3. PRESCRIZIONE ESTINTIVA
Perdita di un diritto a causa della prolungata
e ingiustificata inattività del titolare per il
tempo determinato dalla legge [2934 c.1]
Ratio: principio di certezza del diritto
GPedrazzi-Unibs
v0.8/13
3
4. DIRITTI IMPRESCRITTIBILI
Non sono soggetti a prescrizione i diritti indisponibili e gli
altri diritti indicati dalla legge [2934 c.2]
1. Diritti indisponibili: il loro titolare non ne può
disporre, dunque non possono estinguersi a
causa dell’inerzia (es: diritti della personalità)
2. Diritto di proprietà: il non uso rientra nelle
facoltà del proprietario (art. 948 azione di
rivendicazione)
3. Azione dichiarativa della nullità del contratto
4. Azione petitoria: imprescrittibilità della qualità
di erede
GPedrazzi-Unibs
v0.8/13
4
5. DISCIPLINA
Il giorno in cui il diritto può essere esercitato dal
suo titolare è detto dies a quo
Le norme sulla prescrizione sono inderogabili,
nullo ogni accordo per modificarne la disciplina
Divieto di rinunzia preventiva alla prescrizione:
ammessa la rinunzia solo se già maturata
Irrilevabilità d’ufficio della prescrizione
Se la parte interessata (loro debitore) non lo faccia
o vi abbia rinunziato, i suoi creditori possono
opporrsi alla prescrizione
GPedrazzi-Unibs
v0.8/13
5
6. DURATA della Prescrizione
• 10 anni: prescrizione ordinaria
• 20 anni: per i diritti reali su cosa
altrui
• 5 anni: per il diritto al risarcimento
del danno da fatto illecito
• < 5 anni: ipotesi di prescrizione
breve ex artt. 2950-2952 c.c.
GPedrazzi-Unibs
v0.8/13
6
7. SOSPENSIONE
• Parentesi nel decorso del tempo
• Inerzia giustificata del titolare che non toglie
valore al tempo decorso anteriormente alla
causa sospensiva
• Cessata la causa sospensiva, la prescrizione
riprende a decorrere dal momento antecedente
all’insorgere della sospensione
Cause tassative:
1. Rapporti qualificati tra le parti (art. 2941)
2. Particolare condizione del titolare (art. 2942)
GPedrazzi-Unibs
v0.8/13
7
8. INTERRUZIONE
•
•
Fenomeno per cui il venir meno dell’inerzia del
titolare del diritto toglie valore al tempo
decorso anteriormente alla causa interruttiva
Conseguenza: nuovo termine prescrizionale
decorre da capo
Cause tassative:
1. interruzione da parte del titolare (art. 2943)
2. interr.ne per effetto di riconoscimento (a.
2944)
GPedrazzi-Unibs
v0.8/13
8
9. PRESCRIZIONI PRESUNTIVE
Fondamento: presunzione che si sia verificata una causa
estintiva del debito o che il debito sia stato pagato
Conseguenza:
1.Debitore esonerato dal dover dimostrare l’estinzione del
debito (inversione onere della prova)
2.Creditore può fornire la prova contraria attraverso il
giuramento decisorio o la confessione giudiziale
Ratio: nei rapporti in cui l’estinzione del debito è
contestuale all’esecuzione della prestazione, il debito si
presume estinto con l’esecuzione stessa
GPedrazzi-Unibs
v0.8/13
9
10. DECADENZA
•
•
•
Perdita di un diritto a causa del suo
mancato esercizio entro un termine
perentorio stabilito dalla legge o dal
contratto
Ratio: limitare a periodi brevi lo stato di
incertezza delle situazioni giuridiche
incerte, maggiore esigenza di certezza
rispetto alla prescrizione
Riferita a diritti potestativi
GPedrazzi-Unibs
v0.8/13
10
11. TIPOLOGIE
1.Legale: prevista dalla legge, riguarda
diritti disponibili e indisponibili
2.Convenzionale: prevista dalle parti,
riguarda diritti disponibili
3.Giudiziale: termine di decadenza
fissato dal giudice su istanza di parte
GPedrazzi-Unibs
v0.8/13
11
12. DISCIPLINA DELLA DECADENZA
Inapplicabilità delle norme in tema di
sospensione e interruzione della prescrizione
(art. 2964)
Rilevabilità d’ufficio: solo per decadenza legale
Divieto di rinunzia/modifica della disciplina
legale se relativa a diritti indisponibili
GPedrazzi-Unibs
v0.8/13
12