Negli ultimi anni il Codice Unico di Progetto (CUP) ha assunto un ruolo sempre più strategico per il monitoraggio degli investimenti pubblici, diventando condizione necessaria per la loro programmazione sul territorio.
La riforma del CUP (art. 41 del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76) conferisce al Codice Unico di Progetto il valore amministrativo di elemento essenziale degli atti di finanziamento o autorizzazione all’esecuzione dei progetti di investimento pubblico, in qualità di parametro identificativo univoco dell’investimento che l’amministrazione decide di realizzare.
Semelhante a Materiale Formazione DiPE/IFEL - La riforma del Codice Unico di Progetto disposta con l’art. 41 D.L. 76/2020, decreto semplificazioni (20)
Materiale Formazione DiPE/IFEL - La riforma del Codice Unico di Progetto disposta con l’art. 41 D.L. 76/2020, decreto semplificazioni
1. Delibera CIPE n. 63/2020
Attuazione della Riforma del Codice Unico di Progetto
iniziative di formazione in collaborazione ANCI
Webinar 14 luglio 2021 | 11:30-13:00
2. Argomenti
1_
2_
3_
Il CUP: La chiave per identificare i progetti d’investimento
pubblico
Riforma del Codice Unico di Progetto disposta con l’art. 41 del
decreto legge (semplificazione) n. 76/2020
4_
Azione di supporto del dipe a favore delle amministrazioni
emananti – delibera CIPE n. 63/2020
Proposte di semplificazione e collaborazione: template
3. 3
Il CUP: La chiave per identificare i progetti d’investimento
pubblico
Legge 16 gennaio 2003, n. 3, art. 11
- Comma 1: obbligo IDENTIFICAZIONE CON codice CUP per tutti i progetti d’investimento
pubblico
- Comma 2: mandato al CIPE di stabilire con proprie delibere i criteri e la modalità occorrenti per
l’attuazione di quanto previsto dalla stessa norma
NORME ATTUATIVE
- DELIBERA n. 143 del 27 novembre 2002, art. 1.5, «modalità e tempi di registrazione dei
progetti di investimento pubblico al sistema CUP»
- DELIBERA n. 24 del 29 settembre 2004, art. 2:
Comma 2.1. il codice CUP, qualunque sia l’importo del progetto d’investimento pubblico, deve
essere richiesto:
per i lavori pubblici, entro il momento dell'emissione dei provvedimenti
amministrativi che ne determinano il finanziamento pubblico o ne autorizzano
l'esecuzione, nel caso in cui risulti indiretto il finanziamento pubblico;
per gli aiuti e le altre forme d'intervento, entro il momento dell'approvazione dei
provvedimenti amministrativi di concessione o di decisione del finanziamento.
Comma 2.2. il codice CUP deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili,
cartacei ed informatici, relativi a progetti d’investimento pubblico, e deve essere utilizzato
nelle banche dati dei vari sistemi informativi, comunque interessati ai suddetti progetti.
4. Con l’articolo 41, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n.76 (decreto
Semplificazioni), convertito con la Legge 11 settembre 2020, n. 120, si rafforza il ruolo del
CUP
Introduzione, all'articolo 11 della citata legge n. 3/2003,
dei commi da 2-bis a 2-quinquies
L’innovazione normativa risponde all’esigenza di tracciare l’utilizzo/finalità delle
risorse pubbliche destinate a progetti di investimento
a partire dall’identificazione puntale dei progetti all’interno dei provvedimenti di
approvazione delle risorse assegnate: associare al programma di spesa l’elenco
completo dei progetti autorizzati/finanziati (identificati dal CUP) all’interno degli
atti stessi, indicando inoltre:
ammontare dei finanziamenti concessi
la data di efficacia di detti finanziamenti
il valore complessivo dei singoli investimenti
Il CUP: La chiave per identificare i progetti d’investimento
pubblico
4
5. Duplice finalità:
Realizzare la trasparenza negli usi finali delle risorse destinate ad investimenti
pubblici, anche per garantire che siano realizzati gli investimenti effettivamente
programmati dalle pubbliche amministrazioni. Realizzare identificazione
precisa e univoca dell’oggetto dell’intervento
Monitorare lo stato di avanzamento finanziario, fisico e procedurale degli
interventi finanziati dai programmi di spesa. Ricondurre gli investimenti
finanziati al programma di spesa:
a) atto amministrativo di assegnazione
b) norma che dispone il programma
c) linea di finanziamenti
(Associazione Programma - Progetto)
LA RIFORMA DEL CODICE UNICO DI PROGETTO
5
6. Il comma 2-bis dispone la nullità per “Gli atti amministrativi anche di natura regolamentare
adottati dalle Amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l’esecuzione di progetti di
investimento pubblico sono nulli in assenza dei corrispondenti codici [Codici Unici di
Progetto, CUP] di cui al comma 1, che costituiscono elemento essenziale dell’atto
stesso”.
Il comma 2-bis rafforza le preesistenti disposizioni adottate dal CIPE (delibere CIPE n. 143/2002,
art. 1.5, e n. 24/2004, art. 2), conferendo al CUP la natura di elemento essenziale degli atti
amministrativi di finanziamento o autorizzazione all’esecuzione dei progetti di investimento pubblico,
in qualità di parametro identificativo univoco dell’investimento che l’amministrazione decide di
realizzare.
Il comma 2-ter amplia la portata del provvedimento stabilendo che “Le Amministrazioni che
emanano atti che dispongono il finanziamento o autorizzano l’esecuzione di progetti di
investimento pubblico, associano negli atti stessi, il Codice Unico di Progetto dei progetti
autorizzati al programma di spesa con l’indicazione dei finanziamenti concessi a valere su dette
misure, della loro data di efficacia e del valore complessivo dei singoli investimenti. A tal fine il
Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica (DIPE), il
Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato e il Dipartimento per le Politiche di Coesione
concordano modalità per fornire il necessario supporto tecnico per lo svolgimento di tale
l’attività, per garantire la corretta programmazione e il monitoraggio della spesa di
ciascun programma e dei relativi progetti finanziati.”
Articolo della 11 legge n. 3/2003, commi dal 2-bis al 2-quinquies
LA RIFORMA DEL CODICE UNICO DI PROGETTO
6
7. Normativa attuativa: la delibera CIPE 26 novembre 2020, n. 63, stabilisce la normativa
attuativa della riforma, delimitando la portata soggettiva e oggettiva della nullità degli atti
amministrativi che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l’esecuzione di
progetti di investimento pubblico, regolando le modalità e le procedure con cui le
amministrazioni emananti possono chiedere il supporto al DIPE.
Art. 1, comma 2 - applicazione del principio della conservazione degli
atti e dei valori giuridici, a tutela dell’interesse pubblico e di quello dei singoli soggetti
coinvolti, è possibile interpretare la norma in modo tale da:
A. ritenere che, laddove l’atto amministrativo contempli una pluralità di progetti di investimento
pubblico, l’eventuale nullità attenga ai soli progetti sprovvisti di CUP e non
agli altri, individuati da CUP correttamente associati, che rimangono,
pertanto, ad ogni effetto validi ed efficaci;
B. può consentirsi all’Amministrazione di provvedere, di propria iniziativa ed anche senza
contraddittorio con gli interessati, ma tenendo conto degli interessi degli stessi, a
rimuovere unilateralmente gli ostacoli che si frappongono tra il
provvedimento amministrativo ed il risultato da esso atteso
adozione di un nuovo atto emendato dal vizio.
LA RIFORMA DEL CODICE UNICO DI PROGETTO
7
8. Al di là della tipologia e/o specificità di ogni singolo atto (decreti ministeriali e interministeriali,
decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, decreti direttoriali, delibere di Giunta, eccetera) si
possono identificare all’interno dell’ambito di applicazione oggettivo della norma, due macro-
categorie di atti:
Atti che dispongono una ripartizione di risorse, ma senza identificarne puntualmente
l’assegnazione (destinazione finale delle risorse) a specifici progetti di investimento
pubblico individuano e regolano un momento successivo (ovvero un altro atto) che
identificherà gli interventi finanziati.
In questo caso è necessario che l’atto:
A. individui puntualmente l’atto successivo con cui le risorse saranno assegnate agli interventi,
nonché la Direzione competente ad adottarlo
B. preveda che l’atto successivo riporti correttamente, a pena di nullità, i CUP validi identificativi
degli interventi
C. poiché l’atto di programmazione e/o ripartizione può definire o prevedere delle modalità di
selezione degli interventi da finanziare è necessario che in questi casi sia precisato che le
successive richieste di finanziamento siano già codificate con i CUP identificativi degli
interventi
Atti che dispongono assegnazioni di risorse a specifici progetti di investimento
pubblico, ovvero che ne dispongono la destinazione finale: soggetti alla disciplina della
nullità di cui al comma 2-bis
LA RIFORMA DEL CODICE UNICO DI PROGETTO
Ambito oggettivo: le tipologie di atti soggetti alla disciplina del comma 2-bis
8
9. LINEE GUIDA: CUP VALIDI PER IL FINANZIAMENTO
1. Gli atti amministrativi che finanziano o autorizzano l’esecuzione di progetti di investimento
devono essere corredati da una lista dei progetti di investimento finanziati/autorizzati
che ne costituisce parte integrante e sostanziale
2. I CUP indicati in tale lista devono essere tutti DEFINITIVI e ATTIVI (l’Amministrazione
titolare dell’investimento ha manifestato la volontà di realizzare il progetto). Non sono
accettabili CUP PROVVISORI o riportanti nell’anagrafica lo stato CHIUSO
(l’Amministrazione titolare ha dichiarato che il progetto è concluso) o
CANCELLATO/REVOCATO (l’Amministrazione titolare ha manifestato la volontà di non
procedere alla realizzazione dell’investimento)
3. La mancata apposizione, la non corretta indicazione (codici non presenti nel sistema CUP o
non corrispondenti con l’investimento che l’Amministrazione intende finanziare) o la non
validità (CUP PROVVISORI, CHIUSI, CANCELLATI o REVOCATI) dei CUP nella lista dei
progetti finanziati allegata agli atti amministrativi di finanziamento/autorizzazione genera la
nullità dell’atto con esclusivo riferimento ai progetti di investimento non identificati
correttamente e validamente dai CUP
LA RIFORMA DEL CODICE UNICO DI PROGETTO
9
10. LINEE GUIDA: CUP VALIDI PER IL FINANZIAMENTO
Per gli investimenti realizzati o da realizzare al fine di fronteggiare le conseguenze e gli effetti degli
eventi emergenziali di protezione civile di cui all’articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 2
gennaio 2018, n. 1, recante “Codice della protezione civile”, e in ogni caso per quelli caratterizzati
dalla necessità e dall’urgenza di garantire la tutela della pubblica e privata incolumità, anche ai
sensi dell’articolo 163 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, che per loro natura non possono
sottendere a una specifica e dedicata programmazione che consenta la preventiva richiesta del
CUP, la generazione di detto Codice può avvenire in un momento successivo all’avvio degli
interventi, e comunque deve essere inserito nei relativi atti e provvedimenti di approvazione della
spesa. Tale Codice deve, altresì, essere riportato negli atti e provvedimenti di adozione dei Piani
degli interventi dei Commissari delegati di cui all’articolo 25, comma 7, del citato decreto legislativo
n. 1 del 2018, nonché dei Soggetti preposti al completamento in ordinario degli interventi, ai sensi
dell’articolo 26 del medesimo decreto legislativo.
PERTANTO in deroga a quanto previsto al punto 2 della slide precedente, gli investimenti,
precedentemente citati, necessari per fronteggiare situazioni emergenziali di cui all’articolo
7, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, o comunque caratterizzati dalla
necessità e dall’urgenza di garantire la tutela della pubblica e privata incolumità, anche ai
sensi dell’articolo 163 del citato decreto legislativo n. 50 del 2016, possono essere
caratterizzati da uno stato CHIUSO, ad eccezione dei CUP relativi alla realizzazione di
nuove opere che invece mantengono la necessità di essere ATTIVI. Al riguardo si
rappresenta che il CUP deve essere chiuso quando l’intervento è stato realizzato e sono
stati eseguiti tutti i pagamenti e gli incassi relativi.
LA RIFORMA DEL CODICE UNICO DI PROGETTO
10
11. LINEE GUIDA: processo amministrativo di emanazione degli atti che dispongono
assegnazioni di risorse a specifici progetti di investimento pubblico
L’Amministrazione VERIFICA
Pertinenza dell'atto al perimetro di applicazione della norma
Presenza dei CUP identificativi dei progetti di investimento pubblico
finanziati
Validità e correttezza dei CUP identificativi dei progetti finanziati
Coerenza dei CUP identificativi dei progetti di investimento con la
normativa che dispone il programma di spesa
LA RIFORMA DEL CODICE UNICO DI PROGETTO
11
12. LINEE GUIDA: VALORE IDENTIFICATIVO DEI CUP FINANZIATI – MOTIVAZIONE
DELL’ATTO DI FINANZIAMENTO
Il CUP, richiesto dal soggetto responsabile, e il suo corredo informativo rappresenta la
fotografia dell’atto amministrativo in cui è registrata la decisione, presa dal soggetto
responsabile, di realizzare il progetto, cui è associato uno specifico quadro economico di
spesa.
Il CUP e il suo corredo informativo resteranno, quindi, immutati nel tempo anche se
intervengono variazioni in corso di realizzazione del progetto, come ad esempio un
incremento dell’importo previsto o delle fonti finanziarie intervenute: l’evoluzione di tali
informazioni sarà rilevata, attraverso la chiave del CUP, dal sistema di monitoraggio
attuativo competente.
Occorre chiedere un altro CUP, in sostituzione di uno già esistente, quando cambia in
maniera sostanziale il progetto stesso, ovvero quando cambia l’oggetto della decisione
amministrativa correlata alla finalità, alla classificazione (tranne in casi di errore), alla
localizzazione o al perimetro dell’intervento.
LA RIFORMA DEL CODICE UNICO DI PROGETTO
12
13. LINEE GUIDA: RESPONSABILITÁ
«In ragione delle gravi conseguenze derivanti dalla mancata corretta
apposizione del CUP, ora elemento essenziale per l’identificazione della
destinazione delle risorse pubbliche, deve rilevarsi che la condotta, di
norma omissiva, tenuta al riguardo dal soggetto responsabile di detta
apposizione, a prescindere dal possibile rilievo della condotta stessa
anche in ambito penale, è suscettibile di essere qualificata in termini di
responsabilità dirigenziale, ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, ovvero può dare luogo a responsabilità erariale,
ex articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20. Vanno in questa sede,
altresì, ricordati, specificamente in punto di responsabilità erariale, gli
obblighi di denuncia di cui all’articolo 52 del decreto legislativo 26 agosto
2016, n. 174.»
LA RIFORMA DEL CODICE UNICO DI PROGETTO
13
14. Il supporto alle Amministrazioni emananti atti amministrativi di
finanziamento/autorizzazione a valere prevalentemente sulle risorse ordinarie,
finalizzato al controllo dei CUP da inserire nella lista dei progetti
finanziati/autorizzati allegata all’atto medesimo, viene fornito dal DIPE, titolare del
Sistema CUP
L’Amministrazione titolare del programma di spesa, a conclusione della fase
istruttoria e prima dell’emanazione dell’atto di finanziamento/autorizzazione, può
chiedere supporto al DIPE per attivare il servizio di verifica dei CUP previsto dalla
citata delibera, inviando apposita comunicazione all’indirizzo di posta elettronica:
dipecup.finanziamenti@governo.it
Nel portale OpenCUP sono dettagliate all’interno della sezione “Verifica CUP” le
modalità per avviare tale procedura. http://opencup.gov.it/verifica-cup
Il DIPE effettua i controlli in merito all’esistenza e alla validità dei CUP comunicati e
fornisce informazioni per consentire all'Amministrazione emanante un controllo
sulla coerenza fra i corredi informativi dei CUP e le informazioni trasmesse dalla
stessa.
AZIONE DI SUPPORTO DEL DIPE A FAVORE DELLE
AMMINISTRAZIONI EMANANTI
14
15. Modalità di comunicazione al DIPE per il controllo dei CUP
1. Nota di richiesta di supporto, contenente (fra l’altro):
a. il titolo, se esistente, del programma di spesa nell’esecuzione del quale viene emanato l’atto;
b. i riferimenti normativi relativi al programma di spesa da cui discende l’emanazione dell’atto di
finanziamento/autorizzazione e alle linee di finanziamento utilizzate;
c. un soggetto di riferimento competente a colloquiare con il DIPE: nome, cognome, indirizzo di
posta elettronica, numero di telefonia mobile (di servizio se in possesso).
2. L’elenco completo dei progetti da finanziare/autorizzare in formato tabellare Microsoft Excel,
secondo lo schema illustrato nell’allegato B, contenente (fra l’altro):
a. i CUP dei progetti finanziati/autorizzati;
b. l’importo del finanziamento assegnato dall’atto a ciascun progetto in EURO;
c. la descrizione testuale del progetto - tale descrizione dovrebbe coincidere, se disponibile, con quella
segnalata dal titolare del progetto nell’anagrafica CUP. In alternativa l’Amministrazione emanante può
inserire altra descrizione o lasciare la colonna (campo) vuota;
d. la denominazione dell’Amministrazione beneficiaria/titolare del progetto;
e. il CODICE FISCALE dell’Amministrazione beneficiaria/titolare del progetto. L’Amministrazione
emanante può decidere di lasciare vuota tale colonna (campo).
3. Una copia della bozza dell’atto emanando, completa delle premesse normative.
AZIONE DI SUPPORTO DEL DIPE A FAVORE DELLE
AMMINISTRAZIONI EMANANTI
15
16. Oltre alla verifica CUP, il DIPE mette a disposizione all’interno del Sistema CUP una procedura
guidata alternativa alla generazione libera del CUP denominata “Template”, che consiste
nell’utilizzo di modelli precompilati sulla base di specifiche iniziative di finanziamento.
In questo modo le informazioni necessarie alla registrazione del progetto saranno in parte già
disponibili e precompilate, ottimizzando così l’acquisizione di dati classificati correttamente e
coerenti con la misura/iniziativa di riferimento, nell’ottica di una maggiore qualità dei corredi
informativi dei progetti.
Le amministrazioni titolari dei programmi di spesa possono rivolgersi al DIPE, in una fase
antecedente la redazione degli atti di finanziamento, per concordare modalità semplificate per la
richiesta del CUP, dedicate alla propria iniziativa di spesa, che potranno essere indicate in una
norma attuativa del programma stesso dove sono definite le modalità di presentazione dei
progetti e dove si preveda l’utilizzo dei suddetti Template da parte dei soggetti titolari dei CUP.
L’uso del Template consente di individuare più agevolmente tutti i progetti registrati in relazione a
una specifica misura o programma di spesa e di avere una maggiore sicurezza che il CUP così
generato corrisponda effettivamente al progetto di investimento pubblico da finanziare.
Per maggiori informazioni si rimanda alla sezione dedicata ai Template sul portale OpenCUP.
PROPOSTE DI SEMPLIFICAZIONE E COLLABORAZIONE:
TEMPLATE
16
17. Decreto semplificazione D.L. 16 luglio 2020, n. 76, articolo 41, comma 1 → commi da 2-bis a
2-sexies, art. 11, L. n. 3/2003
Delibera CIPE 26 novembre 2020, n 63 Attuazione dell’articolo 11 della legge 16 gennaio
2003, n. 3, commi 2-bis, 2-ter, 2-quater e 2-quinquies, come modificato dall’articolo 41,
comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
settembre 2020, n. 120
Servizio di verifica CUP: http://opencup.gov.it/verifica-cup
Istruzioni operative per richiedere il supporto del DiPE: http://opencup.gov.it/istruzionioperative
Pagina Informativa sulla funzionalità del Template per la richiesta di Generazione guidata dei
CUP da finanziare/autorizzare http://opencup.gov.it/template-cup
RISORSE WEB E MATERIALI DI APPROFONDIMENTO
Contatti
Per richiedere il servizio di verifica CUP le Amministrazioni emananti possono scrivere a
dipecup.finanziamenti@governo.it
Per domande e chiarimenti scrivere a open.cup@governo.it
17