SlideShare uma empresa Scribd logo
1 de 15
Baixar para ler offline
Consiglio Nazionale del Notariato
Studio n. 3-2021/B
CONSIDERAZIONI IN ORDINE ALLA
DETERMINAZIONE DELLE SANZIONI ANTIRICICLAGGIO
di Marco Krogh
(Approvato dal Settore Antiriciclaggio il 24 gennaio 2022)
Sommario: 1. L’elemento soggettivo nelle sanzioni amministrative - 2. La compresenza di
circostanze aggravanti e di circostanze attenuanti. I criteri per la determinazione della
sanzione - 3. I criteri di determinazione della misura della sanzione fissati dal d.lgs.
antiriciclaggio. Le violazioni qualificate - 4. Cumulo materiale, cumulo giuridico e
continuazione - 5. L’applicazione di misure ulteriori in caso di violazione aggravata ed il
pagamento della sanzione in misura ridotta - Casistica
***
1. L’elemento soggettivo nelle sanzioni amministrative
Come è noto, ai fini dell’applicazione delle sanzioni amministrative è indifferente l’elemento
soggettivo e, quindi, la sanzione amministrativa va applicata sia se l’incolpato abbia agito con
dolo sia se abbia agito con colpa.
Invero il 1° comma dell’art. 3 della legge 24 novembre 1981 n.689 recita: “Nelle violazioni cui
è applicabile una sanzione amministrativa ciascuno è responsabile della propria azione od
omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa” ed il secondo comma continua
disponendo: “Nel caso in cui la violazione è commessa per errore sul fatto, l'agente non è
responsabile quando l'errore non è determinato da sua colpa.”.
Copiosa è la giurisprudenza che si è formata sull’errore di fatto nella sanzione amministrativa
che si traduce nella cd. buona fede nella condotta del trasgressore che funge da esimente
rispetto alla violazione contestata.
La buona fede come causa di esclusione della responsabilità amministrativa – al pari di
quanto avviene per la responsabilità penale, in tema di contravvenzioni – è riconosciuta solo
qualora sussistano elementi positivi idonei ad ingenerare nell’autore della violazione il
convincimento della liceità della sua condotta e risulti che il trasgressore abbia fatto tutto
quanto possibile per conformarsi al precetto di legge, onde nessun rimprovero possa essergli
mosso.
2
Ci si deve interrogare come possa essere tradotto l’elemento della “buona fede” all’interno
della normativa antiriciclaggio, quale causa di esclusione della responsabilità.
Va ricordato che le disposizioni sull’adeguata verifica del cliente che si riflettono anche sulle
norme relative all’obbligo di segnalazione sospetta sono “norme in bianco” o “parzialmente
in bianco” nella misura in cui presuppongono nella loro applicazione l’emanazione, o anche
l’emanazione, di regole tecniche da parte degli Ordini professionali (rectius: Organismi di
autoregolamentazione) previo parere del Comitato di Sicurezza Finanziario. Di ciò c’è traccia
nel comma 3 dell’art. 23 e nel comma 4 dell’art. 24 del d.lgs. 231/2007 in cui espressamente
si prevede che gli Organismi di autoregolamentazione possono individuare ulteriori fattori da
prendere in considerazione nella valutazione del rischio legato al cliente o alla prestazione
professionale e stabiliscono misure semplificate o misure rafforzate ulteriori di adeguata
verifica della clientela. In buona sostanza, l’estensione dell’adeguata verifica della clientela,
in termini quantitativi e qualitativi, va integrato con le disposizioni delle regole tecniche per
stabilire quando si possa o debba procedere all’adeguata verifica semplificata, ordinaria o
rafforzata e quali dati ed informazioni vanno acquisiti nelle varie tipologie di adeguata
verifica. Questo aspetto è fondamentale perché l’adeguata verifica, secondo i principi
indicati nell’art. 2 del d.lgs. 231/2007 va eseguita tenendo conto dei dati e delle informazioni
acquisiti o posseduti nell’esercizio della propria attività istituzionale o professionale. È
riconosciuta, quindi, dal Legislatore una diversità quantitativa e qualitativa di dati ed
informazioni che ciascun destinatario della normativa antiriciclaggio può e deve acquisire in
ragione alla specificità dell’attività svolta e la tipizzazione dei dati ed informazioni da
acquisire, di volta in volta, andranno indicati dagli Organismi di autoregolamentazione
attraverso l’emanazione delle regole tecniche (1).
Non vi è dubbio che l’esistenza e l’osservanza di una regola tecnica, norme emanate dagli
Ordini professionali, ai sensi dell’art. 11 comma 2° del d.lgs. 21 novembre 2007 n. 231
(1) Sulle regole tecniche approvate dal Notariato cfr.: GUNNELLA Vincenzo, PALAZZO Massimo, Studio 1_2018 B
Le Regole tecniche elaborate dagli organismi di autoregolamentazione nella rete delle fonti del diritto,
approvato dalla Commissione Antiriciclaggio il 3 dicembre 2018 Approvato dal Consiglio Nazionale del
Notariato il 17 gennaio 2019, consultabile al link: https://www.notariato.it/wp-content/uploads/77-07.pdf;
ARCELLA Gea, CARIONI Sara, GUNNELLA Vincenzo, PIFFARETTI Laura, Studio 1_2020 B, Le regole tecniche del
c.n.n. e le buone prassi organizzative in materia di antiriciclaggio, approvato dalla Commissione Antiriciclaggio
del CNN il 18 febbraio 2020 Approvato dal Consiglio Nazionale del Notariato il 28 febbraio 2020; CARIONI Sara,
GUNNELLA Vincenzo, LA NOVELLA ANTIRICICLAGGIO - D.Lgs. 25.05.2017 n. 90 La Novella alla luce delle Regole
Tecniche approvate dal CNN e del relativo parere del Comitato di Sicurezza Finanziaria; TOMASELLI Daniela,
Notai: le regole tecniche in materia di antiriciclaggio, Consiglio nazionale del Notariato, regole tecniche
16/10/2018, in https://www.altalex.com/documents/news/2018/11/21/notai-le-regole-tecniche-in-materia-di-
antiriciclaggio; Regole tecniche in materia di Antiriciclaggio (D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90) approvate dal
Consiglio Nazionale del Notariato, in Federnotizie al link: https://www.federnotizie.it/wp-
content/uploads/2018/12/notariato-regole-tecniche-in-materia-di-antiriciclaggio-pdf.pdf; Si segnalano altresì
gli approfondimenti in tema di identificazione a distanza approvati dal Consiglio Nazionale del Notariato:
ARCELLA Gea, MANENTE Michele, PIFFARETTI Laura, , Studio 2BIS-2020/B, L’identificazione non in presenza
fisica nel contrasto al riciclaggio ed al terrorismo internazionale dopo il d.l. “semplificazioni” n.76/2020
convertito con legge n. 120/2020, approvato dalla Commissione Antiriciclaggio del CNN il 02.11.2020; e sul
medesimo tema: KROGH Marco, Identificazione a distanza ai fini antiriciclaggio nella prestazione
notarile:aspetti pratici e criticità, in Notariato n.1/2021, pag.55 e segg., Wolters Kluver.
3
(novellato) (2), vincolante per i suoi iscritti, fa venir meno l’elemento oggettivo della
fattispecie e, quindi, ogni responsabilità del professionista, sia da un punto di vista
soggettivo che da un punto di vista oggettivo, ma anche l’osservanza di eventuali linee guida
interne o di altra documentazione ufficiale emanate dagli Ordini professionali di riferimento
(rectius: Organismo di autoregolamentazione) può essere invocata dal professionista quale
causa di esclusione della responsabilità sotto il profilo della “buona fede” (3).
C’è da chiedersi se l’elemento soggettivo sia rilevante nell’applicazione della sanzione.
Va ricordato che nel sistema di prevenzione amministrativa del riciclaggio alcune fattispecie
sono sanzionate “salvo che il fatto costituisca reato” e spesso la differenza tra l’ascrivibilità
di un fatto all’area amministrativa o all’area penale è data proprio dall’elemento soggettivo;
un professionista che dolosamente ponga in essere azioni per agevolare un’operazione di
riciclaggio ed ometta volontariamente di segnalare l’operazione stessa sarà concorrente nel
reato e, quindi, non si applicherà la sanzione prevista dall’art. 58 del d.lgs. 231/2007, ma gli
sarà eventualmente contestata la violazione, in concorso, della norma penale; non gli si
potranno contestare entrambe le violazioni e ciò non solo per il principio del “non bis in
idem”, ma anche perché così è espressamente previsto dall’art. 58 sopra richiamato.
Un altro richiamo espresso all’elemento soggettivo lo ritroviamo nell’art. 67 del d.lgs.
231/2007 (criteri per l’applicazione delle sanzioni) laddove si afferma il principio che il
Ministero dell’economia e delle finanze nell’applicazione delle sanzioni deve considerare
ogni circostanza rilevante, e deve tener conto del “grado di responsabilità della persona
fisica o giuridica”. Il grado di responsabilità non può non tradursi nella maggiore o minore
intensità di negligenza e di colpa ascrivibile all’incolpato. Il non aver acquisito l’informazione
di un mezzo di pagamento o il non aver identificato il cliente è sicuramente indice di un
comportamento maggiormente colpevole rispetto a chi non abbia svolto ulteriori
approfondimenti o ricerche in ordine al profilo economico e finanziario del cliente, ammesso
che ad un professionista sia possibile questo tipo di indagine.
L’elemento soggettivo, quindi, può fungere da causa di esclusione dell’applicazione della
sanzione amministrativa, laddove sussista buona fede ovvero laddove il fatto costituisca
(2) Le Regole Tecniche in materia di adeguata verifica e conservazione sono state adottate dal CNN con Delibere
del CNN nn. 3-40/27 luglio 2017 e 2-4627 ottobre 2017, su Parere del Comitato di Sicurezza Finanziaria del 18
settembre 2018.
(3) Sulla natura giuridica delle regole tecniche, cfr. GUNNELLA Vincenzo, PALAZZO Massimo, Studio 1_2018 B Le
Regole tecniche elaborate dagli organismi di autoregolamentazione nella rete delle fonti del diritto, cit.:”Nel
caso delle regole tecniche ed indicazioni vincolanti, previste dall'art. 11 comma 2, 15 comma 1 e 16 comma 2
del D.lgs 90/2017, è proprio la legge primaria che prevede una delega, attribuendo a tali fonti il compito di
completare la normazione da essa prodotta, configurando un rinvio, mancando il quale la stessa legge sarebbe
incompleta ed inapplicabile. Siamo quindi in presenza di una “gerarchia aggrovigliata”, nella quale l'organo
inferiore (c.d. organismo di autoregolamentazione) che -secondo la logica gerarchica dovrebbe svolgere una
funzione meramente passiva di recepimento- contribuisce, per espressa disposizione della norma primaria,
insieme con l'organo superiore alla creazione della norma. n questo caso siamo dunque al cospetto di fonti
normative integrative della norma primaria, non a norme regolamentari subordinate e neppure ad ipotesi di
soft law.”.
4
reato, ed a seconda dell’intensità può fungere da circostanza aggravante o da circostanza
attenuante nell’applicazione della sanzione amministrativa (4).
2. La compresenza di circostanze aggravanti e di circostanze attenuanti. I criteri per la
determinazione della sanzione
Nel sistema delle sanzioni amministrative non esiste una norma corrispondente all’art. 69
del codice penale che espressamente dispone: Quando concorrono insieme circostanze
aggravanti e circostanze attenuanti, e le prime sono dal giudice ritenute prevalenti, non si
tiene conto delle diminuzioni di pena stabilite per le circostanze attenuanti, e si fa luogo
soltanto agli aumenti di pena stabiliti per le circostanze aggravanti.
Se le circostanze attenuanti sono ritenute prevalenti sulle circostanze aggravanti, non si tiene
conto degli aumenti di pena stabiliti per queste ultime, e si fa luogo soltanto alle diminuzioni
di pena stabilite per le circostanze attenuanti.
Se fra le circostanze aggravanti e quelle attenuanti il giudice ritiene che vi sia equivalenza, si
applica la pena che sarebbe inflitta se non concorresse alcuna di dette circostanze.”.
Per la giurisprudenza della Cassazione (da ultimo Cass. civ. Sez. VI – 2 Ord., 8 novembre
2021, n. 32411), in tema di sanzioni amministrative pecuniarie, ove la norma indichi un
minimo e un massimo della sanzione, spetta al potere discrezionale del giudice
determinarne stabilire l’entità entro tali limiti, allo scopo di commisurarla alla gravità del
fatto concreto, globalmente desunta dai suoi elementi oggettivi e soggettivi e, sempre
secondo la giurisprudenza della cassazione, il giudice non è tenuto a specificare nella
sentenza i criteri adottati nel procedere a detta determinazione, né la Corte di cassazione
può censurare la statuizione adottata ove tali limiti siano stati rispettati e dal complesso
della motivazione risulti che quella valutazione è stata compiuta (5).
Se, pertanto, è vero che per le sanzioni amministrative non è previsto che dalla motivazione
risulti il giudizio di comparazione tra le varie circostanze presenti, va tuttavia osservato che
la motivazione risponde ad una esigenza di trasparenza dell’operato della Pubblica
Amministrazione e del buon esercizio della discrezionalità conferita dal legislatore e
costituisce elemento fondamentale per l’esercizio del diritto di difesa da parte dell’incolpato
nella misura in cui deve valutare l’opportunità di opporsi al decreto sanzionatorio innanzi
all’Autorità Giudiziaria.
Peraltro, è espressamente previsto come motivo di impugnazione in Cassazione di
un’eventuale sentenza di condanna l’aver il giudice del merito omesso di considerare
risultanze o richieste istruttorie aventi carattere decisivo ai fini della sentenza. Laddove,
pertanto, ci sia un’espressa richiesta di valutare e di prendere in considerazione un fatto che
(4) Sul nuovo sistema sanzionatorio antiriciclaggio, cfr.: KROGH Marco, Gli obblighi e le nuove sanzioni
antiriciclaggio nel D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90, in Notariato, n. 5/2017, pag. 523 e segg. IPSOA.
(5) Cfr.: Cass., Sez. 2, Sentenza n. 6778 del 02/04/2015; Cass., Sez. 5, Sentenza n. 9255 del 17/04/2013; Cass.,
Sez. 1, Sentenza n. 5877 del 24/03/2004; Cass., Sez. 1, Sentenza n. 10976 del 10/12/1996; cfr. altresì: SANTORO
Carmine- Funzionario ispettivo della Direzione provinciale del lavoro di Milano al link:
https://documentcloud.adobe.com/link/review?uri=urn:aaid:scds:US:29c5b20e-6771-428f-8612-
deef56c21854#pageNum=6).
5
rientra tra i criteri indicati dal Legislatore nell’art. 67 del d.lgs. 231/2007 il Ministero e, in
caso di opposizione, l’Autorità Giudiziaria dovranno, in qualche modo, dar conto delle
richieste avanzate.
Va inoltre ritenuto che sarà tanto più necessaria un’adeguata motivazione da parte della
Pubblica amministrazione quanta maggiore sarà la discrezionalità assegnata dal Legislatore
nell’accertamento dei fatti e nella determinazione della sanzione e ciò per consentire di
valutare se il provvedimento amministrativo sia affetto dal vizio di eccesso di potere per aver
trascurato un fatto rilevante ai fini dell’emanazione del decreto sanzionatorio o per non aver
fatto il Ministero fatto buon uso dell’ampia discrezionalità assegnata.
Nel sistema sanzionatorio antiriciclaggio abbiamo ampia discrezionalità sotto entrambi gli
aspetti, sia per quanto riguarda l’accertamento dei fatti che possono dar luogo alla
contestazione della violazione, sia per quanto riguarda la determinazione della sanzione.
Per quanto riguarda l’accertamento dei fatti, sia la fattispecie relativa all’adeguata verifica
che quella relativa all’obbligo di segnalazione non offrono riferimenti precisi all’interprete. I
dati e le informazioni da acquisire da parte del destinatario degli obblighi, come già
osservato, variano in base alla specificità ed alla peculiarità dell’attività svolta dal
destinatario degli obblighi antiriciclaggio e variano ancora in base al rischio effettivo
emergente dalla prestazione e/o dall’operazione da eseguire declinandosi nelle tre tipologie
di adeguata verifica: semplificata, ordinaria e rafforzata. L’estensione dei dati e delle
informazioni che il destinatario dovrà acquisire varieranno in base alla tipologia di adeguata
verifica da eseguire e l’estensione stessa dovrà essere valorizzata sotto un profilo
quantitativo e qualitativo sulla base delle indicazioni che, come già osservato, dovranno
essere date per i professionisti dagli Organismi di autoregolamentazione con l’emanazione
delle regole tecniche. In assenza delle regole tecniche, il destinatario si trova di fronte ad
una norma “in bianco”, incompleta, o parzialmente incompleta, il cui contenuto è in attesa
di essere determinato in modo completo e dettagliato da una norma secondaria da emanare
e, pertanto, il comportamento da osservare è rimesso alla discrezionalità del destinatario ed
il sindacato dell’Organo giudicante non potrà non tener conto dell’assenza di indicazioni
precise che possano orientare il comportamento e la diligenza del destinatario degli obblighi,
soprattutto in termini di valutazione: i) della gravità della violazione e ii) del grado di
responsabilità della persona fisica, che sono i primi due criteri che il Ministero deve tener
conto nella determinazione della sanzione.
Spesso i dati e le informazioni acquisiti forniscono un quadro incerto che lascia spazio ad
interpretazioni non univoche. Il sospetto si basa su un calcolo probabilistico e non su
certezze ed il grado di probabilità per essere giuridicamente rilevante dovrà essere
significativo non essendo sufficiente che il fatto o l’evento sia solo astrattamente “possibile”.
Come osservato dalla Giurisprudenza di merito (Trib. Roma sentenza n. 6076/2017 pubbl. il
12 settembre 2017 RG. 504/2016) il sospetto deve essere sempre determinato e sostenuto
da elementi che facciano ritenere la sussistenza di irregolarità o di anomalie e mai può
essere determinato dall’assenza di certezza della piena regolarità delle attività sensibili.
Anche sotto questo aspetto il decreto che accerti la violazione dell’obbligo di segnalazione
dovrà dar conto, sulla base dei dati ed informazioni acquisiti in sede di adeguata verifica, dei
6
motivi ragionevoli che avrebbero reso sussistente l’obbligo di segnalazione a carico del
professionista.
In ordine alla determinazione della sanzione, va osservato che il range tra la sanzione
minima e la massima è così ampio da far dubitare che sia stato rispettato il principio di
legalità, di rilevanza costituzionale, che riserva al legislatore non solo l’individuazione delle
fattispecie punibili ma anche la determinazione della sanzione astratta per la violazione della
disposizione. Basti pensare che in caso di violazione dell’obbligo di segnalazione si parte, per
l’ipotesi lieve da una sanzione minima di euro 3.000, prevista dal 1° comma dell’art. 58 del
d.lgs. 231/2007, per arrivare all’ipotesi più grave prevista dal comma 4 lett. b) del medesimo
articolo ad euro 1.000.000: una forbice per la violazione dell’omessa segnalazione che
pertanto varia da un minimo di 3.000 euro ad un massimo di 1.000.000 di euro. Appare
evidente che la valutazione del corretto esercizio dell’ampio potere discrezionale
riconosciuto in questo caso non può che passare attraverso un’adeguata motivazione da
parte dell’Organo giudicante il quale, se è vero che in generale può indicare in modo
sintetico il criterio adottato nell’applicare la sanzione, nel caso delle violazioni antiriciclaggio
l’ampio range tra la sanzione minima e la sanzione massima e l’espressa previsione di
intervalli minimi e massimi diversificati in base alle circostanze che hanno accompagnato la
violazione sembra che impongano una più dettagliata motivazione giustificativa dei criteri
adottati (6).
3. I criteri di determinazione della misura della sanzione fissati dal d.lgs. antiriciclaggio
Vediamo quali sono i criteri espressamente previsti dall’art. 67 del d.lgs. 231/2007 che vanno
presi in considerazione nella determinazione della sanzione:
1) innanzitutto deve tener conto del fatto che il destinatario della sanzione sia una persona
fisica o giuridica; ciò non può non tradursi, secondo un’interpretazione ragionevole, nel
fatto che le sanzioni nei confronti delle persone fisiche dovranno essere più miti, tenuto
conto, secondo l’id quod plerumque accidit, della diversa capacità finanziaria di una
persona fisica rispetto ad un ente o ad una società;
2) in secondo luogo deve tener conto della gravità e della durata della violazione; ciò
significa che una violazione meramente formale (ad es. documento scaduto o non
acquisito in copia, mancata acquisizione di un dato o informazione che nell’economia
della prestazione ha avuto poca o alcuna rilevanza, etc.) o violazioni episodiche non
potranno che essere considerate lievi, così come lieve dovrà essere considerata una
violazione che riguarda non un rapporto che si prolunga nel tempo, ma una prestazione
occasionale;
(6) Cfr.: sentenza 26 gennaio 2017 causa C-604/13 P società Aloys F. Dornbracht GmbH, punto 84 in cui si
afferma che relativamente a un vizio di motivazione, si deve rammentare che l’obbligo di motivare le sentenze,
incombente al Tribunale in forza dell’articolo 36 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea,
applicabile al Tribunale ai sensi dell’articolo 53, primo comma, del medesimo Statuto, e dell’articolo 81 del
regolamento di procedura del Tribunale, nella versione in vigore alla data della sentenza impugnata, gli impone
di far apparire in modo chiaro ed inequivocabile il ragionamento seguito, in modo da consentire agli interessati
di conoscere le giustificazioni della decisione presa ed alla Corte di effettuare il proprio sindacato
giurisdizionale (v., in particolare, sentenze del 26 settembre 2013, Alliance One International/Commissione,
C-679/11 P, non pubblicata, EU:C:2013:606, punto 98, nonché del 28 gennaio 2016, Quimitécnica.com e de
Mello/Commissione, C-415/14 P, non pubblicata, EU:C:2016:58, punto 56).
7
3) in terzo luogo, la capacità finanziaria della persona fisica o giuridica responsabile; ciò
significa che la sanzione deve essere proporzionata alla capacità finanziaria del
destinatario desunta dalle denunzie dei redditi e, quindi, dall’imponibile dichiarato o
accertato negli ultimi anni; peraltro nella IV direttiva europea la sanzione pari al 10 dieci
per cento della media del fatturato imponibile dell’anno in cui è stata commessa la
violazione e dei due anni precedenti, è misura ritenuta “efficace, proporzionata e
dissuasiva” (cfr. art. 59, coma 3, lett. a) della IV Direttiva), non considerare il parametro
della capacità finanziaria rischia di portare le sanzioni antiriciclaggio ad importi
eccessivamente afflittivi e sproporzionati rispetto a comportamenti che, come già detto,
sono ascrivibili a mera negligenza (7);
4) in quarto luogo, deve tener conto dell'entità del vantaggio ottenuto o delle perdite
evitate per effetto della violazione, nella misura in cui siano determinabili; anche sulla
base di questo criterio, le violazioni meramente formali che non hanno comportato rischi
di riciclaggio o di finanziamento di terrorismo non potranno che essere considerate lievi;
5) in quinto luogo, va tenuto presente il livello di cooperazione con le autorità di cui
all'articolo 21, comma 2, lettera a) prestato dal destinatario degli obblighi; pertanto,
l’esser stati collaborativi ed aver fornito tutti i chiarimenti ed i documenti richiesti in sede
di verifica non potranno non essere considerati come circostanze attenuanti rispetto alle
violazioni contestate;
6) in sesto luogo, si deve tener conto dell’organizzazione dello studio e, quindi,
dell’adeguatezza delle procedure di valutazione e mitigazione del rischio di riciclaggio e di
finanziamento del terrorismo rispetto alle dimensioni dello studio e della loro
commisurazione alla natura dell'attività svolta e alla complessità della struttura del
soggetto obbligato; questo criterio, sottolinea l’erronea contestazione riscontrata in
alcuni verbali di violazione per omessa analisi del rischio; il non aver posto in essere
misure e procedure adeguate non è fattispecie di per sé punibile, ma è uno dei criteri da
prendere in considerazione nella determinazione della sanzione; va aggiunto, che le
misure da applicare in ragione della dimensione e della complessità della struttura dove
opera il destinatario sono rimesse ad indicazioni che per i professionisti devono essere
formulate dagli Organismi di autoregolamentazione, attraverso l’emanazione di regole
(7) Il limite del 10% del fatturato è presente nel nostro Ordinamento anche per le violazioni amministrative alle
norme antitrust (art. 15 L 287/1990), a conferma che detto limite è ritenuto congruo e proporzionato, tenuto
conto che le violazioni sono ascrivibili a condotte negligenti e non intenzionali e per evitare ricadute sulla
solvibilità del trasgressore che potrebbe comportare licenziamenti, mancati pagamenti di fornitori, di imposte e
nelle ipotesi più gravi la chiusura dell’attività Sul punto la Corte di Giustizia europea (sentenza 26 gennaio 2017
causa C-604/13 P società Aloys F. Dornbracht GmbH, punti 23, 24 e 25 che richiama sentenze del 28 giugno
2005, Dansk Rørindustri e a./Commissione, C-189/02 P, C-202/02 P, da C-205/02 P a C-208/02 P e C-213/02 P,
EU:C:2005:408, punti 280, 281 e 282 nonché del 12 luglio 2012, Cetarsa/Commissione, C-181/11 P, non
pubblicata, EU:C:2012:455, punti 82 e 83) ha chiarito che la funzione del limite massimo del 10% è quella di
evitare che siano inflitte ammende che le imprese, date la loro dimensione stimata attraverso il loro fatturato,
non siano in grado prevedibilmente di saldare. In altri termini, un limite uniformemente applicabile modellato
sulle dimensioni del fatturato di ciascuna impresa diretto ad evitare una sovraesposizione sanzionatoria.
Precisa al riguardo la CdG che tale limite ha funzione e scopi autonomi e distinti rispetto ai criteri di gravità e
durata dell’infrazione. Questi ultimi fattori rivestono un ruolo rilevante nel calcolo della sanzione, e ben
possono condurre ad un importo superiore al limite del 10% del fatturato, che tuttavia non dovrà essere
superato dalla sanzione finale comminata.
8
tecniche; sino all’emanazione delle regole tecniche questo criterio potrà essere applicato
in modo assolutamente marginale (8);
7) infine, si deve tener conto delle precedenti violazioni delle disposizioni di cui al decreto
antiriciclaggio; verosimilmente si dovrà tener conto del tipo di recidiva, se sia generica, se
sia specifica, se sia infraquinquennale, per utilizzare estensivamente analoghi principi di
sistema.
Va detto che i fatti che devono essere presi in considerazione dal Ministero prima e
dall’Autorità Giudiziaria poi nell’eventuale fase di opposizione, sono quelli che emergono dal
verbale di contestazione, dalle eventuali memorie e dalle eventuali dichiarazioni rese
dall’incolpato in sede di audizione. Può essere, pertanto, decisivo indicare e produrre in sede
di istruttoria del procedimento tutti i fatti, dati, informazioni e circostanze utili non solo per
dimostrare l’inesistenza della violazione contestata o l’esistenza di un’esimente, ma anche
per dimostrare la sussistenza di circostanze attenuanti, secondo il paradigma del richiamato
art. 67, che consentano una adeguata determinazione della sanzione in un equilibrato e
ragionevole bilanciamento nella compresenza di una pluralità di fatti di cui alcuni in grado di
aggravare ed altri in grado di attenuare la violazione.
E’ evidente, quindi, che il sistema dell’applicazione delle sanzioni amministrative anche se
non ha una norma che dettaglia espressamente come si debbano calibrare le circostanze
aggravanti ed attenuanti presenti in una violazione amministrativa lascia ampia
discrezionalità all’Organo giudicante nella valutazione dei criteri per la determinazione della
sanzione, dando per implicito presupposto logico, la valutazione della prevalenza o
dell’equivalenza delle circostanze presenti in una contestazione di violazione.
Nella circolare recante istruzioni operative relative al procedimento sanzionatorio di cui
all’art. 65 del d.lgs. 231/2007 emanata dal ministero dell’economia e delle finanze in data 6
luglio 2017 prot. DT 54071, questo aspetto appare eccessivamente trascurato. Ci si dilunga
nell’individuazione delle fattispecie “qualificate” esclusivamente sotto l’aspetto delle
violazioni “gravi”, “ripetute”, “sistematiche”, e “plurime”; si dettagliano queste ipotesi, si
precisa che qualora ricorrano queste circostanze qualificate si debba passare da un intervallo
di sanzione tra un minimo ed un massimo ad un altro intervallo compreso tra un nuovo
minimo ed un nuovo massimo. Nulla si dice sulla ricorrenza degli altri criteri espressamente
previsti dall’art. 67 del d.lgs. 231/2007 che obbligatoriamente devono essere presi in
considerazione dal Ministero e dal’Autorità di vigilanza nell’esercizio dell’ampia
discrezionalità loro assegnata. Peraltro, non può che suscitare perplessità che sia una
circolare e non una norma di rango primario a fissare nuovi minimi e nuovi massimi edittali
per le violazioni amministrative, sovrapponendosi in qualche modo a quanto espressamente
previsto dal legislatore.
Non sembra che sia conforme a quanto previsto dall’art. 67 richiamato che in presenza di
due violazioni, per due prestazioni professionali diverse, il Ministero debba necessariamente
considerare la violazione come “plurima” e, quindi, debba applicare non il minimo previsto
dalla legge, ma il nuovo minimo previsto dalla circolare del Ministero dell’economia e delle
(8) Il CNN ha trasmesso in data 17 gennaio 2020, alla V Direzione del MEF, per l'espressione del prescritto
parere del CSF, un testo aggiornato delle Regole Tecniche relativo alla Valutazione del Rischio.
9
finanze, anche se si sia in presenza delle altre circostanze espressamente contemplate
nell’art. 67 del d.lgs. 23/2007 che fungono da elementi attenuanti della fattispecie.
Di tutto ciò non c’è traccia né nel sistema delineato dalla legge 689/81 (art.11) né nella d.lgs.
231/2007 (art. 67) che, al contrario, lascia ampia discrezionalità di valutazione all’Organo
giudicante, mentre appare ingiustificatamente rigido e palettato il sistema delineato dalla
circolare del Ministero dell’economia e delle finanze del 6 luglio 2007.
4. Cumulo materiale, cumulo giuridico e continuazione
Va ricordato, inoltre, che l’art. 67 richiama espressamente gli art. 8 ed 8 bis della legge
689/81 che, tra l’altro, espressamente dispongono:
“Salvo che sia diversamente stabilito dalla legge, chi con un'azione od omissione viola diverse
disposizioni che prevedono sanzioni amministrative o commette più violazioni della stessa
disposizione, soggiace alla sanzione prevista per la violazione più grave, aumentata sino al
triplo.”.
“Alla stessa sanzione prevista dal precedente comma soggiace anche chi con più azioni od
omissioni, esecutive di un medesimo disegno posto in essere in violazione di norme che
stabiliscono sanzioni amministrative, commette, anche in tempi diversi più violazioni della
stessa o di diverse norme di legge in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie.”.
“Le violazioni amministrative successive alla prima non sono valutate, ai fini della
reiterazione, quando sono commesse in tempi ravvicinati e riconducibili ad una
programmazione unitaria.”.
Con il richiamo agli artt. 8 ed 8 bis da parte del Legislatore si è manifestata la volontà di
evitare il cumulo materiale di sanzioni già particolarmente severe e, pertanto, prevedere in
modo acritico, come sembra si faccia nella richiamata circolare, che due violazioni
antiriciclaggio, anche lievi, facciano automaticamente scattare un nuovo minimo, anche dieci
volte superiore al minimo dell’intervallo precedente e che andrebbe ben oltre il cumulo
materiale delle sanzioni, non può che ritenersi irragionevole alla luce dei principi sistematici
ricavabili dalle norme fissate dal Legislatore.
5. L’applicazione di misure ulteriori in caso di violazione aggravata ed il pagamento della
sanzione in misura ridotta
Va evidenziato che la violazione “qualificata” in modo aggravato incide non solo sulla misura
della sanzione applicabile ma dà luogo anche all’applicazione di misure ulteriori.
L’art. 66 del d.lgs. 231/2007 dispone che:
“1. Fermo quanto previsto dall'articolo 62, in caso di violazioni gravi, ripetute o sistematiche
ovvero plurime delle disposizioni di cui al presente decreto, il Ministero dell'economia e delle
finanze informa le competenti amministrazioni interessate e gli organismi di
autoregolamentazione, ai fini dell'adozione, ai sensi degli articoli 9 e 11, di ogni atto idoneo
ad intimare ai responsabili di porre termine alle violazioni e di astenersi dal ripeterle. Le
medesime violazioni costituiscono presupposto per l'applicazione delle sanzioni disciplinari, ai
10
sensi e per gli effetti dei rispettivi ordinamenti di settore. In tali ipotesi l'interdizione dallo
svolgimento della funzione, dell'attività o dell'incarico non può essere inferiore a due mesi e
superiore a cinque anni. (…)
3. Ferma la discrezionalità dell'autorità procedente in ordine alla valutazione della
proporzionalità della misura rispetto alla violazione sanzionata, non si dà luogo alla
pubblicazione nel caso in cui essa possa comportare rischi per la stabilità dei mercati
finanziari o pregiudicare lo svolgimento di un'indagine in corso. Qualora detti impedimenti
abbiano carattere temporaneo, la pubblicazione può essere differita al momento in cui essi
siano venuti meno.”.
Sull’applicazione di queste misure ulteriori c’è da chiedersi: i) se il pagamento in misura
ridotta previsto dall’art. 68 del d.lgs. 231/2007 pari a due terzi della sanzione irrogata, in
luogo dell’impugnazione del decreto, porti all’estinzione della violazione, così come avviene
nei casi di “oblazione” e “patteggiamento”; ii) se il giudizio disciplinare che si svolge secondo
quanto previsto dalle norme ordinamentali dei rispettivi Organismi di autoregolamentazione
può portare o meno ad una riqualificazione dei fatti contestati o se la discrezionalità
riconosciuta dal legislatore in sede di procedimento disciplinare riguardi solo la misura della
sanzione da applicare.
Sul primo punto, va osservato che il pagamento in misura ridotta implica in sé una rinunzia
da parte del soggetto sanzionato a far valere le proprie ragioni innanzi all’Autorità Giudiziaria
accettando il pagamento di una somma la cui misura è predeterminata dal legislatore, il che,
come in tutti i casi in cui l’incolpato rinunzia a far valere le proprie ragioni nei vari gradi di
giudizio, non implica in alcun modo il riconoscimento della ricostruzione dei fatti effettuata
dal Ministero, ma esclusivamente la volontà di estinguere in via breve il procedimento con
un reciproco beneficio: per l’incolpato, il pagamento di una somma in misura ridotta rispetto
al quantum determinato dalla Pubblica Amministrazione; per l’amministrazione della
giustizia, si beneficia di una deflazione del contenzioso che, come è noto, è una delle priorità
per ridare efficienza al sistema.
Sul secondo punto, ugualmente la risposta non può che essere positiva. Invero, l’art. 158
quinquies della legge 16 febbraio 1913 n.89 (novellata) che regola il procedimento
disciplinare a carico dei notai, espressamente dispone che: “La sentenza penale, anche se è
stata pronunciata ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, fa stato nel
procedimento disciplinare quanto all'accertamento del fatto, della sua illiceità penale e
dell'affermazione che il fatto è stato commesso dall'autore.”. Una norma analoga non è stata
prevista per il procedimento amministrativo, né per il procedimento civile, pertanto, è da
ritenere che al di fuori del caso espressamente previsto dal legislatore, non sussistano limiti
al potere di accertamento dell’Organo disciplinare. Peraltro, il comma 3 dell’art. 66 del d.lgs.
231/2007 nel suo incipit espressamente richiama la “discrezionalità” dell’autorità
procedente in ordine “alla valutazione della proporzionalità della misura rispetto alla
violazione sanzionata”, rimettendo, pertanto, al giudizio dell’Organo disciplinare la
valutazione dei criteri previsti dall’art. 67 del d.lgs. 231/2007 relativi all’applicazione delle
sanzioni. Peraltro, nel procedimento disciplinare l’incolpato potrà far valere nuovi fatti e
nuove circostanze non emerse nel procedimento amministrativo e nell’eventuale giudizio di
opposizione, non sussistendo nessun tipo di preclusione prevista dal legislatore nel
procedimento disciplinare. A sostegno delle proprie ragioni, pertanto, l’incolpato potrà
11
produrre documenti ed argomentazioni nuovi che riguardino la gravità e la durata della
violazione, il grado di responsabilità a lui imputabile; la capacità finanziaria che comunque va
tenuta in considerazione nell’irrogazione anche della misura ulteriore della sospensione
dall’attività professionale con conseguente perdita di ricavi; l’entità del vantaggio ottenuto;
l’entità del pregiudizio cagionato; il livello di cooperazione con le autorità procedenti;
l’adeguatezza delle procedure di valutazione e mitigazione del rischio; le precedenti
violazioni alla normativa antiriciclaggio.
In sede di valutazione dei fatti segnalati dal Ministero, pertanto, l’Organo disciplinare potrà
confermare l’accertamento dei fatti così come effettuato dal Ministero stesso, ma potrà
anche procedere ad una riqualificazione della fattispecie ritenendo che i fatti che hanno
portato al’applicazione della sanzione non rientrino tra quelli qualificabili come “gravi,
ripetuti o sistematici o plurimi” in un nuova valutazione e bilanciamento delle circostanze e
dei criteri elencati nell’art. 67 del d.lgs. 231/2007.
CASISTICA
La seguente rassegna intende dare una risposta ad interrogativi sorti con maggior frequenza
nel corso di convegni, seminari di studio e verifiche antiriciclaggio, seguendo
un’interpretazione delle norme non meramente formalistica, maggiormente aderente al
principio di legalità ed alle finalità ed ai principi fondamentali espressi nell’art.2 del d.lgs.
231/2007, nel perseguimento del comune obiettivo della lotta al riciclaggio ed al
finanziamento del terrorismo, nel massimo rigore e lealtà istituzionale.
In quest’ottica, va richiamata la necessità fondamentale di modulare la diligenza
nell’assolvimento degli obblighi di adeguata verifica sulla base del rischio effettivo, di
osservare scrupolosamente l’obbligo di conservare i dati e le informazioni acquisiti in sede di
adeguata verifica, in ottemperanza agli artt.31, 32 e 34 del d.lgs.231/2007 e delle regole
tecniche e l’opportunità di conservare traccia scritta degli ulteriori dati ed informazioni
acquisiti, anche in conformità al disposto dell’art.22 del d.lgs. 231/2007.
Obbligo di compilazione di modulistica:
È divenuta normale prassi quella di compilare e far sottoscrivere un modulo antiriciclaggio al
cui interno vengono raccolti i dati e le informazioni (o alcuni dati ed alcune informazioni)
relative all’adeguata verifica del cliente. Ci si interroga se la mancata compilazione e/o la
mancata conservazione di detti moduli costituisca violazione alla normativa antiriciclaggio.
Va detto che non c’è traccia in alcuna norma del d.lgs. 231/2007 di un presunto obbligo di
compilazione e conservazione di modulistica antiriciclaggio. Esistono, tuttavia, alcune
disposizioni che presuppongono che alcuni dati ed informazioni vadano resi dal cliente per
iscritto: il 1° comma dell’art. 22 espressamente recita: “I clienti forniscono per iscritto, sotto
la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie e aggiornate per consentire ai
soggetti obbligati di adempiere agli obblighi di adeguata verifica” ed il comma 5ter del
medesimo articolo recita: “I soggetti obbligati assicurano che le informazioni di cui al
presente articolo, acquisite nell'espletamento delle procedure di adeguata verifica della
clientela, siano prontamente rese disponibili alle autorità di cui all'articolo 21, comma 2,
lettera a), per l'esercizio delle rispettive attribuzioni”. Queste disposizioni pur non obbligando
il destinatario degli obblighi antiriciclaggio all’utilizzo di modulistica fanno ritenere che
12
laddove il professionista assuma informazioni dal cliente (o dall’esecutore) di queste debba
restare traccia scritta ovviamente imputabile al cliente. La traccia scritta, tuttavia, potrà
risultare, quanto meno per ottemperare agli obblighi di conservazione, sia da eventuale
modulistica utilizzata sia, per i notai, dall’atto notarile, dal fascicolo del cliente, dal
repertorio (per i dati ivi contenuti) che, ai sensi dell’art. 34 del d.lgs. 231/2007,
rappresentano modalità idonee di conservazione dei dati ed informazioni acquisiti in sede di
adeguata verifica.
Va aggiunto che non esiste modulistica ufficiale e, pertanto, ciascun destinatario degli
obblighi antiriciclaggio che ritenga opportuno utilizzare moduli potrà utilizzare quelli ritenuti
più adeguati alle proprie necessità dello studio. Va ricordato, inoltre, che i dati e le
informazioni per i quali vi è obbligo di conservazione sono quelli indicati dall’art. 31 del d.lgs.
231/2007. Laddove i dati e le informazioni risultanti dal fascicolo del cliente, dall’atto
notarile, dai repertori e, quindi, conservati secondo quanto consentito dal richiamato art.34,
siano adeguati rispetto alle verifiche antiriciclaggio cui è tenuto il destinatario degli obblighi
antiriciclaggio, nessuna violazione potrà essere contestata per l’assenza di modulistica.
Dati ed informazioni da acquisire. Obbligo di consultazione di motori di ricerca su internet
(Google, Safari, Yahoo, Libero, etc.):
Il D.lgs. 231/2007 lascia ampia discrezionalità al destinatario degli obblighi antiriciclaggio
nell’esecuzione dell’adeguata verifica del cliente. I dati e le informazioni da acquisire devono
essere calibrati sulla base del rischio che emerge dal profilo del cliente e dall’operazione o
prestazione da eseguire.
L’art. 18 elenca il contenuto dei dati e delle informazioni da acquisire, alcuni di essi sono ben
determinati, altri sono lasciati alla libera determinazione del destinatario degli obblighi. In
quest’ultima area rientrano quei dati e quelle informazioni utili a chiarire eventuali aspetti
opachi della prestazione che possono riguardare la provenienza dei fondi utilizzati, la loro
destinazione ovvero l’esistenza o meno di un titolare effettivo non svelato.
Va chiarito che: i) come affermato dalla giurisprudenza, l’eventuale sospetto deve essere
sempre determinato e sostenuto da elementi che facciano ritenere la sussistenza di
irregolarità o di anomalie e mai può essere determinato dall’assenza di certezza della piena
regolarità delle attività sensibili (Trib. Roma sentenza n. 6076/2017 pubbl. il 12 settembre
2017 RG. 504/2016); ii) i dati ed informazioni da acquisire devono essere coerenti rispetto
all’attività svolta dal destinatario degli obblighi antiriciclaggio sulla base del principio
espresso nell’art. 2 del d.lgs. 231/2007 che espressamente dispone che i soggetti obbligati
adempiono agli obblighi previsti a loro carico tenendo conto dei dati e delle informazioni
acquisiti o posseduti nell’esercizio della propria attività istituzionale o professionale. È
normale attendersi che la Banca acquisisca le dichiarazioni dei redditi dei clienti dovendo
valutare il merito creditizio del cliente, non sarà altrettanto normale avere la medesima
aspettativa nei confronti, ad esempio, del notaio chiamato a ricevere una compravendita il
quale limiterà l’acquisizione dei dati ed informazioni a quelli coerenti con la prestazione da
svolgere.
In ordine al valore da attribuire alle dichiarazioni rese dal cliente, va sottolineato che le
relative informazioni che il professionista acquisisce non sono mere informazioni prive di
13
valore giuridico da dover riscontrare documentalmente, ma sono informazioni assistite da
una presunzione di verità, in quanto il cliente (e/o l’esecutore) sono obbligati a dire la verità,
in forza dell’art. 22 del d.lgs. 231/2007, e la violazione di questa disposizione è punita
dall’art.55 con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 10.000 euro a 30.000
euro. I dati e le informazioni forniti dal cliente, pertanto, dovranno essere imputabili al
cliente e potranno essere messi in discussione esclusivamente in presenza di dubbi,
incertezze o incoerenze, secondo il disposto dell’art. 19 del d.lgs. 231/2007 e, solo in queste
ipotesi il professionista dovrà acquisire ulteriori dati ed informazioni ovvero effettuare una
segnalazione di operazione sospetta. Va chiarito che al professionista non competono poteri
investigativi o di polizia giudiziaria, non si chiede pertanto al professionista di svolgere
indagini che non gli competono, ma laddove sussistono dubbi o sospetti supportati da
anomalie oggettivamente emergenti nell’ambito della prestazione da svolgere sarà
necessario inoltrare una segnalazione di operazione sospetta che consentirà alla Guardia di
Finanza di eseguire, avendone i poteri e la competenza, l’analisi finanziaria dell’operazione.
Va ribadito che il sospetto deve essere sempre determinato e sostenuto da elementi che
facciano ritenere la sussistenza di irregolarità o di anomalie e mai può essere determinato
dall’assenza di certezza della piena regolarità delle attività sensibili (Trib. Roma sentenza n.
6076/2017 pubbl. il 12 settembre 2017 RG. 504/2016).
Si discute se il notaio sia obbligato a consultare attraverso i motori di ricerca (Google, Safari,
Yahoo, Libero, etc.) le notizie presenti su internet e se un fatto presente su internet possa
presumersi conosciuto dal destinatario degli obblighi antiriciclaggio. Sul primo punto,
nessuno dubita che sia possibile consultare criticamente qualunque fonte sotto la propria
responsabilità, tuttavia non può ritenersi che internet sia una fonte pubblica attendibile e,
quindi, una banca dati da consultare obbligatoriamente da parte del destinatario degli
obblighi antiriciclaggio. La rete internet non è soggetto ad alcun controllo e circolano
informazioni corrette e fake news spesso difficilmente distinguibili tra loro. Per quanto
riguarda il secondo aspetto, il principio valido nel nostro Ordinamento per la presunzione di
conoscenza riguarda esclusivamente i fatti notori: il fatto notorio, derogando al principio
dispositivo delle prove e al principio del contraddittorio, va inteso come fatto acquisito alle
conoscenze della collettività, con tale grado di certezza da apparire indubitabile ed
incontestabile. Ne consegue che restano estranei a tale nozione le acquisizioni specifiche di
natura tecnica, gli elementi valutativi che implicano cognizioni particolari o richiedono il
preventivo accertamento di particolari dati, nonché quelle nozioni che rientrano nella
scienza privata del giudice, poiché questa, in quanto non universale, non rientra nella
categoria del notorio (ex multis cfr. Corte di Cassazione n.25218 dell’11 ottobre 2018).
Obbligo di segnalazione in presenza di anomalie non legate a presupposti di riciclaggio o di
finanziamento del terrorismo:
Per quanto riguarda l’obbligo di segnalazione, ugualmente l’interprete si trova di fronte ad
un’ampia area grigia, l’area del sospetto e della ragionevolezza dei motivi per sospettare che
siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio. Come osservato
dal Tribunale di Roma, 2° sezione, nella sentenza del 3 novembre 2021 “E’ necessario che
l’atto di disposizione – per il quale sussiste l’obbligo di segnalazione – abbia ad oggetto beni
o diritti che si sospetti provenire da un’attività illecita di rilevo penale”; è necessario che il
professionista, esaminando le operazioni effettuate precedentemente al conferimento
dell’incarico in proprio favore da parte del cliente, avesse fondati motivi per sospettare che
14
le somme ed i valori utilizzati avessero provenienza illecita non essendo sufficiente che
l’operazione posta in essere, in linea di astrazione, potesse essere in frode ai creditori ovvero
distrattiva delle risorse finanziarie della società partecipante all’operazione. “E'
determinante per l’invio della SOS (e per l’accertamento della violazione del relativo obbligo)
la provenienza illecita della provvista – o quantomeno il sospetto di ciò – piuttosto che
l’illiceità astratta dell’operazione visionata o in qualunque modo conosciuta dal soggetto
destinatario della norma (professionista, intermediario bancario etc.) (9).
Dati ed informazioni non pertinenti la prestazione professionali o acquisiti tramite banche
dati non disponibili per il professionista:
Nell’ampia discrezionalità dei dati ed informazioni che il destinatario degli obblighi
antiriciclaggio può acquisire va detto che il limite fisiologico, come già detto, è dato dall’art.
2 del d.lgs. 231/2007 che nel fissare le finalità ed i principi fondamentali della materia
espressamente prevede che i soggetti obbligati adempiono agli obblighi previsti a loro carico
tenendo conto dei dati e delle informazioni acquisiti o posseduti nell’esercizio della propria
attività istituzionale o professionale. Quindi, sarà normale attendersi che la Banca acquisisca
le dichiarazioni dei redditi dei clienti dovendo valutare il merito creditizio del cliente, non
sarà altrettanto normale avere la medesima aspettativa nei confronti del notaio chiamato a
ricevere una compravendita il quale limiterà l’acquisizione dei dati ed informazioni a quelli
coerenti con la prestazione da svolgere.
Non si potrà pretendere che il destinatario degli obblighi antiriciclaggio conosca dati ed
informazioni che sono contenuti in banche dati non accessibili al destinatario stesso o la cui
consultazione non rientra nell’attività istituzionale svolta (ad esempio, informazioni circa le
denunzie dei redditi, i redditi dichiarati, l’eventuale presenza di carichi pendenti o di
condanne penali, etc.). Così come gli elementi di sospetto acquisiti dalla Guardia di Finanza
durante le indagini svolte, relativi a fatti successivi alla prestazione o estranei alla
prestazione professionale, non possono costituire presupposto per l’accertamento della
violazione dell’obbligo di segnalazione di operazione sospetta (Cfr. Tribunale di Roma, 2°
sezione, 22 ottobre 2020/5 gennaio 2021).
Violazione dell’obbligo di segnalazione nel presupposto che il professionista non ha
acquisito dati ed informazioni che sarebbero stati decisivi ai fini della segnalazione:
Fattispecie meritevole di riflessione è la contestazione dell’omessa segnalazione sulla base di
dati ed informazioni che non furono acquisiti dal destinatario degli obblighi antiriciclaggio,
ma che secondo l’Organo accertatore e giudicante sarebbero dovuti essere acquisiti e se
fossero stati acquisiti avrebbero fondato un presupposto per la segnalazione. È vero che
l’elemento soggettivo nelle violazioni amministrative è indifferente e, pertanto, non è
richiesta un’omissione dolosa, ma è altrettanto vero che anche per le sanzioni
amministrative la responsabilità non può essere oggettiva, ma deve fondarsi quanto meno
su un comportamento negligente che, nel caso di specie può riferirsi ad un’erronea colposa
valutazione di un dato o informazione presenti, ma non ad un’errata valutazione di un dato
(9) Cfr. CASTORINO Antonino, RISTUCCIA TUFARELLI & Partners e MEZZASALMA Francesco Mezzasalma,
RISTUCCIA TUFARELLI & Partners, AML: il Tribunale di Roma delinea i limiti degli obblighi di segnalazione
antiriciclaggio, in DB Non solo diritto Bancario al link: https://www.dirittobancario.it/art/aml-il-tribunale-di-
roma-delinea-i-limiti-degli-obblighi-di-segnalazione-antiriciclaggio/?fbclid=IwAR2-
vOggh8WYRRCU_gAZ79ZYVwwJXOdqXXjMOu4YXfNxzRsDAtpoqc6RVGE.
15
inesistente perché non presente. Invero, l’art. 35 del d.lgs. 23172007 non si limita a
prescrivere genericamente un obbligo di segnalazione, ma declina l’obbligo di segnalazione
sulla base di tre condotte ben individuate: “i soggetti obbligati … inviano una segnalazione di
operazione sospetta quando i) sanno, ii) sospettano o iii) hanno motivi ragionevoli per
sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o
di finanziamento del terrorismo”. L’omessa segnalazione, pertanto, pur essendo violazione
amministrativa presuppone che gli elementi di fatto che avrebbero obbligato il
professionista alla segnalazione debbano essere rilevabili dalla prestazione in modo
oggettivo e concreto e non solo in modo presunto ed astratto.
***

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

Regole tecniche d lgs 90 09 10 2018
Regole tecniche d lgs 90 09 10 2018Regole tecniche d lgs 90 09 10 2018
Regole tecniche d lgs 90 09 10 2018Marco Krogh
 
Fattura elettronica: circolare agenzia delle entrate
Fattura elettronica: circolare agenzia delle entrateFattura elettronica: circolare agenzia delle entrate
Fattura elettronica: circolare agenzia delle entrateAntonio Palmieri
 
Disposizioni di vigilanza in materia di sanzioni e procedura sanzionatoria am...
Disposizioni di vigilanza in materia di sanzioni e procedura sanzionatoria am...Disposizioni di vigilanza in materia di sanzioni e procedura sanzionatoria am...
Disposizioni di vigilanza in materia di sanzioni e procedura sanzionatoria am...Salomone & Travaglia Studio Legale
 
Trust di scopo
Trust di scopoTrust di scopo
Trust di scopoPaolo Soro
 
Circolare accreditamento conservazione sostitutiva
Circolare accreditamento conservazione sostitutivaCircolare accreditamento conservazione sostitutiva
Circolare accreditamento conservazione sostitutivaAntonio Palmieri
 
Newsletter n. 4 - Triberti Colombo & Associati - Area Legale
Newsletter n. 4 - Triberti Colombo & Associati - Area LegaleNewsletter n. 4 - Triberti Colombo & Associati - Area Legale
Newsletter n. 4 - Triberti Colombo & Associati - Area LegaleVittorio Versace
 
Sentenza Corte Costituzionale contraddittorio preventivo contribuente
Sentenza Corte Costituzionale contraddittorio preventivo contribuenteSentenza Corte Costituzionale contraddittorio preventivo contribuente
Sentenza Corte Costituzionale contraddittorio preventivo contribuenteFrancesco Giuliani
 
Lezione 12 - Linee guida ANAC, giurisprudenza e dottrina: approfondimenti e r...
Lezione 12 - Linee guida ANAC, giurisprudenza e dottrina: approfondimenti e r...Lezione 12 - Linee guida ANAC, giurisprudenza e dottrina: approfondimenti e r...
Lezione 12 - Linee guida ANAC, giurisprudenza e dottrina: approfondimenti e r...Simone Chiarelli
 
Relazione rettifica errori materiali dichiarazioni Bersani
Relazione rettifica errori materiali dichiarazioni BersaniRelazione rettifica errori materiali dichiarazioni Bersani
Relazione rettifica errori materiali dichiarazioni BersaniMarco Krogh
 
Il contraddittorio nella liquidazione e nei controlli formali: dai principi d...
Il contraddittorio nella liquidazione e nei controlli formali: dai principi d...Il contraddittorio nella liquidazione e nei controlli formali: dai principi d...
Il contraddittorio nella liquidazione e nei controlli formali: dai principi d...Fabio Ghiselli
 
L’affidamento degli incarichi di consulenza negli enti locali
L’affidamento degli incarichi di consulenza negli enti localiL’affidamento degli incarichi di consulenza negli enti locali
L’affidamento degli incarichi di consulenza negli enti localiFranco Brugnola
 
Illegittimita' accertamento usucapione mediante accordo negoziale o conciliativo
Illegittimita' accertamento usucapione mediante accordo negoziale o conciliativoIllegittimita' accertamento usucapione mediante accordo negoziale o conciliativo
Illegittimita' accertamento usucapione mediante accordo negoziale o conciliativoMarco Krogh
 
Cnn notizie krogh accordo accertativo usucapione
Cnn notizie krogh accordo accertativo usucapioneCnn notizie krogh accordo accertativo usucapione
Cnn notizie krogh accordo accertativo usucapioneMarco Krogh
 
STUDIO CNN 107 2009 TRACCIABILITA’ DELLE MOVIMENTAZIONI FINANZIARIE NEL SISTE...
STUDIO CNN 107 2009 TRACCIABILITA’ DELLE MOVIMENTAZIONI FINANZIARIE NEL SISTE...STUDIO CNN 107 2009 TRACCIABILITA’ DELLE MOVIMENTAZIONI FINANZIARIE NEL SISTE...
STUDIO CNN 107 2009 TRACCIABILITA’ DELLE MOVIMENTAZIONI FINANZIARIE NEL SISTE...Marco Krogh
 

Mais procurados (20)

Adozione del Regolamento sul procedimento sanzionatorio
Adozione del Regolamento sul procedimento sanzionatorio Adozione del Regolamento sul procedimento sanzionatorio
Adozione del Regolamento sul procedimento sanzionatorio
 
Regole tecniche d lgs 90 09 10 2018
Regole tecniche d lgs 90 09 10 2018Regole tecniche d lgs 90 09 10 2018
Regole tecniche d lgs 90 09 10 2018
 
La riforma della disciplina degli interpelli - d.lgs. 156/2015
La riforma della disciplina degli interpelli - d.lgs. 156/2015La riforma della disciplina degli interpelli - d.lgs. 156/2015
La riforma della disciplina degli interpelli - d.lgs. 156/2015
 
Fattura elettronica: circolare agenzia delle entrate
Fattura elettronica: circolare agenzia delle entrateFattura elettronica: circolare agenzia delle entrate
Fattura elettronica: circolare agenzia delle entrate
 
Disposizioni di vigilanza in materia di sanzioni e procedura sanzionatoria am...
Disposizioni di vigilanza in materia di sanzioni e procedura sanzionatoria am...Disposizioni di vigilanza in materia di sanzioni e procedura sanzionatoria am...
Disposizioni di vigilanza in materia di sanzioni e procedura sanzionatoria am...
 
Trust di scopo
Trust di scopoTrust di scopo
Trust di scopo
 
Circolare accreditamento conservazione sostitutiva
Circolare accreditamento conservazione sostitutivaCircolare accreditamento conservazione sostitutiva
Circolare accreditamento conservazione sostitutiva
 
Newsletter n. 4 - Triberti Colombo & Associati - Area Legale
Newsletter n. 4 - Triberti Colombo & Associati - Area LegaleNewsletter n. 4 - Triberti Colombo & Associati - Area Legale
Newsletter n. 4 - Triberti Colombo & Associati - Area Legale
 
Sentenza Corte Costituzionale contraddittorio preventivo contribuente
Sentenza Corte Costituzionale contraddittorio preventivo contribuenteSentenza Corte Costituzionale contraddittorio preventivo contribuente
Sentenza Corte Costituzionale contraddittorio preventivo contribuente
 
Lezione 12 - Linee guida ANAC, giurisprudenza e dottrina: approfondimenti e r...
Lezione 12 - Linee guida ANAC, giurisprudenza e dottrina: approfondimenti e r...Lezione 12 - Linee guida ANAC, giurisprudenza e dottrina: approfondimenti e r...
Lezione 12 - Linee guida ANAC, giurisprudenza e dottrina: approfondimenti e r...
 
Relazione rettifica errori materiali dichiarazioni Bersani
Relazione rettifica errori materiali dichiarazioni BersaniRelazione rettifica errori materiali dichiarazioni Bersani
Relazione rettifica errori materiali dichiarazioni Bersani
 
Il contraddittorio nella liquidazione e nei controlli formali: dai principi d...
Il contraddittorio nella liquidazione e nei controlli formali: dai principi d...Il contraddittorio nella liquidazione e nei controlli formali: dai principi d...
Il contraddittorio nella liquidazione e nei controlli formali: dai principi d...
 
La riforma del contenzioso tributario - d.lgs.156/2015
La riforma del contenzioso tributario - d.lgs.156/2015La riforma del contenzioso tributario - d.lgs.156/2015
La riforma del contenzioso tributario - d.lgs.156/2015
 
Abuso del diritto, elusione, simulazione e frode fiscale
Abuso del diritto, elusione, simulazione e frode fiscaleAbuso del diritto, elusione, simulazione e frode fiscale
Abuso del diritto, elusione, simulazione e frode fiscale
 
L’affidamento degli incarichi di consulenza negli enti locali
L’affidamento degli incarichi di consulenza negli enti localiL’affidamento degli incarichi di consulenza negli enti locali
L’affidamento degli incarichi di consulenza negli enti locali
 
Illegittimita' accertamento usucapione mediante accordo negoziale o conciliativo
Illegittimita' accertamento usucapione mediante accordo negoziale o conciliativoIllegittimita' accertamento usucapione mediante accordo negoziale o conciliativo
Illegittimita' accertamento usucapione mediante accordo negoziale o conciliativo
 
Abuso del diritto - IL nuovo art. 10bis della Legge 212/2000
Abuso del diritto - IL nuovo art. 10bis della Legge 212/2000Abuso del diritto - IL nuovo art. 10bis della Legge 212/2000
Abuso del diritto - IL nuovo art. 10bis della Legge 212/2000
 
Cnn notizie krogh accordo accertativo usucapione
Cnn notizie krogh accordo accertativo usucapioneCnn notizie krogh accordo accertativo usucapione
Cnn notizie krogh accordo accertativo usucapione
 
Regolamento IVASS n. 8 del 3 marzo 2015
Regolamento IVASS n. 8 del 3 marzo 2015Regolamento IVASS n. 8 del 3 marzo 2015
Regolamento IVASS n. 8 del 3 marzo 2015
 
STUDIO CNN 107 2009 TRACCIABILITA’ DELLE MOVIMENTAZIONI FINANZIARIE NEL SISTE...
STUDIO CNN 107 2009 TRACCIABILITA’ DELLE MOVIMENTAZIONI FINANZIARIE NEL SISTE...STUDIO CNN 107 2009 TRACCIABILITA’ DELLE MOVIMENTAZIONI FINANZIARIE NEL SISTE...
STUDIO CNN 107 2009 TRACCIABILITA’ DELLE MOVIMENTAZIONI FINANZIARIE NEL SISTE...
 

Semelhante a Considerazioni sulla determinazione delle sanzioni antiriciclaggio

Abstract relazione antiriciclaggio Modena Festa dei Lustri 2023 Krogh.pdf
Abstract relazione antiriciclaggio  Modena Festa dei Lustri 2023 Krogh.pdfAbstract relazione antiriciclaggio  Modena Festa dei Lustri 2023 Krogh.pdf
Abstract relazione antiriciclaggio Modena Festa dei Lustri 2023 Krogh.pdfMarco Krogh
 
Krogh antiriciclaggio ragusa2019 nm
Krogh antiriciclaggio ragusa2019 nmKrogh antiriciclaggio ragusa2019 nm
Krogh antiriciclaggio ragusa2019 nmMarco Krogh
 
2018 krogh antiriciclaggio
2018 krogh antiriciclaggio2018 krogh antiriciclaggio
2018 krogh antiriciclaggioMarco Krogh
 
Nota al parere della Camera sulla nuova Legge Antiriciclaggio
Nota al parere della Camera sulla nuova Legge AntiriciclaggioNota al parere della Camera sulla nuova Legge Antiriciclaggio
Nota al parere della Camera sulla nuova Legge AntiriciclaggioMaurizio Arena
 
Whistleblowing : la disciplina dell'istituto nel settore bancario
Whistleblowing : la disciplina dell'istituto nel settore bancarioWhistleblowing : la disciplina dell'istituto nel settore bancario
Whistleblowing : la disciplina dell'istituto nel settore bancarioGigliola Pirotta
 
Privacy e antiriciclaggio convengo 01.10.2021
Privacy e antiriciclaggio   convengo 01.10.2021Privacy e antiriciclaggio   convengo 01.10.2021
Privacy e antiriciclaggio convengo 01.10.2021Edoardo Ferraro
 
Rating di Legalità - Osservazioni Avv. Arena
Rating di Legalità - Osservazioni Avv. ArenaRating di Legalità - Osservazioni Avv. Arena
Rating di Legalità - Osservazioni Avv. ArenaMaurizio Arena
 
Responsabilita del lavoratore
Responsabilita del lavoratoreResponsabilita del lavoratore
Responsabilita del lavoratoreuilcavarese
 
Misure Relative Agli Amministratori Di Sistema
Misure Relative Agli Amministratori Di SistemaMisure Relative Agli Amministratori Di Sistema
Misure Relative Agli Amministratori Di SistemaRoberto Mozzillo
 
Cloud e dati aziendali, gli impatti sulla privacy
Cloud e dati aziendali, gli impatti sulla privacyCloud e dati aziendali, gli impatti sulla privacy
Cloud e dati aziendali, gli impatti sulla privacyPolaris informatica
 
Crisi da sovraindebitamento i beneficiari
Crisi da sovraindebitamento   i beneficiariCrisi da sovraindebitamento   i beneficiari
Crisi da sovraindebitamento i beneficiariRoberta Landi
 
Il ruolo del Garante per la protezione dei dati personali alla luce dell'evol...
Il ruolo del Garante per la protezione dei dati personali alla luce dell'evol...Il ruolo del Garante per la protezione dei dati personali alla luce dell'evol...
Il ruolo del Garante per la protezione dei dati personali alla luce dell'evol...Salomone & Travaglia Studio Legale
 
Roma 2017 krogh antiriciclaggio sanzionirev
Roma 2017 krogh antiriciclaggio sanzionirevRoma 2017 krogh antiriciclaggio sanzionirev
Roma 2017 krogh antiriciclaggio sanzionirevMarco Krogh
 
105 spazi confinati la certificazione dei contratti di subappalto
105   spazi confinati la certificazione dei contratti di subappalto105   spazi confinati la certificazione dei contratti di subappalto
105 spazi confinati la certificazione dei contratti di subappaltohttp://www.studioingvolpi.it
 
Sull’osservanza del c.p.p. nell’ambito delle attività ispettive tributarie.
Sull’osservanza del c.p.p. nell’ambito delle attività ispettive tributarie. Sull’osservanza del c.p.p. nell’ambito delle attività ispettive tributarie.
Sull’osservanza del c.p.p. nell’ambito delle attività ispettive tributarie. Luca Nisco
 
Misure minime di sicurezza. Alla luce della semplificazione dell’art. 34 co. ...
Misure minime di sicurezza. Alla luce della semplificazione dell’art. 34 co. ...Misure minime di sicurezza. Alla luce della semplificazione dell’art. 34 co. ...
Misure minime di sicurezza. Alla luce della semplificazione dell’art. 34 co. ...webdieci
 

Semelhante a Considerazioni sulla determinazione delle sanzioni antiriciclaggio (20)

Abstract relazione antiriciclaggio Modena Festa dei Lustri 2023 Krogh.pdf
Abstract relazione antiriciclaggio  Modena Festa dei Lustri 2023 Krogh.pdfAbstract relazione antiriciclaggio  Modena Festa dei Lustri 2023 Krogh.pdf
Abstract relazione antiriciclaggio Modena Festa dei Lustri 2023 Krogh.pdf
 
Krogh antiriciclaggio ragusa2019 nm
Krogh antiriciclaggio ragusa2019 nmKrogh antiriciclaggio ragusa2019 nm
Krogh antiriciclaggio ragusa2019 nm
 
2018 krogh antiriciclaggio
2018 krogh antiriciclaggio2018 krogh antiriciclaggio
2018 krogh antiriciclaggio
 
Nota al parere della Camera sulla nuova Legge Antiriciclaggio
Nota al parere della Camera sulla nuova Legge AntiriciclaggioNota al parere della Camera sulla nuova Legge Antiriciclaggio
Nota al parere della Camera sulla nuova Legge Antiriciclaggio
 
Whistleblowing : la disciplina dell'istituto nel settore bancario
Whistleblowing : la disciplina dell'istituto nel settore bancarioWhistleblowing : la disciplina dell'istituto nel settore bancario
Whistleblowing : la disciplina dell'istituto nel settore bancario
 
Privacy e antiriciclaggio convengo 01.10.2021
Privacy e antiriciclaggio   convengo 01.10.2021Privacy e antiriciclaggio   convengo 01.10.2021
Privacy e antiriciclaggio convengo 01.10.2021
 
Rating di Legalità - Osservazioni Avv. Arena
Rating di Legalità - Osservazioni Avv. ArenaRating di Legalità - Osservazioni Avv. Arena
Rating di Legalità - Osservazioni Avv. Arena
 
News SSL 47 2015
News SSL 47 2015News SSL 47 2015
News SSL 47 2015
 
Responsabilita del lavoratore
Responsabilita del lavoratoreResponsabilita del lavoratore
Responsabilita del lavoratore
 
Misure Relative Agli Amministratori Di Sistema
Misure Relative Agli Amministratori Di SistemaMisure Relative Agli Amministratori Di Sistema
Misure Relative Agli Amministratori Di Sistema
 
Cloud e dati aziendali, gli impatti sulla privacy
Cloud e dati aziendali, gli impatti sulla privacyCloud e dati aziendali, gli impatti sulla privacy
Cloud e dati aziendali, gli impatti sulla privacy
 
Crisi da sovraindebitamento i beneficiari
Crisi da sovraindebitamento   i beneficiariCrisi da sovraindebitamento   i beneficiari
Crisi da sovraindebitamento i beneficiari
 
Il ruolo del Garante per la protezione dei dati personali alla luce dell'evol...
Il ruolo del Garante per la protezione dei dati personali alla luce dell'evol...Il ruolo del Garante per la protezione dei dati personali alla luce dell'evol...
Il ruolo del Garante per la protezione dei dati personali alla luce dell'evol...
 
Roma 2017 krogh antiriciclaggio sanzionirev
Roma 2017 krogh antiriciclaggio sanzionirevRoma 2017 krogh antiriciclaggio sanzionirev
Roma 2017 krogh antiriciclaggio sanzionirev
 
105 spazi confinati la certificazione dei contratti di subappalto
105   spazi confinati la certificazione dei contratti di subappalto105   spazi confinati la certificazione dei contratti di subappalto
105 spazi confinati la certificazione dei contratti di subappalto
 
News SSL 18 2017
News SSL 18 2017News SSL 18 2017
News SSL 18 2017
 
156 sistema sanzionatorio
156  sistema sanzionatorio156  sistema sanzionatorio
156 sistema sanzionatorio
 
Sull’osservanza del c.p.p. nell’ambito delle attività ispettive tributarie.
Sull’osservanza del c.p.p. nell’ambito delle attività ispettive tributarie. Sull’osservanza del c.p.p. nell’ambito delle attività ispettive tributarie.
Sull’osservanza del c.p.p. nell’ambito delle attività ispettive tributarie.
 
Misure minime di sicurezza. Alla luce della semplificazione dell’art. 34 co. ...
Misure minime di sicurezza. Alla luce della semplificazione dell’art. 34 co. ...Misure minime di sicurezza. Alla luce della semplificazione dell’art. 34 co. ...
Misure minime di sicurezza. Alla luce della semplificazione dell’art. 34 co. ...
 
Il piano di assessment per la compliance secondo il Regolamento UE 679/2016 -...
Il piano di assessment per la compliance secondo il Regolamento UE 679/2016 -...Il piano di assessment per la compliance secondo il Regolamento UE 679/2016 -...
Il piano di assessment per la compliance secondo il Regolamento UE 679/2016 -...
 

Considerazioni sulla determinazione delle sanzioni antiriciclaggio

  • 1. Consiglio Nazionale del Notariato Studio n. 3-2021/B CONSIDERAZIONI IN ORDINE ALLA DETERMINAZIONE DELLE SANZIONI ANTIRICICLAGGIO di Marco Krogh (Approvato dal Settore Antiriciclaggio il 24 gennaio 2022) Sommario: 1. L’elemento soggettivo nelle sanzioni amministrative - 2. La compresenza di circostanze aggravanti e di circostanze attenuanti. I criteri per la determinazione della sanzione - 3. I criteri di determinazione della misura della sanzione fissati dal d.lgs. antiriciclaggio. Le violazioni qualificate - 4. Cumulo materiale, cumulo giuridico e continuazione - 5. L’applicazione di misure ulteriori in caso di violazione aggravata ed il pagamento della sanzione in misura ridotta - Casistica *** 1. L’elemento soggettivo nelle sanzioni amministrative Come è noto, ai fini dell’applicazione delle sanzioni amministrative è indifferente l’elemento soggettivo e, quindi, la sanzione amministrativa va applicata sia se l’incolpato abbia agito con dolo sia se abbia agito con colpa. Invero il 1° comma dell’art. 3 della legge 24 novembre 1981 n.689 recita: “Nelle violazioni cui è applicabile una sanzione amministrativa ciascuno è responsabile della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa” ed il secondo comma continua disponendo: “Nel caso in cui la violazione è commessa per errore sul fatto, l'agente non è responsabile quando l'errore non è determinato da sua colpa.”. Copiosa è la giurisprudenza che si è formata sull’errore di fatto nella sanzione amministrativa che si traduce nella cd. buona fede nella condotta del trasgressore che funge da esimente rispetto alla violazione contestata. La buona fede come causa di esclusione della responsabilità amministrativa – al pari di quanto avviene per la responsabilità penale, in tema di contravvenzioni – è riconosciuta solo qualora sussistano elementi positivi idonei ad ingenerare nell’autore della violazione il convincimento della liceità della sua condotta e risulti che il trasgressore abbia fatto tutto quanto possibile per conformarsi al precetto di legge, onde nessun rimprovero possa essergli mosso.
  • 2. 2 Ci si deve interrogare come possa essere tradotto l’elemento della “buona fede” all’interno della normativa antiriciclaggio, quale causa di esclusione della responsabilità. Va ricordato che le disposizioni sull’adeguata verifica del cliente che si riflettono anche sulle norme relative all’obbligo di segnalazione sospetta sono “norme in bianco” o “parzialmente in bianco” nella misura in cui presuppongono nella loro applicazione l’emanazione, o anche l’emanazione, di regole tecniche da parte degli Ordini professionali (rectius: Organismi di autoregolamentazione) previo parere del Comitato di Sicurezza Finanziario. Di ciò c’è traccia nel comma 3 dell’art. 23 e nel comma 4 dell’art. 24 del d.lgs. 231/2007 in cui espressamente si prevede che gli Organismi di autoregolamentazione possono individuare ulteriori fattori da prendere in considerazione nella valutazione del rischio legato al cliente o alla prestazione professionale e stabiliscono misure semplificate o misure rafforzate ulteriori di adeguata verifica della clientela. In buona sostanza, l’estensione dell’adeguata verifica della clientela, in termini quantitativi e qualitativi, va integrato con le disposizioni delle regole tecniche per stabilire quando si possa o debba procedere all’adeguata verifica semplificata, ordinaria o rafforzata e quali dati ed informazioni vanno acquisiti nelle varie tipologie di adeguata verifica. Questo aspetto è fondamentale perché l’adeguata verifica, secondo i principi indicati nell’art. 2 del d.lgs. 231/2007 va eseguita tenendo conto dei dati e delle informazioni acquisiti o posseduti nell’esercizio della propria attività istituzionale o professionale. È riconosciuta, quindi, dal Legislatore una diversità quantitativa e qualitativa di dati ed informazioni che ciascun destinatario della normativa antiriciclaggio può e deve acquisire in ragione alla specificità dell’attività svolta e la tipizzazione dei dati ed informazioni da acquisire, di volta in volta, andranno indicati dagli Organismi di autoregolamentazione attraverso l’emanazione delle regole tecniche (1). Non vi è dubbio che l’esistenza e l’osservanza di una regola tecnica, norme emanate dagli Ordini professionali, ai sensi dell’art. 11 comma 2° del d.lgs. 21 novembre 2007 n. 231 (1) Sulle regole tecniche approvate dal Notariato cfr.: GUNNELLA Vincenzo, PALAZZO Massimo, Studio 1_2018 B Le Regole tecniche elaborate dagli organismi di autoregolamentazione nella rete delle fonti del diritto, approvato dalla Commissione Antiriciclaggio il 3 dicembre 2018 Approvato dal Consiglio Nazionale del Notariato il 17 gennaio 2019, consultabile al link: https://www.notariato.it/wp-content/uploads/77-07.pdf; ARCELLA Gea, CARIONI Sara, GUNNELLA Vincenzo, PIFFARETTI Laura, Studio 1_2020 B, Le regole tecniche del c.n.n. e le buone prassi organizzative in materia di antiriciclaggio, approvato dalla Commissione Antiriciclaggio del CNN il 18 febbraio 2020 Approvato dal Consiglio Nazionale del Notariato il 28 febbraio 2020; CARIONI Sara, GUNNELLA Vincenzo, LA NOVELLA ANTIRICICLAGGIO - D.Lgs. 25.05.2017 n. 90 La Novella alla luce delle Regole Tecniche approvate dal CNN e del relativo parere del Comitato di Sicurezza Finanziaria; TOMASELLI Daniela, Notai: le regole tecniche in materia di antiriciclaggio, Consiglio nazionale del Notariato, regole tecniche 16/10/2018, in https://www.altalex.com/documents/news/2018/11/21/notai-le-regole-tecniche-in-materia-di- antiriciclaggio; Regole tecniche in materia di Antiriciclaggio (D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90) approvate dal Consiglio Nazionale del Notariato, in Federnotizie al link: https://www.federnotizie.it/wp- content/uploads/2018/12/notariato-regole-tecniche-in-materia-di-antiriciclaggio-pdf.pdf; Si segnalano altresì gli approfondimenti in tema di identificazione a distanza approvati dal Consiglio Nazionale del Notariato: ARCELLA Gea, MANENTE Michele, PIFFARETTI Laura, , Studio 2BIS-2020/B, L’identificazione non in presenza fisica nel contrasto al riciclaggio ed al terrorismo internazionale dopo il d.l. “semplificazioni” n.76/2020 convertito con legge n. 120/2020, approvato dalla Commissione Antiriciclaggio del CNN il 02.11.2020; e sul medesimo tema: KROGH Marco, Identificazione a distanza ai fini antiriciclaggio nella prestazione notarile:aspetti pratici e criticità, in Notariato n.1/2021, pag.55 e segg., Wolters Kluver.
  • 3. 3 (novellato) (2), vincolante per i suoi iscritti, fa venir meno l’elemento oggettivo della fattispecie e, quindi, ogni responsabilità del professionista, sia da un punto di vista soggettivo che da un punto di vista oggettivo, ma anche l’osservanza di eventuali linee guida interne o di altra documentazione ufficiale emanate dagli Ordini professionali di riferimento (rectius: Organismo di autoregolamentazione) può essere invocata dal professionista quale causa di esclusione della responsabilità sotto il profilo della “buona fede” (3). C’è da chiedersi se l’elemento soggettivo sia rilevante nell’applicazione della sanzione. Va ricordato che nel sistema di prevenzione amministrativa del riciclaggio alcune fattispecie sono sanzionate “salvo che il fatto costituisca reato” e spesso la differenza tra l’ascrivibilità di un fatto all’area amministrativa o all’area penale è data proprio dall’elemento soggettivo; un professionista che dolosamente ponga in essere azioni per agevolare un’operazione di riciclaggio ed ometta volontariamente di segnalare l’operazione stessa sarà concorrente nel reato e, quindi, non si applicherà la sanzione prevista dall’art. 58 del d.lgs. 231/2007, ma gli sarà eventualmente contestata la violazione, in concorso, della norma penale; non gli si potranno contestare entrambe le violazioni e ciò non solo per il principio del “non bis in idem”, ma anche perché così è espressamente previsto dall’art. 58 sopra richiamato. Un altro richiamo espresso all’elemento soggettivo lo ritroviamo nell’art. 67 del d.lgs. 231/2007 (criteri per l’applicazione delle sanzioni) laddove si afferma il principio che il Ministero dell’economia e delle finanze nell’applicazione delle sanzioni deve considerare ogni circostanza rilevante, e deve tener conto del “grado di responsabilità della persona fisica o giuridica”. Il grado di responsabilità non può non tradursi nella maggiore o minore intensità di negligenza e di colpa ascrivibile all’incolpato. Il non aver acquisito l’informazione di un mezzo di pagamento o il non aver identificato il cliente è sicuramente indice di un comportamento maggiormente colpevole rispetto a chi non abbia svolto ulteriori approfondimenti o ricerche in ordine al profilo economico e finanziario del cliente, ammesso che ad un professionista sia possibile questo tipo di indagine. L’elemento soggettivo, quindi, può fungere da causa di esclusione dell’applicazione della sanzione amministrativa, laddove sussista buona fede ovvero laddove il fatto costituisca (2) Le Regole Tecniche in materia di adeguata verifica e conservazione sono state adottate dal CNN con Delibere del CNN nn. 3-40/27 luglio 2017 e 2-4627 ottobre 2017, su Parere del Comitato di Sicurezza Finanziaria del 18 settembre 2018. (3) Sulla natura giuridica delle regole tecniche, cfr. GUNNELLA Vincenzo, PALAZZO Massimo, Studio 1_2018 B Le Regole tecniche elaborate dagli organismi di autoregolamentazione nella rete delle fonti del diritto, cit.:”Nel caso delle regole tecniche ed indicazioni vincolanti, previste dall'art. 11 comma 2, 15 comma 1 e 16 comma 2 del D.lgs 90/2017, è proprio la legge primaria che prevede una delega, attribuendo a tali fonti il compito di completare la normazione da essa prodotta, configurando un rinvio, mancando il quale la stessa legge sarebbe incompleta ed inapplicabile. Siamo quindi in presenza di una “gerarchia aggrovigliata”, nella quale l'organo inferiore (c.d. organismo di autoregolamentazione) che -secondo la logica gerarchica dovrebbe svolgere una funzione meramente passiva di recepimento- contribuisce, per espressa disposizione della norma primaria, insieme con l'organo superiore alla creazione della norma. n questo caso siamo dunque al cospetto di fonti normative integrative della norma primaria, non a norme regolamentari subordinate e neppure ad ipotesi di soft law.”.
  • 4. 4 reato, ed a seconda dell’intensità può fungere da circostanza aggravante o da circostanza attenuante nell’applicazione della sanzione amministrativa (4). 2. La compresenza di circostanze aggravanti e di circostanze attenuanti. I criteri per la determinazione della sanzione Nel sistema delle sanzioni amministrative non esiste una norma corrispondente all’art. 69 del codice penale che espressamente dispone: Quando concorrono insieme circostanze aggravanti e circostanze attenuanti, e le prime sono dal giudice ritenute prevalenti, non si tiene conto delle diminuzioni di pena stabilite per le circostanze attenuanti, e si fa luogo soltanto agli aumenti di pena stabiliti per le circostanze aggravanti. Se le circostanze attenuanti sono ritenute prevalenti sulle circostanze aggravanti, non si tiene conto degli aumenti di pena stabiliti per queste ultime, e si fa luogo soltanto alle diminuzioni di pena stabilite per le circostanze attenuanti. Se fra le circostanze aggravanti e quelle attenuanti il giudice ritiene che vi sia equivalenza, si applica la pena che sarebbe inflitta se non concorresse alcuna di dette circostanze.”. Per la giurisprudenza della Cassazione (da ultimo Cass. civ. Sez. VI – 2 Ord., 8 novembre 2021, n. 32411), in tema di sanzioni amministrative pecuniarie, ove la norma indichi un minimo e un massimo della sanzione, spetta al potere discrezionale del giudice determinarne stabilire l’entità entro tali limiti, allo scopo di commisurarla alla gravità del fatto concreto, globalmente desunta dai suoi elementi oggettivi e soggettivi e, sempre secondo la giurisprudenza della cassazione, il giudice non è tenuto a specificare nella sentenza i criteri adottati nel procedere a detta determinazione, né la Corte di cassazione può censurare la statuizione adottata ove tali limiti siano stati rispettati e dal complesso della motivazione risulti che quella valutazione è stata compiuta (5). Se, pertanto, è vero che per le sanzioni amministrative non è previsto che dalla motivazione risulti il giudizio di comparazione tra le varie circostanze presenti, va tuttavia osservato che la motivazione risponde ad una esigenza di trasparenza dell’operato della Pubblica Amministrazione e del buon esercizio della discrezionalità conferita dal legislatore e costituisce elemento fondamentale per l’esercizio del diritto di difesa da parte dell’incolpato nella misura in cui deve valutare l’opportunità di opporsi al decreto sanzionatorio innanzi all’Autorità Giudiziaria. Peraltro, è espressamente previsto come motivo di impugnazione in Cassazione di un’eventuale sentenza di condanna l’aver il giudice del merito omesso di considerare risultanze o richieste istruttorie aventi carattere decisivo ai fini della sentenza. Laddove, pertanto, ci sia un’espressa richiesta di valutare e di prendere in considerazione un fatto che (4) Sul nuovo sistema sanzionatorio antiriciclaggio, cfr.: KROGH Marco, Gli obblighi e le nuove sanzioni antiriciclaggio nel D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90, in Notariato, n. 5/2017, pag. 523 e segg. IPSOA. (5) Cfr.: Cass., Sez. 2, Sentenza n. 6778 del 02/04/2015; Cass., Sez. 5, Sentenza n. 9255 del 17/04/2013; Cass., Sez. 1, Sentenza n. 5877 del 24/03/2004; Cass., Sez. 1, Sentenza n. 10976 del 10/12/1996; cfr. altresì: SANTORO Carmine- Funzionario ispettivo della Direzione provinciale del lavoro di Milano al link: https://documentcloud.adobe.com/link/review?uri=urn:aaid:scds:US:29c5b20e-6771-428f-8612- deef56c21854#pageNum=6).
  • 5. 5 rientra tra i criteri indicati dal Legislatore nell’art. 67 del d.lgs. 231/2007 il Ministero e, in caso di opposizione, l’Autorità Giudiziaria dovranno, in qualche modo, dar conto delle richieste avanzate. Va inoltre ritenuto che sarà tanto più necessaria un’adeguata motivazione da parte della Pubblica amministrazione quanta maggiore sarà la discrezionalità assegnata dal Legislatore nell’accertamento dei fatti e nella determinazione della sanzione e ciò per consentire di valutare se il provvedimento amministrativo sia affetto dal vizio di eccesso di potere per aver trascurato un fatto rilevante ai fini dell’emanazione del decreto sanzionatorio o per non aver fatto il Ministero fatto buon uso dell’ampia discrezionalità assegnata. Nel sistema sanzionatorio antiriciclaggio abbiamo ampia discrezionalità sotto entrambi gli aspetti, sia per quanto riguarda l’accertamento dei fatti che possono dar luogo alla contestazione della violazione, sia per quanto riguarda la determinazione della sanzione. Per quanto riguarda l’accertamento dei fatti, sia la fattispecie relativa all’adeguata verifica che quella relativa all’obbligo di segnalazione non offrono riferimenti precisi all’interprete. I dati e le informazioni da acquisire da parte del destinatario degli obblighi, come già osservato, variano in base alla specificità ed alla peculiarità dell’attività svolta dal destinatario degli obblighi antiriciclaggio e variano ancora in base al rischio effettivo emergente dalla prestazione e/o dall’operazione da eseguire declinandosi nelle tre tipologie di adeguata verifica: semplificata, ordinaria e rafforzata. L’estensione dei dati e delle informazioni che il destinatario dovrà acquisire varieranno in base alla tipologia di adeguata verifica da eseguire e l’estensione stessa dovrà essere valorizzata sotto un profilo quantitativo e qualitativo sulla base delle indicazioni che, come già osservato, dovranno essere date per i professionisti dagli Organismi di autoregolamentazione con l’emanazione delle regole tecniche. In assenza delle regole tecniche, il destinatario si trova di fronte ad una norma “in bianco”, incompleta, o parzialmente incompleta, il cui contenuto è in attesa di essere determinato in modo completo e dettagliato da una norma secondaria da emanare e, pertanto, il comportamento da osservare è rimesso alla discrezionalità del destinatario ed il sindacato dell’Organo giudicante non potrà non tener conto dell’assenza di indicazioni precise che possano orientare il comportamento e la diligenza del destinatario degli obblighi, soprattutto in termini di valutazione: i) della gravità della violazione e ii) del grado di responsabilità della persona fisica, che sono i primi due criteri che il Ministero deve tener conto nella determinazione della sanzione. Spesso i dati e le informazioni acquisiti forniscono un quadro incerto che lascia spazio ad interpretazioni non univoche. Il sospetto si basa su un calcolo probabilistico e non su certezze ed il grado di probabilità per essere giuridicamente rilevante dovrà essere significativo non essendo sufficiente che il fatto o l’evento sia solo astrattamente “possibile”. Come osservato dalla Giurisprudenza di merito (Trib. Roma sentenza n. 6076/2017 pubbl. il 12 settembre 2017 RG. 504/2016) il sospetto deve essere sempre determinato e sostenuto da elementi che facciano ritenere la sussistenza di irregolarità o di anomalie e mai può essere determinato dall’assenza di certezza della piena regolarità delle attività sensibili. Anche sotto questo aspetto il decreto che accerti la violazione dell’obbligo di segnalazione dovrà dar conto, sulla base dei dati ed informazioni acquisiti in sede di adeguata verifica, dei
  • 6. 6 motivi ragionevoli che avrebbero reso sussistente l’obbligo di segnalazione a carico del professionista. In ordine alla determinazione della sanzione, va osservato che il range tra la sanzione minima e la massima è così ampio da far dubitare che sia stato rispettato il principio di legalità, di rilevanza costituzionale, che riserva al legislatore non solo l’individuazione delle fattispecie punibili ma anche la determinazione della sanzione astratta per la violazione della disposizione. Basti pensare che in caso di violazione dell’obbligo di segnalazione si parte, per l’ipotesi lieve da una sanzione minima di euro 3.000, prevista dal 1° comma dell’art. 58 del d.lgs. 231/2007, per arrivare all’ipotesi più grave prevista dal comma 4 lett. b) del medesimo articolo ad euro 1.000.000: una forbice per la violazione dell’omessa segnalazione che pertanto varia da un minimo di 3.000 euro ad un massimo di 1.000.000 di euro. Appare evidente che la valutazione del corretto esercizio dell’ampio potere discrezionale riconosciuto in questo caso non può che passare attraverso un’adeguata motivazione da parte dell’Organo giudicante il quale, se è vero che in generale può indicare in modo sintetico il criterio adottato nell’applicare la sanzione, nel caso delle violazioni antiriciclaggio l’ampio range tra la sanzione minima e la sanzione massima e l’espressa previsione di intervalli minimi e massimi diversificati in base alle circostanze che hanno accompagnato la violazione sembra che impongano una più dettagliata motivazione giustificativa dei criteri adottati (6). 3. I criteri di determinazione della misura della sanzione fissati dal d.lgs. antiriciclaggio Vediamo quali sono i criteri espressamente previsti dall’art. 67 del d.lgs. 231/2007 che vanno presi in considerazione nella determinazione della sanzione: 1) innanzitutto deve tener conto del fatto che il destinatario della sanzione sia una persona fisica o giuridica; ciò non può non tradursi, secondo un’interpretazione ragionevole, nel fatto che le sanzioni nei confronti delle persone fisiche dovranno essere più miti, tenuto conto, secondo l’id quod plerumque accidit, della diversa capacità finanziaria di una persona fisica rispetto ad un ente o ad una società; 2) in secondo luogo deve tener conto della gravità e della durata della violazione; ciò significa che una violazione meramente formale (ad es. documento scaduto o non acquisito in copia, mancata acquisizione di un dato o informazione che nell’economia della prestazione ha avuto poca o alcuna rilevanza, etc.) o violazioni episodiche non potranno che essere considerate lievi, così come lieve dovrà essere considerata una violazione che riguarda non un rapporto che si prolunga nel tempo, ma una prestazione occasionale; (6) Cfr.: sentenza 26 gennaio 2017 causa C-604/13 P società Aloys F. Dornbracht GmbH, punto 84 in cui si afferma che relativamente a un vizio di motivazione, si deve rammentare che l’obbligo di motivare le sentenze, incombente al Tribunale in forza dell’articolo 36 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, applicabile al Tribunale ai sensi dell’articolo 53, primo comma, del medesimo Statuto, e dell’articolo 81 del regolamento di procedura del Tribunale, nella versione in vigore alla data della sentenza impugnata, gli impone di far apparire in modo chiaro ed inequivocabile il ragionamento seguito, in modo da consentire agli interessati di conoscere le giustificazioni della decisione presa ed alla Corte di effettuare il proprio sindacato giurisdizionale (v., in particolare, sentenze del 26 settembre 2013, Alliance One International/Commissione, C-679/11 P, non pubblicata, EU:C:2013:606, punto 98, nonché del 28 gennaio 2016, Quimitécnica.com e de Mello/Commissione, C-415/14 P, non pubblicata, EU:C:2016:58, punto 56).
  • 7. 7 3) in terzo luogo, la capacità finanziaria della persona fisica o giuridica responsabile; ciò significa che la sanzione deve essere proporzionata alla capacità finanziaria del destinatario desunta dalle denunzie dei redditi e, quindi, dall’imponibile dichiarato o accertato negli ultimi anni; peraltro nella IV direttiva europea la sanzione pari al 10 dieci per cento della media del fatturato imponibile dell’anno in cui è stata commessa la violazione e dei due anni precedenti, è misura ritenuta “efficace, proporzionata e dissuasiva” (cfr. art. 59, coma 3, lett. a) della IV Direttiva), non considerare il parametro della capacità finanziaria rischia di portare le sanzioni antiriciclaggio ad importi eccessivamente afflittivi e sproporzionati rispetto a comportamenti che, come già detto, sono ascrivibili a mera negligenza (7); 4) in quarto luogo, deve tener conto dell'entità del vantaggio ottenuto o delle perdite evitate per effetto della violazione, nella misura in cui siano determinabili; anche sulla base di questo criterio, le violazioni meramente formali che non hanno comportato rischi di riciclaggio o di finanziamento di terrorismo non potranno che essere considerate lievi; 5) in quinto luogo, va tenuto presente il livello di cooperazione con le autorità di cui all'articolo 21, comma 2, lettera a) prestato dal destinatario degli obblighi; pertanto, l’esser stati collaborativi ed aver fornito tutti i chiarimenti ed i documenti richiesti in sede di verifica non potranno non essere considerati come circostanze attenuanti rispetto alle violazioni contestate; 6) in sesto luogo, si deve tener conto dell’organizzazione dello studio e, quindi, dell’adeguatezza delle procedure di valutazione e mitigazione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo rispetto alle dimensioni dello studio e della loro commisurazione alla natura dell'attività svolta e alla complessità della struttura del soggetto obbligato; questo criterio, sottolinea l’erronea contestazione riscontrata in alcuni verbali di violazione per omessa analisi del rischio; il non aver posto in essere misure e procedure adeguate non è fattispecie di per sé punibile, ma è uno dei criteri da prendere in considerazione nella determinazione della sanzione; va aggiunto, che le misure da applicare in ragione della dimensione e della complessità della struttura dove opera il destinatario sono rimesse ad indicazioni che per i professionisti devono essere formulate dagli Organismi di autoregolamentazione, attraverso l’emanazione di regole (7) Il limite del 10% del fatturato è presente nel nostro Ordinamento anche per le violazioni amministrative alle norme antitrust (art. 15 L 287/1990), a conferma che detto limite è ritenuto congruo e proporzionato, tenuto conto che le violazioni sono ascrivibili a condotte negligenti e non intenzionali e per evitare ricadute sulla solvibilità del trasgressore che potrebbe comportare licenziamenti, mancati pagamenti di fornitori, di imposte e nelle ipotesi più gravi la chiusura dell’attività Sul punto la Corte di Giustizia europea (sentenza 26 gennaio 2017 causa C-604/13 P società Aloys F. Dornbracht GmbH, punti 23, 24 e 25 che richiama sentenze del 28 giugno 2005, Dansk Rørindustri e a./Commissione, C-189/02 P, C-202/02 P, da C-205/02 P a C-208/02 P e C-213/02 P, EU:C:2005:408, punti 280, 281 e 282 nonché del 12 luglio 2012, Cetarsa/Commissione, C-181/11 P, non pubblicata, EU:C:2012:455, punti 82 e 83) ha chiarito che la funzione del limite massimo del 10% è quella di evitare che siano inflitte ammende che le imprese, date la loro dimensione stimata attraverso il loro fatturato, non siano in grado prevedibilmente di saldare. In altri termini, un limite uniformemente applicabile modellato sulle dimensioni del fatturato di ciascuna impresa diretto ad evitare una sovraesposizione sanzionatoria. Precisa al riguardo la CdG che tale limite ha funzione e scopi autonomi e distinti rispetto ai criteri di gravità e durata dell’infrazione. Questi ultimi fattori rivestono un ruolo rilevante nel calcolo della sanzione, e ben possono condurre ad un importo superiore al limite del 10% del fatturato, che tuttavia non dovrà essere superato dalla sanzione finale comminata.
  • 8. 8 tecniche; sino all’emanazione delle regole tecniche questo criterio potrà essere applicato in modo assolutamente marginale (8); 7) infine, si deve tener conto delle precedenti violazioni delle disposizioni di cui al decreto antiriciclaggio; verosimilmente si dovrà tener conto del tipo di recidiva, se sia generica, se sia specifica, se sia infraquinquennale, per utilizzare estensivamente analoghi principi di sistema. Va detto che i fatti che devono essere presi in considerazione dal Ministero prima e dall’Autorità Giudiziaria poi nell’eventuale fase di opposizione, sono quelli che emergono dal verbale di contestazione, dalle eventuali memorie e dalle eventuali dichiarazioni rese dall’incolpato in sede di audizione. Può essere, pertanto, decisivo indicare e produrre in sede di istruttoria del procedimento tutti i fatti, dati, informazioni e circostanze utili non solo per dimostrare l’inesistenza della violazione contestata o l’esistenza di un’esimente, ma anche per dimostrare la sussistenza di circostanze attenuanti, secondo il paradigma del richiamato art. 67, che consentano una adeguata determinazione della sanzione in un equilibrato e ragionevole bilanciamento nella compresenza di una pluralità di fatti di cui alcuni in grado di aggravare ed altri in grado di attenuare la violazione. E’ evidente, quindi, che il sistema dell’applicazione delle sanzioni amministrative anche se non ha una norma che dettaglia espressamente come si debbano calibrare le circostanze aggravanti ed attenuanti presenti in una violazione amministrativa lascia ampia discrezionalità all’Organo giudicante nella valutazione dei criteri per la determinazione della sanzione, dando per implicito presupposto logico, la valutazione della prevalenza o dell’equivalenza delle circostanze presenti in una contestazione di violazione. Nella circolare recante istruzioni operative relative al procedimento sanzionatorio di cui all’art. 65 del d.lgs. 231/2007 emanata dal ministero dell’economia e delle finanze in data 6 luglio 2017 prot. DT 54071, questo aspetto appare eccessivamente trascurato. Ci si dilunga nell’individuazione delle fattispecie “qualificate” esclusivamente sotto l’aspetto delle violazioni “gravi”, “ripetute”, “sistematiche”, e “plurime”; si dettagliano queste ipotesi, si precisa che qualora ricorrano queste circostanze qualificate si debba passare da un intervallo di sanzione tra un minimo ed un massimo ad un altro intervallo compreso tra un nuovo minimo ed un nuovo massimo. Nulla si dice sulla ricorrenza degli altri criteri espressamente previsti dall’art. 67 del d.lgs. 231/2007 che obbligatoriamente devono essere presi in considerazione dal Ministero e dal’Autorità di vigilanza nell’esercizio dell’ampia discrezionalità loro assegnata. Peraltro, non può che suscitare perplessità che sia una circolare e non una norma di rango primario a fissare nuovi minimi e nuovi massimi edittali per le violazioni amministrative, sovrapponendosi in qualche modo a quanto espressamente previsto dal legislatore. Non sembra che sia conforme a quanto previsto dall’art. 67 richiamato che in presenza di due violazioni, per due prestazioni professionali diverse, il Ministero debba necessariamente considerare la violazione come “plurima” e, quindi, debba applicare non il minimo previsto dalla legge, ma il nuovo minimo previsto dalla circolare del Ministero dell’economia e delle (8) Il CNN ha trasmesso in data 17 gennaio 2020, alla V Direzione del MEF, per l'espressione del prescritto parere del CSF, un testo aggiornato delle Regole Tecniche relativo alla Valutazione del Rischio.
  • 9. 9 finanze, anche se si sia in presenza delle altre circostanze espressamente contemplate nell’art. 67 del d.lgs. 23/2007 che fungono da elementi attenuanti della fattispecie. Di tutto ciò non c’è traccia né nel sistema delineato dalla legge 689/81 (art.11) né nella d.lgs. 231/2007 (art. 67) che, al contrario, lascia ampia discrezionalità di valutazione all’Organo giudicante, mentre appare ingiustificatamente rigido e palettato il sistema delineato dalla circolare del Ministero dell’economia e delle finanze del 6 luglio 2007. 4. Cumulo materiale, cumulo giuridico e continuazione Va ricordato, inoltre, che l’art. 67 richiama espressamente gli art. 8 ed 8 bis della legge 689/81 che, tra l’altro, espressamente dispongono: “Salvo che sia diversamente stabilito dalla legge, chi con un'azione od omissione viola diverse disposizioni che prevedono sanzioni amministrative o commette più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione prevista per la violazione più grave, aumentata sino al triplo.”. “Alla stessa sanzione prevista dal precedente comma soggiace anche chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno posto in essere in violazione di norme che stabiliscono sanzioni amministrative, commette, anche in tempi diversi più violazioni della stessa o di diverse norme di legge in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie.”. “Le violazioni amministrative successive alla prima non sono valutate, ai fini della reiterazione, quando sono commesse in tempi ravvicinati e riconducibili ad una programmazione unitaria.”. Con il richiamo agli artt. 8 ed 8 bis da parte del Legislatore si è manifestata la volontà di evitare il cumulo materiale di sanzioni già particolarmente severe e, pertanto, prevedere in modo acritico, come sembra si faccia nella richiamata circolare, che due violazioni antiriciclaggio, anche lievi, facciano automaticamente scattare un nuovo minimo, anche dieci volte superiore al minimo dell’intervallo precedente e che andrebbe ben oltre il cumulo materiale delle sanzioni, non può che ritenersi irragionevole alla luce dei principi sistematici ricavabili dalle norme fissate dal Legislatore. 5. L’applicazione di misure ulteriori in caso di violazione aggravata ed il pagamento della sanzione in misura ridotta Va evidenziato che la violazione “qualificata” in modo aggravato incide non solo sulla misura della sanzione applicabile ma dà luogo anche all’applicazione di misure ulteriori. L’art. 66 del d.lgs. 231/2007 dispone che: “1. Fermo quanto previsto dall'articolo 62, in caso di violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime delle disposizioni di cui al presente decreto, il Ministero dell'economia e delle finanze informa le competenti amministrazioni interessate e gli organismi di autoregolamentazione, ai fini dell'adozione, ai sensi degli articoli 9 e 11, di ogni atto idoneo ad intimare ai responsabili di porre termine alle violazioni e di astenersi dal ripeterle. Le medesime violazioni costituiscono presupposto per l'applicazione delle sanzioni disciplinari, ai
  • 10. 10 sensi e per gli effetti dei rispettivi ordinamenti di settore. In tali ipotesi l'interdizione dallo svolgimento della funzione, dell'attività o dell'incarico non può essere inferiore a due mesi e superiore a cinque anni. (…) 3. Ferma la discrezionalità dell'autorità procedente in ordine alla valutazione della proporzionalità della misura rispetto alla violazione sanzionata, non si dà luogo alla pubblicazione nel caso in cui essa possa comportare rischi per la stabilità dei mercati finanziari o pregiudicare lo svolgimento di un'indagine in corso. Qualora detti impedimenti abbiano carattere temporaneo, la pubblicazione può essere differita al momento in cui essi siano venuti meno.”. Sull’applicazione di queste misure ulteriori c’è da chiedersi: i) se il pagamento in misura ridotta previsto dall’art. 68 del d.lgs. 231/2007 pari a due terzi della sanzione irrogata, in luogo dell’impugnazione del decreto, porti all’estinzione della violazione, così come avviene nei casi di “oblazione” e “patteggiamento”; ii) se il giudizio disciplinare che si svolge secondo quanto previsto dalle norme ordinamentali dei rispettivi Organismi di autoregolamentazione può portare o meno ad una riqualificazione dei fatti contestati o se la discrezionalità riconosciuta dal legislatore in sede di procedimento disciplinare riguardi solo la misura della sanzione da applicare. Sul primo punto, va osservato che il pagamento in misura ridotta implica in sé una rinunzia da parte del soggetto sanzionato a far valere le proprie ragioni innanzi all’Autorità Giudiziaria accettando il pagamento di una somma la cui misura è predeterminata dal legislatore, il che, come in tutti i casi in cui l’incolpato rinunzia a far valere le proprie ragioni nei vari gradi di giudizio, non implica in alcun modo il riconoscimento della ricostruzione dei fatti effettuata dal Ministero, ma esclusivamente la volontà di estinguere in via breve il procedimento con un reciproco beneficio: per l’incolpato, il pagamento di una somma in misura ridotta rispetto al quantum determinato dalla Pubblica Amministrazione; per l’amministrazione della giustizia, si beneficia di una deflazione del contenzioso che, come è noto, è una delle priorità per ridare efficienza al sistema. Sul secondo punto, ugualmente la risposta non può che essere positiva. Invero, l’art. 158 quinquies della legge 16 febbraio 1913 n.89 (novellata) che regola il procedimento disciplinare a carico dei notai, espressamente dispone che: “La sentenza penale, anche se è stata pronunciata ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, fa stato nel procedimento disciplinare quanto all'accertamento del fatto, della sua illiceità penale e dell'affermazione che il fatto è stato commesso dall'autore.”. Una norma analoga non è stata prevista per il procedimento amministrativo, né per il procedimento civile, pertanto, è da ritenere che al di fuori del caso espressamente previsto dal legislatore, non sussistano limiti al potere di accertamento dell’Organo disciplinare. Peraltro, il comma 3 dell’art. 66 del d.lgs. 231/2007 nel suo incipit espressamente richiama la “discrezionalità” dell’autorità procedente in ordine “alla valutazione della proporzionalità della misura rispetto alla violazione sanzionata”, rimettendo, pertanto, al giudizio dell’Organo disciplinare la valutazione dei criteri previsti dall’art. 67 del d.lgs. 231/2007 relativi all’applicazione delle sanzioni. Peraltro, nel procedimento disciplinare l’incolpato potrà far valere nuovi fatti e nuove circostanze non emerse nel procedimento amministrativo e nell’eventuale giudizio di opposizione, non sussistendo nessun tipo di preclusione prevista dal legislatore nel procedimento disciplinare. A sostegno delle proprie ragioni, pertanto, l’incolpato potrà
  • 11. 11 produrre documenti ed argomentazioni nuovi che riguardino la gravità e la durata della violazione, il grado di responsabilità a lui imputabile; la capacità finanziaria che comunque va tenuta in considerazione nell’irrogazione anche della misura ulteriore della sospensione dall’attività professionale con conseguente perdita di ricavi; l’entità del vantaggio ottenuto; l’entità del pregiudizio cagionato; il livello di cooperazione con le autorità procedenti; l’adeguatezza delle procedure di valutazione e mitigazione del rischio; le precedenti violazioni alla normativa antiriciclaggio. In sede di valutazione dei fatti segnalati dal Ministero, pertanto, l’Organo disciplinare potrà confermare l’accertamento dei fatti così come effettuato dal Ministero stesso, ma potrà anche procedere ad una riqualificazione della fattispecie ritenendo che i fatti che hanno portato al’applicazione della sanzione non rientrino tra quelli qualificabili come “gravi, ripetuti o sistematici o plurimi” in un nuova valutazione e bilanciamento delle circostanze e dei criteri elencati nell’art. 67 del d.lgs. 231/2007. CASISTICA La seguente rassegna intende dare una risposta ad interrogativi sorti con maggior frequenza nel corso di convegni, seminari di studio e verifiche antiriciclaggio, seguendo un’interpretazione delle norme non meramente formalistica, maggiormente aderente al principio di legalità ed alle finalità ed ai principi fondamentali espressi nell’art.2 del d.lgs. 231/2007, nel perseguimento del comune obiettivo della lotta al riciclaggio ed al finanziamento del terrorismo, nel massimo rigore e lealtà istituzionale. In quest’ottica, va richiamata la necessità fondamentale di modulare la diligenza nell’assolvimento degli obblighi di adeguata verifica sulla base del rischio effettivo, di osservare scrupolosamente l’obbligo di conservare i dati e le informazioni acquisiti in sede di adeguata verifica, in ottemperanza agli artt.31, 32 e 34 del d.lgs.231/2007 e delle regole tecniche e l’opportunità di conservare traccia scritta degli ulteriori dati ed informazioni acquisiti, anche in conformità al disposto dell’art.22 del d.lgs. 231/2007. Obbligo di compilazione di modulistica: È divenuta normale prassi quella di compilare e far sottoscrivere un modulo antiriciclaggio al cui interno vengono raccolti i dati e le informazioni (o alcuni dati ed alcune informazioni) relative all’adeguata verifica del cliente. Ci si interroga se la mancata compilazione e/o la mancata conservazione di detti moduli costituisca violazione alla normativa antiriciclaggio. Va detto che non c’è traccia in alcuna norma del d.lgs. 231/2007 di un presunto obbligo di compilazione e conservazione di modulistica antiriciclaggio. Esistono, tuttavia, alcune disposizioni che presuppongono che alcuni dati ed informazioni vadano resi dal cliente per iscritto: il 1° comma dell’art. 22 espressamente recita: “I clienti forniscono per iscritto, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie e aggiornate per consentire ai soggetti obbligati di adempiere agli obblighi di adeguata verifica” ed il comma 5ter del medesimo articolo recita: “I soggetti obbligati assicurano che le informazioni di cui al presente articolo, acquisite nell'espletamento delle procedure di adeguata verifica della clientela, siano prontamente rese disponibili alle autorità di cui all'articolo 21, comma 2, lettera a), per l'esercizio delle rispettive attribuzioni”. Queste disposizioni pur non obbligando il destinatario degli obblighi antiriciclaggio all’utilizzo di modulistica fanno ritenere che
  • 12. 12 laddove il professionista assuma informazioni dal cliente (o dall’esecutore) di queste debba restare traccia scritta ovviamente imputabile al cliente. La traccia scritta, tuttavia, potrà risultare, quanto meno per ottemperare agli obblighi di conservazione, sia da eventuale modulistica utilizzata sia, per i notai, dall’atto notarile, dal fascicolo del cliente, dal repertorio (per i dati ivi contenuti) che, ai sensi dell’art. 34 del d.lgs. 231/2007, rappresentano modalità idonee di conservazione dei dati ed informazioni acquisiti in sede di adeguata verifica. Va aggiunto che non esiste modulistica ufficiale e, pertanto, ciascun destinatario degli obblighi antiriciclaggio che ritenga opportuno utilizzare moduli potrà utilizzare quelli ritenuti più adeguati alle proprie necessità dello studio. Va ricordato, inoltre, che i dati e le informazioni per i quali vi è obbligo di conservazione sono quelli indicati dall’art. 31 del d.lgs. 231/2007. Laddove i dati e le informazioni risultanti dal fascicolo del cliente, dall’atto notarile, dai repertori e, quindi, conservati secondo quanto consentito dal richiamato art.34, siano adeguati rispetto alle verifiche antiriciclaggio cui è tenuto il destinatario degli obblighi antiriciclaggio, nessuna violazione potrà essere contestata per l’assenza di modulistica. Dati ed informazioni da acquisire. Obbligo di consultazione di motori di ricerca su internet (Google, Safari, Yahoo, Libero, etc.): Il D.lgs. 231/2007 lascia ampia discrezionalità al destinatario degli obblighi antiriciclaggio nell’esecuzione dell’adeguata verifica del cliente. I dati e le informazioni da acquisire devono essere calibrati sulla base del rischio che emerge dal profilo del cliente e dall’operazione o prestazione da eseguire. L’art. 18 elenca il contenuto dei dati e delle informazioni da acquisire, alcuni di essi sono ben determinati, altri sono lasciati alla libera determinazione del destinatario degli obblighi. In quest’ultima area rientrano quei dati e quelle informazioni utili a chiarire eventuali aspetti opachi della prestazione che possono riguardare la provenienza dei fondi utilizzati, la loro destinazione ovvero l’esistenza o meno di un titolare effettivo non svelato. Va chiarito che: i) come affermato dalla giurisprudenza, l’eventuale sospetto deve essere sempre determinato e sostenuto da elementi che facciano ritenere la sussistenza di irregolarità o di anomalie e mai può essere determinato dall’assenza di certezza della piena regolarità delle attività sensibili (Trib. Roma sentenza n. 6076/2017 pubbl. il 12 settembre 2017 RG. 504/2016); ii) i dati ed informazioni da acquisire devono essere coerenti rispetto all’attività svolta dal destinatario degli obblighi antiriciclaggio sulla base del principio espresso nell’art. 2 del d.lgs. 231/2007 che espressamente dispone che i soggetti obbligati adempiono agli obblighi previsti a loro carico tenendo conto dei dati e delle informazioni acquisiti o posseduti nell’esercizio della propria attività istituzionale o professionale. È normale attendersi che la Banca acquisisca le dichiarazioni dei redditi dei clienti dovendo valutare il merito creditizio del cliente, non sarà altrettanto normale avere la medesima aspettativa nei confronti, ad esempio, del notaio chiamato a ricevere una compravendita il quale limiterà l’acquisizione dei dati ed informazioni a quelli coerenti con la prestazione da svolgere. In ordine al valore da attribuire alle dichiarazioni rese dal cliente, va sottolineato che le relative informazioni che il professionista acquisisce non sono mere informazioni prive di
  • 13. 13 valore giuridico da dover riscontrare documentalmente, ma sono informazioni assistite da una presunzione di verità, in quanto il cliente (e/o l’esecutore) sono obbligati a dire la verità, in forza dell’art. 22 del d.lgs. 231/2007, e la violazione di questa disposizione è punita dall’art.55 con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 10.000 euro a 30.000 euro. I dati e le informazioni forniti dal cliente, pertanto, dovranno essere imputabili al cliente e potranno essere messi in discussione esclusivamente in presenza di dubbi, incertezze o incoerenze, secondo il disposto dell’art. 19 del d.lgs. 231/2007 e, solo in queste ipotesi il professionista dovrà acquisire ulteriori dati ed informazioni ovvero effettuare una segnalazione di operazione sospetta. Va chiarito che al professionista non competono poteri investigativi o di polizia giudiziaria, non si chiede pertanto al professionista di svolgere indagini che non gli competono, ma laddove sussistono dubbi o sospetti supportati da anomalie oggettivamente emergenti nell’ambito della prestazione da svolgere sarà necessario inoltrare una segnalazione di operazione sospetta che consentirà alla Guardia di Finanza di eseguire, avendone i poteri e la competenza, l’analisi finanziaria dell’operazione. Va ribadito che il sospetto deve essere sempre determinato e sostenuto da elementi che facciano ritenere la sussistenza di irregolarità o di anomalie e mai può essere determinato dall’assenza di certezza della piena regolarità delle attività sensibili (Trib. Roma sentenza n. 6076/2017 pubbl. il 12 settembre 2017 RG. 504/2016). Si discute se il notaio sia obbligato a consultare attraverso i motori di ricerca (Google, Safari, Yahoo, Libero, etc.) le notizie presenti su internet e se un fatto presente su internet possa presumersi conosciuto dal destinatario degli obblighi antiriciclaggio. Sul primo punto, nessuno dubita che sia possibile consultare criticamente qualunque fonte sotto la propria responsabilità, tuttavia non può ritenersi che internet sia una fonte pubblica attendibile e, quindi, una banca dati da consultare obbligatoriamente da parte del destinatario degli obblighi antiriciclaggio. La rete internet non è soggetto ad alcun controllo e circolano informazioni corrette e fake news spesso difficilmente distinguibili tra loro. Per quanto riguarda il secondo aspetto, il principio valido nel nostro Ordinamento per la presunzione di conoscenza riguarda esclusivamente i fatti notori: il fatto notorio, derogando al principio dispositivo delle prove e al principio del contraddittorio, va inteso come fatto acquisito alle conoscenze della collettività, con tale grado di certezza da apparire indubitabile ed incontestabile. Ne consegue che restano estranei a tale nozione le acquisizioni specifiche di natura tecnica, gli elementi valutativi che implicano cognizioni particolari o richiedono il preventivo accertamento di particolari dati, nonché quelle nozioni che rientrano nella scienza privata del giudice, poiché questa, in quanto non universale, non rientra nella categoria del notorio (ex multis cfr. Corte di Cassazione n.25218 dell’11 ottobre 2018). Obbligo di segnalazione in presenza di anomalie non legate a presupposti di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo: Per quanto riguarda l’obbligo di segnalazione, ugualmente l’interprete si trova di fronte ad un’ampia area grigia, l’area del sospetto e della ragionevolezza dei motivi per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio. Come osservato dal Tribunale di Roma, 2° sezione, nella sentenza del 3 novembre 2021 “E’ necessario che l’atto di disposizione – per il quale sussiste l’obbligo di segnalazione – abbia ad oggetto beni o diritti che si sospetti provenire da un’attività illecita di rilevo penale”; è necessario che il professionista, esaminando le operazioni effettuate precedentemente al conferimento dell’incarico in proprio favore da parte del cliente, avesse fondati motivi per sospettare che
  • 14. 14 le somme ed i valori utilizzati avessero provenienza illecita non essendo sufficiente che l’operazione posta in essere, in linea di astrazione, potesse essere in frode ai creditori ovvero distrattiva delle risorse finanziarie della società partecipante all’operazione. “E' determinante per l’invio della SOS (e per l’accertamento della violazione del relativo obbligo) la provenienza illecita della provvista – o quantomeno il sospetto di ciò – piuttosto che l’illiceità astratta dell’operazione visionata o in qualunque modo conosciuta dal soggetto destinatario della norma (professionista, intermediario bancario etc.) (9). Dati ed informazioni non pertinenti la prestazione professionali o acquisiti tramite banche dati non disponibili per il professionista: Nell’ampia discrezionalità dei dati ed informazioni che il destinatario degli obblighi antiriciclaggio può acquisire va detto che il limite fisiologico, come già detto, è dato dall’art. 2 del d.lgs. 231/2007 che nel fissare le finalità ed i principi fondamentali della materia espressamente prevede che i soggetti obbligati adempiono agli obblighi previsti a loro carico tenendo conto dei dati e delle informazioni acquisiti o posseduti nell’esercizio della propria attività istituzionale o professionale. Quindi, sarà normale attendersi che la Banca acquisisca le dichiarazioni dei redditi dei clienti dovendo valutare il merito creditizio del cliente, non sarà altrettanto normale avere la medesima aspettativa nei confronti del notaio chiamato a ricevere una compravendita il quale limiterà l’acquisizione dei dati ed informazioni a quelli coerenti con la prestazione da svolgere. Non si potrà pretendere che il destinatario degli obblighi antiriciclaggio conosca dati ed informazioni che sono contenuti in banche dati non accessibili al destinatario stesso o la cui consultazione non rientra nell’attività istituzionale svolta (ad esempio, informazioni circa le denunzie dei redditi, i redditi dichiarati, l’eventuale presenza di carichi pendenti o di condanne penali, etc.). Così come gli elementi di sospetto acquisiti dalla Guardia di Finanza durante le indagini svolte, relativi a fatti successivi alla prestazione o estranei alla prestazione professionale, non possono costituire presupposto per l’accertamento della violazione dell’obbligo di segnalazione di operazione sospetta (Cfr. Tribunale di Roma, 2° sezione, 22 ottobre 2020/5 gennaio 2021). Violazione dell’obbligo di segnalazione nel presupposto che il professionista non ha acquisito dati ed informazioni che sarebbero stati decisivi ai fini della segnalazione: Fattispecie meritevole di riflessione è la contestazione dell’omessa segnalazione sulla base di dati ed informazioni che non furono acquisiti dal destinatario degli obblighi antiriciclaggio, ma che secondo l’Organo accertatore e giudicante sarebbero dovuti essere acquisiti e se fossero stati acquisiti avrebbero fondato un presupposto per la segnalazione. È vero che l’elemento soggettivo nelle violazioni amministrative è indifferente e, pertanto, non è richiesta un’omissione dolosa, ma è altrettanto vero che anche per le sanzioni amministrative la responsabilità non può essere oggettiva, ma deve fondarsi quanto meno su un comportamento negligente che, nel caso di specie può riferirsi ad un’erronea colposa valutazione di un dato o informazione presenti, ma non ad un’errata valutazione di un dato (9) Cfr. CASTORINO Antonino, RISTUCCIA TUFARELLI & Partners e MEZZASALMA Francesco Mezzasalma, RISTUCCIA TUFARELLI & Partners, AML: il Tribunale di Roma delinea i limiti degli obblighi di segnalazione antiriciclaggio, in DB Non solo diritto Bancario al link: https://www.dirittobancario.it/art/aml-il-tribunale-di- roma-delinea-i-limiti-degli-obblighi-di-segnalazione-antiriciclaggio/?fbclid=IwAR2- vOggh8WYRRCU_gAZ79ZYVwwJXOdqXXjMOu4YXfNxzRsDAtpoqc6RVGE.
  • 15. 15 inesistente perché non presente. Invero, l’art. 35 del d.lgs. 23172007 non si limita a prescrivere genericamente un obbligo di segnalazione, ma declina l’obbligo di segnalazione sulla base di tre condotte ben individuate: “i soggetti obbligati … inviano una segnalazione di operazione sospetta quando i) sanno, ii) sospettano o iii) hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo”. L’omessa segnalazione, pertanto, pur essendo violazione amministrativa presuppone che gli elementi di fatto che avrebbero obbligato il professionista alla segnalazione debbano essere rilevabili dalla prestazione in modo oggettivo e concreto e non solo in modo presunto ed astratto. ***