Esposto luglio 2014 impianto trattamento rifiuti Saliceti Vezzano Ligure
1. Alla Procura della Repubblica presso il Tribunale della Spezia
ESPOSTO
I sottoscritti cittadini espongono quanto segue
Dall’agosto 2008 insiste sul territorio del Comune di Vezzano un impianto riservato al trattamento
di rifiuti urbani indifferenziati, non pericolosi, per la trasformazione in combustibile da utilizzare
nella produzione di energia alternativa.
Nell’impianto, come dichiarato nelle specifiche progettuali di Acam SpA (ALLEGATO 1), “i
camion provenienti dal percorso di raccolta del rifiuto indifferenziato, controllati e pesati,
conferiscono il carico all’interno dell’impianto con accesso mediante portoni a chiusura rapida.
Tutte le operazioni, comprese quelle di scarico dei rifiuti, sono eseguite al chiuso in un ambiente
costantemente depressurizzato per evitare fuoriuscite di odori”.
La determina dirigenziale Settore Tutela Ambientale della Provincia della Spezia n. 170 del 2005
(ALLEGATO 2) che ha autorizzato l’impianto in oggetto prevedeva tra le altre la seguente
prescrizione:
“[...] 2.2.1 in ottemperanza alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 851 del 02.08.2004:[...] la
realizzazione della rete fognaria di connessione all'impianto di depurazione, che sarà
opportunamente potenziato, dovrà essere contestuale alla realizzazione dell'impianto;[...].
[...]2.2.7 in fase di esercizio dovrà essere mantenuto regime di funzionamento del sistema di
estrazione e trattamento aria tale da assicurare abbattimento delle emissioni con efficacia tale da
impedire che le sostanze odorigene raggiungano, presso i recettori più prossimi all'impianto,
concentrazioni superiori al limite di odorabilità;[...]”
Sulla base della successiva determina dirigenziale n. 46 del 03/04/2013 del Settore Tutela
Ambientale Provincia della Spezia, il dirigente comunicava, con nota prot. 18356 del 04/04/2013
(ALLEGATO 3), ad Acam che:
“in base alle predette determinazioni si precisa che:
1. l’attività deve essere condotta esclusivamente all’interno dell’impianto mantenendo chiusi i
portelloni;
2. i mezzi di trasporto dei rifiuti non devono stazionare all’esterno dell’impianto;
2. 3. i rifiuti in ingresso separati in frazione secca e umida dalla stazione di triturazione e vagliatura
dovranno essere conferiti a destinazione di norma entro le successive 24 ore e solo in casi
particolari (periodi festivi) entro 48 ore;
4. dovrà essere effettuata la disinfestazione contro gli insetti molesti sia all’interno che all’esterno
dell’impianto;
5. dovrà essere adottata qualsiasi misura ritenuta necessaria a limitare la proliferazione di insetti e
lo sviluppo di odori molesti.
6. Il perdurare di situazioni di fastidio potrà comportare l’applicazione di quanto previsto dall’art.
208 comma 13 lettera b9 del D. lgs 152/2006”.
A quanto sopra occorre ricordare quanto previsto dal Decreto Ministeriale 29 gennaio 2007 parte 5:
“Linee guida per l’individuazione e l’utilizzazione delle migliori tecniche disponibili per gli
impianti di selezione, produzione di CDR”1 che fissa (vedi pagina 75) modalità di gestione e limiti
alle emissioni odorigene per gli impianti come quello in oggetto. Allo stato attuale, agli scriventi,
non risultano rispettate neppure queste prescrizioni.
In data 28 agosto 2012 un gruppo di cittadini residenti nelle aree limitrofe all’impianto in oggetto
dopo mesi di emissioni odorigene nauseabonde presentarono un primo esposto alla Procura del
Tribunale della Spezia (ALLEGATO 4). La fondatezza dei fatti riportati nell’esposto era
confermata dalla decisione del responsabile area Ambiente del Comune di Vezzano Ligure di
avviare un procedimento: “finalizzato ad accertare la sussistenza dei presupposti dell’esposto con
richiesta di acquisizione di documentazione presso la Provincia della Spezia ed altri Organi
preposti, relativi a tutti i monitoraggi eseguiti per il controllo delle emissioni in atmosfera
dell’impianto e l’efficienza del sistema di abbattimento odori ed unità odoro metriche, ammoniaca
e SOV [...]”.
A tutt’oggi nessuna misura concreta è stata posta per limitare le emissioni odorigene che anzi,
nonostante la lunga manutenzione che ha avuto l’impianto dopo la sua riapertura, sono riprese.
Il perdurare delle emissioni odorigene costituisce elemento indiziario significativo della continuata
violazione delle prescrizioni previste sia dalla determina del 2005 che del 2013, sopra elencate.
1
http://www.provincia.fe.it/download/LG%20MTD%20Impianti%20Selezione,CDR%20e%20RAEE_%20ott%2006.pdf?se
rver=sd2.provincia.fe.it&db=/intranet/internet.nsf&uid=39A9D9E35C82DBCBC125789D00335AC6
3. Il perdurare da moltissimo tempo, praticamente da oltre 3 anni delle suddette emissioni odorigene
configura un potenziale danno sanitario ai cittadini residenti. Si vuole qui ricordare che l’odore (a
prescindere dalla sua origine) è di per se stessa una fonte inquinante, come dimostra
il manuale dell’APAT “Metodi di misura delle emissioni olfattive”.
Tutta la più autorevole pubblicistica scientifica in materia ha dimostrato che:
1. la percezione dell'odore è un processo fisiologico che ha un impatto sulla codificazione delle
immagini da parte del nostro cervello, in altri termini l’odore percepito viene associato a date
immagini;
2. la percezione dell’odore ha un impatto sulla nostra psiche associando odori a ricordi
ed emozioni.
Come afferma l’Arpat Toscana2 : “ la percezione del disagio è esclusivamente di natura personale e
può anche diventare una componente di sofferenza psicologica. Il tempestivo intervento è quindi
da auspicare per contenere questa possibile risposta ansiogena, limitando la deriva e contendo così
il problema all'origine.”
È indiscutibile che visto il perdurare dei disagi dei residenti tale intervento tempestivo tardi a venire
da parte delle autorità preposte.
Questa mancato rispetto sia delle prescrizioni autorizzatorie all’impianto sopra riportate che la quasi
totale inerzia delle autorità preposte ai controlli degli impianti come quello in oggetto, si scontra
con gli indirizzi operativi che la giurisprudenza ordinaria e amministrativa da tempo ha stabilito per
il nostro Paese in materia di emissioni odorigene anomale
In particolare la giurisprudenza amministrativa (es. TAR Veneto Sez. III n. 741 del 3 maggio
2011; TAR Friuli n. 2 del 2 gennaio 2013; TAR Veneto sezione III n.573 del 5/5/2014) e
penale (es. Cassazione n. 37037 del 26 settembre 2012) avevano da tempo spiegato che:
1. per dimostrare la pericolosità delle emissioni odorigene sono sufficienti: "le dichiarazioni di testi,
specie se ...... consistano nei riferimenti a quanto oggettivamente percepito dagli stessi dichiaranti".
Quindi ai fini di fondare legalmente i provvedimenti restrittivi della attività che emette gli odori
molesti possono essere sufficienti le dichiarazioni, prodotte tramite referti medici, sulle molestie
2 http://www.arpat.toscana.it/notizie/arpatnews/2011/217-11/217-11-odori-molesti-un-problema-sempre-piu-
avvertito
4. subite dai cittadini interessati dal fenomeno, senza richiedere ulteriori monitoraggi o indagini
complesse.
2. per ridurre/eliminare le emissioni odorigene si possono utilizzare le migliori tecnologie/tecniche
disponibili per ottenere le massime performance ambientali esigibili.
3. nel caso di emissioni odorigene ripetute e che superano la normale tollerabilità si possono
applicare i limiti previsti dalla normativa USA (predisposti dalla agenzia statunitense per i
controlli ambientali: EPA), anche se non previsti dalla normativa italiana; il tutto in base
al principio di precauzione.
4. le emissioni odorigene anomale rientrano nella nozione ex lege di inquinamento atmosferico sia
secondo il più recente Testo Unico Ambientale (D. Lgs 152/2006) che nel precedente D.P.R.
203/1988.
5. anche senza limiti, ex lege, alle emissioni odorigene, la molestia prodotta da queste ultime può
essere oggetto di interventi prescrittivi da parte delle autorità preposte
Esposto quanto sopra i sottoscritti chiedono che la S.V. Ill.ma verifichi se, nei fatti narrati,
emergano responsabilità penali:
a) articolo 674 Codice Penale: getto di cose pericolose che configura un reato di pericolo, volto a
proteggere in via anticipata il bene salute.
b) articolo 256, comma 4 D. Lgs 152/2006: inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate
nelle autorizzazioni ad impianti di gestione rifiuti
b) articolo 328 Codice Penale: omissioni di atti di ufficio relativamente al mancato e tempestivo
intervento nonostante il perdurare, da anni, del forte disagio per i numerosi cittadini residenti, oltre
al possibile concorso nei reati elencati sopra a carico dei gestori dell’impianto
Tutto quanto sopra premesso, gli Esponenti chiedono alla S. V. Ill.ma di voler esaminare quanto
sopra eccepito e dedotto ed esperire le indagini meglio viste e ritenute per valutare la sussistenza dei
reati sopra evidenziati o di altre eventuali ipotesi di reato, anche alla luce della documentazione
allegata e della normativa vigente
Ai sensi dell'art.408 c.p.p., si chiede di essere avvisati in caso di richiesta di archiviazione del
presente procedimento.
Si chiede altresì, ai sensi dell'art. 406 comma 3 c.p.p., di essere informati dell'eventuale richiesta di
proroga delle indagini.
Si allegano i seguenti documenti:
5. Per il presente procedimento si elegge domicilio presso e nello studio dell'Avv. Massimo Lombardi
del Foro della Spezia, con studio ivi alla Via Rattazzi n. 60.
La Spezia,
Con Osservanza
I firmatari