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Legge di Stabilità e novità di fine anno – Le risposte dell’Agenzia (2)
Proseguiamo con le prime risposte fornite dall’Agenzia delle Entrate, riportando quanto espresso
durante la giornata di oggi, nel corso dell’evento “Telefisco”.
In occasione dell’annuale convegno “Telefisco”, l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni importanti
chiarimenti relativi alle novità legislative di fine anno. Di seguito riportiamo talune di queste
risposte.
SPLIT PAYMENT / REVERSE CHARGE
1. Relativamente all’esclusione dall’applicazione del regime dello Split Payment per coloro
che sono soggetti alla ritenuta d’imposta, si precisa che tale esenzione riguarda sia chi
subisce la ritenuta d’imposta a titolo di acconto, sia coloro che sono soggetti alla ritenuta
d’imposta alla fonte a titolo definitivo.
2. Viene confermato che le fatture su cui viene applicato il nuovo regime solo esclusivamente
quelle che riportano data 2015, indipendentemente dal riferimento temporale
concernente la prestazione effettuata.
3. Riguardo a chi emette lo scontrino fiscale, non esiste la possibilità dello Split Payment.
4. Niente applicazione del Reverse Charge nel caso in cui si abbia a che fare con soggetti
privati (o, comunque, non-IVA), inclusi – a esempio – i condomini.
Nessun chiarimento ancora per le associazioni in regime forfetario ex Legge 398/1991.
BLACK LIST
1. Il limite dei 10.000 euro deve intendersi come complessivo annuo e non come minimo
concernente la singola operazione.
Restano in essere, dunque, gli stessi problemi di carattere pratico già esistenti fino al 2014.
NUOVO REGIME FORFETARIO
1. Nel computo dei ricavi, rientrano anche quelli relativi a operazioni fatturate verso soggetti
residenti a San Marino e Stato del Vaticano.
2. I requisiti per accedere al regime si devono verificare con riguardo a quanto registrato nel
periodo precedente, avuto riguardo al criterio (cassa o competenza) adottato.
3. In caso di accertamento che disponga la fuoriuscita dal regime, non si capisce ancora se la
perdita dei benefici legati al regime forfetario decorra dall’anno precedente a quello in cui
l’accertamento viene notificato, o da quando l’accertamento diviene effettivamente
definitivo.
IRAP
1. L’importo concernente il credito d’imposta IRAP è considerato sopravvenienza attiva e
assoggettato come tale a tassazione diretta; ovviamente, la cosa riguarda solo le imprese,
posto che già ora queste sopravvenienze non rilevano per i professionisti.
2. Il credito non concerne i dipendenti impiegati all’estero, presso le proprie stabili
organizzazioni.
RAVVEDIMENTO
1. Si può usare anche per le violazioni commesse prima del 2015.
2. Non vi si può ricorrere in caso di comunicazioni concernenti erogazioni di sanzioni o
recuperi di crediti d’imposta.
3. È utilizzabile anche per quegli avvisi bonari ricevuti, concernenti, a esempio, omissioni di
fatturazione o emissione di fatture false.
730 PRECOMPILATO E CERTIFICAZIONE UNICA
1. La possibilità di beneficiare dell’esclusione dal controllo formale opera solo con riguardo
agli oneri già inseriti nella dichiarazione inviata dall’Agenzia.
2. Tutte le informazioni aggiunte dal contribuente relative a maggiori oneri deducibili
possono essere usate dall’Erario al fine di monitorare il rischio di evasione e procedere con
accertamento sintetico, in funzione della congruità dei ricavi dichiarati.
3. Tutti gli errori od omissioni strettamente derivanti da condizioni soggettive del
contribuente ed evidenziati nel 730 precompilato comportano conseguenze solo a carico
dello stesso contribuente e non anche dell’intermediario.
4. Resta confermata la sanzione di 100,00 euro a carico dell’intermediario per ogni
certificazione omessa, tardiva o infedele.
5. Non è permesso effettuare il ravvedimento della Certificazione Unica (modello CU),
essendo solamente possibile evitare le sanzioni se si provvede a sanare l’adempimento
entro 5 giorni dalla data prevista per la trasmissione.
L’interpretazione pare forzata, posto che l’istituto del ravvedimento è attualmente sempre
previsto per tutti gli obblighi di natura tributaria.
REDDITOMETRO
1. L’Agenzia conferma che il contribuente ha la possibilità di provare che gli acquisti di beni
patrimoniali effettuati nel corso di un anno sono stati compiuti anche con i proventi
accantonati in relazione ai redditi guadagnati negli anni precedenti.
Prova, peraltro, non agevole.
CANCELLAZIONE SOCIETA’
1. Viene confermato quanto indicato dall’Agenzia delle Entrate nella circolare del 30.12.2014,
e cioè che trattasi di norma procedurale retroattiva; pertanto, la notifica è possibile anche
nei riguardi delle società già cancellate da più di un anno e anche con riguardo a tutti i
contenziosi eventualmente ancora pendenti.
2. L’atto ricevuto è impugnabile da tutti quei soggetti che ne possono avere interesse
(liquidatore, soci).
3. La notifica avviene presso l’ultima sede della società, anche se questa è già stata cancellata
da più anni.
Le risposte non chiariscono come risolvere gli enormi e svariati problemi procedurali che ne
conseguiranno, né, soprattutto, il probabile aspetto incostituzionale concernente l’evidente
eccesso di delega da parte del Governo nello statuire detta disposizione legislativa.

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  • 1. Legge di Stabilità e novità di fine anno – Le risposte dell’Agenzia (2) Proseguiamo con le prime risposte fornite dall’Agenzia delle Entrate, riportando quanto espresso durante la giornata di oggi, nel corso dell’evento “Telefisco”. In occasione dell’annuale convegno “Telefisco”, l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni importanti chiarimenti relativi alle novità legislative di fine anno. Di seguito riportiamo talune di queste risposte. SPLIT PAYMENT / REVERSE CHARGE 1. Relativamente all’esclusione dall’applicazione del regime dello Split Payment per coloro che sono soggetti alla ritenuta d’imposta, si precisa che tale esenzione riguarda sia chi subisce la ritenuta d’imposta a titolo di acconto, sia coloro che sono soggetti alla ritenuta d’imposta alla fonte a titolo definitivo. 2. Viene confermato che le fatture su cui viene applicato il nuovo regime solo esclusivamente quelle che riportano data 2015, indipendentemente dal riferimento temporale concernente la prestazione effettuata. 3. Riguardo a chi emette lo scontrino fiscale, non esiste la possibilità dello Split Payment. 4. Niente applicazione del Reverse Charge nel caso in cui si abbia a che fare con soggetti privati (o, comunque, non-IVA), inclusi – a esempio – i condomini. Nessun chiarimento ancora per le associazioni in regime forfetario ex Legge 398/1991. BLACK LIST 1. Il limite dei 10.000 euro deve intendersi come complessivo annuo e non come minimo concernente la singola operazione. Restano in essere, dunque, gli stessi problemi di carattere pratico già esistenti fino al 2014. NUOVO REGIME FORFETARIO 1. Nel computo dei ricavi, rientrano anche quelli relativi a operazioni fatturate verso soggetti residenti a San Marino e Stato del Vaticano. 2. I requisiti per accedere al regime si devono verificare con riguardo a quanto registrato nel periodo precedente, avuto riguardo al criterio (cassa o competenza) adottato. 3. In caso di accertamento che disponga la fuoriuscita dal regime, non si capisce ancora se la perdita dei benefici legati al regime forfetario decorra dall’anno precedente a quello in cui l’accertamento viene notificato, o da quando l’accertamento diviene effettivamente definitivo. IRAP 1. L’importo concernente il credito d’imposta IRAP è considerato sopravvenienza attiva e assoggettato come tale a tassazione diretta; ovviamente, la cosa riguarda solo le imprese, posto che già ora queste sopravvenienze non rilevano per i professionisti.
  • 2. 2. Il credito non concerne i dipendenti impiegati all’estero, presso le proprie stabili organizzazioni. RAVVEDIMENTO 1. Si può usare anche per le violazioni commesse prima del 2015. 2. Non vi si può ricorrere in caso di comunicazioni concernenti erogazioni di sanzioni o recuperi di crediti d’imposta. 3. È utilizzabile anche per quegli avvisi bonari ricevuti, concernenti, a esempio, omissioni di fatturazione o emissione di fatture false. 730 PRECOMPILATO E CERTIFICAZIONE UNICA 1. La possibilità di beneficiare dell’esclusione dal controllo formale opera solo con riguardo agli oneri già inseriti nella dichiarazione inviata dall’Agenzia. 2. Tutte le informazioni aggiunte dal contribuente relative a maggiori oneri deducibili possono essere usate dall’Erario al fine di monitorare il rischio di evasione e procedere con accertamento sintetico, in funzione della congruità dei ricavi dichiarati. 3. Tutti gli errori od omissioni strettamente derivanti da condizioni soggettive del contribuente ed evidenziati nel 730 precompilato comportano conseguenze solo a carico dello stesso contribuente e non anche dell’intermediario. 4. Resta confermata la sanzione di 100,00 euro a carico dell’intermediario per ogni certificazione omessa, tardiva o infedele. 5. Non è permesso effettuare il ravvedimento della Certificazione Unica (modello CU), essendo solamente possibile evitare le sanzioni se si provvede a sanare l’adempimento entro 5 giorni dalla data prevista per la trasmissione. L’interpretazione pare forzata, posto che l’istituto del ravvedimento è attualmente sempre previsto per tutti gli obblighi di natura tributaria. REDDITOMETRO 1. L’Agenzia conferma che il contribuente ha la possibilità di provare che gli acquisti di beni patrimoniali effettuati nel corso di un anno sono stati compiuti anche con i proventi accantonati in relazione ai redditi guadagnati negli anni precedenti. Prova, peraltro, non agevole. CANCELLAZIONE SOCIETA’ 1. Viene confermato quanto indicato dall’Agenzia delle Entrate nella circolare del 30.12.2014, e cioè che trattasi di norma procedurale retroattiva; pertanto, la notifica è possibile anche nei riguardi delle società già cancellate da più di un anno e anche con riguardo a tutti i contenziosi eventualmente ancora pendenti. 2. L’atto ricevuto è impugnabile da tutti quei soggetti che ne possono avere interesse (liquidatore, soci).
  • 3. 3. La notifica avviene presso l’ultima sede della società, anche se questa è già stata cancellata da più anni. Le risposte non chiariscono come risolvere gli enormi e svariati problemi procedurali che ne conseguiranno, né, soprattutto, il probabile aspetto incostituzionale concernente l’evidente eccesso di delega da parte del Governo nello statuire detta disposizione legislativa.