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Obblighi e sanzioni derivanti
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IV DIRETTIVA – LEGGE
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FISICHE
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Obbligo a carico del cliente di fornire per iscritto tutte le informazioni
(responsabilità penale)
Amministratori, Fondatori e Fiduciari (Per le società dotate di personalità giuridica e le
persone giuridiche private: obbligo di conservare per un periodo non inferiore a cinque anni
tutte le informazioni adeguate, aggiornate ed accurate sulla titolarità effettiva).
Sezione del Registro delle Imprese per le Imprese con personalità giuridica, per
Persone Giuridiche e per i trust con rilevanza fiscale
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8
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9
E’ rimesso agli organismi di autoregolamentazione l’emanazione
di regole tecniche che fissino misure semplificate di adeguata
verifica.
Sono dettati meri criteri per l’individuazione di clienti ovvero di operazioni
a basso rischio. Non è più prevista un’esenzione tout court dagli obblighi
di adeguata verifica in presenza di Banche, Pubblica amministrazione e
società quotate (Cfr.: Regola tecnica n.5) .
Notaio Marco Krogh
10
• E’ rimesso agli organismi di
autoregolamentazione l’emanazione di regole
tecniche che fissino misure rafforzate di
adeguata verifica.
In presenza di un elevato
rischio di riciclaggio,
tenuto conto dei criteri
previsti dall’art. 24 D.Lgs.
231/2007
Vanno applicate sempre misure di adeguata verifica
rafforzata in presenza di cliente o titolare effettivo che
sia una PPE ovvero che abbia cessato di esserlo da più
di un anno.
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del cliente, del
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pagamento
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INDICATORI DI
ANOMALIA
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ASTENSIONE E SUA
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TARDIVA
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Notaio Marco Krogh
17
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interno;
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evidenza dei motivi
del sospetto, anche
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e alla loro incoerenza
rispetto alle
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comportamenti, anche
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Notaio Marco Krogh18
VIOLAZIONE ADEGUATA
VERIFICA ED OBBLIGHI
CONSERVAZIONE
SANZIONE
BASE
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GRAVI, RIPETUTE O
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Notaio Marco Krogh19
VIOLAZIONE
SEGNALAZIONE
OPERAZIONE SOSPETTA
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SANZIONE PER VIOLAZIONI GRAVI
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20
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2018 krogh antiriciclaggio

  • 1. 1 Obblighi e sanzioni derivanti dalla normativa antiriciclaggio
  • 2. IV DIRETTIVA – LEGGE DELEGAZIONE EUROPEA – D.LGS 25 MAGGIO 2017 N. 90 NUOVI OBIETTIVI - CUSTOMER DUE DILIGENCE E PRESTAZIONE NOTARILE FAQ DEL MEF – CIRCOLARE MEF 6 LUGLIO 2017 REGOLE TECNICHE LINEE GUIDA CNN (Cfr: Regola tecnica n. 2) Notaio Marco Krogh 2 IL PRINCIPIO DELLA PROPORZIONALITA’ RISPETTO AL RISCHIO E RISPETTO ALLE PECULIARITA’ E SPECIFICITA’ DELL’ATTIVITA’ SVOLTA
  • 3. Notaio Marco Krogh3 Organismi di autoregolamentazione Nuovi e più intensi poteri agli Ordini Professionali Cliente Esecutore Titolare effettivo Persone Politicamente Esposte (PPE) domestiche Operazione occasionale prestazione professionale rapporto continuativo
  • 4. Notaio Marco Krogh 4 Le prestazioni professionali a contenuto patrimoniale Il limite di 15.000 euro resta per le operazioni occasionali (Cfr. regola tecnica n 1) MAPPATURA DEL RISCHIO: I) Rischio inerente. II) Rischio specifico. III) Rischio effettivo. Ranking Obblighi calibrati in rapporto al rischio effettivo Esame della posizione giuridica del cliente Dichiarazioni fiscali e pagamento tributi
  • 5. Identificazione del cliente e del titolare effettivo; Scopo e natura dell’operazione (Cfr. Regola tecnica n. 4) Relazione tra prestazione ed attività svolta (area geografica) Relazione tra cliente, esecutore e titolare effettivo Per i casi a maggior rischio: acquisizione di ulteriori informazioni sulla situazione economica e finanziaria Notaio Marco Krogh 5
  • 6. ACQUISIZIONE DEL DOCUMENTO D’IDENTITA’ NON SCADUTO IN FORMATO CARTACEO O DIGITALE (Cfr.: Regola tecnica n. 7) ACQUISIZIONE INFORMAZIONI SULLA NATURA E SULLO SCOPO DELLA PRESTAZIONE (Cfr. Regola tecnica n.4) IL CLIENTE HA L’OBBLIGO DI FORNIRE PER ISCRITTO I DATI E LE INFORMAZIONI PER LA VERIFICA (art. 19 e 22 D.Lgs. 231/2007) CLIENTE NON PRESENTE, CLIENTE GIA’ VERIFICATO (Cfr.: Regola tecnica n.7) CASI INCERTI, DUBBI O INCONGRUENTI (Art. 19 D.LGS. 231/2007) TEMPISTICA (cfr.: Regola tecnica n.8) Notaio Marco Krogh 6
  • 7. Notaio Marco Krogh 7 SOCIETA’ DI CAPITALI PERSONE GIURIDICHE TRUST PERSONE FISICHE ALTRI SOGGETTI
  • 8. Obbligo a carico del cliente di fornire per iscritto tutte le informazioni (responsabilità penale) Amministratori, Fondatori e Fiduciari (Per le società dotate di personalità giuridica e le persone giuridiche private: obbligo di conservare per un periodo non inferiore a cinque anni tutte le informazioni adeguate, aggiornate ed accurate sulla titolarità effettiva). Sezione del Registro delle Imprese per le Imprese con personalità giuridica, per Persone Giuridiche e per i trust con rilevanza fiscale Notaio Marco Krogh 8
  • 9. Notaio Marco Krogh 9 E’ rimesso agli organismi di autoregolamentazione l’emanazione di regole tecniche che fissino misure semplificate di adeguata verifica. Sono dettati meri criteri per l’individuazione di clienti ovvero di operazioni a basso rischio. Non è più prevista un’esenzione tout court dagli obblighi di adeguata verifica in presenza di Banche, Pubblica amministrazione e società quotate (Cfr.: Regola tecnica n.5) .
  • 10. Notaio Marco Krogh 10 • E’ rimesso agli organismi di autoregolamentazione l’emanazione di regole tecniche che fissino misure rafforzate di adeguata verifica. In presenza di un elevato rischio di riciclaggio, tenuto conto dei criteri previsti dall’art. 24 D.Lgs. 231/2007 Vanno applicate sempre misure di adeguata verifica rafforzata in presenza di cliente o titolare effettivo che sia una PPE ovvero che abbia cessato di esserlo da più di un anno.
  • 11. Notaio Marco Krogh 11 La documentazione conservata deve consentire quanto meno Data conferimento incarico dati identificativi del cliente, del titolare effettivo e dell’esecutore data dell’operazione; mezzi di pagamento utilizzati Abolizione del Registro della clientela
  • 12. Notaio Marco Krogh 12 INDICATORI DI ANOMALIA OBBLIGO DI ASTENSIONE E SUA DEROGA (Cfr.: Regola tecnica n. 7) SEGNALAZIONE TARDIVA TRASMISSIONE DELLA SEGNALAZIONE – FLUSSO DI RITORNO RISERVATEZZA (fascicolo PM e fascicolo dibattimentale)
  • 13. Notaio Marco Krogh13 Le criticità non risolte I miglioramenti apportati al sistema Gli obiettivi della riforma e le aspettative
  • 14. Notaio Marco Krogh14 Le FAQ del MEF – Le regole tecniche La circolare MEF del 6 luglio 2017 Il D.Lgs. 25 MAGGIO 2017 n. 90
  • 15. Notaio Marco Krogh15 RILEVANZA DELL’ELEMENTO SOGGETTIVO ADEGUATA VERIFICA (atti simulati) OBBLIGHI DI CONSERVAZIONE OBBLIGHI A CARICO DEL CLIENTE DIVIETO COMUNICAZIONE (contravvenzione) OBBLIGO DI SEGNALAZIONE
  • 16. Notaio Marco Krogh16 CARATTERISTICHE GENERALI VIOLAZIONI “BASE”, PRIVE DI CIRCOSTANZE ATTENUANTI O AGGRAVANTI VIOLAZIONI “QUALIFICATE” : GRAVI, RIPETUTE O SISTEMATICHE, OVVERO PLURIME VIOLAZIONI DI LIEVE ENTITA’ (MERAMENTE FORMALI) VIOLAZIONE SOS CHE COMPORTA UN VANTAGGIO ECONOMICO
  • 17. Notaio Marco Krogh 17 a) dell’intensità e del grado dell’elemento soggettivo, anche avuto riguardo all’ascrivibilità, in tutto o in parte, della violazione alla carenza, all’incompletezza o alla non adeguata diffusione di prassi operative e procedure di controllo interno; b) del grado di collaborazione con le autorità di cui all’articolo 21, comma 2, lett. a); c) della rilevanza ed evidenza dei motivi del sospetto, anche avuto riguardo al valore dell’ operazione e alla loro incoerenza rispetto alle caratteristiche del cliente e del relativo rapporto; d) della reiterazione e diffusione dei comportamenti, anche in relazione alle dimensioni, alla complessità organizzativa e all’operatività del soggetto obbligato.
  • 18. Notaio Marco Krogh18 VIOLAZIONE ADEGUATA VERIFICA ED OBBLIGHI CONSERVAZIONE SANZIONE BASE SANZIONE PER VIOLAZIONI GRAVI, RIPETUTE O SISTEMATICHE OVVERO PLURIME VIOLAZIONI LIEVI
  • 19. Notaio Marco Krogh19 VIOLAZIONE SEGNALAZIONE OPERAZIONE SOSPETTA SANZIONE BASE SANZIONE PER VIOLAZIONI GRAVI RIPETUTE O SISTEMATICHE, OVVERO PLURIME VIOLAZIONI CHE PRODUCONO UN VANTAGGIO ECONOMICO
  • 20. Operazioni frazionate - cumulo – altre infrazioni Obbligo comunicazione Competenza Oblazione Notaio Marco Krogh 20
  • 21. Notaio Marco Krogh 21 Applicazione delle sanzioni disciplinari, ai sensi e per gli effetti dei rispettivi ordinamenti di settore Decreto che irroga le sanzioni è pubblicato senza ritardo e per estratto, su apposita sezione del sito web del Ministero dell’economia e delle finanze Interdizione dalla professione da due mesi a cinque anni
  • 22. Nuovi termini di definizione del procedimento e prescrizione Decreto di condanna Richiesta di audizione - parere commissione Presentazione documenti e memorie Contestazione infrazione I soggetti che possono procedere alla contestazione Notaio Marco Krogh 22
  • 23. inversione onere prova nel caso di decreto di condanna Opposizione al decreto di condanna Oblazione successiva al decreto di condanna Oblazione che precede il procedimento amministrativo Notaio Marco Krogh 23
  • 24. Omessa segnalazione in concorso con altre violazioni (Cfr.: Art. 58, co. 5, D. Lgs. 231/2007) Continuazione – reiterazione delle violazioni Concorso formale - Cumulo giuridico Notaio Marco Krogh 24
  • 25. Notaio Marco Krogh 25 successioni delle leggi nel tempo comparazione delle sanzioni favor rei abolitio criminis

Notas do Editor

  1. LEGGE 15 dicembre 2014, n. 186 Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero nonche' per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale. Disposizioni in materia di autoriciclaggio. (GU n. 292 del 17-12-2014) Art. 3 Modifiche al codice penale in materia di autoriciclaggio 1. All'articolo 648-bis, primo comma, del codice penale, le parole: «1.032 a euro 15.493» sono sostituite dalle seguenti: «5.000 a euro 25.000». 2. All'articolo 648-ter, primo comma, del codice penale, le parole: «1.032 a euro 15.493» sono sostituite dalle seguenti: «5.000 a euro 25.000». 3. Dopo l'articolo 648-ter del codice penale e' inserito il seguente: «Art. 648-ter. 1. - (Autoriciclaggio). Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attivita' economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilita' provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa. Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il denaro, i beni o le altre utilita' provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilita' provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalita' di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni. Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilita' vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale. La pena e' aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attivita' bancaria o finanziaria o di altra attivita' professionale. La pena e' diminuita fino alla meta' per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilita' provenienti dal delitto. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648». 4. All'articolo 648-quater del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo comma, le parole: «articolo 648-bis e 648-ter» sono sostituite dalle seguenti: «articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1»; b) al terzo comma, le parole: «648-bis e 648-ter» sono sostituite dalle seguenti: «648-bis, 648-ter e 648-ter.1». 5. All'articolo 25-octies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole: «e 648-ter» sono sostituite dalle seguenti: «, 648-ter e 648-ter.1»; b) alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonche' autoriciclaggio».  
  2. LEGGE 15 dicembre 2014, n. 186 Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero nonche' per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale. Disposizioni in materia di autoriciclaggio. (GU n. 292 del 17-12-2014) Art. 3 Modifiche al codice penale in materia di autoriciclaggio 1. All'articolo 648-bis, primo comma, del codice penale, le parole: «1.032 a euro 15.493» sono sostituite dalle seguenti: «5.000 a euro 25.000». 2. All'articolo 648-ter, primo comma, del codice penale, le parole: «1.032 a euro 15.493» sono sostituite dalle seguenti: «5.000 a euro 25.000». 3. Dopo l'articolo 648-ter del codice penale e' inserito il seguente: «Art. 648-ter. 1. - (Autoriciclaggio). Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attivita' economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilita' provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa. Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il denaro, i beni o le altre utilita' provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilita' provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalita' di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni. Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilita' vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale. La pena e' aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attivita' bancaria o finanziaria o di altra attivita' professionale. La pena e' diminuita fino alla meta' per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilita' provenienti dal delitto. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648». 4. All'articolo 648-quater del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo comma, le parole: «articolo 648-bis e 648-ter» sono sostituite dalle seguenti: «articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1»; b) al terzo comma, le parole: «648-bis e 648-ter» sono sostituite dalle seguenti: «648-bis, 648-ter e 648-ter.1». 5. All'articolo 25-octies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole: «e 648-ter» sono sostituite dalle seguenti: «, 648-ter e 648-ter.1»; b) alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonche' autoriciclaggio».