1. 1 1 G I U G N O 2 0 1 8
O R E 1 4 . 3 0 - 1 7 . 3 0
Sala Conferenze del Broletto
Via Paratici n. 21, Pavia
Avvocato Digitale e PCTAvvocato Digitale e PCT
Normativa, prassi, giurisprudenza e deontologiaNormativa, prassi, giurisprudenza e deontologia
ADGI - Donne Giuriste Italia
Sezione di Pavia
Movimento Forense
Sezione di Milano
2. Gli aspetti pratici eGli aspetti pratici e
le criticità del PCTle criticità del PCT
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AVV. EDOARDO FERRARO
Consigliere Ordine degli Avvocati di Padova
Co-responsabile Dip. Giustizia Telematica MF
3. Iscrizioni a ruoloIscrizioni a ruolo
nel giudizio ordinarionel giudizio ordinario
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AVV. EDOARDO FERRARO
Consigliere Ordine degli Avvocati di Padova
Co-responsabile Dip. Giustizia Telematica MF
4. ART 16 BIS COMMA 1 D.L. 179/12
Salvo quanto previsto dal comma 5, a decorrere dal 30 giugno
2014 nei procedimenti civili, contenziosi o di volontaria
giurisdizione, innanzi al tribunale, il deposito degli atti processuali e
dei documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente
costituite ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel
rispetto della normativa anche regolamentare concernente la
sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti
informatici. Allo stesso modo si procede per il deposito degli atti e
dei documenti da parte dei soggetti nominati o delegati
dall'autorità giudiziaria. Le parti provvedono, con le modalità di
cui al presente comma a depositare gli atti e i documenti
provenienti dai soggetti da esse nominati. Per difensori non si
intendono i dipendenti di cui si avvalgono le pubbliche
amministrazioni per stare in giudizio personalmente.
GLI ATTI INTRODUTTIVIGLI ATTI INTRODUTTIVI
PRIMA DEL D.L. 83/2015PRIMA DEL D.L. 83/2015
MovimentoForense
Avv.EdoardoFerraro
5. ART 16 BIS COMMA 5 D.L. 179/12
Con uno o più decreti aventi natura non regolamentare, da
adottarsi sentiti l'Avvocatura generale dello Stato, il Consiglio
nazionale forense ed i consigli dell'ordine degli avvocati interessati,
il Ministro della giustizia, previa verifica, accertata la funzionalità
dei servizi di comunicazione, può individuare i tribunali nei quali
viene anticipato, nei procedimenti civili iniziati prima del 30 giugno
2014 ed anche limitatamente a specifiche categorie di
procedimenti, il termine fissato dalla legge per l'obbligatorietà del
deposito telematico.
I FAMIGERATI DECRETI DGSIA
GLI ATTI INTRODUTTIVIGLI ATTI INTRODUTTIVI
PRIMA DEL D.L. 83/2015PRIMA DEL D.L. 83/2015
Avv.EdoardoFerraro
MovimentoForense
6. ART 35 D.M. 21 FEBBRAIO 2011 N. 44
L'attivazione della trasmissione dei documenti informatici ((da
parte dei soggetti abilitati esterni)) è preceduta da un decreto
dirigenziale che accerta l'installazione e l'idoneità delle
attrezzature informatiche, unitamente alla funzionalità dei servizi di
comunicazione dei documenti informatici nel singolo ufficio.
GLI ATTI INTRODUTTIVIGLI ATTI INTRODUTTIVI
PRIMA DEL D.L. 83/2015PRIMA DEL D.L. 83/2015
Avv.EdoardoFerraro
MovimentoForense
7. La Giurisprudenza apre le porte...
(ma mica sempre)
Molti Tribunali hanno deciso per l'ammissibilità dei depositi degli
atti introduttivi anche a prescindere dai decreti DGSIA, basandosi
sostanzialmente sul concetto di
“raggiungimento dello scopo”
NON È COSÌ IN TUTTI TRIBUNALI
Quindi pure oggi, per il principio del tempus regit actum, si corre il
rischio che i depositi precedenti al D.L. 83/15 vengano nel futuro
dichiarati non ammissibili.
GLI ATTI INTRODUTTIVIGLI ATTI INTRODUTTIVI
PRIMA DEL D.L. 83/2015PRIMA DEL D.L. 83/2015
Avv.EdoardoFerraro
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8. ART. 16 BIS COMMA 1 BIS D.L. 179/12
Nell'ambito dei procedimenti civili, contenziosi e di volontaria
giurisdizione innanzi ai tribunali e, a decorrere dal 30 giugno 2015,
innanzi alle corti di appello è sempre ammesso il deposito
telematico di ogni atto diverso da quelli previsti dal comma 1 e dei
documenti che si offrono in comunicazione, da parte del difensore
o del dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione per
stare in giudizio personalmente, con le modalità previste dalla
normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la
trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. In tal caso il
deposito si perfeziona esclusivamente con tali modalità.
GLI ATTI INTRODUTTIVIGLI ATTI INTRODUTTIVI
DOPO IL D.L. 83/2015DOPO IL D.L. 83/2015
Avv.EdoardoFerraro
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9. UN PAIO DI NOTE GIURIDICHE
A differenza del comma 1, la norma NON prevede un OBBLIGO di
deposito, ma solamente una FACOLTÀ, lasciando la scelta al
difensore su come procedere.
Il D.L. 83/2015 prima della conversione prevedeva una
formulazione diversa, ovvero la possibilità di depositare “l'atto
introduttivo ed il primo atto difensivo”.
La formulazione definitiva è sicuramente migliore, in quanto
onnicomprensiva, e risolve anche i residui dubbi su atti non
introduttivi (come ad esempio la comparsa di nuovo procuratore).
GLI ATTI INTRODUTTIVIGLI ATTI INTRODUTTIVI
DOPO IL D.L. 83/2015DOPO IL D.L. 83/2015
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10. COME DEPOSITO IL MIO ATTO “INTRODUTTIVO”?
Dipende...
Abbiamo 3 fattispecie
1. L'ATTO DI CITAZIONE
2. IL RICORSO (ad esempio nel rito del lavoro)
3. LA COMPARSA DI RISPOSTA
GLI ATTI INTRODUTTIVIGLI ATTI INTRODUTTIVI
DOPO IL D.L. 83/2015DOPO IL D.L. 83/2015
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11. L'ATTO DI CITAZIONE
Si dovrà distinguere tra l'atto notificato in via telematica e quello
notificato a mezzo UNEP o mezzo posta.
ATTO NOTIFICATO IN VIA TELEMATICA
In questo caso si avrà un atto di citazione nativo digitale
depositabile come atto principale nel rispetto delle regole
tecniche (che deve essere quello notificato).
Unitamente a detto atto andranno depositati la procura (creata e
sottoscritta come atto cartaceo, scansionata e autenticata con
firma digitale ex art. 83 c.p.c.), gli allegati, la nota di iscrizione a
ruolo e la prova della notifica data dalle ricevute PEC di
accettazione e consegna (in formato .eml o .msg), oltre al CU.
GLI ATTI INTRODUTTIVIGLI ATTI INTRODUTTIVI
DOPO IL D.L. 83/2015DOPO IL D.L. 83/2015
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12. L'ATTO DI CITAZIONE
ATTO NOTIFICATO A MEZZO UNEP O A MEZZO POSTA
In questo caso avremo un atto di citazione nativo cartaceo, che
dovrà obbligatoriamente essere scansionato ed autenticato per
essere depositato in via telematica.
Si dovrà, pertanto, allegare come atto principale o una nota di
deposito o l'atto di citazione informatico, con allegata la copia
autenticata (si veda art. 16 decies D.L. 179/2012) dell'atto
cartaceo, unitamente a nota di iscrizione a ruolo, allegati e prova
della notifica (scansione delle cartoline, eventualmente anche
successivamente, una volta tornate), oltre al CU. Si potrà inserire
pure la procura.
GLI ATTI INTRODUTTIVIGLI ATTI INTRODUTTIVI
DOPO IL D.L. 83/2015DOPO IL D.L. 83/2015
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13. IL RICORSO INTRODUTTIVO
Nessun problema si pone per quei procedimenti che si
introducono con ricorso (ad esempio nel rito del lavoro).
In questo caso il deposito si perfezionerà esattamente come per il
procedimento per ingiunzione di pagamento, quindi mettendo il
ricorso come atto principale, ed in allegato la procura (creata e
sottoscritta come atto cartaceo, scansionata e autenticata con
firma digitale ex art. 83 c.p.c.), la nota di iscrizione a ruolo, i
documenti e il CU.
GLI ATTI INTRODUTTIVIGLI ATTI INTRODUTTIVI
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14. LA COMPARSA (O MEMORIA DI COSTITUZIONE)
Nessun problema neppure per il primo atto difensivo (comparsa o
memoria di costituzione), visto che per il deposito si avrà già a
disposizione il numero di R.G. e, quindi, si tratterà di trasmettere
telematicamente l'atto, la procura (creata e sottoscritta come
atto cartaceo, scansionata e autenticata con firma digitale ex art.
83 c.p.c.), ed eventuali allegati.
Ove vi fossero riconvenzionali o chiamate di terzo, si potrà allegare
il modulo del Tribunale (salvo fare dichiarazione nell'atto) e
depositare il CU a integrazione.
GLI ATTI INTRODUTTIVIGLI ATTI INTRODUTTIVI
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15. ALTRI ATTI?
La norma, essendo generica come abbiamo visto, risolve anche il
problema di altri atti per i quali vi sono stati numerosi dubbi in
dottrina e giurisprudenza, quali la comparsa di costituzione di
nuovo procuratore (risolvendo il dubbio sulla individuazione della
parte costituita da individuarsi nell'avvocato o nel cliente).
Altro atto su cui vi sono dubbi è il ricorso in riassunzione in caso di
morte della parte, che oggi potrà essere sempre depositata in via
telematica senza problematiche.
GLI ATTI INTRODUTTIVIGLI ATTI INTRODUTTIVI
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16. Iscrizioni a ruoloIscrizioni a ruolo
nelle procedure esecutivenelle procedure esecutive
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17. ART. 16 BIS COMMA 2 D.L. 179/12
Nei processi esecutivi di cui al libro III del codice di procedura
civile la disposizione di cui al comma 1 si applica successivamente
al deposito dell'atto con cui inizia l'esecuzione.
A decorrere dal 31 marzo 2015, il deposito nei procedimenti di
espropriazione forzata della nota di iscrizione a ruolo ha luogo
esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della
normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la
trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Unitamente
alla nota di iscrizione a ruolo sono depositati, con le medesime
modalità, le copie conformi degli atti indicati dagli articoli 518,
sesto comma, 543, quarto comma e 557, secondo comma, del
codice di procedura civile. Ai fini del presente comma, il difensore
attesta la conformità delle copie agli originali, anche fuori dai casi
previsti dal comma 9-bis ((e dall'articolo 16-decies))
I RIFERIMENTI NORMATIVII RIFERIMENTI NORMATIVI
PER LE PROCEDURE ESECUTIVEPER LE PROCEDURE ESECUTIVE
Avv.EdoardoFerraro
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18. ART. 518 CPC
PIGNORAMENTO MOBILIARE PRESSO IL DEBITORE
ART. 521 BIS CPC
PIGNORAMENTO DI AUTOVEICOLI, MOTOVEICOLI E RIMORCHI
ART. 543 CPC
PIGNORAMENTO MOBILIARE PRESSO IL TERZO
ART. 557 CPC
PIGNORAMENTO IMMOBILIARE
I RIFERIMENTI NORMATIVII RIFERIMENTI NORMATIVI
PER LE PROCEDURE ESECUTIVEPER LE PROCEDURE ESECUTIVE
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19. Compiute le operazioni, l’ufficiale giudiziario consegna senza
ritardo al creditore il processo verbale, il titolo esecutivo e il
precetto. Il creditore deve depositare nella cancelleria del
tribunale competente per l’esecuzione la nota di iscrizione a ruolo,
con copie conformi degli atti di cui al periodo precedente, entroentro
quindici giorniquindici giorni dalla consegna. Il cancelliere al momento del
deposito forma il fascicolo dell’esecuzione. La conformità di tali
copie è attestata dall’avvocato del creditore ai soli fini del
presente articolo. Sino alla scadenza del termine di cui all’articolo
497 copia del processo verbale è conservata dall’ufficiale
giudiziario a disposizione del debitore. Il pignoramento perdeIl pignoramento perde
efficaciaefficacia quando la nota di iscrizione a ruolo e le copie degli atti
di cui al primo periodo del presente comma sono depositate oltreoltre
il termineil termine di quindici giorni dalla consegna al creditore.
PIGNORAMENTO MOBILIAREPIGNORAMENTO MOBILIARE
ART. 518 COMMA 6 CPCART. 518 COMMA 6 CPC
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20. Eseguita l’ultima notificazione, l’ufficiale giudiziario consegna
senza ritardo al creditore l’atto di pignoramento perché proceda
alla trascrizione nei pubblici registri. Entro trenta giorniEntro trenta giorni dalla
comunicazione di cui al terzo comma (COMUNICAZIONE DA IVG),
il creditore deve depositare nella cancelleria del tribunale
competente per l’esecuzione la nota di iscrizione a ruolo, con
copie conformi del titolo esecutivo, del precetto, dell’atto di
pignoramento e della nota di trascrizione. La conformità di tali
copie è attestata dall’avvocato del creditore ai soli fini del
presente articolo.
Il cancelliere forma il fascicolo dell’esecuzione. Il pignoramentoIl pignoramento
perde efficaciaperde efficacia quando la nota di iscrizione a ruolo e le copie
dell’atto di pignoramento, del titolo esecutivo e del precetto sono
depositate oltre il terminedepositate oltre il termine di cui al quinto comma.
PIGNORAMENTO DI AUTOVEICOLIPIGNORAMENTO DI AUTOVEICOLI
ART. 521 COMMI 5 E 6 CPCART. 521 COMMI 5 E 6 CPC
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21. Eseguita l’ultima notificazione, l’ufficiale giudiziario consegna
senza ritardo al creditore l’originale dell’atto di citazione. Il
creditore deve depositare nella cancelleria del tribunale
competente per l’esecuzione la nota di iscrizione a ruolo, con
copie conformi dell’atto di citazione, del titolo esecutivo e del
precetto, entro trenta giornientro trenta giorni dalla consegna. La conformità di tali
copie è attestata dall’avvocato del creditore ai soli fini del
presente articolo. Il cancelliere al momento del deposito forma il
fascicolo dell’esecuzione. Il pignoramento perde efficaciaIl pignoramento perde efficacia quando
la nota di iscrizione a ruolo e le copie degli atti di cui al primo
periodo sono depositate oltre il termineoltre il termine di trenta giorni dalla
consegna al creditore.
PIGNORAMENTO PRESSO TERZIPIGNORAMENTO PRESSO TERZI
ART. 543 COMMA 5 CPCART. 543 COMMA 5 CPC
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MovimentoForense
22. Il creditore deve depositare nella cancelleria del tribunale
competente per l’esecuzione la nota di iscrizione a ruolo, con
copie conformi del titolo esecutivo, del precetto, dell’atto di
pignoramento e della nota di trascrizione entro quindici giornientro quindici giorni
della consegna dell’atto di pignoramento. La conformità di tali
copie è attestata dall’avvocato del creditore ai soli fini del
presente articolo. Nell’ipotesi di cui all’articolo 555, ultimo commaNell’ipotesi di cui all’articolo 555, ultimo comma
((TRASCRIZIONE A CURA DEL CREDITORETRASCRIZIONE A CURA DEL CREDITORE), il creditore deve), il creditore deve
depositare la nota di trascrizione appena restituitagli daldepositare la nota di trascrizione appena restituitagli dal
conservatore dei registri immobiliari.conservatore dei registri immobiliari.
Il cancelliere forma il fascicolo dell’esecuzione. Il pignoramentopignoramento
perde efficaciaperde efficacia quando la nota di iscrizione a ruolo e le copie
dell’atto di pignoramento, del titolo esecutivo e del precetto sono
depositate oltre il termine di quindici giornidepositate oltre il termine di quindici giorni dalla consegna al
creditore.
PIGNORAMENTO IMMOBILIAREPIGNORAMENTO IMMOBILIARE
ART. 557 CPCART. 557 CPC
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23. La nota d'iscrizione a ruolo del processo esecutivo per
espropriazione deve in ogni caso contenere l'indicazione delle
parti, nonché le generalità e il codice fiscale, ove attribuito, della
parte che iscrive la causa a ruolo, del difensore, della cosa o del
bene oggetto di pignoramento.
Il Ministro della giustizia, con proprio decreto avente natura non
regolamentare, può indicare ulteriori dati da inserire nella nota di
iscrizione a ruolo.
… ed arrivò il
Decreto Ministero Giustizia 19/03/2015, G.U. 23/03/2015
NOTA DI ISCRIZIONE A RUOLONOTA DI ISCRIZIONE A RUOLO
ART. 159 DISP. ATT. CPCART. 159 DISP. ATT. CPC
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24. L'atto principale nelle procedure esecutive diventa la
NOTA DI ISCRIZIONE A RUOLO
Nella finestra di
GESTIONE DEPOSITO,
dopo aver inserito tutti i dati,
cliccate sulla
WWdi Word
nella casella
REDAZIONE ATTI,
e vi si aprirà una Nota di
Iscrizione a Ruolo precompilata.
ATTO PRINCIPALE:ATTO PRINCIPALE:
LA NOTA DI ISCRIZIONE A RUOLOLA NOTA DI ISCRIZIONE A RUOLO
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25. L'atto conterrà tutti (o quasi) i dati che avrete inserito al momento
della creazione del fascicolo e dell'inserimento dei dati aggiuntivi,
ed è tendenzialmente completa.
Vi consigliamo comunque di verificarla bene
PROBLEMA (ad esempio)
Se inserite due avvocati per il creditore procedente, la Consolle
Avvocato ne registrerà comunque solo uno nella NIR.
La NIR è comunque un file di Word sempre modificabile: il consiglio
è salvarlo nella vostra cartella relativa alla procedura e poi
correggere gli eventuali problemi (o aggiungere le possibili
mancanze).
ATTO PRINCIPALE:ATTO PRINCIPALE:
LA NOTA DI ISCRIZIONE A RUOLOLA NOTA DI ISCRIZIONE A RUOLO
Avv.EdoardoFerraro
MovimentoForense
26. Non vi saranno tutti gli atti previsti dalla normativa
Importo precetto:
si dovrà trascrivere l’importo indicato nel titolo esecutivo
Data consegna pignoramento:
si dovrà indicare la data di pubblicazione della sentenza
Cronologico del pignoramento:
si dovrà riportare il numero della sentenza
Date notifiche del precetto e del pignoramento:
si dovrà trascrivere quella dell’iscrizione a ruolo
CASI PARTICOLARI 1:CASI PARTICOLARI 1:
CONVERSIONE DA SEQUESTROCONVERSIONE DA SEQUESTRO
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27. È opportuno indicare nella nota di iscrizione a ruolo o in un atto
separato che si tratta di conversione di sequestro in pignoramento
(per avvertire la cancelleria)
Allegati
Il sistema ne prevede di obbligatori, come per esempio l’atto di
precetto, che nel caso non esiste.
1. Se bloccante, inserire un atto in .pdf con indicato: “Tipo atto
non previsto per la procedura di conversione del sequestro in
pignoramento“
2. Se non bloccante si può non inserire nulla
CASI PARTICOLARI 1:CASI PARTICOLARI 1:
CONVERSIONE DA SEQUESTROCONVERSIONE DA SEQUESTRO
Avv.EdoardoFerraro
MovimentoForense
28. Il predetto D.M. 19.03.15 precisa che qualora si verta in ipotesi di
conversione di sequestro in pignoramento, oltre ai dati relativi a
ciascun tipo di esecuzione, andranno inseriti anche i seguenti dati:
il Tribunale che ha emesso la sentenza od
il diverso provvedimento su cui si fonda l’istanza di conversione
il numero del provvedimento
la data provvedimento
l’importo del credito
CASI PARTICOLARI 1:CASI PARTICOLARI 1:
CONVERSIONE DA SEQUESTROCONVERSIONE DA SEQUESTRO
Avv.EdoardoFerraro
MovimentoForense
29. PROBLEMA
Come allegare gli atti in caso di titolo e precetto notificati
congiuntamente?
Visto l'obbligo di allegare i tre atti, si creeranno due copie di titolo
e precetto e si allegheranno entrambe, una come titolo e l'altra
come precetto.
ASSOLUTAMENTE VIETATO staccare gli atti e autenticarli
separatamente: si autenticherebbe un atto che non esiste, con tutti
i problemi del caso.
CASI PARTICOLARI 2:CASI PARTICOLARI 2:
NOTIFICA DI TITOLO E PRECETTONOTIFICA DI TITOLO E PRECETTO
Avv.EdoardoFerraro
MovimentoForense
30. Fattispecie trascurata dalle riforme.
La dottrina e la giurisprudenza hanno via via assimilato la
fattispecie al pignoramento presso terzi (credito verso la società),
a quello mobiliare (bene del socio) e a quello immobiliare
(iscrizione nel registro imprese).
In realtà ha caratteristiche proprie e, in caso, potrebbe applicarsi
la normativa delle esecuzioni mobiliari solo in via analogica.
In questo caso NON dovrebbero applicarsi le norme eccezionali:
1. I termini di legge per il deposito della nota di iscrizione
2. Le regole e le modalità di autentica
CASI PARTICOLARI 3:CASI PARTICOLARI 3:
PIGNORAMENTO DI QUOTEPIGNORAMENTO DI QUOTE
Avv.EdoardoFerraro
MovimentoForense
31. I poteri di autenticaI poteri di autentica
degli Avvocatidegli Avvocati
ADGI - Donne Giuriste Italia
Sezione di Pavia
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Sezione di Milano
AVV. EDOARDO FERRARO
Consigliere Ordine degli Avvocati di Padova
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32. LA NATURA E LA TIPOLOGIA
DEI POTERI DI AUTENTICA DELL'AVVOCATO
Inseriti con le norme sul Processo Telematico
Sono sempre attribuzioni specifiche: l'Avvocato non ha un potere
generale di autentica, ma deve sempre far riferimento alla norma
di legge che gli attribuisce la facoltà di autenticare.
Le norme a volte impongono obblighi di autentica, mentre in altri
casi lasciano la possibilità all'Avvocato di utilizzare o meno il
potere di autenticare.
L'Avvocato che autentica un atto è pubblico ufficiale, con ogni
potere dello stesso e ogni responsabilità.
I POTERI DI AUTENTICAI POTERI DI AUTENTICA
DELL'AVVOCATODELL'AVVOCATO
Avv.EdoardoFerraro
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33. PROCURA ALLE LITI
Quando la parte sta in giudizio col ministero di un difensore, questi
deve essere munito di procura [...].
La procura si considera apposta in calce anche se rilasciata su
foglio separato che sia però congiunto materialmente all'atto cui si
riferisce, o su documento informatico separato sottoscritto con
firma digitale e congiunto all’atto cui si riferisce mediante strumenti
informatici, individuati con apposito decreto del Ministero della
giustizia. Se la procura alle liti è stata conferita su supporto
cartaceo, il difensore che si costituisce attraverso strumenti
telematici ne trasmette la copia informatica autenticata con firma
digitale, nel rispetto della normativa, anche regolamentare,
concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei
documenti informatici e trasmessi in via telematica.
EXCURSUS NORMATIVOEXCURSUS NORMATIVO
ART. 83 CPCART. 83 CPC
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34. INTIMAZIONE TESTIMONI
L'intimazione al testimone ammesso su richiesta delle parti private
a comparire in udienza può essere effettuata dal difensore
attraverso l'invio di copia dell'atto mediante lettera
raccomandata con avviso di ricevimento o a posta elettronica
certificata o a mezzo telefax. (5)
Il difensore che ha spedito l'atto da notificare con lettera
raccomandata deposita nella cancelleria del giudice copia
dell'atto inviato, attestandone la conformità all'originale, e l'avviso
di ricevimento.
EXCURSUS NORMATIVOEXCURSUS NORMATIVO
ART. 250 CPCART. 250 CPC
Avv.EdoardoFerraro
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35. PIGNORAMENTO MOBILIARE
Compiute le operazioni, l’ufficiale giudiziario consegna senza
ritardo al creditore il processo verbale, il titolo esecutivo e il
precetto. Il creditore deve depositare nella cancelleria del
tribunale competente per l’esecuzione la nota di iscrizione a ruolo,
con copie conformi degli atti di cui al periodo precedente, entro
quindici giorni dalla consegna. Il cancelliere al momento del
deposito forma il fascicolo dell’esecuzione. La conformità di tali
copie è attestata dall’avvocato del creditore ai soli fini del
presente articolo.
EXCURSUS NORMATIVOEXCURSUS NORMATIVO
ART. 518 CPCART. 518 CPC
Avv.EdoardoFerraro
MovimentoForense
36. PIGNORAMENTO AUTOVEICOLI, MOTOVEICOLI
Eseguita l’ultima notificazione, l’ufficiale giudiziario consegna
senza ritardo al creditore l’atto di pignoramento perché proceda
alla trascrizione nei pubblici registri. Entro trenta giorni dalla
comunicazione di cui al terzo comma (COMUNICAZIONE DA IVG),
il creditore deve depositare nella cancelleria del tribunale
competente per l’esecuzione la nota di iscrizione a ruolo, con
copie conformi del titolo esecutivo, del precetto, dell’atto di
pignoramento e della nota di trascrizione. La conformità di tali
copie è attestata dall’avvocato del creditore ai soli fini del
presente articolo.
EXCURSUS NORMATIVOEXCURSUS NORMATIVO
ART. 521 BIS CPCART. 521 BIS CPC
Avv.EdoardoFerraro
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37. PIGNORAMENTO PRESSO TERZI
Eseguita l’ultima notificazione, l’ufficiale giudiziario consegna
senza ritardo al creditore l’originale dell’atto di citazione. Il
creditore deve depositare nella cancelleria del tribunale
competente per l’esecuzione la nota di iscrizione a ruolo, con
copie conformi dell’atto di citazione, del titolo esecutivo e del
precetto, entro trenta giorni dalla consegna. La conformità di tali
copie è attestata dall’avvocato del creditore ai soli fini del
presente articolo. Il cancelliere al momento del deposito forma il
fascicolo dell’esecuzione.
EXCURSUS NORMATIVOEXCURSUS NORMATIVO
ART. 543 CPCART. 543 CPC
Avv.EdoardoFerraro
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38. PIGNORAMENTO IMMOBILIARE
Il creditore deve depositare nella cancelleria del tribunale
competente per l’esecuzione la nota di iscrizione a ruolo, con
copie conformi del titolo esecutivo, del precetto, dell’atto di
pignoramento e della nota di trascrizione entro quindici giorni
della consegna dell’atto di pignoramento. La conformità di tali
copie è attestata dall’avvocato del creditore ai soli fini del
presente articolo. Nell’ipotesi di cui all’articolo 555, ultimo comma
(TRASCRIZIONE A CURA DEL CREDITORE), il creditore deve
depositare la nota di trascrizione appena restituitagli dal
conservatore dei registri immobiliari.
EXCURSUS NORMATIVOEXCURSUS NORMATIVO
ART. 557 CPCART. 557 CPC
Avv.EdoardoFerraro
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39. COPIE DI ATTI IN FASCICOLO TELEMATICO
Le copie informatiche, anche per immagine, di atti processuali di
parte e degli ausiliari del giudice nonché dei provvedimenti di
quest'ultimo, presenti nei fascicoli informatici o trasmessi in allegato
alle comunicazioni telematiche dei procedimenti indicati nel
presente articolo, equivalgono all'originale anche se prive della firma
digitale del cancelliere di attestazione di conformità all'originale. Il
difensore, il dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione
per stare in giudizio personalmente, il consulente tecnico, il
professionista delegato, il curatore ed il commissario giudiziale
possono estrarre con modalità telematiche duplicati, copie
analogiche o informatiche degli atti e dei provvedimenti di cui al
periodo precedente ed attestare la conformità delle copie estratte ai
corrispondenti atti contenuti nel fascicolo informatico. Le copie
analogiche ed informatiche, anche per immagine, estratte dal
fascicolo informatico e munite dell'attestazione di conformità a
norma del presente comma, equivalgono all'originale. [...]
EXCURSUS NORMATIVOEXCURSUS NORMATIVO
ART. 16 BIS C. 9 BIS D.L. 179/12ART. 16 BIS C. 9 BIS D.L. 179/12
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40. POTERE DI CERTIFICAZIONE DI ATTI E PROVVEDIMENTI
Il difensore, il dipendente di cui si avvale la pubblica
amministrazione per stare in giudizio personalmente, il consulente
tecnico, il professionista delegato, il curatore ed il commissario
giudiziale, quando depositano con modalità telematiche la copia
informatica, anche per immagine, di un atto processuale di parte
o di un provvedimento del giudice formato su supporto analogico
e detenuto in originale o in copia conforme attestano la
conformità della copia al predetto atto. La copia munita
dell'attestazione di conformità equivale all'originale o alla copia
conforme dell'atto o del provvedimento.
EXCURSUS NORMATIVOEXCURSUS NORMATIVO
ART. 16 DECIES D.L. 179/12ART. 16 DECIES D.L. 179/12
Avv.EdoardoFerraro
MovimentoForense
41. MODALITÀ DI ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ
1. Quando l'attestazione di conformità prevista dalle disposizioni della
presente sezione, dal codice di procedura civile, dalla legge 21 gennaio
1994, n. 53, si riferisce ad una copia analogica, l'attestazione stessa è apposta
in calce o a margine della copia o su foglio separato, che sia però congiunto
materialmente alla medesima.
2. Quando l'attestazione di conformità si riferisce ad una copia informatica,
l'attestazione stessa è apposta nel medesimo documento informatico.
3. Nel caso previsto dal comma 2, l'attestazione di conformità può
alternativamente essere apposta su un documento informatico separato e
l'individuazione della copia cui si riferisce ha luogo esclusivamente secondo
le modalità stabilite nelle specifiche tecniche stabilite dal responsabile per i
sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia. Se la copia
informatica è destinata alla notifica, l'attestazione di conformità è inserita
nella relazione di notificazione.
3-bis. I soggetti di cui all'articolo 16-decies, comma 1, che compiono le
attestazioni di conformità previste dalle disposizioni della presente sezione,
dal codice di procedura civile e dalla legge 21 gennaio 1994, n. 53, sono
considerati pubblici ufficiali ad ogni effetto.
EXCURSUS NORMATIVOEXCURSUS NORMATIVO
ART. 16 UNDECIES D.L. 179/12ART. 16 UNDECIES D.L. 179/12
Avv.EdoardoFerraro
MovimentoForense
42. MODALITÀ DI AUTENTICA EX ART. 16 UNDECIES C. 3 D.L. 179/12
1. Quando si deve procedere ad attestare la conformità di una
copia informatica, anche per immagine, ai sensi del terzo comma
dell'art. 16-undecies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,
convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 212,
l'attestazione è inserita in un documento informatico in formato PDF
e contiene una sintetica descrizione del documento di cui si sta
attestando la conformità nonché il relativo nome del file. Il
documento informatico contenente l'attestazione è sottoscritto
dal soggetto che compie l'attestazione con firma digitale o firma
elettronica qualificata secondo quanto previsto all'art. 12, comma
2.
EXCURSUS NORMATIVOEXCURSUS NORMATIVO
ART. 19 TER C. 1 D.M. 44/11ART. 19 TER C. 1 D.M. 44/11
Avv.EdoardoFerraro
MovimentoForense
43. MODALITÀ DI AUTENTICA EX ART. 16 UNDECIES C. 3 D.L. 179/12
2. Se la copia informatica è destinata ad essere depositata
secondo le regole tecniche previste dall'art. 4 del decreto-legge
29 dicembre 2009, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge
22 febbraio 2010, n. 24, il documento informatico contenente
l'attestazione è inserito come allegato nella "busta telematica" di
cui all'art. 14; i dati identificativi del documento informatico
contenente l'attestazione, nonché del documento cui essa si
riferisce, sono anche inseriti nel file DatiAtto.xml di cui all'art. 12,
comma 1, lettera e.
3. Se la copia informatica è destinata ad essere notificata ai sensi
dell'art. 3-bis della legge 21 gennaio 1994, n. 53, gli elementi
indicati al primo comma, sono inseriti nella relazione di
notificazione [...]
6. L'attestazione di conformità di cui ai commi precedenti può
anche riferirsi a più documenti informatici.
EXCURSUS NORMATIVOEXCURSUS NORMATIVO
ART. 19 TER C. 2, 3, 6 D.M. 44/11ART. 19 TER C. 2, 3, 6 D.M. 44/11
Avv.EdoardoFerraro
MovimentoForense
44. COPIA CARTACEA DA NOTIFICARE VIA PEC
1. La notificazione con modalità telematica si esegue a mezzo di
posta elettronica certificata all’indirizzo risultante da pubblici
elenchi, nel rispetto della normativa, anche regolamentare,
concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei
documenti informatici. La notificazione può essere eseguita
esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica
certificata del notificante risultante da pubblici elenchi.
2. Quando l’atto da notificarsi non consiste in un documento
informatico, l’avvocato provvede ad estrarre copia informatica
dell’atto formato su supporto analogico, ((attestandone la
conformità con le modalità previste dall'articolo 16-undecies del
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221)). La notifica si
esegue mediante allegazione dell’atto da notificarsi al messaggio
di posta elettronica certificata.
EXCURSUS NORMATIVOEXCURSUS NORMATIVO
ART. 3 BIS L. 53/94ART. 3 BIS L. 53/94
Avv.EdoardoFerraro
MovimentoForense
45. DEPOSITO CARTACEO DELLA NOTIFICA VIA PEC
1-bis. Qualora non si possa procedere al deposito con modalità
telematiche dell'atto notificato a norma dell'articolo 3-bis,
l'avvocato estrae copia su supporto analogico del messaggio di
posta elettronica certificata, dei suoi allegati e della ricevuta di
accettazione e di avvenuta consegna e ne attesta la conformità
ai documenti informatici da cui sono tratte ai sensi dell'articolo 23,
comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
1-ter. In tutti i casi in cui l'avvocato debba fornire prova della
notificazione e non sia possibile fornirla con modalità
telematiche, procede ai sensi del comma 1-bis.
EXCURSUS NORMATIVOEXCURSUS NORMATIVO
ART. 9 L. 53/94ART. 9 L. 53/94
Avv.EdoardoFerraro
MovimentoForense
46. LA PROCURA ALLE LITI
Modalità di autentica ad hoc della copia scansionata della
procura cartacea firmata dal cliente e autenticata dal
difensore.
INTIMAZIONE AI TESTIMONI
Autentica della copia scansionata della raccomandata A.R. o
sulla copia stessa (poi firmata digitalmente), o su un
documento separato con breve descrizione dell'atto e
indicazione del nome del file (poi firmato digitalmente).
ISCRIZIONI A RUOLO NELLE ESECUZIONI
Autentica della copia scansionata di titolo, precetto e
pignoramento, o sulla copia stessa (poi firmata digitalmente), o
su un documento separato con breve descrizione degli atti e
indicazione dei nomi dei files (poi firmato digitalmente).
IN SINTESI E SEMPLIFICANDO...IN SINTESI E SEMPLIFICANDO...
CASI ESPLICITICASI ESPLICITI
Avv.EdoardoFerraro
MovimentoForense
47. ATTI (NON PROPRI ORIGINALI) DA NOTIFICARE VIA PEC
Originale cartaceo: autentica della copia scansionata dell'atto
nella relata di notifica con breve descrizione dell'atto e
indicazione del nome del file (poi firmata digitalmente).
Originale copia informatica: autentica della copia informatica
estratta da fascicolo telematico o da comunicazione di
cancelleria nella relata di notifica con breve descrizione
dell'atto e indicazione del nome del file (poi firmata
digitalmente).
IN SINTESI E SEMPLIFICANDO...IN SINTESI E SEMPLIFICANDO...
CASI ESPLICITICASI ESPLICITI
Avv.EdoardoFerraro
MovimentoForense
48. ATTI DI CUI ALL'ART. 16 BIS C. 9 BIS D.L. 179/12
Copie informatiche o analogiche di decreti ingiuntivi telematici
per notifica
Copie informatiche o analogiche di sentenze o altri
provvedimenti del giudice per notifica.
Copie informatiche o analogiche di nostri atti (istanze, ricorsi,
ecc.).
Copie informatiche o analogiche di sentenze ad uso appello.
Copie di titoli ad uso iscrizione o trascrizione (anche se per
alcuni conservatori RR.II. l'autentica dell'avvocato non è
sufficiente).
IN SINTESI E SEMPLIFICANDO...IN SINTESI E SEMPLIFICANDO...
CASI IMPLICITI - FACOLTCASI IMPLICITI - FACOLTÀÀ
Avv.EdoardoFerraro
MovimentoForense
49. ATTI DI CUI ALL'ART. 16 DECIES D.L. 179/12
Atto di citazione notificato a mezzo posta o UNEP (in caso di
iscrizione a ruolo telematica).
Atto di citazione di terzo notificato a mezzo posta o UNEP.
Istanza ex art. 647 c.p.c. per il decreto di esecutorietà dei
decreti ingiuntivi.
Fascicolo di primo grado in caso di iscrizione a ruolo o
costituzione in giudizio in appello, quantomeno per quanto
riguarda gli atti.
IN SINTESI E SEMPLIFICANDO...IN SINTESI E SEMPLIFICANDO...
CASI IMPLICITI - OBBLIGOCASI IMPLICITI - OBBLIGO
Avv.EdoardoFerraro
MovimentoForense
50. COPIA CARTACEA
Si stampa l'atto scaricato dal fascicolo telematico e, sull'atto
stesso o su foglio pinzato allo stesso, si appone la formula di
autentica.
La formula può essere scritta a mano, aggiunta con un timbro, o
stampandola formula sul foglio pinzato.
IN PRATICA...IN PRATICA...
COME SI AUTENTICA?COME SI AUTENTICA?
Avv.EdoardoFerraro
MovimentoForense
51. COPIA INFORMATICA CON AUTENTICA SULLA COPIA STESSA
Una volta creata la copia informatica in formato PDF
(scaricandola dal fascicolo telematico o scansionando un
documento originale cartaceo) si dovrà ad aprirla con un lettore
di file PDF ed inserire direttamente nel documento informatico la
formula di autentica tramite modifica diretta del file PDF creato.
Per farlo, si può usare Adobe Reader (il programma che la
maggior parte delle persone usa per aprire i file PDF), per inserire
direttamente nella scansione l'attestazione di conformità.
Una volta inserita l'attestazione, si salverà il file ottenuto e si firmerà
digitalmente.
IN PRATICA...IN PRATICA...
COME SI AUTENTICA?COME SI AUTENTICA?
Avv.EdoardoFerraro
MovimentoForense
52. COPIA INFORMATICA CON AUTENTICA SU ATTO SEPARATO
Una volta creata la copia informatica in formato PDF
(scaricandola dal fascicolo telematico o scansionando un
documento originale cartaceo) si dovrà creare un ulteriore atto
informatico contenente la formula di autentica, con riferimenti
inequivoci all'atto da autenticare, che sarà poi da firmare
digitalmente.
Secondo il provvedimento del Resp. DGSIA del 28 dicembre 2015
(pubblicato in GU il 7 gennaio 2016), tali riferimenti sono una breve
descrizione dell'atto e il nome del file.
Nel caso di notifica via PEC, la formula è da apporsi sulla relata di
notifica.
IN PRATICA...IN PRATICA...
COME SI AUTENTICA?COME SI AUTENTICA?
Avv.EdoardoFerraro
MovimentoForense
53. Le notifiche a mezzo PECLe notifiche a mezzo PEC
in ambito “civilistico”in ambito “civilistico”
ADGI - Donne Giuriste Italia
Sezione di Pavia
Movimento Forense
Sezione di Milano
AVV. EDOARDO FERRARO
Consigliere Ordine degli Avvocati di Padova
Co-responsabile Dip. Giustizia Telematica MF
54. L'autorizzazione alla notifica degli atti in proprio, rilasciata
dall'Ordine degli Avvocati di appartenenza NON è più richiesta
ai sensi dell'art. 46 DL 90/2014.
Un indirizzo PEC (del notificante) che risulti da pubblici elenchi
(nel nostro caso il Reg.Ind.E.).
La procura alle liti (previa o contestuale).
Un indirizzo PEC (del destinatario) tratto da pubblici elenchi.
Un dispositivo di firma digitale valido.
ABROGATO
I REQUISITI DELLEI REQUISITI DELLE
NOTIFICHE A MEZZO PECNOTIFICHE A MEZZO PEC
Avv.EdoardoFerraro
MovimentoForense
55. Documenti Informatici (Art. 21 CAD):
Atti creati direttamente in forma elettronica.
Atti degli avvocati (come gli atti di citazione, gli appelli o gli atti di
precetto), i duplicati informatici o le copie informatiche estratte
dai fascicoli telematici.
Per predisporre il nostro atto in forma elettronica si dovrà:
predisporlo con il programma di videoscrittura.
convertirlo in formato .pdf (come si fa per l'atto da depositare
in via telematica).
firmarlo digitalmente con il token USB ed apposito software.
Per gli atti estratti dai fascicoli telematici sarà sufficiente
effettuarne il download dai sistemi del Ministero della Giustizia.
il duplicato informatico non necessiterà di autentica.
la copia informatica dovrà essere autenticata.
ATTI DA NOTIFICARE VIA PEC:ATTI DA NOTIFICARE VIA PEC:
1. I DOCUMENTI INFORMATICI1. I DOCUMENTI INFORMATICI
Avv.EdoardoFerraro
MovimentoForense
56. Copie informatiche di atti originariamente formati su supporto
analogico (art. 22 CAD):
Scannerizzazione di atti di carta provenienti da terzi.
Per notificare un atto cartaceo altrui si dovrà:
scannerizzarlo in un unico file .pdf “immagine”.
Autenticarlo ex art. 16 undecies comma 3 D.L. 179/12 (e quindi
come indicato dal provvedimento del responsabile DGSIA del
30.12.2015) inserendo la dichiarazione di conformità
all'originale nella relazione di notifica.
ATTI DA NOTIFICARE VIA PEC:ATTI DA NOTIFICARE VIA PEC:
2. COPIE DA ATTO CARTACEO2. COPIE DA ATTO CARTACEO
Avv.EdoardoFerraro
MovimentoForense
57. Inizialmente era possibile solo col sistema CAdES, che crea una
busta crittografata “attorno” all'atto, che viene codificato e vede
aggiunta l'estensione .p7m dopo il .pdf (ad esempio la relata
firmata muta da relata.pdf a relata.pdf.p7m).
Con le specifiche tecniche del 16.04.14 (artt. 12 - 19 bis), è stata
aggiunta anche la firma col protocollo PAdES (o “firma aggiunta
al PDF).
Il vantaggio è dato dal fatto che il file resta un PDF leggibile, con
indicazione “_signed”.
Va posta attenzione sulla firma “grafica”, che rischia di cancellare
parte dell'atto, alterandolo.
Non potrà essere usato il protocollo XadES, utilizzabile per files .xml.
PROTOCOLLIPROTOCOLLI
DI FIRMA DIGITALEDI FIRMA DIGITALE
Avv.EdoardoFerraro
MovimentoForense
58. Potrebbe essere necessario allegare la Procura alle liti.
Ovviamente NON va allegata nel caso sia “in atti”, ad esempio se
si notifica una sentenza.
Dovrà essere speciale, ovvero menzionare anche i dati della
controparte e l'instaurando procedimento cui si riferisce e si dovrà
considerare come apposta in calce a tale atto.
La Procura potrà essere:
un documento informatico sottoscritto con firma digitale dal
cliente, e successivamente autenticato con firma digitale
dall'avvocato
copia informatica per immagine della procura sottoscritta su
supporto cartaceo dal cliente ed autenticata dall’avvocato su
carta, che andrà, poi, ulteriormente autenticata con firma
digitale dall’avvocato (doppia autentica)
LA PROCURA ALLE LITILA PROCURA ALLE LITI
Avv.EdoardoFerraro
MovimentoForense
59. UNA TEORIA ALTERNATIVA SULL'AUTENTICA DELLA PROCURA
Si è sempre detto in dottrina che l'autentica della procura nel PCT
è soggetta alla norma speciale dell'art. 83 c.p.c.: basta
l'apposizione della firma digitale per avere dichiarazione di
conformità all'originale cartaceo.
C'è chi, però, rileva che tale modalità varrebbe solo per i depositi
telematici (“Se la procura alle liti è stata conferita su supporto
cartaceo, il difensore che si costituisce attraverso strumenti
telematici [...]”) e non si applicherebbe alle notifiche a mezzo PEC.
In tal caso, si applicherebbe l'art. 16 undecies c. 3 D.L. 179/12, con
autentica relata di notifica, e indicazione del nome del file e una
breve descrizione dell'atto.
LA PROCURA ALLE LITI ELA PROCURA ALLE LITI E
L'ART. 16 UNDECIES D.L. 179/12L'ART. 16 UNDECIES D.L. 179/12
Avv.EdoardoFerraro
MovimentoForense
60. Documento informatico (art. 3 bis L. 53/1994), preparato con
videoscrittura, convertito in formato PDF e firmato digitalmente.
NON sono consentite scannerizzazioni di documenti cartaceiNON sono consentite scannerizzazioni di documenti cartacei..
Avrà un contenuto minimo essenziale, sempre presente (simile a
quello di una normale relata).
Potrà avere ulteriori contenuti eventuali comunque obbligatori
secondo le circostanze, come:
indicazione del procedimento (con relativo Ufficio, giudice,
sezione e ruolo), se già incardinato.
attestazione di conformità se si notificano copie informatiche di
atti originariamente cartacei, e se si notificano copie di atti
estratte dal fascicolo telematico.
LA RELATA DI NOTIFICALA RELATA DI NOTIFICA
Avv.EdoardoFerraro
MovimentoForense
61. RELAZIONE DI NOTIFICA
Io sottoscritto Avv. [NOME, COGNOME e C.F.] iscritto all’albo degli Avvocati presso
l’Ordine degli Avvocati di [______________], in ragione del disposto della L. 53/1994 e
succ. modd., nonché in virtù dell’autorizzazione rilasciata ai sensi e per gli effetti dell’art.
7 della stessa legge dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di [______________], giusta
delibera del [DATA ED ESTREMI DELLA DELIBERA AUTORIZZATIVA DEL CONSIGLIO
DELL’ORDINE], quale difensore della [DATI DELLA PARTE DIFESA DALL’AVVOCATO
NOTIFICATORE], per la quale si procede alla presente notifica in virtù della procura alle liti
che [si allega ai sensi dell’art. 83, 3° comma c.p.c.] oppure [a margine dell’atto
______________]
NOTIFICO
l’allegato atto [BREVE DESCRIZIONE DELL’ATTO] a [DATI DEL DESTINATARIO (inserire qui
l’eventuale domiciliazione presso un legale come, ad esempio, per gli atti di opposizione
a decreto ingiuntivo)] all’indirizzo di posta elettronica [INDIRIZZO PEC DI DESTINAZIONE]
estratto [INSERIRE IN VIA ALTERNATIVA]
•
dal Registro delle Imprese di [SEDE DEL DESTINATARIO].
•
dal Registro Generale degli Indirizzi Elettronici (che si potrà consultare dal sito
http://pst.giustizia.it/PST/).
•
dal Registro PP.AA. ricavabile anche questo dal sito sito http://pst.giustizia.it/PST/, e
NON più dall'Indice delle Amministrazioni Pubbliche (detto brevemente IndicePA o IPA,
consultabile dal sito http://www.indicepa.gov.it).
•
dall’INI-PEC (Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle
imprese e dei professionisti).
LA RELATA DI NOTIFICA:LA RELATA DI NOTIFICA:
CONTENUTO MINIMOCONTENUTO MINIMO
Avv.EdoardoFerraro
MovimentoForense
62. (IN CASO DI PROCEDIMENTO IN CORSO)
DICHIARO
che la presente notifica viene effettuata in relazione al
procedimento pendente avanti al Tribunale di [TRIBUNALE AVANTI
AL QUALE PENDE IL PROCEDIMENTO RELATIVO ALLA NOTIFICA –
SEZIONE – GIUDICE - RG DEL PROCEDIMENTO E ANNO].
(PER ATTI SCANSIONATI DA ORIGINALE CARTACEO)
ATTESTO
ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 3-bis
comma 2 e 6 comma 1 della L. 53/1994, e dell’art. 16 undecies
comma 3 D.L. 179/2012, che l'atto di [DESCRIZIONE BREVE]
allegato, denominato [NOME FILE], è copia per immagine su
supporto informatico del documento analogico in mio possesso.
LA RELATA DI NOTIFICA:LA RELATA DI NOTIFICA:
CONTENUTO EVENTUALE (1)CONTENUTO EVENTUALE (1)
Avv.EdoardoFerraro
MovimentoForense
63. (IN CASO DI ATTI SCARICATI DAL FASCICOLO TELEMATICO)
ATTESTO
ai sensi e per gli effetti dell'art. 16-bis, comma 9 bis e dell'art. 16
undecies comma 3 del D.L. 179/2012, che l'atto e/o il
provvedimento di [DESCRIZIONE BREVE] allegato, denominato
[NOME FILE] è copia informatica conforme all'atto presente nel
fascicolo telematico relativo al procedimento in RG __________
del Tribunale di __________ da cui è stata estratta.
LA RELATA DI NOTIFICA:LA RELATA DI NOTIFICA:
CONTENUTO EVENTUALE (2)CONTENUTO EVENTUALE (2)
Avv.EdoardoFerraro
MovimentoForense
64. L'obbligo di apporre le marche da bollo alle notifiche in proprio
non era stato abolito per le notifiche via PEC.
Viene previsto però che “Quando l’atto è notificato a norma
dell’articolo 3-bis al pagamento dell’importo di cui al periodo
precedente si provvede mediante sistemi telematici.”
Al momento, purtroppo, tali sistemi non esistono.
Si ritiene, comunque, che:
se si estrae copia cartacea, la marca possa essere apposta ed
annullata sulla stampata della relata.
in ogni caso, una irregolarità di bollo non inficia la validità e
l’efficacia dell’atto, ma espone solo alla sanzione tributaria.
ABROGATO
DAL DL 90/14
LA QUESTIONELA QUESTIONE
MARCHE DA BOLLOMARCHE DA BOLLO
Avv.EdoardoFerraro
MovimentoForense
65. Controllare che abbia come mittente il nostro indirizzo PEC
Reg.Ind.E. (NON CI SONO ALTERNATIVE).
Inserire l’indirizzo PEC del destinatario che abbiamo indicato in
relata.
Allegare tutti i file firmati (estensione .p7m o _signed.pdf, o
anche diversa se si utilizza un programma di firma differente), e
quindi almeno un atto e la relata, ed eventualmente altri atti e
procura.
Inserire obbligatoriamente nell’oggetto del messaggio il testo
““Notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994”Notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994”.
Possibile inserire i nomi delle parti, per facilitare l'archiviazione
delle ricevute.
Il testo del messaggio è libero, e può anche essere vuoto.
IL MESSAGGIO PECIL MESSAGGIO PEC
Avv.EdoardoFerraro
MovimentoForense
66. Verificato tutto ciò, possiamo spedire il messaggio ed attendere (in
caso di esito positivo) le due ricevute:
quella di ACCETTAZIONE del messaggio (emesso dal gestore
della nostra PEC)
quella di CONSEGNA, emessa e firmata dal gestore della PEC
del destinatario, che deve essere di tipo “completo”.
LE RICEVUTE DEL MESSAGGIO:LE RICEVUTE DEL MESSAGGIO:
NOTIFICA ANDATA A BUON FINENOTIFICA ANDATA A BUON FINE
Avv.EdoardoFerraro
MovimentoForense
67. Verificato tutto ciò, possiamo spedire il messaggio ed attendere (in
caso di esito positivo) le due ricevute:
quella di ACCETTAZIONE del messaggio (emesso dal gestore
della nostra PEC)
quella di CONSEGNA, emessa e firmata dal gestore della PEC
del destinatario, che deve essere di tipo “completo”.
LE RICEVUTE DEL MESSAGGIO:LE RICEVUTE DEL MESSAGGIO:
NOTIFICA ANDATA A BUON FINENOTIFICA ANDATA A BUON FINE
Avv.EdoardoFerraro
MovimentoForense
68. Ricevuta Completa di Avvenuta Consegna: contiene i dati di
certificazione del gestore certificato del destinatario ed il
Messaggio Originale in allegato, con i suoi allegati.
Ricevuta Breve di Avvenuta Consegna: contiene in allegato i
dati di certificazione del gestore certificato del destinatario ed
il testo del messaggio originale, ma eventuali file allegati
risulteranno “sintetizzati” nei rispettivi Hash.
Ricevuta Sintetica di Avvenuta Consegna: contiene in allegato
soltanto i dati di certificazione del gestore certificato del
destinatario del messaggio.
Il tipo di ricevuta dipende dal settaggio della casella PEC.
QUESTE NON
VANNO BENE
LE TRE TIPOLOGIE DELLELE TRE TIPOLOGIE DELLE
RICEVUTE DI CONSEGNARICEVUTE DI CONSEGNA
Avv.EdoardoFerraro
MovimentoForense
69. La conservazione della ricevuta, intesa come documento
informatico (file) è importantissima per l’uso diretto o per la verifica
successiva della regolarità del procedimento.
NON basta certamente lasciarla nella casella di posta in
entrata del “client” di posta o webmail.
SI DEVE ANCHE salvarla come file autonomo sul disco fisso.
Allo stesso modo è altrettanto necessario che la directory di
salvataggio sia soggetta a backup automatico regolare.
Infine, è utile archiviarle ad intervalli regolari su CD-Rom da
conservare in luogo sicuro.
Va implementato un sistema di conservazione a norma, con
appositi soggetti abilitati, al fine di garantirne la validità nel
tempo.
LA CONSERVAZIONE DELLELA CONSERVAZIONE DELLE
RICEVUTE DI CONSEGNARICEVUTE DI CONSEGNA
Avv.EdoardoFerraro
MovimentoForense
70. La prova della notifica telematica è fornita, a stretto rigore, solosolo
dal file della “ricevuta di CONSEGNA completa” generata dal
gestore della PEC del destinatario, e ricevuta dal notificante.
Questa, per essere usata, deve essere salvata per poi essere
“esibita” a chi di dovere: Giudice, Cancelliere,U.G..
Il file, in formato .eml.eml o .msg.msg deve essere poi consegnato con un
deposito telematico, tramite la Consolle Avvocato (dopo il D.L.
83/2015 anche unitamente all'atto introduttivo).
Le due ricevute (RAC e RdAC) andranno inserite come allegati
(all'atto notificato o ad una nota di deposito).
LA PROVA DELLA NOTIFICALA PROVA DELLA NOTIFICA
- TELEMATICA -- TELEMATICA -
Avv.EdoardoFerraro
MovimentoForense
71. La stampata di una ricevuta di consegna, in termini informatici, è
priva di significato perché perde ogni certificazione connessa alla
firma digitale del gestore del servizio.
L’art. 9, comma 1 bis della legge notifiche in proprio (L. 53/1994),
però, autorizza l’avvocato notificatore ad autenticare la copia
cartacea della notifica, ““QUALORA NON SI POSSA PROCEDEREQUALORA NON SI POSSA PROCEDERE
CON IL DEPOSITO TELEMATICOCON IL DEPOSITO TELEMATICO””.
A tal fine sarà necessario stampare:
il messaggio di PEC di invio della notificazione
tutti gli atti allegati
la ricevuta di accettazione
la ricevuta di avvenuta consegna
ed autenticarli al fine del deposito.
LA PROVA DELLA NOTIFICALA PROVA DELLA NOTIFICA
- CARTACEA -- CARTACEA -
Avv.EdoardoFerraro
MovimentoForense
72. 1. Può essere apposta su ciascun documento stampato.1. Può essere apposta su ciascun documento stampato.
La legge dice “ai sensi dell’articolo 23, comma 1, del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82.” (che poi sarebbe il Codice
dell’Amministrazione Digitale" o CDA).
L’Unione Lombarda degli Ordini ha proposto la seguente formula:
“Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 9
comma 1-bis e 6 comma 1 della L. 53/1994 così come modificata
dalla lettera d) del comma 1 dell’art. 16-quater, D.L. 18 ottobre
2012, n. 179, aggiunto dal comma 19 dell’art.1, L. 24 dicembre
2012, n. 228 e dell’art. 23 comma 1 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e
succ. modd., si attesta la conformità della presente copia
cartacea all’originale telematico da cui è stata estratta
[INDICAZIONE DEL NOME E FIRMA DELL’AVVOCATO]”
2. Può essere apposta su di un unico documento composto da2. Può essere apposta su di un unico documento composto da
tutte le stampe, che li richiami tutti.tutte le stampe, che li richiami tutti.
LA FORMULA DI AUTENTICALA FORMULA DI AUTENTICA
Avv.EdoardoFerraro
MovimentoForense
73. La notifica in proprio a mezzo PEC
NONNON
VA INSERITAVA INSERITA
NEL REGISTRO CRONOLOGICO
delle notifiche in proprio degli avvocati
Il nuovo testo della legge 53/94, art. 8 c. 4 bis è esplicito:
“Le disposizioni del presente articolo nonnon si applicano alle notifiche
effettuate a mezzo posta elettronica certificata”
Pur non essendovi l'obbligo, resta comunque la facoltà di inserirle
nel proprio registro, al mero fine di ottenere un quadro più
completo delle notifiche effettuate.
IL REGISTROIL REGISTRO
DELLE NOTIFICHE IN PROPRIODELLE NOTIFICHE IN PROPRIO
Avv.EdoardoFerraro
MovimentoForense
74. La notifica si perfeziona (art. 3 bis c. 3 legge 53/94):
1) Per il NOTIFICANTE nel momento in cui viene generata la
RICEVUTA DI ACCETTAZIONE, prevista dall'art. 6 c. 1 DPR 68/2005
2) Per il DESTINATARIO nel momento in cui viene generata la
RICEVUTA DI AVVENUTAAVVENUTA CONSEGNA, prevista dall'art. 6 c. 2 DPR
68/2005
Ora della notifica: si applica l'art. 147 c.p.c. (dalle 7.00 alle 21.00dalle 7.00 alle 21.00)
Problematica di caselle PEC dismesse (senza avvisare) o piene:
notifica non perfezionata o da intendersi rifiutata?
PURTROPPO DA INTENDERSI NON PERFEZIONATANON PERFEZIONATA.
QUANDO SI PERFEZIONAQUANDO SI PERFEZIONA
LA NOTIFICA?LA NOTIFICA?
Avv.EdoardoFerraro
MovimentoForense
75. 1. In caso di allegati firmati in CAdESCAdES (.p7m):
I programmi di firma digitale (ArubaSign, Dike, ecc.) possono aprire
il file e verificare la regolarità della firma e la validità.
Possono, inoltre, aprire la busta crittografata e consentire la lettura
del file PDF firmato.
Vi sono poi utilità online per verificare gli allegati.
2. In caso di allegati firmati in PAdESPAdES (*_signed.pdf):
Il file sarà apribile semplicemente da Adobe Reader.
Per la verifica della firma, anche in questo caso meglio usare il
programma di firma digitale, come per i file firmati in CAdES.
(Adobe Reader deve essere impostato con i certificati di firma o
rischia di segnalare errori inesistenti).
HO RICEVUTO LA NOTIFICA:HO RICEVUTO LA NOTIFICA:
COME LEGGO GLI ALLEGATI?COME LEGGO GLI ALLEGATI?
Avv.EdoardoFerraro
MovimentoForense
76. La velocità (sia nell'invio che nella ricezione delle ricevute)
I costi: non vi è più alcun costo di notifica.
Risparmio di costi di copia autentica (sia in caso di copia di
atto presente nel fascicolo telematico, sia in caso di copia
scannerizzata di originale cartaceo, di cui ne serve solo una)
Maggior percentuale di successo (salvo per caselle piene o
dismesse)
Immediata certezza di esito positivo o negativo
Niente code in posta o all'UNEP
Possibile ad ogni ora (anche se, quando viene fatta dopo le
21.00 si intende fatta alle 7.00 del giorno successivo)
I VANTAGGI RISPETTO ALLAI VANTAGGI RISPETTO ALLA
NOTIFICA ORDINARIANOTIFICA ORDINARIA
Avv.EdoardoFerraro
MovimentoForense
77. Profili deontologici delloProfili deontologici dello
Studio Legale DigitaleStudio Legale Digitale
ADGI - Donne Giuriste Italia
Sezione di Pavia
Movimento Forense
Sezione di Milano
AVV. EDOARDO FERRARO
Consigliere Ordine degli Avvocati di Padova
Co-responsabile Dip. Giustizia Telematica MF
78. Una nuova professione forense: sviluppo in fasi
L’evoluzione della professione forense è conseguenza ovvia della
digitalizzazione della nostra vita.
Il processo non è diventato telematico perché hanno digitalizzato
gli atti e i documenti, ma semplicemente perché quegli atti e quei
documenti sono oggi originali digitali, e il processo si è adattato
alla realtà.
STUDIO LEGALE EVOLUTOSTUDIO LEGALE EVOLUTO
E DEONTOLOGIAE DEONTOLOGIA
Avv.EdoardoFerraro
MovimentoForense
79. Il Giurista nell’era digitale: chi è?
“La tecnologia non è più appannaggio esclusivo di scienziati,
ingegneri e addetti ai lavori, ma è entrata nelle case, negli uffici,
negli studi professionali e la portata rivoluzionaria di questa
irruzione appare riflettersi inevitabilmente nel campo del diritto,
ponendo nuove sfide al giurista”;
“per queste ragioni, non può più considerarsi tale chi si ostini a non
volersi occupare dell’informatica, a rifiutare di capire come e
quanto possa servire a migliorare la qualità della vita, a non
cercare di vederne le applicazioni professionali”;
“Un avvocato che si rifiutasse di compiere questo sforzo si
porrebbe allo stesso livello di chi volesse comprendere il diritto
vigente senza saper essere uomo del suo tempo”.
Prof. Renato Borruso (1928 - 2014), Pres. Agg. Onorario Corte di Cassazione
“L’Informatica negli studi legali e nel processo civile”
pubblicazione dell'Unione Triveneta Avvocati
STUDIO LEGALE EVOLUTOSTUDIO LEGALE EVOLUTO
E DEONTOLOGIAE DEONTOLOGIA
Avv.EdoardoFerraro
MovimentoForense
80. … e infatti la Cassazione…
Cassazione Civile, Ord. Sez. 6, N. 22320 del 2017
“l'autorizzazione all'impiego della notifica col mezzo telematico
implica intuitivamente (ma di necessità) l'onere che il suo destinatario
[…] si doti degli strumenti minimali per leggere una notifica che quei
requisiti rispetti: altrimenti pervenendosi alla bizantina o assurda
conclusione che sarebbe lecito per il notificante eseguire un'attività
completamente inutile o la cui funzionalità od utilità sarebbero
rimesse alla mera condiscendenza o buona volontà o discrezionalità
del destinatario, ciò che contraddice ogni principio processuale,
prima che lo stesso buon senso”;
“la normativa sulle notifiche telematiche [...] costituisce la mera
evoluzione della disciplina delle notificazioni tradizionali ed il suo
adeguamento al mutato contesto tecnologico ed alle relative
esigenze legate al contesto di operatività del professionista legale”.
STUDIO LEGALE EVOLUTOSTUDIO LEGALE EVOLUTO
E DEONTOLOGIAE DEONTOLOGIA
Avv.EdoardoFerraro
MovimentoForense
81. … o detto in modo brutale…
Oggi, il Giurista
non informatizzato è
un giurista analfabetaanalfabeta.
Prof. Ugo Pagallo
Docente di Filosofa del Diritto e Informatica Giuridica
presso l’Università degli Studi di Torino
STUDIO LEGALE EVOLUTOSTUDIO LEGALE EVOLUTO
E DEONTOLOGIAE DEONTOLOGIA
Avv.EdoardoFerraro
MovimentoForense
82. Art. 12 - Dovere di diligenza
L’avvocato deve svolgere la propria attività con coscienza e
diligenza, assicurando la qualità della prestazione professionale.
Art. 26 - Adempimento del mandato
1. L’accettazione di un incarico professionale presuppone la
competenza a svolgerlo.
2. L’avvocato, in caso di incarichi che comportino anche
competenze diverse dalle proprie, deve prospettare al cliente e
alla parte assistita la necessità di integrare l’assistenza con altro
collega in possesso di dette competenze.
3. Costituisce violazione dei doveri professionali il mancato,
ritardato o negligente compimento di atti inerenti al mandato o
alla nomina, quando derivi da non scusabile e rilevante
trascuratezza degli interessi della parte assistita.
CODICE DEONTOLOGICOCODICE DEONTOLOGICO
FORENSEFORENSE
Avv.EdoardoFerraro
MovimentoForense
83. Principio (g) - competenza professionale:
L’avvocato non può fornire consulenza o rappresentare efficacemente
il cliente se non ha un’adeguata formazione professionale,
formazione che deve essere permanente come risposta ai rapidi
mutamenti del diritto e della pratica dell’avvocatura e del contesto
economico e tecnologico. Le norme professionali sottolineano che
l’avvocato non può accettare un incarico se non è competente nella
materia della controversia che è sottoposta alla sua attenzione.
CODICE DI DEONTOLOGIACODICE DI DEONTOLOGIA
AVVOCATI EUROPEI - CCBEAVVOCATI EUROPEI - CCBE
Avv.EdoardoFerraro
MovimentoForense
84. Le presente presentazione è aggiornata al momento della
sua pubblicazione.
Ciò nonostante, la natura stessa degli argomenti trattati
esclude la possibilità di controllare tutte le fonti esistenti e gli
autori non possono fornire alcuna garanzia in merito
all'affidabilità ed all'esattezza delle notizie riportate e
declinano pertanto ogni responsabilità per qualsiasi danno,
diretto, indiretto, incidentale e consequenziale legato all'uso,
proprio o improprio delle informazioni contenute in questo
vademecum, ivi inclusi, senza alcuna limitazione, la perdita
di profitto, l'interruzione di attività aziendale o professionale,
la perdita di programmi o altro tipo di dati ubicati sul sistema
informatico dell'utente o altro sistema, e ciò anche qualora
gli autori fossero stati espressamente messi al corrente della
possibilità del verificarsi di tali danni.
DISCLAIMERDISCLAIMER
Avv.EdoardoFerraro
MovimentoForense
85. ADGI - Donne Giuriste Italia
Sezione di Pavia
Movimento Forense
Sezione di Milano
K E E PK E E P
C A L MC A L M
A N DA N D
T R U S TT R U S T
I N Y O U R P CI N Y O U R P C
GRAZIE PER L'ATTENZIONEGRAZIE PER L'ATTENZIONE