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Periodo dal 1° al 28 Febbraio 2023
LE NOVITÀ (1) NORMATIVE E
GIURISPRUDENZIALI
FEBBRAIO 2023
A cura del Dott. Marco Grondacci
1Normativa Nazionale e Comunitaria – Giurisprudenza della Corte di Giustizia e della Corte Costituzionale pubblicate
sulle Gazzette Ufficiali italiana e della unione europea
2
Sommario
ACQUE TUTELA E GESTIONE................................................................................................................7
Tassonomia Verde della UE come si rapportano le utility del servizio idrico integrato
(Documentazione Nazionale) ................................................................................................................... 7
Metodo per calcolare la componente di sostanza organica nel suolo (Documentazione Nazionale)... 9
AREE PROTETTE BIODIVERSITÀ ......................................................................................................... 10
Aggiornamento dell’elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica atlantica
(Normativa Comunitaria)........................................................................................................................ 10
Aggiornamento dell’elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica
pannonica (Normativa Comunitaria) ..................................................................................................... 10
Aggiornamento dell’elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica
macaronesica (Normativa Comunitaria)................................................................................................ 10
Aggiornamento dell'elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica
mediterranea (Normativa Comunitaria)................................................................................................ 11
Aggiornamento dell’elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica del Mar
Nero (Normativa Comunitaria)............................................................................................................... 11
Aggiornamento dell’elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica alpina
(Normativa Comunitaria)........................................................................................................................ 11
Aggiornamento dell’elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica
continentale (Normativa Comunitaria).................................................................................................. 12
Aggiornamento dell’elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica boreale
(Normativa Comunitaria)........................................................................................................................ 12
Manuale per il prelievo di campioni biologici finalizzato alle analisi genetiche nella Convenzione
CITES (Documentazione Nazionale) ....................................................................................................... 12
Carta della Natura tra le StoryMap dell’EcoAtlante (Documentazione Nazionale) ............................. 13
Progetto «LIFE 20 NAT/IT/001371 CONCEPTU MARIS - CONservation of CEtaceans and Pelagic sea
TUrtles in Med (Normativa Nazionale) .................................................................................................. 14
Progetto LIFE20 NAT/IT/000067 - «STRONG SEA LIFE - Survey and TReament ON Ghost Nets Sea LIFE
(Normativa Nazionale)............................................................................................................................ 14
ARIA ................................................................................................................................................ 15
Progetto LIFE MODERn (NEC): due Decreti per attuare la Direttiva UE emissioni nazionali (Normativa
Nazionale) ............................................................................................................................................... 15
Fondo per risarcire danni agli immobili da inquinamento aria a Taranto (Normativa Nazionale)...... 16
Proventi aste CO2 per fondo programma nazionale controllo inquinamento aria (Normativa
Nazionale) ............................................................................................................................................... 16
Superamento sistematico e persistente del valore limite annuale per il biossido di azoto
(Giurisprudenza Comunitaria)................................................................................................................ 16
BENI PAESAGGISTICI......................................................................................................................... 18
Rafforzamento poteri Soprintendenza speciale per attuare il PNRR (Normativa Nazionale) ............. 18
Semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di beni culturali Normativa Nazionale) 18
3
No a proroghe di disciplina transitoria in deroga alla pianificazione urbanistica (Giurisprudenza
Costituzionale) ........................................................................................................................................ 19
EFFETTO SERRA ................................................................................................................................ 21
Infrastruttura globale di monitoraggio dei gas serra (Normativa Internazionale)............................... 21
Organismi gestione Fondo italiano per il clima (Normativa Nazionale)............................................... 21
Condizioni, criteri e modalità per l'utilizzo delle risorse del «Fondo italiano per il clima» (Normativa
Nazionale) ............................................................................................................................................... 22
Corte dei Conti UE su traguardi non adeguati della Alleanza mondiale per il clima (Documentazione
Comunitaria) ........................................................................................................................................... 22
Comitato centrale per la sicurezza tecnica della transizione energetica e per la gestione dei rischi
climatici (Normativa Nazionale)............................................................................................................. 24
ELETTROMAGNETISMO .................................................................................................................... 26
Effetti della comunicazione wireless 5G sulla salute umana (Documentazione Comunitaria)............ 26
ENERGIA .......................................................................................................................................... 32
Riesame europeo dell'energia elettrica 2023 (Documentazione internazionale)................................ 32
Rapporto sul calo della domanda di gas naturale (Documentazione Nazionale)................................. 33
Relazione di attività 2022 della Banca europea per gli investimenti (Documentazione Comunitaria)34
Atto indirizzo Priorità Politiche del Ministero Ambiente e Sicurezza dell’Energia ancora gas per la
transizione (Documentazione Nazionale).............................................................................................. 36
Credito di imposta per coprire gli aumenti di costi dell’energia elettrica e del gnl(Normativa
Nazionale) ............................................................................................................................................... 36
Con la crisi della guerra Ucraina le rinnovabili hanno evitato costi molto alti alla UE
(Documentazione Internazionale).......................................................................................................... 37
Decarbonizzazione del riscaldamento e del raffreddamento (Documentazione Comunitaria) .......... 38
Contributo dell'Agenzia del demanio alla resilienza energetica nazionale (Normativa Nazionale).... 40
Semplificazione degli interventi di manutenzione degli impianti energetici delle sedi di servizio del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco (Normativa Nazionale)................................................................. 41
Semplificazione per lo sviluppo dell'idrogeno verde e rinnovabile (Normativa Nazionale)................ 42
Disposizioni per l'efficienza energetica a valere sui fondi PREPAC Normativa Nazionale).................. 42
Nuove aree idonee ex lege alla installazione di impianti da fonti rinnovabili (Normativa Nazionale)43
Procedure semplificate per installare impianti fotovoltaici (Normativa Nazionale) ........................... 44
Comunità Energetiche (Normativa Nazionale) ...................................................................................... 44
Riqualificazione e riconversione polo ind.le Piombino compensazioni con nave rigassificatrice
(Normativa Nazionale)............................................................................................................................ 45
Modifica disciplina procedimento autorizzazione unico impianti da fonti rinnovabili e VIA
(Normativa Nazionale)............................................................................................................................ 46
Concessioni da parte dei Comuni di aree per realizzare impianti da fonti rinnovabili (Normativa
Nazionale) ............................................................................................................................................... 46
4
Autorizzazione Paesaggistica e interventi di efficienza energetica e piccoli impianti a fonti rinnovabili
(Normativa Nazionale)............................................................................................................................ 47
Infrastrutture alta tensione FFSS e impianti fotovoltaici (Normativa Nazionale)................................ 48
Impianti fotovoltaici ubicati manufatti strumentali alla attività agricola (Normativa Nazionale)...... 48
Estensione incentivi biogas e biometano (Normativa Nazionale) ........................................................ 49
Estensione periodo possibile riapertura centrali a carbone e a olio combustibile (Normativa
Nazionale) ............................................................................................................................................... 49
INCENTIVI E POLITICHE SOSTENIBILI.................................................................................................. 50
Un progetto per ridurre consumi energia e inquinamento della industria ceramica (Documentazione
Internazionale)........................................................................................................................................ 50
Un piano industriale del Green Deal per l'era a zero emissioni nette (Documentazione Comunitaria)
................................................................................................................................................................. 50
Linee guida ad una scelta consapevole dei metodi per misurare la sostenibilità aziendale
(Documentazione Nazionale) ................................................................................................................. 54
Costituzione dei distretti biologici (Normativa Nazionale) ................................................................... 54
INDUSTRIE A RISCHIO DI INCIDENTE INDUSTRIALE............................................................................. 55
Nuove linee guida per redazione ed esercitazione dei piani emergenza esterni, informazione
popolazione (Normativa Nazionale) ...................................................................................................... 55
INFORMAZIONE PARTECIPAZIONE .................................................................................................... 63
Anac Piano Nazionale Anticorruzione (Normativa Nazionale).............................................................. 63
MARE PORTUALITÀ .......................................................................................................................... 65
Un metodo di calcolo delle emissioni navali nell’ambito portuale (Documentazione Nazionale)...... 65
Applicare il principio "chi inquina paga" al trasporto marittimo del Regno Unito (Documentazione
Internazionale)................................................................................................................................. 69
Aggiornati i canoni per le concessioni demaniali marittime (Normativa Nazionale)........................... 70
Proroga relazione stato del mare (Normativa Nazionale)..................................................................... 70
Incostituzionale la riforma (2021) della programmazione portuale (Giurisprudenza Costituzionale) 71
MOBILITÀ SOSTENIBILE INFRASTRUTTURE ........................................................................................ 78
Ibrid-Plug un test sulla affidabilità in relazione all’obiettivo della neutralità climatica
(Documentazione Internazionale).......................................................................................................... 78
Interventi per il miglioramento della sicurezza stradale dei pedoni (Normativa Nazionale).............. 79
Benefici a fondo perduto a favore di nuove infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici (Normativa
Nazionale) ............................................................................................................................................... 80
Benefici a fondo perduto a favore di nuove infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici nei centri
urbani (Normativa Nazionale)................................................................................................................ 80
Accordo nella UE su emissioni zero per le nuove auto e furgoni nel 2035 (Normativa Comunitaria). 81
Monitoraggio delle tendenze dei consumatori nell'industria automobilistica (Documentazione
Internazionale)........................................................................................................................................ 82
Rapporto Pendolaria 2023 (Documentazione Nazionale)..................................................................... 82
5
Divieti circolazione veicoli trasporto pubblico locale (Normativa Nazionale)...................................... 83
NUCLEARE........................................................................................................................................ 84
Il Comitato economico sociale della UE: prolungare la durata delle centrali nucleari
(Documentazione Comunitaria)............................................................................................................. 84
Ripartizione contributi per siti che ospitano centrali nucleari e impianti del ciclo del combustibile
nucleare (Normativa Nazionale) ............................................................................................................ 85
OGM – BIOTECH............................................................................................................................... 86
Tecniche o metodi di mutagenesi, utilizzati convenzionalmente e divieti diffusione nell’ambiente
(Giurisprudenza Comunitaria)................................................................................................................ 86
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.......................................................................................................... 87
Stato delle entrate e delle spese per l’esercizio 2023 — Agenzia europea dell’ambiente .................. 87
Proroghe assunzioni per supportare attuazione PNRR (Normativa Nazionale)................................... 87
Blocco nuove assunzioni al Ministero dell’Ambiente (Normativa Nazionale) ..................................... 87
RIFIUTI............................................................................................................................................. 89
Rifiuti sanitari assimilabili agli urbani? (Normativa Nazionale)............................................................ 89
Aggiornamento allegati sulla restrizione di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature
elettriche ed elettroniche (Normativa Nazionale)................................................................................. 89
Pubblicati decreti su finanziamenti economia circolare in materia di gestione rifiuti (Normativa
Nazionale) ............................................................................................................................................... 90
La produzione di rifiuti cresce più del PIL. Un confronto con l'Europa che conta (Documentazione
Nazionale) ............................................................................................................................................... 90
Revisione corrispettivi per raccolta e il conferimento ai Consorzi di filiera dei rifiuti di imballaggio
(Normativa Nazionale)............................................................................................................................ 91
Accordo per un nuovo schema di certificazione per la riciclabilità degli imballaggi in plastica
(Documentazione Nazionale) ................................................................................................................. 91
Indagine sul mercato delle materie prime secondarie (Documentazione Comunitaria)..................... 91
Elenco dei soggetti abilitati alla raccolta e gestione degli PFU per l’anno 2023 (Normativa
Nazionale) ............................................................................................................................................... 91
Modalità di dimostrazione dell’iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali (Normativa
Nazionale) ............................................................................................................................................... 92
Idoneità dei veicoli/carrozzerie mobili da soggetti non appartenenti all’Unione Europea e non in
possesso di autorizzazione a soggiornare nel territorio italiano (Normativa Nazionale).................... 92
Raccolta e trasporto dei rifiuti provenienti dalla manutenzione delle aree verdi (Normativa
Nazionale) ............................................................................................................................................... 92
Ancora semplificazioni per la disciplina delle terre e delle rocce da scavo (Normativa Nazionale).... 93
Spostamento termini riperimetrazione siti contaminati nazionali (Normativa Nazionale) ................ 93
Tariffa rifiuti Costo da imputare sugli utenti finali - Conteggio, ai fini della sua riduzione, degli introiti
percepiti dai titolari degli impianti (Giurisprudenza Costituzionale).................................................... 94
RUMORE.......................................................................................................................................... 98
6
Regolamento ONU su emissioni rumorose ciclomotori (Normativa Internazionale) .......................... 98
Spostamento termini per i Piani di Azione di risanamento acustico (Normativa Nazionale).............. 98
Riduzione costi energetici cementifici che recuperano rifiuti come combustibili (Normativa
Nazionale) ............................................................................................................................................. 100
SUOLO ........................................................................................................................................... 101
Riduzione materie prima associate alla deforestazione e al degrado forestale (Normativa
Comunitaria) ......................................................................................................................................... 101
Progettazione degli interventi di difesa del suolo (Documentazione Nazionale) .............................. 103
Blocco assunzione personale a supporto Commissari contro il rischio idrogeologico (Normativa
Nazionale) ............................................................................................................................................. 104
VIA VAS.......................................................................................................................................... 105
Modifica disciplina procedimento autorizzazione unico impianti da fonti rinnovabili e VIA
(Normativa Nazionale).......................................................................................................................... 105
Disposizioni di semplificazione in materia di VIA in casi eccezionali (Normativa Nazionale)............ 105
Nuove modalità di funzionamento delle Commissioni VIA VAS statali (Normativa Nazionale)........ 107
VIGILANZA E ILLECITI AMBIENTALI .................................................................................................. 110
Delitto incendio colposo (Giurisprudenza Costituzionale).................................................................. 110
7
ACQUE TUTELA E GESTIONE
Tassonomia Verde della UE come si rapportano le utility del servizio idrico integrato
(Documentazione Nazionale)
Studio di Laboratorio Ref-Ricerche relativo alla verifica su come le utility del settore idrico si
rapportano al Regolamento sulla tassonomia verde. Il Regolamento (UE) 2020/852 del 18 giugno
2020 (2), meglio noto come “Tassonomia” che richiede alle aziende di misurare l’impatto delle
attività economiche sull’ambiente e i rischi che i cambiamenti climatici possono comportare sulla
gestione delle infrastrutture.
Il Regolamento (UE) 2020/852 del 18 giugno 2020 stabilisce i criteri per determinare se un’attività
economica possa considerarsi ecosostenibile, al fine di individuare il grado di ecosostenibilità di un
investimento.
Il Regolamento si applica:
1. alle misure adottate dagli Stati membri o dall’Unione che stabiliscono obblighi per i
partecipanti ai mercati finanziari o gli emittenti in relazione a prodotti finanziari o
obbligazioni societarie resi disponibili come ecosostenibili;
2. ai partecipanti ai mercati finanziari che mettono a disposizione prodotti finanziari alle
imprese soggette all’obbligo di pubblicare una dichiarazione di carattere non finanziario o
una dichiarazione consolidata di carattere non finanziario ai sensi, rispettivamente,
dell’articolo 19 bis o dell’articolo 29 bis della direttiva 2013/34/UE (3) del Parlamento
europeo e del Consiglio: bilanci di società per azioni, la società in accomandita per azioni, la
società a responsabilità limitata.
Il regolamento stabilisce regole di trasparenza per le aziende interessate dal provvedimento sulle
modalità con cui vengono rispettati gli obiettivi ambientali stabiliti dallo stesso. Gli stati membri
dovranno stabilire sanzioni in caso di violazioni delle suddette regole.
Con specifico riferimento al Servizio Idrico Integrato, la Tassonomia è parte integrante delle “Linee Guida
Operative degli Investimenti in Opere Pubbliche dedicate al Settore Idrico” del Ministero delle
Infrastrutture, rese pubbliche ad ottobre 2022 (4) con cui si dettagliano la metodologia di applicazione e il
rispetto dei criteri tassonomici per determinare la dimensione di sostenibilità degli interventi, in chiave
ambientale e sociale. I medesimi principi sono altresì rinvenibili in tutti gli altri strumenti di finanza
aziendale (EU Green Bond, Green Loan, Sustainability Linked Bond/Loan, Corporate Sustainability
Loan).
In Italia sono 11 i gruppi societari o le utility assoggettati agli obblighi di rendicontazione in
aderenza ai principi contenuti nel Regolamento UE 2020/852, in quanto tenuti alla redazione
della Dichiarazione Non Finanziaria (DNF). Un numero che nei prossimi anni è destinato
a quintuplicarsi, visto l’allargamento del perimetro previsto dalla Corporate Sustainability
Reporting Directive (CSRD).
2
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32020R0852&from=IT
3
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/it/TXT/?uri=CELEX:32013L0034
4
https://www.mit.gov.it/nfsmitgov/files/media/documentazione/2022-
09/LINEE%20GUIDA%20SETTORE%20IDRICO_14.09.2022.pdf
8
La Direttiva (UE) 2022/2464 (5)del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2022
modifica la Direttiva 2013/34/UE (6) sui bilanci di imprese. La Direttiva 2022/2464 introduce
un nuovo articolo 19-bis alla vecchia Direttiva del 2013, Nel nuovo articolo si prevede che le
imprese di grandi dimensioni e le piccole e medie imprese, ad eccezione delle microimprese
includono nella relazione sulla gestione informazioni necessarie alla comprensione dell'impatto
dell'impresa sulle questioni di sostenibilità, nonché informazioni necessarie alla comprensione del
modo in cui le questioni di sostenibilità influiscono sull'andamento dell'impresa, sui suoi risultati e
sulla sua situazione. Per un approfondimento di questa Direttiva (7).
Secondo lo studio di Ref-Ricerche la CSRD, infatti estenderà l’obbligo di rendicontazione, ivi
comprese le richieste di allineamento alla Tassonomia, ad un numero crescente di soggetti e
secondo differenti tempistiche: dal 2024 per le aziende già obbligate a rendicontare una DNF, dal
2025 per le grandi imprese definite secondo i criteri dimensionali comunitari e, infine, alle PMI dal
2026.
Nello specifico per il settore idrico, dal 2025, oltre il 50% delle aziende del servizio idrico saranno
impattate dagli obblighi di rendicontazione ai sensi della Tassonomia, con una popolazione
interessata che salirà da 19 a 49 milioni di abitanti e un volume di investimenti soggetti ad analisi
per la verifica di allineamento destinato a raddoppiare da circa 1,1 a 2,4 miliardi di euro all’anno.
Sono valori che coprono oltre l’80% della popolazione italiana e degli investimenti espressi del
servizio idrico.
Secondo lo studio diversi gestori del servizio idrico non hanno fornito informazioni sufficienti e/o
allineate alla rendicontazione richiesta dalla Tassonomia. Le maggiori carenze dal punto di vista
delle modalità di esposizione delle informazioni adottate dalle aziende riguardano soprattutto tre
aspetti:
1. la mancanza di dati precisi riguardo alle percentuali di eleggibilità di ciascun indicatore e attività
tassonomica associata;
2. l’utilizzo di una nomenclatura non direttamente riconducibile a quella indicata negli Allegati
degli obiettivi climatici;
3. l’aggregazione delle percentuali di eleggibilità per segmento di attività aziendale e non per
indicatore o attività tassonomica, come richiesto dal Regolamento UE.
Di queste aziende, sia mono che multi-utility, l’eleggibilità media considerando i tre indicatori di
riferimento(quota di fatturato, spesa per investimenti e costi operativi) è di circa il 66%. Più
precisamente, del 60% con riferimento al fatturato eleggibile, del 74% in relazione agli
investimenti e del 64% per i costi operativi. Percentuali abbastanza elevate rispetto ad altri settori,
nonostante la natura multi-utility di alcuni degli operatori presenti nel perimetro di indagine.
Focalizzandosi invece sulle sole mono-utility, le percentuali di eleggibilità salgono di quasi un terzo
con tutti e tre gli indicatori che in media superano il 90% (93% per il fatturato e il 92% sia per gli
investimenti che per i costi operativi). Una evidenza che conferma che le attività del servizio idrico
rientrano tra quelle a maggiore potenziale in termini di contributo agli obiettivi del Green Deal,
complementari e non conflittuali rispetto agli obiettivi della Tassonomia stessa.
LINK ALLA SINTESI E LA POSITION PAPER COMPLETO:
https://laboratorioref.it/tassonomia-ue-e-eleggibile-oltre-il-90-del-servizio-idrico-italiano/
5
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32022L2464&from=IT
6
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013L0034-
20211221&qid=1672153636414&from=IT
7
https://notedimarcogrondacci.blogspot.com/2023/01/rendicontazione-societaria-di.html
9
Metodo per calcolare la componente di sostanza organica nel suolo
(Documentazione Nazionale)
Pubblicazione studio di Ispra che illustra come l’analisi degli isotopi stabili del carbonio e
dell’azoto è possibile quantificare il contributo alla sostanza organica totale derivante o dalla
trasformazione naturale della componente biotica o da fonti antropiche come, ad esempio scarichi
urbani e/o industriali. Recenti ricerche hanno dimostrato l’efficacia di tali indagini
nell’identificazione e valutazione dei contributi alla sostanza organica derivanti da sorgenti
multiple, infatti gli isotopi stabili del carbonio e dell’azoto mostrano una composizione isotopica
caratteristica della sorgente da cui si originano.
Questo caso studio si basa sui dati isotopici della sostanza organica dell’invaso del Pertusillo
presente sia nei sedimenti, sia disciolta in acqua e sia adsorbita sul materiale particellato sospeso,
inoltre sono state valutate anche le potenziali fonti presenti nell’area, quali plancton, sostanze
petrolifere, scarichi urbani e fonti agricole.
TESTO STUDIO:
https://www.isprambiente.gov.it/it/pubblicazioni/quaderni/laboratorio/applicazione-dell-
analisi-isotopica-per-l-apporzionamento-della-sostanza-organica-studio-di-un-invaso-artificiale
10
AREE PROTETTE BIODIVERSITÀ
Aggiornamento dell’elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione
biogeografica atlantica (Normativa Comunitaria)
La regione biogeografica atlantica, di cui all’articolo 1, lettera c), punto iii), della direttiva
92/43/CEE (direttiva Habitat tutela biodiversità - 8), comprende i territori dell’Unione di Irlanda e
Paesi Bassi e parti dei territori dell’Unione di Belgio, Danimarca, Germania, Spagna, Francia e
Portogallo.
Con Decisione di Esecuzione (UE) 2023/238 della Commissione del 26 gennaio 2023 è stata adottato
il sedicesimo aggiornamento dell’elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica
atlantica.
TESTO DECISIONE 2023/238:
http://publications.europa.eu/resource/cellar/27a1bf6c-a68b-11ed-b508-
01aa75ed71a1.0013.03/DOC_1
Aggiornamento dell’elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione
biogeografica pannonica (Normativa Comunitaria)
La regione biogeografica pannonica, di cui all’articolo 1, lettera c), punto iii), della direttiva
92/43/CEE, comprende parti dei territori unionali di Cechia, Romania e Slovacchia e il territorio
unionale dell’Ungheria.
Con Decisione (UE) 2023/239 della Commissione del 26 gennaio 2023 è stato adottato il
quattordicesimo aggiornamento dell’elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione
biogeografica pannonica.
TESTO DECISIONE 2023/239:
http://publications.europa.eu/resource/cellar/98805c18-a68a-11ed-b508-
01aa75ed71a1.0013.03/DOC_1
Aggiornamento dell’elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione
biogeografica macaronesica (Normativa Comunitaria)
La regione biogeografica macaronesica, di cui all’articolo 1, lettera c), punto iii), della direttiva
92/43/CEE, comprende gli arcipelaghi delle Azzorre e Madera (Portogallo) e le Isole Canarie
(Spagna) nell’Oceano Atlantico.
Con Decisione (UE) 2023/240 della Commissione del 26 gennaio 2023 è stato adottato il decimo
aggiornamento dell’elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica
macaronesica.
TESTO DECISIONE 2023/240:
http://publications.europa.eu/resource/cellar/56a7a0f8-a689-11ed-b508-
01aa75ed71a1.0013.03/DOC_1
8
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A01992L0043-20130701&qid=1677164895694
11
Aggiornamento dell'elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione
biogeografica mediterranea (Normativa Comunitaria)
La regione biogeografica mediterranea, di cui all'articolo 1, lettera c), punto iii), della direttiva
92/43/CEE, comprende i territori unionali di Grecia, Cipro, in conformità all'articolo 1 del
protocollo n. 10 dell'atto di adesione del 2003, e Malta, parti dei territori unionali di Spagna,
Francia, Italia, Portogallo e Croazia.
Con Decisione (UE) 2023/241 della Commissione del 26 gennaio 2023 è stato adottato il
sedicesimo aggiornamento dell'elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione
biogeografica mediterranea.
TESTO DECISIONE 2023/241:
http://publications.europa.eu/resource/cellar/e022d48a-a68a-11ed-b508-
01aa75ed71a1.0013.03/DOC_1
Aggiornamento dell’elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione
biogeografica del Mar Nero (Normativa Comunitaria)
La regione biogeografica del Mar Nero, di cui all’articolo 1, lettera c), punto iii), della direttiva
92/43/CEE, comprende alcune parti del territorio dell’Unione di Bulgaria e Romania.
Con Decisione (UE) 2023/242 della Commissione del 26 gennaio 2023 è stato adottato il settimo
aggiornamento dell’elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica del Mar
Nero.
TESTO DECISIONE 2023/242:
http://publications.europa.eu/resource/cellar/a01822ac-a689-11ed-b508-
01aa75ed71a1.0013.03/DOC_1
Aggiornamento dell’elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione
biogeografica alpina (Normativa Comunitaria)
La regione biogeografica alpina, di cui all’articolo 1, lettera c), punto iii), della direttiva 92/43/CEE,
comprende i territori unionali delle Alpi (Germania, Francia, Italia, Austria e Slovenia), dei Pirenei
(Spagna e Francia), degli Appennini (Italia), delle montagne della Fennoscandia settentrionale
(Finlandia e Svezia), dei Carpazi (Polonia, Romania e Slovacchia), delle Alpi Dinariche (Slovenia e
Croazia) e dei monti Balcani, Rila, Pirin, Rodopi e Saštinska Sredna Gora (Bulgaria).
Con Decisione (UE) 2023/43 della Commissione del 26 gennaio 2023 è stato adottato il sedicesimo
aggiornamento dell’elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica alpina.
TESTO DECISIONE 2023/243:
http://publications.europa.eu/resource/cellar/cc72816e-a689-11ed-b508-
01aa75ed71a1.0013.03/DOC_1
12
Aggiornamento dell’elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione
biogeografica continentale (Normativa Comunitaria)
La regione biogeografica continentale, di cui all’articolo 1, lettera c), punto iii), della direttiva
92/43/CEE, comprende i territori del Lussemburgo e parti dei territori unionali di Belgio, Bulgaria,
Cechia, Danimarca, Germania, Francia, Italia, Austria, Polonia, Romania, Slovenia, Croazia e Svezia.
Con Decisione (UE) 2023/244 della Commissione del 26 gennaio 2023 è stato adottato il
sedicesimo aggiornamento dell’elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione
biogeografica continentale.
TESTO DECISIONE 2023/244:
http://publications.europa.eu/resource/cellar/f4ec71b1-a689-11ed-b508-
01aa75ed71a1.0013.03/DOC_1
Aggiornamento dell’elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione
biogeografica boreale (Normativa Comunitaria)
La regione biogeografica boreale, di cui all’articolo 1, lettera c), punto iii), della direttiva
92/43/CEE, comprende parti dei territori dell’Unione della Finlandia e della Svezia nonché i
territori dell’Unione di Estonia, Lettonia e Lituania.
Con Decisione (UE) 2023/245 della Commissione del 26 gennaio 2023 è stato adottato il il
sedicesimo aggiornamento dell’elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione
biogeografica boreale.
TESTO DECISIONE 2023/245:
http://publications.europa.eu/resource/cellar/2252e943-a68a-11ed-b508-
01aa75ed71a1.0013.03/DOC_1
Manuale per il prelievo di campioni biologici finalizzato alle analisi genetiche nella
Convenzione CITES (Documentazione Nazionale)
L’attività di verifica delle certificazioni di nascita in cattività di specie protette dalla Convenzione di
Washington (CITES) è una delle attività principali dell’Area per la Genetica della Conservazione
dell'ISPRA ed è funzionale all’identificazione di eventuali commerci illeciti di specie animali
protette dalla Convenzione. Le analisi genetiche sono l’elemento cardine di questo processo:
attraverso esse è possibile verificare e confermare la legale detenzione degli esemplari presenti
negli allevamenti autorizzati oppure identificare false dichiarazioni di nascita in cattività o prelievi
in natura non autorizzati.
Considerate le implicazioni derivanti dai risultati delle analisi genetiche, è evidente che il prelievo
del materiale biologico, basale rispetto all’intero processo, rappresenti una procedura cruciale per
l’affidabilità dei dati e che, pertanto, debba essere effettuato solo da personale adeguatamente
formato in materia.
Il presente manuale è stato, quindi, interamente dedicato alle modalità di campionamento di
materiale biologico finalizzato alle analisi genetiche di specie protette dalla CITES, e ha come focus
quello di assistere gli operatori durante le operazioni di prelievo. Le stesse modalità di
13
campionamento possono altresì trovare applicazione anche in attività con fini conservazionistico o
forense riguardanti altre specie non presenti nelle liste degli allegati CITES.
Il documento si articola in tre parti: una prima parte introduttiva che descrive il processo di verifica
e gli enti in esso coinvolti; una seconda che raccoglie le schede descrittive per il corretto
campionamento a partire da diverse matrici biologiche; un’appendice finale che raccoglie le
domande più frequenti (Frequently Asked Questions, FAQ) ricevute nel corso degli anni dai nuclei
CITES dei Carabinieri Forestali coinvolti in questo processo.
TESTO MANUALE:
https://www.isprambiente.gov.it/files2022/pubblicazioni/manuali-e-linee-
guida/manuale_cites_assemblato_2022_def.pdf
Carta della Natura tra le StoryMap dell’EcoAtlante (Documentazione Nazionale)
Ad arricchire le storie dell’EcoAtlante dell'ISPRA arriva la StoryMap dedicata a Carta della Natura.
L'EcoAtlante è lo strumento che permette di visualizzare facilmente dati e mappe sull'ambiente in
Italia. Attraverso una forma semplice e accattivante, che punta a coniugare l’autorevolezza del
dato scientifico con un tipo di narrazione che lo renda facilmente comprensibile e memorizzabile,
propria delle StoryMap, si racconta come Carta della Natura contribuisca alla conoscenza e alla
valutazione ecologico-ambientale del territorio.
Il progetto Carta della Natura è nato con la Legge 6 dicembre 1991, n. 394 Legge quadro sulle aree
protette, che stabilisce come sua finalità la realizzazione di uno strumento di conoscenza che
“[…] individua lo stato dell'ambiente naturale in Italia, evidenziando i valori naturali ed i profili di
vulnerabilità territoriale”.
Negli intenti della Legge la Carta della Natura si configura quindi come un sistema organizzato per
raccogliere, studiare e analizzare l’informazione territoriale ecologico-ambientale e metterla a
disposizione dei vari centri decisionali del Paese, in primo luogo per contribuire alla individuazione
di aree da tutelare.
LINK CARTA DELLA NATURA:
https://www.isprambiente.gov.it/it/servizi/sistema-carta-della-natura
LINK A STORYMAP:
https://sinacloud.isprambiente.it/portal/apps/storymaps/stories/e640483d4d8a47cea8c996e6f
d17870d
LINK A ECOATLANTE:
https://ecoatlante.isprambiente.it/?page_id=26
14
Progetto «LIFE 20 NAT/IT/001371 CONCEPTU MARIS - CONservation of CEtaceans
and Pelagic sea TUrtles in Med (Normativa Nazionale)
Il Decreto Ministero Finanze del 19 dicembre 2022 prevede che ai fini della realizzazione degli
interventi relativi al progetto LIFE20 NAT/IT/001371 - «LIFE CONCEPTU MARIS - CONservation
of CEtaceans and Pelagic sea TUrtles in Med: Managing Actions for their Recovery In
Sustainability» (9), che ha durata di quattro anni dal 10 gennaio 2022 al 9 gennaio 2026, approvato
dalla Commissione europea a valere sullo strumento finanziario per l'ambiente LIFE di cui alle
premesse, é autorizzato, a valere sulle risorse del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987,
il cofinanziamento statale di euro 207.043,00 all'Istituto superiore per la protezione e
la ricerca ambientale (ISPRA).
TESTO DECRETO 19/12/2023:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP
ubblicazioneGazzetta=2023-02-15&atto.codiceRedazionale=23A00842&elenco30giorni=false
Progetto LIFE20 NAT/IT/000067 - «STRONG SEA LIFE - Survey and TReament ON
Ghost Nets Sea LIFE (Normativa Nazionale)
Il Decreto Ministero Finanze del 19 dicembre 2022 prevede che ai fini della realizzazione degli
interventi relativi al progetto LIFE20 NAT/IT/000067 - «STRONG SEA LIFE - Survey and TReament
ON Ghost Nets Sea LIFE» (10), che ha durata dal 1° ottobre 2021 al 30 settembre 2026, approvato
dalla Commissione europea a valere sullo strumento finanziario per l'ambiente LIFE di cui alle
premesse, é autorizzato, a valere sulle risorse del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987,
il cofinanziamento statale di 433.310,00 euro all'Istituto superiore per la protezione e la ricerca
ambientale (ISPRA).
TESTO DECRETO 19/12/2023:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP
ubblicazioneGazzetta=2023-02-15&atto.codiceRedazionale=23A00843&elenco30giorni=false
9
https://www.isprambiente.gov.it/it/progetti/cartella-progetti-in-corso/biodiversita-1/conceptu-maris-
201cconservation-of-cetaceans-and-pelagic-sea-turtles-in-med-managing-actions-for-their-recovery-in-
sustainability201d-1
10
https://www.isprambiente.gov.it/it/progetti/cartella-progetti-in-corso/progetti-mare/strong-sea
15
ARIA
Progetto LIFE MODERn (NEC): due Decreti per attuare la Direttiva UE emissioni
nazionali (Normativa Nazionale)
La Direttiva Europea 2016/2284 (Direttiva NEC - 11), al fine di tendere al conseguimento di livelli di
qualità dell'aria che non comportino significativi impatti negativi e rischi significativi per la salute
umana e l'ambiente, stabilisce gli impegni di riduzione delle emissioni per le emissioni
atmosferiche antropogeniche degli Stati membri di biossido di zolfo (SO2), ossidi di azoto (NOx),
composti organici volatili non metanici (COVNM), ammoniaca (NH3), e particolato fine (PM2,5) e
impone l'elaborazione, l'adozione e l'attuazione di programmi nazionali di controllo
dell'inquinamento atmosferico e il monitoraggio e la comunicazione in merito ai suddetti
inquinanti e agli altri inquinanti indicati all'allegato I della Direttiva stessa.
in questo contesto che nasce il progetto LIFE MODERn (NEC) – Nuovo sistema di Monitoraggio (12)
per rilevare gli effetti della riduzione delle emissioni inquinanti derivanti dalla adozione direttiva
NEC- con l’obiettivo di migliorare il sistema di valutazione degli impatti dell’inquinamento
atmosferico e dei cambiamenti climatici sugli ecosistemi forestali e d’acqua dolce in Italia.
Il Decreto Ministero Finanze n° 27 del 19 dicembre 2022 autorizza a valere sulle risorse del Fondo
di rotazione di cui alla legge n. 183/1987, il cofinanziamento statale di 204.720,00 euro al CREA-
Centro di ricerca foreste e legno (CREA-FL - 13) che svolge studi e ricerche per la gestione
sostenibile delle foreste e dell’arboricoltura da legno, per il miglioramento genetico degli alberi
forestali e la conservazione e la gestione della biodiversità, per la valorizzazione delle produzioni
legnose e non legnose dei boschi e delle piantagioni forestali.
Con un secondo Decreto Ministero Finanze n° 28 sempre del 19 dicembre 2022 è stato finanziato
attraverso il sopra citato Fondo di rotazione il cofinanziamento statale di 300.000,00 euro all'Arma dei
carabinieri – Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari (CUFAA - 14
).
TESTO DECRETO N° 27/2022:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP
ubblicazioneGazzetta=2023-02-14&atto.codiceRedazionale=23A00840&elenco30giorni=false
TESTO DECRETO N° 28/2022:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP
ubblicazioneGazzetta=2023-02-14&atto.codiceRedazionale=23A00841&elenco30giorni=false
11
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016L2284&from=IT
12
https://lifemodernec.eu/
13
https://www.crea.gov.it/web/foreste-e-legno
14
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/4252
16
Fondo per risarcire danni agli immobili da inquinamento aria a Taranto (Normativa
Nazionale)
Proventi aste CO2 per fondo programma nazionale controllo inquinamento aria
(Normativa Nazionale)
L’articolo 45 del Decreto Legge n° 13 del 24 febbraio 2023 modifica il Decreto Legislativo 47/2020
relativo alla attuazione della direttiva (UE) 2018/410 che ha modificato la Direttiva 2003/87 sullo
scambio quote di emissione gas serra.
In particolare, la modifica prevede che i proventi delle aste, gestite dal GME, delle emissioni di gas
serra servano per coprire anche le spese, nel limite massimo annuo di 3 milioni di euro, per il
supporto tecnico-operativo assicurato da società a prevalente partecipazione pubblica ai fini
dell'efficace attuazione delle attività previste dal comma 7 articolo 23 del DLgs 47/2020 (si veda
l’elenco riportato in detto comma - 16).
Il comma 498 articolo 1 della legge 234/2001 prevede che al fine di assicurare l'efficace attuazione del
programma nazionale di controllo dell'inquinamento atmosferico, di cui al decreto legislativo 30 maggio
2018, n. 81 (17
), nonché di rispettare gli impegni di riduzione delle emissioni assunti dall'Italia, é
istituito, nello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica, un apposito Fondo destinato a
finanziare l'attuazione delle misure previste dal medesimo programma nazionale. Al Fondo è assegnata
una dotazione pari a 50 milioni di euro per l'anno 2023, 100 milioni di euro per l'anno 2024, 150
milioni di euro per l'anno 2025 e 200 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2026 al
2035. Con appositi decreti del Ministro della transizione ecologica, di concerto con i Ministri
dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico, delle politiche agricole alimentari e
forestali, delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e della salute per gli aspetti di
competenza, sono stabilite le modalità di utilizzo delle risorse del Fondo di cui al precedente
periodo, anche attraverso bandi e programmi di finanziamento delle attività necessarie ad attuare
le misure del programma nazionale di controllo dell'inquinamento atmosferico.
Il nuovo Decreto Legge 13/2023 aggiunge a detto comma 498 quanto segue: con i medesimi
decreti di cui al terzo periodo può essere altresì previsto che la gestione del Fondo di cui al primo
periodo sia affidata direttamente a società in house del Ministero dell'ambiente e della sicurezza
energetica e che i relativi oneri di gestione siano a carico delle risorse di cui al Fondo stesso, nel
limite del due per cento delle risorse medesime per gli anni 2023, 2024 e 2025 e nel limite dell'uno
per cento per gli anni successivi.
TESTO DECRETO LEGGE 13/2023:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP
ubblicazioneGazzetta=2023-02-24&atto.codiceRedazionale=23G00022&elenco30giorni=false
Superamento sistematico e persistente del valore limite annuale per il biossido di
azoto (Giurisprudenza Comunitaria)
La Corte di Giustizia con sentenza del 16 febbraio 2023 (causa C-633-21), confermando un
indirizzo stabilizzato (18) per questa tipologia di violazioni da parte degli stati membri, condanna
alla spese la Repubblica ellenica in quanto ha
16
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2020-06-09;47
17
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2018-05-30;81
18
https://notedimarcogrondacci.blogspot.com/2021/03/violazione-limiti-particolato-fine.html
https://notedimarcogrondacci.blogspot.com/2020/12/corte-di-giustizia-condanna-litalia.html
17
1. superato sistematicamente e persistentemente, dal 2010 al 2020 incluso, il valore limite
annuale applicabile al biossido di azoto (ΝΟ2) nell'agglomerato di Atene (EL 0003), venendo meno
agli obblighi ad essa incombenti in forza del combinato disposto degli articoli 13 e dell'allegato XI
della direttiva 2008/50/CE (19) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008 sulla
qualità dell'aria ambiente e un'aria più pulita in Europa;
2. non ha adottato, a partire dall'11 giugno 2010, misure idonee a garantire il rispetto del valore
limite annuale applicabile all'ΝΟ2 in tale agglomerato, venendo meno agli obblighi ad essa
incombenti in forza dell'articolo 23, paragrafo 1, della direttiva 2008/50, in combinato disposto
con l'allegato XV, sezione A, della stessa, e, in particolare, garantire che i piani per la qualità
dell'aria prevedano misure adeguate per garantire che il periodo di superamento di tale valore
limite sia il più breve possibile.
TESTO SENTENZA 16/27/2023:
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=270531&pageIndex=0&doc
lang=FR&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=179526
19
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A02008L0050-20150918&qid=1677671545384
18
BENI PAESAGGISTICI
Rafforzamento poteri Soprintendenza speciale per attuare il PNRR (Normativa
Nazionale)
L’articolo 20 del Decreto Legge 13/2023 modifica l’articolo 29 della legge 108/2021 che prevede la
al fine di assicurare la più efficace e tempestiva attuazione degli interventi del PNRR, presso il
Ministero della cultura é istituita la Soprintendenza speciale per il PNRR, ufficio di livello
dirigenziale generale straordinario operativo fino al 31 dicembre 2026.
La modifica introdotta dall’articolo 20 del Decreto Legge 13/2023 estende il ruolo sostitutivo della
Soprintendenza speciale (a quelle ordinarie regionali) non solo ai progetti sottoponibili a VIA ma
anche a tutti gli altri che intervengano in aree disciplinabili dal Codice dei beni culturali e del
paesaggio.
Inoltre, mentre nella versione precedente dell’articolo 29 legge 108/2021 la Soprintendenza
speciale interveniva in caso di necessità al fine di assicurare la attuazione del PNRR con poteri
sostitutivi delle Soprintendenze regionali, con la modifica del nuovo Decreto Legge 13/2023 la
Soprintendenza speciale adotta automaticamente (quindi senza verificare caso per caso la
necessità e l’urgenza) il relativo provvedimento finale in sostituzione delle Soprintendenze
archeologia, belle arti e paesaggio, avvalendosi di queste ultime solo per l'attività istruttoria.
TESTO DECRETO LEGGE 13/2023:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP
ubblicazioneGazzetta=2023-02-24&atto.codiceRedazionale=23G00022&elenco30giorni=false
Semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di beni culturali
Normativa Nazionale)
L’articolo 46 del Decreto Legge 13/2023 prevede che con riferimento agli immobili di proprietà
pubblica e con destinazione d'uso pubblico, tutelati ai sensi della parte seconda del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e interessati da interventi finanziati con le risorse previste dal
PNRR e dal PNC, le opere di manutenzione ordinaria, come definite ai sensi dell'articolo
3, comma 1, lettera a) (20), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e che
non comportino modifiche delle caratteristiche architettoniche, morfo- tipologiche, dei materiali
o delle finiture esistenti, sono consentite previa segnalazione alla soprintendenza competente per
territorio.
La soprintendenza competente per territorio, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei
presupposti di cui sopra, nel termine di trenta giorni dal ricevimento della segnalazione, adotta i
motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti
dannosi di essa.
Decorso il suddetto termine per l'adozione dei provvedimenti, la soprintendenza competente per
territorio adotta comunque i provvedimenti previsti in presenza delle condizioni previste
dall'articolo 21-nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241 (annullamento di ufficio -21).
Nel caso di attestazioni false e non veritiere, la soprintendenza competente può inibire la
prosecuzione dei lavori e ordinare l'eliminazione delle opere già eseguite e il ripristino
20
a) "interventi di manutenzione ordinaria", gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento
e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti
tecnologici esistenti;
21
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-08-07;241
19
dello stato dei luoghi anche dopo la scadenza del termine dei 30 giorni di cui sopra, fatta salva
l'applicazione delle sanzioni penali nonché delle sanzioni previste dal capo VI del testo unico di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (22).
Relativamente alla tutela del patrimonio culturale l’articolo 46 del Decreto Legge 13/2023
prevede di modificare l’articolo 3 del Codice dei Beni Culturali stabilendo che la funzione di tutela
dei beni culturali debba essere esercitata conformemente a criteri omogenei e priorità fissati dal
Ministero della Cultura. Terminologia ambigua che si presta ad un controllo anomalo sullo
Soprintendenze.
Infine, sempre l’articolo 46 del Decreto Legge 13/2023 modifica l’articolo 12 del Codice dei Beni
Culturali (23) e del Paesaggio riducendo i termini di durata della procedura di verifica dell’interesse
culturale da 120 giorni a 90. Dopodiché, sempre detto articolo 47 aggiunge un nuovo comma
finale all’articolo 12 del Codice stabilendo che in caso di inerzia, il potere di adottare il provvedimento é
attribuito al Direttore generale competente per materia del Ministero della cultura, che provvede entro i
successivi trenta giorni.
TESTO DECRETO LEGGE 13/2023:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP
ubblicazioneGazzetta=2023-02-24&atto.codiceRedazionale=23G00022&elenco30giorni=false
No a proroghe di disciplina transitoria in deroga alla pianificazione urbanistica
(Giurisprudenza Costituzionale)
La Corte Costituzionale con sentenza n° 19 del 15 febbraio 2023 ha dichiarato la
incostituzionalità di una norma regionale per le seguenti motivazioni:
La disposizione regionale impugnata consente un’ulteriore proroga (come si è visto, la settima
nell’arco di undici anni) del termine per la presentazione delle istanze per la realizzazione degli
interventi di trasformazione edilizia previsti dalla legge reg. Calabria n. 21 del 2010. In attuazione
dell’intesa sottoscritta il 1° aprile 2009, questo provvedimento legislativo ha infatti disciplinato
«interventi di “razionalizzazione del patrimonio edilizio esistente”, di “riqualificazione di aree
urbane degradate”, di “sostituzione edilizia”, di “ampliamento” e di “demolizione e ricostruzione”
di edifici esistenti», finalizzati «al rilancio dell’economia mediante il sostegno all’attività edilizia
[…]» (art. 1).
Sin dal titolo della legge reg. Calabria n. 21 del 2010, lo stesso legislatore calabrese aveva
qualificato come «straordinarie» le misure adottate per fare fronte a tali esigenze. Viceversa, con il
differimento del termine di cui all’art. 6, comma 12, della stessa legge reg. Calabria n. 21 del 2010
sono state ripetutamente ampliate le possibilità di realizzare interventi edilizi in deroga alla
pianificazione urbanistica del territorio. Attraverso la prolungata successione delle proroghe, il
legislatore calabrese ha in effetti stabilizzato irragionevolmente una disciplina di carattere
derogatorio, introdotta nel 2010 per fare fronte a esigenze di carattere temporaneo.
Con sentenza n. 219 del 2021, questa Corte ha già dichiarato l’illegittimità costituzionale del
precedente differimento del medesimo termine stabilito dall’art. 4, comma 1, lettera b), della
legge reg. Calabria n. 10 del 2020. In questa pronuncia, si è affermato che «[n]el consentire i
richiamati interventi edilizi in deroga alla pianificazione urbanistica per un tempo indefinito, per
22
Violazioni di dovere di ufficio, decadenza da benefici per dichiarazione mendace, formazione ed uso di atti falsi
23
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-01-22;42
20
effetto delle reiterate proroghe […], le citate previsioni finiscono per danneggiare il territorio in
tutte le sue connesse componenti e, primariamente, nel suo aspetto paesaggistico e ambientale,
in violazione dell’art. 9 Cost. Tale lesione è resa più evidente dalla circostanza che, in questo lungo
lasso di tempo, non si è ancora proceduto all’approvazione del piano paesaggistico regionale».
Le medesime considerazioni si attagliano alla disposizione impugnata nel presente giudizio. Anche
in questo caso, la reiterata e potenzialmente indefinita successione delle proroghe di una
disciplina di carattere derogatorio delle trasformazioni edilizie si pone in conflitto con la necessità
di un’organica pianificazione, che è funzionale all’ordinato sviluppo del territorio e alle connesse e
fondamentali esigenze di conservazione e promozione del paesaggio e dell’ambiente, presidiate
dagli artt. 9 e 117, secondo comma, lettera s), Cost.
La giurisprudenza costituzionale più recente ha ribadito che «reiterate proroghe di una disciplina
eccezionale e transitoria, volta ad apportare deroghe alla pianificazione urbanistica al fine di
consentire interventi edilizi di carattere straordinario, possono compromettere l’imprescindibile
visione di sintesi, necessaria a ricondurre ad un assetto coerente i molteplici interessi che
afferiscono al governo del territorio ed intersecano allo stesso tempo l’ambito della tutela
dell’ambiente e dell’ecosistema (art. 117, secondo comma, lettera s, Cost.)» (sentenza n. 229 del
2022).
Una tale violazione degli artt. 9 e 117, secondo comma, lettera s), Cost., che può sussistere
indipendentemente dal fatto che sia stato adottato un piano paesaggistico co-deciso tra Stato e
regione (sentenze n. 229 e n. 24 del 2022), si manifesta con maggiore evidenza con riguardo ad
una Regione, come la Calabria, che ha interrotto il percorso avviato per l’elaborazione congiunta
del PPR e ne è tuttora sprovvista.
In definitiva, dunque, l’ulteriore proroga per l’anno 2022 del termine per la presentazione delle
istanze per realizzare gli interventi previsti dalla legge reg. Calabria n. 21 del 2010 riconferma la
lesione dei principi presidiati dai parametri costituzionali evocati, già accertata dalla sentenza n.
219 del 2021 in riferimento alla proroga per l’anno 2021.
Va pertanto dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 1 della legge reg. Calabria n. 23 del
2021, per violazione degli artt. 9, 117, secondo comma, lettera s), Cost., nonché del principio di
leale collaborazione.
TESTO SENTENZA 19/2023:
https://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=2023&numero=19
21
EFFETTO SERRA
Infrastruttura globale di monitoraggio dei gas serra (Normativa Internazionale)
Nel giugno 2022, il Consiglio esecutivo dell'OMM (24) ha deciso (Decisione CE 75) di sviluppare
un'architettura per un'infrastruttura globale di monitoraggio dei gas serra.
L'infrastruttura di monitoraggio dei gas a effetto serra proposta stabilirà un approccio coordinato a
livello internazionale all'osservazione della progettazione della rete e all'acquisizione, allo scambio
internazionale e all'uso delle osservazioni risultanti. Si impegnerà e collaborerà strettamente sia
con la più ampia comunità scientifica, sia con altre agenzie delle Nazioni Unite e organismi di
coordinamento internazionali come GCOS (25), CEOS (26), CGMS (27), GEO (28) e IOC / GOOS -
29) coinvolti nelle attività di monitoraggio dei gas serra, in particolare per quanto riguarda
l'osservazione e la modellazione della superficie terrestre e degli oceani.
L'infrastruttura di monitoraggio dei gas serra proposta si baserà e amplierà le attività di lunga data
dell'OMM nel monitoraggio dei gas serra, implementate come parte del Global Atmosphere
Watch e attraverso il suo sistema globale integrato di informazione sui gas serra.
TESTO DECISIONE CE 75:
https://meetings.wmo.int/EC-75/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=/EC-
75/English/2.%20PROVISIONAL%20REPORT%20(Approved%20documents)/EC-75-d04(3)-
GLOBAL-GREENHOUSE-GAS-MONITORING-approved_en.docx&action=default
Organismi gestione Fondo italiano per il clima (Normativa Nazionale)
I commi da 488 a 497 articolo 1 legge 234/2021 (legge bilancio 2022 - 30) istituiscono e disciplinano
il Fondo Italiano per il clima (31)
Il Decreto Ministero Transizione Ecologica (ora Ambiente e Sicurezza Energetica) del 21 ottobre
2022 (23A00875) ha disciplinato le modalità di funzionamento del comitato di indirizzo e modalità
di composizione e funzionamento del comitato direttivo del «Fondo italiano per il clima».
Il comitato di indirizzo e il comitato direttivo sono istituiti presso il MiTE, senza nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica.
COMPITI PRINCIPALI COMITATO DI INDIRIZZO
Il comitato di indirizzo esercita le seguenti funzioni:
a) definisce l'orientamento Strategico e le priorità di investimento del Fondo;
b) delibera il Piano delle attività
c) definisce le modalità e i criteri di deliberazione degli interventi, ivi inclusi i criteri di
rendicontabilità delle operazioni al cui finanziamento gli stessi sono destinati relativi al
24
https://public.wmo.int/en/our-mandate/focus-areas/environment/greenhouse-gases/global-greenhouse-gas-
monitoring-infrastructure
25
https://gcos.wmo.int/en/home
26
https://ceos.org/
27
https://cgms-info.org/
28
https://earthobservations.org/index.php
29
https://www.goosocean.org/
30
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta
=2022-01-18&atto.codiceRedazionale=22A00261&elenco30giorni=false
31
Per un commento vedi a pagina 15 NewsAmbiente Gennaio 2022
https://notedimarcogrondacci.blogspot.com/p/novita.html
22
raggiungimento degli obiettivi stabiliti nell'ambito degli accordi internazionali sul clima e sulla
tutela ambientale dei quali l'Italia è parte;
d) individua gli accordi internazionali sul clima e sulla tutela ambientale dei quali l'Italia é parte,
rilevanti per l'operatività del Fondo;
FUNZIONI PRINCIPALI DEL COMITATO DIRETTIVO
a) delibera le disposizioni operative nell’utilizzo del Fondo
b) delibera, i singoli interventi e le relative condizioni, sulla base di una proposta del gestore del
fondo (Cassa depositi e prestiti) contenente le condizioni finanziarie e la dettagliata descrizione del
relativo intervento;
c) delibera l'ammissione degli interventi di CDP alla garanzia del gestore;
d) delibera, su richiesta del gestore del fondo in ordine alle modifiche, sospensioni, revoche, rifiuti,
rimborsi anticipati e transazioni in relazione ai singoli interventi e alle garanzie del gestore.
TESTO DECRETO:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP
ubblicazioneGazzetta=2023-02-14&atto.codiceRedazionale=23A00875&elenco30giorni=false
Condizioni, criteri e modalità per l'utilizzo delle risorse del «Fondo italiano per il
clima» (Normativa Nazionale)
Decreto Ministero Transizione Ecologica del 21 ottobre 2022 (23A00878) definisce le condizioni, i
criteri e le modalità per l'utilizzo delle risorse del Fondo clima versate sul conto corrente di
tesoreria centrale.
TESTO DECRETO 21/10/2022:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP
ubblicazioneGazzetta=2023-02-14&atto.codiceRedazionale=23A00878&elenco30giorni=false
Corte dei Conti UE su traguardi non adeguati della Alleanza mondiale per il clima
(Documentazione Comunitaria)
La Corte dei Conti ha presentato una sua relazione sul mancato raggiungimento degli obiettivi
della Alleanza Mondiale per il clima (Global Climate Change Alliance – GCCA) ormai chiusa nel
2020 per avviare interventi di aiuti ai paesi in via di sviluppo contro i mutamenti climatici.
Dalla relazione emerge che questa iniziativa:
1. non ha dimostrato il proprio impatto sulla resilienza dei paesi al cambiamento climatico.
2. non ha misurato i miglioramenti della situazione dei beneficiari, né ha prestato sufficiente
attenzione alle necessità dei soggetti più colpiti
3. era incentrata sul rafforzamento delle capacità istituzionali, ma la sostenibilità è stata limitata a
causa dell’elevato grado di avvicendamento del personale
4. non ha attirato i finanziamenti aggiuntivi attesi dagli Stati membri e dal settore privato.
5. non ha visto la Commissione esaminare in misura sufficiente la ragionevolezza dei costi iscritti
nei bilanci della maggior parte delle azioni incluse nel campione
6. è rimasta poco conosciuta nei paesi in via di sviluppo, nonché negli Stati membri dell’UE
23
Si riporta la sintesi del Rapporto della Corte dei Conti UE.
I. I paesi meno sviluppati e i piccoli Stati insulari in via di sviluppo contribuiscono in misura minima
alle emissioni di gas a effetto serra, ma sono i più colpiti dagli impatti del cambiamento climatico.
Nel 2007 l’Unione europea (UE) ha lanciato l’iniziativa “Alleanza mondiale contro il cambiamento
climatico” (Global Climate Change Alliance – GCCA) al fine di aiutare tali paesi ad accrescere la loro
resilienza agli effetti del cambiamento climatico.
Nel 2014 tale iniziativa è entrata in una seconda fase, denominata “Alleanza mondiale contro il
cambiamento climatico plus”, relativa al periodo 2014-2020. Per le due fasi l’UE ha fornito un
finanziamento complessivo pari a 729 milioni di euro.
II. Nel 2020 la Commissione ha deciso di non proseguire l’iniziativa con un’ulteriore fase. Nel
periodo 2021-2027, la Commissione finanzierà una serie di azioni volte a contrastare il
cambiamento climatico nei paesi in via di sviluppo attraverso un sostegno tematico e geografico
nel quadro dello strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale.
Il presente audit mira a trarre insegnamenti dalle due fasi dell’Alleanza mondiale contro il
cambiamento climatico, sia in vista di future azioni di contrasto del cambiamento climatico sia per
future iniziative per lo sviluppo globale. L’obiettivo del presente audit è valutare se le azioni
abbiano conseguito i risultati previsti in modo efficiente e se la Commissione abbia massimizzato il
valore aggiunto dell’iniziativa.
III. Nel complesso, la Corte ha riscontrato che l’iniziativa non ha dimostrato il proprio impatto sulla
resilienza dei paesi al cambiamento climatico. In termini di efficienza, le azioni completate hanno
generalmente prodotto le relative realizzazioni, ma talvolta a un costo elevato.
IV. L’iniziativa non ha misurato i miglioramenti della situazione dei beneficiari, né ha prestato
sufficiente attenzione alle necessità dei soggetti più colpiti. I costi dell’uso di nuove tecnologie
hanno reso più difficile per i nuclei familiari più poveri beneficiare del programma. Inoltre, poche
azioni includevano attività specificamente rivolte alle esigenze delle donne.
V. L’iniziativa era incentrata sul rafforzamento delle capacità istituzionali, ma la sostenibilità è
stata limitata a causa dell’elevato grado di avvicendamento del personale. Pertanto, l’evoluzione
prevista dallo sviluppo di capacità e dalle attività pilota verso un maggiore potenziamento delle
azioni di adattamento volte a raggiungere più beneficiari non si è verificata in modo sistematico
VI. Nessuna delle due fasi dell’Alleanza mondiale contro il cambiamento climatico ha attirato i
finanziamenti aggiuntivi attesi dagli Stati membri e dal settore privato. Malgrado il significativo
deficit di finanziamenti, la Commissione non ha rivisto, nei 15 anni in cui è durata l’iniziativa, gli
ambiziosi obiettivi inizialmente definiti. Inoltre, nella seconda fase, i criteri adottati dalla
Commissione per l’assegnazione dei finanziamenti hanno finito per ridurre proporzionalmente il
sostegno ai paesi più vulnerabili.
VII. La Commissione non ha esaminato in misura sufficiente la ragionevolezza dei costi iscritti nei
bilanci della maggior parte delle azioni incluse nel campione. Dall’analisi della Corte è emerso che
le spese di gestione delle azioni variavano ampiamente ed erano particolarmente elevate nel
Pacifico. È stato constatato che la Commissione avrebbe potuto realizzare risparmi se avesse
effettuato un’analisi dettagliata dei costi.
VIII. Sebbene sia stata avviata nel 2007 e abbia fornito sostegno a oltre 80 paesi, l’iniziativa è
rimasta poco conosciuta nei paesi in via di sviluppo, nonché negli Stati membri dell’UE. Ciò è
imputabile in parte al fatto che le azioni finanziate non erano distinguibili dalle altre azioni dell’UE
volte a contrastare il cambiamento climatico nei paesi in via di sviluppo. Inoltre, l’efficienza
dell’iniziativa è stata pregiudicata dalla complessità della relativa organizzazione, in particolare la
duplicazione dei meccanismi di sostegno e dei flussi di finanziamento.
24
IX. Non vi saranno fasi ulteriori dell’Alleanza mondiale contro il cambiamento climatico; essa ha
comunque fornito insegnamenti utili per eventuali altre iniziative per lo sviluppo globale che l’UE
potrebbe attuare in futuro.
X. Sulla base di tali conclusioni, la Corte raccomanda alla Commissione di: a) concentrarsi sui
soggetti maggiormente colpiti dal cambiamento climatico; b) far confluire gli insegnamenti tratti
nelle future iniziative per lo sviluppo globale.
TESTO RAPPORTO COMPLETO:
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR23_04/SR_Climate_change_and_aid_IT.pdf
Comitato centrale per la sicurezza tecnica della transizione energetica e per la
gestione dei rischi climatici (Normativa Nazionale)
L’articolo 9 del Decreto Legge 13/2023 prevede che, ferme restando le competenze Comitato
interministeriale per la transizione ecologica (32), al fine di favorire ed accelerare lo svolgimento
delle attività relative alla realizzazione delle misure previste dal PNRR, é istituito presso il
Ministero dell'interno - Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa
civile, il Comitato centrale per la sicurezza tecnica della transizione energetica e per la gestione
dei rischi connessi ai cambiamenti climatici, quale organo tecnico consultivo e propositivo in
merito alle questioni di sicurezza tecnica riguardanti i sistemi e gli impianti
1. alimentati da idrogeno, comprese le celle a combustibile,
2. alimentati da gas naturale liquefatto e di accumulo elettrochimico dell'energia,
3. i sistemi di produzione di energia elettrica innovativi
4. le soluzioni adottate per il contrasto al rischio legato ai cambiamenti climatici e al risparmio
energetico.
Quindi c’è uno spostamento di ruolo dal Ministero Ambiente al Ministero dell’Interno in una logica
che riguarda più la sicurezza dello Stato che la transizione ecologica.
QUALI COMPITI DI QUESTO NUOVO COMITATO:
a) individua i criteri e le linee guida per l'adozione dei pareri di conformità dei progetti di fattibilità
alle norme e agli indirizzi di sicurezza tecnica, anche in considerazione dei rischi evolutivi, dei
sistemi ed impianti sopra elencati;
b) propone e coordina l'effettuazione di studi, ricerche, progetti e sperimentazioni nonché
l'elaborazione di atti di normazione tecnica nella specifica materia, anche in cooperazione con
altre amministrazioni, istituti, enti e aziende, anche di rilievo internazionale.
COMPOSIZIONE DEL COMITATO:
Il Comitato é presieduto dal Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ed è composto, oltre che
da rappresentanti del Ministero dell'interno, dalle seguenti amministrazioni ed organismi:
Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
Ministero delle imprese e del made in Italy, Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Ministero
dell'università e della ricerca, Dipartimento della Protezione civile della Presidenza del Consiglio
dei ministri, Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico
sostenibile (ENEA), Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e Consiglio
32
Articolo 57-bis del DLgs152/2006
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006;152
25
nazionale delle ricerche (CNR). In relazione alle tematiche trattate, al Comitato possono essere
invitati a partecipare anche rappresentanti degli ordini e collegi professionali, delle associazioni di
categoria e di ogni altro organismo, ente ed istituzione interessato.
TESTO DECRETO LEGGE 13/2023:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP
ubblicazioneGazzetta=2023-02-24&atto.codiceRedazionale=23G00022&elenco30giorni=false
26
ELETTROMAGNETISMO
Effetti della comunicazione wireless 5G sulla salute umana (Documentazione
Comunitaria)
Documento del servizio ricerche del Parlamento UE che parte da un dato per cui nei prossimi anni
l'obiettivo di coprire tutte le aree urbane, le ferrovie e le strade principali con la quinta
generazione ininterrotta, la comunicazione wireless potrà essere raggiunta solo creando una rete
molto fitta di antenne e trasmettitori. In altre parole, il numero di stazioni base e altri dispositivi a
frequenza più elevata lo farà aumentare in modo significativo.
Infatti, come ricorda il Documento qui esaminato utilizzando onde millimetriche e frequenze più
elevate rispetto alle tecnologie precedenti, il 5G ha bisogno di una rete più estesa di antenne e
altri dispositivi di trasmissione.
Tutto questo secondo il documento solleva la questione se vi sia un impatto negativo sulla salute
umana e sull'ambiente da frequenze più alte e miliardi di connessioni aggiuntive, che produrranno
una nuova (per intensità) e quindi esposizione costante per l'intera popolazione, compresi i
bambini. In questo senso mancano ad oggi ricerche sull'esposizione costante che il 5G
introdurrebbe.
Tutto questo è ancora più necessario visto che le attuali disposizioni dell'UE sull'esposizione ai
segnali senza fili, la Raccomandazione (33) del Consiglio sulla limitazione dell'esposizione del
pubblico in generale ai campi elettromagnetici (da 0 Hz a 300 GHz) è vecchia di 20 anni e quindi
non tiene conto delle caratteristiche tecniche specifiche del 5G.
GLI INDIRIZZI NUOVI DELLA COMMISSIONE UE
In precedenza, c’era stata la Comunicazione del 2016 su “Connettività per un mercato unico
digitale competitivo: verso una società dei Gigabit europea” (34). Lo scorso 23 febbraio la
Commissione ha presentato una serie di azioni volte a rendere la connettività Gigabit disponibile a
tutti i cittadini e le imprese in tutta l'UE entro il 2030, in linea con gli obiettivi del decennio digitale
europeo (35), e per consentire la trasformazione del settore della connettività nell'UE. In
particolare:
1. In primo luogo, la Commissione ha adottato una proposta di "Gigabit Infrastructure Act", un
regolamento che presenterà nuove norme per consentire un'introduzione più rapida, economica
ed efficace delle reti Gigabit in tutta l'UE.
2. In secondo luogo, ha pubblicato un progetto di raccomandazione Gigabit, che cerca di fornire
orientamenti alle autorità nazionali di regolamentazione sulle condizioni di accesso alle reti di
telecomunicazioni degli operatori con un significativo potere di mercato, al fine di incentivare un
più rapido abbandono delle tecnologie legacy e un'accelerazione della diffusione delle reti Gigabit.
3. In terzo luogo, la Commissione ha avviato una consultazione esplorativa sul futuro del settore della
connettività e delle sue infrastrutture, per raccogliere pareri su come la crescente domanda di
connettività e i progressi tecnologici possano influenzare gli sviluppi e le esigenze future.
33
Raccomandazione 1999/519/CE, del 12 luglio 1999 https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:31999H0519&from=EN
34
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:52016DC0587&from=en
35
https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/europes-digital-
decade-digital-targets-2030_en
27
OBIETTIVI PER IL 5G DELLA COMMISSIONE UE
La Commissione ha stabilito i seguenti obiettivi di connettività per il 2025:
1. Scuole, università, centri di ricerca, ospedali, principali fornitori di servizi pubblici e
le imprese ad alta intensità digitale dovrebbero avere accesso a velocità di download/upload su
Internet di un gigabit di dati al secondo;
2. Le famiglie urbane e rurali dovrebbero avere accesso alla connettività della velocità di download
di almeno 100 megabit al secondo;
3. le aree urbane, le strade principali e le ferrovie dovrebbero avere una copertura 5G ininterrotta.
In tal senso Il "5G per l'Europa: un piano d'azione" (36) presenta misure per una diffusione
tempestiva e coordinata del 5G reti in Europa attraverso un partenariato tra la Commissione, gli
Stati membri e l'industria. Questa iniziativa riguarda tutte le parti interessate pubbliche e private,
in tutti gli Stati membri dell'UE.
Il Codice delle comunicazioni (EECC) istituito con la Direttiva 2018/1972 (37), prevede che gli Stati
membri dell'UE debbano autorizzare l'utilizzo delle nuove bande di frequenza 5G a 700 MHz, 3,5
GHz e 26 GHz (38) e riorganizzarle mediante la fine del 2020, in linea con il suddetto Codice. Questa
decisione consente l'adozione dei servizi 5G nell'Unione. Il Codice non fa alcun riferimento ai rischi
per la salute umana da questi nuovi obiettivi.
Il sito (39) dell’Osservatorio Europeo sul 5g monitorizza il quadro di sviluppo di questa tecnologia in
Europa e nel resto del Mondo
LE RESPONSABILITÀ NELLA TUTELA DELLA SALUTE PUBBLICA DA IMPATTO DEL 5G: NORME, ATTI E
STUDI
L’articolo 168 del Trattato di Funzionamento della UE afferma che “1. Nella definizione e
nell'attuazione di tutte le politiche ed attività dell'Unione è garantito un livello elevato di
protezione della salute umana.”, può essere la base per sviluppare politiche di tutela della salute
pubblica dall’impatto dello sviluppo del 5G.
Peraltro, già nel 1996, l'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) ha istituito l'International EMF
(40) Progetto per valutare le prove scientifiche dei possibili effetti sulla salute dei campi
elettromagnetici nella gamma di frequenze da 0 a 300 GHz.
La Commissione internazionale per la protezione dalle radiazioni non ionizzanti (ICNIRP),
un'organizzazione non governativa formalmente riconosciuta dall'OMS, emana linee guida per
limitare l'esposizione a fonti elettriche, campi magnetici ed elettromagnetici (EMF), che vengono
rivisti periodicamente.
Peraltro la Raccomandazione della UE del 1999 sopra citata afferma altresì che: “gli stati membri
dovrebbero considerare i progressi delle conoscenze scientifiche e della tecnologia in relazione ai
sistemi di protezione dalle radiazioni non ionizzanti con un atteggiamento di precauzione e
dovrebbero prevedere la rassegna e la revisione su base sistematica con le corrispondenti
valutazioni , tenendo presenti gli indirizzi elaborati dalle organizzazioni internazionali competenti
quali la Commissione internazionale per la protezione delle radiazioni ionizzanti “ . In altre parole,
36
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/5g-action-plan
37
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32018L1972&from=EN
38
Un Megahertz (MHz) è un milione di cicli al secondo e un Gigahertz (GHz) pulsa a un miliardo di cicli al secondo. In
modo da trasportare dati a velocità più elevate, ogni nuova generazione di telecomunicazioni utilizza onde radio a
frequenza più elevata.
39
https://5gobservatory.eu/observatory-overview/interactive-5g-scoreboard/
40
https://www.who.int/initiatives/the-international-emf-project
28
la Raccomandazione invita gli stati membri ad ispirare le proprie azioni in materia di esposizione ai
CEM al principio di precauzione ex articolo 174 del Trattato UE.
Già solo questo passaggio richiederebbe prima di sviluppare ulteriormente il 5G una verifica dei
suoi impatti sulla salute pubblica cosa ad oggi non avvenuta.
Nel 2009 il Parlamento UE con una Risoluzione (41) aveva chiesto quanto segue alla Commissione:
1. chiede che si tenga conto in particolare degli effetti biologici in sede di valutazione del
potenziale impatto delle radiazioni elettromagnetiche sulla salute, soprattutto alla luce del fatto
che alcuni studi hanno riscontrato gli effetti più dannosi ai livelli più bassi; chiede una ricerca attiva
per affrontare i potenziali problemi sanitari sviluppando soluzioni che neghino o riducano la
modulazione pulsante e di ampiezza delle frequenze utilizzate per la trasmissione;
2. sostiene che, oltre a modificare i limiti dei campi elettromagnetici europei o in alternativa a
quelli dei campi elettromagnetici europei, la Commissione, in coordinamento con esperti degli
Stati membri e delle industrie interessate (società elettriche, operatori telefonici e produttori di
apparecchi elettrici, compresi i telefoni cellulari), dovrebbe elaborare una guida alle opzioni
tecnologiche disponibili per ridurre l'esposizione ai campi elettromagnetici;
3. osserva che le parti interessate del settore, nonché i gestori dell'infrastruttura pertinenti e le
autorità competenti possono già influenzare determinati fattori, ad esempio la definizione di
disposizioni relative alla distanza tra un determinato sito e i trasmettitori, all'altezza del sito
rispetto all'altezza della stazione base o alla direzione di un'antenna trasmittente in relazione agli
ambienti di vita; e, in effetti, dovrebbe ovviamente farlo al fine di rassicurare e offrire una migliore
protezione alle persone che vivono vicino a tali strutture; chiede un posizionamento ottimale delle
antenne e dei trasmettitori e chiede inoltre la condivisione di antenne e trasmettitori collocati in
tal modo dai fornitori, in modo da limitare la proliferazione di antenne e trasmettitori mal
posizionati; invita la Commissione e gli Stati membri a elaborare orientamenti adeguati;
4. invita gli Stati membri e le autorità locali e regionali a creare uno sportello unico per
l'autorizzazione all'installazione di antenne e ripetitori e a includere tra i loro piani di sviluppo
urbano un piano regionale di antenne;
5. esorta le autorità responsabili dell'autorizzazione all'installazione di antenne di telefonia mobile
a raggiungere un accordo, congiuntamente con gli operatori del settore, sulla condivisione delle
infrastrutture, al fine di ridurne il volume e l'esposizione del pubblico ai campi elettromagnetici;
6. riconosce gli sforzi compiuti dalle comunicazioni mobili e da altre tecnologie senza fili che
trasmettono campi elettromagnetici per evitare di danneggiare l'ambiente e, in particolare, per
affrontare i cambiamenti climatici;
7. ritiene che, dato il crescente numero di azioni legali e misure da parte delle autorità pubbliche
che hanno l'effetto di una moratoria sull'installazione di nuove apparecchiature che trasmettono
campi elettromagnetici, sia nell'interesse generale incoraggiare soluzioni basate su negoziati che
coinvolgano le parti interessate dell'industria, le autorità pubbliche, le autorità militari e le
associazioni dei residenti per determinare i criteri per la creazione di nuove antenne GSM o linee
elettriche ad alta tensione, e garantire almeno che le scuole, gli asili nido, le case di riposo e le
istituzioni sanitarie siano tenuti lontani, entro una distanza specifica determinata da criteri
scientifici, da strutture di questo tipo
8. deplora il fatto che, a seguito dei ripetuti rinvii dal 2006, i risultati dello studio Interphone non
siano ancora stati pubblicati, con l'obiettivo di questo studio epidemiologico internazionale di
41
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-6-2009-0216_EN.html?redirect
29
stabilire se esista un legame tra l'uso dei telefoni cellulari e alcuni tipi di cancro, tra cui i tumori del
cervello, dei nervi uditivi e delle ghiandole parotidi;
9. invita il Consiglio e la Commissione, in coordinamento con gli Stati membri e il Comitato delle
regioni, a incoraggiare l'introduzione di una norma unica volta a garantire che i residenti locali
siano sottoposti a un grado di esposizione il più basso possibile in caso di estensione delle reti ad
alta tensione;
10. esprime grande preoccupazione per il fatto che le compagnie di assicurazione tendono ad
escludere la copertura dei rischi associati ai campi elettromagnetici dall'ambito di applicazione
delle polizze assicurative di responsabilità civile, il che implica chiaramente che gli assicuratori
europei stanno già applicando la loro versione del principio di precauzione;
11 invita gli Stati membri a seguire l'esempio della Svezia e a riconoscere le persone che soffrono
di elettroipersensibilità come disabili, in modo da garantire loro un'adeguata protezione e pari
opportunità.
La Commissione europea per i rischi emergenti per la tutela della salute (42) nel 2015 ha suggerito
che mancano prove che le radiazioni EMF influenzino le funzioni cognitive negli esseri umani o
contribuiscano ad aumentare i casi di cancro negli adulti e nei bambini. Ma l'Internazionale
EMF Alliance (IEMFA) ha suggerito che molti membri di detta Commissione potrebbero avere un
conflitto di interessi, poiché avevano rapporti professionali o ricevevano finanziamenti da varie
società di telecomunicazioni (43).
La conseguenza di questa denuncia è stata che il nuovo Comitato scientifico per la salute,
l'ambiente e i rischi emergenti (SCHEER- 44), in sostituzione dell'ex comitato scientifico sui rischi
per la salute emergenti e recentemente identificati (SCENIHR), ha indicato una stima preliminare
dell'importanza del 5G come alta, in una dichiarazione del Dicembre 2018. Inoltre, valuta la scala,
l'urgenza e le interazioni (con gli ecosistemi e specie) di possibile pericolo elevato. Ha suggerito
che potrebbero esserci conseguenze biologiche da un ambiente 5G, a causa del fatto che mancano
'prove per informare lo sviluppo di linee guida sull'esposizione alla tecnologia 5G'.
Non solo ma, come ricorda il Documento qui esaminato, la letteratura accademica sugli effetti
dell'esposizione ai campi elettromagnetici e in particolare sul 5G sta crescendo rapidamente.
Alcuni documenti di ricerca supportano possibili rischi per la salute, mentre altri no.
L'OMS/Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro (IARC) ha classificato i campi
elettromagnetici a radiofrequenza come possibilmente cancerogeno per l'uomo nel 2011 (45). La
IARC ha recentemente dato la priorità alle radiazioni EMF per la revisione nei prossimi cinque anni
(2020-2024). Il Documento fornisce un elenco di questi studi.
NUOVE LINEE GUIDA DELLA COMMISSIONE INTERNAZIONALE PER LA PROTEZIONE DALLE
RADIAZIONI NON IONIZZANTI (ICMIRP)
Nuove Linee Guida (46) della Commissione internazionale per la protezione dalle radiazioni non
ionizzanti (acronimo inglese ICNIRP) sull’esposizione ai CEM Rf anche per il 5G.
42
https://health.ec.europa.eu/scientific-committees_en
43
http://www.iemfa.org/wp-content/pdf/Annex-1-SCENIHR-Experts-2015.pdf
44
https://health.ec.europa.eu/scientific-committees/scientific-committee-health-environmental-and-emerging-risks-
scheer_en#mandates
45
https://www.iarc.who.int/wp-content/uploads/2018/07/pr208_E.pdf
46
https://www.icnirp.org/cms/upload/publications/ICNIRPrfgdl2020.pdf
30
Si riportano le parti più significative delle nuove linee guida.
Ipersensibilità elettromagnetica
non sono state stabilite restrizioni per tenere conto separatamente dell’ipersensibilità
elettromagnetica e gli individui che credono di essere influenzati negativamente dai CEM RF sono
trattati come parte della popolazione generale in termini di restrizioni delle esposizioni ai CEM RF
Comunque gli effetti sulla salute del 5G non sono ancora esclusi neppure dalle nuove linee guida
È importante notare che le linee guida si basano su un corpo di conoscenze che si è sviluppato nel
corso di molti anni di ricerca scientifica, e che nessun singolo studio è in grado di dimostrare che
l’esposizione al di sotto dei livelli fissati dalle linee guida sia nociva o meno; sebbene le persone
chiedano spesso uno studio di questo tipo, non è così che opera la scienza. In realtà sono stati
condotti migliaia di studi ed è necessaria la valutazione dell’intero database della letteratura
scientifica per capire in che modo i campi elettromagnetici a RF influenzino le persone, in che
misura gli effetti siano correlati alle diverse frequenze, intensità, durata dell’esposizione e altre
grandezze fisiche che caratterizzano i CEM RF, e se ci siano differenze in questi effetti in funzione
dell’età, della forma del corpo, del grado di infermità e così via. Tutto ciò è rilevante anche nella
valutazione di differenti tecnologie: una volta che la scienza abbia fornito le suddette conoscenze,
possiamo determinare se una nuova tecnologia potrà causare un danno e, qualora sia così,
l’esposizione necessaria a provocarlo. Per esempio, poiché conosciamo la relazione tra CEM RF e
danno in funzione della frequenza e del livello di esposizione, quando una nuova tecnologia come
il 5G viene sviluppata, siamo in grado di determinare se causerà danni per la salute sulla base delle
frequenze che impiegherà e dell’intensità dell’esposizione risultante.
Effetti sulla salute a lungo termine dei CEM
Di fatto le linee guida non danno certezze su questo aspetto perché gli effetti a lungo termine
sono tipicamente più difficili da valutare rispetto agli effetti immediati, ed in genere è necessaria
una combinazione di diversi tipi di studi per giungere a conclusioni in merito.
Nonostante questa affermazione contenuta nelle linee guida le stesse poi affermano che poiché
non è stato dimostrato che i CEM RF causino il cancro (né nei roditori, né negli esseri umani), non
sono state necessarie specifiche restrizioni nelle linee guida per la protezione dall'iniziazione o
dalla promozione dei tumori. In realtà gli studi citati dalle linee guida non affermano proprio
quanto sopra riportato come confermato dallo studio dell’Istituto Ramazzini (47), per una sintesi
vedi in nota a margine (48).
CONCLUSIONI DEL DOCUMENTO REDATTO PER IL PARLAMENTO EUROPEO
Vari studi suggeriscono che il 5G influenzerebbe la salute di esseri umani, piante, animali, insetti e
microbi – e poiché il 5G è una tecnologia non testata, an approccio prudente sarebbe prudente.
Al di la di una certa divergenza tra gli scienziati sui potenziali effetti negativi dell'esposizione ai
campi elettromagnetici e 5G, il Documento rileva come gli esperti raramente possiedono
background complementari sia in fisica che in ingegneria e medicina, quindi una competenza
scientifica più completa potrebbe essere raggiunta combinando la ricerca in team di esperti in
tutte le discipline pertinenti.
47
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0013935118300367?via%3Dihub
48
https://www.ramazzini.org/comunicato/ripetitori-telefonia-mobile-listituto-ramazzini-comunica-gli-esiti-del-suo-
studio/
31
Aggiunge il Documento che la tecnologia della fibra ottica è stata suggerita da alcuni
esperti come alternativa sicura al 5G, perché il segnale è confinato all'interno della fibra. Il suo
potenziale è molto superiore a quello del 5G.
L'investimento in fibra ottica può essere aggiornato a velocità superiori in futuro, mentre è
necessario cambiare l'intero sistema per le tecnologie wireless.
Secondo lo studio del 2019 '5G deployment: State of Play in Europe, USA and Asia' (49) preparato
per il Parlamento europeo, il problema sembra essere che attualmente non è possibile simulare o
misurare con precisione le emissioni 5G nel mondo reale.
Per comprendere meglio i potenziali meccanismi alla base dei possibili effetti sulla salute dei
campi elettromagnetici e per caratterizzano i livelli di esposizione della popolazione, la ricerca
generalizzata sui campi elettromagnetici utilizzando nuovi metodi (GERoNiMO) è stato lanciato nel
2014, finanziato nell'ambito del Settimo programma quadro dell'UE per la ricerca e lo sviluppo
tecnologico per affrontare questioni pertinenti sui campi elettromagnetici e la salute.
Ma nonostante tutti questi elementi significativi citati dal Documento qui esaminato la
Commissione UE non ha ancora condotto studi sul potenziale rischio per la salute pubblica dalla
tecnologia 5G.
TESTO COMPLETO DEL DOCUMENTO PER IL PARLAMENTO UE:
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/646172/EPRS_BRI(2020)646172_
EN.pdf
49
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2019/631060/IPOL_IDA(2019)631060_EN.pdf
32
ENERGIA
Riesame europeo dell'energia elettrica 2023 (Documentazione internazionale)
Il Think Tank EMBER (50) ha svolto una analisi sulla transizione elettrica dell'UE dai combustili
fossili alle rinnovabili nel 2022.
Secondo l’analisi nel 2022, l'eolico e il solare hanno generato un quinto record dell'elettricità
dell'UE (22%), superando per la prima volta il gas fossile (20%) e rimanendo al di sopra dell'energia
a carbone (16%).
Resta comunque un ritorno importante del carbone nella generazione elettrica anche a scapito del
gas per cui le emissioni del settore energetico dell'UE sono aumentate del 3,9% (+26 MtCO2) nel
2022 rispetto al 2021.
L’avanzamento di eolico e solare ha impedito che le fossili nella generazione elettrica
aumentassero ulteriormente.
La produzione di gas diminuirà ancora di più di quella del carbone visto che il gas resterà
nettamente più costoso.
IL PARZIALE RITORNO DELLE FOSSILI ED IN PARTICOLARE DEL CARBONE NELLA GENERAZIONE
ELETTRICA
Tuttavia, l'allontanamento dai combustibili fossili è stato sospeso dalla doppia crisi del sistema
elettrico europeo nel 2022. Una siccità di 1 anno su 500 in tutta Europa ha portato al livello più
basso di generazione idroelettrica almeno dal 2000, e ci sono state diffuse interruzioni nucleari
francesi inaspettate proprio mentre le unità nucleari tedesche stavano chiudendo. Ciò ha creato
un ampio divario di 185 TWh nella generazione, pari al 7% della domanda totale di elettricità
dell'Europa nel 2022. Cinque sesti del divario sono stati compensati da una maggiore generazione
eolica e solare e da un calo della domanda di elettricità. Ma il restante sesto è stato soddisfatto da
un aumento della produzione di fossili. Poiché il carbone era meno costoso del gas, il carbone ha
rappresentato la maggior parte dell'aumento, aumentando del 7% (+28 TWh) nel 2022, rispetto al
2021. Di conseguenza, le emissioni del settore energetico dell'UE sono aumentate del 3,9% (+26
MtCO2) nel 2022 rispetto al 2021. La produzione di gas è rimasta pressoché invariata (+0,8%) e,
poiché il gas era già più costoso del carbone nel 2021, nel 2022 non c'è stato un ulteriore
passaggio dal gas al carbone.
RUOLO TAMPONAMENTO DI EOLICO E SOLARE NELLA FASE DI EMERGENZA PER FRENARE IL
PARZIALE RITORNO DELLE FOSSILI NELLA GENERAZIONE ELETTRICA
Poteva andare molto peggio: eolico, solare e un calo della domanda di elettricità hanno impedito
un ritorno molto più ampio al carbone. Nel contesto, l'aumento non è stato sostanziale: l'energia a
carbone è aumentata di soli 1,5 punti percentuali per generare il 16% dell'elettricità dell'UE nel
2022, rimanendo al di sotto dei livelli del 2018. L'aumento di 28 TWh della produzione di carbone
dell'UE ha aggiunto solo lo 0,3% alla produzione mondiale di carbone.
Il 2023 sarà esattamente l'opposto. La produzione idroelettrica rimbalzerà, le unità nucleari
francesi torneranno, la diffusione eolica e solare accelererà e la domanda di elettricità continuerà
probabilmente a diminuire nei prossimi mesi. Nel 2023, l'Europa è destinata a testimoniare un
50
https://ember-climate.org/
33
enorme calo dei combustibili fossili – dell'energia a carbone, sì, ma soprattutto dell'energia del
gas.
LA PRODUZIONE DI GAS È DESTINATA A UN CALO RECORD NEL 2023
La produzione fossile è aumentata del 3% nel 2022. Sulla base delle ultime proiezioni del settore,
questo non si ripeterà nel 2023. EDF prevede che molte delle sue centrali nucleari francesi
torneranno nel 2023 (e molte sono già tornate online), i gruppi industriali europei dell'eolico e del
solare mostrano che la generazione solare ed eolica dovrebbe aumentare di circa il 20%, le scorte
idroelettriche si sono quasi normalizzate e la domanda di elettricità continuerà probabilmente a
diminuire a breve termine. L'unico freno sarà la caduta del nucleare mentre la Germania completa
la sua eliminazione graduale. Sulla base di queste indicazioni dell'industria, Ember stima che la
generazione fossile potrebbe crollare del 20% nel 2023, il doppio del precedente record del 2020.
La produzione di carbone diminuirà, ma la produzione di gas diminuirà più velocemente, poiché si
prevede che rimarrà più costosa del carbone almeno fino al 2025 sulla base degli attuali prezzi a
termine. Il settore energetico sarà probabilmente il segmento in più rapido calo della domanda di
gas nel 2023, contribuendo a riportare la calma nei mercati europei del gas mentre l'Europa si
adatta alla vita senza gas russo.
LINK ALLA ANALISI:
https://ember-climate.org/insights/research/european-electricity-review-2023/
Rapporto sul calo della domanda di gas naturale (Documentazione Nazionale)
NewsLetter di Febbraio 2023 del Gestore dei Mercati Energetici che analizza il calo dei consumi
del gas dettati da vari fattori: il clima più temperato ma anche i provvedimenti UE e nazionali sulla
riduzione del consumo del gas anche in chiave di diversificazione degli stati produttori (51).
LA RIDUZIONE DEI CONSUMI DI GAS NEL 2022
Nel 2022, a fronte di una riduzione dei consumi UE rispetto all’anno precedente pari al 13% (-55
mld mc circa), in Italia la diminuzione è stata del 10% corrispondente a 7,7 mld mc in meno. Di
questi, il 59% (4,5 mld di mc) è attribuibile ai minori prelievi delle reti di distribuzione urbane legati
prevalentemente ai consumi per usi civili, il 27,9% ai minori consumi delle grandi industrie
allacciate alla rete di trasporto (2,1 mld mc), l’11,6% alla diminuzione dei consumi termoelettrici (-
0,9 mld mc), il restante 1,5% a consumi di sistema e altre voci residuali
I CONSUMI DELLE CENTRALI TERMOELETTRICHE
Dopo una prima metà dell’anno in cui la produzione termoelettrica a gas e i relativi consumi erano
aumentati soprattutto per la necessità di far fronte al forte calo della produzione idroelettrica
causato dalla prolungata siccità (nel 2022 l’idroelettrico ha segnato complessivamente una
riduzione della produzione del 37,7% pari a ben 17 TWh), soprattutto a partire da settembre la
richiesta di gas è cominciata a diminuire, con riduzioni mensili rispetto alla media che vanno dal
7% in dicembre al 23% in novembre. Le cause della riduzione, nonostante il persistere della crisi
del comparto idroelettrico, vanno ricercate: a) nella contrazione della domanda elettrica dovuta
soprattutto alla diminuzione dei consumi delle industrie per l’aumento del costo dell’energia,
51
Vedi per il piano italiano https://notedimarcogrondacci.blogspot.com/2022/10/piano-nazionale-riduzione-consumi-
del.html
Vedi per il regolamento UE https://notedimarcogrondacci.blogspot.com/2022/09/la-ue-prepara-la-riduzione-
obbligatoria.html
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  • 1. 1 Periodo dal 1° al 28 Febbraio 2023 LE NOVITÀ (1) NORMATIVE E GIURISPRUDENZIALI FEBBRAIO 2023 A cura del Dott. Marco Grondacci 1Normativa Nazionale e Comunitaria – Giurisprudenza della Corte di Giustizia e della Corte Costituzionale pubblicate sulle Gazzette Ufficiali italiana e della unione europea
  • 2. 2 Sommario ACQUE TUTELA E GESTIONE................................................................................................................7 Tassonomia Verde della UE come si rapportano le utility del servizio idrico integrato (Documentazione Nazionale) ................................................................................................................... 7 Metodo per calcolare la componente di sostanza organica nel suolo (Documentazione Nazionale)... 9 AREE PROTETTE BIODIVERSITÀ ......................................................................................................... 10 Aggiornamento dell’elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica atlantica (Normativa Comunitaria)........................................................................................................................ 10 Aggiornamento dell’elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica pannonica (Normativa Comunitaria) ..................................................................................................... 10 Aggiornamento dell’elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica macaronesica (Normativa Comunitaria)................................................................................................ 10 Aggiornamento dell'elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica mediterranea (Normativa Comunitaria)................................................................................................ 11 Aggiornamento dell’elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica del Mar Nero (Normativa Comunitaria)............................................................................................................... 11 Aggiornamento dell’elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica alpina (Normativa Comunitaria)........................................................................................................................ 11 Aggiornamento dell’elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica continentale (Normativa Comunitaria).................................................................................................. 12 Aggiornamento dell’elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica boreale (Normativa Comunitaria)........................................................................................................................ 12 Manuale per il prelievo di campioni biologici finalizzato alle analisi genetiche nella Convenzione CITES (Documentazione Nazionale) ....................................................................................................... 12 Carta della Natura tra le StoryMap dell’EcoAtlante (Documentazione Nazionale) ............................. 13 Progetto «LIFE 20 NAT/IT/001371 CONCEPTU MARIS - CONservation of CEtaceans and Pelagic sea TUrtles in Med (Normativa Nazionale) .................................................................................................. 14 Progetto LIFE20 NAT/IT/000067 - «STRONG SEA LIFE - Survey and TReament ON Ghost Nets Sea LIFE (Normativa Nazionale)............................................................................................................................ 14 ARIA ................................................................................................................................................ 15 Progetto LIFE MODERn (NEC): due Decreti per attuare la Direttiva UE emissioni nazionali (Normativa Nazionale) ............................................................................................................................................... 15 Fondo per risarcire danni agli immobili da inquinamento aria a Taranto (Normativa Nazionale)...... 16 Proventi aste CO2 per fondo programma nazionale controllo inquinamento aria (Normativa Nazionale) ............................................................................................................................................... 16 Superamento sistematico e persistente del valore limite annuale per il biossido di azoto (Giurisprudenza Comunitaria)................................................................................................................ 16 BENI PAESAGGISTICI......................................................................................................................... 18 Rafforzamento poteri Soprintendenza speciale per attuare il PNRR (Normativa Nazionale) ............. 18 Semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di beni culturali Normativa Nazionale) 18
  • 3. 3 No a proroghe di disciplina transitoria in deroga alla pianificazione urbanistica (Giurisprudenza Costituzionale) ........................................................................................................................................ 19 EFFETTO SERRA ................................................................................................................................ 21 Infrastruttura globale di monitoraggio dei gas serra (Normativa Internazionale)............................... 21 Organismi gestione Fondo italiano per il clima (Normativa Nazionale)............................................... 21 Condizioni, criteri e modalità per l'utilizzo delle risorse del «Fondo italiano per il clima» (Normativa Nazionale) ............................................................................................................................................... 22 Corte dei Conti UE su traguardi non adeguati della Alleanza mondiale per il clima (Documentazione Comunitaria) ........................................................................................................................................... 22 Comitato centrale per la sicurezza tecnica della transizione energetica e per la gestione dei rischi climatici (Normativa Nazionale)............................................................................................................. 24 ELETTROMAGNETISMO .................................................................................................................... 26 Effetti della comunicazione wireless 5G sulla salute umana (Documentazione Comunitaria)............ 26 ENERGIA .......................................................................................................................................... 32 Riesame europeo dell'energia elettrica 2023 (Documentazione internazionale)................................ 32 Rapporto sul calo della domanda di gas naturale (Documentazione Nazionale)................................. 33 Relazione di attività 2022 della Banca europea per gli investimenti (Documentazione Comunitaria)34 Atto indirizzo Priorità Politiche del Ministero Ambiente e Sicurezza dell’Energia ancora gas per la transizione (Documentazione Nazionale).............................................................................................. 36 Credito di imposta per coprire gli aumenti di costi dell’energia elettrica e del gnl(Normativa Nazionale) ............................................................................................................................................... 36 Con la crisi della guerra Ucraina le rinnovabili hanno evitato costi molto alti alla UE (Documentazione Internazionale).......................................................................................................... 37 Decarbonizzazione del riscaldamento e del raffreddamento (Documentazione Comunitaria) .......... 38 Contributo dell'Agenzia del demanio alla resilienza energetica nazionale (Normativa Nazionale).... 40 Semplificazione degli interventi di manutenzione degli impianti energetici delle sedi di servizio del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (Normativa Nazionale)................................................................. 41 Semplificazione per lo sviluppo dell'idrogeno verde e rinnovabile (Normativa Nazionale)................ 42 Disposizioni per l'efficienza energetica a valere sui fondi PREPAC Normativa Nazionale).................. 42 Nuove aree idonee ex lege alla installazione di impianti da fonti rinnovabili (Normativa Nazionale)43 Procedure semplificate per installare impianti fotovoltaici (Normativa Nazionale) ........................... 44 Comunità Energetiche (Normativa Nazionale) ...................................................................................... 44 Riqualificazione e riconversione polo ind.le Piombino compensazioni con nave rigassificatrice (Normativa Nazionale)............................................................................................................................ 45 Modifica disciplina procedimento autorizzazione unico impianti da fonti rinnovabili e VIA (Normativa Nazionale)............................................................................................................................ 46 Concessioni da parte dei Comuni di aree per realizzare impianti da fonti rinnovabili (Normativa Nazionale) ............................................................................................................................................... 46
  • 4. 4 Autorizzazione Paesaggistica e interventi di efficienza energetica e piccoli impianti a fonti rinnovabili (Normativa Nazionale)............................................................................................................................ 47 Infrastrutture alta tensione FFSS e impianti fotovoltaici (Normativa Nazionale)................................ 48 Impianti fotovoltaici ubicati manufatti strumentali alla attività agricola (Normativa Nazionale)...... 48 Estensione incentivi biogas e biometano (Normativa Nazionale) ........................................................ 49 Estensione periodo possibile riapertura centrali a carbone e a olio combustibile (Normativa Nazionale) ............................................................................................................................................... 49 INCENTIVI E POLITICHE SOSTENIBILI.................................................................................................. 50 Un progetto per ridurre consumi energia e inquinamento della industria ceramica (Documentazione Internazionale)........................................................................................................................................ 50 Un piano industriale del Green Deal per l'era a zero emissioni nette (Documentazione Comunitaria) ................................................................................................................................................................. 50 Linee guida ad una scelta consapevole dei metodi per misurare la sostenibilità aziendale (Documentazione Nazionale) ................................................................................................................. 54 Costituzione dei distretti biologici (Normativa Nazionale) ................................................................... 54 INDUSTRIE A RISCHIO DI INCIDENTE INDUSTRIALE............................................................................. 55 Nuove linee guida per redazione ed esercitazione dei piani emergenza esterni, informazione popolazione (Normativa Nazionale) ...................................................................................................... 55 INFORMAZIONE PARTECIPAZIONE .................................................................................................... 63 Anac Piano Nazionale Anticorruzione (Normativa Nazionale).............................................................. 63 MARE PORTUALITÀ .......................................................................................................................... 65 Un metodo di calcolo delle emissioni navali nell’ambito portuale (Documentazione Nazionale)...... 65 Applicare il principio "chi inquina paga" al trasporto marittimo del Regno Unito (Documentazione Internazionale)................................................................................................................................. 69 Aggiornati i canoni per le concessioni demaniali marittime (Normativa Nazionale)........................... 70 Proroga relazione stato del mare (Normativa Nazionale)..................................................................... 70 Incostituzionale la riforma (2021) della programmazione portuale (Giurisprudenza Costituzionale) 71 MOBILITÀ SOSTENIBILE INFRASTRUTTURE ........................................................................................ 78 Ibrid-Plug un test sulla affidabilità in relazione all’obiettivo della neutralità climatica (Documentazione Internazionale).......................................................................................................... 78 Interventi per il miglioramento della sicurezza stradale dei pedoni (Normativa Nazionale).............. 79 Benefici a fondo perduto a favore di nuove infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici (Normativa Nazionale) ............................................................................................................................................... 80 Benefici a fondo perduto a favore di nuove infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici nei centri urbani (Normativa Nazionale)................................................................................................................ 80 Accordo nella UE su emissioni zero per le nuove auto e furgoni nel 2035 (Normativa Comunitaria). 81 Monitoraggio delle tendenze dei consumatori nell'industria automobilistica (Documentazione Internazionale)........................................................................................................................................ 82 Rapporto Pendolaria 2023 (Documentazione Nazionale)..................................................................... 82
  • 5. 5 Divieti circolazione veicoli trasporto pubblico locale (Normativa Nazionale)...................................... 83 NUCLEARE........................................................................................................................................ 84 Il Comitato economico sociale della UE: prolungare la durata delle centrali nucleari (Documentazione Comunitaria)............................................................................................................. 84 Ripartizione contributi per siti che ospitano centrali nucleari e impianti del ciclo del combustibile nucleare (Normativa Nazionale) ............................................................................................................ 85 OGM – BIOTECH............................................................................................................................... 86 Tecniche o metodi di mutagenesi, utilizzati convenzionalmente e divieti diffusione nell’ambiente (Giurisprudenza Comunitaria)................................................................................................................ 86 PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.......................................................................................................... 87 Stato delle entrate e delle spese per l’esercizio 2023 — Agenzia europea dell’ambiente .................. 87 Proroghe assunzioni per supportare attuazione PNRR (Normativa Nazionale)................................... 87 Blocco nuove assunzioni al Ministero dell’Ambiente (Normativa Nazionale) ..................................... 87 RIFIUTI............................................................................................................................................. 89 Rifiuti sanitari assimilabili agli urbani? (Normativa Nazionale)............................................................ 89 Aggiornamento allegati sulla restrizione di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (Normativa Nazionale)................................................................................. 89 Pubblicati decreti su finanziamenti economia circolare in materia di gestione rifiuti (Normativa Nazionale) ............................................................................................................................................... 90 La produzione di rifiuti cresce più del PIL. Un confronto con l'Europa che conta (Documentazione Nazionale) ............................................................................................................................................... 90 Revisione corrispettivi per raccolta e il conferimento ai Consorzi di filiera dei rifiuti di imballaggio (Normativa Nazionale)............................................................................................................................ 91 Accordo per un nuovo schema di certificazione per la riciclabilità degli imballaggi in plastica (Documentazione Nazionale) ................................................................................................................. 91 Indagine sul mercato delle materie prime secondarie (Documentazione Comunitaria)..................... 91 Elenco dei soggetti abilitati alla raccolta e gestione degli PFU per l’anno 2023 (Normativa Nazionale) ............................................................................................................................................... 91 Modalità di dimostrazione dell’iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali (Normativa Nazionale) ............................................................................................................................................... 92 Idoneità dei veicoli/carrozzerie mobili da soggetti non appartenenti all’Unione Europea e non in possesso di autorizzazione a soggiornare nel territorio italiano (Normativa Nazionale).................... 92 Raccolta e trasporto dei rifiuti provenienti dalla manutenzione delle aree verdi (Normativa Nazionale) ............................................................................................................................................... 92 Ancora semplificazioni per la disciplina delle terre e delle rocce da scavo (Normativa Nazionale).... 93 Spostamento termini riperimetrazione siti contaminati nazionali (Normativa Nazionale) ................ 93 Tariffa rifiuti Costo da imputare sugli utenti finali - Conteggio, ai fini della sua riduzione, degli introiti percepiti dai titolari degli impianti (Giurisprudenza Costituzionale).................................................... 94 RUMORE.......................................................................................................................................... 98
  • 6. 6 Regolamento ONU su emissioni rumorose ciclomotori (Normativa Internazionale) .......................... 98 Spostamento termini per i Piani di Azione di risanamento acustico (Normativa Nazionale).............. 98 Riduzione costi energetici cementifici che recuperano rifiuti come combustibili (Normativa Nazionale) ............................................................................................................................................. 100 SUOLO ........................................................................................................................................... 101 Riduzione materie prima associate alla deforestazione e al degrado forestale (Normativa Comunitaria) ......................................................................................................................................... 101 Progettazione degli interventi di difesa del suolo (Documentazione Nazionale) .............................. 103 Blocco assunzione personale a supporto Commissari contro il rischio idrogeologico (Normativa Nazionale) ............................................................................................................................................. 104 VIA VAS.......................................................................................................................................... 105 Modifica disciplina procedimento autorizzazione unico impianti da fonti rinnovabili e VIA (Normativa Nazionale).......................................................................................................................... 105 Disposizioni di semplificazione in materia di VIA in casi eccezionali (Normativa Nazionale)............ 105 Nuove modalità di funzionamento delle Commissioni VIA VAS statali (Normativa Nazionale)........ 107 VIGILANZA E ILLECITI AMBIENTALI .................................................................................................. 110 Delitto incendio colposo (Giurisprudenza Costituzionale).................................................................. 110
  • 7. 7 ACQUE TUTELA E GESTIONE Tassonomia Verde della UE come si rapportano le utility del servizio idrico integrato (Documentazione Nazionale) Studio di Laboratorio Ref-Ricerche relativo alla verifica su come le utility del settore idrico si rapportano al Regolamento sulla tassonomia verde. Il Regolamento (UE) 2020/852 del 18 giugno 2020 (2), meglio noto come “Tassonomia” che richiede alle aziende di misurare l’impatto delle attività economiche sull’ambiente e i rischi che i cambiamenti climatici possono comportare sulla gestione delle infrastrutture. Il Regolamento (UE) 2020/852 del 18 giugno 2020 stabilisce i criteri per determinare se un’attività economica possa considerarsi ecosostenibile, al fine di individuare il grado di ecosostenibilità di un investimento. Il Regolamento si applica: 1. alle misure adottate dagli Stati membri o dall’Unione che stabiliscono obblighi per i partecipanti ai mercati finanziari o gli emittenti in relazione a prodotti finanziari o obbligazioni societarie resi disponibili come ecosostenibili; 2. ai partecipanti ai mercati finanziari che mettono a disposizione prodotti finanziari alle imprese soggette all’obbligo di pubblicare una dichiarazione di carattere non finanziario o una dichiarazione consolidata di carattere non finanziario ai sensi, rispettivamente, dell’articolo 19 bis o dell’articolo 29 bis della direttiva 2013/34/UE (3) del Parlamento europeo e del Consiglio: bilanci di società per azioni, la società in accomandita per azioni, la società a responsabilità limitata. Il regolamento stabilisce regole di trasparenza per le aziende interessate dal provvedimento sulle modalità con cui vengono rispettati gli obiettivi ambientali stabiliti dallo stesso. Gli stati membri dovranno stabilire sanzioni in caso di violazioni delle suddette regole. Con specifico riferimento al Servizio Idrico Integrato, la Tassonomia è parte integrante delle “Linee Guida Operative degli Investimenti in Opere Pubbliche dedicate al Settore Idrico” del Ministero delle Infrastrutture, rese pubbliche ad ottobre 2022 (4) con cui si dettagliano la metodologia di applicazione e il rispetto dei criteri tassonomici per determinare la dimensione di sostenibilità degli interventi, in chiave ambientale e sociale. I medesimi principi sono altresì rinvenibili in tutti gli altri strumenti di finanza aziendale (EU Green Bond, Green Loan, Sustainability Linked Bond/Loan, Corporate Sustainability Loan). In Italia sono 11 i gruppi societari o le utility assoggettati agli obblighi di rendicontazione in aderenza ai principi contenuti nel Regolamento UE 2020/852, in quanto tenuti alla redazione della Dichiarazione Non Finanziaria (DNF). Un numero che nei prossimi anni è destinato a quintuplicarsi, visto l’allargamento del perimetro previsto dalla Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD). 2 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32020R0852&from=IT 3 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/it/TXT/?uri=CELEX:32013L0034 4 https://www.mit.gov.it/nfsmitgov/files/media/documentazione/2022- 09/LINEE%20GUIDA%20SETTORE%20IDRICO_14.09.2022.pdf
  • 8. 8 La Direttiva (UE) 2022/2464 (5)del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2022 modifica la Direttiva 2013/34/UE (6) sui bilanci di imprese. La Direttiva 2022/2464 introduce un nuovo articolo 19-bis alla vecchia Direttiva del 2013, Nel nuovo articolo si prevede che le imprese di grandi dimensioni e le piccole e medie imprese, ad eccezione delle microimprese includono nella relazione sulla gestione informazioni necessarie alla comprensione dell'impatto dell'impresa sulle questioni di sostenibilità, nonché informazioni necessarie alla comprensione del modo in cui le questioni di sostenibilità influiscono sull'andamento dell'impresa, sui suoi risultati e sulla sua situazione. Per un approfondimento di questa Direttiva (7). Secondo lo studio di Ref-Ricerche la CSRD, infatti estenderà l’obbligo di rendicontazione, ivi comprese le richieste di allineamento alla Tassonomia, ad un numero crescente di soggetti e secondo differenti tempistiche: dal 2024 per le aziende già obbligate a rendicontare una DNF, dal 2025 per le grandi imprese definite secondo i criteri dimensionali comunitari e, infine, alle PMI dal 2026. Nello specifico per il settore idrico, dal 2025, oltre il 50% delle aziende del servizio idrico saranno impattate dagli obblighi di rendicontazione ai sensi della Tassonomia, con una popolazione interessata che salirà da 19 a 49 milioni di abitanti e un volume di investimenti soggetti ad analisi per la verifica di allineamento destinato a raddoppiare da circa 1,1 a 2,4 miliardi di euro all’anno. Sono valori che coprono oltre l’80% della popolazione italiana e degli investimenti espressi del servizio idrico. Secondo lo studio diversi gestori del servizio idrico non hanno fornito informazioni sufficienti e/o allineate alla rendicontazione richiesta dalla Tassonomia. Le maggiori carenze dal punto di vista delle modalità di esposizione delle informazioni adottate dalle aziende riguardano soprattutto tre aspetti: 1. la mancanza di dati precisi riguardo alle percentuali di eleggibilità di ciascun indicatore e attività tassonomica associata; 2. l’utilizzo di una nomenclatura non direttamente riconducibile a quella indicata negli Allegati degli obiettivi climatici; 3. l’aggregazione delle percentuali di eleggibilità per segmento di attività aziendale e non per indicatore o attività tassonomica, come richiesto dal Regolamento UE. Di queste aziende, sia mono che multi-utility, l’eleggibilità media considerando i tre indicatori di riferimento(quota di fatturato, spesa per investimenti e costi operativi) è di circa il 66%. Più precisamente, del 60% con riferimento al fatturato eleggibile, del 74% in relazione agli investimenti e del 64% per i costi operativi. Percentuali abbastanza elevate rispetto ad altri settori, nonostante la natura multi-utility di alcuni degli operatori presenti nel perimetro di indagine. Focalizzandosi invece sulle sole mono-utility, le percentuali di eleggibilità salgono di quasi un terzo con tutti e tre gli indicatori che in media superano il 90% (93% per il fatturato e il 92% sia per gli investimenti che per i costi operativi). Una evidenza che conferma che le attività del servizio idrico rientrano tra quelle a maggiore potenziale in termini di contributo agli obiettivi del Green Deal, complementari e non conflittuali rispetto agli obiettivi della Tassonomia stessa. LINK ALLA SINTESI E LA POSITION PAPER COMPLETO: https://laboratorioref.it/tassonomia-ue-e-eleggibile-oltre-il-90-del-servizio-idrico-italiano/ 5 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32022L2464&from=IT 6 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013L0034- 20211221&qid=1672153636414&from=IT 7 https://notedimarcogrondacci.blogspot.com/2023/01/rendicontazione-societaria-di.html
  • 9. 9 Metodo per calcolare la componente di sostanza organica nel suolo (Documentazione Nazionale) Pubblicazione studio di Ispra che illustra come l’analisi degli isotopi stabili del carbonio e dell’azoto è possibile quantificare il contributo alla sostanza organica totale derivante o dalla trasformazione naturale della componente biotica o da fonti antropiche come, ad esempio scarichi urbani e/o industriali. Recenti ricerche hanno dimostrato l’efficacia di tali indagini nell’identificazione e valutazione dei contributi alla sostanza organica derivanti da sorgenti multiple, infatti gli isotopi stabili del carbonio e dell’azoto mostrano una composizione isotopica caratteristica della sorgente da cui si originano. Questo caso studio si basa sui dati isotopici della sostanza organica dell’invaso del Pertusillo presente sia nei sedimenti, sia disciolta in acqua e sia adsorbita sul materiale particellato sospeso, inoltre sono state valutate anche le potenziali fonti presenti nell’area, quali plancton, sostanze petrolifere, scarichi urbani e fonti agricole. TESTO STUDIO: https://www.isprambiente.gov.it/it/pubblicazioni/quaderni/laboratorio/applicazione-dell- analisi-isotopica-per-l-apporzionamento-della-sostanza-organica-studio-di-un-invaso-artificiale
  • 10. 10 AREE PROTETTE BIODIVERSITÀ Aggiornamento dell’elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica atlantica (Normativa Comunitaria) La regione biogeografica atlantica, di cui all’articolo 1, lettera c), punto iii), della direttiva 92/43/CEE (direttiva Habitat tutela biodiversità - 8), comprende i territori dell’Unione di Irlanda e Paesi Bassi e parti dei territori dell’Unione di Belgio, Danimarca, Germania, Spagna, Francia e Portogallo. Con Decisione di Esecuzione (UE) 2023/238 della Commissione del 26 gennaio 2023 è stata adottato il sedicesimo aggiornamento dell’elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica atlantica. TESTO DECISIONE 2023/238: http://publications.europa.eu/resource/cellar/27a1bf6c-a68b-11ed-b508- 01aa75ed71a1.0013.03/DOC_1 Aggiornamento dell’elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica pannonica (Normativa Comunitaria) La regione biogeografica pannonica, di cui all’articolo 1, lettera c), punto iii), della direttiva 92/43/CEE, comprende parti dei territori unionali di Cechia, Romania e Slovacchia e il territorio unionale dell’Ungheria. Con Decisione (UE) 2023/239 della Commissione del 26 gennaio 2023 è stato adottato il quattordicesimo aggiornamento dell’elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica pannonica. TESTO DECISIONE 2023/239: http://publications.europa.eu/resource/cellar/98805c18-a68a-11ed-b508- 01aa75ed71a1.0013.03/DOC_1 Aggiornamento dell’elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica macaronesica (Normativa Comunitaria) La regione biogeografica macaronesica, di cui all’articolo 1, lettera c), punto iii), della direttiva 92/43/CEE, comprende gli arcipelaghi delle Azzorre e Madera (Portogallo) e le Isole Canarie (Spagna) nell’Oceano Atlantico. Con Decisione (UE) 2023/240 della Commissione del 26 gennaio 2023 è stato adottato il decimo aggiornamento dell’elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica macaronesica. TESTO DECISIONE 2023/240: http://publications.europa.eu/resource/cellar/56a7a0f8-a689-11ed-b508- 01aa75ed71a1.0013.03/DOC_1 8 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A01992L0043-20130701&qid=1677164895694
  • 11. 11 Aggiornamento dell'elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica mediterranea (Normativa Comunitaria) La regione biogeografica mediterranea, di cui all'articolo 1, lettera c), punto iii), della direttiva 92/43/CEE, comprende i territori unionali di Grecia, Cipro, in conformità all'articolo 1 del protocollo n. 10 dell'atto di adesione del 2003, e Malta, parti dei territori unionali di Spagna, Francia, Italia, Portogallo e Croazia. Con Decisione (UE) 2023/241 della Commissione del 26 gennaio 2023 è stato adottato il sedicesimo aggiornamento dell'elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica mediterranea. TESTO DECISIONE 2023/241: http://publications.europa.eu/resource/cellar/e022d48a-a68a-11ed-b508- 01aa75ed71a1.0013.03/DOC_1 Aggiornamento dell’elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica del Mar Nero (Normativa Comunitaria) La regione biogeografica del Mar Nero, di cui all’articolo 1, lettera c), punto iii), della direttiva 92/43/CEE, comprende alcune parti del territorio dell’Unione di Bulgaria e Romania. Con Decisione (UE) 2023/242 della Commissione del 26 gennaio 2023 è stato adottato il settimo aggiornamento dell’elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica del Mar Nero. TESTO DECISIONE 2023/242: http://publications.europa.eu/resource/cellar/a01822ac-a689-11ed-b508- 01aa75ed71a1.0013.03/DOC_1 Aggiornamento dell’elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica alpina (Normativa Comunitaria) La regione biogeografica alpina, di cui all’articolo 1, lettera c), punto iii), della direttiva 92/43/CEE, comprende i territori unionali delle Alpi (Germania, Francia, Italia, Austria e Slovenia), dei Pirenei (Spagna e Francia), degli Appennini (Italia), delle montagne della Fennoscandia settentrionale (Finlandia e Svezia), dei Carpazi (Polonia, Romania e Slovacchia), delle Alpi Dinariche (Slovenia e Croazia) e dei monti Balcani, Rila, Pirin, Rodopi e Saštinska Sredna Gora (Bulgaria). Con Decisione (UE) 2023/43 della Commissione del 26 gennaio 2023 è stato adottato il sedicesimo aggiornamento dell’elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica alpina. TESTO DECISIONE 2023/243: http://publications.europa.eu/resource/cellar/cc72816e-a689-11ed-b508- 01aa75ed71a1.0013.03/DOC_1
  • 12. 12 Aggiornamento dell’elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica continentale (Normativa Comunitaria) La regione biogeografica continentale, di cui all’articolo 1, lettera c), punto iii), della direttiva 92/43/CEE, comprende i territori del Lussemburgo e parti dei territori unionali di Belgio, Bulgaria, Cechia, Danimarca, Germania, Francia, Italia, Austria, Polonia, Romania, Slovenia, Croazia e Svezia. Con Decisione (UE) 2023/244 della Commissione del 26 gennaio 2023 è stato adottato il sedicesimo aggiornamento dell’elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica continentale. TESTO DECISIONE 2023/244: http://publications.europa.eu/resource/cellar/f4ec71b1-a689-11ed-b508- 01aa75ed71a1.0013.03/DOC_1 Aggiornamento dell’elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica boreale (Normativa Comunitaria) La regione biogeografica boreale, di cui all’articolo 1, lettera c), punto iii), della direttiva 92/43/CEE, comprende parti dei territori dell’Unione della Finlandia e della Svezia nonché i territori dell’Unione di Estonia, Lettonia e Lituania. Con Decisione (UE) 2023/245 della Commissione del 26 gennaio 2023 è stato adottato il il sedicesimo aggiornamento dell’elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica boreale. TESTO DECISIONE 2023/245: http://publications.europa.eu/resource/cellar/2252e943-a68a-11ed-b508- 01aa75ed71a1.0013.03/DOC_1 Manuale per il prelievo di campioni biologici finalizzato alle analisi genetiche nella Convenzione CITES (Documentazione Nazionale) L’attività di verifica delle certificazioni di nascita in cattività di specie protette dalla Convenzione di Washington (CITES) è una delle attività principali dell’Area per la Genetica della Conservazione dell'ISPRA ed è funzionale all’identificazione di eventuali commerci illeciti di specie animali protette dalla Convenzione. Le analisi genetiche sono l’elemento cardine di questo processo: attraverso esse è possibile verificare e confermare la legale detenzione degli esemplari presenti negli allevamenti autorizzati oppure identificare false dichiarazioni di nascita in cattività o prelievi in natura non autorizzati. Considerate le implicazioni derivanti dai risultati delle analisi genetiche, è evidente che il prelievo del materiale biologico, basale rispetto all’intero processo, rappresenti una procedura cruciale per l’affidabilità dei dati e che, pertanto, debba essere effettuato solo da personale adeguatamente formato in materia. Il presente manuale è stato, quindi, interamente dedicato alle modalità di campionamento di materiale biologico finalizzato alle analisi genetiche di specie protette dalla CITES, e ha come focus quello di assistere gli operatori durante le operazioni di prelievo. Le stesse modalità di
  • 13. 13 campionamento possono altresì trovare applicazione anche in attività con fini conservazionistico o forense riguardanti altre specie non presenti nelle liste degli allegati CITES. Il documento si articola in tre parti: una prima parte introduttiva che descrive il processo di verifica e gli enti in esso coinvolti; una seconda che raccoglie le schede descrittive per il corretto campionamento a partire da diverse matrici biologiche; un’appendice finale che raccoglie le domande più frequenti (Frequently Asked Questions, FAQ) ricevute nel corso degli anni dai nuclei CITES dei Carabinieri Forestali coinvolti in questo processo. TESTO MANUALE: https://www.isprambiente.gov.it/files2022/pubblicazioni/manuali-e-linee- guida/manuale_cites_assemblato_2022_def.pdf Carta della Natura tra le StoryMap dell’EcoAtlante (Documentazione Nazionale) Ad arricchire le storie dell’EcoAtlante dell'ISPRA arriva la StoryMap dedicata a Carta della Natura. L'EcoAtlante è lo strumento che permette di visualizzare facilmente dati e mappe sull'ambiente in Italia. Attraverso una forma semplice e accattivante, che punta a coniugare l’autorevolezza del dato scientifico con un tipo di narrazione che lo renda facilmente comprensibile e memorizzabile, propria delle StoryMap, si racconta come Carta della Natura contribuisca alla conoscenza e alla valutazione ecologico-ambientale del territorio. Il progetto Carta della Natura è nato con la Legge 6 dicembre 1991, n. 394 Legge quadro sulle aree protette, che stabilisce come sua finalità la realizzazione di uno strumento di conoscenza che “[…] individua lo stato dell'ambiente naturale in Italia, evidenziando i valori naturali ed i profili di vulnerabilità territoriale”. Negli intenti della Legge la Carta della Natura si configura quindi come un sistema organizzato per raccogliere, studiare e analizzare l’informazione territoriale ecologico-ambientale e metterla a disposizione dei vari centri decisionali del Paese, in primo luogo per contribuire alla individuazione di aree da tutelare. LINK CARTA DELLA NATURA: https://www.isprambiente.gov.it/it/servizi/sistema-carta-della-natura LINK A STORYMAP: https://sinacloud.isprambiente.it/portal/apps/storymaps/stories/e640483d4d8a47cea8c996e6f d17870d LINK A ECOATLANTE: https://ecoatlante.isprambiente.it/?page_id=26
  • 14. 14 Progetto «LIFE 20 NAT/IT/001371 CONCEPTU MARIS - CONservation of CEtaceans and Pelagic sea TUrtles in Med (Normativa Nazionale) Il Decreto Ministero Finanze del 19 dicembre 2022 prevede che ai fini della realizzazione degli interventi relativi al progetto LIFE20 NAT/IT/001371 - «LIFE CONCEPTU MARIS - CONservation of CEtaceans and Pelagic sea TUrtles in Med: Managing Actions for their Recovery In Sustainability» (9), che ha durata di quattro anni dal 10 gennaio 2022 al 9 gennaio 2026, approvato dalla Commissione europea a valere sullo strumento finanziario per l'ambiente LIFE di cui alle premesse, é autorizzato, a valere sulle risorse del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987, il cofinanziamento statale di euro 207.043,00 all'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA). TESTO DECRETO 19/12/2023: https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP ubblicazioneGazzetta=2023-02-15&atto.codiceRedazionale=23A00842&elenco30giorni=false Progetto LIFE20 NAT/IT/000067 - «STRONG SEA LIFE - Survey and TReament ON Ghost Nets Sea LIFE (Normativa Nazionale) Il Decreto Ministero Finanze del 19 dicembre 2022 prevede che ai fini della realizzazione degli interventi relativi al progetto LIFE20 NAT/IT/000067 - «STRONG SEA LIFE - Survey and TReament ON Ghost Nets Sea LIFE» (10), che ha durata dal 1° ottobre 2021 al 30 settembre 2026, approvato dalla Commissione europea a valere sullo strumento finanziario per l'ambiente LIFE di cui alle premesse, é autorizzato, a valere sulle risorse del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987, il cofinanziamento statale di 433.310,00 euro all'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA). TESTO DECRETO 19/12/2023: https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP ubblicazioneGazzetta=2023-02-15&atto.codiceRedazionale=23A00843&elenco30giorni=false 9 https://www.isprambiente.gov.it/it/progetti/cartella-progetti-in-corso/biodiversita-1/conceptu-maris- 201cconservation-of-cetaceans-and-pelagic-sea-turtles-in-med-managing-actions-for-their-recovery-in- sustainability201d-1 10 https://www.isprambiente.gov.it/it/progetti/cartella-progetti-in-corso/progetti-mare/strong-sea
  • 15. 15 ARIA Progetto LIFE MODERn (NEC): due Decreti per attuare la Direttiva UE emissioni nazionali (Normativa Nazionale) La Direttiva Europea 2016/2284 (Direttiva NEC - 11), al fine di tendere al conseguimento di livelli di qualità dell'aria che non comportino significativi impatti negativi e rischi significativi per la salute umana e l'ambiente, stabilisce gli impegni di riduzione delle emissioni per le emissioni atmosferiche antropogeniche degli Stati membri di biossido di zolfo (SO2), ossidi di azoto (NOx), composti organici volatili non metanici (COVNM), ammoniaca (NH3), e particolato fine (PM2,5) e impone l'elaborazione, l'adozione e l'attuazione di programmi nazionali di controllo dell'inquinamento atmosferico e il monitoraggio e la comunicazione in merito ai suddetti inquinanti e agli altri inquinanti indicati all'allegato I della Direttiva stessa. in questo contesto che nasce il progetto LIFE MODERn (NEC) – Nuovo sistema di Monitoraggio (12) per rilevare gli effetti della riduzione delle emissioni inquinanti derivanti dalla adozione direttiva NEC- con l’obiettivo di migliorare il sistema di valutazione degli impatti dell’inquinamento atmosferico e dei cambiamenti climatici sugli ecosistemi forestali e d’acqua dolce in Italia. Il Decreto Ministero Finanze n° 27 del 19 dicembre 2022 autorizza a valere sulle risorse del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987, il cofinanziamento statale di 204.720,00 euro al CREA- Centro di ricerca foreste e legno (CREA-FL - 13) che svolge studi e ricerche per la gestione sostenibile delle foreste e dell’arboricoltura da legno, per il miglioramento genetico degli alberi forestali e la conservazione e la gestione della biodiversità, per la valorizzazione delle produzioni legnose e non legnose dei boschi e delle piantagioni forestali. Con un secondo Decreto Ministero Finanze n° 28 sempre del 19 dicembre 2022 è stato finanziato attraverso il sopra citato Fondo di rotazione il cofinanziamento statale di 300.000,00 euro all'Arma dei carabinieri – Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari (CUFAA - 14 ). TESTO DECRETO N° 27/2022: https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP ubblicazioneGazzetta=2023-02-14&atto.codiceRedazionale=23A00840&elenco30giorni=false TESTO DECRETO N° 28/2022: https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP ubblicazioneGazzetta=2023-02-14&atto.codiceRedazionale=23A00841&elenco30giorni=false 11 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016L2284&from=IT 12 https://lifemodernec.eu/ 13 https://www.crea.gov.it/web/foreste-e-legno 14 https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/4252
  • 16. 16 Fondo per risarcire danni agli immobili da inquinamento aria a Taranto (Normativa Nazionale) Proventi aste CO2 per fondo programma nazionale controllo inquinamento aria (Normativa Nazionale) L’articolo 45 del Decreto Legge n° 13 del 24 febbraio 2023 modifica il Decreto Legislativo 47/2020 relativo alla attuazione della direttiva (UE) 2018/410 che ha modificato la Direttiva 2003/87 sullo scambio quote di emissione gas serra. In particolare, la modifica prevede che i proventi delle aste, gestite dal GME, delle emissioni di gas serra servano per coprire anche le spese, nel limite massimo annuo di 3 milioni di euro, per il supporto tecnico-operativo assicurato da società a prevalente partecipazione pubblica ai fini dell'efficace attuazione delle attività previste dal comma 7 articolo 23 del DLgs 47/2020 (si veda l’elenco riportato in detto comma - 16). Il comma 498 articolo 1 della legge 234/2001 prevede che al fine di assicurare l'efficace attuazione del programma nazionale di controllo dell'inquinamento atmosferico, di cui al decreto legislativo 30 maggio 2018, n. 81 (17 ), nonché di rispettare gli impegni di riduzione delle emissioni assunti dall'Italia, é istituito, nello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica, un apposito Fondo destinato a finanziare l'attuazione delle misure previste dal medesimo programma nazionale. Al Fondo è assegnata una dotazione pari a 50 milioni di euro per l'anno 2023, 100 milioni di euro per l'anno 2024, 150 milioni di euro per l'anno 2025 e 200 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2026 al 2035. Con appositi decreti del Ministro della transizione ecologica, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico, delle politiche agricole alimentari e forestali, delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e della salute per gli aspetti di competenza, sono stabilite le modalità di utilizzo delle risorse del Fondo di cui al precedente periodo, anche attraverso bandi e programmi di finanziamento delle attività necessarie ad attuare le misure del programma nazionale di controllo dell'inquinamento atmosferico. Il nuovo Decreto Legge 13/2023 aggiunge a detto comma 498 quanto segue: con i medesimi decreti di cui al terzo periodo può essere altresì previsto che la gestione del Fondo di cui al primo periodo sia affidata direttamente a società in house del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e che i relativi oneri di gestione siano a carico delle risorse di cui al Fondo stesso, nel limite del due per cento delle risorse medesime per gli anni 2023, 2024 e 2025 e nel limite dell'uno per cento per gli anni successivi. TESTO DECRETO LEGGE 13/2023: https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP ubblicazioneGazzetta=2023-02-24&atto.codiceRedazionale=23G00022&elenco30giorni=false Superamento sistematico e persistente del valore limite annuale per il biossido di azoto (Giurisprudenza Comunitaria) La Corte di Giustizia con sentenza del 16 febbraio 2023 (causa C-633-21), confermando un indirizzo stabilizzato (18) per questa tipologia di violazioni da parte degli stati membri, condanna alla spese la Repubblica ellenica in quanto ha 16 https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2020-06-09;47 17 https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2018-05-30;81 18 https://notedimarcogrondacci.blogspot.com/2021/03/violazione-limiti-particolato-fine.html https://notedimarcogrondacci.blogspot.com/2020/12/corte-di-giustizia-condanna-litalia.html
  • 17. 17 1. superato sistematicamente e persistentemente, dal 2010 al 2020 incluso, il valore limite annuale applicabile al biossido di azoto (ΝΟ2) nell'agglomerato di Atene (EL 0003), venendo meno agli obblighi ad essa incombenti in forza del combinato disposto degli articoli 13 e dell'allegato XI della direttiva 2008/50/CE (19) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008 sulla qualità dell'aria ambiente e un'aria più pulita in Europa; 2. non ha adottato, a partire dall'11 giugno 2010, misure idonee a garantire il rispetto del valore limite annuale applicabile all'ΝΟ2 in tale agglomerato, venendo meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell'articolo 23, paragrafo 1, della direttiva 2008/50, in combinato disposto con l'allegato XV, sezione A, della stessa, e, in particolare, garantire che i piani per la qualità dell'aria prevedano misure adeguate per garantire che il periodo di superamento di tale valore limite sia il più breve possibile. TESTO SENTENZA 16/27/2023: https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=270531&pageIndex=0&doc lang=FR&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=179526 19 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A02008L0050-20150918&qid=1677671545384
  • 18. 18 BENI PAESAGGISTICI Rafforzamento poteri Soprintendenza speciale per attuare il PNRR (Normativa Nazionale) L’articolo 20 del Decreto Legge 13/2023 modifica l’articolo 29 della legge 108/2021 che prevede la al fine di assicurare la più efficace e tempestiva attuazione degli interventi del PNRR, presso il Ministero della cultura é istituita la Soprintendenza speciale per il PNRR, ufficio di livello dirigenziale generale straordinario operativo fino al 31 dicembre 2026. La modifica introdotta dall’articolo 20 del Decreto Legge 13/2023 estende il ruolo sostitutivo della Soprintendenza speciale (a quelle ordinarie regionali) non solo ai progetti sottoponibili a VIA ma anche a tutti gli altri che intervengano in aree disciplinabili dal Codice dei beni culturali e del paesaggio. Inoltre, mentre nella versione precedente dell’articolo 29 legge 108/2021 la Soprintendenza speciale interveniva in caso di necessità al fine di assicurare la attuazione del PNRR con poteri sostitutivi delle Soprintendenze regionali, con la modifica del nuovo Decreto Legge 13/2023 la Soprintendenza speciale adotta automaticamente (quindi senza verificare caso per caso la necessità e l’urgenza) il relativo provvedimento finale in sostituzione delle Soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio, avvalendosi di queste ultime solo per l'attività istruttoria. TESTO DECRETO LEGGE 13/2023: https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP ubblicazioneGazzetta=2023-02-24&atto.codiceRedazionale=23G00022&elenco30giorni=false Semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di beni culturali Normativa Nazionale) L’articolo 46 del Decreto Legge 13/2023 prevede che con riferimento agli immobili di proprietà pubblica e con destinazione d'uso pubblico, tutelati ai sensi della parte seconda del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e interessati da interventi finanziati con le risorse previste dal PNRR e dal PNC, le opere di manutenzione ordinaria, come definite ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a) (20), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e che non comportino modifiche delle caratteristiche architettoniche, morfo- tipologiche, dei materiali o delle finiture esistenti, sono consentite previa segnalazione alla soprintendenza competente per territorio. La soprintendenza competente per territorio, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui sopra, nel termine di trenta giorni dal ricevimento della segnalazione, adotta i motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa. Decorso il suddetto termine per l'adozione dei provvedimenti, la soprintendenza competente per territorio adotta comunque i provvedimenti previsti in presenza delle condizioni previste dall'articolo 21-nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241 (annullamento di ufficio -21). Nel caso di attestazioni false e non veritiere, la soprintendenza competente può inibire la prosecuzione dei lavori e ordinare l'eliminazione delle opere già eseguite e il ripristino 20 a) "interventi di manutenzione ordinaria", gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti; 21 https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-08-07;241
  • 19. 19 dello stato dei luoghi anche dopo la scadenza del termine dei 30 giorni di cui sopra, fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali nonché delle sanzioni previste dal capo VI del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (22). Relativamente alla tutela del patrimonio culturale l’articolo 46 del Decreto Legge 13/2023 prevede di modificare l’articolo 3 del Codice dei Beni Culturali stabilendo che la funzione di tutela dei beni culturali debba essere esercitata conformemente a criteri omogenei e priorità fissati dal Ministero della Cultura. Terminologia ambigua che si presta ad un controllo anomalo sullo Soprintendenze. Infine, sempre l’articolo 46 del Decreto Legge 13/2023 modifica l’articolo 12 del Codice dei Beni Culturali (23) e del Paesaggio riducendo i termini di durata della procedura di verifica dell’interesse culturale da 120 giorni a 90. Dopodiché, sempre detto articolo 47 aggiunge un nuovo comma finale all’articolo 12 del Codice stabilendo che in caso di inerzia, il potere di adottare il provvedimento é attribuito al Direttore generale competente per materia del Ministero della cultura, che provvede entro i successivi trenta giorni. TESTO DECRETO LEGGE 13/2023: https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP ubblicazioneGazzetta=2023-02-24&atto.codiceRedazionale=23G00022&elenco30giorni=false No a proroghe di disciplina transitoria in deroga alla pianificazione urbanistica (Giurisprudenza Costituzionale) La Corte Costituzionale con sentenza n° 19 del 15 febbraio 2023 ha dichiarato la incostituzionalità di una norma regionale per le seguenti motivazioni: La disposizione regionale impugnata consente un’ulteriore proroga (come si è visto, la settima nell’arco di undici anni) del termine per la presentazione delle istanze per la realizzazione degli interventi di trasformazione edilizia previsti dalla legge reg. Calabria n. 21 del 2010. In attuazione dell’intesa sottoscritta il 1° aprile 2009, questo provvedimento legislativo ha infatti disciplinato «interventi di “razionalizzazione del patrimonio edilizio esistente”, di “riqualificazione di aree urbane degradate”, di “sostituzione edilizia”, di “ampliamento” e di “demolizione e ricostruzione” di edifici esistenti», finalizzati «al rilancio dell’economia mediante il sostegno all’attività edilizia […]» (art. 1). Sin dal titolo della legge reg. Calabria n. 21 del 2010, lo stesso legislatore calabrese aveva qualificato come «straordinarie» le misure adottate per fare fronte a tali esigenze. Viceversa, con il differimento del termine di cui all’art. 6, comma 12, della stessa legge reg. Calabria n. 21 del 2010 sono state ripetutamente ampliate le possibilità di realizzare interventi edilizi in deroga alla pianificazione urbanistica del territorio. Attraverso la prolungata successione delle proroghe, il legislatore calabrese ha in effetti stabilizzato irragionevolmente una disciplina di carattere derogatorio, introdotta nel 2010 per fare fronte a esigenze di carattere temporaneo. Con sentenza n. 219 del 2021, questa Corte ha già dichiarato l’illegittimità costituzionale del precedente differimento del medesimo termine stabilito dall’art. 4, comma 1, lettera b), della legge reg. Calabria n. 10 del 2020. In questa pronuncia, si è affermato che «[n]el consentire i richiamati interventi edilizi in deroga alla pianificazione urbanistica per un tempo indefinito, per 22 Violazioni di dovere di ufficio, decadenza da benefici per dichiarazione mendace, formazione ed uso di atti falsi 23 https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-01-22;42
  • 20. 20 effetto delle reiterate proroghe […], le citate previsioni finiscono per danneggiare il territorio in tutte le sue connesse componenti e, primariamente, nel suo aspetto paesaggistico e ambientale, in violazione dell’art. 9 Cost. Tale lesione è resa più evidente dalla circostanza che, in questo lungo lasso di tempo, non si è ancora proceduto all’approvazione del piano paesaggistico regionale». Le medesime considerazioni si attagliano alla disposizione impugnata nel presente giudizio. Anche in questo caso, la reiterata e potenzialmente indefinita successione delle proroghe di una disciplina di carattere derogatorio delle trasformazioni edilizie si pone in conflitto con la necessità di un’organica pianificazione, che è funzionale all’ordinato sviluppo del territorio e alle connesse e fondamentali esigenze di conservazione e promozione del paesaggio e dell’ambiente, presidiate dagli artt. 9 e 117, secondo comma, lettera s), Cost. La giurisprudenza costituzionale più recente ha ribadito che «reiterate proroghe di una disciplina eccezionale e transitoria, volta ad apportare deroghe alla pianificazione urbanistica al fine di consentire interventi edilizi di carattere straordinario, possono compromettere l’imprescindibile visione di sintesi, necessaria a ricondurre ad un assetto coerente i molteplici interessi che afferiscono al governo del territorio ed intersecano allo stesso tempo l’ambito della tutela dell’ambiente e dell’ecosistema (art. 117, secondo comma, lettera s, Cost.)» (sentenza n. 229 del 2022). Una tale violazione degli artt. 9 e 117, secondo comma, lettera s), Cost., che può sussistere indipendentemente dal fatto che sia stato adottato un piano paesaggistico co-deciso tra Stato e regione (sentenze n. 229 e n. 24 del 2022), si manifesta con maggiore evidenza con riguardo ad una Regione, come la Calabria, che ha interrotto il percorso avviato per l’elaborazione congiunta del PPR e ne è tuttora sprovvista. In definitiva, dunque, l’ulteriore proroga per l’anno 2022 del termine per la presentazione delle istanze per realizzare gli interventi previsti dalla legge reg. Calabria n. 21 del 2010 riconferma la lesione dei principi presidiati dai parametri costituzionali evocati, già accertata dalla sentenza n. 219 del 2021 in riferimento alla proroga per l’anno 2021. Va pertanto dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 1 della legge reg. Calabria n. 23 del 2021, per violazione degli artt. 9, 117, secondo comma, lettera s), Cost., nonché del principio di leale collaborazione. TESTO SENTENZA 19/2023: https://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=2023&numero=19
  • 21. 21 EFFETTO SERRA Infrastruttura globale di monitoraggio dei gas serra (Normativa Internazionale) Nel giugno 2022, il Consiglio esecutivo dell'OMM (24) ha deciso (Decisione CE 75) di sviluppare un'architettura per un'infrastruttura globale di monitoraggio dei gas serra. L'infrastruttura di monitoraggio dei gas a effetto serra proposta stabilirà un approccio coordinato a livello internazionale all'osservazione della progettazione della rete e all'acquisizione, allo scambio internazionale e all'uso delle osservazioni risultanti. Si impegnerà e collaborerà strettamente sia con la più ampia comunità scientifica, sia con altre agenzie delle Nazioni Unite e organismi di coordinamento internazionali come GCOS (25), CEOS (26), CGMS (27), GEO (28) e IOC / GOOS - 29) coinvolti nelle attività di monitoraggio dei gas serra, in particolare per quanto riguarda l'osservazione e la modellazione della superficie terrestre e degli oceani. L'infrastruttura di monitoraggio dei gas serra proposta si baserà e amplierà le attività di lunga data dell'OMM nel monitoraggio dei gas serra, implementate come parte del Global Atmosphere Watch e attraverso il suo sistema globale integrato di informazione sui gas serra. TESTO DECISIONE CE 75: https://meetings.wmo.int/EC-75/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=/EC- 75/English/2.%20PROVISIONAL%20REPORT%20(Approved%20documents)/EC-75-d04(3)- GLOBAL-GREENHOUSE-GAS-MONITORING-approved_en.docx&action=default Organismi gestione Fondo italiano per il clima (Normativa Nazionale) I commi da 488 a 497 articolo 1 legge 234/2021 (legge bilancio 2022 - 30) istituiscono e disciplinano il Fondo Italiano per il clima (31) Il Decreto Ministero Transizione Ecologica (ora Ambiente e Sicurezza Energetica) del 21 ottobre 2022 (23A00875) ha disciplinato le modalità di funzionamento del comitato di indirizzo e modalità di composizione e funzionamento del comitato direttivo del «Fondo italiano per il clima». Il comitato di indirizzo e il comitato direttivo sono istituiti presso il MiTE, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. COMPITI PRINCIPALI COMITATO DI INDIRIZZO Il comitato di indirizzo esercita le seguenti funzioni: a) definisce l'orientamento Strategico e le priorità di investimento del Fondo; b) delibera il Piano delle attività c) definisce le modalità e i criteri di deliberazione degli interventi, ivi inclusi i criteri di rendicontabilità delle operazioni al cui finanziamento gli stessi sono destinati relativi al 24 https://public.wmo.int/en/our-mandate/focus-areas/environment/greenhouse-gases/global-greenhouse-gas- monitoring-infrastructure 25 https://gcos.wmo.int/en/home 26 https://ceos.org/ 27 https://cgms-info.org/ 28 https://earthobservations.org/index.php 29 https://www.goosocean.org/ 30 https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta =2022-01-18&atto.codiceRedazionale=22A00261&elenco30giorni=false 31 Per un commento vedi a pagina 15 NewsAmbiente Gennaio 2022 https://notedimarcogrondacci.blogspot.com/p/novita.html
  • 22. 22 raggiungimento degli obiettivi stabiliti nell'ambito degli accordi internazionali sul clima e sulla tutela ambientale dei quali l'Italia è parte; d) individua gli accordi internazionali sul clima e sulla tutela ambientale dei quali l'Italia é parte, rilevanti per l'operatività del Fondo; FUNZIONI PRINCIPALI DEL COMITATO DIRETTIVO a) delibera le disposizioni operative nell’utilizzo del Fondo b) delibera, i singoli interventi e le relative condizioni, sulla base di una proposta del gestore del fondo (Cassa depositi e prestiti) contenente le condizioni finanziarie e la dettagliata descrizione del relativo intervento; c) delibera l'ammissione degli interventi di CDP alla garanzia del gestore; d) delibera, su richiesta del gestore del fondo in ordine alle modifiche, sospensioni, revoche, rifiuti, rimborsi anticipati e transazioni in relazione ai singoli interventi e alle garanzie del gestore. TESTO DECRETO: https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP ubblicazioneGazzetta=2023-02-14&atto.codiceRedazionale=23A00875&elenco30giorni=false Condizioni, criteri e modalità per l'utilizzo delle risorse del «Fondo italiano per il clima» (Normativa Nazionale) Decreto Ministero Transizione Ecologica del 21 ottobre 2022 (23A00878) definisce le condizioni, i criteri e le modalità per l'utilizzo delle risorse del Fondo clima versate sul conto corrente di tesoreria centrale. TESTO DECRETO 21/10/2022: https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP ubblicazioneGazzetta=2023-02-14&atto.codiceRedazionale=23A00878&elenco30giorni=false Corte dei Conti UE su traguardi non adeguati della Alleanza mondiale per il clima (Documentazione Comunitaria) La Corte dei Conti ha presentato una sua relazione sul mancato raggiungimento degli obiettivi della Alleanza Mondiale per il clima (Global Climate Change Alliance – GCCA) ormai chiusa nel 2020 per avviare interventi di aiuti ai paesi in via di sviluppo contro i mutamenti climatici. Dalla relazione emerge che questa iniziativa: 1. non ha dimostrato il proprio impatto sulla resilienza dei paesi al cambiamento climatico. 2. non ha misurato i miglioramenti della situazione dei beneficiari, né ha prestato sufficiente attenzione alle necessità dei soggetti più colpiti 3. era incentrata sul rafforzamento delle capacità istituzionali, ma la sostenibilità è stata limitata a causa dell’elevato grado di avvicendamento del personale 4. non ha attirato i finanziamenti aggiuntivi attesi dagli Stati membri e dal settore privato. 5. non ha visto la Commissione esaminare in misura sufficiente la ragionevolezza dei costi iscritti nei bilanci della maggior parte delle azioni incluse nel campione 6. è rimasta poco conosciuta nei paesi in via di sviluppo, nonché negli Stati membri dell’UE
  • 23. 23 Si riporta la sintesi del Rapporto della Corte dei Conti UE. I. I paesi meno sviluppati e i piccoli Stati insulari in via di sviluppo contribuiscono in misura minima alle emissioni di gas a effetto serra, ma sono i più colpiti dagli impatti del cambiamento climatico. Nel 2007 l’Unione europea (UE) ha lanciato l’iniziativa “Alleanza mondiale contro il cambiamento climatico” (Global Climate Change Alliance – GCCA) al fine di aiutare tali paesi ad accrescere la loro resilienza agli effetti del cambiamento climatico. Nel 2014 tale iniziativa è entrata in una seconda fase, denominata “Alleanza mondiale contro il cambiamento climatico plus”, relativa al periodo 2014-2020. Per le due fasi l’UE ha fornito un finanziamento complessivo pari a 729 milioni di euro. II. Nel 2020 la Commissione ha deciso di non proseguire l’iniziativa con un’ulteriore fase. Nel periodo 2021-2027, la Commissione finanzierà una serie di azioni volte a contrastare il cambiamento climatico nei paesi in via di sviluppo attraverso un sostegno tematico e geografico nel quadro dello strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale. Il presente audit mira a trarre insegnamenti dalle due fasi dell’Alleanza mondiale contro il cambiamento climatico, sia in vista di future azioni di contrasto del cambiamento climatico sia per future iniziative per lo sviluppo globale. L’obiettivo del presente audit è valutare se le azioni abbiano conseguito i risultati previsti in modo efficiente e se la Commissione abbia massimizzato il valore aggiunto dell’iniziativa. III. Nel complesso, la Corte ha riscontrato che l’iniziativa non ha dimostrato il proprio impatto sulla resilienza dei paesi al cambiamento climatico. In termini di efficienza, le azioni completate hanno generalmente prodotto le relative realizzazioni, ma talvolta a un costo elevato. IV. L’iniziativa non ha misurato i miglioramenti della situazione dei beneficiari, né ha prestato sufficiente attenzione alle necessità dei soggetti più colpiti. I costi dell’uso di nuove tecnologie hanno reso più difficile per i nuclei familiari più poveri beneficiare del programma. Inoltre, poche azioni includevano attività specificamente rivolte alle esigenze delle donne. V. L’iniziativa era incentrata sul rafforzamento delle capacità istituzionali, ma la sostenibilità è stata limitata a causa dell’elevato grado di avvicendamento del personale. Pertanto, l’evoluzione prevista dallo sviluppo di capacità e dalle attività pilota verso un maggiore potenziamento delle azioni di adattamento volte a raggiungere più beneficiari non si è verificata in modo sistematico VI. Nessuna delle due fasi dell’Alleanza mondiale contro il cambiamento climatico ha attirato i finanziamenti aggiuntivi attesi dagli Stati membri e dal settore privato. Malgrado il significativo deficit di finanziamenti, la Commissione non ha rivisto, nei 15 anni in cui è durata l’iniziativa, gli ambiziosi obiettivi inizialmente definiti. Inoltre, nella seconda fase, i criteri adottati dalla Commissione per l’assegnazione dei finanziamenti hanno finito per ridurre proporzionalmente il sostegno ai paesi più vulnerabili. VII. La Commissione non ha esaminato in misura sufficiente la ragionevolezza dei costi iscritti nei bilanci della maggior parte delle azioni incluse nel campione. Dall’analisi della Corte è emerso che le spese di gestione delle azioni variavano ampiamente ed erano particolarmente elevate nel Pacifico. È stato constatato che la Commissione avrebbe potuto realizzare risparmi se avesse effettuato un’analisi dettagliata dei costi. VIII. Sebbene sia stata avviata nel 2007 e abbia fornito sostegno a oltre 80 paesi, l’iniziativa è rimasta poco conosciuta nei paesi in via di sviluppo, nonché negli Stati membri dell’UE. Ciò è imputabile in parte al fatto che le azioni finanziate non erano distinguibili dalle altre azioni dell’UE volte a contrastare il cambiamento climatico nei paesi in via di sviluppo. Inoltre, l’efficienza dell’iniziativa è stata pregiudicata dalla complessità della relativa organizzazione, in particolare la duplicazione dei meccanismi di sostegno e dei flussi di finanziamento.
  • 24. 24 IX. Non vi saranno fasi ulteriori dell’Alleanza mondiale contro il cambiamento climatico; essa ha comunque fornito insegnamenti utili per eventuali altre iniziative per lo sviluppo globale che l’UE potrebbe attuare in futuro. X. Sulla base di tali conclusioni, la Corte raccomanda alla Commissione di: a) concentrarsi sui soggetti maggiormente colpiti dal cambiamento climatico; b) far confluire gli insegnamenti tratti nelle future iniziative per lo sviluppo globale. TESTO RAPPORTO COMPLETO: https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR23_04/SR_Climate_change_and_aid_IT.pdf Comitato centrale per la sicurezza tecnica della transizione energetica e per la gestione dei rischi climatici (Normativa Nazionale) L’articolo 9 del Decreto Legge 13/2023 prevede che, ferme restando le competenze Comitato interministeriale per la transizione ecologica (32), al fine di favorire ed accelerare lo svolgimento delle attività relative alla realizzazione delle misure previste dal PNRR, é istituito presso il Ministero dell'interno - Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, il Comitato centrale per la sicurezza tecnica della transizione energetica e per la gestione dei rischi connessi ai cambiamenti climatici, quale organo tecnico consultivo e propositivo in merito alle questioni di sicurezza tecnica riguardanti i sistemi e gli impianti 1. alimentati da idrogeno, comprese le celle a combustibile, 2. alimentati da gas naturale liquefatto e di accumulo elettrochimico dell'energia, 3. i sistemi di produzione di energia elettrica innovativi 4. le soluzioni adottate per il contrasto al rischio legato ai cambiamenti climatici e al risparmio energetico. Quindi c’è uno spostamento di ruolo dal Ministero Ambiente al Ministero dell’Interno in una logica che riguarda più la sicurezza dello Stato che la transizione ecologica. QUALI COMPITI DI QUESTO NUOVO COMITATO: a) individua i criteri e le linee guida per l'adozione dei pareri di conformità dei progetti di fattibilità alle norme e agli indirizzi di sicurezza tecnica, anche in considerazione dei rischi evolutivi, dei sistemi ed impianti sopra elencati; b) propone e coordina l'effettuazione di studi, ricerche, progetti e sperimentazioni nonché l'elaborazione di atti di normazione tecnica nella specifica materia, anche in cooperazione con altre amministrazioni, istituti, enti e aziende, anche di rilievo internazionale. COMPOSIZIONE DEL COMITATO: Il Comitato é presieduto dal Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ed è composto, oltre che da rappresentanti del Ministero dell'interno, dalle seguenti amministrazioni ed organismi: Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Ministero delle imprese e del made in Italy, Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Ministero dell'università e della ricerca, Dipartimento della Protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e Consiglio 32 Articolo 57-bis del DLgs152/2006 https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006;152
  • 25. 25 nazionale delle ricerche (CNR). In relazione alle tematiche trattate, al Comitato possono essere invitati a partecipare anche rappresentanti degli ordini e collegi professionali, delle associazioni di categoria e di ogni altro organismo, ente ed istituzione interessato. TESTO DECRETO LEGGE 13/2023: https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP ubblicazioneGazzetta=2023-02-24&atto.codiceRedazionale=23G00022&elenco30giorni=false
  • 26. 26 ELETTROMAGNETISMO Effetti della comunicazione wireless 5G sulla salute umana (Documentazione Comunitaria) Documento del servizio ricerche del Parlamento UE che parte da un dato per cui nei prossimi anni l'obiettivo di coprire tutte le aree urbane, le ferrovie e le strade principali con la quinta generazione ininterrotta, la comunicazione wireless potrà essere raggiunta solo creando una rete molto fitta di antenne e trasmettitori. In altre parole, il numero di stazioni base e altri dispositivi a frequenza più elevata lo farà aumentare in modo significativo. Infatti, come ricorda il Documento qui esaminato utilizzando onde millimetriche e frequenze più elevate rispetto alle tecnologie precedenti, il 5G ha bisogno di una rete più estesa di antenne e altri dispositivi di trasmissione. Tutto questo secondo il documento solleva la questione se vi sia un impatto negativo sulla salute umana e sull'ambiente da frequenze più alte e miliardi di connessioni aggiuntive, che produrranno una nuova (per intensità) e quindi esposizione costante per l'intera popolazione, compresi i bambini. In questo senso mancano ad oggi ricerche sull'esposizione costante che il 5G introdurrebbe. Tutto questo è ancora più necessario visto che le attuali disposizioni dell'UE sull'esposizione ai segnali senza fili, la Raccomandazione (33) del Consiglio sulla limitazione dell'esposizione del pubblico in generale ai campi elettromagnetici (da 0 Hz a 300 GHz) è vecchia di 20 anni e quindi non tiene conto delle caratteristiche tecniche specifiche del 5G. GLI INDIRIZZI NUOVI DELLA COMMISSIONE UE In precedenza, c’era stata la Comunicazione del 2016 su “Connettività per un mercato unico digitale competitivo: verso una società dei Gigabit europea” (34). Lo scorso 23 febbraio la Commissione ha presentato una serie di azioni volte a rendere la connettività Gigabit disponibile a tutti i cittadini e le imprese in tutta l'UE entro il 2030, in linea con gli obiettivi del decennio digitale europeo (35), e per consentire la trasformazione del settore della connettività nell'UE. In particolare: 1. In primo luogo, la Commissione ha adottato una proposta di "Gigabit Infrastructure Act", un regolamento che presenterà nuove norme per consentire un'introduzione più rapida, economica ed efficace delle reti Gigabit in tutta l'UE. 2. In secondo luogo, ha pubblicato un progetto di raccomandazione Gigabit, che cerca di fornire orientamenti alle autorità nazionali di regolamentazione sulle condizioni di accesso alle reti di telecomunicazioni degli operatori con un significativo potere di mercato, al fine di incentivare un più rapido abbandono delle tecnologie legacy e un'accelerazione della diffusione delle reti Gigabit. 3. In terzo luogo, la Commissione ha avviato una consultazione esplorativa sul futuro del settore della connettività e delle sue infrastrutture, per raccogliere pareri su come la crescente domanda di connettività e i progressi tecnologici possano influenzare gli sviluppi e le esigenze future. 33 Raccomandazione 1999/519/CE, del 12 luglio 1999 https://eur-lex.europa.eu/legal- content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:31999H0519&from=EN 34 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:52016DC0587&from=en 35 https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/europes-digital- decade-digital-targets-2030_en
  • 27. 27 OBIETTIVI PER IL 5G DELLA COMMISSIONE UE La Commissione ha stabilito i seguenti obiettivi di connettività per il 2025: 1. Scuole, università, centri di ricerca, ospedali, principali fornitori di servizi pubblici e le imprese ad alta intensità digitale dovrebbero avere accesso a velocità di download/upload su Internet di un gigabit di dati al secondo; 2. Le famiglie urbane e rurali dovrebbero avere accesso alla connettività della velocità di download di almeno 100 megabit al secondo; 3. le aree urbane, le strade principali e le ferrovie dovrebbero avere una copertura 5G ininterrotta. In tal senso Il "5G per l'Europa: un piano d'azione" (36) presenta misure per una diffusione tempestiva e coordinata del 5G reti in Europa attraverso un partenariato tra la Commissione, gli Stati membri e l'industria. Questa iniziativa riguarda tutte le parti interessate pubbliche e private, in tutti gli Stati membri dell'UE. Il Codice delle comunicazioni (EECC) istituito con la Direttiva 2018/1972 (37), prevede che gli Stati membri dell'UE debbano autorizzare l'utilizzo delle nuove bande di frequenza 5G a 700 MHz, 3,5 GHz e 26 GHz (38) e riorganizzarle mediante la fine del 2020, in linea con il suddetto Codice. Questa decisione consente l'adozione dei servizi 5G nell'Unione. Il Codice non fa alcun riferimento ai rischi per la salute umana da questi nuovi obiettivi. Il sito (39) dell’Osservatorio Europeo sul 5g monitorizza il quadro di sviluppo di questa tecnologia in Europa e nel resto del Mondo LE RESPONSABILITÀ NELLA TUTELA DELLA SALUTE PUBBLICA DA IMPATTO DEL 5G: NORME, ATTI E STUDI L’articolo 168 del Trattato di Funzionamento della UE afferma che “1. Nella definizione e nell'attuazione di tutte le politiche ed attività dell'Unione è garantito un livello elevato di protezione della salute umana.”, può essere la base per sviluppare politiche di tutela della salute pubblica dall’impatto dello sviluppo del 5G. Peraltro, già nel 1996, l'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) ha istituito l'International EMF (40) Progetto per valutare le prove scientifiche dei possibili effetti sulla salute dei campi elettromagnetici nella gamma di frequenze da 0 a 300 GHz. La Commissione internazionale per la protezione dalle radiazioni non ionizzanti (ICNIRP), un'organizzazione non governativa formalmente riconosciuta dall'OMS, emana linee guida per limitare l'esposizione a fonti elettriche, campi magnetici ed elettromagnetici (EMF), che vengono rivisti periodicamente. Peraltro la Raccomandazione della UE del 1999 sopra citata afferma altresì che: “gli stati membri dovrebbero considerare i progressi delle conoscenze scientifiche e della tecnologia in relazione ai sistemi di protezione dalle radiazioni non ionizzanti con un atteggiamento di precauzione e dovrebbero prevedere la rassegna e la revisione su base sistematica con le corrispondenti valutazioni , tenendo presenti gli indirizzi elaborati dalle organizzazioni internazionali competenti quali la Commissione internazionale per la protezione delle radiazioni ionizzanti “ . In altre parole, 36 https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/5g-action-plan 37 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32018L1972&from=EN 38 Un Megahertz (MHz) è un milione di cicli al secondo e un Gigahertz (GHz) pulsa a un miliardo di cicli al secondo. In modo da trasportare dati a velocità più elevate, ogni nuova generazione di telecomunicazioni utilizza onde radio a frequenza più elevata. 39 https://5gobservatory.eu/observatory-overview/interactive-5g-scoreboard/ 40 https://www.who.int/initiatives/the-international-emf-project
  • 28. 28 la Raccomandazione invita gli stati membri ad ispirare le proprie azioni in materia di esposizione ai CEM al principio di precauzione ex articolo 174 del Trattato UE. Già solo questo passaggio richiederebbe prima di sviluppare ulteriormente il 5G una verifica dei suoi impatti sulla salute pubblica cosa ad oggi non avvenuta. Nel 2009 il Parlamento UE con una Risoluzione (41) aveva chiesto quanto segue alla Commissione: 1. chiede che si tenga conto in particolare degli effetti biologici in sede di valutazione del potenziale impatto delle radiazioni elettromagnetiche sulla salute, soprattutto alla luce del fatto che alcuni studi hanno riscontrato gli effetti più dannosi ai livelli più bassi; chiede una ricerca attiva per affrontare i potenziali problemi sanitari sviluppando soluzioni che neghino o riducano la modulazione pulsante e di ampiezza delle frequenze utilizzate per la trasmissione; 2. sostiene che, oltre a modificare i limiti dei campi elettromagnetici europei o in alternativa a quelli dei campi elettromagnetici europei, la Commissione, in coordinamento con esperti degli Stati membri e delle industrie interessate (società elettriche, operatori telefonici e produttori di apparecchi elettrici, compresi i telefoni cellulari), dovrebbe elaborare una guida alle opzioni tecnologiche disponibili per ridurre l'esposizione ai campi elettromagnetici; 3. osserva che le parti interessate del settore, nonché i gestori dell'infrastruttura pertinenti e le autorità competenti possono già influenzare determinati fattori, ad esempio la definizione di disposizioni relative alla distanza tra un determinato sito e i trasmettitori, all'altezza del sito rispetto all'altezza della stazione base o alla direzione di un'antenna trasmittente in relazione agli ambienti di vita; e, in effetti, dovrebbe ovviamente farlo al fine di rassicurare e offrire una migliore protezione alle persone che vivono vicino a tali strutture; chiede un posizionamento ottimale delle antenne e dei trasmettitori e chiede inoltre la condivisione di antenne e trasmettitori collocati in tal modo dai fornitori, in modo da limitare la proliferazione di antenne e trasmettitori mal posizionati; invita la Commissione e gli Stati membri a elaborare orientamenti adeguati; 4. invita gli Stati membri e le autorità locali e regionali a creare uno sportello unico per l'autorizzazione all'installazione di antenne e ripetitori e a includere tra i loro piani di sviluppo urbano un piano regionale di antenne; 5. esorta le autorità responsabili dell'autorizzazione all'installazione di antenne di telefonia mobile a raggiungere un accordo, congiuntamente con gli operatori del settore, sulla condivisione delle infrastrutture, al fine di ridurne il volume e l'esposizione del pubblico ai campi elettromagnetici; 6. riconosce gli sforzi compiuti dalle comunicazioni mobili e da altre tecnologie senza fili che trasmettono campi elettromagnetici per evitare di danneggiare l'ambiente e, in particolare, per affrontare i cambiamenti climatici; 7. ritiene che, dato il crescente numero di azioni legali e misure da parte delle autorità pubbliche che hanno l'effetto di una moratoria sull'installazione di nuove apparecchiature che trasmettono campi elettromagnetici, sia nell'interesse generale incoraggiare soluzioni basate su negoziati che coinvolgano le parti interessate dell'industria, le autorità pubbliche, le autorità militari e le associazioni dei residenti per determinare i criteri per la creazione di nuove antenne GSM o linee elettriche ad alta tensione, e garantire almeno che le scuole, gli asili nido, le case di riposo e le istituzioni sanitarie siano tenuti lontani, entro una distanza specifica determinata da criteri scientifici, da strutture di questo tipo 8. deplora il fatto che, a seguito dei ripetuti rinvii dal 2006, i risultati dello studio Interphone non siano ancora stati pubblicati, con l'obiettivo di questo studio epidemiologico internazionale di 41 https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-6-2009-0216_EN.html?redirect
  • 29. 29 stabilire se esista un legame tra l'uso dei telefoni cellulari e alcuni tipi di cancro, tra cui i tumori del cervello, dei nervi uditivi e delle ghiandole parotidi; 9. invita il Consiglio e la Commissione, in coordinamento con gli Stati membri e il Comitato delle regioni, a incoraggiare l'introduzione di una norma unica volta a garantire che i residenti locali siano sottoposti a un grado di esposizione il più basso possibile in caso di estensione delle reti ad alta tensione; 10. esprime grande preoccupazione per il fatto che le compagnie di assicurazione tendono ad escludere la copertura dei rischi associati ai campi elettromagnetici dall'ambito di applicazione delle polizze assicurative di responsabilità civile, il che implica chiaramente che gli assicuratori europei stanno già applicando la loro versione del principio di precauzione; 11 invita gli Stati membri a seguire l'esempio della Svezia e a riconoscere le persone che soffrono di elettroipersensibilità come disabili, in modo da garantire loro un'adeguata protezione e pari opportunità. La Commissione europea per i rischi emergenti per la tutela della salute (42) nel 2015 ha suggerito che mancano prove che le radiazioni EMF influenzino le funzioni cognitive negli esseri umani o contribuiscano ad aumentare i casi di cancro negli adulti e nei bambini. Ma l'Internazionale EMF Alliance (IEMFA) ha suggerito che molti membri di detta Commissione potrebbero avere un conflitto di interessi, poiché avevano rapporti professionali o ricevevano finanziamenti da varie società di telecomunicazioni (43). La conseguenza di questa denuncia è stata che il nuovo Comitato scientifico per la salute, l'ambiente e i rischi emergenti (SCHEER- 44), in sostituzione dell'ex comitato scientifico sui rischi per la salute emergenti e recentemente identificati (SCENIHR), ha indicato una stima preliminare dell'importanza del 5G come alta, in una dichiarazione del Dicembre 2018. Inoltre, valuta la scala, l'urgenza e le interazioni (con gli ecosistemi e specie) di possibile pericolo elevato. Ha suggerito che potrebbero esserci conseguenze biologiche da un ambiente 5G, a causa del fatto che mancano 'prove per informare lo sviluppo di linee guida sull'esposizione alla tecnologia 5G'. Non solo ma, come ricorda il Documento qui esaminato, la letteratura accademica sugli effetti dell'esposizione ai campi elettromagnetici e in particolare sul 5G sta crescendo rapidamente. Alcuni documenti di ricerca supportano possibili rischi per la salute, mentre altri no. L'OMS/Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro (IARC) ha classificato i campi elettromagnetici a radiofrequenza come possibilmente cancerogeno per l'uomo nel 2011 (45). La IARC ha recentemente dato la priorità alle radiazioni EMF per la revisione nei prossimi cinque anni (2020-2024). Il Documento fornisce un elenco di questi studi. NUOVE LINEE GUIDA DELLA COMMISSIONE INTERNAZIONALE PER LA PROTEZIONE DALLE RADIAZIONI NON IONIZZANTI (ICMIRP) Nuove Linee Guida (46) della Commissione internazionale per la protezione dalle radiazioni non ionizzanti (acronimo inglese ICNIRP) sull’esposizione ai CEM Rf anche per il 5G. 42 https://health.ec.europa.eu/scientific-committees_en 43 http://www.iemfa.org/wp-content/pdf/Annex-1-SCENIHR-Experts-2015.pdf 44 https://health.ec.europa.eu/scientific-committees/scientific-committee-health-environmental-and-emerging-risks- scheer_en#mandates 45 https://www.iarc.who.int/wp-content/uploads/2018/07/pr208_E.pdf 46 https://www.icnirp.org/cms/upload/publications/ICNIRPrfgdl2020.pdf
  • 30. 30 Si riportano le parti più significative delle nuove linee guida. Ipersensibilità elettromagnetica non sono state stabilite restrizioni per tenere conto separatamente dell’ipersensibilità elettromagnetica e gli individui che credono di essere influenzati negativamente dai CEM RF sono trattati come parte della popolazione generale in termini di restrizioni delle esposizioni ai CEM RF Comunque gli effetti sulla salute del 5G non sono ancora esclusi neppure dalle nuove linee guida È importante notare che le linee guida si basano su un corpo di conoscenze che si è sviluppato nel corso di molti anni di ricerca scientifica, e che nessun singolo studio è in grado di dimostrare che l’esposizione al di sotto dei livelli fissati dalle linee guida sia nociva o meno; sebbene le persone chiedano spesso uno studio di questo tipo, non è così che opera la scienza. In realtà sono stati condotti migliaia di studi ed è necessaria la valutazione dell’intero database della letteratura scientifica per capire in che modo i campi elettromagnetici a RF influenzino le persone, in che misura gli effetti siano correlati alle diverse frequenze, intensità, durata dell’esposizione e altre grandezze fisiche che caratterizzano i CEM RF, e se ci siano differenze in questi effetti in funzione dell’età, della forma del corpo, del grado di infermità e così via. Tutto ciò è rilevante anche nella valutazione di differenti tecnologie: una volta che la scienza abbia fornito le suddette conoscenze, possiamo determinare se una nuova tecnologia potrà causare un danno e, qualora sia così, l’esposizione necessaria a provocarlo. Per esempio, poiché conosciamo la relazione tra CEM RF e danno in funzione della frequenza e del livello di esposizione, quando una nuova tecnologia come il 5G viene sviluppata, siamo in grado di determinare se causerà danni per la salute sulla base delle frequenze che impiegherà e dell’intensità dell’esposizione risultante. Effetti sulla salute a lungo termine dei CEM Di fatto le linee guida non danno certezze su questo aspetto perché gli effetti a lungo termine sono tipicamente più difficili da valutare rispetto agli effetti immediati, ed in genere è necessaria una combinazione di diversi tipi di studi per giungere a conclusioni in merito. Nonostante questa affermazione contenuta nelle linee guida le stesse poi affermano che poiché non è stato dimostrato che i CEM RF causino il cancro (né nei roditori, né negli esseri umani), non sono state necessarie specifiche restrizioni nelle linee guida per la protezione dall'iniziazione o dalla promozione dei tumori. In realtà gli studi citati dalle linee guida non affermano proprio quanto sopra riportato come confermato dallo studio dell’Istituto Ramazzini (47), per una sintesi vedi in nota a margine (48). CONCLUSIONI DEL DOCUMENTO REDATTO PER IL PARLAMENTO EUROPEO Vari studi suggeriscono che il 5G influenzerebbe la salute di esseri umani, piante, animali, insetti e microbi – e poiché il 5G è una tecnologia non testata, an approccio prudente sarebbe prudente. Al di la di una certa divergenza tra gli scienziati sui potenziali effetti negativi dell'esposizione ai campi elettromagnetici e 5G, il Documento rileva come gli esperti raramente possiedono background complementari sia in fisica che in ingegneria e medicina, quindi una competenza scientifica più completa potrebbe essere raggiunta combinando la ricerca in team di esperti in tutte le discipline pertinenti. 47 https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0013935118300367?via%3Dihub 48 https://www.ramazzini.org/comunicato/ripetitori-telefonia-mobile-listituto-ramazzini-comunica-gli-esiti-del-suo- studio/
  • 31. 31 Aggiunge il Documento che la tecnologia della fibra ottica è stata suggerita da alcuni esperti come alternativa sicura al 5G, perché il segnale è confinato all'interno della fibra. Il suo potenziale è molto superiore a quello del 5G. L'investimento in fibra ottica può essere aggiornato a velocità superiori in futuro, mentre è necessario cambiare l'intero sistema per le tecnologie wireless. Secondo lo studio del 2019 '5G deployment: State of Play in Europe, USA and Asia' (49) preparato per il Parlamento europeo, il problema sembra essere che attualmente non è possibile simulare o misurare con precisione le emissioni 5G nel mondo reale. Per comprendere meglio i potenziali meccanismi alla base dei possibili effetti sulla salute dei campi elettromagnetici e per caratterizzano i livelli di esposizione della popolazione, la ricerca generalizzata sui campi elettromagnetici utilizzando nuovi metodi (GERoNiMO) è stato lanciato nel 2014, finanziato nell'ambito del Settimo programma quadro dell'UE per la ricerca e lo sviluppo tecnologico per affrontare questioni pertinenti sui campi elettromagnetici e la salute. Ma nonostante tutti questi elementi significativi citati dal Documento qui esaminato la Commissione UE non ha ancora condotto studi sul potenziale rischio per la salute pubblica dalla tecnologia 5G. TESTO COMPLETO DEL DOCUMENTO PER IL PARLAMENTO UE: https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/646172/EPRS_BRI(2020)646172_ EN.pdf 49 https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2019/631060/IPOL_IDA(2019)631060_EN.pdf
  • 32. 32 ENERGIA Riesame europeo dell'energia elettrica 2023 (Documentazione internazionale) Il Think Tank EMBER (50) ha svolto una analisi sulla transizione elettrica dell'UE dai combustili fossili alle rinnovabili nel 2022. Secondo l’analisi nel 2022, l'eolico e il solare hanno generato un quinto record dell'elettricità dell'UE (22%), superando per la prima volta il gas fossile (20%) e rimanendo al di sopra dell'energia a carbone (16%). Resta comunque un ritorno importante del carbone nella generazione elettrica anche a scapito del gas per cui le emissioni del settore energetico dell'UE sono aumentate del 3,9% (+26 MtCO2) nel 2022 rispetto al 2021. L’avanzamento di eolico e solare ha impedito che le fossili nella generazione elettrica aumentassero ulteriormente. La produzione di gas diminuirà ancora di più di quella del carbone visto che il gas resterà nettamente più costoso. IL PARZIALE RITORNO DELLE FOSSILI ED IN PARTICOLARE DEL CARBONE NELLA GENERAZIONE ELETTRICA Tuttavia, l'allontanamento dai combustibili fossili è stato sospeso dalla doppia crisi del sistema elettrico europeo nel 2022. Una siccità di 1 anno su 500 in tutta Europa ha portato al livello più basso di generazione idroelettrica almeno dal 2000, e ci sono state diffuse interruzioni nucleari francesi inaspettate proprio mentre le unità nucleari tedesche stavano chiudendo. Ciò ha creato un ampio divario di 185 TWh nella generazione, pari al 7% della domanda totale di elettricità dell'Europa nel 2022. Cinque sesti del divario sono stati compensati da una maggiore generazione eolica e solare e da un calo della domanda di elettricità. Ma il restante sesto è stato soddisfatto da un aumento della produzione di fossili. Poiché il carbone era meno costoso del gas, il carbone ha rappresentato la maggior parte dell'aumento, aumentando del 7% (+28 TWh) nel 2022, rispetto al 2021. Di conseguenza, le emissioni del settore energetico dell'UE sono aumentate del 3,9% (+26 MtCO2) nel 2022 rispetto al 2021. La produzione di gas è rimasta pressoché invariata (+0,8%) e, poiché il gas era già più costoso del carbone nel 2021, nel 2022 non c'è stato un ulteriore passaggio dal gas al carbone. RUOLO TAMPONAMENTO DI EOLICO E SOLARE NELLA FASE DI EMERGENZA PER FRENARE IL PARZIALE RITORNO DELLE FOSSILI NELLA GENERAZIONE ELETTRICA Poteva andare molto peggio: eolico, solare e un calo della domanda di elettricità hanno impedito un ritorno molto più ampio al carbone. Nel contesto, l'aumento non è stato sostanziale: l'energia a carbone è aumentata di soli 1,5 punti percentuali per generare il 16% dell'elettricità dell'UE nel 2022, rimanendo al di sotto dei livelli del 2018. L'aumento di 28 TWh della produzione di carbone dell'UE ha aggiunto solo lo 0,3% alla produzione mondiale di carbone. Il 2023 sarà esattamente l'opposto. La produzione idroelettrica rimbalzerà, le unità nucleari francesi torneranno, la diffusione eolica e solare accelererà e la domanda di elettricità continuerà probabilmente a diminuire nei prossimi mesi. Nel 2023, l'Europa è destinata a testimoniare un 50 https://ember-climate.org/
  • 33. 33 enorme calo dei combustibili fossili – dell'energia a carbone, sì, ma soprattutto dell'energia del gas. LA PRODUZIONE DI GAS È DESTINATA A UN CALO RECORD NEL 2023 La produzione fossile è aumentata del 3% nel 2022. Sulla base delle ultime proiezioni del settore, questo non si ripeterà nel 2023. EDF prevede che molte delle sue centrali nucleari francesi torneranno nel 2023 (e molte sono già tornate online), i gruppi industriali europei dell'eolico e del solare mostrano che la generazione solare ed eolica dovrebbe aumentare di circa il 20%, le scorte idroelettriche si sono quasi normalizzate e la domanda di elettricità continuerà probabilmente a diminuire a breve termine. L'unico freno sarà la caduta del nucleare mentre la Germania completa la sua eliminazione graduale. Sulla base di queste indicazioni dell'industria, Ember stima che la generazione fossile potrebbe crollare del 20% nel 2023, il doppio del precedente record del 2020. La produzione di carbone diminuirà, ma la produzione di gas diminuirà più velocemente, poiché si prevede che rimarrà più costosa del carbone almeno fino al 2025 sulla base degli attuali prezzi a termine. Il settore energetico sarà probabilmente il segmento in più rapido calo della domanda di gas nel 2023, contribuendo a riportare la calma nei mercati europei del gas mentre l'Europa si adatta alla vita senza gas russo. LINK ALLA ANALISI: https://ember-climate.org/insights/research/european-electricity-review-2023/ Rapporto sul calo della domanda di gas naturale (Documentazione Nazionale) NewsLetter di Febbraio 2023 del Gestore dei Mercati Energetici che analizza il calo dei consumi del gas dettati da vari fattori: il clima più temperato ma anche i provvedimenti UE e nazionali sulla riduzione del consumo del gas anche in chiave di diversificazione degli stati produttori (51). LA RIDUZIONE DEI CONSUMI DI GAS NEL 2022 Nel 2022, a fronte di una riduzione dei consumi UE rispetto all’anno precedente pari al 13% (-55 mld mc circa), in Italia la diminuzione è stata del 10% corrispondente a 7,7 mld mc in meno. Di questi, il 59% (4,5 mld di mc) è attribuibile ai minori prelievi delle reti di distribuzione urbane legati prevalentemente ai consumi per usi civili, il 27,9% ai minori consumi delle grandi industrie allacciate alla rete di trasporto (2,1 mld mc), l’11,6% alla diminuzione dei consumi termoelettrici (- 0,9 mld mc), il restante 1,5% a consumi di sistema e altre voci residuali I CONSUMI DELLE CENTRALI TERMOELETTRICHE Dopo una prima metà dell’anno in cui la produzione termoelettrica a gas e i relativi consumi erano aumentati soprattutto per la necessità di far fronte al forte calo della produzione idroelettrica causato dalla prolungata siccità (nel 2022 l’idroelettrico ha segnato complessivamente una riduzione della produzione del 37,7% pari a ben 17 TWh), soprattutto a partire da settembre la richiesta di gas è cominciata a diminuire, con riduzioni mensili rispetto alla media che vanno dal 7% in dicembre al 23% in novembre. Le cause della riduzione, nonostante il persistere della crisi del comparto idroelettrico, vanno ricercate: a) nella contrazione della domanda elettrica dovuta soprattutto alla diminuzione dei consumi delle industrie per l’aumento del costo dell’energia, 51 Vedi per il piano italiano https://notedimarcogrondacci.blogspot.com/2022/10/piano-nazionale-riduzione-consumi- del.html Vedi per il regolamento UE https://notedimarcogrondacci.blogspot.com/2022/09/la-ue-prepara-la-riduzione- obbligatoria.html