2. IV DIRETTIVA – LEGGE
DELEGAZIONE EUROPEA
– D.LGS 25 MAGGIO 2017
N. 90
NUOVI OBIETTIVI -
CUSTOMER DUE
DILIGENCE E
PRESTAZIONE NOTARILE
FAQ DEL MEF –
CIRCOLARE MEF 6
LUGLIO 2017
REGOLE TECNICHE
LINEE GUIDA CNN (Cfr:
Regola tecnica n. 2)
Notaio Marco Krogh
2
IL PRINCIPIO DELLA PROPORZIONALITA’
RISPETTO AL RISCHIO E RISPETTO ALLE
PECULIARITA’ E SPECIFICITA’ DELL’ATTIVITA’ SVOLTA
3. Notaio Marco Krogh3
Organismi di
autoregolamentazione
Nuovi e più intensi
poteri agli Ordini
Professionali
Cliente
Esecutore
Titolare effettivo
Persone Politicamente
Esposte (PPE)
domestiche
Operazione occasionale
prestazione
professionale
rapporto continuativo
4. Notaio Marco Krogh
4
Le prestazioni professionali a contenuto patrimoniale
Il limite di 15.000 euro resta per le operazioni
occasionali (Cfr. regola tecnica n 1)
MAPPATURA DEL
RISCHIO: I) Rischio
inerente. II) Rischio
specifico. III)
Rischio effettivo.
Ranking
Obblighi
calibrati in
rapporto al
rischio effettivo
Esame della
posizione
giuridica del
cliente
Dichiarazioni
fiscali e
pagamento
tributi
5. Identificazione del cliente e del titolare effettivo;
Scopo e natura dell’operazione (Cfr. Regola tecnica n. 4)
Relazione tra prestazione ed attività svolta
(area geografica)
Relazione tra cliente, esecutore e titolare effettivo
Per i casi a maggior rischio: acquisizione di ulteriori
informazioni sulla situazione economica e finanziaria
Notaio Marco Krogh
5
6. ACQUISIZIONE DEL DOCUMENTO D’IDENTITA’ NON SCADUTO IN FORMATO CARTACEO O DIGITALE
(Cfr.: Regola tecnica n. 7)
ACQUISIZIONE INFORMAZIONI SULLA NATURA E SULLO SCOPO DELLA PRESTAZIONE
(Cfr. Regola tecnica n.4)
IL CLIENTE HA L’OBBLIGO DI FORNIRE PER ISCRITTO I DATI E LE INFORMAZIONI PER LA VERIFICA
(art. 19 e 22 D.Lgs. 231/2007)
CLIENTE NON PRESENTE, CLIENTE GIA’ VERIFICATO
(Cfr.: Regola tecnica n.7)
CASI INCERTI, DUBBI O INCONGRUENTI
(Art. 19 D.LGS. 231/2007)
TEMPISTICA
(cfr.: Regola tecnica n.8)
Notaio Marco Krogh
6
8. Obbligo a carico del cliente di fornire per iscritto tutte le informazioni
(responsabilità penale)
Amministratori, Fondatori e Fiduciari (Per le società dotate di personalità giuridica e le
persone giuridiche private: obbligo di conservare per un periodo non inferiore a cinque anni
tutte le informazioni adeguate, aggiornate ed accurate sulla titolarità effettiva).
Sezione del Registro delle Imprese per le Imprese con personalità giuridica, per
Persone Giuridiche e per i trust con rilevanza fiscale
Notaio Marco Krogh
8
9. Notaio Marco Krogh
9
E’ rimesso agli organismi di autoregolamentazione l’emanazione
di regole tecniche che fissino misure semplificate di adeguata
verifica.
Sono dettati meri criteri per l’individuazione di clienti ovvero di operazioni
a basso rischio. Non è più prevista un’esenzione tout court dagli obblighi
di adeguata verifica in presenza di Banche, Pubblica amministrazione e
società quotate (Cfr.: Regola tecnica n.5) .
10. Notaio Marco Krogh
10
• E’ rimesso agli organismi di
autoregolamentazione l’emanazione di regole
tecniche che fissino misure rafforzate di
adeguata verifica.
In presenza di un elevato
rischio di riciclaggio,
tenuto conto dei criteri
previsti dall’art. 24 D.Lgs.
231/2007
Vanno applicate sempre misure di adeguata verifica
rafforzata in presenza di cliente o titolare effettivo che
sia una PPE ovvero che abbia cessato di esserlo da più
di un anno.
11. Notaio Marco Krogh
11
La
documentazione
conservata deve
consentire quanto
meno
Data
conferimento
incarico
dati identificativi
del cliente, del
titolare effettivo
e dell’esecutore
data
dell’operazione;
mezzi di
pagamento
utilizzati
Abolizione del
Registro della
clientela
12. Notaio Marco Krogh
12
INDICATORI DI
ANOMALIA
OBBLIGO DI
ASTENSIONE E SUA
DEROGA (Cfr.:
Regola tecnica n. 7)
SEGNALAZIONE
TARDIVA
TRASMISSIONE
DELLA
SEGNALAZIONE –
FLUSSO DI
RITORNO
RISERVATEZZA
(fascicolo PM e
fascicolo
dibattimentale)
13. Notaio Marco Krogh13
Le criticità non risolte
I miglioramenti apportati al sistema
Gli obiettivi della riforma e le aspettative
14. Notaio Marco Krogh14
Le FAQ del MEF – Le regole tecniche
La circolare MEF del 6 luglio 2017
Il D.Lgs. 25 MAGGIO 2017 n. 90
16. Notaio Marco Krogh16
CARATTERISTICHE
GENERALI
VIOLAZIONI “BASE”,
PRIVE DI CIRCOSTANZE
ATTENUANTI O
AGGRAVANTI
VIOLAZIONI
“QUALIFICATE” : GRAVI,
RIPETUTE O
SISTEMATICHE,
OVVERO PLURIME
VIOLAZIONI DI LIEVE
ENTITA’ (MERAMENTE
FORMALI)
VIOLAZIONE SOS CHE
COMPORTA UN
VANTAGGIO
ECONOMICO
17. Notaio Marco Krogh
17
a) dell’intensità e del
grado dell’elemento
soggettivo, anche avuto
riguardo all’ascrivibilità,
in tutto o in parte, della
violazione alla carenza,
all’incompletezza o alla
non adeguata diffusione
di prassi operative e
procedure di controllo
interno;
b) del grado di
collaborazione
con le autorità
di cui all’articolo
21, comma 2,
lett. a);
c) della rilevanza ed
evidenza dei motivi
del sospetto, anche
avuto riguardo al
valore dell’ operazione
e alla loro incoerenza
rispetto alle
caratteristiche del
cliente e del relativo
rapporto;
d) della reiterazione e
diffusione dei
comportamenti, anche
in relazione alle
dimensioni, alla
complessità
organizzativa e
all’operatività del
soggetto obbligato.
18. Notaio Marco Krogh18
VIOLAZIONE ADEGUATA
VERIFICA ED OBBLIGHI
CONSERVAZIONE
SANZIONE
BASE
SANZIONE PER VIOLAZIONI
GRAVI, RIPETUTE O
SISTEMATICHE OVVERO PLURIME
VIOLAZIONI
LIEVI
20. Operazioni frazionate - cumulo – altre
infrazioni
Obbligo comunicazione
Competenza
Oblazione
Notaio Marco Krogh
20
21. Notaio Marco Krogh
21
Applicazione delle
sanzioni disciplinari, ai
sensi e per gli effetti
dei rispettivi
ordinamenti di settore
Decreto che irroga le
sanzioni è pubblicato
senza ritardo e per
estratto, su apposita
sezione del sito web
del Ministero
dell’economia e delle
finanze
Interdizione dalla
professione da due
mesi a cinque anni
22. Nuovi termini di definizione del procedimento e prescrizione
Decreto di condanna
Richiesta di audizione - parere commissione
Presentazione documenti e memorie
Contestazione infrazione
I soggetti che possono procedere alla contestazione
Notaio Marco Krogh
22
23. inversione onere prova nel caso di decreto di condanna
Opposizione al decreto di condanna
Oblazione successiva al decreto di condanna
Oblazione che precede il procedimento amministrativo
Notaio Marco Krogh
23
24. Omessa segnalazione in concorso con altre violazioni
(Cfr.: Art. 58, co. 5, D. Lgs. 231/2007)
Continuazione – reiterazione delle violazioni
Concorso formale - Cumulo giuridico
Notaio Marco Krogh
24
LEGGE 15 dicembre 2014, n. 186
Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero nonche' per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale. Disposizioni in materia di autoriciclaggio. (GU n. 292 del 17-12-2014)
Art. 3
Modifiche al codice penale in materia di autoriciclaggio
1. All'articolo 648-bis, primo comma, del codice penale, le parole: «1.032 a euro 15.493» sono sostituite dalle seguenti: «5.000 a euro 25.000».
2. All'articolo 648-ter, primo comma, del codice penale, le parole: «1.032 a euro 15.493» sono sostituite dalle seguenti: «5.000 a euro 25.000».
3. Dopo l'articolo 648-ter del codice penale e' inserito il seguente:
«Art. 648-ter. 1. - (Autoriciclaggio).
Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attivita' economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilita' provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.
Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il denaro, i beni o le altre utilita' provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.
Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilita' provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalita' di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni.
Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilita' vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.
La pena e' aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attivita' bancaria o finanziaria o di altra attivita' professionale.
La pena e' diminuita fino alla meta' per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilita' provenienti dal delitto.
Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648».
4. All'articolo 648-quater del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, le parole: «articolo 648-bis e 648-ter» sono sostituite dalle seguenti: «articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1»;
b) al terzo comma, le parole: «648-bis e 648-ter» sono sostituite dalle seguenti: «648-bis, 648-ter e 648-ter.1».
5. All'articolo 25-octies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «e 648-ter» sono sostituite dalle seguenti: «, 648-ter e 648-ter.1»;
b) alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonche' autoriciclaggio».
LEGGE 15 dicembre 2014, n. 186
Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero nonche' per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale. Disposizioni in materia di autoriciclaggio. (GU n. 292 del 17-12-2014)
Art. 3
Modifiche al codice penale in materia di autoriciclaggio
1. All'articolo 648-bis, primo comma, del codice penale, le parole: «1.032 a euro 15.493» sono sostituite dalle seguenti: «5.000 a euro 25.000».
2. All'articolo 648-ter, primo comma, del codice penale, le parole: «1.032 a euro 15.493» sono sostituite dalle seguenti: «5.000 a euro 25.000».
3. Dopo l'articolo 648-ter del codice penale e' inserito il seguente:
«Art. 648-ter. 1. - (Autoriciclaggio).
Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attivita' economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilita' provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.
Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il denaro, i beni o le altre utilita' provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.
Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilita' provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalita' di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni.
Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilita' vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.
La pena e' aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attivita' bancaria o finanziaria o di altra attivita' professionale.
La pena e' diminuita fino alla meta' per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilita' provenienti dal delitto.
Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648».
4. All'articolo 648-quater del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, le parole: «articolo 648-bis e 648-ter» sono sostituite dalle seguenti: «articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1»;
b) al terzo comma, le parole: «648-bis e 648-ter» sono sostituite dalle seguenti: «648-bis, 648-ter e 648-ter.1».
5. All'articolo 25-octies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «e 648-ter» sono sostituite dalle seguenti: «, 648-ter e 648-ter.1»;
b) alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonche' autoriciclaggio».