SlideShare uma empresa Scribd logo
1 de 362
Baixar para ler offline
biblioteca dell’economia d’azienda
bea 4426-1f_bea 20/03/14 12:28 Pagina 1
Copyright Egea 2014
Vietata la riproduzione
bea 4426-1f_bea 20/03/14 12:28 Pagina 2
Copyright Egea 2014
Vietata la riproduzione
Mercati
e intermediari
assicurativi
Un confronto internazionale
a cura di
Claudio Cacciamani
bea 4426-1f_bea 20/03/14 12:28 Pagina 3
Copyright Egea 2014
Vietata la riproduzione
Impaginazione Compos 90, Milano
Copyright © 2014 EGEA S.p.A.
Via Salasco, 5 – 20136 Milano
Tel. 02/5836.5751 – Fax 02/5836.5753
egea.edizioni@unibocconi.it – www.egeaonline.it
Tutti i diritti sono riservati, compresi la traduzione, l’adattamento totale
o parziale, la riproduzione, la comunicazione al pubblico e la messa
a disposizione con qualsiasi mezzo e/o su qualunque supporto (ivi compresi
i microfilm, i film, le fotocopie, i supporti elettronici o digitali), nonché
la memorizzazione elettronica e qualsiasi sistema di immagazzinamento
e recupero di informazioni.
Per altre informazioni o richieste di riproduzione si veda il sito
www.egeaonline.it/fotocopie.htm
Date le caratteristiche di Internet, l’Editore non è responsabile
per eventuali variazioni di indirizzi e contenuti dei siti Internet
menzionati.
Prima edizione: marzo 2014
ISBN 978-88-238-4426-1
Stampa: Digital Print Service, Segrate (MI)
00470238442601_VOLAIT@0001-0018#.indd 4 26/03/14 16:39
Copyright Egea 2014
Vietata la riproduzione
A Mario:
nonno e, soprattutto,
complice indimenticabile...
00470238442601_VOLAIT@0001-0018#.indd 5 26/03/14 16:39
Copyright Egea 2014
Vietata la riproduzione
00470238442601_VOLAIT@0001-0018#.indd 6 26/03/14 16:39
Copyright Egea 2014
Vietata la riproduzione
Indice
Ringraziamenti XIII
Introduzione XV
Parte prima
1	Introduzione alle Norme Comunitarie in materia d’Impresa
	 e Intermediazione Assicurativa di Giuseppe Giudici  3
	 1.1	 Introduzione alle Norme Comunitarie 3
	 1.2	 Libertà di Stabilimento e Libera Prestazione di Servizi 4
	 1.3	 La disciplina della concorrenza nel mercato assicurativo europeo 7
	 1.4	 La normativa comunitaria sull’intermediazione assicurativa 8
	 1.5	 Riflessioni sulla Direttiva 2002/92/CE 11
	 1.6	Sintesi delle proposte contenute nella Nuova Direttiva Europea
sull’Intermediazione Assicurativa (IMD2) 13
		 1.6.1	Gli interventi degli esponenti di FSA, BIPAR e Europe
Insurance sulla proposta di refusione della Direttiva
sull’Intermediazione Assicurativa (IMD2) 14
2	L’evoluzione normativa degli intermediari di assicurazione in Italia	
	 di Giuseppe Giudici 17
	 2.1	Le Fonti normative dell’intermediazione assicurativa in Italia	 17
	 2.2	 Il Codice delle Assicurazioni Private e l’IVASS	 21
	 2.3	Dal Codice delle Assicurazioni Private ai Regolamenti IVASS
sull’Intermediazione	 25
	 2.4	 Il nuovo assetto Normativo sugli Intermediari Assicurativi	 34
		 2.4.1.	 I Decreti “Bersani”	 34
		 2.4.2.	Nuovo Assetto Normativo 2009:modifiche al Regolamento
Isvap 5/06 e relative applicazioni	 36
		 2.4.3.	 I Regolamenti 34-35 IVASS	 40
		 2.4.4.	 I Decreti “Monti”	 44
00470238442601_VOLAIT@0001-0018#.indd 7 26/03/14 16:39
Copyright Egea 2014
Vietata la riproduzione
Mercati e intermediari assicurativiVIII
		 2.4.5.	I primi effetti dei Decreti “Bersani” e Decreti “Monti”
sul mercato assicurativo	 48
3	I profili giuridici dell’agente di assicurazione: i fondamenti normativi 
e i riflessi organizzativi della compliance di agenzia
	 di Rudi Floreani e Stefano Petrussi 57
	 3.1	 Premessa generale 57
	 3.2	La compliance: le fonti normative 58
		 3.2.1	 Cos’è la compliance di agenzia? 60
		 3.2.2	 Perché un’attività di compliance di agenzia? 63
		 3.2.3	 La normaitva giuridicamente rilevante per l’agente
			 di assicurazioni  65
		 3.2.4	 Il concetto di “compliance di agenzia”: riflessioni conclusive 89
	 Bibliografia 91
4	L’accesso al Registro degli Intermediari di assicurazione in Europa	
	 di Giuseppe Giudici 93
	 4.1	 L’accesso al Registro degli intermediari di assicurazione in Italia	 93
	 4.2	L’accesso al Registro degli intermediari di assicurazione in Francia	 95
	 4.3	L’accesso al Registro degli intermediari di assicurazione
in Germania 97
	 4.4	L’accesso al Registro degli intermediari di assicurazione in Spagna	 98
Parte Seconda
5	Il Mercato Assicurativo Europeo: caratteristiche generali 
e reti distributive di Giuseppe Giudici 103
	 5.1	 Il Mercato Assicurativo Mondiale e i Mercati Internazionali	 104
	 5.2	 Il Mercato Assicurativo Europeo nel contesto mondiale	 110
	 5.3	 Il Mercato Assicurativo Europeo (MAE)	 114
	 5.4	 La raccolta premi nei singoli mercati nazionali in Europa	 119
	 5.5	Analisi del Portafoglio Investimenti, dell’indice di Densità
e del coefficiente di Penetrazione	 121
	 5.6	 La concorrenza nei singoli mercati assicurativi in Europa	 127
	 5.7	 La distribuzione assicurativa in Europa	 130
	 5.8	 L’ Assicurazione Online in Europa	 133
	 5.9	 Breve panorama sui principali mercati assicurativi europei e
		 loro reti distributive	 136
		 5.9.1.	 Il Mercato assicurativo britannico e il London Market	 136
		 5.9.2.	 Il Mercato assicurativo spagnolo	 137
		 5.9.3.	 Mercato assicurativo francese	 141
		 5.9.4.	 Mercato assicurativo tedesco	 144
	 5.10	I principali Gruppi assicurativi nei Rami Danni in Europa nel 2012	 146
00470238442601_VOLAIT@0001-0018#.indd 8 26/03/14 16:39
Copyright Egea 2014
Vietata la riproduzione
Indice IX
6	 Il Mercato Assicurativo Italiano di Giuseppe Giudici e Paolo Meciani 149
	 6.1	Caratteristiche e situazione del mercato assicurativo italiano 149
	 6.2	Gli intermediari di assicurazione e la distribuzione in Italia 155
		 6.2.1	 Le tipologie di intermediari di assicurazione 155
		 6.2.2	 I l mercato distributivo assicurativo italiano 157
		 6.2.3	 I canali distributivi tradizionali	 161
			 6.2.3.1	I canali distributivi tradizionali: le agenzie generali in
appalto	 161
			 6.2.3.2	 I canali distributivi tradizionali: i broker	 165
		 6.2.4	 I canali distributivi alternativi	 168
		 6.2.5	 I canali distributivi innovativi e di ultima generazione	 173
		 6.2.6	Conclusioni e riflessioni sul mercato distributivo assicurativo
italiano 174
		 6.2.6.1	Alcune considerazioni sulla digitalizzazione delle reti
distributive 175
	 6.3	La Digitalizzazione della Rete Agenziale 177
		 6.3.1	Le reti distributive Agenziali sono lunghe ed articolate,
strutturalmente poco reattive ad iniziative commerciali
e marketing delle Compagnie	 179
			 6.3.1.1	 Elevato numero di venditori e difficile loro indirizzo	 180
			 6.3.1.2	 Agenzia assicurativa	 181
			 6.3.1.3	 Il Cliente	 181
		 6.3.2	Ampiezza e articolazione dell’offerta assicurativa rendono
Digital  Mobility una concreta opportunità d’innovazione 181
			 6.3.2.1	 Polizza assicurativa: un servizio intangibile 181
			 6.3.2.2	 Complessità dei prodotti assicurativi 181
			 6.3.2.3	 Ampiezza dell’offerta assicurativa 182
		 6.3.3	Best Practices per l’adozione della mobilità nella distribuzione
assicurativa 182
			 6.3.3.1	Evolvere e potenziare il ruolo dei commerciali
di Compagnia 182
			 6.3.3.2	 Sales and Marketing per le Agenzie di assicurazione 183
			 6.3.3.3	Un’efficace gestione digitale richiede rilevanti
cambiamenti attraverso l’organizzazione
della Compagnia 183
		 6.3.4	 Strategia digitale  184
			 6.3.4.1	 Definire una strategia su misura per la Compagnia 184
			 6.3.4.2	Possibili impatti della digitalizzazione sul modello
di business delle compagnie 184
		 6.3.5	Il Customer Lifetime Value come guida per l’identificazione
degli interventi di digitalizzazione del modello di business 185
7	Comparazioni e parallelismi tra reti distributive in Europa	
	 di Paolo Savio 189
00470238442601_VOLAIT@0001-0018#.indd 9 26/03/14 16:39
Copyright Egea 2014
Vietata la riproduzione
Mercati e intermediari assicurativiX
	 7.1	Introduzione 189
	 7.2	United Kingdom 190
		 7.2.2	 Life 191
	 7.3	Germania 192
	 7.4	Francia 193
	 7.5	Spagna 195
	 7.6	East Europe 197
	 7.7	Conclusioni 199
8	 I mercati riassicurativi di Georg Pickel 201
	 8.1	Elementi di Riassicurazione 201
		 8.1.1	 Le origini e lo sviluppo sino alla fine del 18° secolo 201
		 8.1.2	 Le innovazioni fondamentali del 18° secolo 202
		 8.1.3	 La ripresa delle attività riassicurative nel 18° secolo 203
		 8.1.4	 Sviluppo durante il 20° secolo 203
		 8.1.5	 Cambiamenti e sfide del 21° secolo 204
	 8.2	Forme di Riassicurazione 205
		 8.2.1	 Riassicurazione facoltativa 205
		 8.2.2	 Trattati di Riassicurazione 206
		 8.2.3	 Riassicurazione semi-obbligatoria 207
	 8.3	Generi di Riassicurazione 207
		 8.3.1	Riassicurazione proporzionale: trattato in quota e eccedente
di somma 207
		 8.3.2	Riassicurazione non proporzionale: eccesso di sinistro
e stop loss 209
9	 Le mutue assicurative in Europa di Georg Pickel, Roberto Anesin,
	 Luca Filippone e Carlo Enrico de Fernex 211
	 9.1	Le mutue assicurative in Austria 211
		 9.1.1	 Le Mutue minori 212
			 9.1.1.1	 La Storia 212
			 9.1.1.2	 Aspetti istituzionali ed operativi 212
		 9.1.2	 Le Mutue Regionali 213
	 9.2	Le mutue dirette in Francia  214
		 9.2.1	 Storia della mutualità in Francia 214
			 9.2.1.1	 Lo sviluppo 214
			 9.2.1.2	 Les Mutuélles Françaises: la differenziazione 215
			 9.2.1.3	 Les Mutuélles Francaises: le caratteristiche 216
			 9.2.1.4	 Les Mutuélles Francaises: una curiosità 217
	 9.3	 Le mutue assicurative in Italia 217
		 9.3.1	 Premessa 217
	 	 9.3.2	 La storia delle mutue assicuratrici 218
		 9.3.3	 La disciplina delle mutue assicuratrici in Italia 226
00470238442601_VOLAIT@0001-0018#.indd 10 26/03/14 16:39
Copyright Egea 2014
Vietata la riproduzione
Indice XI
		 9.3.4	Principali differenze tra le mutue assicuratrici
e le cooperative di assicurazione	 227
		 9.3.5	 Governance delle mutue assicuratrici	 227
		 9.3.6	 Caratteristiche delle mutue assicuratrici	 228
		 9.3.7	Struttura e dati relativi ai gruppi assicurativi di natura
mutualistica	 229
		 9.3.8	 La Società Reale Mutua di Assicurazioni	 234
		 9.3.9	 Partecipazione in Amice	 237
	 Bibliografia 237
10	La bancassicurazione in Italia e in Europa
	 di Claudio Cacciamani e Lara Maini 239
	 10.1	 Premessa 239
	 10.2	 I modelli organizzativi di bancassicurazione 240
	 10.3	 La bancassurance in Europa 246
	 10.4	 Il modello distributivo e bancassicurativo italiano  252
	 10.5	 Le prospettive di sviluppo della bancassicurazione 256
	 10.6	 Gli sportelli bancari e la formazione delle riserve tecniche 265
	 Riferimenti bibliografici 270
11	La grande distribuzione organizzata delle polizze assicurative	 273
	 11.1	 Introduzione			 273
	 11.2	 Le dimensioni del canale a livello globale	 274
	 11.3	 Lo sviluppo in Europa	 274
	 11.4	 Lo sviluppo in Italia	 276
	 11.5	 I prodotti			 278
	 11.6	 Le modalità distributive	 281
	 11.7	 I fattori critici di successo	 283
	 11.8	 Le prospettive		 284
Parte Terza
12	APRIL: da Broker a Gruppo Assicurativo integrato a livello 
internazionale			 289
	 12.1	 Il Gruppo April 		 289
		 12.1.1	La mission: uniti nel cambiare l’immagine
dell’assicurazione	 289
		 12.1.2	Gli indicatori chiave	 289
		 12.1.3	 La presenza internazionale	 291
		 12.1.4	 La Governance	 292
		 12.1.5	 Il business model	 292
		 12.1.6	 L’organizzazione	 293
		 12.1.7	 La visione futura	 293
		 12.1.8	 I quattro valori fondanti	 294
00470238442601_VOLAIT@0001-0018#.indd 11 26/03/14 16:39
Copyright Egea 2014
Vietata la riproduzione
Mercati e intermediari assicurativiXII
		 12.1.9	 Una rottura con la tradizione, che dura da 25 anni	 294
		 12.1.10	Le partnership riflettono i valori del Gruppo	 295
		 12.1.11	Un brand orientato al Cliente	 295
		 12.1.12	La specializzazione ed i mercati serviti	 296
		 12.1.13	La vicinanza ai propri Clienti tramite un network di
distribuzione multicanale	 296
		 12.1.14	Il monitoraggio costante della qualità del servizio ai Clienti	297
		 12.1.15	Un assicuratore che spinge i confini dell’intermediazione	 298
		 12.1.16	Le risorse umane	 298
		 12.1.17	La responsabilità sociale	 299
	 12.2	 Il mercato e le reti distributive francesi	 300
		 12.2.1	 Gli Enti di riferimento	 300
		 12.2.2	 I premi del Lavoro Diretto in Francia	 300
		 12.2.3	 I macro-trend 	 302
		 12.2.4	 I Brokers 	 304
		 12.2.5	 Gli agenti generali	 305
		 12.2.6	 I Mandataires d’Assurance 	 305
		 12.2.7	 I Mandataires d’Intermediaires d’Assurance 	 305
		 12.2.8	 Le reti bancarie	 306
		 12.2.9	 Le Mutuelles 	 306
		 12.2.10	La strategia multicanale integrata	 307
		 12.2.11	L’uso della rete Internet	 308
	 12.3	 APRIL Italia			 309
		 12.3.1	 La mission: uniti nel cambiare l’immagine
			 dell’assicurazione	 309
		 12.3.2	 I principali dati societari	 309
		 12.3.3	 Il posizionamento	 309
		 12.3.4	 Il servizio	 310
		 12.3.5	 I prodotti	 310
		 12.3.6	 La distribuzione	 311
		 12.3.7	 APRIL ITALIA ed i Fondi Sanitari	 312
13	ITAS Mutua: caratteristiche ed evoluzione di una Mutua 	 
assicurativa regionale	 313
	 13.1	 Introduzione storica	 313
		 13.1.1	 Evoluzione storica di ITAS Mutua	 313
	 13.2	 Il modello di governance di ITAS Mutua	 319
	 13.3	 La struttura del Gruppo ITAS 	 325
	 13.4	 La crescita del Gruppo ITAS nell’ultimo decennio 	 325
	 13.5	 Il Gruppo ITAS nel 2013 e nel futuro prossimo	 334
Conclusioni				 337
Gli Autori	 			 341
00470238442601_VOLAIT@0001-0018#.indd 12 26/03/14 16:39
Copyright Egea 2014
Vietata la riproduzione
Ringraziamenti
Molti sono i modi con cui si può fare un servizio alla comunità e al Paese: a
ciascuno spetta dare il meglio nel suo ambito personale e professionale. Alle
aziende, tutte, ma in particolare quelle a natura mutualistica, il dovere di con-
tribuire alla crescita di un sistema sociale, facendosi promotrici di conoscenza
e di formazione.
Favorire gli studi, anche più tecnici, mettendoli a disposizione di studiosi,
professionisti, studenti, significa creare le condizioni perché, alla fine, il servizio
offerto ai cittadini sia sempre migliore.
Questo può avvenire se la complessità del sistema economico e, nello specifi-
co, di quello assicurativo, viene analizzata con competenza e con la capacità di
rivolgersi alle migliori esperienze, sia nazionali che internazionali.
Il lascito che la storia ormai bicentenaria di ITAS lascia a noi e alle future
generazioni è esattamente questo: essere consapevoli dei legami che tengono
insieme il sistema culturale, economico e sociale delle comunità territoriali, del
nostro Paese, dell’intera Europa.
Le ricerche pubblicate in questo volume, contribuendo alla conoscenza, rin-
forzano quei legami sociali che sono alla base del bene comune.
ITAS Mutua
April Italia ha ritenuto non solo opportuno, ma anche importante supportare
la pubblicazione di questo libro, in quanto in linea con le sue finalità di diffu-
sione della cultura assicurativa e di una diversa modalità di fare assicurazione
in Italia e nel mondo, obiettivo che tutto il Gruppo April persegue fin dalla sua
creazione nel 1988.
April Italia SpA
00470238442601_VOLAIT@0001-0018#.indd 13 26/03/14 16:39
Copyright Egea 2014
Vietata la riproduzione
00470238442601_VOLAIT@0001-0018#.indd 14 26/03/14 16:39
Copyright Egea 2014
Vietata la riproduzione
Introduzione
di Claudio Cacciamani
Da diverso tempo si discute in Italia dell’evoluzione prevedibile del mercato
assicurativo, anche in relazione alla sempre più rilevante liberalizzazione del
settore. In merito, due sono le tematiche essenziali da prendere in considera-
zione.
La prima concerne le azioni e gli effetti della progressiva liberalizzazione del
comparto. In particolare, si tratta di verificare se le azioni intraprese finora dalle
Autorità di Governo siano o meno efficaci non tanto e non solo congiunturalmen-
te, ma anche strutturalmente. I provvedimenti che si sono succeduti hanno mirato
soprattutto a una maggiore concorrenza tra intermediari, non incidendo in modo
rilevante sulle compagnie e sugli stimoli che possono essere dati a queste ultime
per una maggiore competizione sul mercato. I risultati sono ancora da verificare
nella loro interezza, anche se si potrebbe pensare a una più forte concorrenza solo
su determinati segmenti e prodotti, piuttosto che a una più intensa e proattiva of-
ferta di strumenti assicurativi in modo generalizzato a tutta la clientela da parte
delle compagnie.
La seconda tematica concerne la necessità di analizzare l’evoluzione del mer-
cato e della distribuzione assicurativa nazionale in ottica europea. Nello speci-
fico, due sono le problematiche connesse a quest’ultima. Da una parte, occor-
re verificare se e quanto le tendenze in atto negli altri Paesi europei possano
influenzare i comportamenti non solo degli attori, ma anche delle Autorità di
Vigilanza. A quest’ultimo riguardo, il rischio è che gli operatori, compagnie e
intermediari, attuino una sorta di “arbitraggio” legislativo e regolamentare. Que-
sto fenomeno se, magari, giova al livello dei prezzi di mercato, d’altro canto, può
ridurre la tutela e la salvaguardia del consumatore finale di prodotti e strumenti
assicurativi. Dall’altra parte, considerando il grado di diffusione e di cultura assi-
curativa in Italia, vi è la possibilità che operatori esteri entrino in modo massiccio
nel nostro Paese. Il vantaggio che ne deriverebbe al mercato potrebbe, tuttavia,
essere controbilanciato da una più forte dipendenza dei clienti da operatori sui
quali le nostre Autorità di Vigilanza non possono incidere con la stessa efficienza
e la medesima efficacia utilizzata per i soggetti nazionali. Ancora una volta, si
00470238442601_VOLAIT@0001-0018#.indd 15 26/03/14 16:39
Copyright Egea 2014
Vietata la riproduzione
Mercati e intermediari assicurativiXVI
aprono scenari innovativi di mercato, con nuove opportunità, ma anche minacce
mai incontrate prima sia per gli operatori sia per i clienti.
Nello scenario descritto matura l’idea di un gruppo di lavoro che possa fare
il punto della situazione attuale e prospettica del mercato assicurativo naziona-
le, avendo come riferimenti non solo la normativa e i regolamenti, ma anche le
tendenze del settore all’estero. L’obiettivo è illustrare criticamente se e quanto
le innovazioni in atto siano in grado di produrre effetti strutturali, comunque
favorevoli alla competizione e ai consumatori nel lungo periodo, o, più semplice-
mente, congiunturali.
Il lavoro è suddiviso in tre parti.
Nella prima si concentra l’attenzione sulle problematiche giuridiche e regola-
mentari dell’intermediazione assicurativa. In particolare, il focus è sulle temati-
che aperte, da una parte, dalla regolamentazione europea e, dall’altra, dai nuovi
canali distributivi. La prospettiva di una maggiore uniformità normativa crea
opportunità per gli intermediari, ma anche nuovi vincoli e modalità operative
innovative con le quali doversi confrontare. Infatti, la crescente pressione sui
margini reddituali non deve trovare impreparati gli intermediari nel momento in
cui ciò comporti investimenti tangibili e intangibili anche notevoli.
La seconda parte si concentra sulle caratteristiche del mercato assicurativo
italiano visto alla luce di quello più vasto europeo. Nel dettaglio, l’evoluzione dei
diversi canali è inquadrata nei suoi trend di fondo e nella sua evoluzione prevedi-
bile di medio termine. In questo, un aspetto rilevante da tenere in considerazione
riguarda gli investimenti informatici della rete, i quali possono diventare effetti-
vamente un vantaggio competitivo strutturale degli intermediari.
L’analisi è compiuta avendo quale riferimento complementare specifici mo-
delli di compagnia. La prima è quella di tipo mutualistico, in Italia non presente
in maniera rilevante, ma che in altri Paesi costituisce un fenomeno degno di ri-
lievo. Il duplice ruolo di socio e di assicurato del cliente lo rende maggiormente
legato alla compagnia e ne costituisce anche la solida base per una fidelizzazione
di lungo termine. La seconda concerne le compagnie e i canali innovativi, non
tradizionali, i quali nel nostro Paese stanno iniziando a diffondersi. Il riferimento
è alla grande distribuzione organizzata e alla bancassurance. Peraltro, quest’ul-
tima, già presente da diversi anni in Italia, deve rivisitare la sua “mission” alla
luce sia della perdurante crisi finanziaria sia della riforma, soprattutto in tema di
patrimonio e di vigilanza prudenziale, che sta interessando il sistema bancario
nazionale. Trasversale ai temi elencati è quello della riassicurazione. L’assenza di
compagnie di riassicurazione in Italia deve spingere a ripensare il ruolo di tale
strumento soprattutto nel momento in cui si volesse spingere per una maggiore
diffusione dei prodotti assicurativi per specifiche categorie di soggetti, si pensi
al comparto di responsabilità civile per i professionisti, o di rischi, quali quelli
catastrofali.
La terza parte è dedicata ai casi. Questi devono essere letti non quali punti di
arrivo, ma come risposte a problemi e opportunità che nel tempo e, soprattutto,
recentemente si sono aperte in Italia.
00470238442601_VOLAIT@0001-0018#.indd 16 26/03/14 16:39
Copyright Egea 2014
Vietata la riproduzione
Introduzione XVII
Le singole relazioni, poi articolate nei capitoli del libro, sono state presentate
dagli Autori in un convegno tenuto a Parma il 14 novembre 2013. Esse hanno
beneficiato degli interventi dei partecipanti e di quelli che hanno caratterizzato
la tavola rotonda successiva all’esposizione delle stesse. A tutti va profonda gra-
titudine per la passione e la dedizione messa nel lavoro e nella sua discussione
plenaria.
La pubblicazione non sarebbe mai stata realizzata senza il fattivo contributo
di ITAS Mutua. Al Direttore Generale, dottor Ermanno Grassi, e alla Responsa-
bile della Comunicazione e Ufficio Stampa, dottoressa Luisa Sforzellini, va un
cordialissimo ringraziamento.
Altrettanta gratitudine va tributata ad April Broker S.p.A., che, nella persona
dell’Amministratore Delegato e Direttore Generale dottor Roberto Anesin, ha
permesso alla pubblicazione di assumere la veste attuale.
Un ringraziamento non di rito va al dottor Giuseppe Giudici, per il contributo
di idee e organizzativo essenziale per la realizzazione del convegno da cui si è
originato il libro, e alla dottoressa Lara Maini, per l’insostituibile opera di coor-
dinamento accademico e di ausilio nella revisione dei testi.
Infine, ma non ultimo, il Curatore e gli Autori si attendono dai lettori idee e
osservazioni, tanto critiche quanto costruttive e pur sempre benevole, essenziali
per potere proseguire nell’indagine della materia e degli scenari futuri a questa
connessi.
Università degli Studi di Parma
Dipartimento di Economia
Febbraio 2014
00470238442601_VOLAIT@0001-0018#.indd 17 26/03/14 16:39
Copyright Egea 2014
Vietata la riproduzione
00470238442601_VOLAIT@0001-0018#.indd 18 26/03/14 16:39
Copyright Egea 2014
Vietata la riproduzione
Parte Prima
00470238442601_VOLAIT@0019-0034#.indd 1 25/03/14 13:33
Copyright Egea 2014
Vietata la riproduzione
00470238442601_VOLAIT@0019-0034#.indd 2 25/03/14 13:33
Copyright Egea 2014
Vietata la riproduzione
1	Introduzione alle Norme Comunitarie
in materia d’Impresa e Intermediazione
Assicurativa
di Giuseppe Giudici
Con il presente capitolo, vengono introdotti per sommi capi i principali filoni
normativi comunitari con riferimento alle imprese di assicurazione e loro inter-
mediari. Riassumendo, è possibile sintetizzare il quadro normativo comunitario
in materia assicurativa in due macro settori, Life e Non Life. I due macro settori,
a loro volta sono segmentabili in tre grandi filoni: le prime Direttive degli anni
’70, le seconde Direttive degli anni ’80 e le terze Direttive degli anni ’90. Con le
terze Direttive 92/49/CEE e 92/96/CEE viene attuato all’interno dei paesi comu-
nitari il fondamentale principio dell’home country, secondo cui l’autorizzazione
all’esercizio e all’accesso a operare in regime di stabilimento(FOE, Freedom of
Establishment) o di libera prestazione(FPS, Free Provision of Service) all’inter-
no della Comunità Europea, è demandata per intero all’Autorità di Vigilanza
e Controllo dello Stato membro di origine dell’impresa. Il capitolo si conclude
con alcune considerazioni e proposte contenute nella Nuova Direttiva Europea
sull’Intermediazione Assicurativa (IMD2), che entrerà in vigore a partire dal 1
gennaio 2016.
1.1	 Introduzione alle Norme Comunitarie
A partire dalla seconda metà del XX° secolo, attraverso la costituzione della
Comunità Economica Europea, tra i cui Stati fondatori erano presenti Italia, Ger-
mania e Francia, nasce la cosiddetta disciplina economica comunitaria: il Tratta-
to di Roma del 25 marzo 1957. Il Trattato di Roma istituiva la CEE e nella parte
II – Fondamenti della Comunità – dettava il fondamentale principio della libera
circolazione all’interno della comunità delle persone, dei lavoratori, dei servizi
e dei capitali.
L’art.57 del presente Trattato, prevedeva l’emanazione di Direttive intese al
coordinamento delle disposizioni legislative regolamentari degli Stati membri.
All’interno di queste Direttive, rientravano le norme mirate alla costruzione del
cosiddetto mercato unico delle assicurazioni, inteso come spazio senza frontiere
00470238442601_VOLAIT@0019-0034#.indd 3 25/03/14 13:33
Copyright Egea 2014
Vietata la riproduzione
Mercati e intermediari assicurativi4
interne in cui le imprese di assicurazione potessero esercitare liberamente le loro
attività.
I provvedimenti comunitari miravano sostanzialmente a raggiungere due
obiettivi:
•	 consentire a tutti i cittadini della Comunità l’accesso alla più vasta gamma di
prodotti di assicurazione offerti nella Comunità, fornendo loro la dovuta tutela
giuridica e finanziaria;
•	 garantire che ogni impresa di assicurazione, riconosciuta in uno degli Stati
membri, svolgesse l’esercizio dell’attività in tutta la Comunità, dal punto di vista
del diritto di stabilimento e dal punto di vista della libera prestazione di servizi.
La disciplina distingueva tra assicurazioni sulla vita e altre assicurazioni: in ge-
nere si tende a parlare di prime, seconde e terze direttive comunitarie intendendo
coppie di direttive, cioè per rami danni (non life) e per rami vita (life).
1.2	 Libertà di Stabilimento e Libera Prestazione di Servizi
Il 25 marzo 1957 viene sottoscritto il Trattato di Roma istitutivo della CEE (Co-
munità Economica Europea):
Art.52 del Trattato = Freedom of Establishment, FOE, ossia la libertà di un
cittadino comunitario cioè appartenente ad uno Stato membro di esercitare in
modo continuo, stabile e permanete la propria attività in un altro Stato (della CEE);
Art. 52 ancora = principio libera prestazione di servizi, Free Provision of
Service, FPS, ossia la libertà di esercitare con modalità temporanea la propria
attività in un altro Stato, (secondo entrambi i principi, soggiacendo alle condizio-
ni previste da questo Stato per i propri cittadini), sono stati alla base di tutte le
successive legislazioni.
Art.57 del Trattato = prevede emanazione di tre coppie di Direttive (non life e
life). Si parte nel 1973 con le Direttive 73/236/EEC, 73/239/CEE e 73/240/CEE:
•	 la prima Direttiva 236 è ricordata come la prima non life;
•	 la seconda 240 dispone il diritto di stabilimento, FOE.
Nel 1979, con la Direttiva 267, si dispone per la prima volta una disciplina omo-
genea per tutte le imprese operanti nel Life.
Grazie alle quattro Direttive degli anni Settanta
1.	una disciplina omogenea comunitaria per facilitare il diritto di FOE;
00470238442601_VOLAIT@0019-0034#.indd 4 25/03/14 13:33
Copyright Egea 2014
Vietata la riproduzione
Introduzione alle Norme Comunitarie in materia d’Impresa e Intermediazione Assicurativa 5
2.	imporre il divieto di esercizio congiunto dei rami danni e vita;
3.	prescritta la costituzione di un margine di solvibilità;
4.	distinzione disciplina e privilegi tra imprese comunitarie e extracomunitarie.
Negli anni Ottanta, il secondo filone di Direttive:
la n. 88/357/CEE e la 90/619/CEE
1.	segmentazione dei rami danni in due grandi categorie, corporate/commercial
lines e retail (personal lines);
2.	rafforzamento dei concetti di regime di stabilimento = carattere permanente,
libera prestazione = carattere temporaneo.
Quindi, negli anni Ottanta, si assiste all’avvento delle seconde direttive: ven-
gono, infatti, emanate la n.88/357/CEE e la n. 90/619/CEE, direttive rispettiva-
mente danni e vita, tramite le quali il legislatore comunitario voleva rafforzare
il mercato unico basato sul pieno riconoscimento sia del diritto di stabilimento
sia della libera prestazione di servizi. Gli Stati potevano disporre norme a tutela
dei contraenti più deboli e a seguito di ciò i rami danni furono segmentati in due
grandi categorie: “grandi rischi”(oggi comunemente denominati rischi azienda o
“corporate” o “commercial lines” ) e “rischi di massa”(o linea persona o settore
”retail”). In Italia, questo secondo filone, venne recepito con i decreti legislativi
n.49 e 23 del 15 gennaio 1992 e n.515 del 23 dicembre dello stesso anno.
La fondamentale portata delle seconde direttive, sta nell’impegno e sforzo del
legislatore di demarcare nettamente la distinzione tra attività in regime di stabi-
limento e libera prestazione di servizi: in pratica la sottolineatura del carattere
permanente per la prima e temporaneo per la seconda.
In altre parole, affinché si riconoscesse attività in regime di stabilimento era
sufficiente “una qualsiasi presenza permanente di un’impresa nel territorio di
uno Stato membro” .
Si ricadeva, invece, nell’istituto della libera prestazione di servizi, allorché ed
ogni qual volta l’affare fosse concluso senza “una qualsiasi e pur minima forma
di organizzazione stabile nel territorio dello Stato membro”.
Occorre osservare che i principi e la disciplina dettati dalle seconde direttive
sono stati attuati parzialmente: infatti, nei rami danni la distinzione tra “grandi
rischi” e “rischi di massa”, ha determinato per i primi l’applicazione della libera
prestazione di servizi(lps o FPS, secondo il principio dell’home country control);
al contrario, per i rischi di massa si continuava ad applicare il principio dell’host
country control, ossia un regime di autorizzazione complesso ed articolato pres-
so l’autorità di vigilanza dello Stato membro in cui deve svolgersi la prestazione.
Inoltre, per taluni rami danni rischi speciali veniva esclusa la possibilità di
operare in libera prestazione di servizi.
00470238442601_VOLAIT@0019-0034#.indd 5 25/03/14 13:33
Copyright Egea 2014
Vietata la riproduzione
Mercati e intermediari assicurativi6
Negli anni Novanta, il terzo blocco di direttive:
la 92/49/CEE (nel danni) e la 92/96/CEE (nel life)
realizzazione e rafforzamento del mercato unico
attivazione del principio dell’home country control
Si segnala, pertanto, negli anni Novanta, il terzo blocco di direttive: con le diret-
tive n. 92/49/CEE e n. 92/96/CEE, la prima in ambito danni, la seconda nel life,
il legislatore comunitario porta a compimento il mercato assicurativo unico. Un
mercato unico nel quale le imprese aventi la sede legale in uno Stato membro pos-
sono operare all’interno di tutta la Comunità Europea: tale obiettivo si realizza
con il principio dell’home country control, secondo cui l’autorizzazione all’eser-
cizio e all’accesso a operare in regime di stabilimento o di libera prestazione di
servizi, all’interno della Comunità Europea, è demandata per intero all’autorità di
vigilanza e di controllo della Stato membro di origine dell’impresa.
Si riportano sinteticamente le principali conseguenze normative del principio
dell’home country control, applicato comunemente sia ai rami danni sia al set-
tore life:
•	 l’autorizzazione amministrativa all’esercizio dell’assicurazione, rilasciata dal-
lo Stato di origine dell’impresa, è valida per l’intera Comunità Europea nel cui
territorio, l’impresa di assicurazione può esercitare la propria attività sia in
regime di stabilimento sia il libera prestazione di servizi. Di conseguenza, gli
Stati membri non possono imporre alle imprese la preventiva comunicazione o
approvazione sistematica, da parte delle rispettive autorità di vigilanza e con-
trollo, delle condizioni generali di assicurazione e delle tariffe, fatta eccezio-
ne, se richiesta, per le assicurazioni obbligatorie danni. Il principio dell’home
country control prevede una completa informativa alla clientela sul contenuto
dei prodotti offerti e sul regime in base al quale viene perfezionato il contratto:
per i rami life viene introdotto anche il diritto di ripensamento sia nella fase
precontrattuale attraverso la revocabilità della proposta, sia dopo il suo perfe-
zionamento mediante il dirittSi prevede ancora una libertà di forme pubblici-
tarie, con il solo limite del rispetto delle norme della Stato membro nel quale
si svolge l’attività, che disciplinano:
–– 	 la forma e il contenuto della pubblicità per motivi di interesse generale;
–– 	 disposizioni e regole dettagliate per le riserve tecniche;
–– 	 l’obbligo di soppressione di ogni forma di monopolio;
00470238442601_VOLAIT@0019-0034#.indd 6 25/03/14 13:33
Copyright Egea 2014
Vietata la riproduzione
Introduzione alle Norme Comunitarie in materia d’Impresa e Intermediazione Assicurativa 7
–– la vigilanza finanziaria sull’attività complessiva dell’impresa e il controllo
sull’azionariato, nonché sull’idoneità degli azionisti a garantire una gestione
sana e corretta della stessa, che competono all’autorità di vigilanza dello Stato
di origine;
–– la garanzia di assoluta parità di trattamento di tutti i creditori in caso di liquida-
zione coatta amministrativa dell’impresa.
In Italia, il recepimento delle terze direttive è avvenuto con i decreti legislativi
174 (life) e 175 (non life) del 17 marzo 1995: con essi oltre a rivoluzionare e a
introdurre modifiche alla legge 990/69 sull’RCA obbligatoria, si sono introdotti i
primi interventi sugli obblighi informativi precontrattuali, ed ancora ma soprat-
tutto è stata abolita la cessione legale in favore dell’INA per i contratti conclusi
dopo il maggio 1993 e quindi l’INA veniva trasformata in spa, trasferendo le
attività diverse da quella assicurativa, ad un’altra società, la Consap.
1.3	 La disciplina della concorrenza nel mercato assicurativo europeo
Art.81 del Trattato di Roma 1957 = è vietato impedire-restringere-falsare
il principio della concorrenza all’interno della Comunità Europea
Il legislatore europeo, con una serie di regolamenti, ha voluto armonizzare
le legislazioni nazionali, gli accordi e porre regole standard
In Italia, la prima legge antitrust è dell’ottobre 1990.
Nel 1962, si assiste all’emanazione di una prima forma di regolamentazione euro-
pea (con il Regolamento n.17); di poi, il Regolamento CE n.3932/92 comprendeva
una serie di accordi e di forme di collaborazione tra imprese di assicurazione e,
benché li considerasse sensibili ai fini della concorrenza, li riteneva comunque le-
gittimi e ammissibili ai sensi del comma 3 dell’art.81 del Trattato di Roma (1957).
A quest’ultimo provvedimento, si sostituì il Regolamento CE n.358/2003, en-
trato in vigore dal 1 aprile 2003 e con scadenza 31 marzo 2010: anche il presente
Regolamento non modificava ma estendeva la disciplina di esenzioni in tema di
accordi e concorrenza tra imprese di assicurazione.
Successivamente il 30 marzo 2010, veniva pubblicato il Regolamento CE
n.267/2010, con riferimento all’applicazione dell’art.101 del Trattato di Roma:
00470238442601_VOLAIT@0019-0034#.indd 7 25/03/14 13:33
Copyright Egea 2014
Vietata la riproduzione
Mercati e intermediari assicurativi8
con tale regolamento la Comunità Economica Europea iniziava un percorso di
tendenza inversa rispetto al passato, delimitando le esenzioni previste dai pre-
cedenti regolamenti a specifici casi come la costituzione e il funzionamento di
pools destinati alla copertura in comune di determinati rischi. Tale regolamento
entrava in vigore il 1 aprile 2010 e prevede la scadenza al 31 marzo 2017.
In Italia, occorre attendere sino all’ottobre del 1990, allorché con la Legge
n.287 entra in vigore la prima legislazione antitrust.
Attualmente la disciplina delle imprese di assicurazione si basa sostanzial-
mente sulla legislazione di origine comunitaria, per quanto concerne:
•	 le condizioni di autorizzazione all’esercizio dell’impresa;
•	 le condizioni di esercizio con la vigilanza dell’autorità di controllo dello stato
di origine;
•	 l’accesso all’esercizio dell’attività al di fuori dello stato di origine;
•	 la disciplina delle riserve e del margine di solvibilità;
•	 gli obblighi di comunicazione all’autorità di vigilanza e i poteri di controllo e
di vigilanza della stessa;
•	 la redazione dei bilanci e dei conti consolidati;
•	 le situazioni straordinarie legate a fusioni, scissioni o liquidazioni coatte am-
ministrative;
•	 l’acquisizione di partecipazioni, anche per singoli rami d’azienda.
In conclusione, il legislatore comunitario si è occupato prevalentemente delle
norme regolamentatrici dell’attività dell’impresa di assicurazione e dell’attività di
intermediazione, ed in minor misura degli aspetti del contratto di assicurazione.
1.4	 La normativa comunitaria sull’intermediazione assicurativa
Direttiva n. 77/92 preliminare armonizzazione dell’intermediazione
destinata a 3 categorie:
1.	l’attività di mediazione o brokeraggio;
2.	l’attività tipica degli agenti generali;
3.	l’attività di tutte le figure residuali per conto di broker e agenti.
In Italia, a seguito del recepimento della Direttiva 77/92
00470238442601_VOLAIT@0019-0034#.indd 8 25/03/14 13:33
Copyright Egea 2014
Vietata la riproduzione
Introduzione alle Norme Comunitarie in materia d’Impresa e Intermediazione Assicurativa 9
•	 Legge n.48 del 1979 istituzione Albo nazionale Agenti;
•	 Legge n.792 del 1984 istituzione dell’Albo nazionale dei mediatori di assicu-
razione detti Broker.
La Direttiva n.77/92, prima direttiva comunitaria sull’intermediazione assicura-
tiva del 13 dicembre 1976, era destinata a facilitare l’esercizio della libertà di
stabilimento e libera prestazione di servizi per le attività di agente e di mediato-
re di assicurazioni. Questa direttiva partiva dalla consapevolezza che in merito
alla regolamentazione degli intermediari assicurativi “tradizionali” o vigevano
profonde distinzioni tra i diversi Stati nazionali, o addirittura in alcuni casi non
sussisteva alcuna normativa in merito: pertanto, la direttiva n.77/92 mirava ad
introdurre una prima forma di armonizzazione dell’intermediazione assicurativa.
La direttiva n.77/92 mirava soprattutto all’equiparazione dei titoli di qualifica-
zione professionale prevista dagli Stati membri.
In Italia a seguito della Direttiva n.77/92, venivano emanate due Leggi in mo-
menti distinti:
•	 la Legge n.48 del 7 febbraio 1979 con la quale si istituiva l’Albo nazionale
degli agenti di assicurazione;
•	 la Legge n.792 del 28 novembre 1984, che istituiva l’Albo dei mediatori di assi-
curazione, anche denominati con terminologia anglosassone “broker”.
All’epoca, in Italia non sussisteva la carenza normativa in merito ad altre forme
di vendita, poiché la vendita diretta era esercitata esclusivamente dalle agenzie in
economia, anche dette Gerenze.
In Italia, la figura del subagente professionista era prevista sia dalla suddetta
normativa comunitaria, sia dalla Legge n.48: era definito come l’agente dell’agente
ed era regolamentato dalle norme contenute negli art. 1742-1753 del Codice Civile.
In merito alla regolarizzazione e legittimazione dei cosiddetti canali alternativi,
la Commissione Europea emana il 18 dicembre 1991 la Raccomandazione n.92/48/
CEE, con cui si disponeva che gli Stati membri prevedessero requisiti professionali
e di registrazione degli intermediari assicurativi e si legittimava la distribuzione di
prodotti e polizze assicurative attraverso canali non specificatamente regolamentati.
Direttiva 2002/92/CEE(dicembre 1992) disponeva:
•	 la registrazione presso l’Autorità competente di ciascun Stato membro di tutti
coloro che svolgono l’attività di intermediazione assicurativa;
00470238442601_VOLAIT@0019-0034#.indd 9 25/03/14 13:33
Copyright Egea 2014
Vietata la riproduzione
Mercati e intermediari assicurativi10
•	 parità di trattamento tra gli operatori che esercitano l’intermediazione,
•	 introduzione regole di trasparenza nei rapporti tra intermediari e consumatori
particolare attenzione alle norme a tutela dei consumatori.
In Italia, la Direttiva 2002/92 viene recepita nel 2005
dal Codice delle Assicurazioni Private
La presente direttiva si applica a tutti coloro che esercitassero professionalmente
l’attività di intermediazione assicurativa e non su base accessoria o secondaria
alla predetta attività principale. Prevede una precisa definizione di attività di
intermediazione, comprendendo tutti i sottoprocessi della distribuzione assicura-
tiva, dalla fase approntativa e preparatoria della proposta del prodotto, alla pre-
sentazione e fase di vendita vera e propria dello stesso, a tutta la gestione del
rapporto con il cliente, partendo dal perfezionamento del contratto e finendo con
la collaborazione alla gestione e conclusione della procedura in caso di sinistro:
in tale definizione non vi è alcuna distinzione tra agente e broker, ma si sottin-
tende destinata a tutte le figure che svolgono tale attività in modo prevalente e
professionale.
Dall’applicazione della presente direttiva è esclusa l’attività distributiva svol-
ta direttamente dalle imprese di assicurazione; secondo questa, gli intermediari
devono essere registrati presso l’autorità di vigilanza dello Stato membro, posse-
dere i previsti requisiti di professionalità e onorabilità e possedere una polizza di
responsabilità civile professionale.
La direttiva n.92 del 2002 prevede inoltre che gli Stati adottino misure ad
espressa tutela dei consumatori, tra cui il fatto che i premi versati al’interme-
diario sono da considerarsi come versati all’impresa mandante o ancora che tali
somme vanno versate su conti correnti rigorosamente dedicati a tale attività, se-
parati e non utilizzabili per il soddisfacimento di altri creditori.
Sempre secondo tale direttiva, l’intermediario ha precisi obblighi informa-
tivi verso i clienti, durante la fase precontrattuale, ossia prima del perfeziona-
mento, sia sulla sua identità ed iscrizione al registro, sia sul regime di mandato
nel quale opera, sia sulle caratteristiche del prodotto/polizza/contratto che sta
proponendo.
La direttiva n.2002/92/CEE, nell’ordinamento italiano, viene recepita nel
2005 dal Codice delle Assicurazioni Private, al Titolo IX, articoli 106-121,
poi tradotti nel 2006 dal Regolamento n.5 ISVAP, a sua volta composto da
78 articoli.
00470238442601_VOLAIT@0019-0034#.indd 10 25/03/14 13:33
Copyright Egea 2014
Vietata la riproduzione
Introduzione alle Norme Comunitarie in materia d’Impresa e Intermediazione Assicurativa 11
1.5	 Riflessioni sulla Direttiva 2002/92/CE
La direttiva CEE n.92 del 2002 si articola in due parti:
1.	la prima parte fino all’art.12, detta la disciplina sull’attività degli intermediari
assicurativi, definendo chi essi siano (Agenti Generali, Broker, ecc.) e quale sia
l’attività e le funzioni da essi svolte;
2.	la seconda parte dall’art.12 in poi, elenca e descrive una serie di obblighi a
carico degli intermediari, al fine di tutelare gli interessi dei consumatori (con-
siderati quest’ultimi dal Legislatore Europeo, come la parte debole all’interno
della trattativa di stipula dei contratti assicurativi proposti dagli intermediari
stessi).
Le riflessioni si riferiscono alla prima parte della Direttiva 92/2002 poiché una
non perfetta traduzione linguistica ha determinato nel recepimento di quest’ul-
tima da parte del Legislatore Italiano all’interno del Codice delle Assicurazioni
Private delle distonie per cui in Italia si sottopone al controllo dell’Autorità di
Vigilanza non solo l’attività di intermediazione di contratti/polizze assicurative
da parte degli intermediari, ma anche tutte le attività culturali, informative e
consulenziali concernenti tali contratti, ma non finalizzate al collocamento di
quest’ultimi.
La direttiva CEE n.92 del 2002, si applica all’11° “considerando” dell’art 1, 
“la Direttiva dovrebbe applicarsi ai soggetti la cui attività consiste nel fornire a
terzi servizi di intermediazione assicurativa dietro compenso”.
Chi sono questi terzi? Nel contratto di assicurazione, come da art.1882 cc, si
presuppone che una prima parte sia rappresentata da un offerente di un prodotto
assicurativo, una seconda parte da un richiedente tale prodotto/servizio, al fine
quest’ultimo di essere sollevato dalle conseguenze di un rischio o parte dello
stesso; mentre una terza parte risulta comunque estranea a tale rapporto. Pertan-
to intermediare significa interporsi tra le prime due parti al fine di favorire la
conclusione di un contratto e quindi fornire a “terzi” i servizi di intermediazione
risulta ambiguo.
Più appropriato risulterebbe dire che “la Direttiva si dovrebbe applicare ai
soggetti la cui attività consiste nel fornire “al mercato” servizi di intermediazione
assicurativa dietro compenso (Fonte ASSINEWS).
La direttiva CEE n.92 del 2002 cita:
•	 al punto 1 dell’art 1, “La presente Direttiva detta disposizioni per l’assunzione
e l’esercizio delle attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa da
parte di persone fisiche o giuridiche stabilite in uno Stato membro o che desi-
derano stabilirsi”.
Al punto 5 dell’art 2, “ intermediario assicurativo è qualsiasi persona fisica o
giuridica che inizi o svolga a titolo oneroso l’attività di intermediazione assicura-
tiva”; e ancora al punto 3 dell’art 2: “presentare o proporre contratti di assicura-
zione o compiere altri atti preparatori o relativi alla conclusione di altri contratti,
00470238442601_VOLAIT@0019-0034#.indd 11 25/03/14 13:33
Copyright Egea 2014
Vietata la riproduzione
Mercati e intermediari assicurativi12
ovvero nel collaborare, segnatamente in caso di sinistri, alla loro gestione ed
esecuzione.
La direttiva CEE n.92 del 2002 parla:
•	 al 9° “considerando”,  di “prodotti assicurativi”. Al contrario nella definizio-
ne di Intermediazione Assicurativa di parla di “contratti di assicurazione”: non
è la stessa cosa (Fonte ASSINEWS).
Il prodotto è ciò che risulta da un processo di produzione da parte dell’Impresa
che crea e gestisce tale processo produttivo, immettendo poi il prodotto sul
mercato e distribuendolo attraverso i le reti di vendita; invece, il contratto di
assicurazione non è un prodotto, bensì un documento immateriale che sotto-
forma di promessa, impegna l’Impresa di Assicurazione ad erogare, non un
prodotto, bensì una prestazione ossia un servizio, all’accadimento di un deter-
minato evento.
La direttiva CEE n.92 del 2002 cita:
•	 all’ 11° “considerando”,  risulta generico “dietro compenso”, ossia erogato da
qualcuno che però non viene indicato. Solitamente il compenso viene pagato
all’intermediario dalle due parti in misura uguale o differente; invece, nell’in-
termediazione assicurativa, di fatto il compenso attraverso il premio viene pa-
gato interamente da una parte, l’assicurato, e l’intermediario viene retribuito
in forma provvigionale dalla Compagnia(assicuratore).
QUINDI : proporre, presentando e descrivendo contratti di assicurazione, non si-
gnifica distribuire né vendere, ossia se l’intermediario si limitasse a presentare e
offrire consulenza su un contratto di polizza assicurativa senza portare tale con-
tratto a conclusione cioè senza perfezionarlo, non percepirebbe alcun compenso
= un servizio siffatto non è pertanto intermediazione assicurativa. Ne consegue
che la Direttiva cadrebbe in contraddizione se l’attività di presentazione e propo-
sta del contratto rimanesse fine a se stessa (Fonte ASSINEWS).
Ma la direttiva CEE n.92 del 2002 parla di contratti o atti preparatori idonei
alla conclusione dei contratti stessi, quindi, la Direttiva introduce la seconda
caratteristica relativa alla conclusione di tali contratti, ossia il requisito del-
la finalizzazione all’intermediazione di contratti assicurativi.
il principio fondamentale della Direttiva:
•	 operazioni di presentazione e proposta del prodotto assicurativo descrivendo-
ne caratteristiche e condizioni al consumatore;
•	 compiere altre azioni preparatorie e congiunte alla conclusione dei contratti;
•	 collaborare segnatamente in caso di sinistri alla loro gestione ed esecuzione.
00470238442601_VOLAIT@0019-0034#.indd 12 25/03/14 13:33
Copyright Egea 2014
Vietata la riproduzione
Introduzione alle Norme Comunitarie in materia d’Impresa e Intermediazione Assicurativa 13
La direttiva CEE n. 92 del 2002 non si applica al 12° “considerando” dell’art 1
del punto 2  “a soggetti che propongono servizi di intermediazione per contratti
assicurativi quando.....”. Alcuni professionisti offrono i loro servizi indirizzati ad
assistere i clienti soltanto nel recupero dei loro indennizzi.
Alla domanda se questi servizi devono essere considerati attività di interme-
diazione ai sensi della direttiva, IMEG risponde che l’attività di assistenza ai
clienti per sostenere il loro reclamo ricade nelle eccezioni dell’art 2.3 della diret-
tiva stessa e pertanto non può considerarsi intermediazione assicurativa (Fonte:
DOC-19/09 del giugno 2009 emesso dall’IMEG, Insurance Mediation Expert
Group, gruppo di lavoro del CEIOPS, Comitee of European Insurance and Occu-
pational Pension Supervisor).
L’IMD1 si applica a persone fisiche o giuridiche che preparano o propongo-
no contratti di assicurazione agli intermediari, ma non hanno contatti con gli
assicurati? NO, perché questi operatori non sono né assicuratori, né dipendenti
di Imprese di Assicurazione e finché non hanno contatti con i clienti assicurati,
sono esclusi dalla sfera di applicazione della direttiva.
1.6	Sintesi delle proposte contenute nella Nuova Direttiva Europea
sull’Intermediazione Assicurativa (IMD2)
L’IMD2 entrerà in vigore non prima del 2016: il 13 novembre 2013, il Consiglio
UE e il Parlamento Europeo a Bruxelles hanno raggiunto l’accordo sulla Omnibus
II che consentirà al quadro Solvency II di essere operativo dal 1 gennaio 2016.
L’IMD2 si propone di affrontare principalmente i temi legati alla trasparenza
nelle relazioni tra intermediari e assicurati: le norme riguardanti la gestione dei
conflitti d’interesse e le sanzioni. Ciò dovrebbe allineare l’IMD2 con le attuali
regolamentazioni sulla tutela del consumatore.
L’IMD2 in tema di trasparenza vuole incidere sul sistema retributivo degli
intermediari assicurativi:
•	 quelli indipendenti che percepiscono i propri compensi direttamente dai clienti;
•	 quelli “legati” all’erogazione delle provvigioni esclusivamente dalle Compa-
gnie (è da notare come i rappresentanti di Gran Bretagna e Paesi Bassi spin-
gano per il divieto di remunerazione su base provvigionale quando si tratti di
prodotti assicurativi complessi).
L’IMD2 prevederà maggiore trasparenza sui compensi percepiti: occorrerà di-
chiarare l’importo o il conteggio; se il compenso sarà legato ad obiettivi, occor-
rerà spiegare le modalità.
L’IMD2 si propone di affrontare anche il tema della formazione a carico degli
intermediari assicurativi: saranno richiesti requisiti di professionalità più elevati.
L’IMD2 prevederà che le norme in esso contenute siano applicate a tutti gli interme-
diari di assicurazione, comprese le Compagnie Dirette ossia dotate di vendita diretta.
00470238442601_VOLAIT@0019-0034#.indd 13 25/03/14 13:33
Copyright Egea 2014
Vietata la riproduzione
Mercati e intermediari assicurativi14
Al momento(estate 2013) l’IMD2 è in discussione da parte dei due organismi
legislativi europei: il Parlamento Europeo(EP) e il Consiglio Europeo. Siamo arri-
vati a circa 1000 emendamenti e sulla discussione è intervenuto il BIPAR(Bureau
International dans l’Assurance et la Rèassurance) che è la Federazione Interna-
zionale degli Intermediari Assicurativi e Riassicurativi.
1.6.1	Gli interventi degli esponenti di FSA, BIPAR e Europe Insurance
sulla proposta di refusione della Direttiva sull’Intermediazione
Assicurativa (IMD2)
Eduard OXLEY, responsabile della politica assicurativa dell’Autorità finan-
ziaria britannica, FSA, si è dichiarato a favore della refusione della Direttiva
(IMD2) sull’Intermediazione Assicurativa perché:
•	 amplia il campo di applicazione non solo agli enti assicurativi;
•	 migliora la protezione dei consumatori;
•	 migliora i livelli di controllo sui prodotti di investimento assicurativi;
•	 prevede nuove procedura di registrazione per gli intermediari assicurativi.
OXLEY aggiunge che non è convinto che la proposta di direttiva che è stata
votata nel marzo 2013 dall’IMCO(Commissione Mercato Interno) e dall’ECON
(la Commissione Europea Economica Parlamentare) stia andando nella giusta
direzione(Fonte: ads, agenzia di stampa), infatti:
•	 il cliente deve capire se l’informazione sulla retribuzione dell’intermediario lo
conduca effettivamente ad una scelta giusta;
•	 il cliente spesso non legge i prospetti o non li capisce e fissandosi sulla com-
missione dell’intermediario, opta per la più bassa rischiando di scegliere un
prodotto non idoneo alle sue esigenze;
•	 quindi: la pubblicazione della retribuzione, se pur importante, non risolve
il problema del conflitto di interessi che può sorgere tra intermediari e le
Società.
Invece, occorrerebbe chiedere alle Società di operare con sistemi e procedure
che evitino conflitti negativi per i clienti ossia “un processo di gestione solida dei
conflitti di interesse”.
Ci deve essere un livello coerente di protezione del consumatore che in termini
di regolamentazione non vada ad appesantire ulteriormente i costi già a carico
delle Imprese di Assicurazione.
KOLLER, Direttore generale di Insurance Europe, nel suo intervento sulla pro-
posta di rifusione della direttiva ha indicato 3 obiettivi:
•	 preservare la diversità dei canali di distribuzione in Europa, perché ciascuno
di essi rappresenta una scelta per il consumatore finale ed anzi nella IMD2
00470238442601_VOLAIT@0019-0034#.indd 14 25/03/14 13:33
Copyright Egea 2014
Vietata la riproduzione
Introduzione alle Norme Comunitarie in materia d’Impresa e Intermediazione Assicurativa 15
occorre creare un quadro equilibrato e proporzionato rispettoso della varietà
dei canali distributivi, garanzia di concorrenza per il cliente;
•	 è giusto migliorare le informazioni fornite al consumatore, ma bisogna evi-
tare un’informazione troppo dettagliata che potrebbe risultare fuorviante per
le scelte del cliente: è giusto chiarire come viene costituita la retribuzione,
quindi la fonte di quest’ultima, chi paga e chi ricdeve essere rispettata la scel-
ta del consumatore, nel senso che i futuri clienti debbono essere in grado di
acquistare qualsiasi prodotto assicurativo senza essere consigliati qualora non
desiderino esserlo.
KOLLER ha sottolineato che è necessario che la IMD2 sia allineata alla MiFid al
fine di evitare ogni tipo di concorrenza sleale e che sono troppi i decreti delegati.
Paul CARTY, rappresentante del BIPAR, ha affermato che la IMD2 migliora
senz’altro la IMD1, quindi la refusione della Direttiva sugli Intermediari Assi-
curativi è stata e sarà valida. Al pari di Koller, anche Carty sostiene che fornire
informazioni al cliente sul punto di vendita, sulla retribuzione, contratto per con-
tratto, è giusto, ma l’informazione non deve essere eccessiva e pesante.
La trasparenza significa per il consumatore identificare per chi lavora l’inter-
mediario e qual è la fonte della sua retribuzione.
Carty osserva però che la retribuzione è una componente minima poiché “in-
teresse primario dell’intermediario è di avere contratti a vita ossia fidelizzare
nel tempo la clientela attraverso il rinnovo dei contratti” (Fonte: ads, agenzia di
stampa).
Jean Francois MOSSINO, presidente del Gruppo Agenti SAI e del Comitato
degli Agenti Europei e membro del Management Commitee del BIPAR, ha af-
fermato che:
•	 la IMD2 comprenderà in generale le regole di protezione del consumatore,
così come norme riguardanti la gestione dei conflitti d’interesse e in materia
di sanzioni: ciò porterà la nuova IMD in linea con la più moderna regolamen-
tazione della tutela del consumatore;
•	 la IMD e la IMD2 rimarranno direttive improntate all’attività assicurativa. Il
che significa che le stesse norme o norme simili saranno applicate a tutti quelli
che svolgono, nel settore, un’attività assimilabile (Fonte: ASSINEWS).
00470238442601_VOLAIT@0019-0034#.indd 15 25/03/14 13:33
Copyright Egea 2014
Vietata la riproduzione
00470238442601_VOLAIT@0019-0034#.indd 16 25/03/14 13:33
Copyright Egea 2014
Vietata la riproduzione
2	 L’evoluzione normativa degli
intermediari di assicurazione in Italia
di Giuseppe Giudici
Il presente capitolo parte dalle Fonti normative del primo dopoguerra e passan-
do attraverso il Codice Civile giunge sino ai recentissimi Decreti del Governo
“Monti”: vengono percorse e sintetizzate le principali tappe normative riguardan-
ti il settore dell’intermediazione assicurativa in Italia. Da tale quadro emerge un
sostanziale immobilismo a carico del Legislatore italiano sino ai primi anni del
XXI° secolo: poi, a partire dal 2004 si assiste alle conseguenze introdotte dalla
Direttiva Comunitaria 2002/92/CE con le prime Circolari ISVAP (ora IVASS) in
tema di trasparenza, correttezza e professionalità a carico degli intermediari as-
sicurativi e nel 2005 con il Decreto Legislativo 209 viene istituito il Codice delle
Assicurazioni Private, entrato in vigore il 1° gennaio 2006. Di fatto tra il 2004
e 2014, a livello normativo, gli intermediari di assicurazione subiscono una vera
e propria “rivoluzione”: i Decreti del ministro Bersani e del Governo “Prodi”
aprono forzatamente il mercato assicurativo italiano alla concorrenza. Nel pre-
sente capitolo vengono riportate anche le recentissime modifiche al Regolamento
5 IVASS del 2006, in tema di Formazione a carico degli intermediari per effetto
del Decreto Legge 179/2012, che andranno a rinforzare i requisiti professionali
di quest’ultimi.
2.1	 Le Fonti normative dell’intermediazione assicurativa in Italia
Partendo dall’analisi del precedente secolo, nel nostro paese il settore assicurati-
vo si era rivelato piuttosto chiuso e tradizionalista nei confronti delle novità intro-
dotte dagli altri mercati: mentre nei paralleli settori bancario e finanziario, negli
anni ’90, si assisteva ad un’intensa evoluzione normativa, il mercato assicurativo
italiano di fatto era ancora fermo alle fonti legislative dei 50 articoli del Codice
Civile(1939-1942) e alle Leggi di fine anni ’60 e ’70, relative all’introduzione
dell’assicurazione obbligatoria sull’RCA del 1969, della Direttiva Comunitaria
77/92 del 1976, della Legge istitutiva dell’Albo Agenti del 1979 e di quella istitu-
tiva nel 1984 dell’Albo dei Broker.
00470238442601_VOLAIT@0035-0074#.indd 17 25/03/14 14:16
Copyright Egea 2014
Vietata la riproduzione
Mercati e intermediari assicurativi18
Quella che ad oggi alcuni studiosi denominano come la rivoluzione normativa
del settore assicurativo iniziata a partire dalla seconda metà del primo decennio
del XXI° secolo, in vero è figlia ed originata dal recepimento della Direttiva Co-
munitaria 2002/92/CE da parte del legislatore italiano.
Da questa Direttiva vengono emanate in Italia le Circolari Isvap(dal 1 gennaio
2013 IVASS) 533/d del 4 giugno 2004 e 551/d del 1 marzo 2005: con queste Circo-
lari Isvap aveva anticipato e disciplinato i principi generali concernenti l’operato
e la formazione degli intermediari di assicurazione, la pubblicità dei prodotti e
delle garanzie, l’adeguatezza del contratto assicurativo coerentemente alle esi-
genze del cliente-assicurato e quindi a tutela di quest’ultimo.
Con l’emanazione del Decreto Legislativo 209 del 7 settembre 2005, istitutivo
del Codice delle Assicurazioni Private, entrato in vigore a partire dal 1 gennaio
2006, il legislatore fornisce il primo esempio di “Testo Unico” agli operatori del
mercato assicurativo italiano.
Le Fonti Legali:
1.	norme del 1925;
2.	Codice Civile anni 1939-1942;
3.	Legge 990/1969;
4.	Direttiva 77/92 del 13 dicembre 1976;
5.	Albo Agenti 1979;
6.	Albo Broker 1984;
7.	 D. Lgs. 174 – 175 del 1995;
8.	Direttiva 2002/92/CE;
9.	Circolari ISVAP 533/d, 551/d, 573/d.
2. Codice Civile, R.D. 16 marzo 1942, n.262-Approvazione del testo	
del Codice Civile (Gazzetta Ufficiale, n.79 del 4 aprile 1942)
CAPO XX
Dell’assicurazione
SEZIONE I
Disposizioni generali
Art. 1882 Nozione
L’assicurazione è il contratto col quale l’assicurazione, verso pagamento di un
premio, si obbliga a rivalere l’assicurato, entro i limiti convenuti, del danno ad
esso prodotto da un sinistro, ovvero a pagare un capitale o una rendita al verifi-
carsi di un evento attinente alla vita umana.
00470238442601_VOLAIT@0035-0074#.indd 18 25/03/14 14:16
Copyright Egea 2014
Vietata la riproduzione
L’evoluzione normativa degli intermediari di assicurazione in Itali 19
Art. 1903 Agenti di assicurazione  
Gli agenti autorizzati a concludere contratti di assicurazione possono compiere gli
atti concernenti le modificazioni e la risoluzione dei contratti medesimi, salvi i limiti
contenuti nella procura che sia pubblicata nelle forme richieste dalla legge (1753).
Possono inoltre promuovere azioni ed essere convenuti in giudizio in nome dell’as-
sicuratore, per le obbligazioni dipendenti dagli atti compiuti nell’esecuzione del
loro mandato, davanti l’autorità giudiziaria del luogo in cui ha sede l’agenzia presso
la quale e stato concluso il contratto 81932; att. 187; Cod. Proc. Civ. 77).
•	 Sezione II Dell’Assicurazione contro i danni Art. 1904 – 1918;
•	 Sezione III Dell’Assicurazione sulla vita Art. 1919 – 1927;
•	 Sezione IV Della riassicurazione Art. 1928 – 1931;
•	 Sezione V Disposizioni finali Art. 1932.
4. Direttiva 77/92 del 13 dicembre 1976: la normativa comunitaria 	
sull’intermediazione assicurativa
preliminare armonizzazione dell’intermediazione destinata a 3 categorie:
•	 l’attività di mediazione o brokeraggio;
•	 l’attività tipica degli agenti generali;
•	 l’attività di tutte le figure residuali per conto di broker e agenti.
In Italia, a seguito del recepimento della Direttiva 77/92:
•	 Legge n.48 del 1979 istituzione Albo nazionale Agenti;
•	 Legge n.792 del 1984 istituzione dell’Albo nazionale dei mediatori di assicu-
razione detti Broker.
8. Direttiva 2002/92/CEE(dicembre 1992) disponeva:
•	 la registrazione presso l’Autorità competente di ciascun Stato membro di tutti
coloro che svolgono l’attività di intermediazione assicurativa;
00470238442601_VOLAIT@0035-0074#.indd 19 25/03/14 14:16
Copyright Egea 2014
Vietata la riproduzione
Mercati e intermediari assicurativi20
•	 parità di trattamento tra gli operatori che esercitano l’intermediazione;
•	 introduzione regole di trasparenza nei rapporti tra intermediari e consumatori;
•	 particolare attenzione alle norme a tutela dei consumatori.
La direttiva n.2002/92/CEE, nell’ordinamento italiano, viene recepita nel 2005
dal Codice delle Assicurazioni Private, al Titolo IX, articoli 106-121, poi tra-
dotti nel 2006 dal Regolamento n.5 ISVAP, a sua volta composto da 78 articoli.
9. Circolare ISVAP 533/d del 2004
Tramite essa, l’ISVAP vuole introdurre nella distribuzione e nella intermediazio-
ne assicurativa:
•	 regole di correttezza e cautela a favore degli assicurati anche in ordine al pa-
gamento dei premi;
•	 adempimenti per le Compagnie di Assicurazione in tema di formazione pro-
fessionale dei soggetti incaricati alla distribuzione dei prodotti assicurativi;
•	 principi generali ai quali ispirarsi ed attenersi per la pubblicità dei prodotti e
delle garanzie assicurative, sia nel settore delle polizze dei Rami Vita sia in
quello delle polizze relative ai Rami Danni.
Pertanto, la circolare ISVAP 533/d del 4 giugno 2004 era composta struttural-
mente in tre parti:
•	 la prima parte riguarda l’intermediazione assicurativa e quindi i canali distri-
butivi di polizze di assicurazione;
•	 la seconda parte riguarda le modalità d’incasso dei premi delle polizze di as-
sicurazione,
•	 la terza parte riguarda i criteri da seguire per pubblicizzare i prodotti assicurativi.
9. Circolare ISVAP 551/d del 2005 prevede:
La circolare 551/D prevede a partire dal 1 dicembre 2005 che sia obbligatorio
acquisire dal cliente una serie di informazioni utili a comprendere le sue esigenze
prima della sottoscrizione di un contratto di polizza Ramo Vita e/o di capitalizza-
zione. L’art 27 della presente circolare definisce le regole di comportamento cui
devono attenersi le Imprese ed i propri Intermediari Assicurativi, sia nella fase di
offerta di prodotti del Ramo Vita sia durante il rapporto contrattuale.
00470238442601_VOLAIT@0035-0074#.indd 20 25/03/14 14:16
Copyright Egea 2014
Vietata la riproduzione
L’evoluzione normativa degli intermediari di assicurazione in Itali 21
2.2	 Il Codice delle Assicurazioni Private e l’IVASS
Codice delle Assicurazioni Private
D. Lgs. 7/9/2005 n.209, S.O. 163, Gazz. Uff. 239 del 13/10/2005
Norme di natura “pubblicistica” = riguarda prevalentemente le Compagnie
di Assicurazione, nell’interesse dei Consumatori :
Assicurazione come impresa e non come contratto (salvo alcune norme
di valenza pubblica anche se ‘contrattuali’ a tutela dei consumatori)
Con l’introduzione del Codice delle Assicurazioni Private molte norme
‘storiche’ sono state abrogate:
•	 L. 990/1969;
•	 D. Lgs. 174 e 175 del 1995;
•	 molte circolari Isvap.
Il Codice delle Assicurazioni Private è in vigore dal 1° gennaio 2006, salvo
eccezioni e salva la necessità dell’emanazione di vari regolamenti ministeriali
ed ISVAP(ora IVASS). Struttura del Codice = XIX Titoli divisi in Capi per un
totale di 355 articoli.
Codice delle Assicurazioni (art. 3)
•	 Vigilanza dell ’Isvap (dal 1 gennaio 2013 IVASS) = destinatari: “gli inter-
mediari di assicurazione e riassicurazione, i periti e ogni altro operatore del
mercato assicurativo” (art. 6 lett. d);
•	 “i dipendenti dell’Isvap nell’esercizio del potere di Vigilanza sono pubblici
ufficiali” (Art.10, co. 2).
00470238442601_VOLAIT@0035-0074#.indd 21 25/03/14 14:16
Copyright Egea 2014
Vietata la riproduzione
Mercati e intermediari assicurativi22
Poteri dell’Isvap (ora IVASS):
1.	Convocare gli intermediari (art. 188);
2.	Chiedere informazioni, documenti, notizie (art. 189);
3.	Fare verifiche e accertamenti, fare ispezioni (art. 189).
Dal 1° gennaio 2013, l’IVASS – Istituto per la Vigilanza Sulle Assicurazioni
sostituisce tutti i poteri, funzioni e competenze dell’ ISVAP.
L’istituzione dell’IVASS, ai sensi del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95(Dispo-
sizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai
cittadini ) mira ad assicurare l’integrazione dell’attività di vigilanza assicurativa
attraverso un più stretto collegamento con quella bancaria, infatti l’IVASS è pre-
sieduto dal Direttore Generale della Banca d’Italia.
L’IVASS opera sulla base di principi di autonomia:
•	 organizzativa;
•	 finanziaria;
•	 contabile;
•	 di trasparenza;
•	 di economicità;
per garantire:
1.	stabilità e buon funzionamento del sistema assicurativo,
2.	la tutela dei consumatori.
L’IVASS VIGILA sulle imprese nazionali e estere che esercitano attività di
assicurazione e riassicurazione in qualsiasi ramo e forma;
L’IVASS RILASCIA autorizzazioni alle imprese per l’esercizio dell’attività
assicurativa;
00470238442601_VOLAIT@0035-0074#.indd 22 25/03/14 14:16
Copyright Egea 2014
Vietata la riproduzione
L’evoluzione normativa degli intermediari di assicurazione in Itali 23
L’IVASS EMANA i provvedimenti ritenuti utili o necessari a tutela delle im-
prese e degli utenti;
L’IVASS SVOLGE attività di segnalazione e proposta nei confronti del Par-
lamento e del Governo nell’ambito delle proprie competenze;
L’IVASS COMPIE ispezioni e indagini di altra natura presso le imprese e gli
intermediari assicurativi;
L’IVASS STABILISCE regole finalizzate a garantire la correttezza dei com-
portamenti degli operatori e il rispetto delle norme;
L’IVASS ADOTTA sanzioni e misure repressive o ne propone l’adozione al
Ministro delle Attività produttive;
L’IVASS ESAMINA i reclami presentati dagli utenti e dai consumatori nei
confronti delle imprese vigilate;
L’IVASS ELABORA studi e ricerche sul mercato assicurativo nazionale e
internazionale.
Gli organi statutari dell’IVASS sono:
1.	Il Presidente;
2.	il Consiglio (composto dal Presidente + 2 Consiglieri);
3.	il Direttorio integrato (costituito dal Governatore della Banca d’Italia, che lo
presiede + altri membri del Direttorio della Banca d’Italia + 2 Consiglieri).
L’IVASS è organizzata secondo uno Statuto mediante il quale viene dettato
l’assetto organizzativo, in particolare:
•	 lo Statuto IVASS stabilisce tutte le norme di dettaglio concernenti le compe-
tenze degli organi dell’Istituto;
•	 lo Statuto IVASS prevede la facoltà del Direttorio IVASS integrato di no-
minare un Segretario generale avente compiti di ordinaria amministrazione,
anche su delega del Consiglio IVASS;
•	 lo Statuto IVASS stabilisce i quorum costitutivi e deliberativi degli orga-
ni collegiali, prevedendo che il Direttorio IVASS integrato possa assumere i
provvedimenti di sua competenza anche solo con la presenza di uno dei con-
siglieri previsti;
•	 lo Statuto IVASS definisce principi e criteri per conferire deleghe da parte
degli organi collegiali;
00470238442601_VOLAIT@0035-0074#.indd 23 25/03/14 14:16
Copyright Egea 2014
Vietata la riproduzione
Mercati e intermediari assicurativi24
•	 lo Statuto IVASS definisce le modalità secondo cui esercitare le funzioni
istituzionali in casi di necessità ed urgenza;
•	 lo Statuto IVASS stabilisce norme in materia di incompatibilità e principi
adottando un codice etico per dipendenti e componenti degli organi;
•	 lo Statuto IVASS definisce i criteri di adozione di provvedimenti di distacco
dei dipendenti dalla Banca d’Italia all’IVASS o viceversa;
•	 lo Statuto IVASS definisce norme relative alla consulenza e rappresentanza
in giudizio dell’Istituto.
•	 lo Statuto IVASS stabilisce i criteri secondo cui ottimizzare le risorse, ridur-
re le spese per il funzionamento e per le collaborazioni esterne.
Per esercitare le sue funzioni, l’IVASS può anche avvalersi delle tecnologie mes-
se a disposizione dalla Banca d’Italia.
Dopo l’ufficialità dell’entrata in vigore, secondo il decreto legislativo del 7
settembre 2005, n.209, la tenuta del ruolo dei periti assicurativi e la gestione del
Centro di informazione passa alla Consap (Concessionaria servizi assicurativi
pubblici Spa).
Codice delle Assicurazioni e l’Intermediazione
Titolo IX Intermediari di assicurazione dall’art. 106 all’a rt. 121
1.	Capo I Disposizioni Generali,
2.	Capo II Accesso all’attività di intermediazione,
3. Capo III Regole di comportamento(tutti declinati in Regolamenti IVASS).
definizione (art. 106)
“l’attività di intermediazione assicurativa consiste nel presentare o proporre
prodotti assicurativi o nel prestare assistenza e consulenza finalizzata a tale at-
tività e, se previsto dall’incarico intermediativo, nella conclusione dei contratti
ovvero nella collaborazione alla gestione o all’esecuzione, segnatamente in caso
di sinistri, dei contratti stipulati”.
00470238442601_VOLAIT@0035-0074#.indd 24 25/03/14 14:16
Copyright Egea 2014
Vietata la riproduzione
L’evoluzione normativa degli intermediari di assicurazione in Itali 25
2.3	 Dal Codice delle Assicurazioni Private ai Regolamenti IVASS
sull’Intermediazione
Codice delle Assicurazioni Private: art. 106
Regolamento n. 5 Isvap(dal 1° gennaio 2013 IVASS)
La definizione di intermediazione assicurativa:
“L’attività di intermediazione assicurativa (e riassicurativa) consiste nel pre-
sentare o proporre prodotti assicurativi (e riassicurativi) o nel prestare assisten-
za e consulenza finalizzate a tale attività e, se previsto dall’incarico intermedia-
tivo, nella conclusione dei contratti ovvero nella collaborazione alla gestione o
all’esecuzione, segnatamente in caso di sinistri, dei contratti stipulati.”
La formula adottata dal presente regolamento è volutamente ampia al fine di
comprendervi tutte le forme in cui può essere tradizionalmente esercitata l’inter-
mediazione assicurativa (agenti, broker, canali alternativi). Il regolamento n. 5 vi
comprende infatti anche “la stipulazione di contratti o convenzioni assicurative
in forma collettiva per conto di singoli assicurati, qualora questi ultimi sostenga-
no, direttamente o indirettamente, in tutto o in parte, l’onere economico connesso
al pagamento dei premi e il soggetto che stipula il contratto o la convenzione
percepisca un compenso” (art. 3 comma 3 Regolamento). (Fonte: Ufficio Legale
Direzione Fondiaria-SAI).
Rientrano in tale tipologia di intermediazione, le polizze collettive stipulate,
dalle società commerciali (ad esempio dalle banche) a favore dei propri clienti,
per le quali la contraente, oltre a ribaltare l’onere del pagamento del premio sui
clienti stessi, percepisce sotto qualsiasi forma (ad esempio, la partecipazione agli
utili) un compenso economico.
Carattere oneroso dell’attività: rientrano nella disciplina del Titolo IX del Co-
dice delle assicurazioni e, dunque, in quelle del Regolamento 5, solo le attività
svolte a titolo oneroso, cioè che prevedono un compenso.
Quelle svolte a titolo gratuito, seppur riconducibili all’attività di intermedia-
zione, possono essere svolte liberamente.
ATTENZIONE: l’Isvap (ora IVASS), però, sottolinea che il “compenso” va
inteso in senso molto ampio, comprendendo qualsiasi utilità patrimoniale che
l’intermediario ritrae dallo svolgimento dell’attività (non solo quindi la tradizio-
nale provvigione). (Fonte:Ufficio Legale Direzione Fondiaria-SAI).
00470238442601_VOLAIT@0035-0074#.indd 25 25/03/14 14:16
Copyright Egea 2014
Vietata la riproduzione
Mercati e intermediari assicurativi26
Reg. 5 ISVAP(ora IVASS): accesso all’attività di intermediazione
Il registro unico elettronico degli intermediari di assicurazione e riassicurazione
RUI (artt. 108 e 109 Codice Assicurazioni, artt. 4 e ss. Reg. 5):
È istituito un registro unico elettronico degli intermediari aventi residenza o sede
legale nel territorio della Repubblica, diviso in cinque sezioni.
La formazione e l’aggiornamento del registro sono disciplinati dall’IVASS con
il presente regolamento.
N.B.: esiste una Sezione Speciale del Registro per coloro che risiedono all’estero.
Condizione principale per l’accesso all’attività di intermediazione assicurativa è
l’iscrizione al registro degli intermediari RUI.
Chi svolga tale attività senza essere iscritto al registro è punito con la reclusione
da 6 mesi a 2 anni e con la multa da € 10.000 ad € 100.000 (art. 305 comma 2
Codice).
Le imprese di assicurazione che si avvalgono di intermediari non iscritti al
registro sono punite con la sanzione amministrativa da un minimo di € 10.000 ad
un massimo di € 100.000 (art. 305 comma 4 Codice).
L’esercizio dell’attività di intermediazione assicurativa è vietata agli enti pub-
blici, agli enti o società da essi controllati ed ai pubblici dipendenti.
Sezioni del Registro (Art. 4 Reg. 5 IVASS)
1.	Agenti di assicurazione monomandatari o plurimandatari che operano quali
intermediari in forza di apposito contratto di agenzia in nome e per conto di
una o più imprese di assicurazione e/o riassicurazione (Sezione A); all’interno
della Sez. A, gli Agenti attivi con mandato risultano operativi, mentre tutti
coloro che (avendo superato l’esame IVASS, o essendo stati iscritti nel prece-
dente Albo Agenti), non esercitano l’attività di intermediazione assicurativa,
senza quindi la polizza RC, risultano inoperativi;
2.	brokers assicurativi e/o riassicurativi che operano, in qualità di intermediari su
incarico dei clienti e che sono privi di poteri di rappresentanza di imprese di
assicurazione e riassicurazione (Sezione B);
00470238442601_VOLAIT@0035-0074#.indd 26 25/03/14 14:16
Copyright Egea 2014
Vietata la riproduzione
L’evoluzione normativa degli intermediari di assicurazione in Itali 27
3.	produttori diretti che anche in via sussidiaria rispetto all’attività svolta in via
principale, esercitano attività di intermediazione assicurativa nei rami Vita
e nei rami infortuni e malattia per conto e sotto la piena responsabilità di
un’impresa di assicurazione e che operano senza obblighi di orario e risultato
esclusivamente per l’impresa medesima (Sezione C). Esempi se ne trovano in
Allianz e Generali;
4.	banche, intermediari finanziari, società di intermediazione mobiliare e Poste
Italiane s.p.a. – Divisione Servizi Bancoposta – (Sezione D);
5.	addetti all’intermediazione, quali i dipendenti, i collaboratori, i produttori e gli
altri incaricati degli intermediari iscritti alle sezioni di cui alle lettere a), b) e
d) per l’attività di intermediazione svolta al di fuori dei locali dove l’interme-
diario opera (Sezione E).
Il registro assolve anche ad una funzione di pubblicità riportando per ogni
intermediario i dati identificativi (nome, cognome, denominazione, sede) e le im-
prese per cui lavorano. È consultabile dal sito internet dell’IVASS (art. 7 Reg.5).
È vietata la contemporanea iscrizione in più sezioni del registro, ad eccezione
del caso degli iscritti nelle sezioni A ed E a condizione che l’attività svolta in
una delle due sezioni sia limitata alla sola distribuzione di prodotti auto (Art. 4,
comma 4 Reg. 5).
Persone fisiche (art. 8 – 12 Reg.5): l’iscrizione nelle sezioni A e B avviene
dietro richiesta dei diretti interessati ed alla presenza dei necessari requisiti di
onorabilità (art. 110 comma 1 del Codice) , di professionalità (art 110 comma 2
del Codice) e in presenza di una polizza di assicurazione della R.C. derivante
dall’esercizio dell’attività (art. 110 comma 3 del Codice).
Quindi:
•	 godere dei diritti civili;
•	 assenza di procedure concorsuali, ossia di procedure fallimentari;
•	 assenza di reati contro il patrimonio;
•	 non essere periti assicurativi.
Il requisito di professionalità per agenti e broker è dato dall’aver superato l’appo-
sito esame di abilitazione. Sono aboliti i titoli equipollenti validi nel previgente
regime. Nel periodo transitorio si è consentita l’iscrizione al RUI a coloro prece-
dentemente iscritti agli albi agenti e broker.
L’assenza della polizza R.C. comporta l’iscrizione come “inoperativo”.
Iscrizione in sezione D (art. 19 – 20 Reg.5) : in sezione D possono iscriversi
solo banche, sim, finanziarie e Poste Italiane – Serv.Bancoposta. Per tali soggetti
è inoltre vietata, in base ad una discutibile interpretazione dell’Isvap, l’iscrizione
in altre sezioni. Gli iscritti in Sez. D possono distribuire solo contratti standar-
dizzati (art. 41 Reg.).
Iscrizione in sezione E (art. 21 – 24 Reg.5): è richiesta per i collaboratori degli
agenti, broker e banche che svolgono la loro attività al di fuori dei locali dove
00470238442601_VOLAIT@0035-0074#.indd 27 25/03/14 14:16
Copyright Egea 2014
Vietata la riproduzione
Mercati e intermediari assicurativi28
operano i loro mandanti. L’iscrizione va richiesta dall’intermediario che si avvale
della loro collaborazione. Possono risultare iscritti per più intermediari. Devono
essere in possesso dei requisiti di onorabilità e di professionalità. Quest’ultimo
si risolve nella partecipazione ad un corso di 60 ore(di cui almeno 30 in aula)
su materie attinenti l’assicurazione, rispondente ai requisiti di cui all’Art. 17 del
Reg., tenuto od organizzato a cura dell’intermediario per cui lavorano.
L’iscrizione al RUI(art.25 Reg.5) è disposta dall’IVASS dopo un procedimento
che deve concludersi nel termine “interno” di 90 gg. , durante il quale verifica
l’esistenza dei requisiti richiesti e può richiederne l’integrazione.
N.B.: i 90 gg. sono giustificati soprattutto poiché l’IVASS ha bisogno di ve-
rificare i requisiti anche in caso di semplice passaggio all’interno di una stessa
sezione.
Tabella 2.1	 Composizione Registro Unico Intermediari (2010-2012)
Selezione Forma giuridica 2010 2011 2012
A (agenti) Persone fisiche
Società
28.356
10.007
27.639
9.852
26.987
9.735
B (broker) Persone fisiche
Società
3.251
1.208
3.460
1.287
3.663
1.374
C (produttori diretti) Persone fisiche 13.951 14.053 14.050
D (banche, intermediari
fin. Ex art. 107 del Testo
Unico Bancario, Sim e Poste
Italiane divisione servizi di
Bancoposta
Società 717 702 676
E (collaboratori degli
intermediari A, B e D) che
operano al di fuori dei locali
di tali intermediari
Persone fisiche
Società
175.859
12.907
181.083
14.309
175.430
13.342
Elenco annesso (interme-
diari con residenza o sede
legale in un altro stato
membro SEE)
Soggetti 7.230 7.454 7.513
Fonte: IVASS.
00470238442601_VOLAIT@0035-0074#.indd 28 25/03/14 14:16
Copyright Egea 2014
Vietata la riproduzione
L’evoluzione normativa degli intermediari di assicurazione in Itali 29
Tabella2.2	AnalisiterritorialedegliagentioperantinelramoR.C.AutoeNatanti(*)
Area
territoriale
NumerointermediariVar.%numero
intermediari
10/11
Var.%numero
intermediari
11/12
Incidenza%delnumerodiagenti
201020112012
Monomandato
2011
Plurimandato
2011
Monomandato
2012
Plurimandato
2012
Settentrionale
10.89410.46010.321-4,0-1,382,1%17,9%81,4%18,6%
Centrale
4.8684.7934.725-1,5-1,478,3%21,7%77,6%22,4%
Meridionale
5.6215.2865.007-6,0-5,383,1%16,9%82,8%17,2%
Totale
Nazionale21.38320.53920.053-3,9-2,481,5%18,5%80,8%19,2%
Fonte:stimaANIAdaL’AssicurazioneItaliana2012-2013,ANIA.
00470238442601_VOLAIT@0035-0074#.indd 29 25/03/14 14:16
Copyright Egea 2014
Vietata la riproduzione
Mercati e intermediari assicurativi30
Reiscrizione e passaggio ad altra sezione (artt. 27 – 29 Reg.5 ): dopo la cancella-
zione è comunque possibile riscriversi in presenza dei necessari requisiti(per cui
la cancellazione non determina la perdita dei requisiti di professionalità).
Se la cancellazione era stata disposta per radiazione, prima di potersi ri-
scrivere occorre attendere 5 anni. (Fonte: Ufficio Legale Direzione Fondiaria-
SAI).
Reg.5 IVASS: esercizio dell’attività di intermediazione
Nell’esercizio dell’attività, gli intermediari di assicurazione devono adempiere a
vari obblighi:
•	 obblighi di comunicazione;
•	 adempimenti annuali;
•	 aggiornamento professionale.
1.	Obblighi di comunicazione (art. 36 Reg. 5): l’intermediario deve dare informa-
zione all’Isvap, entro termini prefissati, dell’eventuale perdita dei requisiti, dei
luoghi di conservazione della documentazione(ossia del cambio di sede), della
variazione degli elementi comunicati in fase di iscrizione, ecc. Per gli iscritti
in sez. E. le comunicazioni sono fatte dall’intermediario per cui lavorano e ri-
guardano l’inizio o la cessazione dell’attività. (Fonte: Ufficio Legale Direzione
Fondiaria-SAI).
2.	Adempimenti annuali (art. 37 Reg.5): vi rientrano il rinnovo della polizza R.C.
per agenti e broker e il pagamento dei contributi di vigilanza.
3.	Aggiornamento professionale (art. 38 Reg.5): tutti gli intermediari persone
fisiche iscritte al registro ed anche gli addetti all’attività di intermediazione
all’interno dei locali devono provvedere all’aggiornamento professionale. Tale
aggiornamento consiste nella partecipazione a corsi di formazione di 30 ore (di
cui almeno 15 in aula) sulle materie di cui all’art. 17 del Regolamento.
Controllo (art. 40 Reg.5): le imprese sono tenute a verificare l’adeguatezza della
formazione e dell’aggiornamento professionale e il rispetto delle regole di com-
portamento delle proprie reti distributive, redigendo in merito una relazione an-
nuale all’IVASS.
Reg. 5 IVASS: regole di comportamento
00470238442601_VOLAIT@0035-0074#.indd 30 25/03/14 14:16
Copyright Egea 2014
Vietata la riproduzione
L’evoluzione normativa degli intermediari di assicurazione in Itali 31
Nell’esercizio dell’attività gli intermediari sono tenuti all’osservanza di particola-
ri regole di comportamento, volte essenzialmente a tutelare il contraente.
Regole generali (art. 47 Reg.5):
•	 diligenza, correttezza, trasparenza e professionalità;
•	 osservare le disposizioni normative e quelle aziendali;
•	 valutare le esigenze assicurative dei contraenti;
•	 non recare danno agli interessi dei contraenti.
Mezzi di pagamento (art. 47, comma 3, Reg.5): gli intermediari	 possono ri-
cevere il pagamento dei premi solo per mezzo di mezzi elettronici, bonifici o
assegni non trasferibili intestati all’impresa o all’intermediario, espressamente
nella sua qualità. Il pagamento per contanti è ammesso solo per le polizze dei
rami danni entro il limite di 500 euro(poi esteso con modifica a 750 €), e per le
polizze RCA ed ARD senza limiti. Il divieto è assoluto invece per i pagamenti
delle polizze vita.
Separazione patrimoniale (art. 117 Codice e art. 54 Reg.5): i premi pagati
all’intermediario devono essere versati, con immediatezza e Comunque non oltre
5 giorni, su un conto corrente bancario o postale separato, Intestato all’impresa o
all’intermediario stesso espressamente in tale qualità.
•	 Attenzione: sono vietati all’intermediario versamenti dei premi incassati, an-
che solo temporaneamente, su conti correnti diversi.
•	 Attenzione: sul conto non può operare la compensazione con crediti propri
dell’intermediario.
•	 Attenzione: è consentito alle Imprese di Assicurazione autorizzare i propri
intermediari a non costituire un c/c bancario separato purché gli stessi sot-
toscrivano una polizza fideiussoria a garanzia delle eventuali irregolarità ed
anomalie, riscontrate nell’utilizzo dei premi versati dagli assicurati sul c/c
dell’intermediario.
Informativa precontrattuale (art. 120 Codice e art. 49 Reg.5): prima della
conclusione del contratto, l’intermediario deve rendere una serie di informazioni
al contraente, mediante la consegna di due documenti (mod. 7A e 7B), contenenti
rispettivamente i principali obblighi cui è tenuto l’intermediario e i sui dati es-
senziali. (Fonte: Ufficio Legale Direzione Fondiaria-SAI).
Adeguatezza dei contratti offerti (art. 120, comma 3, Codice e art. 52 Reg. 5):
prima della conclusione del contratto, l’intermediario è tenuto a valutare che il
contratto offerto sia adeguato rispetto le esigenze assicurative e previdenziali del
contraente, in base alle informazioni offerte dal contraente stesso. Le imprese
forniscono istruzioni per il corretto adempimento di tale obbligo. A tal fine è
stato predisposto idoneo questionario da far sottoscrivere al contraente.
00470238442601_VOLAIT@0035-0074#.indd 31 25/03/14 14:16
Copyright Egea 2014
Vietata la riproduzione
Mercati e intermediari assicurativi32
Regolamento n.6 IVASS
Procedura per l’applicazione delle sanzioni disciplinari agli Intermediari
Regolamento n. 6 IVASS, Provvedimento del 26 novembre 2006: disciplina la
procedura di applicazione delle sanzioni disciplinari nei Confronti degli interme-
diari e dei periti assicurativi e il funzionamento del relativo Collegio di garanzia
(Regolamento 6), (Fonte: Ufficio Legale Direzione Fondiaria-SAI).
Sanzioni disciplinari:
A seconda della gravità del comportamento illecito, possono essere inflitte le
seguenti sanzioni:
1.	richiamo;
2.	censura;
3.	radiazione.
00470238442601_VOLAIT@0035-0074#.indd 32 25/03/14 14:16
Copyright Egea 2014
Vietata la riproduzione
L’evoluzione normativa degli intermediari di assicurazione in Itali 33
Regolamento n.9 IVASS
Disciplina dell’uso di denominazione assicurativa
Provvedimento del 14 novembre 2007: disciplina l’uso della denominazione assi-
curativa da parte di imprese, intermediari e periti (Regolamento 9).
Divieto utilizzo del termine assicurazione ed intermediario di assicurazione
(art. 308 Codice). L’uso del termine assicurazione, compagnia di assicurazione
e termini similari è consentito solo alle imprese di assicurazione. Analogamente
per i termini intermediario di assicurazione, agente, broker, mediatore di assicu-
razione, il cui uso è consentito solo agli iscritti al RUI.
Uso di locuzioni o termini riservati da parte di altri soggetti (art 5 Reg.).
Sono espressioni non idonee ad escludere equivoci:
•	 consulenza assicurativa;
•	 assistenza assicurativa;
•	 stima assicurativa;
•	 pratiche assicurative;
•	 affari assicurativi;
•	 servizi assicurativi.
Regolamento n.23 IVASS: Trasparenza premi e condizioni contratti RCA
Provvedimento del 9 maggio 2008 (entrato in vigore il 1° ottobre del 2008): di-
sciplina la trasparenza dei premi e delle condizioni di contratto nelle polizze
R.C.Auto (Regolamento 23).
Trasparenza dei premi e delle condizioni di contratto (art. 131 Codice) prevede
l’obbligo di messa a disposizione del pubblico della nota informativa, delle con-
dizioni di assicurazione e del servizio di preventivazione nell’ambito dell’assicu-
razione RCA.
Dopo il primo Decreto Bersani, sono stati introdotti due nuovi commi, il 2bis e
il 2ter, che hanno l’obbligo di informativa su premio, provvigioni e sconti.
Per quest’ultimi vige inoltre il divieto di imposizione agli intermediari di li-
miti massimi. Prevede l’obbligo di messa a disposizione del pubblico della nota
informativa, delle condizioni di assicurazione e del servizio di preventivazione
nell’ambito dell’assicurazione RCA.
SINTESI Regolamenti IVASS
Il regolamento 5 IVASS, istitutivo del RUI, con le relative regole per l’accesso,
l’esercizio e gli obblighi di comportamento dell’attività di intermediazione assi-
curativa.
00470238442601_VOLAIT@0035-0074#.indd 33 25/03/14 14:16
Copyright Egea 2014
Vietata la riproduzione
Mercati e intermediari assicurativi34
Il Regolamento 6 dell’IVASS, relativo alla procedura per l’applicazione delle
sanzioni disciplinari agli intermediari.
Il Regolamento 9 dell’IVASS, che stabilisce i criteri per il corretto uso dei ter-
mini assicurativi da parte dei soggetti abilitati e non.
Il Regolamento 23 dell’IVASS, che ha introdotto le regole per la trasparenza
tariffaria in materia di RC auto.
2.4	 Il nuovo assetto Normativo sugli Intermediari Assicurativi
2.4.1.	 I Decreti “Bersani”
1° DECRETO LEGGE 223/06 convertito in LEGGE 248/06
detto Decreto Bersani
Art. 8: 1 – Divieto di distribuzione in esclusiva di polizze del ramo r.c.auto;
2 – divieto di imposizione di prezzi minimi e sconti massimi ai consumatori
per polizze r.c. auto;
3 – obbligo per gli intermediari di pubblicare l’entità delle provvigioni per le
polizze r.c.auto.
2° DECRETO LEGGE 07/2007 convertito in LEGGE 40/2007
detto Decreto Bersani bis
Estensione del divieto di esclusiva a tutti i rami danni, modifiche all’art. 134 del
codice delle assicurazioni in materia di attestazione sullo stato del rischio; modi-
fiche all’art. 1899 c.c. in materia di facoltà di recesso annuale:
•	 si applica a tutte le polizze danni di durata poliennale stipulate dal 3/4/2007
in poi,
•	 si applica a tutte le persone fisiche o giuridiche.
Decreto Bersani bis ( 2° DECRETO LEGGE 07/2007 convertito in LEGGE
40/2007 )
si applica a tutte le polizze poliennali e non solo decennali;
il preavviso è di sessanta giorni e non di sei mesi.
La disciplina delle polizze stipulate prima del 3/4/2007: “… la facoltà può
00470238442601_VOLAIT@0035-0074#.indd 34 25/03/14 14:16
Copyright Egea 2014
Vietata la riproduzione
L’evoluzione normativa degli intermediari di assicurazione in Itali 35
essere esercitata a condizione che il contratto sia stato in vita per almeno tre
anni…”
Attenzione: l’interpretazione letterale (art. 12 delle preleggi) = 3 anni + 60 gg.,
l’interpretazione dell’IVASS = favorire il consumatore.
le clausole in contrasto
sono NULLE, poiché norma imperativa.
Decreto Bersani bis
Effetti sulle polizze
Polizze stipulate prima
del 3 aprile 2007
Polizze stipulate dal 3 aprile 2007
Minimo 3 anni di vita del contratto
Facoltà di recesso annuale
Fonte: Ufficio Legale Direzione Fondiaria-SAI
Post Decreti Bersani
Art. 1899 c.c. dopo la legge n. 99/2009
“L’assicurazione ha effetto dalle ore ventiquattro del giorno della conclusione
del contratto alle ore ventiquattro dell’ultimo giorno della durata stabilita nel
contratto stesso. L’assicuratore, in alternativa ad una copertura di durata
annuale, può proporre una copertura di durata poliennale a fronte di una
riduzione del premio rispetto a quello previsto per la stessa copertura dal
contratto annuale. In questo caso, se il contratto supera i cinque anni, l’as-
sicurato, trascorso il quinquennio, ha facoltà di recedere dal contratto con
preavviso di sessanta giorni e con effetto dalla fine dell’annualità nel corso
della quale la facoltà di recesso è stata esercitata.”
00470238442601_VOLAIT@0035-0074#.indd 35 25/03/14 14:16
Copyright Egea 2014
Vietata la riproduzione
Mercati e intermediari assicurativi36
Post Decreti Bersani
Effetti sulle polizze
Polizze stipulate prima
del 15 agosto 2009
Polizze stipulate dal 15 agosto 2009
si applica il Bersani bis
Facoltà di recesso quinquennale
Fonte: Ufficio Legale Direzione Fondiaria-SAI
In conclusione… con riferimento alla rimodifica dell’art. 1899 c.c. tramite Legge
99/2009, si evidenzia che:
•	 la facoltà di disdetta delle polizze poliennali, stipulate dal 15 agosto 2009 in
poi, può essere esercitata dal contraente solo nel corso del sesto anno;
•	 il mancato riconoscimento dello sconto in favore del cliente, trasforma la dura-
ta della polizza in annuale ed espone la Compagnia a intervento sanzionatorio
da parte dell’IVASS.
2.4.2.	 Nuovo Assetto Normativo 2009:modifiche al Regolamento Isvap
5/06 e relative applicazioni
Sintesi MODIFICHE al Regolamento 5
1.	Nuove modalità iscrizione e cancellazione;
2.	Aggiornamento professionale;
3.	Informativa precontrattuale;
4.	Incasso premi;
5.	Conservazione documentazione;
6.	Sanzioni disciplinari.
00470238442601_VOLAIT@0035-0074#.indd 36 25/03/14 14:16
Copyright Egea 2014
Vietata la riproduzione
L’evoluzione normativa degli intermediari di assicurazione in Itali 37
Provvedimento IVASS n. 2720 del 2 luglio 2009, pubblicato sulla G.U. n.172
del 27/7/2009
•	 Apporta sostanziali modifiche al Reg. 5 dell’Isvap che regola l’attività di in-
termediazione assicurativa in applicazione del Titolo IX del Codice delle As-
sicurazioni.
•	 Le modifiche sono finalizzate a semplificare le procedure d’iscrizione ed a
rendere meno gravosi alcuni adempimenti, senza peraltro incidere sulle fina-
lità di tutela dei contraenti.
1.	Nuove modalità per iscrizione, cancellazione, passaggio di sezione, reiscri-
zione: con effetto dal 1° ottobre 2009, sono stati adottati nuovi modelli. Rispetto
ai precedenti si è optato per MODELLI UNICI utilizzabili per le varie situazioni.
Ad esempio: il Modello 1 dovrà essere utilizzato dagli Agenti per richiedere
l’iscrizione, la cancellazione o la reiscrizione in sezione A, sia in caso di Agen-
te-Società che in caso di Agente – persona fisica. Il passaggio da una sezione
ad un’altra andrà invece richiesto utilizzando il Modello 9.
Per concerne l’interruzione del rapporto con i collaboratori: in caso di ces-
sazione del rapporto, l’intermediario che si avvaleva del collaboratore deve
darne comunicazione all’Isvap entro 10 giorni dall’evento (art. 36 comma
6 del Regolamento), mediante apposita “comunicazione di interruzione del
rapporto” (Modello 5bis per l’intermediaria che interrompe il rapporto) e non
più, come previsto in precedenza, con una formale richiesta di cancellazione.
La mancata comunicazione della interruzione del rapporto o delle cause che ne
giustifichino l’omesso invio, potrà comportare la sanzione della censura all’in-
termediario inadempiente (art. 62 comma 2 lett. b punto 1 del Regolamento).
2. Aggiornamento professionale: sono state introdotte nell’art. 38 del Regola-
mento le cause di esonero dall’aggiornamento.
Ricordiamo che l’aggiornamento, che consiste nella partecipazione a corsi
annuali di formazione della durata non inferiore a 30 ore, di cui almeno 15
in aula, deve essere svolto anche dai soggetti operanti all’interno dei locali
dell’intermediario, per quanto non iscritti nel Registro, e deve essere effettuato
anche in occasione dell’immissione in commercio di nuovi prodotti e in caso
di evoluzione della normativa di riferimento.
Per quanto concerne le cause di esonero, sono esclusi dall’obbligo di aggior-
namento professionale:
•	 gli intermediari persone fisiche iscritti in Sezione A o B durante il periodo di
inoperatività,
00470238442601_VOLAIT@0035-0074#.indd 37 25/03/14 14:16
Copyright Egea 2014
Vietata la riproduzione
Mercati e intermediari assicurativi. Un confronto internazionale
Mercati e intermediari assicurativi. Un confronto internazionale
Mercati e intermediari assicurativi. Un confronto internazionale
Mercati e intermediari assicurativi. Un confronto internazionale
Mercati e intermediari assicurativi. Un confronto internazionale
Mercati e intermediari assicurativi. Un confronto internazionale
Mercati e intermediari assicurativi. Un confronto internazionale
Mercati e intermediari assicurativi. Un confronto internazionale
Mercati e intermediari assicurativi. Un confronto internazionale
Mercati e intermediari assicurativi. Un confronto internazionale
Mercati e intermediari assicurativi. Un confronto internazionale
Mercati e intermediari assicurativi. Un confronto internazionale
Mercati e intermediari assicurativi. Un confronto internazionale
Mercati e intermediari assicurativi. Un confronto internazionale
Mercati e intermediari assicurativi. Un confronto internazionale
Mercati e intermediari assicurativi. Un confronto internazionale
Mercati e intermediari assicurativi. Un confronto internazionale
Mercati e intermediari assicurativi. Un confronto internazionale
Mercati e intermediari assicurativi. Un confronto internazionale
Mercati e intermediari assicurativi. Un confronto internazionale
Mercati e intermediari assicurativi. Un confronto internazionale
Mercati e intermediari assicurativi. Un confronto internazionale
Mercati e intermediari assicurativi. Un confronto internazionale
Mercati e intermediari assicurativi. Un confronto internazionale
Mercati e intermediari assicurativi. Un confronto internazionale
Mercati e intermediari assicurativi. Un confronto internazionale
Mercati e intermediari assicurativi. Un confronto internazionale
Mercati e intermediari assicurativi. Un confronto internazionale
Mercati e intermediari assicurativi. Un confronto internazionale
Mercati e intermediari assicurativi. Un confronto internazionale
Mercati e intermediari assicurativi. Un confronto internazionale
Mercati e intermediari assicurativi. Un confronto internazionale
Mercati e intermediari assicurativi. Un confronto internazionale
Mercati e intermediari assicurativi. Un confronto internazionale
Mercati e intermediari assicurativi. Un confronto internazionale
Mercati e intermediari assicurativi. Un confronto internazionale
Mercati e intermediari assicurativi. Un confronto internazionale
Mercati e intermediari assicurativi. Un confronto internazionale
Mercati e intermediari assicurativi. Un confronto internazionale
Mercati e intermediari assicurativi. Un confronto internazionale
Mercati e intermediari assicurativi. Un confronto internazionale
Mercati e intermediari assicurativi. Un confronto internazionale
Mercati e intermediari assicurativi. Un confronto internazionale
Mercati e intermediari assicurativi. Un confronto internazionale
Mercati e intermediari assicurativi. Un confronto internazionale
Mercati e intermediari assicurativi. Un confronto internazionale
Mercati e intermediari assicurativi. Un confronto internazionale
Mercati e intermediari assicurativi. Un confronto internazionale
Mercati e intermediari assicurativi. Un confronto internazionale
Mercati e intermediari assicurativi. Un confronto internazionale
Mercati e intermediari assicurativi. Un confronto internazionale
Mercati e intermediari assicurativi. Un confronto internazionale
Mercati e intermediari assicurativi. Un confronto internazionale
Mercati e intermediari assicurativi. Un confronto internazionale
Mercati e intermediari assicurativi. Un confronto internazionale
Mercati e intermediari assicurativi. Un confronto internazionale
Mercati e intermediari assicurativi. Un confronto internazionale
Mercati e intermediari assicurativi. Un confronto internazionale
Mercati e intermediari assicurativi. Un confronto internazionale
Mercati e intermediari assicurativi. Un confronto internazionale
Mercati e intermediari assicurativi. Un confronto internazionale
Mercati e intermediari assicurativi. Un confronto internazionale
Mercati e intermediari assicurativi. Un confronto internazionale
Mercati e intermediari assicurativi. Un confronto internazionale
Mercati e intermediari assicurativi. Un confronto internazionale
Mercati e intermediari assicurativi. Un confronto internazionale
Mercati e intermediari assicurativi. Un confronto internazionale
Mercati e intermediari assicurativi. Un confronto internazionale
Mercati e intermediari assicurativi. Un confronto internazionale
Mercati e intermediari assicurativi. Un confronto internazionale
Mercati e intermediari assicurativi. Un confronto internazionale
Mercati e intermediari assicurativi. Un confronto internazionale
Mercati e intermediari assicurativi. Un confronto internazionale
Mercati e intermediari assicurativi. Un confronto internazionale
Mercati e intermediari assicurativi. Un confronto internazionale
Mercati e intermediari assicurativi. Un confronto internazionale
Mercati e intermediari assicurativi. Un confronto internazionale
Mercati e intermediari assicurativi. Un confronto internazionale
Mercati e intermediari assicurativi. Un confronto internazionale
Mercati e intermediari assicurativi. Un confronto internazionale
Mercati e intermediari assicurativi. Un confronto internazionale
Mercati e intermediari assicurativi. Un confronto internazionale
Mercati e intermediari assicurativi. Un confronto internazionale
Mercati e intermediari assicurativi. Un confronto internazionale
Mercati e intermediari assicurativi. Un confronto internazionale
Mercati e intermediari assicurativi. Un confronto internazionale
Mercati e intermediari assicurativi. Un confronto internazionale
Mercati e intermediari assicurativi. Un confronto internazionale
Mercati e intermediari assicurativi. Un confronto internazionale
Mercati e intermediari assicurativi. Un confronto internazionale
Mercati e intermediari assicurativi. Un confronto internazionale
Mercati e intermediari assicurativi. Un confronto internazionale
Mercati e intermediari assicurativi. Un confronto internazionale
Mercati e intermediari assicurativi. Un confronto internazionale
Mercati e intermediari assicurativi. Un confronto internazionale
Mercati e intermediari assicurativi. Un confronto internazionale
Mercati e intermediari assicurativi. Un confronto internazionale
Mercati e intermediari assicurativi. Un confronto internazionale
Mercati e intermediari assicurativi. Un confronto internazionale
Mercati e intermediari assicurativi. Un confronto internazionale
Mercati e intermediari assicurativi. Un confronto internazionale
Mercati e intermediari assicurativi. Un confronto internazionale
Mercati e intermediari assicurativi. Un confronto internazionale
Mercati e intermediari assicurativi. Un confronto internazionale
Mercati e intermediari assicurativi. Un confronto internazionale
Mercati e intermediari assicurativi. Un confronto internazionale
Mercati e intermediari assicurativi. Un confronto internazionale
Mercati e intermediari assicurativi. Un confronto internazionale
Mercati e intermediari assicurativi. Un confronto internazionale
Mercati e intermediari assicurativi. Un confronto internazionale
Mercati e intermediari assicurativi. Un confronto internazionale
Mercati e intermediari assicurativi. Un confronto internazionale
Mercati e intermediari assicurativi. Un confronto internazionale
Mercati e intermediari assicurativi. Un confronto internazionale
Mercati e intermediari assicurativi. Un confronto internazionale
Mercati e intermediari assicurativi. Un confronto internazionale
Mercati e intermediari assicurativi. Un confronto internazionale
Mercati e intermediari assicurativi. Un confronto internazionale
Mercati e intermediari assicurativi. Un confronto internazionale
Mercati e intermediari assicurativi. Un confronto internazionale
Mercati e intermediari assicurativi. Un confronto internazionale
Mercati e intermediari assicurativi. Un confronto internazionale
Mercati e intermediari assicurativi. Un confronto internazionale
Mercati e intermediari assicurativi. Un confronto internazionale
Mercati e intermediari assicurativi. Un confronto internazionale
Mercati e intermediari assicurativi. Un confronto internazionale
Mercati e intermediari assicurativi. Un confronto internazionale
Mercati e intermediari assicurativi. Un confronto internazionale
Mercati e intermediari assicurativi. Un confronto internazionale
Mercati e intermediari assicurativi. Un confronto internazionale
Mercati e intermediari assicurativi. Un confronto internazionale
Mercati e intermediari assicurativi. Un confronto internazionale
Mercati e intermediari assicurativi. Un confronto internazionale
Mercati e intermediari assicurativi. Un confronto internazionale
Mercati e intermediari assicurativi. Un confronto internazionale
Mercati e intermediari assicurativi. Un confronto internazionale
Mercati e intermediari assicurativi. Un confronto internazionale
Mercati e intermediari assicurativi. Un confronto internazionale
Mercati e intermediari assicurativi. Un confronto internazionale
Mercati e intermediari assicurativi. Un confronto internazionale
Mercati e intermediari assicurativi. Un confronto internazionale
Mercati e intermediari assicurativi. Un confronto internazionale
Mercati e intermediari assicurativi. Un confronto internazionale
Mercati e intermediari assicurativi. Un confronto internazionale
Mercati e intermediari assicurativi. Un confronto internazionale
Mercati e intermediari assicurativi. Un confronto internazionale
Mercati e intermediari assicurativi. Un confronto internazionale
Mercati e intermediari assicurativi. Un confronto internazionale
Mercati e intermediari assicurativi. Un confronto internazionale
Mercati e intermediari assicurativi. Un confronto internazionale
Mercati e intermediari assicurativi. Un confronto internazionale
Mercati e intermediari assicurativi. Un confronto internazionale
Mercati e intermediari assicurativi. Un confronto internazionale
Mercati e intermediari assicurativi. Un confronto internazionale
Mercati e intermediari assicurativi. Un confronto internazionale
Mercati e intermediari assicurativi. Un confronto internazionale
Mercati e intermediari assicurativi. Un confronto internazionale
Mercati e intermediari assicurativi. Un confronto internazionale
Mercati e intermediari assicurativi. Un confronto internazionale
Mercati e intermediari assicurativi. Un confronto internazionale
Mercati e intermediari assicurativi. Un confronto internazionale
Mercati e intermediari assicurativi. Un confronto internazionale
Mercati e intermediari assicurativi. Un confronto internazionale
Mercati e intermediari assicurativi. Un confronto internazionale
Mercati e intermediari assicurativi. Un confronto internazionale
Mercati e intermediari assicurativi. Un confronto internazionale
Mercati e intermediari assicurativi. Un confronto internazionale
Mercati e intermediari assicurativi. Un confronto internazionale
Mercati e intermediari assicurativi. Un confronto internazionale
Mercati e intermediari assicurativi. Un confronto internazionale
Mercati e intermediari assicurativi. Un confronto internazionale
Mercati e intermediari assicurativi. Un confronto internazionale
Mercati e intermediari assicurativi. Un confronto internazionale
Mercati e intermediari assicurativi. Un confronto internazionale
Mercati e intermediari assicurativi. Un confronto internazionale
Mercati e intermediari assicurativi. Un confronto internazionale
Mercati e intermediari assicurativi. Un confronto internazionale
Mercati e intermediari assicurativi. Un confronto internazionale
Mercati e intermediari assicurativi. Un confronto internazionale
Mercati e intermediari assicurativi. Un confronto internazionale
Mercati e intermediari assicurativi. Un confronto internazionale
Mercati e intermediari assicurativi. Un confronto internazionale
Mercati e intermediari assicurativi. Un confronto internazionale
Mercati e intermediari assicurativi. Un confronto internazionale
Mercati e intermediari assicurativi. Un confronto internazionale
Mercati e intermediari assicurativi. Un confronto internazionale
Mercati e intermediari assicurativi. Un confronto internazionale
Mercati e intermediari assicurativi. Un confronto internazionale
Mercati e intermediari assicurativi. Un confronto internazionale
Mercati e intermediari assicurativi. Un confronto internazionale
Mercati e intermediari assicurativi. Un confronto internazionale
Mercati e intermediari assicurativi. Un confronto internazionale
Mercati e intermediari assicurativi. Un confronto internazionale
Mercati e intermediari assicurativi. Un confronto internazionale
Mercati e intermediari assicurativi. Un confronto internazionale
Mercati e intermediari assicurativi. Un confronto internazionale
Mercati e intermediari assicurativi. Un confronto internazionale
Mercati e intermediari assicurativi. Un confronto internazionale
Mercati e intermediari assicurativi. Un confronto internazionale
Mercati e intermediari assicurativi. Un confronto internazionale
Mercati e intermediari assicurativi. Un confronto internazionale
Mercati e intermediari assicurativi. Un confronto internazionale
Mercati e intermediari assicurativi. Un confronto internazionale
Mercati e intermediari assicurativi. Un confronto internazionale
Mercati e intermediari assicurativi. Un confronto internazionale
Mercati e intermediari assicurativi. Un confronto internazionale
Mercati e intermediari assicurativi. Un confronto internazionale
Mercati e intermediari assicurativi. Un confronto internazionale
Mercati e intermediari assicurativi. Un confronto internazionale
Mercati e intermediari assicurativi. Un confronto internazionale
Mercati e intermediari assicurativi. Un confronto internazionale
Mercati e intermediari assicurativi. Un confronto internazionale
Mercati e intermediari assicurativi. Un confronto internazionale
Mercati e intermediari assicurativi. Un confronto internazionale
Mercati e intermediari assicurativi. Un confronto internazionale
Mercati e intermediari assicurativi. Un confronto internazionale
Mercati e intermediari assicurativi. Un confronto internazionale
Mercati e intermediari assicurativi. Un confronto internazionale
Mercati e intermediari assicurativi. Un confronto internazionale
Mercati e intermediari assicurativi. Un confronto internazionale
Mercati e intermediari assicurativi. Un confronto internazionale
Mercati e intermediari assicurativi. Un confronto internazionale
Mercati e intermediari assicurativi. Un confronto internazionale
Mercati e intermediari assicurativi. Un confronto internazionale
Mercati e intermediari assicurativi. Un confronto internazionale
Mercati e intermediari assicurativi. Un confronto internazionale
Mercati e intermediari assicurativi. Un confronto internazionale
Mercati e intermediari assicurativi. Un confronto internazionale
Mercati e intermediari assicurativi. Un confronto internazionale
Mercati e intermediari assicurativi. Un confronto internazionale
Mercati e intermediari assicurativi. Un confronto internazionale
Mercati e intermediari assicurativi. Un confronto internazionale
Mercati e intermediari assicurativi. Un confronto internazionale
Mercati e intermediari assicurativi. Un confronto internazionale
Mercati e intermediari assicurativi. Un confronto internazionale
Mercati e intermediari assicurativi. Un confronto internazionale
Mercati e intermediari assicurativi. Un confronto internazionale
Mercati e intermediari assicurativi. Un confronto internazionale
Mercati e intermediari assicurativi. Un confronto internazionale
Mercati e intermediari assicurativi. Un confronto internazionale
Mercati e intermediari assicurativi. Un confronto internazionale
Mercati e intermediari assicurativi. Un confronto internazionale
Mercati e intermediari assicurativi. Un confronto internazionale
Mercati e intermediari assicurativi. Un confronto internazionale
Mercati e intermediari assicurativi. Un confronto internazionale
Mercati e intermediari assicurativi. Un confronto internazionale
Mercati e intermediari assicurativi. Un confronto internazionale
Mercati e intermediari assicurativi. Un confronto internazionale
Mercati e intermediari assicurativi. Un confronto internazionale
Mercati e intermediari assicurativi. Un confronto internazionale
Mercati e intermediari assicurativi. Un confronto internazionale
Mercati e intermediari assicurativi. Un confronto internazionale
Mercati e intermediari assicurativi. Un confronto internazionale
Mercati e intermediari assicurativi. Un confronto internazionale
Mercati e intermediari assicurativi. Un confronto internazionale
Mercati e intermediari assicurativi. Un confronto internazionale
Mercati e intermediari assicurativi. Un confronto internazionale
Mercati e intermediari assicurativi. Un confronto internazionale
Mercati e intermediari assicurativi. Un confronto internazionale
Mercati e intermediari assicurativi. Un confronto internazionale
Mercati e intermediari assicurativi. Un confronto internazionale
Mercati e intermediari assicurativi. Un confronto internazionale
Mercati e intermediari assicurativi. Un confronto internazionale
Mercati e intermediari assicurativi. Un confronto internazionale
Mercati e intermediari assicurativi. Un confronto internazionale
Mercati e intermediari assicurativi. Un confronto internazionale
Mercati e intermediari assicurativi. Un confronto internazionale
Mercati e intermediari assicurativi. Un confronto internazionale
Mercati e intermediari assicurativi. Un confronto internazionale
Mercati e intermediari assicurativi. Un confronto internazionale
Mercati e intermediari assicurativi. Un confronto internazionale
Mercati e intermediari assicurativi. Un confronto internazionale
Mercati e intermediari assicurativi. Un confronto internazionale
Mercati e intermediari assicurativi. Un confronto internazionale
Mercati e intermediari assicurativi. Un confronto internazionale
Mercati e intermediari assicurativi. Un confronto internazionale
Mercati e intermediari assicurativi. Un confronto internazionale
Mercati e intermediari assicurativi. Un confronto internazionale
Mercati e intermediari assicurativi. Un confronto internazionale
Mercati e intermediari assicurativi. Un confronto internazionale
Mercati e intermediari assicurativi. Un confronto internazionale
Mercati e intermediari assicurativi. Un confronto internazionale
Mercati e intermediari assicurativi. Un confronto internazionale
Mercati e intermediari assicurativi. Un confronto internazionale
Mercati e intermediari assicurativi. Un confronto internazionale
Mercati e intermediari assicurativi. Un confronto internazionale
Mercati e intermediari assicurativi. Un confronto internazionale
Mercati e intermediari assicurativi. Un confronto internazionale
Mercati e intermediari assicurativi. Un confronto internazionale
Mercati e intermediari assicurativi. Un confronto internazionale
Mercati e intermediari assicurativi. Un confronto internazionale
Mercati e intermediari assicurativi. Un confronto internazionale
Mercati e intermediari assicurativi. Un confronto internazionale
Mercati e intermediari assicurativi. Un confronto internazionale
Mercati e intermediari assicurativi. Un confronto internazionale
Mercati e intermediari assicurativi. Un confronto internazionale
Mercati e intermediari assicurativi. Un confronto internazionale
Mercati e intermediari assicurativi. Un confronto internazionale
Mercati e intermediari assicurativi. Un confronto internazionale
Mercati e intermediari assicurativi. Un confronto internazionale
Mercati e intermediari assicurativi. Un confronto internazionale
Mercati e intermediari assicurativi. Un confronto internazionale
Mercati e intermediari assicurativi. Un confronto internazionale
Mercati e intermediari assicurativi. Un confronto internazionale
Mercati e intermediari assicurativi. Un confronto internazionale
Mercati e intermediari assicurativi. Un confronto internazionale
Mercati e intermediari assicurativi. Un confronto internazionale

Mais conteúdo relacionado

Destaque

Newsletter layout
Newsletter layoutNewsletter layout
Newsletter layout
zsmith
 
El teorema de pitágoras con papel y tijeras
El teorema de pitágoras con papel y tijerasEl teorema de pitágoras con papel y tijeras
El teorema de pitágoras con papel y tijeras
sitayanis
 
Yo como tu version web
Yo como tu version webYo como tu version web
Yo como tu version web
NoeliaMagali
 
Proyecto 1ra conferencia internacional de esterilizaciã³n de perros y gatos r...
Proyecto 1ra conferencia internacional de esterilizaciã³n de perros y gatos r...Proyecto 1ra conferencia internacional de esterilizaciã³n de perros y gatos r...
Proyecto 1ra conferencia internacional de esterilizaciã³n de perros y gatos r...
Cefutrema Ac
 
Scratch y xo
Scratch y xoScratch y xo
Scratch y xo
HFIC
 

Destaque (19)

10 Crossmediale politiek
10 Crossmediale politiek10 Crossmediale politiek
10 Crossmediale politiek
 
Swedenborg THE-CORONIS-or-appendix-to-The-True-Christian-Religion-The-Invitat...
Swedenborg THE-CORONIS-or-appendix-to-The-True-Christian-Religion-The-Invitat...Swedenborg THE-CORONIS-or-appendix-to-The-True-Christian-Religion-The-Invitat...
Swedenborg THE-CORONIS-or-appendix-to-The-True-Christian-Religion-The-Invitat...
 
Newsletter layout
Newsletter layoutNewsletter layout
Newsletter layout
 
Natural History Picture Book
Natural History Picture BookNatural History Picture Book
Natural History Picture Book
 
Surveyplanet
SurveyplanetSurveyplanet
Surveyplanet
 
Historieta Cruce No - Laura Navarro
Historieta Cruce No - Laura NavarroHistorieta Cruce No - Laura Navarro
Historieta Cruce No - Laura Navarro
 
Tv shot semana 37
Tv shot semana 37Tv shot semana 37
Tv shot semana 37
 
Bibliotecas digitales y Linked Open Data, de Xavier Agenjo Bullón
Bibliotecas digitales y Linked Open Data, de Xavier Agenjo BullónBibliotecas digitales y Linked Open Data, de Xavier Agenjo Bullón
Bibliotecas digitales y Linked Open Data, de Xavier Agenjo Bullón
 
3 Geografía de China
3 Geografía de China3 Geografía de China
3 Geografía de China
 
El teorema de pitágoras con papel y tijeras
El teorema de pitágoras con papel y tijerasEl teorema de pitágoras con papel y tijeras
El teorema de pitágoras con papel y tijeras
 
Digital Darwin and the Health Care Industry - The New Rules in the Social Me...
Digital Darwin and the Health Care Industry - The New Rules in the Social Me...Digital Darwin and the Health Care Industry - The New Rules in the Social Me...
Digital Darwin and the Health Care Industry - The New Rules in the Social Me...
 
Yo como tu version web
Yo como tu version webYo como tu version web
Yo como tu version web
 
Pag Internet
Pag InternetPag Internet
Pag Internet
 
How to Deliver Kick Ass Salesforce Training Without Breaking A Sweat or Break...
How to Deliver Kick Ass Salesforce Training Without Breaking A Sweat or Break...How to Deliver Kick Ass Salesforce Training Without Breaking A Sweat or Break...
How to Deliver Kick Ass Salesforce Training Without Breaking A Sweat or Break...
 
El derecho público provincial
El derecho público provincialEl derecho público provincial
El derecho público provincial
 
Proyecto 1ra conferencia internacional de esterilizaciã³n de perros y gatos r...
Proyecto 1ra conferencia internacional de esterilizaciã³n de perros y gatos r...Proyecto 1ra conferencia internacional de esterilizaciã³n de perros y gatos r...
Proyecto 1ra conferencia internacional de esterilizaciã³n de perros y gatos r...
 
Motor insurance: services telematics based
Motor insurance: services telematics basedMotor insurance: services telematics based
Motor insurance: services telematics based
 
Scratch y xo
Scratch y xoScratch y xo
Scratch y xo
 
Optimal schedule of Bacillus Calmette-Guerin for non-muscle-invasive bladder ...
Optimal schedule of Bacillus Calmette-Guerin for non-muscle-invasive bladder ...Optimal schedule of Bacillus Calmette-Guerin for non-muscle-invasive bladder ...
Optimal schedule of Bacillus Calmette-Guerin for non-muscle-invasive bladder ...
 

Semelhante a Mercati e intermediari assicurativi. Un confronto internazionale

Introduzione al Rapporto ACT sugli Strumenti Finanziari
Introduzione al Rapporto ACT sugli Strumenti FinanziariIntroduzione al Rapporto ACT sugli Strumenti Finanziari
Introduzione al Rapporto ACT sugli Strumenti Finanziari
Salvatore Vescina
 

Semelhante a Mercati e intermediari assicurativi. Un confronto internazionale (20)

Il mercato dei capitali per finanziare l'innovazione e l’efficienza energetic...
Il mercato dei capitali per finanziare l'innovazione e l’efficienza energetic...Il mercato dei capitali per finanziare l'innovazione e l’efficienza energetic...
Il mercato dei capitali per finanziare l'innovazione e l’efficienza energetic...
 
Consip - Kit di Gara Ed. 2003
Consip - Kit di Gara Ed. 2003Consip - Kit di Gara Ed. 2003
Consip - Kit di Gara Ed. 2003
 
Report Aim Italia giugno 2019
Report Aim Italia giugno 2019Report Aim Italia giugno 2019
Report Aim Italia giugno 2019
 
New Agency Model - Innovation in Distribution
New Agency Model - Innovation in DistributionNew Agency Model - Innovation in Distribution
New Agency Model - Innovation in Distribution
 
Guida minibond 2014
Guida minibond 2014Guida minibond 2014
Guida minibond 2014
 
Forum Riassicurativo Munich Re Italia 14 aprile 2016
Forum Riassicurativo Munich Re Italia 14 aprile 2016Forum Riassicurativo Munich Re Italia 14 aprile 2016
Forum Riassicurativo Munich Re Italia 14 aprile 2016
 
Insurance Review #34 - maggio 2016
Insurance Review #34 - maggio 2016Insurance Review #34 - maggio 2016
Insurance Review #34 - maggio 2016
 
Framand Consulting - Catalogo corsi di formazione
Framand Consulting - Catalogo corsi di formazioneFramand Consulting - Catalogo corsi di formazione
Framand Consulting - Catalogo corsi di formazione
 
Introduzione al Rapporto ACT sugli Strumenti Finanziari
Introduzione al Rapporto ACT sugli Strumenti FinanziariIntroduzione al Rapporto ACT sugli Strumenti Finanziari
Introduzione al Rapporto ACT sugli Strumenti Finanziari
 
credito alle micro e piccole imprese, confidi e politiche pubbliche
credito alle micro e piccole imprese, confidi e politiche pubblichecredito alle micro e piccole imprese, confidi e politiche pubbliche
credito alle micro e piccole imprese, confidi e politiche pubbliche
 
I confidi al bivio, spunti per una discussione (13 marzo 2018)
I confidi al bivio, spunti per una discussione (13 marzo 2018)I confidi al bivio, spunti per una discussione (13 marzo 2018)
I confidi al bivio, spunti per una discussione (13 marzo 2018)
 
Project Work MIB23 e MFA23 - PwC
Project Work MIB23 e MFA23 - PwCProject Work MIB23 e MFA23 - PwC
Project Work MIB23 e MFA23 - PwC
 
UBI BANCA - FOCUS CREDITO VARESE
UBI BANCA - FOCUS CREDITO VARESEUBI BANCA - FOCUS CREDITO VARESE
UBI BANCA - FOCUS CREDITO VARESE
 
Prospetto informativo stadio As Roma
Prospetto informativo stadio As RomaProspetto informativo stadio As Roma
Prospetto informativo stadio As Roma
 
La Rete d’Impresa quale strumento di efficienza ed innovazione per le PMI
La Rete d’Impresa quale strumento di efficienza ed innovazione per le PMILa Rete d’Impresa quale strumento di efficienza ed innovazione per le PMI
La Rete d’Impresa quale strumento di efficienza ed innovazione per le PMI
 
Statistical Data describing the implementation of the Small Business Act. ITALY
Statistical Data describing the implementation of the Small Business Act. ITALYStatistical Data describing the implementation of the Small Business Act. ITALY
Statistical Data describing the implementation of the Small Business Act. ITALY
 
Il problema del credito alle imprese: alcune analisi
Il problema del credito alle imprese: alcune analisiIl problema del credito alle imprese: alcune analisi
Il problema del credito alle imprese: alcune analisi
 
Quotazione AIM e Minibond: quali concrete opportunità per le PMI
Quotazione AIM e Minibond: quali concrete opportunità per le PMIQuotazione AIM e Minibond: quali concrete opportunità per le PMI
Quotazione AIM e Minibond: quali concrete opportunità per le PMI
 
Report minibond 2019
Report minibond 2019Report minibond 2019
Report minibond 2019
 
Piano eventi ABI 2014
Piano eventi ABI 2014Piano eventi ABI 2014
Piano eventi ABI 2014
 

Mercati e intermediari assicurativi. Un confronto internazionale

  • 1. biblioteca dell’economia d’azienda bea 4426-1f_bea 20/03/14 12:28 Pagina 1 Copyright Egea 2014 Vietata la riproduzione
  • 2. bea 4426-1f_bea 20/03/14 12:28 Pagina 2 Copyright Egea 2014 Vietata la riproduzione
  • 3. Mercati e intermediari assicurativi Un confronto internazionale a cura di Claudio Cacciamani bea 4426-1f_bea 20/03/14 12:28 Pagina 3 Copyright Egea 2014 Vietata la riproduzione
  • 4. Impaginazione Compos 90, Milano Copyright © 2014 EGEA S.p.A. Via Salasco, 5 – 20136 Milano Tel. 02/5836.5751 – Fax 02/5836.5753 egea.edizioni@unibocconi.it – www.egeaonline.it Tutti i diritti sono riservati, compresi la traduzione, l’adattamento totale o parziale, la riproduzione, la comunicazione al pubblico e la messa a disposizione con qualsiasi mezzo e/o su qualunque supporto (ivi compresi i microfilm, i film, le fotocopie, i supporti elettronici o digitali), nonché la memorizzazione elettronica e qualsiasi sistema di immagazzinamento e recupero di informazioni. Per altre informazioni o richieste di riproduzione si veda il sito www.egeaonline.it/fotocopie.htm Date le caratteristiche di Internet, l’Editore non è responsabile per eventuali variazioni di indirizzi e contenuti dei siti Internet menzionati. Prima edizione: marzo 2014 ISBN 978-88-238-4426-1 Stampa: Digital Print Service, Segrate (MI) 00470238442601_VOLAIT@0001-0018#.indd 4 26/03/14 16:39 Copyright Egea 2014 Vietata la riproduzione
  • 5. A Mario: nonno e, soprattutto, complice indimenticabile... 00470238442601_VOLAIT@0001-0018#.indd 5 26/03/14 16:39 Copyright Egea 2014 Vietata la riproduzione
  • 6. 00470238442601_VOLAIT@0001-0018#.indd 6 26/03/14 16:39 Copyright Egea 2014 Vietata la riproduzione
  • 7. Indice Ringraziamenti XIII Introduzione XV Parte prima 1 Introduzione alle Norme Comunitarie in materia d’Impresa e Intermediazione Assicurativa di Giuseppe Giudici 3 1.1 Introduzione alle Norme Comunitarie 3 1.2 Libertà di Stabilimento e Libera Prestazione di Servizi 4 1.3 La disciplina della concorrenza nel mercato assicurativo europeo 7 1.4 La normativa comunitaria sull’intermediazione assicurativa 8 1.5 Riflessioni sulla Direttiva 2002/92/CE 11 1.6 Sintesi delle proposte contenute nella Nuova Direttiva Europea sull’Intermediazione Assicurativa (IMD2) 13 1.6.1 Gli interventi degli esponenti di FSA, BIPAR e Europe Insurance sulla proposta di refusione della Direttiva sull’Intermediazione Assicurativa (IMD2) 14 2 L’evoluzione normativa degli intermediari di assicurazione in Italia di Giuseppe Giudici 17 2.1 Le Fonti normative dell’intermediazione assicurativa in Italia 17 2.2 Il Codice delle Assicurazioni Private e l’IVASS 21 2.3 Dal Codice delle Assicurazioni Private ai Regolamenti IVASS sull’Intermediazione 25 2.4 Il nuovo assetto Normativo sugli Intermediari Assicurativi 34 2.4.1. I Decreti “Bersani” 34 2.4.2. Nuovo Assetto Normativo 2009:modifiche al Regolamento Isvap 5/06 e relative applicazioni 36 2.4.3. I Regolamenti 34-35 IVASS 40 2.4.4. I Decreti “Monti” 44 00470238442601_VOLAIT@0001-0018#.indd 7 26/03/14 16:39 Copyright Egea 2014 Vietata la riproduzione
  • 8. Mercati e intermediari assicurativiVIII 2.4.5. I primi effetti dei Decreti “Bersani” e Decreti “Monti” sul mercato assicurativo 48 3 I profili giuridici dell’agente di assicurazione: i fondamenti normativi e i riflessi organizzativi della compliance di agenzia di Rudi Floreani e Stefano Petrussi 57 3.1 Premessa generale 57 3.2 La compliance: le fonti normative 58 3.2.1 Cos’è la compliance di agenzia? 60 3.2.2 Perché un’attività di compliance di agenzia? 63 3.2.3 La normaitva giuridicamente rilevante per l’agente di assicurazioni 65 3.2.4 Il concetto di “compliance di agenzia”: riflessioni conclusive 89 Bibliografia 91 4 L’accesso al Registro degli Intermediari di assicurazione in Europa di Giuseppe Giudici 93 4.1 L’accesso al Registro degli intermediari di assicurazione in Italia 93 4.2 L’accesso al Registro degli intermediari di assicurazione in Francia 95 4.3 L’accesso al Registro degli intermediari di assicurazione in Germania 97 4.4 L’accesso al Registro degli intermediari di assicurazione in Spagna 98 Parte Seconda 5 Il Mercato Assicurativo Europeo: caratteristiche generali e reti distributive di Giuseppe Giudici 103 5.1 Il Mercato Assicurativo Mondiale e i Mercati Internazionali 104 5.2 Il Mercato Assicurativo Europeo nel contesto mondiale 110 5.3 Il Mercato Assicurativo Europeo (MAE) 114 5.4 La raccolta premi nei singoli mercati nazionali in Europa 119 5.5 Analisi del Portafoglio Investimenti, dell’indice di Densità e del coefficiente di Penetrazione 121 5.6 La concorrenza nei singoli mercati assicurativi in Europa 127 5.7 La distribuzione assicurativa in Europa 130 5.8 L’ Assicurazione Online in Europa 133 5.9 Breve panorama sui principali mercati assicurativi europei e loro reti distributive 136 5.9.1. Il Mercato assicurativo britannico e il London Market 136 5.9.2. Il Mercato assicurativo spagnolo 137 5.9.3. Mercato assicurativo francese 141 5.9.4. Mercato assicurativo tedesco 144 5.10 I principali Gruppi assicurativi nei Rami Danni in Europa nel 2012 146 00470238442601_VOLAIT@0001-0018#.indd 8 26/03/14 16:39 Copyright Egea 2014 Vietata la riproduzione
  • 9. Indice IX 6 Il Mercato Assicurativo Italiano di Giuseppe Giudici e Paolo Meciani 149 6.1 Caratteristiche e situazione del mercato assicurativo italiano 149 6.2 Gli intermediari di assicurazione e la distribuzione in Italia 155 6.2.1 Le tipologie di intermediari di assicurazione 155 6.2.2 I l mercato distributivo assicurativo italiano 157 6.2.3 I canali distributivi tradizionali 161 6.2.3.1 I canali distributivi tradizionali: le agenzie generali in appalto 161 6.2.3.2 I canali distributivi tradizionali: i broker 165 6.2.4 I canali distributivi alternativi 168 6.2.5 I canali distributivi innovativi e di ultima generazione 173 6.2.6 Conclusioni e riflessioni sul mercato distributivo assicurativo italiano 174 6.2.6.1 Alcune considerazioni sulla digitalizzazione delle reti distributive 175 6.3 La Digitalizzazione della Rete Agenziale 177 6.3.1 Le reti distributive Agenziali sono lunghe ed articolate, strutturalmente poco reattive ad iniziative commerciali e marketing delle Compagnie 179 6.3.1.1 Elevato numero di venditori e difficile loro indirizzo 180 6.3.1.2 Agenzia assicurativa 181 6.3.1.3 Il Cliente 181 6.3.2 Ampiezza e articolazione dell’offerta assicurativa rendono Digital Mobility una concreta opportunità d’innovazione 181 6.3.2.1 Polizza assicurativa: un servizio intangibile 181 6.3.2.2 Complessità dei prodotti assicurativi 181 6.3.2.3 Ampiezza dell’offerta assicurativa 182 6.3.3 Best Practices per l’adozione della mobilità nella distribuzione assicurativa 182 6.3.3.1 Evolvere e potenziare il ruolo dei commerciali di Compagnia 182 6.3.3.2 Sales and Marketing per le Agenzie di assicurazione 183 6.3.3.3 Un’efficace gestione digitale richiede rilevanti cambiamenti attraverso l’organizzazione della Compagnia 183 6.3.4 Strategia digitale 184 6.3.4.1 Definire una strategia su misura per la Compagnia 184 6.3.4.2 Possibili impatti della digitalizzazione sul modello di business delle compagnie 184 6.3.5 Il Customer Lifetime Value come guida per l’identificazione degli interventi di digitalizzazione del modello di business 185 7 Comparazioni e parallelismi tra reti distributive in Europa di Paolo Savio 189 00470238442601_VOLAIT@0001-0018#.indd 9 26/03/14 16:39 Copyright Egea 2014 Vietata la riproduzione
  • 10. Mercati e intermediari assicurativiX 7.1 Introduzione 189 7.2 United Kingdom 190 7.2.2 Life 191 7.3 Germania 192 7.4 Francia 193 7.5 Spagna 195 7.6 East Europe 197 7.7 Conclusioni 199 8 I mercati riassicurativi di Georg Pickel 201 8.1 Elementi di Riassicurazione 201 8.1.1 Le origini e lo sviluppo sino alla fine del 18° secolo 201 8.1.2 Le innovazioni fondamentali del 18° secolo 202 8.1.3 La ripresa delle attività riassicurative nel 18° secolo 203 8.1.4 Sviluppo durante il 20° secolo 203 8.1.5 Cambiamenti e sfide del 21° secolo 204 8.2 Forme di Riassicurazione 205 8.2.1 Riassicurazione facoltativa 205 8.2.2 Trattati di Riassicurazione 206 8.2.3 Riassicurazione semi-obbligatoria 207 8.3 Generi di Riassicurazione 207 8.3.1 Riassicurazione proporzionale: trattato in quota e eccedente di somma 207 8.3.2 Riassicurazione non proporzionale: eccesso di sinistro e stop loss 209 9 Le mutue assicurative in Europa di Georg Pickel, Roberto Anesin, Luca Filippone e Carlo Enrico de Fernex 211 9.1 Le mutue assicurative in Austria 211 9.1.1 Le Mutue minori 212 9.1.1.1 La Storia 212 9.1.1.2 Aspetti istituzionali ed operativi 212 9.1.2 Le Mutue Regionali 213 9.2 Le mutue dirette in Francia 214 9.2.1 Storia della mutualità in Francia 214 9.2.1.1 Lo sviluppo 214 9.2.1.2 Les Mutuélles Françaises: la differenziazione 215 9.2.1.3 Les Mutuélles Francaises: le caratteristiche 216 9.2.1.4 Les Mutuélles Francaises: una curiosità 217 9.3 Le mutue assicurative in Italia 217 9.3.1 Premessa 217 9.3.2 La storia delle mutue assicuratrici 218 9.3.3 La disciplina delle mutue assicuratrici in Italia 226 00470238442601_VOLAIT@0001-0018#.indd 10 26/03/14 16:39 Copyright Egea 2014 Vietata la riproduzione
  • 11. Indice XI 9.3.4 Principali differenze tra le mutue assicuratrici e le cooperative di assicurazione 227 9.3.5 Governance delle mutue assicuratrici 227 9.3.6 Caratteristiche delle mutue assicuratrici 228 9.3.7 Struttura e dati relativi ai gruppi assicurativi di natura mutualistica 229 9.3.8 La Società Reale Mutua di Assicurazioni 234 9.3.9 Partecipazione in Amice 237 Bibliografia 237 10 La bancassicurazione in Italia e in Europa di Claudio Cacciamani e Lara Maini 239 10.1 Premessa 239 10.2 I modelli organizzativi di bancassicurazione 240 10.3 La bancassurance in Europa 246 10.4 Il modello distributivo e bancassicurativo italiano 252 10.5 Le prospettive di sviluppo della bancassicurazione 256 10.6 Gli sportelli bancari e la formazione delle riserve tecniche 265 Riferimenti bibliografici 270 11 La grande distribuzione organizzata delle polizze assicurative 273 11.1 Introduzione 273 11.2 Le dimensioni del canale a livello globale 274 11.3 Lo sviluppo in Europa 274 11.4 Lo sviluppo in Italia 276 11.5 I prodotti 278 11.6 Le modalità distributive 281 11.7 I fattori critici di successo 283 11.8 Le prospettive 284 Parte Terza 12 APRIL: da Broker a Gruppo Assicurativo integrato a livello internazionale 289 12.1 Il Gruppo April 289 12.1.1 La mission: uniti nel cambiare l’immagine dell’assicurazione 289 12.1.2 Gli indicatori chiave 289 12.1.3 La presenza internazionale 291 12.1.4 La Governance 292 12.1.5 Il business model 292 12.1.6 L’organizzazione 293 12.1.7 La visione futura 293 12.1.8 I quattro valori fondanti 294 00470238442601_VOLAIT@0001-0018#.indd 11 26/03/14 16:39 Copyright Egea 2014 Vietata la riproduzione
  • 12. Mercati e intermediari assicurativiXII 12.1.9 Una rottura con la tradizione, che dura da 25 anni 294 12.1.10 Le partnership riflettono i valori del Gruppo 295 12.1.11 Un brand orientato al Cliente 295 12.1.12 La specializzazione ed i mercati serviti 296 12.1.13 La vicinanza ai propri Clienti tramite un network di distribuzione multicanale 296 12.1.14 Il monitoraggio costante della qualità del servizio ai Clienti 297 12.1.15 Un assicuratore che spinge i confini dell’intermediazione 298 12.1.16 Le risorse umane 298 12.1.17 La responsabilità sociale 299 12.2 Il mercato e le reti distributive francesi 300 12.2.1 Gli Enti di riferimento 300 12.2.2 I premi del Lavoro Diretto in Francia 300 12.2.3 I macro-trend 302 12.2.4 I Brokers 304 12.2.5 Gli agenti generali 305 12.2.6 I Mandataires d’Assurance 305 12.2.7 I Mandataires d’Intermediaires d’Assurance 305 12.2.8 Le reti bancarie 306 12.2.9 Le Mutuelles 306 12.2.10 La strategia multicanale integrata 307 12.2.11 L’uso della rete Internet 308 12.3 APRIL Italia 309 12.3.1 La mission: uniti nel cambiare l’immagine dell’assicurazione 309 12.3.2 I principali dati societari 309 12.3.3 Il posizionamento 309 12.3.4 Il servizio 310 12.3.5 I prodotti 310 12.3.6 La distribuzione 311 12.3.7 APRIL ITALIA ed i Fondi Sanitari 312 13 ITAS Mutua: caratteristiche ed evoluzione di una Mutua assicurativa regionale 313 13.1 Introduzione storica 313 13.1.1 Evoluzione storica di ITAS Mutua 313 13.2 Il modello di governance di ITAS Mutua 319 13.3 La struttura del Gruppo ITAS 325 13.4 La crescita del Gruppo ITAS nell’ultimo decennio 325 13.5 Il Gruppo ITAS nel 2013 e nel futuro prossimo 334 Conclusioni 337 Gli Autori 341 00470238442601_VOLAIT@0001-0018#.indd 12 26/03/14 16:39 Copyright Egea 2014 Vietata la riproduzione
  • 13. Ringraziamenti Molti sono i modi con cui si può fare un servizio alla comunità e al Paese: a ciascuno spetta dare il meglio nel suo ambito personale e professionale. Alle aziende, tutte, ma in particolare quelle a natura mutualistica, il dovere di con- tribuire alla crescita di un sistema sociale, facendosi promotrici di conoscenza e di formazione. Favorire gli studi, anche più tecnici, mettendoli a disposizione di studiosi, professionisti, studenti, significa creare le condizioni perché, alla fine, il servizio offerto ai cittadini sia sempre migliore. Questo può avvenire se la complessità del sistema economico e, nello specifi- co, di quello assicurativo, viene analizzata con competenza e con la capacità di rivolgersi alle migliori esperienze, sia nazionali che internazionali. Il lascito che la storia ormai bicentenaria di ITAS lascia a noi e alle future generazioni è esattamente questo: essere consapevoli dei legami che tengono insieme il sistema culturale, economico e sociale delle comunità territoriali, del nostro Paese, dell’intera Europa. Le ricerche pubblicate in questo volume, contribuendo alla conoscenza, rin- forzano quei legami sociali che sono alla base del bene comune. ITAS Mutua April Italia ha ritenuto non solo opportuno, ma anche importante supportare la pubblicazione di questo libro, in quanto in linea con le sue finalità di diffu- sione della cultura assicurativa e di una diversa modalità di fare assicurazione in Italia e nel mondo, obiettivo che tutto il Gruppo April persegue fin dalla sua creazione nel 1988. April Italia SpA 00470238442601_VOLAIT@0001-0018#.indd 13 26/03/14 16:39 Copyright Egea 2014 Vietata la riproduzione
  • 14. 00470238442601_VOLAIT@0001-0018#.indd 14 26/03/14 16:39 Copyright Egea 2014 Vietata la riproduzione
  • 15. Introduzione di Claudio Cacciamani Da diverso tempo si discute in Italia dell’evoluzione prevedibile del mercato assicurativo, anche in relazione alla sempre più rilevante liberalizzazione del settore. In merito, due sono le tematiche essenziali da prendere in considera- zione. La prima concerne le azioni e gli effetti della progressiva liberalizzazione del comparto. In particolare, si tratta di verificare se le azioni intraprese finora dalle Autorità di Governo siano o meno efficaci non tanto e non solo congiunturalmen- te, ma anche strutturalmente. I provvedimenti che si sono succeduti hanno mirato soprattutto a una maggiore concorrenza tra intermediari, non incidendo in modo rilevante sulle compagnie e sugli stimoli che possono essere dati a queste ultime per una maggiore competizione sul mercato. I risultati sono ancora da verificare nella loro interezza, anche se si potrebbe pensare a una più forte concorrenza solo su determinati segmenti e prodotti, piuttosto che a una più intensa e proattiva of- ferta di strumenti assicurativi in modo generalizzato a tutta la clientela da parte delle compagnie. La seconda tematica concerne la necessità di analizzare l’evoluzione del mer- cato e della distribuzione assicurativa nazionale in ottica europea. Nello speci- fico, due sono le problematiche connesse a quest’ultima. Da una parte, occor- re verificare se e quanto le tendenze in atto negli altri Paesi europei possano influenzare i comportamenti non solo degli attori, ma anche delle Autorità di Vigilanza. A quest’ultimo riguardo, il rischio è che gli operatori, compagnie e intermediari, attuino una sorta di “arbitraggio” legislativo e regolamentare. Que- sto fenomeno se, magari, giova al livello dei prezzi di mercato, d’altro canto, può ridurre la tutela e la salvaguardia del consumatore finale di prodotti e strumenti assicurativi. Dall’altra parte, considerando il grado di diffusione e di cultura assi- curativa in Italia, vi è la possibilità che operatori esteri entrino in modo massiccio nel nostro Paese. Il vantaggio che ne deriverebbe al mercato potrebbe, tuttavia, essere controbilanciato da una più forte dipendenza dei clienti da operatori sui quali le nostre Autorità di Vigilanza non possono incidere con la stessa efficienza e la medesima efficacia utilizzata per i soggetti nazionali. Ancora una volta, si 00470238442601_VOLAIT@0001-0018#.indd 15 26/03/14 16:39 Copyright Egea 2014 Vietata la riproduzione
  • 16. Mercati e intermediari assicurativiXVI aprono scenari innovativi di mercato, con nuove opportunità, ma anche minacce mai incontrate prima sia per gli operatori sia per i clienti. Nello scenario descritto matura l’idea di un gruppo di lavoro che possa fare il punto della situazione attuale e prospettica del mercato assicurativo naziona- le, avendo come riferimenti non solo la normativa e i regolamenti, ma anche le tendenze del settore all’estero. L’obiettivo è illustrare criticamente se e quanto le innovazioni in atto siano in grado di produrre effetti strutturali, comunque favorevoli alla competizione e ai consumatori nel lungo periodo, o, più semplice- mente, congiunturali. Il lavoro è suddiviso in tre parti. Nella prima si concentra l’attenzione sulle problematiche giuridiche e regola- mentari dell’intermediazione assicurativa. In particolare, il focus è sulle temati- che aperte, da una parte, dalla regolamentazione europea e, dall’altra, dai nuovi canali distributivi. La prospettiva di una maggiore uniformità normativa crea opportunità per gli intermediari, ma anche nuovi vincoli e modalità operative innovative con le quali doversi confrontare. Infatti, la crescente pressione sui margini reddituali non deve trovare impreparati gli intermediari nel momento in cui ciò comporti investimenti tangibili e intangibili anche notevoli. La seconda parte si concentra sulle caratteristiche del mercato assicurativo italiano visto alla luce di quello più vasto europeo. Nel dettaglio, l’evoluzione dei diversi canali è inquadrata nei suoi trend di fondo e nella sua evoluzione prevedi- bile di medio termine. In questo, un aspetto rilevante da tenere in considerazione riguarda gli investimenti informatici della rete, i quali possono diventare effetti- vamente un vantaggio competitivo strutturale degli intermediari. L’analisi è compiuta avendo quale riferimento complementare specifici mo- delli di compagnia. La prima è quella di tipo mutualistico, in Italia non presente in maniera rilevante, ma che in altri Paesi costituisce un fenomeno degno di ri- lievo. Il duplice ruolo di socio e di assicurato del cliente lo rende maggiormente legato alla compagnia e ne costituisce anche la solida base per una fidelizzazione di lungo termine. La seconda concerne le compagnie e i canali innovativi, non tradizionali, i quali nel nostro Paese stanno iniziando a diffondersi. Il riferimento è alla grande distribuzione organizzata e alla bancassurance. Peraltro, quest’ul- tima, già presente da diversi anni in Italia, deve rivisitare la sua “mission” alla luce sia della perdurante crisi finanziaria sia della riforma, soprattutto in tema di patrimonio e di vigilanza prudenziale, che sta interessando il sistema bancario nazionale. Trasversale ai temi elencati è quello della riassicurazione. L’assenza di compagnie di riassicurazione in Italia deve spingere a ripensare il ruolo di tale strumento soprattutto nel momento in cui si volesse spingere per una maggiore diffusione dei prodotti assicurativi per specifiche categorie di soggetti, si pensi al comparto di responsabilità civile per i professionisti, o di rischi, quali quelli catastrofali. La terza parte è dedicata ai casi. Questi devono essere letti non quali punti di arrivo, ma come risposte a problemi e opportunità che nel tempo e, soprattutto, recentemente si sono aperte in Italia. 00470238442601_VOLAIT@0001-0018#.indd 16 26/03/14 16:39 Copyright Egea 2014 Vietata la riproduzione
  • 17. Introduzione XVII Le singole relazioni, poi articolate nei capitoli del libro, sono state presentate dagli Autori in un convegno tenuto a Parma il 14 novembre 2013. Esse hanno beneficiato degli interventi dei partecipanti e di quelli che hanno caratterizzato la tavola rotonda successiva all’esposizione delle stesse. A tutti va profonda gra- titudine per la passione e la dedizione messa nel lavoro e nella sua discussione plenaria. La pubblicazione non sarebbe mai stata realizzata senza il fattivo contributo di ITAS Mutua. Al Direttore Generale, dottor Ermanno Grassi, e alla Responsa- bile della Comunicazione e Ufficio Stampa, dottoressa Luisa Sforzellini, va un cordialissimo ringraziamento. Altrettanta gratitudine va tributata ad April Broker S.p.A., che, nella persona dell’Amministratore Delegato e Direttore Generale dottor Roberto Anesin, ha permesso alla pubblicazione di assumere la veste attuale. Un ringraziamento non di rito va al dottor Giuseppe Giudici, per il contributo di idee e organizzativo essenziale per la realizzazione del convegno da cui si è originato il libro, e alla dottoressa Lara Maini, per l’insostituibile opera di coor- dinamento accademico e di ausilio nella revisione dei testi. Infine, ma non ultimo, il Curatore e gli Autori si attendono dai lettori idee e osservazioni, tanto critiche quanto costruttive e pur sempre benevole, essenziali per potere proseguire nell’indagine della materia e degli scenari futuri a questa connessi. Università degli Studi di Parma Dipartimento di Economia Febbraio 2014 00470238442601_VOLAIT@0001-0018#.indd 17 26/03/14 16:39 Copyright Egea 2014 Vietata la riproduzione
  • 18. 00470238442601_VOLAIT@0001-0018#.indd 18 26/03/14 16:39 Copyright Egea 2014 Vietata la riproduzione
  • 19. Parte Prima 00470238442601_VOLAIT@0019-0034#.indd 1 25/03/14 13:33 Copyright Egea 2014 Vietata la riproduzione
  • 20. 00470238442601_VOLAIT@0019-0034#.indd 2 25/03/14 13:33 Copyright Egea 2014 Vietata la riproduzione
  • 21. 1 Introduzione alle Norme Comunitarie in materia d’Impresa e Intermediazione Assicurativa di Giuseppe Giudici Con il presente capitolo, vengono introdotti per sommi capi i principali filoni normativi comunitari con riferimento alle imprese di assicurazione e loro inter- mediari. Riassumendo, è possibile sintetizzare il quadro normativo comunitario in materia assicurativa in due macro settori, Life e Non Life. I due macro settori, a loro volta sono segmentabili in tre grandi filoni: le prime Direttive degli anni ’70, le seconde Direttive degli anni ’80 e le terze Direttive degli anni ’90. Con le terze Direttive 92/49/CEE e 92/96/CEE viene attuato all’interno dei paesi comu- nitari il fondamentale principio dell’home country, secondo cui l’autorizzazione all’esercizio e all’accesso a operare in regime di stabilimento(FOE, Freedom of Establishment) o di libera prestazione(FPS, Free Provision of Service) all’inter- no della Comunità Europea, è demandata per intero all’Autorità di Vigilanza e Controllo dello Stato membro di origine dell’impresa. Il capitolo si conclude con alcune considerazioni e proposte contenute nella Nuova Direttiva Europea sull’Intermediazione Assicurativa (IMD2), che entrerà in vigore a partire dal 1 gennaio 2016. 1.1 Introduzione alle Norme Comunitarie A partire dalla seconda metà del XX° secolo, attraverso la costituzione della Comunità Economica Europea, tra i cui Stati fondatori erano presenti Italia, Ger- mania e Francia, nasce la cosiddetta disciplina economica comunitaria: il Tratta- to di Roma del 25 marzo 1957. Il Trattato di Roma istituiva la CEE e nella parte II – Fondamenti della Comunità – dettava il fondamentale principio della libera circolazione all’interno della comunità delle persone, dei lavoratori, dei servizi e dei capitali. L’art.57 del presente Trattato, prevedeva l’emanazione di Direttive intese al coordinamento delle disposizioni legislative regolamentari degli Stati membri. All’interno di queste Direttive, rientravano le norme mirate alla costruzione del cosiddetto mercato unico delle assicurazioni, inteso come spazio senza frontiere 00470238442601_VOLAIT@0019-0034#.indd 3 25/03/14 13:33 Copyright Egea 2014 Vietata la riproduzione
  • 22. Mercati e intermediari assicurativi4 interne in cui le imprese di assicurazione potessero esercitare liberamente le loro attività. I provvedimenti comunitari miravano sostanzialmente a raggiungere due obiettivi: • consentire a tutti i cittadini della Comunità l’accesso alla più vasta gamma di prodotti di assicurazione offerti nella Comunità, fornendo loro la dovuta tutela giuridica e finanziaria; • garantire che ogni impresa di assicurazione, riconosciuta in uno degli Stati membri, svolgesse l’esercizio dell’attività in tutta la Comunità, dal punto di vista del diritto di stabilimento e dal punto di vista della libera prestazione di servizi. La disciplina distingueva tra assicurazioni sulla vita e altre assicurazioni: in ge- nere si tende a parlare di prime, seconde e terze direttive comunitarie intendendo coppie di direttive, cioè per rami danni (non life) e per rami vita (life). 1.2 Libertà di Stabilimento e Libera Prestazione di Servizi Il 25 marzo 1957 viene sottoscritto il Trattato di Roma istitutivo della CEE (Co- munità Economica Europea): Art.52 del Trattato = Freedom of Establishment, FOE, ossia la libertà di un cittadino comunitario cioè appartenente ad uno Stato membro di esercitare in modo continuo, stabile e permanete la propria attività in un altro Stato (della CEE); Art. 52 ancora = principio libera prestazione di servizi, Free Provision of Service, FPS, ossia la libertà di esercitare con modalità temporanea la propria attività in un altro Stato, (secondo entrambi i principi, soggiacendo alle condizio- ni previste da questo Stato per i propri cittadini), sono stati alla base di tutte le successive legislazioni. Art.57 del Trattato = prevede emanazione di tre coppie di Direttive (non life e life). Si parte nel 1973 con le Direttive 73/236/EEC, 73/239/CEE e 73/240/CEE: • la prima Direttiva 236 è ricordata come la prima non life; • la seconda 240 dispone il diritto di stabilimento, FOE. Nel 1979, con la Direttiva 267, si dispone per la prima volta una disciplina omo- genea per tutte le imprese operanti nel Life. Grazie alle quattro Direttive degli anni Settanta 1. una disciplina omogenea comunitaria per facilitare il diritto di FOE; 00470238442601_VOLAIT@0019-0034#.indd 4 25/03/14 13:33 Copyright Egea 2014 Vietata la riproduzione
  • 23. Introduzione alle Norme Comunitarie in materia d’Impresa e Intermediazione Assicurativa 5 2. imporre il divieto di esercizio congiunto dei rami danni e vita; 3. prescritta la costituzione di un margine di solvibilità; 4. distinzione disciplina e privilegi tra imprese comunitarie e extracomunitarie. Negli anni Ottanta, il secondo filone di Direttive: la n. 88/357/CEE e la 90/619/CEE 1. segmentazione dei rami danni in due grandi categorie, corporate/commercial lines e retail (personal lines); 2. rafforzamento dei concetti di regime di stabilimento = carattere permanente, libera prestazione = carattere temporaneo. Quindi, negli anni Ottanta, si assiste all’avvento delle seconde direttive: ven- gono, infatti, emanate la n.88/357/CEE e la n. 90/619/CEE, direttive rispettiva- mente danni e vita, tramite le quali il legislatore comunitario voleva rafforzare il mercato unico basato sul pieno riconoscimento sia del diritto di stabilimento sia della libera prestazione di servizi. Gli Stati potevano disporre norme a tutela dei contraenti più deboli e a seguito di ciò i rami danni furono segmentati in due grandi categorie: “grandi rischi”(oggi comunemente denominati rischi azienda o “corporate” o “commercial lines” ) e “rischi di massa”(o linea persona o settore ”retail”). In Italia, questo secondo filone, venne recepito con i decreti legislativi n.49 e 23 del 15 gennaio 1992 e n.515 del 23 dicembre dello stesso anno. La fondamentale portata delle seconde direttive, sta nell’impegno e sforzo del legislatore di demarcare nettamente la distinzione tra attività in regime di stabi- limento e libera prestazione di servizi: in pratica la sottolineatura del carattere permanente per la prima e temporaneo per la seconda. In altre parole, affinché si riconoscesse attività in regime di stabilimento era sufficiente “una qualsiasi presenza permanente di un’impresa nel territorio di uno Stato membro” . Si ricadeva, invece, nell’istituto della libera prestazione di servizi, allorché ed ogni qual volta l’affare fosse concluso senza “una qualsiasi e pur minima forma di organizzazione stabile nel territorio dello Stato membro”. Occorre osservare che i principi e la disciplina dettati dalle seconde direttive sono stati attuati parzialmente: infatti, nei rami danni la distinzione tra “grandi rischi” e “rischi di massa”, ha determinato per i primi l’applicazione della libera prestazione di servizi(lps o FPS, secondo il principio dell’home country control); al contrario, per i rischi di massa si continuava ad applicare il principio dell’host country control, ossia un regime di autorizzazione complesso ed articolato pres- so l’autorità di vigilanza dello Stato membro in cui deve svolgersi la prestazione. Inoltre, per taluni rami danni rischi speciali veniva esclusa la possibilità di operare in libera prestazione di servizi. 00470238442601_VOLAIT@0019-0034#.indd 5 25/03/14 13:33 Copyright Egea 2014 Vietata la riproduzione
  • 24. Mercati e intermediari assicurativi6 Negli anni Novanta, il terzo blocco di direttive: la 92/49/CEE (nel danni) e la 92/96/CEE (nel life) realizzazione e rafforzamento del mercato unico attivazione del principio dell’home country control Si segnala, pertanto, negli anni Novanta, il terzo blocco di direttive: con le diret- tive n. 92/49/CEE e n. 92/96/CEE, la prima in ambito danni, la seconda nel life, il legislatore comunitario porta a compimento il mercato assicurativo unico. Un mercato unico nel quale le imprese aventi la sede legale in uno Stato membro pos- sono operare all’interno di tutta la Comunità Europea: tale obiettivo si realizza con il principio dell’home country control, secondo cui l’autorizzazione all’eser- cizio e all’accesso a operare in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi, all’interno della Comunità Europea, è demandata per intero all’autorità di vigilanza e di controllo della Stato membro di origine dell’impresa. Si riportano sinteticamente le principali conseguenze normative del principio dell’home country control, applicato comunemente sia ai rami danni sia al set- tore life: • l’autorizzazione amministrativa all’esercizio dell’assicurazione, rilasciata dal- lo Stato di origine dell’impresa, è valida per l’intera Comunità Europea nel cui territorio, l’impresa di assicurazione può esercitare la propria attività sia in regime di stabilimento sia il libera prestazione di servizi. Di conseguenza, gli Stati membri non possono imporre alle imprese la preventiva comunicazione o approvazione sistematica, da parte delle rispettive autorità di vigilanza e con- trollo, delle condizioni generali di assicurazione e delle tariffe, fatta eccezio- ne, se richiesta, per le assicurazioni obbligatorie danni. Il principio dell’home country control prevede una completa informativa alla clientela sul contenuto dei prodotti offerti e sul regime in base al quale viene perfezionato il contratto: per i rami life viene introdotto anche il diritto di ripensamento sia nella fase precontrattuale attraverso la revocabilità della proposta, sia dopo il suo perfe- zionamento mediante il dirittSi prevede ancora una libertà di forme pubblici- tarie, con il solo limite del rispetto delle norme della Stato membro nel quale si svolge l’attività, che disciplinano: –– la forma e il contenuto della pubblicità per motivi di interesse generale; –– disposizioni e regole dettagliate per le riserve tecniche; –– l’obbligo di soppressione di ogni forma di monopolio; 00470238442601_VOLAIT@0019-0034#.indd 6 25/03/14 13:33 Copyright Egea 2014 Vietata la riproduzione
  • 25. Introduzione alle Norme Comunitarie in materia d’Impresa e Intermediazione Assicurativa 7 –– la vigilanza finanziaria sull’attività complessiva dell’impresa e il controllo sull’azionariato, nonché sull’idoneità degli azionisti a garantire una gestione sana e corretta della stessa, che competono all’autorità di vigilanza dello Stato di origine; –– la garanzia di assoluta parità di trattamento di tutti i creditori in caso di liquida- zione coatta amministrativa dell’impresa. In Italia, il recepimento delle terze direttive è avvenuto con i decreti legislativi 174 (life) e 175 (non life) del 17 marzo 1995: con essi oltre a rivoluzionare e a introdurre modifiche alla legge 990/69 sull’RCA obbligatoria, si sono introdotti i primi interventi sugli obblighi informativi precontrattuali, ed ancora ma soprat- tutto è stata abolita la cessione legale in favore dell’INA per i contratti conclusi dopo il maggio 1993 e quindi l’INA veniva trasformata in spa, trasferendo le attività diverse da quella assicurativa, ad un’altra società, la Consap. 1.3 La disciplina della concorrenza nel mercato assicurativo europeo Art.81 del Trattato di Roma 1957 = è vietato impedire-restringere-falsare il principio della concorrenza all’interno della Comunità Europea Il legislatore europeo, con una serie di regolamenti, ha voluto armonizzare le legislazioni nazionali, gli accordi e porre regole standard In Italia, la prima legge antitrust è dell’ottobre 1990. Nel 1962, si assiste all’emanazione di una prima forma di regolamentazione euro- pea (con il Regolamento n.17); di poi, il Regolamento CE n.3932/92 comprendeva una serie di accordi e di forme di collaborazione tra imprese di assicurazione e, benché li considerasse sensibili ai fini della concorrenza, li riteneva comunque le- gittimi e ammissibili ai sensi del comma 3 dell’art.81 del Trattato di Roma (1957). A quest’ultimo provvedimento, si sostituì il Regolamento CE n.358/2003, en- trato in vigore dal 1 aprile 2003 e con scadenza 31 marzo 2010: anche il presente Regolamento non modificava ma estendeva la disciplina di esenzioni in tema di accordi e concorrenza tra imprese di assicurazione. Successivamente il 30 marzo 2010, veniva pubblicato il Regolamento CE n.267/2010, con riferimento all’applicazione dell’art.101 del Trattato di Roma: 00470238442601_VOLAIT@0019-0034#.indd 7 25/03/14 13:33 Copyright Egea 2014 Vietata la riproduzione
  • 26. Mercati e intermediari assicurativi8 con tale regolamento la Comunità Economica Europea iniziava un percorso di tendenza inversa rispetto al passato, delimitando le esenzioni previste dai pre- cedenti regolamenti a specifici casi come la costituzione e il funzionamento di pools destinati alla copertura in comune di determinati rischi. Tale regolamento entrava in vigore il 1 aprile 2010 e prevede la scadenza al 31 marzo 2017. In Italia, occorre attendere sino all’ottobre del 1990, allorché con la Legge n.287 entra in vigore la prima legislazione antitrust. Attualmente la disciplina delle imprese di assicurazione si basa sostanzial- mente sulla legislazione di origine comunitaria, per quanto concerne: • le condizioni di autorizzazione all’esercizio dell’impresa; • le condizioni di esercizio con la vigilanza dell’autorità di controllo dello stato di origine; • l’accesso all’esercizio dell’attività al di fuori dello stato di origine; • la disciplina delle riserve e del margine di solvibilità; • gli obblighi di comunicazione all’autorità di vigilanza e i poteri di controllo e di vigilanza della stessa; • la redazione dei bilanci e dei conti consolidati; • le situazioni straordinarie legate a fusioni, scissioni o liquidazioni coatte am- ministrative; • l’acquisizione di partecipazioni, anche per singoli rami d’azienda. In conclusione, il legislatore comunitario si è occupato prevalentemente delle norme regolamentatrici dell’attività dell’impresa di assicurazione e dell’attività di intermediazione, ed in minor misura degli aspetti del contratto di assicurazione. 1.4 La normativa comunitaria sull’intermediazione assicurativa Direttiva n. 77/92 preliminare armonizzazione dell’intermediazione destinata a 3 categorie: 1. l’attività di mediazione o brokeraggio; 2. l’attività tipica degli agenti generali; 3. l’attività di tutte le figure residuali per conto di broker e agenti. In Italia, a seguito del recepimento della Direttiva 77/92 00470238442601_VOLAIT@0019-0034#.indd 8 25/03/14 13:33 Copyright Egea 2014 Vietata la riproduzione
  • 27. Introduzione alle Norme Comunitarie in materia d’Impresa e Intermediazione Assicurativa 9 • Legge n.48 del 1979 istituzione Albo nazionale Agenti; • Legge n.792 del 1984 istituzione dell’Albo nazionale dei mediatori di assicu- razione detti Broker. La Direttiva n.77/92, prima direttiva comunitaria sull’intermediazione assicura- tiva del 13 dicembre 1976, era destinata a facilitare l’esercizio della libertà di stabilimento e libera prestazione di servizi per le attività di agente e di mediato- re di assicurazioni. Questa direttiva partiva dalla consapevolezza che in merito alla regolamentazione degli intermediari assicurativi “tradizionali” o vigevano profonde distinzioni tra i diversi Stati nazionali, o addirittura in alcuni casi non sussisteva alcuna normativa in merito: pertanto, la direttiva n.77/92 mirava ad introdurre una prima forma di armonizzazione dell’intermediazione assicurativa. La direttiva n.77/92 mirava soprattutto all’equiparazione dei titoli di qualifica- zione professionale prevista dagli Stati membri. In Italia a seguito della Direttiva n.77/92, venivano emanate due Leggi in mo- menti distinti: • la Legge n.48 del 7 febbraio 1979 con la quale si istituiva l’Albo nazionale degli agenti di assicurazione; • la Legge n.792 del 28 novembre 1984, che istituiva l’Albo dei mediatori di assi- curazione, anche denominati con terminologia anglosassone “broker”. All’epoca, in Italia non sussisteva la carenza normativa in merito ad altre forme di vendita, poiché la vendita diretta era esercitata esclusivamente dalle agenzie in economia, anche dette Gerenze. In Italia, la figura del subagente professionista era prevista sia dalla suddetta normativa comunitaria, sia dalla Legge n.48: era definito come l’agente dell’agente ed era regolamentato dalle norme contenute negli art. 1742-1753 del Codice Civile. In merito alla regolarizzazione e legittimazione dei cosiddetti canali alternativi, la Commissione Europea emana il 18 dicembre 1991 la Raccomandazione n.92/48/ CEE, con cui si disponeva che gli Stati membri prevedessero requisiti professionali e di registrazione degli intermediari assicurativi e si legittimava la distribuzione di prodotti e polizze assicurative attraverso canali non specificatamente regolamentati. Direttiva 2002/92/CEE(dicembre 1992) disponeva: • la registrazione presso l’Autorità competente di ciascun Stato membro di tutti coloro che svolgono l’attività di intermediazione assicurativa; 00470238442601_VOLAIT@0019-0034#.indd 9 25/03/14 13:33 Copyright Egea 2014 Vietata la riproduzione
  • 28. Mercati e intermediari assicurativi10 • parità di trattamento tra gli operatori che esercitano l’intermediazione, • introduzione regole di trasparenza nei rapporti tra intermediari e consumatori particolare attenzione alle norme a tutela dei consumatori. In Italia, la Direttiva 2002/92 viene recepita nel 2005 dal Codice delle Assicurazioni Private La presente direttiva si applica a tutti coloro che esercitassero professionalmente l’attività di intermediazione assicurativa e non su base accessoria o secondaria alla predetta attività principale. Prevede una precisa definizione di attività di intermediazione, comprendendo tutti i sottoprocessi della distribuzione assicura- tiva, dalla fase approntativa e preparatoria della proposta del prodotto, alla pre- sentazione e fase di vendita vera e propria dello stesso, a tutta la gestione del rapporto con il cliente, partendo dal perfezionamento del contratto e finendo con la collaborazione alla gestione e conclusione della procedura in caso di sinistro: in tale definizione non vi è alcuna distinzione tra agente e broker, ma si sottin- tende destinata a tutte le figure che svolgono tale attività in modo prevalente e professionale. Dall’applicazione della presente direttiva è esclusa l’attività distributiva svol- ta direttamente dalle imprese di assicurazione; secondo questa, gli intermediari devono essere registrati presso l’autorità di vigilanza dello Stato membro, posse- dere i previsti requisiti di professionalità e onorabilità e possedere una polizza di responsabilità civile professionale. La direttiva n.92 del 2002 prevede inoltre che gli Stati adottino misure ad espressa tutela dei consumatori, tra cui il fatto che i premi versati al’interme- diario sono da considerarsi come versati all’impresa mandante o ancora che tali somme vanno versate su conti correnti rigorosamente dedicati a tale attività, se- parati e non utilizzabili per il soddisfacimento di altri creditori. Sempre secondo tale direttiva, l’intermediario ha precisi obblighi informa- tivi verso i clienti, durante la fase precontrattuale, ossia prima del perfeziona- mento, sia sulla sua identità ed iscrizione al registro, sia sul regime di mandato nel quale opera, sia sulle caratteristiche del prodotto/polizza/contratto che sta proponendo. La direttiva n.2002/92/CEE, nell’ordinamento italiano, viene recepita nel 2005 dal Codice delle Assicurazioni Private, al Titolo IX, articoli 106-121, poi tradotti nel 2006 dal Regolamento n.5 ISVAP, a sua volta composto da 78 articoli. 00470238442601_VOLAIT@0019-0034#.indd 10 25/03/14 13:33 Copyright Egea 2014 Vietata la riproduzione
  • 29. Introduzione alle Norme Comunitarie in materia d’Impresa e Intermediazione Assicurativa 11 1.5 Riflessioni sulla Direttiva 2002/92/CE La direttiva CEE n.92 del 2002 si articola in due parti: 1. la prima parte fino all’art.12, detta la disciplina sull’attività degli intermediari assicurativi, definendo chi essi siano (Agenti Generali, Broker, ecc.) e quale sia l’attività e le funzioni da essi svolte; 2. la seconda parte dall’art.12 in poi, elenca e descrive una serie di obblighi a carico degli intermediari, al fine di tutelare gli interessi dei consumatori (con- siderati quest’ultimi dal Legislatore Europeo, come la parte debole all’interno della trattativa di stipula dei contratti assicurativi proposti dagli intermediari stessi). Le riflessioni si riferiscono alla prima parte della Direttiva 92/2002 poiché una non perfetta traduzione linguistica ha determinato nel recepimento di quest’ul- tima da parte del Legislatore Italiano all’interno del Codice delle Assicurazioni Private delle distonie per cui in Italia si sottopone al controllo dell’Autorità di Vigilanza non solo l’attività di intermediazione di contratti/polizze assicurative da parte degli intermediari, ma anche tutte le attività culturali, informative e consulenziali concernenti tali contratti, ma non finalizzate al collocamento di quest’ultimi. La direttiva CEE n.92 del 2002, si applica all’11° “considerando” dell’art 1, “la Direttiva dovrebbe applicarsi ai soggetti la cui attività consiste nel fornire a terzi servizi di intermediazione assicurativa dietro compenso”. Chi sono questi terzi? Nel contratto di assicurazione, come da art.1882 cc, si presuppone che una prima parte sia rappresentata da un offerente di un prodotto assicurativo, una seconda parte da un richiedente tale prodotto/servizio, al fine quest’ultimo di essere sollevato dalle conseguenze di un rischio o parte dello stesso; mentre una terza parte risulta comunque estranea a tale rapporto. Pertan- to intermediare significa interporsi tra le prime due parti al fine di favorire la conclusione di un contratto e quindi fornire a “terzi” i servizi di intermediazione risulta ambiguo. Più appropriato risulterebbe dire che “la Direttiva si dovrebbe applicare ai soggetti la cui attività consiste nel fornire “al mercato” servizi di intermediazione assicurativa dietro compenso (Fonte ASSINEWS). La direttiva CEE n.92 del 2002 cita: • al punto 1 dell’art 1, “La presente Direttiva detta disposizioni per l’assunzione e l’esercizio delle attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa da parte di persone fisiche o giuridiche stabilite in uno Stato membro o che desi- derano stabilirsi”. Al punto 5 dell’art 2, “ intermediario assicurativo è qualsiasi persona fisica o giuridica che inizi o svolga a titolo oneroso l’attività di intermediazione assicura- tiva”; e ancora al punto 3 dell’art 2: “presentare o proporre contratti di assicura- zione o compiere altri atti preparatori o relativi alla conclusione di altri contratti, 00470238442601_VOLAIT@0019-0034#.indd 11 25/03/14 13:33 Copyright Egea 2014 Vietata la riproduzione
  • 30. Mercati e intermediari assicurativi12 ovvero nel collaborare, segnatamente in caso di sinistri, alla loro gestione ed esecuzione. La direttiva CEE n.92 del 2002 parla: • al 9° “considerando”, di “prodotti assicurativi”. Al contrario nella definizio- ne di Intermediazione Assicurativa di parla di “contratti di assicurazione”: non è la stessa cosa (Fonte ASSINEWS). Il prodotto è ciò che risulta da un processo di produzione da parte dell’Impresa che crea e gestisce tale processo produttivo, immettendo poi il prodotto sul mercato e distribuendolo attraverso i le reti di vendita; invece, il contratto di assicurazione non è un prodotto, bensì un documento immateriale che sotto- forma di promessa, impegna l’Impresa di Assicurazione ad erogare, non un prodotto, bensì una prestazione ossia un servizio, all’accadimento di un deter- minato evento. La direttiva CEE n.92 del 2002 cita: • all’ 11° “considerando”, risulta generico “dietro compenso”, ossia erogato da qualcuno che però non viene indicato. Solitamente il compenso viene pagato all’intermediario dalle due parti in misura uguale o differente; invece, nell’in- termediazione assicurativa, di fatto il compenso attraverso il premio viene pa- gato interamente da una parte, l’assicurato, e l’intermediario viene retribuito in forma provvigionale dalla Compagnia(assicuratore). QUINDI : proporre, presentando e descrivendo contratti di assicurazione, non si- gnifica distribuire né vendere, ossia se l’intermediario si limitasse a presentare e offrire consulenza su un contratto di polizza assicurativa senza portare tale con- tratto a conclusione cioè senza perfezionarlo, non percepirebbe alcun compenso = un servizio siffatto non è pertanto intermediazione assicurativa. Ne consegue che la Direttiva cadrebbe in contraddizione se l’attività di presentazione e propo- sta del contratto rimanesse fine a se stessa (Fonte ASSINEWS). Ma la direttiva CEE n.92 del 2002 parla di contratti o atti preparatori idonei alla conclusione dei contratti stessi, quindi, la Direttiva introduce la seconda caratteristica relativa alla conclusione di tali contratti, ossia il requisito del- la finalizzazione all’intermediazione di contratti assicurativi. il principio fondamentale della Direttiva: • operazioni di presentazione e proposta del prodotto assicurativo descrivendo- ne caratteristiche e condizioni al consumatore; • compiere altre azioni preparatorie e congiunte alla conclusione dei contratti; • collaborare segnatamente in caso di sinistri alla loro gestione ed esecuzione. 00470238442601_VOLAIT@0019-0034#.indd 12 25/03/14 13:33 Copyright Egea 2014 Vietata la riproduzione
  • 31. Introduzione alle Norme Comunitarie in materia d’Impresa e Intermediazione Assicurativa 13 La direttiva CEE n. 92 del 2002 non si applica al 12° “considerando” dell’art 1 del punto 2 “a soggetti che propongono servizi di intermediazione per contratti assicurativi quando.....”. Alcuni professionisti offrono i loro servizi indirizzati ad assistere i clienti soltanto nel recupero dei loro indennizzi. Alla domanda se questi servizi devono essere considerati attività di interme- diazione ai sensi della direttiva, IMEG risponde che l’attività di assistenza ai clienti per sostenere il loro reclamo ricade nelle eccezioni dell’art 2.3 della diret- tiva stessa e pertanto non può considerarsi intermediazione assicurativa (Fonte: DOC-19/09 del giugno 2009 emesso dall’IMEG, Insurance Mediation Expert Group, gruppo di lavoro del CEIOPS, Comitee of European Insurance and Occu- pational Pension Supervisor). L’IMD1 si applica a persone fisiche o giuridiche che preparano o propongo- no contratti di assicurazione agli intermediari, ma non hanno contatti con gli assicurati? NO, perché questi operatori non sono né assicuratori, né dipendenti di Imprese di Assicurazione e finché non hanno contatti con i clienti assicurati, sono esclusi dalla sfera di applicazione della direttiva. 1.6 Sintesi delle proposte contenute nella Nuova Direttiva Europea sull’Intermediazione Assicurativa (IMD2) L’IMD2 entrerà in vigore non prima del 2016: il 13 novembre 2013, il Consiglio UE e il Parlamento Europeo a Bruxelles hanno raggiunto l’accordo sulla Omnibus II che consentirà al quadro Solvency II di essere operativo dal 1 gennaio 2016. L’IMD2 si propone di affrontare principalmente i temi legati alla trasparenza nelle relazioni tra intermediari e assicurati: le norme riguardanti la gestione dei conflitti d’interesse e le sanzioni. Ciò dovrebbe allineare l’IMD2 con le attuali regolamentazioni sulla tutela del consumatore. L’IMD2 in tema di trasparenza vuole incidere sul sistema retributivo degli intermediari assicurativi: • quelli indipendenti che percepiscono i propri compensi direttamente dai clienti; • quelli “legati” all’erogazione delle provvigioni esclusivamente dalle Compa- gnie (è da notare come i rappresentanti di Gran Bretagna e Paesi Bassi spin- gano per il divieto di remunerazione su base provvigionale quando si tratti di prodotti assicurativi complessi). L’IMD2 prevederà maggiore trasparenza sui compensi percepiti: occorrerà di- chiarare l’importo o il conteggio; se il compenso sarà legato ad obiettivi, occor- rerà spiegare le modalità. L’IMD2 si propone di affrontare anche il tema della formazione a carico degli intermediari assicurativi: saranno richiesti requisiti di professionalità più elevati. L’IMD2 prevederà che le norme in esso contenute siano applicate a tutti gli interme- diari di assicurazione, comprese le Compagnie Dirette ossia dotate di vendita diretta. 00470238442601_VOLAIT@0019-0034#.indd 13 25/03/14 13:33 Copyright Egea 2014 Vietata la riproduzione
  • 32. Mercati e intermediari assicurativi14 Al momento(estate 2013) l’IMD2 è in discussione da parte dei due organismi legislativi europei: il Parlamento Europeo(EP) e il Consiglio Europeo. Siamo arri- vati a circa 1000 emendamenti e sulla discussione è intervenuto il BIPAR(Bureau International dans l’Assurance et la Rèassurance) che è la Federazione Interna- zionale degli Intermediari Assicurativi e Riassicurativi. 1.6.1 Gli interventi degli esponenti di FSA, BIPAR e Europe Insurance sulla proposta di refusione della Direttiva sull’Intermediazione Assicurativa (IMD2) Eduard OXLEY, responsabile della politica assicurativa dell’Autorità finan- ziaria britannica, FSA, si è dichiarato a favore della refusione della Direttiva (IMD2) sull’Intermediazione Assicurativa perché: • amplia il campo di applicazione non solo agli enti assicurativi; • migliora la protezione dei consumatori; • migliora i livelli di controllo sui prodotti di investimento assicurativi; • prevede nuove procedura di registrazione per gli intermediari assicurativi. OXLEY aggiunge che non è convinto che la proposta di direttiva che è stata votata nel marzo 2013 dall’IMCO(Commissione Mercato Interno) e dall’ECON (la Commissione Europea Economica Parlamentare) stia andando nella giusta direzione(Fonte: ads, agenzia di stampa), infatti: • il cliente deve capire se l’informazione sulla retribuzione dell’intermediario lo conduca effettivamente ad una scelta giusta; • il cliente spesso non legge i prospetti o non li capisce e fissandosi sulla com- missione dell’intermediario, opta per la più bassa rischiando di scegliere un prodotto non idoneo alle sue esigenze; • quindi: la pubblicazione della retribuzione, se pur importante, non risolve il problema del conflitto di interessi che può sorgere tra intermediari e le Società. Invece, occorrerebbe chiedere alle Società di operare con sistemi e procedure che evitino conflitti negativi per i clienti ossia “un processo di gestione solida dei conflitti di interesse”. Ci deve essere un livello coerente di protezione del consumatore che in termini di regolamentazione non vada ad appesantire ulteriormente i costi già a carico delle Imprese di Assicurazione. KOLLER, Direttore generale di Insurance Europe, nel suo intervento sulla pro- posta di rifusione della direttiva ha indicato 3 obiettivi: • preservare la diversità dei canali di distribuzione in Europa, perché ciascuno di essi rappresenta una scelta per il consumatore finale ed anzi nella IMD2 00470238442601_VOLAIT@0019-0034#.indd 14 25/03/14 13:33 Copyright Egea 2014 Vietata la riproduzione
  • 33. Introduzione alle Norme Comunitarie in materia d’Impresa e Intermediazione Assicurativa 15 occorre creare un quadro equilibrato e proporzionato rispettoso della varietà dei canali distributivi, garanzia di concorrenza per il cliente; • è giusto migliorare le informazioni fornite al consumatore, ma bisogna evi- tare un’informazione troppo dettagliata che potrebbe risultare fuorviante per le scelte del cliente: è giusto chiarire come viene costituita la retribuzione, quindi la fonte di quest’ultima, chi paga e chi ricdeve essere rispettata la scel- ta del consumatore, nel senso che i futuri clienti debbono essere in grado di acquistare qualsiasi prodotto assicurativo senza essere consigliati qualora non desiderino esserlo. KOLLER ha sottolineato che è necessario che la IMD2 sia allineata alla MiFid al fine di evitare ogni tipo di concorrenza sleale e che sono troppi i decreti delegati. Paul CARTY, rappresentante del BIPAR, ha affermato che la IMD2 migliora senz’altro la IMD1, quindi la refusione della Direttiva sugli Intermediari Assi- curativi è stata e sarà valida. Al pari di Koller, anche Carty sostiene che fornire informazioni al cliente sul punto di vendita, sulla retribuzione, contratto per con- tratto, è giusto, ma l’informazione non deve essere eccessiva e pesante. La trasparenza significa per il consumatore identificare per chi lavora l’inter- mediario e qual è la fonte della sua retribuzione. Carty osserva però che la retribuzione è una componente minima poiché “in- teresse primario dell’intermediario è di avere contratti a vita ossia fidelizzare nel tempo la clientela attraverso il rinnovo dei contratti” (Fonte: ads, agenzia di stampa). Jean Francois MOSSINO, presidente del Gruppo Agenti SAI e del Comitato degli Agenti Europei e membro del Management Commitee del BIPAR, ha af- fermato che: • la IMD2 comprenderà in generale le regole di protezione del consumatore, così come norme riguardanti la gestione dei conflitti d’interesse e in materia di sanzioni: ciò porterà la nuova IMD in linea con la più moderna regolamen- tazione della tutela del consumatore; • la IMD e la IMD2 rimarranno direttive improntate all’attività assicurativa. Il che significa che le stesse norme o norme simili saranno applicate a tutti quelli che svolgono, nel settore, un’attività assimilabile (Fonte: ASSINEWS). 00470238442601_VOLAIT@0019-0034#.indd 15 25/03/14 13:33 Copyright Egea 2014 Vietata la riproduzione
  • 34. 00470238442601_VOLAIT@0019-0034#.indd 16 25/03/14 13:33 Copyright Egea 2014 Vietata la riproduzione
  • 35. 2 L’evoluzione normativa degli intermediari di assicurazione in Italia di Giuseppe Giudici Il presente capitolo parte dalle Fonti normative del primo dopoguerra e passan- do attraverso il Codice Civile giunge sino ai recentissimi Decreti del Governo “Monti”: vengono percorse e sintetizzate le principali tappe normative riguardan- ti il settore dell’intermediazione assicurativa in Italia. Da tale quadro emerge un sostanziale immobilismo a carico del Legislatore italiano sino ai primi anni del XXI° secolo: poi, a partire dal 2004 si assiste alle conseguenze introdotte dalla Direttiva Comunitaria 2002/92/CE con le prime Circolari ISVAP (ora IVASS) in tema di trasparenza, correttezza e professionalità a carico degli intermediari as- sicurativi e nel 2005 con il Decreto Legislativo 209 viene istituito il Codice delle Assicurazioni Private, entrato in vigore il 1° gennaio 2006. Di fatto tra il 2004 e 2014, a livello normativo, gli intermediari di assicurazione subiscono una vera e propria “rivoluzione”: i Decreti del ministro Bersani e del Governo “Prodi” aprono forzatamente il mercato assicurativo italiano alla concorrenza. Nel pre- sente capitolo vengono riportate anche le recentissime modifiche al Regolamento 5 IVASS del 2006, in tema di Formazione a carico degli intermediari per effetto del Decreto Legge 179/2012, che andranno a rinforzare i requisiti professionali di quest’ultimi. 2.1 Le Fonti normative dell’intermediazione assicurativa in Italia Partendo dall’analisi del precedente secolo, nel nostro paese il settore assicurati- vo si era rivelato piuttosto chiuso e tradizionalista nei confronti delle novità intro- dotte dagli altri mercati: mentre nei paralleli settori bancario e finanziario, negli anni ’90, si assisteva ad un’intensa evoluzione normativa, il mercato assicurativo italiano di fatto era ancora fermo alle fonti legislative dei 50 articoli del Codice Civile(1939-1942) e alle Leggi di fine anni ’60 e ’70, relative all’introduzione dell’assicurazione obbligatoria sull’RCA del 1969, della Direttiva Comunitaria 77/92 del 1976, della Legge istitutiva dell’Albo Agenti del 1979 e di quella istitu- tiva nel 1984 dell’Albo dei Broker. 00470238442601_VOLAIT@0035-0074#.indd 17 25/03/14 14:16 Copyright Egea 2014 Vietata la riproduzione
  • 36. Mercati e intermediari assicurativi18 Quella che ad oggi alcuni studiosi denominano come la rivoluzione normativa del settore assicurativo iniziata a partire dalla seconda metà del primo decennio del XXI° secolo, in vero è figlia ed originata dal recepimento della Direttiva Co- munitaria 2002/92/CE da parte del legislatore italiano. Da questa Direttiva vengono emanate in Italia le Circolari Isvap(dal 1 gennaio 2013 IVASS) 533/d del 4 giugno 2004 e 551/d del 1 marzo 2005: con queste Circo- lari Isvap aveva anticipato e disciplinato i principi generali concernenti l’operato e la formazione degli intermediari di assicurazione, la pubblicità dei prodotti e delle garanzie, l’adeguatezza del contratto assicurativo coerentemente alle esi- genze del cliente-assicurato e quindi a tutela di quest’ultimo. Con l’emanazione del Decreto Legislativo 209 del 7 settembre 2005, istitutivo del Codice delle Assicurazioni Private, entrato in vigore a partire dal 1 gennaio 2006, il legislatore fornisce il primo esempio di “Testo Unico” agli operatori del mercato assicurativo italiano. Le Fonti Legali: 1. norme del 1925; 2. Codice Civile anni 1939-1942; 3. Legge 990/1969; 4. Direttiva 77/92 del 13 dicembre 1976; 5. Albo Agenti 1979; 6. Albo Broker 1984; 7. D. Lgs. 174 – 175 del 1995; 8. Direttiva 2002/92/CE; 9. Circolari ISVAP 533/d, 551/d, 573/d. 2. Codice Civile, R.D. 16 marzo 1942, n.262-Approvazione del testo del Codice Civile (Gazzetta Ufficiale, n.79 del 4 aprile 1942) CAPO XX Dell’assicurazione SEZIONE I Disposizioni generali Art. 1882 Nozione L’assicurazione è il contratto col quale l’assicurazione, verso pagamento di un premio, si obbliga a rivalere l’assicurato, entro i limiti convenuti, del danno ad esso prodotto da un sinistro, ovvero a pagare un capitale o una rendita al verifi- carsi di un evento attinente alla vita umana. 00470238442601_VOLAIT@0035-0074#.indd 18 25/03/14 14:16 Copyright Egea 2014 Vietata la riproduzione
  • 37. L’evoluzione normativa degli intermediari di assicurazione in Itali 19 Art. 1903 Agenti di assicurazione Gli agenti autorizzati a concludere contratti di assicurazione possono compiere gli atti concernenti le modificazioni e la risoluzione dei contratti medesimi, salvi i limiti contenuti nella procura che sia pubblicata nelle forme richieste dalla legge (1753). Possono inoltre promuovere azioni ed essere convenuti in giudizio in nome dell’as- sicuratore, per le obbligazioni dipendenti dagli atti compiuti nell’esecuzione del loro mandato, davanti l’autorità giudiziaria del luogo in cui ha sede l’agenzia presso la quale e stato concluso il contratto 81932; att. 187; Cod. Proc. Civ. 77). • Sezione II Dell’Assicurazione contro i danni Art. 1904 – 1918; • Sezione III Dell’Assicurazione sulla vita Art. 1919 – 1927; • Sezione IV Della riassicurazione Art. 1928 – 1931; • Sezione V Disposizioni finali Art. 1932. 4. Direttiva 77/92 del 13 dicembre 1976: la normativa comunitaria sull’intermediazione assicurativa preliminare armonizzazione dell’intermediazione destinata a 3 categorie: • l’attività di mediazione o brokeraggio; • l’attività tipica degli agenti generali; • l’attività di tutte le figure residuali per conto di broker e agenti. In Italia, a seguito del recepimento della Direttiva 77/92: • Legge n.48 del 1979 istituzione Albo nazionale Agenti; • Legge n.792 del 1984 istituzione dell’Albo nazionale dei mediatori di assicu- razione detti Broker. 8. Direttiva 2002/92/CEE(dicembre 1992) disponeva: • la registrazione presso l’Autorità competente di ciascun Stato membro di tutti coloro che svolgono l’attività di intermediazione assicurativa; 00470238442601_VOLAIT@0035-0074#.indd 19 25/03/14 14:16 Copyright Egea 2014 Vietata la riproduzione
  • 38. Mercati e intermediari assicurativi20 • parità di trattamento tra gli operatori che esercitano l’intermediazione; • introduzione regole di trasparenza nei rapporti tra intermediari e consumatori; • particolare attenzione alle norme a tutela dei consumatori. La direttiva n.2002/92/CEE, nell’ordinamento italiano, viene recepita nel 2005 dal Codice delle Assicurazioni Private, al Titolo IX, articoli 106-121, poi tra- dotti nel 2006 dal Regolamento n.5 ISVAP, a sua volta composto da 78 articoli. 9. Circolare ISVAP 533/d del 2004 Tramite essa, l’ISVAP vuole introdurre nella distribuzione e nella intermediazio- ne assicurativa: • regole di correttezza e cautela a favore degli assicurati anche in ordine al pa- gamento dei premi; • adempimenti per le Compagnie di Assicurazione in tema di formazione pro- fessionale dei soggetti incaricati alla distribuzione dei prodotti assicurativi; • principi generali ai quali ispirarsi ed attenersi per la pubblicità dei prodotti e delle garanzie assicurative, sia nel settore delle polizze dei Rami Vita sia in quello delle polizze relative ai Rami Danni. Pertanto, la circolare ISVAP 533/d del 4 giugno 2004 era composta struttural- mente in tre parti: • la prima parte riguarda l’intermediazione assicurativa e quindi i canali distri- butivi di polizze di assicurazione; • la seconda parte riguarda le modalità d’incasso dei premi delle polizze di as- sicurazione, • la terza parte riguarda i criteri da seguire per pubblicizzare i prodotti assicurativi. 9. Circolare ISVAP 551/d del 2005 prevede: La circolare 551/D prevede a partire dal 1 dicembre 2005 che sia obbligatorio acquisire dal cliente una serie di informazioni utili a comprendere le sue esigenze prima della sottoscrizione di un contratto di polizza Ramo Vita e/o di capitalizza- zione. L’art 27 della presente circolare definisce le regole di comportamento cui devono attenersi le Imprese ed i propri Intermediari Assicurativi, sia nella fase di offerta di prodotti del Ramo Vita sia durante il rapporto contrattuale. 00470238442601_VOLAIT@0035-0074#.indd 20 25/03/14 14:16 Copyright Egea 2014 Vietata la riproduzione
  • 39. L’evoluzione normativa degli intermediari di assicurazione in Itali 21 2.2 Il Codice delle Assicurazioni Private e l’IVASS Codice delle Assicurazioni Private D. Lgs. 7/9/2005 n.209, S.O. 163, Gazz. Uff. 239 del 13/10/2005 Norme di natura “pubblicistica” = riguarda prevalentemente le Compagnie di Assicurazione, nell’interesse dei Consumatori : Assicurazione come impresa e non come contratto (salvo alcune norme di valenza pubblica anche se ‘contrattuali’ a tutela dei consumatori) Con l’introduzione del Codice delle Assicurazioni Private molte norme ‘storiche’ sono state abrogate: • L. 990/1969; • D. Lgs. 174 e 175 del 1995; • molte circolari Isvap. Il Codice delle Assicurazioni Private è in vigore dal 1° gennaio 2006, salvo eccezioni e salva la necessità dell’emanazione di vari regolamenti ministeriali ed ISVAP(ora IVASS). Struttura del Codice = XIX Titoli divisi in Capi per un totale di 355 articoli. Codice delle Assicurazioni (art. 3) • Vigilanza dell ’Isvap (dal 1 gennaio 2013 IVASS) = destinatari: “gli inter- mediari di assicurazione e riassicurazione, i periti e ogni altro operatore del mercato assicurativo” (art. 6 lett. d); • “i dipendenti dell’Isvap nell’esercizio del potere di Vigilanza sono pubblici ufficiali” (Art.10, co. 2). 00470238442601_VOLAIT@0035-0074#.indd 21 25/03/14 14:16 Copyright Egea 2014 Vietata la riproduzione
  • 40. Mercati e intermediari assicurativi22 Poteri dell’Isvap (ora IVASS): 1. Convocare gli intermediari (art. 188); 2. Chiedere informazioni, documenti, notizie (art. 189); 3. Fare verifiche e accertamenti, fare ispezioni (art. 189). Dal 1° gennaio 2013, l’IVASS – Istituto per la Vigilanza Sulle Assicurazioni sostituisce tutti i poteri, funzioni e competenze dell’ ISVAP. L’istituzione dell’IVASS, ai sensi del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95(Dispo- sizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini ) mira ad assicurare l’integrazione dell’attività di vigilanza assicurativa attraverso un più stretto collegamento con quella bancaria, infatti l’IVASS è pre- sieduto dal Direttore Generale della Banca d’Italia. L’IVASS opera sulla base di principi di autonomia: • organizzativa; • finanziaria; • contabile; • di trasparenza; • di economicità; per garantire: 1. stabilità e buon funzionamento del sistema assicurativo, 2. la tutela dei consumatori. L’IVASS VIGILA sulle imprese nazionali e estere che esercitano attività di assicurazione e riassicurazione in qualsiasi ramo e forma; L’IVASS RILASCIA autorizzazioni alle imprese per l’esercizio dell’attività assicurativa; 00470238442601_VOLAIT@0035-0074#.indd 22 25/03/14 14:16 Copyright Egea 2014 Vietata la riproduzione
  • 41. L’evoluzione normativa degli intermediari di assicurazione in Itali 23 L’IVASS EMANA i provvedimenti ritenuti utili o necessari a tutela delle im- prese e degli utenti; L’IVASS SVOLGE attività di segnalazione e proposta nei confronti del Par- lamento e del Governo nell’ambito delle proprie competenze; L’IVASS COMPIE ispezioni e indagini di altra natura presso le imprese e gli intermediari assicurativi; L’IVASS STABILISCE regole finalizzate a garantire la correttezza dei com- portamenti degli operatori e il rispetto delle norme; L’IVASS ADOTTA sanzioni e misure repressive o ne propone l’adozione al Ministro delle Attività produttive; L’IVASS ESAMINA i reclami presentati dagli utenti e dai consumatori nei confronti delle imprese vigilate; L’IVASS ELABORA studi e ricerche sul mercato assicurativo nazionale e internazionale. Gli organi statutari dell’IVASS sono: 1. Il Presidente; 2. il Consiglio (composto dal Presidente + 2 Consiglieri); 3. il Direttorio integrato (costituito dal Governatore della Banca d’Italia, che lo presiede + altri membri del Direttorio della Banca d’Italia + 2 Consiglieri). L’IVASS è organizzata secondo uno Statuto mediante il quale viene dettato l’assetto organizzativo, in particolare: • lo Statuto IVASS stabilisce tutte le norme di dettaglio concernenti le compe- tenze degli organi dell’Istituto; • lo Statuto IVASS prevede la facoltà del Direttorio IVASS integrato di no- minare un Segretario generale avente compiti di ordinaria amministrazione, anche su delega del Consiglio IVASS; • lo Statuto IVASS stabilisce i quorum costitutivi e deliberativi degli orga- ni collegiali, prevedendo che il Direttorio IVASS integrato possa assumere i provvedimenti di sua competenza anche solo con la presenza di uno dei con- siglieri previsti; • lo Statuto IVASS definisce principi e criteri per conferire deleghe da parte degli organi collegiali; 00470238442601_VOLAIT@0035-0074#.indd 23 25/03/14 14:16 Copyright Egea 2014 Vietata la riproduzione
  • 42. Mercati e intermediari assicurativi24 • lo Statuto IVASS definisce le modalità secondo cui esercitare le funzioni istituzionali in casi di necessità ed urgenza; • lo Statuto IVASS stabilisce norme in materia di incompatibilità e principi adottando un codice etico per dipendenti e componenti degli organi; • lo Statuto IVASS definisce i criteri di adozione di provvedimenti di distacco dei dipendenti dalla Banca d’Italia all’IVASS o viceversa; • lo Statuto IVASS definisce norme relative alla consulenza e rappresentanza in giudizio dell’Istituto. • lo Statuto IVASS stabilisce i criteri secondo cui ottimizzare le risorse, ridur- re le spese per il funzionamento e per le collaborazioni esterne. Per esercitare le sue funzioni, l’IVASS può anche avvalersi delle tecnologie mes- se a disposizione dalla Banca d’Italia. Dopo l’ufficialità dell’entrata in vigore, secondo il decreto legislativo del 7 settembre 2005, n.209, la tenuta del ruolo dei periti assicurativi e la gestione del Centro di informazione passa alla Consap (Concessionaria servizi assicurativi pubblici Spa). Codice delle Assicurazioni e l’Intermediazione Titolo IX Intermediari di assicurazione dall’art. 106 all’a rt. 121 1. Capo I Disposizioni Generali, 2. Capo II Accesso all’attività di intermediazione, 3. Capo III Regole di comportamento(tutti declinati in Regolamenti IVASS). definizione (art. 106) “l’attività di intermediazione assicurativa consiste nel presentare o proporre prodotti assicurativi o nel prestare assistenza e consulenza finalizzata a tale at- tività e, se previsto dall’incarico intermediativo, nella conclusione dei contratti ovvero nella collaborazione alla gestione o all’esecuzione, segnatamente in caso di sinistri, dei contratti stipulati”. 00470238442601_VOLAIT@0035-0074#.indd 24 25/03/14 14:16 Copyright Egea 2014 Vietata la riproduzione
  • 43. L’evoluzione normativa degli intermediari di assicurazione in Itali 25 2.3 Dal Codice delle Assicurazioni Private ai Regolamenti IVASS sull’Intermediazione Codice delle Assicurazioni Private: art. 106 Regolamento n. 5 Isvap(dal 1° gennaio 2013 IVASS) La definizione di intermediazione assicurativa: “L’attività di intermediazione assicurativa (e riassicurativa) consiste nel pre- sentare o proporre prodotti assicurativi (e riassicurativi) o nel prestare assisten- za e consulenza finalizzate a tale attività e, se previsto dall’incarico intermedia- tivo, nella conclusione dei contratti ovvero nella collaborazione alla gestione o all’esecuzione, segnatamente in caso di sinistri, dei contratti stipulati.” La formula adottata dal presente regolamento è volutamente ampia al fine di comprendervi tutte le forme in cui può essere tradizionalmente esercitata l’inter- mediazione assicurativa (agenti, broker, canali alternativi). Il regolamento n. 5 vi comprende infatti anche “la stipulazione di contratti o convenzioni assicurative in forma collettiva per conto di singoli assicurati, qualora questi ultimi sostenga- no, direttamente o indirettamente, in tutto o in parte, l’onere economico connesso al pagamento dei premi e il soggetto che stipula il contratto o la convenzione percepisca un compenso” (art. 3 comma 3 Regolamento). (Fonte: Ufficio Legale Direzione Fondiaria-SAI). Rientrano in tale tipologia di intermediazione, le polizze collettive stipulate, dalle società commerciali (ad esempio dalle banche) a favore dei propri clienti, per le quali la contraente, oltre a ribaltare l’onere del pagamento del premio sui clienti stessi, percepisce sotto qualsiasi forma (ad esempio, la partecipazione agli utili) un compenso economico. Carattere oneroso dell’attività: rientrano nella disciplina del Titolo IX del Co- dice delle assicurazioni e, dunque, in quelle del Regolamento 5, solo le attività svolte a titolo oneroso, cioè che prevedono un compenso. Quelle svolte a titolo gratuito, seppur riconducibili all’attività di intermedia- zione, possono essere svolte liberamente. ATTENZIONE: l’Isvap (ora IVASS), però, sottolinea che il “compenso” va inteso in senso molto ampio, comprendendo qualsiasi utilità patrimoniale che l’intermediario ritrae dallo svolgimento dell’attività (non solo quindi la tradizio- nale provvigione). (Fonte:Ufficio Legale Direzione Fondiaria-SAI). 00470238442601_VOLAIT@0035-0074#.indd 25 25/03/14 14:16 Copyright Egea 2014 Vietata la riproduzione
  • 44. Mercati e intermediari assicurativi26 Reg. 5 ISVAP(ora IVASS): accesso all’attività di intermediazione Il registro unico elettronico degli intermediari di assicurazione e riassicurazione RUI (artt. 108 e 109 Codice Assicurazioni, artt. 4 e ss. Reg. 5): È istituito un registro unico elettronico degli intermediari aventi residenza o sede legale nel territorio della Repubblica, diviso in cinque sezioni. La formazione e l’aggiornamento del registro sono disciplinati dall’IVASS con il presente regolamento. N.B.: esiste una Sezione Speciale del Registro per coloro che risiedono all’estero. Condizione principale per l’accesso all’attività di intermediazione assicurativa è l’iscrizione al registro degli intermediari RUI. Chi svolga tale attività senza essere iscritto al registro è punito con la reclusione da 6 mesi a 2 anni e con la multa da € 10.000 ad € 100.000 (art. 305 comma 2 Codice). Le imprese di assicurazione che si avvalgono di intermediari non iscritti al registro sono punite con la sanzione amministrativa da un minimo di € 10.000 ad un massimo di € 100.000 (art. 305 comma 4 Codice). L’esercizio dell’attività di intermediazione assicurativa è vietata agli enti pub- blici, agli enti o società da essi controllati ed ai pubblici dipendenti. Sezioni del Registro (Art. 4 Reg. 5 IVASS) 1. Agenti di assicurazione monomandatari o plurimandatari che operano quali intermediari in forza di apposito contratto di agenzia in nome e per conto di una o più imprese di assicurazione e/o riassicurazione (Sezione A); all’interno della Sez. A, gli Agenti attivi con mandato risultano operativi, mentre tutti coloro che (avendo superato l’esame IVASS, o essendo stati iscritti nel prece- dente Albo Agenti), non esercitano l’attività di intermediazione assicurativa, senza quindi la polizza RC, risultano inoperativi; 2. brokers assicurativi e/o riassicurativi che operano, in qualità di intermediari su incarico dei clienti e che sono privi di poteri di rappresentanza di imprese di assicurazione e riassicurazione (Sezione B); 00470238442601_VOLAIT@0035-0074#.indd 26 25/03/14 14:16 Copyright Egea 2014 Vietata la riproduzione
  • 45. L’evoluzione normativa degli intermediari di assicurazione in Itali 27 3. produttori diretti che anche in via sussidiaria rispetto all’attività svolta in via principale, esercitano attività di intermediazione assicurativa nei rami Vita e nei rami infortuni e malattia per conto e sotto la piena responsabilità di un’impresa di assicurazione e che operano senza obblighi di orario e risultato esclusivamente per l’impresa medesima (Sezione C). Esempi se ne trovano in Allianz e Generali; 4. banche, intermediari finanziari, società di intermediazione mobiliare e Poste Italiane s.p.a. – Divisione Servizi Bancoposta – (Sezione D); 5. addetti all’intermediazione, quali i dipendenti, i collaboratori, i produttori e gli altri incaricati degli intermediari iscritti alle sezioni di cui alle lettere a), b) e d) per l’attività di intermediazione svolta al di fuori dei locali dove l’interme- diario opera (Sezione E). Il registro assolve anche ad una funzione di pubblicità riportando per ogni intermediario i dati identificativi (nome, cognome, denominazione, sede) e le im- prese per cui lavorano. È consultabile dal sito internet dell’IVASS (art. 7 Reg.5). È vietata la contemporanea iscrizione in più sezioni del registro, ad eccezione del caso degli iscritti nelle sezioni A ed E a condizione che l’attività svolta in una delle due sezioni sia limitata alla sola distribuzione di prodotti auto (Art. 4, comma 4 Reg. 5). Persone fisiche (art. 8 – 12 Reg.5): l’iscrizione nelle sezioni A e B avviene dietro richiesta dei diretti interessati ed alla presenza dei necessari requisiti di onorabilità (art. 110 comma 1 del Codice) , di professionalità (art 110 comma 2 del Codice) e in presenza di una polizza di assicurazione della R.C. derivante dall’esercizio dell’attività (art. 110 comma 3 del Codice). Quindi: • godere dei diritti civili; • assenza di procedure concorsuali, ossia di procedure fallimentari; • assenza di reati contro il patrimonio; • non essere periti assicurativi. Il requisito di professionalità per agenti e broker è dato dall’aver superato l’appo- sito esame di abilitazione. Sono aboliti i titoli equipollenti validi nel previgente regime. Nel periodo transitorio si è consentita l’iscrizione al RUI a coloro prece- dentemente iscritti agli albi agenti e broker. L’assenza della polizza R.C. comporta l’iscrizione come “inoperativo”. Iscrizione in sezione D (art. 19 – 20 Reg.5) : in sezione D possono iscriversi solo banche, sim, finanziarie e Poste Italiane – Serv.Bancoposta. Per tali soggetti è inoltre vietata, in base ad una discutibile interpretazione dell’Isvap, l’iscrizione in altre sezioni. Gli iscritti in Sez. D possono distribuire solo contratti standar- dizzati (art. 41 Reg.). Iscrizione in sezione E (art. 21 – 24 Reg.5): è richiesta per i collaboratori degli agenti, broker e banche che svolgono la loro attività al di fuori dei locali dove 00470238442601_VOLAIT@0035-0074#.indd 27 25/03/14 14:16 Copyright Egea 2014 Vietata la riproduzione
  • 46. Mercati e intermediari assicurativi28 operano i loro mandanti. L’iscrizione va richiesta dall’intermediario che si avvale della loro collaborazione. Possono risultare iscritti per più intermediari. Devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità e di professionalità. Quest’ultimo si risolve nella partecipazione ad un corso di 60 ore(di cui almeno 30 in aula) su materie attinenti l’assicurazione, rispondente ai requisiti di cui all’Art. 17 del Reg., tenuto od organizzato a cura dell’intermediario per cui lavorano. L’iscrizione al RUI(art.25 Reg.5) è disposta dall’IVASS dopo un procedimento che deve concludersi nel termine “interno” di 90 gg. , durante il quale verifica l’esistenza dei requisiti richiesti e può richiederne l’integrazione. N.B.: i 90 gg. sono giustificati soprattutto poiché l’IVASS ha bisogno di ve- rificare i requisiti anche in caso di semplice passaggio all’interno di una stessa sezione. Tabella 2.1 Composizione Registro Unico Intermediari (2010-2012) Selezione Forma giuridica 2010 2011 2012 A (agenti) Persone fisiche Società 28.356 10.007 27.639 9.852 26.987 9.735 B (broker) Persone fisiche Società 3.251 1.208 3.460 1.287 3.663 1.374 C (produttori diretti) Persone fisiche 13.951 14.053 14.050 D (banche, intermediari fin. Ex art. 107 del Testo Unico Bancario, Sim e Poste Italiane divisione servizi di Bancoposta Società 717 702 676 E (collaboratori degli intermediari A, B e D) che operano al di fuori dei locali di tali intermediari Persone fisiche Società 175.859 12.907 181.083 14.309 175.430 13.342 Elenco annesso (interme- diari con residenza o sede legale in un altro stato membro SEE) Soggetti 7.230 7.454 7.513 Fonte: IVASS. 00470238442601_VOLAIT@0035-0074#.indd 28 25/03/14 14:16 Copyright Egea 2014 Vietata la riproduzione
  • 47. L’evoluzione normativa degli intermediari di assicurazione in Itali 29 Tabella2.2 AnalisiterritorialedegliagentioperantinelramoR.C.AutoeNatanti(*) Area territoriale NumerointermediariVar.%numero intermediari 10/11 Var.%numero intermediari 11/12 Incidenza%delnumerodiagenti 201020112012 Monomandato 2011 Plurimandato 2011 Monomandato 2012 Plurimandato 2012 Settentrionale 10.89410.46010.321-4,0-1,382,1%17,9%81,4%18,6% Centrale 4.8684.7934.725-1,5-1,478,3%21,7%77,6%22,4% Meridionale 5.6215.2865.007-6,0-5,383,1%16,9%82,8%17,2% Totale Nazionale21.38320.53920.053-3,9-2,481,5%18,5%80,8%19,2% Fonte:stimaANIAdaL’AssicurazioneItaliana2012-2013,ANIA. 00470238442601_VOLAIT@0035-0074#.indd 29 25/03/14 14:16 Copyright Egea 2014 Vietata la riproduzione
  • 48. Mercati e intermediari assicurativi30 Reiscrizione e passaggio ad altra sezione (artt. 27 – 29 Reg.5 ): dopo la cancella- zione è comunque possibile riscriversi in presenza dei necessari requisiti(per cui la cancellazione non determina la perdita dei requisiti di professionalità). Se la cancellazione era stata disposta per radiazione, prima di potersi ri- scrivere occorre attendere 5 anni. (Fonte: Ufficio Legale Direzione Fondiaria- SAI). Reg.5 IVASS: esercizio dell’attività di intermediazione Nell’esercizio dell’attività, gli intermediari di assicurazione devono adempiere a vari obblighi: • obblighi di comunicazione; • adempimenti annuali; • aggiornamento professionale. 1. Obblighi di comunicazione (art. 36 Reg. 5): l’intermediario deve dare informa- zione all’Isvap, entro termini prefissati, dell’eventuale perdita dei requisiti, dei luoghi di conservazione della documentazione(ossia del cambio di sede), della variazione degli elementi comunicati in fase di iscrizione, ecc. Per gli iscritti in sez. E. le comunicazioni sono fatte dall’intermediario per cui lavorano e ri- guardano l’inizio o la cessazione dell’attività. (Fonte: Ufficio Legale Direzione Fondiaria-SAI). 2. Adempimenti annuali (art. 37 Reg.5): vi rientrano il rinnovo della polizza R.C. per agenti e broker e il pagamento dei contributi di vigilanza. 3. Aggiornamento professionale (art. 38 Reg.5): tutti gli intermediari persone fisiche iscritte al registro ed anche gli addetti all’attività di intermediazione all’interno dei locali devono provvedere all’aggiornamento professionale. Tale aggiornamento consiste nella partecipazione a corsi di formazione di 30 ore (di cui almeno 15 in aula) sulle materie di cui all’art. 17 del Regolamento. Controllo (art. 40 Reg.5): le imprese sono tenute a verificare l’adeguatezza della formazione e dell’aggiornamento professionale e il rispetto delle regole di com- portamento delle proprie reti distributive, redigendo in merito una relazione an- nuale all’IVASS. Reg. 5 IVASS: regole di comportamento 00470238442601_VOLAIT@0035-0074#.indd 30 25/03/14 14:16 Copyright Egea 2014 Vietata la riproduzione
  • 49. L’evoluzione normativa degli intermediari di assicurazione in Itali 31 Nell’esercizio dell’attività gli intermediari sono tenuti all’osservanza di particola- ri regole di comportamento, volte essenzialmente a tutelare il contraente. Regole generali (art. 47 Reg.5): • diligenza, correttezza, trasparenza e professionalità; • osservare le disposizioni normative e quelle aziendali; • valutare le esigenze assicurative dei contraenti; • non recare danno agli interessi dei contraenti. Mezzi di pagamento (art. 47, comma 3, Reg.5): gli intermediari possono ri- cevere il pagamento dei premi solo per mezzo di mezzi elettronici, bonifici o assegni non trasferibili intestati all’impresa o all’intermediario, espressamente nella sua qualità. Il pagamento per contanti è ammesso solo per le polizze dei rami danni entro il limite di 500 euro(poi esteso con modifica a 750 €), e per le polizze RCA ed ARD senza limiti. Il divieto è assoluto invece per i pagamenti delle polizze vita. Separazione patrimoniale (art. 117 Codice e art. 54 Reg.5): i premi pagati all’intermediario devono essere versati, con immediatezza e Comunque non oltre 5 giorni, su un conto corrente bancario o postale separato, Intestato all’impresa o all’intermediario stesso espressamente in tale qualità. • Attenzione: sono vietati all’intermediario versamenti dei premi incassati, an- che solo temporaneamente, su conti correnti diversi. • Attenzione: sul conto non può operare la compensazione con crediti propri dell’intermediario. • Attenzione: è consentito alle Imprese di Assicurazione autorizzare i propri intermediari a non costituire un c/c bancario separato purché gli stessi sot- toscrivano una polizza fideiussoria a garanzia delle eventuali irregolarità ed anomalie, riscontrate nell’utilizzo dei premi versati dagli assicurati sul c/c dell’intermediario. Informativa precontrattuale (art. 120 Codice e art. 49 Reg.5): prima della conclusione del contratto, l’intermediario deve rendere una serie di informazioni al contraente, mediante la consegna di due documenti (mod. 7A e 7B), contenenti rispettivamente i principali obblighi cui è tenuto l’intermediario e i sui dati es- senziali. (Fonte: Ufficio Legale Direzione Fondiaria-SAI). Adeguatezza dei contratti offerti (art. 120, comma 3, Codice e art. 52 Reg. 5): prima della conclusione del contratto, l’intermediario è tenuto a valutare che il contratto offerto sia adeguato rispetto le esigenze assicurative e previdenziali del contraente, in base alle informazioni offerte dal contraente stesso. Le imprese forniscono istruzioni per il corretto adempimento di tale obbligo. A tal fine è stato predisposto idoneo questionario da far sottoscrivere al contraente. 00470238442601_VOLAIT@0035-0074#.indd 31 25/03/14 14:16 Copyright Egea 2014 Vietata la riproduzione
  • 50. Mercati e intermediari assicurativi32 Regolamento n.6 IVASS Procedura per l’applicazione delle sanzioni disciplinari agli Intermediari Regolamento n. 6 IVASS, Provvedimento del 26 novembre 2006: disciplina la procedura di applicazione delle sanzioni disciplinari nei Confronti degli interme- diari e dei periti assicurativi e il funzionamento del relativo Collegio di garanzia (Regolamento 6), (Fonte: Ufficio Legale Direzione Fondiaria-SAI). Sanzioni disciplinari: A seconda della gravità del comportamento illecito, possono essere inflitte le seguenti sanzioni: 1. richiamo; 2. censura; 3. radiazione. 00470238442601_VOLAIT@0035-0074#.indd 32 25/03/14 14:16 Copyright Egea 2014 Vietata la riproduzione
  • 51. L’evoluzione normativa degli intermediari di assicurazione in Itali 33 Regolamento n.9 IVASS Disciplina dell’uso di denominazione assicurativa Provvedimento del 14 novembre 2007: disciplina l’uso della denominazione assi- curativa da parte di imprese, intermediari e periti (Regolamento 9). Divieto utilizzo del termine assicurazione ed intermediario di assicurazione (art. 308 Codice). L’uso del termine assicurazione, compagnia di assicurazione e termini similari è consentito solo alle imprese di assicurazione. Analogamente per i termini intermediario di assicurazione, agente, broker, mediatore di assicu- razione, il cui uso è consentito solo agli iscritti al RUI. Uso di locuzioni o termini riservati da parte di altri soggetti (art 5 Reg.). Sono espressioni non idonee ad escludere equivoci: • consulenza assicurativa; • assistenza assicurativa; • stima assicurativa; • pratiche assicurative; • affari assicurativi; • servizi assicurativi. Regolamento n.23 IVASS: Trasparenza premi e condizioni contratti RCA Provvedimento del 9 maggio 2008 (entrato in vigore il 1° ottobre del 2008): di- sciplina la trasparenza dei premi e delle condizioni di contratto nelle polizze R.C.Auto (Regolamento 23). Trasparenza dei premi e delle condizioni di contratto (art. 131 Codice) prevede l’obbligo di messa a disposizione del pubblico della nota informativa, delle con- dizioni di assicurazione e del servizio di preventivazione nell’ambito dell’assicu- razione RCA. Dopo il primo Decreto Bersani, sono stati introdotti due nuovi commi, il 2bis e il 2ter, che hanno l’obbligo di informativa su premio, provvigioni e sconti. Per quest’ultimi vige inoltre il divieto di imposizione agli intermediari di li- miti massimi. Prevede l’obbligo di messa a disposizione del pubblico della nota informativa, delle condizioni di assicurazione e del servizio di preventivazione nell’ambito dell’assicurazione RCA. SINTESI Regolamenti IVASS Il regolamento 5 IVASS, istitutivo del RUI, con le relative regole per l’accesso, l’esercizio e gli obblighi di comportamento dell’attività di intermediazione assi- curativa. 00470238442601_VOLAIT@0035-0074#.indd 33 25/03/14 14:16 Copyright Egea 2014 Vietata la riproduzione
  • 52. Mercati e intermediari assicurativi34 Il Regolamento 6 dell’IVASS, relativo alla procedura per l’applicazione delle sanzioni disciplinari agli intermediari. Il Regolamento 9 dell’IVASS, che stabilisce i criteri per il corretto uso dei ter- mini assicurativi da parte dei soggetti abilitati e non. Il Regolamento 23 dell’IVASS, che ha introdotto le regole per la trasparenza tariffaria in materia di RC auto. 2.4 Il nuovo assetto Normativo sugli Intermediari Assicurativi 2.4.1. I Decreti “Bersani” 1° DECRETO LEGGE 223/06 convertito in LEGGE 248/06 detto Decreto Bersani Art. 8: 1 – Divieto di distribuzione in esclusiva di polizze del ramo r.c.auto; 2 – divieto di imposizione di prezzi minimi e sconti massimi ai consumatori per polizze r.c. auto; 3 – obbligo per gli intermediari di pubblicare l’entità delle provvigioni per le polizze r.c.auto. 2° DECRETO LEGGE 07/2007 convertito in LEGGE 40/2007 detto Decreto Bersani bis Estensione del divieto di esclusiva a tutti i rami danni, modifiche all’art. 134 del codice delle assicurazioni in materia di attestazione sullo stato del rischio; modi- fiche all’art. 1899 c.c. in materia di facoltà di recesso annuale: • si applica a tutte le polizze danni di durata poliennale stipulate dal 3/4/2007 in poi, • si applica a tutte le persone fisiche o giuridiche. Decreto Bersani bis ( 2° DECRETO LEGGE 07/2007 convertito in LEGGE 40/2007 ) si applica a tutte le polizze poliennali e non solo decennali; il preavviso è di sessanta giorni e non di sei mesi. La disciplina delle polizze stipulate prima del 3/4/2007: “… la facoltà può 00470238442601_VOLAIT@0035-0074#.indd 34 25/03/14 14:16 Copyright Egea 2014 Vietata la riproduzione
  • 53. L’evoluzione normativa degli intermediari di assicurazione in Itali 35 essere esercitata a condizione che il contratto sia stato in vita per almeno tre anni…” Attenzione: l’interpretazione letterale (art. 12 delle preleggi) = 3 anni + 60 gg., l’interpretazione dell’IVASS = favorire il consumatore. le clausole in contrasto sono NULLE, poiché norma imperativa. Decreto Bersani bis Effetti sulle polizze Polizze stipulate prima del 3 aprile 2007 Polizze stipulate dal 3 aprile 2007 Minimo 3 anni di vita del contratto Facoltà di recesso annuale Fonte: Ufficio Legale Direzione Fondiaria-SAI Post Decreti Bersani Art. 1899 c.c. dopo la legge n. 99/2009 “L’assicurazione ha effetto dalle ore ventiquattro del giorno della conclusione del contratto alle ore ventiquattro dell’ultimo giorno della durata stabilita nel contratto stesso. L’assicuratore, in alternativa ad una copertura di durata annuale, può proporre una copertura di durata poliennale a fronte di una riduzione del premio rispetto a quello previsto per la stessa copertura dal contratto annuale. In questo caso, se il contratto supera i cinque anni, l’as- sicurato, trascorso il quinquennio, ha facoltà di recedere dal contratto con preavviso di sessanta giorni e con effetto dalla fine dell’annualità nel corso della quale la facoltà di recesso è stata esercitata.” 00470238442601_VOLAIT@0035-0074#.indd 35 25/03/14 14:16 Copyright Egea 2014 Vietata la riproduzione
  • 54. Mercati e intermediari assicurativi36 Post Decreti Bersani Effetti sulle polizze Polizze stipulate prima del 15 agosto 2009 Polizze stipulate dal 15 agosto 2009 si applica il Bersani bis Facoltà di recesso quinquennale Fonte: Ufficio Legale Direzione Fondiaria-SAI In conclusione… con riferimento alla rimodifica dell’art. 1899 c.c. tramite Legge 99/2009, si evidenzia che: • la facoltà di disdetta delle polizze poliennali, stipulate dal 15 agosto 2009 in poi, può essere esercitata dal contraente solo nel corso del sesto anno; • il mancato riconoscimento dello sconto in favore del cliente, trasforma la dura- ta della polizza in annuale ed espone la Compagnia a intervento sanzionatorio da parte dell’IVASS. 2.4.2. Nuovo Assetto Normativo 2009:modifiche al Regolamento Isvap 5/06 e relative applicazioni Sintesi MODIFICHE al Regolamento 5 1. Nuove modalità iscrizione e cancellazione; 2. Aggiornamento professionale; 3. Informativa precontrattuale; 4. Incasso premi; 5. Conservazione documentazione; 6. Sanzioni disciplinari. 00470238442601_VOLAIT@0035-0074#.indd 36 25/03/14 14:16 Copyright Egea 2014 Vietata la riproduzione
  • 55. L’evoluzione normativa degli intermediari di assicurazione in Itali 37 Provvedimento IVASS n. 2720 del 2 luglio 2009, pubblicato sulla G.U. n.172 del 27/7/2009 • Apporta sostanziali modifiche al Reg. 5 dell’Isvap che regola l’attività di in- termediazione assicurativa in applicazione del Titolo IX del Codice delle As- sicurazioni. • Le modifiche sono finalizzate a semplificare le procedure d’iscrizione ed a rendere meno gravosi alcuni adempimenti, senza peraltro incidere sulle fina- lità di tutela dei contraenti. 1. Nuove modalità per iscrizione, cancellazione, passaggio di sezione, reiscri- zione: con effetto dal 1° ottobre 2009, sono stati adottati nuovi modelli. Rispetto ai precedenti si è optato per MODELLI UNICI utilizzabili per le varie situazioni. Ad esempio: il Modello 1 dovrà essere utilizzato dagli Agenti per richiedere l’iscrizione, la cancellazione o la reiscrizione in sezione A, sia in caso di Agen- te-Società che in caso di Agente – persona fisica. Il passaggio da una sezione ad un’altra andrà invece richiesto utilizzando il Modello 9. Per concerne l’interruzione del rapporto con i collaboratori: in caso di ces- sazione del rapporto, l’intermediario che si avvaleva del collaboratore deve darne comunicazione all’Isvap entro 10 giorni dall’evento (art. 36 comma 6 del Regolamento), mediante apposita “comunicazione di interruzione del rapporto” (Modello 5bis per l’intermediaria che interrompe il rapporto) e non più, come previsto in precedenza, con una formale richiesta di cancellazione. La mancata comunicazione della interruzione del rapporto o delle cause che ne giustifichino l’omesso invio, potrà comportare la sanzione della censura all’in- termediario inadempiente (art. 62 comma 2 lett. b punto 1 del Regolamento). 2. Aggiornamento professionale: sono state introdotte nell’art. 38 del Regola- mento le cause di esonero dall’aggiornamento. Ricordiamo che l’aggiornamento, che consiste nella partecipazione a corsi annuali di formazione della durata non inferiore a 30 ore, di cui almeno 15 in aula, deve essere svolto anche dai soggetti operanti all’interno dei locali dell’intermediario, per quanto non iscritti nel Registro, e deve essere effettuato anche in occasione dell’immissione in commercio di nuovi prodotti e in caso di evoluzione della normativa di riferimento. Per quanto concerne le cause di esonero, sono esclusi dall’obbligo di aggior- namento professionale: • gli intermediari persone fisiche iscritti in Sezione A o B durante il periodo di inoperatività, 00470238442601_VOLAIT@0035-0074#.indd 37 25/03/14 14:16 Copyright Egea 2014 Vietata la riproduzione