1. Sindacato Lavoratori Comunicazione
Roma, 11 gennaio 2011
Poste Italiane S.p.A.
Viale Europa 175
00144 Roma
R.I.
Dott. Paolo Faieta
Risorse Umane e Org.ne –
Con la presente Intendiamo esprimere la nostra forte preoccupazione in merito ai
cambiamenti normativi ed organizzativi introdotti da Poste Italiane, a partire dal
mese di giugno di quest’anno, in materia di antiriciclaggio ed alle non trascurabili
responsabilità personali che ne derivano per i Dipendenti, ad ogni livello. Questa la
normativa interna di riferimento trasmessa agli UP dal 1° giugno di quest’anno
tramite sistema DMS: COI n.227 del 01.06.2010, COI n.229 del 03.06.2010, COI
n.259 del 25.06.2010, COI n.276 del 02.07.2010, COI n.302 del 23.07.2010, COI n.
383 del 29.09.2010, Faq UP n.1 – AntiRiciclaggio. Giudichiamo opportuno, in primo
luogo, mettere in discussione i profili di legittimità di alcune disposizioni impartite
dall’Azienda e i connessi effetti organizzativi, relativi in particolare agli obblighi di
adeguata verifica della clientela sanciti dal Dlgs. 231/2007, contenute nella COI n.
302 del 23.07.2010 e nelle precisazioni interpretative (faq UP n. 1 del 21.09.2010)
che ne sono seguite. Precisazioni che tuttavia non chiariscono affatto la ratio delle
scelte aziendali, seguendo più la logica del famoso “così è se vi pare”. Al punto 1
(pag. 2) della comunicazione interna nr. 302 si legge che “gli obblighi di adeguata
verifica devono essere osservati in caso di: (…) esecuzione di operazioni
occasionali singolarmente di importo pari o superiore a € 15.000”. Tale
formulazione, confermata dalle precisazioni fornite successivamente, non sembra
conforme all’art. 15 del Dlgs. 231/2007, con il quale si dispone che gli obblighi di
adeguata verifica della clientela devono essere osservati in caso di “operazioni
occasionali disposte dai clienti che comportino la trasmissione o la
movimentazione di mezzi di pagamento di importo pari o superiore a
15.000 euro, indipendentemente dal fatto che siano effettuate con una
operazione unica o con più operazioni che appaiono tra di loro collegate
per realizzare un’operazione frazionata”. L’interpretazione aziendale tende
invece a limitare l’applicazione dell’adeguata verifica ad una singola operazione di
sportello: per es. l’adeguata verifica si deve fare per il rimborso di un buono postale
fruttifero (non dematerializzato) da € 15.000 ma non per il rimborso simultaneo,
richiesto dal medesimo cliente, di 3 buoni postali da € 5.000 ciascuno (non
dematerializzati). Crediamo si possano facilmente immaginare le conseguenze di
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2. una interpretazione, come questa dettata dall’azienda, che non trova alcun riscontro
nella giurisprudenza in materia.
Sempre al punto 1 (pag. 2) della com. int. 302 si legge: “gli obblighi di adeguata
verifica devono essere osservati in caso di: […] sospetto di riciclaggio o di
finanziamento
al
terrorismo,
indipendentemente
dall’importo
dell’operazione richiesta”. L’art. 15 del Dlgs. 231/2007 estende l’applicazione
dell’adeguata verifica a tutti i casi in cui vi sia “sospetto di riciclaggio o di
finanziamento del terrorismo, indipendentemente da qualsiasi deroga,
esenzione o soglia applicabile”. Per quanto si è potuto constatare fino ad oggi,
non viene posta alcuna attenzione all’applicazione di tale norma di legge, cosa che
si riflette negativamente su tutto il processo di valutazione delle operazioni
sospette. Si tratta per lo più di operazioni a valere su rapporti continuativi (libretti,
conti, etc.) per le quali gli UP avrebbero potuto/dovuto ugualmente richiedere la
compilazione dell’adeguata verifica al cliente, vuoi per la presenza di uno o più indici
di anomalia, con specifico riferimento a quelli elencati nel decalogo della Banca
d’Italia, vuoi per la mancanza di informazioni riguardanti il cliente e/o lo scopo
dell’operazione posta in essere. Il risultato è che nella prassi operativa quotidiana
l’adeguata verifica del cliente non viene quasi mai eseguita per operazioni a valere
su rapporti continuativi, con il rischio che ciò possa accadere anche in presenza di
evidenti elementi di sospetto di riciclaggio o terrorismo. A nostro giudizio questo
complica l’intero processo di valutazione dell’operazione, soprattutto nei casi in cui
non si dispongono di informazioni sufficienti sul cliente e sullo scopo dell’operazione.
Appare evidente che, in alcuni casi, la sospettosità di un’operazione, collegata a sua
volta alla presenza di uno o più indici di anomalia, può essere correttamente
valutata solo se al momento dell’effettuazione dell’operazione viene fatta
un’adeguata verifica, anche per operazioni a valere su rapporti continuativi.
Esempio: un cliente, impiegato di una ditta, si reca presso un ufficio postale per
prelevare dal proprio conto 80.000 euro in contanti mostrandosi riluttante a
dichiarare lo scopo dell’operazione. L’operatore di sportello, rilevando la presenza di
almeno due indici di anomalia, chiede al cliente di compilare il modulo di adeguata
verifica per operazione occasionale, per capire quale sia lo scopo dell’operazione. È
di tutta evidenza che, in casi del genere, non procedere all’adeguata verifica non
consentirebbe al personale di Poste Italiane di compiere una corretta valutazione
dell’operazione, ovvero di segnalarla come sospetta, per la mancanza dei necessari
elementi informativi, attinenti in particolare allo scopo dell’operazione. Per quanto
concerne la compilazione dei moduli di adeguata verifica da parte della clientela,
osserviamo inoltre che la mancata o errata compilazione di intere parti o sezioni dei
moduli, anche a seguito di rifiuto da parte del cliente, non sembrano costituire al
momento un problema per Poste Italiane. Particolarmente grave, a nostro avviso,
appare la mancanza di informazioni sullo “scopo” dell’operazione e sull’identità del
titolare effettivo e dell’esecutore. L’art. 23, infatti, come richiamato nella stessa COI
203, stabilisce che quando l’ente o l’intermediario (Poste) “non è in grado di
rispettare gli obblighi di adeguata verifica della clientela stabiliti
dall'articolo 18, comma 1, lettere a), b) e c), non può instaurare il rapporto
continuativo né eseguire operazioni o prestazioni professionali ovvero
pone fine al rapporto continuativo o alla prestazione professionale già in
essere e valutano se effettuare una segnalazione alla UIF, a norma del
Titolo II, Capo III”. D’altra parte, il cliente che si rifiuta di fornire informazioni sullo
scopo e/o sulla natura del rapporto continuativo o dell’operazione (DLGS 231/2007
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3. art. 55, comma 3) o le fornisca false, rischia una sanzione penale che prevede la
reclusione da 6 mesi a 3 anni e un’ammenda compresa fra 5.000 e 50.000 euro.
Pesanti anche le sanzioni, sia a carattere amministrativo, che penale, previste a
carico dell’intermediario, che possono riguardare personalmente i dipendenti di
Poste Italiane, per violazioni direttamente o indirettamente collegate all’adeguata
verifica della clientela. Se questa analisi è fondata, ci chiediamo allora cosa comporti
la presenza negli uffici e nelle filiali di un numero elevato di moduli di adeguata
verifica “non conformi” per i motivi anzidetti, che rendono evidente un indubbio
mancato rispetto degli obblighi di adeguata verifica (art. 18) e di astensione (art.
23).
Da un punto di vista più strettamente sindacale, non possiamo fare a meno di
rilevare il fatto che i cambiamenti introdotti a partire dal mese di giugno, a quanto
pare a seguito di alcuni rilievi mossi dalla Banca d'Italia per la inadeguata
organizzazione interna delle attività antiriciclaggio, implicano tutta una serie di
ricadute sulle condizioni di lavoro che l'azienda sembra sottovalutare
pericolosamente (per i Lavoratori di Poste). Come è possibile che l'azienda introduca
simili cambiamenti senza una adeguata formazione in aula dei propri dipendenti?
Come è possibile che il personale degli Uffici Postali abbia fruito, dal 2005 ad oggi,
solo di qualche ora di formazione in modalità e-learning? Come è possibile che
aumenti di colpo la quantità e la qualità delle attività amministrative antiriciclaggio
svolte dai dipendenti, sia degli uffici postali che delle filiali - stimiamo che il tempo
da dedicare a tali attività sia almeno decuplicato rispetto a prima di giugno 2010 senza preoccuparsi delle inevitabili ricadute organizzative? Come vengono valutate
le ricadute sugli organici delle attività antiriciclaggio? E per quanto riguarda le
responsabilità personali dei dipendenti? Si pensa di soprassedere? Si pensa che la
Banca d’Italia, la Guardia di Finanza o la Magistratura possano anche loro sorvolare
perché si tratta pur sempre di Poste Italiane, una società controllata dallo Stato?
Come abbiamo già detto, la nuova organizzazione antiriciclaggio di Poste Italiane,
oltre a prestare il fianco a contestazioni relative alla conformità al dettato
normativo, prevede tutta una serie di microattività a carico del personale degli up e
delle filiali per le quali non è stata prevista alcuna formazione in aula. Solo il
personale delle Filiali è stato convocato presso i Centri delle Aree Territoriali per un
incontro di un paio d’ore, sui cui contenuti è meglio tacere Nelle Filiali si tengono
corsi di tutti i tipi, anche per questioni marginali, ma non si è ritenuto necessario
predisporre un piano di formazione in aula che illustri in modo adeguato ed
esaustivo i numerosi adempimenti che il personale degli Uffici Postali, di tutti gli
Uffici Postali e delle Filiali, è tenuto ad osservare nell’ambito degli obblighi imposti
dalla normativa antiriciclaggio. Riassumiamo brevemente tali adempimenti:
UP: VERIFICA GIORNALIERA DELLE MANCATE/ERRATE REGISTRAZIONI AUI;
FILIALE: VERIFICA QUINDICINALE DELLE MANCATE/ERRATE REGISTRAZIONI
AUI;
UP: VALUTAZIONI GIANOS IMMEDIATI GIORNALIERI (VERIFICANDO PROFILI
SOGGETTIVI CLIENTI, MOVIMENTAZIONE DEI RAPPORTI E TITOLI, CIRCOSTANZE CHE
ACCOMPAGNANO
LE
OPERAZIONI,
MODULI
DI
ADEGUATA
VERIFICA,
DOCUMENTAZIONE NEL DOSSIER CLIENTE, ESAME DEL GIORNALE DI FONDO, ETC.)
FILIALE:
VALUTAZIONI
GIANOS
IMMEDIATI
GIORNALIERI
E
DELLE
VALUTAZIONI DEI DUP;
FILIALE E UP: VALUTAZIONI GIANOS INATTESI MENSILI;
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4. FILIALI: VALUTAZIONI MENSILI GIANOS GPR “PROFILI DI RISCHIO”;
FILIALI E UP: SEGNALAZIONI DI OPERAZIONI SOSPETTE EXTRA-GIANOS;
FILIALI: VERIFICHE OPERATIVITA’ MONEYGRAM AI FINI ANTIRICICLAGGIO;
FILIALI E UP: VERIFICA CORRETTO USO DELL’OPZIONE “INTERMEDIARI
FINANZIARI”;
FILIALI E UP: MODD. AN-M A SEGUITO DI ERRATE REGISTRAZIONI AUI;
FILIALI E UP: ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA.
Considerate le pesanti ricadute che l’organizzazione interna delle attività
antiriciclaggio opera sui Lavoratori, nonché le possibili conseguenze legali dei
cambiamenti introdotti negli ultimi mesi – l’elenco delle sanzioni previste per
violazioni della normativa antiriciclaggio, sia a carico della clientela, sia a carico dei
Dipendenti, è davvero impressionante – siamo a chiedervi immediato ed esauriente
riscontro alle problematiche rappresentate.
Distinti saluti
La Segretaria Nazionale
Barbara Apuzzo
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