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News 08/SA/2017
Lunedì, 20 Febbraio 2017
Sistema di Allerta Rapido europeo per Alimenti e Mangimi Pesticidi
Nella settimana n.07 del 2017 le segnalazioni diffuse dal Sistema rapido di allerta
europeo per alimenti e mangimi (Rasff) sono state 56 (9 quelle inviate dal Ministero
della salute italiano).
Tra i lotti respinti alla frontiera si segnalano: notificato dall’Italia per spaghetti di riso
non autorizzati geneticamente modificati (CRYI Ab/Ac, p35S, tNOS) provenienti
dalla Cina, per aflatossine in noccioli di mandorle amare provenienti dalla Siria, per
aflatossine in arachidi in guscio provenienti dall’ Egitto, per irradiazione non
autorizzata di lievito di riso rosso in polvere proveniente dalla Cina, per aflatossine in
fichi secchi provenienti dalla Turchia; dal Regno Unito per aflatossine in semi di
arachidi per mangime per uccelli proveniente dal Senegal; dalla Bulgaria per
procloraz in melograni provenienti dalla Turchia; dalla Germania per aflatossine in
pistacchi con guscio provenienti dall’Iran e per aflatossine in semi di arachidi
provenienti dalla Cina; dalla Bulgaria per tebuconazolo in peperoni a punta
provenienti dalla Turchia.
Allerta notificati dall’ Italia: per Salmonella enterica ser. Typhimurium in cannolicchi
vivi (Ensis directus) provenienti dall’Olanda; per Salmonella enterica ser. Enteritidis in
filetti interni di anatra congelati provenienti dall’Ungheria, via Belgio.
Allerta notificati: dalla Svezia per soia non dichiarata in fiocchi di cereali provenienti
dall’Italia; dalla Grecia per clorpirifos in pomodori provenienti dall’Egitto e per
mercurio in fette di verdesca congelato (Prionace glauca) proveniente dalla
Spagna; dalla Francia per Listeria monocytogenes in formaggio di latte crudo di
capra proveniente dalla Francia; dall’Irlanda per uovo non dichiarato (albume) in
cioccolato di origine sconosciuta, via Regno Unito; dalla Germania per Escherichia
coli produttrice di shigatossine in zampa congelata di agnello senza osso
dall’Uruguay e per aflatossine in helva con pistacchi proveniente dalla Turchia; dalla
Danimarca per solfiti non dichiarati in zenzero affettato proveniente dalla Svezia e
per solfiti non dichiarati in papaya secca proveniente dalla Svezia; dall’Olanda per
noci non dichiarate in muesli e pane di noci erroneamente etichettato come pane
di uvetta o pane di uvetta e pane di ribes proveniente dall’Olanda e per mercurio in
lombi di pesce spada congelati provenienti dal Vietnam; dalla Francia per
rigonfiamento imballaggio di terrina di pesce proveniente dalla Francia.
Nella lista delle informative troviamo notificate: dall’Italia per mercurio in lombi di
pesce spada fresco (Xiphias gladius) provenienti dalla Spagna e per migrazione of
cromo da coltelli da tavola provenienti dalla Cina; dalla Francia per pezzi di
metallo in pizza proveniente dalla Germania; dalla Germania per sospetto di
Salmonella enterica in colza proveniente dalla Germania; dal Regno Unito per
aflatossine in pepe suya proveniente dalla Nigeria; dalla Repubblica Ceca per
frammento di plastica (presenza) in figure di pasqua di cioccolato bianco a forma
di pecora cava provenienti dalla Repubblica Ceca; dalla Svezia per imazalil in
arance provenienti da Israele.
Fonte: rasff.eu
Francia, la catena di supermercati Système U sostituisce 90 sostanze controverse in
1500 prodotti a marchio proprio. Una scelta per andare incontro alle preoccupazioni
dei consumatori.
In Francia, la catena di supermercati Système U, che conta oltre 1.600 punti vendita,
ha annunciato di aver sostituito 90 sostanze controverse utilizzate in 1.500 prodotti
alimentari in vendita con il proprio marchio, perché suscitano nei consumatori
interrogativi sui loro potenziali rischi per la salute. Si va dal diossido di titanio nelle
caramelle, all’aspartame nelle bevande, agli Ogm nell’alimentazione degli animali,
all’olio di palma. I risultati di questa politica, in corso da cinque anni, vengono ora
pubblicizzati da Système U attraverso una campagna che prevede spot televisivi in
cui le sostanze sotto accusa vengono personificate. Come riconosce Marc Gunther,
direttore della strategia di private label a Système U, nonostante il lavoro fatto la
strada è ancora lunga, perché “coloranti e aromi sono facili da rimuovere. Il
problema è come vendere una fetta di prosciutto grigio quando i consumatori lo
hanno sempre visto rosa”.
Sul proprio sito, Système U afferma che le sostanze chimiche hanno sempre una
connotazione negativa tra i consumatori Queste preoccupazioni sono amplificate
da televisione, stampa, da alcune discussioni scientifiche, ma anche dalla
mancanza di informazioni. I consumatori arrivano spesso alla conclusione che
queste sostanze sono tossiche e Système U ha deciso di tenerne conto come pure
del desiderio di acquistare prodotti più semplici. La catena di supermercati senza
trincerarsi dietro i regolamenti è andata più in là di quanto prescritto dalla
legislazione e ha sostituito un po’ alla volta le sostanze controverse.
Per far questo la catena francese ha messo a punto un sistema di classificazione
basato su otto grandi famiglie:
ingredienti alimentari e additivi;
componenti non alimentari e imballaggi;
additivi cosmetici;
pesticidi;
nuovi composti indesiderabili;
inquinanti dell’acqua e dell’aria;
nanoparticelle;
altre sostanze controverse.
Per stabilire il livello di criticità, Système U ha preso in considerazione i rischi di
tossicità associati ad una sostanza, così come la possibilità di accumulo e di
persistenza basandosi sulla regolamentazione nazionale e internazionale. Un altro
elemento considerato è stato il livello di preoccupazione sociale, sulla base dei
pareri dei clienti e delle organizzazioni non governative. Sul proprio sito, Système U
cita come esempio la sostituzione, totale o parziale, di alcune sostanze nei prodotti
con il proprio marchio.
Tra le sostanze sostituite ci sono anche dolcificanti e insaporitori, come aspartame e
glutammato monosodico
La sostituzione dell’olio di palma, controverso per la sua composizione nutrizionale e
per l’impatto ambientale, è iniziata nel 2011 con l’eliminazione dalle patatine,
mentre nel 2014 è stato eliminato da tre gamme di prodotti ed è attualmente
ancora presente in 340 alimenti come ingrediente o negli additivi. L’olio di palma
presente nei prodotti Système U è tutto certificato come sostenibile ma in base a tre
differenti standard della Tavola rotonda sull’olio sostenibile RSPO (in parte è
certificato con lo standard Segregated, che garantisce la tracciabilità della
provenienza dell’olio; in parte con lo standard Mass Balance, che consente di
mischiare l’olio di palma certificato con quello non certificato; in parte con lo
standard Book & Claim, in cui la filiera non è monitorata e gli utilizzatori finali possono
comprare certificati GreenPalm per compensare l’utilizzo di olio di palma
convenzionale, non sostenibile). L’impegno di Système U, che sul proprio sito non
spiega la differenza tra questi standard, è arrivare nel 2021 con tutto l’olio di palma
certificato dalla RSPO come Segregated. Quindi, non è prevista l’eliminazione, ma
un miglioramento degli standard di certificazione.
Per quanto riguarda gli Ogm, nessun prodotto di Système U ne contiene e
l’attenzione viene concentrata sull’alimentazione degli animali. Per 39 tipi di carne
di maiale, di pollo e di coniglio, viene garantito l’assenza di mangimi ogm. La
catena francese si impegna a sostenere la filiera agricola francese e a ridurre il
consumo di soia nei mangimi per animali, favorendo quelli prodotti localmente.
Il colorante caramello E150c ed E150d, oggetto di controversie sulla
cancerogenicità e soggetto a differenti regolamentazioni negli Usa e nell’Ue, è stato
sostituito con il caramello ordinario E150a e coloranti naturali in circa 40 prodotti a
marchio Système U ed è ancora presente in meno di 20. L’aspartame, oggetto di
controversia sulla tossicità, è stato eliminato da tutti i prodotti con marchio Système
U e sostituito con altri dolcificanti, come sucralosio, stevia e acesulfame. (Articolo di
Beniamino Bonardi)
Fonte: www.ilfattoalimentare.it
Restituire al pomodoro il sapore di una volta studiando il suo genoma: l’obiettivo di
alcuni ricercatori.
L’obiettivo di alcuni ricercatori è restituire al pomodoro il suo sapore tradizionale
Ritrovare il sapore vero del pomodoro, questa è la missione dichiarata da un gruppo
di scienziati sulle pagine della prestigiosa rivista Science. Nel corso degli anni i
pomodori sono stati selezionati principalmente per avere una resa maggiore, una
compattezza in grado di resistere ai trasporti e una maggior resistenza alle malattie.
Queste scelte agronomiche hanno fatto sì che nel tempo molte varietà commerciali
perdessero gran parte del sapore tradizionale.
Con l’intenzione di recuperare il “sapore perduto”, i ricercatori sparsi tra Stati Uniti,
Cina e Spagna hanno sequenziato l’intero genoma di 398 varietà tradizionali,
commerciali e selvatiche e misurato il contenuto di zuccheri, acidi e sostanze volatili
aromatiche. In seguito 160 esemplari campione, appartenenti a 101 varietà, sono
stati fatti assaggiare a volontari per una prova di degustazione.
Dal confronto tra i giudizi dei volontari e i dati ottenuti dalle analisi di laboratorio, i
ricercatori hanno identificato 33 sostanze chimiche associate al gradimento dei
consumatori e 37 molecole correlate all’intensità dal sapore. A partire da questi
risultati, gli scienziati hanno potuto associare le caratteristiche sensoriali con alcune
sequenze genetiche.
Sulla base di questi dati, i ricercatori hanno scoperto che le varietà moderne, spesso
giudicate sciape e insapori dai consumatori, sono particolarmente povere dei
geni associati al gusto e alla produzione di sostanze chimiche aromatiche, che
concorrono alla formazione del sapore di pomodro. Inoltre, gli scienziati hanno
scoperto che nel selezionare i pomodori scegliendo i frutti più grandi, è diminuito il
contenuto di zuccheri. A questo punto bisogna trovare il modo di restituire al
pomodoro il suo sapore, anche senza scomodare l’ingegneria genetica. (Articolo di
Giulia Crepaldi)
Fonte: www.ilfattoalimentare.it
Macellazione rituale, halal e kasher, senza stordimento? Risponde l’avvocato Dario
Dongo.
Gentile avvocato,
Ho avuto modo di ascoltarla al corso di Perfezionamento in Sicurezza Alimentare e
Legislazione Veterinaria all’Università di Napoli, vorrei capire se i regolamenti europei
sul benessere animale consentono al veterinario pubblico ufficiale di imporre lo
stordimento degli animali nella macellazione halal e kosher, visto che la sofferenza in
alcuni casi è molto grave soprattutto per i bovini.
Grazie
Annamaria
Cara Annamaria,
le più recenti norme europee sulla protezione degli animali in fase di abbattimento,
in vigore dall’1.1.2013, hanno confermato la deroga allo stordimento degli animali
prima della macellazione rituale, ‘concedendo tuttavia un certo livello di
sussidiarietà a ciascuno Stato membro’. (1)
In nome del ‘diritto di manifestare la propria religione o la propria convinzione
mediante il culto, l’insegnamento, le pratiche e l’osservanza dei riti’, (2) le istituzioni
di Bruxelles e Strasburgo parrebbero avere abnegato un elemento cruciale delle
politiche europee sul benessere animale. Le quali si fondano su alcune basilari
considerazioni:
- ‘esistono prove scientifiche sufficienti a dimostrazione del fatto che gli animali
vertebrati sono esseri senzienti’, (3)
- ‘Molti metodi utilizzati per abbattere gli animali sono dolorosi. Lo stordimento è
dunque necessario per indurre uno stato di incoscienza e di insensibilità prima o nel
momento stesso in cui l’animale viene abbattuto‘, (4)
A ben vedere tuttavia, l’ipotesi di deroga all’obbligo di stordire gli animali
nell’ambito di ‘particolari metodi di macellazione prescritti da riti religiosi’ è soggetta
a diversi requisiti:
- anzitutto, la ‘condizione che la macellazione abbia luogo in un macello‘
autorizzato ai sensi del reg CE 852/04, (5)
- in secondo luogo, ‘dev’essere eseguita la recisione sistematica di entrambe le
carotidi o dei vasi sanguigni da cui esse dipartono‘, (6)
- e soprattutto, ‘La macellazione senza stordimento richiede un taglio preciso della
gola con un coltello affilato al fine di ridurre al minimo le sofferenze‘. (7) A tal uopo
sono altresì prescritti ‘uso e manutenzione adeguati dei coltelli per il
dissanguamento’, (8)
- infine, allo scopo di impedire che ‘il processo di dissanguamento rallenti, con
conseguente inutile prolungamento delle sofferenze’, ‘i ruminanti macellati senza
stordimento dovrebbero essere immobilizzati individualmente e meccanicamente’.
(9)
Gli studi più estensivi (10) condotti su questo metodo di macellazione mostrano
peraltro come la precisione e rapidità dell’atto – ove condotto da personale
altamente specializzato, con le doverose accortezze di cui in seguito – possano
effettivamente condurre l’animale in pochi secondi allo stato di incoscienza.
Gli elementi cruciali per limitare il dolore dell’animale risultano essere la contenzione
non stressante – meglio se in gabbie che ne consentano il mantenimento in piedi,
anziché sul dorso (11) – e l’estrema brevità dello iato tra immobilizzazione e
soppressione, nonché l’astensione da contatti successivi con i margini del taglio (per
limitare la veicolazione di segnali di dolore dalle terminazioni nervose non sezionate).
Oltre allo stordimento meccanico immediato, in ipotesi di operazione difettosa.
Quanto sopra premesso, si può concludere che:
- in assenza di apposite normative nazionali, non è possibile imporre lo stordimento
degli animali prima della macellazione rituale,
- il veterinario non può quindi pretendere l’inserimento nel rito di strumenti di
mitigazione del dolore quali lo stordimento elettrico, a meno che l’operatore non sia
d’accordo,
- il veterinario pubblico ufficiale può invece intervenire laddove gli addetti
provochino inutile sofferenza all’animale, in particolare a causa di inadeguatezza
delle condizioni di immobilizzo o dell’inidoneità degli strumenti di taglio (per
dimensioni e affilatura).
Dario Dongo
Note
(1) Reg. (CE) 1099/2009, ‘relativo alla protezione degli animali durante l’abbattimento, considerando
13. La deroga risale invero alla previgente dir. 93/119/CE
(2) V. reg. cit., considerando 18
(3) Cfr. considerando 19
(4) Considerando 20
(5) Art. 4, paragrafo 4
(6) Allegato III, punto 3 (Dissanguamento degli animali)
(7) Considerando 43. Nel rituale ebraico, la halakha prescrive una lunghezza del coltello ‘almeno
doppia rispetto allo spessore del collo dell’animale’
(8) Allegato IV. Il rito ebraico a sua volta impone che il coltello (chalal) da impiegarsi per la shechità
venga riaffilato e ricontrollato prima di ogni operazione su singolo animale
(9) Considerando 43
(10) Cfr. http://www.grandin.com/ritual/kosher.slaugh.html
(11) Cfr. ASPCA (American Society for the Prevention of Cruelty on Animals)
Fonte: http://www.foodagriculturerequirements.com
Nutrition & health claims, approfondimento sul decreto sanzioni.
Nella riunione del 27 gennaio 2017 il Consiglio dei Ministri ha approvato in esame
definitivo due decreti legislativi che disciplinano le sanzioni applicabili in caso di
violazione di regolamenti europei a tutela dei consumatori:
- disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento
(CE) n. 1924/2006 relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti
alimentari;
- disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni di cui al regolamento (CE)
n. 767/20091 sull’immissione sul mercato e sull’uso dei mangimi.
Il primo decreto prevede l’apparato sanzionatorio, costituito da sanzioni
amministrative pecuniarie, per le violazioni degli obblighi contenuti nel regolamento
in ordine, particolarmente, alle prescrizioni circa l’etichettatura di presentazione e di
pubblicità degli alimenti. I compiti di vigilanza e controllo sull’adempimento degli
obblighi faranno capo al Ministero della Salute, alle Regioni e Province autonome e,
infine, alle ASL, secondo gli ambiti di rispettiva competenza. Restano ferme le
attribuzioni dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato in materia di
pubblicità ingannevole e di pubblicità comparativa.
Il secondo decreto dispone che le sanzioni saranno applicate al responsabile
dell’etichettatura o all’operatore del settore dei mangimi. Sono altresì previste
sanzioni specifiche per l’uso ingannevole di claim e dell’etichettatura facoltativa in
genere. Saranno, inoltre, modulate le sanzioni per il mancato rispetto delle tolleranze
di etichettatura, a seconda che si tratti di una discrepanza dei tenori analitici
(ceneri, fibra etc.) o dei livelli di additivi. Sanzioni più gravi sono previste per le
condotte che compromettono la sicurezza dei mangimi, quali l’immissione sul
mercato di mangimi contaminati senza le indicazioni di etichettatura previste o di
materiali soggetti a divieto di utilizzo nei mangimi. Su questo decreto si rinvia a una
successiva nota.
L’iter parlamentare dello schema del primo decreto legislativo. L’11 novembre 2016
il Governo trasmetteva alla Camera e al Senato lo Schema di decreto legislativo
recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al
regolamento (CE) n. 1924/2006 relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute
fornite sui prodotti alimentari.
Al Senato il provvedimento era assegnata alla Commissione Igiene e Sanità, previe
osservazioni delle Commissioni Affari costituzionali, Giustizia, Bilancio, Industria,
Politiche dell’Unione europea.
La Commissione di merito esprimeva il proprio avviso il 21 dicembre: parere
favorevole con osservazioni.
Alla Camera lo schema era assegnato alle Commissioni riunite Giustizia e Affari
sociali e alla Commissione Politiche dell’Unione europea, previo parere della
Commissione Bilancio. Tutte le Commissioni esprimevamo il 20 dicembre parere
favorevole.
Contenuto del provvedimento. Il decreto legislativo non è stato ancora pubblicato.
In attesa della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, è da ritenere che lo schema
inizialmente sottoposto all’esame parlamentare non si dovrebbe discostare dal testo
definitivo approvato dal Governo. Ovviamente, o si presume, si sarà tenuto conto
delle osservazioni (poche) formulate dalla Commissione Sanità del Senato.
Sono quindici gli articoli di cui si compone il decreto.
Articolo 1: Campo di applicazione. Le norme quivi contenute prevedono le sanzioni
per le violazioni delle disposizioni contenute nel Regolamento (CE) 1924/2006 sopra
richiamato, fatte salve le attribuzioni dell’Autorità garante della concorrenza e del
mercato, di cui ai Decreti legislativi 206/2005 e 145/20072.
Articolo 2: Definizioni. Per l’attuazione del decreto si applicano le definizioni di cui
all’articolo 2 del regolamento (CE) n. 1924/2006, all’articolo 2 del regolamento (UE)
n. 1169/2011, all’articolo 2, lettera a), del decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 145 e
all’articolo 3, numeri 1, 2, 3 e 16 del regolamento (CE) n. 178/20023. Le autorità
preposte all’applicazione del presente decreto sono il Ministero della salute, le
Regioni e le Province autonome e le Aziende sanitarie locali, secondo gli àmbiti di
rispettiva competenza.
Articolo 3: Violazione degli obblighi generali in materia d’indicazioni nutrizionali e
sulla salute previste dall’articolo 3, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento.
Sarà comminata una sanzione amministrativa pecuniaria per il caso di violazione,
da parte di un operatore del settore alimentare, della norma del regolamento (CE)
n. 1924/2006 che vieta l’impiego, nell’etichettatura, nella presentazione e nella
pubblicità degli alimenti, di indicazioni nutrizionali o sulla salute che diano àdito a
dubbi sulla sicurezza o sull’adeguatezza nutrizionale di altri alimenti o che
incoraggino o tollerino il consumo eccessivo di un alimento. La misura della sanzione
è più elevata qualora la violazione concerna un’indicazione sulla salute (anziché
un’indicazione nutrizionale). La sanzione prevista va da euro 3.000 a euro 30.000, se
l’indicazione è sulla salute e da euro 2.000 a euro 20.000, se l’indicazione è
nutrizionale. Riguardo a quest’articolo, la Commissione Sanità del Senato, in sede di
espressione del parere sull’atto del Governo, ha rilevato: sembra opportuno chiarire
il senso della locuzione d’indicazioni (nutrizionali o sulla salute) “non conformi alle
disposizioni del regolamento (CE) n. 1924/2006″, giacché la restante parte
dell’articolo in questione individua in maniera esaustiva alcuni illeciti e che le altre
fattispecie di divieto di cui all’articolo 3 del regolamento (CE) n. 1924/2006, e
successive modificazioni, non sono citate nello schema, in quanto già oggetto di
sanzione in altre norme dell’ordinamento interno, come quelle di cui al decreto
legislativo n. 145 del 2007 (concernente la pubblicità ingannevole).
Articolo 4: Violazione degli obblighi concernenti le condizioni per l’uso delle
indicazioni nutrizionali e sulla salute derivanti dall’articolo 4, paragrafo 3, del
regolamento. Sempre che il fatto costituisca reato, per l’operatore del settore
alimentare si prevede una sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione dei
divieti posti dal prefato articolo, relativi alle bevande contenenti più dell’1,2% in
volume di alcol, laddove, sulle confezioni siano state poste indicazioni sulla salute. Le
indicazioni nutrizionali sono ammesse soltanto qualora riguardino un basso tenore
alcolico o la riduzione nel contenuto alcolico oppure la riduzione nel contenuto
energetico. La sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento è pari a una
somma da euro 5.900 a euro 20.000, se l’indicazione è sulla salute e da euro 3.000 a
euro 10.000, se l’indicazione è nutrizionale.
Articolo 5: Violazione degli obblighi derivanti dall’articolo 5, paragrafo 3, del
regolamento concernenti le condizioni generali per l’impiego delle indicazioni
nutrizionali e sulla salute. Sarà inflitta una sanzione amministrativa pecuniaria nel
caso di violazione, da parte di un operatore del settore alimentare, del principio in
base al quale le indicazioni nutrizionali e sulla salute devono riferirsi agli alimenti
pronti per essere consumati secondo le istruzioni del fabbricante. La sanzione corre
da euro 2.000 a euro 10.000.
Articolo 6: Violazione degli obblighi derivanti dall’articolo 6, paragrafo 3, del
regolamento in materia d’informazioni nutrizionali. Si prevede una sanzione
amministrativa pecuniaria per il caso in cui un operatore del settore alimentare non
fornisca all’autorità competente, entro il termine di trenta giorni dalla richiesta, tutti
gli elementi e i dati comprovanti il rispetto del regolamento (CE) n. 1924/2006.
L’operatore sarà soggetto, entro il termine di trenta giorni, alla sanzione
amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma oscillante da euro 2.000 a
euro 6.000.
Articolo 7: Violazione degli obblighi in materia d’informazioni nutrizionali derivanti
dall’articolo 7 del regolamento. Fatta eccezione per la pubblicità generica, è
comminata una sanzione amministrativa pecuniaria se un operatore del settore
alimentare non fornisce l’etichetta sulla quale sia formulata un’indicazione
nutrizionale o sulla salute, eccetto i casi di pubblicità generica. La sanzione varia da
euro 2.000 a euro 16.000.
Articolo 8: Violazione delle condizioni specifiche per le indicazioni nutrizionali
derivanti dall’articolo 8 del regolamento. Si prevede una sanzione amministrativa
pecuniaria per il caso d’impiego nell’etichettatura, nella presentazione o nella
pubblicità, da parte di un operatore alimentare, di un’indicazione nutrizionale non
compresa nel relativo elenco allegato al regolamento (CE) n. 1924/2006 (secondo
la versione in vigore al momento del fatto) o senza il rispetto delle specifiche
condizioni poste dal medesimo regolamento. Sanzione: pagamento di una somma
da euro 3.000 a euro 12.000.
Articolo 9: Violazione degli obblighi concernenti le indicazioni nutrizionali
comparative derivanti dall’articolo 9 del regolamento. L’operatore del settore
alimentare che impiega in etichetta, nella presentazione e nella pubblicità,
indicazioni nutrizionali comparative in violazione delle condizioni stabilite dall’articolo
9 del regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del
pagamento di una somma da euro 3.000 a euro 12.000. In sede di esame la
Commissione Sanità del Senato ha segnalato: “Il testo fa riferimento esclusivamente
alle indicazioni nutrizionali comparative, mentre il richiamato articolo 9 del
regolamento (CE) n. 1924/2006 sembrerebbe implicitamente far riferimento (nel
paragrafo 1, primo periodo, che adopera il termine “confronto”) anche a
indicazioni comparative sulla salute”.
Articolo 10: Violazione delle condizioni specifiche per le indicazioni sulla salute
derivanti dall’articolo 10 del regolamento. L’operatore del settore alimentare che
impiega in etichetta: a) nella presentazione e nella pubblicità, indicazioni sulla
salute, non incluse negli elenchi delle indicazioni autorizzate di cui agli articoli 13 e 14
del regolamento, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del
pagamento di una somma da euro 6.000 a euro 24.000; b) in etichetta, nella
presentazione e nella pubblicità, indicazioni sulla salute autorizzate di cui agli articoli
13 e 14 del regolamento senza rispettare le condizioni applicabili che corredano tali
elenchi è soggetto alla sanzione del pagamento di una somma da euro 3.000 a
euro 12.000; c) indicazioni sulla salute senza comprendere nell’etichettatura o, in
mancanza, nella presentazione e nella pubblicità, le informazioni prescritte dal
paragrafo 2 dell’articolo 10 è soggetto alla sanzione del pagamento di una somma
di euro da 5.000 euro a 20.000. Alla medesima sanzione soggiace l’operatore che
viola le disposizioni del paragrafo 2 dell’articolo 14 del regolamento; d) nella
presentazione e nella pubblicità degli alimenti viola l’articolo 10, paragrafo 3, del
regolamento è soggetto alla sanzione del pagamento di una somma da euro 5.000
a euro 10.000.
Articolo 11: Violazione delle restrizioni sull’impiego di talune indicazioni sulla salute
prescritti dall’articolo 12 del regolamento. Le disposizioni previste recano una
sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 40.000 per l’ipotesi in cui un
operatore del settore alimentare impieghi (nell’etichettatura, nella presentazione o
nella pubblicità) una delle indicazioni sulla salute vietate ai sensi dell’art. 12 del
regolamento (CE) n. 1924/2006.
Articolo 12: Sanzione accessoria per la reiterazione specifica. Nel caso in cui vi sia
una reiterazione specifica delle violazioni oggetto di questo decreto, può essere
irrogata – oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria stabilita – tenuto conto della
natura e della gravità dei fatti, la sospensione del provvedimento che consente lo
svolgimento dell’attività nell’àmbito della quale sia stato commesso l’illecito, per un
periodo di giorni lavorativi da un minimo di dieci a un massimo di venti.
Articolo 13: Sistema di controlli ufficiali. L’attività di controllo ufficiale è svolta dalle
autorità competenti che provvedono, nell’ambito delle rispettive competenze,
all’accertamento e all’irrogazione delle sanzioni di cui al presente provvedimento
decreto. Le medesime autorità svolgono le previste attività anche su segnalazione
di soggetti privati e sono tenute agli obblighi di riservatezza a proposito delle
informazioni acquisite in conformità alla legislazione vigente. Sono fatte salve
l’applicazione degli articoli 13, 14, 16 e 17 della legge 24 novembre 1981 n. 689 e le
competenze degli altri organi preposti all’accertamento delle violazioni di cui, al
regolamento.
Articolo 14: Disposizioni finanziarie. L’articolo 14 reca le rituali clausole d’invarianza
degli oneri a carico della finanza pubblica. I proventi derivanti dalle sanzioni
amministrative pecuniarie di competenza statale sono destinati allo stato di
previsione del Ministero della salute, per il miglioramento della programmazione e
dell’attuazione del piano nazionale integrato dei controlli. Inoltre si prevede che la
misura delle sanzioni amministrative pecuniarie sia aggiornata ogni due anni, sulla
base delle variazioni dell’indice nazionale dei prezzi al consumo.
Articolo 15: Disposizioni finali. Per quanto non previsto dal decreto si applicano le
disposizioni di cui ali. legge 24 novembre 1981, n. 6894 e successive modificazioni.
Bruno Nobile
Note
1_ Regolamento (CE) n. 1924/2006 sulle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti
alimentari. Una sintesi del Regolamento 1924/2006, a cura EUR-LEX è riprodotta nell’ultimo paragrafo.
2_ Decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206: Codice del consumo, a norma dell’articolo 7 della
legge 29 luglio 2003, n. 229 e Decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 145: Attuazione dell’articolo 14
della direttiva 2005/29/CE che modifica la direttiva 84/450/CEE sulla pubblicità ingannevole.
3_ Regolamento (CE) n. 1924/2006 del parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 2006
relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari. Articolo 2: “Definizioni 1.
Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni: a) le definizioni di <alimento> (o
<prodotto alimentare”), <operatore del settore alimentare>, <immissione sul mercato> e
<consumatore finale> di cui all’articolo 2 e all’articolo 3, punti 3, 8 e 18 del regolamento (CE) n.
178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i
requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare
e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (3 ); b) la definizione di <integratore
alimentare> di cui alla direttiva 2002/46/CE; c) le definizioni di <etichettatura nutrizionale>,
<proteine>, <carboidrati>, <zuccheri>, <grassi>, <acidi grassi saturi>, <acidi grassi monoinsaturi>,
<acidi grassi polinsaturi> e <fibra alimentare> di cui alla direttiva 90/496/CEE; d) la definizione di
<etichettatura> di cui all’articolo 1, paragrafo 3, lettera a) della direttiva 2000/13/CE. 2. Valgono
inoltre le seguenti definizioni: 1) <indicazione>: qualunque messaggio o rappresentazione non
obbligatorio in base alla legislazione comunitaria o nazionale, comprese le rappresentazioni
figurative, grafiche o simboliche in qualsiasi forma, che affermi, suggerisca o sottintenda che un
alimento abbia particolari caratteristiche; 2) <sostanza nutritiva>: proteine, carboidrati, grassi, fibre,
sodio, vitamine e minerali elencati nell’allegato della direttiva 90/496/CEE e le sostanze che
appartengono o sono componenti di una di tali categorie; 3) sostanza di altro tipo>: una sostanza
diversa da quelle nutritive che abbia un effetto nutrizionale o fisiologico; 4) <indicazione nutrizionale>:
qualunque indicazione che affermi, suggerisca o sottintenda che un alimento abbia particolari
proprietà nutrizionali benefiche, dovute: a) all’energia (valore calorico) che i) apporta, ii) apporta a
tasso ridotto o accresciuto o, iii) non apporta, e/o b) alle sostanze nutritive o di altro tipo che i)
contiene, ii) contiene in proporzioni ridotte o accresciute, o iii) non contiene; 5) <indicazioni sulla
salute>: qualunque indicazione che affermi, suggerisca o sottintenda l’esistenza di un rapporto tra un
categoria di alimenti, un alimento o uno dei suoi componenti e la salute; 6) <indicazioni relative alla
riduzione di un rischio di malattia>: qualunque indicazione sulla salute che affermi, suggerisca o
sottintenda che il consumo di una categoria di alimenti, di un alimento o di uno dei suoi componenti
riduce significativamente un fattore di rischio di sviluppo di una malattia umana; 7) <Autorità>:
l’Autorità europea per la sicurezza alimentare istituita dal regolamento (CE) n. 178/2002”.
Regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011 relativo
alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n.
1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva
87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della
Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE
e 2008/5/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione. Articolo 2:
“Definizioni 1. Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti: a) le definizioni di
<alimento>, <legislazione alimentare>, <impresa alimentare>, <operatore del settore alimentare>,
<commercio al dettaglio>, <immissione sul mercato> e <consumatore finale> di cui all’articolo 2 e
all’articolo 3, punti 1, 2, 3, 7, 8 e 18, del regolamento (CE) n. 178/2002; b) le definizioni di
<trattamento>, <prodotti non trasformati> e <prodotti trasformati> di cui all’articolo 2, paragrafo 1,
lettere m), n) e o), del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29
aprile 2004, sull’igiene dei prodotti alimentari; c) la definizione di <enzima alimentare> di cui
all’articolo 3, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1332/2008 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli enzimi alimentari ; d) le definizioni di <additivo
alimentare>», <coadiuvante tecnologico> e <supporto> di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettere a) e
b), e all’allegato I, punto 5, del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli additivi alimentari; e) la definizione di <aromi> di cui
all’articolo 3, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli aromi e ad alcuni ingredienti alimentari con
proprietà aromatizzanti destinati a essere utilizzati negli e sugli alimenti; f) le definizioni di <carne>,
<carni separate meccanicamente>, <preparazioni a base di carne>, <prodotti a base di pesce> e
<prodotti a base di carne> di cui ai punti 1.1, 1.14, 1.15, 3.1 e 7.1 dell’allegato I del regolamento (CE)
n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme
specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale; g) la definizione di <pubblicità> di
cui all’articolo 2, lettera a), della direttiva 2006/114/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
12 dicembre 2006, concernente la pubblicità ingannevole e comparativa 2. Si applicano inoltre le
seguenti definizioni: a) <informazioni sugli alimenti>: le informazioni concernenti un alimento e messe
a disposizione del consumatore finale mediante un’etichetta, altri materiali di accompagnamento o
qualunque altro mezzo, compresi gli strumenti della tecnologia moderna o la comunicazione
verbale; b) <normativa in materia di informazioni sugli alimenti>: le disposizioni dell’Unione che
disciplinano le informazioni sugli alimenti, in particolare l’etichettatura, comprese le norme generali
applicabili a tutti gli alimenti in particolari circostanze o a talune categorie di alimenti e le norme che
si applicano unicamente a specifici alimenti; c) <informazioni obbligatorie sugli alimenti>: le
indicazioni che le disposizioni dell’Unione impongono di fornire al consumatore finale; d)
<collettività>: qualunque struttura (compreso un veicolo o un banco di vendita fisso o mobile), come
ristoranti, mense, scuole, ospedali e imprese di ristorazione in cui, nel quadro di un’attività
imprenditoriale, sono preparati alimenti destinati al consumo immediato da parte del consumatore
finale; e) <alimento preimballato>: l’unità di vendita destinata a essere presentata come tale al
consumatore finale e alle collettività, costituita da un alimento e dall’imballaggio in cui è stato
confezionato prima di essere messo in vendita, avvolta interamente o in parte da tale imballaggio,
ma comunque in modo tale che il contenuto non possa essere alterato senza aprire o cambiare
l’imballaggio; <alimento preimballato> non comprende gli alimenti imballati nei luoghi di vendita su
richiesta del consumatore o preimballati per la vendita diretta; f) <ingrediente>: qualunque sostanza
o prodotto, compresi gli aromi, gli additivi e gli enzimi alimentari, e qualunque costituente di un
ingrediente composto utilizzato nella fabbricazione o nella preparazione di un alimento e ancora
presente nel prodotto finito, anche se sotto forma modificata; i residui non sono considerati come
ingredienti; g) <luogo di provenienza>: qualunque luogo indicato come quello da cui proviene
l’alimento, ma che non è il <paese d’origine> come individuato ai sensi degli articoli da 23 a 26 del
regolamento (CEE) n. 2913/92; il nome, la ragione sociale o l’indirizzo dell’operatore del settore
alimentare apposto sull’etichetta non costituisce un’indicazione del paese di origine o del luogo di
provenienza del prodotto alimentare ai sensi del presente regolamento; h) <ingrediente composto>:
un ingrediente che è esso stesso il prodotto di più ingredienti; i) <etichetta>: qualunque marchio
commerciale o di fabbrica, segno, immagine o altra rappresentazione grafica scritto, stampato,
stampigliato, marchiato, impresso in rilievo o a impronta sull’imballaggio o sul contenitore di un
alimento o che accompagna detto imballaggio o contenitore; j) <etichettatura>: qualunque
menzione, indicazione, marchio di fabbrica o commerciale, immagine o simbolo che si riferisce a un
alimento e che figura su qualunque imballaggio, documento, avviso, etichetta, nastro o fascetta che
accompagna o si riferisce a tale alimento; k) <campo visivo>: tutte le superfici di un imballaggio che
possono essere lette da un unico angolo visuale; l) <campo visivo principale>: il campo visivo di un
imballaggio più probabilmente esposto al primo sguardo del consumatore al momento dell’acquisto
e che permette al consumatore di identificare immediatamente il carattere e la natura del prodotto
e, eventualmente, il suo marchio di fabbrica. Se l’imballaggio ha diverse parti principali del campo
visivo, la parte principale del campo visivo è quella scelta dall’operatore del settore alimentare; m)
<leggibilità>: l’apparenza fisica delle informazioni, tramite le quali l’informazione è visivamente
accessibile al pubblico in generale e che è determinata da diversi fattori, tra cui le dimensioni del
carattere, la spaziatura tra lettere e righe, lo spessore, il tipo di colore, la proporzione tra larghezza e
altezza delle lettere, la superficie del materiale nonché il contrasto significativo tra scritta e sfondo; n)
<denominazione legale>: la denominazione di un alimento prescritta dalle disposizioni dell’Unione a
esso applicabili o, in mancanza di tali disposizioni, la denominazione prevista dalle disposizioni
legislative, regolamentari e amministrative applicabili nello Stato membro nel quale l’alimento è
venduto al consumatore finale o alle collettività; o) <denominazione usuale>: una denominazione
che è accettata quale nome dell’alimento dai consumatori dello Stato membro nel quale tale
alimento è venduto, senza che siano necessarie ulteriori spiegazioni; p) <denominazione descrittiva>:
una denominazione che descrive l’alimento e, se necessario, il suo uso e che è sufficientemente
chiara affinché i consumatori determinino la sua reale natura e lo distinguano da altri prodotti con i
quali potrebbe essere confuso; q) <ingrediente primario>: l’ingrediente o gli ingredienti di un alimento
che rappresentano più del 50 % di tale alimento o che sono associati abitualmente alla
denominazione di tale alimento dal consumatore e per i quali nella maggior parte dei casi è richiesta
un’indicazione quantitativa; r) <termine minimo di conservazione di un alimento<: la data fino alla
quale tale prodotto conserva le sue proprietà specifiche in adeguate condizioni di conservazione; s)
<sostanza nutritiva>: le proteine, i carboidrati, i grassi, le fibre, il sodio, le vitamine e i minerali elencati
nell’allegato XIII, parte A, punto 1, del presente regolamento e le sostanze che appartengono o sono
componenti di una di tali categorie; t) <nanomateriale ingegnerizzato>: il materiale prodotto
intenzionalmente e caratterizzato da una o più dimensioni dell’ordine di 100 nm o inferiori, o che è
composto di parti funzionali distinte, interne o in superficie, molte delle quali presentano una o più
dimensioni dell’ordine di 100 nm o inferiori, compresi strutture, agglomerati o aggregati che possono
avere dimensioni superiori all’ordine di 100 nm, ma che presentano proprietà caratteristiche della
scala nanometrica. Le proprietà caratteristiche della scala nanometrica comprendono: i) le
proprietà connesse all’elevata superficie specifica dei materiali considerati; e/o ii) le proprietà fisico-
chimiche che differiscono da quelle dello stesso materiale privo di caratteristiche nanometriche; u)
«tecnica di comunicazione a distanza»: qualunque mezzo che, senza la presenza fisica e simultanea
del fornitore e del consumatore, possa impiegarsi per la conclusione del contratto tra dette parti. 3.
Ai fini del presente regolamento, il paese di origine di un alimento si riferisce all’origine di tale
prodotto, come definita conformemente agli articoli da 23 a 26 del regolamento (CEE) n. 2913/92. 4.
Si applicano inoltre le definizioni specifiche dell’allegato I.”
Decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 145: Attuazione dell’articolo 14 della direttiva 2005/29/CE che
modifica la direttiva 84/450/CEE sulla pubblicità ingannevole. Art. 2. “Definizioni 1. Ai fini del presente
decreto legislativo si intende per: a) pubblicità: qualsiasi forma di messaggio che è diffuso, in qualsiasi
modo, nell’esercizio di un’attività commerciale, industriale, artigianale o professionale allo scopo di
promuovere il trasferimento di beni mobili o immobili, la prestazione di opere o di servizi oppure la
costituzione o il trasferimento di diritti ed obblighi su di essi;”
Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002 che
stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la
sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare. Articolo 3: “Altre
definizioni. Ai fini del presente regolamento si intende per: 1) <legislazione alimentare>, le leggi, i
regolamenti e le disposizioni amministrative riguardanti gli alimenti in generale, e la sicurezza degli
alimenti in particolare, sia nella Comunità che a livello nazionale; sono incluse tutte le fasi di
produzione, trasformazione e distribuzione degli alimenti e anche dei mangimi prodotti per gli animali
destinati alla produzione alimentare o ad essi somministrati; 2<impresa alimentare>, ogni soggetto
pubblico o privato, con o senza fini di lucro, che svolge una qualsiasi delle attività connesse ad una
delle fasi di produzione, trasformazione e distribuzione degli alimenti; 3) <operatore del settore
alimentare>, la persona fisica o giuridica responsabile di garantire il rispetto delle disposizioni della
legislazione alimentare nell’impresa alimentare posta sotto il suo controllo; (4-15…); 16)fasi della
produzione, della trasformazione e della distribuzione>, qualsiasi fase, importazione compresa, a
partire dalla produzione primaria di un alimento inclusa fino al magazzinaggio, al trasporto, alla
vendita o erogazione al consumatore finale inclusi e, ove pertinente, l’importazione, la produzione, la
lavorazione, il magazzinaggio, il trasporto, la distribuzione, la vendita e l’erogazione dei mangimi”.
4_ Legge 24 novembre 1981, n. 689: Modifiche al sistema penale.
Fonte: http://www.foodagriculturerequirements.com

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  • 1. News 08/SA/2017 Lunedì, 20 Febbraio 2017 Sistema di Allerta Rapido europeo per Alimenti e Mangimi Pesticidi Nella settimana n.07 del 2017 le segnalazioni diffuse dal Sistema rapido di allerta europeo per alimenti e mangimi (Rasff) sono state 56 (9 quelle inviate dal Ministero della salute italiano). Tra i lotti respinti alla frontiera si segnalano: notificato dall’Italia per spaghetti di riso non autorizzati geneticamente modificati (CRYI Ab/Ac, p35S, tNOS) provenienti dalla Cina, per aflatossine in noccioli di mandorle amare provenienti dalla Siria, per aflatossine in arachidi in guscio provenienti dall’ Egitto, per irradiazione non autorizzata di lievito di riso rosso in polvere proveniente dalla Cina, per aflatossine in fichi secchi provenienti dalla Turchia; dal Regno Unito per aflatossine in semi di arachidi per mangime per uccelli proveniente dal Senegal; dalla Bulgaria per procloraz in melograni provenienti dalla Turchia; dalla Germania per aflatossine in pistacchi con guscio provenienti dall’Iran e per aflatossine in semi di arachidi provenienti dalla Cina; dalla Bulgaria per tebuconazolo in peperoni a punta provenienti dalla Turchia. Allerta notificati dall’ Italia: per Salmonella enterica ser. Typhimurium in cannolicchi vivi (Ensis directus) provenienti dall’Olanda; per Salmonella enterica ser. Enteritidis in filetti interni di anatra congelati provenienti dall’Ungheria, via Belgio. Allerta notificati: dalla Svezia per soia non dichiarata in fiocchi di cereali provenienti dall’Italia; dalla Grecia per clorpirifos in pomodori provenienti dall’Egitto e per mercurio in fette di verdesca congelato (Prionace glauca) proveniente dalla Spagna; dalla Francia per Listeria monocytogenes in formaggio di latte crudo di capra proveniente dalla Francia; dall’Irlanda per uovo non dichiarato (albume) in cioccolato di origine sconosciuta, via Regno Unito; dalla Germania per Escherichia coli produttrice di shigatossine in zampa congelata di agnello senza osso dall’Uruguay e per aflatossine in helva con pistacchi proveniente dalla Turchia; dalla Danimarca per solfiti non dichiarati in zenzero affettato proveniente dalla Svezia e per solfiti non dichiarati in papaya secca proveniente dalla Svezia; dall’Olanda per
  • 2. noci non dichiarate in muesli e pane di noci erroneamente etichettato come pane di uvetta o pane di uvetta e pane di ribes proveniente dall’Olanda e per mercurio in lombi di pesce spada congelati provenienti dal Vietnam; dalla Francia per rigonfiamento imballaggio di terrina di pesce proveniente dalla Francia. Nella lista delle informative troviamo notificate: dall’Italia per mercurio in lombi di pesce spada fresco (Xiphias gladius) provenienti dalla Spagna e per migrazione of cromo da coltelli da tavola provenienti dalla Cina; dalla Francia per pezzi di metallo in pizza proveniente dalla Germania; dalla Germania per sospetto di Salmonella enterica in colza proveniente dalla Germania; dal Regno Unito per aflatossine in pepe suya proveniente dalla Nigeria; dalla Repubblica Ceca per frammento di plastica (presenza) in figure di pasqua di cioccolato bianco a forma di pecora cava provenienti dalla Repubblica Ceca; dalla Svezia per imazalil in arance provenienti da Israele. Fonte: rasff.eu Francia, la catena di supermercati Système U sostituisce 90 sostanze controverse in 1500 prodotti a marchio proprio. Una scelta per andare incontro alle preoccupazioni dei consumatori. In Francia, la catena di supermercati Système U, che conta oltre 1.600 punti vendita, ha annunciato di aver sostituito 90 sostanze controverse utilizzate in 1.500 prodotti alimentari in vendita con il proprio marchio, perché suscitano nei consumatori interrogativi sui loro potenziali rischi per la salute. Si va dal diossido di titanio nelle caramelle, all’aspartame nelle bevande, agli Ogm nell’alimentazione degli animali, all’olio di palma. I risultati di questa politica, in corso da cinque anni, vengono ora pubblicizzati da Système U attraverso una campagna che prevede spot televisivi in cui le sostanze sotto accusa vengono personificate. Come riconosce Marc Gunther, direttore della strategia di private label a Système U, nonostante il lavoro fatto la strada è ancora lunga, perché “coloranti e aromi sono facili da rimuovere. Il problema è come vendere una fetta di prosciutto grigio quando i consumatori lo hanno sempre visto rosa”. Sul proprio sito, Système U afferma che le sostanze chimiche hanno sempre una connotazione negativa tra i consumatori Queste preoccupazioni sono amplificate da televisione, stampa, da alcune discussioni scientifiche, ma anche dalla mancanza di informazioni. I consumatori arrivano spesso alla conclusione che
  • 3. queste sostanze sono tossiche e Système U ha deciso di tenerne conto come pure del desiderio di acquistare prodotti più semplici. La catena di supermercati senza trincerarsi dietro i regolamenti è andata più in là di quanto prescritto dalla legislazione e ha sostituito un po’ alla volta le sostanze controverse. Per far questo la catena francese ha messo a punto un sistema di classificazione basato su otto grandi famiglie: ingredienti alimentari e additivi; componenti non alimentari e imballaggi; additivi cosmetici; pesticidi; nuovi composti indesiderabili; inquinanti dell’acqua e dell’aria; nanoparticelle; altre sostanze controverse. Per stabilire il livello di criticità, Système U ha preso in considerazione i rischi di tossicità associati ad una sostanza, così come la possibilità di accumulo e di persistenza basandosi sulla regolamentazione nazionale e internazionale. Un altro elemento considerato è stato il livello di preoccupazione sociale, sulla base dei pareri dei clienti e delle organizzazioni non governative. Sul proprio sito, Système U cita come esempio la sostituzione, totale o parziale, di alcune sostanze nei prodotti con il proprio marchio.
  • 4. Tra le sostanze sostituite ci sono anche dolcificanti e insaporitori, come aspartame e glutammato monosodico La sostituzione dell’olio di palma, controverso per la sua composizione nutrizionale e per l’impatto ambientale, è iniziata nel 2011 con l’eliminazione dalle patatine, mentre nel 2014 è stato eliminato da tre gamme di prodotti ed è attualmente ancora presente in 340 alimenti come ingrediente o negli additivi. L’olio di palma presente nei prodotti Système U è tutto certificato come sostenibile ma in base a tre differenti standard della Tavola rotonda sull’olio sostenibile RSPO (in parte è certificato con lo standard Segregated, che garantisce la tracciabilità della provenienza dell’olio; in parte con lo standard Mass Balance, che consente di mischiare l’olio di palma certificato con quello non certificato; in parte con lo standard Book & Claim, in cui la filiera non è monitorata e gli utilizzatori finali possono comprare certificati GreenPalm per compensare l’utilizzo di olio di palma convenzionale, non sostenibile). L’impegno di Système U, che sul proprio sito non spiega la differenza tra questi standard, è arrivare nel 2021 con tutto l’olio di palma certificato dalla RSPO come Segregated. Quindi, non è prevista l’eliminazione, ma un miglioramento degli standard di certificazione. Per quanto riguarda gli Ogm, nessun prodotto di Système U ne contiene e l’attenzione viene concentrata sull’alimentazione degli animali. Per 39 tipi di carne di maiale, di pollo e di coniglio, viene garantito l’assenza di mangimi ogm. La catena francese si impegna a sostenere la filiera agricola francese e a ridurre il consumo di soia nei mangimi per animali, favorendo quelli prodotti localmente. Il colorante caramello E150c ed E150d, oggetto di controversie sulla cancerogenicità e soggetto a differenti regolamentazioni negli Usa e nell’Ue, è stato sostituito con il caramello ordinario E150a e coloranti naturali in circa 40 prodotti a
  • 5. marchio Système U ed è ancora presente in meno di 20. L’aspartame, oggetto di controversia sulla tossicità, è stato eliminato da tutti i prodotti con marchio Système U e sostituito con altri dolcificanti, come sucralosio, stevia e acesulfame. (Articolo di Beniamino Bonardi) Fonte: www.ilfattoalimentare.it Restituire al pomodoro il sapore di una volta studiando il suo genoma: l’obiettivo di alcuni ricercatori. L’obiettivo di alcuni ricercatori è restituire al pomodoro il suo sapore tradizionale Ritrovare il sapore vero del pomodoro, questa è la missione dichiarata da un gruppo di scienziati sulle pagine della prestigiosa rivista Science. Nel corso degli anni i pomodori sono stati selezionati principalmente per avere una resa maggiore, una compattezza in grado di resistere ai trasporti e una maggior resistenza alle malattie. Queste scelte agronomiche hanno fatto sì che nel tempo molte varietà commerciali perdessero gran parte del sapore tradizionale. Con l’intenzione di recuperare il “sapore perduto”, i ricercatori sparsi tra Stati Uniti, Cina e Spagna hanno sequenziato l’intero genoma di 398 varietà tradizionali, commerciali e selvatiche e misurato il contenuto di zuccheri, acidi e sostanze volatili aromatiche. In seguito 160 esemplari campione, appartenenti a 101 varietà, sono stati fatti assaggiare a volontari per una prova di degustazione. Dal confronto tra i giudizi dei volontari e i dati ottenuti dalle analisi di laboratorio, i ricercatori hanno identificato 33 sostanze chimiche associate al gradimento dei consumatori e 37 molecole correlate all’intensità dal sapore. A partire da questi risultati, gli scienziati hanno potuto associare le caratteristiche sensoriali con alcune sequenze genetiche.
  • 6. Sulla base di questi dati, i ricercatori hanno scoperto che le varietà moderne, spesso giudicate sciape e insapori dai consumatori, sono particolarmente povere dei geni associati al gusto e alla produzione di sostanze chimiche aromatiche, che concorrono alla formazione del sapore di pomodro. Inoltre, gli scienziati hanno scoperto che nel selezionare i pomodori scegliendo i frutti più grandi, è diminuito il contenuto di zuccheri. A questo punto bisogna trovare il modo di restituire al pomodoro il suo sapore, anche senza scomodare l’ingegneria genetica. (Articolo di Giulia Crepaldi) Fonte: www.ilfattoalimentare.it Macellazione rituale, halal e kasher, senza stordimento? Risponde l’avvocato Dario Dongo. Gentile avvocato, Ho avuto modo di ascoltarla al corso di Perfezionamento in Sicurezza Alimentare e Legislazione Veterinaria all’Università di Napoli, vorrei capire se i regolamenti europei sul benessere animale consentono al veterinario pubblico ufficiale di imporre lo stordimento degli animali nella macellazione halal e kosher, visto che la sofferenza in alcuni casi è molto grave soprattutto per i bovini. Grazie Annamaria Cara Annamaria, le più recenti norme europee sulla protezione degli animali in fase di abbattimento, in vigore dall’1.1.2013, hanno confermato la deroga allo stordimento degli animali prima della macellazione rituale, ‘concedendo tuttavia un certo livello di sussidiarietà a ciascuno Stato membro’. (1) In nome del ‘diritto di manifestare la propria religione o la propria convinzione mediante il culto, l’insegnamento, le pratiche e l’osservanza dei riti’, (2) le istituzioni di Bruxelles e Strasburgo parrebbero avere abnegato un elemento cruciale delle politiche europee sul benessere animale. Le quali si fondano su alcune basilari considerazioni: - ‘esistono prove scientifiche sufficienti a dimostrazione del fatto che gli animali vertebrati sono esseri senzienti’, (3) - ‘Molti metodi utilizzati per abbattere gli animali sono dolorosi. Lo stordimento è dunque necessario per indurre uno stato di incoscienza e di insensibilità prima o nel
  • 7. momento stesso in cui l’animale viene abbattuto‘, (4) A ben vedere tuttavia, l’ipotesi di deroga all’obbligo di stordire gli animali nell’ambito di ‘particolari metodi di macellazione prescritti da riti religiosi’ è soggetta a diversi requisiti: - anzitutto, la ‘condizione che la macellazione abbia luogo in un macello‘ autorizzato ai sensi del reg CE 852/04, (5) - in secondo luogo, ‘dev’essere eseguita la recisione sistematica di entrambe le carotidi o dei vasi sanguigni da cui esse dipartono‘, (6) - e soprattutto, ‘La macellazione senza stordimento richiede un taglio preciso della gola con un coltello affilato al fine di ridurre al minimo le sofferenze‘. (7) A tal uopo sono altresì prescritti ‘uso e manutenzione adeguati dei coltelli per il dissanguamento’, (8) - infine, allo scopo di impedire che ‘il processo di dissanguamento rallenti, con conseguente inutile prolungamento delle sofferenze’, ‘i ruminanti macellati senza stordimento dovrebbero essere immobilizzati individualmente e meccanicamente’. (9) Gli studi più estensivi (10) condotti su questo metodo di macellazione mostrano peraltro come la precisione e rapidità dell’atto – ove condotto da personale altamente specializzato, con le doverose accortezze di cui in seguito – possano effettivamente condurre l’animale in pochi secondi allo stato di incoscienza. Gli elementi cruciali per limitare il dolore dell’animale risultano essere la contenzione non stressante – meglio se in gabbie che ne consentano il mantenimento in piedi, anziché sul dorso (11) – e l’estrema brevità dello iato tra immobilizzazione e soppressione, nonché l’astensione da contatti successivi con i margini del taglio (per limitare la veicolazione di segnali di dolore dalle terminazioni nervose non sezionate). Oltre allo stordimento meccanico immediato, in ipotesi di operazione difettosa. Quanto sopra premesso, si può concludere che: - in assenza di apposite normative nazionali, non è possibile imporre lo stordimento degli animali prima della macellazione rituale, - il veterinario non può quindi pretendere l’inserimento nel rito di strumenti di mitigazione del dolore quali lo stordimento elettrico, a meno che l’operatore non sia d’accordo, - il veterinario pubblico ufficiale può invece intervenire laddove gli addetti provochino inutile sofferenza all’animale, in particolare a causa di inadeguatezza delle condizioni di immobilizzo o dell’inidoneità degli strumenti di taglio (per dimensioni e affilatura). Dario Dongo
  • 8. Note (1) Reg. (CE) 1099/2009, ‘relativo alla protezione degli animali durante l’abbattimento, considerando 13. La deroga risale invero alla previgente dir. 93/119/CE (2) V. reg. cit., considerando 18 (3) Cfr. considerando 19 (4) Considerando 20 (5) Art. 4, paragrafo 4 (6) Allegato III, punto 3 (Dissanguamento degli animali) (7) Considerando 43. Nel rituale ebraico, la halakha prescrive una lunghezza del coltello ‘almeno doppia rispetto allo spessore del collo dell’animale’ (8) Allegato IV. Il rito ebraico a sua volta impone che il coltello (chalal) da impiegarsi per la shechità venga riaffilato e ricontrollato prima di ogni operazione su singolo animale (9) Considerando 43 (10) Cfr. http://www.grandin.com/ritual/kosher.slaugh.html (11) Cfr. ASPCA (American Society for the Prevention of Cruelty on Animals) Fonte: http://www.foodagriculturerequirements.com Nutrition & health claims, approfondimento sul decreto sanzioni. Nella riunione del 27 gennaio 2017 il Consiglio dei Ministri ha approvato in esame definitivo due decreti legislativi che disciplinano le sanzioni applicabili in caso di violazione di regolamenti europei a tutela dei consumatori: - disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1924/2006 relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari; - disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 767/20091 sull’immissione sul mercato e sull’uso dei mangimi. Il primo decreto prevede l’apparato sanzionatorio, costituito da sanzioni amministrative pecuniarie, per le violazioni degli obblighi contenuti nel regolamento in ordine, particolarmente, alle prescrizioni circa l’etichettatura di presentazione e di pubblicità degli alimenti. I compiti di vigilanza e controllo sull’adempimento degli obblighi faranno capo al Ministero della Salute, alle Regioni e Province autonome e, infine, alle ASL, secondo gli ambiti di rispettiva competenza. Restano ferme le attribuzioni dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato in materia di pubblicità ingannevole e di pubblicità comparativa. Il secondo decreto dispone che le sanzioni saranno applicate al responsabile dell’etichettatura o all’operatore del settore dei mangimi. Sono altresì previste sanzioni specifiche per l’uso ingannevole di claim e dell’etichettatura facoltativa in
  • 9. genere. Saranno, inoltre, modulate le sanzioni per il mancato rispetto delle tolleranze di etichettatura, a seconda che si tratti di una discrepanza dei tenori analitici (ceneri, fibra etc.) o dei livelli di additivi. Sanzioni più gravi sono previste per le condotte che compromettono la sicurezza dei mangimi, quali l’immissione sul mercato di mangimi contaminati senza le indicazioni di etichettatura previste o di materiali soggetti a divieto di utilizzo nei mangimi. Su questo decreto si rinvia a una successiva nota. L’iter parlamentare dello schema del primo decreto legislativo. L’11 novembre 2016 il Governo trasmetteva alla Camera e al Senato lo Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1924/2006 relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari. Al Senato il provvedimento era assegnata alla Commissione Igiene e Sanità, previe osservazioni delle Commissioni Affari costituzionali, Giustizia, Bilancio, Industria, Politiche dell’Unione europea. La Commissione di merito esprimeva il proprio avviso il 21 dicembre: parere favorevole con osservazioni. Alla Camera lo schema era assegnato alle Commissioni riunite Giustizia e Affari sociali e alla Commissione Politiche dell’Unione europea, previo parere della Commissione Bilancio. Tutte le Commissioni esprimevamo il 20 dicembre parere favorevole. Contenuto del provvedimento. Il decreto legislativo non è stato ancora pubblicato. In attesa della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, è da ritenere che lo schema inizialmente sottoposto all’esame parlamentare non si dovrebbe discostare dal testo definitivo approvato dal Governo. Ovviamente, o si presume, si sarà tenuto conto delle osservazioni (poche) formulate dalla Commissione Sanità del Senato. Sono quindici gli articoli di cui si compone il decreto. Articolo 1: Campo di applicazione. Le norme quivi contenute prevedono le sanzioni per le violazioni delle disposizioni contenute nel Regolamento (CE) 1924/2006 sopra richiamato, fatte salve le attribuzioni dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato, di cui ai Decreti legislativi 206/2005 e 145/20072. Articolo 2: Definizioni. Per l’attuazione del decreto si applicano le definizioni di cui all’articolo 2 del regolamento (CE) n. 1924/2006, all’articolo 2 del regolamento (UE) n. 1169/2011, all’articolo 2, lettera a), del decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 145 e all’articolo 3, numeri 1, 2, 3 e 16 del regolamento (CE) n. 178/20023. Le autorità preposte all’applicazione del presente decreto sono il Ministero della salute, le Regioni e le Province autonome e le Aziende sanitarie locali, secondo gli àmbiti di
  • 10. rispettiva competenza. Articolo 3: Violazione degli obblighi generali in materia d’indicazioni nutrizionali e sulla salute previste dall’articolo 3, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento. Sarà comminata una sanzione amministrativa pecuniaria per il caso di violazione, da parte di un operatore del settore alimentare, della norma del regolamento (CE) n. 1924/2006 che vieta l’impiego, nell’etichettatura, nella presentazione e nella pubblicità degli alimenti, di indicazioni nutrizionali o sulla salute che diano àdito a dubbi sulla sicurezza o sull’adeguatezza nutrizionale di altri alimenti o che incoraggino o tollerino il consumo eccessivo di un alimento. La misura della sanzione è più elevata qualora la violazione concerna un’indicazione sulla salute (anziché un’indicazione nutrizionale). La sanzione prevista va da euro 3.000 a euro 30.000, se l’indicazione è sulla salute e da euro 2.000 a euro 20.000, se l’indicazione è nutrizionale. Riguardo a quest’articolo, la Commissione Sanità del Senato, in sede di espressione del parere sull’atto del Governo, ha rilevato: sembra opportuno chiarire il senso della locuzione d’indicazioni (nutrizionali o sulla salute) “non conformi alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1924/2006″, giacché la restante parte dell’articolo in questione individua in maniera esaustiva alcuni illeciti e che le altre fattispecie di divieto di cui all’articolo 3 del regolamento (CE) n. 1924/2006, e successive modificazioni, non sono citate nello schema, in quanto già oggetto di sanzione in altre norme dell’ordinamento interno, come quelle di cui al decreto legislativo n. 145 del 2007 (concernente la pubblicità ingannevole). Articolo 4: Violazione degli obblighi concernenti le condizioni per l’uso delle indicazioni nutrizionali e sulla salute derivanti dall’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento. Sempre che il fatto costituisca reato, per l’operatore del settore alimentare si prevede una sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione dei divieti posti dal prefato articolo, relativi alle bevande contenenti più dell’1,2% in volume di alcol, laddove, sulle confezioni siano state poste indicazioni sulla salute. Le indicazioni nutrizionali sono ammesse soltanto qualora riguardino un basso tenore alcolico o la riduzione nel contenuto alcolico oppure la riduzione nel contenuto energetico. La sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento è pari a una somma da euro 5.900 a euro 20.000, se l’indicazione è sulla salute e da euro 3.000 a euro 10.000, se l’indicazione è nutrizionale. Articolo 5: Violazione degli obblighi derivanti dall’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento concernenti le condizioni generali per l’impiego delle indicazioni nutrizionali e sulla salute. Sarà inflitta una sanzione amministrativa pecuniaria nel caso di violazione, da parte di un operatore del settore alimentare, del principio in base al quale le indicazioni nutrizionali e sulla salute devono riferirsi agli alimenti
  • 11. pronti per essere consumati secondo le istruzioni del fabbricante. La sanzione corre da euro 2.000 a euro 10.000. Articolo 6: Violazione degli obblighi derivanti dall’articolo 6, paragrafo 3, del regolamento in materia d’informazioni nutrizionali. Si prevede una sanzione amministrativa pecuniaria per il caso in cui un operatore del settore alimentare non fornisca all’autorità competente, entro il termine di trenta giorni dalla richiesta, tutti gli elementi e i dati comprovanti il rispetto del regolamento (CE) n. 1924/2006. L’operatore sarà soggetto, entro il termine di trenta giorni, alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma oscillante da euro 2.000 a euro 6.000. Articolo 7: Violazione degli obblighi in materia d’informazioni nutrizionali derivanti dall’articolo 7 del regolamento. Fatta eccezione per la pubblicità generica, è comminata una sanzione amministrativa pecuniaria se un operatore del settore alimentare non fornisce l’etichetta sulla quale sia formulata un’indicazione nutrizionale o sulla salute, eccetto i casi di pubblicità generica. La sanzione varia da euro 2.000 a euro 16.000. Articolo 8: Violazione delle condizioni specifiche per le indicazioni nutrizionali derivanti dall’articolo 8 del regolamento. Si prevede una sanzione amministrativa pecuniaria per il caso d’impiego nell’etichettatura, nella presentazione o nella pubblicità, da parte di un operatore alimentare, di un’indicazione nutrizionale non compresa nel relativo elenco allegato al regolamento (CE) n. 1924/2006 (secondo la versione in vigore al momento del fatto) o senza il rispetto delle specifiche condizioni poste dal medesimo regolamento. Sanzione: pagamento di una somma da euro 3.000 a euro 12.000. Articolo 9: Violazione degli obblighi concernenti le indicazioni nutrizionali comparative derivanti dall’articolo 9 del regolamento. L’operatore del settore alimentare che impiega in etichetta, nella presentazione e nella pubblicità, indicazioni nutrizionali comparative in violazione delle condizioni stabilite dall’articolo 9 del regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 3.000 a euro 12.000. In sede di esame la Commissione Sanità del Senato ha segnalato: “Il testo fa riferimento esclusivamente alle indicazioni nutrizionali comparative, mentre il richiamato articolo 9 del regolamento (CE) n. 1924/2006 sembrerebbe implicitamente far riferimento (nel paragrafo 1, primo periodo, che adopera il termine “confronto”) anche a indicazioni comparative sulla salute”. Articolo 10: Violazione delle condizioni specifiche per le indicazioni sulla salute derivanti dall’articolo 10 del regolamento. L’operatore del settore alimentare che
  • 12. impiega in etichetta: a) nella presentazione e nella pubblicità, indicazioni sulla salute, non incluse negli elenchi delle indicazioni autorizzate di cui agli articoli 13 e 14 del regolamento, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 6.000 a euro 24.000; b) in etichetta, nella presentazione e nella pubblicità, indicazioni sulla salute autorizzate di cui agli articoli 13 e 14 del regolamento senza rispettare le condizioni applicabili che corredano tali elenchi è soggetto alla sanzione del pagamento di una somma da euro 3.000 a euro 12.000; c) indicazioni sulla salute senza comprendere nell’etichettatura o, in mancanza, nella presentazione e nella pubblicità, le informazioni prescritte dal paragrafo 2 dell’articolo 10 è soggetto alla sanzione del pagamento di una somma di euro da 5.000 euro a 20.000. Alla medesima sanzione soggiace l’operatore che viola le disposizioni del paragrafo 2 dell’articolo 14 del regolamento; d) nella presentazione e nella pubblicità degli alimenti viola l’articolo 10, paragrafo 3, del regolamento è soggetto alla sanzione del pagamento di una somma da euro 5.000 a euro 10.000. Articolo 11: Violazione delle restrizioni sull’impiego di talune indicazioni sulla salute prescritti dall’articolo 12 del regolamento. Le disposizioni previste recano una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 40.000 per l’ipotesi in cui un operatore del settore alimentare impieghi (nell’etichettatura, nella presentazione o nella pubblicità) una delle indicazioni sulla salute vietate ai sensi dell’art. 12 del regolamento (CE) n. 1924/2006. Articolo 12: Sanzione accessoria per la reiterazione specifica. Nel caso in cui vi sia una reiterazione specifica delle violazioni oggetto di questo decreto, può essere irrogata – oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria stabilita – tenuto conto della natura e della gravità dei fatti, la sospensione del provvedimento che consente lo svolgimento dell’attività nell’àmbito della quale sia stato commesso l’illecito, per un periodo di giorni lavorativi da un minimo di dieci a un massimo di venti. Articolo 13: Sistema di controlli ufficiali. L’attività di controllo ufficiale è svolta dalle autorità competenti che provvedono, nell’ambito delle rispettive competenze, all’accertamento e all’irrogazione delle sanzioni di cui al presente provvedimento decreto. Le medesime autorità svolgono le previste attività anche su segnalazione di soggetti privati e sono tenute agli obblighi di riservatezza a proposito delle informazioni acquisite in conformità alla legislazione vigente. Sono fatte salve l’applicazione degli articoli 13, 14, 16 e 17 della legge 24 novembre 1981 n. 689 e le competenze degli altri organi preposti all’accertamento delle violazioni di cui, al regolamento. Articolo 14: Disposizioni finanziarie. L’articolo 14 reca le rituali clausole d’invarianza
  • 13. degli oneri a carico della finanza pubblica. I proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza statale sono destinati allo stato di previsione del Ministero della salute, per il miglioramento della programmazione e dell’attuazione del piano nazionale integrato dei controlli. Inoltre si prevede che la misura delle sanzioni amministrative pecuniarie sia aggiornata ogni due anni, sulla base delle variazioni dell’indice nazionale dei prezzi al consumo. Articolo 15: Disposizioni finali. Per quanto non previsto dal decreto si applicano le disposizioni di cui ali. legge 24 novembre 1981, n. 6894 e successive modificazioni. Bruno Nobile Note 1_ Regolamento (CE) n. 1924/2006 sulle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari. Una sintesi del Regolamento 1924/2006, a cura EUR-LEX è riprodotta nell’ultimo paragrafo. 2_ Decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206: Codice del consumo, a norma dell’articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229 e Decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 145: Attuazione dell’articolo 14 della direttiva 2005/29/CE che modifica la direttiva 84/450/CEE sulla pubblicità ingannevole. 3_ Regolamento (CE) n. 1924/2006 del parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 2006 relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari. Articolo 2: “Definizioni 1. Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni: a) le definizioni di <alimento> (o <prodotto alimentare”), <operatore del settore alimentare>, <immissione sul mercato> e <consumatore finale> di cui all’articolo 2 e all’articolo 3, punti 3, 8 e 18 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (3 ); b) la definizione di <integratore alimentare> di cui alla direttiva 2002/46/CE; c) le definizioni di <etichettatura nutrizionale>, <proteine>, <carboidrati>, <zuccheri>, <grassi>, <acidi grassi saturi>, <acidi grassi monoinsaturi>, <acidi grassi polinsaturi> e <fibra alimentare> di cui alla direttiva 90/496/CEE; d) la definizione di <etichettatura> di cui all’articolo 1, paragrafo 3, lettera a) della direttiva 2000/13/CE. 2. Valgono inoltre le seguenti definizioni: 1) <indicazione>: qualunque messaggio o rappresentazione non obbligatorio in base alla legislazione comunitaria o nazionale, comprese le rappresentazioni figurative, grafiche o simboliche in qualsiasi forma, che affermi, suggerisca o sottintenda che un alimento abbia particolari caratteristiche; 2) <sostanza nutritiva>: proteine, carboidrati, grassi, fibre, sodio, vitamine e minerali elencati nell’allegato della direttiva 90/496/CEE e le sostanze che appartengono o sono componenti di una di tali categorie; 3) sostanza di altro tipo>: una sostanza diversa da quelle nutritive che abbia un effetto nutrizionale o fisiologico; 4) <indicazione nutrizionale>: qualunque indicazione che affermi, suggerisca o sottintenda che un alimento abbia particolari proprietà nutrizionali benefiche, dovute: a) all’energia (valore calorico) che i) apporta, ii) apporta a tasso ridotto o accresciuto o, iii) non apporta, e/o b) alle sostanze nutritive o di altro tipo che i) contiene, ii) contiene in proporzioni ridotte o accresciute, o iii) non contiene; 5) <indicazioni sulla salute>: qualunque indicazione che affermi, suggerisca o sottintenda l’esistenza di un rapporto tra un categoria di alimenti, un alimento o uno dei suoi componenti e la salute; 6) <indicazioni relative alla riduzione di un rischio di malattia>: qualunque indicazione sulla salute che affermi, suggerisca o sottintenda che il consumo di una categoria di alimenti, di un alimento o di uno dei suoi componenti riduce significativamente un fattore di rischio di sviluppo di una malattia umana; 7) <Autorità>: l’Autorità europea per la sicurezza alimentare istituita dal regolamento (CE) n. 178/2002”. Regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva
  • 14. 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione. Articolo 2: “Definizioni 1. Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti: a) le definizioni di <alimento>, <legislazione alimentare>, <impresa alimentare>, <operatore del settore alimentare>, <commercio al dettaglio>, <immissione sul mercato> e <consumatore finale> di cui all’articolo 2 e all’articolo 3, punti 1, 2, 3, 7, 8 e 18, del regolamento (CE) n. 178/2002; b) le definizioni di <trattamento>, <prodotti non trasformati> e <prodotti trasformati> di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettere m), n) e o), del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull’igiene dei prodotti alimentari; c) la definizione di <enzima alimentare> di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1332/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli enzimi alimentari ; d) le definizioni di <additivo alimentare>», <coadiuvante tecnologico> e <supporto> di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettere a) e b), e all’allegato I, punto 5, del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli additivi alimentari; e) la definizione di <aromi> di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli aromi e ad alcuni ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti destinati a essere utilizzati negli e sugli alimenti; f) le definizioni di <carne>, <carni separate meccanicamente>, <preparazioni a base di carne>, <prodotti a base di pesce> e <prodotti a base di carne> di cui ai punti 1.1, 1.14, 1.15, 3.1 e 7.1 dell’allegato I del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale; g) la definizione di <pubblicità> di cui all’articolo 2, lettera a), della direttiva 2006/114/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, concernente la pubblicità ingannevole e comparativa 2. Si applicano inoltre le seguenti definizioni: a) <informazioni sugli alimenti>: le informazioni concernenti un alimento e messe a disposizione del consumatore finale mediante un’etichetta, altri materiali di accompagnamento o qualunque altro mezzo, compresi gli strumenti della tecnologia moderna o la comunicazione verbale; b) <normativa in materia di informazioni sugli alimenti>: le disposizioni dell’Unione che disciplinano le informazioni sugli alimenti, in particolare l’etichettatura, comprese le norme generali applicabili a tutti gli alimenti in particolari circostanze o a talune categorie di alimenti e le norme che si applicano unicamente a specifici alimenti; c) <informazioni obbligatorie sugli alimenti>: le indicazioni che le disposizioni dell’Unione impongono di fornire al consumatore finale; d) <collettività>: qualunque struttura (compreso un veicolo o un banco di vendita fisso o mobile), come ristoranti, mense, scuole, ospedali e imprese di ristorazione in cui, nel quadro di un’attività imprenditoriale, sono preparati alimenti destinati al consumo immediato da parte del consumatore finale; e) <alimento preimballato>: l’unità di vendita destinata a essere presentata come tale al consumatore finale e alle collettività, costituita da un alimento e dall’imballaggio in cui è stato confezionato prima di essere messo in vendita, avvolta interamente o in parte da tale imballaggio, ma comunque in modo tale che il contenuto non possa essere alterato senza aprire o cambiare l’imballaggio; <alimento preimballato> non comprende gli alimenti imballati nei luoghi di vendita su richiesta del consumatore o preimballati per la vendita diretta; f) <ingrediente>: qualunque sostanza o prodotto, compresi gli aromi, gli additivi e gli enzimi alimentari, e qualunque costituente di un ingrediente composto utilizzato nella fabbricazione o nella preparazione di un alimento e ancora presente nel prodotto finito, anche se sotto forma modificata; i residui non sono considerati come ingredienti; g) <luogo di provenienza>: qualunque luogo indicato come quello da cui proviene l’alimento, ma che non è il <paese d’origine> come individuato ai sensi degli articoli da 23 a 26 del regolamento (CEE) n. 2913/92; il nome, la ragione sociale o l’indirizzo dell’operatore del settore alimentare apposto sull’etichetta non costituisce un’indicazione del paese di origine o del luogo di provenienza del prodotto alimentare ai sensi del presente regolamento; h) <ingrediente composto>: un ingrediente che è esso stesso il prodotto di più ingredienti; i) <etichetta>: qualunque marchio commerciale o di fabbrica, segno, immagine o altra rappresentazione grafica scritto, stampato, stampigliato, marchiato, impresso in rilievo o a impronta sull’imballaggio o sul contenitore di un
  • 15. alimento o che accompagna detto imballaggio o contenitore; j) <etichettatura>: qualunque menzione, indicazione, marchio di fabbrica o commerciale, immagine o simbolo che si riferisce a un alimento e che figura su qualunque imballaggio, documento, avviso, etichetta, nastro o fascetta che accompagna o si riferisce a tale alimento; k) <campo visivo>: tutte le superfici di un imballaggio che possono essere lette da un unico angolo visuale; l) <campo visivo principale>: il campo visivo di un imballaggio più probabilmente esposto al primo sguardo del consumatore al momento dell’acquisto e che permette al consumatore di identificare immediatamente il carattere e la natura del prodotto e, eventualmente, il suo marchio di fabbrica. Se l’imballaggio ha diverse parti principali del campo visivo, la parte principale del campo visivo è quella scelta dall’operatore del settore alimentare; m) <leggibilità>: l’apparenza fisica delle informazioni, tramite le quali l’informazione è visivamente accessibile al pubblico in generale e che è determinata da diversi fattori, tra cui le dimensioni del carattere, la spaziatura tra lettere e righe, lo spessore, il tipo di colore, la proporzione tra larghezza e altezza delle lettere, la superficie del materiale nonché il contrasto significativo tra scritta e sfondo; n) <denominazione legale>: la denominazione di un alimento prescritta dalle disposizioni dell’Unione a esso applicabili o, in mancanza di tali disposizioni, la denominazione prevista dalle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative applicabili nello Stato membro nel quale l’alimento è venduto al consumatore finale o alle collettività; o) <denominazione usuale>: una denominazione che è accettata quale nome dell’alimento dai consumatori dello Stato membro nel quale tale alimento è venduto, senza che siano necessarie ulteriori spiegazioni; p) <denominazione descrittiva>: una denominazione che descrive l’alimento e, se necessario, il suo uso e che è sufficientemente chiara affinché i consumatori determinino la sua reale natura e lo distinguano da altri prodotti con i quali potrebbe essere confuso; q) <ingrediente primario>: l’ingrediente o gli ingredienti di un alimento che rappresentano più del 50 % di tale alimento o che sono associati abitualmente alla denominazione di tale alimento dal consumatore e per i quali nella maggior parte dei casi è richiesta un’indicazione quantitativa; r) <termine minimo di conservazione di un alimento<: la data fino alla quale tale prodotto conserva le sue proprietà specifiche in adeguate condizioni di conservazione; s) <sostanza nutritiva>: le proteine, i carboidrati, i grassi, le fibre, il sodio, le vitamine e i minerali elencati nell’allegato XIII, parte A, punto 1, del presente regolamento e le sostanze che appartengono o sono componenti di una di tali categorie; t) <nanomateriale ingegnerizzato>: il materiale prodotto intenzionalmente e caratterizzato da una o più dimensioni dell’ordine di 100 nm o inferiori, o che è composto di parti funzionali distinte, interne o in superficie, molte delle quali presentano una o più dimensioni dell’ordine di 100 nm o inferiori, compresi strutture, agglomerati o aggregati che possono avere dimensioni superiori all’ordine di 100 nm, ma che presentano proprietà caratteristiche della scala nanometrica. Le proprietà caratteristiche della scala nanometrica comprendono: i) le proprietà connesse all’elevata superficie specifica dei materiali considerati; e/o ii) le proprietà fisico- chimiche che differiscono da quelle dello stesso materiale privo di caratteristiche nanometriche; u) «tecnica di comunicazione a distanza»: qualunque mezzo che, senza la presenza fisica e simultanea del fornitore e del consumatore, possa impiegarsi per la conclusione del contratto tra dette parti. 3. Ai fini del presente regolamento, il paese di origine di un alimento si riferisce all’origine di tale prodotto, come definita conformemente agli articoli da 23 a 26 del regolamento (CEE) n. 2913/92. 4. Si applicano inoltre le definizioni specifiche dell’allegato I.” Decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 145: Attuazione dell’articolo 14 della direttiva 2005/29/CE che modifica la direttiva 84/450/CEE sulla pubblicità ingannevole. Art. 2. “Definizioni 1. Ai fini del presente decreto legislativo si intende per: a) pubblicità: qualsiasi forma di messaggio che è diffuso, in qualsiasi modo, nell’esercizio di un’attività commerciale, industriale, artigianale o professionale allo scopo di promuovere il trasferimento di beni mobili o immobili, la prestazione di opere o di servizi oppure la costituzione o il trasferimento di diritti ed obblighi su di essi;” Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare. Articolo 3: “Altre definizioni. Ai fini del presente regolamento si intende per: 1) <legislazione alimentare>, le leggi, i regolamenti e le disposizioni amministrative riguardanti gli alimenti in generale, e la sicurezza degli
  • 16. alimenti in particolare, sia nella Comunità che a livello nazionale; sono incluse tutte le fasi di produzione, trasformazione e distribuzione degli alimenti e anche dei mangimi prodotti per gli animali destinati alla produzione alimentare o ad essi somministrati; 2<impresa alimentare>, ogni soggetto pubblico o privato, con o senza fini di lucro, che svolge una qualsiasi delle attività connesse ad una delle fasi di produzione, trasformazione e distribuzione degli alimenti; 3) <operatore del settore alimentare>, la persona fisica o giuridica responsabile di garantire il rispetto delle disposizioni della legislazione alimentare nell’impresa alimentare posta sotto il suo controllo; (4-15…); 16)fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione>, qualsiasi fase, importazione compresa, a partire dalla produzione primaria di un alimento inclusa fino al magazzinaggio, al trasporto, alla vendita o erogazione al consumatore finale inclusi e, ove pertinente, l’importazione, la produzione, la lavorazione, il magazzinaggio, il trasporto, la distribuzione, la vendita e l’erogazione dei mangimi”. 4_ Legge 24 novembre 1981, n. 689: Modifiche al sistema penale. Fonte: http://www.foodagriculturerequirements.com