Relatore: Avv. Massimiliano Nicotra, Avvocato, Università di Roma Torvergata, Membro del consiglio direttivo del Blockchain Education Network Italia
L’avv. Nicotra illustrerà lo stato dell’arte in materia di regolazione delle Initial Coin Offering, considerando i vari provvedimenti adottati dalle autorità finanziarie dei diversi Paesi che sono intervenuti in maniera e fornendo l’inquadramento giuridico del fenomeno. Saranno in particolare esaminate le regolamentazioni di Malta, della Svizzera e di Gibilterra, nonché le proposte presentate dalla Francia e l’approccio adottato dalla Repubblica Ceca. L’intervento mira a fornire degli spunti operativi per operare in tale settore.
2. ICO: IL PUNTO - MASSIMILIANO NICOTRA
LA SITUAZIONE DI MERCATO
Funds raised in 2018
Total raised: $7,109,053,324
Number of ICOS: 1134
3. ICO: IL PUNTO - MASSIMILIANO NICOTRA
QUALE QUALIFICAZIONE?
- Nel luglio 2017 la SEC statunitense pubblica un report sul caso TheDAO
- Per le modalità di svolgimento e le caratteristiche del DAO token considera
l’attività come promozione di un contratto di investimento e quindi qualifica il
token come security con applicazione del Securities Act
- Ciò applicando il Howey test: investimento di denaro in un’impresa con la
ragionevole aspettativa di profitti derivanti da sforzi manageriali o
imprenditoriali di altri
- A settembre 2017 applica tale regola anche a un token ibrido (utility/security)
rilasciato da Munchee
4. ICO: IL PUNTO - MASSIMILIANO NICOTRA
GLI ALTRI INTERVENTI
• European Securities and Market Authority (ESMA) 13/11/2017
• FCA inglese – dicembre 2017
• BAFIN febbraio 2018 (che ritene applicabile anche MIFID)
• AMF ottobre 2017
• FINMA – 16/2/2018 con categorizzazione dei token in token di pagamento,
Utility token e token di investimento
5. ICO: IL PUNTO - MASSIMILIANO NICOTRA
LE NORME POSITIVE
- Malta “Virtual Financial Assets Act 2018:
un “virtual financial asset” (VFA) indica qualsiasi forma di registrazione digitale di
uno strumento utilizzato come mezzo di scambio, unità di conto o deposito di
valore, e che non è moneta elettronica, strumento finanziario o token virtuale,
intendendosi con tale ultima definizione un strumento registrato digitalmente che
non ha utilità, valore o applicazione al di fuori di una DLT o che sia emesso possa
essere scambiato con fondi solamente su tale piattaforma e direttamente
dall’emittente.
• Definisce I contenuti del whitepaper
• Prevede la nomina di un VFA agent
• Definisce le modalità di promozione dell’offerta e le responsabilità
• Stabilisce le regole per prevedere gli abusi di mercato
• Conferisce poteri alla Autorità per l’innovazione di sospendere o vietare lo
scambio di un VFA su un exchange
6. ICO: IL PUNTO - MASSIMILIANO NICOTRA
GIBILTERRA
- Viene modificato il codice dei servizi finanziari con efficacia dal 1 gennaio
2018
- Prevede il rilascio di una licenza obbligatoria per svolgere servizi basati su
DLT
- Stabilisce obblighi di governance
- Controllo da parte dell’autorità di regolazione dei mercati
7. ICO: IL PUNTO - MASSIMILIANO NICOTRA
• È relativa all’offerta di utility token
• Vengono equiparati ai voucher per l’applicazione del regime IVA
Risposta n. 4/2018 Agenzia Entrate
ITALIA
• security token, rappresentativi di diritti economici legati all’andamento
dell’iniziativa imprenditoriale (ad esempio, il diritto di partecipare alla
distribuzione dei futuri dividendi) e/o di diritti amministrativi (ad esempio diritti
di voto su determinate materie);
• utility token, rappresentativi di diritti diversi, legati alla possibilità di utilizzare il
prodotto o il servizio che l’emittente intende realizzare (ad esempio, licenza
per l’utilizzo di un software ad esito del processo di sviluppo).
8. ICO: IL PUNTO
IL TOKEN
- Token di classe 1 (nessuna controparte): il token (che in
questo caso è una criptovaluta o “valuta virtuale”) può essere
trasferito tramite transazioni su blockchain che garantisce la
non modificabilità delle stesse.
- Token di classe 2 (diritti verso controparti): i token di
questa categoria conferiscono ai proprietari dei diritti da
esercitare nei confronti o del soggetto che ha generato i token o
nei confronti di terzi.
Alcuni esempi possono essere:
a) Token per pagamenti di specifico ammontare: in questi
casi il titolare ha un diritto di ricevere un pagamento per
un importo specifico (al pari delle promesse di pagamento
conosciute nel nostro ordinamento);
b)Token per pagamenti futuri: conferisce il diritto a
ricevere dei pagamenti futuri, sulla base di determinate
condizioni;
c) Token per la prestazione di servizi o il ricevimento di
beni (anche immateriali): il titolare ha il diritto di
ricevere una determinata prestazione o un bene dal
soggetto emettitore o da un terzo che abbia stipulato
accordi commerciali con questi;
d)Token rappresentativi di asset: rappresenta il diritto di
proprietà di un determinato asset (materiale o immateriale)
e potrebbe anche rappresentare quote di partecipazione
dell'entità giuridica emittente o di entità terze.
- Token di classe 3 (diritti di comproprietà): l'ultima
categoria riguarda token che hanno funzione mista, in quanto
rappresentano una proprietà ma conferiscono anche diritti
diversi, quali diritti di voto, diritti economici, etc. In questa
tipologia il titolare non ha un diritto esercitabile verso
l'emittente del titolo o verso un terzo.
9. ICO: IL PUNTO - MASSIMILIANO NICOTRA
UNA SINTESI
- In caso di offerta di Utility token: da valutare caso per caso, la disciplina è
quella del reward crowdfunding (non regolata in Italia ma equiparazione ai
voucher)
- In caso di offerta di Security token: valutata caso per caso. AML/KYC,
prospetto, MIFID
- In caso di offerta Payment token: AML/KYC
Security/valore mobiliare
• La definizione europea di strumento finanziario non coincide con Howey
test
• all’art. 4, 1° comma, n. 44, della direttiva n. 2014/65/UE: valori mobiliari
(trasferibilità del titolo nel mercato dei capitali)
• Disciplina degli exchange che offrono Security token (MTP, regolamento
MAR, etc.)