Presentazione dell'avv. Daniele Pisanello (Lex Alimentaria Studio legale) sul tema delle indicazioni nutrizionali e sulla salute apposte sui prodotti alimentari, tenutasi in Milano il 31 maggio 2012.
Indicazioni sulla salute: una introduzione giuridica
1. Indicazioni
nutrizionali
e
sulla salute.
Stato dell’arte.
Seminario dell’avv. Daniele Pisanello
Milano, 31 maggio 2012
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www.lexalimentraia.eu
2. Profilo del relatore
Daniele Pisanello – Titolare di LEX ALIMENTARIA STUDIO
LEGALE, Bologna e Lecce, (www.lexalimentaria.eu)
Docente per EIPA (European Institute of Public Administration,
Luxembourg),
Docente presso Università di Bari (fac. di Giurisprudenza e di
veterinaria) e di Napoli (Fac. Tecnologie Alimentari) nel campo della
legislazione alimentare
Professore a contratto e responsabile didattico del Master di I livello in
Diritto Alimentare dell’Univ. di Torino, Fac. di Giurisprudenza (‘06-’07)
Autore della monografia “Guida alla Legislazione alimentare -
L’applicazione pratica, il controllo ufficiale, l’audit, le responsabilità, le
sanzioni, l’etichettatura, la pubblicità” di Daniele Pisanello (a cura di),
Claudio Biglia, Carlo Maria Pellicano, edizioni EPC Libri, 2010
Autore per ItaliaOggi/AgricolturaOggi, Alimenti e Bevande e EU Food
Law
2 Avv. Daniele Pisanello
3. Le proprietà salutifere: disciplina UE e nazionale
Art. 2 - Finalità dell'etichettatura dei prodotti alimentari
1. L'etichettatura e le relative modalità di realizzazione sono
Direttiva (CE) n. 2000/13 destinate ad assicurare la corretta e trasparente informazione
del consumatore. Esse devono essere effettuate in modo da:
a) non indurre in errore l'acquirente sulle caratteristiche del
La direttiva
prodotto alimentare e precisamente sulla natura, sulla
2000/13/CE impone(va) un identità, sulla qualità, sulla composizione, sulla quantità,
divieto generale di attribuire ai sulla conservazione, sull'origine o la provenienza, sul
prodotti alimentari proprietà modo di fabbricazione o di ottenimento del prodotto
medicamentose stesso;
b) non attribuire al prodotto alimentare effetti o proprietà che
indipendentemente dal loro
non possiede;
carattere ingannevole o
c) non suggerire che il prodotto alimentare possiede
meno. caratteristiche particolari, quando tutti i prodotti
alimentari analoghi possiedono caratteristiche identiche;
d) non attribuire al prodotto alimentare proprietà atte a
prevenire, curare o guarire una malattia umana nè
D.Lgs. n. 109/1992 accennare a tali proprietà, fatte salve le disposizioni
comunitarie relative alle acque minerali ed ai prodotti
alimentari destinati ad un'alimentazione particolare.
D.Lgs. n. 206/2005 2. I divieti e le limitazioni di cui al comma 1 valgono anche per la
presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari.
(Codice del consumo)
La violazione di questa disposizione è
punita con la sanzione amministrativa
pecuniaria da € 3.000 a € 18.000
3 Avv. Daniele Pisanello
4. (segue)
Art. 21.1 – Pratica commerciale ingannevole
Direttiva (CE) n. 2000/13 E' considerata ingannevole una pratica commerciale che contiene
informazioni non rispondenti al vero o, seppure di fatto
corretta, in qualsiasi modo, anche nella sua presentazione
La direttiva
complessiva, induce o e' idonea ad indurre in errore il
2000/13/CE impone(va) un consumatore medio riguardo ad uno o piu' dei seguenti
divieto generale di attribuire ai elementi e, in ogni caso, lo induce o e' idonea a indurlo ad
prodotti alimentari proprietà assumere una decisione di natura commerciale che non
medicamentose avrebbe altrimenti preso:
indipendentemente dal loro a) l'esistenza o la natura del prodotto;
carattere ingannevole o b) le caratteristiche principali del prodotto, quali la sua
meno. disponibilita', i vantaggi, i rischi, l'esecuzione, la
composizione, gli accessori, l'assistenza post-vendita al
consumatore e il trattamento dei reclami, il metodo e la data
di fabbricazione o della prestazione, la consegna, l'idoneita'
allo scopo, gli usi, la quantita', la descrizione, l'origine
D.Lgs. n. 109/1992 geografica o commerciale o i risultati che si possono
attendere dal suo uso, o i risultati e le caratteristiche
fondamentali di prove e controlli effettuati sul prodotto;
D.Lgs. n. 206/2005 (omissis)
(Codice del consumo) La violazione di questa disposizione è punita
con la sanzione amministrativa pecuniaria
da € 5.000 a € 500.000
4 Avv. Daniele Pisanello
5. (segue)
Direttiva (CE) n. 2000/13
La direttiva
2000/13/CE impone(va) un Art. 21.3 –
divieto generale di attribuire ai E' considerata scorretta la pratica commerciale che,
prodotti alimentari proprietà riguardando prodotti suscettibili di porre in pericolo la
medicamentose salute e la sicurezza dei consumatori, omette di darne
indipendentemente dal loro notizia in modo da indurre i consumatori a trascurare le
normali regole di prudenza e vigilanza.
carattere ingannevole o
meno. Art. 21.4 –
E' considerata, altresi', scorretta la pratica commerciale che,
in quanto suscettibile di raggiungere bambini ed
adolescenti, puo', anche indirettamente, minacciare la
loro sicurezza.
D.Lgs. n. 109/1992
La violazione di questa disposizione è
punita con la sanzione amministrativa
D.Lgs. n. 206/2005
pecuniaria da € 50.000 a € 500.000
(Codice del consumo)
5 Avv. Daniele Pisanello
6. (segue)
Direttiva (CE) n. 2000/13 Reg. n.1924/2006 Reg.n. 1169/2011
La direttiva “l'inserimento volontario
2000/13/CE impone(va) un di dichiarazioni
divieto generale di attribuire ai nutrizionali relative alle
prodotti alimentari proprietà proprietà salutari degli
medicamentose alimenti nelle etichette
indipendentemente dal loro dovrebbe essere
carattere ingannevole o conforme a quanto
meno. stabilito nel regolamento
(CE) n. 1924/2006 del
Parlamento europeo e del
D.Lgs. n. 109/1992 Consiglio, del 20 dicembre
2006, relativo alle
dichiarazioni nutrizionali e
D.Lgs. n. 206/2005 sulla salute fornite sui
(Codice del consumo) prodotti alimentari”
6 Avv. Daniele Pisanello
8. Campo di applicazione della disciplina UE sui
claims
Si applica alle indicazioni nutrizionali e sulla salute figuranti in comunicazioni
commerciali, sia nell'etichettatura sia nella presentazione o nella pubblicità dei
prodotti alimentari forniti al consumatore finale.
Il regolamento si applica anche ai prodotti alimentari destinati a ristoranti,
ospedali, scuole, mense e servizi analoghi di ristorazione di collettività
Il regolamento, come modificato nel 2008, non sembra distinguere tra prodotti
preconfezionati, sfusi, pre-incartati:
Tuttavia si prevede che “Nel caso di alimenti non preconfezionati
(compresi i prodotti freschi, quali frutta, verdura o pane) destinati alla
vendita al consumatore finale o a servizi di ristorazione di collettività e
nel caso di alimenti confezionati sul luogo di vendita su richiesta
dell’acquirente o preconfezionati ai fini della vendita immediata, l’articolo
7 e l’articolo 10, paragrafo 2, lettere a) e b), non si applicano….”
Quindi il regolamento si dovrebbe applicare anche ai prodotti
destinati alla ristorazione collettiva e ai pre-incartati, sebbene con
alcune lievi deroghe
8 Avv. Daniele Pisanello
9. Campo di applicazione della disciplina UE sui
claims (2)
Il regolamento si applica cumulativamente alle disposizioni comunitarie
seguenti:
a) direttiva 89/398/CEE e direttive adottate in materia di prodotti
alimentari destinati ad un'alimentazione particolare;
b) direttiva 80/777/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1980, in
materia di ravvicinamento della legislazione degli Stati membri
sull'utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali
naturali;
c) direttiva 98/83/CE del Consiglio, del 3 novembre 1998,
concernente la qualità delle acque destinate al consumo
umano;
d) direttiva 2002/46/CE sugli integratori alimentari
9 Avv. Daniele Pisanello
10. Che cos’è una “indicazione” ai sensi del reg. n.
1924/2006?
«indicazione»: qualunque messaggio o rappresentazione non
obbligatorio in base alla legislazione comunitaria o nazionale,
comprese le rappresentazioni figurative, grafiche o simboliche in
qualsiasi forma, che affermi, suggerisca o sottintenda che un
alimento abbia particolari caratteristiche;
Per questo, le indicazioni sui prodotti contenenti fitosteroli,
fitostanoli e i loro esteri, obbligatorie in base al Reg. n.
608/2004, NON sono indicazione ai sensi del regolamento
n. 1924/2006
Forme:
• Etichetta
• Dispenser
• Materiale pubblicitario
• Pagine web
• Informazioni tramite QR code
10 Avv. Daniele Pisanello
11. Che cos’è un’indicazione nutrizionale?
«indicazione nutrizionale»: qualunque indicazione che
affermi, suggerisca o sottintenda che un alimento abbia
particolari proprietà nutrizionali benefiche, dovute:
a) all'energia (valore calorico) e/o
b) alle sostanze nutritive o di altro tipo
11 Avv. Daniele Pisanello
12. Che cos’è un’indicazione sulla salute?
«indicazioni sulla salute»: qualunque indicazione che
affermi, suggerisca o sottintenda l'esistenza di un rapporto
tra una categoria di alimenti, un alimento o uno dei suoi
componenti e la salute;
Indicazioni basate su Indicazioni sulla Indicazioni sulla
prove scientifiche salute basate su riduzione dei rischi di
generalmente prove scientifiche malattia (art. 14)
accettate e ben recenti e/o che
comprese dal includono una
consumatore medio richiesta di
relative a protezione di dati Indicazioni sullo
• sviluppo e funzioni riservati (art. 13.5, sviluppo e la salute
dell’organismo;
art. 18) dei bambini (art. 14)
•Funzioni psicologiche
e comportamentali
• Weigh management
(art. 13.1)
12 Avv. Daniele Pisanello
13. Caratteri generali della disciplina sulle
indicazioni nutrizionali e sulla salute
Il reg. n. 1924/2006 ha avuto il merito (o il demerito, a seconda
dei punti di vista) di aver cristallizzato le condizioni di legittimità
dell’uso di indicazioni nutrizionali e sulla salute:
Un numero chiuso, anche se in progressivo ampliamento;
Requisiti prefissati:
• Generali (per tutte le indicazioni)
• Specifici
• per le indicazioni nutrizionali
• per le indicazioni sulla salute
13 Avv. Daniele Pisanello
14. Requisiti generali
Reg. 1169/2011
Fatte salve le direttive 2000/13/CE e 84/450/CEE, l'impiego delle
indicazioni nutrizionali e sulla salute non può:
essere falso, ambiguo o fuorviante;
dare adito a dubbi sulla sicurezza e/o sull'adeguatezza
nutrizionale di altri alimenti;
incoraggiare o tollerare il consumo eccessivo di un elemento;
• Caso “grassi e nornale assorbimento di vitamine liposolubili”
(ID 679)
• Caso “sodio e normale funzione muscolare” (ID 359)
affermare, suggerire o sottintendere che una dieta equilibrata e
varia non possa in generale fornire quantità adeguate di tutte le
sostanze nutritive;
fare riferimento a cambiamenti delle funzioni corporee che
potrebbero suscitare o sfruttare timori nel consumatore, sia
mediante il testo scritto sia mediante rappresentazioni figurative,
grafiche o simboliche.
14 Avv. Daniele Pisanello
15. Requisiti generali (2)
(profili nutrizionali)
dati scientifici comunemente accettati quanto all’effetto
nutrizionale dichiarato o anche solo sottointeso;
Presenza/assenza della sostanza nutritiva o di altro tipo in
quantità significativa e in forma bio-disponibile;
attendibilità di un consumo ragionevolmente significativo;
comprensione della formulazione della dicitura da parte
del “consumatore medio” (art. 5.2 reg. n. 1924/2006) -
permettere al consumatore medio di comprendere gli effetti
benefici secondo la formulazione dell’indicazione
15 Avv. Daniele Pisanello
16. Requisiti generali (3)
L’utilizzo di claims nutrizionali o sulla salute comporta l’obbligo
dell’etichettatura nutrizionale, ai sensi della direttiva 90/496/CEE
(recepita in Italia con d.lgs. 77/1993 n. 77), oggi “dichiarazione
nutrizionale” (Reg. 1169/2011).
Claim nutrizionale su energia, proteine, carboidrati e grassi (“a
ridotto contenuto calorico”)
► Etichettatura nutrizionale con valore energetico, quantità di
proteine, carboidrati e grassi (cd. Big 4).
Claim nutrizionale su zuccheri, grassi saturi, fibre, sodio (“ricco di
fibre”)
► Etichettatura nutrizionale con valore energetico, quantità di
proteine, carboidrati, zuccheri, grassi, acidi grassi saturi, fibre
alimentari e sodio(cd. Big 8).
Claim sulla salute (“ricco di calcio il calcio, contribuisce a rafforzare
le ossa”)
► etichettatura nutrizionale a 8 elementi e
► indicazione nello stesso campo visivo della sostanza non
presente nel Big8 (es. vitamine, minerali). 16 Avv. Daniele Pisanello
17. Indicazioni nutrizionali: requisiti specifici
Si possono impiegare solo quelle previste nell’allegato e conformi alle
condizioni di uso prescritte
Avv. Daniele Pisanello
19. Requisiti specifici per le indicazioni nutrizionali
Si possono impiegare solo quelle previste nell’allegato e conformi alle
condizioni di uso prescritte
Espressioni equipollenti (“per il consumatore”) sono ammesse;
• Esempio: l’impiego dell’indicazione “arricchito con vitamina”
• In questo caso è lo stesso legislatore, al considerando 21 del
Reg. n. 1924/2006, ha stabilito l’equipollenza: “le indicazioni
relative all'aggiunta di vitamine e minerali quali «con …»,
«reintegrato …», «aggiunto …» o «arricchito …» dovrebbero
essere soggette alle condizioni fissate per l'indicazione «fonte di
…»”.
19 Avv. Daniele Pisanello
20. Indicazioni nutrizionali comparative
L’indicazione di una differenza nella quantità di una sostanza nutritiva e/o nel
valore energetico dà luogo a una indicazione nutrizionale comparativa
Anche in questo caso, vale il principio di tassatività, cioè l’indicazione
(comparativa) deve essere inclusa nell’allegato.
• A TASSO ACCRESCIUTO/ RIDOTTO
• A RIDOTTO CONTENUTO ENERGETICO
• LEGGERO o LIGHT
La Commissione aveva proposto di ampliare lo spettro delle indicazioni
comparative (anche intra-brand) con un sensibile abbassamento dei requisiti
tecnici - proposta
• “ORA CONTIENE X% IN MENO DI ….” riferimento a energia, grassi,
grassi saturi, sale/sodio e/o zucchero
• bocciata dal Parlamento europeo
20 Avv. Daniele Pisanello
21. Indicazioni nutrizionali comparative (2)
Art. 9 Reg. n. 1924/2006 prevede:
• L’applicabilità – comunque - della direttiva 84/450/CEE;
• confronto “soltanto tra alimenti della stessa categoria” per quantità omogenee;
• Cosa si intende per “categoria di alimenti”? La Commissione ha proposto
alcuni parametri (consigliati):
• fare riferimento al contenuto nutrizionale omogeneo
• occasioni di consumo (beni succedanei)
• Es. sarebbe contrario all’art. 9 comparare caratteristiche
nutrizionali del latte con quelle del burro;
• Confronto della composizione dell'alimento in questione con una gamma di
alimenti della stessa categoria, privi di una composizione che consenta loro
di recare un'indicazione, compresi alimenti di altre marche.
La comparazione deve essere significativa per il consumatore:
• Es. non è ammissibile “a tasso ridotto di grassi” sul pane perché ciò non
ha pregio dal punto di vista nutrizionale;
• Indicazione della differenza quantitativa del nutriente o del valore energetico,
in percentuale o in termini assoluti.
21 Avv. Daniele Pisanello
22. Indicazioni sulla salute: condizioni specifiche
Essere espressamente autorizzate, cioè inserite nel registro
Le indicazioni sulla salute sono consentite solo se
sull'etichettatura o, in mancanza di etichettatura, nella
presentazione e nella pubblicità sono comprese le seguenti
informazioni:
a) una dicitura relativa all'importanza di una dieta varia ed
equilibrata e di uno stile di vita sano;
b) la quantità dell'alimento e le modalità di consumo
necessarie per ottenere l'effetto benefico indicato;
c) se del caso, una dicitura rivolta alle persone che
dovrebbero evitare di consumare l'alimento, e
d) (eventualmente) un'appropriata avvertenza per i prodotti
che potrebbero presentare un rischio per la salute se
consumati in quantità eccessive.
22 Avv. Daniele Pisanello
23. Indicazioni sulla salute: condizioni specifiche (2)
Non sono consentite le seguenti indicazioni sulla salute:
a) indicazioni che suggeriscono che la salute potrebbe
risultare compromessa dal mancato consumo dell'alimento;
b) indicazioni che fanno riferimento alla percentuale o
all'entità della perdita di peso;
c) indicazioni che fanno riferimento al parere di un singolo
medico o altro operatore sanitario e altre associazioni non
contemplate dall'articolo 11.
23 Avv. Daniele Pisanello
24. Chi controlla il rispetto dei requisiti?
L’Italia non ha adottato atti interni di attuazione specifica
(salvo qualche circolare del Ministero della salute)
La conseguenza è che, nei fatti, l’autorità attiva nella
repressione degli illeciti (penalmente non rilevanti) in
questa materia è l’Autorità Garante della Concorrenza
e del Mercato, AGCM;
In realtà anche le autorità competenti ex D.lgs.
109/1992 potrebbero contestare in base all’art. 2,
D.lgs. 109/1992 ipotesi di illeggitmo uso di indicazioni
nutrizionali e sulla salute, ma manca la formazione.
24 Avv. Daniele Pisanello
25. Il controllo di conformità da parte della AGCM
L’esame di conformità, svolto sulle indicazioni salutistiche (ma anche
nutrizionali) dalla AGCM, si articola su tre livelli:
I. verifica se il claim è autorizzato (per gli health claims) o previsto
dall’allegato (per i nutrition claims)
I. verifica se sono rispettate le condizioni generali e specifiche
previste dal regolamento n. 1924/2006
I. verifica del corretto utilizzo della indicazione: la conformità
della pratica commerciale (etichetta, pubblicità etc) rispetto alla
Direttiva sulle pratiche commerciali scorrette (Codice del
Consumo): in particolare si tratta di verificare se sussistono
omissioni o altre ipotesi di potenziale inganno del consumatore;
• ad esempio una enfasi sulle prestazioni dell’alimento o
omissioni sui rischi connessi al suo consumo.
L’AGCM non svolge una valutazione scientifica, neppure di secondo
livello.
25 Avv. Daniele Pisanello
26. I) Autorizzazione del claim – casistica AGCM
Alixir: claim “rallenta l’invecchiamento cellulare” su prodotto
Iuvenis e sulla relativa propaganda;
Mila Benessere attivo al the verde: claim “rallenta
l’invecchiamento cellulare, neutralizza i radicali liberi,
ringiovanisci”
Danacol: “riduce il colesterolo in 3 settimane” nonostante la
presenza degli steroli
Pastariso Scotti Attiva: claim “i beta-glucani aiutano a
ridurre il colesterolo” mentre l’EFSA aveva riconosciuto la
fondatezza del claim “contribute to mantain normal blood
concentration of cholesterol” 26 Avv. Daniele Pisanello
27. II) Rispetto delle condizioni di legge – casistica AGCM
Quantità significativa:
l’art. 5 lett d) Reg. 1924/06 esige che “la sostanza nutritiva o
di altro tipo rispetto alla quale è fornita l'indicazione sia
contenuta nel prodotto finale in una quantità significativa
(ovvero assente in modo adeguato) per produrre l'effetto
nutrizionale o fisiologico indicato, sulla base di prove
scientifiche generalmente accettate”
Pasta Riso Scotti/Pasta Colavita: la porzione di pasta
(normalmente/ragionevolmente) consumata assicurava un
apporto di 0,75 g di betaglucani invece dei 3 g richiesti per
l’effetto di riduzione del colesterolo;
27 Avv. Daniele Pisanello
28. II) Rispetto delle condizioni di legge – casistica AGCM
(segue)
Riferimento alla importanza di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di
vita sano (art. 3 c) and 10, par 2, a), Reg. n. 1924/2006)
Alixir/ProActiv: comparazione illecita con alimenti “ordinari” in modo da
sottolinearne la limitata efficacia (Alixir: 600 g di aglio, 200 g di cipolla, 4 tazze
di the; ProAvctiv: 8kg di arance, o 42 kg di pomodori, o 5 kg di broccoli o 12 kg
di carote, 1 litro e mezzo di olio d’oliva, 15kg di mele o 14 kg di banane ecc.);
Tali riferimenti sono illeciti per le modalità con le quali sono stati inseriti nella
comunicazione al consumatore (sito/filmato ecc.); l’ingannevolezza ai sensi
dell’articolo 21, comma 1, lettera b), del Codice del Consumo, è duplice:
In primo luogo, in quanto idonei a suggerire l’inadeguatezza (o la non
sufficienza) di una modifica delle abitudini alimentari che si sostanzi
nell’assunzione di maggiori quantità di frutta e verdura – che è invece
ritenuta in ambito scientifico la principale e necessaria azione per
contrastare livelli elevati di colesterolo - e,
in secondo luogo, in quanto volte a svilire l’importanza di una dieta ricca
di tali alimenti, minimizzando appunto la rilevanza dei prodotti vegetali
rispetto al prodotto con cui viene effettuato il confronto.
28 Avv. Daniele Pisanello
29. II) Rispetto delle condizioni di legge – casistica
AGCM (segue)
L’art. 12 reg. n. 1924/2006 vieta (lett. c) indicazioni che fanno
riferimento al parere di un singolo medico/ operatore sanitario e
altre associazioni diverse da quelle nazionali.
Proactiv/Danacol: uso del logo di una associazione medica
in modo da sottolineare la credibilità del messaggio (art. 12
of Reg. Claims)
• Infatti, operando tale correlazione, si induce il
consumatore a credere che siano i medici stessi a
suggerire sempre l’inserimento nella dieta del prodotto al
fine di ridurre il colesterolo e limitare il rischio
cardiovascolare. Peraltro anche lo stesso Regolamento
n. 1924/06 all’articolo 12 vieta espressamente
l’apposizione di indicazioni che fanno riferimento al
parere di un singolo medico o a sue associazioni.
29 Avv. Daniele Pisanello
30. III) Corretto uso delle indicazioni
Il terzo vaglio di conformità, come detto, riguarda la correttezza della
indicazione, intesa come pratica commerciale ai sensi del Coidce del
Consumo.
Alixir: a) si proponeva un programma alimentare in relazione ai
prodotti Alixir (peraltro non corretto dal punto di vista nutrizionale); b)
“il segreto di vivere al meglio – vivi più a lungo”, fraseggio idoneo ad
attribuire una efficacia non posseduta al prodotto;
Danacol: a) il tema della colesterolemia è presentato in modo
semplicistico e superficiale e, soprattutto, omissivo:
• “In tutte le comunicazioni pubblicitarie non vi sono indicazioni che
consentano al consumatore di comprendere in quale situazione e
quale tipologie di persone possono trovare giovamento ricorrendo
al consumo del prodotto e in che misura lo stesso prodotto può
avere effetto”.
Proactiv: assenza di condizioni e dosi di impiego; rinvio lacunoso
a studi scientifici menzionati;
30 Avv. Daniele Pisanello
31. Il caso Colussi (1/3)
La presentazione della linea di prodotti “soia
– senza colesterolo”// “Soia 0,001% di
colesterolo” (pratica A);
la presentazione di una diversa linea di
prodotti “senza colesterolo - con ingredienti
contenenti steroli vegetali” (pratica B).
31 Avv. Daniele Pisanello
32. Il caso Colussi (2/3)
Pratica A: Il claim “Soia senza colesterolo”, al pari di quello,
del tutto simile, “Soia 0,001% di colesterolo” risulta
ingannevole in merito alle caratteristiche del prodotto e ai
risultati che si possono attendere dal suo consumo, ai sensi
degli articoli 21, comma 1, lettera b), e 22, commi 1 e 2, del
Codice del Consumo.
Il colesterolo appartiene alla categoria dei grassi ma i
prodotti contestati non rispettano le condizioni previste per
tale categoria dall’allegato del reg. n. 1924/2006;
L’AGCM riafferma ed applica il principio della “non
ingannevolezza in concreto” secondo quanto stabilito dagli
artt. 3 (a) reg. n. 1924/2006 e della fondatezza scientifica
(art. 5 reg. n. 1924/2006 e art. 6 Reg. n. 178/2002);
• Nel caso di specie, secondo i dati scientifici, lo scarso
tenore di colesterolo alimentare nei prodotti non ha rilievo
ai fini della lotta alla colesterolemia;
L’ingannevolezza delle diciture risiedeva nella valenza
salutistica; sebbene non si trattasse di un claim salutistico,
non essendovi un diretto rapporto fra alimento (rectius uno
dei suoi componenti) e la salute, per l’AGCM è stato
sufficiente il richiamo dei consumatori sul problema della
colesterolemia per l’applicazione dei requisiti di cui al reg. n.
1924/2006. 32 Avv. Daniele Pisanello
33. Il caso Colussi (3/3)
Pratica B: il claim “senza colesterolo” e “con
ingredienti contenenti steroli vegetali” nonché
alcune affermazioni sempre contenute sulla confezione
e sul sito internet volte a descrivere gli effetti benefici
derivanti dal consumo del prodotto per il controllo della
colesterolemia, quali:
“[gli steroli vegetali] associati ad un’alimentazione varia
ed equilibrata e ad una regolare attività fisica, svolgono
un’azione di controllo nell’assorbimento del “colesterolo
cattivo” da parte dell’organismo, favorendo una buona
efficienza psico-fisica”
sono stati giudicati ugualmente in violazione degli
articoli 21, comma 1, lettera b) e 22, commi 1 e 2, del
Codice del Consumo.
33 Avv. Daniele Pisanello
34. Il caso Galbusera
Analoghe conclusioni (ingannevolezza ai
sensi degli artt. 21, comma 1, lettera b),
e 22, commi 1 e 2, del Codice del
Consumo sono raggiunte dall’AGCM
relativamente
a presentazione del prodotto col
claim “0,001% di colesterolo”
presentazione dei prodotti “Col
Cuore” attraverso il claim “aiutano a
controllare il colesterolo” (“ridurre”,
nella presentazione dei prodotti in
essere fino al 2010) collegato alla
presenza di betaglucani nel prodotto
34 Avv. Daniele Pisanello
35. Sulla Pratica A:
Il colesterolo appartiene alla categoria dei
grassi ma i prodotti contestati non rispettano le
condizioni previste per tale categoria
dall’allegato del reg. n. 1924/2006: osserva
infatti l’AGCM che “Nel caso di specie i
prodotti, tranne uno, non potrebbero
fregiarsi delle indicazioni elencate
nell’Allegato “senza grassi/grassi saturi” e
“a basso contenuto di grassi/grassi
saturi”, avendo un tenore di grassi totali e
di grassi saturi superiore alle soglie
previste.
Motivazioni simili al caso Colussi
35 Avv. Daniele Pisanello
36. Pratica B:
Risulta ingannevole in merito alle caratteristiche
del prodotto ed ai risultati che si possono
attendere dal suo consumo, ai sensi degli articoli
21, comma 1, lettera b), e 22, commi 1 e 2, del
Codice del Consumo, anche la presentazione dei
prodotti “Col Cuore” attraverso il claim “aiutano a
controllare il colesterolo” collegato alla presenza
di betaglucani;
A questo specifico riguardo l’AGCM ha svolto un
deciso richiamo dei pareri dell’EFSA sull’effetto
del consumo di betaglucani sulla colesterolemia,
accettando il dato per il quale l’effetto si produce a
seguito di un consumo di di almeno 3 grammi al
giorno.
Nel caso di specie risulta pertanto non veritiera la
vantata efficacia salutistica del prodotto, dal
momento che il suo consumo, nella normale
porzione indicata sulla confezione (4 frollini o 5
cracker), apporta 0,75-0,76 grammi di
betaglucani, ovvero una quantità nettamente
inferiore a quella di 3 grammi, necessaria per il
conseguimento dell’effetto salutistico.
36 Avv. Daniele Pisanello
37. Grazie dell’attenzione
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37 Avv. Daniele Pisanello