di euro …………… risultano versati in …. rate dal ………….. al …………….. 	In data ……………… risulta stato presentato il modello 770 semplificato (prot. …………………) relativo al periodo d’imposta ……... 	Il libro giornale è aggiornato con le scritture fino alla data del ………….. 	La contabilità dell’ente è aggiornata nel centro elaborazione dati fino alla data del …………….. 	L’estratto conto acceso presso la Banca …………….., alla data del …………., porta un saldo a ………… di euro …………….. Lo stesso importo trova riscontro nella contabilità dell’ente a pari data. 	Il collegio procede alla verifica dell’aggiornamento dei seguenti libri sociali: 	il libro verbale consiglio direttivo (vidimazione iniziale del ……………….) risulta aggiornato alla pag. 271 con il verbale n ….. del ……………...; 	il libro verbali assemblee dei soci risulta aggiornato alla pag. …. con il verbale del …………; 	il libro verbali dei Probiviri risulta aggiornato alla pag. n. … con il verbale del ………………. 	I revisori analizzano la situazione contabile alla data del ………………. che, opportunamente rettificata con le principali scritture di assestamento, evidenzia una perdita di periodo di euro ………….. Dal punto di vista finanziario è da sottolineare l’indebitamento bancario dovuto essenzialmente al mancato sincronismo tra incassi e pagamenti. ……………………………………………………..   	La riunione riassunta nel presente verbale termina alle ore ……... 	I revisori 	______________ Dott. Giorgio Gentili 33
GLI ORGANI NELLE ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE Assoluta identità di struttura e di disciplina con le associazioni riconosciute. Fra le differenzecon le associazioni riconosciute:  	la redazione del verbale di modifica dello statuto non richiede l’intervento del notaio potendo le associazioni non riconosciute costituirsi anche mediante scrittura privata.  Dott. Giorgio Gentili 34
Altri enti non commerciali Dott. Giorgio Gentili 35 COMPITI E RESPONSABILITA’ DI UN’O.D.V.
FONDAZIONE Ha il compito di amministrare un patrimonio per uno scopo determinato. Costituzione con atto pubblico unilaterale (differenza con associazione). Scopo di pubblica utilità. Fondatore:  attribuisce determinati beni all’ente dettandone le regole organizzative; in genere non partecipa all’amministrazione dei beni. Elemento patrimoniale preminente rispetto l’elemento personale. La personalità giuridica è data ad un complesso di beni.(differenza con le associazioni: complesso di persone).  Non vi è l’Assemblea. Vi sono gli amministratori. Dott. Giorgio Gentili 36
COMITATO Con o senza personalità giuridica. Vincolo di destinazione: gruppo di persone si propone la raccolta di fondi da destinare ad uno scopo di interesse pubblico. Scopo in genere temporaneo. Promotori: coloro che intendono esercitare la comune raccolta fondi. Organizzatori: conservano il fondo e realizzano lo scopo prefissato. Principale differenza con l’associazione: 	Nelle associazioni i fondi sono liberi e non sottoposti al vincolo di destinazione. Dott. Giorgio Gentili 37
COOPERATIVA SOCIALE Tipologia di cooperativa considerate sempre cooperative a mutualità prevalente (la loro funzione sociale è sempre volta al rispetto del principio della mutualità). L. 381/1991: "le cooperative sociali hanno lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso:a. la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi; b. lo svolgimento di attività diverse - agricole, industriali, commerciali o di servizi - finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate". Dott. Giorgio Gentili 38
COOPERATIVA SOCIALE La denominazione sociale deve contenere l'indicazione di cooperativa sociale. Oltre ai soci ordinari, previsione di soci volontari:  Restano la loro attività gratuitamente, salvo il rimborso delle spese. Il loro numero non può superare la metà del numero complessivo dei soci. Tali soci sono iscritti in un'apposita sezione del libro dei soci. Dott. Giorgio Gentili 39
COOPERATIVA SOCIALE di tipo b) 	Nelle cooperative sociali sub b), si considerano persone svantaggiate: gli invalidi fisici, psichici e sensoriali,  gli ex degenti di istituti psichiatrici,  i soggetti in trattamento psichiatrico,  i tossicodipendenti,  gli alcolisti,  i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare,  i condannati ammessi alle misure alternative alla detenzione.  Dott. Giorgio Gentili 40
ASSOCIAZIONI E SOCIETA’ SPORTIVE SPORTIVE DILETTANTISTICHE 	L’attività sportiva dilettantistica, con l’introduzione della Finanziaria del 2003 (Legge n.289 del 27/12/2002 articolo 90), può essere esercitata in diverse forme giuridiche di seguito indicate: Associazione sportiva dilettantistica: riconosciute non riconosciute Società di capitali distinte in: società per azioni società in accomandita per azioni società a responsabilità limitata società cooperative Dott. Giorgio Gentili 41
IMPRESA SOCIALE Organizzazione senza scopo di lucro che esercita, in via stabile e principale, un’attività economica di produzione o di scambio di beni o di servizi di utilità sociale, diretta a realizzare finalità di interesse generale. Si evidenzia la possibilità, per le società commerciali, le cooperative ed i consorzi di assumere la qualifica di impresa sociale. 	Nuovo modello associativo, legittimato ad utilizzare metodi imprenditoriali per il perseguimento delle attività di utilità sociale. Simile ai modelli di impresa con le seguenti differenze: Attività esclusivamente nel settore di utilità sociale; Assenza dello scopo di lucro. Dott. Giorgio Gentili 42
ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE Sono associazioni, anche non riconosciute, movimenti e gruppi costituiti al fine di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza fine di lucro. “L. 383/00: Disciplina delle associazioni di promozione sociale”. Dott. Giorgio Gentili 43
ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE: confronto con le ODV 	Svolgono attività di utilità sociale operando in assenza di lucro ma il principio di gratuità non è esclusivo come nelle organizzazioni di volontariato: Nelle Odv la possibilità di avvalersi di operatori professionali e di prestazioni di lavoro dipendente o autonomo è ammessa esclusivamente nei limiti necessari al regolare funzionamento. Per regolare funzionamento si deve intendere il corretto svolgimento delle attività istituzionali oppure la qualificazione o specializzazione dell’attività svolta dall’ente. Le Aps, invece, si avvalgono prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dei soci.  	Non si esclude la possibilità della presenza di lavoratori dipendenti e lavoratori autonomi o meglio l’utilizzo di soggetti diversi dai volontari non deve seguire schemi rigidi così come per il volontariato. Dott. Giorgio Gentili 44
Responsabilità Dott. Giorgio Gentili 45 COMPITI E RESPONSABILITA’ DI UN’O.D.V.
Responsabilità Responsabilità civile, Responsabilità penale, Responsabilità amministrativa, Responsabilità per sanzioni tributarie. Dott. Giorgio Gentili 46
Responsabilità Penale La responsabilità penale è personale.  Degli eventuali reati rispondono i singoli soci che li hanno commessi. Dott. Giorgio Gentili 47
Responsabilità civile 	La responsabilità civile prevista dal nostro codice civile si distingue in: Responsabilità per inadempimento contrattuale  	(c.d. responsabilità contrattuale):  è quella che deriva dall’inadempimento di un contratto; Responsabilità per fatto illecito  	(c.d. responsabilità extracontrattuale o “aquiliana”):  costituisce fatto illecito “qualunque fatto, doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto” e “obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno”. Dott. Giorgio Gentili 48
Dolo e colpa Il dolo costituisce l’intenzione di provocare l’evento dannoso, Il “fatto doloso” è quell’atteggiamento assunto con la consapevolezza di arrecare un danno. La colpa è la mancanza di diligenza, di prudenza o di perizia oppure da violazione di legge, regolamento o ordini.  L’evento dannoso non è voluto ma è provocato per negligenza, imprudenza o imperizia.  Distinzione in: colpa lieve (quando le mancanze di cui sopra sono lievi), colpa grave (quando, invece, ci troviamo di fronte a comportamenti assolutamente negligenti e privi di qualsiasi prudenza o perizia). Normalmente l’onere di provare il danno subito ed il dolo o la colpa del danneggiante è a carico del danneggiato (responsabilità a titolo di dolo o colpa). Dott. Giorgio Gentili 49
Responsabilità civile dell’ente L’ente è direttamente responsabile quando il fatto illecito è imputabile ai suoiorgani (amministratori), Se il fatto illecito non è commesso dagli organi dell’associazione ma da suoi ausiliari o preposti (cioè persone incaricate) si può configurare una responsabilità indiretta: (ad es. danno subito da un allievo di un corso di ginnastica per imprudenza o negligenza dell’istruttore incaricato dall’ente di tenere il corso). La conseguenza dell’inadempimento contrattuale o extracontrattuale è il risarcimento del danno. Dott. Giorgio Gentili 50
Responsabilità interna (o degli amministratori) La responsabilità degli amministratori nei confronti dell’ente. L’articolo 18 c.c. dice che “Gli amministratori sono responsabili verso l’ente secondo le norme del mandato”. L’articolo 1710 c.c. dispone “il mandatario (nel nostro caso l’amministratore) è tenuto ad eseguire il mandato con la diligenza del buon padre di famiglia”. Se il mandato è gratuito, la responsabilità per colpa è valutata con minor rigore”. Dott. Giorgio Gentili 51
Responsabilità interna (o degli amministratori) L’articolo 18 continua poi dicendo che “…….è però esente da responsabilità quello degli amministratori il quale non abbia partecipato all’atto che ha causato il danno salvo il caso in cui, essendo a cognizione che l’atto si stava per compiere, egli non abbia fatto constare del proprio dissenso”. Il dissenso dell’amministratore dovrà risultare da atto scritto. Il risarcimento del danno da parte dell’amministratore: danno emergente, lucro cessante. L’azione di responsabilità contro gli amministratori, ai sensi dell’articolo 22 c.c., viene, infine, deliberata dall’assemblea. Tali norme seppur contenute in articoli espressamente riferiti alle associazioni riconosciute si ritengono applicabili anche agli enti non riconosciuti. Dott. Giorgio Gentili 52
Responsabilità esterna (o dell’ente) L’ente gode di uno schermo: rappresentato dal proprio patrimonio, riconosciuto con l’attribuzione della personalità giuridica. Dott. Giorgio Gentili 53
La responsabilità civile negli enti non riconosciuti Responsabilità interna Vale quanto detto sopra in merito alle associazioni riconosciute. Responsabilità esterna Art. 38 c.c.:“per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l’associazione non riconosciuta i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune”. Delle stesse obbligazioni rispondono però anche, personalmente e solidalmente, le persone che hanno agito in nome e per conto dell’associazione (c.d. autonomia patrimoniale imperfetta). Dott. Giorgio Gentili 54
La responsabilità civile negli enti non riconosciuti Prevista la responsabilità solidale: l’obbligazione solidale di colui che ha agito per l’associazione è inquadrabile fra quelle di garanzia ex lege assimilabili alla fidejussione. I creditori possono agire: direttamente sul patrimonio dei rappresentanti legali o degli amministratori senza aver preventivamente escusso il patrimonio dell’associazione. Dott. Giorgio Gentili 55
La responsabilità civile negli enti non riconosciuti L’amministratore o un altro soggetto che stipula un contratto in nome e per conto dell’associazione non riconosciuta si assume personalmente la responsabilità dell’adempimento dell’obbligazione. Tale responsabilità permane anche dopo che il soggetto che ha agito avrà cessato di essere amministratore (per gli atti compiuti quando era in carica);  sono inutili le lettere di scarico di responsabilità tra amministratori uscenti ed entranti:  questi accordi avranno al massimo valore fra le parti ma non nei confronti di terzi. Dott. Giorgio Gentili 56
La responsabilità per sanzioni tributarie REGOLA GENERALE. Coloro che: sono chiamati a sottoscrivere le dichiarazioni annuali fiscali, sono nominati nel quadro RO della dichiarazione dei redditi, 	rischiano di essere chiamati a rispondere in proprio per violazioni commesse nell’esercizio delle loro funzioni. ENTI RICONOSCIUTI (personalità giuridica). La sanzione amministrativa tributaria: non si riferisce più contro l’autore (persona fisica) del fatto che ha prodotto un danno,  ma contro un soggetto diverso (persona giuridica). Dott. Giorgio Gentili 57
La responsabilità per sanzioni tributarie: enti non riconosciuti ENTI NON RICONOSCIUTI.Personalizzazione della sanzione amministrativa tributaria. Responsabilità con limiti quantitativi di euro 51.645,70, riducibili a euro 12.911,45qualora si faccia ricorso alla definizione agevolata, nel caso che il rappresentante abbia alternativamente: agito in assenza di dolo o colpa grave; non abbia tratto diretto vantaggio dall’illecito. E’ possibile che “per i casi di violazioni commesse senza dolo o colpa grave i rappresentati (associazioni/società) possono assumere il debito dell’autore della violazione”: Viene consentito l’accollo delle sanzioni tributarie: entro i limiti sopra indicati, per il tramite di una delibera assembleare. Dott. Giorgio Gentili 58
Il fallimento dell’ente non commerciale Normalmente il fallimento non dovrebbe riguardare gli enti non commerciali in quanto tali categorie di soggetti non sono legalmente ricompresi nella categoria degli imprenditori commerciali. Però è ormai orientamento costante della giurisprudenza dei tribunali dichiarare il fallimento di enti non commerciali ritenendo di non doversi limitare ad esaminare solo formalmente il soggetto insolvente ma di estendere l’indagine all’attività svolta e se essa in concreto poteva assumere i connotati dell’attività d’impresa. Qualora un’associazione abbia esercitato in via esclusiva o prevalente un’attività commerciale con scopo di lucro, è assoggettabile al fallimento, in caso di insolvenza, indipendentemente dallo scopo ideale indicato nello statuto. Dott. Giorgio Gentili 59
L’assicurazione dei volontari L’art. 4 della legge 266/1991 (legge quadro sul volontariato) prevede che: “le organizzazioni di volontariato debbono assicurare i propri aderenti che prestano attività di volontariato contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso i terzi”: necessità che il volontario riceva una tutela assicurativa: contro i rischi a cui può andare incontro durante la sua attività, per gli eventuali danni provocati a terze persone. Tale assicurazione costituisce per le organizzazioni di volontariato un obbligo e non certo una facoltà a discrezione dell’ente.  I soggetti appartenenti all’organizzazione che prestano attività di volontariato dovranno essere iscritti in apposito “registro degli aderenti”. Dott. Giorgio Gentili 60
La responsabilità amministrativa  ex d.lgs. 231/01 Dott. Giorgio Gentili 61 COMPITI E RESPONSABILITA’ DI UN’O.D.V.
D.Lgs. 231/01 Il d.lgs. 231/2001 ha introdotto una forma di responsabilità degli enti collettivi per i reati commessi (dalla persona fisica)  nell'interesse o a vantaggio dell'ente medesimo. La responsabilità si aggiunge a quella dell’autore materiale dell’illecito penalmente rilevante. Dott. Giorgio Gentili 62
D.Lgs 231/01: Prima e dopo Dott. Giorgio Gentili 63
Soggetti destinatari della disciplina Dott. Giorgio Gentili 64 Anche le associazioni di volontariato
D.Lgs. 231/01: Condizioni per configurare la responsabilità amministrativa Commissione del reato a cui la legge collega la responsabilità amministrativa Reato commesso a vantaggio o ad interesse dell’ente Autore del reato: Soggetto apicale o sottoposto Dott. Giorgio Gentili 65
Soggetti apicali Dott. Giorgio Gentili 66
Soggetti sottoposti Dott. Giorgio Gentili 67
Come evitare le sanzioni in caso di reato MODELLO ORGANIZZATIVO: EFFICIENTE. Reato commesso da Soggetti Apicali:  	non è sufficiente avere un modello idoneo ma l’ente deve provare la violazione fraudolenta e non prevedibile del modello (inversione dell’onere della prova). Reato commesso da Soggetti sottoposti: è sufficiente adottare ed attuare efficacemente il modello; Il Pubblico Ministero deve dimostrare l’inefficienza del modello. In caso di mancata adozione del modello: il PM deve dimostrare che la commissione del reato è stata resa possibile dall’inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza. Dott. Giorgio Gentili 68
Il Modello Organizzativo  Dott. Giorgio Gentili 69 La responsabilità amministrativa ex d.lgs. 231/01
Modello di organizzazione, gestione e controllo (Modello Organizzativo) 	Insieme delle regole interne di cui un ente può dotarsi per prevenire, in funzione: dell’attività svolta, dei rischi di tale attività, 	la commissione dell’illecito penale Dott. Giorgio Gentili 70
Modello di organizzazione, gestione e controllo (Modello Organizzativo) Individua le attività svolte ed i relativi reati; Prevede procedure (protocolli) necessarie per prevenire ed evitare i reati; Prevede i rapporti (informazione e comunicazione) con l’Organismo di vigilanza; Prevede un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto del modello. Dott. Giorgio Gentili 71
D.Lgs. 231/01 : caratteristiche del modello Dott. Giorgio Gentili 72
Caratteristiche del modello organizzativo Il modello organizzativo deve essere: Efficace in quanto capace di individuare tutti i possibili reati e di prevenirli;  Specifico e cioè deve essere adeguato alla specifica attività dell’ente; Attuale in quanto deve essere adeguato continuamente al variare dell’attività e della struttura dell’ente.  Dott. Giorgio Gentili 73
Modello di organizzazione, gestione e controllo (Modello Organizzativo) 	“Strumento”: non obbligatorio,  ma necessario per evitare le sanzioni previste; non deve rappresentare un limite allo svolgimento dell’attività;  come un'opportunità: trasparenza alle procedure interne,  migliora la propria immagine pubblica. Dott. Giorgio Gentili 74
Colpa di organizzazione ed azione di responsabilità La mancata adozione configura in capo all’ente un “colpa di organizzazione”: 	L’ente (e l’amministratore) è responsabile di non aver fatto quanto era possibile per evitare la realizzazione di illeciti al proprio interno. Viene adottato dall’organo amministrativo: 	In caso di mancata adozione del modello i soci dell’ente potrebbero esperire azione di responsabilità nei confronti degli amministratori inerti che, non adottando il modello, hanno impedito la fruizione del meccanismo di “esonero” dalla responsabilità. Dott. Giorgio Gentili 75
Fasi di adozione del modello Dott. Giorgio Gentili 76 La responsabilità amministrativa ex d.lgs. 231/01
Le fasi di adozione del modello organizzativo Rilevare la struttura organizzativa dell’ente “Mappatura” delle aree di rischio Esame delle procedure aziendali esistenti Implementazione e previsione di nuove procedure in relazione ai reati da prevenire Predisposizione di un modello organizzativo   Dott. Giorgio Gentili 77
Codice etico Il codice etico (o codice di condotta) delinea la responsabilità etico – sociale degli operatori e dell’azienda verso gli stakeholders. Dott. Giorgio Gentili 78
Sistema sanzionatorio Dott. Giorgio Gentili 79 La responsabilità amministrativa ex d.lgs. 231/01
Sistema sanzionatorio 	Il sistema sanzionatorio contenuto nel d.lgs. 231/2001 è stato delineato prevedendo: sanzioni pecuniarie (consistenti nel pagamento di una somma di denaro) sanzioni interdittive (consistenti nell'imposizione di obblighi di non facere)  sanzioni accessorie (come ad esempio la pubblicazione della sentenza di condanna).  Confisca e sanzioni sostitutive Dott. Giorgio Gentili 80
Sanzioni pecuniarie Dott. Giorgio Gentili 81
Sanzioni interdittive Dott. Giorgio Gentili 82
Organismo di vigilanza Dott. Giorgio Gentili 83 La responsabilità amministrativa ex d.lgs. 231/01
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I reati Dott. Giorgio Gentili 85 La responsabilità amministrativa ex d.lgs. 231/01
D.Lgs. 231/01: Reati Dott. Giorgio Gentili 86
I reati Il D.lgs. 231/2001 e le successive integrazioni di tale normativa,  prevedono le fattispecie di reato rilevanti al fine di configurare la responsabilità amministrativa dell’ente: ,[object Object]
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Compiti e responsabilità delle organizzazioni di volontariato (odv)

  • 1. Dott. Giorgio Gentili 1 COMPITI E RESPONSABILITA’ DI UN’ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO
  • 2. ENTI NON PROFIT: PROFILO CIVILISTICO Libro I, Titolo II, capo II e III del codice civile Associazioni riconosciute e Fondazioni (artt. 14-35 c.c.); Associazioni non riconosciute e Comitati (artt. 36-42 c.c.). Eccezione: Cooperative sociali, Società sportive di capitali o cooperative non aventi finalità di lucro. Dott. Giorgio Gentili 2
  • 3. ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO: DEFINIZIONE Organizzazione stabile di persone che con un atto di autonomia negoziale si sono impegnate a perseguire un interesse comune non economico. Dott. Giorgio Gentili 3
  • 4. ASSOCIAZIONI RICONOSCIUTA: costituita con atto pubblico (stipula dal notaio) ottengono il riconoscimento della personalità giuridica NON RICONOSCIUTA: costituita in qualsiasi forma; non ha attivato o non ha ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica. Dott. Giorgio Gentili 4
  • 5. IL RICONOSCIMENTO DELLA PERSONALITA’ GIURIDICA Tale registro è istituito: per il riconoscimento nazionale, presso le prefetture; per il riconoscimento regionale, presso le regioni. Dott. Giorgio Gentili 5
  • 6. L’ITER DI RICONOSCIMENTO IN PREFETTURA La domanda deve essere: sottoscritta dai legali rappresentanti; presentata alla prefettura del luogo dove è stabilita la sede dell’ente, corredata da alcuni documenti necessari, essenzialmente, per dimostrare la consistenza del patrimonio. Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti: due copie, di cui una autentica (esente da bollo) dell’atto costitutivo e dello statuto, redatti per atto pubblico; una relazione illustrativa sull’attività svolta e/o su quella che si intenderà svolgere, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante ; una relazione sulla situazione economico-finanziaria dell’ente, corredata da una perizia giurata di parte qualora l’ente sia in possesso di beni immobili, nonché da una certificazione bancaria comprovante l’esistenza, in capo all’ente stesso, di un patrimonio mobiliare ; copia dei bilanci preventivi e dei conti consuntivi approvati nell’ultimo triennio o nel periodo intercorrente tra la costituzione e la richiesta di riconoscimento ; elenco dei componenti gli organi direttivi dell’ente ed indicazione del numero dei sodali (nel caso si tratti di associazione), sottoscritti dal legale rappresentante. Dott. Giorgio Gentili 6
  • 7. IL RICONOSCIMENTO REGIONALE Se l’ente intende operare: in una delle materie trasferite dallo Stato alle Regioni con limiti il proprio intervento nell’ambito territoriale regionale (o ancora più ristretto). Istanza di riconoscimento viene inoltrata alla Presidenza del Giunta regionale competente per territorio corredata di tutti gli allegati Gli allegato sono: copia autentica dell’atto costitutivo e dello statuto, documenti comprovanti il conferimento del patrimonio e la sua entità, etc.. Dott. Giorgio Gentili 7
  • 8. LE ISCRIZIONI NEL REGISTRO DELLE PERSONE GIURIDICHE Efficacia costitutiva del registro: è condizione necessaria per l’applicazione del regime normativo delle persone giuridiche. Efficacia dichiarativa: rileva cioè sul piano dell’opponibilità dell’atto o del fatto iscritto. (Le limitazioni del potere di rappresentanza che non risultano dal registro, non possono essere opposte ai terzi, salvo che si provi che essi ne erano a conoscenza) Dott. Giorgio Gentili 8
  • 9. ASSOCIAZIONI RICONOSCIUTE Autonomia patrimoniale “perfetta”: in base alla quale il patrimonio dell'associazione si presenta distinto e autonomo rispetto a quello degli associati e degli amministratori; ottenuta con il riconoscimento e l’iscrizione nel Registro delle persone giuridiche; con amministratori che hanno la responsabilità limitata per le obbligazioni assunte per conto dell'associazione. Dott. Giorgio Gentili 9
  • 10. ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE Autonomia patrimoniale non è perfetta. Responsabilità personale e solidale di coloro che hanno agito in nome e per conto dell’associazione e quindi in primo luogo degli amministratori. Soggetto distinto dagli associati. L’associazione non riconosciuta ha ugualmente una sua capacità giuridica. Le associazioni non riconosciute sono disciplinate da: specifiche norme del codice civile. norme dettate per le associazioni riconosciute (eccezione di quelle che hanno come presupposto il riconoscimento). Dott. Giorgio Gentili 10
  • 11. Organi sociali Dott. Giorgio Gentili 11 COMPITI E RESPONSABILITA’ DI UN’O.D.V.
  • 12. ORGANI DEGLI ENTI: NECESSARI ED EVENTUALI. ORGANI NECESSARI: Assemblea dei soci Amministratori ORGANI EVENTUALI: Revisori dei conti (o Collegio Sindacale) Collegio dei provibiri (dirime le controversie tra associati e associati ed ente) Segretario Altri previsti dallo statuto (Tesoriere, etc.) Dott. Giorgio Gentili 12
  • 13. ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI Composta dagli associati; Funzione di formare la volontà dell’ente nelle materie riservate alla sua competenza dalla legge o dall’atto costitutivo; Presieduta dalla persona indicata nello statuto o nell’atto costitutivo o designata dagli intervenuti. Dott. Giorgio Gentili 13
  • 14. COMPITI DELL’ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI Competenza inderogabile nelle materie: Modifica atto costitutivo e statuto; Nomina e revoca degli amministratori; Approvazione del rendiconto annuale; Scioglimento anticipato dell’associazione. Ulteriori compiti istituzionali dell’assemblea, oltre a quelli previsti eventualmente dallo statuto: l’azione di responsabilità contro gli amministratori; l’esclusione degli associati; Può essere, inoltre, chiamata da altri organi a esprimere un indirizzo su altre materie. Dott. Giorgio Gentili 14
  • 15. DIRITTO D’INTERVENTO E DI VOTO Tutti gli associati hanno diritto di intervenire e di votare in assemblea; Possibile esclusione dei soci morosi nel versamento dei contributi; Possibile delega conferita ad altri membri dell’associazione. Escluso il voto per corrispondenza (C.M. 168/98); Gli amministratori non possono votare nelle delibere che riguardano la loro responsabilità; Gli associati in conflitto di interessi devono astenersi dal votare. Dott. Giorgio Gentili 15
  • 16. QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI L’assemblea decide seguendo il metodo collegiale e sulla base del principio maggioritario. A ciascun associato spetta un voto (nessuna rilevanza ha l’entità dei contributi corrisposti). In prima convocazione, l’assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione, essa è valida qualunque sia il numero dei partecipanti. Dott. Giorgio Gentili 16
  • 17. QUORUM DELIBERATIVI E COSTITUTIVI Quorum costitutivi e deliberativi rafforzati sono previsti per: modificare l’atto costitutivo e lo statuto (presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti); lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio (voto favorevole di almeno tre quarti degli associati). Gli statuti possono prevedere, anche per l’assemblea di prima convocazione, quoruminferiori o superiori a quello legale, e possono anche sopprimere la distinzione tra assemblea di prima e seconda convocazione. L’unica disposizione considerata irrinunciabile è quella che richiede il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati per deliberare lo scioglimento anticipato dell’associazione e la devoluzione del patrimonio residuo. Dott. Giorgio Gentili 17
  • 18. L’ANNULLAMENTO DELLE DELIBERE ASSEMBLEARI Le deliberazioni dell’assemblea “contrarie alla legge, all’atto costitutivo o allo statuto” sono annullabili. L’azione di annullamento è riconosciuta, agli organi dell’associazione e all’associato assente o dissenziente e al pubblico ministero. La competenza a decidere sull’impugnativa spetta al Tribunale ordinario. L’azione di annullamento secondo la dottrina, in mancanza di disposizioni specifiche, è soggetta alla prescrizione quinquennale, propria della comune azione di annullamento (art. 1442 c.c., c.1). E’ però ritenuta imprescrittibile nell’ipotesi di delibere inesistenti. La proposizione dell’azione di annullamento non sospende l’esecuzione della delibera. In presenza di gravi motivi, tuttavia, essa può essere disposta dal giudice o dal presidente del tribunale su richiesta dell’impugnante. Il decreto di sospensione, adeguatamente motivato, deve essere notificato agli amministratori. Se si tratta di delibere contrarie all’ordine pubblico o al buon costume la sospensione può essere decisa anche dall’autorità governativa. L’annullamento della delibera non pregiudica i diritti acquistati in buona fede da terzi in base ad atti compiuti in esecuzione della delibera stessa. Dott. Giorgio Gentili 18
  • 19. FAC SIMILE VERBALE DI APPROVAZIONE DEL RENDICONTO Il ..............., alle ore ............, si è riunita a.........., via .................., presso........., l'assemblea dei soci della Associazione ……… per deliberare sul seguente ordine del giorno: 1. bilancio/rendiconto al ............... e delibere conseguenti; 2. ….. Ai sensi di statuto assume la presidenza dell'assemblea il.............., presidente del consiglio di amministrazione, il quale chiama a fungere da segretario su designazione degli intervenuti il sig.. ........... Il presidente constata innanzi tutto che l'assemblea, ai sensi dell'art. 21 del codice civile e dell’art..... dello statuto, è regolarmente costituita, essendo state espletate le formalità relative alla pubblicità dell’assemblea ed essendo presenti n..... Soci. I nomi dei soci intervenuti e di quelli rappresentati per delega, nonché degli amministratori e sindaci presenti, sono contenuti in un foglio a parte da conservare agli atti della società. Il presidente dà lettura del progetto di bilancio, stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa, seguito dal dott. .................., presidente del collegio sindacale, che comunica la relazione dell'organo di controllo. Segue una approfondita ed esauriente discussione al termine della quale il bilancio, messo ai voti, viene approvato all’unanimità dei presenti / a maggioranza come segue: Voti a favore: n. { } ; Voti contrari: n. { } , Astensioni: n. { } . Dopo di che null'altro essendovi a deliberare, e nessun altro chiedendo la parola, la seduta è tolta alle ore …, previa lettura e unanime approvazione del presente verbale. Il segretario Il presidente (.....................) (.....................) Dott. Giorgio Gentili 19
  • 20. DELEGA A PARTECIPARE ALL’ASSEMBLEA Il sottoscritto ……………………, socio ordinario della Associazione ………. …………………, con sede legale in ……………, Via ………………., n …., delega il Sig. …………………., a partecipare all’Assemblea degli associati, convocata per il giorno ………., alle ore ……, in prima convocazione e per il giorno ………., alle ore ……, in seconda convocazione. Dichiaro di accettare qualsiasi decisione il delegato vorrà prendere. Luogo e data Il socio Dott. Giorgio Gentili 20
  • 21. AMMINISTRATORI I primi amministratori sono nominati nell’atto costitutivo, successivamente dall’assemblea. Devono essere persone fisiche; Durata della loro carica deve essere deve essere temporanea; Dott. Giorgio Gentili 21
  • 22. COMPITI DELL’ORGANO AMMINISTRATIVO Si occupa dell’effettivo esercizio della volontà espressa dall’Assemblea. Organo competente a: GESTIRE l’ente; RAPPRESENTARE l’ente. Dott. Giorgio Gentili 22
  • 23. STRUTTURA DELL’ORGANO AMMINISTRATIVO L’associazione può avere sia un amministratore unico (caso teorico) sia un consiglio di amministrazione. La loro attività collegiale è coordinata da un presidente, nominato dallo stesso consiglio di amministrazione a meno che non vi abbia già provveduto l’assemblea. Il Presidente convoca il consiglio. Dott. Giorgio Gentili 23
  • 24. 1) GESTIONE DELL’ENTE Amministrazione dell’ente nei limiti degli incarichi e deleghe ricevuti dall’Assemblea. Alcuni dei compiti, oltre quanto previsto dallo statuto, sono: Convocare l’assemblea degli associati; Presiedere l’assemblea; Eseguire le deliberazioni assembleari; Redigere il rendiconto annuale. Decisione dell’organo risultano dai verbali. Dott. Giorgio Gentili 24
  • 25. CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI Gli amministratori debbono convocare l’assemblea: almeno una volta all’anno, entro il termine stabilito dallo statuto, per l’approvazione del bilancio; quando ve ne sia la necessità; quando almeno un decimo degli associati ne faccia richiesta motivata. La convocazione deve avvenire mediante avviso, contenente l’ordine del giorno degli argomenti da trattare. Anche in mancanza della convocazione, l’assemblea si reputa regolarmente costituita se sono presenti tutti gli associati e le deliberazioni sono prese all’unanimità. Dott. Giorgio Gentili 25
  • 26. FAC SIMILE CONVOCAZIONE ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI Ai Soci Ai Componenti del Consiglio di Amministrazione Ai Componenti del Collegio Sindacale L’assemblea dei soci della Associazione ………, con sede in …………. , Via ……………., n …, è convocata per il giorno ……….., alle ore ……, in prima convocazione, presso …………………….e occorrendo, in seconda convocazione per il giorno ………..., alle ore ….., presso ………………., per discutere e deliberare in merito al seguente ordine del giorno: 1. Approvazione del bilancio al ….; 2. Varie ed eventuali Distinti saluti. Luogo e data Il Presidente del CDA Dott. Giorgio Gentili 26
  • 27. 2) RAPPRESENTANZA DELL’ENTE Agire nei confronti dei terzi in nome dell’associazione, dando luogo all’acquisto di diritti e all’assunzione di obbligazione da parte della stessa. Conferita al Presidente o altri appositamente delegati (attenzione alla responsabilità). Rappresentanza in giudizio del Presidente anche senza delega (firma su ricorsi, appelli ed altri atti di una controversia). Dott. Giorgio Gentili 27
  • 28. RAPPRESENTANZA NEGLI ENTI RICONOSCIUTI I rappresentanti (o la loro revoca) sono comunicati alla Regione o alla Prefettura nella domanda di riconoscimento; E’ necessario fare attenzione ad effettuare la revoca si soggetti non più rappresentanti. Nel caso di un’obbligazione assunta da un soggetto senza rappresentanza o oltre la sua delega: se ciò risulta dal registro delle persone i giuridiche, i terzi potranno avere solo un risarcimento danno dal falso rappresentante e nulla dall’ente; se non risulta dal registro le limitazioni non sono opponibili ai terzi salvo che si provi che ne erano a conoscenza. Dott. Giorgio Gentili 28
  • 29. RAPPRESENTANZA NEGLI ENTI NON RICONOSCIUTI Principio di appartenenza: sorgono obbligazioni per l’ente per le obbligazioni assunte da un socio senza delega se i terzi stipulanti (escluso l’errore colpevole) hanno avuto il convincimento di trovarsi in presenza della persona legittimata dall’associazione. Dott. Giorgio Gentili 29
  • 30. COMPENSO E CESSAZIONE DELL’ORGANO AMMINISTRATIVO NELLE ODV Compenso Agli amministratori, ai sensi dell’art. 3, comma 3, della l. 266/91, non può essere riconosciuto alcun compenso per l’attività prestata. Cessazione La cessazione degli amministratori dal loro incarico può avvenire per: scadenza del termine; rinuncia; decadenza. Dott. Giorgio Gentili 30
  • 31. L’ORGANO DI CONTROLLO NELL’ODV Organo di controllo, modellato sul tipo del collegio sindacale delle società di capitali. L’atto costitutivo deve prevedere la loro composizione, la durata, etc. Compiti: controllo contabile; compito di vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione. Gratuità dell’incarico. Se i proventi dell’ODV superino per due anni consecutivi l’ammontare di € 1.032.913,80, modificato annualmente l’assemblea dovrà procedere obbligatoriamente alla nomina di uno o più revisori contabili. Dott. Giorgio Gentili 31
  • 32. Fac simile verbale del Collegio dei revisori. (1 di 2) VERBALE DEL COLLEGIO DEI REVISORI Il giorno …………… alle ore …………., presso la sede della “………………………………………” in …………. Via …………. n° … si sono riuniti i Sig.ri revisori …………………………………………………., nominati componenti del Collegio dei Revisori dell’ente sopra evidenziato. I sottoscritti procedono alle verifiche periodiche stabilite dall’art. ……. e seguenti dallo statuto. Cassa: si procede alla conta del denaro esistente al momento della verifica pari ad euro ……………. Liquidazioni Iva: ………………………………….. Erario c/ritenute: le ritenute erariali, relative al periodo giugno-ottobre, risultano regolarmente liquidate e versate come da prospetto che segue:…………………… Dott. Giorgio Gentili 32
  • 33. Fac simile verbale di revisione del Collegio dei revisori. (2 di 2) In data …………. risulta stato presentato il modello Unico (prot. …………………) relativo all’Irap del periodo d’imposta ……… da cui risulta un debito d’imposta di euro ………... Il saldo Irap …….. (codice ………..) di euro ……… e il primo acconto Irap (codice ………) di euro …………… risultano versati in …. rate dal ………….. al …………….. In data ……………… risulta stato presentato il modello 770 semplificato (prot. …………………) relativo al periodo d’imposta ……... Il libro giornale è aggiornato con le scritture fino alla data del ………….. La contabilità dell’ente è aggiornata nel centro elaborazione dati fino alla data del …………….. L’estratto conto acceso presso la Banca …………….., alla data del …………., porta un saldo a ………… di euro …………….. Lo stesso importo trova riscontro nella contabilità dell’ente a pari data. Il collegio procede alla verifica dell’aggiornamento dei seguenti libri sociali: il libro verbale consiglio direttivo (vidimazione iniziale del ……………….) risulta aggiornato alla pag. 271 con il verbale n ….. del ……………...; il libro verbali assemblee dei soci risulta aggiornato alla pag. …. con il verbale del …………; il libro verbali dei Probiviri risulta aggiornato alla pag. n. … con il verbale del ………………. I revisori analizzano la situazione contabile alla data del ………………. che, opportunamente rettificata con le principali scritture di assestamento, evidenzia una perdita di periodo di euro ………….. Dal punto di vista finanziario è da sottolineare l’indebitamento bancario dovuto essenzialmente al mancato sincronismo tra incassi e pagamenti. …………………………………………………….. La riunione riassunta nel presente verbale termina alle ore ……... I revisori ______________ Dott. Giorgio Gentili 33
  • 34. GLI ORGANI NELLE ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE Assoluta identità di struttura e di disciplina con le associazioni riconosciute. Fra le differenzecon le associazioni riconosciute: la redazione del verbale di modifica dello statuto non richiede l’intervento del notaio potendo le associazioni non riconosciute costituirsi anche mediante scrittura privata. Dott. Giorgio Gentili 34
  • 35. Altri enti non commerciali Dott. Giorgio Gentili 35 COMPITI E RESPONSABILITA’ DI UN’O.D.V.
  • 36. FONDAZIONE Ha il compito di amministrare un patrimonio per uno scopo determinato. Costituzione con atto pubblico unilaterale (differenza con associazione). Scopo di pubblica utilità. Fondatore: attribuisce determinati beni all’ente dettandone le regole organizzative; in genere non partecipa all’amministrazione dei beni. Elemento patrimoniale preminente rispetto l’elemento personale. La personalità giuridica è data ad un complesso di beni.(differenza con le associazioni: complesso di persone). Non vi è l’Assemblea. Vi sono gli amministratori. Dott. Giorgio Gentili 36
  • 37. COMITATO Con o senza personalità giuridica. Vincolo di destinazione: gruppo di persone si propone la raccolta di fondi da destinare ad uno scopo di interesse pubblico. Scopo in genere temporaneo. Promotori: coloro che intendono esercitare la comune raccolta fondi. Organizzatori: conservano il fondo e realizzano lo scopo prefissato. Principale differenza con l’associazione: Nelle associazioni i fondi sono liberi e non sottoposti al vincolo di destinazione. Dott. Giorgio Gentili 37
  • 38. COOPERATIVA SOCIALE Tipologia di cooperativa considerate sempre cooperative a mutualità prevalente (la loro funzione sociale è sempre volta al rispetto del principio della mutualità). L. 381/1991: "le cooperative sociali hanno lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso:a. la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi; b. lo svolgimento di attività diverse - agricole, industriali, commerciali o di servizi - finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate". Dott. Giorgio Gentili 38
  • 39. COOPERATIVA SOCIALE La denominazione sociale deve contenere l'indicazione di cooperativa sociale. Oltre ai soci ordinari, previsione di soci volontari: Restano la loro attività gratuitamente, salvo il rimborso delle spese. Il loro numero non può superare la metà del numero complessivo dei soci. Tali soci sono iscritti in un'apposita sezione del libro dei soci. Dott. Giorgio Gentili 39
  • 40. COOPERATIVA SOCIALE di tipo b) Nelle cooperative sociali sub b), si considerano persone svantaggiate: gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, gli ex degenti di istituti psichiatrici, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, i condannati ammessi alle misure alternative alla detenzione. Dott. Giorgio Gentili 40
  • 41. ASSOCIAZIONI E SOCIETA’ SPORTIVE SPORTIVE DILETTANTISTICHE L’attività sportiva dilettantistica, con l’introduzione della Finanziaria del 2003 (Legge n.289 del 27/12/2002 articolo 90), può essere esercitata in diverse forme giuridiche di seguito indicate: Associazione sportiva dilettantistica: riconosciute non riconosciute Società di capitali distinte in: società per azioni società in accomandita per azioni società a responsabilità limitata società cooperative Dott. Giorgio Gentili 41
  • 42. IMPRESA SOCIALE Organizzazione senza scopo di lucro che esercita, in via stabile e principale, un’attività economica di produzione o di scambio di beni o di servizi di utilità sociale, diretta a realizzare finalità di interesse generale. Si evidenzia la possibilità, per le società commerciali, le cooperative ed i consorzi di assumere la qualifica di impresa sociale. Nuovo modello associativo, legittimato ad utilizzare metodi imprenditoriali per il perseguimento delle attività di utilità sociale. Simile ai modelli di impresa con le seguenti differenze: Attività esclusivamente nel settore di utilità sociale; Assenza dello scopo di lucro. Dott. Giorgio Gentili 42
  • 43. ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE Sono associazioni, anche non riconosciute, movimenti e gruppi costituiti al fine di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza fine di lucro. “L. 383/00: Disciplina delle associazioni di promozione sociale”. Dott. Giorgio Gentili 43
  • 44. ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE: confronto con le ODV Svolgono attività di utilità sociale operando in assenza di lucro ma il principio di gratuità non è esclusivo come nelle organizzazioni di volontariato: Nelle Odv la possibilità di avvalersi di operatori professionali e di prestazioni di lavoro dipendente o autonomo è ammessa esclusivamente nei limiti necessari al regolare funzionamento. Per regolare funzionamento si deve intendere il corretto svolgimento delle attività istituzionali oppure la qualificazione o specializzazione dell’attività svolta dall’ente. Le Aps, invece, si avvalgono prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dei soci. Non si esclude la possibilità della presenza di lavoratori dipendenti e lavoratori autonomi o meglio l’utilizzo di soggetti diversi dai volontari non deve seguire schemi rigidi così come per il volontariato. Dott. Giorgio Gentili 44
  • 45. Responsabilità Dott. Giorgio Gentili 45 COMPITI E RESPONSABILITA’ DI UN’O.D.V.
  • 46. Responsabilità Responsabilità civile, Responsabilità penale, Responsabilità amministrativa, Responsabilità per sanzioni tributarie. Dott. Giorgio Gentili 46
  • 47. Responsabilità Penale La responsabilità penale è personale. Degli eventuali reati rispondono i singoli soci che li hanno commessi. Dott. Giorgio Gentili 47
  • 48. Responsabilità civile La responsabilità civile prevista dal nostro codice civile si distingue in: Responsabilità per inadempimento contrattuale (c.d. responsabilità contrattuale): è quella che deriva dall’inadempimento di un contratto; Responsabilità per fatto illecito (c.d. responsabilità extracontrattuale o “aquiliana”): costituisce fatto illecito “qualunque fatto, doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto” e “obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno”. Dott. Giorgio Gentili 48
  • 49. Dolo e colpa Il dolo costituisce l’intenzione di provocare l’evento dannoso, Il “fatto doloso” è quell’atteggiamento assunto con la consapevolezza di arrecare un danno. La colpa è la mancanza di diligenza, di prudenza o di perizia oppure da violazione di legge, regolamento o ordini. L’evento dannoso non è voluto ma è provocato per negligenza, imprudenza o imperizia. Distinzione in: colpa lieve (quando le mancanze di cui sopra sono lievi), colpa grave (quando, invece, ci troviamo di fronte a comportamenti assolutamente negligenti e privi di qualsiasi prudenza o perizia). Normalmente l’onere di provare il danno subito ed il dolo o la colpa del danneggiante è a carico del danneggiato (responsabilità a titolo di dolo o colpa). Dott. Giorgio Gentili 49
  • 50. Responsabilità civile dell’ente L’ente è direttamente responsabile quando il fatto illecito è imputabile ai suoiorgani (amministratori), Se il fatto illecito non è commesso dagli organi dell’associazione ma da suoi ausiliari o preposti (cioè persone incaricate) si può configurare una responsabilità indiretta: (ad es. danno subito da un allievo di un corso di ginnastica per imprudenza o negligenza dell’istruttore incaricato dall’ente di tenere il corso). La conseguenza dell’inadempimento contrattuale o extracontrattuale è il risarcimento del danno. Dott. Giorgio Gentili 50
  • 51. Responsabilità interna (o degli amministratori) La responsabilità degli amministratori nei confronti dell’ente. L’articolo 18 c.c. dice che “Gli amministratori sono responsabili verso l’ente secondo le norme del mandato”. L’articolo 1710 c.c. dispone “il mandatario (nel nostro caso l’amministratore) è tenuto ad eseguire il mandato con la diligenza del buon padre di famiglia”. Se il mandato è gratuito, la responsabilità per colpa è valutata con minor rigore”. Dott. Giorgio Gentili 51
  • 52. Responsabilità interna (o degli amministratori) L’articolo 18 continua poi dicendo che “…….è però esente da responsabilità quello degli amministratori il quale non abbia partecipato all’atto che ha causato il danno salvo il caso in cui, essendo a cognizione che l’atto si stava per compiere, egli non abbia fatto constare del proprio dissenso”. Il dissenso dell’amministratore dovrà risultare da atto scritto. Il risarcimento del danno da parte dell’amministratore: danno emergente, lucro cessante. L’azione di responsabilità contro gli amministratori, ai sensi dell’articolo 22 c.c., viene, infine, deliberata dall’assemblea. Tali norme seppur contenute in articoli espressamente riferiti alle associazioni riconosciute si ritengono applicabili anche agli enti non riconosciuti. Dott. Giorgio Gentili 52
  • 53. Responsabilità esterna (o dell’ente) L’ente gode di uno schermo: rappresentato dal proprio patrimonio, riconosciuto con l’attribuzione della personalità giuridica. Dott. Giorgio Gentili 53
  • 54. La responsabilità civile negli enti non riconosciuti Responsabilità interna Vale quanto detto sopra in merito alle associazioni riconosciute. Responsabilità esterna Art. 38 c.c.:“per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l’associazione non riconosciuta i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune”. Delle stesse obbligazioni rispondono però anche, personalmente e solidalmente, le persone che hanno agito in nome e per conto dell’associazione (c.d. autonomia patrimoniale imperfetta). Dott. Giorgio Gentili 54
  • 55. La responsabilità civile negli enti non riconosciuti Prevista la responsabilità solidale: l’obbligazione solidale di colui che ha agito per l’associazione è inquadrabile fra quelle di garanzia ex lege assimilabili alla fidejussione. I creditori possono agire: direttamente sul patrimonio dei rappresentanti legali o degli amministratori senza aver preventivamente escusso il patrimonio dell’associazione. Dott. Giorgio Gentili 55
  • 56. La responsabilità civile negli enti non riconosciuti L’amministratore o un altro soggetto che stipula un contratto in nome e per conto dell’associazione non riconosciuta si assume personalmente la responsabilità dell’adempimento dell’obbligazione. Tale responsabilità permane anche dopo che il soggetto che ha agito avrà cessato di essere amministratore (per gli atti compiuti quando era in carica); sono inutili le lettere di scarico di responsabilità tra amministratori uscenti ed entranti: questi accordi avranno al massimo valore fra le parti ma non nei confronti di terzi. Dott. Giorgio Gentili 56
  • 57. La responsabilità per sanzioni tributarie REGOLA GENERALE. Coloro che: sono chiamati a sottoscrivere le dichiarazioni annuali fiscali, sono nominati nel quadro RO della dichiarazione dei redditi, rischiano di essere chiamati a rispondere in proprio per violazioni commesse nell’esercizio delle loro funzioni. ENTI RICONOSCIUTI (personalità giuridica). La sanzione amministrativa tributaria: non si riferisce più contro l’autore (persona fisica) del fatto che ha prodotto un danno, ma contro un soggetto diverso (persona giuridica). Dott. Giorgio Gentili 57
  • 58. La responsabilità per sanzioni tributarie: enti non riconosciuti ENTI NON RICONOSCIUTI.Personalizzazione della sanzione amministrativa tributaria. Responsabilità con limiti quantitativi di euro 51.645,70, riducibili a euro 12.911,45qualora si faccia ricorso alla definizione agevolata, nel caso che il rappresentante abbia alternativamente: agito in assenza di dolo o colpa grave; non abbia tratto diretto vantaggio dall’illecito. E’ possibile che “per i casi di violazioni commesse senza dolo o colpa grave i rappresentati (associazioni/società) possono assumere il debito dell’autore della violazione”: Viene consentito l’accollo delle sanzioni tributarie: entro i limiti sopra indicati, per il tramite di una delibera assembleare. Dott. Giorgio Gentili 58
  • 59. Il fallimento dell’ente non commerciale Normalmente il fallimento non dovrebbe riguardare gli enti non commerciali in quanto tali categorie di soggetti non sono legalmente ricompresi nella categoria degli imprenditori commerciali. Però è ormai orientamento costante della giurisprudenza dei tribunali dichiarare il fallimento di enti non commerciali ritenendo di non doversi limitare ad esaminare solo formalmente il soggetto insolvente ma di estendere l’indagine all’attività svolta e se essa in concreto poteva assumere i connotati dell’attività d’impresa. Qualora un’associazione abbia esercitato in via esclusiva o prevalente un’attività commerciale con scopo di lucro, è assoggettabile al fallimento, in caso di insolvenza, indipendentemente dallo scopo ideale indicato nello statuto. Dott. Giorgio Gentili 59
  • 60. L’assicurazione dei volontari L’art. 4 della legge 266/1991 (legge quadro sul volontariato) prevede che: “le organizzazioni di volontariato debbono assicurare i propri aderenti che prestano attività di volontariato contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso i terzi”: necessità che il volontario riceva una tutela assicurativa: contro i rischi a cui può andare incontro durante la sua attività, per gli eventuali danni provocati a terze persone. Tale assicurazione costituisce per le organizzazioni di volontariato un obbligo e non certo una facoltà a discrezione dell’ente. I soggetti appartenenti all’organizzazione che prestano attività di volontariato dovranno essere iscritti in apposito “registro degli aderenti”. Dott. Giorgio Gentili 60
  • 61. La responsabilità amministrativa ex d.lgs. 231/01 Dott. Giorgio Gentili 61 COMPITI E RESPONSABILITA’ DI UN’O.D.V.
  • 62. D.Lgs. 231/01 Il d.lgs. 231/2001 ha introdotto una forma di responsabilità degli enti collettivi per i reati commessi (dalla persona fisica) nell'interesse o a vantaggio dell'ente medesimo. La responsabilità si aggiunge a quella dell’autore materiale dell’illecito penalmente rilevante. Dott. Giorgio Gentili 62
  • 63. D.Lgs 231/01: Prima e dopo Dott. Giorgio Gentili 63
  • 64. Soggetti destinatari della disciplina Dott. Giorgio Gentili 64 Anche le associazioni di volontariato
  • 65. D.Lgs. 231/01: Condizioni per configurare la responsabilità amministrativa Commissione del reato a cui la legge collega la responsabilità amministrativa Reato commesso a vantaggio o ad interesse dell’ente Autore del reato: Soggetto apicale o sottoposto Dott. Giorgio Gentili 65
  • 66. Soggetti apicali Dott. Giorgio Gentili 66
  • 67. Soggetti sottoposti Dott. Giorgio Gentili 67
  • 68. Come evitare le sanzioni in caso di reato MODELLO ORGANIZZATIVO: EFFICIENTE. Reato commesso da Soggetti Apicali: non è sufficiente avere un modello idoneo ma l’ente deve provare la violazione fraudolenta e non prevedibile del modello (inversione dell’onere della prova). Reato commesso da Soggetti sottoposti: è sufficiente adottare ed attuare efficacemente il modello; Il Pubblico Ministero deve dimostrare l’inefficienza del modello. In caso di mancata adozione del modello: il PM deve dimostrare che la commissione del reato è stata resa possibile dall’inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza. Dott. Giorgio Gentili 68
  • 69. Il Modello Organizzativo Dott. Giorgio Gentili 69 La responsabilità amministrativa ex d.lgs. 231/01
  • 70. Modello di organizzazione, gestione e controllo (Modello Organizzativo) Insieme delle regole interne di cui un ente può dotarsi per prevenire, in funzione: dell’attività svolta, dei rischi di tale attività, la commissione dell’illecito penale Dott. Giorgio Gentili 70
  • 71. Modello di organizzazione, gestione e controllo (Modello Organizzativo) Individua le attività svolte ed i relativi reati; Prevede procedure (protocolli) necessarie per prevenire ed evitare i reati; Prevede i rapporti (informazione e comunicazione) con l’Organismo di vigilanza; Prevede un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto del modello. Dott. Giorgio Gentili 71
  • 72. D.Lgs. 231/01 : caratteristiche del modello Dott. Giorgio Gentili 72
  • 73. Caratteristiche del modello organizzativo Il modello organizzativo deve essere: Efficace in quanto capace di individuare tutti i possibili reati e di prevenirli; Specifico e cioè deve essere adeguato alla specifica attività dell’ente; Attuale in quanto deve essere adeguato continuamente al variare dell’attività e della struttura dell’ente. Dott. Giorgio Gentili 73
  • 74. Modello di organizzazione, gestione e controllo (Modello Organizzativo) “Strumento”: non obbligatorio, ma necessario per evitare le sanzioni previste; non deve rappresentare un limite allo svolgimento dell’attività; come un'opportunità: trasparenza alle procedure interne, migliora la propria immagine pubblica. Dott. Giorgio Gentili 74
  • 75. Colpa di organizzazione ed azione di responsabilità La mancata adozione configura in capo all’ente un “colpa di organizzazione”: L’ente (e l’amministratore) è responsabile di non aver fatto quanto era possibile per evitare la realizzazione di illeciti al proprio interno. Viene adottato dall’organo amministrativo: In caso di mancata adozione del modello i soci dell’ente potrebbero esperire azione di responsabilità nei confronti degli amministratori inerti che, non adottando il modello, hanno impedito la fruizione del meccanismo di “esonero” dalla responsabilità. Dott. Giorgio Gentili 75
  • 76. Fasi di adozione del modello Dott. Giorgio Gentili 76 La responsabilità amministrativa ex d.lgs. 231/01
  • 77. Le fasi di adozione del modello organizzativo Rilevare la struttura organizzativa dell’ente “Mappatura” delle aree di rischio Esame delle procedure aziendali esistenti Implementazione e previsione di nuove procedure in relazione ai reati da prevenire Predisposizione di un modello organizzativo Dott. Giorgio Gentili 77
  • 78. Codice etico Il codice etico (o codice di condotta) delinea la responsabilità etico – sociale degli operatori e dell’azienda verso gli stakeholders. Dott. Giorgio Gentili 78
  • 79. Sistema sanzionatorio Dott. Giorgio Gentili 79 La responsabilità amministrativa ex d.lgs. 231/01
  • 80. Sistema sanzionatorio Il sistema sanzionatorio contenuto nel d.lgs. 231/2001 è stato delineato prevedendo: sanzioni pecuniarie (consistenti nel pagamento di una somma di denaro) sanzioni interdittive (consistenti nell'imposizione di obblighi di non facere) sanzioni accessorie (come ad esempio la pubblicazione della sentenza di condanna). Confisca e sanzioni sostitutive Dott. Giorgio Gentili 80
  • 81. Sanzioni pecuniarie Dott. Giorgio Gentili 81
  • 82. Sanzioni interdittive Dott. Giorgio Gentili 82
  • 83. Organismo di vigilanza Dott. Giorgio Gentili 83 La responsabilità amministrativa ex d.lgs. 231/01
  • 84. Organismo di vigilanza Dott. Giorgio Gentili 84
  • 85. I reati Dott. Giorgio Gentili 85 La responsabilità amministrativa ex d.lgs. 231/01
  • 86. D.Lgs. 231/01: Reati Dott. Giorgio Gentili 86
  • 87.
  • 88. delitti informatici e trattamento illecito di dati,
  • 89. contro la fede pubblica,
  • 91. i reati con finalità terroristica,
  • 92. gli abusi di mercato,
  • 93. gli illeciti legati al crimine internazionale organizzato,
  • 94. i reati legati alla sicurezza sul lavoro,
  • 95. delitti contro la personalità individuale,
  • 96. ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita. Dott. Giorgio Gentili 87
  • 97. Dott. Giorgio Gentili 88 Grazie della cortese attenzione