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Certificazione di componenti e apparati nella qualità degli impianti 
Ing. Claudio Liciotti 
info@brandonisolare.com 
tecnico@comitatoifi.com 
Verona, 10 Maggio 2012
Il mercato del fotovoltaico è da ritenersi un mercato molto giovane. 
Come tutte le nuove “esperienze” ha sofferto dell’inesperienza di molti e della mancanza di una regolamentazione tecnica ben definita e integrata. 
•Decreto Legislativo 3 marzo 2011 numero 28 (Decreto Romani) 
•Decreto Ministeriale 5 maggio 2011 – ministro dello sviluppo economico (4° conto energia) 
•Delibera AEEG 84/2012/R/EEL 
Il legislatore e il regolatore e controllore dei settori dell'energia elettrica e del gas si sono posti l’obiettivo di andare, gradualmente, a rendere più discriminanti le regole di accesso all’incentivo e al mercato. 
I tempi imposti sono stati in alcuni casi adeguati a permettere un adeguamento temporalmente fattibile agli operatori di mercato in altri casi molto meno adeguati (Cfr. Delibera AEEG 84/2012/R/EE) 
Contesto
In ogni modo lo scopo di tutto ciò è quello portare alla maturità il mercato del fotovoltaico andando a rendere il più specializzate possibili le aziende del settore fotovoltaico. 
Sulla base di ciò sono molte le normative di riferimento per le componenti usate negli impianti fotovoltaici . 
In questo caso andiamo ad analizzare la situazione moduli fotovoltaici. 
Contesto
Le norme per la qualifica del progetto e l’omologazione di tipo sono diverse a seconda della tipologia di modulo fotovoltaico considerato. 
-CEI EN 61215 per moduli al Silicio cristallino; 
-CEI EN 61646 per moduli a film sottile; 
- CEI EN 62108 per moduli a concentrazione solare. 
L’obiettivo della sequenza di prove previste da tali normative è quello di determinare le caratteristiche elettriche e termiche dei moduli e di dimostrare, entro accettabili limiti di tempo e di costo, che i moduli sono capaci di sopportare esposizioni prolungate in condizioni climatiche simili a quelle descritte nel campo di applicazione della norma. 
L’effettiva durata della vita dei moduli così qualificati dipende dal loro progetto, dall’ambiente e dalle condizioni in cui essi hanno lavorato. 
Qualifica del progetto e omologazione del tipo
La norma che definisce la condizioni di sicurezza di un modulo fotovoltaico è la CEI EN 61730-2. 
La presente Parte della EN 61730 fornisce le prescrizioni di prova per i moduli fotovoltaici (FV) al fine di consentire un funzionamento elettrico e meccanico sicuri durante la loro durata di vita prevista. 
Vengono forniti argomenti specifici per valutare la prevenzione contro: 
•Scosse elettriche 
•rischi di incendio 
•danni alle persone a causa di sollecitazioni meccaniche 
•danni alle persone a causa di sollecitazioni ambientali. 
ATT.: La CEI EN 61730-2 del Novembre 2009 differisce in alcuni punti dalla IEC 61730-2:2004 !!!! 
Le principali differenze riguardano il Fire Test, che nella versione italiana ed europea non sono obbligatori, secondo procedura MST 23 
Qualificazione per la sicurezza dei moduli fotovoltaici
-Marcatura CE 
La CEI EN 61730-2 è alla base della marcatura CE dei moduli fotovoltaici 
(cfr. New Approach Standardization in the Internal Market http://www.newapproach.org ) 
- V conto Energia 
Dalla bozza del V conto energia inviata all’analisi della Conferenza Unificata Stato Regioni si evince che: 
Inoltre i moduli fotovoltaici devono essere certificati anche in accordo alla norma CEI EN 61730 - Parte 2; 
CEI EN 61730-2
I test previsti dalle normative per la Qualifica del progetto e omologazione del tipo (CEI EN 61215, CEI EN 61646 , CEI EN 62108) e le prove per la qualificazione per la sicurezza dei moduli fotovoltaici (CEI EN 61730-2) debbono esser condotte in laboratori accreditati, per le suddette certificazioni prodotto, da organismi di accreditamento appartenenti all’EA (European Accreditation Agreement) o che abbiano stabilito accordi di mutuo riconoscimento in ambito EA o in ambito ILAC (International Laboratory Accreditation Cooperation); 
Il Rapporto di prova deve essere redatto in conformità alla Norma CEI UNI EN ISO/IEC 17025 e deve contenere le caratteristiche prestazionali misurate e i dettagli sui difetti e la ripetizione delle prove. 
Insieme al Rapporto di prova, il laboratorio accreditato emette anche il Certificato di approvazione di tipo (Type approval certificate) 
In Italia il Certificato di approvazione di tipo emesso da un laboratorio accreditato, fino al IV Conto Energia, era sufficiente per poter far si che i moduli fotovoltaici potessero essere installabili in impianti incentivabili. 
Dal 30 Giugno 2011 non sarà più così. 
Rapporto di prova e certificato di approvazione di tipo
Infatti il 4° Conto energia alla 
Per gli impianti che entrano in esercizio successivamente al 30 giugno 2012, il soggetto responsabile è tenuto a trasmettere al GSE, in aggiunta alla documentazione prevista per gli impianti che entrano in esercizio prima della medesima data, la seguente ulteriore documentazione: 
……………………. 
c) certificato di ispezione di fabbrica relativo a moduli e gruppi di conversione rilasciato da ente terzo notificato a livello europeo o nazionale, a verifica del rispetto della qualità del processo produttivo e dei materiali utilizzati e degli altri criteri riportati alle precedenti lettere a) e b) e all’art. 14, comma 1, lettera d) . 
Con il 4° Conto Energia, al 30/06/2012, diventerà obbligatorio il Certificato di ispezione di fabbrica. 
→ Factory inspection 
Requisiti del 4° Conto energia (30/06/2012)
La Factory inspection viene condotta da un Organismo di certificazione a seguito dell’emissione, da parte dello stesso, di un Certificato di conformità. 
Il Certificato di conformità viene rilasciato da un Organismo di certificazione, in seguito a prove di tipo che questo ha fatto eseguire sui moduli presso un Laboratorio di prova accreditato per le specifiche prove indicate dalle norme. 
l’Organismo di certificazione deve avere entrambi i seguenti requisiti: 
essere accreditato secondo la EN 45011, per i moduli fotovoltaici, da organismi di accreditamento appartenenti ad EA (European Accreditation Agreement) o che abbiano stabilito accordi di mutuo riconoscimento in ambito EA o IAF (International Accreditation Forum); 
essere membro della IECEE (IEC System for Conformity testing and Certification of Electrotechnical Equipment and Components) nell’ambito fotovoltaico; 
Factory Inspection e Certificato di Conformità
L’Organismo di certificazione che ha emesso il Certificato di conformità periodicamente può condurre un’ispezione di fabbrica (Factory Inspection) nella quale accerta che: 
I livelli qualitativi si mantengano costanti nel tempo e uguali a quelli rilevati in sede di prove di tipo; 
I materiali usati in produzione siano gli stessi utilizzati in sede di test per prove di tipo; 
I processi usati in produzione siano gli stessi utilizzati in sede di test per prove di tipo. 
Factory Inspection e Certificato di Conformità
Con l’avvento del 4° Conto Energia gli organismi di certificazione si sono trovati a dover adattare il concetto di Factory Inspection al concetto di origine prodotto (MADE in EU). 
Tale Attestazione ( ≠ Certificato) viene emessa dall’organismo di certificazione in funzione di quelle che sono le “Regole Applicative del GSE”. 
Nella Factory Inspection Attestation debbono esser fornite almeno le seguenti informazioni: 
sito produttivo, mediante un codice identificativo del sito e relativo indirizzo; 
regola sequenziale per identificare il sito produttivo stesso mediante il numero di serie del modulo; 
indicazioni delle fasi del processo produttivo realizzate all’interno del sito stesso; 
Factory Inspection Attestation & MADE in EU
Il 4° Conto Energia, a partire dal 30/06/2012, introduce altre novità per i produttori di moduli fotovoltaici (Novità confermate all’interno della bozza del 5° Conto Energia). 
Novità n°1: Sistemi di riciclo 
certificato rilasciato dal produttore dei moduli fotovoltaici, attestante l’adesione dello stesso a un sistema o consorzio europeo che garantisca, a cura del medesimo produttore, il riciclo dei moduli fotovoltaici utilizzati al termine della vita utile dei moduli; 
Tale frase nel 5° Conto energia è diventata 
attestazione dell’adesione del produttore dei moduli fotovoltaici a un sistema o consorzio europeo che garantisca, a cura del medesimo produttore, il riciclo dei moduli fotovoltaici utilizzati al termine della vita utile dei moduli; l’attestazione è rilasciata dal sistema o consorzio di riciclo; 
Sistemi di riciclo
Il 4° Conto Energia, a partire dal 30/06/2012, introduce altre novità per i produttori di moduli fotovoltaici (Novità confermate all’interno della bozza del 5° Conto Energia). 
Novità n°2: Sistemi di Gestione 
certificato rilasciato dal produttore dei moduli fotovoltaici, attestante che l’azienda produttrice dei moduli stessi possiede le certificazioni ISO 9001:2008 (Sistema di gestione della qualità), OHSAS 18001 (Sistema di gestione della salute e sicurezza del lavoro) e ISO 14000 (Sistema di gestione ambientale); 
Tale frase nel 5° Conto energia è diventata 
certificato rilasciato da un organismo di certificazione accreditato a livello europeo o nazionale, attestante che l'azienda produttrice dei moduli fotovoltaici possiede le certificazioni ISO 9001:2008 (Sistema di gestione della qualità), OHSAS 18001 (Sistema di gestione della salute e sicurezza del lavoro) e ISO 14000 (Sistema di gestione ambientale); 
Sistemi di Gestione
Con la sigla ISO 9000 si identifica una serie di normative e linee guida sviluppate dall'ISO, le quali definiscono i requisiti per l'implementazione, in una organizzazione, di un sistema di gestione della qualità, al fine di condurre i processi aziendali, migliorare l'efficacia e l'efficienza nella realizzazione del prodotto e nell'erogazione del servizio, ottenere ed incrementare la soddisfazione del cliente. 
ISO 9001:2008 UNI EN ISO 9001:2008 Sistemi di gestione per la qualità – Requisiti 
L’ applicabilità della ISO 9001 prescinde dalla dimensione o dal settore dell’attività dell'azienda e definisce i principi generici che l’azienda deve seguire ma non il modo in cui deve produrre determinati prodotti: pertanto non è applicabile ai prodotti ma solo all'azienda che li produce. 
In definitiva, la ISO 9001 garantisce il controllo del processo produttivo e la sua efficacia, ma non la sua efficienza. 
ISO 9001:2008
OHSAS = Occupational Health and Safety Assessment Series 
standard internazionale per un sistema di gestione della Sicurezza e della Salute dei Lavoratori. 
La norma OHSAS 18001:1999 è stata emanata dal BSI nel 1999 e rivista nel 2007, così da poter disporre di uno standard per il quale potesse essere rilasciata una certificazione di conformità. 
La certificazione OHSAS attesta l'applicazione volontaria, all'interno di un'organizzazione, di un sistema che permette di garantire un adeguato controllo riguardo alla Sicurezza e la Salute dei Lavoratori, oltre al rispetto delle norme cogenti. 
In Italia è da definirsi Cogente il DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008 , n. 81 
OHSAS 18001
La norma ISO 14001 (UNI EN ISO 14001:2004) fissa i requisiti di un “sistema di gestione ambientale” di una qualsiasi organizzazione. 
Certificarsi secondo la ISO 14001 non è obbligatorio, ma volontario da parte dell'azienda/organizzazione che decide di stabilire/attuare/mantenere attivo/migliorare un proprio sistema di gestione ambientale. 
È importante notare come la certificazione ISO 14001 non attesti una particolare prestazione ambientale, né tantomeno dimostri un particolarmente basso impatto, ma piuttosto stia a dimostrare che l'organizzazione certificata ha un sistema di gestione adeguato a tenere sotto controllo gli impatti ambientali delle proprie attività, e ne ricerchi sistematicamente il miglioramento in modo coerente, efficace e soprattutto sostenibile. 
ISO 14001
Le certificazioni di Sistema possono essere rilasciate da enti accreditati da organismi di accreditamento appartenenti ad EA (European Accreditation Agreement) o che abbiano stabilito accordi di mutuo riconoscimento in ambito EA o IAF (International Accreditation Forum). 
Gli enti debbono essere accreditati per il determinato schema di certificazione di sistema. 
Non è detto che un ente accreditato per la ISO 9001:2008 sia anche accreditato per la OHSAS 18001- 
Certificazioni di sistema
Anche la scheda tecnica di un modulo fotovoltaico deve esser prodotta in accordo a quanto previsto da una norma. 
CEI EN 50380 - Fogli informativi e dati di targa per moduli fotovoltaici 
Tale Norma descrive come deve essere redatta una scheda tecnica di un modulo fotovoltaico andando a definire le minime informazioni necessarie per configurare un sistema sicuro e ottimale con moduli fotovoltaici. 
In tale norma vengono date indicazioni anche in merito al labeling del modulo fotovoltaico. 
Le regole tecniche del GSE hanno richiesto ulteriori accorgimenti in merito al labeling del modulo. 
indicare il sito produttivo UE/SEE mediante un codice identificativo (oltre all’indirizzo completo) del sito stesso che dovrà essere riportato nell’etichetta del modulo unitamente al Logo dell’ente di certificazione; 
Scheda Tecnica Modulo Fotovoltaico e Label Modulo
Ci sono delle certificazioni prodotto che permettono di denotare le caratteristiche dei moduli fotovoltaici in condizioni di sollecitazione ambientale “fuori dal normale” (fuori da quanto previsto all’interno delle prove di Qualifica del progetto e omologazione del tipo. 
Esempi di prove di qualificazione sono: 
•CEI EN 61701 - Prova di corrosione da nebbia salina dei moduli fotovoltaici (FV) 
•test di resistenza all’ammoniaca (viene eseguito secondo un Draft IEC 62716 Ed.1: Ammonia corrosion testing of photovoltaic (PV) modules) 
•Ecc. 
N.B. Anche in questo caso le prove, per essere utilizzabili come certificazioni, debbono essere condotte in laboratori accreditati per tale prova. 
Certificazioni prodotto non obbligatorie
Il 04 Maggio 2012 la direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica area prevenzione incendi del dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile ha diramato a tutti i comandi dei VV.F. i Chiarimenti alla nota prot DCPREV 1324 del 07/02/2012 "Guida per I'installazione degli impianti fotovoltaici - Edizione 2012“ (Prot. n. 0006334 del 04/05/2012). 
In tali chiarimenti, in merito alle prove da eseguire sui moduli fotovoltaici, è riportato quanto segue: 
Ai fini della valutazione della classe di reazione al fuoco del Pannello fotovoltaico si fa presente che è stata emanata in data 28 marzo 2012 apposita risoluzione dell'Area V della DCPST - settore Reazione al Fuoco, sulle modalità di esecuzione delle prove di reazione al fuoco sui pannelli FV. (allegato c). La risoluzione prevede che i laboratori emettano apposito certificato di prova nel quale verrà indicato come impiego "PANNELLO FOTOVOLTAICO". Il certificato di prova è legato al pannello stesso e non al luogo di utilizzo. Le valutazioni del rischio dovranno essere sottoscritte da tecnici abilitati ed iscritti negli elenchi del Ministero dell'interno. 
Novità VVF
Quindi, tali chiarimenti rimandano alla risoluzione n°40 del 28/03/2012 dell'Area V della DCPST - settore Reazione al Fuoco, sulle modalità di esecuzione delle prove di reazione al fuoco sui pannelli FV. 
Per la classificazione di pannelli fotovoltaici, indipendentemente dalla loro installazione e posa in opera, si applicano le procedure di prova previste dal D.M. 26/06/84, modificato con D.M. del 03/09/2001 come di seguito riportate: 
• UNI 9176 (Gennaio 1998) metodo D; 
• UNI 8457 (Ottobre 1987) con campionatura di prova in posizione verticale senza supporto 
incombustibile; 
• UNI 9174 (Ottobre 1987) con campionatura di prova in posizione parete senza supporto 
incombustibile; 
• UNI 9177 (Ottobre 1987) relativamente alla classificazione. 
Nel caso in cui il pannello presenti superfici opposte con materiale diverso differenti tra loro, 
va ricavata una serie di provette da ciascuno dei compositi esistenti nel materiale. A ciascuna serie si applicano le procedure di prova e di classificazione sopracitate attribuendo la classe peggiore tra quelle determinate …………. 
Novità VVF
l’AEEG ha pubblicato la delibera 84/2012/R/eel, “Interventi urgenti relativi agli impianti di produzione di energia elettrica, con particolare riferimento alla generazione distribuita, per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale”. 
Nella delibera sono stati indicati i tempi per l’entrata in vigore dell’Allegato A70 di Terna, Regolazione tecnica dei requisiti di sistema della generazione distribuita, e della Norma CEI 0-21, Regola tecnica di riferimento per la connessione alle reti BT del distributore. 
NUOVI IMPIANTI CONNESSI IN MT (fa fede la data di entrata in esercizio) 
- Tra il 01.04.2012 e 30.06.2012: si applicano solo i paragrafi 5 e 8 dell'allegato A70; 
- Tra il 01.07.2012 e 31.12.2012: si applica tutto l’allegato A70; 
- Dopo l'01.01.2013: si applica tutto l’allegato A70 e la norma CEI 0-16 aggiornata e rivista dal CT316. 
Situazione Inverter e regole di connessione alla rete
l’AEEG ha pubblicato la delibera 84/2012/R/eel, “Interventi urgenti relativi agli impianti di produzione di energia elettrica, con particolare riferimento alla generazione distribuita, per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale”. 
Nella delibera sono stati indicati i tempi per l’entrata in vigore dell’Allegato A70 di Terna, Regolazione tecnica dei requisiti di sistema della generazione distribuita, e della Norma CEI 0-21, Regola tecnica di riferimento per la connessione alle reti BT del distributore. 
NUOVI IMPIANTI CONNESSI IN BT (fa fede la data di entrata in esercizio) 
- Tra il 01.04.2012 e 30.06.2012: si applica solo il paragrafo 5 dell'allegato A70, con deroga per soglie di frequenza (49-51 Hz); 
- Tra il 01.07.2012 e 31.12.2012: si applica tutto allegato A70 e la Norma CEI 0-21 tranne il LVFRT; 
- Dopo l'01.01.2013: si applica tutta la CEI 0-21 adeguata dal CEI CT316 sulla base dell'allegato A70. A partire dal 01.01.2013 la rispondenza alla norma CEI 0-21 (che include anche la rispondenza all’allegato A70 di Terna) dovrà essere confermata tramite la Dichiarazione di Conformità emessa dal costruttore, così come previsto dalla Norma stessa. 
Situazione Inverter e regole di connessione alla rete
Grazie per l'attenzione 
Brandoni Solare S.p.a. 
Via O.Pigini, 8 
60022 Castelfidardo (AN) – ITALY 
@mail: info@brandonisolare.com 
Site: www.brandonisolare.com 
Comitato IFI 
Industrie Fotovoltaiche Italiane 
Corso Milano 23, 
20900 Monza (MB) 
@mail: tecnico@comitatoifi.it 
Site: http://www.comitatoifi.it

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Certificazione di componenti e apparati nella qualità degli impianti

  • 1. Certificazione di componenti e apparati nella qualità degli impianti Ing. Claudio Liciotti info@brandonisolare.com tecnico@comitatoifi.com Verona, 10 Maggio 2012
  • 2. Il mercato del fotovoltaico è da ritenersi un mercato molto giovane. Come tutte le nuove “esperienze” ha sofferto dell’inesperienza di molti e della mancanza di una regolamentazione tecnica ben definita e integrata. •Decreto Legislativo 3 marzo 2011 numero 28 (Decreto Romani) •Decreto Ministeriale 5 maggio 2011 – ministro dello sviluppo economico (4° conto energia) •Delibera AEEG 84/2012/R/EEL Il legislatore e il regolatore e controllore dei settori dell'energia elettrica e del gas si sono posti l’obiettivo di andare, gradualmente, a rendere più discriminanti le regole di accesso all’incentivo e al mercato. I tempi imposti sono stati in alcuni casi adeguati a permettere un adeguamento temporalmente fattibile agli operatori di mercato in altri casi molto meno adeguati (Cfr. Delibera AEEG 84/2012/R/EE) Contesto
  • 3. In ogni modo lo scopo di tutto ciò è quello portare alla maturità il mercato del fotovoltaico andando a rendere il più specializzate possibili le aziende del settore fotovoltaico. Sulla base di ciò sono molte le normative di riferimento per le componenti usate negli impianti fotovoltaici . In questo caso andiamo ad analizzare la situazione moduli fotovoltaici. Contesto
  • 4. Le norme per la qualifica del progetto e l’omologazione di tipo sono diverse a seconda della tipologia di modulo fotovoltaico considerato. -CEI EN 61215 per moduli al Silicio cristallino; -CEI EN 61646 per moduli a film sottile; - CEI EN 62108 per moduli a concentrazione solare. L’obiettivo della sequenza di prove previste da tali normative è quello di determinare le caratteristiche elettriche e termiche dei moduli e di dimostrare, entro accettabili limiti di tempo e di costo, che i moduli sono capaci di sopportare esposizioni prolungate in condizioni climatiche simili a quelle descritte nel campo di applicazione della norma. L’effettiva durata della vita dei moduli così qualificati dipende dal loro progetto, dall’ambiente e dalle condizioni in cui essi hanno lavorato. Qualifica del progetto e omologazione del tipo
  • 5. La norma che definisce la condizioni di sicurezza di un modulo fotovoltaico è la CEI EN 61730-2. La presente Parte della EN 61730 fornisce le prescrizioni di prova per i moduli fotovoltaici (FV) al fine di consentire un funzionamento elettrico e meccanico sicuri durante la loro durata di vita prevista. Vengono forniti argomenti specifici per valutare la prevenzione contro: •Scosse elettriche •rischi di incendio •danni alle persone a causa di sollecitazioni meccaniche •danni alle persone a causa di sollecitazioni ambientali. ATT.: La CEI EN 61730-2 del Novembre 2009 differisce in alcuni punti dalla IEC 61730-2:2004 !!!! Le principali differenze riguardano il Fire Test, che nella versione italiana ed europea non sono obbligatori, secondo procedura MST 23 Qualificazione per la sicurezza dei moduli fotovoltaici
  • 6. -Marcatura CE La CEI EN 61730-2 è alla base della marcatura CE dei moduli fotovoltaici (cfr. New Approach Standardization in the Internal Market http://www.newapproach.org ) - V conto Energia Dalla bozza del V conto energia inviata all’analisi della Conferenza Unificata Stato Regioni si evince che: Inoltre i moduli fotovoltaici devono essere certificati anche in accordo alla norma CEI EN 61730 - Parte 2; CEI EN 61730-2
  • 7. I test previsti dalle normative per la Qualifica del progetto e omologazione del tipo (CEI EN 61215, CEI EN 61646 , CEI EN 62108) e le prove per la qualificazione per la sicurezza dei moduli fotovoltaici (CEI EN 61730-2) debbono esser condotte in laboratori accreditati, per le suddette certificazioni prodotto, da organismi di accreditamento appartenenti all’EA (European Accreditation Agreement) o che abbiano stabilito accordi di mutuo riconoscimento in ambito EA o in ambito ILAC (International Laboratory Accreditation Cooperation); Il Rapporto di prova deve essere redatto in conformità alla Norma CEI UNI EN ISO/IEC 17025 e deve contenere le caratteristiche prestazionali misurate e i dettagli sui difetti e la ripetizione delle prove. Insieme al Rapporto di prova, il laboratorio accreditato emette anche il Certificato di approvazione di tipo (Type approval certificate) In Italia il Certificato di approvazione di tipo emesso da un laboratorio accreditato, fino al IV Conto Energia, era sufficiente per poter far si che i moduli fotovoltaici potessero essere installabili in impianti incentivabili. Dal 30 Giugno 2011 non sarà più così. Rapporto di prova e certificato di approvazione di tipo
  • 8. Infatti il 4° Conto energia alla Per gli impianti che entrano in esercizio successivamente al 30 giugno 2012, il soggetto responsabile è tenuto a trasmettere al GSE, in aggiunta alla documentazione prevista per gli impianti che entrano in esercizio prima della medesima data, la seguente ulteriore documentazione: ……………………. c) certificato di ispezione di fabbrica relativo a moduli e gruppi di conversione rilasciato da ente terzo notificato a livello europeo o nazionale, a verifica del rispetto della qualità del processo produttivo e dei materiali utilizzati e degli altri criteri riportati alle precedenti lettere a) e b) e all’art. 14, comma 1, lettera d) . Con il 4° Conto Energia, al 30/06/2012, diventerà obbligatorio il Certificato di ispezione di fabbrica. → Factory inspection Requisiti del 4° Conto energia (30/06/2012)
  • 9. La Factory inspection viene condotta da un Organismo di certificazione a seguito dell’emissione, da parte dello stesso, di un Certificato di conformità. Il Certificato di conformità viene rilasciato da un Organismo di certificazione, in seguito a prove di tipo che questo ha fatto eseguire sui moduli presso un Laboratorio di prova accreditato per le specifiche prove indicate dalle norme. l’Organismo di certificazione deve avere entrambi i seguenti requisiti: essere accreditato secondo la EN 45011, per i moduli fotovoltaici, da organismi di accreditamento appartenenti ad EA (European Accreditation Agreement) o che abbiano stabilito accordi di mutuo riconoscimento in ambito EA o IAF (International Accreditation Forum); essere membro della IECEE (IEC System for Conformity testing and Certification of Electrotechnical Equipment and Components) nell’ambito fotovoltaico; Factory Inspection e Certificato di Conformità
  • 10. L’Organismo di certificazione che ha emesso il Certificato di conformità periodicamente può condurre un’ispezione di fabbrica (Factory Inspection) nella quale accerta che: I livelli qualitativi si mantengano costanti nel tempo e uguali a quelli rilevati in sede di prove di tipo; I materiali usati in produzione siano gli stessi utilizzati in sede di test per prove di tipo; I processi usati in produzione siano gli stessi utilizzati in sede di test per prove di tipo. Factory Inspection e Certificato di Conformità
  • 11. Con l’avvento del 4° Conto Energia gli organismi di certificazione si sono trovati a dover adattare il concetto di Factory Inspection al concetto di origine prodotto (MADE in EU). Tale Attestazione ( ≠ Certificato) viene emessa dall’organismo di certificazione in funzione di quelle che sono le “Regole Applicative del GSE”. Nella Factory Inspection Attestation debbono esser fornite almeno le seguenti informazioni: sito produttivo, mediante un codice identificativo del sito e relativo indirizzo; regola sequenziale per identificare il sito produttivo stesso mediante il numero di serie del modulo; indicazioni delle fasi del processo produttivo realizzate all’interno del sito stesso; Factory Inspection Attestation & MADE in EU
  • 12. Il 4° Conto Energia, a partire dal 30/06/2012, introduce altre novità per i produttori di moduli fotovoltaici (Novità confermate all’interno della bozza del 5° Conto Energia). Novità n°1: Sistemi di riciclo certificato rilasciato dal produttore dei moduli fotovoltaici, attestante l’adesione dello stesso a un sistema o consorzio europeo che garantisca, a cura del medesimo produttore, il riciclo dei moduli fotovoltaici utilizzati al termine della vita utile dei moduli; Tale frase nel 5° Conto energia è diventata attestazione dell’adesione del produttore dei moduli fotovoltaici a un sistema o consorzio europeo che garantisca, a cura del medesimo produttore, il riciclo dei moduli fotovoltaici utilizzati al termine della vita utile dei moduli; l’attestazione è rilasciata dal sistema o consorzio di riciclo; Sistemi di riciclo
  • 13. Il 4° Conto Energia, a partire dal 30/06/2012, introduce altre novità per i produttori di moduli fotovoltaici (Novità confermate all’interno della bozza del 5° Conto Energia). Novità n°2: Sistemi di Gestione certificato rilasciato dal produttore dei moduli fotovoltaici, attestante che l’azienda produttrice dei moduli stessi possiede le certificazioni ISO 9001:2008 (Sistema di gestione della qualità), OHSAS 18001 (Sistema di gestione della salute e sicurezza del lavoro) e ISO 14000 (Sistema di gestione ambientale); Tale frase nel 5° Conto energia è diventata certificato rilasciato da un organismo di certificazione accreditato a livello europeo o nazionale, attestante che l'azienda produttrice dei moduli fotovoltaici possiede le certificazioni ISO 9001:2008 (Sistema di gestione della qualità), OHSAS 18001 (Sistema di gestione della salute e sicurezza del lavoro) e ISO 14000 (Sistema di gestione ambientale); Sistemi di Gestione
  • 14. Con la sigla ISO 9000 si identifica una serie di normative e linee guida sviluppate dall'ISO, le quali definiscono i requisiti per l'implementazione, in una organizzazione, di un sistema di gestione della qualità, al fine di condurre i processi aziendali, migliorare l'efficacia e l'efficienza nella realizzazione del prodotto e nell'erogazione del servizio, ottenere ed incrementare la soddisfazione del cliente. ISO 9001:2008 UNI EN ISO 9001:2008 Sistemi di gestione per la qualità – Requisiti L’ applicabilità della ISO 9001 prescinde dalla dimensione o dal settore dell’attività dell'azienda e definisce i principi generici che l’azienda deve seguire ma non il modo in cui deve produrre determinati prodotti: pertanto non è applicabile ai prodotti ma solo all'azienda che li produce. In definitiva, la ISO 9001 garantisce il controllo del processo produttivo e la sua efficacia, ma non la sua efficienza. ISO 9001:2008
  • 15. OHSAS = Occupational Health and Safety Assessment Series standard internazionale per un sistema di gestione della Sicurezza e della Salute dei Lavoratori. La norma OHSAS 18001:1999 è stata emanata dal BSI nel 1999 e rivista nel 2007, così da poter disporre di uno standard per il quale potesse essere rilasciata una certificazione di conformità. La certificazione OHSAS attesta l'applicazione volontaria, all'interno di un'organizzazione, di un sistema che permette di garantire un adeguato controllo riguardo alla Sicurezza e la Salute dei Lavoratori, oltre al rispetto delle norme cogenti. In Italia è da definirsi Cogente il DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008 , n. 81 OHSAS 18001
  • 16. La norma ISO 14001 (UNI EN ISO 14001:2004) fissa i requisiti di un “sistema di gestione ambientale” di una qualsiasi organizzazione. Certificarsi secondo la ISO 14001 non è obbligatorio, ma volontario da parte dell'azienda/organizzazione che decide di stabilire/attuare/mantenere attivo/migliorare un proprio sistema di gestione ambientale. È importante notare come la certificazione ISO 14001 non attesti una particolare prestazione ambientale, né tantomeno dimostri un particolarmente basso impatto, ma piuttosto stia a dimostrare che l'organizzazione certificata ha un sistema di gestione adeguato a tenere sotto controllo gli impatti ambientali delle proprie attività, e ne ricerchi sistematicamente il miglioramento in modo coerente, efficace e soprattutto sostenibile. ISO 14001
  • 17. Le certificazioni di Sistema possono essere rilasciate da enti accreditati da organismi di accreditamento appartenenti ad EA (European Accreditation Agreement) o che abbiano stabilito accordi di mutuo riconoscimento in ambito EA o IAF (International Accreditation Forum). Gli enti debbono essere accreditati per il determinato schema di certificazione di sistema. Non è detto che un ente accreditato per la ISO 9001:2008 sia anche accreditato per la OHSAS 18001- Certificazioni di sistema
  • 18. Anche la scheda tecnica di un modulo fotovoltaico deve esser prodotta in accordo a quanto previsto da una norma. CEI EN 50380 - Fogli informativi e dati di targa per moduli fotovoltaici Tale Norma descrive come deve essere redatta una scheda tecnica di un modulo fotovoltaico andando a definire le minime informazioni necessarie per configurare un sistema sicuro e ottimale con moduli fotovoltaici. In tale norma vengono date indicazioni anche in merito al labeling del modulo fotovoltaico. Le regole tecniche del GSE hanno richiesto ulteriori accorgimenti in merito al labeling del modulo. indicare il sito produttivo UE/SEE mediante un codice identificativo (oltre all’indirizzo completo) del sito stesso che dovrà essere riportato nell’etichetta del modulo unitamente al Logo dell’ente di certificazione; Scheda Tecnica Modulo Fotovoltaico e Label Modulo
  • 19. Ci sono delle certificazioni prodotto che permettono di denotare le caratteristiche dei moduli fotovoltaici in condizioni di sollecitazione ambientale “fuori dal normale” (fuori da quanto previsto all’interno delle prove di Qualifica del progetto e omologazione del tipo. Esempi di prove di qualificazione sono: •CEI EN 61701 - Prova di corrosione da nebbia salina dei moduli fotovoltaici (FV) •test di resistenza all’ammoniaca (viene eseguito secondo un Draft IEC 62716 Ed.1: Ammonia corrosion testing of photovoltaic (PV) modules) •Ecc. N.B. Anche in questo caso le prove, per essere utilizzabili come certificazioni, debbono essere condotte in laboratori accreditati per tale prova. Certificazioni prodotto non obbligatorie
  • 20. Il 04 Maggio 2012 la direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica area prevenzione incendi del dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile ha diramato a tutti i comandi dei VV.F. i Chiarimenti alla nota prot DCPREV 1324 del 07/02/2012 "Guida per I'installazione degli impianti fotovoltaici - Edizione 2012“ (Prot. n. 0006334 del 04/05/2012). In tali chiarimenti, in merito alle prove da eseguire sui moduli fotovoltaici, è riportato quanto segue: Ai fini della valutazione della classe di reazione al fuoco del Pannello fotovoltaico si fa presente che è stata emanata in data 28 marzo 2012 apposita risoluzione dell'Area V della DCPST - settore Reazione al Fuoco, sulle modalità di esecuzione delle prove di reazione al fuoco sui pannelli FV. (allegato c). La risoluzione prevede che i laboratori emettano apposito certificato di prova nel quale verrà indicato come impiego "PANNELLO FOTOVOLTAICO". Il certificato di prova è legato al pannello stesso e non al luogo di utilizzo. Le valutazioni del rischio dovranno essere sottoscritte da tecnici abilitati ed iscritti negli elenchi del Ministero dell'interno. Novità VVF
  • 21. Quindi, tali chiarimenti rimandano alla risoluzione n°40 del 28/03/2012 dell'Area V della DCPST - settore Reazione al Fuoco, sulle modalità di esecuzione delle prove di reazione al fuoco sui pannelli FV. Per la classificazione di pannelli fotovoltaici, indipendentemente dalla loro installazione e posa in opera, si applicano le procedure di prova previste dal D.M. 26/06/84, modificato con D.M. del 03/09/2001 come di seguito riportate: • UNI 9176 (Gennaio 1998) metodo D; • UNI 8457 (Ottobre 1987) con campionatura di prova in posizione verticale senza supporto incombustibile; • UNI 9174 (Ottobre 1987) con campionatura di prova in posizione parete senza supporto incombustibile; • UNI 9177 (Ottobre 1987) relativamente alla classificazione. Nel caso in cui il pannello presenti superfici opposte con materiale diverso differenti tra loro, va ricavata una serie di provette da ciascuno dei compositi esistenti nel materiale. A ciascuna serie si applicano le procedure di prova e di classificazione sopracitate attribuendo la classe peggiore tra quelle determinate …………. Novità VVF
  • 22. l’AEEG ha pubblicato la delibera 84/2012/R/eel, “Interventi urgenti relativi agli impianti di produzione di energia elettrica, con particolare riferimento alla generazione distribuita, per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale”. Nella delibera sono stati indicati i tempi per l’entrata in vigore dell’Allegato A70 di Terna, Regolazione tecnica dei requisiti di sistema della generazione distribuita, e della Norma CEI 0-21, Regola tecnica di riferimento per la connessione alle reti BT del distributore. NUOVI IMPIANTI CONNESSI IN MT (fa fede la data di entrata in esercizio) - Tra il 01.04.2012 e 30.06.2012: si applicano solo i paragrafi 5 e 8 dell'allegato A70; - Tra il 01.07.2012 e 31.12.2012: si applica tutto l’allegato A70; - Dopo l'01.01.2013: si applica tutto l’allegato A70 e la norma CEI 0-16 aggiornata e rivista dal CT316. Situazione Inverter e regole di connessione alla rete
  • 23. l’AEEG ha pubblicato la delibera 84/2012/R/eel, “Interventi urgenti relativi agli impianti di produzione di energia elettrica, con particolare riferimento alla generazione distribuita, per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale”. Nella delibera sono stati indicati i tempi per l’entrata in vigore dell’Allegato A70 di Terna, Regolazione tecnica dei requisiti di sistema della generazione distribuita, e della Norma CEI 0-21, Regola tecnica di riferimento per la connessione alle reti BT del distributore. NUOVI IMPIANTI CONNESSI IN BT (fa fede la data di entrata in esercizio) - Tra il 01.04.2012 e 30.06.2012: si applica solo il paragrafo 5 dell'allegato A70, con deroga per soglie di frequenza (49-51 Hz); - Tra il 01.07.2012 e 31.12.2012: si applica tutto allegato A70 e la Norma CEI 0-21 tranne il LVFRT; - Dopo l'01.01.2013: si applica tutta la CEI 0-21 adeguata dal CEI CT316 sulla base dell'allegato A70. A partire dal 01.01.2013 la rispondenza alla norma CEI 0-21 (che include anche la rispondenza all’allegato A70 di Terna) dovrà essere confermata tramite la Dichiarazione di Conformità emessa dal costruttore, così come previsto dalla Norma stessa. Situazione Inverter e regole di connessione alla rete
  • 24. Grazie per l'attenzione Brandoni Solare S.p.a. Via O.Pigini, 8 60022 Castelfidardo (AN) – ITALY @mail: info@brandonisolare.com Site: www.brandonisolare.com Comitato IFI Industrie Fotovoltaiche Italiane Corso Milano 23, 20900 Monza (MB) @mail: tecnico@comitatoifi.it Site: http://www.comitatoifi.it