1. Dal 15 agosto 2020
sorgono nuovi obblighi per:
AMMINISTRATORI
COLLEGIO
SINDACALE
REVISORI
I sistemi di allerta nel Codice della Crisi di Impresa
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CODICE DELLA CRISI D’IMPRESA (CCI)
DECRETO LEGISLATIVO 12 gennaio 2019, n. 14
(GU n.38 del 14-2-2019)
2. I sistemi di allerta nel Codice della Crisi di Impresa
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NUOVI OBBLIGHI DELL’AMMINISTRATORE
(alert analysis)
L’amministratore deve valutare costantemente e perseguire
EQUILIBRIO PATRIMONIALE – REDDITUALE – FINANZIARIO
in un’ottica previsionale (forward looking), che consenta valutare il
PREVEDIBILE ANDAMENTO DELLA GESTIONE
A questo scopo l’Amministratore deve avere un
ADEGUATO ASSETTO ORGANIZZATIVO
L’imprenditore è obbligato ad introdurre/adeguare il proprio sistema di controllo
interno nella parte della pianificazione economica e finanziaria con lo scopo di
realizzare un sistema di allerta per la prevenzione della crisi, indipendentemente
dal fatto che debba istituire o meno il Revisore legale.
3. Una situazione di crisi è rilevata sulla base di appositi
INDICATORI DI ALLERTA
(early warnings)
che, secondo il giudizio professionale degli organi preposti, costituiscono
fondati indizi della crisi, al verificarsi dei quali deve essere fatta segnalazione
ad un apposito organo istituito presso le CCIAA denominato OCRI (Organismo
di Composizione della Crisi di Impresa).
Sono obbligati a fare la c.d. «segnalazione interna» i seguenti organi societari e
la c.d. «segnalazione esterna» i seguenti creditori pubblici qualificati:
AMMINISTRATORI
COLLEGIO SINDACALE
REVISORE LEGALE
AGENZIA ENTRATE
AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE
INPS
I sistemi di allerta nel Codice della Crisi di Impresa
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4. L’AE ha l’obbligo di segnalazione quando l'ammontare totale del debito scaduto e non
versato per IVA, risultante dalla comunicazione della liquidazione periodica sia pari ad
almeno il 30 per cento del volume d'affari del medesimo periodo e non inferiore a
25.000 per volume d'affari risultante dalla dichiarazione
modello IVA relativa all'anno precedente fino a 2.000.000
50.000 per volume d'affari risultante dalla dichiarazione
modello IVA relativa all'anno precedente fino a 10.000.000
100.000 per volume d'affari risultante dalla dichiarazione
modello IVA relativa all'anno precedente oltre 10.000.000
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INDICATORE DI ALLERTA
AGENZIA ENTRATE
anche a seguito di DECADENZA DALLA RATEIZZAZIONE
DECORRENZA: 1 trimestre 2020
5. L’Agente della Riscossione ha l’obbligo di segnalazione quando la sommatoria dei
crediti affidati per la riscossione dopo la data di entrata in vigore del presente
codice, autodichiarati o definitivamente accertati e SCADUTI da oltre 90 giorni
superi:
per le imprese individuali, la soglia di euro 500.000
per le imprese collettive la soglia di euro 1.000.000
I sistemi di allerta nel Codice della Crisi di Impresa
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DECORRENZA: CREDITI AFFIDATI dopo il 15 agosto 2020
INDICATORE DI ALLERTA
AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE
6. L’Istituto ha l’obbligo di segnalazione quando il debitore è in ritardo di oltre 6 mesi
nel versamento di contributi previdenziali
di ammontare superiore alla metà di quelli dovuti nell'anno
precedente e superiore alla soglia di euro 50.000
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DECORRENZA: situazione al 15 agosto 2020
INDICATORE DI ALLERTA
INPS
7. • p.es. che il Patrimonio netto non diventi negativo
• p.es. che la DSCR a 6 mesi non sia inferiore a 1 oppure
gli indici elaborati dal CNDCEC non tutti fuori soglia
L'EQUILIBRIO PATRIMONIALE
ECONOMICO E FINANZIARIO
• p.es. che esista la continuità aziendale fino al 31/12
dell’anno in corso oppure, se si è nel 2 semestre, fino al
30/06 dell’esercizio successivo
IL PREVEDIBILE ANDAMENTO
DELLA GESTIONE
• p.es. che sia possibile redigere bilanci infrannuali
trimestrali attendibili
L‘ADEGUATO ASSETTO
ORGANIZZATIVO
I sistemi di allerta nel Codice della Crisi di Impresa
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INDICATORI DI ALLERTA
COLLEGIO SINDACALE/REVISORE
Il Collegio Sindacale/Revisore ha l'obbligo di verificare trimestralmente che
l’AMMINISTRATORE valuti costantemente (assumendo le conseguenti idonee
iniziative per raggiungere le soluzioni individuate):
In difetto il Collegio sindacale/Revisore ha l’obbligo di avviare la «segnalazione
interna» con una comunicazione allo stesso organo amministrativo dell'esistenza
di FONDATI INDIZI DELLA CRISI
8. I sistemi di allerta nel Codice della Crisi di Impresa
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FONDATI INDIZI DELLA CRISI
Alcune situazioni sono considerate fondati indizi di crisi, al verificarsi dei quali
(anche uno solo di essi) gli organi societari hanno l’obbligo di segnalazione
PATRIMONIO NETTO NEGATIVO
DSCR<1: non sostenibilità degli oneri finanziari con i flussi di cassa nei successivi
6 mesi
pregiudizio alla CONTINUITÀ AZIENDALE nell’esercizio in corso oppure, se la
durata residua dell’esercizio è inferiore a 6 mesi, fino al 30/06 dell’anno
successivo
• p.es. non adeguatezza dei mezzi propri rispetto a quelli di terzi
• p.es. flussi di cassa non adeguati alle obbligazioni assunte (cash flow), ecc.
REITERATI E SIGNIFICATIVI RITARDI DI INCASSI E PAGAMENTI di
clienti e fornitori e, in generale, di tutte le controparti non finanziarie
• p.es. l'esistenza di debiti verso fornitori scaduti da almeno 120 giorni per un
ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti (art. 24, lett. b)
• p.es. l'esistenza di debiti per retribuzioni scaduti da almeno 60 giorni per un
ammontare pari ad oltre la metà dell'ammontare complessivo mensile delle
retribuzioni (art. 24 lett. a)
9. INDICATORI DI ALLERTA
COLLEGIO SINDACALE/REVISORE
Gli organi societari sono obbligati a fare la segnalazione anche al manifestarsi di altri
INDICI (early warnings) quando, secondo una loro valutazione professionale possono
evidenziare una situazione di crisi:
• Oneri Finanziari sui Ricavi
• Patrimonio Netto su Mezzi di Terzi
• Attivo a Breve su Passivo a Breve
• Cash flow su Attivo
• Debiti Previdenziali e Tributari su Attivo
Questi indici sono stati elaborati dal CNDCEC, distintamente per settori di attività, e
dovranno essere approvati con Decreto del MISE
I sistemi di allerta nel Codice della Crisi di Impresa
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10. I sistemi di allerta nel Codice della Crisi di Impresa
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INDICATORI DI ALLERTA
COLLEGIO SINDACALE/REVISORE
11. PATRIMONIO NETTO NEGATIVO
Può essere considerato autonomamente un fondato indizio di crisi.
Nel caso in cui ci si trovi di fronte ad un Patrimonio Netto negativo, rimangono
solo 2 strade:
• ricostituzione del patrimonio attraverso nuove risorse apportate dai soci ed
avvio di un processo di ristrutturazione aziendale
• messa in liquidazione della società.
I sistemi di allerta nel Codice della Crisi di Impresa
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12. I sistemi di allerta nel Codice della Crisi di Impresa
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DSCR PREVISIONALE A 6 MESI
Non deve essere inferiore a 1.
Può essere considerato autonomamente un fondato indizio di crisi.
Evidenzia la capacità dell’azienda di restituire i finanziamenti scadenti nei
successivi 6 mesi con il denaro in cassa/banca. Il DSCR a 6 mesi richiede la
predisposizione del Rendiconto Finanziario previsionale e quindi si può
calcolare se è presente in azienda una
Nel caso non si abbia una gestione di tesoreria o la DSCR sia considerata
inattendibile, si possono utilizzare 5 indici individuati dal CNDCEC:
1. Oneri Finanziari sui Ricavi
2. Patrimonio Netto su Mezzi di Terzi
3. Attivo a Breve su Passivo a Breve
4. Cash flow su Attivo
5. Debiti Previdenziali e Tributari su Attivo
13. I sistemi di allerta nel Codice della Crisi di Impresa
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INDICI DI BILANCIO DIFFERENZIATI PER SETTORE
I 5 indici di bilancio devono avere tutti valori fuori soglia perché si possa
parlare di fondati indizi di crisi
Il modello proposto emerge da un ampio studio statistico elaborato dal
CNDCEC
14. I sistemi di allerta nel Codice della Crisi di Impresa
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Il superamento delle soglie stabilite dalla legge e dal CNDCEC per i vari
indici fornisce ragionevoli presunzioni, ma non implica automaticamente la
fondatezza dell’indizio di crisi.
La fondatezza degli indizi della crisi è il risultato della valutazione
professionale e unitaria che gli organi societari danno del complesso degli
indicatori.
VALENZA DEGLI INDICI DEL CNDCEC
• ONERI FINANZIARI SUI RICAVI non deve essere superiore ai valori
soglia
• PATRIMONIO NETTO SU MEZZI DI TERZI non deve essere inferiore ai
valori soglia
• ATTIVO A BREVE SU PASSIVO A BREVE non deve essere inferiore ai
valori soglia
• CASHFLOW SU ATTIVO non deve essere inferiore ai valori soglia
• DEBITI PREVIDENZIALI E TRIBUTARI SU ATTIVO deve essere
inferiore ai valori soglia
16. Con l’utilizzo dello strumento di gestione di tesoreria deve svolgere una
adeguata
che gli consente, eventualmente, di:
• INDIVIDUARE LE SOLUZIONI
• INTRAPRENDERE INIZIATIVE
per la risoluzione anticipata della crisi (action plan)
I sistemi di allerta nel Codice della Crisi di Impresa
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VALUTAZIONE COSTANTE DELL’ORGANO AMMINISTRATIVO
L’AMMINISTRATORE DEVE CONOSCERE IN ANTICIPO
L’ANDAMENTO GLI INDICATORI DI ALLERTA
17. I sistemi di allerta nel Codice della Crisi di Impresa
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Gli indici di bilancio vengono calcolati dal Collegio
Sindacale/Revisore sui bilanci infrannuali trimestrali
Quindi a consuntivo
quando i giochi sono fatti
Scopo dell’Amministratore è di avere bilanci infrannuali
che non evidenzino mai 5 indici fuori soglia
18. PROCEDURA DI SEGNALAZIONE AGENZIA ENTRATE/INPS
I creditori pubblici qualificati inviano un avviso al debitore, a mezzo PEC/Racc.
A.R., comunicando che la sua esposizione debitoria ha superato l'importo
rilevante.
Se entro 90 giorni dalla ricezione dell'avviso egli non avrà estinto o
altrimenti regolarizzato per intero il proprio debito con le
modalità previste dalla legge o se, per l'Agenzia delle entrate, non
risulterà in regola con il pagamento rateale del debito previsto
dall'articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462
o non avrà già presentato istanza di COMPOSIZIONE ASSISTITA DELLA
CRISI (presso l’OCRI) o domanda per l'accesso ad UNA PROCEDURA DI
REGOLAZIONE DELLA CRISI E DELL'INSOLVENZA (ex procedure
fallimentari), essi ne faranno SEGNALAZIONE ALL'OCRI.
L'Agenzia delle entrate invierà l’avviso in calce alla comunicazione di
irregolarità della Comunicazione Periodica IVA;
AE Riscossione e INPS invieranno l’avviso entro 60 giorni dal verificarsi delle
condizioni.
I sistemi di allerta nel Codice della Crisi di Impresa
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19. I sistemi di allerta nel Codice della Crisi di Impresa
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PROCEDURA DI SEGNALAZIONE COLLEGIO SINDACALE/REVISORE
Gli organi di controllo sono obbligati ad inviare a mezzo PEC una segnalazione
motivata all’Amministratore che individua i fondati indizi della crisi e deve
contenere la fissazione di un congruo termine, non superiore a 30 giorni, entro il
quale l'organo amministrativo deve riferire in ordine a:
• SOLUZIONI INDIVIDUATE
• INIZIATIVE INTRAPRESE
In caso di omessa o inadeguata risposta, ovvero di mancata adozione nei
successivi 60 giorni, delle misure ritenute necessarie per superare lo stato di
crisi, il Collegio Sindacale/Revisore informa senza indugio l'OCRI.
La tempestiva segnalazione all'organo amministrativo costituisce causa di
esonero dalla responsabilità solidale dell’organo di controllo a condizione che,
nei casi previsti, sia stata effettuata tempestiva segnalazione all'OCRI.
20. OCRI (Organismo di Composizione della Crisi di Impresa)
L'OCRI è costituito presso ciascuna CCIAA, con il compito di ricevere le
segnalazioni dei creditori pubblici qualificati e degli organi societari, gestire il
procedimento di allerta e assistere l'imprenditore, nel procedimento di
ACCORDO DI COMPOSIZIONE ASSISTITA DELLA CRISI
Su istanza del debitore il collegio fissa un termine non superiore a 3 mesi,
prorogabile fino ad un massimo di ulteriori 3 mesi, solo in caso di positivi riscontri
delle trattative, per la ricerca di una soluzione concordata della crisi dell'impresa.
Il debitore dovrà fornire una relazione aggiornata sulla situazione patrimoniale,
economica e finanziaria dell'impresa, nonché un elenco dei creditori e dei titolari di
diritti reali o personali, con indicazione dei rispettivi crediti e delle eventuali
cause di prelazione.
L'accordo con i creditori deve avere forma scritta, è depositato presso l'organismo e
non è ostensibile a soggetti diversi da coloro che lo hanno sottoscritto.
L'accordo produce gli stessi effetti degli accordi che danno esecuzione al
Piano Attestato di Risanamento.
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21. CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO DI
COMPOSIZIONE ASSISTITA DELLA CRISI
Se allo scadere del termine non è stato concluso un accordo con i creditori coinvolti e
permane una situazione di crisi, l’OCRI invita il debitore a presentare domanda di
accesso ad una delle PROCEDURE DI REGOLAZIONE DELLA CRISI O
DELL'INSOLVENZA (ex procedure fallimentari) nel termine di 30 giorni.
Se il debitore non deposita la domanda nel termine assegnato, l’OCRI ne dà notizia al
Pubblico Ministero, che presenta ricorso al Tribunale per l’apertura della Liquidazione
Giudiziale (ex Fallimento).
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RESPONSABILITÀ DELL’AMMINISTRATORE
Il legislatore ha introdotto, all’art. 2486 c.c. che tratta dell’azione di
responsabilità verso l’Amministratore, una presunzione relativa per
quantificare l’eventuale danno ai creditori quando sia accertata la responsabilità
dell’Amministratore per la mancata segnalazione di una situazione di crisi.
Si tratta della differenza aritmetica tra:
• patrimonio netto (passivo – attivo) al momento in cui avrebbe dovuto
scattare la procedura di allerta e
• patrimonio netto (passivo – attivo) alla data in cui l'amministratore è cessato
dalla carica.