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TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE LAVORO 4°
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
il Giudice designato, Dr.ssa Francesca Vincenzi, alla pubblica udienza del 28.5.2015 ha pronunciato
la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al n.15031 del ruolo affari contenziosi civili dell’anno 2014
TRA
MARACCHIA FLAVIO, elettivamente domiciliato in Roma, Via Vera n.19 presso lo studio dell'
Avv.to Giuseppe Lucchese che lo rappresenta e difende giusta procura a margine del ricorso,
RICORRENTE
E
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, -UFFICIO
SCOLASTICO PER IL LAZIO- in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente
domiciliato in Roma, presso la propria sede, rappresentato e difeso ex art. 417 bis cpc da Carmelina
Impera Dirigente Scolastico dell'I.C. Largo Oriani giusta delega del Direttore Generale dell'Ufficio
Scolastico Regionale per il Lazio - Ufficio Procedimenti Disciplinari- versata in atti,
CONVENUTO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria il 30.4.2014 il ricorrente in epigrafe nominato
esponeva: di essere docente di scuola primaria e di insegnare attualmente le materie logico-
matematiche presso l'Istituto Comprensivo Statale Largo Oriani sito in Roma, Largo Oriani n.1; di
avere ricevuto il 15.5.2013 una contestazione disciplinare per il seguente addebito:" omissione
svolgimento atti dovuti inerenti alla funzione docente (art. 493 D.Lgs 297/94)"; che secondo tale
contestazione il ricorrente il 10.5.2013 non ha proceduto "alla somministrazione nella classe 5° A
della Prova Nazionale di Rilevazione degli Apprendimenti di matematica, così come previsto nella
circolare n.147 del 19.4.2013 e n.160 del 6.5.2013" anche se " la somministrazione delle Prove
INVALSI è obbligatoria ai sensi dell'art. 51 del DL 5/2012" e sarebbe stata "deliberata dal Collegio
Docenti del 3.9.2012 ed inserita nel Piano Annuale delle Attività"; che il 29.5.2013 si realizzava
l'audizione del lavoratore con contestuale consegna di una memoria difensiva; che il 19.6.2013 il
Dirigente Scolastico decretava "di irrogare all'insegnante Flavio Maracchia la sanzione
disciplinare dell'avvertimento scritto, richiamandolo formalmente alla stretta osservanza dei propri
doveri"; di avere da sempre manifestato la propria contrarietà alla somministrazione dei test invalsi
"in quanto dannosi per i propri studenti (nello specifico bambini delle elementari"; che anche
numerosi esponenti di categoria, intellettuali e molte famiglie hanno espresso forti proteste per tali
test, come da articoli di giornale allegati al ricorso; che la contrarietà del ricorrente alla
somministrazione dei test era nota all'istruzione scolastica dal 2009/2010 in quanto il ricorrente
l'aveva dichiarata e il dirigente scolastico aveva provveduto a sostituirlo con altro docente; di avere
FirmatoDa:VINCENZIFRANCESCAEmessoDa:POSTECOMCA3Serial#:388fa
Sentenza n. 5393/2015 pubbl. il 28/05/2015
RG n. 15031/2014
ribadito anche nell'anno 2012/2013 la propria contrarietà ai test Invalsi; di avere appreso il
10.5.2013 che avrebbe dovuto somministrare il test di matematica ai suoi studenti della 5°
elementare durante le sue lezioni; di essersi rifiutato opponendo motivi di coscienza, a cui seguiva
la sanzione disciplinare; che nessuna delle norme richiamate nel provvedimento di irrogazione della
sanzione disciplinare è stata violata dal ricorrente; che l'art. 493 D.Lgs 297/94 deve essere
interpretato alla luce della contrattazione collettiva applicata, peraltro non richiamata nella
contestazione, nella quale sono tipizzati i doveri inerenti la funzione di docente dagli artt. 26-29;
che non vi è alcun riferimento che possa far ritenere che la somministrazione dei test invalsi rientri
tra i doveri di ufficio inerenti la funzione di docente; che il codice di comportamento dei dipendenti
delle pubbliche amministrazioni è formato da 12 articoli con prescrizioni inconferenti con il
comportamento contestato; che le circolari n. 147 del 19.4.13 e n.160 del 6.5.13 fanno riferimento
alle date in cui sarebbero stati svolti i test invalsi senza specificare quali docenti avrebbero dovuti
somministrarli; che l'art. 51 del DL 5/2012 conv. in L. n.35/2012 non prevede alcun obbligo a
carico dei docenti; che la partecipazione delle istituzioni scolastiche ex art. 51 cit. potrebbe essere
intesa come messa a disposizione delle aule, come organizzazione del materiale, non come obbligo
per l'insegnante di svolgere atti inerenti la funzione di docente; che una diversa interpretazione
dell'art. 51 del DL 5/2012 sarebbe manifestamente contraria alla Costituzione per contrarietà alla
libertà di insegnamento prevista dall'art. 33 in quanto inciderebbe sulla libertà dei metodi di
esplicazione dell'attività didattica; che la delibera del collegio dei docenti del 3.9.2012 consegnata
in copia al ricorrente il 22.5.2013 non riporta alcun riferimento ai test invalsi e alle modalità della
loro somministrazione; che non sussiste alcuna norma che imponga ad un docente di una scuola
pubblica la somministrazione dei test invalsi; che la sanzione applicata viola le libertà fondamentali
e i diritti inviolabili del ricorrente tutelati dall'art. 2 Cost.
Tanto esposto il ricorrente concludeva chiedendo: in via principale, accertata l'illegittimità
della sanzione disciplinare dell'avvertimento scritto irrogata dal dirigente scolastico in data
19.6.2013 con atto prot. 25Ris, che la stessa sia annullata; in via subordinata, previa rimessione
degli atti alla Corte Costituzionale per l'esame della questione di legittimità costituzionale dell'art.
51 n.2 DL. n.5/2012 convertito con modificazioni in L. n.35/2012, per contrasto con gli artt. 21 e 33
Cost, sia dichiarata l'illegittimità della sanzione disciplinare irrogata; in via ulteriormente
subordinata sia accertato il diritto del ricorrente alla obiezione di coscienza avverso la
somministrazione dei test invalsi e per l'effetto sia annullata la sanzione disciplinare irrogata; con
vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio.
Si costituiva il Ministero convenuto depositando memoria difensiva ed allegato fascicolo
chiedendo con diffuse argomentazioni il rigetto del ricorso per infondatezza.
Istruita documentalmente la causa veniva rinviata per la decisione, concesso termine per il
deposito di note. Il Giudice all’odierna udienza, dopo la discussione, decideva la causa dando
lettura in sala di udienza del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Occorre preliminarmente illustrare il quadro normativo di riferimento.
Il DPR n. 275/99 all'art. 10 comma 1 prevede che: " 1. Per la verifica del raggiungimento
degli obiettivi di apprendimento e degli standard di qualità del servizio il Ministero della pubblica
istruzione fissa metodi e scadenze per rilevazioni periodiche".
Alla originaria competenza del Ministero si è affiancata nel tempo la competenza dell'Ente
pubblico Invalsi, che può ritenersi, sotto tale profilo, un ente strumentale allo svolgimento di una
funzione dello Stato, per l'appunto il Ministero dell'Istruzione.
Infatti l'art. 3 lett. b) della L. n. 53/2003 attribuisce all'INVALSI "ai fini del progressive
miglioramento e dell'armonizzazione della qualità del sistema di istruzione e di formazione" il
compito di effettuare "verifiche periodiche e sistematiche sulle conoscenze e abilità degli studenti e
sulla qualità complessiva dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche e formative; in funzione
FirmatoDa:VINCENZIFRANCESCAEmessoDa:POSTECOMCA3Serial#:388fa
Sentenza n. 5393/2015 pubbl. il 28/05/2015
RG n. 15031/2014
dei predetti compiti vengono rideterminate le funzioni e la struttura del predetto Istituto".
Successivamente l'art. 17 comma 2 del D.Lgs 213/2009 ha attributo all'Invalsi ulteriori
competenze, tra le quali quella di "promozione di periodiche rilevazioni nazionali sugli
apprendimenti che interessano le istituzioni scolastiche e istruzione e formazione professionale, il
supporto e l'assistenza tecnica alle istituzioni scolastiche e formative anche attraverso la messa a
disposizione di prove oggettive per la valutazione degli apprendimenti finalizzate anche alla
realizzazione di autonome iniziative di valutazione e autovalutazione;...".
Infine l'art. 51 comma II D.L. n.5/2012 convertito in L. n.35/2012 ha previsto che "Le
istituzioni scolastiche partecipano, come attività' ordinaria d'istituto, alle rilevazioni nazionali
degli apprendimenti degli studenti, di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 7 settembre
2007, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176".
Dal complesso delle norme suindicate si evince che l'effettuazione di rilevazioni periodiche
funzionali al monitoraggio dello standard qualitativo e del miglioramento del sistema scolastico è
previsto dall'ordinamento in capo al Ministero della Pubblica Istruzione che ne dispone e cura lo
svolgimento anche avvalendosi di un ente strumentale, l'Invalsi, le cui competenze sono del pari
normativamente previste proprio con riferimento allo svolgimento, tra le altre, delle funzioni di
rilevazione per cui è causa.
Nell'ottica del legislatore, l'Invalsi è un ente pubblico che si affianca al Ministero
dell'Istruzione per quanto riguarda il dovere della Stato di impartire l'istruzione ai sensi dell'art.34
della Costituzione; conseguentemente, viste le competenze specifiche dell'Invalsi in tale materia, la
sede nella quale le verifiche sopra citate devono essere effettuate non può che essere quella della
scuola, unico luogo deputato dal citato art.34 per la somministrazione dell'istruzione, concetto in cui
rientrano anche le prove di verifiche Invalsi.
L' affiancamento di cui sopra è reso evidente dalla stessa lettera b) dell'art.17 D.Lgs.
213/2009 in base al quale l'Invalsi ha una funzione di "promozione di periodiche rilevazioni
nazionali sugli apprendimenti che interessano le istituzioni scolastiche e istruzione e formazione
professionale".
L'art. 28 del ccnl vigente per il corpo docenti intitolato "attività di insegnamento", prevede al
comma 4 che "gli obblighi di lavoro del personale docente sono articolati in attività di
insegnamento ed in attività funzionali alla prestazione di insegnamento. Prima dell'inizio delle
lezioni, il dirigente scolastico predispone...il piano annuale delle attività e i conseguenti impegni
del personale docente, che sono conferiti in forma scritta e che possono prevedere attività
aggiuntive...". Il successivo art. 29 disciplina le attività funzionali all'insegnamento, costituite "da
ogni impegno inerente alla funzione docente previsto dai vari ordinamenti scolastici".
L'attività di somministrazione e correzione delle prove Invalsi può rientrare tra le attività
previste dall'art. 29 del CCNL per il corpo docente, essendo l'attività relativa alla correzione
inquadrabile come funzionale all'insegnamento ovvero, con riferimento alla fase di
somministrazione in orario di ordinaria attività di servizio, attività di vigilanza degli studenti,
prevista dall'art.29 comma 5 CCNL.
Nella fattispecie risulta dalla documentazione versata in atti che:
- il ricorrente il 10.5.2013 non ha somministrato alla classe 5° A dell'Istituto Comprensivo Statale
Largo Oriani la prova Invalsi di matematica a lui assegnata;
- il 15.5.2013 il Dirigente Scolastico dell'Istituto predetto ha comunicato l'avvio del procedimento
disciplinare nei confronti dell'insegnante Maracchia contestandogli l' "omissione svolgimento atti
dovuti inerenti alla funzione docente (art. 493 D.Lgs 297/94" , convocandolo per sentire le sue
difese;
- con provvedimento del 19.6.2013 n. prot. Ris. n.25 il Dirigente Scolastico, ritenuto che le
giustificazioni rese "non liberano il docente da responsabilità, in quanto lo stesso ha omesso di
somministrare le Prove Nazionali Invalsi in orario di ordinaria attività di servizio, come previsto
nel piano annuale delle attività deliberato nel collegio docenti n. 1 del 3.9.2012 ai sensi dell'art. 51
del D.L. 5/2012 e dalla circolare interna n.160 del 3.5.2013; accertato che il docente di cui trattasi
FirmatoDa:VINCENZIFRANCESCAEmessoDa:POSTECOMCA3Serial#:388fa
Sentenza n. 5393/2015 pubbl. il 28/05/2015
RG n. 15031/2014
ha violato le disposizioni di cui agli artt. 28 e 29 ccnl del 29.11.2007; visti gli artt. 492 n.3, 502 e
507 del T.U. 16 aprile 1994 n. 297" ha irrogato al ricorrente la sanzione disciplinare
dell'avvertimento scritto, richiamandolo formalmente alla stretta osservanza dei propri doveri.
Risulta dalla documentazione prodotta dalla parte resistente che il 3.9.2012 il Collegio dei
docenti dell'Istituto Comprensivo Statale Largo Oriani ha approvato all'unanimità con la delibera
n.1/2012 il piano annuale delle attività 2012/2013 per la scuola dell'infanzia, primaria e secondaria
di primo grado, il quale prevede le prove Invalsi da effettuarsi nel maggio 2013 (doc.2,4).
Si ritengono dunque destituite di ogni fondamento le censure mosse dal ricorrente alla
sanzione disciplinare applicatagli dall'Istituto Largo Oriani, dovendosi evincere dal sistema
l'obbligatorietà dello svolgimento delle prove dell'Ente Invalsi nell'istituzione scolastica e per il
singolo docente.
Risulta manifestamente infondata l'eccezione di incostituzionalità sollevata in ricorso con
riferimento all'art. 51 II comma D.L. n.5/2012 convertito in L. n.35/2012 per asserita violazione
della libertà di insegnamento tutelata dall'art. 33 della Costituzione, atteso che non si comprende
come possa tale norma limitare l'autonomia didattica nel prevedere che "Le istituzioni scolastiche
partecipano, come attività' ordinaria d'istituto, alle rilevazioni nazionali degli apprendimenti degli
studenti...".
Quanto alla eccepita obiezione di coscienza, premesso che in materia non sussiste alcun
riconoscimento legislativo, si osserva che il ricorrente ben avrebbe potuto, come fatto nell'a.s.
2009/2010 (cfr. punto 10) del ricorso), chiedere per motivi di coscienza di essere sostituito,
consentendo così al Dirigente Scolastico di predisporre gli opportuni accorgimenti al fine di
sollevarlo dalla somministrazione e consentire il regolare svolgimento della prova da parte degli
alunni della sua classe.
Peraltro risulta dalla documentazione prodotta dalla parte resistente che il docente
Maracchia non ha mai manifestato formalmente nelle sedi istituzionali prima del 13.5.2013 (data di
acquisizione da parte dell'Istituto della memoria del ricorrente), né durante le riunioni degli Organi
Collegiali, la sua contrarietà alla somministrazione delle prove Invalsi.
La sanzione disciplinare applicata al ricorrente, che con la sua omissione ha comportato il
parziale mancato adempimento di un atto d'ufficio dell'Istituto, è la più lieve tra quelle possibili, del
tutto adeguata alla omissione compiuta.
Il ricorso deve pertanto essere respinto.
Attesa l'assoluta novità delle questioni affrontate si compensano tra le parti i compensi di
lite.
P.Q.M.
1) respinge il ricorso;
2) compensa tra le parti i compensi di lite.
Roma,28.5.2015 IL GIUDICE
Dott.ssa Francesca Vincenzi
FirmatoDa:VINCENZIFRANCESCAEmessoDa:POSTECOMCA3Serial#:388fa
Sentenza n. 5393/2015 pubbl. il 28/05/2015
RG n. 15031/2014

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Sentenza ricorso flavio

  • 1. TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE LAVORO 4° REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO il Giudice designato, Dr.ssa Francesca Vincenzi, alla pubblica udienza del 28.5.2015 ha pronunciato la seguente SENTENZA nella controversia iscritta al n.15031 del ruolo affari contenziosi civili dell’anno 2014 TRA MARACCHIA FLAVIO, elettivamente domiciliato in Roma, Via Vera n.19 presso lo studio dell' Avv.to Giuseppe Lucchese che lo rappresenta e difende giusta procura a margine del ricorso, RICORRENTE E MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, -UFFICIO SCOLASTICO PER IL LAZIO- in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in Roma, presso la propria sede, rappresentato e difeso ex art. 417 bis cpc da Carmelina Impera Dirigente Scolastico dell'I.C. Largo Oriani giusta delega del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio - Ufficio Procedimenti Disciplinari- versata in atti, CONVENUTO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato in cancelleria il 30.4.2014 il ricorrente in epigrafe nominato esponeva: di essere docente di scuola primaria e di insegnare attualmente le materie logico- matematiche presso l'Istituto Comprensivo Statale Largo Oriani sito in Roma, Largo Oriani n.1; di avere ricevuto il 15.5.2013 una contestazione disciplinare per il seguente addebito:" omissione svolgimento atti dovuti inerenti alla funzione docente (art. 493 D.Lgs 297/94)"; che secondo tale contestazione il ricorrente il 10.5.2013 non ha proceduto "alla somministrazione nella classe 5° A della Prova Nazionale di Rilevazione degli Apprendimenti di matematica, così come previsto nella circolare n.147 del 19.4.2013 e n.160 del 6.5.2013" anche se " la somministrazione delle Prove INVALSI è obbligatoria ai sensi dell'art. 51 del DL 5/2012" e sarebbe stata "deliberata dal Collegio Docenti del 3.9.2012 ed inserita nel Piano Annuale delle Attività"; che il 29.5.2013 si realizzava l'audizione del lavoratore con contestuale consegna di una memoria difensiva; che il 19.6.2013 il Dirigente Scolastico decretava "di irrogare all'insegnante Flavio Maracchia la sanzione disciplinare dell'avvertimento scritto, richiamandolo formalmente alla stretta osservanza dei propri doveri"; di avere da sempre manifestato la propria contrarietà alla somministrazione dei test invalsi "in quanto dannosi per i propri studenti (nello specifico bambini delle elementari"; che anche numerosi esponenti di categoria, intellettuali e molte famiglie hanno espresso forti proteste per tali test, come da articoli di giornale allegati al ricorso; che la contrarietà del ricorrente alla somministrazione dei test era nota all'istruzione scolastica dal 2009/2010 in quanto il ricorrente l'aveva dichiarata e il dirigente scolastico aveva provveduto a sostituirlo con altro docente; di avere FirmatoDa:VINCENZIFRANCESCAEmessoDa:POSTECOMCA3Serial#:388fa Sentenza n. 5393/2015 pubbl. il 28/05/2015 RG n. 15031/2014
  • 2. ribadito anche nell'anno 2012/2013 la propria contrarietà ai test Invalsi; di avere appreso il 10.5.2013 che avrebbe dovuto somministrare il test di matematica ai suoi studenti della 5° elementare durante le sue lezioni; di essersi rifiutato opponendo motivi di coscienza, a cui seguiva la sanzione disciplinare; che nessuna delle norme richiamate nel provvedimento di irrogazione della sanzione disciplinare è stata violata dal ricorrente; che l'art. 493 D.Lgs 297/94 deve essere interpretato alla luce della contrattazione collettiva applicata, peraltro non richiamata nella contestazione, nella quale sono tipizzati i doveri inerenti la funzione di docente dagli artt. 26-29; che non vi è alcun riferimento che possa far ritenere che la somministrazione dei test invalsi rientri tra i doveri di ufficio inerenti la funzione di docente; che il codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni è formato da 12 articoli con prescrizioni inconferenti con il comportamento contestato; che le circolari n. 147 del 19.4.13 e n.160 del 6.5.13 fanno riferimento alle date in cui sarebbero stati svolti i test invalsi senza specificare quali docenti avrebbero dovuti somministrarli; che l'art. 51 del DL 5/2012 conv. in L. n.35/2012 non prevede alcun obbligo a carico dei docenti; che la partecipazione delle istituzioni scolastiche ex art. 51 cit. potrebbe essere intesa come messa a disposizione delle aule, come organizzazione del materiale, non come obbligo per l'insegnante di svolgere atti inerenti la funzione di docente; che una diversa interpretazione dell'art. 51 del DL 5/2012 sarebbe manifestamente contraria alla Costituzione per contrarietà alla libertà di insegnamento prevista dall'art. 33 in quanto inciderebbe sulla libertà dei metodi di esplicazione dell'attività didattica; che la delibera del collegio dei docenti del 3.9.2012 consegnata in copia al ricorrente il 22.5.2013 non riporta alcun riferimento ai test invalsi e alle modalità della loro somministrazione; che non sussiste alcuna norma che imponga ad un docente di una scuola pubblica la somministrazione dei test invalsi; che la sanzione applicata viola le libertà fondamentali e i diritti inviolabili del ricorrente tutelati dall'art. 2 Cost. Tanto esposto il ricorrente concludeva chiedendo: in via principale, accertata l'illegittimità della sanzione disciplinare dell'avvertimento scritto irrogata dal dirigente scolastico in data 19.6.2013 con atto prot. 25Ris, che la stessa sia annullata; in via subordinata, previa rimessione degli atti alla Corte Costituzionale per l'esame della questione di legittimità costituzionale dell'art. 51 n.2 DL. n.5/2012 convertito con modificazioni in L. n.35/2012, per contrasto con gli artt. 21 e 33 Cost, sia dichiarata l'illegittimità della sanzione disciplinare irrogata; in via ulteriormente subordinata sia accertato il diritto del ricorrente alla obiezione di coscienza avverso la somministrazione dei test invalsi e per l'effetto sia annullata la sanzione disciplinare irrogata; con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio. Si costituiva il Ministero convenuto depositando memoria difensiva ed allegato fascicolo chiedendo con diffuse argomentazioni il rigetto del ricorso per infondatezza. Istruita documentalmente la causa veniva rinviata per la decisione, concesso termine per il deposito di note. Il Giudice all’odierna udienza, dopo la discussione, decideva la causa dando lettura in sala di udienza del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Occorre preliminarmente illustrare il quadro normativo di riferimento. Il DPR n. 275/99 all'art. 10 comma 1 prevede che: " 1. Per la verifica del raggiungimento degli obiettivi di apprendimento e degli standard di qualità del servizio il Ministero della pubblica istruzione fissa metodi e scadenze per rilevazioni periodiche". Alla originaria competenza del Ministero si è affiancata nel tempo la competenza dell'Ente pubblico Invalsi, che può ritenersi, sotto tale profilo, un ente strumentale allo svolgimento di una funzione dello Stato, per l'appunto il Ministero dell'Istruzione. Infatti l'art. 3 lett. b) della L. n. 53/2003 attribuisce all'INVALSI "ai fini del progressive miglioramento e dell'armonizzazione della qualità del sistema di istruzione e di formazione" il compito di effettuare "verifiche periodiche e sistematiche sulle conoscenze e abilità degli studenti e sulla qualità complessiva dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche e formative; in funzione FirmatoDa:VINCENZIFRANCESCAEmessoDa:POSTECOMCA3Serial#:388fa Sentenza n. 5393/2015 pubbl. il 28/05/2015 RG n. 15031/2014
  • 3. dei predetti compiti vengono rideterminate le funzioni e la struttura del predetto Istituto". Successivamente l'art. 17 comma 2 del D.Lgs 213/2009 ha attributo all'Invalsi ulteriori competenze, tra le quali quella di "promozione di periodiche rilevazioni nazionali sugli apprendimenti che interessano le istituzioni scolastiche e istruzione e formazione professionale, il supporto e l'assistenza tecnica alle istituzioni scolastiche e formative anche attraverso la messa a disposizione di prove oggettive per la valutazione degli apprendimenti finalizzate anche alla realizzazione di autonome iniziative di valutazione e autovalutazione;...". Infine l'art. 51 comma II D.L. n.5/2012 convertito in L. n.35/2012 ha previsto che "Le istituzioni scolastiche partecipano, come attività' ordinaria d'istituto, alle rilevazioni nazionali degli apprendimenti degli studenti, di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 7 settembre 2007, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176". Dal complesso delle norme suindicate si evince che l'effettuazione di rilevazioni periodiche funzionali al monitoraggio dello standard qualitativo e del miglioramento del sistema scolastico è previsto dall'ordinamento in capo al Ministero della Pubblica Istruzione che ne dispone e cura lo svolgimento anche avvalendosi di un ente strumentale, l'Invalsi, le cui competenze sono del pari normativamente previste proprio con riferimento allo svolgimento, tra le altre, delle funzioni di rilevazione per cui è causa. Nell'ottica del legislatore, l'Invalsi è un ente pubblico che si affianca al Ministero dell'Istruzione per quanto riguarda il dovere della Stato di impartire l'istruzione ai sensi dell'art.34 della Costituzione; conseguentemente, viste le competenze specifiche dell'Invalsi in tale materia, la sede nella quale le verifiche sopra citate devono essere effettuate non può che essere quella della scuola, unico luogo deputato dal citato art.34 per la somministrazione dell'istruzione, concetto in cui rientrano anche le prove di verifiche Invalsi. L' affiancamento di cui sopra è reso evidente dalla stessa lettera b) dell'art.17 D.Lgs. 213/2009 in base al quale l'Invalsi ha una funzione di "promozione di periodiche rilevazioni nazionali sugli apprendimenti che interessano le istituzioni scolastiche e istruzione e formazione professionale". L'art. 28 del ccnl vigente per il corpo docenti intitolato "attività di insegnamento", prevede al comma 4 che "gli obblighi di lavoro del personale docente sono articolati in attività di insegnamento ed in attività funzionali alla prestazione di insegnamento. Prima dell'inizio delle lezioni, il dirigente scolastico predispone...il piano annuale delle attività e i conseguenti impegni del personale docente, che sono conferiti in forma scritta e che possono prevedere attività aggiuntive...". Il successivo art. 29 disciplina le attività funzionali all'insegnamento, costituite "da ogni impegno inerente alla funzione docente previsto dai vari ordinamenti scolastici". L'attività di somministrazione e correzione delle prove Invalsi può rientrare tra le attività previste dall'art. 29 del CCNL per il corpo docente, essendo l'attività relativa alla correzione inquadrabile come funzionale all'insegnamento ovvero, con riferimento alla fase di somministrazione in orario di ordinaria attività di servizio, attività di vigilanza degli studenti, prevista dall'art.29 comma 5 CCNL. Nella fattispecie risulta dalla documentazione versata in atti che: - il ricorrente il 10.5.2013 non ha somministrato alla classe 5° A dell'Istituto Comprensivo Statale Largo Oriani la prova Invalsi di matematica a lui assegnata; - il 15.5.2013 il Dirigente Scolastico dell'Istituto predetto ha comunicato l'avvio del procedimento disciplinare nei confronti dell'insegnante Maracchia contestandogli l' "omissione svolgimento atti dovuti inerenti alla funzione docente (art. 493 D.Lgs 297/94" , convocandolo per sentire le sue difese; - con provvedimento del 19.6.2013 n. prot. Ris. n.25 il Dirigente Scolastico, ritenuto che le giustificazioni rese "non liberano il docente da responsabilità, in quanto lo stesso ha omesso di somministrare le Prove Nazionali Invalsi in orario di ordinaria attività di servizio, come previsto nel piano annuale delle attività deliberato nel collegio docenti n. 1 del 3.9.2012 ai sensi dell'art. 51 del D.L. 5/2012 e dalla circolare interna n.160 del 3.5.2013; accertato che il docente di cui trattasi FirmatoDa:VINCENZIFRANCESCAEmessoDa:POSTECOMCA3Serial#:388fa Sentenza n. 5393/2015 pubbl. il 28/05/2015 RG n. 15031/2014
  • 4. ha violato le disposizioni di cui agli artt. 28 e 29 ccnl del 29.11.2007; visti gli artt. 492 n.3, 502 e 507 del T.U. 16 aprile 1994 n. 297" ha irrogato al ricorrente la sanzione disciplinare dell'avvertimento scritto, richiamandolo formalmente alla stretta osservanza dei propri doveri. Risulta dalla documentazione prodotta dalla parte resistente che il 3.9.2012 il Collegio dei docenti dell'Istituto Comprensivo Statale Largo Oriani ha approvato all'unanimità con la delibera n.1/2012 il piano annuale delle attività 2012/2013 per la scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado, il quale prevede le prove Invalsi da effettuarsi nel maggio 2013 (doc.2,4). Si ritengono dunque destituite di ogni fondamento le censure mosse dal ricorrente alla sanzione disciplinare applicatagli dall'Istituto Largo Oriani, dovendosi evincere dal sistema l'obbligatorietà dello svolgimento delle prove dell'Ente Invalsi nell'istituzione scolastica e per il singolo docente. Risulta manifestamente infondata l'eccezione di incostituzionalità sollevata in ricorso con riferimento all'art. 51 II comma D.L. n.5/2012 convertito in L. n.35/2012 per asserita violazione della libertà di insegnamento tutelata dall'art. 33 della Costituzione, atteso che non si comprende come possa tale norma limitare l'autonomia didattica nel prevedere che "Le istituzioni scolastiche partecipano, come attività' ordinaria d'istituto, alle rilevazioni nazionali degli apprendimenti degli studenti...". Quanto alla eccepita obiezione di coscienza, premesso che in materia non sussiste alcun riconoscimento legislativo, si osserva che il ricorrente ben avrebbe potuto, come fatto nell'a.s. 2009/2010 (cfr. punto 10) del ricorso), chiedere per motivi di coscienza di essere sostituito, consentendo così al Dirigente Scolastico di predisporre gli opportuni accorgimenti al fine di sollevarlo dalla somministrazione e consentire il regolare svolgimento della prova da parte degli alunni della sua classe. Peraltro risulta dalla documentazione prodotta dalla parte resistente che il docente Maracchia non ha mai manifestato formalmente nelle sedi istituzionali prima del 13.5.2013 (data di acquisizione da parte dell'Istituto della memoria del ricorrente), né durante le riunioni degli Organi Collegiali, la sua contrarietà alla somministrazione delle prove Invalsi. La sanzione disciplinare applicata al ricorrente, che con la sua omissione ha comportato il parziale mancato adempimento di un atto d'ufficio dell'Istituto, è la più lieve tra quelle possibili, del tutto adeguata alla omissione compiuta. Il ricorso deve pertanto essere respinto. Attesa l'assoluta novità delle questioni affrontate si compensano tra le parti i compensi di lite. P.Q.M. 1) respinge il ricorso; 2) compensa tra le parti i compensi di lite. Roma,28.5.2015 IL GIUDICE Dott.ssa Francesca Vincenzi FirmatoDa:VINCENZIFRANCESCAEmessoDa:POSTECOMCA3Serial#:388fa Sentenza n. 5393/2015 pubbl. il 28/05/2015 RG n. 15031/2014