2. La firma digitaleLa firma digitale
La Firma Digitale è l'equivalente elettronico di una firma
apposta su carta e ne assume lo stesso valore legale.
E’ associata ad un documento informatico e lo arricchisce di
informazioni che ne attestano l'integrità, l'autenticità e la non
ripudiabilità dello stesso.
giovedì 6 giugno 2013 2
3. Ruolo del certificatoreRuolo del certificatore
Rilascia, gestisce, pubblica e revoca i certificati;
Certifica la chiave pubblica di un soggetto;
Rende certa l'identità del soggetto fisico che ha
generato una firma, assicurando la corrispondenza tra
il titolare e la sua chiave pubblica.
giovedì 6 giugno 2013 3
4. RequisitiRequisiti
Avere almeno 18 anni;
Codice fiscale;
Documento identità valido
Indirizzo mail valido per comunicazioni certificatore.
giovedì 6 giugno 2013 4
5. Documento informatico firmato digitalmenteDocumento informatico firmato digitalmente
Le caratteristiche salienti di un documento informatico firmato
digitalmente sono:
Integrità: Garanzia che il documento informatico non è stato
manomesso dopo la sua sottoscrizione
Autenticità: certezza dell'identità del sottoscrittore
Non ripudio: la firma digitale si presume riconducibile al titolare
del dispositivo di firma, salvo che sia data prova contraria;
Valore legale: il documento sottoscritto con firma digitale
soddisfa il requisito legale della forma scritta se formato nel
rispetto delle regole tecniche stabilite dalla legge che
garantiscono l'identificabilità dell'autore e l'integrità del
documento
giovedì 6 giugno 2013 5
6. Confronto firma tradizionale vs. firma digitaleConfronto firma tradizionale vs. firma digitale
Firma tradizionale:
Riconducibile al soggetto
direttamente;
Legata al documento attraverso il
supporto;
Verifica diretta e soggettiva
(attraverso il campione);
Facilmente contraffabile, ma
falso riconoscibile;
Autentica per impedire il
ripudio;
Valida “all'infinito”.
Firma Digitale:
Riconducibile al soggetto solo
attraverso il possesso di un PIN
segreto;
Legata al contenuto del
documento;
Verifica indiretta e oggettiva
(tramite una terza Parte Fidata);
Non contraffabile senza il PIN
segreto, ma falso irriconoscibile;
Ripudio impossibile;
Limiti Temporali di validità.
giovedì 6 giugno 2013 6
8. 8
La Posta Elettronica Certificata (PEC) è un sistema di posta elettronica nel quale al
mittente viene fornita documentazione elettronica, con valenza legale, attestante l'invio e
la consegna di documenti informatici.
La PEC è nata con l'obiettivo di trasferire su digitale il concetto di Raccomandata con
Ricevuta di Ritorno. Come mezzo di trasporto si è scelto di utilizzare l'email che
garantisce, oltre alla facilità di utilizzo e alla diffusione capillare sul territorio, una velocità
di consegna non paragonabile alla posta tradizionale.
Attraverso la PEC chi invia una email ha la certezza dell'avvenuta (o mancata)
consegna del proprio messaggio e dell’eventuale documentazione allegata.
:: Cos’è la PEC::
giovedì 6 giugno 2013
9. 9
Titolare: persona fisica alla quale è associata la casella PEC e che è il
responsabile del suo utilizzo
Utilizzatore: chi utilizza la casella (potrebbe non essere il titolare)
Gestore: società di capitali o ente pubblico che fornisce/rivende il servizio di
PEC. Deve essere iscritto nell'Indice Pubblico dei Gestori PEC – IGPEC
:: Attori della PEC::
giovedì 6 giugno 2013
10. 10
l'utente finale vede la casella di PEC come una normale casella di posta
può utilizzare un qualsiasi client di posta (Thunderbird, Outlook, Outlook
Express, Eudora, ...)
può utilizzare la web mail
non ha bisogno di installare software
non ha bisogno di particolari dispositivi hardware
Unica differenza: per ogni spedizione il mittente riceve:
Una ricevuta di accettazione (certifica l'istante di invio)
Una ricevuta di avvenuta consegna (certifica l'istante di consegna a
destinazione)
:: A livello pratico … ::
giovedì 6 giugno 2013
12. 12
Aziende
Risparmio nelle comunicazioni
Ottimizzazione e velocizzazione flussi operativi
Miglioramento delle comunicazioni con reti di vendita, fornitori e partner
Eliminazione della carta
Enti pubblici
Ottimizzazione della comunicazione interna all'ente e con gli altri enti del
territorio
Snellimento rapporti con studi professionali e realtà industriali ed artigianali
del territorio
Erogazione servizi al cittadino.
Privati
Risparmio
Ottimizzazione del tempo
:: Utenti principali ::
giovedì 6 giugno 2013
13. 13
1. Il Mittente (titolare di una casella PEC) invia un messaggio al Destinatario
(titolare di una casella PEC)
2. Il Gestore del Mittente invia al Mittente una Ricevuta di Accettazione
3. La Ricevuta di Accettazione certifica data e ora dell’invio del messaggio.
4. Il Gestore del Mittente inserisce il messaggio in una busta di trasporto e vi
applica una Firma Digitale in modo da garantirne l’integrità. Successivamente
invia il messaggio al Gestore del Destinatario.
5. Il Gestore del Destinatario verifica l’integrità del messaggio e lo consegna al
Destinatario.
6. Una volta consegnato il messaggio al Destinatario il Gestore del Destinatario
invia una Ricevuta di Consegna al Mittente.
7. La Ricevuta di Consegna certifica data e ora della consegna al Destinatario.
:: come funziona in sintesi ::
giovedì 6 giugno 2013
14. Come funziona la PECCome funziona la PEC
schema graficoschema grafico
giovedì 6 giugno 2013 14
Ricevuta
di
accettazione
Internet
Ricevuta di
presa in carico
destinatario
Ricevuta
di
consegna
Provider
Del
destinatario
mittente
Documento
informatico
Indice gestori
PEC
Notas do Editor
Art. 31. (Posta elettronica certificata) 1. Le imprese costituite in forma societaria indicano il proprio indirizzo di posta elettronica certificata nella domanda di iscrizione al registro delle imprese. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge tutte le imprese, già costituite in forma societaria alla medesima data di entrata in vigore, comunicano al registro delle imprese il proprio indirizzo di posta elettronica certificata. L’iscrizione dell’indirizzo di posta elettronica certificata nel registro delle imprese e le sue successive eventuali variazioni sono esenti dall’imposta di bollo e dai diritti di segreteria. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, si provvede all’individuazione delle modalità e del luogo di pubblicazione degli indirizzi di cui al presente comma. 2. I professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato comunicano ai rispettivi ordini o collegi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Gli ordini e i collegi pubblicano in un elenco consultabile in via telematica i dati identificativi degli iscritti con il relativo indirizzo di posta elettronica certificata. 3. Le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, qualora non abbiano provveduto ai sensi dell’articolo 47, comma 3, lettera a), del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, istituiscono una casella di posta certificata per ciascun registro di protocollo e ne danno comunicazione al Centro nazionale per l’informatica nella pubblica amministrazione, che provvede alla pubblicazione di tali caselle in un elenco consultabile per via telematica. 4. Salvo quanto stabilito dall’articolo 47, commi 1 e 2, del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le comunicazioni tra i soggetti di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo, che abbiano provveduto agli adempimenti ivi previsti, sono inviate attraverso la posta elettronica certificata, senza che il destinatario debba dichiarare la propria disponibilità ad accettarne l’utilizzo. 5. La consultazione per via telematica dei singoli indirizzi di posta elettronica certificata nel registro delle imprese o negli albi o elenchi costituiti ai sensi del presente articolo avviene liberamente e senza oneri. L’estrazione di elenchi di indirizzi è consentita alle sole pubbliche amministrazioni per le comunicazioni relative agli adempimenti amministrativi di loro competenza. 6. L’uso della posta elettronica certificata è comunque facoltativo.