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Interprofessionale For.Te. nell’ambito dell’Avviso
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DECRETO CORRETTIVO”
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28 NOVEMBRE 2016
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Novità introdotte dal Decreto correttivo
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Jobs Act e decreto correttivo

  • 1. Piano ammesso a finanziamento dal Fondo Interprofessionale For.Te. nell’ambito dell’Avviso 2/15 – prima scadenza CORSO “JOBS ACT E DECRETO CORRETTIVO” MODULO 1MODULO 1 28 NOVEMBRE 2016
  • 2. Lavoro accessorio Novità introdotte dal Decreto correttivo  superata la comunicazione all’INPS valida per prestazioni da svolgere in un arco temporale di 30 giorni  nuovo sistema che segue la “falsa riga” della comunicazione anticipata per il lavoro intermittente
  • 3. Lavoro accessorio Con lavoro accessorio si intendono quelle prestazioni lavorative caratterizzate da un limite prettamente economico e dal pagamento attraverso dei voucher Limiti economici:  i compensi complessivamente percepiti dal prestatore non possono superare i 7.000 euro nel corso di un anno civile (dal 01 gennaio al 31 dicembre), con riferimento alla totalità dei committenti. Il limite va inteso come netto  le prestazioni rese nei confronti di imprenditori commerciali o professionisti, fermo restando il limite dei 7.000 euro, non possono comunque superare i 2.000 euro per ciascun committente
  • 4. Lavoro accessorio • Il Decreto Legislativo n. 81/2015 ha confermato il venire meno della caratteristica dell’occasionalità - già eliminata dal Decreto Legge n. 76/2013 - e la possibilità che il lavoro accessorio possa essere usato per qualsiasi tipo di attività • È possibile attivare sempre e comunque il lavoro accessorio tenendo conto esclusivamente di un limite di carattere economico • Se la prestazione lavorativa è contenuta entro i previsti limiti economici, al personale ispettivo non è consentito entrare nel merito delle modalità di svolgimento della prestazione
  • 5. Lavoro accessorio La comunicazione alla sede territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro Andrà effettuata per gli imprenditori non agricoli e per i professionisti, almeno 60 minuti60 minuti prima dell’inizio della prestazione e dovrà indicare: 1. i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore 2. il luogo della prestazione 3. il giorno di inizio della prestazione 4. l’ora di inizio e di fine della prestazione Comunicazione tramite posta elettronica: • priva di qualsiasi allegato • riportare i dati del committente e quelli relativi alla prestazione di lavoro accessorio
  • 6. Lavoro accessorio La comunicazione alla sede territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro non sostituiscenon sostituisce la dichiarazione di inizio attività da parte del committente già prevista nei confronti dell’INPSnei confronti dell’INPS La comunicazione può riguardare cumulativamente anche unaLa comunicazione può riguardare cumulativamente anche una pluralitàpluralità di lavoratoridi lavoratori, purché riferiti allo stesso committente e purché i dati, purché riferiti allo stesso committente e purché i dati riferiti a ciascun lavoratore siano dettagliatamente ed analiticamenteriferiti a ciascun lavoratore siano dettagliatamente ed analiticamente espostiesposti La violazione dell’obbligo di comunicazione comporta l’applicazione della “sanzione amministrativa da euro 400 ad euro 2.400 in relazione a ciascun lavoratore per cui è stata omessa la comunicazione” (art. 49, comma 3, D.Lgs. n. 81/2015), senza peraltro la possibilità di avvalersi della procedura di diffidaprocedura di diffida di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 124/2004
  • 7. Lavoro accessorio Ministero del Lavoro: FAQ sulle comunicazioniMinistero del Lavoro: FAQ sulle comunicazioni • Comunicazione unica per prestazioni di lavoro accessorio per tutta la settimana dal lunedì al venerdì • Comunicazione unica per il prestatore che svolge l’attività in un’unica giornata ma con due fasce orarie differenziate – ad esempio dalle 11:00 alle 15:00 e dalle 18:00 alle 24:00 – con la specificazione degli orari in cui il lavoratore è impegnato in attività lavorativa • Se al lavoratore viene chiesto di prolungare il proprio orario di lavoro rispetto a quanto già comunicato, la comunicazione dovrà essere effettuata prima dell’inizio dell’attività lavorativa ulteriore, superando il limite dei 60 minuti Direzione Generale per l’Attività Ispettiva - nota n. 21180 del 15 novembre 2016
  • 8. Apprendistato Novità introdotte dal Decreto correttivo  i contratti di apprendistato per la qualifica ed il diploma professionale stipulati ex art. 3 del decreto legislativo n. 167/2011 che siano in corso, possono essere prorogati di un anno, se il giovane non ha raggiunto l’attestato  la regolamentazione e la durata del periodo di apprendistato per attività di ricerca ed alta formazione, per i soli profili che attengono alla formazione, sono rimesse alle Regioni ed alle Provincie Autonome le quali non hanno più l’obbligo di fare accordi (soltanto “sentire”) con una serie di soggetti  in assenza delle regolamentazioni regionali, l’attivazione dell’apprendistato di alta formazione e di ricerca viene disciplinato dal D.M. “concertato” del Ministro del Lavoro
  • 9. Apprendistato Il D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, c.d. Codice dei contratti, ha riordinato la normativa concernente i contratti di lavoro, e, quindi, anche quella  disciplinante l'apprendistato.  Il D.Lgs. n. 81/2015 ha sostanzialmente confermato la disciplina  dell'apprendistato professionalizzante, pertanto, si ritiene ancora  valida la prassi amministrativa e contrattuale emanata sotto la vigenza  della precedente disciplina.
  • 10. Contratto a tempo determinato Si sono susseguiti, nel corso degli anni, diversi interventi sulla disciplina  del contratto di lavoro a tempo determinato. Da ultimo, il Decreto  Legislativo n. 81/2015 contiene la nuova disciplina normativa  recependo le novità introdotte dalla Legge n. 78/2014, di conversione  del Decreto Legge n. 34/2014.  Il d.l. n. 34/2014 ha eliminato definitivamente l’obbligo di indicazione delle ragioni di carattere “tecnico, produttivo, organizzativo o  sostitutivo” giustificatrici dell’apposizione del termine al contratto di  lavoro (causali).  Contestualmente alla eliminazione dell’obbligo di indicare le ragioni  giustificatrici del termine, il Legislatore ha introdotto dei limiti di carattere quantitativo alla stipula del contratti a tempo determinato,  limiti peraltro presidiati da sanzione amministrativa.
  • 11. Contratto a tempo determinato Il Ministero ha precisato che il rinvio alla contrattazione collettiva è un  rinvio privo di particolari “vincoli”. Ciò vuol dire che le parti sociali  possono legittimamente derogare, ad esempio, al limite percentuale  del 20 (aumentandolo o diminuendolo) o alla scelta del Legislatore di  “fotografare” la realtà aziendale al 1° gennaio dell’anno di assunzione  del lavoratore a termine. A tal proposito il Ministero si è già espresso affermando che non è  necessario, da parte della contrattazione collettiva, l’introduzione di  nuove clausole limitatrici, giacché continuano a trovare applicazione  quelle già esistenti alla data di entrata in vigore del d.l. n. 34/2014. Ne consegue che alle aziende del settore Turismo – pubblici esercizi siNe consegue che alle aziende del settore Turismo – pubblici esercizi si applichino i limiti ben più ampi previsti dal CCNL Turismo 20 febbraioapplichino i limiti ben più ampi previsti dal CCNL Turismo 20 febbraio 2010.2010.
  • 12. Contratto a tempo determinato In attesa che FIPE insieme alle Organizzazioni Sindacali definiscano una  più compiuta ed organica revisione della disciplina del mercato del  lavoro si applicano in materia di contratto a termine le disposizioni  espresse dagli articoli 79 a 88 del CCNL Turismo 20 febbraio 2010articoli 79 a 88 del CCNL Turismo 20 febbraio 2010 I limiti fissati dalla contrattazione collettiva prevalgono sul limite delI limiti fissati dalla contrattazione collettiva prevalgono sul limite del 20%20% introdotto dal d.l. n. 34/2014 e oggi richiamato nel Decreto  Legislativo n. 81/2015.
  • 13. Contratto a tempo determinato Eccezioni ai limiti quantitativi I limiti quantitativi alla stipula dei contratti a termine non si applicano ai contratti a termine stipulati da attività stagionaliattività stagionali (DPR n. 1525/1963), ai sensi dell’art. 82 CCNL Turismo, e alle fattispecie previste dall’articolo 83 del CCNL Turismo, concernente i contratti a termine stipulati a fronte di intensificazioni dell’attività lavorativaintensificazioni dell’attività lavorativa in determinati periodi dell’anno, quali ad esempio le intensificazioni stagionali e/o cicliche dell’attività in seno ad aziende ad apertura annuale.
  • 14. Controlli a distanza Il nuovo art. 4 dello Statuto dei Lavoratori introduce l’importante novità per cui l’accordo sindacale o l’autorizzazione ministeriale non sononon sono necessarinecessari per l’assegnazione ai lavoratori degli “strumenti utilizzati per rendere la prestazione lavorativa” e “agli strumenti di registrazione degli accessi e delle presenze” pur se dagli stessi derivi anche la possibilità di un controllo a distanza del lavoratore È consentito l’utilizzo di impianti audiovisivi ed altri strumenti da cui possa derivare il controllo a distanza dei lavoratori ma solo se impiegati per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e del patrimonio aziendale e a condizione che si raggiunga un accordo con le rappresentanze sindacali unitarie o aziendali o in mancanza di autorizzazione amministrativa da parte della Direzione Territoriale del Lavoro competente
  • 15. Controlli a distanza La novità più rilevante è che i dati e le informazioni raccoltei dati e le informazioni raccolte tramite gli impianti e gli strumenti di controllo a distanza sono ritenuti utilizzabilisono ritenuti utilizzabili a tutti i fini connessi al rapporto di lavoro ma a condizione che sia dataa condizione che sia data al lavoratore adeguata informazioneal lavoratore adeguata informazione delle modalità d’uso degli strumenti e di effettuazione dei controlli nel pieno rispetto della normativa sulla privacy