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BROKER E SCUOLA
DINAMICHE DI UN RAPPORTO UTILE E NON ONEROSO
ANTONIO MARCELLINO
VITERBO, 4 LUGLIO 2014
BROKER e SCUOLA
1
IL BROKER
PROFILO GIURIDICO
L’attività degli intermediari di assicurazione e riassicurazione è definita
dall’art.106 del D.Lgs n. 209/2005 - Codice delle Assicurazioni Private
come
… l’attività che consiste nel presentare o proporre prodotti
assicurativi e riassicurativi o nel prestare assistenza e consulenza
finalizzata a tale attività e, se previsto dall’incarico intermediativo,
nella conclusione dei contratti ovvero nella collaborazione alla
gestione o all’esecuzione, segnatamente in caso di sinistri, dei
contratti stipulati.
2
IL BROKER
PROFILO GIURIDICO
DIFFERENZE TRA BROKER E AGENTE
E’ lo stesso Codice delle Assicurazioni a definire i ruoli dell’agente e del
Broker all’art. 109 2° Comma:
Nel registro sono iscritti in sezioni distinte:
A) GLI AGENTI DI ASSICURAZIONE, in qualità di intermediari
che agiscono in nome e per conto di una o più imprese di
assicurazione.
B) I MEDIATORI DI ASSICURAZIONE E RIASSICURAZIONE,
altresì denominati Broker, in qualità di intermediari che agiscono
su incarico del cliente e senza poteri di rappresentanza di imprese
di assicurazione o riassicurazione.
La figura del Broker è ulteriormente definita dal Regolamento
Isvap n. 5 del 16/10/2006.
3
IL BROKER
PROFILO GIURIDICO
Le condizioni d’accesso alla professione di Broker sono le seguenti:
1. Onorabilità: non deve aver riportato condanne penali né essere stato
assoggettato a procedure concorsuali.
2. Professionalità: L’intermediario deve essere in possesso dei requisiti di
professionalità derivanti dal superamento di apposito esame di
abilitazione e dallo svolgimento di corsi di aggiornamento ogni 12 mesi;
3. Autonomia: L’intermediario non deve avere vincoli di sorta con
Compagnie di Assicurazione. Di eventuali partecipazioni azionarie
incrociate nella misura superiore al 10% del capitale sociale devono
essere resi edotti i clienti in sede di informativa precontrattuale.
4. Garanzia: Il Broker ha l’obbligo, di stipulare polizza di RC professionale
per la copertura di eventuali danni causati ai clienti per errori derivanti da
imperizia, imprudenza o negligenza propria o dei propri collaboratori
nonché ad aderire al Fondo di Garanzia, che ha lo scopo di risarcire
assicurati e compagnie per danni causati dagli intermediari e non coperti
dalla polizza nella misura non superiore allo 0,50% delle provvigioni
annuali.
4
IL BROKER
PROFILO GIURIDICO
Codice deontologico
Nell'intento di qualificare ulteriormente il ruolo del Broker, di
tutelarne la professionalità e quindi di salvaguardare i diritti del
cliente, l'AIBA , oltre a far proprie le condizioni indicate dall'Albo,
si è data un "Codice Deontologico" al quale tutti gli associati sono
tenuti ad attenersi.
Secondo il Codice i Brokers aderenti all'Associazione devono
fondare la loro attività sui principi di professionalità, indipendenza
e trasparenza nei confronti della clientela, degli assicuratori e dei
propri colleghi.
5
IL BROKER
BROKER E RISCHIO SCOLASTICO
Il Broker, instaurando un rapporto con l’Istituzione Scolastica, deve
adempiere in maniera scrupolosa, a 5 obblighi procedurali specifici per
salvaguardare la dirigenza da una serie di rischi:
1. Individuare e analizzare i rischi in maniera completa ed esaustiva.
2. Elaborare una strategia di politica assicurativa che tenga conto delle
tecniche di trattamento del rischio (Riduzione attraverso
prevenzione/protezione, Eliminazione/Esternalizzazione, Trasferimento).
3. Consigliare procedure di gara efficaci, efficienti e a norma,
elaborando un capitolato che rispetti gli obblighi di imparzialità, efficacia
e trasparenza nell’interesse della P.A, dell’Utenza e degli offerenti.
4. Comparare le offerte con criteri matematici basati sul rischio reale e su
parametri oggettivi per individuare le max coperture dei rischi possibili.
5. Monitorare la gestione dei sinistri, intervenendo con atti di mediazione
in favore degli Assicurati e revisionare periodicamente i contratti in caso
di inefficacia anche parziale.
6
BROKER E SCUOLA
DINAMICHE DI UN RAPPORTO UTILE E NON ONEROSO
Il rapporto tra Broker e Pubblica Amministrazione è stato oggetto negli
ultimi anni di continui interventi di carattere normativo, giurisprudenziale,
regolamentare e dottrinale, a fronte dei quali è emersa la difficoltà di
individuare una chiara e condivisa linea d’indirizzo, sia per la complessità
degli aspetti di questo particolare rapporto contrattuale, che per la
molteplicità dei contributi sulla materia. In questo vivace dibattito
raramente è stata valutata con attenzione la tipicità del comparto
scolastico, le cui caratteristiche si discostano dalla maggior parte delle
Pubbliche Amministrazioni: l’aspetto dimensionale (grandi e piccole
amministrazioni pubbliche) e la correlata entità dei premi assicurativi
determinano, infatti, marcate differenze sulla normativa di riferimento per
l’acquisizione dei contratti, sulle procedure di gara da adottare e, a
discendere, sulle modalità di acquisizione dei consulenti tecnici
indipendenti (broker).
7
IL BROKER E LE GRANDI PP.AA.
DISINTERMEDIAZIONE AGENZIALE E CONSEGUIMENTO DI
ECONOMIE DI SPESA
La complessità delle coperture richieste e l’entità dei premi generati dalle
grandi P.A. comportano un coinvolgimento diretto delle direzioni tecnico-
assuntive delle compagnie di assicurazione: in questi ambiti il broker è un
consulente istituzionalizzato, che assiste la pubblica amministrazione nella
gestione di tutte le problematiche attinenti ai contratti assicurativi, svolgendo
un’attività caratterizzata da un elevato contenuto tecnico-professionale.
Nell’ambito delle grandi amministrazioni pubbliche l’intervento del broker
nell’interesse esclusivo della P.A. legittima la compagnia di assicurazione
come controparte unica ed esclusiva della titolarità del rapporto assicurativo,
rendendo ridondante e superfluo il coinvolgimento della rete distributiva
agenziale; questa disintermediazione comporta per l’amministrazione i
seguenti vantaggi:
1. economie di spesa per effetto del differenziale di compenso previsto tra
le due categorie di intermediari (rete agenziale al 26% e broker al 13%),
come evidenziato dal grafico sottostante;
2. rapporti diretti tra contraente/assicurato e centri di responsabilità
direzionali della compagnia al fine di ottenere la massima tempestività ed
efficacia a tutela degli interessi assicurati.
8
IL BROKER E LE GRANDI PP.AA.
DISINTERMEDIAZIONE AGENZIALE E CONSEGUIMENTO DI ECONOMIE DI SPESA
9
BROKER E PP.AA.
PRESENZA DEL BROKER NEL MERCATO DELLA P.A.
ALERT!
NELLA SCUOLA LA PRESENZA DEL BROKER È APPENA ALL’11%
10
Agenti, 3%
Diretta con
la
compagnia,
3%
Broker,
94%
Enti Pubblici
(Scuole escluse)
Agenti, 89%
Diretta con
la
compagnia,
0%
Broker,
11%
Scuole Pubbliche
BROKER, PP.AA. E SCUOLE
SOGLIE DI PREMIO E OBBLIGO DI GARA
Tipologia di contraente
importo di gara per
assicurazione riferimento normativo
Grandi Amministrazioni
Pubbliche > 200.000,00 euro
Art. 124 CCP
Bando Pubblico
Enti Locali > 40.000,00 euro
Art. 125 comma 8 CCP
Cottimo Fiduciario
Istituzioni Scolastiche < 40.000,00 euro
Art. 125 comma 11 CCP
Affidamento diretto o informale
consultazione di mercato
11
La principale differenza tra grandi PP.AA. e Istituzioni Scolastiche è
rappresentata dall’ammontare dei premi posti a gara:
BROKER PP.AA. E SCUOLE
DIFFERENZE TRA GRANDI AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE E ISTITUZIONI
SCOLASTICHE
Quotazione, Standardizzazione, Intermediazione dell’agente
12
Quotazione ad hoc
Elementi dimensionali/
Sinistrosità/
Strategia commerciale
Ufficio Gare di
Direzione
Garanzie e tariffe
personalizzate
Quotazione
Standardizzata
Parametri Portafoglio /
Strategia Commerciale
Agenzie
Garanzie e tariffe
Massificate
Altre Amministrazioni
Scuole
Diseconomie, inefficacia coperture, aumento contenzioso, spreco risorse.
IL BROKER.
QUADRO DI SINTESI DELLE PRINCIPALI DIFFERENZE TRA GRANDI PP.AA.
E ISTITUZIONI SCOLASTICHE NEL RAPPORTO CON IL BROKER
GRANDI AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE ISTITUZIONI SCOLASTICHE
Ammontare dei premi intermediati > 200.000 euro < 40.000 euro
Ammontare Commissioni Broker annue <200.000 euro < 2.000 euro
Potere contrattuale con la compagnia Elevato Nessuno
Contrattualizzazione del rischio Contratti ad hoc per ciascun Ente Contratti standard
Tipologia di procedura Aperta Ristretta / Affidamento diretto
Intermediari presenti nel processo di
gara
Broker Agenti / Agenti + Broker
Concorrenzialità del mercato assicurativo Alta Scarsa
Incasso dei premi A cura del Broker A cura dell’Agente
Gestione dei sinistri Liquidatori di Compagnia A cura degli agenti
Compenso Broker Potenzialmente oneroso Non oneroso
Presenza del broker 95% 11%
Giurisprudenza in merito al rapporto Corposa e contrastante Assente
13
LA SCELTA DEL BROKER
MODALITÀ DI AFFIDAMENTO DELL’INCARICO
Il quadro normativo di riferimento per la procedura da adottare nella selezione del
broker è il seguente:
Art. 125, comma 11 del D.Lgs. 163/2006 Codice dei Contratti Pubblici (CCP)
che prevede che “Il responsabile del procedimento della stazione appaltante, per
importi fino a 40.000 euro, nel rispetto dei principi di trasparenza, dopo una
informale indagine di mercato, può scegliere, in modo motivato, tra i soggetti
idonei presenti sul mercato, quello a cui affidare l’incarico in modo diretto”.
Art. 34 D.I. 44/2001 “Per servizi o forniture fino a 2.000 euro (o maggiore soglia
preventivamente fissata dal CdI) è consentito l’affidamento diretto da parte del
responsabile del procedimento.”
14
LA SCELTA DEL BROKER
MODALITÀ DI AFFIDAMENTO DELL’INCARICO
La Dirigenza Scolastica può pertanto ricorrere all’affidamento diretto dell’incarico
di brokeraggio, in quanto l’ammontare delle commissioni percepite dal broker si
attesta al di sotto di entrambe le soglie previste dalla normativa di riferimento.
Anche la lettura più restrittiva e conservativa del solo art. 125 comma 11 del CCP
impone al responsabile del procedimento non la “gara broker”, ma la necessità di
procedere ad un affidamento diretto all’esito di un percorso razionale, il cui
svolgimento è illustrato dalla lettera della norma appena citata;
l’art 125 CCP fa esplicito riferimento:
• a principi di trasparenza;
• alla necessità di effettuare una informale indagine di mercato;
• alla circostanza della idoneità dei soggetti presenti sul mercato;
• alla necessità di motivazione della decisione.
15
LA SCELTA DEL BROKER
MODALITÀ DI AFFIDAMENTO DELL’INCARICO
L’informale consultazione di mercato dovrà in ogni caso essere basata sui criteri che
possano rappresentare dei validi indicatori per la selezione del consulente più
qualificato in relazione alle caratteristiche del comparto scolastico:
• anni di esperienza documentabile nel settore scolastico;
• numero di amministrazioni scolastiche gestite;
• numero di responsabili dell’intermediazione assicurativa;
• numero di amministrazioni scolastiche assistite in gara (con identificativo CIG);
• struttura operativa adeguata alle necessità della scuola e dell’utenza;
• adozione di criteri matematici nella valutazione delle offerte (stabiliti dall’art. 283
DPR 207/2012 Allegato P);
• numero di voci sulle quali avviene la comparazione tecnica delle offerte;
• adozione di parametri oggettivi di valutazione dei danni (IP, danno denti, danno
estetico);
• numero di interventi di consulenza e di conciliazione (assistenza sinistri, struttura
dedicata).
16
LA SCELTA DEL BROKER.
IDONEITÀ DEI SOGGETTI.
CONTROLLI PREVENTIVI A CURA DEL RUP
Un’ulteriore precisazione dell’art. 125 del CCP è quella relativa all’idoneità dei
soggetti presenti sul mercato…
17
Esperienza e
capacità prof.le
Affidabilità
tecnica del
processo
Autonomia e
terzietà
VERIFICHE N° clienti / n° Gare
seguite / anni di
esperienza nel
settore Scuola /
struttura operativa
Processi /
Capitolato
Speciale / Criteri
Matematici
Estratto Camerale
/ Bilanci
INFORMAZIONI Focus aziendale /
adeguatezza della
struttura /
Impugnabilità /
Sussistenza di
profili penali ex
artt.533/533bis
c.p.
Rapporti societari
/ Fatturato relativo
al comparto
scuola
LA SCELTA DEL BROKER
UN CRITERIO INUTILE: IL COSTO DEL BROKER
Tra i requisiti sopraindicati non può comparire il costo del broker, perché l’entità
della commissione percepita dal consulente non può determinare in alcun modo
un incremento di costo per l’Amministrazione Scolastica, andando ad incidere
esclusivamente sulla provvigione spettante alla rete agenziale delle compagnie di
assicurazione.
A maggior chiarimento di questo concetto simuliamo la dinamica di acquisto di una
polizza da parte di un’Istituzione Scolastica in tre diversi scenari:
• acquisto intermediato dalla sola agenzia;
• acquisto intermediato dall’agenzia e da un broker che opera al 3%;
• acquisto intermediato dall’agenzia e da un broker che opera al 14%;
18
LA SCELTA DEL BROKER
NON ONEROSITÀ DELL’INCARICO
ANIA (Associazione Nazionale Imprese di Assicurazione) in sede di
Audizione AVCP 19/09/2012 Questioni interpretative concernenti
l’affidamento dei servizi d’intermediazione assicurativa:
“[…] Sotto il profilo del costo del ricorso al broker, riteniamo che,
finché vengano seguiti gli usi negoziali (riconosciuti anche dalla
giurisprudenza) secondo i quali la provvigione predeterminata
dall’impresa nel quadro dei caricamenti è ripartita tra l’agente e il
broker, l’intervento del broker medesimo non incida in termini di
aggravio sul costo dell’appalto.[…]”
20
LA SCELTA DEL BROKER
NON ONEROSITÀ DELL’INCARICO
Ulteriore conferma
sentenza n. 179/2008 della Corte dei Conti
“[…]l’entità della provvigione riconosciuta dalle compagnie ai broker, è
stata infatti compensata dal mancato versamento pro-quota della
provvigione agli agenti assicurativi. Di talché non costituirebbe un ricarico
sul premio assicurativo, più di quanto lo sia la provvigione dovuta agli
agenti assicurativi… deve assumersi che l’importo delle provvigioni
spettanti al broker non fosse riversato dalla compagnia assicuratrice sui
premi… i compiti specialistici svolti dal broker non rientravano nelle
normali mansioni amministrative espletabili dai funzionari dell’ente, in
quanto si trattava di attività complessa che richiedeva alta professionalità
specifica di cui non disponeva l’ente e i cui costi sono stati nel caso di
specie risparmiati… Anche per tale via, è dunque da escludere una
specifica onerosità del contratto, legata alla presenza del broker.[…]”
21
LA SCELTA DEL BROKER
IL CRITERIO CORRETTO: CAPACITÀ TECNICHE DI CONSULENZA
l’Autorità per la Vigilanza dei Contratti Pubblici nella Determinazione n. 2 del 13
marzo 2013 dell’AVCP ha precisato che:
”l’attività del broker tende sempre più a non esaurirsi nella mera
individuazione della controparte assicurativa, ma a qualificarsi alla
stregua di una collaborazione di ampio respiro con
l’amministrazione, tesa alla prevenzione ed alla gestione dei
rischi. In questo senso, sembra opportuno che le stazioni
appaltanti, nella ricerca del broker, valorizzino in modo
adeguato le capacità tecniche di consulenza a scapito della
pura intermediazione”;
22
LA SCELTA DEL BROKER
CONCLUSIONI
1. La scelta del Broker nella scuola può essere lecitamente compiuta per affidamento
diretto, perché le norme lo consentono espressamente. L’autorevole giurisprudenza
sul tema è relativa alla fattispecie del rapporto tra broker e grandi pubbliche
amministrazioni, che ha caratteristiche diverse rispetto al comparto scolastico.
2. Nella scelta del proprio consulente assicurativo la Dirigenza Scolastica dovrà
privilegiare l’aspetto consulenziale e tecnico della prestazione professionale
dell’intermediario rispetto a quello della remunerazione, in quanto il livello di
commissioni del broker non potrà determinare in alcun modo un differenziale di costo
per l’Amministrazione.
3. La scelta dovrà tener conto della necessaria indipendenza del Broker dalle
Compagnie/Agenzie offerenti. La esibizione di estratti camerali e bilanci della società,
già in fase di iscrizione all’albo dei fornitori, potranno evidenziare eventuali anomalie
a fronte delle quali l’Amministrazione procederà con apposita esclusione preventiva.
4. L’eventuale consultazione di mercato presuppone una verifica scrupolosa sulla
professionalità e sull’esperienza del broker in base alla specializzazione sul comparto
scuola ed in base alla sua capacità di documentare questa esperienza, anche
attraverso l’analisi dei processi aziendali e dei supporti tecnico-matematici adottati
per la comparazione delle offerte pervenute.
23
OPPORTUNITÀ BROKER
GARE MATEMATICHE = POTENZIAMENTO DELLE GARANZIE
L’ingresso dei broker nel mercato scolastico ha determinato, in 5 anni di
attività, l’adeguamento di molteplici garanzie con conseguente riduzione
del contenzioso tra famiglie e Amministrazione:
1. adeguamento dei massimali I.P. nella microinvalidità (da 250
euro a punto agli attuali 1500);
2. adozione della tabella ANDI e anticipazione spese
ricostruttive future per danno ai denti (circa 1200 euro di
incremento per la risarcibilità di un singolo dente);
3. danno estetico passato da semplice ed inutile rimborso spese
ad indennità forfetaria (da 0 a 130.000 c.a).
4. Tolleranza tra Alunni iscritti e paganti passata dal 5 al 10%.
24
OPPORTUNITÀ BROKER
LE RAGIONI DI UNA SCELTA RAZIONALE
Il Broker…
1. Agisce in veste di Consulente della P.A e non vende prodotti assicurativi,
connotandosi in tal modo come soggetto neutrale rispetto ad Agenzie e
Compagnie (che perseguono interessi divergenti dal cliente).
2. Ha interessi convergenti con il DS e con la P.A. nel perseguire i
medesimi obiettivi:
• Migliorare le coperture assicurative;
• Ridurre il contenzioso con Famiglie;
• Adottare un processo di gara inattaccabile sotto il profilo
Tecnico/Legale ed Amministrativo.
3. Per raggiungere questi obiettivi si avvale di competenze specifiche
tecnico/assicurative di cui i DS, il MIUR e l’Avv. dello Stato sono
naturalmente sprovvisti.
4. L’attività svolta è a titolo non oneroso per la P.A e per l’Utenza sino a
prova contraria!
25
OPPORTUNITÀ BROKER
LE RAGIONI DI UNA SCELTA RAZIONALE
1. Perché è utile ed opportuno
2. Perché è lecito
3. Perché non comporta costi e non necessita di gara per
l’affidamento. Corte Conti sez. prima giurisdizione centrale
sent. 179/2008 – Avv. Di Stato di Milano parere CS7739 del
28/11/2011 (E’ Consentito l’affidamento diretto per commissioni
sotto soglia ex art. 34 D.I. 44/2001)
26
FINE
IL BROKER

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broker e scuola: dinamiche di un rapporto utile e non oneroso

  • 1. BROKER E SCUOLA DINAMICHE DI UN RAPPORTO UTILE E NON ONEROSO ANTONIO MARCELLINO VITERBO, 4 LUGLIO 2014 BROKER e SCUOLA 1
  • 2. IL BROKER PROFILO GIURIDICO L’attività degli intermediari di assicurazione e riassicurazione è definita dall’art.106 del D.Lgs n. 209/2005 - Codice delle Assicurazioni Private come … l’attività che consiste nel presentare o proporre prodotti assicurativi e riassicurativi o nel prestare assistenza e consulenza finalizzata a tale attività e, se previsto dall’incarico intermediativo, nella conclusione dei contratti ovvero nella collaborazione alla gestione o all’esecuzione, segnatamente in caso di sinistri, dei contratti stipulati. 2
  • 3. IL BROKER PROFILO GIURIDICO DIFFERENZE TRA BROKER E AGENTE E’ lo stesso Codice delle Assicurazioni a definire i ruoli dell’agente e del Broker all’art. 109 2° Comma: Nel registro sono iscritti in sezioni distinte: A) GLI AGENTI DI ASSICURAZIONE, in qualità di intermediari che agiscono in nome e per conto di una o più imprese di assicurazione. B) I MEDIATORI DI ASSICURAZIONE E RIASSICURAZIONE, altresì denominati Broker, in qualità di intermediari che agiscono su incarico del cliente e senza poteri di rappresentanza di imprese di assicurazione o riassicurazione. La figura del Broker è ulteriormente definita dal Regolamento Isvap n. 5 del 16/10/2006. 3
  • 4. IL BROKER PROFILO GIURIDICO Le condizioni d’accesso alla professione di Broker sono le seguenti: 1. Onorabilità: non deve aver riportato condanne penali né essere stato assoggettato a procedure concorsuali. 2. Professionalità: L’intermediario deve essere in possesso dei requisiti di professionalità derivanti dal superamento di apposito esame di abilitazione e dallo svolgimento di corsi di aggiornamento ogni 12 mesi; 3. Autonomia: L’intermediario non deve avere vincoli di sorta con Compagnie di Assicurazione. Di eventuali partecipazioni azionarie incrociate nella misura superiore al 10% del capitale sociale devono essere resi edotti i clienti in sede di informativa precontrattuale. 4. Garanzia: Il Broker ha l’obbligo, di stipulare polizza di RC professionale per la copertura di eventuali danni causati ai clienti per errori derivanti da imperizia, imprudenza o negligenza propria o dei propri collaboratori nonché ad aderire al Fondo di Garanzia, che ha lo scopo di risarcire assicurati e compagnie per danni causati dagli intermediari e non coperti dalla polizza nella misura non superiore allo 0,50% delle provvigioni annuali. 4
  • 5. IL BROKER PROFILO GIURIDICO Codice deontologico Nell'intento di qualificare ulteriormente il ruolo del Broker, di tutelarne la professionalità e quindi di salvaguardare i diritti del cliente, l'AIBA , oltre a far proprie le condizioni indicate dall'Albo, si è data un "Codice Deontologico" al quale tutti gli associati sono tenuti ad attenersi. Secondo il Codice i Brokers aderenti all'Associazione devono fondare la loro attività sui principi di professionalità, indipendenza e trasparenza nei confronti della clientela, degli assicuratori e dei propri colleghi. 5
  • 6. IL BROKER BROKER E RISCHIO SCOLASTICO Il Broker, instaurando un rapporto con l’Istituzione Scolastica, deve adempiere in maniera scrupolosa, a 5 obblighi procedurali specifici per salvaguardare la dirigenza da una serie di rischi: 1. Individuare e analizzare i rischi in maniera completa ed esaustiva. 2. Elaborare una strategia di politica assicurativa che tenga conto delle tecniche di trattamento del rischio (Riduzione attraverso prevenzione/protezione, Eliminazione/Esternalizzazione, Trasferimento). 3. Consigliare procedure di gara efficaci, efficienti e a norma, elaborando un capitolato che rispetti gli obblighi di imparzialità, efficacia e trasparenza nell’interesse della P.A, dell’Utenza e degli offerenti. 4. Comparare le offerte con criteri matematici basati sul rischio reale e su parametri oggettivi per individuare le max coperture dei rischi possibili. 5. Monitorare la gestione dei sinistri, intervenendo con atti di mediazione in favore degli Assicurati e revisionare periodicamente i contratti in caso di inefficacia anche parziale. 6
  • 7. BROKER E SCUOLA DINAMICHE DI UN RAPPORTO UTILE E NON ONEROSO Il rapporto tra Broker e Pubblica Amministrazione è stato oggetto negli ultimi anni di continui interventi di carattere normativo, giurisprudenziale, regolamentare e dottrinale, a fronte dei quali è emersa la difficoltà di individuare una chiara e condivisa linea d’indirizzo, sia per la complessità degli aspetti di questo particolare rapporto contrattuale, che per la molteplicità dei contributi sulla materia. In questo vivace dibattito raramente è stata valutata con attenzione la tipicità del comparto scolastico, le cui caratteristiche si discostano dalla maggior parte delle Pubbliche Amministrazioni: l’aspetto dimensionale (grandi e piccole amministrazioni pubbliche) e la correlata entità dei premi assicurativi determinano, infatti, marcate differenze sulla normativa di riferimento per l’acquisizione dei contratti, sulle procedure di gara da adottare e, a discendere, sulle modalità di acquisizione dei consulenti tecnici indipendenti (broker). 7
  • 8. IL BROKER E LE GRANDI PP.AA. DISINTERMEDIAZIONE AGENZIALE E CONSEGUIMENTO DI ECONOMIE DI SPESA La complessità delle coperture richieste e l’entità dei premi generati dalle grandi P.A. comportano un coinvolgimento diretto delle direzioni tecnico- assuntive delle compagnie di assicurazione: in questi ambiti il broker è un consulente istituzionalizzato, che assiste la pubblica amministrazione nella gestione di tutte le problematiche attinenti ai contratti assicurativi, svolgendo un’attività caratterizzata da un elevato contenuto tecnico-professionale. Nell’ambito delle grandi amministrazioni pubbliche l’intervento del broker nell’interesse esclusivo della P.A. legittima la compagnia di assicurazione come controparte unica ed esclusiva della titolarità del rapporto assicurativo, rendendo ridondante e superfluo il coinvolgimento della rete distributiva agenziale; questa disintermediazione comporta per l’amministrazione i seguenti vantaggi: 1. economie di spesa per effetto del differenziale di compenso previsto tra le due categorie di intermediari (rete agenziale al 26% e broker al 13%), come evidenziato dal grafico sottostante; 2. rapporti diretti tra contraente/assicurato e centri di responsabilità direzionali della compagnia al fine di ottenere la massima tempestività ed efficacia a tutela degli interessi assicurati. 8
  • 9. IL BROKER E LE GRANDI PP.AA. DISINTERMEDIAZIONE AGENZIALE E CONSEGUIMENTO DI ECONOMIE DI SPESA 9
  • 10. BROKER E PP.AA. PRESENZA DEL BROKER NEL MERCATO DELLA P.A. ALERT! NELLA SCUOLA LA PRESENZA DEL BROKER È APPENA ALL’11% 10 Agenti, 3% Diretta con la compagnia, 3% Broker, 94% Enti Pubblici (Scuole escluse) Agenti, 89% Diretta con la compagnia, 0% Broker, 11% Scuole Pubbliche
  • 11. BROKER, PP.AA. E SCUOLE SOGLIE DI PREMIO E OBBLIGO DI GARA Tipologia di contraente importo di gara per assicurazione riferimento normativo Grandi Amministrazioni Pubbliche > 200.000,00 euro Art. 124 CCP Bando Pubblico Enti Locali > 40.000,00 euro Art. 125 comma 8 CCP Cottimo Fiduciario Istituzioni Scolastiche < 40.000,00 euro Art. 125 comma 11 CCP Affidamento diretto o informale consultazione di mercato 11 La principale differenza tra grandi PP.AA. e Istituzioni Scolastiche è rappresentata dall’ammontare dei premi posti a gara:
  • 12. BROKER PP.AA. E SCUOLE DIFFERENZE TRA GRANDI AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE E ISTITUZIONI SCOLASTICHE Quotazione, Standardizzazione, Intermediazione dell’agente 12 Quotazione ad hoc Elementi dimensionali/ Sinistrosità/ Strategia commerciale Ufficio Gare di Direzione Garanzie e tariffe personalizzate Quotazione Standardizzata Parametri Portafoglio / Strategia Commerciale Agenzie Garanzie e tariffe Massificate Altre Amministrazioni Scuole Diseconomie, inefficacia coperture, aumento contenzioso, spreco risorse.
  • 13. IL BROKER. QUADRO DI SINTESI DELLE PRINCIPALI DIFFERENZE TRA GRANDI PP.AA. E ISTITUZIONI SCOLASTICHE NEL RAPPORTO CON IL BROKER GRANDI AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE ISTITUZIONI SCOLASTICHE Ammontare dei premi intermediati > 200.000 euro < 40.000 euro Ammontare Commissioni Broker annue <200.000 euro < 2.000 euro Potere contrattuale con la compagnia Elevato Nessuno Contrattualizzazione del rischio Contratti ad hoc per ciascun Ente Contratti standard Tipologia di procedura Aperta Ristretta / Affidamento diretto Intermediari presenti nel processo di gara Broker Agenti / Agenti + Broker Concorrenzialità del mercato assicurativo Alta Scarsa Incasso dei premi A cura del Broker A cura dell’Agente Gestione dei sinistri Liquidatori di Compagnia A cura degli agenti Compenso Broker Potenzialmente oneroso Non oneroso Presenza del broker 95% 11% Giurisprudenza in merito al rapporto Corposa e contrastante Assente 13
  • 14. LA SCELTA DEL BROKER MODALITÀ DI AFFIDAMENTO DELL’INCARICO Il quadro normativo di riferimento per la procedura da adottare nella selezione del broker è il seguente: Art. 125, comma 11 del D.Lgs. 163/2006 Codice dei Contratti Pubblici (CCP) che prevede che “Il responsabile del procedimento della stazione appaltante, per importi fino a 40.000 euro, nel rispetto dei principi di trasparenza, dopo una informale indagine di mercato, può scegliere, in modo motivato, tra i soggetti idonei presenti sul mercato, quello a cui affidare l’incarico in modo diretto”. Art. 34 D.I. 44/2001 “Per servizi o forniture fino a 2.000 euro (o maggiore soglia preventivamente fissata dal CdI) è consentito l’affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento.” 14
  • 15. LA SCELTA DEL BROKER MODALITÀ DI AFFIDAMENTO DELL’INCARICO La Dirigenza Scolastica può pertanto ricorrere all’affidamento diretto dell’incarico di brokeraggio, in quanto l’ammontare delle commissioni percepite dal broker si attesta al di sotto di entrambe le soglie previste dalla normativa di riferimento. Anche la lettura più restrittiva e conservativa del solo art. 125 comma 11 del CCP impone al responsabile del procedimento non la “gara broker”, ma la necessità di procedere ad un affidamento diretto all’esito di un percorso razionale, il cui svolgimento è illustrato dalla lettera della norma appena citata; l’art 125 CCP fa esplicito riferimento: • a principi di trasparenza; • alla necessità di effettuare una informale indagine di mercato; • alla circostanza della idoneità dei soggetti presenti sul mercato; • alla necessità di motivazione della decisione. 15
  • 16. LA SCELTA DEL BROKER MODALITÀ DI AFFIDAMENTO DELL’INCARICO L’informale consultazione di mercato dovrà in ogni caso essere basata sui criteri che possano rappresentare dei validi indicatori per la selezione del consulente più qualificato in relazione alle caratteristiche del comparto scolastico: • anni di esperienza documentabile nel settore scolastico; • numero di amministrazioni scolastiche gestite; • numero di responsabili dell’intermediazione assicurativa; • numero di amministrazioni scolastiche assistite in gara (con identificativo CIG); • struttura operativa adeguata alle necessità della scuola e dell’utenza; • adozione di criteri matematici nella valutazione delle offerte (stabiliti dall’art. 283 DPR 207/2012 Allegato P); • numero di voci sulle quali avviene la comparazione tecnica delle offerte; • adozione di parametri oggettivi di valutazione dei danni (IP, danno denti, danno estetico); • numero di interventi di consulenza e di conciliazione (assistenza sinistri, struttura dedicata). 16
  • 17. LA SCELTA DEL BROKER. IDONEITÀ DEI SOGGETTI. CONTROLLI PREVENTIVI A CURA DEL RUP Un’ulteriore precisazione dell’art. 125 del CCP è quella relativa all’idoneità dei soggetti presenti sul mercato… 17 Esperienza e capacità prof.le Affidabilità tecnica del processo Autonomia e terzietà VERIFICHE N° clienti / n° Gare seguite / anni di esperienza nel settore Scuola / struttura operativa Processi / Capitolato Speciale / Criteri Matematici Estratto Camerale / Bilanci INFORMAZIONI Focus aziendale / adeguatezza della struttura / Impugnabilità / Sussistenza di profili penali ex artt.533/533bis c.p. Rapporti societari / Fatturato relativo al comparto scuola
  • 18. LA SCELTA DEL BROKER UN CRITERIO INUTILE: IL COSTO DEL BROKER Tra i requisiti sopraindicati non può comparire il costo del broker, perché l’entità della commissione percepita dal consulente non può determinare in alcun modo un incremento di costo per l’Amministrazione Scolastica, andando ad incidere esclusivamente sulla provvigione spettante alla rete agenziale delle compagnie di assicurazione. A maggior chiarimento di questo concetto simuliamo la dinamica di acquisto di una polizza da parte di un’Istituzione Scolastica in tre diversi scenari: • acquisto intermediato dalla sola agenzia; • acquisto intermediato dall’agenzia e da un broker che opera al 3%; • acquisto intermediato dall’agenzia e da un broker che opera al 14%; 18
  • 19.
  • 20. LA SCELTA DEL BROKER NON ONEROSITÀ DELL’INCARICO ANIA (Associazione Nazionale Imprese di Assicurazione) in sede di Audizione AVCP 19/09/2012 Questioni interpretative concernenti l’affidamento dei servizi d’intermediazione assicurativa: “[…] Sotto il profilo del costo del ricorso al broker, riteniamo che, finché vengano seguiti gli usi negoziali (riconosciuti anche dalla giurisprudenza) secondo i quali la provvigione predeterminata dall’impresa nel quadro dei caricamenti è ripartita tra l’agente e il broker, l’intervento del broker medesimo non incida in termini di aggravio sul costo dell’appalto.[…]” 20
  • 21. LA SCELTA DEL BROKER NON ONEROSITÀ DELL’INCARICO Ulteriore conferma sentenza n. 179/2008 della Corte dei Conti “[…]l’entità della provvigione riconosciuta dalle compagnie ai broker, è stata infatti compensata dal mancato versamento pro-quota della provvigione agli agenti assicurativi. Di talché non costituirebbe un ricarico sul premio assicurativo, più di quanto lo sia la provvigione dovuta agli agenti assicurativi… deve assumersi che l’importo delle provvigioni spettanti al broker non fosse riversato dalla compagnia assicuratrice sui premi… i compiti specialistici svolti dal broker non rientravano nelle normali mansioni amministrative espletabili dai funzionari dell’ente, in quanto si trattava di attività complessa che richiedeva alta professionalità specifica di cui non disponeva l’ente e i cui costi sono stati nel caso di specie risparmiati… Anche per tale via, è dunque da escludere una specifica onerosità del contratto, legata alla presenza del broker.[…]” 21
  • 22. LA SCELTA DEL BROKER IL CRITERIO CORRETTO: CAPACITÀ TECNICHE DI CONSULENZA l’Autorità per la Vigilanza dei Contratti Pubblici nella Determinazione n. 2 del 13 marzo 2013 dell’AVCP ha precisato che: ”l’attività del broker tende sempre più a non esaurirsi nella mera individuazione della controparte assicurativa, ma a qualificarsi alla stregua di una collaborazione di ampio respiro con l’amministrazione, tesa alla prevenzione ed alla gestione dei rischi. In questo senso, sembra opportuno che le stazioni appaltanti, nella ricerca del broker, valorizzino in modo adeguato le capacità tecniche di consulenza a scapito della pura intermediazione”; 22
  • 23. LA SCELTA DEL BROKER CONCLUSIONI 1. La scelta del Broker nella scuola può essere lecitamente compiuta per affidamento diretto, perché le norme lo consentono espressamente. L’autorevole giurisprudenza sul tema è relativa alla fattispecie del rapporto tra broker e grandi pubbliche amministrazioni, che ha caratteristiche diverse rispetto al comparto scolastico. 2. Nella scelta del proprio consulente assicurativo la Dirigenza Scolastica dovrà privilegiare l’aspetto consulenziale e tecnico della prestazione professionale dell’intermediario rispetto a quello della remunerazione, in quanto il livello di commissioni del broker non potrà determinare in alcun modo un differenziale di costo per l’Amministrazione. 3. La scelta dovrà tener conto della necessaria indipendenza del Broker dalle Compagnie/Agenzie offerenti. La esibizione di estratti camerali e bilanci della società, già in fase di iscrizione all’albo dei fornitori, potranno evidenziare eventuali anomalie a fronte delle quali l’Amministrazione procederà con apposita esclusione preventiva. 4. L’eventuale consultazione di mercato presuppone una verifica scrupolosa sulla professionalità e sull’esperienza del broker in base alla specializzazione sul comparto scuola ed in base alla sua capacità di documentare questa esperienza, anche attraverso l’analisi dei processi aziendali e dei supporti tecnico-matematici adottati per la comparazione delle offerte pervenute. 23
  • 24. OPPORTUNITÀ BROKER GARE MATEMATICHE = POTENZIAMENTO DELLE GARANZIE L’ingresso dei broker nel mercato scolastico ha determinato, in 5 anni di attività, l’adeguamento di molteplici garanzie con conseguente riduzione del contenzioso tra famiglie e Amministrazione: 1. adeguamento dei massimali I.P. nella microinvalidità (da 250 euro a punto agli attuali 1500); 2. adozione della tabella ANDI e anticipazione spese ricostruttive future per danno ai denti (circa 1200 euro di incremento per la risarcibilità di un singolo dente); 3. danno estetico passato da semplice ed inutile rimborso spese ad indennità forfetaria (da 0 a 130.000 c.a). 4. Tolleranza tra Alunni iscritti e paganti passata dal 5 al 10%. 24
  • 25. OPPORTUNITÀ BROKER LE RAGIONI DI UNA SCELTA RAZIONALE Il Broker… 1. Agisce in veste di Consulente della P.A e non vende prodotti assicurativi, connotandosi in tal modo come soggetto neutrale rispetto ad Agenzie e Compagnie (che perseguono interessi divergenti dal cliente). 2. Ha interessi convergenti con il DS e con la P.A. nel perseguire i medesimi obiettivi: • Migliorare le coperture assicurative; • Ridurre il contenzioso con Famiglie; • Adottare un processo di gara inattaccabile sotto il profilo Tecnico/Legale ed Amministrativo. 3. Per raggiungere questi obiettivi si avvale di competenze specifiche tecnico/assicurative di cui i DS, il MIUR e l’Avv. dello Stato sono naturalmente sprovvisti. 4. L’attività svolta è a titolo non oneroso per la P.A e per l’Utenza sino a prova contraria! 25
  • 26. OPPORTUNITÀ BROKER LE RAGIONI DI UNA SCELTA RAZIONALE 1. Perché è utile ed opportuno 2. Perché è lecito 3. Perché non comporta costi e non necessita di gara per l’affidamento. Corte Conti sez. prima giurisdizione centrale sent. 179/2008 – Avv. Di Stato di Milano parere CS7739 del 28/11/2011 (E’ Consentito l’affidamento diretto per commissioni sotto soglia ex art. 34 D.I. 44/2001) 26

Notas do Editor

  1. Entrare nel caso di scuola Ozieri IC1.
  2. Quotazione del rischio La quotazione dei rischi per le Amministrazioni Pubbliche avviene in genere mediante quotazione ad hoc, interpolando elementi dimensionali e sinistrosità pregressa; le quotazioni migliori vengono riservate agli Enti/Amministrazioni più grandi e più virtuosi, con l’applicazione di sconti variabili secondo la strategia commerciale contingente. Non esiste una tariffazione standardizzata, valida per tutte le amministrazioni di una certa tipologia: la quotazione viene effettuata caso per caso dall’Ufficio Gare ed in ragione di ciò Amministrazioni Pubbliche con caratteristiche simili possono ricevere trattamenti diversi dalle compagnie. Al contrario nel comparto scolastico, data la frammentazione del settore (più di 9.000 scuole) e l’entità del premio medio (inferiore a Euro 15.000), il sistema è improntato alla massima standardizzazione delle tariffe, derivata dalla prassi consolidata degli assuntori tecnici delle compagnie di assimilare il settore scuola alla clientela retail. Le tariffe sono predeterminate secondo parametri standard e le scuole non possono in alcun modo incidere su garanzie e premio; accade così che scuole molto diverse per grado d’istruzione, per profilo di rischio o per sinistrosità pregressa vengano uniformate in termini di tariffazione del premio e di costruzione delle garanzie con notevole spreco in termini di risorse ed efficacia: è questo il prodotto che viene sistematicamente distribuito dalla rete agenziale delle compagnie assicurative, ma non è questo il prodotto più adatto alle esigenze della scuola. Standardizzazione Garanzie e premi Come anticipato una delle anomalie del settore scolastico è l’equiparazione, sotto il profilo tecnico assuntivo, delle scuole ai clienti privati: i prodotti sono confezionati a pacchetto e commercializzati nei canali distributivi ordinari come prodotti per la casa o per l’auto: la linea di confine con la sollecitazione indebita dell’offerente in violazione degli artt. 353 e 353 bis del Codice Penale è molto sottile e l’anomalia è evidente perché nessuna Amministrazione Pubblica – al di fuori del comparto scolastico - procede all’acquisto di un qualsiasi servizio secondo queste modalità. Tuttavia, prescindendo da eventuali profili d’illegittimità, la conseguenza sostanziale più rilevante, il danno maggiore che Scuola e Utenza traggono da questa prassi commerciale è la perdita di efficacia degli importi di premio pagati dalla Scuola su garanzie generiche, ridondanti e totalmente inutili in relazione alla fattispecie concreta di rischio della singola Scuola (es. sovrastima del rischio in itinere in una scuola dell’infanzia o elementare di una grande città dove risulta già coperto dalla RC Auto dei genitori, ovvero sottostima con forti penalizzazioni sugli istituti superiori dove è ricorrente l’uso dello scooter da parte degli studenti). La forzata generalizzazione e standardizzazione del rischio ha finito per tradursi all’interno del comparto scolastico in una dissipazione di risorse ed inefficacia dei contratti e delle coperture, ponendo la Scuola su un piano di disparità di trattamento rispetto alle altre Pubbliche Amministrazioni. Intermediazione Agenziale A differenza di quanto avviene per la generalità delle amministrazioni dello Stato la Scuola non può contare su una risposta diretta da parte delle compagnie: l’eccessiva frammentazione del mercato e l’ammontare medio dei premi delle coperture scolastiche hanno determinato questa inusuale struttura distributiva. A fronte dell’evidenza che l’interesse prioritario dell’Amministrazione Scolastica rimane quello di acquistare coperture idonee a tutelare la popolazione scolastica, il focus sembra sempre più spostarsi sulle esigenze di risparmio: la strategia di marketing della rete agenziale consiste nel sovvertimento dell’ordine delle priorità, enfatizzando dinamiche di prezzo a fronte di uno svuotamento progressivo delle garanzie statisticamente ed economicamente più rilevanti. I vincoli derivanti dalla rigidità della struttura distributiva delle compagnie (esclusività territoriale e convenzionale della rete agenziale) hanno comportato una evidente diseconomia per le Istituzioni scolastiche a favore di un intermediario che non apporta alcun valore aggiunto al processo di selezione delle coperture, ma che al contrario sottrae risorse; la differenza fondamentale tra Scuola e Pubbliche Amministrazioni è pertanto rappresentata dalla presenza ineliminabile della figura dell’agente.
  3. Richiamare Caso di scuola di BEST Broker