2. DEFINIZIONE E APPLICAZIONE
Il canone NON RICOGNITORIO individua la "funzione di corrispettivo",
svolta dal canone, quale "vera e propria controprestazione per l'uso
particolare del suolo pubblico".
Il canone concessorio NON RICOGNITORIO in base alle prescrizioni di cui
all'art. 27 del citato D.Lgs. N.285/1992 si applica a tutte le occupazioni a
carattere permanente del demanio e patrimonio stradale dotate di
concessioni/autorizzazioni o nulla osta rilasciate dai competenti uffici
dell’Ente Pubblico
3. IN PRATICA CHE COS’E’ E CHI PAGA?
Il canone concessorio NON RICOGNITORIO è una entrata
patrimoniale che NON GRAVA SUL CITTADINO, ma bensì va a tassare
chi utilizza il suolo pubblico pertinente alle strade di proprietà
dell’Ente, per scopi commerciali con fini di lucro.
Le societa’ coinvolte ad esempio sono:
Telecom Italia S.p.a
Enel Distribuzione S.p.a
Cap Holding S.p.a
Terna S.p.a.
ENI S.p.a
4. FONTE NORMATIVA (1)
Il canone NON RICOGNITORIO e’ disciplinato da un Regolamento
Il Regolamento viene adottato nell’esercizio della potestà regolamentare
in materia di entrate riconosciuta ai comuni dall’articolo 52 del Decreto
Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446; la disciplina l’applicazione del
canone concessorio non ricognitorio è prevista dall'articolo 27, commi 5,
7 e 8, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285
(Nuovo Codice della Strada).
5. FONTE NORMATIVA (2)
Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada).
5. I provvedimenti di concessione ed autorizzazione di cui al presente titolo, che sono rinnovabili alla loro scadenza,
indicano le condizioni e le prescrizioni di carattere tecnico o amministrativo alle quali esse sono assoggettate, la somma
dovuta per l'occupazione o per l'uso concesso, nonché la durata, che non potrà comunque eccedere gli anni ventinove.
L'autorità competente può revocarli o modificarli in qualsiasi momento per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o di
tutela della sicurezza stradale, senza essere tenuta a corrispondere alcun indennizzo.
7. La somma dovuta per l'uso o l'occupazione delle strade e delle loro pertinenze può essere stabilita dall'ente proprietario
della
strada
in
annualità
ovvero
in
unica
soluzione.
8. Nel determinare la misura della somma si ha riguardo alle soggezioni che derivano alla strada o autostrada, quando la
concessione costituisce l'oggetto principale dell'impresa, al valore economico risultante dal provvedimento di
autorizzazione o concessione e al vantaggio che l'utente ne ricava.
6. SU COSA SI BASA
• Recupero documentazione reti tecnologiche e sottoservizi P.U.G.S.S. Piano Urbano Generale dei Servizi nel Sottosuolo
• Verifica degli atti di concessione rilasciati nel tempo dai
competenti uffici
• Quantificazione numerica dell’effettiva occupazione di
sottosuolo pubblico
• Costituzione ed implementazione banca dati con i dati raccolti
• Nuove concessioni se dovute, riscossione, accertamento dei
Canoni e gestione del contenzioso
7. IL REGOLAMENTO
Art. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO
Art. 2 OGGETTO DEL CANONE DI CONCESSIONE NON RICOGNITIVO
Art. 3 SOGGETTO OBBLIGATO AL PAGAMENTO DEL CANONE
Art. 4 DETERMINAZIONE DEL CANONE NON RICOGNITORIO
Art. 5 DISCIPLINA PER IL RILASCIO DELLA CONCESSIONE
Art. 6 MODALITA’ DI PAGAMENTO DEL CANONE NON RICOGNITORIO
Art. 7 ACCERTAMENTO, SANZIONI AMMINISTRATIVE E INTERESSI
Art. 8 GESTIONE DEL CANONE NON RICOGNITORIO
Art. 9 RISCOSSIONE COATTIVA
Art. 10 RIMBORSI
Art. 11 DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
8. ALCUNE PRECISAZIONI (1)
La TOSAP e’ definita nell’art. 38 comma 1 del D.Lgs. 507 del 1993
che assoggetta alla tassa le occupazioni di qualsiasi natura
effettuate, anche senza titolo, sui beni appartenenti al demanio o
al patrimonio dei comuni e delle province.
Il comma 2, prevede la tassazione anche per le occupazioni
sottostanti il suolo pubblico, comprese quelle poste in essere con
condutture ed impianti gestiti in regime di concessione
amministrativa, che trovano la loro disciplina nei successivi art. 46
e 47.
9. ALCUNE PRECISAZIONI (2)
L’analogia delle fattispecie impositive ha indotto il legislatore a
disporre, nel secondo periodo del comma 3 dell’art. 63 del D. Lgs.
n. 446 del 1997, che i criteri di determinazione del COSAP sono
applicabili anche alla TOSAP dovuta per le occupazioni in questione
ed a fissare, quindi, delle regole che non possono in alcun modo
essere modificate dagli enti locali.
Quindi cosa abbiamo nell’art. 63 del D.Lgs. N. 446 del 1997?
10. ALCUNE PRECISAZIONI (3)
1. Le province e i comuni possono, con regolamento adottato a norma dell'articolo 52
prevedere che l'occupazione, sia permanente che temporanea di strade, aree e relativi spazi
soprastanti e sottostanti appartenenti al proprio demanio o patrimonio indisponibile,
comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, sia assoggettata al pagamento di un
canone da parte del titolare della concessione, determinato nel medesimo atto di
concessione in base a tariffa. Il pagamento del canone può essere anche previsto per
l'occupazione di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi di
legge. Agli effetti del presente comma si comprendono nelle aree comunali i tratti di strada
situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a diecimila abitanti
individuabili a norma dell'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
3. Il canone è determinato sulla base della tariffa di cui al comma 2, con riferimento alla
durata dell'occupazione e può essere maggiorato di eventuali oneri di manutenzione derivanti
dall'occupazione del suolo e del sottosuolo. Dalla misura complessiva del canone va detratto
l'importo di altri canoni previsti da disposizioni di legge, riscossi dal comune e dalla
provincia per la medesima concessione, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.
11. ALCUNE PRECISAZIONI (4)
Pertanto (come citato nella Circolare del Ministero delle Finanze n.1 del 20.01.2009)
Tra detti oneri deve essere sicuramente annoverato il canone previsto dai commi 7 e 8,
dell’art. 27 del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, recante le disposizioni sul codice della strada, che
disciplinano le formalità per ottenere il rilascio delle autorizzazioni e delle concessioni richieste per
le occupazioni che interessano strade non statali, prevedendo il pagamento di una somma che,
come affermato da costante giurisprudenza (Cfr. ex multis: Corte di Cassazione, sez.V, sentenze 27
ottobre 2006, n. 23244 e 31 luglio 2007, n. 16914), deve essere corrisposta anche nel caso in cui
per la stessa occupazione viene pagata la TOSAP o il COSAP.
Il pagamento della TOSAP e’ dunque regolamentato in differenza
all’applicazione del Canone introdotto con il presente Provvedimento.
12. ALCUNE PRECISAZIONI (5)
ESEMPIO DI PAGAMENTO
CASO A
− l’importo della TOSAP è pari a € 2000;
− la somma dovuta a titolo di canone del codice della strada è pari a € 2300;
il contribuente è tenuto al pagamento di € 2300 per il canone del codice della strada,
mentre nulla deve versare a titolo di TOSAP
CASO B
− l’importo della TOSAP è pari a € 2300;
− la somma dovuta a titolo di canone del codice della strada è pari a € 2000;
il contribuente è tenuto al pagamento di € 2000 per il canone del codice della strada, mentre deve
versare a titolo di TOSAP la differenza di € 300
13. DEFINIZIONE DI TIPOLOGIE DI OCCUPAZIONE
Occupazioni relative a erogazioni di servizi pubblici in regime di concessione amministrativa
1.1 Condutture sotterranee idriche, intercapedini, manufatti e simili
1.2 Condutture sotterranee per la distribuzione di energia elettrica, intercapedini, manufatti
e simili
1.3 Condutture sotterranee per la distribuzione di gas, teleriscaldamento, intercapedini,
manufatti e simili
1.4 Condutture sotterranee relative a linee telefoniche e simili
1.5 Pozzetti, cabine telefoniche ed elettriche, camerette di ispezione, botole, tombini, griglie
e qualsiasi altro manufatto posto sul suolo pubblico al servizio delle condutture di cui ai
punti 1.1 e 1.2
1.6 Sostegni di linee elettriche, telefoniche e simili, in qualunque materiale realizzati
1.7 Tralicci di elettrodotto