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IL MARKETING
NELLO STUDIO LEGALE
- NORME E MODALITÀ -
M O V I M E N T O
F O R E N S E
P A D O V A
22 luglio 2020 ore 15:30
Durata 1.30 h. circa
1 credito formativo in materia obbligatoria
Relatori: Avv. Edoardo Ferraro, Dr. Dario Didonè, Rag. Diego Bettanin
E V E N T O G R A T U I T O
Evento accreditato ai fini della formazione professionale
continua con 1 credito formativo in materia obbligatoria
PUBBLICITÀ & STUDI LEGALI
LE NORME
M O V I M E N T O
F O R E N S E
P A D O V A
Avv. EDOARDO FERRARO
CONSIGLIERE DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI PADOVA
PRESIDENTE MOVIMENTO FORENSE PADOVA
Certamente la pubblicità
non fa parte della nostra tradizione forense:
“il ripudio di mezzi pubblicitari di ogni genere costituisce tradizione e vanto
dell'Avvocatura italiana”
(decisione CNF n. 56 del 23/04/1991)
Da quel giorno sono comunque passati anni, nuovi codici deontologici e una
nuova “sensibilità” per il tema della pubblicità.
IL VECCHIO CODICE DENTOLOGICO
Avv.EdoardoFerraro
OrdineAvvocatiPadova–MovimentoForensePadova
Secondo il vecchio Codice Deontologico Forense, l’avvocato poteva dare
informazioni sulla propria attività professionale. Il contenuto e la forma
dell’informazione dovevano essere coerenti con la finalità della tutela
dell’affidamento della collettività e rispondere a criteri di trasparenza e
veridicità, il rispetto dei quali era verificato dal Consiglio dell’Ordine.
Quanto al contenuto, l’informazione doveva essere conforme a verità e
correttezza e non poteva avere ad oggetto notizie riservate o coperte dal
segreto professionale. Non si poteva rivelare al pubblico il nome dei propri
clienti, ancorché questi vi avessero consentito.Quanto alla forma e alle
modalità, l’informazione doveva rispettare la dignità e il decoro della
professione.
IL VECCHIO CODICE DENTOLOGICO
Avv.EdoardoFerraro
OrdineAvvocatiPadova–MovimentoForensePadova
In ogni caso, l’informazione non doveva assumere i connotati della pubblicità
ingannevole, elogiativa, comparativa.
Erano consentite, a fini non lucrativi, l’organizzazione e la sponsorizzazione di
seminari di studio, di corsi di formazione professionale e di convegni in
discipline attinenti alla professione forense da parte di avvocati o di società o di
associazioni di avvocati.
Era consentita l’indicazione del nome di un avvocato defunto, che abbia fatto
parte dello studio, purché il professionista a suo tempo lo abbia espressamente
previsto o abbia disposto per testamento in tal senso, ovvero vi fosse stato il
consenso unanime dei suoi eredi.
IL VECCHIO CODICE DEONTOLOGICO
Avv.EdoardoFerraro
OrdineAvvocatiPadova–MovimentoForensePadova
L’avvocato che intendeva dare informazione sulla propria attività professionale
doveva indicare specificamente ogni caratteristica della professione (ordine,
titolo, specializzazione, colleghi, loghi, assicurazione, ecc.).
Era poi molto restrittivo in tema di pubblicità a mezzo web: si potevano
utilizzare solo siti web con domini propri e direttamente riconducibili a sé, allo
studio legale associato o alla società di avvocati alla quale partecipa, previa
comunicazione tempestiva al Consiglio dell’Ordine di appartenenza della forma
e del contenuto in cui è espresso.
Il sito non può contenere riferimenti commerciali e/o pubblicitari mediante
l’indicazione diretta o tramite banner o pop-up di alcun tipo.
IL VECCHIO CODICE DEONTOLOGICO
Avv.EdoardoFerraro
OrdineAvvocatiPadova–MovimentoForensePadova
Con il nuovo codice deontologico del 2014 non vi sono, almeno inizialmente,
passi avanti significativi.
Solo nel 2016 si è arrivati ad una nuova formulazione dell’art. 35 del Codice
Deontologico Forense, che ha aperto alla pubblicità degli avvocati con
qualunque mezzo ed eliminando le restrizioni in tema di pubblicità e marketing
a mezzo internet.
LE RIFORME DEL 2014 E DEL 2016
Avv.EdoardoFerraro
OrdineAvvocatiPadova–MovimentoForensePadova
1. L’avvocato che dà informazioni sulla propria attività professionale, quali che
siano i mezzi utilizzati per rendere le stesse [riforma 2016], deve rispettare i
doveri di verità, correttezza, trasparenza, segretezza e riservatezza, facendo in
ogni caso riferimento alla natura e ai limiti dell’obbligazione professionale.
2. L’avvocato non deve dare informazioni comparative con altri professionisti né
equivoche, ingannevoli, denigratorie, suggestive o che contengano riferimenti a
titoli, funzioni o incarichi non inerenti l’attività professionale.
3. L’avvocato, nel fornire informazioni, deve in ogni caso indicare il titolo
professionale, la denominazione dello studio e l’Ordine di appartenenza.
ART. 35 CODICE DEONTOLOGICO
Avv.EdoardoFerraro
OrdineAvvocatiPadova–MovimentoForensePadova
4. L’avvocato può utilizzare il titolo accademico di professore solo se sia o sia
stato docente universitario di materie giuridiche; specificando in ogni caso la
qualifica e la materia di insegnamento.
5. L’iscritto nel registro dei praticanti può usare esclusivamente e per esteso il
titolo di “praticante avvocato”, con l’eventuale indicazione di “abilitato al
patrocinio” qualora abbia conseguito tale abilitazione.
6. Non è consentita l’indicazione di nominativi di professionisti e di terzi non
organicamente o direttamente collegati con lo studio dell’avvocato.
ART. 35 CODICE DEONTOLOGICO
Avv.EdoardoFerraro
OrdineAvvocatiPadova–MovimentoForensePadova
7. L’avvocato non può utilizzare nell’informazione il nome di professionista
defunto, che abbia fatto parte dello studio, se a suo tempo lo stesso non lo
abbia espressamente previsto o disposto per testamento, ovvero non vi sia il
consenso unanime degli eredi.
8. Nelle informazioni al pubblico l’avvocato non deve indicare il nominativo dei
propri clienti o parti assistite, ancorché questi vi consentano.
9. L’avvocato può utilizzare, a fini informativi, esclusivamente i siti web con
domini propri senza reindirizzamento, direttamente riconducibili a sé, allo
studio legale associato o alla società di avvocati alla quale partecipi, previa
comunicazione al Consiglio dell’Ordine di appartenenza della forma e del
contenuto del sito stesso. [Riforma 2016]
ART. 35 CODICE DEONTOLOGICO
Avv.EdoardoFerraro
OrdineAvvocatiPadova–MovimentoForensePadova
10. L’avvocato è responsabile del contenuto e della sicurezza del proprio sito,
che non può contenere riferimenti commerciali o pubblicitari sia mediante
l’indicazione diretta che mediante strumenti di collegamento interni o esterni
al sito. [Riforma 2016]
11. Le forme e le modalità delle informazioni devono comunque rispettare i
principi di dignità e decoro della professione.
12. La violazione dei doveri di cui ai precedenti commi comporta l’applicazione
della sanzione disciplinare della censura.
ART. 35 CODICE DEONTOLOGICO
Avv.EdoardoFerraro
OrdineAvvocatiPadova–MovimentoForensePadova
Il principio di base per la pubblicità di uno studio legale è quello
dell'informazione: il codice deontologico ammette dunque pubblicità a patto
che questa sia esclusivamente a titolo informativo, a partire dallo slogan.
Si parla di pubblicità informativa:
deve essere una forma di comunicazione argomentativa.
I princìpi di una campagna pubblicitaria per avvocati sono riassumibili così:
3 requisiti:
trasparenza, verità e correttezza
5 divieti:
comparazione, equivoco, inganno, denigratorio, suggestivo
PUBBLICITÀ E PRINCÌPI DI BASE
Avv.EdoardoFerraro
OrdineAvvocatiPadova–MovimentoForensePadova
L'avvocato può fornire informazioni sul proprio studio, dando indicazioni su:
- la denominazione dello studio (nome e colleghi associati)
- l'ordine presso cui sono iscritti tutti i componenti
- le informazioni di contatto: la sede, gli studi collaterali, i recapiti e gli indirizzi,
compresi i contatti web
- i titoli conseguiti a livello accademico
- i diplomi di specializzazione ricevuti
- l'abilitazione a esercitare verso particolari giurisdizioni
- le conoscenza delle lingue straniere
- l'eventuale certificazione di qualità ricevuta dallo studio
- l'ambito di esercizio (penalista, civilista, matrimonialista, ecc.)
REGOLE APPLICATIVE
Avv.EdoardoFerraro
OrdineAvvocatiPadova–MovimentoForensePadova
All'avvocato è consentita la promozione della propria attività professionale nel
momento in cui la campagna pubblicitaria sia di carattere esclusivamente
informativo.
Sono vietate e sanzionate le comunicazioni non solo che mirino ad un confronto
“diretto” tra il proprio studio legale e quello di altro collega, ma altresì quelle
intrinsecamente comparative, ovvero che mirino ad una esaltazione del proprio
studio e della propria professionalità in relazione a tutto il resto.
(cfr. sent. 208/2017 del CNF)
FOCUS SUI DIVIETI:
PUBBLICITÀ COMPARATIVA
Avv.EdoardoFerraro
OrdineAvvocatiPadova–MovimentoForensePadova
Fino a qualche tempo fa la pubblicità di uno studio di avvocati non era
ammissibile tramite radio, televisioni, manifesti o striscioni e nemmeno con
insegne luminose.
La nuova normativa ha modificato le cose, riducendo le limitazioni e
ammettendo qualsiasi forma lecita
a patto che si rispettino le linee guida già viste.
Il canale pubblicitario maggiormente innovativo ed efficace è certamente
Internet. Nel contempo bisogna rendersi consapevoli che l'utilizzo del canale
web, compresi i social network, presenta diversi vantaggi che al giorno d'oggi
risultano indispensabili, ma è opportuno tenere in debita considerazione
potenziali rischi.
I “MEDIA”
Avv.EdoardoFerraro
OrdineAvvocatiPadova–MovimentoForensePadova
ESEMPI PRATICI:
SITO INTERNET
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ESEMPI PRATICI:
PAGINA FACEBOOK
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ESEMPI PRATICI:
ACCOUNT TWITTER
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ESEMPI PRATICI:
ACCOUNT LINKEDIN
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ESEMPI PRATICI:
YOUTUBE E I VIDEO
Avv.EdoardoFerraro
OrdineAvvocatiPadova–MovimentoForensePadova
https://www.youtube.com/watch?v=M8pMEsVzOBo
https://www.youtube.com/watch?v=QNYQOTJULmE
https://www.youtube.com/watch?v=K4UQQ16y6s0
https://www.youtube.com/watch?v=HhN5R-38ahQ&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=QUsH2qYFHKc
ESEMPI PRATICI:
PUBBLICITÀ
Avv.EdoardoFerraro
OrdineAvvocatiPadova–MovimentoForensePadova
“SCEMPI” PRATICI
Avv.EdoardoFerraro
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“SCEMPI” PRATICI
Avv.EdoardoFerraro
OrdineAvvocatiPadova–MovimentoForensePadova
LA GIURISPRUDENZA
DEL CNF
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Avv. EDOARDO FERRARO
CONSIGLIERE DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI PADOVA
PRESIDENTE MOVIMENTO FORENSE PADOVA
I principi in tema di pubblicità di cui alla legge 248/2006 (c.d. Decreto Bersani),
pur consentendo al professionista di fornire specifiche informazioni sull’attività
e i servizi professionali offerti, non legittimano tuttavia una pubblicità
indiscriminata avulsa dai dettami deontologici, giacché la peculiarità e la
specificità della professione forense, in virtù della sua funzione sociale,
impongono, conformemente alla normativa comunitaria e alla costante sua
interpretazione da parte della Corte di Giustizia, le limitazioni connesse alla
dignità ed al decoro della professione, la cui verifica è dall’ordinamento affidata
al potere-dovere dell’ordine professionale.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Pasqualin)
sentenza del 11 novembre 2015, n. 163
“LIMITI DEONTOLOGICI”
Avv.EdoardoFerraro
OrdineAvvocatiPadova–MovimentoForensePadova
È da ritenersi deontologicamente vietata una pubblicità indiscriminata (ed in
particolare quella comparativa ed elogiativa) così come una proposta
commerciale che offra servizi professionali a costi molto bassi ovvero
determinati forfettariamente senza alcuna proporzione all’attività svolta, a
prescindere dalla corrispondenza o meno alle indicazioni tariffarie.
(Nel caso di specie trattavasi di box pubblicitario in un quotidiano, con
evidenza riservata in via pressoché esclusiva e palesemente suggestiva al
costo della prestazione offerta)
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Ferina)
sentenza del 24 settembre 2015, n. 142
“DIVIETO DI COMPENSI INFIMI”
Avv.EdoardoFerraro
OrdineAvvocatiPadova–MovimentoForensePadova
L’informazione sull’attività professionale, ai sensi degli artt. 17 e 17 bis cod.
deont. (ora, 17 e 35 ncdf), deve essere rispettosa della dignità e del decoro
professionale e quindi di tipo semplicemente conoscitivo, potendo il
professionista provvedere alla sola indicazione delle attività prevalenti o del
proprio curriculum, ma non deve essere mai né comparativa né autocelebrativa.
(Nel caso di specie, in una intervista ad un quotidiano, il professionista
dichiarava di distinguersi dagli altri avvocati, a suo dire non altrettanto
informati e documentati)
Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Pasqualin)
sentenza del 11 novembre 2015, n. 163
“NON COMPARATIVA O
AUTOCELEBRATIVA”
Avv.EdoardoFerraro
OrdineAvvocatiPadova–MovimentoForensePadova
Integra violazione dell’art. 35 cdf il comportamento dell’avvocato che,
nell’informazione sulla propria attività professionale, dichiari di avvalersi
dell’ausilio di prestigiosi Colleghi, all’insaputa degli stessi.
(Nel caso di specie, gli asseriti collaboratori erano “altamente specializzati nei
vari rami del diritto e domiciliati nell’intero arco del territorio italiano”)
Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Logrieco)
sentenza del 24 novembre 2016, n. 349
“ILLECITO MILLANTARE UNA RETE DI
COLLABORATORI IGNARI”
Avv.EdoardoFerraro
OrdineAvvocatiPadova–MovimentoForensePadova
L’informazione sull’attività professionale, ai sensi degli artt. 17 e 35 n.c.d.f. (già
artt. 17 e 17 bis cod. prev.), deve essere rispettosa della dignità e del decoro
professionale e quindi di tipo semplicemente conoscitivo, potendo il
professionista provvedere alla sola indicazione delle attività prevalenti o del
proprio curriculum, ma non deve essere mai né comparativa né autocelebrativa.
(Nel caso di specie, il professionista aveva garantito il “pieno successo” degli
incarichi affidatigli, peraltro anche in materie di cui non aveva alcuna
competenza professionale)
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Iacona)
sentenza del 9 marzo 2017, n. 8
“NON COMPARATIVA O
AUTOCELEBRATIVA”
Avv.EdoardoFerraro
OrdineAvvocatiPadova–MovimentoForensePadova
Il codice deontologico, anche a seguito della entrata in vigore delle norme che
prevedono la possibilità di dare informazioni sull’attività professionale, non
consente una pubblicità indiscriminata ed elogiativa.
(Nel caso di specie, l’avvocato aveva pubblicizzato nel quotidiano cittadino ed
in alcuni manifesti murali informazioni sulla propria attività professionale,
affermando che il suo studio legale si occupava di infortunistica stradale
“seriamente”, senza “spese di istruttoria” e con “totale supporto in ogni fase
del procedimento”, lasciando così intendere un quid pluris rispetto agli
obblighi invece connaturati al corretto esercizio della professione forense)
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Savi)
sentenza del 18 dicembre 2017, n. 208
“NON COMPARATIVA O
AUTOELOGIATIVA”
Avv.EdoardoFerraro
OrdineAvvocatiPadova–MovimentoForensePadova
Non può (più) considerarsi contrario al decoro ed alla correttezza un messaggio
pubblicitario, che contenga tutti gli elementi richiesti dalla predetta disciplina
deontologica, sol perché enfatizzi il corrispettivo -se congruo e proporzionato.
(Nel caso di specie, l’incolpato era stato sanzionato dal consiglio territoriale di
appartenenza per aver offerto tramite internet “separazioni e divorzi
contrattuali con accordo già raggiunto da € 800,00”. In applicazione del
principio di cui sopra, il CNF ha annullato la sanzione)
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Vannucci)
sentenza del 28 dicembre 2017, n. 243
“NUOVA SENSIBILITÀ SUI COSTI”
Avv.EdoardoFerraro
OrdineAvvocatiPadova–MovimentoForensePadova
Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che
assuma pratiche per il tramite di un’agenzia e svolga attività professionale senza
ricevere il mandato diretto della parte assistita così ponendo in essere
un’ipotesi di non consentito accaparramento della clientela.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Picchioni),
sentenza del 12 settembre 2018, n. 104
“DIVIETO DI ASSUMERE PRATICHE
TRAMITE AGENZIE”
Avv.EdoardoFerraro
OrdineAvvocatiPadova–MovimentoForensePadova
Costituisce illecito disciplinare il comportamento dell’avogado che, nella propria
corrispondenza anche informativa, usi come titolo professionale l’abbreviazione
“Av.”, anziché il titolo professionale nella lingua dello Stato membro di
provenienza (art. 7 D.Lgs. n. 96/2001), così ingenerando confusione con il titolo
professionale dello Stato membro ospitante.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Picchioni),
sentenza del 12 settembre 2018, n. 104
“VIETATO L'USO DI ABBREVIAZIONI
EQUIVOCHE”
Avv.EdoardoFerraro
OrdineAvvocatiPadova–MovimentoForensePadova
DISCLAIMER
Avv.EdoardoFerraro
La presente presentazione è aggiornata al momento della sua pubblicazione.
Ciò nonostante, la natura stessa degli argomenti trattati esclude la possibilità
di controllare tutte le fonti esistenti e gli autori non possono fornire alcuna
garanzia in merito all'affidabilità ed all'esattezza delle notizie riportate e
declinano pertanto ogni responsabilità per qualsiasi danno, diretto, indiretto,
incidentale e consequenziale legato all'uso, proprio o improprio delle
informazioni contenute in questo vademecum, ivi inclusi, senza alcuna
limitazione, la perdita di profitto, l'interruzione di attività aziendale o
professionale, la perdita di programmi o altro tipo di dati ubicati sul sistema
informatico dell'utente o altro sistema, e ciò anche qualora gli autori fossero
stati espressamente messi al corrente della possibilità del verificarsi di tali
danni.
OrdineAvvocatiPadova–MovimentoForensePadova
SI RINGRAZIANO PER LA
COLLABORAZIONE
Avv.EdoardoFerraro
OrdineAvvocatiPadova–MovimentoForensePadova
KEEP
CALM
AND
JOIN
MOVIMENTO FORENSE
GRAZIE PER L’ATTENZIONE
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Avv.EdoardoFerraro
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Il marketing nello studio legale - Norme e modalità

  • 1. IL MARKETING NELLO STUDIO LEGALE - NORME E MODALITÀ - M O V I M E N T O F O R E N S E P A D O V A 22 luglio 2020 ore 15:30 Durata 1.30 h. circa 1 credito formativo in materia obbligatoria Relatori: Avv. Edoardo Ferraro, Dr. Dario Didonè, Rag. Diego Bettanin E V E N T O G R A T U I T O Evento accreditato ai fini della formazione professionale continua con 1 credito formativo in materia obbligatoria
  • 2. PUBBLICITÀ & STUDI LEGALI LE NORME M O V I M E N T O F O R E N S E P A D O V A Avv. EDOARDO FERRARO CONSIGLIERE DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI PADOVA PRESIDENTE MOVIMENTO FORENSE PADOVA
  • 3. Certamente la pubblicità non fa parte della nostra tradizione forense: “il ripudio di mezzi pubblicitari di ogni genere costituisce tradizione e vanto dell'Avvocatura italiana” (decisione CNF n. 56 del 23/04/1991) Da quel giorno sono comunque passati anni, nuovi codici deontologici e una nuova “sensibilità” per il tema della pubblicità. IL VECCHIO CODICE DENTOLOGICO Avv.EdoardoFerraro OrdineAvvocatiPadova–MovimentoForensePadova
  • 4. Secondo il vecchio Codice Deontologico Forense, l’avvocato poteva dare informazioni sulla propria attività professionale. Il contenuto e la forma dell’informazione dovevano essere coerenti con la finalità della tutela dell’affidamento della collettività e rispondere a criteri di trasparenza e veridicità, il rispetto dei quali era verificato dal Consiglio dell’Ordine. Quanto al contenuto, l’informazione doveva essere conforme a verità e correttezza e non poteva avere ad oggetto notizie riservate o coperte dal segreto professionale. Non si poteva rivelare al pubblico il nome dei propri clienti, ancorché questi vi avessero consentito.Quanto alla forma e alle modalità, l’informazione doveva rispettare la dignità e il decoro della professione. IL VECCHIO CODICE DENTOLOGICO Avv.EdoardoFerraro OrdineAvvocatiPadova–MovimentoForensePadova
  • 5. In ogni caso, l’informazione non doveva assumere i connotati della pubblicità ingannevole, elogiativa, comparativa. Erano consentite, a fini non lucrativi, l’organizzazione e la sponsorizzazione di seminari di studio, di corsi di formazione professionale e di convegni in discipline attinenti alla professione forense da parte di avvocati o di società o di associazioni di avvocati. Era consentita l’indicazione del nome di un avvocato defunto, che abbia fatto parte dello studio, purché il professionista a suo tempo lo abbia espressamente previsto o abbia disposto per testamento in tal senso, ovvero vi fosse stato il consenso unanime dei suoi eredi. IL VECCHIO CODICE DEONTOLOGICO Avv.EdoardoFerraro OrdineAvvocatiPadova–MovimentoForensePadova
  • 6. L’avvocato che intendeva dare informazione sulla propria attività professionale doveva indicare specificamente ogni caratteristica della professione (ordine, titolo, specializzazione, colleghi, loghi, assicurazione, ecc.). Era poi molto restrittivo in tema di pubblicità a mezzo web: si potevano utilizzare solo siti web con domini propri e direttamente riconducibili a sé, allo studio legale associato o alla società di avvocati alla quale partecipa, previa comunicazione tempestiva al Consiglio dell’Ordine di appartenenza della forma e del contenuto in cui è espresso. Il sito non può contenere riferimenti commerciali e/o pubblicitari mediante l’indicazione diretta o tramite banner o pop-up di alcun tipo. IL VECCHIO CODICE DEONTOLOGICO Avv.EdoardoFerraro OrdineAvvocatiPadova–MovimentoForensePadova
  • 7. Con il nuovo codice deontologico del 2014 non vi sono, almeno inizialmente, passi avanti significativi. Solo nel 2016 si è arrivati ad una nuova formulazione dell’art. 35 del Codice Deontologico Forense, che ha aperto alla pubblicità degli avvocati con qualunque mezzo ed eliminando le restrizioni in tema di pubblicità e marketing a mezzo internet. LE RIFORME DEL 2014 E DEL 2016 Avv.EdoardoFerraro OrdineAvvocatiPadova–MovimentoForensePadova
  • 8. 1. L’avvocato che dà informazioni sulla propria attività professionale, quali che siano i mezzi utilizzati per rendere le stesse [riforma 2016], deve rispettare i doveri di verità, correttezza, trasparenza, segretezza e riservatezza, facendo in ogni caso riferimento alla natura e ai limiti dell’obbligazione professionale. 2. L’avvocato non deve dare informazioni comparative con altri professionisti né equivoche, ingannevoli, denigratorie, suggestive o che contengano riferimenti a titoli, funzioni o incarichi non inerenti l’attività professionale. 3. L’avvocato, nel fornire informazioni, deve in ogni caso indicare il titolo professionale, la denominazione dello studio e l’Ordine di appartenenza. ART. 35 CODICE DEONTOLOGICO Avv.EdoardoFerraro OrdineAvvocatiPadova–MovimentoForensePadova
  • 9. 4. L’avvocato può utilizzare il titolo accademico di professore solo se sia o sia stato docente universitario di materie giuridiche; specificando in ogni caso la qualifica e la materia di insegnamento. 5. L’iscritto nel registro dei praticanti può usare esclusivamente e per esteso il titolo di “praticante avvocato”, con l’eventuale indicazione di “abilitato al patrocinio” qualora abbia conseguito tale abilitazione. 6. Non è consentita l’indicazione di nominativi di professionisti e di terzi non organicamente o direttamente collegati con lo studio dell’avvocato. ART. 35 CODICE DEONTOLOGICO Avv.EdoardoFerraro OrdineAvvocatiPadova–MovimentoForensePadova
  • 10. 7. L’avvocato non può utilizzare nell’informazione il nome di professionista defunto, che abbia fatto parte dello studio, se a suo tempo lo stesso non lo abbia espressamente previsto o disposto per testamento, ovvero non vi sia il consenso unanime degli eredi. 8. Nelle informazioni al pubblico l’avvocato non deve indicare il nominativo dei propri clienti o parti assistite, ancorché questi vi consentano. 9. L’avvocato può utilizzare, a fini informativi, esclusivamente i siti web con domini propri senza reindirizzamento, direttamente riconducibili a sé, allo studio legale associato o alla società di avvocati alla quale partecipi, previa comunicazione al Consiglio dell’Ordine di appartenenza della forma e del contenuto del sito stesso. [Riforma 2016] ART. 35 CODICE DEONTOLOGICO Avv.EdoardoFerraro OrdineAvvocatiPadova–MovimentoForensePadova
  • 11. 10. L’avvocato è responsabile del contenuto e della sicurezza del proprio sito, che non può contenere riferimenti commerciali o pubblicitari sia mediante l’indicazione diretta che mediante strumenti di collegamento interni o esterni al sito. [Riforma 2016] 11. Le forme e le modalità delle informazioni devono comunque rispettare i principi di dignità e decoro della professione. 12. La violazione dei doveri di cui ai precedenti commi comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della censura. ART. 35 CODICE DEONTOLOGICO Avv.EdoardoFerraro OrdineAvvocatiPadova–MovimentoForensePadova
  • 12. Il principio di base per la pubblicità di uno studio legale è quello dell'informazione: il codice deontologico ammette dunque pubblicità a patto che questa sia esclusivamente a titolo informativo, a partire dallo slogan. Si parla di pubblicità informativa: deve essere una forma di comunicazione argomentativa. I princìpi di una campagna pubblicitaria per avvocati sono riassumibili così: 3 requisiti: trasparenza, verità e correttezza 5 divieti: comparazione, equivoco, inganno, denigratorio, suggestivo PUBBLICITÀ E PRINCÌPI DI BASE Avv.EdoardoFerraro OrdineAvvocatiPadova–MovimentoForensePadova
  • 13. L'avvocato può fornire informazioni sul proprio studio, dando indicazioni su: - la denominazione dello studio (nome e colleghi associati) - l'ordine presso cui sono iscritti tutti i componenti - le informazioni di contatto: la sede, gli studi collaterali, i recapiti e gli indirizzi, compresi i contatti web - i titoli conseguiti a livello accademico - i diplomi di specializzazione ricevuti - l'abilitazione a esercitare verso particolari giurisdizioni - le conoscenza delle lingue straniere - l'eventuale certificazione di qualità ricevuta dallo studio - l'ambito di esercizio (penalista, civilista, matrimonialista, ecc.) REGOLE APPLICATIVE Avv.EdoardoFerraro OrdineAvvocatiPadova–MovimentoForensePadova
  • 14. All'avvocato è consentita la promozione della propria attività professionale nel momento in cui la campagna pubblicitaria sia di carattere esclusivamente informativo. Sono vietate e sanzionate le comunicazioni non solo che mirino ad un confronto “diretto” tra il proprio studio legale e quello di altro collega, ma altresì quelle intrinsecamente comparative, ovvero che mirino ad una esaltazione del proprio studio e della propria professionalità in relazione a tutto il resto. (cfr. sent. 208/2017 del CNF) FOCUS SUI DIVIETI: PUBBLICITÀ COMPARATIVA Avv.EdoardoFerraro OrdineAvvocatiPadova–MovimentoForensePadova
  • 15. Fino a qualche tempo fa la pubblicità di uno studio di avvocati non era ammissibile tramite radio, televisioni, manifesti o striscioni e nemmeno con insegne luminose. La nuova normativa ha modificato le cose, riducendo le limitazioni e ammettendo qualsiasi forma lecita a patto che si rispettino le linee guida già viste. Il canale pubblicitario maggiormente innovativo ed efficace è certamente Internet. Nel contempo bisogna rendersi consapevoli che l'utilizzo del canale web, compresi i social network, presenta diversi vantaggi che al giorno d'oggi risultano indispensabili, ma è opportuno tenere in debita considerazione potenziali rischi. I “MEDIA” Avv.EdoardoFerraro OrdineAvvocatiPadova–MovimentoForensePadova
  • 20. ESEMPI PRATICI: YOUTUBE E I VIDEO Avv.EdoardoFerraro OrdineAvvocatiPadova–MovimentoForensePadova https://www.youtube.com/watch?v=M8pMEsVzOBo https://www.youtube.com/watch?v=QNYQOTJULmE https://www.youtube.com/watch?v=K4UQQ16y6s0 https://www.youtube.com/watch?v=HhN5R-38ahQ&t=1s https://www.youtube.com/watch?v=QUsH2qYFHKc
  • 24. LA GIURISPRUDENZA DEL CNF M O V I M E N T O F O R E N S E P A D O V A Avv. EDOARDO FERRARO CONSIGLIERE DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI PADOVA PRESIDENTE MOVIMENTO FORENSE PADOVA
  • 25. I principi in tema di pubblicità di cui alla legge 248/2006 (c.d. Decreto Bersani), pur consentendo al professionista di fornire specifiche informazioni sull’attività e i servizi professionali offerti, non legittimano tuttavia una pubblicità indiscriminata avulsa dai dettami deontologici, giacché la peculiarità e la specificità della professione forense, in virtù della sua funzione sociale, impongono, conformemente alla normativa comunitaria e alla costante sua interpretazione da parte della Corte di Giustizia, le limitazioni connesse alla dignità ed al decoro della professione, la cui verifica è dall’ordinamento affidata al potere-dovere dell’ordine professionale. Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Pasqualin) sentenza del 11 novembre 2015, n. 163 “LIMITI DEONTOLOGICI” Avv.EdoardoFerraro OrdineAvvocatiPadova–MovimentoForensePadova
  • 26. È da ritenersi deontologicamente vietata una pubblicità indiscriminata (ed in particolare quella comparativa ed elogiativa) così come una proposta commerciale che offra servizi professionali a costi molto bassi ovvero determinati forfettariamente senza alcuna proporzione all’attività svolta, a prescindere dalla corrispondenza o meno alle indicazioni tariffarie. (Nel caso di specie trattavasi di box pubblicitario in un quotidiano, con evidenza riservata in via pressoché esclusiva e palesemente suggestiva al costo della prestazione offerta) Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Ferina) sentenza del 24 settembre 2015, n. 142 “DIVIETO DI COMPENSI INFIMI” Avv.EdoardoFerraro OrdineAvvocatiPadova–MovimentoForensePadova
  • 27. L’informazione sull’attività professionale, ai sensi degli artt. 17 e 17 bis cod. deont. (ora, 17 e 35 ncdf), deve essere rispettosa della dignità e del decoro professionale e quindi di tipo semplicemente conoscitivo, potendo il professionista provvedere alla sola indicazione delle attività prevalenti o del proprio curriculum, ma non deve essere mai né comparativa né autocelebrativa. (Nel caso di specie, in una intervista ad un quotidiano, il professionista dichiarava di distinguersi dagli altri avvocati, a suo dire non altrettanto informati e documentati) Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Pasqualin) sentenza del 11 novembre 2015, n. 163 “NON COMPARATIVA O AUTOCELEBRATIVA” Avv.EdoardoFerraro OrdineAvvocatiPadova–MovimentoForensePadova
  • 28. Integra violazione dell’art. 35 cdf il comportamento dell’avvocato che, nell’informazione sulla propria attività professionale, dichiari di avvalersi dell’ausilio di prestigiosi Colleghi, all’insaputa degli stessi. (Nel caso di specie, gli asseriti collaboratori erano “altamente specializzati nei vari rami del diritto e domiciliati nell’intero arco del territorio italiano”) Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Logrieco) sentenza del 24 novembre 2016, n. 349 “ILLECITO MILLANTARE UNA RETE DI COLLABORATORI IGNARI” Avv.EdoardoFerraro OrdineAvvocatiPadova–MovimentoForensePadova
  • 29. L’informazione sull’attività professionale, ai sensi degli artt. 17 e 35 n.c.d.f. (già artt. 17 e 17 bis cod. prev.), deve essere rispettosa della dignità e del decoro professionale e quindi di tipo semplicemente conoscitivo, potendo il professionista provvedere alla sola indicazione delle attività prevalenti o del proprio curriculum, ma non deve essere mai né comparativa né autocelebrativa. (Nel caso di specie, il professionista aveva garantito il “pieno successo” degli incarichi affidatigli, peraltro anche in materie di cui non aveva alcuna competenza professionale) Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Iacona) sentenza del 9 marzo 2017, n. 8 “NON COMPARATIVA O AUTOCELEBRATIVA” Avv.EdoardoFerraro OrdineAvvocatiPadova–MovimentoForensePadova
  • 30. Il codice deontologico, anche a seguito della entrata in vigore delle norme che prevedono la possibilità di dare informazioni sull’attività professionale, non consente una pubblicità indiscriminata ed elogiativa. (Nel caso di specie, l’avvocato aveva pubblicizzato nel quotidiano cittadino ed in alcuni manifesti murali informazioni sulla propria attività professionale, affermando che il suo studio legale si occupava di infortunistica stradale “seriamente”, senza “spese di istruttoria” e con “totale supporto in ogni fase del procedimento”, lasciando così intendere un quid pluris rispetto agli obblighi invece connaturati al corretto esercizio della professione forense) Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Savi) sentenza del 18 dicembre 2017, n. 208 “NON COMPARATIVA O AUTOELOGIATIVA” Avv.EdoardoFerraro OrdineAvvocatiPadova–MovimentoForensePadova
  • 31. Non può (più) considerarsi contrario al decoro ed alla correttezza un messaggio pubblicitario, che contenga tutti gli elementi richiesti dalla predetta disciplina deontologica, sol perché enfatizzi il corrispettivo -se congruo e proporzionato. (Nel caso di specie, l’incolpato era stato sanzionato dal consiglio territoriale di appartenenza per aver offerto tramite internet “separazioni e divorzi contrattuali con accordo già raggiunto da € 800,00”. In applicazione del principio di cui sopra, il CNF ha annullato la sanzione) Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Vannucci) sentenza del 28 dicembre 2017, n. 243 “NUOVA SENSIBILITÀ SUI COSTI” Avv.EdoardoFerraro OrdineAvvocatiPadova–MovimentoForensePadova
  • 32. Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che assuma pratiche per il tramite di un’agenzia e svolga attività professionale senza ricevere il mandato diretto della parte assistita così ponendo in essere un’ipotesi di non consentito accaparramento della clientela. Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Picchioni), sentenza del 12 settembre 2018, n. 104 “DIVIETO DI ASSUMERE PRATICHE TRAMITE AGENZIE” Avv.EdoardoFerraro OrdineAvvocatiPadova–MovimentoForensePadova
  • 33. Costituisce illecito disciplinare il comportamento dell’avogado che, nella propria corrispondenza anche informativa, usi come titolo professionale l’abbreviazione “Av.”, anziché il titolo professionale nella lingua dello Stato membro di provenienza (art. 7 D.Lgs. n. 96/2001), così ingenerando confusione con il titolo professionale dello Stato membro ospitante. Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Picchioni), sentenza del 12 settembre 2018, n. 104 “VIETATO L'USO DI ABBREVIAZIONI EQUIVOCHE” Avv.EdoardoFerraro OrdineAvvocatiPadova–MovimentoForensePadova
  • 34. DISCLAIMER Avv.EdoardoFerraro La presente presentazione è aggiornata al momento della sua pubblicazione. Ciò nonostante, la natura stessa degli argomenti trattati esclude la possibilità di controllare tutte le fonti esistenti e gli autori non possono fornire alcuna garanzia in merito all'affidabilità ed all'esattezza delle notizie riportate e declinano pertanto ogni responsabilità per qualsiasi danno, diretto, indiretto, incidentale e consequenziale legato all'uso, proprio o improprio delle informazioni contenute in questo vademecum, ivi inclusi, senza alcuna limitazione, la perdita di profitto, l'interruzione di attività aziendale o professionale, la perdita di programmi o altro tipo di dati ubicati sul sistema informatico dell'utente o altro sistema, e ciò anche qualora gli autori fossero stati espressamente messi al corrente della possibilità del verificarsi di tali danni. OrdineAvvocatiPadova–MovimentoForensePadova
  • 35. SI RINGRAZIANO PER LA COLLABORAZIONE Avv.EdoardoFerraro OrdineAvvocatiPadova–MovimentoForensePadova
  • 36. KEEP CALM AND JOIN MOVIMENTO FORENSE GRAZIE PER L’ATTENZIONE M O V I M E N T O F O R E N S E P A D O V A Avv.EdoardoFerraro OrdineAvvocatiPadova–MovimentoForensePadova