"Startup Innovative istruzioni per l'uso"
Un workshop organizzato da Italia Startup per approfondire il nuovo quadro normativo e di mercato inaugurato dal decreto 2.0. Un momento di confronto con l’aiuto di esperti del mondo giuridico, fiscale e del lavoro per cogliere e sfruttare al massimo le nuove opportunità che possono aiutare l’intero ecosistema italiano dell’industria e dell’innovazione. Presentazione a cura di G. Andrea Giannantonio dello Studio Chiomenti
Italia Startup - "Gli aspetti fiscali del Decresto Sviluppo"
1. Le start-up innovative
Deroghe e agevolazioni fiscali
Articoli 25-32, D. L. 18.10.2012, n. 179
conv. dalla Legge 17.12.2012, n. 221
Milano, 5 marzo 2013 - Talent
Garden
Giuseppe Andrea Giannantonio
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Incentivi e agevolazioni fiscali per le start-up innovative
Si qualificano come start-up ai fini delle agevolazioni e incentivi fiscali (art. 25):
- le società di capitali, anche cooperative (ossia, soggetti passivi IRES)
- le Società Europee,
che siano
- fiscalmente residenti in Italia ex art. 73 del TUIR (ossia, per la maggior parte del
periodo d’imposta abbiano la sede legale o la sede dell’amministrazione o
l’oggetto principale nel territorio dello Stato)
- non quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di
negoziazione.
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Ulteriori requisiti obbligatori:
Maggioranza delle quote/azioni detenuta da persone fisiche
Costituzione e svolgimento di attività d’impresa da non più di 48 mesi
Sede principale dei propri affari e interessi in Italia
Totale valore della produzione annua non superiore a € 5 milioni, a partire dal secondo anno di
attività
Assenza di distribuzione di utili
Oggetto sociale esclusivo o prevalente: sviluppo, produzione e commercializzazione di prodotti o
servizi innovativi ad alto valore tecnologico
Non costituite a seguito di fusione, scissione, cessione di azienda o di ramo di azienda.
Requisiti alternativi: soglie quantitative minime di investimenti in ricerca e sviluppo (20% del maggiore
tra costo e valore della produzione), di impiego di personale altamente qualificato e di titolarità di
privative industriali.
Incentivi e agevolazioni fiscali per le start-up innovative
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Incentivi e agevolazioni fiscali per le start-up innovative
1. Deroghe al diritto fiscale e riduzione degli oneri per l’avvio
(art. 26)
2. Remunerazione dei dipendenti e collaboratori delle start-up
innovative con strumenti finanziari (art. 27)
3. Agevolazioni per le assunzioni di personale nelle start-up
innovative (art. 27-bis)
4. Incentivi all’investimento in start-up innovative (art. 29)
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1. Deroghe al diritto fiscale e riduzione degli oneri per l’avvio (art. 26)
Alle start-up innovative non si applica:
a) la disciplina delle “società di comodo”
(art. 30, L. n. 712/1994):
Disincentivazione all’utilizzo
della forma societaria per
finalità non imprenditoriali ma
meramente gestorie
Parametri indicativi
dell’inesistenza di un’effettiva
attività imprenditoriale basati
sull’attivo patrimoniale
Esonero da imposta di bollo, diritti di segreteria e diritto annuale in favore delle Camere di
Commercio per l’iscrizione nella sezione speciale del Registro delle imprese.
b) la disciplina delle “società in perdita
sistemica” (art. 1, commi da 36-decies a
36-duodecies, D.L. n. 138/2011):
presunzione di non operatività
per le società che generano
perdite per 3 periodi d’imposta
consecutivi, anche se si tratta dei
primi 3 periodi di attività
Fisiologiche le perdite in fase
di start-up
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3. Agevolazioni per le assunzioni di personale nelle start-up innovative (art. 27-bis)
Alle start-up innovative si applicano, con modalità semplificate, le disposizioni di cui all’art. 24 del
D.L. n. 83/2012:
credito d’imposta pari al 35% del costo per l’assunzione a tempo
indeterminato di personale altamente qualificato (anche attraverso
contratti di apprendistato)
limite massimo di € 200.000 annui.
Misura applicata in via prioritaria rispetto alle altre imprese
Esclusa la certificazione da parte di un revisore o di altro soggetto abilitato
Istanza redatta in forma semplificata, da presentare al Ministero dello sviluppo economico
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2. Remunerazione con strumenti finanziari delle start-up innovative
(art. 27)
Agevolazione: non concorre alla formazione del reddito imponibile ai fini IRPEF e contributivi di
amministratori, dipendenti e collaboratori continuativi il reddito di lavoro dipendente (ex art. 49 e
ss.Tuir) derivante dalle seguenti operazioni:
Soggetto assegnante Oggetto dell’assegnazione Emessi da
start-up innovativa
incubatore certificato
strumenti finanziari
ogni altro diritto o incentivo
che preveda l’attribuzione
di strumenti finanziari e
similari
opzioni
start-up innovativa
incubatore certificato
con cui gli assegnatari
intrattengono il rapporto di
lavoro
società controllate
Qualificazione oggettiva degli strumenti finanziari nel comma 1 o 2 dell’art. 27?
E gli strumenti finanziari non partecipativi o ibridi?
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Condizione: che la successiva plusvalenza sia realizzata mediante cessione a terzi.
Ovvero, non possono acquistare gli strumenti finanziari:
la stessa start-up innovativa o l’incubatore certificato emittenti con cui si
intrattiene il rapporto di lavoro
la società emittente
qualsiasi soggetto che direttamente controlla o è controllato dalla start-up
innovativa o dall’incubatore certificato
qualsiasi soggetto che è controllato dallo stesso soggetto che controlla la start-up
innovativa o l’incubatore certificato
In caso contrario, tassazione del reddito nel periodo di cessione.
Se ad acquistare è un soggetto che non controlla, ma partecipa in minoranza?
2. Remunerazione con strumenti finanziari delle start-up innovative
(art. 27) 2/2
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4. Incentivi all’investimento in start-up innovative 1/3
a) Investitori soggetti passivi IRPEF (persone fisiche, società di persone)
IRPEF del 19% della somma investita nel capitale sociale di start-up innovative, anche mediante OICR
(fondi) che investano prevalentemente in
Start-up
innovativa
OICR
Start-up
innovativa
Investimento massimo € 500.000 per periodo d’imposta
Durata dell’investimento > 2 anni, altrimenti ripresa a tassazione
Triennio: 2013 - 2015
Start-up
innovativaStart-up
innovativa
Esempio:
Detrazione aumentata al 25% se investimento in start-up innovative a vocazione sociale o che operano in ambito
energetico.
Investimento 500.000
Detrazione 19% (95.000)
10. b) Investitori soggetti passivi IRES (ex art. 73 Tuir)
Deduzione IRES del 20% della somma investita nel capitale sociale di start-up innovative, anche
mediante OICR o altre società che investano prevalentemente in start-up innovative
Start-up
innovative
Investitore
IRES
Start-up
innovativa
Investitore
IRES
OICR
Investitore
IRES
Società di
invrestimento
deduzione deduzione deduzione
No deduzione
(comma 6)
No deduzione
(comma 6)
Altrimenti duplicazione dell’agevolazione
Deduzione aumentata al 27% se investimento in start-up innovative a vocazione sociale o che
operano in ambito energetico.
4. Incentivi all’investimento in start-up innovative
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Start-up
innovativeStart-up
innovative
Start-up
innovativeStart-up
innovativeStart-up
innovative
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11. b) Investitori soggetti passivi IRES (ex art. 73 Tuir)
Investimento massimo € 1.800.000
Durata dell’investimento > 2 anni, altrimenti ripresa a tassazione
Triennio: 2013 - 2015
Spunti critici:
L’incentivo fiscale vale anche per gli investitori non residenti?
Come si deve leggere il riferimento letterale di calcolo dell’agevolazione al “capitale
sociale”?
Investimento 1.800.000
Deduzione 20% (360.000)
Agevolazione IRES 27,5% 90.000
No agevolazione ai fini IRAP
Esempio
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4. Incentivi all’investimento in start-up innovative 3/3
12. Incubatori certificati: società che offrono servizi per sostenere la nascita e lo sviluppo di start-up
innovative (requisiti art. 25 del D.L. 179/2012).
Incentivi e agevolazioni fiscali:
1. Esonero dall’imposta di bollo, diritti di segreteria, diritto annuale in favore delle Camere di
Commercio all’iscrizione nella sezione speciale del Registro delle imprese (art. 26)
2. Esclusione dal reddito imponibile ai fini IRPEF e contributivi degli strumenti finanziari
assegnati ad amministratori, dipendenti e collaboratori continuativi (art. 27)
3. Credito d’imposta pari al 35% (massimo € 200.000 annui) del costo per l’assunzione a tempo
indeterminato di personale altamente qualificato (art. 27-bis)
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Incentivi e agevolazioni fiscali per gli incubatori certificati