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1
TUMORI NASOSINUSALI
ASPETTI MEDICO-LEGALI
E
REISERIMENTO LAVORATIVO
a cura di
Dott.ssa Roberta VANNUCCHI
Specialista ORL Sede INAIL LUCCA
Dott. Riccardo PERA
Dir. Med.I°Liv. B1 Sede INAIL LUCCA
Dott. Giuseppe SPARAGNO
Dir.Med.II°Liv. Sede INAIL LUCCA
2
TUMORI
Il recente DECRETO DEL 9 aprile 2008 (GU N. 169 DEL21/07/2008), con il
quale è stato pubblicato l’elenco aggiornato delle malattie professionali per le quali è
obbligatoria la denuncia, COMPRENDE ANCHE I TUMORI
OCCUPAZIONALI , nei cui confronti le indagini epidemiologiche hanno fornito
prova o consistente indicazione di probabile o possibile causalità lavorativa.
TUMORE NON
PROFESSIONALE
TUMORE PROFESSIONALE
 I TUMORI di origine NON
PROFESSIONALE non
differiscono da quelli
professionali sotto il profilo clinico
e anatomo isto-patologico.
 La diagnosi di TUMORE
PROFESSIONALE è puramente
eziologica e si basa :
1. Sulla dimostrazione che la
pregressa esposizione lavorativa ad
un oncogeno sia stata sufficiente
ad esercitare un ruolo
nell’induzione della neoplasia
3
DIFFERENZA TRA TUMORE PROFESSIONALE E TUMORE NON PROFESSIONALE
4
Le malattie professionali sono disciplinate dal cosiddetto sistema misto (Sentenze
n°179 e 206 del 1988) che le divide in due grandi categorie :
1.Tecnopatie tabellate
2.Tecnopatie non tabellate
Le malattie tabellate sono quelle tassativamente elencate dalla legge in una tabella , la
c.d. lista , contratte nell’esercizio e a causa di talune lavorazioni indicate nella specifica
tabella , per le quali esiste la presunzione legale di origine.
Le malattie non tabellate sono costituite da qualsiasi tecnopatia contratta a causa delle
lavorazioni , protette con l’assicurazione contro gli infortuni , con onere della prova
dell’origine professionale posta a carico del lavoratore.
Malattie Professionali:
Sistema Misto
TABELLATE NON
TABELLATE
CONTRATTE
NELL’ESERCIZIO
E A CAUSA
ONERE
DELLA PROVA
“..MALATTIE DELLE
QUALI SIA COMUNQUE
PROVATA LA
CAUSA DI LAVORO”
Sent. CC 179/88
T.U. 1124/65:
Tabella di legge delle M.P.
Presunzione legale di origine
(NUOVA TABELLA 9 aprile 2008)
Industria-> 85 voci
Agricoltura->24 voci
Silicosi/Asbestosi
Medici esposti RI
Dlgs 38/2000
Art. 10
“….delle quali il
lavoratore
dimostri l’origine
professionale …..”
Sovrintendenza Medica Generale
Settore III Infortuni e Malattie Professionali
Le Malattie Professionali in Italia
–NORMATIVA- -NORMATIVA-
D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 ( T. U. )
 Art. 3: “L’assicurazione è altresì obbligatoria per le malattie
professionali indicate nella tabella (allegato n. 3 e n. 4) le quali
siano contratte nell’esercizio e a causa delle lavorazioni
specificate nella tabella stessa ….”.
SENTENZA C.C. n°178/89
 Introduzione del SISTEMA MISTO che con diverso onere
della prova ammette a tutela ogni quadro morboso
riconducibile al lavoro svolto
CIRCOLARE INAIL n. 29/1991
 Il rapporto causale lavorativo deve essere diretto ed efficiente,
ma può essere preso in considerazione la possibilità del
concorso di fattori concausali extralavoro
CIRCOLARE INAIL n. 35/1992
 L’anamnesi lavorativa deve evidenziare l’esistenza di un rischio
professionale di natura, durata ed intensità tali da far
ragionevolmente considerare la sua influenza di grado
superiore o quantomeno uguale a quella esercitata dai
fattori eziologici extraprofessionali
CIRCOLARE INAIL n. 70/2001
 La nozione assicurativa di malattia professionale, tabellata e
non, si caratterizza per l’esistenza di una causa lavorativa
adeguata a produrre l’evento, ma non esclude la
concorrenza di uno o più fattori concausali
extraprofessionali i quali possono anzi rappresentare, in
determinate circostanze, fattori di potenziamento del rischio
lavorativo ed aumentarne l’efficienza lesiva
LETTERA DEL DIRETTORE GENERALE INAIL del
16/02/2006
 L’impossibilità di raggiungere una assoluta certezza
scientifica in ordine alla sussistenza del suddetto nesso
causale non costituisce, peraltro, motivo sufficiente per
escludere il riconoscimento della eziologia professionale.
 A questo fine, infatti, la giurisprudenza consolidata e concorde
delle Corte di Cassazione ritiene sufficiente la ragionevole
certezza della genesi professionale della malattia
LA MALATTIA PROFESSIONALE
TUTELATA DA INAIL
6
L’ISTRUTTORIA DELLA MALATTIA PROFESSIONALE
PRIMO
CERTIFICATO M.P.
Redatto dal medico ( competente, di famiglia ,
del patronato e ospedaliero …)
INAIL
LAVORATORE
Entro 15 gg ( ART. 52
T.U. )
DATORE DI
LAVORO
Entro 5 gg. denuncia M.P. ( ART. 53 T.U. )
ATTI ISTRUTTORI
-questionari;
-Libretto di lavoro;
-Documentazione sanitaria
ANALISI SANITARIA INAIL PROVVEDIMENTO INAIL
La malattia professionale: normativa di riferimento
8
 La denuncia delle malattie professionali deve essere trasmessa sempre con le
modalità di cui all'art. 13 T.U. dal datore di lavoro all'Istituto assicuratore, corredata da
certificato medico, entro i cinque giorni successivi a quello nel quale il prestatore d'opera ha
fatto denuncia al datore di lavoro della manifestazione della malattia.
 Il certificato medico deve contenereIl certificato medico deve contenere, oltre l'indicazione del domicilio dell'ammalato e
dei luogo dove questi si trova ricoverato, una relazione particolareggiata della sintomatologia
accusata dall'ammalato stesso e di quella rilevata dal medico certificatore. I medici
certificatori hanno l'obbligo di fornire all'Istituto assicuratore tutte le notizie che esso reputi
necessarie.
La malattia professionale: normativa di riferimento
9
Denuncia/Segnalazione
(DECRETO 11 dicembre 2009 -MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI - Aggiornamento dell'elenco delle malattie per le
quali e' obbligatoria la denuncia ai sensi e per gli effetti dell'articolo 139 del testo unico approvato, con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965,
n. 1124 e successive modifiche e integrazioni)
 Art. 139 del Testo Unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e leArt. 139 del Testo Unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le
malattie professionali -Decreto 30 giugno 1965, n. 1124:malattie professionali -Decreto 30 giugno 1965, n. 1124: "E' obbligatorio per ogni medico, che ne riconosca
l'esistenza, la denuncia delle malattie professionali, che saranno indicate in un elenco da approvarsi con
decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con quello per la sanità, sentito il
Consiglio superiore di sanità.. ... omissis...".
 La denuncia deve essere fatta all'Ispettorato del lavoro e alla ASL competenti per territorio, e una copia
inoltrata all’INAIL il quale ne trasmette copia all'Ufficio del medico provinciale.
 Tale segnalazione è un atto che ha finalità preventive diversamente dalla certificazione medica di
malattia professionale, ex all'art. 53 T.U., che attiva il procedimento per il riconoscimento delle
prestazioni assicurative, economiche e sanitarie, previste dalla tutela dell'INAIL.
10
DIAGNOSI DI MALATTIA
PROFESSIONALE
• Anamnesi Lavorativa,
libretti di lavoro,
documenti “ENPI”
• Esame della
Documentazione inerente il
rischio
• Datore di lavoro:
Denuncia
Documento di valutazione del
rischio
Servizi Prevenzione e
sicurezza degli ambienti di
lavoro,
• ecc.
– Indagini ispettive e pareri
della Contarp (consulenza
tecnica per l’accertamento
del rischio )ecc.
• Anamnesi fisiologica e patologica
• Visita Medica
• Analisi
– documentazione sanitaria inerente
la patologia denunciata
– accertamenti sanitari preventivi e
periodici
– eventuali attestazioni di invalidità
riconosciuti in altri ambiti giuridici
– Ulteriori accertamenti secondo linee
guida ecc.
VALUTAZIONE del RISCHIO DIAGNOSI di MALATTIA
DIAGNOSI Medico-Legale e
valutazione medico- legale del
danno biologico
TREND MALATTIE PROFESSIONALI MANIFESTATESI NEL PERIODO 2006-
2010 PER GESTIONE E STATO DI DEFINIZIONE
11
12
0
5000
10000
15000
20000
25000
30000
35000
40000
45000
2006 2007 2008 2009 2010
MP TOTALI
DENUNCIATE
Istogram. 3D 2
Istogram. 3D 3
13
2006 26752
2007 28805 7,7 7,7
2008 29963 4,0 12,0
2009 34753 16,0 29,9
2010 42347 21,9 58.3
MP : VARIAZIONE % SU ANNO PRECEDENTE E VARIAZIONE % SU 2006
ANNO NUMERO MP VARIAZIONE % SU ANNO PRECEDENTE VARIAZIONE % SU 2006
MALATTIE PROFESSIONALI INDENNIZZATE PER TIPO DI CONSEGUENZA –PERIODO 2006.2010
14
REGIONE TOSCANA- DISTRIBUZIONE DENUNCE MP TRA LE VARIE PROVINCE NEL 2008
15
16
ANNO 2006 2007 2008 2009 2010
AGRICOLTURA 21 32 23 33 51
INDUSTRIA E SERVIZI 1058 1142 1170 1162 1219
DIPENDENTI CONTO STATO 19 15 23 15 23
TREND TUMORI PROFESSIONALI MANIFESTATESI
NEL PERIODO 2006-2010 E DENUNCIATI
TREND TUMORI (NON DA ASBESTO) COME MP MANIFESTATESI NEL PERIODO 2006-2010 E DENUNCIATE
( PER GESTIONE : AGRICOLTURA –INDUSTRIA E SERVIZI – DIPENDENTI CONTO STATO)-
17
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
2006 2007 2008 2009 2010
AGRICOLTURA
INDUSTRIA E
SERVIZI
DIPENDENTI
CONTO STATO
Istogram. 3D 4
INAIL RAPPORTO REGIONALE anno 2006
LE MALATTIE PROFESSIONALI DEFINITE IN TOSCANA (2001-2005)
18
TUMORI PROFESSIONALI DEFINITI IN TOSCANA (2001-2005)
19
LA VALUTAZIONE DEI POSTUMI PERMANENTI
D.Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38D.Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38
DANNO BIOLOGICO
Lesione all’integrità psicofisica, suscettibile di valutazione
medico-legale, della persona.
D. M. 12 luglio 2000D. M. 12 luglio 2000
TABELLA DELLE MENOMAZIONITABELLA DELLE MENOMAZIONI
Patologia neoplastica: voci 130 – 137
INDENNIZZO INAIL MENOMAZIONI
TABELLE ALLEGATE AL DECRETO
LEGISLATIVO 38/2000
21
22
NUMERO MENOMAZIONI %
130 Lesioni precancerose efficacemente
Trattate
Fino a 5
131 Neoplasie maligne che si giovano di
trattamento medico e/o chirurgico
locale, radicale
Fino a 10
132 Recidive di neoplasia maligna che si
giovano di trattamento medico e/o
chirurgico locale, radicale
Fino a 16
133 Neoplasie maligne che si giovano di
trattamento medico e/o chirurgico ai
fini di una prognosi quoad vitam
superiore a 5 anni, a seconda della
persistenza e dell'entità dei segni e
sintomi minori di malattia,
comprensivi degli effetti collaterali
della terapia
Fino a 30
134 Neoplasie maligne che non si giovano
di trattamento medico e/o chirurgico
ai fini di una prognosi quoad vitam
superiore a 5 anni, i pazienti
richiedono speciali cure ed assistenza,
sono sostanzialmente abili allo
svolgimento delle necessità primarie
ed agli atti ordinari del vivere comune
Fino a 60
135 Neoplasie maligne che non si giovano
di trattamento medico e/o chirurgico
ai fini di una prognosi quoad vitam
superiore a 5 anni, il supporto
terapeutico ed assistenziale è
necessario e continuo, il soggetto è
severamente disabile, è indicata
l'ospedalizzazione
Fino a 80
136 Neoplasie maligne con metastasi
plurime diffuse e severa
compromissione dello stato generale
con necessità di ospedalizzazione
ovvero di presidi domiciliari
equivalenti sebbene la morte non sia
imminente
> 80
137 Cachessia neoplastica 100
LA VALUTAZIONE DEL DANNO BIOLOGICO DA PATOLOGIA NEOPLASTICA AI SENSI DEL D. LGS 38/2000
Le voci tabellari si riferiscono alle lesioni precancerose, alle neoplasie maligne nei vari stadi, alle recidive di neoplasia maligna e dalla cachessia
neoplastica.
La valutazione deve tener conto della stadiazione della neoplasia;del tipo ed efficacia di trattamento; della prognosi; delle condizioni cliniche del paziente.
LE VOCI TABELLARI:
VOCE 130
Fino a 5%
INDICI NEOPLASTICIINDICI NEOPLASTICI: di norma non suscettibili di indennizzo, può
esserlo la condizione psicopatologica di riflesso
Necessaria la verifica, scientificamente affidabile, della predittivitàpredittività
di danno neoplastico
LESIONE PRECANCEROSA
EFFICACEMENTE TRATTATA
VOCE 131
Fino a 10%
TRATTAMENTO RADICALETRATTAMENTO RADICALE: exeresi, locale e/o distrettuale: exeresi, locale e/o distrettuale
della massa tumorale con interruzione presuntiva del processodella massa tumorale con interruzione presuntiva del processo
neoplastico, con presumibile ed apprezzabile sopravvivenza delneoplastico, con presumibile ed apprezzabile sopravvivenza del
sessanta % a cinque annisessanta % a cinque anni
NEOPLASIE MALIGNE CHE SI
GIOVANO DI TRATTAMENTO MEDICO
E/O CHIRURGICO LOCALE, RADICALE
VOCE 132
Fino a 16%
RECIDIVE DI NEOPLASIA MALIGNA CHE SI
GIOVANO DI TRATTAMENTO MEDICO E/O
CHIRURGICO LOCALE, RADICALE
VOCE 133
Fino a 30%
NEOPLASIE MALIGNE CHE SI GIOVANO DI
TRATTAMENTO MEDICO E/O CHIRURGICO AI
FINI DI UNA PROGNOSI quoad vitam
SUPERIORE A 5 ANNI
a seconda della persistenza e dell’entità di segni e sintomi
minori di malattia
comprensivi degli effetti collaterali della terapia
VOCE 134
Fino a 50%
NEOPLASIE MALIGNE CHE NONNON SI
GIOVANO DI TRATTAMENTO MEDICO E/O
CHIRURGICO AI FINI DI UNA PROGNOSI
quoad vitam SUPERIORE A 5 ANNI
i pazienti richiedono speciali cure ed assistenza,
sono sostanzialmente abili allo svolgimento delle necessità
primarie ed agli atti quotidiani del vivere comune
VOCE 135
Fino a 80%
NEOPLASIE MALIGNE CHE NONNON SI
GIOVANO DI TRATTAMENTO MEDICO E/O
CHIRURGICO AI FINI DI UNA PROGNOSI
quoad vitam SUPERIORE A 5 ANNI
il supporto terapeutico ed assistenziale è necessario e continuo,
il soggetto è severamente disabile,
è indicata l’ospedalizzazione
VOCE 136
> 80%
NEOPLASIE MALIGNE CON METASTASIMETASTASI
PLURIMEPLURIME DIFFUSE E SEVERA
COMPROMISSIONE DELLO STATO
GENERALE
con necessità di ospedalizzazione ovvero di presidi domiciliari
equivalenti,
sebbene la morte non sia imminente
VOCE 137
100%
CACHESSIA NEOPLASTICA
DANNO BIOLOGICO
1% – 5%1% – 5% FRANCHIGIA
6% – 15%6% – 15% INDENNIZZO IN
CAPITALE
16% – 100%16% – 100% INDENNIZZO IN RENDITA
DANNO BIOLOGICO (decreto legislativo 38/2000)
A partire dagli eventi manifestatisi o denunciati dal 25/07/2000
INDENNIZZO IN CAPITALE
 Indennizzo per i danni valutati tra il 6 e il 15% individuato in misura
fissa nella "tabella indennizzo danno biologico" in base al sesso, al grado di
menomazione e alla fascia di età
INDENNIZZO IN RENDITA
 - vitalizio erogato per i danni valutati in misura pari o superiore al
16%
 - la rendita è costituita da due quote: la prima, relativa al danno biologico, viene
individuata nell'apposita tabella con riferimento esclusivo alla menomazione;
la seconda viene riferita al danno patrimoniale e calcolata sulla base della
retribuzione del grado di menomazione e del corrispondente coefficiente di cui
all'apposita tabella. tale quota viene maggiorata del 55 per ogni familiare a
carico
REVISIONE
 - la revisione dell'indennizzo in capitale può essere ottenuta una sola
volta entro 10 anni dall'infortunio o 15 anni dalla malattia
professionale (salvo l'ipotesi che l'ulteriore domanda abbia come
risultato il raggiungimento dei una percentuale pari o superiore al 16%.
 - la revisione dell'indennizzo in rendita avviene secondo le modalità
previste dal DPR 1124/65 (per la MP la revisione della rendita può ave
luogo di anno in anno. L’ultima Revisione può essere avanzata non
oltre 18 anni e 210 giorni dalla data di manifestazione della malattia
professionale. – Per la silicosi e l’asbestosi non esiste tempo massimo-
32
PRESTAZIONI ACCESSORIE INAIL
 LIQUIDAZIONE IN CAPITALE
 - viene praticata d'ufficio dall'INAIL, trascorso il tempo massimo per le
revisioni, quando i postumi sono stabilizzati tra l' 11 e il 15 %
 - è una somma pari al valore del capitale residuo dell'ulteriore rendita spettante
 RENDITA DI PASSAGGIO
 indennità economica della durata di un anno spettante ai lavoratori affetti da
silicosi e asbestosi di grado anche inferiore all' 11% e non superiore all' 80%,
che devono abbandonare la lavorazione per motivi profilattici
 ASSEGNO PER ASSISTENZA PERSONALE E CONTINUATIVA
 concesso al lavoratore colpito da gravi menomazioni, indicate in apposita
tabella
 ASSEGNO DI INCOLLOCABILITÀ
 concesso a chi ha meno di 65 anni, una inabilità superiore al 33%, e viene
dichiarato inidoneo al collocamento
PRESTAZIONI AI SUPERSTITI
 RENDITA AI SUPERSTITI
 - viene concessa ai familiari quando la morte del lavoratore è una conseguenza
dell'infortunio o della malattia professionale
 - vengono corrisposte ai superstiti rendite ragguagliate al 100% della
retribuzione del dante causa nelle seguenti misure: 50% al vedovo o vedova,
20% ai figli, 20% agli ascendenti a carico e, in mancanza di coniugi e figli, ai
fratelli
 ASSEGNO SPECIALE CONTINUATIVO MENSILE
 viene concesso quando la morte dipende da fattori esterni, a determinate
condizioni di reddito e purché si tratti di rendite non inferiori al 65%
 ASSEGNO FUNERARIO
 somma corrisposta al coniuge o ad altri familiari che hanno sostenuto le spese
funerarie
33
I TUMORI DELLE CAVITÀ NASALI E DEI SENI PARANASALI NELLE NUOVE TABELLE DELLE MALATTIE PROFESSIONALI DELL'INDUSTRIA
Le neoplasie in esame sono inserite nelle Nuove Tabelle delle Malattie Professionali (D. M. 9 Aprile 2008) come Malattie Neoplastiche causate da Polveri di legno duro
MALATTIE (ICD10) LAVORAZIONI Periodo massimo di indennizzabilità
dalla
cessazione della lavorazione
67) MALATTIE NEOPLASTICHE
CAUSATE DA POLVERI DI LEGNO
DURO:
a) TUMORI DELLE CAVITA' NASALI
(C30)
Lavorazioni che espongono
a polveri di legno duro Illimitato
b) TUMORI DEI SENI
PARANASALI( C31)
Lavorazioni che espongono
a polveri di legno duro
Illimitato
34
Marta Clemente
INAIL SMG 35
IL REISERIMENTO LAVORATIVO DEL DISABILE
36
L’INAIL GIA’ A PARTIRE DAL 1999 HA MODIFICATO IL PROPRIO RUOLO FINO AD
ALLORA ESCLUSIVAMENTE ASSICURATIVO (CHE RESTA ANCORA OGGI IL SUO
RUOLO ISTITUZIONALE) PROPONENDOSI NEL TERRITORIO COME SOGGETTO
ATTIVO NEL CAMPO DELLA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI E DELLE
MALATTIE PROFESSIONALI , DELLA RIABILITAZIONE E DEL REINSERIMENTO
LAVORATIVO DELL’ASSICURATO
(PROTOCOLLO DI INTESA FRA INAIL E MINISTERO DELLA SANITA’ ,
FIRMATO L’11/11/1999, VERTEVA PROPRIO SU TRE PUNTI FONDAMENTALI :
1- PREVENZIONE 2- RIABILITAZIONE 3- RICERCA DELLE PATOLOGIE
PROFESSIONALI EMERGENTI /PERDUTE)
E DA TALE DATA L’ISTITUTO SI E’ MOSSO IN QUESTA DIREZIONE
EQUIPE MULTIDISCIPLINARE INAIL
(DI I° LIVELLO PRESSO LE SEDI PROVINCIALI E DI II° LIVELLO PRESSO LE DIREZIONI REGIONALI)
-INSIEME DI PROFESSIONALITÀ MULTIDISCIPLINARI-
RAPPRESENTANO ALL’INTERNO DELL’ISTITUTO INAIL UNA NUOVA
MODALITA’ DI LAVORO IL CUI COMPITO
ESCLUSIVO E FONDAMENTALE E’ :
IL RECUPERO SOCIALE E LAVORATIVO DEL DISABILE
(INVALIDITÀ >33%)
-- PERCHÉ CONTINUARE O RIPRENDERE A LAVORARE È UNPERCHÉ CONTINUARE O RIPRENDERE A LAVORARE È UN ESIGENZA VITALEESIGENZA VITALE ED UN DIRITTO-ED UN DIRITTO-
REINSERIMENTO LAVORATIVO DEL
DISABILE
37
IL REINSERIMENTO LAVORATIVO DEL PAZIENTE ONCOLOGICO
-DIFFICOLTA’ E DIRITTI -
 PER IL PAZIENTE ONCOLOGICO I RAPPORTI CON IL DATORE
DI LAVORO E CON I COLLEGHI POSSONO ESSERE
GRAVEMENTE CONDIZIONATI DALLA MALATTIA:
• a causa delle mutate abilità psicofisiche temporanee o
permanenti
• a causa della necessità di un mutamento di mansioni
• a causa delle nuove esigenze di cura, di follow-up, di
riabilitazione
• a causa di ripetute assenze per motivi sanitari
• a causa della necessità di un percorso di reinserimento
lavorativo
• a causa del PREGIUDIZIO, dell’IGNORANZA, della PAURA
IL LAVORO AIUTA A LIVELLO PSICOLOGICO, SOCIALE EDIL LAVORO AIUTA A LIVELLO PSICOLOGICO, SOCIALE ED
ECONOMICOECONOMICO
PER IL 97% DEI PAZ. ONCOLOGICI È IMPORTANTE CONTINUARE
ALAVORARE
38
IL REINSERIMENTO LAVORATIVO DEL PAZIENTE ONCOLOGICO
-DIFFICOLTA’ E DIRITTI -
( DA ATTI 39° CONGRESSO NAZIONALE SIMFER 2011 –REGGIO CALABRIA 16-
19 OTTOBRE 2011- RIABILITAZIONE ONCOLOGICA : ESERCIZIO FISICO E
“FATIGUE” - C . GRILLO , E ALTRI – CODICE ASSEGNATO 365-)
1. IN ITALIA CI SONO PIU’ DI 1.700.000 PERSONE CHE HANNO AVUTO
UNA DIAGNOSI DI CANCRO CON UNA INCIDENZA DI PIU’ DI 250.000
NUOVI CASI OGNI ANNO
1. TRA TUTTE LE PERSONE MALATE , LA META’ GUARISCE E, NELLA
MAGGIOR PARTE DEI CASI , SENZA CONSEGUENZE INVALIDANTI , MA
UN NUMERO IMPORTANTE DI LORO PUO’ CONVIVERE CON LA PROPRIA
NEOPLASIA PIU’ O MENO A LUNGO
1. ANCHE TRA COLORO CHE SONO GUARITI FISICAMENTE LE
CONSEGUENZE PSICOLOGICHE E RELAZIONALI DELLA MALATTIA
POSSONO ESSERE TALI DA NON CONSENTIRE PIU’ IL RECUPERO DI
UNA VITA DI QUALITA’
1. LA “FATIGUE” (TERMINE INGLESE CHE SIGNIFICA ASTENIA ,
STANCHEZZA) ACUTA O CRONICA PUO’ ESSERE CONSIDERATA COME
PARTE INTEGRANTE DELLA SINTOMATOLOGIA CAUSATA DAL
TUMORE, COME EFFETTO COLLATERALE DELLE TERAPIE
ONCOLOGICHE E NON ONCOLOGICHE , OPPURE COME ESPRESSIONE
DI UNO STATO DEPRESSIVO
REQUISITI NECESSARI PER LE AGEVOLAZIONIREQUISITI NECESSARI PER LE AGEVOLAZIONI
E LE TUTELE SUL LAVOROE LE TUTELE SUL LAVORO
Accertamento Invalidità civile e Handicap in situazione di gravitàAccertamento Invalidità civile e Handicap in situazione di gravità
(L. 104/92)(L. 104/92)
39
IL REINSERIMENTO LAVORATIVO DEL PAZIENTE ONCOLOGICO
-LE LEGGI-
Riduzione dei tempi di accertamento dell’invaliditàRiduzione dei tempi di accertamento dell’invalidità
LEGGE 80/ 2006 DI CONVERSIONE DEL DL N. 4 DEL 16/01/2006
 L’accertamento dell'invalidità civile e dell’handicap dei malati
di cancro deve essere effettuato dalle commissioni mediche
ASL entro 15 giorni dalla presentazione della domanda
dell'interessato Gli esiti dell'accertamento hanno efficacia
immediata per il godimento dei benefici da essi derivanti
 RIFORMA DELLA PROCEDURA DI ACCERTAMENTO
DELL’INVALIDITÀ CIVILE, DELL’HANDICAP E DELLA
DISABILITÀ INTRODOTTA DALL’ART. 20 DEL DECRETO
ANTICRISI (D.L. 78 DEL 1° LUGLIO 2009 CONVERTITO
IN LEGGE DALLA L. 102 DEL 3 AGOSTO 2009)
• a decorrere dal 1° gennaio 2010 le domande vanno presentate
all'Inps esclusivamente in via telematica; certificazione sanitaria,
compilata on line dal medico certificatore
• domanda compilata on line dall’interessato e abbinato al certificato
medico
• connessione tra i due moduli (certificato e domanda) ed inoltro
telematico all'INPS
• l’Istituto trasmette, in tempo reale e in via telematica, le domande
alle ASL
 le Commissioni mediche ASL sono integrate da un medico dell’INPS
quale componente effettivo
40
IL REINSERIMENTO LAVORATIVO DEL PAZIENTE ONCOLOGICO
Part- Time per i malati e per i loro familiari - Fasce reperibilità malati oncologici
LEGGE BIAGI -2003-
 I lavoratori affetti da patologie oncologiche hanno
diritto a trasformare il rapporto di lavoro da tempo
pieno a tempo parziale e di poter successivamente
chiedere il ripristino del contratto nella forma originaria
 I familiari dei malati di cancro hanno titolo
preferenziale rispetto agli altri lavoratori nel
mutamento dell’orario di lavoro da tempo pieno a
tempo parziale per consentire loro di prendersi cura del
congiunto affetto da neoplasia
LEGGE 133/2008LEGGE 133/2008
Ministero per la P.A. e l’innovazione
Circolare n.1/2009 del 30.4.2009
 La circolare fornisce chiarimenti in ordine alle fasce di
reperibilità in caso di malattia per i malati
oncologici e le modalità flessibili di prestazioni di
lavoro (part-time e telelavoro), al fine di favorire il
recupero e il reinserimento dei lavoratori colpiti da
malattie, specie se gravi, e di ridurre al minimo la
necessità di rimanere fuori dal ciclo produttivo durante
il periodo di cura della patologia.
41
IL REINSERIMENTO LAVORATIVO DEL PAZIENTE ONCOLOGICO
IL LAVOROIL LAVORO
Collocamento obbligatorio per persone disabili L. 68/99
Scelta della sede di lavoro e trasferimento
Permessi lavorativi
Congedi lavorativi
Giorni di assenza per terapie salvavita
Lavoro notturno
Rapporto di lavoro a tempo parziale
CONGEDI, PERMESSI E ALTRE TUTELE NELL’ATTUALE
NORMATIVA IN FAVORE DEI MALATI ONCOLOGICI
 1. Malattia e comporto
 2. Congedo retribuito di 30 giorni all’anno per cure connesse alla
patologia
 3. Iter accelerato per il riconoscimento dell’invalidità civile e della
situazione di grave handicap
 4. Prestazioni non economiche a seguito del riconoscimento di
invalidità civile
 5. Prestazioni economiche di invalidità civile
 6. L’indennità di accompagnamento durante la chemioterapia
 7. Trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo
parziale nel settore privato
 8. Svolgimento di una mansione compatibile con il proprio stato di
salute
 9. Permessi e congedi lavorativi con il riconoscimento di grave
handicap
 10. Congedo biennale retribuito per i genitori
 11. Congedo biennale non retribuito per i familiari
 12. Maggiorazione della contribuzione lavorativa con invalidità civile
superiore al 74%, cioè 75%
 13. Altre agevolazioni: contrassegno per i parcheggi per disabili
 14. Esenzione dal pagamento dei farmaci e di tutte le prestazioni
sanitarie collegate alla patologia, per la prevenzione e per la
riabilitazione.
 14. Amministratore di sostegno
42
IL REINSERIMENTO LAVORATIVO DEL PAZIENTE ONCOLOGICO
IL SISTEMA PREVIDENZIALEIL SISTEMA PREVIDENZIALE
 Pensionamento anticipato L. 388/2000
 Diritto a 2 mesi di contribuzione figurativa (max 5
anni) per ogni anno di lavoro prestato in condizioni di
invalidità > 74%
43
Associazione Italiana Malati di Cancro , parenti e amici OnlusAssociazione Italiana Malati di Cancro , parenti e amici Onlus
Via Barberini 11 – 00187 Roma
Tel. 06 482510706 4825107 – Fax 06 4201121606 42011216
Numero Verde 840 503579840 503579
da lunedìlunedì a venerdìvenerdì dalle 9.309.30 alle
18.3018.30
Web: www.aimac.itwww.aimac.it
Email: info@aimac.itinfo@aimac.it
Avv. Elisabetta Iannelli FAVO-AIMaCAvv. Elisabetta Iannelli FAVO-AIMaC
GRAZIE PER
L’ATTENZIONE
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  • 1. 1 TUMORI NASOSINUSALI ASPETTI MEDICO-LEGALI E REISERIMENTO LAVORATIVO a cura di Dott.ssa Roberta VANNUCCHI Specialista ORL Sede INAIL LUCCA Dott. Riccardo PERA Dir. Med.I°Liv. B1 Sede INAIL LUCCA Dott. Giuseppe SPARAGNO Dir.Med.II°Liv. Sede INAIL LUCCA
  • 2. 2 TUMORI Il recente DECRETO DEL 9 aprile 2008 (GU N. 169 DEL21/07/2008), con il quale è stato pubblicato l’elenco aggiornato delle malattie professionali per le quali è obbligatoria la denuncia, COMPRENDE ANCHE I TUMORI OCCUPAZIONALI , nei cui confronti le indagini epidemiologiche hanno fornito prova o consistente indicazione di probabile o possibile causalità lavorativa.
  • 3. TUMORE NON PROFESSIONALE TUMORE PROFESSIONALE  I TUMORI di origine NON PROFESSIONALE non differiscono da quelli professionali sotto il profilo clinico e anatomo isto-patologico.  La diagnosi di TUMORE PROFESSIONALE è puramente eziologica e si basa : 1. Sulla dimostrazione che la pregressa esposizione lavorativa ad un oncogeno sia stata sufficiente ad esercitare un ruolo nell’induzione della neoplasia 3 DIFFERENZA TRA TUMORE PROFESSIONALE E TUMORE NON PROFESSIONALE
  • 4. 4 Le malattie professionali sono disciplinate dal cosiddetto sistema misto (Sentenze n°179 e 206 del 1988) che le divide in due grandi categorie : 1.Tecnopatie tabellate 2.Tecnopatie non tabellate Le malattie tabellate sono quelle tassativamente elencate dalla legge in una tabella , la c.d. lista , contratte nell’esercizio e a causa di talune lavorazioni indicate nella specifica tabella , per le quali esiste la presunzione legale di origine. Le malattie non tabellate sono costituite da qualsiasi tecnopatia contratta a causa delle lavorazioni , protette con l’assicurazione contro gli infortuni , con onere della prova dell’origine professionale posta a carico del lavoratore.
  • 5. Malattie Professionali: Sistema Misto TABELLATE NON TABELLATE CONTRATTE NELL’ESERCIZIO E A CAUSA ONERE DELLA PROVA “..MALATTIE DELLE QUALI SIA COMUNQUE PROVATA LA CAUSA DI LAVORO” Sent. CC 179/88 T.U. 1124/65: Tabella di legge delle M.P. Presunzione legale di origine (NUOVA TABELLA 9 aprile 2008) Industria-> 85 voci Agricoltura->24 voci Silicosi/Asbestosi Medici esposti RI Dlgs 38/2000 Art. 10 “….delle quali il lavoratore dimostri l’origine professionale …..” Sovrintendenza Medica Generale Settore III Infortuni e Malattie Professionali Le Malattie Professionali in Italia
  • 6. –NORMATIVA- -NORMATIVA- D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 ( T. U. )  Art. 3: “L’assicurazione è altresì obbligatoria per le malattie professionali indicate nella tabella (allegato n. 3 e n. 4) le quali siano contratte nell’esercizio e a causa delle lavorazioni specificate nella tabella stessa ….”. SENTENZA C.C. n°178/89  Introduzione del SISTEMA MISTO che con diverso onere della prova ammette a tutela ogni quadro morboso riconducibile al lavoro svolto CIRCOLARE INAIL n. 29/1991  Il rapporto causale lavorativo deve essere diretto ed efficiente, ma può essere preso in considerazione la possibilità del concorso di fattori concausali extralavoro CIRCOLARE INAIL n. 35/1992  L’anamnesi lavorativa deve evidenziare l’esistenza di un rischio professionale di natura, durata ed intensità tali da far ragionevolmente considerare la sua influenza di grado superiore o quantomeno uguale a quella esercitata dai fattori eziologici extraprofessionali CIRCOLARE INAIL n. 70/2001  La nozione assicurativa di malattia professionale, tabellata e non, si caratterizza per l’esistenza di una causa lavorativa adeguata a produrre l’evento, ma non esclude la concorrenza di uno o più fattori concausali extraprofessionali i quali possono anzi rappresentare, in determinate circostanze, fattori di potenziamento del rischio lavorativo ed aumentarne l’efficienza lesiva LETTERA DEL DIRETTORE GENERALE INAIL del 16/02/2006  L’impossibilità di raggiungere una assoluta certezza scientifica in ordine alla sussistenza del suddetto nesso causale non costituisce, peraltro, motivo sufficiente per escludere il riconoscimento della eziologia professionale.  A questo fine, infatti, la giurisprudenza consolidata e concorde delle Corte di Cassazione ritiene sufficiente la ragionevole certezza della genesi professionale della malattia LA MALATTIA PROFESSIONALE TUTELATA DA INAIL 6
  • 7. L’ISTRUTTORIA DELLA MALATTIA PROFESSIONALE PRIMO CERTIFICATO M.P. Redatto dal medico ( competente, di famiglia , del patronato e ospedaliero …) INAIL LAVORATORE Entro 15 gg ( ART. 52 T.U. ) DATORE DI LAVORO Entro 5 gg. denuncia M.P. ( ART. 53 T.U. ) ATTI ISTRUTTORI -questionari; -Libretto di lavoro; -Documentazione sanitaria ANALISI SANITARIA INAIL PROVVEDIMENTO INAIL
  • 8. La malattia professionale: normativa di riferimento 8  La denuncia delle malattie professionali deve essere trasmessa sempre con le modalità di cui all'art. 13 T.U. dal datore di lavoro all'Istituto assicuratore, corredata da certificato medico, entro i cinque giorni successivi a quello nel quale il prestatore d'opera ha fatto denuncia al datore di lavoro della manifestazione della malattia.  Il certificato medico deve contenereIl certificato medico deve contenere, oltre l'indicazione del domicilio dell'ammalato e dei luogo dove questi si trova ricoverato, una relazione particolareggiata della sintomatologia accusata dall'ammalato stesso e di quella rilevata dal medico certificatore. I medici certificatori hanno l'obbligo di fornire all'Istituto assicuratore tutte le notizie che esso reputi necessarie.
  • 9. La malattia professionale: normativa di riferimento 9 Denuncia/Segnalazione (DECRETO 11 dicembre 2009 -MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI - Aggiornamento dell'elenco delle malattie per le quali e' obbligatoria la denuncia ai sensi e per gli effetti dell'articolo 139 del testo unico approvato, con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 e successive modifiche e integrazioni)  Art. 139 del Testo Unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e leArt. 139 del Testo Unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali -Decreto 30 giugno 1965, n. 1124:malattie professionali -Decreto 30 giugno 1965, n. 1124: "E' obbligatorio per ogni medico, che ne riconosca l'esistenza, la denuncia delle malattie professionali, che saranno indicate in un elenco da approvarsi con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con quello per la sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità.. ... omissis...".  La denuncia deve essere fatta all'Ispettorato del lavoro e alla ASL competenti per territorio, e una copia inoltrata all’INAIL il quale ne trasmette copia all'Ufficio del medico provinciale.  Tale segnalazione è un atto che ha finalità preventive diversamente dalla certificazione medica di malattia professionale, ex all'art. 53 T.U., che attiva il procedimento per il riconoscimento delle prestazioni assicurative, economiche e sanitarie, previste dalla tutela dell'INAIL.
  • 10. 10 DIAGNOSI DI MALATTIA PROFESSIONALE • Anamnesi Lavorativa, libretti di lavoro, documenti “ENPI” • Esame della Documentazione inerente il rischio • Datore di lavoro: Denuncia Documento di valutazione del rischio Servizi Prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro, • ecc. – Indagini ispettive e pareri della Contarp (consulenza tecnica per l’accertamento del rischio )ecc. • Anamnesi fisiologica e patologica • Visita Medica • Analisi – documentazione sanitaria inerente la patologia denunciata – accertamenti sanitari preventivi e periodici – eventuali attestazioni di invalidità riconosciuti in altri ambiti giuridici – Ulteriori accertamenti secondo linee guida ecc. VALUTAZIONE del RISCHIO DIAGNOSI di MALATTIA DIAGNOSI Medico-Legale e valutazione medico- legale del danno biologico
  • 11. TREND MALATTIE PROFESSIONALI MANIFESTATESI NEL PERIODO 2006- 2010 PER GESTIONE E STATO DI DEFINIZIONE 11
  • 12. 12 0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000 40000 45000 2006 2007 2008 2009 2010 MP TOTALI DENUNCIATE Istogram. 3D 2 Istogram. 3D 3
  • 13. 13 2006 26752 2007 28805 7,7 7,7 2008 29963 4,0 12,0 2009 34753 16,0 29,9 2010 42347 21,9 58.3 MP : VARIAZIONE % SU ANNO PRECEDENTE E VARIAZIONE % SU 2006 ANNO NUMERO MP VARIAZIONE % SU ANNO PRECEDENTE VARIAZIONE % SU 2006
  • 14. MALATTIE PROFESSIONALI INDENNIZZATE PER TIPO DI CONSEGUENZA –PERIODO 2006.2010 14
  • 15. REGIONE TOSCANA- DISTRIBUZIONE DENUNCE MP TRA LE VARIE PROVINCE NEL 2008 15
  • 16. 16 ANNO 2006 2007 2008 2009 2010 AGRICOLTURA 21 32 23 33 51 INDUSTRIA E SERVIZI 1058 1142 1170 1162 1219 DIPENDENTI CONTO STATO 19 15 23 15 23 TREND TUMORI PROFESSIONALI MANIFESTATESI NEL PERIODO 2006-2010 E DENUNCIATI
  • 17. TREND TUMORI (NON DA ASBESTO) COME MP MANIFESTATESI NEL PERIODO 2006-2010 E DENUNCIATE ( PER GESTIONE : AGRICOLTURA –INDUSTRIA E SERVIZI – DIPENDENTI CONTO STATO)- 17 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 2006 2007 2008 2009 2010 AGRICOLTURA INDUSTRIA E SERVIZI DIPENDENTI CONTO STATO Istogram. 3D 4
  • 18. INAIL RAPPORTO REGIONALE anno 2006 LE MALATTIE PROFESSIONALI DEFINITE IN TOSCANA (2001-2005) 18
  • 19. TUMORI PROFESSIONALI DEFINITI IN TOSCANA (2001-2005) 19
  • 20. LA VALUTAZIONE DEI POSTUMI PERMANENTI D.Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38D.Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38 DANNO BIOLOGICO Lesione all’integrità psicofisica, suscettibile di valutazione medico-legale, della persona. D. M. 12 luglio 2000D. M. 12 luglio 2000 TABELLA DELLE MENOMAZIONITABELLA DELLE MENOMAZIONI Patologia neoplastica: voci 130 – 137
  • 21. INDENNIZZO INAIL MENOMAZIONI TABELLE ALLEGATE AL DECRETO LEGISLATIVO 38/2000 21
  • 22. 22 NUMERO MENOMAZIONI % 130 Lesioni precancerose efficacemente Trattate Fino a 5 131 Neoplasie maligne che si giovano di trattamento medico e/o chirurgico locale, radicale Fino a 10 132 Recidive di neoplasia maligna che si giovano di trattamento medico e/o chirurgico locale, radicale Fino a 16 133 Neoplasie maligne che si giovano di trattamento medico e/o chirurgico ai fini di una prognosi quoad vitam superiore a 5 anni, a seconda della persistenza e dell'entità dei segni e sintomi minori di malattia, comprensivi degli effetti collaterali della terapia Fino a 30 134 Neoplasie maligne che non si giovano di trattamento medico e/o chirurgico ai fini di una prognosi quoad vitam superiore a 5 anni, i pazienti richiedono speciali cure ed assistenza, sono sostanzialmente abili allo svolgimento delle necessità primarie ed agli atti ordinari del vivere comune Fino a 60 135 Neoplasie maligne che non si giovano di trattamento medico e/o chirurgico ai fini di una prognosi quoad vitam superiore a 5 anni, il supporto terapeutico ed assistenziale è necessario e continuo, il soggetto è severamente disabile, è indicata l'ospedalizzazione Fino a 80 136 Neoplasie maligne con metastasi plurime diffuse e severa compromissione dello stato generale con necessità di ospedalizzazione ovvero di presidi domiciliari equivalenti sebbene la morte non sia imminente > 80 137 Cachessia neoplastica 100 LA VALUTAZIONE DEL DANNO BIOLOGICO DA PATOLOGIA NEOPLASTICA AI SENSI DEL D. LGS 38/2000 Le voci tabellari si riferiscono alle lesioni precancerose, alle neoplasie maligne nei vari stadi, alle recidive di neoplasia maligna e dalla cachessia neoplastica. La valutazione deve tener conto della stadiazione della neoplasia;del tipo ed efficacia di trattamento; della prognosi; delle condizioni cliniche del paziente. LE VOCI TABELLARI:
  • 23. VOCE 130 Fino a 5% INDICI NEOPLASTICIINDICI NEOPLASTICI: di norma non suscettibili di indennizzo, può esserlo la condizione psicopatologica di riflesso Necessaria la verifica, scientificamente affidabile, della predittivitàpredittività di danno neoplastico LESIONE PRECANCEROSA EFFICACEMENTE TRATTATA
  • 24. VOCE 131 Fino a 10% TRATTAMENTO RADICALETRATTAMENTO RADICALE: exeresi, locale e/o distrettuale: exeresi, locale e/o distrettuale della massa tumorale con interruzione presuntiva del processodella massa tumorale con interruzione presuntiva del processo neoplastico, con presumibile ed apprezzabile sopravvivenza delneoplastico, con presumibile ed apprezzabile sopravvivenza del sessanta % a cinque annisessanta % a cinque anni NEOPLASIE MALIGNE CHE SI GIOVANO DI TRATTAMENTO MEDICO E/O CHIRURGICO LOCALE, RADICALE
  • 25. VOCE 132 Fino a 16% RECIDIVE DI NEOPLASIA MALIGNA CHE SI GIOVANO DI TRATTAMENTO MEDICO E/O CHIRURGICO LOCALE, RADICALE
  • 26. VOCE 133 Fino a 30% NEOPLASIE MALIGNE CHE SI GIOVANO DI TRATTAMENTO MEDICO E/O CHIRURGICO AI FINI DI UNA PROGNOSI quoad vitam SUPERIORE A 5 ANNI a seconda della persistenza e dell’entità di segni e sintomi minori di malattia comprensivi degli effetti collaterali della terapia
  • 27. VOCE 134 Fino a 50% NEOPLASIE MALIGNE CHE NONNON SI GIOVANO DI TRATTAMENTO MEDICO E/O CHIRURGICO AI FINI DI UNA PROGNOSI quoad vitam SUPERIORE A 5 ANNI i pazienti richiedono speciali cure ed assistenza, sono sostanzialmente abili allo svolgimento delle necessità primarie ed agli atti quotidiani del vivere comune
  • 28. VOCE 135 Fino a 80% NEOPLASIE MALIGNE CHE NONNON SI GIOVANO DI TRATTAMENTO MEDICO E/O CHIRURGICO AI FINI DI UNA PROGNOSI quoad vitam SUPERIORE A 5 ANNI il supporto terapeutico ed assistenziale è necessario e continuo, il soggetto è severamente disabile, è indicata l’ospedalizzazione
  • 29. VOCE 136 > 80% NEOPLASIE MALIGNE CON METASTASIMETASTASI PLURIMEPLURIME DIFFUSE E SEVERA COMPROMISSIONE DELLO STATO GENERALE con necessità di ospedalizzazione ovvero di presidi domiciliari equivalenti, sebbene la morte non sia imminente
  • 31. DANNO BIOLOGICO 1% – 5%1% – 5% FRANCHIGIA 6% – 15%6% – 15% INDENNIZZO IN CAPITALE 16% – 100%16% – 100% INDENNIZZO IN RENDITA
  • 32. DANNO BIOLOGICO (decreto legislativo 38/2000) A partire dagli eventi manifestatisi o denunciati dal 25/07/2000 INDENNIZZO IN CAPITALE  Indennizzo per i danni valutati tra il 6 e il 15% individuato in misura fissa nella "tabella indennizzo danno biologico" in base al sesso, al grado di menomazione e alla fascia di età INDENNIZZO IN RENDITA  - vitalizio erogato per i danni valutati in misura pari o superiore al 16%  - la rendita è costituita da due quote: la prima, relativa al danno biologico, viene individuata nell'apposita tabella con riferimento esclusivo alla menomazione; la seconda viene riferita al danno patrimoniale e calcolata sulla base della retribuzione del grado di menomazione e del corrispondente coefficiente di cui all'apposita tabella. tale quota viene maggiorata del 55 per ogni familiare a carico REVISIONE  - la revisione dell'indennizzo in capitale può essere ottenuta una sola volta entro 10 anni dall'infortunio o 15 anni dalla malattia professionale (salvo l'ipotesi che l'ulteriore domanda abbia come risultato il raggiungimento dei una percentuale pari o superiore al 16%.  - la revisione dell'indennizzo in rendita avviene secondo le modalità previste dal DPR 1124/65 (per la MP la revisione della rendita può ave luogo di anno in anno. L’ultima Revisione può essere avanzata non oltre 18 anni e 210 giorni dalla data di manifestazione della malattia professionale. – Per la silicosi e l’asbestosi non esiste tempo massimo- 32
  • 33. PRESTAZIONI ACCESSORIE INAIL  LIQUIDAZIONE IN CAPITALE  - viene praticata d'ufficio dall'INAIL, trascorso il tempo massimo per le revisioni, quando i postumi sono stabilizzati tra l' 11 e il 15 %  - è una somma pari al valore del capitale residuo dell'ulteriore rendita spettante  RENDITA DI PASSAGGIO  indennità economica della durata di un anno spettante ai lavoratori affetti da silicosi e asbestosi di grado anche inferiore all' 11% e non superiore all' 80%, che devono abbandonare la lavorazione per motivi profilattici  ASSEGNO PER ASSISTENZA PERSONALE E CONTINUATIVA  concesso al lavoratore colpito da gravi menomazioni, indicate in apposita tabella  ASSEGNO DI INCOLLOCABILITÀ  concesso a chi ha meno di 65 anni, una inabilità superiore al 33%, e viene dichiarato inidoneo al collocamento PRESTAZIONI AI SUPERSTITI  RENDITA AI SUPERSTITI  - viene concessa ai familiari quando la morte del lavoratore è una conseguenza dell'infortunio o della malattia professionale  - vengono corrisposte ai superstiti rendite ragguagliate al 100% della retribuzione del dante causa nelle seguenti misure: 50% al vedovo o vedova, 20% ai figli, 20% agli ascendenti a carico e, in mancanza di coniugi e figli, ai fratelli  ASSEGNO SPECIALE CONTINUATIVO MENSILE  viene concesso quando la morte dipende da fattori esterni, a determinate condizioni di reddito e purché si tratti di rendite non inferiori al 65%  ASSEGNO FUNERARIO  somma corrisposta al coniuge o ad altri familiari che hanno sostenuto le spese funerarie 33
  • 34. I TUMORI DELLE CAVITÀ NASALI E DEI SENI PARANASALI NELLE NUOVE TABELLE DELLE MALATTIE PROFESSIONALI DELL'INDUSTRIA Le neoplasie in esame sono inserite nelle Nuove Tabelle delle Malattie Professionali (D. M. 9 Aprile 2008) come Malattie Neoplastiche causate da Polveri di legno duro MALATTIE (ICD10) LAVORAZIONI Periodo massimo di indennizzabilità dalla cessazione della lavorazione 67) MALATTIE NEOPLASTICHE CAUSATE DA POLVERI DI LEGNO DURO: a) TUMORI DELLE CAVITA' NASALI (C30) Lavorazioni che espongono a polveri di legno duro Illimitato b) TUMORI DEI SENI PARANASALI( C31) Lavorazioni che espongono a polveri di legno duro Illimitato 34
  • 36. IL REISERIMENTO LAVORATIVO DEL DISABILE 36 L’INAIL GIA’ A PARTIRE DAL 1999 HA MODIFICATO IL PROPRIO RUOLO FINO AD ALLORA ESCLUSIVAMENTE ASSICURATIVO (CHE RESTA ANCORA OGGI IL SUO RUOLO ISTITUZIONALE) PROPONENDOSI NEL TERRITORIO COME SOGGETTO ATTIVO NEL CAMPO DELLA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI E DELLE MALATTIE PROFESSIONALI , DELLA RIABILITAZIONE E DEL REINSERIMENTO LAVORATIVO DELL’ASSICURATO (PROTOCOLLO DI INTESA FRA INAIL E MINISTERO DELLA SANITA’ , FIRMATO L’11/11/1999, VERTEVA PROPRIO SU TRE PUNTI FONDAMENTALI : 1- PREVENZIONE 2- RIABILITAZIONE 3- RICERCA DELLE PATOLOGIE PROFESSIONALI EMERGENTI /PERDUTE) E DA TALE DATA L’ISTITUTO SI E’ MOSSO IN QUESTA DIREZIONE
  • 37. EQUIPE MULTIDISCIPLINARE INAIL (DI I° LIVELLO PRESSO LE SEDI PROVINCIALI E DI II° LIVELLO PRESSO LE DIREZIONI REGIONALI) -INSIEME DI PROFESSIONALITÀ MULTIDISCIPLINARI- RAPPRESENTANO ALL’INTERNO DELL’ISTITUTO INAIL UNA NUOVA MODALITA’ DI LAVORO IL CUI COMPITO ESCLUSIVO E FONDAMENTALE E’ : IL RECUPERO SOCIALE E LAVORATIVO DEL DISABILE (INVALIDITÀ >33%) -- PERCHÉ CONTINUARE O RIPRENDERE A LAVORARE È UNPERCHÉ CONTINUARE O RIPRENDERE A LAVORARE È UN ESIGENZA VITALEESIGENZA VITALE ED UN DIRITTO-ED UN DIRITTO- REINSERIMENTO LAVORATIVO DEL DISABILE 37
  • 38. IL REINSERIMENTO LAVORATIVO DEL PAZIENTE ONCOLOGICO -DIFFICOLTA’ E DIRITTI -  PER IL PAZIENTE ONCOLOGICO I RAPPORTI CON IL DATORE DI LAVORO E CON I COLLEGHI POSSONO ESSERE GRAVEMENTE CONDIZIONATI DALLA MALATTIA: • a causa delle mutate abilità psicofisiche temporanee o permanenti • a causa della necessità di un mutamento di mansioni • a causa delle nuove esigenze di cura, di follow-up, di riabilitazione • a causa di ripetute assenze per motivi sanitari • a causa della necessità di un percorso di reinserimento lavorativo • a causa del PREGIUDIZIO, dell’IGNORANZA, della PAURA IL LAVORO AIUTA A LIVELLO PSICOLOGICO, SOCIALE EDIL LAVORO AIUTA A LIVELLO PSICOLOGICO, SOCIALE ED ECONOMICOECONOMICO PER IL 97% DEI PAZ. ONCOLOGICI È IMPORTANTE CONTINUARE ALAVORARE 38
  • 39. IL REINSERIMENTO LAVORATIVO DEL PAZIENTE ONCOLOGICO -DIFFICOLTA’ E DIRITTI - ( DA ATTI 39° CONGRESSO NAZIONALE SIMFER 2011 –REGGIO CALABRIA 16- 19 OTTOBRE 2011- RIABILITAZIONE ONCOLOGICA : ESERCIZIO FISICO E “FATIGUE” - C . GRILLO , E ALTRI – CODICE ASSEGNATO 365-) 1. IN ITALIA CI SONO PIU’ DI 1.700.000 PERSONE CHE HANNO AVUTO UNA DIAGNOSI DI CANCRO CON UNA INCIDENZA DI PIU’ DI 250.000 NUOVI CASI OGNI ANNO 1. TRA TUTTE LE PERSONE MALATE , LA META’ GUARISCE E, NELLA MAGGIOR PARTE DEI CASI , SENZA CONSEGUENZE INVALIDANTI , MA UN NUMERO IMPORTANTE DI LORO PUO’ CONVIVERE CON LA PROPRIA NEOPLASIA PIU’ O MENO A LUNGO 1. ANCHE TRA COLORO CHE SONO GUARITI FISICAMENTE LE CONSEGUENZE PSICOLOGICHE E RELAZIONALI DELLA MALATTIA POSSONO ESSERE TALI DA NON CONSENTIRE PIU’ IL RECUPERO DI UNA VITA DI QUALITA’ 1. LA “FATIGUE” (TERMINE INGLESE CHE SIGNIFICA ASTENIA , STANCHEZZA) ACUTA O CRONICA PUO’ ESSERE CONSIDERATA COME PARTE INTEGRANTE DELLA SINTOMATOLOGIA CAUSATA DAL TUMORE, COME EFFETTO COLLATERALE DELLE TERAPIE ONCOLOGICHE E NON ONCOLOGICHE , OPPURE COME ESPRESSIONE DI UNO STATO DEPRESSIVO REQUISITI NECESSARI PER LE AGEVOLAZIONIREQUISITI NECESSARI PER LE AGEVOLAZIONI E LE TUTELE SUL LAVOROE LE TUTELE SUL LAVORO Accertamento Invalidità civile e Handicap in situazione di gravitàAccertamento Invalidità civile e Handicap in situazione di gravità (L. 104/92)(L. 104/92) 39
  • 40. IL REINSERIMENTO LAVORATIVO DEL PAZIENTE ONCOLOGICO -LE LEGGI- Riduzione dei tempi di accertamento dell’invaliditàRiduzione dei tempi di accertamento dell’invalidità LEGGE 80/ 2006 DI CONVERSIONE DEL DL N. 4 DEL 16/01/2006  L’accertamento dell'invalidità civile e dell’handicap dei malati di cancro deve essere effettuato dalle commissioni mediche ASL entro 15 giorni dalla presentazione della domanda dell'interessato Gli esiti dell'accertamento hanno efficacia immediata per il godimento dei benefici da essi derivanti  RIFORMA DELLA PROCEDURA DI ACCERTAMENTO DELL’INVALIDITÀ CIVILE, DELL’HANDICAP E DELLA DISABILITÀ INTRODOTTA DALL’ART. 20 DEL DECRETO ANTICRISI (D.L. 78 DEL 1° LUGLIO 2009 CONVERTITO IN LEGGE DALLA L. 102 DEL 3 AGOSTO 2009) • a decorrere dal 1° gennaio 2010 le domande vanno presentate all'Inps esclusivamente in via telematica; certificazione sanitaria, compilata on line dal medico certificatore • domanda compilata on line dall’interessato e abbinato al certificato medico • connessione tra i due moduli (certificato e domanda) ed inoltro telematico all'INPS • l’Istituto trasmette, in tempo reale e in via telematica, le domande alle ASL  le Commissioni mediche ASL sono integrate da un medico dell’INPS quale componente effettivo 40
  • 41. IL REINSERIMENTO LAVORATIVO DEL PAZIENTE ONCOLOGICO Part- Time per i malati e per i loro familiari - Fasce reperibilità malati oncologici LEGGE BIAGI -2003-  I lavoratori affetti da patologie oncologiche hanno diritto a trasformare il rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale e di poter successivamente chiedere il ripristino del contratto nella forma originaria  I familiari dei malati di cancro hanno titolo preferenziale rispetto agli altri lavoratori nel mutamento dell’orario di lavoro da tempo pieno a tempo parziale per consentire loro di prendersi cura del congiunto affetto da neoplasia LEGGE 133/2008LEGGE 133/2008 Ministero per la P.A. e l’innovazione Circolare n.1/2009 del 30.4.2009  La circolare fornisce chiarimenti in ordine alle fasce di reperibilità in caso di malattia per i malati oncologici e le modalità flessibili di prestazioni di lavoro (part-time e telelavoro), al fine di favorire il recupero e il reinserimento dei lavoratori colpiti da malattie, specie se gravi, e di ridurre al minimo la necessità di rimanere fuori dal ciclo produttivo durante il periodo di cura della patologia. 41
  • 42. IL REINSERIMENTO LAVORATIVO DEL PAZIENTE ONCOLOGICO IL LAVOROIL LAVORO Collocamento obbligatorio per persone disabili L. 68/99 Scelta della sede di lavoro e trasferimento Permessi lavorativi Congedi lavorativi Giorni di assenza per terapie salvavita Lavoro notturno Rapporto di lavoro a tempo parziale CONGEDI, PERMESSI E ALTRE TUTELE NELL’ATTUALE NORMATIVA IN FAVORE DEI MALATI ONCOLOGICI  1. Malattia e comporto  2. Congedo retribuito di 30 giorni all’anno per cure connesse alla patologia  3. Iter accelerato per il riconoscimento dell’invalidità civile e della situazione di grave handicap  4. Prestazioni non economiche a seguito del riconoscimento di invalidità civile  5. Prestazioni economiche di invalidità civile  6. L’indennità di accompagnamento durante la chemioterapia  7. Trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale nel settore privato  8. Svolgimento di una mansione compatibile con il proprio stato di salute  9. Permessi e congedi lavorativi con il riconoscimento di grave handicap  10. Congedo biennale retribuito per i genitori  11. Congedo biennale non retribuito per i familiari  12. Maggiorazione della contribuzione lavorativa con invalidità civile superiore al 74%, cioè 75%  13. Altre agevolazioni: contrassegno per i parcheggi per disabili  14. Esenzione dal pagamento dei farmaci e di tutte le prestazioni sanitarie collegate alla patologia, per la prevenzione e per la riabilitazione.  14. Amministratore di sostegno 42
  • 43. IL REINSERIMENTO LAVORATIVO DEL PAZIENTE ONCOLOGICO IL SISTEMA PREVIDENZIALEIL SISTEMA PREVIDENZIALE  Pensionamento anticipato L. 388/2000  Diritto a 2 mesi di contribuzione figurativa (max 5 anni) per ogni anno di lavoro prestato in condizioni di invalidità > 74% 43 Associazione Italiana Malati di Cancro , parenti e amici OnlusAssociazione Italiana Malati di Cancro , parenti e amici Onlus Via Barberini 11 – 00187 Roma Tel. 06 482510706 4825107 – Fax 06 4201121606 42011216 Numero Verde 840 503579840 503579 da lunedìlunedì a venerdìvenerdì dalle 9.309.30 alle 18.3018.30 Web: www.aimac.itwww.aimac.it Email: info@aimac.itinfo@aimac.it Avv. Elisabetta Iannelli FAVO-AIMaCAvv. Elisabetta Iannelli FAVO-AIMaC