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TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL FUMETTO:
TRA VECCHIE NORME E NUOVE OPPORTUNITA’
TORINO COMICS 2023
AVV. GILBERTO CAVAGNA DI GUALDANA
15 APRILE 2023
FUMETTO E COPYRIGHT
Legge sul diritto d’autore (l. 22 aprile 1941 n. 633 e ss.; “LDA”),
tutela «le opere dell’ingegno di carattere creativo che
appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative,
all’architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il
modo o la forma di espressione» (art. 1 LDA).
«In particolare sono comprese nella protezione: 1) le opere
letterarie… 2) le opere e le composizioni musicali… 4) le opere
della scultura, della pittura, dell’arte del disegno, della incisione e
delle arti figurative similari,… » (art. 2 LDA).
FUMETTO E COPYRIGHT
LDA tutela le opere dell’ingegno:
(i) dal momento della creazione;
(ii) a prescindere da qualsiasi registrazione o
fissazione;
(iii) purché presentino “carattere creativo” (ovvero
rappresenti un apporto personale ed innovativo
dell’autore, a prescindere dalla fonte ispiratrice del
contenuto).
FUMETTO E COPYRIGHT
La Legge Autore riserva al titolare:
- lo sfruttamento economico dell’opera (DIRITTI PATRIMONIALI);
- la facoltà di rivendicare la paternità ed opporsi a qualsiasi utilizzo che possa essere di
pregiudizio al suo onore e alla sua reputazione (DIRITTI MORALI).
La durata dei diritti economici è di 70 anni oltre la morte
dell’autore; i diritti morali non sono invece soggetti ad
alcuna limitazione temporale e alla morte dell’autore
potranno di norma essere esercitati dai discendenti.
FUMETTO E COPYRIGHT
Sfruttamento dei diritti patrimoniali
«I diritti di utilizzazioni spettanti agli autori delle opere dell’ingegno, nonché i diritti connessi aventi
carattere patrimoniale, possono essere acquistati, alienati o trasmessi in tutti i modi e forme
consentiti dalla legge…» (art. 107 LDA).
«La trasmissione dei diritti di utilizzazione deve essere provata per iscritto» (art. 110 LDA) tra le parti.
«La cessione di uno o più esemplari dell’opera non importa, salvo patto contrario, la trasmissione dei
diritti di utilizzazione» (art. 109 LDA).
Att.ne: rapporto di lavoro/commissione
FUMETTO E COPYRIGHT
Opere in cui sono più autori a dare vita ad un’unica opera:
a) IN COMUNIONE, creata con il contributo indistinguibile ed inscindibile di più persone: il
diritto economico appartiene in comune a tutti i coautori, salvo diverso accordo;
b) COLLETTIVA, costituite dalla riunione di opere che hanno carattere di creazione autonoma,
come risultato di una scelta e/o coordinamento (es. i giornali); protette come opere originali,
senza pregiudizio dei diritti sulle opere di cui sono composte. E’ considerato autore chi organizza
e dirige la creazione; salvo patto contrario, il diritto di utilizzazione economica spetta all’editore
dell’opera (art. 38 LDA) ma ai singoli collaboratori è riservato il diritto di utilizzare la propria
opera separatamente (artt. 38 e ss. LDA);
FUMETTO E COPYRIGHT
c) COMPOSTE, realizzate attraverso la collaborazione creativa di più persone;
alcune disciplinate da artt. 33 – 37 LDA (ad es. opere liriche); rispetto alle opere
in comunione, nelle opere composte i contributi dei singoli autori sono
distinguibili e separabili ovvero utilizzabili separatamente rispetto all’opera
composta nel suo complesso considerata.
FUMETTO E COPYRIGHT
Il fumetto è una particolare opera dell’ingegno, autonoma rispetto ad altre forme espressive tipizzate (come
l’opera letteraria, teatrale, …), composta da disegni e da parti di testo sotto forma di dialoghi o monologhi che
danno vita ad una storia raffigurata in cui il disegno, soggetto e testo letterario hanno pari importanza.
Il fumetto PUO’ CONSIDERARSI OPERA DELL’INGEGNO al pari delle altre opere
che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, …, tutelata se ne
sussistono i requisiti (creatività).
FUMETTO E COPYRIGHT
Nella maggior parte dei casi, il fumetto nasce da un lavoro di equipe:
• disegnatori,
• soggettisti/sceneggiatori, copy writer, autori dei testi,
• rifinitori, coloristi, matitisti, inchiostratori, letteristi (oggi, più spesso, renderer, digital
colorer e digital inker che operano attraverso software grafici),
• coordinati dal loro direttore artistico,
• sotto la direzione di un editore, che assume il rischio imprenditoriale.
FUMETTO E COPYRIGHT
Per la dottrina e la giurisprudenza italiane, di
norma il fumetto rientra nella categoria non
tipizzata delle opere composte. Pertanto
ciascun autore delle parti del fumetto può
utilizzare separatamente e indipendentemente
la propria opera purché non per usarla per
altra opera avente il medesimo carattere (altro
fumetto).
disegnatore +
sceneggiatore
anche se non sempre
correttamente indicati
FUMETTO E COPYRIGHT
… i personaggi creati dalla mente di Secchi e da lui descritti a Magnus perché
prendessero corpo nel disegno non possano non essere considerati come il
frutto della felice collaborazione di due diverse e correlate creatività, l’una
attinente alla sceneggiatura e ideazione dell’opera e l’altra attinente alla
sua rappresentazione grafica. …l’apporto di Magnus non può essere relegato
ad un ruolo meramente esecutivo pur se molto pregevole dal punto di vista
tecnico. La realizzazione del tratto figurativo dei personaggi seppure suggerita
dal suo ideatore, è il frutto della fantasia e dell’immaginazione del disegnatore
che per primo la pose in essere, che ha inventato e dunque creato, insieme a
Secchi e in una posizione assolutamente paritetica, personaggi sino a quel
momento inesistenti (App. Miano, 13 giugno 2011)
eredi di Roberto Raviola (Magnus) vs Luciano Secchi (Max Bunker)
FUMETTO E COPYRIGHT
FUMETTO E COPYRIGHT
Neri Pozza Editore S.r.l. vs Squalo Comics S.r.l.,
et alii Trib. Milano, 12 settembre 2007
Riproduzione dei fumetti presuppone
consenso degli aventi diritto.
altrimenti violazione diritti patrimoniali (e, se
del caso, anche morali)
FUMETTO E COPYRIGHT
Astorina S.r.l. (diritti d’autore Giussani) vs Genius 2000
S.r.l.
Trib. Firenze, 10 luglio 2006
Riproduzione presuppone consenso degli aventi
diritto.
anche se per opere diverse
FUMETTO E COPYRIGHT
Bill Watterson vs N/A S.r.l.
Trib. Milano, ord. 21 gennaio 2008
se modifica del disegno, lesione anche del diritto morale
Riproduzione presuppone consenso degli aventi diritto,
anche se in pose diverse, se rimangono riconoscibili i tratti
caratteristici
FUMETTO E COPYRIGHT
Se il fumetto riproduce opere di altri e/o persone, occorre il consenso del titolare dei diritti.
FUMETTO E COPYRIGHT
Riproduzione dei fumetti presuppone consenso degli aventi diritto.
anche se digitale
FUMETTO E COPYRIGHT
Il personaggio di fantasia (character) - protagonista principale
o anche secondario del fumetto - è considerato opera
dell’ingegno autonoma protetta da LDA. Gli elementi del
personaggio sono costituiti dal nome, dal suo aspetto, qualità,
atteggiamenti, modi di parlare, di interagire, le sue abitudini e
la sua personalità ovvero il carattere.
Anche in tal caso, di norma i diritti sul personaggio del
fumetto spettano in comunione (art. 10 LDA) agli autori (del
disegno e della sceneggiatura poiché il primo ne definisce le
sembianze fisiche mentre il secondo la personalità), sempre che
sussistano requisiti della co-autorialità.
FUMETTO E COPYRIGHT
Fumetti seriali: il personaggio è originariamente creato da
autori diversi da quelli che hanno portato avanti la serie
elaborando nel corso degli anni nuove storie.
L’elaborazione creativa di un’opera originaria e preesistente
è tutelata dall’art 4 LDA. Affinché possano essere realizzate
storie successive è necessario che vi sia l’autorizzazione da
parte dell’autore originario o cessionario dei diritti. Quanto
ai diritti morali, deve essere sempre riconosciuta la
paternità dell’autore indicando il suo nome nelle forme d’uso
insieme a quello degli autori di ogni storia.
FUMETTO E COPYRIGHT
«Anche nel riconoscimento di una comune
«discendenza» della fisionomia di entrambi i personaggi
da comuni archetipi – quelli disneyani – sussistono
dunque spiccate diversità di raffigurazioni sia nel
complesso del disegno che soprattutto nella parte del
capo dei volatili – che normalmente è la parte
maggiormente caratterizzante e riconoscibile del
personaggio di fantasia – che consentono di attribuire
alle sembianze di Polly l’autonomia creativa
necessaria e sufficiente per reclamare un’autonoma
tutela ai sensi del diritto d’autore a vantaggi del suo
creatore» Trib. Milano, 20 marzo 2013
FUMETTO E COPYRIGHT
Diritto di seguito: diritto degli autori ad un compenso sul prezzo di ogni vendita successiva
alla prima a condizione che (i) la vendita comporti l’intervento di soggetti che operano
professionalmente nel mercato dell’arte; (ii) il prezzo della vendita sia superiore a 3.000 euro; …
(art. 144 LDA).
Si applica per «… gli originali delle opere delle arti figurative … purché si tratti di creazioni
eseguite dall’autore stesso o di esemplari considerati come opere d’arte e originali».
Le copie delle opere delle arti figurative prodotte in numero limitato dall’autore stesso o
sotto la sua autorità, sono considerate come originali purché siano «numerate, firmate o
altrimenti debitamente autorizzate dall’autore» (art. 145 LDA)
FUMETTO E MARCHI
«Non possono costituire oggetto di
registrazione come marchio d’impresa:
… c) i segni il cui uso costituirebbe violazione di un
altrui diritto di autore, di proprietà industriale o
altro diritto esclusivo di terzi» (art. 14 CPI).
«Se notori, possono essere registrati o usati come
marchio solo dall’avente diritto, o con il consenso
di questi, o dei soggetti di cui al comma 1: i nomi
di persona, i segni usati in campo artistico,
letterario, scientifico, politico o sportivo, le
denominazioni e sigle di manifestazioni e quelli di
enti ed associazioni non aventi finalità
economiche, nonché gli emblemi caratteristici di
questi» (art. 8.3 CPI).
FUMETTO E MARCHI
Avela Inc. vs Hears Holding Inc.
I diritti di marchio non possono coprire il personaggio in quanto tale, ma solo
una sua specifica rappresentazione grafica (Trib. Bari,953/2016).
Pertanto, chi non possa vantare diritti d’autore sul personaggio non può
tentare di sostituirli e di “eternarli” tramite la registrazione di marchi.
Diversamente si finirebbe per assicurare al titolare del marchio una tutela più
ampia (anche perché potenzialmente non soggetta a termini temporali)
rispetto a quella attribuita all’autore dell’opera dalla normativa sul diritto
d’autore.
PROPOSTA DI LEGGE
Disegno di Legge N. 3298 (Senato della Repubblica XIV Legislatura 2001/2006)
Art. 1. All’art. 44 [co-autori dell’opera cinematografica] della legge 22 aprile 1941, n. 633, è aggiunto il seguente
periodo: «nel caso di opere cinematografiche di cartoni animati, si considera coautore anche l’autore dei
disegni».
Art. 2: «Sezione VII-bis. - Opere dell’arte del disegno “a fumetti”.
1. Art. 64-septies. – 1. Nelle opere dell’arte del disegno cosiddette “a fumetti” la parte letteraria e la parte grafica
sono inscindibili ed essenziali nell’azione creativa della narrazione, e pertanto il contributo dell’autore letterario e
di quello grafico si considerano equivalenti, anche ai fini dell’utilizzazione economica dell’opera; l’esercizio dei
diritti di utilizzazione economica, in percentuale alla vendita o nelle varie forme di sfruttamento, spetta all’autore o
ai coautori in parti uguali; solo nella fase produttiva dell’opera stessa, in considerazione della disparità di tempo
necessario alle due parti creative per la sua realizzazione, il compenso, a pagina o a percentuale, è ripartito tra le
parti in maniera proporzionale; le tavole originali sono di proprietà degli autori.
PROPOSTA DI LEGGE
2. Qualora l’autore letterario ovvero quello grafico abbia contribuito in via esclusiva alla caratterizzazione
dei personaggi delle opere di cui al comma 1, i diritti sui personaggi stessi competono a tale singolo
autore.
3. Nelle opere “a fumetti” di produzione seriale che necessitano dell’apporto di collaboratori, si considerano
autori o coautori titolari della serie, con diritto di supervisione sul prodotto, lo scrittore e il disegnatore
ideatori ed iniziatori della serie stessa; i collaboratori delle opere “a fumetti” di produzione seriale sono
autori solo della propria produzione e proprietari in percentuale dei diritti per quanto attiene alle ristampe o
riedizioni, alle vendite all’estero o a qualsiasi altro sfruttamento della stessa; la libera contrattazione tra le
parti stabilisce la percentuale dei diritti spettanti ai collaboratori».
GRAZIE PER L’ATTENZIONE !
Avv. Gilberto Cavagna di Gualdana
gilberto.cavagna@bipartlaw.com
Per news in tema di proprietà intellettuale è possibile iscriversi al
gruppo su Facebook e LinkedIn “TIP TAP - Thoughts on Intellectual
Property and Thoughts on Art Protection”

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TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL FUMETTO: TRA VECCHIE NORME E NUOVE OPPORTUNITA’

  • 1. TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL FUMETTO: TRA VECCHIE NORME E NUOVE OPPORTUNITA’ TORINO COMICS 2023 AVV. GILBERTO CAVAGNA DI GUALDANA 15 APRILE 2023
  • 2. FUMETTO E COPYRIGHT Legge sul diritto d’autore (l. 22 aprile 1941 n. 633 e ss.; “LDA”), tutela «le opere dell’ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all’architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione» (art. 1 LDA). «In particolare sono comprese nella protezione: 1) le opere letterarie… 2) le opere e le composizioni musicali… 4) le opere della scultura, della pittura, dell’arte del disegno, della incisione e delle arti figurative similari,… » (art. 2 LDA).
  • 3. FUMETTO E COPYRIGHT LDA tutela le opere dell’ingegno: (i) dal momento della creazione; (ii) a prescindere da qualsiasi registrazione o fissazione; (iii) purché presentino “carattere creativo” (ovvero rappresenti un apporto personale ed innovativo dell’autore, a prescindere dalla fonte ispiratrice del contenuto).
  • 4. FUMETTO E COPYRIGHT La Legge Autore riserva al titolare: - lo sfruttamento economico dell’opera (DIRITTI PATRIMONIALI); - la facoltà di rivendicare la paternità ed opporsi a qualsiasi utilizzo che possa essere di pregiudizio al suo onore e alla sua reputazione (DIRITTI MORALI). La durata dei diritti economici è di 70 anni oltre la morte dell’autore; i diritti morali non sono invece soggetti ad alcuna limitazione temporale e alla morte dell’autore potranno di norma essere esercitati dai discendenti.
  • 5. FUMETTO E COPYRIGHT Sfruttamento dei diritti patrimoniali «I diritti di utilizzazioni spettanti agli autori delle opere dell’ingegno, nonché i diritti connessi aventi carattere patrimoniale, possono essere acquistati, alienati o trasmessi in tutti i modi e forme consentiti dalla legge…» (art. 107 LDA). «La trasmissione dei diritti di utilizzazione deve essere provata per iscritto» (art. 110 LDA) tra le parti. «La cessione di uno o più esemplari dell’opera non importa, salvo patto contrario, la trasmissione dei diritti di utilizzazione» (art. 109 LDA). Att.ne: rapporto di lavoro/commissione
  • 6. FUMETTO E COPYRIGHT Opere in cui sono più autori a dare vita ad un’unica opera: a) IN COMUNIONE, creata con il contributo indistinguibile ed inscindibile di più persone: il diritto economico appartiene in comune a tutti i coautori, salvo diverso accordo; b) COLLETTIVA, costituite dalla riunione di opere che hanno carattere di creazione autonoma, come risultato di una scelta e/o coordinamento (es. i giornali); protette come opere originali, senza pregiudizio dei diritti sulle opere di cui sono composte. E’ considerato autore chi organizza e dirige la creazione; salvo patto contrario, il diritto di utilizzazione economica spetta all’editore dell’opera (art. 38 LDA) ma ai singoli collaboratori è riservato il diritto di utilizzare la propria opera separatamente (artt. 38 e ss. LDA);
  • 7. FUMETTO E COPYRIGHT c) COMPOSTE, realizzate attraverso la collaborazione creativa di più persone; alcune disciplinate da artt. 33 – 37 LDA (ad es. opere liriche); rispetto alle opere in comunione, nelle opere composte i contributi dei singoli autori sono distinguibili e separabili ovvero utilizzabili separatamente rispetto all’opera composta nel suo complesso considerata.
  • 8. FUMETTO E COPYRIGHT Il fumetto è una particolare opera dell’ingegno, autonoma rispetto ad altre forme espressive tipizzate (come l’opera letteraria, teatrale, …), composta da disegni e da parti di testo sotto forma di dialoghi o monologhi che danno vita ad una storia raffigurata in cui il disegno, soggetto e testo letterario hanno pari importanza. Il fumetto PUO’ CONSIDERARSI OPERA DELL’INGEGNO al pari delle altre opere che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, …, tutelata se ne sussistono i requisiti (creatività).
  • 9. FUMETTO E COPYRIGHT Nella maggior parte dei casi, il fumetto nasce da un lavoro di equipe: • disegnatori, • soggettisti/sceneggiatori, copy writer, autori dei testi, • rifinitori, coloristi, matitisti, inchiostratori, letteristi (oggi, più spesso, renderer, digital colorer e digital inker che operano attraverso software grafici), • coordinati dal loro direttore artistico, • sotto la direzione di un editore, che assume il rischio imprenditoriale.
  • 10. FUMETTO E COPYRIGHT Per la dottrina e la giurisprudenza italiane, di norma il fumetto rientra nella categoria non tipizzata delle opere composte. Pertanto ciascun autore delle parti del fumetto può utilizzare separatamente e indipendentemente la propria opera purché non per usarla per altra opera avente il medesimo carattere (altro fumetto).
  • 11. disegnatore + sceneggiatore anche se non sempre correttamente indicati FUMETTO E COPYRIGHT
  • 12. … i personaggi creati dalla mente di Secchi e da lui descritti a Magnus perché prendessero corpo nel disegno non possano non essere considerati come il frutto della felice collaborazione di due diverse e correlate creatività, l’una attinente alla sceneggiatura e ideazione dell’opera e l’altra attinente alla sua rappresentazione grafica. …l’apporto di Magnus non può essere relegato ad un ruolo meramente esecutivo pur se molto pregevole dal punto di vista tecnico. La realizzazione del tratto figurativo dei personaggi seppure suggerita dal suo ideatore, è il frutto della fantasia e dell’immaginazione del disegnatore che per primo la pose in essere, che ha inventato e dunque creato, insieme a Secchi e in una posizione assolutamente paritetica, personaggi sino a quel momento inesistenti (App. Miano, 13 giugno 2011) eredi di Roberto Raviola (Magnus) vs Luciano Secchi (Max Bunker) FUMETTO E COPYRIGHT
  • 13. FUMETTO E COPYRIGHT Neri Pozza Editore S.r.l. vs Squalo Comics S.r.l., et alii Trib. Milano, 12 settembre 2007 Riproduzione dei fumetti presuppone consenso degli aventi diritto. altrimenti violazione diritti patrimoniali (e, se del caso, anche morali)
  • 14. FUMETTO E COPYRIGHT Astorina S.r.l. (diritti d’autore Giussani) vs Genius 2000 S.r.l. Trib. Firenze, 10 luglio 2006 Riproduzione presuppone consenso degli aventi diritto. anche se per opere diverse
  • 15. FUMETTO E COPYRIGHT Bill Watterson vs N/A S.r.l. Trib. Milano, ord. 21 gennaio 2008 se modifica del disegno, lesione anche del diritto morale Riproduzione presuppone consenso degli aventi diritto, anche se in pose diverse, se rimangono riconoscibili i tratti caratteristici
  • 16. FUMETTO E COPYRIGHT Se il fumetto riproduce opere di altri e/o persone, occorre il consenso del titolare dei diritti.
  • 17. FUMETTO E COPYRIGHT Riproduzione dei fumetti presuppone consenso degli aventi diritto. anche se digitale
  • 18. FUMETTO E COPYRIGHT Il personaggio di fantasia (character) - protagonista principale o anche secondario del fumetto - è considerato opera dell’ingegno autonoma protetta da LDA. Gli elementi del personaggio sono costituiti dal nome, dal suo aspetto, qualità, atteggiamenti, modi di parlare, di interagire, le sue abitudini e la sua personalità ovvero il carattere. Anche in tal caso, di norma i diritti sul personaggio del fumetto spettano in comunione (art. 10 LDA) agli autori (del disegno e della sceneggiatura poiché il primo ne definisce le sembianze fisiche mentre il secondo la personalità), sempre che sussistano requisiti della co-autorialità.
  • 19. FUMETTO E COPYRIGHT Fumetti seriali: il personaggio è originariamente creato da autori diversi da quelli che hanno portato avanti la serie elaborando nel corso degli anni nuove storie. L’elaborazione creativa di un’opera originaria e preesistente è tutelata dall’art 4 LDA. Affinché possano essere realizzate storie successive è necessario che vi sia l’autorizzazione da parte dell’autore originario o cessionario dei diritti. Quanto ai diritti morali, deve essere sempre riconosciuta la paternità dell’autore indicando il suo nome nelle forme d’uso insieme a quello degli autori di ogni storia.
  • 20. FUMETTO E COPYRIGHT «Anche nel riconoscimento di una comune «discendenza» della fisionomia di entrambi i personaggi da comuni archetipi – quelli disneyani – sussistono dunque spiccate diversità di raffigurazioni sia nel complesso del disegno che soprattutto nella parte del capo dei volatili – che normalmente è la parte maggiormente caratterizzante e riconoscibile del personaggio di fantasia – che consentono di attribuire alle sembianze di Polly l’autonomia creativa necessaria e sufficiente per reclamare un’autonoma tutela ai sensi del diritto d’autore a vantaggi del suo creatore» Trib. Milano, 20 marzo 2013
  • 21. FUMETTO E COPYRIGHT Diritto di seguito: diritto degli autori ad un compenso sul prezzo di ogni vendita successiva alla prima a condizione che (i) la vendita comporti l’intervento di soggetti che operano professionalmente nel mercato dell’arte; (ii) il prezzo della vendita sia superiore a 3.000 euro; … (art. 144 LDA). Si applica per «… gli originali delle opere delle arti figurative … purché si tratti di creazioni eseguite dall’autore stesso o di esemplari considerati come opere d’arte e originali». Le copie delle opere delle arti figurative prodotte in numero limitato dall’autore stesso o sotto la sua autorità, sono considerate come originali purché siano «numerate, firmate o altrimenti debitamente autorizzate dall’autore» (art. 145 LDA)
  • 22. FUMETTO E MARCHI «Non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d’impresa: … c) i segni il cui uso costituirebbe violazione di un altrui diritto di autore, di proprietà industriale o altro diritto esclusivo di terzi» (art. 14 CPI). «Se notori, possono essere registrati o usati come marchio solo dall’avente diritto, o con il consenso di questi, o dei soggetti di cui al comma 1: i nomi di persona, i segni usati in campo artistico, letterario, scientifico, politico o sportivo, le denominazioni e sigle di manifestazioni e quelli di enti ed associazioni non aventi finalità economiche, nonché gli emblemi caratteristici di questi» (art. 8.3 CPI).
  • 23. FUMETTO E MARCHI Avela Inc. vs Hears Holding Inc. I diritti di marchio non possono coprire il personaggio in quanto tale, ma solo una sua specifica rappresentazione grafica (Trib. Bari,953/2016). Pertanto, chi non possa vantare diritti d’autore sul personaggio non può tentare di sostituirli e di “eternarli” tramite la registrazione di marchi. Diversamente si finirebbe per assicurare al titolare del marchio una tutela più ampia (anche perché potenzialmente non soggetta a termini temporali) rispetto a quella attribuita all’autore dell’opera dalla normativa sul diritto d’autore.
  • 24. PROPOSTA DI LEGGE Disegno di Legge N. 3298 (Senato della Repubblica XIV Legislatura 2001/2006) Art. 1. All’art. 44 [co-autori dell’opera cinematografica] della legge 22 aprile 1941, n. 633, è aggiunto il seguente periodo: «nel caso di opere cinematografiche di cartoni animati, si considera coautore anche l’autore dei disegni». Art. 2: «Sezione VII-bis. - Opere dell’arte del disegno “a fumetti”. 1. Art. 64-septies. – 1. Nelle opere dell’arte del disegno cosiddette “a fumetti” la parte letteraria e la parte grafica sono inscindibili ed essenziali nell’azione creativa della narrazione, e pertanto il contributo dell’autore letterario e di quello grafico si considerano equivalenti, anche ai fini dell’utilizzazione economica dell’opera; l’esercizio dei diritti di utilizzazione economica, in percentuale alla vendita o nelle varie forme di sfruttamento, spetta all’autore o ai coautori in parti uguali; solo nella fase produttiva dell’opera stessa, in considerazione della disparità di tempo necessario alle due parti creative per la sua realizzazione, il compenso, a pagina o a percentuale, è ripartito tra le parti in maniera proporzionale; le tavole originali sono di proprietà degli autori.
  • 25. PROPOSTA DI LEGGE 2. Qualora l’autore letterario ovvero quello grafico abbia contribuito in via esclusiva alla caratterizzazione dei personaggi delle opere di cui al comma 1, i diritti sui personaggi stessi competono a tale singolo autore. 3. Nelle opere “a fumetti” di produzione seriale che necessitano dell’apporto di collaboratori, si considerano autori o coautori titolari della serie, con diritto di supervisione sul prodotto, lo scrittore e il disegnatore ideatori ed iniziatori della serie stessa; i collaboratori delle opere “a fumetti” di produzione seriale sono autori solo della propria produzione e proprietari in percentuale dei diritti per quanto attiene alle ristampe o riedizioni, alle vendite all’estero o a qualsiasi altro sfruttamento della stessa; la libera contrattazione tra le parti stabilisce la percentuale dei diritti spettanti ai collaboratori».
  • 26. GRAZIE PER L’ATTENZIONE ! Avv. Gilberto Cavagna di Gualdana gilberto.cavagna@bipartlaw.com Per news in tema di proprietà intellettuale è possibile iscriversi al gruppo su Facebook e LinkedIn “TIP TAP - Thoughts on Intellectual Property and Thoughts on Art Protection”

Notas do Editor

  1. L’idea, per poter essere protetta è necessario che sia rappresentata all’esterno e si consolidi in un’espressione nuova, compiuta ed originale e che rappresenti un autonomo e specifico risultato creativo, un’autonoma e definitiva creazione intellettuale.
  2. affinché venga loro riconosciuto la co-titolarità dell’opera, bisognerà verificare l’apporto creativo.
  3. A SECONDA DEI CASI, IMPORTANZA DEL CONTRATTO P. Auteri, Diritto di Autore, in AA. VV., Diritto Industriale. Proprietà Intellettuale e Concorrenza, IV ed., G. Giappichellli editore, Torino, 2012, p. 572
  4. Gianluigi bonelli (non sempre indicato anche l’altro, ad es Ticci) Sorelle Giussani (non sempre indicati i disegnatori; del primo numero non si sa chi sia) n merito allo sceneggiatore e al disegnatore, è ormai pacifico che lo sfruttamento dei diritti spetti ad entrambi i soggetti secondo le regole dettate dall’art. 10 l. 633/41. per le opere in comunione In detti termini si è espressa anche la giurisprudenza, secondo cui “ricorre la comunione creativa ex art. 10 l. dir. aut. quando la raffigurazione grafica del personaggio di un fumetto e il comportamento e gli atteggiamenti attribuiti al personaggio della sceneggiatura siano realizzati da autori diversi” (Trib. Milano 27 Maggio 2002).
  5. In merito allo sceneggiatore e al disegnatore, è ormai pacifico che lo sfruttamento dei diritti patrimoniali e morali dell’opera spetti ad entrambi i soggetti “ricorre la comunione creativa ex art. 10 l. dir. aut. quando la raffigurazione grafica del personaggio di un fumetto e il comportamento e gli atteggiamenti attribuiti al personaggio della sceneggiatura siano realizzati da autori diversi” (Trib. Milano 27 Maggio 2002).
  6. Pedissequamente imitate sia l’integrale fisionomia del personaggio (forma del corpo e della testa, disegno dei capelli e delle orecchie, conformazione degli occhi, maglietta a righe e pantaloncini neri) che la particolare posizione espressione del viso, che colgono carattere dispettoso
  7. Secondo la legge italiana, i videogiochi sono tutelati nel loro complesso dal momento che i diritti d’autore funzionano come i film, mentre i loro fotogrammi possono essere protetti come semplici fotografie
  8. Ad esempio vietato fare film tratti dal personaggio
  9. Dylan Dog, ideato da Tiziano Sclavi e gli altri personaggi editi da Sergio Bonelli Editore
  10. Diritto di seguito: diritto degli autori ad un compenso sul prezzo di ogni vendita successiva alla prima a condizione che (i) la vendita comporti l’intervento di soggetti che operano professionalmente nel mercato dell’arte; (ii) il prezzo della vendita sia superiore a 3.000 euro; … (art. 144 LDA). Si applica per «… gli originali delle opere delle arti figurative … purché si tratti di creazioni eseguite dall’autore stesso o di esemplari considerati come opere d’arte e originali». Le copie delle opere delle arti figurative prodotte in numero limitato dall’autore stesso o sotto la sua autorità, sono considerate come originali purché siano «numerate, firmate o altrimenti debitamente autorizzate dall’autore» (art. 145 LDA)
  11. Depositata a Montecitorio daii deputati PD Walter Verini e Giuditta Pini, la proposta finalizzata a introdurre nella LDA uno specifico riconoscimento del diritto d’autore relativamente alle opere a fumetti,
  12. Depositata a Montecitorio daii deputati PD Walter Verini e Giuditta Pini, la proposta finalizzata a introdurre nella LDA uno specifico riconoscimento del diritto d’autore relativamente alle opere a fumetti,