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Periodo dal 1° al 31 Dicembre 2022
LE NOVITÀ (1) NORMATIVE E
GIURISPRUDENZIALI
DICEMBRE 2022
A cura del Dott. Marco Grondacci
1Normativa Nazionale e Comunitaria – Giurisprudenza della Corte di Giustizia e della Corte Costituzionale pubblicate
sulle Gazzette Ufficiali italiana e della unione europea
2
Sommario
AREE PROTETTE E BIODIVERSITÀ......................................................................................7
Qual è l’impatto del lupo sulle attività zootecniche in Italia? (Documentazione Nazionale)
......................................................................................................................................................7
Campioni biologici per analisi genetiche nella Convenzione di Washington CITES
(Documentazione Nazionale).....................................................................................................8
Nuova Lista Rossa vertebrati italiani (Documentazione Nazionale).....................................8
No a spostamento lupo dall’elenco di fauna specialmente protetta (Normativa
Comunitaria) ..............................................................................................................................9
Convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche
minacciate di estinzione (Normativa Comunitaria)................................................................9
Convenzione sulla biodiversità: dichiarazione approvata dalla Conferenza delle Parti
(Documentazione Internazionale)...........................................................................................10
ARIA .............................................................................................................................................11
Modifica Regolamento relativo agli inquinanti organici persistenti (Normativa
Comunitaria) ............................................................................................................................11
Zero Pollution Outlook 2022 (Documentazione Comunitaria)............................................12
Migliori Tecnologie Disponibili per la gestione e trattamento degli scarichi gassosi
nell’industria chimica (Normativa Comunitaria).................................................................13
Migliori Tecnologie Disponibili delle emissioni industriali per l’industria tessile
(Normativa Comunitaria)........................................................................................................14
Violazione limiti qualità aria senza adeguate misure di risanamento in tempi brevi
(Giurisprudenza Comunitaria)...............................................................................................15
Niente risarcimenti danni individuali per violazione limiti qualità dell’aria da parte degli
Stati membri (Giurisprudenza Comunitaria) .......................................................................15
AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE.............................................................19
Disciplina della depurazione e connessioni con quella sull’AIA (Normativa Nazionale)..19
BENI PAESAGGISTICI.............................................................................................................21
Permessi e autorizzazioni in sanatoria senza piano di risanamento urbanistico
(Giurisprudenza Costituzionale) ............................................................................................21
Ampliamento edifici agrituristici senza salvaguardia norme paesaggistiche
(Giurisprudenza Costituzionale) ............................................................................................21
Sanatorie opera abusive in aree vincolate la legge regionale non può derogare alle norme
nazionali (Giurisprudenza Costituzionale)............................................................................23
CACCIA........................................................................................................................................25
Divieto di caccia nei valichi montani (Giurisprudenza Costituzionale)..............................25
EFFETTO SERRA ......................................................................................................................28
Rapporto sui sussidi alle fonti fossili (Documentazione Nazionale) ....................................28
Stato dei Ghiacciai in Italia (Documentazione Nazionale)...................................................29
Rapporto su investimenti in infrastrutture per la transizione alla neutralità climatica
(Documentazione Internazionale)...........................................................................................30
3
Accordo provvisorio sul sistema di scambio di quote di emissione dell'UE e sul Fondo
sociale per il clima (Normativa Comunitaria).......................................................................31
Fondo di adeguamento ai cambiamenti climatici (Documentazione Comunitaria) ..........33
Ruolo delle tecnologie di rimozione del carbonio nella decarbonizzazione dell’industria
europea (Documentazione Comunitaria)...............................................................................34
ENERGIA.....................................................................................................................................37
Rapporto mensile di Terna sul sistema elettrico Nazionale (Documentazione Nazionale)37
Scenari globali di investimento nel mercato del GNL (Documentazione Nazionale) ........38
La modifica del Regolamento UE sul dispositivo di ripresa e resilienza e gli emendamenti
del Parlamento UE (Normativa Comunitaria)......................................................................41
Sicurezza dell'approvvigionamento e prezzi dell'energia accessibili (Documentazione
Comunitaria) ............................................................................................................................43
Le Comunità Energetiche contro la crisi (Documentazione Nazionale).............................44
Agevolazione per le hydrogen valleys e idrogeno per industrie più inquinanti (Normativa
Nazionale) .................................................................................................................................44
Transizione Energetica rispettando il Paesaggio (Documentazione Nazionale) ................47
Piattaforma I falsi miti sulle rinnovabili (Documentazione Nazionale)..............................48
Rinnovabili 2022 (Documentazione Internazionale).............................................................48
Riqualificazione energetica delle strutture degli ex ospedali psichiatrici dismessi
(Normativa Nazionale).............................................................................................................51
Indirizzi operativi per il rispetto dei criteri di sostenibilità per la biomassa forestale
(Normativa Comunitaria)........................................................................................................51
Fondo da destinare a comuni, città metropolitane e province, in relazione alla spesa per
utenze di energia elettrica e gas (Normativa Nazionale) ......................................................53
La transizione energetica nelle zone rurali (Documentazione Comunitaria).....................54
Impatto geopolitico della transizione energetica (Documentazione Comunitaria)............54
Piano triennale della ricerca di sistema elettrico (Normativa Nazionale) ..........................55
Investimenti pubblici nelle infrastrutture energetiche e mutamenti climatici
(Documentazione Comunitaria)..............................................................................................56
Analisi trimestrale del sistema energetico italiano (Documentazione Nazionale)..............58
Meccanismo temporaneo per limitare i prezzi eccessivi del gas (Normativa Comunitaria)
....................................................................................................................................................64
Crisi energetica e rischio di spiazzamento dell’industria europea (Documentazione
Nazionale) .................................................................................................................................64
Piano REpowerEU : proposta attuative (Documentazione Comunitaria) .........................65
Migliorare la resilienza della rete elettrica di distribuzione a eventi meteorologici estremi
da finanziare – PNRR (Normativa Nazionale)......................................................................66
Aiuti di stato e fonti rinnovabili (Giurisprudenza Comunitaria)........................................66
Presentazione di proposte progettuali per lo sviluppo di sistemi di teleriscaldamento
(Normativa Nazionale).............................................................................................................68
Migliorare gli acquisti del gas (Normativa Comunitaria)....................................................68
4
Quadro per accelerare la diffusione delle energie rinnovabili (Normativa Comunitaria)72
Ripartizione dei costi e dei benefici nei progetti di cooperazione transfrontaliera nel
settore dell’energia rinnovabile (Documentazione Comunitaria) .......................................75
Orientamenti agli Stati membri per l'aggiornamento dei piani nazionali per l'energia e il
clima 2021-2030 (Documentazione Comunitaria).................................................................75
Riqualificazione e riconversione polo ind.le Piombino compensazioni con nave
rigassificatrice (Normativa Nazionale)...................................................................................78
INCENTIVI E POLITICHE SOSTENIBILI............................................................................79
Segnali 2022 Rapporto della Agenzia Europea per l’Ambiente (Documentazione
Comunitaria) ............................................................................................................................79
Criteri ambientali minimi per il servizio di organizzazione e realizzazione di eventi
(Normativa Nazionale).............................................................................................................82
Metodo standard per misurare l’economica circolare (Documentazione Nazionale) .......82
Rendicontazione societaria di sostenibilità (Normativa Comunitaria)...............................83
Produzione agricola a ridotto impatto ambientale e distretti di agricoltura biologica
(Normativa Nazionale).............................................................................................................85
Informativa sui rischi ambientali, sociali e di governance (Normativa Comunitaria)......85
Il dialogo sociale nell'ambito della transizione verde» (Documentazione Comunitaria)..86
Accesso al Fondo per il sostegno alla transizione industriale (Normativa Nazionale) ......86
MARE – PORTI...........................................................................................................................87
Mar Mediterraneo come Area di controllo delle emissioni di ossidi di zolfo e particolato
da traffico marittimo (Normativa Internazionale) ...............................................................87
Assarmatori nella nuova alleanza UE sui carburanti rinnovabili e a basse emissioni
(Documentazione Nazionale)...................................................................................................91
Proroga relazione stato del mare (Normativa Nazionale)....................................................91
Logistica ed Economia Circolare (Documentazione Nazionale)..........................................92
Regolamento rilascio di concessioni di aree e banchine (Normativa Nazionale) ...............94
INDUSTRIE A RISCHIO DI INCIDENTE RILEVANTE .....................................................97
Protezione da eventi CBRN (di natura chimica, biologica, radio-nucleare) in Italia
(Documentazione Nazionale)...................................................................................................97
INFORMAZIONE PARTECIPAZIONE..................................................................................98
Condivisione servizi di interesse generale e democrazia più partecipativa
(Documentazione Comunitaria)..............................................................................................98
MOBILITÀ SOSTENIBILE INFRASTRUTTURE.................................................................99
Guida sul risparmio di carburante e sulle emissioni di CO2 delle autovetture - Edizione
2022 (Normativa Nazionale)....................................................................................................99
Omologazione riguardo alle emissioni dei veicoli pesanti che utilizzano biodiesel puro
(Normativa Comunitaria)........................................................................................................99
Monitoraggio emissioni da macchine mobili non stradali (Normativa Comunitaria).....100
Divieti circolazione veicoli trasporto pubblico locale (Normativa Nazionale) .................100
NUCLEARE ...............................................................................................................................101
5
Protezione da eventi CBRN (di natura chimica, biologica, radio-nucleare) in Italia
(Documentazione Nazionale).................................................................................................101
Ruolo dell'energia nucleare nella stabilità dei prezzi dell'energia nell'UE
(Documentazione Comunitaria)............................................................................................107
Modifica regolamento Euratom (Normativa Comunitaria)...............................................108
OZONOSFERA..........................................................................................................................109
Restrizioni quantitative e assegna le quote di sostanze controllate (Normativa
Comunitaria) ..........................................................................................................................109
PROTEZIONE CIVILE............................................................................................................110
Piano nazionale azioni di previsione, prevenzione e lotta contro gli incendi boschivi
(Normativa Nazionale)...........................................................................................................110
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE........................................................................................111
Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia europea dell’ambiente 2022 (Normativa
Comunitaria) ..........................................................................................................................111
Blocco nuove assunzioni al Ministero dell’Ambiente (Normativa Nazionale) .................111
Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica ....................112
RIFIUTI......................................................................................................................................113
Modifica Regolamento relativo agli inquinanti organici persistenti (Normativa
Comunitaria) ..........................................................................................................................113
Stato impianti rifiuti in Italia (Documentazione Nazionale)..............................................114
Stoccaggio temporaneo dei rifiuti di mercurio in forma liquida (Normativa Comunitaria)
..................................................................................................................................................116
Linee Guida sull’etichettatura degli imballaggi (Normativa Nazionale)..........................117
CONAI riduce i contributi ambientali (Normativa Nazionale).........................................117
Piano Specifico di Prevenzione e Gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio
2022 (Documentazione Nazionale)........................................................................................118
L’Italia che ricicla rapporto di AssoAmbiente (Documentazione Nazionale)..................118
Il Riciclo in Italia (Documentazione Nazionale)..................................................................119
Nuovo elenco europeo degli impianti di riciclaggio delle navi (Normativa Comunitaria)
..................................................................................................................................................119
Accordo ASSOPORTI – ANPAR per l’utilizzo di materiali riciclati nei porti italiani
(Documentazione Nazionale).................................................................................................120
Regime efficacia Piani rifiuti portuali previgenti (Normativa Nazionale)........................120
Gestione di rifiuti da esumazione e estumulazione (Normativa Nazionale) .....................121
Rimborso del contributo ambientale pneumatici (Normativa Nazionale)........................122
Contributo PFU 2023 (Normativa Nazionale).....................................................................122
Iscrizione Albo Gestori trasporto transfrontaliero rifiuti (Normativa Nazionale)..........123
Tempistiche di conclusione del procedimento in caso di rinnovo dell’iscrizione all’Albo
(Normativa Nazionale)...........................................................................................................123
Spostamento termini riperimetrazione siti contaminati nazionali (Normativa Nazionale)
..................................................................................................................................................124
6
RUMORE ...................................................................................................................................125
Spostamento termini per i Piani di Azione di risanamento acustico (Normativa
Nazionale) ...............................................................................................................................125
SUOLO........................................................................................................................................127
Blocco assunzione personale a supporto Commissari contro il rischio idrogeologico
(Normativa Nazionale)...........................................................................................................127
SOSTANZE PERICOLOSE.....................................................................................................128
Relazione sui conti annuali relativi all’esercizio 2021 Agenzia UE sostanze chimiche
(Normativa Comunitaria)......................................................................................................128
Per un quadro europeo di valutazione per sostanze chimiche e materiali «sicuri e
sostenibili fin dalla progettazione (Documentazione Comunitaria)..................................128
VIGILANZA AMBIENTALE E ILLECITI PENALI ...........................................................129
Ecomafia 2022 (Documentazione Nazionale) ......................................................................129
7
AREE PROTETTE E BIODIVERSITÀ
Qual è l’impatto del lupo sulle attività zootecniche in Italia? (Documentazione
Nazionale)
Studio di Ispra dal quale risulta che nel nostro paese la specie è presente in un numero compreso
tra 2945 e 3680. Con stagione riproduttiva si intende il periodo nel quale è avvenuto un evento
riproduttivo per la specie, è il periodo che intercorre tra una nascita dei cuccioli, che nel lupo
avviene a inizio maggio, e la successiva.
In totale, in riferimento al periodo 2015-2019, sono stati raccolti dati relativi a 17.989 eventi di
predazione accertati, per una media di circa 3.597 eventi ogni anno. L’andamento temporale degli
eventi di predazione a livello nazionale ha mostrato una generale tendenza all’aumento, fatta
eccezione per l’anno 2016, in cui tutte le statistiche (numero di eventi di predazione accertati,
numero di capi predati, somme concesse) sono risultate in diminuzione. Il numero di eventi di
predazione accertati è passato dai 3.325 del 2015 ai 4.107 del 2019, con un aumento del 23,5%.
A seguito dei 17.989 eventi di predazione totali, sono stati registrati come predati un totale di
43.714 capi di bestiame, per una media di circa 8.742 capi ogni anno. Tra i capi predati, l’82,0%
erano ovicaprini, pari a una media di 7.171 capi annui; il 14,2% erano invece bovini, pari a una
media di 1.439 capi annui; il 3,2% dei capi indennizzati erano equini, per una media di 280 capi
annui; delle restanti predazioni indennizzate, lo 0,1% si riferiva a suini, lo 0,1% riguardava specie
avicole e lo 0,4% era rappresentato da predazione su altre specie o da casi non determinati.
Le somme concesse a titolo di indennizzo durante il periodo 2015-2019 sono risultate in totale pari
a € 9.006.997 per una media di € 1.801.367 annui. La tendenza temporale ha evidenziato un calo
delle somme concesse tra gli anni 2015 e 2016, seguito da un progressivo aumento negli anni
successivi, che ha riportato tali somme ai livelli di riferimento del 2015. Va considerato che gli
importi erogati a titolo di indennizzo si riferiscono al 77% degli eventi di predazione, poiché nel
restante 23% nessun’informazione era disponibile riguardo ad eventuali compensazioni
economiche del danno.
Lo studio evidenzia chiaramente due tipologie di impatto ben distinte. Una larga maggioranza di
aziende zootecniche soggette a danni da lupo sporadici e con perdite quantitativamente ridotte (si
pensi che la maggior parte delle aziende, circa l’80%, ha ricevuto indennizzi per una sola
predazione nei 5 anni di indagine). Una seconda tipologia invece è costituita da una minoranza di
aziende (circa 1.300 a livello nazionale) che registrano attacchi frequenti, ripetuti in modo cronico
di anno in anno e con perdite numeriche rilevanti.
I risultati indicano però una chiara scala di priorità nel mettere in atto azioni necessarie a ridurre
l’impatto del lupo sul comparto zootecnico soprattutto nelle aziende con danni ingenti e cronici, al
fine di migliorare le condizioni di lavoro degli allevatori più a rischio, ridurre le spese per indennizzi
a carico delle Amministrazioni, e prevenire il conflitto tra la conservazione del lupo e la zootecnia
Un aspetto particolarmente problematico emerso dalla raccolta dati, come del resto già rilevato
nella precedente indagine realizzata dall’Unione Zoologica Italiana su incarico del Ministero
dell’Ambiente relativamente al precedente quinquennio, è la disomogeneità dei dati
raccolti dovuta principalmente alla frammentazione amministrativa e in alcuni casi alla carenza di
informazioni.
Per cercare di superare tale limite, nella parte terminale del documento viene fornito un elenco di
dati che si ritiene opportuno vengano registrati dalle Amministrazioni al fine di realizzare un
monitoraggio del fenomeno il più possibile omogeneo in tutto il Paese.
TESTO COMPLETO DELLO STUDIO:
https://www.isprambiente.gov.it/public_files/StimaImpattoLupoAattivitaZootecniche.pdf
8
Campioni biologici per analisi genetiche nella Convenzione di Washington CITES
(Documentazione Nazionale)
Pubblicato nel sito di Ispra Manuale operativo per il prelievo di campioni biologici finalizzato alle
analisi genetiche nell'ambito della Convenzione di Washington (CITES -2).
L’attività di verifica delle certificazioni di nascita in cattività di specie protette dalla Convenzione di
Washington (CITES) è una delle attività principali dell’Area per la Genetica della Conservazione
(Area BIO-CGE) di ISPRA e ed è funzionale all’identificazione di eventuali commerci illeciti di specie
animali protette dalla Convenzione. Le analisi genetiche sono l’elemento cardine di questo
processo: attraverso esse è possibile verificare e confermare la legale detenzione degli esemplari
presenti negli allevamenti autorizzati oppure identificare false dichiarazioni di nascita in cattività o
prelievi in natura non autorizzati.
Considerate le implicazioni derivanti dai risultati delle analisi genetiche, è evidente che il prelievo
del materiale biologico, basale rispetto all’intero processo, rappresenti una procedura cruciale per
l’affidabilità dei dati e che, pertanto, debba essere effettuato solo da personale adeguatamente
formato in materia.
Il presente manuale è stato, quindi, interamente dedicato alle modalità di campionamento di
materiale biologico finalizzato alle analisi genetiche di specie protette dalla CITES, e ha come focus
quello di assistere gli operatori durante le operazioni di prelievo. Le stesse modalità di
campionamento possono altresì trovare applicazione anche in attività con fini conservazionistico o
forense riguardanti altre specie non presenti nelle liste degli allegati CITES.
Il documento si articola in tre parti: una prima parte introduttiva che descrive il processo di verifica
e gli enti in esso coinvolti; una seconda che raccoglie le schede descrittive per il corretto
campionamento a partire da diverse matrici biologiche; un’appendice finale che raccoglie le
domande più frequenti (Frequently Asked Questions, FAQ) ricevute nel corso degli anni dai nuclei
CITES dei Carabinieri Forestali coinvolti in questo processo.
TESTO MANUALE:
https://www.isprambiente.gov.it/files2022/pubblicazioni/manuali-e-linee-
guida/manuale_cites_assemblato_2022_def.pdf
Nuova Lista Rossa vertebrati italiani (Documentazione Nazionale)
Il presente documento rappresenta i risultati del lavoro di aggiornamento della valutazione della
Lista Rossa IUCN realizzata nel 2013 (Rondinini et al. 2013), così come disposto dalla metodologia
IUCN che impone l’aggiornamento entro i dieci anni successivi alla prima stesura. Nel corso della
valutazione condotta nel 2013 sono state considerate presenti 672 specie di vertebrati terrestri o
d’acqua dolce, nel corso della valutazione di aggiornamento il numero è leggermente aumentato
fino a 700.
L’Unione Internazionale per la Conservazione della Natura (IUCN, International Union for
Conservation of Nature), fondata oltre 60 anni fa, ha la missione di “influenzare, incoraggiare e
assistere le società in tutto il mondo a conservare l’integrità e diversità della natura e di assicurare
che ogni utilizzo delle risorse naturali sia equo e ecologicamente sostenibile”. Il mantenimento e
l’aggiornamento periodico della IUCN Red List of Threatened Species o Lista Rossa IUCN delle
Specie Minacciate (http://www.iucnredlist.org) è l’attività più influente condotta dalla Species
Survival Commission della IUCN. Attiva da 50 anni, la Lista Rossa IUCN è il più completo inventario
2
https://www.isprambiente.gov.it/it/attivita/biodiversita/convenzioni-e-accordi-multilaterali/convenzione-di-
washington-sul-commercio-internazionale-delle-specie-di-fauna-e-flora-selvatiche-minacciate-di-estinzione-cites
9
del rischio di estinzione delle specie a livello globale. Inizialmente la Lista Rossa IUCN raccoglieva le
valutazioni soggettive del livello di rischio di estinzione secondo i principali esperti delle diverse
specie. Dal 1994 le valutazioni sono basate su un sistema di categorie e criteri quantitativi e
scientificamente rigorosi, la cui ultima versione risale al 2001 (IUCN, 2001). Queste categorie e
criteri, applicabili a tutte le specie viventi a eccezione dei microorganismi, rappresentano lo
standard mondiale per la valutazione del rischio di estinzione. Per l’applicazione a scala non
globale, inclusa quella nazionale, esistono delle linee guida ufficiali (IUCN 2003, 2012).
TESTO STUDIO AGGIORNAMENTO LISTA ROSSA:
http://www.iucn.it/pdf/Lista-Rossa-vertebratiitaliani-2022.pdf
No a spostamento lupo dall’elenco di fauna specialmente protetta (Normativa
Comunitaria)
DECISIONE (UE) 2022/2489 DEL CONSIGLIO del 25 novembre 2022 relativa alla posizione da
adottare a nome dell’Unione europea alla 42a riunione del comitato permanente della
convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e dell’ambiente naturale in Europa
(«convenzione di Berna»).
Secondo la Decisione la posizione da adottare a nome dell’Unione, per quanto riguarda le
questioni di sua competenza, nella 42a riunione del comitato permanente della convenzione
relativa alla conservazione della vita selvatica e dell’ambiente naturale in Europa («convenzione di
Berna»), è contraria alla proposta volta a spostare il lupo (Canis lupus) dall’allegato II («specie di
fauna rigorosamente protette»), all’allegato III, («specie di fauna protette») della convenzione di
Berna.
TESTO DECISIONE 2022/2489:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32022D2489&from=IT
Convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche
minacciate di estinzione (Normativa Comunitaria)
DECISIONE (UE) 2022/2569 DEL CONSIGLIO del 14 novembre 2022 relativa alla posizione da
adottare a nome dell’Unione europea alla 19a riunione della conferenza delle parti della
convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di
estinzione (COP 19 della CITES) (Panama, Repubblica di Panama, 14-25 novembre 2022) e relativa
alla presentazione di una specie da iscrivere nell’appendice III della CITES.
TESTO DECISIONE 2022/2569:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32022D2569&from=IT
10
Convenzione sulla biodiversità: dichiarazione approvata dalla Conferenza delle Parti
(Documentazione Internazionale)
La Convenzione adotta il quadro sulla biodiversità globale Kunming-Montreal, come contenuto
nell'allegato alla decisione delle Parti.
Si allega la Decisione:
https://www.cbd.int/doc/c/e6d3/cd1d/daf663719a03902a9b116c34/cop-15-l-25-en.pdf
11
ARIA
Modifica Regolamento relativo agli inquinanti organici persistenti (Normativa
Comunitaria)
A livello mondiale, gli inquinanti organici persistenti (POP) sono disciplinati dalla Convenzione di
Stoccolma, trattato negoziato sotto gli auspici del Programma delle Nazioni Unite per l’ambiente
(UNEP). Tale convenzione si basa sul protocollo di Aarhus. L’Unione Europea ha attuato questi atti
legislativi mediante il Regolamento (UE) 2019/1021 (3)
Il nuovo Regolamento UE 2019/1021 abroga il Regolamento 850/2004 al fine di aggiornare la
disciplina di tutelare la salute umana e l'ambiente dai POP vietando, eliminando gradualmente il
prima possibile o limitando la fabbricazione, l'immissione in commercio e l'uso di sostanze
soggette alla convenzione di Stoccolma (4) sugli inquinanti organici persistenti («convenzione») o
al protocollo sugli inquinanti organici persistenti della convenzione del 1979 sull'inquinamento
atmosferico transfrontaliero a grande distanza («protocollo»), riducendo al minimo, in vista
dell'eliminazione, ove possibile e in tempi brevi, il rilascio di tali sostanze ed istituendo disposizioni
concernenti i rifiuti costituiti da tali sostanze o che le contengono o che ne sono contaminati.
Gli inquinanti organici persistenti (POP). I POP sono composti chimici tossici persistenti che si
propagano nell'aria, nell'acqua o nel suolo. I dodici POP, denominati “la sporca dozzina”,
identificati come prioritari dal Programma Ambientale delle Nazioni Unite (UNEP) sono: aldrin,
clordano, dicloro difenil tricloroetano (DDT), dieldrin, endrin, eptacloro, mirex, toxafene,
esaclorofene e tre gruppi di composti, policlorobifenili (PCB), policlorodibenzodiossine (PCDD o più
comunemente detta diossina), policlorodibenzofurani (PCDF).
Con Regolamento (UE) 2022/2400 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 novembre 2022
sono stati modificati gli allegati IV e V del regolamento (UE) 2019/1021. La modifica nasce
dall’inserimento di nuovi POP nella Convenzione di Stoccolma. In particolare,
Alla settima riunione della conferenza delle parti della convenzione, tenutasi dal 4 al 15 maggio
2015, è stato convenuto di inserire il pentaclorofenolo e i suoi sali ed esteri («pentaclorofenolo»)
nell’allegato A della convenzione. Alla nona riunione della conferenza delle parti della
convenzione, tenutasi dal 29 aprile al 10 maggio 2019, è stato convenuto di inserire il dicofol e
l’acido perfluoroottanoico (PFOA), i suoi sali e i composti a esso correlati nell’allegato A della
convenzione. Alla decima riunione della conferenza delle parti della convenzione, tenutasi dal 6 al
17 giugno 2022, è stato convenuto di inserire l’acido perfluoroesano sulfonico (PFHxS), i suoi sali e
composti a esso correlati nell’allegato A della convenzione. Alla luce di tali modifiche della
convenzione e al fine di garantire che i rifiuti contenenti tali sostanze siano gestiti conformemente
alle disposizioni della convenzione, è necessario modificare anche gli allegati IV e V del
regolamento (UE) 2019/1021 includendo il pentaclorofenolo, il dicofol e il PFOA, i suoi sali e i
composti a esso correlati come pure il PFHxS, i suoi sali e composti a esso correlati negli allegati e
indicando i rispettivi limiti di concentrazione.
L’articolo 7 del Regolamento 2019/1021 prevede che Chi produce e chi detiene rifiuti prende tutte
le misure ragionevoli per evitare, ove possibile, la contaminazione dei rifiuti da parte di sostanze
elencate nell'allegato IV. Nonostante la direttiva 96/59/CE del Consiglio (5), i rifiuti costituiti da
qualsiasi delle sostanze elencate nell'allegato IV del presente regolamento, o che la contengono o
ne sono contaminati, sono smaltiti o recuperati con tempestività e conformemente alla parte 1
dell'allegato V del regolamento, in modo da garantire che il contenuto di POP sia distrutto o
3
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A02019R1021-20221213&qid=1671545157933
4
http://chm.pops.int/TheConvention/Overview/TextoftheConvention/tabid/2232/Default.aspx
5
Direttiva 96/59/CE del Consiglio, del 16 settembre 1996, concernente lo smaltimento dei policlorodifenili e dei
policlorotrifenili (PCB/PCT) (GU L 243 del 24.9.1996,
12
trasformato irreversibilmente affinché i rifiuti residui e i rilasci non presentino le caratteristiche
dei POP. Nel corso di tale smaltimento o recupero, qualsiasi sostanza elencata nell'allegato IV può
essere separata dai rifiuti, a condizione di essere successivamente smaltita a norma del primo
comma. Infine, il comma 3 di detto articolo 7 afferma che sono vietate le operazioni di
smaltimento o recupero che possano portare al recupero, al riciclaggio, alla rigenerazione o al
reimpiego in quanto tali delle sostanze elencate all'allegato IV.
Il nuovo Regolamento 2022/2400 modifica l’allegato IV e introduce al regolamento del 2019 un
articolo 21-bis:
“1. Il valore di 10 μg/kg si applica alle ceneri volanti provenienti da unità a biomassa per la
produzione di calore ed energia contenenti o contaminate da dibenzo-p-diossine e dibenzofurani
policlorurati (PCDD e PCDF) e policlorobifenili diossina-simili (dl-PCB) quali elencati nell’allegato IV
fino al 30 dicembre 2023. Il valore di 5 μg/kg di cui all’allegato IV si applica alle ceneri volanti
provenienti da unità a biomassa per la produzione di calore ed energia a partire dal 31 dicembre
2023.
2. Il valore di 15 μg/kg continua ad applicarsi alle ceneri e alla fuliggine provenienti dalle
abitazioni private contenenti o contaminate da dibenzo-p-diossine e dibenzofurani policlorurati
(PCDD e PCDF) quali elencati nell’allegato IV fino al 31 dicembre 2024. Per le ceneri e la fuliggine
provenienti da abitazioni private contenenti o contaminate da dibenzo-p-diossine e dibenzofurani
policlorurati (PCDD/PCDF) e policlorobifenili diossina-simili (dl-PCB), il valore di 5 μg/kg di cui
all’allegato IV si applica a decorrere dal 1o gennaio 2025”.
TESTO REGOLAMENTO 2022/2400:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32022R2400&from=IT
RETTIFICA
https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.328.01.0169.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A328%
3AFULL
Zero Pollution Outlook 2022 (Documentazione Comunitaria)
Il 12 maggio 2021 la Commissione ha adottato il piano d'azione dell'UE: "Verso un'ambizione di
inquinamento zero per aria, acqua e suolo" (COM(2021) 400 6).
Il piano d'azione traduce l'ambizione di inquinamento zero per un ambiente privo di sostanze
tossiche in una tabella di marcia operativa, insieme alla strategia per le sostanze chimiche per la
sostenibilità e in stretta sinergia con altre iniziative pertinenti del Green Deal europeo, ad es. su
clima, biodiversità ed economia circolare.
L'ambizione di inquinamento zero è un obiettivo trasversale che contribuisce all'Agenda 2030 delle
Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile e integra l'obiettivo di neutralità climatica del 2050 in
sinergia con l'economia pulita e circolare e gli obiettivi di ripristino della biodiversità. A tal fine, il
piano d'azione contro l'inquinamento zero fissa obiettivi chiave per il 2030 per accelerare la
riduzione dell'inquinamento.
In particolare, gli obiettivi "inquinamento zero" per il 2030:
1. di oltre il 55 % gli effetti nocivi sulla salute (decessi prematuri) dell'inquinamento atmosferico;
2. del 30 % la percentuale di persone che soffrono di disturbi cronici dovuti al rumore dei trasporti;
3. del 25 % gli ecosistemi dell'UE nei quali l'inquinamento atmosferico minaccia la biodiversità;
6
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:52021DC0400&from=EN
13
4. del 50 % le perdite di nutrienti, l'uso dei pesticidi chimici, compresi quelli più pericolosi, e
dei rischi ad essi connessi, le vendite di antimicrobici per gli animali da allevamento e per
l'acquacoltura;
5. del 50 % i rifiuti di plastica nei mari e del 30 % le microplastiche rilasciate nell'ambiente;
6. in maniera significativa la produzione totale dei rifiuti e del 50 % i rifiuti urbani residui.
Viene pubblicato un Rapporto Zero Pollution Outlok del Centro comune di ricerca (JRC), l'agenzia
scientifica e scientifica della Commissione europea.
Secondo il Rapporto il primo obiettivo di inquinamento zero sembra essere raggiungibile
entro il 2030 se tutte le misure previste lo saranno attuato dagli Stati membri - vale a dire il
riduzione del numero di prematuri morti per inquinamento atmosferico. Raggiungere il
altri obiettivi appare più difficile viste le tendenze e sviluppi attuali, come ad es. aumento dei livelli
di trasporto, consumo e lo spreco continua.
In particolare, secondo il Rapporto relativamente all’inquinamento dell’aria:
1.ridurre di oltre il 55% gli impatti sulla salute (morti premature) dell'inquinamento atmosferico.
Se verranno attuate le misure di riduzione dell’inquinamento dell’aria e contro i mutamenti
climatici e per una energia pulita del pacchetto fit for 55 il numero di decessi prematuri dovuti
all'aria l'inquinamento diminuirà del 66% entro il 2030, rispetto ai dati del 2005.
2. ridurre del 25 % gli ecosistemi dell'UE in cui l'inquinamento atmosferico minaccia la biodiversità.
Secondo il Rapporto questo obiettivo è difficilmente raggiungibile ad oggi salvo che ci sia una
allineamento più stringente ai limiti degli inquinanti delle ultime linee guida dell’OMS (7)
Questo dimostra le forti interconnessioni tra aria pulita e biodiversità delle politiche Ad esempio, il
misure di riduzione dell'ammoniaca proposte da Stati membri e la proposta di regolamento
sul ripristino della natura può portare benefici sia per l'aria pulita che per la biodiversità.
TESTO RAPPORTO ZERO POLLUTION OUTLOOK:
https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC129655
Migliori Tecnologie Disponibili per la gestione e trattamento degli scarichi gassosi
nell’industria chimica (Normativa Comunitaria)
Decisione di Esecuzione (UE) 2022/2427 della Commissione del 6 dicembre 2022 che stabilisce le
conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT), a norma della direttiva 2010/75/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali, per i sistemi comuni di
gestione e trattamento degli scarichi gassosi nell’industria chimica.
La Decisione riguarda le MTD per le attività di cui all’allegato I della direttiva 2010/75/UE:
4. Industria chimica (ossia tutti i processi di produzione inclusi nelle categorie di attività di cui ai
punti da 4.1 a 4.6 dell’allegato I, salvo diversa indicazione -8).
Secondo la Decisione le nuove MTD non riguardano un elenco preciso di emissioni indicato
all’inizio dell’allegato alla Decisione stessa.
TESTO DECISIONE 2022/2427:
https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.318.01.0157.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A318%
3AFULL
7
https://notedimarcogrondacci.blogspot.com/2022/11/nuova-direttiva-ue-su-qualita-aria.html
8
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A02010L0075-20110106&qid=1671550296884
14
Migliori Tecnologie Disponibili delle emissioni industriali per l’industria tessile
(Normativa Comunitaria)
Decisione di Esecuzione (UE) 2022/2508 della Commissione del 9 dicembre 2022 che stabilisce le
conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT), a norma della direttiva 2010/75/UE (9) del
Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali, per l’industria tessile.
Le MTD della nuova Decisione si riferiscono alle seguenti attività:
1.Pretrattamento (operazioni di lavaggio, imbianchimento, mercerizzazione) o tintura di fibre
tessili o di tessili la cui capacità di trattamento supera 10 Mg al giorno;
2. Trattamento a gestione indipendente di acque reflue non coperto dalla direttiva 91/271/CEE, a
condizione che il principale carico inquinante provenga da attività contemplate dalle presenti
conclusioni sulle BAT.
3. Le attività seguenti quando sono direttamente associate alle attività di cui all’allegato I,
punto 6.2, della direttiva 2010/75/UE: rivestimento, pulitura a secco, produzione di tessuti,
finissaggio, laminazione, stampa, gazatura (Operazione con cui si toglie la peluria al filato
passandolo rapidamente su una fiamma a gas, in modo da renderlo più liscio e lucente),
carbonizzazione di lane (il carbonizzo serve a eliminare impurità come fili d’erba, viscosa e cotone
cellulosa, che comprometterebbero la qualità finale della lana.), follatura (follatura e filatura di
lane) e filatura (10) di lane, lavaggio o risciacquo associato a tintura stampa e finissaggio (11).
TESTO DECISIONE 2022/2508:
https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.325.01.0112.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A325%
3AFULL
9
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A02010L0075-20110106&qid=1671550296884
10
http://www.lanafilati.it/Filatura.htm#:~:text=La%20filatura%20della%20lana%20%C3%A8%20divenuta%20un%E2%80
%99arte%20che,sapone%20e%20l%E2%80%99acqua%20calda%20fanno%20infeltrire%20la%20lana.
11
https://www.cibitex.it/it/finissaggio-tessile/
15
Violazione limiti qualità aria senza adeguate misure di risanamento in tempi brevi
(Giurisprudenza Comunitaria)
La Corte di Giustizia con sentenza 22 dicembre 2022 causa C-125/20 è intervenuta sulle violazioni
ai limiti di qualità dell’aria dell’inquinamento biossidi di azoto da parte di uno stato membro,
violazioni protratte nel tempo con peggioramento progressivo della qualità dell’aria e senza
adeguate misure di risanamento nei tempi brevi richiesti dalla Direttiva 2008/50/CE.
La Corte, riprendendo la interpretazione delle norme della direttiva sulla qualità dell’aria
affermata in sentenze precedenti, ha così statuito:
Il Regno di Spagna:
– non avendo garantito che il valore limite annuale per il biossido di azoto (NO2), dal 2010 al 2018
incluso, non sia sistematicamente e persistentemente superato nelle zone ES 0901 Àrea de
Barcelona e ES 1301 Madrid e, dal 2010 al 2017 incluso, nella zona ES 0902 Vallès – Baix Llobregat
e, per contro, il valore limite orario fissato per l'NO2, dall'anno 2010 fino al 2018 compreso, nella
zona ES 1301 Madrid, è venuto meno agli obblighi ad essa incombenti in forza del combinato
disposto dell'articolo 13, paragrafo 1, e dell'allegato XI della direttiva 2008/50/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008 sulla qualità dell'aria ambiente e un'aria più pulita in
Europa, e
– non avendo adottato, a partire dall'11 giugno 2010, le misure atte a garantire il rispetto dei
valori limite fissati per l'NO2 nelle zone ES 0901 Àrea de Barcelona, ES 0902 Vallès – Baix Llobregat
e ES 1301 Madrid, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell'articolo 23,
paragrafo 1, di tale direttiva, in combinato disposto con l'allegato XV della stessa, e in particolare
per garantire che i piani per la qualità dell'aria prevedano misure appropriate per garantire che il
periodo di superamento di tali valori limite sia il più breve possibile.
TESTO SENTENZA 22/12/2022:
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=ADA30B1092242E3EADC897C28C6067
33?text=&docid=268805&pageIndex=0&doclang=FR&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=53232
Niente risarcimenti danni individuali per violazione limiti qualità dell’aria da parte
degli Stati membri (Giurisprudenza Comunitaria)
La Corte di Giustizia con sentenza del 22 dicembre 2022 causa C-61/21 ha esaminato le due
questioni pregiudiziali sollevate dalla Cour administrative d’appel de Versailles (Corte d’appello
amministrativa di Versailles, Francia).
Il rinvio alla Corte di Giustizia da parte dell’organo giudiziario nazionale nasce dal ricorrente nel
procedimento principale che chiedeva il risarcimento dei danni che gli sarebbero stati causati da
superamenti dei valori limite di concentrazione in NO2 e in PM10 fissati all’allegato XI della
direttiva 2008/50, che hanno arrecato pregiudizio al suo stato di salute a partire dal 2003.
La Corte nella sentenza analizza gli obblighi degli Stati membri che emergono dalle diverse
Direttive succedutesi nel tempo in materia di qualità dell’aria per concludere sulla non risarcibilità
del danno a livello individuale ma senza escludere ulteriori iniziative a livello di giustizia nazionale.
Restano invece attivabili da parte dei singoli cittadini azioni per obbligare gli stati membri ad
adempiere a quanto previsto dalle Norme Comunitarie e di conseguenza nazionali in questa
materia in caso di superamento dei limiti degli inquinanti anche singoli: piani di risanamento della
qualità dell’aria, obbligo di migliorare la qualità dell’aria in tempi brevi.
16
PRIMA QUESTIONE PREGIUDIZIALE AFFRONTATA DALLA SENTENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA
«1) Se le norme applicabili del diritto dell’Unione europea derivanti dalle disposizioni di cui
all’articolo 13, paragrafo 1 e all’articolo 23, paragrafo 1 della direttiva [2008/50], debbano essere
interpretate nel senso che attribuiscono ai singoli, in caso di violazione sufficientemente
qualificata da parte di uno Stato membro dell’Unione europea degli obblighi che ne derivano, un
diritto a ottenere dallo Stato membro in questione il risarcimento dei danni causati alla loro salute
che presentano un nesso di causalità diretto e certo con il deterioramento della qualità dell’aria.
IL PRONUNCIAMENTO DELLA CORTE DI GIUSTIZA SULLA PRIMA QUESTIONE PREGIUDIZIALE
la Corte ha ripetutamente dichiarato che i soggetti lesi hanno diritto al risarcimento qualora siano
soddisfatte tre condizioni, vale a dire che la norma giuridica dell’Unione violata sia preordinata a
conferire loro diritti, che la violazione di tale norma sia sufficientemente qualificata e che esista un
nesso causale diretto tra tale violazione e il danno subito da detti soggetti (sentenza del 28 giugno
2022, Commissione/Spagna, Violazione del diritto dell’Unione da parte del legislatore, causa
C-278/20, EU:C:2022:503, punto 31 e giurisprudenza ivi citata - 12].
Ne consegue che solo una violazione di una norma del diritto dell’Unione preordinata a conferire
diritti ai singoli può, conformemente alla prima delle tre condizioni summenzionate, far sorgere la
responsabilità dello Stato.
Secondo una giurisprudenza ben consolidata, tali diritti sorgono non solo nei casi in cui
disposizioni del diritto dell’Unione espressamente li attribuiscono, ma anche in relazione agli
obblighi positivi o negativi che le medesime impongono in maniera ben definita sia ai singoli sia gli
Stati membri e alle istituzioni dell’Unione (v., in tal senso, sentenze del 5 febbraio 1963, van Gend
& Loos, 26/62, EU:C:1963:1, pag. I-5413, del 19 novembre 1991, Francovich e a., C-6/90 e C-9/90,
EU:C:1991:428, punto 31, del 20 settembre 2001, Courage e Crehan, C-453/99, EU:C:2001:465,
punto 19, e dell’11 novembre 2021, Stichting Cartel Compensation e Equilib Netherlands,
C-819/19, EU:C:2021:904, punto 47).
La violazione di siffatti obblighi positivi o negativi, da parte di uno Stato membro, può ostacolare
l’esercizio da parte dei singoli interessati dei diritti implicitamente conferiti loro in virtù delle
disposizioni del diritto dell’Unione in questione, che si suppone essi possano invocare a livello
nazionale, e quindi alterare la situazione giuridica che tali disposizioni sono destinate a creare per
tali singoli [v., in tal senso, sentenze del 4 ottobre 2018, Kantarev, C-571/16, EU:C:2018:807, punti
103 e 104, e del 10 dicembre 2020, Euromin Holdings (Cyprus), C-735/19, EU:C:2020:1014, punto
90]. Per questo motivo la piena efficacia di tali norme del diritto dell’Unione e la tutela dei diritti
da esse riconosciuti richiede che i singoli abbiano la possibilità di ottenere un risarcimento (v., in
tal senso, sentenza del 19 novembre 1991, Francovich e a., C-6/90 e C-9/90, EU:C:1991:428, punti
33 e 34), e ciò indipendentemente dalla questione se le disposizioni interessate abbiano un effetto
diretto, dato che tale qualità non è né necessaria (v., in tal senso, sentenza del 5 marzo 1996,
Brasserie du pêcheur e Factortame, C-46/93 e C-48/93, EU:C:1996:79, punti da 18 a 22), né
sufficiente di per sé sola (v., in tal senso, sentenza dell’11 giugno 2015, Berlington Hungary e a.
C-98/14, EU:C:2015:386, punti 108 e 109) a soddisfare la prima delle tre condizioni rammentate al
punto 44 della presente sentenza.
Nel caso di specie, le direttive 2008/50 (recepita da ultimo in Italia con il DLgs 155/2010), 96/62,
1999/30 (abrogata queste due dalla Direttiva 2008/50), 80/779 e 85/203 impongono agli Stati
12
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=261801&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&di
r=&occ=first&part=1&cid=5848
17
membri, in sostanza, da un lato, un obbligo di garantire che i livelli, in particolare, di PM10 e di
NO2 non superino, nel loro rispettivo territorio e a decorrere da talune date, i valori limite fissati
da tali direttive e, dall’altro, qualora tali valori limite siano nondimeno superati, un obbligo di
prevedere misure appropriate per rimediare a tali superamenti, in particolare nell’ambito di piani
per la qualità dell’aria.
Per quanto riguarda il primo obbligo, occorre rilevare che i valori limite indicano la concentrazione
esatta, espressa in μg/m³ e tenendo conto, se del caso, dei margini di tolleranza, dell’inquinante
interessato nell’aria ambiente il cui superamento deve essere evitato dagli Stati membri, in tutte le
loro zone e i loro agglomerati.
Per quanto riguarda il secondo obbligo, la Corte ha dichiarato, per quanto riguarda la direttiva
2008/50, che dall’articolo 23, paragrafo 1, di quest’ultima risulta che, sebbene gli Stati membri
dispongano di un certo margine di manovra per la determinazione delle misure da adottare, esse
devono comunque consentire che il periodo di superamento dei valori limite fissati per
l’inquinante interessato sia il più breve possibile [sentenza del 10 novembre 2020,
Commissione/Italia (Valori limite – PM10), C-644/18, EU:C:2020:895, punto 136].
Tuttavia, tali obblighi perseguono, come risulta dagli articoli 1 delle direttive menzionate al punto
precedente, nonché, in particolare, dal secondo considerando della direttiva 2008/50, un obiettivo
generale di protezione della salute umana e dell’ambiente nel suo complesso.
Pertanto, oltre al fatto che le disposizioni di cui trattasi della direttiva 2008/50 e delle direttive che
l’hanno preceduta non contengono alcuna attribuzione esplicita di diritti ai singoli a tale titolo, gli
obblighi previsti da tali disposizioni, nell’obiettivo generale summenzionato, non consentono di
ritenere che, nel caso di specie, a singoli o a categorie di singoli siano stati implicitamente
conferiti, in forza di tali obblighi, diritti individuali la cui violazione possa far sorgere la
responsabilità di uno Stato membro per danni causati ai singoli.
Da tutto quanto precede discende che la prima delle tre condizioni riprese dalla sentenza CG
28/6/2022, condizioni che sono cumulative, non è soddisfatta.
Ciò premesso, il fatto che, qualora uno Stato membro non abbia garantito il rispetto dei valori
limite di cui all’articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2008/50 e alle disposizioni analoghe delle
direttive precedenti, i singoli interessati devono poter ottenere dalle autorità nazionali,
eventualmente agendo dinanzi ai giudici competenti, l’adozione delle misure richieste da tali
direttive (v., in tal senso, sentenze del 19 novembre 2014, ClientEarth, C-404/13, EU:C:2014:2382,
punto 56 e giurisprudenza ivi citata, nonché del 19 dicembre 2019, Deutsche Umwelthilfe,
C-752/18, EU:C:2019:1114, punto 56), non è tale da modificare tale constatazione.
Tuttavia, la facoltà così riconosciuta dalla giurisprudenza della Corte, derivante in particolare dal
principio di effettività del diritto dell’Unione, effettività alla quale i singoli interessati sono
legittimati a contribuire, avviando procedimenti amministrativi o giurisdizionali a motivo della
situazione particolare che costituisce la loro, non implica che gli obblighi derivanti dall’articolo 13,
paragrafo 1, e dall’articolo 23, paragrafo 1, della direttiva 2008/50, nonché dalle disposizioni
analoghe delle direttive precedenti, abbiano avuto lo scopo di conferire agli interessati diritti
individuali, ai sensi della prima delle tre condizioni ricordate al punto 44 della presente sentenza, e
che la violazione di tali obblighi sia, pertanto, tale da poter alterare una situazione giuridica che
tali disposizioni erano intese a creare nei loro confronti.
Quindi conclude la Corte di Giustizia la normativa sulla qualità dell’aria, nelle varie versioni
succedutesi nel tempo, deve essere interpretata nel senso che, gli obblighi degli stati membri in
esse disciplinate, non sono preordinati a conferire diritti individuali ai singoli che possono
attribuire loro un diritto al risarcimento nei confronti di uno Stato membro, a titolo del principio
della responsabilità dello Stato per i danni causati ai singoli da violazioni del diritto dell’Unione ad
esso imputabili.
18
SECONDA QUESTIONE PREGIUDIZIALE
2) Ammesso che le disposizioni sopra menzionate siano effettivamente idonee a far sorgere un
siffatto diritto al risarcimento dei danni alla salute, a quali condizioni sia subordinato il
riconoscimento di tale diritto, per quanto riguarda in particolare il momento in cui si deve ritenere
avvenuto l’inadempimento imputabile allo Stato membro di cui trattasi».
PRONUNCIAMENTO DELLA CORTE DI GIUSTIZIA SULLA SECONDA QUESTIONE PREGIUDIZIALE
La Corte di Giustizia che visto quanto affermato sulla prima questione, alla seconda non appare
necessario rispondere.
ULTERIORI POSSIBILI AZIONI DA PARTE DEI CITTADINI IN CASO DI VIOLAZIONE DEI LIMITI DELLA
QUALITÀ DELL’ARIA
La Corte di Giustizia dopo aver affermato quanto sopra esposto non esclude che la responsabilità
dello Stato possa sorgere a condizioni meno restrittive sulla base del diritto interno [sentenza del
28 giugno 2022, Commissione/Spagna punto 32 - 13) e che, se del caso, possa essere tenuto in
considerazione, a tale titolo, della violazione degli obblighi derivanti dall’articolo 13, paragrafo 1, e
dall’articolo 23, paragrafo 1, della direttiva 2008/50, nonché da altre disposizioni del diritto
dell’Unione, quale elemento che può essere rilevante ai fini dell’accertamento della responsabilità
delle autorità pubbliche su un fondamento diverso dal diritto dell’Unione.
Tale conclusione non esclude neppure l’eventuale pronuncia, da parte dei giudici dello Stato
membro interessato, di ingiunzioni accompagnate da penalità volte a garantire il rispetto, da parte
di tale Stato, degli obblighi derivanti dall’articolo 13, paragrafo 1, e dall’articolo 23, paragrafo 1,
della direttiva 2008/50, e dalle disposizioni analoghe delle direttive precedenti, come le
ingiunzioni accompagnate da penalità pronunciate in diverse recenti sentenze dal Conseil d’État
(Consiglio di Stato, Francia).
SENTENZA CORTE GIUSTIZIA 22/12/2022:
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&num=C-61/21
13
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=261801&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&di
r=&occ=first&part=1&cid=5848
19
AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE
Disciplina della depurazione e connessioni con quella sull’AIA (Normativa Nazionale)
Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica rispondendo ad un Interpello di un Comune
ha chiarito:
NON ESISTE AUTOMATICA APPLICAZIONE DELL’AIA SE UN IMPIANTO E’ ASSOGGETTATO ALLA
DIRETTIVA SULLE ACQUE REFLUE
L’assoggettamento alla disciplina di recepimento della direttiva 91/271/CEE (14) non esclude di per
sé l’assoggettamento anche alla disciplina IED. Ciò detto, si conferma che, ove al depuratore siano
convogliate esclusivamente acque soggette alla disciplina di recepimento della direttiva
91/271/CEE, le attività di depurazione non si configurano nella categoria 6.11 (15) e pertanto l’AIA
non è necessaria a esercire il depuratore. In proposito, peraltro, va ribadita l’opportunità che
all’atto del rilascio dell’AIA dell’attività IPPC che genera i reflui, si verifichi che il conferimento di
reflui industriali in reti fognarie urbane nel rispetto dei relativi requisiti di accettabilità, sia
sufficiente a contenere i carichi inquinanti poi rilasciati nell’ambiente alla luce di quanto disposto
dall’articolo 29-quater comma 4-quater, del D.lgs. 152/06. A tal fine, pertanto, sarebbe opportuno
che il gestore del depuratore, oltre a fornire specifiche di conferibilità, mettesse a disposizione del
gestore dell’installazione ad AIA anche specifiche circa la effettiva capacità del depuratore di
abbattere gli inquinanti industriali pertinenti, poiché in caso contrario (a prescindere dalla
specifiche di conferibilità) l’AIA dell’impianto che genera i reflui potrebbe fissare requisiti
aggiuntivi agli scarichi in fognatura ignorando (se non specificata) la capacità del depuratore di
abbattere alcuni inquinanti.
PREVALENZA ACQUE INDUSTRIALI NEGLI SCARICHI NON COMPORTA AUTOMATICA APPLICAZIONE
DELL’AIA
Alla citata lettera i) del comma 1 dell’articolo 74 del TUA, non appare alcun riferimento alla
necessaria prevalenza di un tipo di acque (domestiche, industriali o di dilavamento) per poter
connotare la qualifica di acque reflue urbane. Pertanto, l’elemento indicato (prevalenza di acque
reflue industriali) appare inessenziale per decidere se ricomprendere il depuratore dalla categoria
6.11. Tale elemento, viceversa, potrebbe essere rilevante per definire la progettazione del
depuratore, e conseguentemente garantire che i carichi inquinanti industriali sono efficacemente
abbattuti, consentendo all’AIA degli impianti in cui si generano i reflui di tenere conto della
stazione di depurazione fuori sito nel fissare i limiti agli scarichi in fognatura.
LA DISCIPLINA DELL’AIA COORDINATA CON QUELLA DELLA DIRETTIVA SULLA DEPURAZIONE
QUANDO ALL’IMPIANTO ARRIVANO ACQUE REFLUE URBANE E INDUSTRIALI MISTE: QUANDO CI
POSSONO ESSERE DISTINTE AUTORIZZAZIONI PUR ESSENDO ATTIVITÀ CONNESSE
Nel caso in cui al medesimo depuratore pervengano (attraverso distinti sistemi di collettamento)
acque reflue urbane (soggette a direttiva 91/271/CEE) e diverse acque di scarico (non soggette a
14
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A01991L0271-20140101&qid=1671466347058
15
6.11. Attività di trattamento a gestione indipendente di acque reflue non coperte dalle norme di recepimento della
direttiva 91/271/CEE, ed evacuate da un'installazione in cui é svolta una delle attività assoggettata ad AIA secondo
l’allegato VIII parte II DLgs 152/2006
20
tale direttiva, quali ad esempio un miscuglio di acque industriali non assimilate a reflui urbani e
acque domestiche) provenienti anche da impianti soggetti ad AIA, si pone il problema di garantire
per il primo flusso il rispetto della direttiva 91/271/CEE, e per il secondo il rispetto della direttiva
2010/75/UE. Come accennato in linea di principio nulla osta che l’intero depuratore sia
assoggettato ad AIA (considerato che tale autorizzazione sostituisce l’autorizzazione allo scarico)
considerando quindi la linea di trattamento dei reflui urbani come una unità tecnicamente
connessa all’attività 6.11 di trattamento dei reflui industriali. In tal caso, comunque, l’AIA dovrà
essere articolata in modo da garantire, per le acque reflue urbane, il pieno rispetto delle norme di
recepimento della direttiva 91/271/CEE. In alternativa, le due linee di trattamento possono essere
considerate non tecnicamente connesse, e quindi oggetto di distinte autorizzazioni (una con
riferimento alla direttiva 91/271/CEE e l’altra una AIA). Ciò è senz’altro necessario se non sono co-
insediate. Alla luce degli indirizzi già forniti per individuare le unità tecnicamente connesse con
circolare 22295 del 27/10/2014, il rilascio di due distinte autorizzazioni è altresì previsto se la
funzionalità della prima linea di trattamento (per i reflui urbani) non è suscettibile di influenzare il
funzionamento dell’attività 6.11, o comunque se esiste un disaccoppiamento tra il funzionamento
delle due linee.
TESTO INTERPELLO:
https://www.mite.gov.it/sites/default/files/archivio/allegati/interpello_ambientale/VA/prot_147204_2
4.11.2022.pdf
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BENI PAESAGGISTICI
Permessi e autorizzazioni in sanatoria senza piano di risanamento urbanistico
(Giurisprudenza Costituzionale)
Sentenza della Corte Costituzionale 9 dicembre 2022, n. 248 che esamina la costituzionalità di
norma regionale, sollevata dal Governo, che ha lo scopo di rimuovere un vincolo urbanistico posto
dalla legislazione precedente, che non riguarda l'attuazione del PPR. La legge reg. Sardegna n. 23
del 1985 aveva, infatti, previsto che l'autorizzazione in sanatoria potesse essere concessa
solamente a seguito dell'approvazione, da parte del comune, di un piano di risanamento
urbanistico: un piano attuativo, che si può adottare anche in variante allo strumento urbanistico
generale, regolato in particolare negli artt. 32, 37 e 38 della citata legge regionale. Essa prevedeva,
dunque, che non potesse ottenersi il condono dell'insediamento edilizio realizzato abusivamente,
se non dopo che il comune si fosse dotato del piano di risanamento.
Con le disposizioni impugnate, la legge regionale ha modificato taluni delicati aspetti della
disciplina, rendendo possibile il rilascio dei titoli anche in assenza del piano attuativo in parola ed
eliminando, così, il rapporto di subordinazione tra piano e sanatorie edilizie. Tale scelta, tuttavia,
non incide negativamente sui tempi di adeguamento degli strumenti urbanistici comunali al PPR,
che rimangono fermi. Questa Corte ha in precedenti occasioni affermato che, in mancanza di
deroghe espresse a obblighi o prescrizioni di tutela paesaggistica, le norme del codice dei beni
culturali e del paesaggio si applicano direttamente e integrano il tessuto normativo regionale
(sentenza n. 101 del 2021). Esse sono infatti «dotate di immediata forza cogente, in difetto di
esplicite indicazioni di segno contrario» (sentenza n. 24 del 2022).
La circostanza che privati e imprese possano oggi ottenere permessi e autorizzazioni in sanatoria
«nelle more dell'adeguamento del Piano urbanistico comunale al Piano paesaggistico regionale»
non influisce, perciò, sul dovere di rispettare i termini che la legge stabilisce per l'armonizzazione
della pianificazione urbanistica e paesaggistica. È peraltro lo stesso art. 13, comma 60, a
subordinare la possibilità di concedere i suddetti titoli edilizi alla sussistenza di «tutti gli altri
presupposti di legge»; precisazione che vale a confortare ulteriormente la conclusione che la
normativa impugnata sia compatibile con i parametri evocati.
TESTO SENTENZA 248/2022:
https://www.eius.it/giurisprudenza/2022/677
Ampliamento edifici agrituristici senza salvaguardia norme paesaggistiche
(Giurisprudenza Costituzionale)
La Corte Costituzionale con sentenza n° 251 del 19 dicembre 2022 ha dichiarato la
incostituzionalità di norma regionale che consentendo l'ampliamento, nella misura massima del
dieci per cento, della superficie lorda (e non di pavimento) dei fabbricati da destinare ad attività
agrituristica, introduce la possibilità di aumentare la volumetria degli edifici esistenti in zona
agricola, il tutto senza prevedere al contempo una espressa e adeguata clausola di salvaguardia
dei beni sottoposti a tutela paesaggistica.
Non sono infatti idonei ad assolvere a questa specifica funzione di salvaguardia, né il generico
riferimento alla tutela del paesaggio (indicato tra le finalità perseguite dalla Regione) contenuto
nell'art. 150, comma 1, lettera b), della stessa legge reg. Lombardia n. 31 del 2008, né l'altrettanto
generica previsione recata dall'art. 3, comma 2, della legge statale n. 96 del 2006 di disciplina
dell'agriturismo, che attribuisce alle regioni il compito di disciplinare «gli interventi per il recupero
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del patrimonio edilizio esistente ad uso dell'imprenditore agricolo ai fini dell'esercizio di attività
agrituristiche, nel rispetto delle specifiche caratteristiche tipologiche e architettoniche, nonché
delle caratteristiche paesaggistico-ambientali dei luoghi».
Si tratta, in entrambi i casi, di disposizioni che indicano in via generale le finalità e gli obiettivi che
devono essere perseguiti dalla normativa regionale in materia di agriturismo, senza che da esse
possano desumersi vincoli puntuali a tutela dei valori paesaggistici di volta in volta rilevanti nei
singoli interventi di trasformazione del territorio.
Nel caso di specie, d'altro canto, l'omessa indicazione, da parte della norma regionale impugnata,
della espressa necessità di rispettare il piano paesaggistico o il codice di settore non può ritenersi
compensata dalla possibilità di un'interpretazione rispettosa dei vincoli suddetti.
Come questa Corte ha ripetutamente affermato, invero, una tale omissione non determina di per
sé l'illegittimità costituzionale della disposizione solo ove nella stessa regione sia operante un
piano paesaggistico approvato secondo quanto previsto dagli artt. 135, 143 e 145 cod. beni
culturali (sentenze n. 187 e n. 24 del 2022, n. 124 e n. 54 del 2021). Laddove invece un piano
paesaggistico codeciso tra lo Stato e la regione non sia stato ancora approvato, «occorre maggiore
cautela nel valutare la portata precettiva delle norme che intersechino profili attinenti con tale
pianificazione», e ciò «[n]on perché la Regione non possa in nessun caso attivare le proprie
competenze legislative, ma perché va evitato il rischio che esse [...] permettano il consolidamento
di situazioni tali da ostacolare il compiuto sviluppo della pianificazione paesaggistica» (sentenza n.
187 del 2022).
Pertanto, «i ritardi nella elaborazione del piano paesaggistico [...], sebbene contrari agli obblighi
gravanti sulla Regione e tali da produrre gravi disfunzioni (con conseguenti eventuali
responsabilità)» devono essere compensati con l'esplicitazione del necessario rispetto della
normativa posta a tutela del paesaggio (sempre sentenza n. 187 del 2022).
Dirimente è, quindi, la circostanza che la pianificazione paesaggistica nella Regione Lombardia è
attualmente rimessa non a un piano codeciso fra Stato e Regione, ma al piano territoriale
regionale (PTR), approvato dal Consiglio regionale con deliberazione 19 gennaio 2010, n. 951, e
successivamente modificato e integrato. In particolare, la sezione 3 del PTR contiene il piano
paesaggistico regionale (PPR), che ha recepito, consolidato e aggiornato il piano territoriale
paesistico regionale (PTPR) vigente in Lombardia dal 2001 (artt. 19 e 102 della legge reg.
Lombardia n. 12 del 2005).
Per quanto, dunque, non si possa negare che la Regione Lombardia risulti dotata - e lo sia in effetti
già da prima dell'entrata in vigore del codice dei beni culturali e del paesaggio - di uno strumento
di pianificazione specificamente orientato alla tutela del paesaggio, tuttora operante come parte
del PTR, è altrettanto evidente che tale pianificazione esprime scelte imputabili in via esclusiva alla
Regione stessa, alle quali lo Stato è rimasto estraneo, e che resta ancora inattuato, nella Regione,
il modello di pianificazione paesaggistica prescritto dal medesimo codice, il cui tratto
caratterizzante è costituito appunto dall'elaborazione congiunta dello Stato e della Regione.
L'indiscussa prevalenza del piano paesaggistico così elaborato, ripetutamente ribadita da questa
Corte (tra le più recenti, sentenze n. 240, n. 229, n. 221, n. 192, n. 187, n. 45 e n. 24 del 2022; n.
261, n. 257, n. 251, n. 201, n. 164, n. 141, n. 74, n. 54 e n. 29 del 2021; n. 276 e n. 240 del 2020),
non costituisce una mera petizione di principio, ma sottende quel «dovere di assicurare "che tutto
il territorio sia adeguatamente conosciuto, salvaguardato, pianificato e gestito in ragione dei
differenti valori espressi dai diversi contesti" (art. 135, comma 1, cod. beni culturali)». Dovere che
«rinviene il suo imprescindibile presupposto nella visione d'insieme delle aree da tutelare e dei
contesti in cui le medesime sono inserite» (sentenza n. 187 del 2022).
I principi di elaborazione congiunta, inderogabilità e prevalenza del piano paesaggistico si
impongono, quindi, al legislatore regionale, il quale non può né esplicitamente derogare ai vincoli
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della pianificazione paesaggistica, né aggirarli introducendo, in assenza del piano codeciso,
previsioni atte a pregiudicare le scelte condivise di tutela che nel piano stesso troveranno
necessaria espressione.
In definitiva, la mancanza di un piano paesaggistico frutto del pieno coinvolgimento dello Stato e
della Regione e l'impossibilità di trarre dalla normativa regionale un'interpretazione tale da far
ritenere comunque operanti i vincoli paesaggistici determinano l'illegittimità costituzionale della
norma impugnata per violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost. in relazione al
principio della necessaria copianificazione paesaggistica e, in connessione con esso, al principio di
leale collaborazione.
È violato, infine, anche l'art. 9 Cost. in ragione dell'evidente abbassamento del livello di tutela
paesaggistica derivante da una previsione che estende la possibilità di ampliamento dei fabbricati
rurali, senza considerare gli effetti sul paesaggio.
TESTO SENTENZA 251/2022:
https://www.eius.it/giurisprudenza/2022/696
Sanatorie opera abusive in aree vincolate la legge regionale non può derogare alle
norme nazionali (Giurisprudenza Costituzionale)
La Corte Costituzionale con sentenza n° 252 del 19 dicembre2022 ha dichiarato la incostituzionale
di una norma regionale per la quale il legislatore regionale intendeva fornire l'interpretazione
autentica dell'art. 24 della legge reg. Siciliana n. 15 del 2004, che ha recepito in Sicilia il terzo
condono edilizio, previsto dall'art. 32 del d.l. n. 269 del 2003, come convertito. In forza della
disposizione impugnata, la menzionata norma di recepimento deve essere interpretata nel senso
che è ammissibile la sanatoria delle opere abusive «realizzate nelle aree soggette a vincoli che non
comportino inedificabilità assoluta»
LA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE
Va premesso che la disposizione impugnata, a dispetto della qualificazione fornita dal legislatore
regionale, ha carattere innovativo perché - consentendo, con efficacia retroattiva, la sanatoria
delle opere realizzate nelle aree soggette a vincoli di inedificabilità relativa - è in evidente
contrasto con quanto stabilito dalla disposizione che intende interpretare.
è ben vero che la disposizione impugnata, nella sua portata innovativa, è espressione della
competenza statutaria primaria della Regione Siciliana nelle materie dell'urbanistica e della tutela
del paesaggio (art. 14, primo comma, lettere f ed n), tuttavia è altresì vero che essa, ai sensi dello
stesso art. 14, deve essere esercitata «senza pregiudizio» delle riforme economico-sociali, che
assurgono, dunque, a limite "esterno" della potestà legislativa primaria. Le "grandi riforme" sono
quindi individuate, nel caso di specie, dal legislatore nazionale nell'esercizio delle sue competenze
esclusive in materia di ambiente (art. 117, secondo comma, lettera s, Cost.).
Infatti, questa Corte ha più volte affermato che, in relazione alle competenze legislative di tipo
primario previste dagli statuti speciali, lo spazio di intervento affidato al legislatore regionale, con
riguardo alla disciplina del condono edilizio, è circoscritto - oltre che dal limite della materia
penale - da «quanto è immediatamente riferibile ai principi di questo intervento eccezionale di
"grande riforma" (il titolo abilitativo edilizio in sanatoria, la determinazione massima dei fenomeni
condonabili)» (sentenza n. 196 del 2004; in senso conforme, sentenza n. 232 del 2017).
In riferimento al caso in esame, assurgono pertanto a norme di grande riforma economico-sociale
le previsioni statali relative alla determinazione massima dei fenomeni condonabili, cui devono
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senz'altro ricondursi quelle che individuano le tipologie di opere insuscettibili di sanatoria ai sensi
dell'art. 32, comma 27, del d.l. n. 269 del 2003, come convertito, incluso il limite di cui alla lettera
d).
Quest'ultimo, infatti, è stato introdotto dal legislatore statale nell'esercizio della competenza
legislativa esclusiva, di cui all'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost.
La diposizione impugnata eccede quindi i limiti della potestà legislativa primaria della Regione
Siciliana sanciti dallo statuto di autonomia.
In ragione di quanto sin qui illustrato, deve essere dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 1,
comma 1, della legge reg. Siciliana n. 19 del 2021 per violazione degli artt. 117, secondo comma,
lettera s), Cost. e 14 dello statuto della Regione Siciliana.
TESTO SENTENZA 252/2022:
https://www.eius.it/giurisprudenza/2022/697
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CACCIA
Divieto di caccia nei valichi montani (Giurisprudenza Costituzionale)
Il TAR Lombardia ha sollevato questione di costituzionalità su norma regionale che disciplina la
caccia nelle zone di valico di montagna in contrasto con la disciplina nazionale sulla caccia.
In particolare la questione relativa all'art. 43, comma 3, della legge reg. Lombardia n. 26 del 1993 è
stata posta per contrasto con l'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., in relazione alla norma
interposta dell'art. 21, comma 3, della legge n. 157 del 1992 (16), poiché la norma censurata
restringe il divieto di caccia sui valichi interessati dalle migrazioni aviarie al solo comparto di
maggior tutela della zona faunistica alpina e non in assoluto, per tutti i valichi di montagna
interessati dal sorvolo delle specie migratorie, come previsto dall'art. 21 citato, che sottopone a
protezione tutti i valichi nell'arco di un chilometro.
LA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE
La Corte Costituzionale con sentenza n° 254 del 20 dicembre 2022 ha dichiarato fondata la
eccezione di costituzionalità avanzata dal TAR sulla norma regionale in questione.
La norma censurata circoscrive il divieto di caccia sui valichi montani attraversati dall'avifauna ai
soli valichi che si trovano nel comparto di maggior tutela della zona faunistica delle Alpi.
Il comparto corrisponde ad una suddivisione del territorio regionale alpino ai sensi dell'art. 27,
comma 2-bis, della stessa legge reg. Lombardia n. 26 del 1993, che prevede l'istituzione
«all'interno dei comprensori alpini di caccia [di] due distinti comparti venatori, denominati l'uno
zona di maggior tutela e l'altro zona di minor tutela, con l'esercizio della caccia differenziato in
relazione alla peculiarità degli ambienti e delle specie di fauna selvatica ivi esistenti e meritevoli di
particolare tutela».
L'art. 21, comma 3, della legge n. 157 del 1992, individuato quale norma interposta della
questione di legittimità costituzionale, invece, non fa distinzione alcuna tra i valichi, ponendo un
divieto di caccia nel raggio di mille metri per tutti quelli attraversati dalla fauna migratoria.
La disposizione statale è ricondotta dalla Regione alla materia della caccia sotto il profilo della
tutela della pubblica incolumità. Essa attiene, invece, all'ambiente ed integra uno standard minimo
di protezione prescritto dal legislatore nazionale nell'esercizio della competenza esclusiva di cui
all'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., che funge da limite al potere legislativo delle regioni
e delle provincie autonome nel senso che esse, nell'esercizio delle proprie competenze che
concorrono con quella dell'ambiente, possono dettare prescrizioni solo nel senso
dell'innalzamento della tutela (sentenze n. 158 del 2021 e n. 66 del 2018).
In tal senso depone la stessa formulazione letterale dell'art. 21 citato, che qualifica il valico
tutelabile in relazione alla presenza di fauna da proteggere.
D'altronde, lo specifico interesse alla tutela degli uccelli migratori si rinviene anche nell'art. 1,
comma 5, della stessa legge n. 157 del 1992 che affida alle regioni e alle province autonome, in
attuazione delle direttive concernenti la conservazione degli uccelli selvatici, all'epoca succedutesi
(n. 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, n. 85/411/CEE della Commissione, del 25 luglio
16
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1992-02-
11;157~art22!vig=#:~:text=LEGGE%2011%20febbraio%201992%2C%20n.%20157%20-
%20Normattiva,legge%3A%2011-3-
1992%20%28Ultimo%20aggiornamento%20all%27atto%20pubblicato%20il%2018%2F01%2F2021%29
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1985, e n. 91/244/CEE della Commissione, del 6 marzo 1991), il compito di istituire lungo le rotte
di migrazione dell'avifauna zone di protezione per le soste durante il transito.
È evidente, dunque, l'attenzione del legislatore a proteggere le specie in questione nel delicato
momento della migrazione, assicurando delle zone adeguate per le soste come prescritto dall'art.
1, comma 5, della stessa legge n. 157 del 1992 e inibendo la caccia sui valichi che vengono
attraversati dalle rotte migratorie, con conseguente attrazione dell'art. 21, comma 3, della legge n.
157 del 1992, che prevede tale divieto di caccia, nel novero delle disposizioni che prescrivono
standard minimi di tutela ambientale che il legislatore regionale non può derogare in peius.
IL DIVIETO DI CACCIA NEI VALICHI MONTANI è ASSOLUTO E NON RIENTRA NELLE POSSIBILIT
DEROGHE DELLA PIANIFICAZIONE FAUNISTICA VENATORIA REGIONALE
La Sentenza della Corte qui esaminata affronta anche un altro tema relativo al rapporto tra il
divieto assoluto del comma 3 articolo 21 legge 157/1997 e la ponderazione degli interessi tra
tutela avifauna e diritto di caccia tipica della pianificazione faunistica venatoria ex articolo 10 legge
157/1992 che al comma 3 afferma: “Il territorio agro-silvo-pastorale di ogni regione é destinato
per una quota dal 20 al 30 per cento a protezione della fauna selvatica, fatta eccezione per il
territorio delle Alpi di ciascuna regione, che costituisce una zona faunistica a sé stante ed é
destinato a protezione nella percentuale dal 10 al 20 per cento. In dette percentuali sono compresi i
territori ove sia comunque vietata l'attività venatoria anche per effetto di altri leggi o disposizioni.”
Sul punto la Corte Costituzionale nella sentenza qui esaminata ricorda che il divieto posto dall'art.
21, comma 3, della legge n. 157 del 1992 si atteggia a divieto di caccia assoluto, che sfugge al
bilanciamento degli interessi proprio del piano faunistico e intende prevenire un'attività che, se
autorizzata nei confronti degli uccelli in transito, potrebbe trasformarsi, per la concentrazione
degli esemplari, in un consistente impoverimento della specie interessata.
In altri termini, la protezione del valico montano è fuori dalla logica della composizione di interessi
a cui è preposta la pianificazione faunistica, e il suo territorio impone un divieto di caccia assoluto
in ragione del fattore naturale costituito dalla circostanza obiettiva dell'esistenza di rotte
migratorie dell'avifauna.
Una protezione siffatta è funzionale a rendere effettiva la conservazione degli uccelli selvatici a cui
è informata l'intera legge n. 157 del 1992, che pone la regolamentazione dell'attività venatoria in
posizione recessiva rispetto alla tutela delle specie, ed è coerente con la direttiva 2009/147/CE.
Quest'ultima, al considerando numero 4, prevede infatti che «[l]e specie di uccelli viventi
naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri sono in gran parte
specie migratrici. Tali specie costituiscono un patrimonio comune e l'efficace protezione degli
uccelli è un problema ambientale tipicamente transnazionale, che implica responsabilità comune».
L'art. 5 di tale direttiva vieta l'uccisione di tutti gli uccelli che vivono naturalmente allo stato
selvatico nel territorio europeo degli Stati membri e il successivo art. 9, invocato quale norma
interposta in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost., prevede le possibili deroghe adottabili
dagli Stati membri, nessuna delle quali può giustificare la caccia alle specie migratorie sui valichi di
montagna.
Si potrebbe porre il problema se il divieto di caccia sui valichi di montagna debba riguardare
soltanto l'avifauna o l'assoluto divieto di attività venatoria, ma tutta la materia dei divieti di cui al
ricordato art. 21 della legge n. 157 del 1992, in nessun caso fa distinzioni tra le specie cacciabili
anche per evidenti ragioni di controllo dell'attività venatoria.
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In conclusione, quindi, il divieto di caccia sui valichi montani percorsi dall'avifauna, essendo posto
a salvaguardia della specifica e puntuale esigenza di tutela derivante dall'esistenza della rotta
migratoria, esula dalle percentuali di territorio tutelabile ai sensi dell'art. 10, comma 3, della legge
n. 157 del 1992, avente ad oggetto il bilanciamento di interessi operato con la pianificazione
faunistica.
TESTO SENTENZA 254/2022:
https://www.eius.it/giurisprudenza/2022/700
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EFFETTO SERRA
Rapporto sui sussidi alle fonti fossili (Documentazione Nazionale)
Rapporto di Legambiente che dimostra come in tema di trasferimenti di bilancio e agevolazioni
fiscali legate alla produzione e all’uso delle fonti fossili nei Paesi del G20 il sostegno è passato da
147 miliardi di dollari nel 2020 a 190 miliardi nel 2021. Mentre il sostegno ai produttori è passato
da 17 miliardi di dollari nel 2019 a 64 miliardi nel 2021, con un aumento di quasi il 50% su base
annua. E la stima della spesa per il sostegno ai consumatori è passata da 93 miliardi di dollari nel
2020 a 115 miliardi nel 2021. Sussidi che hanno in parte compensato le perdite dei produttori
dovute al controllo dei prezzi interni, mentre, con l’aumento dei prezzi globali dell’energia dalla
fine del 2021 l’industria dell’Oil & Gas sta avendo entrate da record.
L’Agenzia Internazionale per l’Energia confrontando i prezzi sui mercati internazionali e i prezzi
pagati dai consumatori domestici, mantenuti bassi grazie all’intervento dei governi, rileva che nelle
42 economie monitorate il sostegno ai consumatori è arrivato a 531 miliardi di dollari nel 2021, più
del triplo del livello del 2020, trainato dall’impennata dei prezzi dell’energia. E come questi,
destinati a sostenere le famiglie a basso reddito, tendono spesso a favorire le famiglie più ricche
che utilizzano più carburante ed energia.
Secondo l’analisi congiunta OECD e IEA “Fossil fuel support by energy product” (17) il sostegno
complessivo dei Governi ai combustibili fossili nei 51 paesi - Ocse, G20 e altre 33 economie che
rappresentano circa l’85% della fornitura totale di energia del mondo - è passato da 362,4 miliardi
nel 2020 a 697,2 miliardi di dollari nel 2021.
Alcuni esempi tratti dal Rapporto
ENERGIA
Esempio significativo il sistema di incentivi per la transizione energetica alle rinnovabili, il capacity
market. Prendendo in analisi le aste dal 2022 al 2024 emerge che alla nuova capacità per impianti
alimentati a gas fossile è andato sempre tra il 69% e il 99,8% del sussidio, beneficiando in totale di
circa 570 milioni in tre anni; mentre le energie rinnovabili (solare) e gli accumuli sono andati
solamente 73,7 milioni in tre anni. Il solare, in particolare, ha beneficiato solamente di un sussidio
tra lo 0,2% e lo 0,8% per la nuova capacità assegnata pari a 2,6 milioni di euro.
Alla luce del voto sulla Tassonomia Verde nei prossimi anni tali sussidi rischierebbero di diventare
in parte o completamente Sussidi Ambientalmente Favorevoli (SAF). Fra le 6 voci, la più rilevante è
rappresentata dal Capacity Market che vale 15 miliardi di euro in 15 anni a partire dal 2022, circa 1
miliardo all’anno che andrà per la maggior parte alle centrali a gas. In media, si tratta quindi di
circa 2,4 miliardi ogni anno che rischierebbero di essere considerati ambientalmente favorevoli
pur non essendolo
TRASPORTI
Per i trasporti, altro esempio, tra le voci di spesa rendicontate al 2021 ve ne sono alcune che
oggigiorno, alla luce dell’emergenza climatica, non sono più giustificabili, come le esenzioni
sull’accisa sui carburanti per la navigazione aerea, che non tiene in considerazione il fatto che per
voli nazionali esistono alternative più sostenibili, e la riduzione della tassa automobilistica per GPL
e metano, nonostante oggi si conoscano bene gli impatti ambientali anche di questi carburanti.
Sussidi pari a circa 12,2 miliardi di euro, oltre 4 miliardi in meno rispetto al 2020, il cui conto
17
https://www.oecd.org/fossil-fuels/
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ammontava a 16,6 miliardi. Trend che dimostra la fattibilità da un anno all’altro nel ripensare il
sistema dei sussidi, con l’opportunità, fin qui mancata, di riallocare risorse in attività che guardano
ad un futuro sostenibile.
Tra il 2020 e il 2022 lo Stato italiano (comprese Regioni e Comuni) ha speso oltre 3 miliardi di euro
di “bonus auto”, elettriche e non, senza neppure aver ottenuto un rilancio delle vendite rispetto al
2019. Una spesa pro capite superiore alla Germania che, sempre spendendo 3 miliardi in 3 anni,
ma solo veicoli elettrici soprattutto aziendali, ha immatricolato 5 volte più auto a batteria di noi.
EDILIZIO
Sono oltre 12,5 i miliardi di euro destinati al settore, che impediscono o rallentano una vera
innovazione del patrimonio edilizio. Fra questi l’Eco Bonus che, consentendo l’accesso all’incentivo
anche alle caldaie e alle pompe di calore a gas, di fatto contribuisce alla scarsa innovazione del
settore, rendendo più difficile la lotta contro l’emergenza climatica.
AGRICOLTURA
Con oltre 2 miliardi di euro è sicuramente costituita dalla PAC, che risulta essere destinata per la
maggior parte ad aziende che praticano agricoltura e allevamento intensivi e che, per di più, non
richiede impegni da parte degli agricoltori e allevatori in pratiche benefiche per il clima e per
l’ambiente in quanto l’erogazione del pagamento è intaccato solo in misura marginale
dall’eventuale mancato rispetto del greening. Come confermato anche recentemente dalla Corte
dei Conti europea, però, l’attività agricola ha un forte impatto ambientale e la PAC stessa risulta
essere inefficace nello stimolare il contrasto ai cambiamenti climatici in questo settore. il
pagamento di base sostiene un settore con notevoli esternalità negative.
TESTO RAPPORTO:
https://greenreport.it/wp-content/uploads/2022/11/Stop-sussidi-ambientalmente-dannosi-
2022_Legambiente.pdf
Stato dei Ghiacciai in Italia (Documentazione Nazionale)
Secondo un Rapporto promosso da Legambiente lo zero termico, il 25 luglio 2022, ha raggiunto il
record sulle Alpi con 5184 metri, e ad ottobre ancora si attestava sui 4000 metri di quota. Numeri
del tutto anomali, considerato che normalmente nel mese di agosto la quota dello zero termico
dovrebbe aggirarsi sui 3500 metri. I mesi scorsi hanno segnato sulle Alpi altri primati, allarmanti
anche per le comunità e l’economia: per la prima volta tutte le località turistiche su ghiacciaio
dove in estate si poteva sciare, sono state costrette a chiudere le piste; per la prima volta le
discese autunnali di Coppa del Mondo di sci alpino sui ghiacciai tra Zermatt e Cervinia sono state
annullate, per la prima volta nella loro vita professionale parecchie guide alpine, in conseguenza
dell’aumentata pericolosità dei tracciati, hanno dovuto rinunciare agli accompagnamenti sul
monte Bianco e sul monte Rosa. Gli impatti dell’estate 2022 su neve, ghiacciai, permafrost ed
ecosistemi sono stati descritti in questo report da Edoardo Cremonese, prendendo come esempio
la Valle d’Aosta. In un anno così particolare, la Carovana è tornata a visitare i ghiacciai alpini.
Nel Report, tutti i ghiacciai osservati durante le tappe della Carovana sono descritti
approfonditamente dal punto di vista scientifico nelle schede curate da Stefano Perona e colleghi.
Per ciascun ghiacciaio sono illustrati i consistenti cambiamenti rilevati. Il monitoraggio evidenzia
come e quanto nell’intero arco alpino i ghiacciai siano a rischio, in piena emorragia, sempre più
30
minacciati dagli effetti della crisi climatica. La perdita di superficie e spessore, porta alla
disgregazione in corpi glaciali più piccoli, confinati alle quote più elevate, e al collasso superficiale
per accelerata fusione delle maggiori masse glaciali.
TESTO RAPPORTO:
http://www.legambiente.it/wp-content/uploads/2022/12/Rapporto-carovana-
ghiacchiai_2022.pdf
Rapporto su investimenti in infrastrutture per la transizione alla neutralità climatica
(Documentazione Internazionale)
Secondo uno studio pubblicato su Climate Policy (18) per garantire una decarbonizzazione
sufficientemente rapida per raggiungere gli obiettivi dell'accordo di Parigi, gli investimenti in
infrastrutture verdi dovranno aumentare di circa il 2% del PIL mondiale all'anno, secondo l'Agenzia
internazionale per l'energia. Una parte significativa di tali investimenti dovrà essere finanziata con
risorse pubbliche, alimentando forti tensioni tra le esigenze di consolidamento dopo gli elevati
disavanzi durante la pandemia e la necessità di aumentare gli investimenti.
L'investimento pubblico aggiuntivo necessario per raggiungere gli obiettivi climatici dell'Unione
europea è di circa lo 0,6% del PIL all'anno durante questo decennio, che potrebbe aumentare se la
transizione verde viene accelerata a causa dell'invasione russa dell'Ucraina. Il risanamento del
bilancio può essere effettuato a un ritmo moderato in linea con le norme di bilancio dell'UE se tali
norme sono interpretate in modo flessibile, ma i precedenti episodi di risanamento hanno
comportato importanti tagli agli investimenti pubblici.
La esclusione degli investimenti verdi netti dagli indicatori di bilancio utilizzati per misurare il
rispetto delle norme di bilancio, potrebbe essere una regola d’oro verde quale opzione più
promettente per affrontare le suddette tensioni e fornirebbe un incentivo positivo per
intraprendere tali investimenti. Tuttavia, l'impatto incerto sulla crescita della spesa pubblica verde
ei rischi per la crescita derivanti dai cambiamenti climatici creano difficili compromessi nei paesi
fiscalmente più deboli. Una migliore politica di regolamentazione e un prezzo più elevato per le
emissioni dovrebbero parallelamente incentivare gli investimenti verdi privati e ridurre i costi
pubblici. Questi ingredienti dovrebbero essere combinati per formare un "patto fiscale verde".
Alla suddetta regola d’oro verde occorre aggiungere la eliminazione delle sovvenzioni ai
combustibili fossili e gli investimenti privati nel clima dovrebbero essere incentivati attraverso una
tassazione e una regolamentazione adeguate.
TESTO STUDIO:
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/14693062.2022.2147893
18
https://www.tandfonline.com/journals/tcpo20
31
Accordo provvisorio sul sistema di scambio di quote di emissione dell'UE e sul Fondo
sociale per il clima (Normativa Comunitaria)
Il Consiglio e il Parlamento europeo hanno raggiunto un accordo politico provvisorio su
importanti proposte legislative del pacchetto "Pronti per il 55%" per ridurre ulteriormente le
emissioni e affrontarne le conseguenze sociali. L'accordo è provvisorio in attesa dell'adozione
formale da parte di entrambe le istituzioni.
Per i passaggi che hanno portato all’accordo vedi anche a questo LINK
https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-a-european-green-deal/file-social-climate-fund
Vedi in particolare Parere Comitato Economico Sociale sul Fondo Sociale per il Clima
https://webapi2016.eesc.europa.eu/v1/documents/EESC-2021-04774-00-00-AC-TRA-
IT.docx/content
SULLO SCAMBIO QUOTE EMISSIONI
Il Consiglio e il Parlamento hanno concordato di accrescere l'ambizione generale, portando al 62%
(attualmente copre circa il 40% delle emissioni totali di CO₂ dell'UE) la riduzione delle emissioni
entro il 2030 nei settori coperti dal sistema EU ETS.
I colegislatori hanno convenuto una modifica della base del massimale globale di emissioni
nell'arco di due anni, rispettivamente di 90 e 27 milioni di quote, e l'aumento del tasso di riduzione
annuale del 4,3% all'anno dal 2024 al 2027 e del 4,4 dal 2028 al 2030 ("fattore di riduzione
lineare").
La riserva stabilizzatrice del mercato sarà rafforzata mantenendo anche dopo il 2023 il tasso di
immissione annuale delle quote più elevato (24%) e definendo una soglia di 400 milioni di quote.
Entro il 31 dicembre 2026 la Commissione valuterà la possibilità di includere il settore
dell'incenerimento dei rifiuti urbani nel sistema ETS, al fine di procedere all'inclusione a partire dal
2028, e valuterà la necessità di un'opzione di non partecipazione fino al 2031.
SCAMBIO QUOTE E SETTORE MARITTIMO
Il Consiglio e il Parlamento hanno convenuto di inserire le emissioni del trasporto marittimo
nell'ambito di applicazione del sistema EU ETS. Hanno concordato di introdurre gradualmente
l'obbligo per le società di navigazione di restituire le quote: il 40% per le emissioni verificate dal
2024, il 70% per il 2025 e 100% per il 2026.
La proposta di regolamento che fa parte dell’accordo, iniziativa FuelEU Maritime, prevede la
fissazione di un limite massimo al tenore di gas a effetto serra dell'energia utilizzata dalle navi che
fanno scalo nei porti europei. Inoltre, verrà prevista l'imposizione di una sanzione pecuniaria a
carico delle navi, nel caso in cui l'infrastruttura di Onshore Power Supply (OPS: alimentazione a
terra) non sia disponibile in un porto.
La maggior parte delle navi di grandi dimensioni saranno incluse nell'ambito di applicazione
dell'EU ETS fin dall'inizio. Le grandi navi d'altura di stazza lorda superiore a 5000 tonnellate
saranno incluse nel "regolamento MRV" concernente il monitoraggio, la comunicazione e la
verifica delle emissioni di CO2 generate dal trasporto marittimo a partire dal 2025 e nell'EU ETS a
partire dal 2027. Le navi per il trasporto di merci varie e le navi d'altura di stazza lorda compresa
tra 400 e 5 000 tonnellate saranno incluse nel regolamento MRV a partire dal 2025 e la loro
inclusione nell'EU ETS sarà riesaminata nel 2026.
Inoltre, l'accordo tiene conto delle specificità geografiche, propone misure transitorie per le
piccole isole, le navi di classe ghiaccio e le tratte che riguardano regioni ultraperiferiche e sono
32
soggette a obblighi di servizio pubblico, e rafforza le misure volte a contrastare il rischio di
evasione nel settore marittimo.
Alcuni Stati membri con un numero relativamente elevato di società di navigazione riceveranno
inoltre il 3,5% del massimale delle quote messe all'asta da distribuire tra loro.
I colegislatori hanno convenuto di includere le emissioni diverse dalla CO₂ (metano e N2O) nel
regolamento MRV a partire dal 2024 e nell'EU ETS a partire dal 2026.
Gli armatori contestano (19) questa proposta per due ragioni:
1. la prima, è che il sistema Ets per il trasporto su terra sarà avviato dopo rispetto a quello sulle
navi.
2. La seconda è che sotto il regime Ets non ci saranno solo le emissioni di CO2, "ma anche quelle di
metano”: così nel mirino non finiscono solo le navi alimentate dal carburante tradizionale, ma
anche quelle a gas naturale liquefatto, che allo stato attuale rappresentano il 63% del portafoglio
ordini globale per le nuove portacontainer, proprio perché in attesa della disponibilità (che oggi
non c’è) di idrogeno verde, ammoniaca o biogas, tutti gli armatori si sono tuffati sul Gnl perché
rappresenta un carburante di transizione, non del tutto green, ma sicuramente meno inquinante
del bunker. Secondo i broker inglesi della Braemar, l’applicazione degli Ets rappresenterebbe per
gli armatori un ricarico da 2 a 70 euro per ogni tonnellata di gas, dipende dalla capacità o meno dei
motori di trattenere le fughe di metano non bruciato.
Inoltre, secondo ICS (associazione armatoriale internazionale -20) è deludente in questo accordi la
mancata inclusione nella proposta di investimenti in ricerca e sviluppo, in un momento in cui
l'International Energy Agency e la nuova amministrazione USA stanno evidenziando che la
riduzione delle emissioni sarà possibile solo con lo sviluppo di tecnologie che attualmente non
esistono. Tutto questo, sempre secondo ICS, non fa che dimostrare che c'è bisogno del fondo da
cinque miliardi di dollari per la ricerca in campo marittimo dell'IMO
Secondo la Commissione UE l’obiettivo della proposta è quello di creare un mercato per i
combustibili alternativi sostenibili e le tecnologie a basse emissioni di carbonio, predisponendo nel
contempo l'infrastruttura adeguata, per garantire un'ampia diffusione di veicoli e navi a emissioni
zero.
FONDO SOCIALE PER IL CLIMA
Il Consiglio e il Parlamento hanno convenuto di istituire un Fondo sociale per il clima (sulla base
della proposta di Regolamento avanzata dalla Commissione 21) a sostegno delle famiglie, delle
microimprese e degli utenti dei trasporti che sono vulnerabili, per far fronte alle ripercussioni sui
prezzi dovute alla creazione di un sistema di scambio di quote di emissione per i settori degli
edifici e del trasporto stradale e i combustibili per altri settori.
Il Consiglio e il Parlamento hanno convenuto che il Fondo farebbe parte del bilancio dell'UE,
alimentato da entrate con destinazione specifica esterne fino a un importo massimo di 65 miliardi
di euro. Questa architettura di bilancio consente al Fondo di beneficiare di una serie di garanzie
connesse al bilancio europeo, senza riaprire il quadro finanziario pluriennale dell'UE.
19
https://www.themeditelegraph.com/it/transport/intermodal-and-
logistics/2022/11/30/news/armatori_ue_ets_dal_2024_un_danno_per_le_autostrade_del_mare-12278468/
20
https://www.informare.it/news/gennews/2021/20210973-Commissione-UE-conferma-inclusione-shipping-sistema-
ETS.asp
21
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/docubridge.ashx?url=COM_2021_568_1_IT_ACT_part1_v5.pdf&p
=Atti%20UeCommissione%20Uepdf202205%20-%20MAGGIO
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  • 1. 1 Periodo dal 1° al 31 Dicembre 2022 LE NOVITÀ (1) NORMATIVE E GIURISPRUDENZIALI DICEMBRE 2022 A cura del Dott. Marco Grondacci 1Normativa Nazionale e Comunitaria – Giurisprudenza della Corte di Giustizia e della Corte Costituzionale pubblicate sulle Gazzette Ufficiali italiana e della unione europea
  • 2. 2 Sommario AREE PROTETTE E BIODIVERSITÀ......................................................................................7 Qual è l’impatto del lupo sulle attività zootecniche in Italia? (Documentazione Nazionale) ......................................................................................................................................................7 Campioni biologici per analisi genetiche nella Convenzione di Washington CITES (Documentazione Nazionale).....................................................................................................8 Nuova Lista Rossa vertebrati italiani (Documentazione Nazionale).....................................8 No a spostamento lupo dall’elenco di fauna specialmente protetta (Normativa Comunitaria) ..............................................................................................................................9 Convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione (Normativa Comunitaria)................................................................9 Convenzione sulla biodiversità: dichiarazione approvata dalla Conferenza delle Parti (Documentazione Internazionale)...........................................................................................10 ARIA .............................................................................................................................................11 Modifica Regolamento relativo agli inquinanti organici persistenti (Normativa Comunitaria) ............................................................................................................................11 Zero Pollution Outlook 2022 (Documentazione Comunitaria)............................................12 Migliori Tecnologie Disponibili per la gestione e trattamento degli scarichi gassosi nell’industria chimica (Normativa Comunitaria).................................................................13 Migliori Tecnologie Disponibili delle emissioni industriali per l’industria tessile (Normativa Comunitaria)........................................................................................................14 Violazione limiti qualità aria senza adeguate misure di risanamento in tempi brevi (Giurisprudenza Comunitaria)...............................................................................................15 Niente risarcimenti danni individuali per violazione limiti qualità dell’aria da parte degli Stati membri (Giurisprudenza Comunitaria) .......................................................................15 AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE.............................................................19 Disciplina della depurazione e connessioni con quella sull’AIA (Normativa Nazionale)..19 BENI PAESAGGISTICI.............................................................................................................21 Permessi e autorizzazioni in sanatoria senza piano di risanamento urbanistico (Giurisprudenza Costituzionale) ............................................................................................21 Ampliamento edifici agrituristici senza salvaguardia norme paesaggistiche (Giurisprudenza Costituzionale) ............................................................................................21 Sanatorie opera abusive in aree vincolate la legge regionale non può derogare alle norme nazionali (Giurisprudenza Costituzionale)............................................................................23 CACCIA........................................................................................................................................25 Divieto di caccia nei valichi montani (Giurisprudenza Costituzionale)..............................25 EFFETTO SERRA ......................................................................................................................28 Rapporto sui sussidi alle fonti fossili (Documentazione Nazionale) ....................................28 Stato dei Ghiacciai in Italia (Documentazione Nazionale)...................................................29 Rapporto su investimenti in infrastrutture per la transizione alla neutralità climatica (Documentazione Internazionale)...........................................................................................30
  • 3. 3 Accordo provvisorio sul sistema di scambio di quote di emissione dell'UE e sul Fondo sociale per il clima (Normativa Comunitaria).......................................................................31 Fondo di adeguamento ai cambiamenti climatici (Documentazione Comunitaria) ..........33 Ruolo delle tecnologie di rimozione del carbonio nella decarbonizzazione dell’industria europea (Documentazione Comunitaria)...............................................................................34 ENERGIA.....................................................................................................................................37 Rapporto mensile di Terna sul sistema elettrico Nazionale (Documentazione Nazionale)37 Scenari globali di investimento nel mercato del GNL (Documentazione Nazionale) ........38 La modifica del Regolamento UE sul dispositivo di ripresa e resilienza e gli emendamenti del Parlamento UE (Normativa Comunitaria)......................................................................41 Sicurezza dell'approvvigionamento e prezzi dell'energia accessibili (Documentazione Comunitaria) ............................................................................................................................43 Le Comunità Energetiche contro la crisi (Documentazione Nazionale).............................44 Agevolazione per le hydrogen valleys e idrogeno per industrie più inquinanti (Normativa Nazionale) .................................................................................................................................44 Transizione Energetica rispettando il Paesaggio (Documentazione Nazionale) ................47 Piattaforma I falsi miti sulle rinnovabili (Documentazione Nazionale)..............................48 Rinnovabili 2022 (Documentazione Internazionale).............................................................48 Riqualificazione energetica delle strutture degli ex ospedali psichiatrici dismessi (Normativa Nazionale).............................................................................................................51 Indirizzi operativi per il rispetto dei criteri di sostenibilità per la biomassa forestale (Normativa Comunitaria)........................................................................................................51 Fondo da destinare a comuni, città metropolitane e province, in relazione alla spesa per utenze di energia elettrica e gas (Normativa Nazionale) ......................................................53 La transizione energetica nelle zone rurali (Documentazione Comunitaria).....................54 Impatto geopolitico della transizione energetica (Documentazione Comunitaria)............54 Piano triennale della ricerca di sistema elettrico (Normativa Nazionale) ..........................55 Investimenti pubblici nelle infrastrutture energetiche e mutamenti climatici (Documentazione Comunitaria)..............................................................................................56 Analisi trimestrale del sistema energetico italiano (Documentazione Nazionale)..............58 Meccanismo temporaneo per limitare i prezzi eccessivi del gas (Normativa Comunitaria) ....................................................................................................................................................64 Crisi energetica e rischio di spiazzamento dell’industria europea (Documentazione Nazionale) .................................................................................................................................64 Piano REpowerEU : proposta attuative (Documentazione Comunitaria) .........................65 Migliorare la resilienza della rete elettrica di distribuzione a eventi meteorologici estremi da finanziare – PNRR (Normativa Nazionale)......................................................................66 Aiuti di stato e fonti rinnovabili (Giurisprudenza Comunitaria)........................................66 Presentazione di proposte progettuali per lo sviluppo di sistemi di teleriscaldamento (Normativa Nazionale).............................................................................................................68 Migliorare gli acquisti del gas (Normativa Comunitaria)....................................................68
  • 4. 4 Quadro per accelerare la diffusione delle energie rinnovabili (Normativa Comunitaria)72 Ripartizione dei costi e dei benefici nei progetti di cooperazione transfrontaliera nel settore dell’energia rinnovabile (Documentazione Comunitaria) .......................................75 Orientamenti agli Stati membri per l'aggiornamento dei piani nazionali per l'energia e il clima 2021-2030 (Documentazione Comunitaria).................................................................75 Riqualificazione e riconversione polo ind.le Piombino compensazioni con nave rigassificatrice (Normativa Nazionale)...................................................................................78 INCENTIVI E POLITICHE SOSTENIBILI............................................................................79 Segnali 2022 Rapporto della Agenzia Europea per l’Ambiente (Documentazione Comunitaria) ............................................................................................................................79 Criteri ambientali minimi per il servizio di organizzazione e realizzazione di eventi (Normativa Nazionale).............................................................................................................82 Metodo standard per misurare l’economica circolare (Documentazione Nazionale) .......82 Rendicontazione societaria di sostenibilità (Normativa Comunitaria)...............................83 Produzione agricola a ridotto impatto ambientale e distretti di agricoltura biologica (Normativa Nazionale).............................................................................................................85 Informativa sui rischi ambientali, sociali e di governance (Normativa Comunitaria)......85 Il dialogo sociale nell'ambito della transizione verde» (Documentazione Comunitaria)..86 Accesso al Fondo per il sostegno alla transizione industriale (Normativa Nazionale) ......86 MARE – PORTI...........................................................................................................................87 Mar Mediterraneo come Area di controllo delle emissioni di ossidi di zolfo e particolato da traffico marittimo (Normativa Internazionale) ...............................................................87 Assarmatori nella nuova alleanza UE sui carburanti rinnovabili e a basse emissioni (Documentazione Nazionale)...................................................................................................91 Proroga relazione stato del mare (Normativa Nazionale)....................................................91 Logistica ed Economia Circolare (Documentazione Nazionale)..........................................92 Regolamento rilascio di concessioni di aree e banchine (Normativa Nazionale) ...............94 INDUSTRIE A RISCHIO DI INCIDENTE RILEVANTE .....................................................97 Protezione da eventi CBRN (di natura chimica, biologica, radio-nucleare) in Italia (Documentazione Nazionale)...................................................................................................97 INFORMAZIONE PARTECIPAZIONE..................................................................................98 Condivisione servizi di interesse generale e democrazia più partecipativa (Documentazione Comunitaria)..............................................................................................98 MOBILITÀ SOSTENIBILE INFRASTRUTTURE.................................................................99 Guida sul risparmio di carburante e sulle emissioni di CO2 delle autovetture - Edizione 2022 (Normativa Nazionale)....................................................................................................99 Omologazione riguardo alle emissioni dei veicoli pesanti che utilizzano biodiesel puro (Normativa Comunitaria)........................................................................................................99 Monitoraggio emissioni da macchine mobili non stradali (Normativa Comunitaria).....100 Divieti circolazione veicoli trasporto pubblico locale (Normativa Nazionale) .................100 NUCLEARE ...............................................................................................................................101
  • 5. 5 Protezione da eventi CBRN (di natura chimica, biologica, radio-nucleare) in Italia (Documentazione Nazionale).................................................................................................101 Ruolo dell'energia nucleare nella stabilità dei prezzi dell'energia nell'UE (Documentazione Comunitaria)............................................................................................107 Modifica regolamento Euratom (Normativa Comunitaria)...............................................108 OZONOSFERA..........................................................................................................................109 Restrizioni quantitative e assegna le quote di sostanze controllate (Normativa Comunitaria) ..........................................................................................................................109 PROTEZIONE CIVILE............................................................................................................110 Piano nazionale azioni di previsione, prevenzione e lotta contro gli incendi boschivi (Normativa Nazionale)...........................................................................................................110 PUBBLICA AMMINISTRAZIONE........................................................................................111 Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia europea dell’ambiente 2022 (Normativa Comunitaria) ..........................................................................................................................111 Blocco nuove assunzioni al Ministero dell’Ambiente (Normativa Nazionale) .................111 Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica ....................112 RIFIUTI......................................................................................................................................113 Modifica Regolamento relativo agli inquinanti organici persistenti (Normativa Comunitaria) ..........................................................................................................................113 Stato impianti rifiuti in Italia (Documentazione Nazionale)..............................................114 Stoccaggio temporaneo dei rifiuti di mercurio in forma liquida (Normativa Comunitaria) ..................................................................................................................................................116 Linee Guida sull’etichettatura degli imballaggi (Normativa Nazionale)..........................117 CONAI riduce i contributi ambientali (Normativa Nazionale).........................................117 Piano Specifico di Prevenzione e Gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio 2022 (Documentazione Nazionale)........................................................................................118 L’Italia che ricicla rapporto di AssoAmbiente (Documentazione Nazionale)..................118 Il Riciclo in Italia (Documentazione Nazionale)..................................................................119 Nuovo elenco europeo degli impianti di riciclaggio delle navi (Normativa Comunitaria) ..................................................................................................................................................119 Accordo ASSOPORTI – ANPAR per l’utilizzo di materiali riciclati nei porti italiani (Documentazione Nazionale).................................................................................................120 Regime efficacia Piani rifiuti portuali previgenti (Normativa Nazionale)........................120 Gestione di rifiuti da esumazione e estumulazione (Normativa Nazionale) .....................121 Rimborso del contributo ambientale pneumatici (Normativa Nazionale)........................122 Contributo PFU 2023 (Normativa Nazionale).....................................................................122 Iscrizione Albo Gestori trasporto transfrontaliero rifiuti (Normativa Nazionale)..........123 Tempistiche di conclusione del procedimento in caso di rinnovo dell’iscrizione all’Albo (Normativa Nazionale)...........................................................................................................123 Spostamento termini riperimetrazione siti contaminati nazionali (Normativa Nazionale) ..................................................................................................................................................124
  • 6. 6 RUMORE ...................................................................................................................................125 Spostamento termini per i Piani di Azione di risanamento acustico (Normativa Nazionale) ...............................................................................................................................125 SUOLO........................................................................................................................................127 Blocco assunzione personale a supporto Commissari contro il rischio idrogeologico (Normativa Nazionale)...........................................................................................................127 SOSTANZE PERICOLOSE.....................................................................................................128 Relazione sui conti annuali relativi all’esercizio 2021 Agenzia UE sostanze chimiche (Normativa Comunitaria)......................................................................................................128 Per un quadro europeo di valutazione per sostanze chimiche e materiali «sicuri e sostenibili fin dalla progettazione (Documentazione Comunitaria)..................................128 VIGILANZA AMBIENTALE E ILLECITI PENALI ...........................................................129 Ecomafia 2022 (Documentazione Nazionale) ......................................................................129
  • 7. 7 AREE PROTETTE E BIODIVERSITÀ Qual è l’impatto del lupo sulle attività zootecniche in Italia? (Documentazione Nazionale) Studio di Ispra dal quale risulta che nel nostro paese la specie è presente in un numero compreso tra 2945 e 3680. Con stagione riproduttiva si intende il periodo nel quale è avvenuto un evento riproduttivo per la specie, è il periodo che intercorre tra una nascita dei cuccioli, che nel lupo avviene a inizio maggio, e la successiva. In totale, in riferimento al periodo 2015-2019, sono stati raccolti dati relativi a 17.989 eventi di predazione accertati, per una media di circa 3.597 eventi ogni anno. L’andamento temporale degli eventi di predazione a livello nazionale ha mostrato una generale tendenza all’aumento, fatta eccezione per l’anno 2016, in cui tutte le statistiche (numero di eventi di predazione accertati, numero di capi predati, somme concesse) sono risultate in diminuzione. Il numero di eventi di predazione accertati è passato dai 3.325 del 2015 ai 4.107 del 2019, con un aumento del 23,5%. A seguito dei 17.989 eventi di predazione totali, sono stati registrati come predati un totale di 43.714 capi di bestiame, per una media di circa 8.742 capi ogni anno. Tra i capi predati, l’82,0% erano ovicaprini, pari a una media di 7.171 capi annui; il 14,2% erano invece bovini, pari a una media di 1.439 capi annui; il 3,2% dei capi indennizzati erano equini, per una media di 280 capi annui; delle restanti predazioni indennizzate, lo 0,1% si riferiva a suini, lo 0,1% riguardava specie avicole e lo 0,4% era rappresentato da predazione su altre specie o da casi non determinati. Le somme concesse a titolo di indennizzo durante il periodo 2015-2019 sono risultate in totale pari a € 9.006.997 per una media di € 1.801.367 annui. La tendenza temporale ha evidenziato un calo delle somme concesse tra gli anni 2015 e 2016, seguito da un progressivo aumento negli anni successivi, che ha riportato tali somme ai livelli di riferimento del 2015. Va considerato che gli importi erogati a titolo di indennizzo si riferiscono al 77% degli eventi di predazione, poiché nel restante 23% nessun’informazione era disponibile riguardo ad eventuali compensazioni economiche del danno. Lo studio evidenzia chiaramente due tipologie di impatto ben distinte. Una larga maggioranza di aziende zootecniche soggette a danni da lupo sporadici e con perdite quantitativamente ridotte (si pensi che la maggior parte delle aziende, circa l’80%, ha ricevuto indennizzi per una sola predazione nei 5 anni di indagine). Una seconda tipologia invece è costituita da una minoranza di aziende (circa 1.300 a livello nazionale) che registrano attacchi frequenti, ripetuti in modo cronico di anno in anno e con perdite numeriche rilevanti. I risultati indicano però una chiara scala di priorità nel mettere in atto azioni necessarie a ridurre l’impatto del lupo sul comparto zootecnico soprattutto nelle aziende con danni ingenti e cronici, al fine di migliorare le condizioni di lavoro degli allevatori più a rischio, ridurre le spese per indennizzi a carico delle Amministrazioni, e prevenire il conflitto tra la conservazione del lupo e la zootecnia Un aspetto particolarmente problematico emerso dalla raccolta dati, come del resto già rilevato nella precedente indagine realizzata dall’Unione Zoologica Italiana su incarico del Ministero dell’Ambiente relativamente al precedente quinquennio, è la disomogeneità dei dati raccolti dovuta principalmente alla frammentazione amministrativa e in alcuni casi alla carenza di informazioni. Per cercare di superare tale limite, nella parte terminale del documento viene fornito un elenco di dati che si ritiene opportuno vengano registrati dalle Amministrazioni al fine di realizzare un monitoraggio del fenomeno il più possibile omogeneo in tutto il Paese. TESTO COMPLETO DELLO STUDIO: https://www.isprambiente.gov.it/public_files/StimaImpattoLupoAattivitaZootecniche.pdf
  • 8. 8 Campioni biologici per analisi genetiche nella Convenzione di Washington CITES (Documentazione Nazionale) Pubblicato nel sito di Ispra Manuale operativo per il prelievo di campioni biologici finalizzato alle analisi genetiche nell'ambito della Convenzione di Washington (CITES -2). L’attività di verifica delle certificazioni di nascita in cattività di specie protette dalla Convenzione di Washington (CITES) è una delle attività principali dell’Area per la Genetica della Conservazione (Area BIO-CGE) di ISPRA e ed è funzionale all’identificazione di eventuali commerci illeciti di specie animali protette dalla Convenzione. Le analisi genetiche sono l’elemento cardine di questo processo: attraverso esse è possibile verificare e confermare la legale detenzione degli esemplari presenti negli allevamenti autorizzati oppure identificare false dichiarazioni di nascita in cattività o prelievi in natura non autorizzati. Considerate le implicazioni derivanti dai risultati delle analisi genetiche, è evidente che il prelievo del materiale biologico, basale rispetto all’intero processo, rappresenti una procedura cruciale per l’affidabilità dei dati e che, pertanto, debba essere effettuato solo da personale adeguatamente formato in materia. Il presente manuale è stato, quindi, interamente dedicato alle modalità di campionamento di materiale biologico finalizzato alle analisi genetiche di specie protette dalla CITES, e ha come focus quello di assistere gli operatori durante le operazioni di prelievo. Le stesse modalità di campionamento possono altresì trovare applicazione anche in attività con fini conservazionistico o forense riguardanti altre specie non presenti nelle liste degli allegati CITES. Il documento si articola in tre parti: una prima parte introduttiva che descrive il processo di verifica e gli enti in esso coinvolti; una seconda che raccoglie le schede descrittive per il corretto campionamento a partire da diverse matrici biologiche; un’appendice finale che raccoglie le domande più frequenti (Frequently Asked Questions, FAQ) ricevute nel corso degli anni dai nuclei CITES dei Carabinieri Forestali coinvolti in questo processo. TESTO MANUALE: https://www.isprambiente.gov.it/files2022/pubblicazioni/manuali-e-linee- guida/manuale_cites_assemblato_2022_def.pdf Nuova Lista Rossa vertebrati italiani (Documentazione Nazionale) Il presente documento rappresenta i risultati del lavoro di aggiornamento della valutazione della Lista Rossa IUCN realizzata nel 2013 (Rondinini et al. 2013), così come disposto dalla metodologia IUCN che impone l’aggiornamento entro i dieci anni successivi alla prima stesura. Nel corso della valutazione condotta nel 2013 sono state considerate presenti 672 specie di vertebrati terrestri o d’acqua dolce, nel corso della valutazione di aggiornamento il numero è leggermente aumentato fino a 700. L’Unione Internazionale per la Conservazione della Natura (IUCN, International Union for Conservation of Nature), fondata oltre 60 anni fa, ha la missione di “influenzare, incoraggiare e assistere le società in tutto il mondo a conservare l’integrità e diversità della natura e di assicurare che ogni utilizzo delle risorse naturali sia equo e ecologicamente sostenibile”. Il mantenimento e l’aggiornamento periodico della IUCN Red List of Threatened Species o Lista Rossa IUCN delle Specie Minacciate (http://www.iucnredlist.org) è l’attività più influente condotta dalla Species Survival Commission della IUCN. Attiva da 50 anni, la Lista Rossa IUCN è il più completo inventario 2 https://www.isprambiente.gov.it/it/attivita/biodiversita/convenzioni-e-accordi-multilaterali/convenzione-di- washington-sul-commercio-internazionale-delle-specie-di-fauna-e-flora-selvatiche-minacciate-di-estinzione-cites
  • 9. 9 del rischio di estinzione delle specie a livello globale. Inizialmente la Lista Rossa IUCN raccoglieva le valutazioni soggettive del livello di rischio di estinzione secondo i principali esperti delle diverse specie. Dal 1994 le valutazioni sono basate su un sistema di categorie e criteri quantitativi e scientificamente rigorosi, la cui ultima versione risale al 2001 (IUCN, 2001). Queste categorie e criteri, applicabili a tutte le specie viventi a eccezione dei microorganismi, rappresentano lo standard mondiale per la valutazione del rischio di estinzione. Per l’applicazione a scala non globale, inclusa quella nazionale, esistono delle linee guida ufficiali (IUCN 2003, 2012). TESTO STUDIO AGGIORNAMENTO LISTA ROSSA: http://www.iucn.it/pdf/Lista-Rossa-vertebratiitaliani-2022.pdf No a spostamento lupo dall’elenco di fauna specialmente protetta (Normativa Comunitaria) DECISIONE (UE) 2022/2489 DEL CONSIGLIO del 25 novembre 2022 relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea alla 42a riunione del comitato permanente della convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e dell’ambiente naturale in Europa («convenzione di Berna»). Secondo la Decisione la posizione da adottare a nome dell’Unione, per quanto riguarda le questioni di sua competenza, nella 42a riunione del comitato permanente della convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e dell’ambiente naturale in Europa («convenzione di Berna»), è contraria alla proposta volta a spostare il lupo (Canis lupus) dall’allegato II («specie di fauna rigorosamente protette»), all’allegato III, («specie di fauna protette») della convenzione di Berna. TESTO DECISIONE 2022/2489: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32022D2489&from=IT Convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione (Normativa Comunitaria) DECISIONE (UE) 2022/2569 DEL CONSIGLIO del 14 novembre 2022 relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea alla 19a riunione della conferenza delle parti della convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione (COP 19 della CITES) (Panama, Repubblica di Panama, 14-25 novembre 2022) e relativa alla presentazione di una specie da iscrivere nell’appendice III della CITES. TESTO DECISIONE 2022/2569: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32022D2569&from=IT
  • 10. 10 Convenzione sulla biodiversità: dichiarazione approvata dalla Conferenza delle Parti (Documentazione Internazionale) La Convenzione adotta il quadro sulla biodiversità globale Kunming-Montreal, come contenuto nell'allegato alla decisione delle Parti. Si allega la Decisione: https://www.cbd.int/doc/c/e6d3/cd1d/daf663719a03902a9b116c34/cop-15-l-25-en.pdf
  • 11. 11 ARIA Modifica Regolamento relativo agli inquinanti organici persistenti (Normativa Comunitaria) A livello mondiale, gli inquinanti organici persistenti (POP) sono disciplinati dalla Convenzione di Stoccolma, trattato negoziato sotto gli auspici del Programma delle Nazioni Unite per l’ambiente (UNEP). Tale convenzione si basa sul protocollo di Aarhus. L’Unione Europea ha attuato questi atti legislativi mediante il Regolamento (UE) 2019/1021 (3) Il nuovo Regolamento UE 2019/1021 abroga il Regolamento 850/2004 al fine di aggiornare la disciplina di tutelare la salute umana e l'ambiente dai POP vietando, eliminando gradualmente il prima possibile o limitando la fabbricazione, l'immissione in commercio e l'uso di sostanze soggette alla convenzione di Stoccolma (4) sugli inquinanti organici persistenti («convenzione») o al protocollo sugli inquinanti organici persistenti della convenzione del 1979 sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza («protocollo»), riducendo al minimo, in vista dell'eliminazione, ove possibile e in tempi brevi, il rilascio di tali sostanze ed istituendo disposizioni concernenti i rifiuti costituiti da tali sostanze o che le contengono o che ne sono contaminati. Gli inquinanti organici persistenti (POP). I POP sono composti chimici tossici persistenti che si propagano nell'aria, nell'acqua o nel suolo. I dodici POP, denominati “la sporca dozzina”, identificati come prioritari dal Programma Ambientale delle Nazioni Unite (UNEP) sono: aldrin, clordano, dicloro difenil tricloroetano (DDT), dieldrin, endrin, eptacloro, mirex, toxafene, esaclorofene e tre gruppi di composti, policlorobifenili (PCB), policlorodibenzodiossine (PCDD o più comunemente detta diossina), policlorodibenzofurani (PCDF). Con Regolamento (UE) 2022/2400 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 novembre 2022 sono stati modificati gli allegati IV e V del regolamento (UE) 2019/1021. La modifica nasce dall’inserimento di nuovi POP nella Convenzione di Stoccolma. In particolare, Alla settima riunione della conferenza delle parti della convenzione, tenutasi dal 4 al 15 maggio 2015, è stato convenuto di inserire il pentaclorofenolo e i suoi sali ed esteri («pentaclorofenolo») nell’allegato A della convenzione. Alla nona riunione della conferenza delle parti della convenzione, tenutasi dal 29 aprile al 10 maggio 2019, è stato convenuto di inserire il dicofol e l’acido perfluoroottanoico (PFOA), i suoi sali e i composti a esso correlati nell’allegato A della convenzione. Alla decima riunione della conferenza delle parti della convenzione, tenutasi dal 6 al 17 giugno 2022, è stato convenuto di inserire l’acido perfluoroesano sulfonico (PFHxS), i suoi sali e composti a esso correlati nell’allegato A della convenzione. Alla luce di tali modifiche della convenzione e al fine di garantire che i rifiuti contenenti tali sostanze siano gestiti conformemente alle disposizioni della convenzione, è necessario modificare anche gli allegati IV e V del regolamento (UE) 2019/1021 includendo il pentaclorofenolo, il dicofol e il PFOA, i suoi sali e i composti a esso correlati come pure il PFHxS, i suoi sali e composti a esso correlati negli allegati e indicando i rispettivi limiti di concentrazione. L’articolo 7 del Regolamento 2019/1021 prevede che Chi produce e chi detiene rifiuti prende tutte le misure ragionevoli per evitare, ove possibile, la contaminazione dei rifiuti da parte di sostanze elencate nell'allegato IV. Nonostante la direttiva 96/59/CE del Consiglio (5), i rifiuti costituiti da qualsiasi delle sostanze elencate nell'allegato IV del presente regolamento, o che la contengono o ne sono contaminati, sono smaltiti o recuperati con tempestività e conformemente alla parte 1 dell'allegato V del regolamento, in modo da garantire che il contenuto di POP sia distrutto o 3 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A02019R1021-20221213&qid=1671545157933 4 http://chm.pops.int/TheConvention/Overview/TextoftheConvention/tabid/2232/Default.aspx 5 Direttiva 96/59/CE del Consiglio, del 16 settembre 1996, concernente lo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili (PCB/PCT) (GU L 243 del 24.9.1996,
  • 12. 12 trasformato irreversibilmente affinché i rifiuti residui e i rilasci non presentino le caratteristiche dei POP. Nel corso di tale smaltimento o recupero, qualsiasi sostanza elencata nell'allegato IV può essere separata dai rifiuti, a condizione di essere successivamente smaltita a norma del primo comma. Infine, il comma 3 di detto articolo 7 afferma che sono vietate le operazioni di smaltimento o recupero che possano portare al recupero, al riciclaggio, alla rigenerazione o al reimpiego in quanto tali delle sostanze elencate all'allegato IV. Il nuovo Regolamento 2022/2400 modifica l’allegato IV e introduce al regolamento del 2019 un articolo 21-bis: “1. Il valore di 10 μg/kg si applica alle ceneri volanti provenienti da unità a biomassa per la produzione di calore ed energia contenenti o contaminate da dibenzo-p-diossine e dibenzofurani policlorurati (PCDD e PCDF) e policlorobifenili diossina-simili (dl-PCB) quali elencati nell’allegato IV fino al 30 dicembre 2023. Il valore di 5 μg/kg di cui all’allegato IV si applica alle ceneri volanti provenienti da unità a biomassa per la produzione di calore ed energia a partire dal 31 dicembre 2023. 2. Il valore di 15 μg/kg continua ad applicarsi alle ceneri e alla fuliggine provenienti dalle abitazioni private contenenti o contaminate da dibenzo-p-diossine e dibenzofurani policlorurati (PCDD e PCDF) quali elencati nell’allegato IV fino al 31 dicembre 2024. Per le ceneri e la fuliggine provenienti da abitazioni private contenenti o contaminate da dibenzo-p-diossine e dibenzofurani policlorurati (PCDD/PCDF) e policlorobifenili diossina-simili (dl-PCB), il valore di 5 μg/kg di cui all’allegato IV si applica a decorrere dal 1o gennaio 2025”. TESTO REGOLAMENTO 2022/2400: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32022R2400&from=IT RETTIFICA https://eur-lex.europa.eu/legal- content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.328.01.0169.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A328% 3AFULL Zero Pollution Outlook 2022 (Documentazione Comunitaria) Il 12 maggio 2021 la Commissione ha adottato il piano d'azione dell'UE: "Verso un'ambizione di inquinamento zero per aria, acqua e suolo" (COM(2021) 400 6). Il piano d'azione traduce l'ambizione di inquinamento zero per un ambiente privo di sostanze tossiche in una tabella di marcia operativa, insieme alla strategia per le sostanze chimiche per la sostenibilità e in stretta sinergia con altre iniziative pertinenti del Green Deal europeo, ad es. su clima, biodiversità ed economia circolare. L'ambizione di inquinamento zero è un obiettivo trasversale che contribuisce all'Agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile e integra l'obiettivo di neutralità climatica del 2050 in sinergia con l'economia pulita e circolare e gli obiettivi di ripristino della biodiversità. A tal fine, il piano d'azione contro l'inquinamento zero fissa obiettivi chiave per il 2030 per accelerare la riduzione dell'inquinamento. In particolare, gli obiettivi "inquinamento zero" per il 2030: 1. di oltre il 55 % gli effetti nocivi sulla salute (decessi prematuri) dell'inquinamento atmosferico; 2. del 30 % la percentuale di persone che soffrono di disturbi cronici dovuti al rumore dei trasporti; 3. del 25 % gli ecosistemi dell'UE nei quali l'inquinamento atmosferico minaccia la biodiversità; 6 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:52021DC0400&from=EN
  • 13. 13 4. del 50 % le perdite di nutrienti, l'uso dei pesticidi chimici, compresi quelli più pericolosi, e dei rischi ad essi connessi, le vendite di antimicrobici per gli animali da allevamento e per l'acquacoltura; 5. del 50 % i rifiuti di plastica nei mari e del 30 % le microplastiche rilasciate nell'ambiente; 6. in maniera significativa la produzione totale dei rifiuti e del 50 % i rifiuti urbani residui. Viene pubblicato un Rapporto Zero Pollution Outlok del Centro comune di ricerca (JRC), l'agenzia scientifica e scientifica della Commissione europea. Secondo il Rapporto il primo obiettivo di inquinamento zero sembra essere raggiungibile entro il 2030 se tutte le misure previste lo saranno attuato dagli Stati membri - vale a dire il riduzione del numero di prematuri morti per inquinamento atmosferico. Raggiungere il altri obiettivi appare più difficile viste le tendenze e sviluppi attuali, come ad es. aumento dei livelli di trasporto, consumo e lo spreco continua. In particolare, secondo il Rapporto relativamente all’inquinamento dell’aria: 1.ridurre di oltre il 55% gli impatti sulla salute (morti premature) dell'inquinamento atmosferico. Se verranno attuate le misure di riduzione dell’inquinamento dell’aria e contro i mutamenti climatici e per una energia pulita del pacchetto fit for 55 il numero di decessi prematuri dovuti all'aria l'inquinamento diminuirà del 66% entro il 2030, rispetto ai dati del 2005. 2. ridurre del 25 % gli ecosistemi dell'UE in cui l'inquinamento atmosferico minaccia la biodiversità. Secondo il Rapporto questo obiettivo è difficilmente raggiungibile ad oggi salvo che ci sia una allineamento più stringente ai limiti degli inquinanti delle ultime linee guida dell’OMS (7) Questo dimostra le forti interconnessioni tra aria pulita e biodiversità delle politiche Ad esempio, il misure di riduzione dell'ammoniaca proposte da Stati membri e la proposta di regolamento sul ripristino della natura può portare benefici sia per l'aria pulita che per la biodiversità. TESTO RAPPORTO ZERO POLLUTION OUTLOOK: https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC129655 Migliori Tecnologie Disponibili per la gestione e trattamento degli scarichi gassosi nell’industria chimica (Normativa Comunitaria) Decisione di Esecuzione (UE) 2022/2427 della Commissione del 6 dicembre 2022 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT), a norma della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali, per i sistemi comuni di gestione e trattamento degli scarichi gassosi nell’industria chimica. La Decisione riguarda le MTD per le attività di cui all’allegato I della direttiva 2010/75/UE: 4. Industria chimica (ossia tutti i processi di produzione inclusi nelle categorie di attività di cui ai punti da 4.1 a 4.6 dell’allegato I, salvo diversa indicazione -8). Secondo la Decisione le nuove MTD non riguardano un elenco preciso di emissioni indicato all’inizio dell’allegato alla Decisione stessa. TESTO DECISIONE 2022/2427: https://eur-lex.europa.eu/legal- content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.318.01.0157.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A318% 3AFULL 7 https://notedimarcogrondacci.blogspot.com/2022/11/nuova-direttiva-ue-su-qualita-aria.html 8 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A02010L0075-20110106&qid=1671550296884
  • 14. 14 Migliori Tecnologie Disponibili delle emissioni industriali per l’industria tessile (Normativa Comunitaria) Decisione di Esecuzione (UE) 2022/2508 della Commissione del 9 dicembre 2022 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT), a norma della direttiva 2010/75/UE (9) del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali, per l’industria tessile. Le MTD della nuova Decisione si riferiscono alle seguenti attività: 1.Pretrattamento (operazioni di lavaggio, imbianchimento, mercerizzazione) o tintura di fibre tessili o di tessili la cui capacità di trattamento supera 10 Mg al giorno; 2. Trattamento a gestione indipendente di acque reflue non coperto dalla direttiva 91/271/CEE, a condizione che il principale carico inquinante provenga da attività contemplate dalle presenti conclusioni sulle BAT. 3. Le attività seguenti quando sono direttamente associate alle attività di cui all’allegato I, punto 6.2, della direttiva 2010/75/UE: rivestimento, pulitura a secco, produzione di tessuti, finissaggio, laminazione, stampa, gazatura (Operazione con cui si toglie la peluria al filato passandolo rapidamente su una fiamma a gas, in modo da renderlo più liscio e lucente), carbonizzazione di lane (il carbonizzo serve a eliminare impurità come fili d’erba, viscosa e cotone cellulosa, che comprometterebbero la qualità finale della lana.), follatura (follatura e filatura di lane) e filatura (10) di lane, lavaggio o risciacquo associato a tintura stampa e finissaggio (11). TESTO DECISIONE 2022/2508: https://eur-lex.europa.eu/legal- content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.325.01.0112.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A325% 3AFULL 9 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A02010L0075-20110106&qid=1671550296884 10 http://www.lanafilati.it/Filatura.htm#:~:text=La%20filatura%20della%20lana%20%C3%A8%20divenuta%20un%E2%80 %99arte%20che,sapone%20e%20l%E2%80%99acqua%20calda%20fanno%20infeltrire%20la%20lana. 11 https://www.cibitex.it/it/finissaggio-tessile/
  • 15. 15 Violazione limiti qualità aria senza adeguate misure di risanamento in tempi brevi (Giurisprudenza Comunitaria) La Corte di Giustizia con sentenza 22 dicembre 2022 causa C-125/20 è intervenuta sulle violazioni ai limiti di qualità dell’aria dell’inquinamento biossidi di azoto da parte di uno stato membro, violazioni protratte nel tempo con peggioramento progressivo della qualità dell’aria e senza adeguate misure di risanamento nei tempi brevi richiesti dalla Direttiva 2008/50/CE. La Corte, riprendendo la interpretazione delle norme della direttiva sulla qualità dell’aria affermata in sentenze precedenti, ha così statuito: Il Regno di Spagna: – non avendo garantito che il valore limite annuale per il biossido di azoto (NO2), dal 2010 al 2018 incluso, non sia sistematicamente e persistentemente superato nelle zone ES 0901 Àrea de Barcelona e ES 1301 Madrid e, dal 2010 al 2017 incluso, nella zona ES 0902 Vallès – Baix Llobregat e, per contro, il valore limite orario fissato per l'NO2, dall'anno 2010 fino al 2018 compreso, nella zona ES 1301 Madrid, è venuto meno agli obblighi ad essa incombenti in forza del combinato disposto dell'articolo 13, paragrafo 1, e dell'allegato XI della direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008 sulla qualità dell'aria ambiente e un'aria più pulita in Europa, e – non avendo adottato, a partire dall'11 giugno 2010, le misure atte a garantire il rispetto dei valori limite fissati per l'NO2 nelle zone ES 0901 Àrea de Barcelona, ES 0902 Vallès – Baix Llobregat e ES 1301 Madrid, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell'articolo 23, paragrafo 1, di tale direttiva, in combinato disposto con l'allegato XV della stessa, e in particolare per garantire che i piani per la qualità dell'aria prevedano misure appropriate per garantire che il periodo di superamento di tali valori limite sia il più breve possibile. TESTO SENTENZA 22/12/2022: https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=ADA30B1092242E3EADC897C28C6067 33?text=&docid=268805&pageIndex=0&doclang=FR&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=53232 Niente risarcimenti danni individuali per violazione limiti qualità dell’aria da parte degli Stati membri (Giurisprudenza Comunitaria) La Corte di Giustizia con sentenza del 22 dicembre 2022 causa C-61/21 ha esaminato le due questioni pregiudiziali sollevate dalla Cour administrative d’appel de Versailles (Corte d’appello amministrativa di Versailles, Francia). Il rinvio alla Corte di Giustizia da parte dell’organo giudiziario nazionale nasce dal ricorrente nel procedimento principale che chiedeva il risarcimento dei danni che gli sarebbero stati causati da superamenti dei valori limite di concentrazione in NO2 e in PM10 fissati all’allegato XI della direttiva 2008/50, che hanno arrecato pregiudizio al suo stato di salute a partire dal 2003. La Corte nella sentenza analizza gli obblighi degli Stati membri che emergono dalle diverse Direttive succedutesi nel tempo in materia di qualità dell’aria per concludere sulla non risarcibilità del danno a livello individuale ma senza escludere ulteriori iniziative a livello di giustizia nazionale. Restano invece attivabili da parte dei singoli cittadini azioni per obbligare gli stati membri ad adempiere a quanto previsto dalle Norme Comunitarie e di conseguenza nazionali in questa materia in caso di superamento dei limiti degli inquinanti anche singoli: piani di risanamento della qualità dell’aria, obbligo di migliorare la qualità dell’aria in tempi brevi.
  • 16. 16 PRIMA QUESTIONE PREGIUDIZIALE AFFRONTATA DALLA SENTENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA «1) Se le norme applicabili del diritto dell’Unione europea derivanti dalle disposizioni di cui all’articolo 13, paragrafo 1 e all’articolo 23, paragrafo 1 della direttiva [2008/50], debbano essere interpretate nel senso che attribuiscono ai singoli, in caso di violazione sufficientemente qualificata da parte di uno Stato membro dell’Unione europea degli obblighi che ne derivano, un diritto a ottenere dallo Stato membro in questione il risarcimento dei danni causati alla loro salute che presentano un nesso di causalità diretto e certo con il deterioramento della qualità dell’aria. IL PRONUNCIAMENTO DELLA CORTE DI GIUSTIZA SULLA PRIMA QUESTIONE PREGIUDIZIALE la Corte ha ripetutamente dichiarato che i soggetti lesi hanno diritto al risarcimento qualora siano soddisfatte tre condizioni, vale a dire che la norma giuridica dell’Unione violata sia preordinata a conferire loro diritti, che la violazione di tale norma sia sufficientemente qualificata e che esista un nesso causale diretto tra tale violazione e il danno subito da detti soggetti (sentenza del 28 giugno 2022, Commissione/Spagna, Violazione del diritto dell’Unione da parte del legislatore, causa C-278/20, EU:C:2022:503, punto 31 e giurisprudenza ivi citata - 12]. Ne consegue che solo una violazione di una norma del diritto dell’Unione preordinata a conferire diritti ai singoli può, conformemente alla prima delle tre condizioni summenzionate, far sorgere la responsabilità dello Stato. Secondo una giurisprudenza ben consolidata, tali diritti sorgono non solo nei casi in cui disposizioni del diritto dell’Unione espressamente li attribuiscono, ma anche in relazione agli obblighi positivi o negativi che le medesime impongono in maniera ben definita sia ai singoli sia gli Stati membri e alle istituzioni dell’Unione (v., in tal senso, sentenze del 5 febbraio 1963, van Gend & Loos, 26/62, EU:C:1963:1, pag. I-5413, del 19 novembre 1991, Francovich e a., C-6/90 e C-9/90, EU:C:1991:428, punto 31, del 20 settembre 2001, Courage e Crehan, C-453/99, EU:C:2001:465, punto 19, e dell’11 novembre 2021, Stichting Cartel Compensation e Equilib Netherlands, C-819/19, EU:C:2021:904, punto 47). La violazione di siffatti obblighi positivi o negativi, da parte di uno Stato membro, può ostacolare l’esercizio da parte dei singoli interessati dei diritti implicitamente conferiti loro in virtù delle disposizioni del diritto dell’Unione in questione, che si suppone essi possano invocare a livello nazionale, e quindi alterare la situazione giuridica che tali disposizioni sono destinate a creare per tali singoli [v., in tal senso, sentenze del 4 ottobre 2018, Kantarev, C-571/16, EU:C:2018:807, punti 103 e 104, e del 10 dicembre 2020, Euromin Holdings (Cyprus), C-735/19, EU:C:2020:1014, punto 90]. Per questo motivo la piena efficacia di tali norme del diritto dell’Unione e la tutela dei diritti da esse riconosciuti richiede che i singoli abbiano la possibilità di ottenere un risarcimento (v., in tal senso, sentenza del 19 novembre 1991, Francovich e a., C-6/90 e C-9/90, EU:C:1991:428, punti 33 e 34), e ciò indipendentemente dalla questione se le disposizioni interessate abbiano un effetto diretto, dato che tale qualità non è né necessaria (v., in tal senso, sentenza del 5 marzo 1996, Brasserie du pêcheur e Factortame, C-46/93 e C-48/93, EU:C:1996:79, punti da 18 a 22), né sufficiente di per sé sola (v., in tal senso, sentenza dell’11 giugno 2015, Berlington Hungary e a. C-98/14, EU:C:2015:386, punti 108 e 109) a soddisfare la prima delle tre condizioni rammentate al punto 44 della presente sentenza. Nel caso di specie, le direttive 2008/50 (recepita da ultimo in Italia con il DLgs 155/2010), 96/62, 1999/30 (abrogata queste due dalla Direttiva 2008/50), 80/779 e 85/203 impongono agli Stati 12 https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=261801&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&di r=&occ=first&part=1&cid=5848
  • 17. 17 membri, in sostanza, da un lato, un obbligo di garantire che i livelli, in particolare, di PM10 e di NO2 non superino, nel loro rispettivo territorio e a decorrere da talune date, i valori limite fissati da tali direttive e, dall’altro, qualora tali valori limite siano nondimeno superati, un obbligo di prevedere misure appropriate per rimediare a tali superamenti, in particolare nell’ambito di piani per la qualità dell’aria. Per quanto riguarda il primo obbligo, occorre rilevare che i valori limite indicano la concentrazione esatta, espressa in μg/m³ e tenendo conto, se del caso, dei margini di tolleranza, dell’inquinante interessato nell’aria ambiente il cui superamento deve essere evitato dagli Stati membri, in tutte le loro zone e i loro agglomerati. Per quanto riguarda il secondo obbligo, la Corte ha dichiarato, per quanto riguarda la direttiva 2008/50, che dall’articolo 23, paragrafo 1, di quest’ultima risulta che, sebbene gli Stati membri dispongano di un certo margine di manovra per la determinazione delle misure da adottare, esse devono comunque consentire che il periodo di superamento dei valori limite fissati per l’inquinante interessato sia il più breve possibile [sentenza del 10 novembre 2020, Commissione/Italia (Valori limite – PM10), C-644/18, EU:C:2020:895, punto 136]. Tuttavia, tali obblighi perseguono, come risulta dagli articoli 1 delle direttive menzionate al punto precedente, nonché, in particolare, dal secondo considerando della direttiva 2008/50, un obiettivo generale di protezione della salute umana e dell’ambiente nel suo complesso. Pertanto, oltre al fatto che le disposizioni di cui trattasi della direttiva 2008/50 e delle direttive che l’hanno preceduta non contengono alcuna attribuzione esplicita di diritti ai singoli a tale titolo, gli obblighi previsti da tali disposizioni, nell’obiettivo generale summenzionato, non consentono di ritenere che, nel caso di specie, a singoli o a categorie di singoli siano stati implicitamente conferiti, in forza di tali obblighi, diritti individuali la cui violazione possa far sorgere la responsabilità di uno Stato membro per danni causati ai singoli. Da tutto quanto precede discende che la prima delle tre condizioni riprese dalla sentenza CG 28/6/2022, condizioni che sono cumulative, non è soddisfatta. Ciò premesso, il fatto che, qualora uno Stato membro non abbia garantito il rispetto dei valori limite di cui all’articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2008/50 e alle disposizioni analoghe delle direttive precedenti, i singoli interessati devono poter ottenere dalle autorità nazionali, eventualmente agendo dinanzi ai giudici competenti, l’adozione delle misure richieste da tali direttive (v., in tal senso, sentenze del 19 novembre 2014, ClientEarth, C-404/13, EU:C:2014:2382, punto 56 e giurisprudenza ivi citata, nonché del 19 dicembre 2019, Deutsche Umwelthilfe, C-752/18, EU:C:2019:1114, punto 56), non è tale da modificare tale constatazione. Tuttavia, la facoltà così riconosciuta dalla giurisprudenza della Corte, derivante in particolare dal principio di effettività del diritto dell’Unione, effettività alla quale i singoli interessati sono legittimati a contribuire, avviando procedimenti amministrativi o giurisdizionali a motivo della situazione particolare che costituisce la loro, non implica che gli obblighi derivanti dall’articolo 13, paragrafo 1, e dall’articolo 23, paragrafo 1, della direttiva 2008/50, nonché dalle disposizioni analoghe delle direttive precedenti, abbiano avuto lo scopo di conferire agli interessati diritti individuali, ai sensi della prima delle tre condizioni ricordate al punto 44 della presente sentenza, e che la violazione di tali obblighi sia, pertanto, tale da poter alterare una situazione giuridica che tali disposizioni erano intese a creare nei loro confronti. Quindi conclude la Corte di Giustizia la normativa sulla qualità dell’aria, nelle varie versioni succedutesi nel tempo, deve essere interpretata nel senso che, gli obblighi degli stati membri in esse disciplinate, non sono preordinati a conferire diritti individuali ai singoli che possono attribuire loro un diritto al risarcimento nei confronti di uno Stato membro, a titolo del principio della responsabilità dello Stato per i danni causati ai singoli da violazioni del diritto dell’Unione ad esso imputabili.
  • 18. 18 SECONDA QUESTIONE PREGIUDIZIALE 2) Ammesso che le disposizioni sopra menzionate siano effettivamente idonee a far sorgere un siffatto diritto al risarcimento dei danni alla salute, a quali condizioni sia subordinato il riconoscimento di tale diritto, per quanto riguarda in particolare il momento in cui si deve ritenere avvenuto l’inadempimento imputabile allo Stato membro di cui trattasi». PRONUNCIAMENTO DELLA CORTE DI GIUSTIZIA SULLA SECONDA QUESTIONE PREGIUDIZIALE La Corte di Giustizia che visto quanto affermato sulla prima questione, alla seconda non appare necessario rispondere. ULTERIORI POSSIBILI AZIONI DA PARTE DEI CITTADINI IN CASO DI VIOLAZIONE DEI LIMITI DELLA QUALITÀ DELL’ARIA La Corte di Giustizia dopo aver affermato quanto sopra esposto non esclude che la responsabilità dello Stato possa sorgere a condizioni meno restrittive sulla base del diritto interno [sentenza del 28 giugno 2022, Commissione/Spagna punto 32 - 13) e che, se del caso, possa essere tenuto in considerazione, a tale titolo, della violazione degli obblighi derivanti dall’articolo 13, paragrafo 1, e dall’articolo 23, paragrafo 1, della direttiva 2008/50, nonché da altre disposizioni del diritto dell’Unione, quale elemento che può essere rilevante ai fini dell’accertamento della responsabilità delle autorità pubbliche su un fondamento diverso dal diritto dell’Unione. Tale conclusione non esclude neppure l’eventuale pronuncia, da parte dei giudici dello Stato membro interessato, di ingiunzioni accompagnate da penalità volte a garantire il rispetto, da parte di tale Stato, degli obblighi derivanti dall’articolo 13, paragrafo 1, e dall’articolo 23, paragrafo 1, della direttiva 2008/50, e dalle disposizioni analoghe delle direttive precedenti, come le ingiunzioni accompagnate da penalità pronunciate in diverse recenti sentenze dal Conseil d’État (Consiglio di Stato, Francia). SENTENZA CORTE GIUSTIZIA 22/12/2022: https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&num=C-61/21 13 https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=261801&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&di r=&occ=first&part=1&cid=5848
  • 19. 19 AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE Disciplina della depurazione e connessioni con quella sull’AIA (Normativa Nazionale) Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica rispondendo ad un Interpello di un Comune ha chiarito: NON ESISTE AUTOMATICA APPLICAZIONE DELL’AIA SE UN IMPIANTO E’ ASSOGGETTATO ALLA DIRETTIVA SULLE ACQUE REFLUE L’assoggettamento alla disciplina di recepimento della direttiva 91/271/CEE (14) non esclude di per sé l’assoggettamento anche alla disciplina IED. Ciò detto, si conferma che, ove al depuratore siano convogliate esclusivamente acque soggette alla disciplina di recepimento della direttiva 91/271/CEE, le attività di depurazione non si configurano nella categoria 6.11 (15) e pertanto l’AIA non è necessaria a esercire il depuratore. In proposito, peraltro, va ribadita l’opportunità che all’atto del rilascio dell’AIA dell’attività IPPC che genera i reflui, si verifichi che il conferimento di reflui industriali in reti fognarie urbane nel rispetto dei relativi requisiti di accettabilità, sia sufficiente a contenere i carichi inquinanti poi rilasciati nell’ambiente alla luce di quanto disposto dall’articolo 29-quater comma 4-quater, del D.lgs. 152/06. A tal fine, pertanto, sarebbe opportuno che il gestore del depuratore, oltre a fornire specifiche di conferibilità, mettesse a disposizione del gestore dell’installazione ad AIA anche specifiche circa la effettiva capacità del depuratore di abbattere gli inquinanti industriali pertinenti, poiché in caso contrario (a prescindere dalla specifiche di conferibilità) l’AIA dell’impianto che genera i reflui potrebbe fissare requisiti aggiuntivi agli scarichi in fognatura ignorando (se non specificata) la capacità del depuratore di abbattere alcuni inquinanti. PREVALENZA ACQUE INDUSTRIALI NEGLI SCARICHI NON COMPORTA AUTOMATICA APPLICAZIONE DELL’AIA Alla citata lettera i) del comma 1 dell’articolo 74 del TUA, non appare alcun riferimento alla necessaria prevalenza di un tipo di acque (domestiche, industriali o di dilavamento) per poter connotare la qualifica di acque reflue urbane. Pertanto, l’elemento indicato (prevalenza di acque reflue industriali) appare inessenziale per decidere se ricomprendere il depuratore dalla categoria 6.11. Tale elemento, viceversa, potrebbe essere rilevante per definire la progettazione del depuratore, e conseguentemente garantire che i carichi inquinanti industriali sono efficacemente abbattuti, consentendo all’AIA degli impianti in cui si generano i reflui di tenere conto della stazione di depurazione fuori sito nel fissare i limiti agli scarichi in fognatura. LA DISCIPLINA DELL’AIA COORDINATA CON QUELLA DELLA DIRETTIVA SULLA DEPURAZIONE QUANDO ALL’IMPIANTO ARRIVANO ACQUE REFLUE URBANE E INDUSTRIALI MISTE: QUANDO CI POSSONO ESSERE DISTINTE AUTORIZZAZIONI PUR ESSENDO ATTIVITÀ CONNESSE Nel caso in cui al medesimo depuratore pervengano (attraverso distinti sistemi di collettamento) acque reflue urbane (soggette a direttiva 91/271/CEE) e diverse acque di scarico (non soggette a 14 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A01991L0271-20140101&qid=1671466347058 15 6.11. Attività di trattamento a gestione indipendente di acque reflue non coperte dalle norme di recepimento della direttiva 91/271/CEE, ed evacuate da un'installazione in cui é svolta una delle attività assoggettata ad AIA secondo l’allegato VIII parte II DLgs 152/2006
  • 20. 20 tale direttiva, quali ad esempio un miscuglio di acque industriali non assimilate a reflui urbani e acque domestiche) provenienti anche da impianti soggetti ad AIA, si pone il problema di garantire per il primo flusso il rispetto della direttiva 91/271/CEE, e per il secondo il rispetto della direttiva 2010/75/UE. Come accennato in linea di principio nulla osta che l’intero depuratore sia assoggettato ad AIA (considerato che tale autorizzazione sostituisce l’autorizzazione allo scarico) considerando quindi la linea di trattamento dei reflui urbani come una unità tecnicamente connessa all’attività 6.11 di trattamento dei reflui industriali. In tal caso, comunque, l’AIA dovrà essere articolata in modo da garantire, per le acque reflue urbane, il pieno rispetto delle norme di recepimento della direttiva 91/271/CEE. In alternativa, le due linee di trattamento possono essere considerate non tecnicamente connesse, e quindi oggetto di distinte autorizzazioni (una con riferimento alla direttiva 91/271/CEE e l’altra una AIA). Ciò è senz’altro necessario se non sono co- insediate. Alla luce degli indirizzi già forniti per individuare le unità tecnicamente connesse con circolare 22295 del 27/10/2014, il rilascio di due distinte autorizzazioni è altresì previsto se la funzionalità della prima linea di trattamento (per i reflui urbani) non è suscettibile di influenzare il funzionamento dell’attività 6.11, o comunque se esiste un disaccoppiamento tra il funzionamento delle due linee. TESTO INTERPELLO: https://www.mite.gov.it/sites/default/files/archivio/allegati/interpello_ambientale/VA/prot_147204_2 4.11.2022.pdf
  • 21. 21 BENI PAESAGGISTICI Permessi e autorizzazioni in sanatoria senza piano di risanamento urbanistico (Giurisprudenza Costituzionale) Sentenza della Corte Costituzionale 9 dicembre 2022, n. 248 che esamina la costituzionalità di norma regionale, sollevata dal Governo, che ha lo scopo di rimuovere un vincolo urbanistico posto dalla legislazione precedente, che non riguarda l'attuazione del PPR. La legge reg. Sardegna n. 23 del 1985 aveva, infatti, previsto che l'autorizzazione in sanatoria potesse essere concessa solamente a seguito dell'approvazione, da parte del comune, di un piano di risanamento urbanistico: un piano attuativo, che si può adottare anche in variante allo strumento urbanistico generale, regolato in particolare negli artt. 32, 37 e 38 della citata legge regionale. Essa prevedeva, dunque, che non potesse ottenersi il condono dell'insediamento edilizio realizzato abusivamente, se non dopo che il comune si fosse dotato del piano di risanamento. Con le disposizioni impugnate, la legge regionale ha modificato taluni delicati aspetti della disciplina, rendendo possibile il rilascio dei titoli anche in assenza del piano attuativo in parola ed eliminando, così, il rapporto di subordinazione tra piano e sanatorie edilizie. Tale scelta, tuttavia, non incide negativamente sui tempi di adeguamento degli strumenti urbanistici comunali al PPR, che rimangono fermi. Questa Corte ha in precedenti occasioni affermato che, in mancanza di deroghe espresse a obblighi o prescrizioni di tutela paesaggistica, le norme del codice dei beni culturali e del paesaggio si applicano direttamente e integrano il tessuto normativo regionale (sentenza n. 101 del 2021). Esse sono infatti «dotate di immediata forza cogente, in difetto di esplicite indicazioni di segno contrario» (sentenza n. 24 del 2022). La circostanza che privati e imprese possano oggi ottenere permessi e autorizzazioni in sanatoria «nelle more dell'adeguamento del Piano urbanistico comunale al Piano paesaggistico regionale» non influisce, perciò, sul dovere di rispettare i termini che la legge stabilisce per l'armonizzazione della pianificazione urbanistica e paesaggistica. È peraltro lo stesso art. 13, comma 60, a subordinare la possibilità di concedere i suddetti titoli edilizi alla sussistenza di «tutti gli altri presupposti di legge»; precisazione che vale a confortare ulteriormente la conclusione che la normativa impugnata sia compatibile con i parametri evocati. TESTO SENTENZA 248/2022: https://www.eius.it/giurisprudenza/2022/677 Ampliamento edifici agrituristici senza salvaguardia norme paesaggistiche (Giurisprudenza Costituzionale) La Corte Costituzionale con sentenza n° 251 del 19 dicembre 2022 ha dichiarato la incostituzionalità di norma regionale che consentendo l'ampliamento, nella misura massima del dieci per cento, della superficie lorda (e non di pavimento) dei fabbricati da destinare ad attività agrituristica, introduce la possibilità di aumentare la volumetria degli edifici esistenti in zona agricola, il tutto senza prevedere al contempo una espressa e adeguata clausola di salvaguardia dei beni sottoposti a tutela paesaggistica. Non sono infatti idonei ad assolvere a questa specifica funzione di salvaguardia, né il generico riferimento alla tutela del paesaggio (indicato tra le finalità perseguite dalla Regione) contenuto nell'art. 150, comma 1, lettera b), della stessa legge reg. Lombardia n. 31 del 2008, né l'altrettanto generica previsione recata dall'art. 3, comma 2, della legge statale n. 96 del 2006 di disciplina dell'agriturismo, che attribuisce alle regioni il compito di disciplinare «gli interventi per il recupero
  • 22. 22 del patrimonio edilizio esistente ad uso dell'imprenditore agricolo ai fini dell'esercizio di attività agrituristiche, nel rispetto delle specifiche caratteristiche tipologiche e architettoniche, nonché delle caratteristiche paesaggistico-ambientali dei luoghi». Si tratta, in entrambi i casi, di disposizioni che indicano in via generale le finalità e gli obiettivi che devono essere perseguiti dalla normativa regionale in materia di agriturismo, senza che da esse possano desumersi vincoli puntuali a tutela dei valori paesaggistici di volta in volta rilevanti nei singoli interventi di trasformazione del territorio. Nel caso di specie, d'altro canto, l'omessa indicazione, da parte della norma regionale impugnata, della espressa necessità di rispettare il piano paesaggistico o il codice di settore non può ritenersi compensata dalla possibilità di un'interpretazione rispettosa dei vincoli suddetti. Come questa Corte ha ripetutamente affermato, invero, una tale omissione non determina di per sé l'illegittimità costituzionale della disposizione solo ove nella stessa regione sia operante un piano paesaggistico approvato secondo quanto previsto dagli artt. 135, 143 e 145 cod. beni culturali (sentenze n. 187 e n. 24 del 2022, n. 124 e n. 54 del 2021). Laddove invece un piano paesaggistico codeciso tra lo Stato e la regione non sia stato ancora approvato, «occorre maggiore cautela nel valutare la portata precettiva delle norme che intersechino profili attinenti con tale pianificazione», e ciò «[n]on perché la Regione non possa in nessun caso attivare le proprie competenze legislative, ma perché va evitato il rischio che esse [...] permettano il consolidamento di situazioni tali da ostacolare il compiuto sviluppo della pianificazione paesaggistica» (sentenza n. 187 del 2022). Pertanto, «i ritardi nella elaborazione del piano paesaggistico [...], sebbene contrari agli obblighi gravanti sulla Regione e tali da produrre gravi disfunzioni (con conseguenti eventuali responsabilità)» devono essere compensati con l'esplicitazione del necessario rispetto della normativa posta a tutela del paesaggio (sempre sentenza n. 187 del 2022). Dirimente è, quindi, la circostanza che la pianificazione paesaggistica nella Regione Lombardia è attualmente rimessa non a un piano codeciso fra Stato e Regione, ma al piano territoriale regionale (PTR), approvato dal Consiglio regionale con deliberazione 19 gennaio 2010, n. 951, e successivamente modificato e integrato. In particolare, la sezione 3 del PTR contiene il piano paesaggistico regionale (PPR), che ha recepito, consolidato e aggiornato il piano territoriale paesistico regionale (PTPR) vigente in Lombardia dal 2001 (artt. 19 e 102 della legge reg. Lombardia n. 12 del 2005). Per quanto, dunque, non si possa negare che la Regione Lombardia risulti dotata - e lo sia in effetti già da prima dell'entrata in vigore del codice dei beni culturali e del paesaggio - di uno strumento di pianificazione specificamente orientato alla tutela del paesaggio, tuttora operante come parte del PTR, è altrettanto evidente che tale pianificazione esprime scelte imputabili in via esclusiva alla Regione stessa, alle quali lo Stato è rimasto estraneo, e che resta ancora inattuato, nella Regione, il modello di pianificazione paesaggistica prescritto dal medesimo codice, il cui tratto caratterizzante è costituito appunto dall'elaborazione congiunta dello Stato e della Regione. L'indiscussa prevalenza del piano paesaggistico così elaborato, ripetutamente ribadita da questa Corte (tra le più recenti, sentenze n. 240, n. 229, n. 221, n. 192, n. 187, n. 45 e n. 24 del 2022; n. 261, n. 257, n. 251, n. 201, n. 164, n. 141, n. 74, n. 54 e n. 29 del 2021; n. 276 e n. 240 del 2020), non costituisce una mera petizione di principio, ma sottende quel «dovere di assicurare "che tutto il territorio sia adeguatamente conosciuto, salvaguardato, pianificato e gestito in ragione dei differenti valori espressi dai diversi contesti" (art. 135, comma 1, cod. beni culturali)». Dovere che «rinviene il suo imprescindibile presupposto nella visione d'insieme delle aree da tutelare e dei contesti in cui le medesime sono inserite» (sentenza n. 187 del 2022). I principi di elaborazione congiunta, inderogabilità e prevalenza del piano paesaggistico si impongono, quindi, al legislatore regionale, il quale non può né esplicitamente derogare ai vincoli
  • 23. 23 della pianificazione paesaggistica, né aggirarli introducendo, in assenza del piano codeciso, previsioni atte a pregiudicare le scelte condivise di tutela che nel piano stesso troveranno necessaria espressione. In definitiva, la mancanza di un piano paesaggistico frutto del pieno coinvolgimento dello Stato e della Regione e l'impossibilità di trarre dalla normativa regionale un'interpretazione tale da far ritenere comunque operanti i vincoli paesaggistici determinano l'illegittimità costituzionale della norma impugnata per violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost. in relazione al principio della necessaria copianificazione paesaggistica e, in connessione con esso, al principio di leale collaborazione. È violato, infine, anche l'art. 9 Cost. in ragione dell'evidente abbassamento del livello di tutela paesaggistica derivante da una previsione che estende la possibilità di ampliamento dei fabbricati rurali, senza considerare gli effetti sul paesaggio. TESTO SENTENZA 251/2022: https://www.eius.it/giurisprudenza/2022/696 Sanatorie opera abusive in aree vincolate la legge regionale non può derogare alle norme nazionali (Giurisprudenza Costituzionale) La Corte Costituzionale con sentenza n° 252 del 19 dicembre2022 ha dichiarato la incostituzionale di una norma regionale per la quale il legislatore regionale intendeva fornire l'interpretazione autentica dell'art. 24 della legge reg. Siciliana n. 15 del 2004, che ha recepito in Sicilia il terzo condono edilizio, previsto dall'art. 32 del d.l. n. 269 del 2003, come convertito. In forza della disposizione impugnata, la menzionata norma di recepimento deve essere interpretata nel senso che è ammissibile la sanatoria delle opere abusive «realizzate nelle aree soggette a vincoli che non comportino inedificabilità assoluta» LA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE Va premesso che la disposizione impugnata, a dispetto della qualificazione fornita dal legislatore regionale, ha carattere innovativo perché - consentendo, con efficacia retroattiva, la sanatoria delle opere realizzate nelle aree soggette a vincoli di inedificabilità relativa - è in evidente contrasto con quanto stabilito dalla disposizione che intende interpretare. è ben vero che la disposizione impugnata, nella sua portata innovativa, è espressione della competenza statutaria primaria della Regione Siciliana nelle materie dell'urbanistica e della tutela del paesaggio (art. 14, primo comma, lettere f ed n), tuttavia è altresì vero che essa, ai sensi dello stesso art. 14, deve essere esercitata «senza pregiudizio» delle riforme economico-sociali, che assurgono, dunque, a limite "esterno" della potestà legislativa primaria. Le "grandi riforme" sono quindi individuate, nel caso di specie, dal legislatore nazionale nell'esercizio delle sue competenze esclusive in materia di ambiente (art. 117, secondo comma, lettera s, Cost.). Infatti, questa Corte ha più volte affermato che, in relazione alle competenze legislative di tipo primario previste dagli statuti speciali, lo spazio di intervento affidato al legislatore regionale, con riguardo alla disciplina del condono edilizio, è circoscritto - oltre che dal limite della materia penale - da «quanto è immediatamente riferibile ai principi di questo intervento eccezionale di "grande riforma" (il titolo abilitativo edilizio in sanatoria, la determinazione massima dei fenomeni condonabili)» (sentenza n. 196 del 2004; in senso conforme, sentenza n. 232 del 2017). In riferimento al caso in esame, assurgono pertanto a norme di grande riforma economico-sociale le previsioni statali relative alla determinazione massima dei fenomeni condonabili, cui devono
  • 24. 24 senz'altro ricondursi quelle che individuano le tipologie di opere insuscettibili di sanatoria ai sensi dell'art. 32, comma 27, del d.l. n. 269 del 2003, come convertito, incluso il limite di cui alla lettera d). Quest'ultimo, infatti, è stato introdotto dal legislatore statale nell'esercizio della competenza legislativa esclusiva, di cui all'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost. La diposizione impugnata eccede quindi i limiti della potestà legislativa primaria della Regione Siciliana sanciti dallo statuto di autonomia. In ragione di quanto sin qui illustrato, deve essere dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 1, comma 1, della legge reg. Siciliana n. 19 del 2021 per violazione degli artt. 117, secondo comma, lettera s), Cost. e 14 dello statuto della Regione Siciliana. TESTO SENTENZA 252/2022: https://www.eius.it/giurisprudenza/2022/697
  • 25. 25 CACCIA Divieto di caccia nei valichi montani (Giurisprudenza Costituzionale) Il TAR Lombardia ha sollevato questione di costituzionalità su norma regionale che disciplina la caccia nelle zone di valico di montagna in contrasto con la disciplina nazionale sulla caccia. In particolare la questione relativa all'art. 43, comma 3, della legge reg. Lombardia n. 26 del 1993 è stata posta per contrasto con l'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., in relazione alla norma interposta dell'art. 21, comma 3, della legge n. 157 del 1992 (16), poiché la norma censurata restringe il divieto di caccia sui valichi interessati dalle migrazioni aviarie al solo comparto di maggior tutela della zona faunistica alpina e non in assoluto, per tutti i valichi di montagna interessati dal sorvolo delle specie migratorie, come previsto dall'art. 21 citato, che sottopone a protezione tutti i valichi nell'arco di un chilometro. LA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE La Corte Costituzionale con sentenza n° 254 del 20 dicembre 2022 ha dichiarato fondata la eccezione di costituzionalità avanzata dal TAR sulla norma regionale in questione. La norma censurata circoscrive il divieto di caccia sui valichi montani attraversati dall'avifauna ai soli valichi che si trovano nel comparto di maggior tutela della zona faunistica delle Alpi. Il comparto corrisponde ad una suddivisione del territorio regionale alpino ai sensi dell'art. 27, comma 2-bis, della stessa legge reg. Lombardia n. 26 del 1993, che prevede l'istituzione «all'interno dei comprensori alpini di caccia [di] due distinti comparti venatori, denominati l'uno zona di maggior tutela e l'altro zona di minor tutela, con l'esercizio della caccia differenziato in relazione alla peculiarità degli ambienti e delle specie di fauna selvatica ivi esistenti e meritevoli di particolare tutela». L'art. 21, comma 3, della legge n. 157 del 1992, individuato quale norma interposta della questione di legittimità costituzionale, invece, non fa distinzione alcuna tra i valichi, ponendo un divieto di caccia nel raggio di mille metri per tutti quelli attraversati dalla fauna migratoria. La disposizione statale è ricondotta dalla Regione alla materia della caccia sotto il profilo della tutela della pubblica incolumità. Essa attiene, invece, all'ambiente ed integra uno standard minimo di protezione prescritto dal legislatore nazionale nell'esercizio della competenza esclusiva di cui all'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., che funge da limite al potere legislativo delle regioni e delle provincie autonome nel senso che esse, nell'esercizio delle proprie competenze che concorrono con quella dell'ambiente, possono dettare prescrizioni solo nel senso dell'innalzamento della tutela (sentenze n. 158 del 2021 e n. 66 del 2018). In tal senso depone la stessa formulazione letterale dell'art. 21 citato, che qualifica il valico tutelabile in relazione alla presenza di fauna da proteggere. D'altronde, lo specifico interesse alla tutela degli uccelli migratori si rinviene anche nell'art. 1, comma 5, della stessa legge n. 157 del 1992 che affida alle regioni e alle province autonome, in attuazione delle direttive concernenti la conservazione degli uccelli selvatici, all'epoca succedutesi (n. 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, n. 85/411/CEE della Commissione, del 25 luglio 16 https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1992-02- 11;157~art22!vig=#:~:text=LEGGE%2011%20febbraio%201992%2C%20n.%20157%20- %20Normattiva,legge%3A%2011-3- 1992%20%28Ultimo%20aggiornamento%20all%27atto%20pubblicato%20il%2018%2F01%2F2021%29
  • 26. 26 1985, e n. 91/244/CEE della Commissione, del 6 marzo 1991), il compito di istituire lungo le rotte di migrazione dell'avifauna zone di protezione per le soste durante il transito. È evidente, dunque, l'attenzione del legislatore a proteggere le specie in questione nel delicato momento della migrazione, assicurando delle zone adeguate per le soste come prescritto dall'art. 1, comma 5, della stessa legge n. 157 del 1992 e inibendo la caccia sui valichi che vengono attraversati dalle rotte migratorie, con conseguente attrazione dell'art. 21, comma 3, della legge n. 157 del 1992, che prevede tale divieto di caccia, nel novero delle disposizioni che prescrivono standard minimi di tutela ambientale che il legislatore regionale non può derogare in peius. IL DIVIETO DI CACCIA NEI VALICHI MONTANI è ASSOLUTO E NON RIENTRA NELLE POSSIBILIT DEROGHE DELLA PIANIFICAZIONE FAUNISTICA VENATORIA REGIONALE La Sentenza della Corte qui esaminata affronta anche un altro tema relativo al rapporto tra il divieto assoluto del comma 3 articolo 21 legge 157/1997 e la ponderazione degli interessi tra tutela avifauna e diritto di caccia tipica della pianificazione faunistica venatoria ex articolo 10 legge 157/1992 che al comma 3 afferma: “Il territorio agro-silvo-pastorale di ogni regione é destinato per una quota dal 20 al 30 per cento a protezione della fauna selvatica, fatta eccezione per il territorio delle Alpi di ciascuna regione, che costituisce una zona faunistica a sé stante ed é destinato a protezione nella percentuale dal 10 al 20 per cento. In dette percentuali sono compresi i territori ove sia comunque vietata l'attività venatoria anche per effetto di altri leggi o disposizioni.” Sul punto la Corte Costituzionale nella sentenza qui esaminata ricorda che il divieto posto dall'art. 21, comma 3, della legge n. 157 del 1992 si atteggia a divieto di caccia assoluto, che sfugge al bilanciamento degli interessi proprio del piano faunistico e intende prevenire un'attività che, se autorizzata nei confronti degli uccelli in transito, potrebbe trasformarsi, per la concentrazione degli esemplari, in un consistente impoverimento della specie interessata. In altri termini, la protezione del valico montano è fuori dalla logica della composizione di interessi a cui è preposta la pianificazione faunistica, e il suo territorio impone un divieto di caccia assoluto in ragione del fattore naturale costituito dalla circostanza obiettiva dell'esistenza di rotte migratorie dell'avifauna. Una protezione siffatta è funzionale a rendere effettiva la conservazione degli uccelli selvatici a cui è informata l'intera legge n. 157 del 1992, che pone la regolamentazione dell'attività venatoria in posizione recessiva rispetto alla tutela delle specie, ed è coerente con la direttiva 2009/147/CE. Quest'ultima, al considerando numero 4, prevede infatti che «[l]e specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri sono in gran parte specie migratrici. Tali specie costituiscono un patrimonio comune e l'efficace protezione degli uccelli è un problema ambientale tipicamente transnazionale, che implica responsabilità comune». L'art. 5 di tale direttiva vieta l'uccisione di tutti gli uccelli che vivono naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri e il successivo art. 9, invocato quale norma interposta in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost., prevede le possibili deroghe adottabili dagli Stati membri, nessuna delle quali può giustificare la caccia alle specie migratorie sui valichi di montagna. Si potrebbe porre il problema se il divieto di caccia sui valichi di montagna debba riguardare soltanto l'avifauna o l'assoluto divieto di attività venatoria, ma tutta la materia dei divieti di cui al ricordato art. 21 della legge n. 157 del 1992, in nessun caso fa distinzioni tra le specie cacciabili anche per evidenti ragioni di controllo dell'attività venatoria.
  • 27. 27 In conclusione, quindi, il divieto di caccia sui valichi montani percorsi dall'avifauna, essendo posto a salvaguardia della specifica e puntuale esigenza di tutela derivante dall'esistenza della rotta migratoria, esula dalle percentuali di territorio tutelabile ai sensi dell'art. 10, comma 3, della legge n. 157 del 1992, avente ad oggetto il bilanciamento di interessi operato con la pianificazione faunistica. TESTO SENTENZA 254/2022: https://www.eius.it/giurisprudenza/2022/700
  • 28. 28 EFFETTO SERRA Rapporto sui sussidi alle fonti fossili (Documentazione Nazionale) Rapporto di Legambiente che dimostra come in tema di trasferimenti di bilancio e agevolazioni fiscali legate alla produzione e all’uso delle fonti fossili nei Paesi del G20 il sostegno è passato da 147 miliardi di dollari nel 2020 a 190 miliardi nel 2021. Mentre il sostegno ai produttori è passato da 17 miliardi di dollari nel 2019 a 64 miliardi nel 2021, con un aumento di quasi il 50% su base annua. E la stima della spesa per il sostegno ai consumatori è passata da 93 miliardi di dollari nel 2020 a 115 miliardi nel 2021. Sussidi che hanno in parte compensato le perdite dei produttori dovute al controllo dei prezzi interni, mentre, con l’aumento dei prezzi globali dell’energia dalla fine del 2021 l’industria dell’Oil & Gas sta avendo entrate da record. L’Agenzia Internazionale per l’Energia confrontando i prezzi sui mercati internazionali e i prezzi pagati dai consumatori domestici, mantenuti bassi grazie all’intervento dei governi, rileva che nelle 42 economie monitorate il sostegno ai consumatori è arrivato a 531 miliardi di dollari nel 2021, più del triplo del livello del 2020, trainato dall’impennata dei prezzi dell’energia. E come questi, destinati a sostenere le famiglie a basso reddito, tendono spesso a favorire le famiglie più ricche che utilizzano più carburante ed energia. Secondo l’analisi congiunta OECD e IEA “Fossil fuel support by energy product” (17) il sostegno complessivo dei Governi ai combustibili fossili nei 51 paesi - Ocse, G20 e altre 33 economie che rappresentano circa l’85% della fornitura totale di energia del mondo - è passato da 362,4 miliardi nel 2020 a 697,2 miliardi di dollari nel 2021. Alcuni esempi tratti dal Rapporto ENERGIA Esempio significativo il sistema di incentivi per la transizione energetica alle rinnovabili, il capacity market. Prendendo in analisi le aste dal 2022 al 2024 emerge che alla nuova capacità per impianti alimentati a gas fossile è andato sempre tra il 69% e il 99,8% del sussidio, beneficiando in totale di circa 570 milioni in tre anni; mentre le energie rinnovabili (solare) e gli accumuli sono andati solamente 73,7 milioni in tre anni. Il solare, in particolare, ha beneficiato solamente di un sussidio tra lo 0,2% e lo 0,8% per la nuova capacità assegnata pari a 2,6 milioni di euro. Alla luce del voto sulla Tassonomia Verde nei prossimi anni tali sussidi rischierebbero di diventare in parte o completamente Sussidi Ambientalmente Favorevoli (SAF). Fra le 6 voci, la più rilevante è rappresentata dal Capacity Market che vale 15 miliardi di euro in 15 anni a partire dal 2022, circa 1 miliardo all’anno che andrà per la maggior parte alle centrali a gas. In media, si tratta quindi di circa 2,4 miliardi ogni anno che rischierebbero di essere considerati ambientalmente favorevoli pur non essendolo TRASPORTI Per i trasporti, altro esempio, tra le voci di spesa rendicontate al 2021 ve ne sono alcune che oggigiorno, alla luce dell’emergenza climatica, non sono più giustificabili, come le esenzioni sull’accisa sui carburanti per la navigazione aerea, che non tiene in considerazione il fatto che per voli nazionali esistono alternative più sostenibili, e la riduzione della tassa automobilistica per GPL e metano, nonostante oggi si conoscano bene gli impatti ambientali anche di questi carburanti. Sussidi pari a circa 12,2 miliardi di euro, oltre 4 miliardi in meno rispetto al 2020, il cui conto 17 https://www.oecd.org/fossil-fuels/
  • 29. 29 ammontava a 16,6 miliardi. Trend che dimostra la fattibilità da un anno all’altro nel ripensare il sistema dei sussidi, con l’opportunità, fin qui mancata, di riallocare risorse in attività che guardano ad un futuro sostenibile. Tra il 2020 e il 2022 lo Stato italiano (comprese Regioni e Comuni) ha speso oltre 3 miliardi di euro di “bonus auto”, elettriche e non, senza neppure aver ottenuto un rilancio delle vendite rispetto al 2019. Una spesa pro capite superiore alla Germania che, sempre spendendo 3 miliardi in 3 anni, ma solo veicoli elettrici soprattutto aziendali, ha immatricolato 5 volte più auto a batteria di noi. EDILIZIO Sono oltre 12,5 i miliardi di euro destinati al settore, che impediscono o rallentano una vera innovazione del patrimonio edilizio. Fra questi l’Eco Bonus che, consentendo l’accesso all’incentivo anche alle caldaie e alle pompe di calore a gas, di fatto contribuisce alla scarsa innovazione del settore, rendendo più difficile la lotta contro l’emergenza climatica. AGRICOLTURA Con oltre 2 miliardi di euro è sicuramente costituita dalla PAC, che risulta essere destinata per la maggior parte ad aziende che praticano agricoltura e allevamento intensivi e che, per di più, non richiede impegni da parte degli agricoltori e allevatori in pratiche benefiche per il clima e per l’ambiente in quanto l’erogazione del pagamento è intaccato solo in misura marginale dall’eventuale mancato rispetto del greening. Come confermato anche recentemente dalla Corte dei Conti europea, però, l’attività agricola ha un forte impatto ambientale e la PAC stessa risulta essere inefficace nello stimolare il contrasto ai cambiamenti climatici in questo settore. il pagamento di base sostiene un settore con notevoli esternalità negative. TESTO RAPPORTO: https://greenreport.it/wp-content/uploads/2022/11/Stop-sussidi-ambientalmente-dannosi- 2022_Legambiente.pdf Stato dei Ghiacciai in Italia (Documentazione Nazionale) Secondo un Rapporto promosso da Legambiente lo zero termico, il 25 luglio 2022, ha raggiunto il record sulle Alpi con 5184 metri, e ad ottobre ancora si attestava sui 4000 metri di quota. Numeri del tutto anomali, considerato che normalmente nel mese di agosto la quota dello zero termico dovrebbe aggirarsi sui 3500 metri. I mesi scorsi hanno segnato sulle Alpi altri primati, allarmanti anche per le comunità e l’economia: per la prima volta tutte le località turistiche su ghiacciaio dove in estate si poteva sciare, sono state costrette a chiudere le piste; per la prima volta le discese autunnali di Coppa del Mondo di sci alpino sui ghiacciai tra Zermatt e Cervinia sono state annullate, per la prima volta nella loro vita professionale parecchie guide alpine, in conseguenza dell’aumentata pericolosità dei tracciati, hanno dovuto rinunciare agli accompagnamenti sul monte Bianco e sul monte Rosa. Gli impatti dell’estate 2022 su neve, ghiacciai, permafrost ed ecosistemi sono stati descritti in questo report da Edoardo Cremonese, prendendo come esempio la Valle d’Aosta. In un anno così particolare, la Carovana è tornata a visitare i ghiacciai alpini. Nel Report, tutti i ghiacciai osservati durante le tappe della Carovana sono descritti approfonditamente dal punto di vista scientifico nelle schede curate da Stefano Perona e colleghi. Per ciascun ghiacciaio sono illustrati i consistenti cambiamenti rilevati. Il monitoraggio evidenzia come e quanto nell’intero arco alpino i ghiacciai siano a rischio, in piena emorragia, sempre più
  • 30. 30 minacciati dagli effetti della crisi climatica. La perdita di superficie e spessore, porta alla disgregazione in corpi glaciali più piccoli, confinati alle quote più elevate, e al collasso superficiale per accelerata fusione delle maggiori masse glaciali. TESTO RAPPORTO: http://www.legambiente.it/wp-content/uploads/2022/12/Rapporto-carovana- ghiacchiai_2022.pdf Rapporto su investimenti in infrastrutture per la transizione alla neutralità climatica (Documentazione Internazionale) Secondo uno studio pubblicato su Climate Policy (18) per garantire una decarbonizzazione sufficientemente rapida per raggiungere gli obiettivi dell'accordo di Parigi, gli investimenti in infrastrutture verdi dovranno aumentare di circa il 2% del PIL mondiale all'anno, secondo l'Agenzia internazionale per l'energia. Una parte significativa di tali investimenti dovrà essere finanziata con risorse pubbliche, alimentando forti tensioni tra le esigenze di consolidamento dopo gli elevati disavanzi durante la pandemia e la necessità di aumentare gli investimenti. L'investimento pubblico aggiuntivo necessario per raggiungere gli obiettivi climatici dell'Unione europea è di circa lo 0,6% del PIL all'anno durante questo decennio, che potrebbe aumentare se la transizione verde viene accelerata a causa dell'invasione russa dell'Ucraina. Il risanamento del bilancio può essere effettuato a un ritmo moderato in linea con le norme di bilancio dell'UE se tali norme sono interpretate in modo flessibile, ma i precedenti episodi di risanamento hanno comportato importanti tagli agli investimenti pubblici. La esclusione degli investimenti verdi netti dagli indicatori di bilancio utilizzati per misurare il rispetto delle norme di bilancio, potrebbe essere una regola d’oro verde quale opzione più promettente per affrontare le suddette tensioni e fornirebbe un incentivo positivo per intraprendere tali investimenti. Tuttavia, l'impatto incerto sulla crescita della spesa pubblica verde ei rischi per la crescita derivanti dai cambiamenti climatici creano difficili compromessi nei paesi fiscalmente più deboli. Una migliore politica di regolamentazione e un prezzo più elevato per le emissioni dovrebbero parallelamente incentivare gli investimenti verdi privati e ridurre i costi pubblici. Questi ingredienti dovrebbero essere combinati per formare un "patto fiscale verde". Alla suddetta regola d’oro verde occorre aggiungere la eliminazione delle sovvenzioni ai combustibili fossili e gli investimenti privati nel clima dovrebbero essere incentivati attraverso una tassazione e una regolamentazione adeguate. TESTO STUDIO: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/14693062.2022.2147893 18 https://www.tandfonline.com/journals/tcpo20
  • 31. 31 Accordo provvisorio sul sistema di scambio di quote di emissione dell'UE e sul Fondo sociale per il clima (Normativa Comunitaria) Il Consiglio e il Parlamento europeo hanno raggiunto un accordo politico provvisorio su importanti proposte legislative del pacchetto "Pronti per il 55%" per ridurre ulteriormente le emissioni e affrontarne le conseguenze sociali. L'accordo è provvisorio in attesa dell'adozione formale da parte di entrambe le istituzioni. Per i passaggi che hanno portato all’accordo vedi anche a questo LINK https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-a-european-green-deal/file-social-climate-fund Vedi in particolare Parere Comitato Economico Sociale sul Fondo Sociale per il Clima https://webapi2016.eesc.europa.eu/v1/documents/EESC-2021-04774-00-00-AC-TRA- IT.docx/content SULLO SCAMBIO QUOTE EMISSIONI Il Consiglio e il Parlamento hanno concordato di accrescere l'ambizione generale, portando al 62% (attualmente copre circa il 40% delle emissioni totali di CO₂ dell'UE) la riduzione delle emissioni entro il 2030 nei settori coperti dal sistema EU ETS. I colegislatori hanno convenuto una modifica della base del massimale globale di emissioni nell'arco di due anni, rispettivamente di 90 e 27 milioni di quote, e l'aumento del tasso di riduzione annuale del 4,3% all'anno dal 2024 al 2027 e del 4,4 dal 2028 al 2030 ("fattore di riduzione lineare"). La riserva stabilizzatrice del mercato sarà rafforzata mantenendo anche dopo il 2023 il tasso di immissione annuale delle quote più elevato (24%) e definendo una soglia di 400 milioni di quote. Entro il 31 dicembre 2026 la Commissione valuterà la possibilità di includere il settore dell'incenerimento dei rifiuti urbani nel sistema ETS, al fine di procedere all'inclusione a partire dal 2028, e valuterà la necessità di un'opzione di non partecipazione fino al 2031. SCAMBIO QUOTE E SETTORE MARITTIMO Il Consiglio e il Parlamento hanno convenuto di inserire le emissioni del trasporto marittimo nell'ambito di applicazione del sistema EU ETS. Hanno concordato di introdurre gradualmente l'obbligo per le società di navigazione di restituire le quote: il 40% per le emissioni verificate dal 2024, il 70% per il 2025 e 100% per il 2026. La proposta di regolamento che fa parte dell’accordo, iniziativa FuelEU Maritime, prevede la fissazione di un limite massimo al tenore di gas a effetto serra dell'energia utilizzata dalle navi che fanno scalo nei porti europei. Inoltre, verrà prevista l'imposizione di una sanzione pecuniaria a carico delle navi, nel caso in cui l'infrastruttura di Onshore Power Supply (OPS: alimentazione a terra) non sia disponibile in un porto. La maggior parte delle navi di grandi dimensioni saranno incluse nell'ambito di applicazione dell'EU ETS fin dall'inizio. Le grandi navi d'altura di stazza lorda superiore a 5000 tonnellate saranno incluse nel "regolamento MRV" concernente il monitoraggio, la comunicazione e la verifica delle emissioni di CO2 generate dal trasporto marittimo a partire dal 2025 e nell'EU ETS a partire dal 2027. Le navi per il trasporto di merci varie e le navi d'altura di stazza lorda compresa tra 400 e 5 000 tonnellate saranno incluse nel regolamento MRV a partire dal 2025 e la loro inclusione nell'EU ETS sarà riesaminata nel 2026. Inoltre, l'accordo tiene conto delle specificità geografiche, propone misure transitorie per le piccole isole, le navi di classe ghiaccio e le tratte che riguardano regioni ultraperiferiche e sono
  • 32. 32 soggette a obblighi di servizio pubblico, e rafforza le misure volte a contrastare il rischio di evasione nel settore marittimo. Alcuni Stati membri con un numero relativamente elevato di società di navigazione riceveranno inoltre il 3,5% del massimale delle quote messe all'asta da distribuire tra loro. I colegislatori hanno convenuto di includere le emissioni diverse dalla CO₂ (metano e N2O) nel regolamento MRV a partire dal 2024 e nell'EU ETS a partire dal 2026. Gli armatori contestano (19) questa proposta per due ragioni: 1. la prima, è che il sistema Ets per il trasporto su terra sarà avviato dopo rispetto a quello sulle navi. 2. La seconda è che sotto il regime Ets non ci saranno solo le emissioni di CO2, "ma anche quelle di metano”: così nel mirino non finiscono solo le navi alimentate dal carburante tradizionale, ma anche quelle a gas naturale liquefatto, che allo stato attuale rappresentano il 63% del portafoglio ordini globale per le nuove portacontainer, proprio perché in attesa della disponibilità (che oggi non c’è) di idrogeno verde, ammoniaca o biogas, tutti gli armatori si sono tuffati sul Gnl perché rappresenta un carburante di transizione, non del tutto green, ma sicuramente meno inquinante del bunker. Secondo i broker inglesi della Braemar, l’applicazione degli Ets rappresenterebbe per gli armatori un ricarico da 2 a 70 euro per ogni tonnellata di gas, dipende dalla capacità o meno dei motori di trattenere le fughe di metano non bruciato. Inoltre, secondo ICS (associazione armatoriale internazionale -20) è deludente in questo accordi la mancata inclusione nella proposta di investimenti in ricerca e sviluppo, in un momento in cui l'International Energy Agency e la nuova amministrazione USA stanno evidenziando che la riduzione delle emissioni sarà possibile solo con lo sviluppo di tecnologie che attualmente non esistono. Tutto questo, sempre secondo ICS, non fa che dimostrare che c'è bisogno del fondo da cinque miliardi di dollari per la ricerca in campo marittimo dell'IMO Secondo la Commissione UE l’obiettivo della proposta è quello di creare un mercato per i combustibili alternativi sostenibili e le tecnologie a basse emissioni di carbonio, predisponendo nel contempo l'infrastruttura adeguata, per garantire un'ampia diffusione di veicoli e navi a emissioni zero. FONDO SOCIALE PER IL CLIMA Il Consiglio e il Parlamento hanno convenuto di istituire un Fondo sociale per il clima (sulla base della proposta di Regolamento avanzata dalla Commissione 21) a sostegno delle famiglie, delle microimprese e degli utenti dei trasporti che sono vulnerabili, per far fronte alle ripercussioni sui prezzi dovute alla creazione di un sistema di scambio di quote di emissione per i settori degli edifici e del trasporto stradale e i combustibili per altri settori. Il Consiglio e il Parlamento hanno convenuto che il Fondo farebbe parte del bilancio dell'UE, alimentato da entrate con destinazione specifica esterne fino a un importo massimo di 65 miliardi di euro. Questa architettura di bilancio consente al Fondo di beneficiare di una serie di garanzie connesse al bilancio europeo, senza riaprire il quadro finanziario pluriennale dell'UE. 19 https://www.themeditelegraph.com/it/transport/intermodal-and- logistics/2022/11/30/news/armatori_ue_ets_dal_2024_un_danno_per_le_autostrade_del_mare-12278468/ 20 https://www.informare.it/news/gennews/2021/20210973-Commissione-UE-conferma-inclusione-shipping-sistema- ETS.asp 21 http://documenti.camera.it/apps/commonServices/docubridge.ashx?url=COM_2021_568_1_IT_ACT_part1_v5.pdf&p =Atti%20UeCommissione%20Uepdf202205%20-%20MAGGIO