2. SUPERAMENTO DELSUPERAMENTO DEL
BICAMERALISMO PERFETTOBICAMERALISMO PERFETTO
L’ aspetto più rilevante del disegno di legge n. 1429 è certamente la
riforma del senato della repubblica, di cui sono modificati in modo
sostanziale le funzioni, composizione e sistema di elezione dei
componenti.
Il nuovo Senato, in particolare , ha un ruolo molto limitato nella
funzione legislativa, per cui viene a cessare il sistema del
bicameralismo perfetto.
Il bicameralismo italiano si è finora caratterizzato per essere perfetto,
nel senso che le due camere svolgono esattamente le stesse
funzioni, garantendo in tal modo maggiore riflessione in ambito
legislativo, esponendo però il sistema a un’ eccessiva lentezza.
3.
Rispetto ai 315 senatori elettivi previsti dal
testo costituzionale vigente, il nuovo Senato
è composto da 95 senatori rappresentativi
delle istituzioni territoriali eletti dai Consigli
Regionali o dalle Province autonome di
Trento e di Bolzano e, nella misura di uno
per ciascuno, fra i sindaci dei Comuni dei
rispettivi territori; per i consiglieri l’elezione
avviene in conformità alle scelte espresse
dagli elettori per i candidati consiglieri in
occasione delle elezioni dei Consigli
Regionali secondo le modalità stabilite dalla
nuova legge elettorale del Senato
Il Presidente della Repubblica può nominare
fino a 5 senatori fra i cittadini che hanno
illustrato la Patria per altissimi meriti: tali
senatori restano in carica non a vita ma 7
anni e non possono essere nuovamente
nominati
Del nuovo Senato fanno anche parte gli ex
Presidenti della Repubblica in qualità di
senatori di diritto a vita
I senatori a vita attualmente in carica
permangono ad esaurimento nella carica “ad
ogni effetto”, ivi compreso quello relativo
all’indennità parlamentare che saranno i soli
senatori a ricevere
4. FUNZIONIFUNZIONI
Il nuovo articolo 55 della Costituzione stabilisce che la funzione principale
del Senato è quella di raccordo tra Stato e gli Enti Locali.
Il Senato delle Autonomie mantiene la funzione di camera deliberante su
materie di particolare rilevanza. Tra quelle previste dal nuovo art. 70 si
segnalano:
le leggi costituzionali e di revisione costituzionale
le leggi di attuazione delle disposizioni costituzionali relative alla tutela
delle minoranze linguistiche
le norme relative ai referendum popolari
le leggi che determinano l’ ordinamento, la legislazione elettorale, gli
organi di governo, le funzioni fondamentali dei comuni e delle città
metropolitane.
l nuovo Senato non avrà più competenze sullo stato di guerra, che dovrà
essere deliberato dalla sola Camera dei Deputati "a maggioranza assoluta".
Inoltre solo la Camera approverà le leggi di amnistia e indulto, e le leggi
che recepiscono i trattati internazionali (a meno che non riguardino
l'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea, e in quel caso anche il Senato
deve approvarle). Sulle leggi elettorali di Camera e Senato, è previsto che
una minoranza di parlamentari possa chiedere un giudizio preventivo di
Costituzionalità
5. Scompare la limitazione dell'età
nell'elezione del Senato.
Indennità solo per i deputati. Scompare
dalla Costituzione la possibilità per i
senatori di ottenere un'indennità per il ruolo.
Scompariranno i senatori eletti nella
circoscrizione Estero.
I consiglieri regionali che sono anche
senatori non saranno pagati in più.
Il disegno di legge tace su eventuali
rimborsi-spese, che saranno regolati da
fonti interne di ciascuna Camera.
LE ALTRE NOVITA’ DEL NUOVOLE ALTRE NOVITA’ DEL NUOVO
SENATOSENATO
6. 315
+ senatori a vita cittadini
315 eletti da
Senatori a vita
Ex presidente
della repubblica
Presidente
della repubblica
5 nominati dal
“Vecchio senato”: 315 eletti dai cittadini,più i senatori a vita(ex Presidenti della
Repubblica e persone nominate dal capo dello stato per altri meriti).
“Nuovo senato”:
100
74 consiglieri
e 21 sindaci
Presidente
della Repubblica
95 eletti da
5 nominati dal
COMPOSIZIONECOMPOSIZIONE
7. “Vecchio Senato”: durata della legislatura (cinque anni)
“Nuovo Senato”: è collegata alla durata dell’organo territoriale che ha
provveduto all’elezione: è al massimo di sette anni per i senatori nominati dal Capo
dello Stato
“Vecchio Senato ”: funzione legislativa insieme alla Camera dei Deputati
(bicameralismo perfetto); potere di concedere o di revocare la fiducia al Governo
“Nuovo Senato”:
FUNZIONI
Raccordo tra stato
ed enti locali
Approvazione, insieme
alla camera, di leggi
Specifiche,
(es. leggi elettorali)
presentazione di
modifiche alle
leggi di competenza
della camera
elezione, in sede
congiunta con
i deputati,
del capo dello
stato
LE ALTRE NOVITLE ALTRE NOVITÀÀ DEL NUOVODEL NUOVO
SENATOSENATO
FUNZIONIFUNZIONI