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Normativa, prassi, giurisprudenza e deontologiaNormativa, prassi, giurisprudenza e deontologia
ADGI - Donne Giuriste Italia
Sezione di Pavia
Movimento Forense
Sezione di Milano
Gli aspetti pratici eGli aspetti pratici e
le criticità del PCTle criticità del PCT
ADGI - Donne Giuriste Italia
Sezione di Pavia
Movimento Forense
Sezione di Milano
AVV. EDOARDO FERRARO
Consigliere Ordine degli Avvocati di Padova
Co-responsabile Dip. Giustizia Telematica MF
Iscrizioni a ruoloIscrizioni a ruolo
nel giudizio ordinarionel giudizio ordinario
ADGI - Donne Giuriste Italia
Sezione di Pavia
Movimento Forense
Sezione di Milano
AVV. EDOARDO FERRARO
Consigliere Ordine degli Avvocati di Padova
Co-responsabile Dip. Giustizia Telematica MF
ART 16 BIS COMMA 1 D.L. 179/12
Salvo quanto previsto dal comma 5, a decorrere dal 30 giugno
2014 nei procedimenti civili, contenziosi o di volontaria
giurisdizione, innanzi al tribunale, il deposito degli atti processuali e
dei documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente
costituite ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel
rispetto della normativa anche regolamentare concernente la
sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti
informatici. Allo stesso modo si procede per il deposito degli atti e
dei documenti da parte dei soggetti nominati o delegati
dall'autorità giudiziaria. Le parti provvedono, con le modalità di
cui al presente comma a depositare gli atti e i documenti
provenienti dai soggetti da esse nominati. Per difensori non si
intendono i dipendenti di cui si avvalgono le pubbliche
amministrazioni per stare in giudizio personalmente.
GLI ATTI INTRODUTTIVIGLI ATTI INTRODUTTIVI
PRIMA DEL D.L. 83/2015PRIMA DEL D.L. 83/2015
MovimentoForense
Avv.EdoardoFerraro
ART 16 BIS COMMA 5 D.L. 179/12
Con uno o più decreti aventi natura non regolamentare, da
adottarsi sentiti l'Avvocatura generale dello Stato, il Consiglio
nazionale forense ed i consigli dell'ordine degli avvocati interessati,
il Ministro della giustizia, previa verifica, accertata la funzionalità
dei servizi di comunicazione, può individuare i tribunali nei quali
viene anticipato, nei procedimenti civili iniziati prima del 30 giugno
2014 ed anche limitatamente a specifiche categorie di
procedimenti, il termine fissato dalla legge per l'obbligatorietà del
deposito telematico.
I FAMIGERATI DECRETI DGSIA
GLI ATTI INTRODUTTIVIGLI ATTI INTRODUTTIVI
PRIMA DEL D.L. 83/2015PRIMA DEL D.L. 83/2015
Avv.EdoardoFerraro
MovimentoForense
ART 35 D.M. 21 FEBBRAIO 2011 N. 44
L'attivazione della trasmissione dei documenti informatici ((da
parte dei soggetti abilitati esterni)) è preceduta da un decreto
dirigenziale che accerta l'installazione e l'idoneità delle
attrezzature informatiche, unitamente alla funzionalità dei servizi di
comunicazione dei documenti informatici nel singolo ufficio.
GLI ATTI INTRODUTTIVIGLI ATTI INTRODUTTIVI
PRIMA DEL D.L. 83/2015PRIMA DEL D.L. 83/2015
Avv.EdoardoFerraro
MovimentoForense
La Giurisprudenza apre le porte...
(ma mica sempre)
Molti Tribunali hanno deciso per l'ammissibilità dei depositi degli
atti introduttivi anche a prescindere dai decreti DGSIA, basandosi
sostanzialmente sul concetto di
“raggiungimento dello scopo”
NON È COSÌ IN TUTTI TRIBUNALI
Quindi pure oggi, per il principio del tempus regit actum, si corre il
rischio che i depositi precedenti al D.L. 83/15 vengano nel futuro
dichiarati non ammissibili.
GLI ATTI INTRODUTTIVIGLI ATTI INTRODUTTIVI
PRIMA DEL D.L. 83/2015PRIMA DEL D.L. 83/2015
Avv.EdoardoFerraro
MovimentoForense
ART. 16 BIS COMMA 1 BIS D.L. 179/12
Nell'ambito dei procedimenti civili, contenziosi e di volontaria
giurisdizione innanzi ai tribunali e, a decorrere dal 30 giugno 2015,
innanzi alle corti di appello è sempre ammesso il deposito
telematico di ogni atto diverso da quelli previsti dal comma 1 e dei
documenti che si offrono in comunicazione, da parte del difensore
o del dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione per
stare in giudizio personalmente, con le modalità previste dalla
normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la
trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. In tal caso il
deposito si perfeziona esclusivamente con tali modalità.
GLI ATTI INTRODUTTIVIGLI ATTI INTRODUTTIVI
DOPO IL D.L. 83/2015DOPO IL D.L. 83/2015
Avv.EdoardoFerraro
MovimentoForense
UN PAIO DI NOTE GIURIDICHE
A differenza del comma 1, la norma NON prevede un OBBLIGO di
deposito, ma solamente una FACOLTÀ, lasciando la scelta al
difensore su come procedere.
Il D.L. 83/2015 prima della conversione prevedeva una
formulazione diversa, ovvero la possibilità di depositare “l'atto
introduttivo ed il primo atto difensivo”.
La formulazione definitiva è sicuramente migliore, in quanto
onnicomprensiva, e risolve anche i residui dubbi su atti non
introduttivi (come ad esempio la comparsa di nuovo procuratore).
GLI ATTI INTRODUTTIVIGLI ATTI INTRODUTTIVI
DOPO IL D.L. 83/2015DOPO IL D.L. 83/2015
Avv.EdoardoFerraro
MovimentoForense
COME DEPOSITO IL MIO ATTO “INTRODUTTIVO”?
Dipende...
Abbiamo 3 fattispecie
1. L'ATTO DI CITAZIONE
2. IL RICORSO (ad esempio nel rito del lavoro)
3. LA COMPARSA DI RISPOSTA
GLI ATTI INTRODUTTIVIGLI ATTI INTRODUTTIVI
DOPO IL D.L. 83/2015DOPO IL D.L. 83/2015
Avv.EdoardoFerraro
MovimentoForense
L'ATTO DI CITAZIONE
Si dovrà distinguere tra l'atto notificato in via telematica e quello
notificato a mezzo UNEP o mezzo posta.
ATTO NOTIFICATO IN VIA TELEMATICA
In questo caso si avrà un atto di citazione nativo digitale
depositabile come atto principale nel rispetto delle regole
tecniche (che deve essere quello notificato).
Unitamente a detto atto andranno depositati la procura (creata e
sottoscritta come atto cartaceo, scansionata e autenticata con
firma digitale ex art. 83 c.p.c.), gli allegati, la nota di iscrizione a
ruolo e la prova della notifica data dalle ricevute PEC di
accettazione e consegna (in formato .eml o .msg), oltre al CU.
GLI ATTI INTRODUTTIVIGLI ATTI INTRODUTTIVI
DOPO IL D.L. 83/2015DOPO IL D.L. 83/2015
Avv.EdoardoFerraro
MovimentoForense
L'ATTO DI CITAZIONE
ATTO NOTIFICATO A MEZZO UNEP O A MEZZO POSTA
In questo caso avremo un atto di citazione nativo cartaceo, che
dovrà obbligatoriamente essere scansionato ed autenticato per
essere depositato in via telematica.
Si dovrà, pertanto, allegare come atto principale o una nota di
deposito o l'atto di citazione informatico, con allegata la copia
autenticata (si veda art. 16 decies D.L. 179/2012) dell'atto
cartaceo, unitamente a nota di iscrizione a ruolo, allegati e prova
della notifica (scansione delle cartoline, eventualmente anche
successivamente, una volta tornate), oltre al CU. Si potrà inserire
pure la procura.
GLI ATTI INTRODUTTIVIGLI ATTI INTRODUTTIVI
DOPO IL D.L. 83/2015DOPO IL D.L. 83/2015
Avv.EdoardoFerraro
MovimentoForense
IL RICORSO INTRODUTTIVO
Nessun problema si pone per quei procedimenti che si
introducono con ricorso (ad esempio nel rito del lavoro).
In questo caso il deposito si perfezionerà esattamente come per il
procedimento per ingiunzione di pagamento, quindi mettendo il
ricorso come atto principale, ed in allegato la procura (creata e
sottoscritta come atto cartaceo, scansionata e autenticata con
firma digitale ex art. 83 c.p.c.), la nota di iscrizione a ruolo, i
documenti e il CU.
GLI ATTI INTRODUTTIVIGLI ATTI INTRODUTTIVI
DOPO IL D.L. 83/2015DOPO IL D.L. 83/2015
Avv.EdoardoFerraro
MovimentoForense
LA COMPARSA (O MEMORIA DI COSTITUZIONE)
Nessun problema neppure per il primo atto difensivo (comparsa o
memoria di costituzione), visto che per il deposito si avrà già a
disposizione il numero di R.G. e, quindi, si tratterà di trasmettere
telematicamente l'atto, la procura (creata e sottoscritta come
atto cartaceo, scansionata e autenticata con firma digitale ex art.
83 c.p.c.), ed eventuali allegati.
Ove vi fossero riconvenzionali o chiamate di terzo, si potrà allegare
il modulo del Tribunale (salvo fare dichiarazione nell'atto) e
depositare il CU a integrazione.
GLI ATTI INTRODUTTIVIGLI ATTI INTRODUTTIVI
DOPO IL D.L. 83/2015DOPO IL D.L. 83/2015
Avv.EdoardoFerraro
MovimentoForense
ALTRI ATTI?
La norma, essendo generica come abbiamo visto, risolve anche il
problema di altri atti per i quali vi sono stati numerosi dubbi in
dottrina e giurisprudenza, quali la comparsa di costituzione di
nuovo procuratore (risolvendo il dubbio sulla individuazione della
parte costituita da individuarsi nell'avvocato o nel cliente).
Altro atto su cui vi sono dubbi è il ricorso in riassunzione in caso di
morte della parte, che oggi potrà essere sempre depositata in via
telematica senza problematiche.
GLI ATTI INTRODUTTIVIGLI ATTI INTRODUTTIVI
DOPO IL D.L. 83/2015DOPO IL D.L. 83/2015
Avv.EdoardoFerraro
MovimentoForense
Iscrizioni a ruoloIscrizioni a ruolo
nelle procedure esecutivenelle procedure esecutive
ADGI - Donne Giuriste Italia
Sezione di Pavia
Movimento Forense
Sezione di Milano
AVV. EDOARDO FERRARO
Consigliere Ordine degli Avvocati di Padova
Co-responsabile Dip. Giustizia Telematica MF
ART. 16 BIS COMMA 2 D.L. 179/12
Nei processi esecutivi di cui al libro III del codice di procedura
civile la disposizione di cui al comma 1 si applica successivamente
al deposito dell'atto con cui inizia l'esecuzione.
A decorrere dal 31 marzo 2015, il deposito nei procedimenti di
espropriazione forzata della nota di iscrizione a ruolo ha luogo
esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della
normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la
trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Unitamente
alla nota di iscrizione a ruolo sono depositati, con le medesime
modalità, le copie conformi degli atti indicati dagli articoli 518,
sesto comma, 543, quarto comma e 557, secondo comma, del
codice di procedura civile. Ai fini del presente comma, il difensore
attesta la conformità delle copie agli originali, anche fuori dai casi
previsti dal comma 9-bis ((e dall'articolo 16-decies))
I RIFERIMENTI NORMATIVII RIFERIMENTI NORMATIVI
PER LE PROCEDURE ESECUTIVEPER LE PROCEDURE ESECUTIVE
Avv.EdoardoFerraro
MovimentoForense
ART. 518 CPC
PIGNORAMENTO MOBILIARE PRESSO IL DEBITORE
ART. 521 BIS CPC
PIGNORAMENTO DI AUTOVEICOLI, MOTOVEICOLI E RIMORCHI
ART. 543 CPC
PIGNORAMENTO MOBILIARE PRESSO IL TERZO
ART. 557 CPC
PIGNORAMENTO IMMOBILIARE
I RIFERIMENTI NORMATIVII RIFERIMENTI NORMATIVI
PER LE PROCEDURE ESECUTIVEPER LE PROCEDURE ESECUTIVE
Avv.EdoardoFerraro
MovimentoForense
Compiute le operazioni, l’ufficiale giudiziario consegna senza
ritardo al creditore il processo verbale, il titolo esecutivo e il
precetto. Il creditore deve depositare nella cancelleria del
tribunale competente per l’esecuzione la nota di iscrizione a ruolo,
con copie conformi degli atti di cui al periodo precedente, entroentro
quindici giorniquindici giorni dalla consegna. Il cancelliere al momento del
deposito forma il fascicolo dell’esecuzione. La conformità di tali
copie è attestata dall’avvocato del creditore ai soli fini del
presente articolo. Sino alla scadenza del termine di cui all’articolo
497 copia del processo verbale è conservata dall’ufficiale
giudiziario a disposizione del debitore. Il pignoramento perdeIl pignoramento perde
efficaciaefficacia quando la nota di iscrizione a ruolo e le copie degli atti
di cui al primo periodo del presente comma sono depositate oltreoltre
il termineil termine di quindici giorni dalla consegna al creditore.
PIGNORAMENTO MOBILIAREPIGNORAMENTO MOBILIARE
ART. 518 COMMA 6 CPCART. 518 COMMA 6 CPC
Avv.EdoardoFerraro
MovimentoForense
Eseguita l’ultima notificazione, l’ufficiale giudiziario consegna
senza ritardo al creditore l’atto di pignoramento perché proceda
alla trascrizione nei pubblici registri. Entro trenta giorniEntro trenta giorni dalla
comunicazione di cui al terzo comma (COMUNICAZIONE DA IVG),
il creditore deve depositare nella cancelleria del tribunale
competente per l’esecuzione la nota di iscrizione a ruolo, con
copie conformi del titolo esecutivo, del precetto, dell’atto di
pignoramento e della nota di trascrizione. La conformità di tali
copie è attestata dall’avvocato del creditore ai soli fini del
presente articolo.
Il cancelliere forma il fascicolo dell’esecuzione. Il pignoramentoIl pignoramento
perde efficaciaperde efficacia quando la nota di iscrizione a ruolo e le copie
dell’atto di pignoramento, del titolo esecutivo e del precetto sono
depositate oltre il terminedepositate oltre il termine di cui al quinto comma.
PIGNORAMENTO DI AUTOVEICOLIPIGNORAMENTO DI AUTOVEICOLI
ART. 521 COMMI 5 E 6 CPCART. 521 COMMI 5 E 6 CPC
Avv.EdoardoFerraro
MovimentoForense
Eseguita l’ultima notificazione, l’ufficiale giudiziario consegna
senza ritardo al creditore l’originale dell’atto di citazione. Il
creditore deve depositare nella cancelleria del tribunale
competente per l’esecuzione la nota di iscrizione a ruolo, con
copie conformi dell’atto di citazione, del titolo esecutivo e del
precetto, entro trenta giornientro trenta giorni dalla consegna. La conformità di tali
copie è attestata dall’avvocato del creditore ai soli fini del
presente articolo. Il cancelliere al momento del deposito forma il
fascicolo dell’esecuzione. Il pignoramento perde efficaciaIl pignoramento perde efficacia quando
la nota di iscrizione a ruolo e le copie degli atti di cui al primo
periodo sono depositate oltre il termineoltre il termine di trenta giorni dalla
consegna al creditore.
PIGNORAMENTO PRESSO TERZIPIGNORAMENTO PRESSO TERZI
ART. 543 COMMA 5 CPCART. 543 COMMA 5 CPC
Avv.EdoardoFerraro
MovimentoForense
Il creditore deve depositare nella cancelleria del tribunale
competente per l’esecuzione la nota di iscrizione a ruolo, con
copie conformi del titolo esecutivo, del precetto, dell’atto di
pignoramento e della nota di trascrizione entro quindici giornientro quindici giorni
della consegna dell’atto di pignoramento. La conformità di tali
copie è attestata dall’avvocato del creditore ai soli fini del
presente articolo. Nell’ipotesi di cui all’articolo 555, ultimo commaNell’ipotesi di cui all’articolo 555, ultimo comma
((TRASCRIZIONE A CURA DEL CREDITORETRASCRIZIONE A CURA DEL CREDITORE), il creditore deve), il creditore deve
depositare la nota di trascrizione appena restituitagli daldepositare la nota di trascrizione appena restituitagli dal
conservatore dei registri immobiliari.conservatore dei registri immobiliari.
Il cancelliere forma il fascicolo dell’esecuzione. Il pignoramentopignoramento
perde efficaciaperde efficacia quando la nota di iscrizione a ruolo e le copie
dell’atto di pignoramento, del titolo esecutivo e del precetto sono
depositate oltre il termine di quindici giornidepositate oltre il termine di quindici giorni dalla consegna al
creditore.
PIGNORAMENTO IMMOBILIAREPIGNORAMENTO IMMOBILIARE
ART. 557 CPCART. 557 CPC
Avv.EdoardoFerraro
MovimentoForense
La nota d'iscrizione a ruolo del processo esecutivo per
espropriazione deve in ogni caso contenere l'indicazione delle
parti, nonché le generalità e il codice fiscale, ove attribuito, della
parte che iscrive la causa a ruolo, del difensore, della cosa o del
bene oggetto di pignoramento.
Il Ministro della giustizia, con proprio decreto avente natura non
regolamentare, può indicare ulteriori dati da inserire nella nota di
iscrizione a ruolo.
… ed arrivò il
Decreto Ministero Giustizia 19/03/2015, G.U. 23/03/2015
NOTA DI ISCRIZIONE A RUOLONOTA DI ISCRIZIONE A RUOLO
ART. 159 DISP. ATT. CPCART. 159 DISP. ATT. CPC
Avv.EdoardoFerraro
MovimentoForense
L'atto principale nelle procedure esecutive diventa la
NOTA DI ISCRIZIONE A RUOLO
Nella finestra di
GESTIONE DEPOSITO,
dopo aver inserito tutti i dati,
cliccate sulla
WWdi Word
nella casella
REDAZIONE ATTI,
e vi si aprirà una Nota di
Iscrizione a Ruolo precompilata.
ATTO PRINCIPALE:ATTO PRINCIPALE:
LA NOTA DI ISCRIZIONE A RUOLOLA NOTA DI ISCRIZIONE A RUOLO
Avv.EdoardoFerraro
MovimentoForense
L'atto conterrà tutti (o quasi) i dati che avrete inserito al momento
della creazione del fascicolo e dell'inserimento dei dati aggiuntivi,
ed è tendenzialmente completa.
Vi consigliamo comunque di verificarla bene
PROBLEMA (ad esempio)
Se inserite due avvocati per il creditore procedente, la Consolle
Avvocato ne registrerà comunque solo uno nella NIR.
La NIR è comunque un file di Word sempre modificabile: il consiglio
è salvarlo nella vostra cartella relativa alla procedura e poi
correggere gli eventuali problemi (o aggiungere le possibili
mancanze).
ATTO PRINCIPALE:ATTO PRINCIPALE:
LA NOTA DI ISCRIZIONE A RUOLOLA NOTA DI ISCRIZIONE A RUOLO
Avv.EdoardoFerraro
MovimentoForense
Non vi saranno tutti gli atti previsti dalla normativa
Importo precetto:
si dovrà trascrivere l’importo indicato nel titolo esecutivo
Data consegna pignoramento:
si dovrà indicare la data di pubblicazione della sentenza
Cronologico del pignoramento:
si dovrà riportare il numero della sentenza
Date notifiche del precetto e del pignoramento:
si dovrà trascrivere quella dell’iscrizione a ruolo
CASI PARTICOLARI 1:CASI PARTICOLARI 1:
CONVERSIONE DA SEQUESTROCONVERSIONE DA SEQUESTRO
Avv.EdoardoFerraro
MovimentoForense
È opportuno indicare nella nota di iscrizione a ruolo o in un atto
separato che si tratta di conversione di sequestro in pignoramento
(per avvertire la cancelleria)
Allegati
Il sistema ne prevede di obbligatori, come per esempio l’atto di
precetto, che nel caso non esiste.
1. Se bloccante, inserire un atto in .pdf con indicato: “Tipo atto
non previsto per la procedura di conversione del sequestro in
pignoramento“
2. Se non bloccante si può non inserire nulla
CASI PARTICOLARI 1:CASI PARTICOLARI 1:
CONVERSIONE DA SEQUESTROCONVERSIONE DA SEQUESTRO
Avv.EdoardoFerraro
MovimentoForense
Il predetto D.M. 19.03.15 precisa che qualora si verta in ipotesi di
conversione di sequestro in pignoramento, oltre ai dati relativi a
ciascun tipo di esecuzione, andranno inseriti anche i seguenti dati:
il Tribunale che ha emesso la sentenza od
il diverso provvedimento su cui si fonda l’istanza di conversione
il numero del provvedimento
la data provvedimento
l’importo del credito
CASI PARTICOLARI 1:CASI PARTICOLARI 1:
CONVERSIONE DA SEQUESTROCONVERSIONE DA SEQUESTRO
Avv.EdoardoFerraro
MovimentoForense
PROBLEMA
Come allegare gli atti in caso di titolo e precetto notificati
congiuntamente?
Visto l'obbligo di allegare i tre atti, si creeranno due copie di titolo
e precetto e si allegheranno entrambe, una come titolo e l'altra
come precetto.
ASSOLUTAMENTE VIETATO staccare gli atti e autenticarli
separatamente: si autenticherebbe un atto che non esiste, con tutti
i problemi del caso.
CASI PARTICOLARI 2:CASI PARTICOLARI 2:
NOTIFICA DI TITOLO E PRECETTONOTIFICA DI TITOLO E PRECETTO
Avv.EdoardoFerraro
MovimentoForense
Fattispecie trascurata dalle riforme.
La dottrina e la giurisprudenza hanno via via assimilato la
fattispecie al pignoramento presso terzi (credito verso la società),
a quello mobiliare (bene del socio) e a quello immobiliare
(iscrizione nel registro imprese).
In realtà ha caratteristiche proprie e, in caso, potrebbe applicarsi
la normativa delle esecuzioni mobiliari solo in via analogica.
In questo caso NON dovrebbero applicarsi le norme eccezionali:
1. I termini di legge per il deposito della nota di iscrizione
2. Le regole e le modalità di autentica
CASI PARTICOLARI 3:CASI PARTICOLARI 3:
PIGNORAMENTO DI QUOTEPIGNORAMENTO DI QUOTE
Avv.EdoardoFerraro
MovimentoForense
I poteri di autenticaI poteri di autentica
degli Avvocatidegli Avvocati
ADGI - Donne Giuriste Italia
Sezione di Pavia
Movimento Forense
Sezione di Milano
AVV. EDOARDO FERRARO
Consigliere Ordine degli Avvocati di Padova
Co-responsabile Dip. Giustizia Telematica MF
LA NATURA E LA TIPOLOGIA
DEI POTERI DI AUTENTICA DELL'AVVOCATO
Inseriti con le norme sul Processo Telematico
Sono sempre attribuzioni specifiche: l'Avvocato non ha un potere
generale di autentica, ma deve sempre far riferimento alla norma
di legge che gli attribuisce la facoltà di autenticare.
Le norme a volte impongono obblighi di autentica, mentre in altri
casi lasciano la possibilità all'Avvocato di utilizzare o meno il
potere di autenticare.
L'Avvocato che autentica un atto è pubblico ufficiale, con ogni
potere dello stesso e ogni responsabilità.
I POTERI DI AUTENTICAI POTERI DI AUTENTICA
DELL'AVVOCATODELL'AVVOCATO
Avv.EdoardoFerraro
MovimentoForense
PROCURA ALLE LITI
Quando la parte sta in giudizio col ministero di un difensore, questi
deve essere munito di procura [...].
La procura si considera apposta in calce anche se rilasciata su
foglio separato che sia però congiunto materialmente all'atto cui si
riferisce, o su documento informatico separato sottoscritto con
firma digitale e congiunto all’atto cui si riferisce mediante strumenti
informatici, individuati con apposito decreto del Ministero della
giustizia. Se la procura alle liti è stata conferita su supporto
cartaceo, il difensore che si costituisce attraverso strumenti
telematici ne trasmette la copia informatica autenticata con firma
digitale, nel rispetto della normativa, anche regolamentare,
concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei
documenti informatici e trasmessi in via telematica.
EXCURSUS NORMATIVOEXCURSUS NORMATIVO
ART. 83 CPCART. 83 CPC
Avv.EdoardoFerraro
MovimentoForense
INTIMAZIONE TESTIMONI
L'intimazione al testimone ammesso su richiesta delle parti private
a comparire in udienza può essere effettuata dal difensore
attraverso l'invio di copia dell'atto mediante lettera
raccomandata con avviso di ricevimento o a posta elettronica
certificata o a mezzo telefax. (5)
Il difensore che ha spedito l'atto da notificare con lettera
raccomandata deposita nella cancelleria del giudice copia
dell'atto inviato, attestandone la conformità all'originale, e l'avviso
di ricevimento.
EXCURSUS NORMATIVOEXCURSUS NORMATIVO
ART. 250 CPCART. 250 CPC
Avv.EdoardoFerraro
MovimentoForense
PIGNORAMENTO MOBILIARE
Compiute le operazioni, l’ufficiale giudiziario consegna senza
ritardo al creditore il processo verbale, il titolo esecutivo e il
precetto. Il creditore deve depositare nella cancelleria del
tribunale competente per l’esecuzione la nota di iscrizione a ruolo,
con copie conformi degli atti di cui al periodo precedente, entro
quindici giorni dalla consegna. Il cancelliere al momento del
deposito forma il fascicolo dell’esecuzione. La conformità di tali
copie è attestata dall’avvocato del creditore ai soli fini del
presente articolo.
EXCURSUS NORMATIVOEXCURSUS NORMATIVO
ART. 518 CPCART. 518 CPC
Avv.EdoardoFerraro
MovimentoForense
PIGNORAMENTO AUTOVEICOLI, MOTOVEICOLI
Eseguita l’ultima notificazione, l’ufficiale giudiziario consegna
senza ritardo al creditore l’atto di pignoramento perché proceda
alla trascrizione nei pubblici registri. Entro trenta giorni dalla
comunicazione di cui al terzo comma (COMUNICAZIONE DA IVG),
il creditore deve depositare nella cancelleria del tribunale
competente per l’esecuzione la nota di iscrizione a ruolo, con
copie conformi del titolo esecutivo, del precetto, dell’atto di
pignoramento e della nota di trascrizione. La conformità di tali
copie è attestata dall’avvocato del creditore ai soli fini del
presente articolo.
EXCURSUS NORMATIVOEXCURSUS NORMATIVO
ART. 521 BIS CPCART. 521 BIS CPC
Avv.EdoardoFerraro
MovimentoForense
PIGNORAMENTO PRESSO TERZI
Eseguita l’ultima notificazione, l’ufficiale giudiziario consegna
senza ritardo al creditore l’originale dell’atto di citazione. Il
creditore deve depositare nella cancelleria del tribunale
competente per l’esecuzione la nota di iscrizione a ruolo, con
copie conformi dell’atto di citazione, del titolo esecutivo e del
precetto, entro trenta giorni dalla consegna. La conformità di tali
copie è attestata dall’avvocato del creditore ai soli fini del
presente articolo. Il cancelliere al momento del deposito forma il
fascicolo dell’esecuzione.
EXCURSUS NORMATIVOEXCURSUS NORMATIVO
ART. 543 CPCART. 543 CPC
Avv.EdoardoFerraro
MovimentoForense
PIGNORAMENTO IMMOBILIARE
Il creditore deve depositare nella cancelleria del tribunale
competente per l’esecuzione la nota di iscrizione a ruolo, con
copie conformi del titolo esecutivo, del precetto, dell’atto di
pignoramento e della nota di trascrizione entro quindici giorni
della consegna dell’atto di pignoramento. La conformità di tali
copie è attestata dall’avvocato del creditore ai soli fini del
presente articolo. Nell’ipotesi di cui all’articolo 555, ultimo comma
(TRASCRIZIONE A CURA DEL CREDITORE), il creditore deve
depositare la nota di trascrizione appena restituitagli dal
conservatore dei registri immobiliari.
EXCURSUS NORMATIVOEXCURSUS NORMATIVO
ART. 557 CPCART. 557 CPC
Avv.EdoardoFerraro
MovimentoForense
COPIE DI ATTI IN FASCICOLO TELEMATICO
Le copie informatiche, anche per immagine, di atti processuali di
parte e degli ausiliari del giudice nonché dei provvedimenti di
quest'ultimo, presenti nei fascicoli informatici o trasmessi in allegato
alle comunicazioni telematiche dei procedimenti indicati nel
presente articolo, equivalgono all'originale anche se prive della firma
digitale del cancelliere di attestazione di conformità all'originale. Il
difensore, il dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione
per stare in giudizio personalmente, il consulente tecnico, il
professionista delegato, il curatore ed il commissario giudiziale
possono estrarre con modalità telematiche duplicati, copie
analogiche o informatiche degli atti e dei provvedimenti di cui al
periodo precedente ed attestare la conformità delle copie estratte ai
corrispondenti atti contenuti nel fascicolo informatico. Le copie
analogiche ed informatiche, anche per immagine, estratte dal
fascicolo informatico e munite dell'attestazione di conformità a
norma del presente comma, equivalgono all'originale. [...]
EXCURSUS NORMATIVOEXCURSUS NORMATIVO
ART. 16 BIS C. 9 BIS D.L. 179/12ART. 16 BIS C. 9 BIS D.L. 179/12
Avv.EdoardoFerraro
MovimentoForense
POTERE DI CERTIFICAZIONE DI ATTI E PROVVEDIMENTI
Il difensore, il dipendente di cui si avvale la pubblica
amministrazione per stare in giudizio personalmente, il consulente
tecnico, il professionista delegato, il curatore ed il commissario
giudiziale, quando depositano con modalità telematiche la copia
informatica, anche per immagine, di un atto processuale di parte
o di un provvedimento del giudice formato su supporto analogico
e detenuto in originale o in copia conforme attestano la
conformità della copia al predetto atto. La copia munita
dell'attestazione di conformità equivale all'originale o alla copia
conforme dell'atto o del provvedimento.
EXCURSUS NORMATIVOEXCURSUS NORMATIVO
ART. 16 DECIES D.L. 179/12ART. 16 DECIES D.L. 179/12
Avv.EdoardoFerraro
MovimentoForense
MODALITÀ DI ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ
1. Quando l'attestazione di conformità prevista dalle disposizioni della
presente sezione, dal codice di procedura civile, dalla legge 21 gennaio
1994, n. 53, si riferisce ad una copia analogica, l'attestazione stessa è apposta
in calce o a margine della copia o su foglio separato, che sia però congiunto
materialmente alla medesima.
2. Quando l'attestazione di conformità si riferisce ad una copia informatica,
l'attestazione stessa è apposta nel medesimo documento informatico.
3. Nel caso previsto dal comma 2, l'attestazione di conformità può
alternativamente essere apposta su un documento informatico separato e
l'individuazione della copia cui si riferisce ha luogo esclusivamente secondo
le modalità stabilite nelle specifiche tecniche stabilite dal responsabile per i
sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia. Se la copia
informatica è destinata alla notifica, l'attestazione di conformità è inserita
nella relazione di notificazione.
3-bis. I soggetti di cui all'articolo 16-decies, comma 1, che compiono le
attestazioni di conformità previste dalle disposizioni della presente sezione,
dal codice di procedura civile e dalla legge 21 gennaio 1994, n. 53, sono
considerati pubblici ufficiali ad ogni effetto.
EXCURSUS NORMATIVOEXCURSUS NORMATIVO
ART. 16 UNDECIES D.L. 179/12ART. 16 UNDECIES D.L. 179/12
Avv.EdoardoFerraro
MovimentoForense
MODALITÀ DI AUTENTICA EX ART. 16 UNDECIES C. 3 D.L. 179/12
1. Quando si deve procedere ad attestare la conformità di una
copia informatica, anche per immagine, ai sensi del terzo comma
dell'art. 16-undecies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,
convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 212,
l'attestazione è inserita in un documento informatico in formato PDF
e contiene una sintetica descrizione del documento di cui si sta
attestando la conformità nonché il relativo nome del file. Il
documento informatico contenente l'attestazione è sottoscritto
dal soggetto che compie l'attestazione con firma digitale o firma
elettronica qualificata secondo quanto previsto all'art. 12, comma
2.
EXCURSUS NORMATIVOEXCURSUS NORMATIVO
ART. 19 TER C. 1 D.M. 44/11ART. 19 TER C. 1 D.M. 44/11
Avv.EdoardoFerraro
MovimentoForense
MODALITÀ DI AUTENTICA EX ART. 16 UNDECIES C. 3 D.L. 179/12
2. Se la copia informatica è destinata ad essere depositata
secondo le regole tecniche previste dall'art. 4 del decreto-legge
29 dicembre 2009, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge
22 febbraio 2010, n. 24, il documento informatico contenente
l'attestazione è inserito come allegato nella "busta telematica" di
cui all'art. 14; i dati identificativi del documento informatico
contenente l'attestazione, nonché del documento cui essa si
riferisce, sono anche inseriti nel file DatiAtto.xml di cui all'art. 12,
comma 1, lettera e.
3. Se la copia informatica è destinata ad essere notificata ai sensi
dell'art. 3-bis della legge 21 gennaio 1994, n. 53, gli elementi
indicati al primo comma, sono inseriti nella relazione di
notificazione [...]
6. L'attestazione di conformità di cui ai commi precedenti può
anche riferirsi a più documenti informatici.
EXCURSUS NORMATIVOEXCURSUS NORMATIVO
ART. 19 TER C. 2, 3, 6 D.M. 44/11ART. 19 TER C. 2, 3, 6 D.M. 44/11
Avv.EdoardoFerraro
MovimentoForense
COPIA CARTACEA DA NOTIFICARE VIA PEC
1. La notificazione con modalità telematica si esegue a mezzo di
posta elettronica certificata all’indirizzo risultante da pubblici
elenchi, nel rispetto della normativa, anche regolamentare,
concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei
documenti informatici. La notificazione può essere eseguita
esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica
certificata del notificante risultante da pubblici elenchi.
2. Quando l’atto da notificarsi non consiste in un documento
informatico, l’avvocato provvede ad estrarre copia informatica
dell’atto formato su supporto analogico, ((attestandone la
conformità con le modalità previste dall'articolo 16-undecies del
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221)). La notifica si
esegue mediante allegazione dell’atto da notificarsi al messaggio
di posta elettronica certificata.
EXCURSUS NORMATIVOEXCURSUS NORMATIVO
ART. 3 BIS L. 53/94ART. 3 BIS L. 53/94
Avv.EdoardoFerraro
MovimentoForense
DEPOSITO CARTACEO DELLA NOTIFICA VIA PEC
1-bis. Qualora non si possa procedere al deposito con modalità
telematiche dell'atto notificato a norma dell'articolo 3-bis,
l'avvocato estrae copia su supporto analogico del messaggio di
posta elettronica certificata, dei suoi allegati e della ricevuta di
accettazione e di avvenuta consegna e ne attesta la conformità
ai documenti informatici da cui sono tratte ai sensi dell'articolo 23,
comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
1-ter. In tutti i casi in cui l'avvocato debba fornire prova della
notificazione e non sia possibile fornirla con modalità
telematiche, procede ai sensi del comma 1-bis.
EXCURSUS NORMATIVOEXCURSUS NORMATIVO
ART. 9 L. 53/94ART. 9 L. 53/94
Avv.EdoardoFerraro
MovimentoForense
LA PROCURA ALLE LITI
Modalità di autentica ad hoc della copia scansionata della
procura cartacea firmata dal cliente e autenticata dal
difensore.
INTIMAZIONE AI TESTIMONI
Autentica della copia scansionata della raccomandata A.R. o
sulla copia stessa (poi firmata digitalmente), o su un
documento separato con breve descrizione dell'atto e
indicazione del nome del file (poi firmato digitalmente).
ISCRIZIONI A RUOLO NELLE ESECUZIONI
Autentica della copia scansionata di titolo, precetto e
pignoramento, o sulla copia stessa (poi firmata digitalmente), o
su un documento separato con breve descrizione degli atti e
indicazione dei nomi dei files (poi firmato digitalmente).
IN SINTESI E SEMPLIFICANDO...IN SINTESI E SEMPLIFICANDO...
CASI ESPLICITICASI ESPLICITI
Avv.EdoardoFerraro
MovimentoForense
ATTI (NON PROPRI ORIGINALI) DA NOTIFICARE VIA PEC
Originale cartaceo: autentica della copia scansionata dell'atto
nella relata di notifica con breve descrizione dell'atto e
indicazione del nome del file (poi firmata digitalmente).
Originale copia informatica: autentica della copia informatica
estratta da fascicolo telematico o da comunicazione di
cancelleria nella relata di notifica con breve descrizione
dell'atto e indicazione del nome del file (poi firmata
digitalmente).
IN SINTESI E SEMPLIFICANDO...IN SINTESI E SEMPLIFICANDO...
CASI ESPLICITICASI ESPLICITI
Avv.EdoardoFerraro
MovimentoForense
ATTI DI CUI ALL'ART. 16 BIS C. 9 BIS D.L. 179/12
Copie informatiche o analogiche di decreti ingiuntivi telematici
per notifica
Copie informatiche o analogiche di sentenze o altri
provvedimenti del giudice per notifica.
Copie informatiche o analogiche di nostri atti (istanze, ricorsi,
ecc.).
Copie informatiche o analogiche di sentenze ad uso appello.
Copie di titoli ad uso iscrizione o trascrizione (anche se per
alcuni conservatori RR.II. l'autentica dell'avvocato non è
sufficiente).
IN SINTESI E SEMPLIFICANDO...IN SINTESI E SEMPLIFICANDO...
CASI IMPLICITI - FACOLTCASI IMPLICITI - FACOLTÀÀ
Avv.EdoardoFerraro
MovimentoForense
ATTI DI CUI ALL'ART. 16 DECIES D.L. 179/12
Atto di citazione notificato a mezzo posta o UNEP (in caso di
iscrizione a ruolo telematica).
Atto di citazione di terzo notificato a mezzo posta o UNEP.
Istanza ex art. 647 c.p.c. per il decreto di esecutorietà dei
decreti ingiuntivi.
Fascicolo di primo grado in caso di iscrizione a ruolo o
costituzione in giudizio in appello, quantomeno per quanto
riguarda gli atti.
IN SINTESI E SEMPLIFICANDO...IN SINTESI E SEMPLIFICANDO...
CASI IMPLICITI - OBBLIGOCASI IMPLICITI - OBBLIGO
Avv.EdoardoFerraro
MovimentoForense
COPIA CARTACEA
Si stampa l'atto scaricato dal fascicolo telematico e, sull'atto
stesso o su foglio pinzato allo stesso, si appone la formula di
autentica.
La formula può essere scritta a mano, aggiunta con un timbro, o
stampandola formula sul foglio pinzato.
IN PRATICA...IN PRATICA...
COME SI AUTENTICA?COME SI AUTENTICA?
Avv.EdoardoFerraro
MovimentoForense
COPIA INFORMATICA CON AUTENTICA SULLA COPIA STESSA
Una volta creata la copia informatica in formato PDF
(scaricandola dal fascicolo telematico o scansionando un
documento originale cartaceo) si dovrà ad aprirla con un lettore
di file PDF ed inserire direttamente nel documento informatico la
formula di autentica tramite modifica diretta del file PDF creato.
Per farlo, si può usare Adobe Reader (il programma che la
maggior parte delle persone usa per aprire i file PDF), per inserire
direttamente nella scansione l'attestazione di conformità.
Una volta inserita l'attestazione, si salverà il file ottenuto e si firmerà
digitalmente.
IN PRATICA...IN PRATICA...
COME SI AUTENTICA?COME SI AUTENTICA?
Avv.EdoardoFerraro
MovimentoForense
COPIA INFORMATICA CON AUTENTICA SU ATTO SEPARATO
Una volta creata la copia informatica in formato PDF
(scaricandola dal fascicolo telematico o scansionando un
documento originale cartaceo) si dovrà creare un ulteriore atto
informatico contenente la formula di autentica, con riferimenti
inequivoci all'atto da autenticare, che sarà poi da firmare
digitalmente.
Secondo il provvedimento del Resp. DGSIA del 28 dicembre 2015
(pubblicato in GU il 7 gennaio 2016), tali riferimenti sono una breve
descrizione dell'atto e il nome del file.
Nel caso di notifica via PEC, la formula è da apporsi sulla relata di
notifica.
IN PRATICA...IN PRATICA...
COME SI AUTENTICA?COME SI AUTENTICA?
Avv.EdoardoFerraro
MovimentoForense
Le notifiche a mezzo PECLe notifiche a mezzo PEC
in ambito “civilistico”in ambito “civilistico”
ADGI - Donne Giuriste Italia
Sezione di Pavia
Movimento Forense
Sezione di Milano
AVV. EDOARDO FERRARO
Consigliere Ordine degli Avvocati di Padova
Co-responsabile Dip. Giustizia Telematica MF
L'autorizzazione alla notifica degli atti in proprio, rilasciata
dall'Ordine degli Avvocati di appartenenza NON è più richiesta
ai sensi dell'art. 46 DL 90/2014.
Un indirizzo PEC (del notificante) che risulti da pubblici elenchi
(nel nostro caso il Reg.Ind.E.).
La procura alle liti (previa o contestuale).
Un indirizzo PEC (del destinatario) tratto da pubblici elenchi.
Un dispositivo di firma digitale valido.
ABROGATO
I REQUISITI DELLEI REQUISITI DELLE
NOTIFICHE A MEZZO PECNOTIFICHE A MEZZO PEC
Avv.EdoardoFerraro
MovimentoForense
Documenti Informatici (Art. 21 CAD):
Atti creati direttamente in forma elettronica.
Atti degli avvocati (come gli atti di citazione, gli appelli o gli atti di
precetto), i duplicati informatici o le copie informatiche estratte
dai fascicoli telematici.
Per predisporre il nostro atto in forma elettronica si dovrà:
predisporlo con il programma di videoscrittura.
convertirlo in formato .pdf (come si fa per l'atto da depositare
in via telematica).
firmarlo digitalmente con il token USB ed apposito software.
Per gli atti estratti dai fascicoli telematici sarà sufficiente
effettuarne il download dai sistemi del Ministero della Giustizia.
il duplicato informatico non necessiterà di autentica.
la copia informatica dovrà essere autenticata.
ATTI DA NOTIFICARE VIA PEC:ATTI DA NOTIFICARE VIA PEC:
1. I DOCUMENTI INFORMATICI1. I DOCUMENTI INFORMATICI
Avv.EdoardoFerraro
MovimentoForense
Copie informatiche di atti originariamente formati su supporto
analogico (art. 22 CAD):
Scannerizzazione di atti di carta provenienti da terzi.
Per notificare un atto cartaceo altrui si dovrà:
scannerizzarlo in un unico file .pdf “immagine”.
Autenticarlo ex art. 16 undecies comma 3 D.L. 179/12 (e quindi
come indicato dal provvedimento del responsabile DGSIA del
30.12.2015) inserendo la dichiarazione di conformità
all'originale nella relazione di notifica.
ATTI DA NOTIFICARE VIA PEC:ATTI DA NOTIFICARE VIA PEC:
2. COPIE DA ATTO CARTACEO2. COPIE DA ATTO CARTACEO
Avv.EdoardoFerraro
MovimentoForense
Inizialmente era possibile solo col sistema CAdES, che crea una
busta crittografata “attorno” all'atto, che viene codificato e vede
aggiunta l'estensione .p7m dopo il .pdf (ad esempio la relata
firmata muta da relata.pdf a relata.pdf.p7m).
Con le specifiche tecniche del 16.04.14 (artt. 12 - 19 bis), è stata
aggiunta anche la firma col protocollo PAdES (o “firma aggiunta
al PDF).
Il vantaggio è dato dal fatto che il file resta un PDF leggibile, con
indicazione “_signed”.
Va posta attenzione sulla firma “grafica”, che rischia di cancellare
parte dell'atto, alterandolo.
Non potrà essere usato il protocollo XadES, utilizzabile per files .xml.
PROTOCOLLIPROTOCOLLI
DI FIRMA DIGITALEDI FIRMA DIGITALE
Avv.EdoardoFerraro
MovimentoForense
Potrebbe essere necessario allegare la Procura alle liti.
Ovviamente NON va allegata nel caso sia “in atti”, ad esempio se
si notifica una sentenza.
Dovrà essere speciale, ovvero menzionare anche i dati della
controparte e l'instaurando procedimento cui si riferisce e si dovrà
considerare come apposta in calce a tale atto.
La Procura potrà essere:
un documento informatico sottoscritto con firma digitale dal
cliente, e successivamente autenticato con firma digitale
dall'avvocato
copia informatica per immagine della procura sottoscritta su
supporto cartaceo dal cliente ed autenticata dall’avvocato su
carta, che andrà, poi, ulteriormente autenticata con firma
digitale dall’avvocato (doppia autentica)
LA PROCURA ALLE LITILA PROCURA ALLE LITI
Avv.EdoardoFerraro
MovimentoForense
UNA TEORIA ALTERNATIVA SULL'AUTENTICA DELLA PROCURA
Si è sempre detto in dottrina che l'autentica della procura nel PCT
è soggetta alla norma speciale dell'art. 83 c.p.c.: basta
l'apposizione della firma digitale per avere dichiarazione di
conformità all'originale cartaceo.
C'è chi, però, rileva che tale modalità varrebbe solo per i depositi
telematici (“Se la procura alle liti è stata conferita su supporto
cartaceo, il difensore che si costituisce attraverso strumenti
telematici [...]”) e non si applicherebbe alle notifiche a mezzo PEC.
In tal caso, si applicherebbe l'art. 16 undecies c. 3 D.L. 179/12, con
autentica relata di notifica, e indicazione del nome del file e una
breve descrizione dell'atto.
LA PROCURA ALLE LITI ELA PROCURA ALLE LITI E
L'ART. 16 UNDECIES D.L. 179/12L'ART. 16 UNDECIES D.L. 179/12
Avv.EdoardoFerraro
MovimentoForense
Documento informatico (art. 3 bis L. 53/1994), preparato con
videoscrittura, convertito in formato PDF e firmato digitalmente.
NON sono consentite scannerizzazioni di documenti cartaceiNON sono consentite scannerizzazioni di documenti cartacei..
Avrà un contenuto minimo essenziale, sempre presente (simile a
quello di una normale relata).
Potrà avere ulteriori contenuti eventuali comunque obbligatori
secondo le circostanze, come:
indicazione del procedimento (con relativo Ufficio, giudice,
sezione e ruolo), se già incardinato.
attestazione di conformità se si notificano copie informatiche di
atti originariamente cartacei, e se si notificano copie di atti
estratte dal fascicolo telematico.
LA RELATA DI NOTIFICALA RELATA DI NOTIFICA
Avv.EdoardoFerraro
MovimentoForense
RELAZIONE DI NOTIFICA
Io sottoscritto Avv. [NOME, COGNOME e C.F.] iscritto all’albo degli Avvocati presso
l’Ordine degli Avvocati di [______________], in ragione del disposto della L. 53/1994 e
succ. modd., nonché in virtù dell’autorizzazione rilasciata ai sensi e per gli effetti dell’art.
7 della stessa legge dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di [______________], giusta
delibera del [DATA ED ESTREMI DELLA DELIBERA AUTORIZZATIVA DEL CONSIGLIO
DELL’ORDINE], quale difensore della [DATI DELLA PARTE DIFESA DALL’AVVOCATO
NOTIFICATORE], per la quale si procede alla presente notifica in virtù della procura alle liti
che [si allega ai sensi dell’art. 83, 3° comma c.p.c.] oppure [a margine dell’atto
______________]
NOTIFICO
l’allegato atto [BREVE DESCRIZIONE DELL’ATTO] a [DATI DEL DESTINATARIO (inserire qui
l’eventuale domiciliazione presso un legale come, ad esempio, per gli atti di opposizione
a decreto ingiuntivo)] all’indirizzo di posta elettronica [INDIRIZZO PEC DI DESTINAZIONE]
estratto [INSERIRE IN VIA ALTERNATIVA]
•
dal Registro delle Imprese di [SEDE DEL DESTINATARIO].
•
dal Registro Generale degli Indirizzi Elettronici (che si potrà consultare dal sito
http://pst.giustizia.it/PST/).
•
dal Registro PP.AA. ricavabile anche questo dal sito sito http://pst.giustizia.it/PST/, e
NON più dall'Indice delle Amministrazioni Pubbliche (detto brevemente IndicePA o IPA,
consultabile dal sito http://www.indicepa.gov.it).
•
dall’INI-PEC (Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle
imprese e dei professionisti).
LA RELATA DI NOTIFICA:LA RELATA DI NOTIFICA:
CONTENUTO MINIMOCONTENUTO MINIMO
Avv.EdoardoFerraro
MovimentoForense
(IN CASO DI PROCEDIMENTO IN CORSO)
DICHIARO
che la presente notifica viene effettuata in relazione al
procedimento pendente avanti al Tribunale di [TRIBUNALE AVANTI
AL QUALE PENDE IL PROCEDIMENTO RELATIVO ALLA NOTIFICA –
SEZIONE – GIUDICE - RG DEL PROCEDIMENTO E ANNO].
(PER ATTI SCANSIONATI DA ORIGINALE CARTACEO)
ATTESTO
ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 3-bis
comma 2 e 6 comma 1 della L. 53/1994, e dell’art. 16 undecies
comma 3 D.L. 179/2012, che l'atto di [DESCRIZIONE BREVE]
allegato, denominato [NOME FILE], è copia per immagine su
supporto informatico del documento analogico in mio possesso.
LA RELATA DI NOTIFICA:LA RELATA DI NOTIFICA:
CONTENUTO EVENTUALE (1)CONTENUTO EVENTUALE (1)
Avv.EdoardoFerraro
MovimentoForense
(IN CASO DI ATTI SCARICATI DAL FASCICOLO TELEMATICO)
ATTESTO
ai sensi e per gli effetti dell'art. 16-bis, comma 9 bis e dell'art. 16
undecies comma 3 del D.L. 179/2012, che l'atto e/o il
provvedimento di [DESCRIZIONE BREVE] allegato, denominato
[NOME FILE] è copia informatica conforme all'atto presente nel
fascicolo telematico relativo al procedimento in RG __________
del Tribunale di __________ da cui è stata estratta.
LA RELATA DI NOTIFICA:LA RELATA DI NOTIFICA:
CONTENUTO EVENTUALE (2)CONTENUTO EVENTUALE (2)
Avv.EdoardoFerraro
MovimentoForense
L'obbligo di apporre le marche da bollo alle notifiche in proprio
non era stato abolito per le notifiche via PEC.
Viene previsto però che “Quando l’atto è notificato a norma
dell’articolo 3-bis al pagamento dell’importo di cui al periodo
precedente si provvede mediante sistemi telematici.”
Al momento, purtroppo, tali sistemi non esistono.
Si ritiene, comunque, che:
se si estrae copia cartacea, la marca possa essere apposta ed
annullata sulla stampata della relata.
in ogni caso, una irregolarità di bollo non inficia la validità e
l’efficacia dell’atto, ma espone solo alla sanzione tributaria.
ABROGATO
DAL DL 90/14
LA QUESTIONELA QUESTIONE
MARCHE DA BOLLOMARCHE DA BOLLO
Avv.EdoardoFerraro
MovimentoForense
Controllare che abbia come mittente il nostro indirizzo PEC
Reg.Ind.E. (NON CI SONO ALTERNATIVE).
Inserire l’indirizzo PEC del destinatario che abbiamo indicato in
relata.
Allegare tutti i file firmati (estensione .p7m o _signed.pdf, o
anche diversa se si utilizza un programma di firma differente), e
quindi almeno un atto e la relata, ed eventualmente altri atti e
procura.
Inserire obbligatoriamente nell’oggetto del messaggio il testo
““Notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994”Notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994”.
Possibile inserire i nomi delle parti, per facilitare l'archiviazione
delle ricevute.
Il testo del messaggio è libero, e può anche essere vuoto.
IL MESSAGGIO PECIL MESSAGGIO PEC
Avv.EdoardoFerraro
MovimentoForense
Verificato tutto ciò, possiamo spedire il messaggio ed attendere (in
caso di esito positivo) le due ricevute:
quella di ACCETTAZIONE del messaggio (emesso dal gestore
della nostra PEC)
quella di CONSEGNA, emessa e firmata dal gestore della PEC
del destinatario, che deve essere di tipo “completo”.
LE RICEVUTE DEL MESSAGGIO:LE RICEVUTE DEL MESSAGGIO:
NOTIFICA ANDATA A BUON FINENOTIFICA ANDATA A BUON FINE
Avv.EdoardoFerraro
MovimentoForense
Verificato tutto ciò, possiamo spedire il messaggio ed attendere (in
caso di esito positivo) le due ricevute:
quella di ACCETTAZIONE del messaggio (emesso dal gestore
della nostra PEC)
quella di CONSEGNA, emessa e firmata dal gestore della PEC
del destinatario, che deve essere di tipo “completo”.
LE RICEVUTE DEL MESSAGGIO:LE RICEVUTE DEL MESSAGGIO:
NOTIFICA ANDATA A BUON FINENOTIFICA ANDATA A BUON FINE
Avv.EdoardoFerraro
MovimentoForense
Ricevuta Completa di Avvenuta Consegna: contiene i dati di
certificazione del gestore certificato del destinatario ed il
Messaggio Originale in allegato, con i suoi allegati.
Ricevuta Breve di Avvenuta Consegna: contiene in allegato i
dati di certificazione del gestore certificato del destinatario ed
il testo del messaggio originale, ma eventuali file allegati
risulteranno “sintetizzati” nei rispettivi Hash.
Ricevuta Sintetica di Avvenuta Consegna: contiene in allegato
soltanto i dati di certificazione del gestore certificato del
destinatario del messaggio.
Il tipo di ricevuta dipende dal settaggio della casella PEC.
QUESTE NON
VANNO BENE
LE TRE TIPOLOGIE DELLELE TRE TIPOLOGIE DELLE
RICEVUTE DI CONSEGNARICEVUTE DI CONSEGNA
Avv.EdoardoFerraro
MovimentoForense
La conservazione della ricevuta, intesa come documento
informatico (file) è importantissima per l’uso diretto o per la verifica
successiva della regolarità del procedimento.
NON basta certamente lasciarla nella casella di posta in
entrata del “client” di posta o webmail.
SI DEVE ANCHE salvarla come file autonomo sul disco fisso.
Allo stesso modo è altrettanto necessario che la directory di
salvataggio sia soggetta a backup automatico regolare.
Infine, è utile archiviarle ad intervalli regolari su CD-Rom da
conservare in luogo sicuro.
Va implementato un sistema di conservazione a norma, con
appositi soggetti abilitati, al fine di garantirne la validità nel
tempo.
LA CONSERVAZIONE DELLELA CONSERVAZIONE DELLE
RICEVUTE DI CONSEGNARICEVUTE DI CONSEGNA
Avv.EdoardoFerraro
MovimentoForense
La prova della notifica telematica è fornita, a stretto rigore, solosolo
dal file della “ricevuta di CONSEGNA completa” generata dal
gestore della PEC del destinatario, e ricevuta dal notificante.
Questa, per essere usata, deve essere salvata per poi essere
“esibita” a chi di dovere: Giudice, Cancelliere,U.G..
Il file, in formato .eml.eml o .msg.msg deve essere poi consegnato con un
deposito telematico, tramite la Consolle Avvocato (dopo il D.L.
83/2015 anche unitamente all'atto introduttivo).
Le due ricevute (RAC e RdAC) andranno inserite come allegati
(all'atto notificato o ad una nota di deposito).
LA PROVA DELLA NOTIFICALA PROVA DELLA NOTIFICA
- TELEMATICA -- TELEMATICA -
Avv.EdoardoFerraro
MovimentoForense
La stampata di una ricevuta di consegna, in termini informatici, è
priva di significato perché perde ogni certificazione connessa alla
firma digitale del gestore del servizio.
L’art. 9, comma 1 bis della legge notifiche in proprio (L. 53/1994),
però, autorizza l’avvocato notificatore ad autenticare la copia
cartacea della notifica, ““QUALORA NON SI POSSA PROCEDEREQUALORA NON SI POSSA PROCEDERE
CON IL DEPOSITO TELEMATICOCON IL DEPOSITO TELEMATICO””.
A tal fine sarà necessario stampare:
il messaggio di PEC di invio della notificazione
tutti gli atti allegati
la ricevuta di accettazione
la ricevuta di avvenuta consegna
ed autenticarli al fine del deposito.
LA PROVA DELLA NOTIFICALA PROVA DELLA NOTIFICA
- CARTACEA -- CARTACEA -
Avv.EdoardoFerraro
MovimentoForense
1. Può essere apposta su ciascun documento stampato.1. Può essere apposta su ciascun documento stampato.
La legge dice “ai sensi dell’articolo 23, comma 1, del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82.” (che poi sarebbe il Codice
dell’Amministrazione Digitale" o CDA).
L’Unione Lombarda degli Ordini ha proposto la seguente formula:
“Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 9
comma 1-bis e 6 comma 1 della L. 53/1994 così come modificata
dalla lettera d) del comma 1 dell’art. 16-quater, D.L. 18 ottobre
2012, n. 179, aggiunto dal comma 19 dell’art.1, L. 24 dicembre
2012, n. 228 e dell’art. 23 comma 1 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e
succ. modd., si attesta la conformità della presente copia
cartacea all’originale telematico da cui è stata estratta
[INDICAZIONE DEL NOME E FIRMA DELL’AVVOCATO]”
2. Può essere apposta su di un unico documento composto da2. Può essere apposta su di un unico documento composto da
tutte le stampe, che li richiami tutti.tutte le stampe, che li richiami tutti.
LA FORMULA DI AUTENTICALA FORMULA DI AUTENTICA
Avv.EdoardoFerraro
MovimentoForense
La notifica in proprio a mezzo PEC
NONNON
VA INSERITAVA INSERITA
NEL REGISTRO CRONOLOGICO
delle notifiche in proprio degli avvocati
Il nuovo testo della legge 53/94, art. 8 c. 4 bis è esplicito:
“Le disposizioni del presente articolo nonnon si applicano alle notifiche
effettuate a mezzo posta elettronica certificata”
Pur non essendovi l'obbligo, resta comunque la facoltà di inserirle
nel proprio registro, al mero fine di ottenere un quadro più
completo delle notifiche effettuate.
IL REGISTROIL REGISTRO
DELLE NOTIFICHE IN PROPRIODELLE NOTIFICHE IN PROPRIO
Avv.EdoardoFerraro
MovimentoForense
La notifica si perfeziona (art. 3 bis c. 3 legge 53/94):
1) Per il NOTIFICANTE nel momento in cui viene generata la
RICEVUTA DI ACCETTAZIONE, prevista dall'art. 6 c. 1 DPR 68/2005
2) Per il DESTINATARIO nel momento in cui viene generata la
RICEVUTA DI AVVENUTAAVVENUTA CONSEGNA, prevista dall'art. 6 c. 2 DPR
68/2005
Ora della notifica: si applica l'art. 147 c.p.c. (dalle 7.00 alle 21.00dalle 7.00 alle 21.00)
Problematica di caselle PEC dismesse (senza avvisare) o piene:
notifica non perfezionata o da intendersi rifiutata?
PURTROPPO DA INTENDERSI NON PERFEZIONATANON PERFEZIONATA.
QUANDO SI PERFEZIONAQUANDO SI PERFEZIONA
LA NOTIFICA?LA NOTIFICA?
Avv.EdoardoFerraro
MovimentoForense
1. In caso di allegati firmati in CAdESCAdES (.p7m):
I programmi di firma digitale (ArubaSign, Dike, ecc.) possono aprire
il file e verificare la regolarità della firma e la validità.
Possono, inoltre, aprire la busta crittografata e consentire la lettura
del file PDF firmato.
Vi sono poi utilità online per verificare gli allegati.
2. In caso di allegati firmati in PAdESPAdES (*_signed.pdf):
Il file sarà apribile semplicemente da Adobe Reader.
Per la verifica della firma, anche in questo caso meglio usare il
programma di firma digitale, come per i file firmati in CAdES.
(Adobe Reader deve essere impostato con i certificati di firma o
rischia di segnalare errori inesistenti).
HO RICEVUTO LA NOTIFICA:HO RICEVUTO LA NOTIFICA:
COME LEGGO GLI ALLEGATI?COME LEGGO GLI ALLEGATI?
Avv.EdoardoFerraro
MovimentoForense
La velocità (sia nell'invio che nella ricezione delle ricevute)
I costi: non vi è più alcun costo di notifica.
Risparmio di costi di copia autentica (sia in caso di copia di
atto presente nel fascicolo telematico, sia in caso di copia
scannerizzata di originale cartaceo, di cui ne serve solo una)
Maggior percentuale di successo (salvo per caselle piene o
dismesse)
Immediata certezza di esito positivo o negativo
Niente code in posta o all'UNEP
Possibile ad ogni ora (anche se, quando viene fatta dopo le
21.00 si intende fatta alle 7.00 del giorno successivo)
I VANTAGGI RISPETTO ALLAI VANTAGGI RISPETTO ALLA
NOTIFICA ORDINARIANOTIFICA ORDINARIA
Avv.EdoardoFerraro
MovimentoForense
Profili deontologici delloProfili deontologici dello
Studio Legale DigitaleStudio Legale Digitale
ADGI - Donne Giuriste Italia
Sezione di Pavia
Movimento Forense
Sezione di Milano
AVV. EDOARDO FERRARO
Consigliere Ordine degli Avvocati di Padova
Co-responsabile Dip. Giustizia Telematica MF
Una nuova professione forense: sviluppo in fasi
L’evoluzione della professione forense è conseguenza ovvia della
digitalizzazione della nostra vita.
Il processo non è diventato telematico perché hanno digitalizzato
gli atti e i documenti, ma semplicemente perché quegli atti e quei
documenti sono oggi originali digitali, e il processo si è adattato
alla realtà.
STUDIO LEGALE EVOLUTOSTUDIO LEGALE EVOLUTO
E DEONTOLOGIAE DEONTOLOGIA
Avv.EdoardoFerraro
MovimentoForense
Il Giurista nell’era digitale: chi è?
“La tecnologia non è più appannaggio esclusivo di scienziati,
ingegneri e addetti ai lavori, ma è entrata nelle case, negli uffici,
negli studi professionali e la portata rivoluzionaria di questa
irruzione appare riflettersi inevitabilmente nel campo del diritto,
ponendo nuove sfide al giurista”;
“per queste ragioni, non può più considerarsi tale chi si ostini a non
volersi occupare dell’informatica, a rifiutare di capire come e
quanto possa servire a migliorare la qualità della vita, a non
cercare di vederne le applicazioni professionali”;
“Un avvocato che si rifiutasse di compiere questo sforzo si
porrebbe allo stesso livello di chi volesse comprendere il diritto
vigente senza saper essere uomo del suo tempo”.
Prof. Renato Borruso (1928 - 2014), Pres. Agg. Onorario Corte di Cassazione
“L’Informatica negli studi legali e nel processo civile”
pubblicazione dell'Unione Triveneta Avvocati
STUDIO LEGALE EVOLUTOSTUDIO LEGALE EVOLUTO
E DEONTOLOGIAE DEONTOLOGIA
Avv.EdoardoFerraro
MovimentoForense
… e infatti la Cassazione…
Cassazione Civile, Ord. Sez. 6, N. 22320 del 2017
“l'autorizzazione all'impiego della notifica col mezzo telematico
implica intuitivamente (ma di necessità) l'onere che il suo destinatario
[…] si doti degli strumenti minimali per leggere una notifica che quei
requisiti rispetti: altrimenti pervenendosi alla bizantina o assurda
conclusione che sarebbe lecito per il notificante eseguire un'attività
completamente inutile o la cui funzionalità od utilità sarebbero
rimesse alla mera condiscendenza o buona volontà o discrezionalità
del destinatario, ciò che contraddice ogni principio processuale,
prima che lo stesso buon senso”;
“la normativa sulle notifiche telematiche [...] costituisce la mera
evoluzione della disciplina delle notificazioni tradizionali ed il suo
adeguamento al mutato contesto tecnologico ed alle relative
esigenze legate al contesto di operatività del professionista legale”.
STUDIO LEGALE EVOLUTOSTUDIO LEGALE EVOLUTO
E DEONTOLOGIAE DEONTOLOGIA
Avv.EdoardoFerraro
MovimentoForense
… o detto in modo brutale…
Oggi, il Giurista
non informatizzato è
un giurista analfabetaanalfabeta.
Prof. Ugo Pagallo
Docente di Filosofa del Diritto e Informatica Giuridica
presso l’Università degli Studi di Torino
STUDIO LEGALE EVOLUTOSTUDIO LEGALE EVOLUTO
E DEONTOLOGIAE DEONTOLOGIA
Avv.EdoardoFerraro
MovimentoForense
Art. 12 - Dovere di diligenza
L’avvocato deve svolgere la propria attività con coscienza e
diligenza, assicurando la qualità della prestazione professionale.
Art. 26 - Adempimento del mandato
1. L’accettazione di un incarico professionale presuppone la
competenza a svolgerlo.
2. L’avvocato, in caso di incarichi che comportino anche
competenze diverse dalle proprie, deve prospettare al cliente e
alla parte assistita la necessità di integrare l’assistenza con altro
collega in possesso di dette competenze.
3. Costituisce violazione dei doveri professionali il mancato,
ritardato o negligente compimento di atti inerenti al mandato o
alla nomina, quando derivi da non scusabile e rilevante
trascuratezza degli interessi della parte assistita.
CODICE DEONTOLOGICOCODICE DEONTOLOGICO
FORENSEFORENSE
Avv.EdoardoFerraro
MovimentoForense
Principio (g) - competenza professionale:
L’avvocato non può fornire consulenza o rappresentare efficacemente
il cliente se non ha un’adeguata formazione professionale,
formazione che deve essere permanente come risposta ai rapidi
mutamenti del diritto e della pratica dell’avvocatura e del contesto
economico e tecnologico. Le norme professionali sottolineano che
l’avvocato non può accettare un incarico se non è competente nella
materia della controversia che è sottoposta alla sua attenzione.
CODICE DI DEONTOLOGIACODICE DI DEONTOLOGIA
AVVOCATI EUROPEI - CCBEAVVOCATI EUROPEI - CCBE
Avv.EdoardoFerraro
MovimentoForense
Le presente presentazione è aggiornata al momento della
sua pubblicazione.
Ciò nonostante, la natura stessa degli argomenti trattati
esclude la possibilità di controllare tutte le fonti esistenti e gli
autori non possono fornire alcuna garanzia in merito
all'affidabilità ed all'esattezza delle notizie riportate e
declinano pertanto ogni responsabilità per qualsiasi danno,
diretto, indiretto, incidentale e consequenziale legato all'uso,
proprio o improprio delle informazioni contenute in questo
vademecum, ivi inclusi, senza alcuna limitazione, la perdita
di profitto, l'interruzione di attività aziendale o professionale,
la perdita di programmi o altro tipo di dati ubicati sul sistema
informatico dell'utente o altro sistema, e ciò anche qualora
gli autori fossero stati espressamente messi al corrente della
possibilità del verificarsi di tali danni.
DISCLAIMERDISCLAIMER
Avv.EdoardoFerraro
MovimentoForense
ADGI - Donne Giuriste Italia
Sezione di Pavia
Movimento Forense
Sezione di Milano
K E E PK E E P
C A L MC A L M
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Gli aspetti pratici e le criticità del PCT

  • 1. 1 1 G I U G N O 2 0 1 8 O R E 1 4 . 3 0 - 1 7 . 3 0 Sala Conferenze del Broletto Via Paratici n. 21, Pavia Avvocato Digitale e PCTAvvocato Digitale e PCT Normativa, prassi, giurisprudenza e deontologiaNormativa, prassi, giurisprudenza e deontologia ADGI - Donne Giuriste Italia Sezione di Pavia Movimento Forense Sezione di Milano
  • 2. Gli aspetti pratici eGli aspetti pratici e le criticità del PCTle criticità del PCT ADGI - Donne Giuriste Italia Sezione di Pavia Movimento Forense Sezione di Milano AVV. EDOARDO FERRARO Consigliere Ordine degli Avvocati di Padova Co-responsabile Dip. Giustizia Telematica MF
  • 3. Iscrizioni a ruoloIscrizioni a ruolo nel giudizio ordinarionel giudizio ordinario ADGI - Donne Giuriste Italia Sezione di Pavia Movimento Forense Sezione di Milano AVV. EDOARDO FERRARO Consigliere Ordine degli Avvocati di Padova Co-responsabile Dip. Giustizia Telematica MF
  • 4. ART 16 BIS COMMA 1 D.L. 179/12 Salvo quanto previsto dal comma 5, a decorrere dal 30 giugno 2014 nei procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione, innanzi al tribunale, il deposito degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Allo stesso modo si procede per il deposito degli atti e dei documenti da parte dei soggetti nominati o delegati dall'autorità giudiziaria. Le parti provvedono, con le modalità di cui al presente comma a depositare gli atti e i documenti provenienti dai soggetti da esse nominati. Per difensori non si intendono i dipendenti di cui si avvalgono le pubbliche amministrazioni per stare in giudizio personalmente. GLI ATTI INTRODUTTIVIGLI ATTI INTRODUTTIVI PRIMA DEL D.L. 83/2015PRIMA DEL D.L. 83/2015 MovimentoForense Avv.EdoardoFerraro
  • 5. ART 16 BIS COMMA 5 D.L. 179/12 Con uno o più decreti aventi natura non regolamentare, da adottarsi sentiti l'Avvocatura generale dello Stato, il Consiglio nazionale forense ed i consigli dell'ordine degli avvocati interessati, il Ministro della giustizia, previa verifica, accertata la funzionalità dei servizi di comunicazione, può individuare i tribunali nei quali viene anticipato, nei procedimenti civili iniziati prima del 30 giugno 2014 ed anche limitatamente a specifiche categorie di procedimenti, il termine fissato dalla legge per l'obbligatorietà del deposito telematico. I FAMIGERATI DECRETI DGSIA GLI ATTI INTRODUTTIVIGLI ATTI INTRODUTTIVI PRIMA DEL D.L. 83/2015PRIMA DEL D.L. 83/2015 Avv.EdoardoFerraro MovimentoForense
  • 6. ART 35 D.M. 21 FEBBRAIO 2011 N. 44 L'attivazione della trasmissione dei documenti informatici ((da parte dei soggetti abilitati esterni)) è preceduta da un decreto dirigenziale che accerta l'installazione e l'idoneità delle attrezzature informatiche, unitamente alla funzionalità dei servizi di comunicazione dei documenti informatici nel singolo ufficio. GLI ATTI INTRODUTTIVIGLI ATTI INTRODUTTIVI PRIMA DEL D.L. 83/2015PRIMA DEL D.L. 83/2015 Avv.EdoardoFerraro MovimentoForense
  • 7. La Giurisprudenza apre le porte... (ma mica sempre) Molti Tribunali hanno deciso per l'ammissibilità dei depositi degli atti introduttivi anche a prescindere dai decreti DGSIA, basandosi sostanzialmente sul concetto di “raggiungimento dello scopo” NON È COSÌ IN TUTTI TRIBUNALI Quindi pure oggi, per il principio del tempus regit actum, si corre il rischio che i depositi precedenti al D.L. 83/15 vengano nel futuro dichiarati non ammissibili. GLI ATTI INTRODUTTIVIGLI ATTI INTRODUTTIVI PRIMA DEL D.L. 83/2015PRIMA DEL D.L. 83/2015 Avv.EdoardoFerraro MovimentoForense
  • 8. ART. 16 BIS COMMA 1 BIS D.L. 179/12 Nell'ambito dei procedimenti civili, contenziosi e di volontaria giurisdizione innanzi ai tribunali e, a decorrere dal 30 giugno 2015, innanzi alle corti di appello è sempre ammesso il deposito telematico di ogni atto diverso da quelli previsti dal comma 1 e dei documenti che si offrono in comunicazione, da parte del difensore o del dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione per stare in giudizio personalmente, con le modalità previste dalla normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. In tal caso il deposito si perfeziona esclusivamente con tali modalità. GLI ATTI INTRODUTTIVIGLI ATTI INTRODUTTIVI DOPO IL D.L. 83/2015DOPO IL D.L. 83/2015 Avv.EdoardoFerraro MovimentoForense
  • 9. UN PAIO DI NOTE GIURIDICHE A differenza del comma 1, la norma NON prevede un OBBLIGO di deposito, ma solamente una FACOLTÀ, lasciando la scelta al difensore su come procedere. Il D.L. 83/2015 prima della conversione prevedeva una formulazione diversa, ovvero la possibilità di depositare “l'atto introduttivo ed il primo atto difensivo”. La formulazione definitiva è sicuramente migliore, in quanto onnicomprensiva, e risolve anche i residui dubbi su atti non introduttivi (come ad esempio la comparsa di nuovo procuratore). GLI ATTI INTRODUTTIVIGLI ATTI INTRODUTTIVI DOPO IL D.L. 83/2015DOPO IL D.L. 83/2015 Avv.EdoardoFerraro MovimentoForense
  • 10. COME DEPOSITO IL MIO ATTO “INTRODUTTIVO”? Dipende... Abbiamo 3 fattispecie 1. L'ATTO DI CITAZIONE 2. IL RICORSO (ad esempio nel rito del lavoro) 3. LA COMPARSA DI RISPOSTA GLI ATTI INTRODUTTIVIGLI ATTI INTRODUTTIVI DOPO IL D.L. 83/2015DOPO IL D.L. 83/2015 Avv.EdoardoFerraro MovimentoForense
  • 11. L'ATTO DI CITAZIONE Si dovrà distinguere tra l'atto notificato in via telematica e quello notificato a mezzo UNEP o mezzo posta. ATTO NOTIFICATO IN VIA TELEMATICA In questo caso si avrà un atto di citazione nativo digitale depositabile come atto principale nel rispetto delle regole tecniche (che deve essere quello notificato). Unitamente a detto atto andranno depositati la procura (creata e sottoscritta come atto cartaceo, scansionata e autenticata con firma digitale ex art. 83 c.p.c.), gli allegati, la nota di iscrizione a ruolo e la prova della notifica data dalle ricevute PEC di accettazione e consegna (in formato .eml o .msg), oltre al CU. GLI ATTI INTRODUTTIVIGLI ATTI INTRODUTTIVI DOPO IL D.L. 83/2015DOPO IL D.L. 83/2015 Avv.EdoardoFerraro MovimentoForense
  • 12. L'ATTO DI CITAZIONE ATTO NOTIFICATO A MEZZO UNEP O A MEZZO POSTA In questo caso avremo un atto di citazione nativo cartaceo, che dovrà obbligatoriamente essere scansionato ed autenticato per essere depositato in via telematica. Si dovrà, pertanto, allegare come atto principale o una nota di deposito o l'atto di citazione informatico, con allegata la copia autenticata (si veda art. 16 decies D.L. 179/2012) dell'atto cartaceo, unitamente a nota di iscrizione a ruolo, allegati e prova della notifica (scansione delle cartoline, eventualmente anche successivamente, una volta tornate), oltre al CU. Si potrà inserire pure la procura. GLI ATTI INTRODUTTIVIGLI ATTI INTRODUTTIVI DOPO IL D.L. 83/2015DOPO IL D.L. 83/2015 Avv.EdoardoFerraro MovimentoForense
  • 13. IL RICORSO INTRODUTTIVO Nessun problema si pone per quei procedimenti che si introducono con ricorso (ad esempio nel rito del lavoro). In questo caso il deposito si perfezionerà esattamente come per il procedimento per ingiunzione di pagamento, quindi mettendo il ricorso come atto principale, ed in allegato la procura (creata e sottoscritta come atto cartaceo, scansionata e autenticata con firma digitale ex art. 83 c.p.c.), la nota di iscrizione a ruolo, i documenti e il CU. GLI ATTI INTRODUTTIVIGLI ATTI INTRODUTTIVI DOPO IL D.L. 83/2015DOPO IL D.L. 83/2015 Avv.EdoardoFerraro MovimentoForense
  • 14. LA COMPARSA (O MEMORIA DI COSTITUZIONE) Nessun problema neppure per il primo atto difensivo (comparsa o memoria di costituzione), visto che per il deposito si avrà già a disposizione il numero di R.G. e, quindi, si tratterà di trasmettere telematicamente l'atto, la procura (creata e sottoscritta come atto cartaceo, scansionata e autenticata con firma digitale ex art. 83 c.p.c.), ed eventuali allegati. Ove vi fossero riconvenzionali o chiamate di terzo, si potrà allegare il modulo del Tribunale (salvo fare dichiarazione nell'atto) e depositare il CU a integrazione. GLI ATTI INTRODUTTIVIGLI ATTI INTRODUTTIVI DOPO IL D.L. 83/2015DOPO IL D.L. 83/2015 Avv.EdoardoFerraro MovimentoForense
  • 15. ALTRI ATTI? La norma, essendo generica come abbiamo visto, risolve anche il problema di altri atti per i quali vi sono stati numerosi dubbi in dottrina e giurisprudenza, quali la comparsa di costituzione di nuovo procuratore (risolvendo il dubbio sulla individuazione della parte costituita da individuarsi nell'avvocato o nel cliente). Altro atto su cui vi sono dubbi è il ricorso in riassunzione in caso di morte della parte, che oggi potrà essere sempre depositata in via telematica senza problematiche. GLI ATTI INTRODUTTIVIGLI ATTI INTRODUTTIVI DOPO IL D.L. 83/2015DOPO IL D.L. 83/2015 Avv.EdoardoFerraro MovimentoForense
  • 16. Iscrizioni a ruoloIscrizioni a ruolo nelle procedure esecutivenelle procedure esecutive ADGI - Donne Giuriste Italia Sezione di Pavia Movimento Forense Sezione di Milano AVV. EDOARDO FERRARO Consigliere Ordine degli Avvocati di Padova Co-responsabile Dip. Giustizia Telematica MF
  • 17. ART. 16 BIS COMMA 2 D.L. 179/12 Nei processi esecutivi di cui al libro III del codice di procedura civile la disposizione di cui al comma 1 si applica successivamente al deposito dell'atto con cui inizia l'esecuzione. A decorrere dal 31 marzo 2015, il deposito nei procedimenti di espropriazione forzata della nota di iscrizione a ruolo ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Unitamente alla nota di iscrizione a ruolo sono depositati, con le medesime modalità, le copie conformi degli atti indicati dagli articoli 518, sesto comma, 543, quarto comma e 557, secondo comma, del codice di procedura civile. Ai fini del presente comma, il difensore attesta la conformità delle copie agli originali, anche fuori dai casi previsti dal comma 9-bis ((e dall'articolo 16-decies)) I RIFERIMENTI NORMATIVII RIFERIMENTI NORMATIVI PER LE PROCEDURE ESECUTIVEPER LE PROCEDURE ESECUTIVE Avv.EdoardoFerraro MovimentoForense
  • 18. ART. 518 CPC PIGNORAMENTO MOBILIARE PRESSO IL DEBITORE ART. 521 BIS CPC PIGNORAMENTO DI AUTOVEICOLI, MOTOVEICOLI E RIMORCHI ART. 543 CPC PIGNORAMENTO MOBILIARE PRESSO IL TERZO ART. 557 CPC PIGNORAMENTO IMMOBILIARE I RIFERIMENTI NORMATIVII RIFERIMENTI NORMATIVI PER LE PROCEDURE ESECUTIVEPER LE PROCEDURE ESECUTIVE Avv.EdoardoFerraro MovimentoForense
  • 19. Compiute le operazioni, l’ufficiale giudiziario consegna senza ritardo al creditore il processo verbale, il titolo esecutivo e il precetto. Il creditore deve depositare nella cancelleria del tribunale competente per l’esecuzione la nota di iscrizione a ruolo, con copie conformi degli atti di cui al periodo precedente, entroentro quindici giorniquindici giorni dalla consegna. Il cancelliere al momento del deposito forma il fascicolo dell’esecuzione. La conformità di tali copie è attestata dall’avvocato del creditore ai soli fini del presente articolo. Sino alla scadenza del termine di cui all’articolo 497 copia del processo verbale è conservata dall’ufficiale giudiziario a disposizione del debitore. Il pignoramento perdeIl pignoramento perde efficaciaefficacia quando la nota di iscrizione a ruolo e le copie degli atti di cui al primo periodo del presente comma sono depositate oltreoltre il termineil termine di quindici giorni dalla consegna al creditore. PIGNORAMENTO MOBILIAREPIGNORAMENTO MOBILIARE ART. 518 COMMA 6 CPCART. 518 COMMA 6 CPC Avv.EdoardoFerraro MovimentoForense
  • 20. Eseguita l’ultima notificazione, l’ufficiale giudiziario consegna senza ritardo al creditore l’atto di pignoramento perché proceda alla trascrizione nei pubblici registri. Entro trenta giorniEntro trenta giorni dalla comunicazione di cui al terzo comma (COMUNICAZIONE DA IVG), il creditore deve depositare nella cancelleria del tribunale competente per l’esecuzione la nota di iscrizione a ruolo, con copie conformi del titolo esecutivo, del precetto, dell’atto di pignoramento e della nota di trascrizione. La conformità di tali copie è attestata dall’avvocato del creditore ai soli fini del presente articolo. Il cancelliere forma il fascicolo dell’esecuzione. Il pignoramentoIl pignoramento perde efficaciaperde efficacia quando la nota di iscrizione a ruolo e le copie dell’atto di pignoramento, del titolo esecutivo e del precetto sono depositate oltre il terminedepositate oltre il termine di cui al quinto comma. PIGNORAMENTO DI AUTOVEICOLIPIGNORAMENTO DI AUTOVEICOLI ART. 521 COMMI 5 E 6 CPCART. 521 COMMI 5 E 6 CPC Avv.EdoardoFerraro MovimentoForense
  • 21. Eseguita l’ultima notificazione, l’ufficiale giudiziario consegna senza ritardo al creditore l’originale dell’atto di citazione. Il creditore deve depositare nella cancelleria del tribunale competente per l’esecuzione la nota di iscrizione a ruolo, con copie conformi dell’atto di citazione, del titolo esecutivo e del precetto, entro trenta giornientro trenta giorni dalla consegna. La conformità di tali copie è attestata dall’avvocato del creditore ai soli fini del presente articolo. Il cancelliere al momento del deposito forma il fascicolo dell’esecuzione. Il pignoramento perde efficaciaIl pignoramento perde efficacia quando la nota di iscrizione a ruolo e le copie degli atti di cui al primo periodo sono depositate oltre il termineoltre il termine di trenta giorni dalla consegna al creditore. PIGNORAMENTO PRESSO TERZIPIGNORAMENTO PRESSO TERZI ART. 543 COMMA 5 CPCART. 543 COMMA 5 CPC Avv.EdoardoFerraro MovimentoForense
  • 22. Il creditore deve depositare nella cancelleria del tribunale competente per l’esecuzione la nota di iscrizione a ruolo, con copie conformi del titolo esecutivo, del precetto, dell’atto di pignoramento e della nota di trascrizione entro quindici giornientro quindici giorni della consegna dell’atto di pignoramento. La conformità di tali copie è attestata dall’avvocato del creditore ai soli fini del presente articolo. Nell’ipotesi di cui all’articolo 555, ultimo commaNell’ipotesi di cui all’articolo 555, ultimo comma ((TRASCRIZIONE A CURA DEL CREDITORETRASCRIZIONE A CURA DEL CREDITORE), il creditore deve), il creditore deve depositare la nota di trascrizione appena restituitagli daldepositare la nota di trascrizione appena restituitagli dal conservatore dei registri immobiliari.conservatore dei registri immobiliari. Il cancelliere forma il fascicolo dell’esecuzione. Il pignoramentopignoramento perde efficaciaperde efficacia quando la nota di iscrizione a ruolo e le copie dell’atto di pignoramento, del titolo esecutivo e del precetto sono depositate oltre il termine di quindici giornidepositate oltre il termine di quindici giorni dalla consegna al creditore. PIGNORAMENTO IMMOBILIAREPIGNORAMENTO IMMOBILIARE ART. 557 CPCART. 557 CPC Avv.EdoardoFerraro MovimentoForense
  • 23. La nota d'iscrizione a ruolo del processo esecutivo per espropriazione deve in ogni caso contenere l'indicazione delle parti, nonché le generalità e il codice fiscale, ove attribuito, della parte che iscrive la causa a ruolo, del difensore, della cosa o del bene oggetto di pignoramento. Il Ministro della giustizia, con proprio decreto avente natura non regolamentare, può indicare ulteriori dati da inserire nella nota di iscrizione a ruolo. … ed arrivò il Decreto Ministero Giustizia 19/03/2015, G.U. 23/03/2015 NOTA DI ISCRIZIONE A RUOLONOTA DI ISCRIZIONE A RUOLO ART. 159 DISP. ATT. CPCART. 159 DISP. ATT. CPC Avv.EdoardoFerraro MovimentoForense
  • 24. L'atto principale nelle procedure esecutive diventa la NOTA DI ISCRIZIONE A RUOLO Nella finestra di GESTIONE DEPOSITO, dopo aver inserito tutti i dati, cliccate sulla WWdi Word nella casella REDAZIONE ATTI, e vi si aprirà una Nota di Iscrizione a Ruolo precompilata. ATTO PRINCIPALE:ATTO PRINCIPALE: LA NOTA DI ISCRIZIONE A RUOLOLA NOTA DI ISCRIZIONE A RUOLO Avv.EdoardoFerraro MovimentoForense
  • 25. L'atto conterrà tutti (o quasi) i dati che avrete inserito al momento della creazione del fascicolo e dell'inserimento dei dati aggiuntivi, ed è tendenzialmente completa. Vi consigliamo comunque di verificarla bene PROBLEMA (ad esempio) Se inserite due avvocati per il creditore procedente, la Consolle Avvocato ne registrerà comunque solo uno nella NIR. La NIR è comunque un file di Word sempre modificabile: il consiglio è salvarlo nella vostra cartella relativa alla procedura e poi correggere gli eventuali problemi (o aggiungere le possibili mancanze). ATTO PRINCIPALE:ATTO PRINCIPALE: LA NOTA DI ISCRIZIONE A RUOLOLA NOTA DI ISCRIZIONE A RUOLO Avv.EdoardoFerraro MovimentoForense
  • 26. Non vi saranno tutti gli atti previsti dalla normativa Importo precetto: si dovrà trascrivere l’importo indicato nel titolo esecutivo Data consegna pignoramento: si dovrà indicare la data di pubblicazione della sentenza Cronologico del pignoramento: si dovrà riportare il numero della sentenza Date notifiche del precetto e del pignoramento: si dovrà trascrivere quella dell’iscrizione a ruolo CASI PARTICOLARI 1:CASI PARTICOLARI 1: CONVERSIONE DA SEQUESTROCONVERSIONE DA SEQUESTRO Avv.EdoardoFerraro MovimentoForense
  • 27. È opportuno indicare nella nota di iscrizione a ruolo o in un atto separato che si tratta di conversione di sequestro in pignoramento (per avvertire la cancelleria) Allegati Il sistema ne prevede di obbligatori, come per esempio l’atto di precetto, che nel caso non esiste. 1. Se bloccante, inserire un atto in .pdf con indicato: “Tipo atto non previsto per la procedura di conversione del sequestro in pignoramento“ 2. Se non bloccante si può non inserire nulla CASI PARTICOLARI 1:CASI PARTICOLARI 1: CONVERSIONE DA SEQUESTROCONVERSIONE DA SEQUESTRO Avv.EdoardoFerraro MovimentoForense
  • 28. Il predetto D.M. 19.03.15 precisa che qualora si verta in ipotesi di conversione di sequestro in pignoramento, oltre ai dati relativi a ciascun tipo di esecuzione, andranno inseriti anche i seguenti dati: il Tribunale che ha emesso la sentenza od il diverso provvedimento su cui si fonda l’istanza di conversione il numero del provvedimento la data provvedimento l’importo del credito CASI PARTICOLARI 1:CASI PARTICOLARI 1: CONVERSIONE DA SEQUESTROCONVERSIONE DA SEQUESTRO Avv.EdoardoFerraro MovimentoForense
  • 29. PROBLEMA Come allegare gli atti in caso di titolo e precetto notificati congiuntamente? Visto l'obbligo di allegare i tre atti, si creeranno due copie di titolo e precetto e si allegheranno entrambe, una come titolo e l'altra come precetto. ASSOLUTAMENTE VIETATO staccare gli atti e autenticarli separatamente: si autenticherebbe un atto che non esiste, con tutti i problemi del caso. CASI PARTICOLARI 2:CASI PARTICOLARI 2: NOTIFICA DI TITOLO E PRECETTONOTIFICA DI TITOLO E PRECETTO Avv.EdoardoFerraro MovimentoForense
  • 30. Fattispecie trascurata dalle riforme. La dottrina e la giurisprudenza hanno via via assimilato la fattispecie al pignoramento presso terzi (credito verso la società), a quello mobiliare (bene del socio) e a quello immobiliare (iscrizione nel registro imprese). In realtà ha caratteristiche proprie e, in caso, potrebbe applicarsi la normativa delle esecuzioni mobiliari solo in via analogica. In questo caso NON dovrebbero applicarsi le norme eccezionali: 1. I termini di legge per il deposito della nota di iscrizione 2. Le regole e le modalità di autentica CASI PARTICOLARI 3:CASI PARTICOLARI 3: PIGNORAMENTO DI QUOTEPIGNORAMENTO DI QUOTE Avv.EdoardoFerraro MovimentoForense
  • 31. I poteri di autenticaI poteri di autentica degli Avvocatidegli Avvocati ADGI - Donne Giuriste Italia Sezione di Pavia Movimento Forense Sezione di Milano AVV. EDOARDO FERRARO Consigliere Ordine degli Avvocati di Padova Co-responsabile Dip. Giustizia Telematica MF
  • 32. LA NATURA E LA TIPOLOGIA DEI POTERI DI AUTENTICA DELL'AVVOCATO Inseriti con le norme sul Processo Telematico Sono sempre attribuzioni specifiche: l'Avvocato non ha un potere generale di autentica, ma deve sempre far riferimento alla norma di legge che gli attribuisce la facoltà di autenticare. Le norme a volte impongono obblighi di autentica, mentre in altri casi lasciano la possibilità all'Avvocato di utilizzare o meno il potere di autenticare. L'Avvocato che autentica un atto è pubblico ufficiale, con ogni potere dello stesso e ogni responsabilità. I POTERI DI AUTENTICAI POTERI DI AUTENTICA DELL'AVVOCATODELL'AVVOCATO Avv.EdoardoFerraro MovimentoForense
  • 33. PROCURA ALLE LITI Quando la parte sta in giudizio col ministero di un difensore, questi deve essere munito di procura [...]. La procura si considera apposta in calce anche se rilasciata su foglio separato che sia però congiunto materialmente all'atto cui si riferisce, o su documento informatico separato sottoscritto con firma digitale e congiunto all’atto cui si riferisce mediante strumenti informatici, individuati con apposito decreto del Ministero della giustizia. Se la procura alle liti è stata conferita su supporto cartaceo, il difensore che si costituisce attraverso strumenti telematici ne trasmette la copia informatica autenticata con firma digitale, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e trasmessi in via telematica. EXCURSUS NORMATIVOEXCURSUS NORMATIVO ART. 83 CPCART. 83 CPC Avv.EdoardoFerraro MovimentoForense
  • 34. INTIMAZIONE TESTIMONI L'intimazione al testimone ammesso su richiesta delle parti private a comparire in udienza può essere effettuata dal difensore attraverso l'invio di copia dell'atto mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o a posta elettronica certificata o a mezzo telefax. (5) Il difensore che ha spedito l'atto da notificare con lettera raccomandata deposita nella cancelleria del giudice copia dell'atto inviato, attestandone la conformità all'originale, e l'avviso di ricevimento. EXCURSUS NORMATIVOEXCURSUS NORMATIVO ART. 250 CPCART. 250 CPC Avv.EdoardoFerraro MovimentoForense
  • 35. PIGNORAMENTO MOBILIARE Compiute le operazioni, l’ufficiale giudiziario consegna senza ritardo al creditore il processo verbale, il titolo esecutivo e il precetto. Il creditore deve depositare nella cancelleria del tribunale competente per l’esecuzione la nota di iscrizione a ruolo, con copie conformi degli atti di cui al periodo precedente, entro quindici giorni dalla consegna. Il cancelliere al momento del deposito forma il fascicolo dell’esecuzione. La conformità di tali copie è attestata dall’avvocato del creditore ai soli fini del presente articolo. EXCURSUS NORMATIVOEXCURSUS NORMATIVO ART. 518 CPCART. 518 CPC Avv.EdoardoFerraro MovimentoForense
  • 36. PIGNORAMENTO AUTOVEICOLI, MOTOVEICOLI Eseguita l’ultima notificazione, l’ufficiale giudiziario consegna senza ritardo al creditore l’atto di pignoramento perché proceda alla trascrizione nei pubblici registri. Entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al terzo comma (COMUNICAZIONE DA IVG), il creditore deve depositare nella cancelleria del tribunale competente per l’esecuzione la nota di iscrizione a ruolo, con copie conformi del titolo esecutivo, del precetto, dell’atto di pignoramento e della nota di trascrizione. La conformità di tali copie è attestata dall’avvocato del creditore ai soli fini del presente articolo. EXCURSUS NORMATIVOEXCURSUS NORMATIVO ART. 521 BIS CPCART. 521 BIS CPC Avv.EdoardoFerraro MovimentoForense
  • 37. PIGNORAMENTO PRESSO TERZI Eseguita l’ultima notificazione, l’ufficiale giudiziario consegna senza ritardo al creditore l’originale dell’atto di citazione. Il creditore deve depositare nella cancelleria del tribunale competente per l’esecuzione la nota di iscrizione a ruolo, con copie conformi dell’atto di citazione, del titolo esecutivo e del precetto, entro trenta giorni dalla consegna. La conformità di tali copie è attestata dall’avvocato del creditore ai soli fini del presente articolo. Il cancelliere al momento del deposito forma il fascicolo dell’esecuzione. EXCURSUS NORMATIVOEXCURSUS NORMATIVO ART. 543 CPCART. 543 CPC Avv.EdoardoFerraro MovimentoForense
  • 38. PIGNORAMENTO IMMOBILIARE Il creditore deve depositare nella cancelleria del tribunale competente per l’esecuzione la nota di iscrizione a ruolo, con copie conformi del titolo esecutivo, del precetto, dell’atto di pignoramento e della nota di trascrizione entro quindici giorni della consegna dell’atto di pignoramento. La conformità di tali copie è attestata dall’avvocato del creditore ai soli fini del presente articolo. Nell’ipotesi di cui all’articolo 555, ultimo comma (TRASCRIZIONE A CURA DEL CREDITORE), il creditore deve depositare la nota di trascrizione appena restituitagli dal conservatore dei registri immobiliari. EXCURSUS NORMATIVOEXCURSUS NORMATIVO ART. 557 CPCART. 557 CPC Avv.EdoardoFerraro MovimentoForense
  • 39. COPIE DI ATTI IN FASCICOLO TELEMATICO Le copie informatiche, anche per immagine, di atti processuali di parte e degli ausiliari del giudice nonché dei provvedimenti di quest'ultimo, presenti nei fascicoli informatici o trasmessi in allegato alle comunicazioni telematiche dei procedimenti indicati nel presente articolo, equivalgono all'originale anche se prive della firma digitale del cancelliere di attestazione di conformità all'originale. Il difensore, il dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione per stare in giudizio personalmente, il consulente tecnico, il professionista delegato, il curatore ed il commissario giudiziale possono estrarre con modalità telematiche duplicati, copie analogiche o informatiche degli atti e dei provvedimenti di cui al periodo precedente ed attestare la conformità delle copie estratte ai corrispondenti atti contenuti nel fascicolo informatico. Le copie analogiche ed informatiche, anche per immagine, estratte dal fascicolo informatico e munite dell'attestazione di conformità a norma del presente comma, equivalgono all'originale. [...] EXCURSUS NORMATIVOEXCURSUS NORMATIVO ART. 16 BIS C. 9 BIS D.L. 179/12ART. 16 BIS C. 9 BIS D.L. 179/12 Avv.EdoardoFerraro MovimentoForense
  • 40. POTERE DI CERTIFICAZIONE DI ATTI E PROVVEDIMENTI Il difensore, il dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione per stare in giudizio personalmente, il consulente tecnico, il professionista delegato, il curatore ed il commissario giudiziale, quando depositano con modalità telematiche la copia informatica, anche per immagine, di un atto processuale di parte o di un provvedimento del giudice formato su supporto analogico e detenuto in originale o in copia conforme attestano la conformità della copia al predetto atto. La copia munita dell'attestazione di conformità equivale all'originale o alla copia conforme dell'atto o del provvedimento. EXCURSUS NORMATIVOEXCURSUS NORMATIVO ART. 16 DECIES D.L. 179/12ART. 16 DECIES D.L. 179/12 Avv.EdoardoFerraro MovimentoForense
  • 41. MODALITÀ DI ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ 1. Quando l'attestazione di conformità prevista dalle disposizioni della presente sezione, dal codice di procedura civile, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 53, si riferisce ad una copia analogica, l'attestazione stessa è apposta in calce o a margine della copia o su foglio separato, che sia però congiunto materialmente alla medesima. 2. Quando l'attestazione di conformità si riferisce ad una copia informatica, l'attestazione stessa è apposta nel medesimo documento informatico. 3. Nel caso previsto dal comma 2, l'attestazione di conformità può alternativamente essere apposta su un documento informatico separato e l'individuazione della copia cui si riferisce ha luogo esclusivamente secondo le modalità stabilite nelle specifiche tecniche stabilite dal responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia. Se la copia informatica è destinata alla notifica, l'attestazione di conformità è inserita nella relazione di notificazione. 3-bis. I soggetti di cui all'articolo 16-decies, comma 1, che compiono le attestazioni di conformità previste dalle disposizioni della presente sezione, dal codice di procedura civile e dalla legge 21 gennaio 1994, n. 53, sono considerati pubblici ufficiali ad ogni effetto. EXCURSUS NORMATIVOEXCURSUS NORMATIVO ART. 16 UNDECIES D.L. 179/12ART. 16 UNDECIES D.L. 179/12 Avv.EdoardoFerraro MovimentoForense
  • 42. MODALITÀ DI AUTENTICA EX ART. 16 UNDECIES C. 3 D.L. 179/12 1. Quando si deve procedere ad attestare la conformità di una copia informatica, anche per immagine, ai sensi del terzo comma dell'art. 16-undecies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 212, l'attestazione è inserita in un documento informatico in formato PDF e contiene una sintetica descrizione del documento di cui si sta attestando la conformità nonché il relativo nome del file. Il documento informatico contenente l'attestazione è sottoscritto dal soggetto che compie l'attestazione con firma digitale o firma elettronica qualificata secondo quanto previsto all'art. 12, comma 2. EXCURSUS NORMATIVOEXCURSUS NORMATIVO ART. 19 TER C. 1 D.M. 44/11ART. 19 TER C. 1 D.M. 44/11 Avv.EdoardoFerraro MovimentoForense
  • 43. MODALITÀ DI AUTENTICA EX ART. 16 UNDECIES C. 3 D.L. 179/12 2. Se la copia informatica è destinata ad essere depositata secondo le regole tecniche previste dall'art. 4 del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24, il documento informatico contenente l'attestazione è inserito come allegato nella "busta telematica" di cui all'art. 14; i dati identificativi del documento informatico contenente l'attestazione, nonché del documento cui essa si riferisce, sono anche inseriti nel file DatiAtto.xml di cui all'art. 12, comma 1, lettera e. 3. Se la copia informatica è destinata ad essere notificata ai sensi dell'art. 3-bis della legge 21 gennaio 1994, n. 53, gli elementi indicati al primo comma, sono inseriti nella relazione di notificazione [...] 6. L'attestazione di conformità di cui ai commi precedenti può anche riferirsi a più documenti informatici. EXCURSUS NORMATIVOEXCURSUS NORMATIVO ART. 19 TER C. 2, 3, 6 D.M. 44/11ART. 19 TER C. 2, 3, 6 D.M. 44/11 Avv.EdoardoFerraro MovimentoForense
  • 44. COPIA CARTACEA DA NOTIFICARE VIA PEC 1. La notificazione con modalità telematica si esegue a mezzo di posta elettronica certificata all’indirizzo risultante da pubblici elenchi, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. La notificazione può essere eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante risultante da pubblici elenchi. 2. Quando l’atto da notificarsi non consiste in un documento informatico, l’avvocato provvede ad estrarre copia informatica dell’atto formato su supporto analogico, ((attestandone la conformità con le modalità previste dall'articolo 16-undecies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221)). La notifica si esegue mediante allegazione dell’atto da notificarsi al messaggio di posta elettronica certificata. EXCURSUS NORMATIVOEXCURSUS NORMATIVO ART. 3 BIS L. 53/94ART. 3 BIS L. 53/94 Avv.EdoardoFerraro MovimentoForense
  • 45. DEPOSITO CARTACEO DELLA NOTIFICA VIA PEC 1-bis. Qualora non si possa procedere al deposito con modalità telematiche dell'atto notificato a norma dell'articolo 3-bis, l'avvocato estrae copia su supporto analogico del messaggio di posta elettronica certificata, dei suoi allegati e della ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna e ne attesta la conformità ai documenti informatici da cui sono tratte ai sensi dell'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. 1-ter. In tutti i casi in cui l'avvocato debba fornire prova della notificazione e non sia possibile fornirla con modalità telematiche, procede ai sensi del comma 1-bis. EXCURSUS NORMATIVOEXCURSUS NORMATIVO ART. 9 L. 53/94ART. 9 L. 53/94 Avv.EdoardoFerraro MovimentoForense
  • 46. LA PROCURA ALLE LITI Modalità di autentica ad hoc della copia scansionata della procura cartacea firmata dal cliente e autenticata dal difensore. INTIMAZIONE AI TESTIMONI Autentica della copia scansionata della raccomandata A.R. o sulla copia stessa (poi firmata digitalmente), o su un documento separato con breve descrizione dell'atto e indicazione del nome del file (poi firmato digitalmente). ISCRIZIONI A RUOLO NELLE ESECUZIONI Autentica della copia scansionata di titolo, precetto e pignoramento, o sulla copia stessa (poi firmata digitalmente), o su un documento separato con breve descrizione degli atti e indicazione dei nomi dei files (poi firmato digitalmente). IN SINTESI E SEMPLIFICANDO...IN SINTESI E SEMPLIFICANDO... CASI ESPLICITICASI ESPLICITI Avv.EdoardoFerraro MovimentoForense
  • 47. ATTI (NON PROPRI ORIGINALI) DA NOTIFICARE VIA PEC Originale cartaceo: autentica della copia scansionata dell'atto nella relata di notifica con breve descrizione dell'atto e indicazione del nome del file (poi firmata digitalmente). Originale copia informatica: autentica della copia informatica estratta da fascicolo telematico o da comunicazione di cancelleria nella relata di notifica con breve descrizione dell'atto e indicazione del nome del file (poi firmata digitalmente). IN SINTESI E SEMPLIFICANDO...IN SINTESI E SEMPLIFICANDO... CASI ESPLICITICASI ESPLICITI Avv.EdoardoFerraro MovimentoForense
  • 48. ATTI DI CUI ALL'ART. 16 BIS C. 9 BIS D.L. 179/12 Copie informatiche o analogiche di decreti ingiuntivi telematici per notifica Copie informatiche o analogiche di sentenze o altri provvedimenti del giudice per notifica. Copie informatiche o analogiche di nostri atti (istanze, ricorsi, ecc.). Copie informatiche o analogiche di sentenze ad uso appello. Copie di titoli ad uso iscrizione o trascrizione (anche se per alcuni conservatori RR.II. l'autentica dell'avvocato non è sufficiente). IN SINTESI E SEMPLIFICANDO...IN SINTESI E SEMPLIFICANDO... CASI IMPLICITI - FACOLTCASI IMPLICITI - FACOLTÀÀ Avv.EdoardoFerraro MovimentoForense
  • 49. ATTI DI CUI ALL'ART. 16 DECIES D.L. 179/12 Atto di citazione notificato a mezzo posta o UNEP (in caso di iscrizione a ruolo telematica). Atto di citazione di terzo notificato a mezzo posta o UNEP. Istanza ex art. 647 c.p.c. per il decreto di esecutorietà dei decreti ingiuntivi. Fascicolo di primo grado in caso di iscrizione a ruolo o costituzione in giudizio in appello, quantomeno per quanto riguarda gli atti. IN SINTESI E SEMPLIFICANDO...IN SINTESI E SEMPLIFICANDO... CASI IMPLICITI - OBBLIGOCASI IMPLICITI - OBBLIGO Avv.EdoardoFerraro MovimentoForense
  • 50. COPIA CARTACEA Si stampa l'atto scaricato dal fascicolo telematico e, sull'atto stesso o su foglio pinzato allo stesso, si appone la formula di autentica. La formula può essere scritta a mano, aggiunta con un timbro, o stampandola formula sul foglio pinzato. IN PRATICA...IN PRATICA... COME SI AUTENTICA?COME SI AUTENTICA? Avv.EdoardoFerraro MovimentoForense
  • 51. COPIA INFORMATICA CON AUTENTICA SULLA COPIA STESSA Una volta creata la copia informatica in formato PDF (scaricandola dal fascicolo telematico o scansionando un documento originale cartaceo) si dovrà ad aprirla con un lettore di file PDF ed inserire direttamente nel documento informatico la formula di autentica tramite modifica diretta del file PDF creato. Per farlo, si può usare Adobe Reader (il programma che la maggior parte delle persone usa per aprire i file PDF), per inserire direttamente nella scansione l'attestazione di conformità. Una volta inserita l'attestazione, si salverà il file ottenuto e si firmerà digitalmente. IN PRATICA...IN PRATICA... COME SI AUTENTICA?COME SI AUTENTICA? Avv.EdoardoFerraro MovimentoForense
  • 52. COPIA INFORMATICA CON AUTENTICA SU ATTO SEPARATO Una volta creata la copia informatica in formato PDF (scaricandola dal fascicolo telematico o scansionando un documento originale cartaceo) si dovrà creare un ulteriore atto informatico contenente la formula di autentica, con riferimenti inequivoci all'atto da autenticare, che sarà poi da firmare digitalmente. Secondo il provvedimento del Resp. DGSIA del 28 dicembre 2015 (pubblicato in GU il 7 gennaio 2016), tali riferimenti sono una breve descrizione dell'atto e il nome del file. Nel caso di notifica via PEC, la formula è da apporsi sulla relata di notifica. IN PRATICA...IN PRATICA... COME SI AUTENTICA?COME SI AUTENTICA? Avv.EdoardoFerraro MovimentoForense
  • 53. Le notifiche a mezzo PECLe notifiche a mezzo PEC in ambito “civilistico”in ambito “civilistico” ADGI - Donne Giuriste Italia Sezione di Pavia Movimento Forense Sezione di Milano AVV. EDOARDO FERRARO Consigliere Ordine degli Avvocati di Padova Co-responsabile Dip. Giustizia Telematica MF
  • 54. L'autorizzazione alla notifica degli atti in proprio, rilasciata dall'Ordine degli Avvocati di appartenenza NON è più richiesta ai sensi dell'art. 46 DL 90/2014. Un indirizzo PEC (del notificante) che risulti da pubblici elenchi (nel nostro caso il Reg.Ind.E.). La procura alle liti (previa o contestuale). Un indirizzo PEC (del destinatario) tratto da pubblici elenchi. Un dispositivo di firma digitale valido. ABROGATO I REQUISITI DELLEI REQUISITI DELLE NOTIFICHE A MEZZO PECNOTIFICHE A MEZZO PEC Avv.EdoardoFerraro MovimentoForense
  • 55. Documenti Informatici (Art. 21 CAD): Atti creati direttamente in forma elettronica. Atti degli avvocati (come gli atti di citazione, gli appelli o gli atti di precetto), i duplicati informatici o le copie informatiche estratte dai fascicoli telematici. Per predisporre il nostro atto in forma elettronica si dovrà: predisporlo con il programma di videoscrittura. convertirlo in formato .pdf (come si fa per l'atto da depositare in via telematica). firmarlo digitalmente con il token USB ed apposito software. Per gli atti estratti dai fascicoli telematici sarà sufficiente effettuarne il download dai sistemi del Ministero della Giustizia. il duplicato informatico non necessiterà di autentica. la copia informatica dovrà essere autenticata. ATTI DA NOTIFICARE VIA PEC:ATTI DA NOTIFICARE VIA PEC: 1. I DOCUMENTI INFORMATICI1. I DOCUMENTI INFORMATICI Avv.EdoardoFerraro MovimentoForense
  • 56. Copie informatiche di atti originariamente formati su supporto analogico (art. 22 CAD): Scannerizzazione di atti di carta provenienti da terzi. Per notificare un atto cartaceo altrui si dovrà: scannerizzarlo in un unico file .pdf “immagine”. Autenticarlo ex art. 16 undecies comma 3 D.L. 179/12 (e quindi come indicato dal provvedimento del responsabile DGSIA del 30.12.2015) inserendo la dichiarazione di conformità all'originale nella relazione di notifica. ATTI DA NOTIFICARE VIA PEC:ATTI DA NOTIFICARE VIA PEC: 2. COPIE DA ATTO CARTACEO2. COPIE DA ATTO CARTACEO Avv.EdoardoFerraro MovimentoForense
  • 57. Inizialmente era possibile solo col sistema CAdES, che crea una busta crittografata “attorno” all'atto, che viene codificato e vede aggiunta l'estensione .p7m dopo il .pdf (ad esempio la relata firmata muta da relata.pdf a relata.pdf.p7m). Con le specifiche tecniche del 16.04.14 (artt. 12 - 19 bis), è stata aggiunta anche la firma col protocollo PAdES (o “firma aggiunta al PDF). Il vantaggio è dato dal fatto che il file resta un PDF leggibile, con indicazione “_signed”. Va posta attenzione sulla firma “grafica”, che rischia di cancellare parte dell'atto, alterandolo. Non potrà essere usato il protocollo XadES, utilizzabile per files .xml. PROTOCOLLIPROTOCOLLI DI FIRMA DIGITALEDI FIRMA DIGITALE Avv.EdoardoFerraro MovimentoForense
  • 58. Potrebbe essere necessario allegare la Procura alle liti. Ovviamente NON va allegata nel caso sia “in atti”, ad esempio se si notifica una sentenza. Dovrà essere speciale, ovvero menzionare anche i dati della controparte e l'instaurando procedimento cui si riferisce e si dovrà considerare come apposta in calce a tale atto. La Procura potrà essere: un documento informatico sottoscritto con firma digitale dal cliente, e successivamente autenticato con firma digitale dall'avvocato copia informatica per immagine della procura sottoscritta su supporto cartaceo dal cliente ed autenticata dall’avvocato su carta, che andrà, poi, ulteriormente autenticata con firma digitale dall’avvocato (doppia autentica) LA PROCURA ALLE LITILA PROCURA ALLE LITI Avv.EdoardoFerraro MovimentoForense
  • 59. UNA TEORIA ALTERNATIVA SULL'AUTENTICA DELLA PROCURA Si è sempre detto in dottrina che l'autentica della procura nel PCT è soggetta alla norma speciale dell'art. 83 c.p.c.: basta l'apposizione della firma digitale per avere dichiarazione di conformità all'originale cartaceo. C'è chi, però, rileva che tale modalità varrebbe solo per i depositi telematici (“Se la procura alle liti è stata conferita su supporto cartaceo, il difensore che si costituisce attraverso strumenti telematici [...]”) e non si applicherebbe alle notifiche a mezzo PEC. In tal caso, si applicherebbe l'art. 16 undecies c. 3 D.L. 179/12, con autentica relata di notifica, e indicazione del nome del file e una breve descrizione dell'atto. LA PROCURA ALLE LITI ELA PROCURA ALLE LITI E L'ART. 16 UNDECIES D.L. 179/12L'ART. 16 UNDECIES D.L. 179/12 Avv.EdoardoFerraro MovimentoForense
  • 60. Documento informatico (art. 3 bis L. 53/1994), preparato con videoscrittura, convertito in formato PDF e firmato digitalmente. NON sono consentite scannerizzazioni di documenti cartaceiNON sono consentite scannerizzazioni di documenti cartacei.. Avrà un contenuto minimo essenziale, sempre presente (simile a quello di una normale relata). Potrà avere ulteriori contenuti eventuali comunque obbligatori secondo le circostanze, come: indicazione del procedimento (con relativo Ufficio, giudice, sezione e ruolo), se già incardinato. attestazione di conformità se si notificano copie informatiche di atti originariamente cartacei, e se si notificano copie di atti estratte dal fascicolo telematico. LA RELATA DI NOTIFICALA RELATA DI NOTIFICA Avv.EdoardoFerraro MovimentoForense
  • 61. RELAZIONE DI NOTIFICA Io sottoscritto Avv. [NOME, COGNOME e C.F.] iscritto all’albo degli Avvocati presso l’Ordine degli Avvocati di [______________], in ragione del disposto della L. 53/1994 e succ. modd., nonché in virtù dell’autorizzazione rilasciata ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 della stessa legge dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di [______________], giusta delibera del [DATA ED ESTREMI DELLA DELIBERA AUTORIZZATIVA DEL CONSIGLIO DELL’ORDINE], quale difensore della [DATI DELLA PARTE DIFESA DALL’AVVOCATO NOTIFICATORE], per la quale si procede alla presente notifica in virtù della procura alle liti che [si allega ai sensi dell’art. 83, 3° comma c.p.c.] oppure [a margine dell’atto ______________] NOTIFICO l’allegato atto [BREVE DESCRIZIONE DELL’ATTO] a [DATI DEL DESTINATARIO (inserire qui l’eventuale domiciliazione presso un legale come, ad esempio, per gli atti di opposizione a decreto ingiuntivo)] all’indirizzo di posta elettronica [INDIRIZZO PEC DI DESTINAZIONE] estratto [INSERIRE IN VIA ALTERNATIVA] • dal Registro delle Imprese di [SEDE DEL DESTINATARIO]. • dal Registro Generale degli Indirizzi Elettronici (che si potrà consultare dal sito http://pst.giustizia.it/PST/). • dal Registro PP.AA. ricavabile anche questo dal sito sito http://pst.giustizia.it/PST/, e NON più dall'Indice delle Amministrazioni Pubbliche (detto brevemente IndicePA o IPA, consultabile dal sito http://www.indicepa.gov.it). • dall’INI-PEC (Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti). LA RELATA DI NOTIFICA:LA RELATA DI NOTIFICA: CONTENUTO MINIMOCONTENUTO MINIMO Avv.EdoardoFerraro MovimentoForense
  • 62. (IN CASO DI PROCEDIMENTO IN CORSO) DICHIARO che la presente notifica viene effettuata in relazione al procedimento pendente avanti al Tribunale di [TRIBUNALE AVANTI AL QUALE PENDE IL PROCEDIMENTO RELATIVO ALLA NOTIFICA – SEZIONE – GIUDICE - RG DEL PROCEDIMENTO E ANNO]. (PER ATTI SCANSIONATI DA ORIGINALE CARTACEO) ATTESTO ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 3-bis comma 2 e 6 comma 1 della L. 53/1994, e dell’art. 16 undecies comma 3 D.L. 179/2012, che l'atto di [DESCRIZIONE BREVE] allegato, denominato [NOME FILE], è copia per immagine su supporto informatico del documento analogico in mio possesso. LA RELATA DI NOTIFICA:LA RELATA DI NOTIFICA: CONTENUTO EVENTUALE (1)CONTENUTO EVENTUALE (1) Avv.EdoardoFerraro MovimentoForense
  • 63. (IN CASO DI ATTI SCARICATI DAL FASCICOLO TELEMATICO) ATTESTO ai sensi e per gli effetti dell'art. 16-bis, comma 9 bis e dell'art. 16 undecies comma 3 del D.L. 179/2012, che l'atto e/o il provvedimento di [DESCRIZIONE BREVE] allegato, denominato [NOME FILE] è copia informatica conforme all'atto presente nel fascicolo telematico relativo al procedimento in RG __________ del Tribunale di __________ da cui è stata estratta. LA RELATA DI NOTIFICA:LA RELATA DI NOTIFICA: CONTENUTO EVENTUALE (2)CONTENUTO EVENTUALE (2) Avv.EdoardoFerraro MovimentoForense
  • 64. L'obbligo di apporre le marche da bollo alle notifiche in proprio non era stato abolito per le notifiche via PEC. Viene previsto però che “Quando l’atto è notificato a norma dell’articolo 3-bis al pagamento dell’importo di cui al periodo precedente si provvede mediante sistemi telematici.” Al momento, purtroppo, tali sistemi non esistono. Si ritiene, comunque, che: se si estrae copia cartacea, la marca possa essere apposta ed annullata sulla stampata della relata. in ogni caso, una irregolarità di bollo non inficia la validità e l’efficacia dell’atto, ma espone solo alla sanzione tributaria. ABROGATO DAL DL 90/14 LA QUESTIONELA QUESTIONE MARCHE DA BOLLOMARCHE DA BOLLO Avv.EdoardoFerraro MovimentoForense
  • 65. Controllare che abbia come mittente il nostro indirizzo PEC Reg.Ind.E. (NON CI SONO ALTERNATIVE). Inserire l’indirizzo PEC del destinatario che abbiamo indicato in relata. Allegare tutti i file firmati (estensione .p7m o _signed.pdf, o anche diversa se si utilizza un programma di firma differente), e quindi almeno un atto e la relata, ed eventualmente altri atti e procura. Inserire obbligatoriamente nell’oggetto del messaggio il testo ““Notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994”Notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994”. Possibile inserire i nomi delle parti, per facilitare l'archiviazione delle ricevute. Il testo del messaggio è libero, e può anche essere vuoto. IL MESSAGGIO PECIL MESSAGGIO PEC Avv.EdoardoFerraro MovimentoForense
  • 66. Verificato tutto ciò, possiamo spedire il messaggio ed attendere (in caso di esito positivo) le due ricevute: quella di ACCETTAZIONE del messaggio (emesso dal gestore della nostra PEC) quella di CONSEGNA, emessa e firmata dal gestore della PEC del destinatario, che deve essere di tipo “completo”. LE RICEVUTE DEL MESSAGGIO:LE RICEVUTE DEL MESSAGGIO: NOTIFICA ANDATA A BUON FINENOTIFICA ANDATA A BUON FINE Avv.EdoardoFerraro MovimentoForense
  • 67. Verificato tutto ciò, possiamo spedire il messaggio ed attendere (in caso di esito positivo) le due ricevute: quella di ACCETTAZIONE del messaggio (emesso dal gestore della nostra PEC) quella di CONSEGNA, emessa e firmata dal gestore della PEC del destinatario, che deve essere di tipo “completo”. LE RICEVUTE DEL MESSAGGIO:LE RICEVUTE DEL MESSAGGIO: NOTIFICA ANDATA A BUON FINENOTIFICA ANDATA A BUON FINE Avv.EdoardoFerraro MovimentoForense
  • 68. Ricevuta Completa di Avvenuta Consegna: contiene i dati di certificazione del gestore certificato del destinatario ed il Messaggio Originale in allegato, con i suoi allegati. Ricevuta Breve di Avvenuta Consegna: contiene in allegato i dati di certificazione del gestore certificato del destinatario ed il testo del messaggio originale, ma eventuali file allegati risulteranno “sintetizzati” nei rispettivi Hash. Ricevuta Sintetica di Avvenuta Consegna: contiene in allegato soltanto i dati di certificazione del gestore certificato del destinatario del messaggio. Il tipo di ricevuta dipende dal settaggio della casella PEC. QUESTE NON VANNO BENE LE TRE TIPOLOGIE DELLELE TRE TIPOLOGIE DELLE RICEVUTE DI CONSEGNARICEVUTE DI CONSEGNA Avv.EdoardoFerraro MovimentoForense
  • 69. La conservazione della ricevuta, intesa come documento informatico (file) è importantissima per l’uso diretto o per la verifica successiva della regolarità del procedimento. NON basta certamente lasciarla nella casella di posta in entrata del “client” di posta o webmail. SI DEVE ANCHE salvarla come file autonomo sul disco fisso. Allo stesso modo è altrettanto necessario che la directory di salvataggio sia soggetta a backup automatico regolare. Infine, è utile archiviarle ad intervalli regolari su CD-Rom da conservare in luogo sicuro. Va implementato un sistema di conservazione a norma, con appositi soggetti abilitati, al fine di garantirne la validità nel tempo. LA CONSERVAZIONE DELLELA CONSERVAZIONE DELLE RICEVUTE DI CONSEGNARICEVUTE DI CONSEGNA Avv.EdoardoFerraro MovimentoForense
  • 70. La prova della notifica telematica è fornita, a stretto rigore, solosolo dal file della “ricevuta di CONSEGNA completa” generata dal gestore della PEC del destinatario, e ricevuta dal notificante. Questa, per essere usata, deve essere salvata per poi essere “esibita” a chi di dovere: Giudice, Cancelliere,U.G.. Il file, in formato .eml.eml o .msg.msg deve essere poi consegnato con un deposito telematico, tramite la Consolle Avvocato (dopo il D.L. 83/2015 anche unitamente all'atto introduttivo). Le due ricevute (RAC e RdAC) andranno inserite come allegati (all'atto notificato o ad una nota di deposito). LA PROVA DELLA NOTIFICALA PROVA DELLA NOTIFICA - TELEMATICA -- TELEMATICA - Avv.EdoardoFerraro MovimentoForense
  • 71. La stampata di una ricevuta di consegna, in termini informatici, è priva di significato perché perde ogni certificazione connessa alla firma digitale del gestore del servizio. L’art. 9, comma 1 bis della legge notifiche in proprio (L. 53/1994), però, autorizza l’avvocato notificatore ad autenticare la copia cartacea della notifica, ““QUALORA NON SI POSSA PROCEDEREQUALORA NON SI POSSA PROCEDERE CON IL DEPOSITO TELEMATICOCON IL DEPOSITO TELEMATICO””. A tal fine sarà necessario stampare: il messaggio di PEC di invio della notificazione tutti gli atti allegati la ricevuta di accettazione la ricevuta di avvenuta consegna ed autenticarli al fine del deposito. LA PROVA DELLA NOTIFICALA PROVA DELLA NOTIFICA - CARTACEA -- CARTACEA - Avv.EdoardoFerraro MovimentoForense
  • 72. 1. Può essere apposta su ciascun documento stampato.1. Può essere apposta su ciascun documento stampato. La legge dice “ai sensi dell’articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.” (che poi sarebbe il Codice dell’Amministrazione Digitale" o CDA). L’Unione Lombarda degli Ordini ha proposto la seguente formula: “Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 9 comma 1-bis e 6 comma 1 della L. 53/1994 così come modificata dalla lettera d) del comma 1 dell’art. 16-quater, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, aggiunto dal comma 19 dell’art.1, L. 24 dicembre 2012, n. 228 e dell’art. 23 comma 1 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e succ. modd., si attesta la conformità della presente copia cartacea all’originale telematico da cui è stata estratta [INDICAZIONE DEL NOME E FIRMA DELL’AVVOCATO]” 2. Può essere apposta su di un unico documento composto da2. Può essere apposta su di un unico documento composto da tutte le stampe, che li richiami tutti.tutte le stampe, che li richiami tutti. LA FORMULA DI AUTENTICALA FORMULA DI AUTENTICA Avv.EdoardoFerraro MovimentoForense
  • 73. La notifica in proprio a mezzo PEC NONNON VA INSERITAVA INSERITA NEL REGISTRO CRONOLOGICO delle notifiche in proprio degli avvocati Il nuovo testo della legge 53/94, art. 8 c. 4 bis è esplicito: “Le disposizioni del presente articolo nonnon si applicano alle notifiche effettuate a mezzo posta elettronica certificata” Pur non essendovi l'obbligo, resta comunque la facoltà di inserirle nel proprio registro, al mero fine di ottenere un quadro più completo delle notifiche effettuate. IL REGISTROIL REGISTRO DELLE NOTIFICHE IN PROPRIODELLE NOTIFICHE IN PROPRIO Avv.EdoardoFerraro MovimentoForense
  • 74. La notifica si perfeziona (art. 3 bis c. 3 legge 53/94): 1) Per il NOTIFICANTE nel momento in cui viene generata la RICEVUTA DI ACCETTAZIONE, prevista dall'art. 6 c. 1 DPR 68/2005 2) Per il DESTINATARIO nel momento in cui viene generata la RICEVUTA DI AVVENUTAAVVENUTA CONSEGNA, prevista dall'art. 6 c. 2 DPR 68/2005 Ora della notifica: si applica l'art. 147 c.p.c. (dalle 7.00 alle 21.00dalle 7.00 alle 21.00) Problematica di caselle PEC dismesse (senza avvisare) o piene: notifica non perfezionata o da intendersi rifiutata? PURTROPPO DA INTENDERSI NON PERFEZIONATANON PERFEZIONATA. QUANDO SI PERFEZIONAQUANDO SI PERFEZIONA LA NOTIFICA?LA NOTIFICA? Avv.EdoardoFerraro MovimentoForense
  • 75. 1. In caso di allegati firmati in CAdESCAdES (.p7m): I programmi di firma digitale (ArubaSign, Dike, ecc.) possono aprire il file e verificare la regolarità della firma e la validità. Possono, inoltre, aprire la busta crittografata e consentire la lettura del file PDF firmato. Vi sono poi utilità online per verificare gli allegati. 2. In caso di allegati firmati in PAdESPAdES (*_signed.pdf): Il file sarà apribile semplicemente da Adobe Reader. Per la verifica della firma, anche in questo caso meglio usare il programma di firma digitale, come per i file firmati in CAdES. (Adobe Reader deve essere impostato con i certificati di firma o rischia di segnalare errori inesistenti). HO RICEVUTO LA NOTIFICA:HO RICEVUTO LA NOTIFICA: COME LEGGO GLI ALLEGATI?COME LEGGO GLI ALLEGATI? Avv.EdoardoFerraro MovimentoForense
  • 76. La velocità (sia nell'invio che nella ricezione delle ricevute) I costi: non vi è più alcun costo di notifica. Risparmio di costi di copia autentica (sia in caso di copia di atto presente nel fascicolo telematico, sia in caso di copia scannerizzata di originale cartaceo, di cui ne serve solo una) Maggior percentuale di successo (salvo per caselle piene o dismesse) Immediata certezza di esito positivo o negativo Niente code in posta o all'UNEP Possibile ad ogni ora (anche se, quando viene fatta dopo le 21.00 si intende fatta alle 7.00 del giorno successivo) I VANTAGGI RISPETTO ALLAI VANTAGGI RISPETTO ALLA NOTIFICA ORDINARIANOTIFICA ORDINARIA Avv.EdoardoFerraro MovimentoForense
  • 77. Profili deontologici delloProfili deontologici dello Studio Legale DigitaleStudio Legale Digitale ADGI - Donne Giuriste Italia Sezione di Pavia Movimento Forense Sezione di Milano AVV. EDOARDO FERRARO Consigliere Ordine degli Avvocati di Padova Co-responsabile Dip. Giustizia Telematica MF
  • 78. Una nuova professione forense: sviluppo in fasi L’evoluzione della professione forense è conseguenza ovvia della digitalizzazione della nostra vita. Il processo non è diventato telematico perché hanno digitalizzato gli atti e i documenti, ma semplicemente perché quegli atti e quei documenti sono oggi originali digitali, e il processo si è adattato alla realtà. STUDIO LEGALE EVOLUTOSTUDIO LEGALE EVOLUTO E DEONTOLOGIAE DEONTOLOGIA Avv.EdoardoFerraro MovimentoForense
  • 79. Il Giurista nell’era digitale: chi è? “La tecnologia non è più appannaggio esclusivo di scienziati, ingegneri e addetti ai lavori, ma è entrata nelle case, negli uffici, negli studi professionali e la portata rivoluzionaria di questa irruzione appare riflettersi inevitabilmente nel campo del diritto, ponendo nuove sfide al giurista”; “per queste ragioni, non può più considerarsi tale chi si ostini a non volersi occupare dell’informatica, a rifiutare di capire come e quanto possa servire a migliorare la qualità della vita, a non cercare di vederne le applicazioni professionali”; “Un avvocato che si rifiutasse di compiere questo sforzo si porrebbe allo stesso livello di chi volesse comprendere il diritto vigente senza saper essere uomo del suo tempo”. Prof. Renato Borruso (1928 - 2014), Pres. Agg. Onorario Corte di Cassazione “L’Informatica negli studi legali e nel processo civile” pubblicazione dell'Unione Triveneta Avvocati STUDIO LEGALE EVOLUTOSTUDIO LEGALE EVOLUTO E DEONTOLOGIAE DEONTOLOGIA Avv.EdoardoFerraro MovimentoForense
  • 80. … e infatti la Cassazione… Cassazione Civile, Ord. Sez. 6, N. 22320 del 2017 “l'autorizzazione all'impiego della notifica col mezzo telematico implica intuitivamente (ma di necessità) l'onere che il suo destinatario […] si doti degli strumenti minimali per leggere una notifica che quei requisiti rispetti: altrimenti pervenendosi alla bizantina o assurda conclusione che sarebbe lecito per il notificante eseguire un'attività completamente inutile o la cui funzionalità od utilità sarebbero rimesse alla mera condiscendenza o buona volontà o discrezionalità del destinatario, ciò che contraddice ogni principio processuale, prima che lo stesso buon senso”; “la normativa sulle notifiche telematiche [...] costituisce la mera evoluzione della disciplina delle notificazioni tradizionali ed il suo adeguamento al mutato contesto tecnologico ed alle relative esigenze legate al contesto di operatività del professionista legale”. STUDIO LEGALE EVOLUTOSTUDIO LEGALE EVOLUTO E DEONTOLOGIAE DEONTOLOGIA Avv.EdoardoFerraro MovimentoForense
  • 81. … o detto in modo brutale… Oggi, il Giurista non informatizzato è un giurista analfabetaanalfabeta. Prof. Ugo Pagallo Docente di Filosofa del Diritto e Informatica Giuridica presso l’Università degli Studi di Torino STUDIO LEGALE EVOLUTOSTUDIO LEGALE EVOLUTO E DEONTOLOGIAE DEONTOLOGIA Avv.EdoardoFerraro MovimentoForense
  • 82. Art. 12 - Dovere di diligenza L’avvocato deve svolgere la propria attività con coscienza e diligenza, assicurando la qualità della prestazione professionale. Art. 26 - Adempimento del mandato 1. L’accettazione di un incarico professionale presuppone la competenza a svolgerlo. 2. L’avvocato, in caso di incarichi che comportino anche competenze diverse dalle proprie, deve prospettare al cliente e alla parte assistita la necessità di integrare l’assistenza con altro collega in possesso di dette competenze. 3. Costituisce violazione dei doveri professionali il mancato, ritardato o negligente compimento di atti inerenti al mandato o alla nomina, quando derivi da non scusabile e rilevante trascuratezza degli interessi della parte assistita. CODICE DEONTOLOGICOCODICE DEONTOLOGICO FORENSEFORENSE Avv.EdoardoFerraro MovimentoForense
  • 83. Principio (g) - competenza professionale: L’avvocato non può fornire consulenza o rappresentare efficacemente il cliente se non ha un’adeguata formazione professionale, formazione che deve essere permanente come risposta ai rapidi mutamenti del diritto e della pratica dell’avvocatura e del contesto economico e tecnologico. Le norme professionali sottolineano che l’avvocato non può accettare un incarico se non è competente nella materia della controversia che è sottoposta alla sua attenzione. CODICE DI DEONTOLOGIACODICE DI DEONTOLOGIA AVVOCATI EUROPEI - CCBEAVVOCATI EUROPEI - CCBE Avv.EdoardoFerraro MovimentoForense
  • 84. Le presente presentazione è aggiornata al momento della sua pubblicazione. Ciò nonostante, la natura stessa degli argomenti trattati esclude la possibilità di controllare tutte le fonti esistenti e gli autori non possono fornire alcuna garanzia in merito all'affidabilità ed all'esattezza delle notizie riportate e declinano pertanto ogni responsabilità per qualsiasi danno, diretto, indiretto, incidentale e consequenziale legato all'uso, proprio o improprio delle informazioni contenute in questo vademecum, ivi inclusi, senza alcuna limitazione, la perdita di profitto, l'interruzione di attività aziendale o professionale, la perdita di programmi o altro tipo di dati ubicati sul sistema informatico dell'utente o altro sistema, e ciò anche qualora gli autori fossero stati espressamente messi al corrente della possibilità del verificarsi di tali danni. DISCLAIMERDISCLAIMER Avv.EdoardoFerraro MovimentoForense
  • 85. ADGI - Donne Giuriste Italia Sezione di Pavia Movimento Forense Sezione di Milano K E E PK E E P C A L MC A L M A N DA N D T R U S TT R U S T I N Y O U R P CI N Y O U R P C GRAZIE PER L'ATTENZIONEGRAZIE PER L'ATTENZIONE