Il Riciclaggio
Novità Dlgs 231/01
Nuovo Decreto legislativo n. 195 /21
Le novità più rilevanti sono la modifica degli artt. 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 cp, con l’estensione dei c.d. “reati presupposto”..
Il Decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 195 è entrato in vigore il 15 dicembre 2021, assorbendo nel nostro ordinamento la Direttiva Europea 2018/1673 in materia di lotta al riciclaggio mediante il diritto penale.
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LOTTA AL RICICLAGGIO MEDIANTE IL
DIRITTO PENALE
2. Nella Gazzetta Ufficiale n. 285 del 30 novembre 2021 è stato pubblicato il
Decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 195 che è entrato in vigore il 15
dicembre 2021, assorbendo nel nostro ordinamento la Direttiva Europea
2018/1673 in materia di lotta al riciclaggio mediante il diritto penale.
LOTTA AL RICICLAGGIO MEDIANTE IL
DIRITTO PENALE
3. Scopo della Direttiva, che consta di 16 articoli, è individuare alcune
regole comuni di carattere sostanziale e procedurale per consentire una
cooperazione transfrontaliera fra le Autorità nazionali in materia di lotta al
riciclaggio.
Con il recepimento della direttiva il nostro paese si conforma a quei
requisiti minimi relativi alla configurazione dei reati di riciclaggio e alle
relative sanzioni in una prospettiva di contrasto del fenomeno sempre più
transfrontaliero del riciclaggio.
4. Il Decreto introduce modifiche alla fattispecie di ricettazione (art. 648 c.p.),
riciclaggio (art. 648 bis c.p.), impiego di denaro, beni o utilità di
provenienza illecita (art. 648 ter c.p.) e autoriciclaggio (art. 648 ter.1 c.p.).
Il Decreto n.195/2021 amplia il catalogo dei reati presupposto delle diverse
fattispecie di riciclaggio.
5. Per tutti i reati in parola il decreto rimodula le pene dei delitti con
l'introduzione di nuove circostanze aggravanti e attenuanti.
Il Decreto n.195/2021, mantiene nell’ordinamento la previsione un doppio
binario sanzionatorio, per le violazioni penali prevede un coefficiente di
consapevolezza e colpevolezza, e, per le violazioni amministrative
dall’altra, un concetto di conoscibilità e rimproverabilità che prescinde
dall’accertamento del dolo o della colpa.
6. I RIFLESSI DELLA DIRETTIVA SUL DLGS
231/2001
La direttiva (Ue) 2018/1673 introdotta ha senza dubbio ampliato l’ambito di
operatività della fattispecie di riciclaggio comportando l’aumento dei casi
di responsabilità, che si traducono in sanzioni, non solo nei confronti delle
persone fisiche ma anche delle società.
Resta sempre in capo alle società che hanno introdotto al loro interno il
Modello Organizzativo Dlgs. n. 231/01, l’onere di dotarsi di misure adeguate
e necessarie di controllo a contrasto della realizzazione di reati.
7. La direttiva pur imponendo sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive, ha
lasciato al legislatore lo spazio di manovra sulla scelta della natura delle
sanzioni penale o amministrative da irrogare.
L’art. 25-octies, del dlgs n. 231/2001, ricollega agli Enti, nel cui interesse sia
stato commesso uno o più dei reati di cui agli articoli 648, 648-bis, 648-ter e
648-ter.1 cp. sanzioni pecuniarie ed interdittive qualificando come
amministrativa (ovvero dipendente da reato) la natura della responsabilità
dell’Ente.
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8. Infatti, all’Ente si applicherà una sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote.
Sanzioni che diventano ancora più pesanti quando i beni o le altre utilità
provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione
superiore nel massimo a cinque anni, ove si applica la sanzione pecuniaria
da 400 a 1000 quote.
9. Lo stesso articolo prevede in ipotesi di condanna dell’Ente
l’applicazione delle sanzioni interdittive:
1. l’interdizione dall’esercizio dell’attività;
2. la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni
funzionali alla commissione dell’illecito;
3. il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che
per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
4. l’esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi;
5. l’eventuale revoca di quelli già concessi;
6. nonché il divieto di pubblicizzare beni o servizi.
10. L’art. 10 della direttiva (UE) 2018/1673, regolamenta la giurisdizione del
giudice competente ed elimina la condizione di procedibilità della
richiesta del Ministro della Giustizia in ordine ai reati di ricettazione e
riciclaggio commessi dal cittadino italiano all'estero.
Per stabilire la giurisdizione nazionale l’articolo in parola prevede due criteri
alternativi:
1. il reato è commesso nel proprio territorio, anche solo in parte;
2. l’autore del reato è un suo cittadino.
11. L’ordinamento italiano già prevede alcune deroghe al principio della
territorialità, ovvero la punibilità in Italia e secondo la legge italiana di
alcuni delitti comuni commessi all’estero dal cittadino italiano.
Il decreto n. 195 modifica il quarto comma dell’art 9 cp. inserendo fra i
reati per i quali è esclusa la necessità della richiesta del Ministro della
giustizia, dell'istanza o della querela della persona offesa anche i reati di
Ricettazione e Autoriciclaggio commessi dal cittadino italiano all’estero.