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SOMMARIO
Circolare INPS n. 17 del 31.1.2017 recante semplificazioni in materia di documento unico di regolarità
contributiva;
Tar Sicilia, Catania, Sez. III, 2.2.2017, n. 234 in tema nullità della previsione del bando di esclusione dalla gara
per l’affidamento di un appalto di servizi per omesso sopralluogo da parte di un concorrente;
Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Sicilia, 31.1.2017, n. 27, sull’accertamento incidentale da
parte del giudice amministrativo della natura dello scritto difensivo ai fini del pagamento del contributo unificato;
TAR Toscana, Sez. I, 10.2.2017, n. 217, sulle conseguenze dell’omessa indicazione degli oneri per la sicurezza
aziendale.
Circolare INPS n. 17 del 31.1.2017
Con Circolare n. 17 del 31.01.2017, il Direttore Generale INPS ha comunicato alla propria rete centrale e
periferica l’applicazione, a far data dalla data di pubblicazione della stessa circolare, delle disposizioni di cui al
Decreto del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali del 23 febbraio 2016 in materia di verifica della regolarità
contributiva.
Con precipuo riferimento alla verifica per le imprese soggette a procedure concorsuali, il D.G. ha chiarito che le
imprese in stato di fallimento con esercizio provvisorio, quelle in amministrazione provvisoria nonché le imprese
in liquidazione coatta amministrativa con esercizio provvisorio e in amministrazione straordinaria, devono essere
regolari con riguardo agli obblighi contributivi riferiti ai periodi decorrenti dalla data di autorizzazione all’esercizio
provvisorio o dalla data della procedura di amministrazione straordinaria.
Da ciò deriva che, per le imprese interessate da queste procedure, il riconoscimento della condizione di
regolarità con riguardo alle esposizioni debitorie maturate anteriormente all’autorizzazione all’esercizio
provvisorio o alla dichiarazione di apertura della procedura, tale attestazione non è più sottoposta alla condizione
dell’avvenuta insinuazione al passivo da parte degli Enti previdenziali.
La ratio della norma, aggiunge il D.G. INPS, è la semplificazione della prosecuzione dell’attività imprenditoriale,
anche nella prospettiva di un possibile ritorno in bonis dell’impresa. In caso contrario, infatti, l’autorizzazione
all’esercizio provvisorio dell’impresa sarebbe verosimilmente vanificata, in quanto l’impresa non sarebbe nelle
condizioni di ottenere il DURC a causa di una condizione di irregolarità che è in re ipsa, in quanto insita nella
stessa condizione di insolvenza.
TAR Sicilia, Catania, Sez. III, 2.2.2017, n. 234
Nella sentenza in commento, relativa ad una gara volta all’affidamento di servizi di refezione scolastica, il TAR
siciliano ha sancito la nullità della clausola concernente il sopralluogo obbligatorio per i concorrenti a pena di
esclusione: trattasi di nullità ex art. 83, comma 8, D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, con conseguente illegittimità
dell’esclusione stessa.
Ed infatti, rileva il TAR che una previsione siffatta, in quanto relazionata a una tipologia di appalto – di servizi, lo
si ribadisce – il cui servizio ha natura estremamente semplice, amplia eccessivamente, e in senso formalistico,
le cause di esclusione dalla procedura, senza alcuna necessità in relazione alle esigenze organizzative della
stazione appaltante.
A fondamento della sentenza, il Tribunale amministrativo ha altresì richiamato il parere ANAC del 30.9.2014 n.
50, con il quale l’Autorità Anticorruzione ha precisato che, mentre nell’ambito di una procedura per l’affidamento
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di lavori pubblici, la previsione della legge di gara che subordina la partecipazione al sopralluogo sulle aree e gli
immobili interessati non viola il principio di tassatività delle cause di esclusione dalle gare di appalto, di cui all’art.
46, comma 1-bis d.lgs. n. 163/2006, in quanto puntualmente giustificata da una previsione contenuta nell’art.
106 del d.P.R. n. 207/2010, altrettanto non può dirsi per gli appalti di servizi: in tal caso, in assenza di una
specifica prescrizione, la legittimità di un’analoga previsione a pena di esclusione inserita nella lex specialis
deve essere valutata in concreto e la sanzione dell’esclusione collegata a un simile adempimento può essere
considerata legittima solo quando vi siano ragioni oggettive (ostese o immediatamente percepibili) che possano
far presumere l’assoluta inidoneità dell’offerta, se formulata in assenza della preventiva visione dei luoghi di
esecuzione dell’appalto.
Facendo applicazione dei suesposti principi al caso di specie, il Collegio ha rilevato che la prescrizione del
bando nella parte in cui dispone che l'attestazione di avvenuto sopralluogo è richiesta a pena di esclusione (art.
4 della lettera di invito), deve considerarsi nulla ai sensi del citato art. 83 comma 8, non essendo riconducibile
alle cause tassative di esclusione ivi previste, non rinvenendosi alcuna norma imperativa che imponga in termini
di divieto o di obbligo un siffatto adempimento e non ravvisandosi ragioni oggettive e immediatamente
percepibili, che possano far presumere l’assoluta inidoneità dell’offerta.
Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Sicilia, 31.1.2017, n. 27
Con la sentenza in commento, il C.G.A. ha riformato il principio espresso nella sentenza di prime cure, secondo
cui “la competenza a determinare la debenza e la quantificazione del tributo unificato spetta alla Segreteria
Generale del Tribunale il quale deve valutare, anche alla luce del dictum della Corte di Giustizia sez. V sentenza
6 ottobre 2015, la sussistenza del presupposto impositivo consistente nell’ampliamento della domanda proposta
con il ricorso per motivi aggiunti rispetto alla domanda proposta con il ricorso introduttivo regolarmente
assoggettato a contributo unificato e quindi valutare l’assoggettabilità del ricorso per motivi aggiunti a ulteriore
contributo”. Su tale premessa, in particolare, il T.A.R. aveva concluso che sfuggirebbe alla giurisdizione del
Giudice amministrativo una pronuncia avente a oggetto la dispensa dal pagamento del contributo unificato per
i detti motivi aggiunti.
Orbene, in parziale riforma della suddetta sentenza, il C.G.A. ha chiarito che, sebbene rientri nella giurisdizione
del giudice tributario la controversia avente ad oggetto la debenza o meno del contributo unificato, il giudice
amministrativo - ove tale debenza sia esclusa dal ricorrente in ragione del tipo di scritto difensivo al quale è stato
riconnesso l’obbligo di pagamento - può pronunciare sulla natura dello scritto stesso.
Ad avviso del giudicante, infatti, “sarebbe (…) singolare che l’accertamento richiesto fosse inibito proprio al
Giudice che è chiamato dalla legge a esaminare il contenuto intrinseco degli stessi atti di parte (ricorso originario
e successivi motivi aggiunti), e che per tale ragione nell’ambito del proprio percorso logico deve, quindi,
necessariamente verificare in primis se s’imponga un’autonoma disamina dei motivi aggiunti, o invece questi
non la richiedano poiché realizzano, come nel caso concreto, una dilatazione soltanto formale del thema
decidendum”.
TAR Toscana, Sez. I, 10.2.2017, n. 217
Con la sentenza in commento, il TAR Toscana ha enunciato il principio di diritto secondo cui l’omessa
indicazione degli oneri per la sicurezza costituisce una carenza essenziale dell’offerta, come tale non
emendabile attraverso la prerogativa del soccorso istruttorio.
Secondo l’iter argomentativo seguito dal Giudice adìto, infatti, l’art. 83, co. 9, del D.Lgs. n. 50/2016 ammette
l’esercizio della facoltà di integrazione da parte dei concorrenti solo relativamente alle “carenze di qualsiasi
elemento formale della domanda”.
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Nella specie, invece, viene in rilievo la carenza di un elemento “sostanziale”, attinente ad un contenuto
essenziale dell’offerta economica, con la conseguente radicale inconfigurabilità del soccorso istruttorio e la
doverosa esclusione dell’offerta difettosa dal prosieguo della gara.

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  • 2. www.cancriniepartners.it di lavori pubblici, la previsione della legge di gara che subordina la partecipazione al sopralluogo sulle aree e gli immobili interessati non viola il principio di tassatività delle cause di esclusione dalle gare di appalto, di cui all’art. 46, comma 1-bis d.lgs. n. 163/2006, in quanto puntualmente giustificata da una previsione contenuta nell’art. 106 del d.P.R. n. 207/2010, altrettanto non può dirsi per gli appalti di servizi: in tal caso, in assenza di una specifica prescrizione, la legittimità di un’analoga previsione a pena di esclusione inserita nella lex specialis deve essere valutata in concreto e la sanzione dell’esclusione collegata a un simile adempimento può essere considerata legittima solo quando vi siano ragioni oggettive (ostese o immediatamente percepibili) che possano far presumere l’assoluta inidoneità dell’offerta, se formulata in assenza della preventiva visione dei luoghi di esecuzione dell’appalto. Facendo applicazione dei suesposti principi al caso di specie, il Collegio ha rilevato che la prescrizione del bando nella parte in cui dispone che l'attestazione di avvenuto sopralluogo è richiesta a pena di esclusione (art. 4 della lettera di invito), deve considerarsi nulla ai sensi del citato art. 83 comma 8, non essendo riconducibile alle cause tassative di esclusione ivi previste, non rinvenendosi alcuna norma imperativa che imponga in termini di divieto o di obbligo un siffatto adempimento e non ravvisandosi ragioni oggettive e immediatamente percepibili, che possano far presumere l’assoluta inidoneità dell’offerta. Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Sicilia, 31.1.2017, n. 27 Con la sentenza in commento, il C.G.A. ha riformato il principio espresso nella sentenza di prime cure, secondo cui “la competenza a determinare la debenza e la quantificazione del tributo unificato spetta alla Segreteria Generale del Tribunale il quale deve valutare, anche alla luce del dictum della Corte di Giustizia sez. V sentenza 6 ottobre 2015, la sussistenza del presupposto impositivo consistente nell’ampliamento della domanda proposta con il ricorso per motivi aggiunti rispetto alla domanda proposta con il ricorso introduttivo regolarmente assoggettato a contributo unificato e quindi valutare l’assoggettabilità del ricorso per motivi aggiunti a ulteriore contributo”. Su tale premessa, in particolare, il T.A.R. aveva concluso che sfuggirebbe alla giurisdizione del Giudice amministrativo una pronuncia avente a oggetto la dispensa dal pagamento del contributo unificato per i detti motivi aggiunti. Orbene, in parziale riforma della suddetta sentenza, il C.G.A. ha chiarito che, sebbene rientri nella giurisdizione del giudice tributario la controversia avente ad oggetto la debenza o meno del contributo unificato, il giudice amministrativo - ove tale debenza sia esclusa dal ricorrente in ragione del tipo di scritto difensivo al quale è stato riconnesso l’obbligo di pagamento - può pronunciare sulla natura dello scritto stesso. Ad avviso del giudicante, infatti, “sarebbe (…) singolare che l’accertamento richiesto fosse inibito proprio al Giudice che è chiamato dalla legge a esaminare il contenuto intrinseco degli stessi atti di parte (ricorso originario e successivi motivi aggiunti), e che per tale ragione nell’ambito del proprio percorso logico deve, quindi, necessariamente verificare in primis se s’imponga un’autonoma disamina dei motivi aggiunti, o invece questi non la richiedano poiché realizzano, come nel caso concreto, una dilatazione soltanto formale del thema decidendum”. TAR Toscana, Sez. I, 10.2.2017, n. 217 Con la sentenza in commento, il TAR Toscana ha enunciato il principio di diritto secondo cui l’omessa indicazione degli oneri per la sicurezza costituisce una carenza essenziale dell’offerta, come tale non emendabile attraverso la prerogativa del soccorso istruttorio. Secondo l’iter argomentativo seguito dal Giudice adìto, infatti, l’art. 83, co. 9, del D.Lgs. n. 50/2016 ammette l’esercizio della facoltà di integrazione da parte dei concorrenti solo relativamente alle “carenze di qualsiasi elemento formale della domanda”.
  • 3. www.cancriniepartners.it Nella specie, invece, viene in rilievo la carenza di un elemento “sostanziale”, attinente ad un contenuto essenziale dell’offerta economica, con la conseguente radicale inconfigurabilità del soccorso istruttorio e la doverosa esclusione dell’offerta difettosa dal prosieguo della gara.