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Milano, 23 giugno 2017
VI ASPETTIAMO
ALL’EXECUTIVE LEADERSHIP FORUM (ELF)
Fairmont Hotel, Monaco
DAL 25 AL 27 GIUGNO 2017!!
APP DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE: ECCO LE NUOVE FUNZIONI DOPO
L’AGGIORNAMENTO
Consultazioni esiti, verifica codice fiscale e partita IVA, verifica degli avvisi per i servizi telematici,
possibilità di prenotare un appuntamento tra le novità dell'App
L'Agenzia delle Entrate ha presentato la nuova versione dell’app “AgenziaEntrate” per dispositivi
mobili con restyling dell’interfaccia grafica, resa ancor più intuitiva per gli utenti de un ampliamento
dei contenuti, includendo servizi finora disponibili solo in modalità web. Come ricordato nel
comunicato stampa del 26 maggio 2017, l'app “AgenziaEntrate” rappresenta un vero e proprio
front-office mobile delle Entrate, aperto 24 ore su 24, che permette di fruire di numerosi servizi
direttamente dal proprio smartphone o tablet, come:
• consultazione del proprio cassetto fiscale,
• richiesta delle credenziali Fisconline ed Entratel,
• verifica degli invii telematici effettuati e delle relative ricevute, la prenotazione di un web-
ticket per accedere agli sportelli degli uffici territoriali e visualizzare l’andamento della coda
nell’ufficio di interesse) si aggiungono, da oggi, nuove funzionalità con l’obiettivo di migliorare e
semplificare ulteriormente il rapporto tra Fisco e cittadini. In particolare, i nuovi servizi permetteranno
di:
o consultare lo stato di lavorazione e gli esiti delle richieste di assistenza su
comunicazioni e avvisi telematici, cartelle di pagamento e deleghe F24;
o visualizzare messaggi di notifica, relativi ad esempio alla scadenza della password o
alla presenza di ricevute da leggere;
o prenotare un appuntamento presso un ufficio dell’Agenzia e visualizzare le
prenotazioni effettuate;
o verificare i codici fiscali e le partite Iva;
o verificare il calendario delle scadenze fiscali e i termini entro cui provvedere ai futuri
adempimenti;
o visualizzare l’elenco degli avvisi relativi ai Servizi Telematici.
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All’interno della Home della “mobile app” sono disponibili anche alcuni link che consentono di
accedere ad ulteriori funzionalità, come il sito di assistenza della “Dichiarazione precompilata” e il
servizio web “Fatture e Corrispettivi”. Il link “Guide fiscali” permette di accedere alla documentazione
relativa ad agevolazioni e altre tematiche fiscali. L’app è disponibile sui principali market quali Apple
App Store (per iOS), Google Play (per Android) e Microsoft Windows Store (per Windows).
MOD. 730/2017: COME PRESENTARLO E QUALI DOCUMENTI CONSERVARE
Presentazione diretta del contribuente, presentazione tramite CAF o presentazione tramite sostituto
d'imposta. I documenti da presentare per la dichiarazione dei redditi
Il modello di dichiarazione dei contribuenti 730/2017 può essere presentato in tre diverse modalità
ovvero direttamente dal contribuente, tramite sostituto d'imposta o tramite CAF. In particolare, se il
contribuente intende presentare il 730 precompilato direttamente tramite il sito internet
dell’Agenzia delle Entrate deve:
• indicare i dati del sostituto d’imposta che effettuerà il conguaglio;
• compilare la scheda per la scelta della destinazione dell’8, del 5 e del 2 per mille dell’Irpef,
anche se non esprime alcuna scelta;
• verificare che i dati presenti nel 730 precompilato siano corretti e completi. Se il 730
precompilato non richiede nessuna correzione o integrazione, il contribuente lo può accettare senza
modifiche. Se, invece, alcuni dati risultano non corretti o incompleti, il contribuente è tenuto a
modificare o integrare il modello 730.
Una volta accettato o modificato, il modello 730 precompilato può essere presentato direttamente
tramite il sito internet dell’Agenzia delle entrate. A seguito della trasmissione della dichiarazione, nella
stessa sezione del sito internet viene messa a disposizione del contribuente la ricevuta di avvenuta
presentazione.
Chi presenta la dichiarazione al proprio sostituto d’imposta deve consegnare, oltre alla delega per
l’accesso al modello 730 precompilato, la scelta dell’8, il 5 e il 2 per mille dell’Irpef in busta chiusa
(anche nel caso in cui non esprima alcuna scelta), indicando il codice fiscale e i dati anagrafici. Prima
dell’invio della dichiarazione all’Agenzia delle entrate e comunque entro il 7 luglio, il sostituto
d’imposta consegna al contribuente una copia della dichiarazione elaborata e il prospetto di
liquidazione, con l’indicazione del rimborso che sarà erogato e delle somme che saranno trattenute.
Chi si rivolge a un Caf o a un professionista abilitato deve consegnare oltre alla delega per l’accesso
al modello 730 precompilato, la scelta dell’8, il 5 e il 2 per mille dell’Irpef in busta chiusa (anche nel
caso in cui non esprima alcuna scelta) indicando il codice fiscale e i dati anagrafici. Il contribuente
deve sempre esibire al Caf o al professionista abilitato la documentazione necessaria per verificare la
conformità dei dati riportati nella dichiarazione. In particolare, il contribuente conserva la
documentazione in originale mentre il Caf o il professionista ne conserva copia che può essere
trasmessa, su richiesta, all’Agenzia delle entrate. I principali documenti da esibire sono:
• la Certificazione Unica e le altre certificazioni che documentano le ritenute;
• gli scontrini, le ricevute, le fatture e le quietanze che provano le spese sostenute. Il
contribuente non deve esibire i documenti che riguardano le spese deducibili già riconosciute dal
sostituto d’imposta, né la documentazione degli oneri detraibili che il sostituto d’imposta ha già
considerato quando ha calcolato le imposte e ha effettuato le operazioni di conguaglio, se i documenti
sono già in possesso di quest’ultimo;
• gli attestati di versamento d’imposta eseguiti con il modello F24;
• la dichiarazione modello Unico in caso di crediti per cui il contribuente ha richiesto il riporto
nella successiva dichiarazione dei redditi.
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Più in generale, il contribuente deve esibire tutti i documenti che dimostrano il diritto alle deduzioni e
detrazioni richieste in dichiarazione. I documenti relativi alla dichiarazione di quest’anno vanno
conservati fino al 31 dicembre 2022, termine entro il quale l’amministrazione fiscale può
richiederli.
I Caf o i professionisti abilitati hanno l’obbligo di verificare che i dati indicati nel modello 730 siano
conformi ai documenti esibiti dal contribuente e rilasciano per ogni dichiarazione un visto di
conformità (ossia una certificazione di correttezza dei dati). Prima dell’invio della dichiarazione
all’Agenzia delle entrate e comunque entro il 7 luglio (o il 23 luglio nei casi previsti dalla legge), il Caf
o il professionista consegna al contribuente una copia della dichiarazione e il prospetto di liquidazione,
elaborati sulla base dei dati e dei documenti presentati dal contribuente.
Attenzione: se il Caf o il professionista appone un visto di conformità infedele, è tenuto al pagamento
di una somma pari all’importo dell’imposta, della sanzione e degli interessi che sarebbero stati richiesti
al contribuente a seguito dei controlli formali da parte dell’Agenzia delle Entrate, sempre che il visto
infedele non sia stato indotto dalla condotta dolosa o gravemente colposa del contribuente.
IMU E TASI 2017: COME FARE CON LE PERTINENZE
Le regole previste per l'abitazione principale si applicano anche alle pertinenze, ma con alcuni limiti.
Ecco quali sono.
IMU e TASI 2017: le regole previste per la prima casa si estendono anche alle pertinenze ma con
alcuni limiti. Per prima cosa, si ricorda che l'esenzione dal pagamento dell’IMU, riguarda non solo
l’abitazione principale ma anche le sue pertinenze. In base a quanto stabilisce l’articolo, anche per
quest'anno valgono le stesse regole del passato, perciò il regime previsto per la prima casa è
riconosciuta per un massimo di tre pertinenze, una ciascuna per le tre categorie catastali ammesse, vale
a dire rispettivamente:
• C/2, magazzini e locali di deposito, quindi soffitte e cantine;
• C/6, autorimesse, quindi box e posti auto in garage;
• C/7, tettoie e posti auto scoperti.
Per l’esenzione non fa differenza che si tratti di immobili acquistati insieme all’appartamento o in un
secondo momento, e neppure che si tratti di immobili all’interno dello stesso palazzo o dello stesso
condominio.
Attenzione: non è possibile dichiarare come pertinenza, ad esempio, un box che si trova in un altro
quartiere, o comunque distante qualche chilometro da casa in quanto non è rispettato il vincolo di
pertinenza.
Le regole appena viste si applicano anche nel caso di pertinenze acquistate in comproprietà e dichiarate
al servizio di due immobili. È il caso, ad esempio, di un garage acquistato in comproprietà tra i
proprietari di due appartamenti in una villetta bifamiliare. Se entrambi gli appartamenti hanno le
caratteristiche per essere esentanti da IMU e TASI come prima casa, alche il garage sarà esente. In caso
contrario sarà esente solo la quota di proprietà di chi può dichiarare l’appartamento come prima casa.
Il vincolo pertinenziale con due distinte unità immobiliari, validamente costituito, infatti, assume
rilievo anche ai fini delle imposte. A tal fine, è necessario il rispetto del requisito oggettivo della
relazione di strumentalità e complementarietà funzionale tra il bene principale e quello accessorio,
nonché il requisito soggettivo della volontà effettiva del proprietario del bene principale, o titolare di
un diritto reale sul medesimo, di destinare durevolmente il bene accessorio a servizio od ornamento di
quello principale (circolare 98/2000).
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LETTERE DI COMPLIANCE DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE: ECCO COSA FARE
Cosa fare se si riceve una “lettera per la compliance" dell'Agenzia? Una nuova sezione del sito spiega
come comportarsi
Con un comunicato stampa, l'Agenzia delle Entrate ha annunciato che tutte le informazioni e le
risposte su come comportarsi nel caso in cui arrivino lettere, trovano spazio nella nuova sezione del
sito istituzionale delle Entrate dedicata alle attività per promuovere l’adempimento spontaneo.
La nuova sezione è raggiungibile dal sito www.agenziaentrate.gov.it seguendo questo percorso: Cosa
devi fare > Compliance, controlli, contenzioso e strumenti deflativi > Attività per la promozione
della compliance.
La nuova sezione è divisa in due sotto-aree:
• una prima dedicata ai contribuenti persone fisiche,
• una seconda alle imprese e ai lavoratori autonomi.
Nel primo caso, nella lettera viene riportata l’anomalia riscontrata, i redditi che, dalle informazioni
presenti nelle banche dati dell’Agenzia, non risultano dichiarati e una tabella di dettaglio delle
categorie cui i redditi si riferiscono (per esempio, redditi derivanti da locazione, di lavoro dipendente,
assegni periodici, ecc). Alla lettera sono inoltre allegate le istruzioni per accedere al cassetto fiscale,
per utilizzare il servizio di assistenza Civis e per compilare la dichiarazione integrativa.
Analogamente, nelle lettere indirizzate ai contribuenti Iva viene riportata l’anomalia riscontrata,
l’eventuale imponibile contestabile in sede di controllo e la fonte da cui sono stati attinti i dati per il
confronto con i dati indicati dal contribuente in dichiarazione. All’interno della nuova sezione, sono
inoltre disponibili i fac simile delle lettere e la guida fiscale “L’agenzia ti scrive: lettera di invito a
regolarizzare possibili errori”, un manualetto in pdf che contiene tutte le informazioni utili sulle
comunicazioni per la compliance.
Se si riceve una di queste comunicazioni, basta andare sulla nuova sezione e cliccare su “Come
dialogare con l’Agenzia” per conoscere tutti i canali di assistenza. In particolare, i cittadini possono
contattare un Centro di assistenza multicanale (Cam), che risponde ai numeri 848.800.444 da telefono
fisso e 06.96668907 da cellulare (costo in base al piano tariffario applicato dal gestore), dal lunedì al
venerdì dalle 9 alle 17, selezionando l’opzione “servizi con operatore - comunicazione direzione
centrale accertamento”.
In alternativa, è possibile rivolgersi alla Direzione Provinciale di competenza o ancora a uno degli
uffici territoriali della Direzione Provinciale dell’Agenzia delle Entrate. È possibile trasmettere la
documentazione giustificativa dell’anomalia segnalata direttamente, attraverso l’applicativo Civis, in
formato elettronico; presentandola alla Direzione Provinciale di competenza o tramite un intermediario
abilitato ai Servizi telematici di trasmissione della dichiarazione.
Gli errori e le omissioni possono essere regolarizzati: presentando una dichiarazione integrativa;
versando le maggiori imposte dovute e gli interessi, calcolati al tasso legale annuo (dal giorno in cui il
versamento avrebbe dovuto essere effettuato a quello in cui viene effettivamente effettuato) e versando,
in misura ridotta, le sanzioni specifiche delle violazioni oggetto di comunicazione. Per aiutare i
contribuenti a calcolare gli interessi relativi alla maggiore imposta dovuta e le sanzioni correlate alla
infedele dichiarazione in misura ridotta, l’Agenzia ha messo gratuitamente a disposizione online
all’interno della sezione “Compliance per i cittadini”, l’applicazione “Calcolo delle sanzioni e
interessi”.
I contribuenti interessati dalle comunicazioni della “Compliance per le imprese e i lavoratori
autonomi”, invece, devono calcolare distintamente le sanzioni ridotte correlate all’infedele
dichiarazione (Irpef, Irap ed Iva) e le sanzioni ridotte relative alle violazioni eventualmente commesse
(ad esempio: l’omessa fatturazione ai fini dell’imposta sul valore aggiunto o l’irregolare tenuta delle
scritture contabili ai fini delle imposte dirette e dell’Iva).
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I versamenti (maggiore imposta, interessi e sanzione ridotta) devono essere effettuati tramite modello
F24, disponibile, con le relative istruzioni di compilazione, sul sito dell’Agenzia delle Entrate,
indicando nell’apposito campo il “codice atto” riportato in alto a sinistra nella lettera ricevuta.
Da qualche anno, in linea con analoghe esperienze già avviate in altri paesi e coerentemente con le
linee tracciate dall’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (Ocse), l’Agenzia
delle Entrate ha inaugurato un nuovo corso nei rapporti con i cittadini: non solo accertamenti ex-post,
ma “avvisi” tempestivi per mettere i contribuenti nelle condizioni di conoscere la loro posizione fiscale
e correggere spontaneamente eventuali inesattezze prima che il tutto si traduca in un controllo vero e
proprio. Una strada, quella del dialogo preventivo, che nel 2016 si è concretizzata in oltre 500mila
comunicazioni e mezzo miliardo di euro riportati nelle casse dello Stato. Le ultime lettere in ordine di
tempo sono partite i primi di maggio e riguardano oltre 190mila soggetti Iva che non hanno presentato
la relativa dichiarazione per l’anno d’imposta 2016 o che l’hanno presentata compilando solo in parte il
quadro Va. Anche per loro si apre una finestra di dialogo: una volta ricevuta la lettera, infatti, possono
segnalare alle Entrate eventuali elementi, fatti e circostanze sconosciuti che possano giustificare
l'anomalia o sanare l’irregolarità tramite ravvedimento operoso.
FINANZIAMENTI AGEVOLATI SISIMA 2017: ECCO COME E QUANDO TRASMETTERE
I DATI
Mutui assisti da garanzia statale: approvate le specifiche tecniche per la comunicazione
all’amministrazione finanziaria, da parte degli istituti di credito
Specifiche tecniche per la trasmissione telematica, da parte dei soggetti finanziatori, dei dati relativi ai
finanziamenti erogati a favore di imprenditori, lavoratori autonomi ed esercenti attività
agricole, operanti nelle zone colpite dal terremoto: approvate ieri le specifiche con un
provvedimento.
Com'è noto, con il D. L 8/2017 ha dettato nuovi interventi urgenti a beneficio dei territori del centro
Italia colpiti dagli eventi sismici del 2016 e del 2017, tra le quali la possibilità per i titolari di reddito
d’impresa, di lavoro autonomo e gli esercenti attività agricole di chiedere un finanziamento, assistito
dalla garanzia dello Stato, per il pagamento:
• dei tributi sospesi a favore delle popolazioni terremotate
• dei tributi dovuti nel periodo dal 1° dicembre al 31 dicembre 2017
• dei tributi dovuti dal 1° gennaio al 31 dicembre 2018.
I soggetti finanziatori devono trasmettere all’Agenzia delle Entrate le informazioni relative
• ai mutui erogati
• ai dati identificativi dei soggetti che omettono i pagamenti previsti nel piano di
ammortamento, nonché i relativi importi, per la loro successiva iscrizione a ruolo, con gli interessi di
mora.
Il provvedimento di ieri approva le specifiche tecniche per consentire la trasmissione telematica di tali
informazioni, indicando anche i termini entro cui procedere alla comunicazione. In particolare:
• i dati relativi ai finanziamenti erogati per il pagamento dei tributi sospesi e per il pagamento
dei tributi dovuti nel periodo dal 1° dicembre al 31 dicembre 2017 devono essere trasmessi entro il 30
aprile 2018.
• i dati relativi ai finanziamenti erogati per il pagamento dei tributi dovuti dal 1° gennaio al 31
dicembre 2018 devono essere trasmessi entro il 30 aprile 2019
• i dati identificativi dei soggetti che omettono i pagamenti previsti nel piano di ammortamento,
(nonché i relativi importi) devono essere trasmessi entro la fine del mese successivo a ciascun semestre
solare del periodo di ammortamento, ovvero di quello in cui si verifica l’evento da comunicare.
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MANOVRA CORRETTIVA 2017: LE AGEVOLAZIONI PER LE ZONE COLPITE DAL
SISMA
Agevolazioni per le zone colpite dagli eventi sismici 2016-2017 nella manovra correttiva 2017
In favore delle zone colpite dagli eventi sismici dall'agosto 2016 l'articolo 41 del decreto legge 50/2017
contenente la manovra correttiva, stanzia 3 miliardi per il triennio 2017-2019 ed istituisce un Fondo per
accelerare le attività di ricostruzione, con una dotazione pari a
• 491 milioni nel 2017,
• 717 milioni nel 2018
• 700 milioni nel 2019;
L'articolo 42 prevede inoltre un ulteriore incremento di risorse per l'avvio di interventi urgenti.
Sono inoltre introdotti, in favore delle zone in questione, alcuni interventi agevolativi fiscali, costituiti
in particolare:
• da alcune proroghe di termini in materia di adempimenti e di versamenti tributari a favore dei
soggetti, persone fisiche e imprese, localizzate nei comuni colpiti dagli eventi sismici, prevedendosi nel
contempo la possibilità di versare le somme dovute mediante rateizzazione(articolo 44);
• dalla proroga a tutto il 2019 del periodo entro il quale le imprese localizzate nei comuni colpiti
dagli eventi sismici che effettuano investimenti possono beneficiare del credito d'imposta per l'acquisto
di beni strumentali (articolo 44) e dalla messa a disposizione di risorse (16 milioni nel 2017 e 30
milioni annui dal 2017 al 2019) per la erogazione ai comuni di una compensazione della perdita del
gettito TARI;
• dalla istituzione di una zona franca urbana nei comuni delle regioni del Lazio, dell'Umbria,
delle Marche e dell'Abruzzo colpiti dagli eventi sismici, stabilendosi nel contempo che la fruizione
delle agevolazioni che ne derivano sono fruibili nel limite delle risorse stanziate, pari a circa 195, 168 e
142 milioni rispettivamente per gli anni 2017, 2018 e 2019 (articolo 46); con una norma inserita in
commissione (46-sexies) si prorogano al 31 dicembre 2017 le agevolazioni per le zone franche urbane
nei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012 disposte dalla legge di stabilità
2016, incrementando a tal fine di 5 milioni per il 2017 le relative risorse.
Tra i numerosi interventi aggiunti durante l'esame in commissione all'articolo 41, è stato previsto uno
stanziamento di 5 milioni per il triennio 2017-2019 in favore dell'Istituto nazionale di geofisica e
vulcanologia e all'articolo 43-ter, si consente ai Presidenti delle Regioni di stipulare mutui di durata
massima venticinquennale per il finanziamento degli interventi sugli edifici pubblici e per opere di
urbanizzazione nei centri storici ed urbani interessati dagli eventi sismici del maggio 2012.
All'articolo 45-bis viene incrementato poi l'importo della prima rata relativa al 2017 di Fondo di
solidarietà comunale da erogare da parte del Ministero dell'Interno ai comuni colpiti dagli eventi
sismici a partire dal 29 agosto 2016, e (articolo 46-bis) si introduce una norma volta a regolarizzare le
istanze presentate dalle imprese agricole relativamente ai danni subiti da eventi calamitosi per i quali è
stata deliberato lo stato di emergenza, imprese cui con altra norma si prevede che possano accedere ad
interventi finanziari di sostegno anche in relazione ai danni subiti dagli eventi eccezionali dell'aprile
2017.
Con un ulteriore articolo (46-quater) sono stati estesi gli incentivi all'acquisto di case antisismiche,
agendo in particolare sule detrazioni economiche previste dal cd. Sismabonus per gli interventi di
riduzione del rischio sismico.
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ACCERTAMENTO E LEGITTIMO AFFIDAMENTO: ESCLUSI SOLO SANZIONI ED
INTERESSI
No all’esenzione d’imposta se il comportamento del contribuente è in linea con un'interpretazione
errata dell'Agenzia, sono escluse solo le relative sanzioni e gli interessi
Le circolari ministeriali in materia tributaria non costituiscono fonte di diritti e obblighi, per cui,
ove il contribuente si sia conformato ad un’interpretazione erronea fornita dall’Amministrazione
finanziaria, è esclusa soltanto l’irrogazione delle relative sanzioni e degli interessi, senza alcun
esonero dall’adempimento dell’obbligazione tributaria, in base al principio di tutela dell’affidamento,
espressamente sancito dall’articolo 10, comma 2, della legge 212/2000.
Il legittimo affidamento del contribuente, infatti, non incide sulla debenza del tributo, che prescinde del
tutto dalle intenzioni manifestate dalle parti del rapporto fiscale, dipendendo esclusivamente
dall’obiettiva realizzazione dei presupposti impositivi.
Questo quanto stabilito con sentenza del 19 maggio 2017 n. 12635 dalla Cassazione che ha rigettato il
ricorso di una contribuente.
La Cassazione, nel rigettare il ricorso, conferma il consolidato orientamento della giurisprudenza di
legittimità secondo cui “il legittimo affidamento del contribuente comporta, ai sensi della L. 27 luglio
2000, n. 212, art. 10, commi 1 e 2, l'esclusione degli aspetti sanzionatori, risarcitori ed accessori
conseguenti all'inadempimento colpevole dell'obbligazione tributaria, ma non incide sulla debenza del
tributo, che prescinde del tutto dalle intenzioni manifestate dalle parti del rapporto fiscale, dipendendo
esclusivamente dall'obiettiva realizzazione dei presupposti impositivi” (cfr Cassazione nn. 10195/2016,
5934/2015 eccetera).
Le circolari ministeriali in materia tributaria non costituiscono fonte di diritti ed obblighi e, pertanto,
qualora il contribuente si sia conformato ad un’interpretazione erronea fornita dall’Amministrazione
finanziarla, è esclusa soltanto l’irrogazione delle relative sanzioni e degli interessi, senza alcun esonero
dall’adempimento dell’obbligazione tributaria, in base al principio di tutela dell’affidamento.
REDDITI NON DICHIARATI 2014: IN ARRIVO LETTERE DALL’AGENZIA DELLE
ENTRATE
Centomila lettere in arrivo per altrettanti cittadini che, secondo i dati in possesso del Fisco, non hanno
dichiarato, nel 2014, dei redditi percepiti l’anno precedente.
Con un comunicato stampa, l'Agenzia delle Entrate ha informato i contribuenti dell'invio di centomila
lettere per i cittadini che, secondo i dati in possesso del
Fisco, non hanno dichiarato, nel 2014, redditi percepiti l’anno precedente. Non sono avvisi di
accertamento, ma comunicazioni, che viaggiano via posta ordinaria o via pec, con cui l’Agenzia
informa che le risultano somme non dichiarate, in tutto o in parte. I destinatari delle lettere, tra cui per
la prima volta figurano anche titolari di reddito di lavoro autonomo, potranno quindi giustificare
l’anomalia o presentare una dichiarazione integrativa e mettersi in regola beneficiando delle sanzioni
ridotte previste dal ravvedimento operoso.
Una novità riguarda l'assistenza fornita a chi riceve queste lettere in quanto troveranno nel proprio
cassetto fiscale la dichiarazione 2014, pronta da integrare sulla base di un prospetto precompilato
(disponibile solo per alcuni tipi di reddito) o del prospetto di dettaglio. Non soltanto nella lettera
troveranno indicati, in un dettagliato prospetto informativo, tutti gli elementi che hanno originato
l’anomalia segnalata, ma un numero considerevole di contribuenti sarà indirizzato ad accedere a
Fisconline per correggere la dichiarazione, direttamente online e in maniera assistita. Per la prima
volta, infatti, nel cassetto fiscale sarà disponibile il link “scarica dichiarazione da integrare”, tramite il
quale sarà possibile ottenere il file contenente la dichiarazione originaria presentata per il 2013.
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New entry nell’ottica di agevolare i cittadini anche il collegamento diretto “scarica il software di
compilazione”, tramite cui i contribuenti potranno installare automaticamente il pacchetto
UnicoOnLine necessario per richiamare la dichiarazione relativa al periodo d’imposta 2013,
importandola con l’apposita funzionalità, e integrare la dichiarazione, sulla base dei dati forniti con il
prospetto di dettaglio.
Per quanto riguarda i destinatari delle lettere, le comunicazioni in partenza sono indirizzate a
contribuenti persone fisiche e originate da anomalie relative a:
• redditi dei fabbricati, derivanti dalla locazione di immobili, imponibili a tassazione ordinaria o
soggetti a cedolare secca;
• redditi di lavoro dipendente e assimilati, compresi gli assegni periodici corrisposti dal coniuge
o ex coniuge;
• redditi prodotti in forma associata derivanti dalla partecipazione in società di persone o in
associazioni tra artisti e professionisti e redditi derivanti dalla partecipazione in società a responsabilità
limitata in trasparenza
• redditi di capitale derivanti dalla partecipazione qualificata in società di capitali;
• redditi derivanti da lavoro autonomo abituale e professionale;
• alcuni tipi di redditi diversi e redditi derivanti da lavoro autonomo abituale e non
professionale;
• redditi d’impresa con riferimento alle rate annuali delle plusvalenze/sopravvenienze attive.
Tutte le informazioni sulle lettere per la compliance sono disponibili in una nuova sezione dedicata sul
sito dell’Agenzia, raggiungibile seguendo il percorso: Cosa devi fare > Compliance, controlli,
contenzioso e strumenti deflativi > Attività per la promozione della compliance.
PRECOMPILATO 730/2017: LE INFORMAZIONI CONTENUTE ED I VANTAGGI SUI
CONROLLI
Lavori di ristrutturazione, spese mediche e veterinarie, spese funebri, spese universitarie, interessi sui
mutui, premi assicurativi nella dichiarazione precompilata 2017
La dichiarazione dei redditi 730/2017 precompilata messa a disposizione, per il terzo anno di fila,
dall'Agenzia delle Entrate contiene molte informazioni. In particolare per la predisposizione del
modello 730 precompilato, l’Agenzia delle Entrate utilizza i seguenti dati:
• i dati contenuti nella Certificazione Unica, che viene inviata all’Agenzia delle Entrate dai
sostituti d’imposta: ad esempio, i dati dei familiari a carico, i redditi di lavoro dipendente o di pensione,
le ritenute Irpef, le trattenute di addizionale regionale e comunale, i compensi di lavoro autonomo
occasionale;
• gli oneri deducibili o detraibili che vengono comunicati all’Agenzia delle Entrate, quali
spese sanitarie e relativi rimborsi, interessi passivi sui mutui, premi assicurativi, contributi
previdenziali, contributi versati alle forme di previdenza complementare, contributi versati per i
lavoratori domestici, spese universitarie e relativi rimborsi, spese funebri, spese per interventi di
recupero del patrimonio edilizio, per l’arredo degli immobili ristrutturati e per interventi finalizzati al
risparmio energetico;
• alcune informazioni contenute nella dichiarazione dei redditi dell’anno precedente: ad
esempio, i dati dei terreni e dei fabbricati, gli oneri che danno diritto a una detrazione da ripartire in più
rate annuali (come le spese sostenute negli anni precedenti per interventi di recupero del patrimonio
edilizio, per l’arredo degli immobili ristrutturati e per interventi finalizzati al risparmio energetico), i
crediti d’imposta e le eccedenze riportabili;
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• altri dati presenti nell’Anagrafe tributaria: ad esempio, le informazioni contenute nelle
banche dati immobiliari (catasto e atti del registro), i pagamenti e le compensazioni effettuati con il
modello F24.
Come riepilogato nelle istruzioni della dichiarazione dei redditi, le principali fonti utilizzate per
precompilare i quadri del modello 730 sono elencate nel seguente prospetto:
FRONTESPIZIO Certificazione Unica e Anagrafe tributaria
PROSPETTO DEI FAMILIARI A
CARICO
Certificazione Unica
QUADRO A Redditi dei terreni Dichiarazione dei redditi dell’anno precedente e banche dati immobiliari
QUADRO B Redditi dei fabbricati Dichiarazione dei redditi dell’anno precedente e banche dati immobiliari
QUADRO C Redditi di lavoro dipendente e assimilati Certificazione Unica
QUADRO D Altri redditi Certificazione Unica
QUADRO E Oneri e spese Comunicazioni oneri deducibili e detraibili, dichiarazione dei redditi dell’anno precedente e Certif
QUADRO F
Eccedenze, acconti e altri dati Certificazione Unica, dichiarazione dei redditi dell’anno precedente e pagamenti
con F24
QUADRO G Crediti d’imposta Dichiarazione dei redditi dell’anno precedente e compensazioni con F24
I contribuenti che accettano il 730 senza effettuare modifiche non avranno i controlli documentali
sugli oneri detraibili e deducibili che sono stati comunicati all’Agenzia delle Entrate. La dichiarazione
precompilata si considera accettata anche se il contribuente effettua delle modifiche che non incidono
sul calcolo del reddito complessivo o dell’imposta (ad esempio se vengono variati i dati della residenza
anagrafica senza modificare il comune del domicilio fiscale).
Se il 730 precompilato viene presentato, con o senza modifiche, al Caf o al professionista
abilitato, i controlli documentali saranno effettuati nei confronti del CAF o del professionista anche
sugli oneri detraibili e deducibili che sono stati comunicati all’Agenzia delle entrate. L’Agenzia delle
Entrate potrà comunque richiedere al contribuente la documentazione necessaria per verificare la
sussistenza dei requisiti soggettivi per fruire di queste agevolazioni.
IMU E TASI 2017: COSA FARE SE SI CAMBIA LA RESIDENZA IN CORSO D’ANNO
Cambio di residenza 2017: ecco come fare con IMU e TASI
I contribuenti dovevano versare quanto dovuto entro il 16 giugno 2017.
Un caso particolare, ma piuttosto comune, riguarda l'ipotesi del cambio di residenza in corso d'anno. In
applicazione del principio generale che stabilisce che l’imposta sia dovuta su base mensile, nel caso in
cui il proprietario trasferisca la propria residenza nel corso dell’anno in un altro immobile,
l’obbligo di pagamento, ovvero l’esenzione, debbono essere rapportati rispettivamente ai mesi nei
quali sono presenti i requisiti che servono a definire l’abitazione principale ossia, la contemporanea
presenza di residenza anagrafica e effettivo utilizzo dell’immobile.
Se, invece, tra la vendita della vecchia abitazione e il trasferimento nella nuova è intercorso un periodo
di tempo nel quale il nuovo immobile è rimasto a disposizione, vale a dire non abitato, ad esempio per
l’esigenza di effettuare lavori di ristrutturazione, per questi mesi sarà obbligatorio il pagamento
dell’IMU con l’aliquota prevista per le seconde case da parte del proprio Comune. Solo dal momento
dell’utilizzo effettivo, accompagnato ovviamente dal cambio di residenza, sarà possibile l’esenzione.
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Vediamo di seguito due esempi:
1 - Abitazione acquistata il 12 gennaio come prima casa.
Lavori di ristrutturazione in corso e trasferimento di residenza dal 20 aprile.
Il proprietario pagherà
• IMU e TASI per i primi quattro mesi dell’anno
• avrà l’esenzione dalle imposte da maggio in poi.
2- Prima casa abitata dal proprietario per il periodo gennaio-febbraio.
A marzo trasferimento in altra regione per motivi di lavoro.
Sull’immobile niente IMU e TASI per i primi due mesi dell’anno ma sono dovute entrambe le imposte
da marzo in poi.
Attenzione
In caso di cambio di residenza ai fini delle imposte si deve far riferimento alla data di presentazione
della domanda. In caso di esito positivo dell’accertamento da parte dei vigili urbani, infatti, la data di
decorrenza dell’iscrizione anagrafica sarà quella in cui è stata presentata la richiesta allo sportello
comunale.
RATING DI LEGALITA’: DA OTTOBRE 2017 ENTRA NEL REGISTRO DELLE IMPRESE
Registro delle Imprese: le visure conterranno l'indicazione del rating di legalità rilasciato dall'AGCM
alle aziende che ne hanno fatto richiesta
Con un comunicato stampa del 7 giugno 2017 Unioncamera ha annunciato che il rating di legalità
entrerà a breve nel registro delle imprese. In particolare, grazie all’intesa tra InfoCamere e AGCM
(Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato), a partire dall’autunno prossimo le visure estratte
dal Registro delle Imprese delle Camere di Commercio conterranno l’indicazione del rating di
legalità rilasciato dall’AGCM alle aziende che ne hanno fatto richiesta e che hanno superato il vaglio
dell’Autorità stessa. Di seguito il comunicato stampa.
Il rating di legalità è uno strumento introdotto nel 2012 per promuovere comportamenti etici in ambito
aziendale, assegnando un numero di "stellette" in base al rispetto della legalità dell'impresa stessa. Il
riconoscimento viene rilasciato su base volontaria e può essere richiesto per via telematica
dalle imprese che
• hanno sede operativa nel territorio nazionale,
• hanno un fatturato minimo di due milioni di euro nell’ultimo esercizio
• che risultano iscritte nel Registro delle Imprese da almeno due anni.
Il numero di "stellette" varia da uno a tre e viene attribuito dall’Autorità stessa sulla base delle
dichiarazioni delle aziende, verificate grazie a controlli incrociati con i dati in possesso delle pubbliche
amministrazioni. Il rating di legalità ha durata di due anni ed è rinnovabile su richiesta. In caso di
perdita di uno dei requisiti base, l’Autorità ne dispone la revoca. Se vengono meno i requisiti per i quali
l’azienda ha ottenuto un rating più alto l’Antitrust riduce il numero di stellette. Del rating assegnato
dall'AGCM, secondo quanto previsto dalla legge, si tiene conto in sede di concessione di finanziamenti
da parte delle pubbliche amministrazioni, nonché in sede di accesso al credito bancario.
L’acquisizione al Registro delle Imprese delle informazioni sul rating di legalità rientra nel
processo di continuo miglioramento di qualità, completezza e trasparenza delle informazioni presenti
nelle banche dati gestite dalle Camere di Commercio, perseguito attraverso l’integrazione di
informazioni sulle imprese gestite da altre Pubbliche Amministrazioni.
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L'elenco completo delle aziende che finora hanno ottenuto il rating di legalità, con il relativo punteggio,
è pubblicato sul sito dell'Autorità (http://www.agcm.it) e dal prossimo mese di ottobre sarà integrato
nelle visure del Registro delle Imprese (www.registroimprese.it) rilasciate dalle Camere di Commercio.
Alla fine di aprile 2017, le imprese in possesso delle “stellette” della legalità erano 3460. Per la
maggioranza, si tratta di realtà del Nord (55,6%), rispetto al 22% del Centro e al 31,7% del
Mezzogiorno (Sud e Isole). Il 62% sono concentrate in cinque regioni, con in testa l’Emilia Romagna
(15,3), seguita dalla Lombardia (14,7), dal Veneto (12,1), dalla Puglia (11) e dal Lazio (8,7). Circa il
90% delle imprese che hanno il Rating di legalità è una PMI secondo definizione Europea ovvero con
un volume d’affari uguale o inferiore ai 50 milioni di euro e meno di 250 addetti. Tra queste la maggior
parte (52,1%) sono piccole imprese, occupano meno di 50 addetti ed hanno un fatturato non superiore
ai 10 milioni di euro. In base al tipo di attività, il 40% delle imprese opera nel settore nell’industria
manifatturiera e circa il 20% nel settore notoriamente “sensibile” come quello dell’edilizia. La quota
maggiore è costituita da Società a responsabilità limitata (54,7%), seguite dalle Spa (19,5).
TASI 2017: SI PAGA ANCHE SUI PARCHEGGI CONDOMINIALI
Parcheggi condominiali 2017: previsto il pagamento della TASI entro il 16 giugno 2017
La data ultima per il versamento dell'acconto (o dell'unica rata) della TASI è scaduta il 16 giugno 2017.
Per quanto riguarda le modalità di calcolo di tali imposte non ci sono grandi novità in quanto la legge
di bilancio per il 2017 ha confermato le disposizioni in vigore lo scorso anno per cui i Comuni non
posso aumentare le aliquote rispetto a quelle deliberate nel 2015. L'aumento di 0,8 punti della sola
aliquota TASI è applicabile nel 2017 solo se già deliberato, e applicato, per il 2016, previa delibera ad
hoc per la riconferma.
Un caso interessante riguarda il pagamento dell'IMU e la TASI sui parcheggi condominiali. In
particolare, si ricorda che, per quanto riguarda i parcheggi condominiali, la tassa sui servizi
indivisibili è dovuta anche sugli immobili di proprietà condominiale in quanto l’articolo 2, comma
1, lettera g) del decreto 16/2014 ha abrogato il comma 670 dell’art. 1 della legge di Stabilità che
stabiliva l’esenzione dal pagamento per le aree pertinenziali di immobili già tassati e per le aree
condominiali Comuni. Il pagamento della TASI per le proprietà condominiali pertanto deve essere fatto
dall’amministratore con le stesse modalità previste per il pagamento dell’IMU e TASI.
FATTURE FALSE: CONTESTABILI DALL’AGENZIA ANCHE SENZA PROVA CERTA
Il contribuente deve dimostrare la fonte della detrazione e di non essere consapevole di partecipare a
un’operazione fraudolenta: a dirlo è la Cassazione
Per contestare le fatture false all'Agenzia delle Entrate non serve una prova certa, poiché la
detrazione d’imposta può essere negata anche sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti.
A chiarire questo principio è stata la Corte Suprema di Cassazione, con l’ordinanza 12649 del 19
maggio 2017.
Il contenzioso con l'Agenzia inizia con un avviso di accertamento emesso nei confronti di una spa, con
lo scopo di recuperare a tassazione i costi relativi ad operazioni soggettivamente inesistenti,
negandone la detrazione ai fini Iva. Si trattava dei costi relativi a un contratto con una società austriaca
che non svolgeva alcuna attività ed era interamente posseduta da altra società residente nelle Isole
Vergini Britanniche, paese incluso nella lista dei “paradisi fiscali”. Per il prezzo di acquisto della
sostanza, di molto superiore al prezzo di mercato in libera contrattazione poi, l’Ufficio aveva ritenuto
che il maggior costo a favore della Società austriaca fosse imputabile a corrispettivo occulto della
transazione principale relativa all’acquisto del marchio e del know how e, quindi, trattandosi di costo
afferente a un’operazione soggettivamente inesistente, ha negato la relativa detrazione Iva.
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In entrambi i gradi, i giudici di merito avevano dato ragione alla società contribuente, così l'Agenzia
proponeva ricorso per Cassazione.
In particolare, nell'accogliere il ricorso delle Entrate, i giudici di legittimità hanno censurato la
motivazione della sentenza impugnata e hanno valutato il legittimo assolvimento dell’onere probatorio
da parte dell’Ufficio in materia di contestazione delle operazioni ritenute soggettivamente inesistenti.
La Cassazione ha chiarito come l’onere della prova debba essere ripartito tra amministrazione e
contribuente ribadendo che, qualora l’Amministrazione finanziaria contesti al contribuente l’indebita
detrazione di fatture ai fini Iva, spetta all’Ufficio fornire la prova che l’operazione oggetto della fattura,
non è mai stata posta in essere. Il contribuente, invece, ha l’onere di dimostrare la fonte legittima
della detrazione o del costo altrimenti indeducibili, e la sua mancanza di consapevolezza di
partecipare ad un’operazione fraudolenta, non essendo sufficiente, a tal fine, la regolarità formale
delle scritture o le evidenze contabili dei pagamenti, in quanto si tratta di dati e circostanze facilmente
falsificabili.
CONTROLLI PREVENTIVI MOD. 730/2017: APPROVATI I CREITERI PER GLI
ELEMENTI DI INCOERENZA
Criteri per l’individuazione degli elementi di incoerenza delle dichiarazioni dei redditi modello
730/2017 con esito a rimborso e di modalità di cooperazione finalizzata ai controlli preventivi
La Legge di stabilità 2016 prevede che, “nel caso di presentazione della dichiarazione direttamente
ovvero tramite il sostituto d'imposta che presta l'assistenza fiscale, con modifiche rispetto alla
dichiarazione precompilata che incidono sulla determinazione del reddito o dell'imposta e che
presentano elementi di incoerenza ovvero determinano un rimborso di importo superiore a 4.000 euro,
l'Agenzia delle Entrate può effettuare controlli preventivi, in via automatizzata o mediante verifica
della documentazione giustificativa, entro quattro mesi dal termine previsto per la trasmissione della
dichiarazione, ovvero dalla data della trasmissione, se questa è successiva a detto termine.
Il rimborso che risulta spettante al termine delle operazioni di controllo preventivo è erogato
dall'Agenzia delle entrate non oltre il sesto mese successivo al termine previsto per la trasmissione
della dichiarazione, ovvero dalla data della trasmissione, se questa è successiva a detto termine.
Restano fermi i controlli previsti in materia di imposte sui redditi.”. I controlli preventivi possono
trovare applicazione anche con riferimento alle dichiarazioni presentate ai CAF o ai professionisti
abilitati.
Gli elementi di incoerenza delle dichiarazioni dei redditi modello 730/2017 con esito a rimborso,
presentate dai contribuenti con modifiche rispetto alla dichiarazione precompilata che incidono sulla
determinazione del reddito o dell’imposta, sono individuati nello scostamento per importi significativi
dei dati risultanti nei modelli di versamento, nelle certificazioni uniche e nelle dichiarazioni dell’anno
precedente, o nella presenza di altri elementi di significativa incoerenza rispetto ai dati inviati da enti
esterni o a quelli esposti nelle certificazioni uniche. È altresì considerata elemento di incoerenza delle
dichiarazioni dei redditi modello 730/2017 con esito a rimborso, la presenza di situazioni di rischio
individuate in base alle irregolarità verificatesi negli anni precedenti.
Ai fini dell’applicazione dei criteri di incoerenza di cui al punto 1 alle dichiarazioni dei redditi
presentate dai contribuenti con il modello 730 ai Centri di assistenza fiscale (CAF) e ai professionisti
abilitati, per le quali l’INPS riceve i risultati contabili (modello 730-4) direttamente dal soggetto che ha
prestato l’assistenza fiscale, si provvede in cooperazione tra l’Agenzia delle Entrate e l’INPS secondo
modalità attuative stabilite con un protocollo d’intesa.
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ROTTAMAZIONE CARTELLE ESATTORIALI 2017: COMUNICAZIONI EQUITALIA
ENTRO 15 GIUGNO
Definizione agevolata delle cartelle: entro il 15 giugno 2017 Equitalia deve comunicare l’ammontare
complessivo delle somme dovute.
Entro il 15 giugno 2017 Equitalia doveva comunicare a tutti i contribuenti che hanno aderito alla
rottamazione delle cartelle esattoriali l'ammontare di quanto dovuto. Infatti, tutti coloro che entro il 21
aprile 2017 hanno aderito alla definizione agevolata ricevono - per ciascuna richiesta presentata - la
comunicazione di Equitalia, come prevede il decreto fiscale 193/2016 collegato alla Legge di stabilità
2017. A partire dal 16 giugno copia della suddetta comunicazione è disponibile anche nell’area
riservata del portale dell'Agente della Riscossione. Come chiarito nel comunicato pubblicato sul sito di
Equitalia, la comunicazione contiene informazioni in merito:
• all'accoglimento o eventuale rigetto della adesione;
• agli eventuali carichi di debiti che non possono rientrare nella definizione agevolata;
• all'importo/i da pagare;
• alla data/e entro cui effettuare il pagamento;
• il/i bollettino/i di pagamento in base alla scelta effettuata al momento della compilazione del
modulo DA1;
• il modulo per l’eventuale addebito sul conto corrente.
Sulla base dei debiti indicati nella dichiarazione di adesione alla definizione agevolata, Equitalia ha
previsto 5 tipologie di comunicazioni per le possibili casistiche:
AT - Accoglimento totale della richiesta: hai un importo da pagare per i debiti “rottamabili” e non hai
nulla da pagare per eventuali debiti non “rottamabili”;
AP - Accoglimento parziale della richiesta: sia per i debiti “rottamabili” che per quelli non
“rottamabili”, hai un importo da pagare;
AD - Sia per i debiti "rottamabili" che per gli eventuali debiti non “rottamabili" non devi pagare nulla;
AX - Per i debiti "rottamabili" non devi pagare nulla mentre hai un debito residuo da pagare per i debiti
non “rottamabili";
RI - Rigetto: i debiti che hai indicato nella dichiarazione di adesione non sono "rottamabili" e hai
quindi un importo da pagare.
Ogni comunicazione contiene un prospetto di sintesi con l’elenco delle cartelle/avvisi e l’indicazione
dettagliata in merito:
• al totale del debito residuo (sia definibile, sia escluso dalla definizione);
• al debito residuo oggetto di definizione;
• all’importo da pagare per la definizione agevolata del debito;
• al debito residuo escluso dalla definizione: in questo caso (debiti non rottamabili), troverai
nella comunicazione un ulteriore prospetto con l’elenco dei “carichi non definibili” con l’evidenza
delle specifiche motivazioni di esclusione.
È possibile pagare presso la propria banca, agli sportelli bancomat (ATM) degli istituti di credito che
hanno aderito ai servizi di pagamento CBILL, con il proprio internet banking, agli uffici postali, nei
tabaccai aderenti a ITB e tramite i circuiti Sisal e Lottomatica, sul nostro portale e con l'App Equiclick
tramite la piattaforma PagoPa e, infine, direttamente ai nostri sportelli. Si ricorda che per aderire al
servizio di addebito diretto su conto corrente, è necessario che la richiesta di attivazione del mandato,
nel rispetto delle procedure e degli adempimenti previsti dal Sistema Interbancario, sia presentata, alla
banca del titolare del conto, almeno 20 giorni prima della scadenza della rata.
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Si ricorda che la legge prevede che:
• con il pagamento della prima rata della definizione agevolata dovranno essere revocati
eventuali piani di rateizzazione precedenti;
• in caso di mancato, insufficiente o tardivo pagamento della prima/unica rata della definizione
agevolata, anche limitatamente a quei carichi contenuti nella comunicazione che hai scelto di non
pagare, la stessa non produce effetti e non è possibile ottenere nuovi provvedimenti di rateizzazione
salvo che per le cartelle e gli avvisi notificati da meno di 60 giorni dalla data di presentazione della
dichiarazione di adesione.
• in caso di mancato, insufficiente o tardivo pagamento della prima/unica rata della definizione
agevolata, anche limitatamente a quei carichi contenuti nella comunicazione che hai scelto di non
pagare, la stessa non produce effetti e non è possibile ottenere nuovi provvedimenti di rateizzazione
salvo che per le cartelle e gli avvisi notificati da meno di 60 giorni dalla data di presentazione della
dichiarazione di adesione;
• potranno, invece, essere ripresi i pagamenti delle rateizzazioni in essere alla data di
presentazione della domanda di definizione agevolata e in regola con i precedenti pagamenti;
• in caso di mancato, insufficiente o tardivo pagamento delle rate successive alla prima non sarà
invece più possibile proseguire eventuali precedenti rateizzazioni in quanto già revocata al pagamento
della prima rata.
INTERVENTI URGENTI PER LA CRESCITA NEL MEZZOGIORNO: IL D.L. APPROVATO
Finanziamenti agevolati, disciplina delle zone economiche speciali, semplificazione e velocizzazione
degli investimenti pubblici e privati
Il Consiglio dei ministri n. 32 del 9 giugno 2017, su proposta del Presidente Paolo Gentiloni e del
Ministro per la coesione territoriale ed il Mezzogiorno Claudio De Vincenti, ha approvato un decreto
legge che introduce disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno.
Il nuovo provvedimento mira a incentivare la nuova imprenditorialità, prevede
• una specifica disciplina per la istituzione di zone economiche speciali (ZES), con particolare
riferimento alle aree portuali,
• una serie di misure di semplificazione e velocizzazione degli investimenti, pubblici e privati,
nel Mezzogiorno.
Attraverso la misura “Resto al sud” vengono offerti ai giovani meridionali che non dispongano di
mezzi propri per avviare un’attività propria una dotazione di 40.000 euro, di cui il 35% a fondo
perduto, a copertura dell’intero investimento e del capitale circolante. Il finanziamento residuale,
rispetto alla quota di contributo a fondo perduto, sarà a tasso zero ed erogato tramite il sistema
bancario, con il beneficio della garanzia pubblica, attraverso apposita sezione del Fondo di Garanzia
per le PMI.
Sono escluse le spese per progettazione e quelle per personale, ma è prevista la possibilità di azioni di
accompagnamento nelle fasi di sviluppo del progetto imprenditoriale da parte di enti pubblici e non,
opportunamente accreditati.
Ulteriore misura è quella che istituisce e regolamenta le ZES. Esse saranno concentrate nelle aree
portuali e nelle aree ad esse economicamente collegate. Lo scopo è di sperimentare nuove forme di
governo economico di aree concentrate, nelle quali le procedure amministrative e le procedure di
accesso alle infrastrutture per le imprese, che operano o che si insedieranno all’interno delle aree, siano
coordinate da un soggetto gestore in rappresentanza dell’Amministrazione centrale, della Regione
interessata e della relativa Autorità portuale, al fine di consentire una progettualità integrata di sviluppo
della ZES, con l’obiettivo di rilanciare la competitività dei porti delle regioni meridionali.
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CONTRATTI DI LOCAZIONE ED AFFITTO DI IMMOBILI 2017: APPROVATO IL
MODELLO RLI
Il nuovo modello RLI dovrà essere utilizzato dal 19 settembre. Approvati il modello, le istruzioni e le
specifiche tecniche
Il nuovo modello RLI per la richiesta di registrazione e adempimenti successivi - contratti di locazione
e affitto di immobili è stato approvato e pubblicato con il Provvedimento 112605, assieme alle
istruzione ed alle specifiche tecniche per la trasmissione in via telematica. Con tale modello è possibile
• richiedere la registrazione,
• comunicare proroghe, cessioni, subentro e risoluzioni dei contratti di locazione e affitto di
beni immobili,
• esercitare o revocare l’opzione della cedolare secca,
• registrare contratti di affitto dei terreni e degli annessi titoli PAC,
• comunicare il subentro nel contratto di locazione, ad esempio in caso di successione mortis
causa,
• comunicazione dei dati catastali;
• denunce relative ai contratti di locazione non registrati, ai contratti di locazione con canone
superiore a quello registrato o ai comodati fittizi;
• registrazione dei contratti di locazione con previsione di canoni differenti per le diverse
annualità;
• registrazione dei contratti di locazione a tempo indeterminato;
• ravvedimento operoso;
• registrazione dei contratti di locazione di pertinenze concesse con atto separato rispetto
all’immobile principale.
Il modello, oltre al frontespizio che contiene l’informativa sul trattamento dei dati personali, è
composto da:
• quadro A “Dati generali”, nel quale sono contenuti i dati utili alla registrazione del contratto
(quali la tipologia del contratto, la data di stipula e la durata della locazione), la sezione dedicata agli
adempimenti successivi (tra i quali proroga, cessione, subentro e risoluzione), i dati del richiedente la
registrazione e la sezione riservata alla presentazione in via telematica;
• quadro B “Soggetti”, in cui sono indicati i dati dei locatori e dei conduttori;
• quadro C “Dati degli immobili”, riguardante i dati degli immobili principali e delle relative
pertinenze;
• quadro D “Locazione ad uso abitativo e opzione/revoca cedolare secca”, contenente le
informazioni relative al regime della cedolare secca;
• quadro E “Locazione con canoni differenti per una o più annualità”, in cui possono essere
indicati i diversi canoni di locazione pattuiti nel contratto per le successive annualità.
In caso di richiesta di registrazione, il modello può essere presentato in via telematica in forma
semplificata senza l’allegazione della copia del testo contrattuale in presenza delle seguenti
caratteristiche:
• un numero di locatori e di conduttori, rispettivamente, non superiore a tre,
• una sola unità abitativa ed un numero di pertinenze non superiore a tre
• tutti gli immobili devono essere censiti con attribuzione di rendita;
• il contratto contiene esclusivamente la disciplina del rapporto di locazione e, pertanto, non
comprende ulteriori pattuizioni;
• il contratto è stipulato tra persone fisiche che non agiscono nell’esercizio di un’impresa, arte o
professione.
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Gli utenti del servizio telematico trasmettono i dati contenuti nella richiesta di registrazione dei
contratti di locazione e affitto di beni immobili e i dati relativi al versamento delle imposte di registro e
di bollo secondo le specifiche tecniche contenute nell’Allegato B. Ciascun file può contenere i dati
relativi alla richiesta di registrazione di un solo contratto ovvero alla comunicazione di uno o più
adempimenti successivi che si riferiscono ad un solo richiedente.
Il nuovo modello sostituisce il precedente modello RLI dal 19 settembre 2017; pertanto:
• fino al 18 settembre 2017, per l’effettuazione dell’adempimento, deve essere utilizzato il
Modello RLI attualmente in uso;
• dal 19 settembre 2017 dovrà essere utilizzato esclusivamente il modello approvato con il
provvedimento di ieri con il relativo software
JOBS ACT LAVORATORI AUTONOMI 2017: COSA CAMBIA PER CLIENTI E
COMMITTENTI
Modifica unilaterale del contratto, rifiuto della forma scritta, recesso senza preavviso e pagamento oltre
i 60 giorni tra le clausole e le condotte abusive per il Jobs act
Con l’articolo 3 del Jobs act lavoratori autonomi, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 135 del
13.06.2017 come Legge 81/2017 vengono considerate abusive e prive di effetto alcune clausole che
danneggiano il lavoratore. In queste ipotesi, il lavoratore autonomo ha diritto al risarcimento dei
danni, anche promuovendo un tentativo di conciliazione mediante gli organismi abilitati. In
generale, vengono considerate abusive le clausole che attribuiscono al committente la facoltà di
modificare unilateralmente le condizioni del contratto o, nel caso di contratto avente ad oggetto una
prestazione continuativa, di recedere da esso senza congruo preavviso; le clausole con le quali le parti
concordano termini di pagamento superiori a sessanta giorni dalla data del ricevimento da parte del
committente della fattura o della richiesta di pagamento e il rifiuto del committente di stipulare il
contratto in forma scritta.
In pratica, sono abusivi:
• la modifica unilaterale del contratto del committente;
• il recesso senza congruo preavviso nel caso di contratto con prestazione continuativa;
• il pagamento oltre i 60 giorni
• il contratto non in forma scritta.
CHIARITO IL TRATTAMENTO IVA DI ALCUNE PRESTAZIONI SANITARIE RESE
DALLE FARMACIE
Con Risoluzione n. 60/E del 12 maggio 2017 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito quale regime Iva è
applicabile alle prestazioni sanitarie rese all’interno delle farmacie.
Secondo l’Amministrazione le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione sono esenti da Iva quando
rese da soggetti abilitati all’esercizio della professione.
In particolare, la citata Risoluzione afferma che le prestazioni sanitarie delle farmacie che comportano
la messa a disposizione di operatori socio-sanitari, infermieri e fisioterapisti, se richieste dal medico di
famiglia o dal pediatra di libera scelta sono esenti.
Diversamente le prestazioni di analisi di prima istanza, rientranti nell'ambito dell'autocontrollo eseguite
senza ausilio di personale professionale sanitario, ma direttamente dal paziente, sono soggette ad Iva
con aliquota ordinaria.
É altresì soggetto ad Iva il servizio di prenotazione, riscossione e ritiro dei referti.
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Sostanzialmente l’Agenzia si rifà a precedenti prassi secondo cui l'articolo 10, n. 18), D.P.R. 633/1972
condiziona l'esenzione dall’Iva della prestazione eseguita al caso in cui essa sia riconducibile a
prestazione di diagnosi, cura e riabilitazione della persona e quando essa sia svolta da un soggetto
abilitato all'esercizio della professione.
Nella tabella che segue si riepiloga quanto detto:
Prestazioni sanitarie delle farmacie rese da operatori socio-
sanitari, infermieri e fisioterapisti su richiesta del medico di
famiglia o dal pediatra di libera scelta
Esenti
Analisi di prima istanza senza ausilio di personale
professionale sanitario
Soggette ad Iva con aliquota
ordinaria
Servizio di prenotazione, riscossione e ritiro dei referti Soggette ad Iva con aliquota
ordinaria
La Risoluzione ha anche chiarito quale sia il trattamento della certificazione dei relativi
corrispettivi; in particolare l’Amministrazione finanziaria ha stabilito che anche per le prestazioni
di cui sopra si applica l'esonero all'emissione della fattura se non richiesta dal cliente al momento
di effettuazione dell'operazione. Le farmacie potranno utilizzare lo scontrino parlante. Allo stesso
tempo, specifica la Risoluzione, che i professionisti sanitari emetteranno fattura alla farmacia per
le attività da essi svolte.
Certificazione dei corrispettivi
Fattura se richiesta dal cliente al momento di effettuazione
dell'operazione
Scontrino parlante in tutti gli altri casi
DICHIARAZIONI IMU E TASI ENTRO IL 30 GIUGNO
Entro il prossimo 30 giugno 2017 è in scadenza la presentazione della dichiarazione relativa all’Imu e
alla Tasi. Entro il medesimo termine deve, altresì, essere presentato il modello Imu Tasi Enc
riguardante la situazione immobiliare 2016 degli Enti non commerciali.
Dichiarazione Imu
La dichiarazione Imu va resa al Comune entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui il
possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della
determinazione dell’imposta: entro il prossimo 30 giugno 2017 occorrerà comunicare le variazioni
intervenute nel corso del 2016.
Tale presentazione deve necessariamente essere effettuata utilizzando il prescritto modello ministeriale.
Come da sempre avveniva ai fini Ici, anche ai fini Imu la dichiarazione va resa solo per gli immobili
interessati da variazioni suscettibili di produrre una modifica sul calcolo del tributo dovuto: qualora
nulla sia variato, non è dovuta alcuna comunicazione al Comune.
Si ricorda, comunque, che sono moltissime le fattispecie di esonero dall’obbligo di presentazione della
dichiarazione: si pensi, in particolare, al fatto che i trasferimenti immobiliari sono in generale esonerati,
in quanto le informazioni sono recepite dal Comune attraverso l’atto di voltura che il notaio inoltra alla
conservatoria dei registri immobiliari.
Per una dettagliata analisi dei casi di esonero si vedano le istruzioni al modello di variazione.
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Va comunque ricordato che la dichiarazione Imu va presentata quando si verifica una delle seguenti
situazioni:
• fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati;
• fabbricati di interesse storico o artistico;
• fabbricati per i quali il Comune ha (eventualmente) deliberato una riduzione dell’aliquota
(immobili dei soggetti Ires e immobili locati o affittati);
• fabbricati merce invenduti;
• terreni agricoli o edificabili in relazione ai quali Coltivatori Diretti e Imprenditori Agricoli
Professionali beneficiano delle agevolazioni stabilite dalla norma.
Vi sono poi una serie di altre situazioni, elencate dalle istruzioni alla compilazione del modello, in cui
il Comune non è in possesso delle necessarie informazioni per la verifica del corretto calcolo
dell’imposta; si ricorda, in particolare, il caso dei beni in leasing, dove ogni compravendita o modifica
di valore di un’area edificabile, esenzione sui fabbricati, l’indicazione dei valori contabili dei fabbricati
D, etc., deve essere oggetto di presentazione del modello Imu.
Dichiarazione Tasi
Il modello di dichiarazione approvato ai fini Imu vale anche ai fini del tributo per i servizi indivisibili
(Tasi).
Con la Risoluzione n. 3/DF/2015 il Ministero ebbe modo di precisare che il modello di dichiarazione
Tasi deve essere unico e valido su tutto il territorio nazionale, per cui non hanno alcuna validità di
modelli predisposti dai vari Comuni: la dichiarazione resa ai fini Imu (ove la presentazione sia dovuta)
è, quindi, da considerarsi valida anche ai fini Tasi.
Dichiarazione Imu Tasi Enc
Il prossimo 30 giugno scade il termine per la presentazione delle dichiarazioni Imu e Tasi per il 2016
relative agli Enti non commerciali; l’obiettivo di tale dichiarazione è quello di dare conto, a ciascun
Comune, di ubicazione degli immobili in relazione ai quali il contribuente può far valere, in toto o in
parte, l’esenzione ai fini dei tributi locali prevista dall’articolo 7, lettera 1, D.Lgs. 504/1992.
La dichiarazione avrà effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si siano verificate
modificazioni dei dati e degli elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell’imposta
dovuta. Per tale motivo, se per il 2016 nulla è cambiato rispetto alla situazione dell’anno precedente,
non vi è alcuna necessità di presentare la dichiarazione in scadenza il 30 giugno.
A differenza delle dichiarazioni relative agli altri soggetti (che vanno rese al singolo Comune su
supporto cartaceo), i modelli degli Enti non commerciali (uno per ciascun Comune di ubicazione degli
immobili) devono essere inviati esclusivamente in forma telematica.
5 PER MILLE: NON PER TUTTI LA CONFERMA DELL’AGEVOLAZIONE AL 30 GIUGNO
2017
Come già ricordato in una precedente nostra Lettera Fiscale, lo scorso 31 marzo l’Agenzia delle Entrate
con la pubblicazione della Circolare n. 5/E/2017 ha fornito gli attesi chiarimenti in merito al processo
di semplificazione e razionalizzazione che ha interessato la procedura per poter accedere al beneficio
del 5 per mille da parte dei soggetti interessati.
La semplificazione prevede, nella sostanza, che gli enti in possesso dei requisiti per l’accesso al
beneficio non siano più tenuti a ripetere ogni anno:
• l’inoltro della domanda di iscrizione al riparto della quota del cinque per mille;
• l’invio tramite raccomandata o pec della dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà
confermativa dell’agevolazione.
19
Occorre, poi, tenere presente che le novità decorrono dall’esercizio finanziario 2017 e con riferimento
ai soli soggetti regolarmente iscritti nel 2016; pertanto, per quanti dal 2017 hanno manifestato
intenzione di accedere per la prima volta al beneficio e per coloro che ne hanno fatto richiesta per gli
anni 2015 e/o precedenti, sarà ancora necessario seguire le regole già previste in passato.
Rimane, pertanto, in vigore per tali ultimi soggetti il fondamentale adempimento che dovrà
necessariamente compiersi entro il prossimo 30 giugno 2017, ovvero l’invio a mezzo lettera
raccomandata o, in alternativa, a mezzo pec di una dichiarazione sostitutiva.
Alla Direzione Regionale delle Entrate competente per territorio (o all’ufficio del Coni competente per
territorio nel caso di associazioni sportive dilettantistiche), individuati avendo riguardo alla sede legale
dell’ente richiedente, con la quale l’ente interessato conferma la sussistenza dei requisiti che consentono
l’accesso al beneficio fiscale.
A questa dichiarazione – differenziata nei contenuti per le associazioni sportive dilettantistiche rispetto
a quella prevista per Onlus oppure ODV - va allegato un documento d’identità del legale
rappresentante dell’ente ed entrambi i documenti (dichiarazione sostitutiva + fotocopia del documento
d’identità) dovranno essere inviati:
• alla Direzione Regionale delle Entrate competente per territorio nel caso di Onlus o ODV;
• al competente ufficio territoriale del Coni per le associazioni sportive dilettantistiche;
• con le seguenti modalità alternative;
• a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno;
• a mezzo di posta elettronica certificata alla casella pec delle predette Direzioni Regionali
riportando nell’oggetto “dichiarazione sostitutiva 5 per mille 2017”.
Sia i modelli che l’elenco degli indirizzi delle diverse DRE sono scaricabili dalla specifica sezione
contenuta nel sito dell’Agenzia (www.agenziaentrate.it).
Cambio del legale rappresentante
Con riferimento all’eliminazione degli adempimenti va, infine, ricordato che la Circolare n. 5/E/2017,
al paragrafo 1.3., precisa che nel caso di variazione del legale rappresentante rispetto all’esercizio
precedente, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà va ripresentata in quanto la precedente
“perde efficacia”. Il nuovo legale rappresentante, quindi, dovrà presentare, con le modalità e i termini
previsti dal D.P.C.M. 23 aprile 2010 (e quindi entro il 30 giugno tramite lettera raccomandata con
ricevuta di ritorno o, in alternativa, a mezzo di posta elettronica certificata) una nuova dichiarazione
con l’indicazione della data della sua nomina e di quella di iscrizione dell’ente alla ripartizione del
contributo.
Per sanare eventuali omissioni od errori commessi nell’esecuzione dell’adempimento in scadenza al
prossimo 30 giugno 2017, resta impregiudicata la possibilità, entro il successivo 2 ottobre 2017 (in
quanto il giorno 30 settembre 2017 cade di sabato), di fruire dell’istituto della cosiddetta “remissione in
bonis”, che prevede il pagamento tramite modello di pagamento F24 della sanzione pari a 250 euro
mediante utilizzo del codice tributo “8115”.
20
JOBS ACT AUTONOMI: NOVITA’ 2017 PER I REDDITI DEI PROFESSIONISTI
É stato approvato in via definitiva il 10 maggio 2017 il Disegno di Legge denominato “Jobs Act
Autonomi” che prevede, agli articoli 8 e 9, significative novità in materia di redditi da lavoro autonomo,
modificando l’articolo 54, comma 5, D.P.R. 917/1986 (Tuir).
L’entrata in vigore della Legge avverrà dopo la pubblicazione della stessa in Gazzetta Ufficiale, ma le
nuove disposizioni si applicano già a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2017,
quindi con effetti per la determinazione del reddito di lavoro autonomo del periodo d’imposta 2017
(Redditi 2018).
Le nuove regole dovrebbero, quindi, valere anche per le spese già sostenute dal 1° gennaio 2017 alla
data di entrata in vigore della legge.
Le nuove disposizioni contenute nell’articolo 54, comma 5, D.P.R. 917/1986
Per analizzare le modifiche intervenute nel testo dell’articolo 54, comma 5, D.P.R. 917/1986, è
necessario prendere in visione l’attuale versione che è rimasta in vigore fino alle spese sostenute entro
il 31 dicembre 2016:
“Le spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazione di alimenti e bevande sono
deducibili nella misura del 75% e, in ogni caso, per un importo complessivamente non superiore al 2%
dell’ammontare dei compensi percepiti nel periodo di imposta. Le prestazioni alberghiere e di
somministrazione di alimenti e bevande acquistate direttamente dal committente non costituiscono
compensi in natura per il professionista. Le spese di rappresentanza sono deducibili nel limite dell’1%
dei compensi percepiti nel periodo di imposta. Sono comprese nelle spese di rappresentanza anche
quelle sostenute per l’acquisto o l’importazione di oggetti di arte, di antiquariato o da collezione,
anche se utilizzati come beni strumentali per l’esercizio dell’arte o professione, nonché quelle
sostenute per l’acquisto o l’importazione di beni destinati a essere ceduti a titolo gratuito; le spese di
partecipazione a convegni, congressi e simili o a corsi di aggiornamento professionale, incluse quelle
di viaggio e soggiorno, sono deducibili nella misura del 50% del loro ammontare”.
Le spese per l’esecuzione di un incarico riaddebitate al committente
Il primo periodo non è interessato dalle modifiche normative del D.D.L. “Jobs act Autonomi”. Il
secondo periodo viene così riformulato:
«I limiti di cui al periodo precedente non si applicano alle spese relative a prestazioni alberghiere e di
somministrazione di alimenti e bevande sostenute dall'esercente arte o professione per l'esecuzione di
un incarico e addebitate analiticamente in capo al committente. Tutte le spese relative all'esecuzione di
un incarico conferito e sostenute direttamente dal committente non costituiscono compensi in natura
per il professionista”.
Ciò significa che, a decorrere dal periodo di imposta 2017, le spese di vitto ed alloggio sostenute dal
professionista per l’esecuzione di un incarico ed addebitate al committente sono integralmente
deducibili (non soggiacendo al limite del 75% dell’importo e al limite del 2% dei compensi percepiti).
Anche tutte le altre tipologie di spese relative all’esecuzione di un incarico e riaddebitate al
committente (di qualsiasi tipo, non solamente spese di viaggio e trasporto) sono integralmente
deducibili.
L’operazione di riaddebito al committente dei costi sostenuti dal professionista viene, pertanto, resa
fiscalmente neutra.
21
Le spese per la formazione professionale e le nuove tipologie di spese deducibili
Il terzo periodo non è interessato da modifiche. Nel quarto periodo, invece, viene eliminata la parte
finale che inizia dopo l’ultimo punto e virgola. Vengono, altresì, introdotti il quinto, sesto e settimo
periodo che così recitano:
“Sono integralmente deducibili, entro il limite annuo di 10.000 euro, le spese per l'iscrizione a master
e a corsi di formazione o di aggiornamento professionale nonché le spese di iscrizione a convegni e
congressi, comprese quelle di viaggio e soggiorno. Sono integralmente deducibili, entro il limite annuo
di 5.000 euro, le spese sostenute per i servizi personalizzati di certificazione delle competenze,
orientamento, ricerca e sostegno all'auto-imprenditorialità, mirate a sbocchi occupazionali
effettivamente esistenti e appropriati in relazione alle condizioni del mercato del lavoro, erogati dagli
organismi accreditati ai sensi della disciplina vigente. Sono altresì integralmente deducibili gli oneri
sostenuti per la garanzia contro il mancato pagamento delle prestazioni di lavoro autonomo fornita da
forme assicurative o di solidarietà”.
La principale novità del nuovo testo normativo è l’introduzione del quinto periodo nell’articolo 54,
comma 5, D.P.R. 917/1986.
Fino al periodo di imposta 2016 le spese sostenute per la partecipazione a convegni, congressi e simili
o a corsi di aggiornamento professionale erano deducibili in misura pari al 50% del loro ammontare.
Il nuovo testo amplia la possibilità di deduzione delle “spese per la formazione professionale” alle
spese di iscrizione a master e corsi di formazione, stabilendo la deduzione integrale di tutte tali
tipologie di spese entro il limite annuo di euro 10.000. Vanno ricomprese nel calcolo del tetto massimo
annuo anche le spese di viaggio e soggiorno collegate alla formazione (le spese di vitto e alloggio, se
sostenute per la partecipazione a master, corsi, convegni o congressi, sono deducibili per intero). La
nota di lettura del D.D.L. specifica che nel caso delle associazioni tra professionisti il limite di 10.000
euro deve essere inteso come riferito a ciascun socio o associato.
Il sesto periodo introduce la deducibilità entro il limite annuo di 5.000 euro delle spese sostenute per i
servizi personalizzati di certificazione delle competenze, orientamento, ricerca e sostegno all'auto-
imprenditorialità, mirate a sbocchi occupazionali effettivamente esistenti ed appropriati in relazione
alle condizioni del mercato del lavoro, erogati dagli organismi accreditati ai sensi della disciplina
vigente. Si tratta dei servizi prestati da soggetti accreditati al professionista per il suo inserimento nel
mercato del lavoro.
Il settimo periodo introduce la deducibilità degli oneri sostenuti per la garanzia contro il mancato
pagamento delle prestazioni di lavoro autonomo fornita da forme assicurative o di solidarietà. Si tratta
di polizze assicurative contro il rischio del mancato pagamento degli onorari professionali.
PRESTAZIONE ENERGETICA: COME CAMBIANO LE DETRAZIONI DOPO LA
MANOVRA CORRETTIVA
Manovra correttiva 2017: cessione detrazione ai fornitori ed asseverazione del risparmio energetico da
un professionista abilitato nelle norme inserite nel decreto di conversione
Con l'approvazione della manovra correttiva 2017, ci sono state modifiche per quanto riguarda le
prestazioni energetiche. In particolare, è stato introdotto l'articolo 4-bis, in base al quale si estende fino
al 31 dicembre 2021 (anziché fino al 31.12.2017) la possibilità per i soggetti c.d. "incapienti", ex
art. 11 comma 2 e art. 13 comma 1 lett. a) e comma 5 lett. a) del TUIR, beneficiari della detrazione
IRPEF del 65% per gli interventi di riqualificazione energetica su parti comuni condominiali, di cedere
la detrazione fiscale loro spettante ai fornitori che hanno effettuato i lavori condominiali.
Le modalità di attuazione della disposizione in esame saranno definite con un provvedimento
direttoriale da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.
22
Inoltre, con la conversione in legge del DL 50/2017 il legislatore ha previsto che la sussistenza delle
condizioni di miglioramento della prestazione energetica per usufruire del maggiore beneficio
fiscale pari al:
• 70% (anziché 65%) per le spese sostenute dal 01.01.2017 al 31.12.2021 per interventi di
riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali, che interessino l'involucro
dell'edificio con un'incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell'edificio stesso;
• 75% (anziché 65%) per le spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica di parti
comuni degli edifici condominiali finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale e estiva, e
che conseguano almeno la qualità media di cui al Decreto del 26.06.2015;
deve essere asseverata da professionisti abilitati mediante l'attestazione della prestazione energetica
degli edifici, di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 26 giugno 2015.
L'ENEA (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile)
effettuerà controlli, anche a campione, su tali dichiarazioni con procedure disciplinate con decreto del
Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro il 30.09.2017. La mancata veridicità
dell'attestazione comporta la decadenza dal beneficio, ferma restando la responsabilità del
professionista ai sensi delle disposizioni vigenti.
CELLULARI IN USO PROMISCUO AI DIPENDENTI: I RIMBORSI SONO TASSATI
Trattamento fiscale dei rimborsi forfettari delle spese per l'utilizzo promiscuo del cellulare da parte del
dipendente: l'Agenzia fa il punto
I rimborsi forfetizzati delle spese di acquisto e utilizzo dei telefoni cellulari ad uso
promiscuo erogati ai lavoratori dipendenti costituiscono reddito imponibile per il dipendente, e
pertanto soggetti ad imposta, questo quanto precisato dall'Agenzia delle Entrate con la Risoluzione
del 20 giugno 2017 n. 74.
In particolare, l’Agenzia chiarisce che i suddetti rimborsi (nel caso specifico quantificati in misura
forfetizzata al 50%) costituiscono reddito di lavoro dipendente e, pertanto, sono assoggettati
fiscalmente secondo le regole ordinarie in quanto:
• la quota aziendale non è determinata secondo elementi oggettivi e accertabili sotto il profilo
documentale (es. numero e/o durata delle telefonate, ecc.),
• ed il criterio forfetario non è ammesso dal Legislatore.
Si applica il principio di onnicomprensività (articolo 51, comma 1, del TUIR) ai redditi di lavoro
dipendente di cui all'articolo 49 del TUIR, in applicazione del quale "tutte le somme ed i valori in
genere a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in
relazione al rapporto di lavoro" costituiscono reddito imponibile per il dipendente.
In generale, quindi, anche le somme che il datore di lavoro corrisponde al lavoratore a titolo di
rimborso spese costituiscono, per quest'ultimo, reddito di lavoro dipendente, salvo quanto previsto, per
le trasferte e i trasferimenti, dai commi 5 eseguenti del medesimo articolo 51.
L'Agenzia precisa che in sede di determinazione del reddito di lavoro dipendente, le spese sostenute dal
lavoratore e rimborsategli in modo forfetario, sono escluse dalla base imponibile solo nell'ipotesi in cui
tale criterio forfetario sia stato previsto dal legislatore.
Laddove, invece, il legislatore non abbia indicato tale criterio forfetario, i costi sostenuti dal dipendente
nell'esclusivo interesse del datore di lavoro, devono essere individuati sulla base di elementi oggettivi,
documentalmente accertabili, al fine di evitare che il relativo rimborso concorra alla determinazione del
reddito di lavoro dipendente.
23
Pertanto, si ritiene che la parte di costo relativo al servizio di telefonia e al traffico dati che la Società
istante rimborsa al dipendente sulla base di un criterio forfetario, non supportato da elementi e
parametri oggettivi (es. numero e/o durata delle telefonate, ecc.), nel silenzio del legislatore al riguardo,
non possa essere escluso dalla determinazione del reddito di lavoro dipendente.
In conclusione, il rimborso del 50 per cento dei costi sostenuti dai propri dipendenti per l'utilizzo del
telefono cellulare, rileva fiscalmente nei confronti di questi ultimi ai sensi dell'articolo 51, comma 1
del TUIR.
Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento ed assistenza
Studio Cassinis
STUDIO CASSINIS
Dottori Commercialisti & Avvocati
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  • 1. 1 Milano, 23 giugno 2017 VI ASPETTIAMO ALL’EXECUTIVE LEADERSHIP FORUM (ELF) Fairmont Hotel, Monaco DAL 25 AL 27 GIUGNO 2017!! APP DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE: ECCO LE NUOVE FUNZIONI DOPO L’AGGIORNAMENTO Consultazioni esiti, verifica codice fiscale e partita IVA, verifica degli avvisi per i servizi telematici, possibilità di prenotare un appuntamento tra le novità dell'App L'Agenzia delle Entrate ha presentato la nuova versione dell’app “AgenziaEntrate” per dispositivi mobili con restyling dell’interfaccia grafica, resa ancor più intuitiva per gli utenti de un ampliamento dei contenuti, includendo servizi finora disponibili solo in modalità web. Come ricordato nel comunicato stampa del 26 maggio 2017, l'app “AgenziaEntrate” rappresenta un vero e proprio front-office mobile delle Entrate, aperto 24 ore su 24, che permette di fruire di numerosi servizi direttamente dal proprio smartphone o tablet, come: • consultazione del proprio cassetto fiscale, • richiesta delle credenziali Fisconline ed Entratel, • verifica degli invii telematici effettuati e delle relative ricevute, la prenotazione di un web- ticket per accedere agli sportelli degli uffici territoriali e visualizzare l’andamento della coda nell’ufficio di interesse) si aggiungono, da oggi, nuove funzionalità con l’obiettivo di migliorare e semplificare ulteriormente il rapporto tra Fisco e cittadini. In particolare, i nuovi servizi permetteranno di: o consultare lo stato di lavorazione e gli esiti delle richieste di assistenza su comunicazioni e avvisi telematici, cartelle di pagamento e deleghe F24; o visualizzare messaggi di notifica, relativi ad esempio alla scadenza della password o alla presenza di ricevute da leggere; o prenotare un appuntamento presso un ufficio dell’Agenzia e visualizzare le prenotazioni effettuate; o verificare i codici fiscali e le partite Iva; o verificare il calendario delle scadenze fiscali e i termini entro cui provvedere ai futuri adempimenti; o visualizzare l’elenco degli avvisi relativi ai Servizi Telematici.
  • 2. 2 All’interno della Home della “mobile app” sono disponibili anche alcuni link che consentono di accedere ad ulteriori funzionalità, come il sito di assistenza della “Dichiarazione precompilata” e il servizio web “Fatture e Corrispettivi”. Il link “Guide fiscali” permette di accedere alla documentazione relativa ad agevolazioni e altre tematiche fiscali. L’app è disponibile sui principali market quali Apple App Store (per iOS), Google Play (per Android) e Microsoft Windows Store (per Windows). MOD. 730/2017: COME PRESENTARLO E QUALI DOCUMENTI CONSERVARE Presentazione diretta del contribuente, presentazione tramite CAF o presentazione tramite sostituto d'imposta. I documenti da presentare per la dichiarazione dei redditi Il modello di dichiarazione dei contribuenti 730/2017 può essere presentato in tre diverse modalità ovvero direttamente dal contribuente, tramite sostituto d'imposta o tramite CAF. In particolare, se il contribuente intende presentare il 730 precompilato direttamente tramite il sito internet dell’Agenzia delle Entrate deve: • indicare i dati del sostituto d’imposta che effettuerà il conguaglio; • compilare la scheda per la scelta della destinazione dell’8, del 5 e del 2 per mille dell’Irpef, anche se non esprime alcuna scelta; • verificare che i dati presenti nel 730 precompilato siano corretti e completi. Se il 730 precompilato non richiede nessuna correzione o integrazione, il contribuente lo può accettare senza modifiche. Se, invece, alcuni dati risultano non corretti o incompleti, il contribuente è tenuto a modificare o integrare il modello 730. Una volta accettato o modificato, il modello 730 precompilato può essere presentato direttamente tramite il sito internet dell’Agenzia delle entrate. A seguito della trasmissione della dichiarazione, nella stessa sezione del sito internet viene messa a disposizione del contribuente la ricevuta di avvenuta presentazione. Chi presenta la dichiarazione al proprio sostituto d’imposta deve consegnare, oltre alla delega per l’accesso al modello 730 precompilato, la scelta dell’8, il 5 e il 2 per mille dell’Irpef in busta chiusa (anche nel caso in cui non esprima alcuna scelta), indicando il codice fiscale e i dati anagrafici. Prima dell’invio della dichiarazione all’Agenzia delle entrate e comunque entro il 7 luglio, il sostituto d’imposta consegna al contribuente una copia della dichiarazione elaborata e il prospetto di liquidazione, con l’indicazione del rimborso che sarà erogato e delle somme che saranno trattenute. Chi si rivolge a un Caf o a un professionista abilitato deve consegnare oltre alla delega per l’accesso al modello 730 precompilato, la scelta dell’8, il 5 e il 2 per mille dell’Irpef in busta chiusa (anche nel caso in cui non esprima alcuna scelta) indicando il codice fiscale e i dati anagrafici. Il contribuente deve sempre esibire al Caf o al professionista abilitato la documentazione necessaria per verificare la conformità dei dati riportati nella dichiarazione. In particolare, il contribuente conserva la documentazione in originale mentre il Caf o il professionista ne conserva copia che può essere trasmessa, su richiesta, all’Agenzia delle entrate. I principali documenti da esibire sono: • la Certificazione Unica e le altre certificazioni che documentano le ritenute; • gli scontrini, le ricevute, le fatture e le quietanze che provano le spese sostenute. Il contribuente non deve esibire i documenti che riguardano le spese deducibili già riconosciute dal sostituto d’imposta, né la documentazione degli oneri detraibili che il sostituto d’imposta ha già considerato quando ha calcolato le imposte e ha effettuato le operazioni di conguaglio, se i documenti sono già in possesso di quest’ultimo; • gli attestati di versamento d’imposta eseguiti con il modello F24; • la dichiarazione modello Unico in caso di crediti per cui il contribuente ha richiesto il riporto nella successiva dichiarazione dei redditi.
  • 3. 3 Più in generale, il contribuente deve esibire tutti i documenti che dimostrano il diritto alle deduzioni e detrazioni richieste in dichiarazione. I documenti relativi alla dichiarazione di quest’anno vanno conservati fino al 31 dicembre 2022, termine entro il quale l’amministrazione fiscale può richiederli. I Caf o i professionisti abilitati hanno l’obbligo di verificare che i dati indicati nel modello 730 siano conformi ai documenti esibiti dal contribuente e rilasciano per ogni dichiarazione un visto di conformità (ossia una certificazione di correttezza dei dati). Prima dell’invio della dichiarazione all’Agenzia delle entrate e comunque entro il 7 luglio (o il 23 luglio nei casi previsti dalla legge), il Caf o il professionista consegna al contribuente una copia della dichiarazione e il prospetto di liquidazione, elaborati sulla base dei dati e dei documenti presentati dal contribuente. Attenzione: se il Caf o il professionista appone un visto di conformità infedele, è tenuto al pagamento di una somma pari all’importo dell’imposta, della sanzione e degli interessi che sarebbero stati richiesti al contribuente a seguito dei controlli formali da parte dell’Agenzia delle Entrate, sempre che il visto infedele non sia stato indotto dalla condotta dolosa o gravemente colposa del contribuente. IMU E TASI 2017: COME FARE CON LE PERTINENZE Le regole previste per l'abitazione principale si applicano anche alle pertinenze, ma con alcuni limiti. Ecco quali sono. IMU e TASI 2017: le regole previste per la prima casa si estendono anche alle pertinenze ma con alcuni limiti. Per prima cosa, si ricorda che l'esenzione dal pagamento dell’IMU, riguarda non solo l’abitazione principale ma anche le sue pertinenze. In base a quanto stabilisce l’articolo, anche per quest'anno valgono le stesse regole del passato, perciò il regime previsto per la prima casa è riconosciuta per un massimo di tre pertinenze, una ciascuna per le tre categorie catastali ammesse, vale a dire rispettivamente: • C/2, magazzini e locali di deposito, quindi soffitte e cantine; • C/6, autorimesse, quindi box e posti auto in garage; • C/7, tettoie e posti auto scoperti. Per l’esenzione non fa differenza che si tratti di immobili acquistati insieme all’appartamento o in un secondo momento, e neppure che si tratti di immobili all’interno dello stesso palazzo o dello stesso condominio. Attenzione: non è possibile dichiarare come pertinenza, ad esempio, un box che si trova in un altro quartiere, o comunque distante qualche chilometro da casa in quanto non è rispettato il vincolo di pertinenza. Le regole appena viste si applicano anche nel caso di pertinenze acquistate in comproprietà e dichiarate al servizio di due immobili. È il caso, ad esempio, di un garage acquistato in comproprietà tra i proprietari di due appartamenti in una villetta bifamiliare. Se entrambi gli appartamenti hanno le caratteristiche per essere esentanti da IMU e TASI come prima casa, alche il garage sarà esente. In caso contrario sarà esente solo la quota di proprietà di chi può dichiarare l’appartamento come prima casa. Il vincolo pertinenziale con due distinte unità immobiliari, validamente costituito, infatti, assume rilievo anche ai fini delle imposte. A tal fine, è necessario il rispetto del requisito oggettivo della relazione di strumentalità e complementarietà funzionale tra il bene principale e quello accessorio, nonché il requisito soggettivo della volontà effettiva del proprietario del bene principale, o titolare di un diritto reale sul medesimo, di destinare durevolmente il bene accessorio a servizio od ornamento di quello principale (circolare 98/2000).
  • 4. 4 LETTERE DI COMPLIANCE DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE: ECCO COSA FARE Cosa fare se si riceve una “lettera per la compliance" dell'Agenzia? Una nuova sezione del sito spiega come comportarsi Con un comunicato stampa, l'Agenzia delle Entrate ha annunciato che tutte le informazioni e le risposte su come comportarsi nel caso in cui arrivino lettere, trovano spazio nella nuova sezione del sito istituzionale delle Entrate dedicata alle attività per promuovere l’adempimento spontaneo. La nuova sezione è raggiungibile dal sito www.agenziaentrate.gov.it seguendo questo percorso: Cosa devi fare > Compliance, controlli, contenzioso e strumenti deflativi > Attività per la promozione della compliance. La nuova sezione è divisa in due sotto-aree: • una prima dedicata ai contribuenti persone fisiche, • una seconda alle imprese e ai lavoratori autonomi. Nel primo caso, nella lettera viene riportata l’anomalia riscontrata, i redditi che, dalle informazioni presenti nelle banche dati dell’Agenzia, non risultano dichiarati e una tabella di dettaglio delle categorie cui i redditi si riferiscono (per esempio, redditi derivanti da locazione, di lavoro dipendente, assegni periodici, ecc). Alla lettera sono inoltre allegate le istruzioni per accedere al cassetto fiscale, per utilizzare il servizio di assistenza Civis e per compilare la dichiarazione integrativa. Analogamente, nelle lettere indirizzate ai contribuenti Iva viene riportata l’anomalia riscontrata, l’eventuale imponibile contestabile in sede di controllo e la fonte da cui sono stati attinti i dati per il confronto con i dati indicati dal contribuente in dichiarazione. All’interno della nuova sezione, sono inoltre disponibili i fac simile delle lettere e la guida fiscale “L’agenzia ti scrive: lettera di invito a regolarizzare possibili errori”, un manualetto in pdf che contiene tutte le informazioni utili sulle comunicazioni per la compliance. Se si riceve una di queste comunicazioni, basta andare sulla nuova sezione e cliccare su “Come dialogare con l’Agenzia” per conoscere tutti i canali di assistenza. In particolare, i cittadini possono contattare un Centro di assistenza multicanale (Cam), che risponde ai numeri 848.800.444 da telefono fisso e 06.96668907 da cellulare (costo in base al piano tariffario applicato dal gestore), dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 17, selezionando l’opzione “servizi con operatore - comunicazione direzione centrale accertamento”. In alternativa, è possibile rivolgersi alla Direzione Provinciale di competenza o ancora a uno degli uffici territoriali della Direzione Provinciale dell’Agenzia delle Entrate. È possibile trasmettere la documentazione giustificativa dell’anomalia segnalata direttamente, attraverso l’applicativo Civis, in formato elettronico; presentandola alla Direzione Provinciale di competenza o tramite un intermediario abilitato ai Servizi telematici di trasmissione della dichiarazione. Gli errori e le omissioni possono essere regolarizzati: presentando una dichiarazione integrativa; versando le maggiori imposte dovute e gli interessi, calcolati al tasso legale annuo (dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato a quello in cui viene effettivamente effettuato) e versando, in misura ridotta, le sanzioni specifiche delle violazioni oggetto di comunicazione. Per aiutare i contribuenti a calcolare gli interessi relativi alla maggiore imposta dovuta e le sanzioni correlate alla infedele dichiarazione in misura ridotta, l’Agenzia ha messo gratuitamente a disposizione online all’interno della sezione “Compliance per i cittadini”, l’applicazione “Calcolo delle sanzioni e interessi”. I contribuenti interessati dalle comunicazioni della “Compliance per le imprese e i lavoratori autonomi”, invece, devono calcolare distintamente le sanzioni ridotte correlate all’infedele dichiarazione (Irpef, Irap ed Iva) e le sanzioni ridotte relative alle violazioni eventualmente commesse (ad esempio: l’omessa fatturazione ai fini dell’imposta sul valore aggiunto o l’irregolare tenuta delle scritture contabili ai fini delle imposte dirette e dell’Iva).
  • 5. 5 I versamenti (maggiore imposta, interessi e sanzione ridotta) devono essere effettuati tramite modello F24, disponibile, con le relative istruzioni di compilazione, sul sito dell’Agenzia delle Entrate, indicando nell’apposito campo il “codice atto” riportato in alto a sinistra nella lettera ricevuta. Da qualche anno, in linea con analoghe esperienze già avviate in altri paesi e coerentemente con le linee tracciate dall’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (Ocse), l’Agenzia delle Entrate ha inaugurato un nuovo corso nei rapporti con i cittadini: non solo accertamenti ex-post, ma “avvisi” tempestivi per mettere i contribuenti nelle condizioni di conoscere la loro posizione fiscale e correggere spontaneamente eventuali inesattezze prima che il tutto si traduca in un controllo vero e proprio. Una strada, quella del dialogo preventivo, che nel 2016 si è concretizzata in oltre 500mila comunicazioni e mezzo miliardo di euro riportati nelle casse dello Stato. Le ultime lettere in ordine di tempo sono partite i primi di maggio e riguardano oltre 190mila soggetti Iva che non hanno presentato la relativa dichiarazione per l’anno d’imposta 2016 o che l’hanno presentata compilando solo in parte il quadro Va. Anche per loro si apre una finestra di dialogo: una volta ricevuta la lettera, infatti, possono segnalare alle Entrate eventuali elementi, fatti e circostanze sconosciuti che possano giustificare l'anomalia o sanare l’irregolarità tramite ravvedimento operoso. FINANZIAMENTI AGEVOLATI SISIMA 2017: ECCO COME E QUANDO TRASMETTERE I DATI Mutui assisti da garanzia statale: approvate le specifiche tecniche per la comunicazione all’amministrazione finanziaria, da parte degli istituti di credito Specifiche tecniche per la trasmissione telematica, da parte dei soggetti finanziatori, dei dati relativi ai finanziamenti erogati a favore di imprenditori, lavoratori autonomi ed esercenti attività agricole, operanti nelle zone colpite dal terremoto: approvate ieri le specifiche con un provvedimento. Com'è noto, con il D. L 8/2017 ha dettato nuovi interventi urgenti a beneficio dei territori del centro Italia colpiti dagli eventi sismici del 2016 e del 2017, tra le quali la possibilità per i titolari di reddito d’impresa, di lavoro autonomo e gli esercenti attività agricole di chiedere un finanziamento, assistito dalla garanzia dello Stato, per il pagamento: • dei tributi sospesi a favore delle popolazioni terremotate • dei tributi dovuti nel periodo dal 1° dicembre al 31 dicembre 2017 • dei tributi dovuti dal 1° gennaio al 31 dicembre 2018. I soggetti finanziatori devono trasmettere all’Agenzia delle Entrate le informazioni relative • ai mutui erogati • ai dati identificativi dei soggetti che omettono i pagamenti previsti nel piano di ammortamento, nonché i relativi importi, per la loro successiva iscrizione a ruolo, con gli interessi di mora. Il provvedimento di ieri approva le specifiche tecniche per consentire la trasmissione telematica di tali informazioni, indicando anche i termini entro cui procedere alla comunicazione. In particolare: • i dati relativi ai finanziamenti erogati per il pagamento dei tributi sospesi e per il pagamento dei tributi dovuti nel periodo dal 1° dicembre al 31 dicembre 2017 devono essere trasmessi entro il 30 aprile 2018. • i dati relativi ai finanziamenti erogati per il pagamento dei tributi dovuti dal 1° gennaio al 31 dicembre 2018 devono essere trasmessi entro il 30 aprile 2019 • i dati identificativi dei soggetti che omettono i pagamenti previsti nel piano di ammortamento, (nonché i relativi importi) devono essere trasmessi entro la fine del mese successivo a ciascun semestre solare del periodo di ammortamento, ovvero di quello in cui si verifica l’evento da comunicare.
  • 6. 6 MANOVRA CORRETTIVA 2017: LE AGEVOLAZIONI PER LE ZONE COLPITE DAL SISMA Agevolazioni per le zone colpite dagli eventi sismici 2016-2017 nella manovra correttiva 2017 In favore delle zone colpite dagli eventi sismici dall'agosto 2016 l'articolo 41 del decreto legge 50/2017 contenente la manovra correttiva, stanzia 3 miliardi per il triennio 2017-2019 ed istituisce un Fondo per accelerare le attività di ricostruzione, con una dotazione pari a • 491 milioni nel 2017, • 717 milioni nel 2018 • 700 milioni nel 2019; L'articolo 42 prevede inoltre un ulteriore incremento di risorse per l'avvio di interventi urgenti. Sono inoltre introdotti, in favore delle zone in questione, alcuni interventi agevolativi fiscali, costituiti in particolare: • da alcune proroghe di termini in materia di adempimenti e di versamenti tributari a favore dei soggetti, persone fisiche e imprese, localizzate nei comuni colpiti dagli eventi sismici, prevedendosi nel contempo la possibilità di versare le somme dovute mediante rateizzazione(articolo 44); • dalla proroga a tutto il 2019 del periodo entro il quale le imprese localizzate nei comuni colpiti dagli eventi sismici che effettuano investimenti possono beneficiare del credito d'imposta per l'acquisto di beni strumentali (articolo 44) e dalla messa a disposizione di risorse (16 milioni nel 2017 e 30 milioni annui dal 2017 al 2019) per la erogazione ai comuni di una compensazione della perdita del gettito TARI; • dalla istituzione di una zona franca urbana nei comuni delle regioni del Lazio, dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo colpiti dagli eventi sismici, stabilendosi nel contempo che la fruizione delle agevolazioni che ne derivano sono fruibili nel limite delle risorse stanziate, pari a circa 195, 168 e 142 milioni rispettivamente per gli anni 2017, 2018 e 2019 (articolo 46); con una norma inserita in commissione (46-sexies) si prorogano al 31 dicembre 2017 le agevolazioni per le zone franche urbane nei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012 disposte dalla legge di stabilità 2016, incrementando a tal fine di 5 milioni per il 2017 le relative risorse. Tra i numerosi interventi aggiunti durante l'esame in commissione all'articolo 41, è stato previsto uno stanziamento di 5 milioni per il triennio 2017-2019 in favore dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia e all'articolo 43-ter, si consente ai Presidenti delle Regioni di stipulare mutui di durata massima venticinquennale per il finanziamento degli interventi sugli edifici pubblici e per opere di urbanizzazione nei centri storici ed urbani interessati dagli eventi sismici del maggio 2012. All'articolo 45-bis viene incrementato poi l'importo della prima rata relativa al 2017 di Fondo di solidarietà comunale da erogare da parte del Ministero dell'Interno ai comuni colpiti dagli eventi sismici a partire dal 29 agosto 2016, e (articolo 46-bis) si introduce una norma volta a regolarizzare le istanze presentate dalle imprese agricole relativamente ai danni subiti da eventi calamitosi per i quali è stata deliberato lo stato di emergenza, imprese cui con altra norma si prevede che possano accedere ad interventi finanziari di sostegno anche in relazione ai danni subiti dagli eventi eccezionali dell'aprile 2017. Con un ulteriore articolo (46-quater) sono stati estesi gli incentivi all'acquisto di case antisismiche, agendo in particolare sule detrazioni economiche previste dal cd. Sismabonus per gli interventi di riduzione del rischio sismico.
  • 7. 7 ACCERTAMENTO E LEGITTIMO AFFIDAMENTO: ESCLUSI SOLO SANZIONI ED INTERESSI No all’esenzione d’imposta se il comportamento del contribuente è in linea con un'interpretazione errata dell'Agenzia, sono escluse solo le relative sanzioni e gli interessi Le circolari ministeriali in materia tributaria non costituiscono fonte di diritti e obblighi, per cui, ove il contribuente si sia conformato ad un’interpretazione erronea fornita dall’Amministrazione finanziaria, è esclusa soltanto l’irrogazione delle relative sanzioni e degli interessi, senza alcun esonero dall’adempimento dell’obbligazione tributaria, in base al principio di tutela dell’affidamento, espressamente sancito dall’articolo 10, comma 2, della legge 212/2000. Il legittimo affidamento del contribuente, infatti, non incide sulla debenza del tributo, che prescinde del tutto dalle intenzioni manifestate dalle parti del rapporto fiscale, dipendendo esclusivamente dall’obiettiva realizzazione dei presupposti impositivi. Questo quanto stabilito con sentenza del 19 maggio 2017 n. 12635 dalla Cassazione che ha rigettato il ricorso di una contribuente. La Cassazione, nel rigettare il ricorso, conferma il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui “il legittimo affidamento del contribuente comporta, ai sensi della L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 10, commi 1 e 2, l'esclusione degli aspetti sanzionatori, risarcitori ed accessori conseguenti all'inadempimento colpevole dell'obbligazione tributaria, ma non incide sulla debenza del tributo, che prescinde del tutto dalle intenzioni manifestate dalle parti del rapporto fiscale, dipendendo esclusivamente dall'obiettiva realizzazione dei presupposti impositivi” (cfr Cassazione nn. 10195/2016, 5934/2015 eccetera). Le circolari ministeriali in materia tributaria non costituiscono fonte di diritti ed obblighi e, pertanto, qualora il contribuente si sia conformato ad un’interpretazione erronea fornita dall’Amministrazione finanziarla, è esclusa soltanto l’irrogazione delle relative sanzioni e degli interessi, senza alcun esonero dall’adempimento dell’obbligazione tributaria, in base al principio di tutela dell’affidamento. REDDITI NON DICHIARATI 2014: IN ARRIVO LETTERE DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE Centomila lettere in arrivo per altrettanti cittadini che, secondo i dati in possesso del Fisco, non hanno dichiarato, nel 2014, dei redditi percepiti l’anno precedente. Con un comunicato stampa, l'Agenzia delle Entrate ha informato i contribuenti dell'invio di centomila lettere per i cittadini che, secondo i dati in possesso del Fisco, non hanno dichiarato, nel 2014, redditi percepiti l’anno precedente. Non sono avvisi di accertamento, ma comunicazioni, che viaggiano via posta ordinaria o via pec, con cui l’Agenzia informa che le risultano somme non dichiarate, in tutto o in parte. I destinatari delle lettere, tra cui per la prima volta figurano anche titolari di reddito di lavoro autonomo, potranno quindi giustificare l’anomalia o presentare una dichiarazione integrativa e mettersi in regola beneficiando delle sanzioni ridotte previste dal ravvedimento operoso. Una novità riguarda l'assistenza fornita a chi riceve queste lettere in quanto troveranno nel proprio cassetto fiscale la dichiarazione 2014, pronta da integrare sulla base di un prospetto precompilato (disponibile solo per alcuni tipi di reddito) o del prospetto di dettaglio. Non soltanto nella lettera troveranno indicati, in un dettagliato prospetto informativo, tutti gli elementi che hanno originato l’anomalia segnalata, ma un numero considerevole di contribuenti sarà indirizzato ad accedere a Fisconline per correggere la dichiarazione, direttamente online e in maniera assistita. Per la prima volta, infatti, nel cassetto fiscale sarà disponibile il link “scarica dichiarazione da integrare”, tramite il quale sarà possibile ottenere il file contenente la dichiarazione originaria presentata per il 2013.
  • 8. 8 New entry nell’ottica di agevolare i cittadini anche il collegamento diretto “scarica il software di compilazione”, tramite cui i contribuenti potranno installare automaticamente il pacchetto UnicoOnLine necessario per richiamare la dichiarazione relativa al periodo d’imposta 2013, importandola con l’apposita funzionalità, e integrare la dichiarazione, sulla base dei dati forniti con il prospetto di dettaglio. Per quanto riguarda i destinatari delle lettere, le comunicazioni in partenza sono indirizzate a contribuenti persone fisiche e originate da anomalie relative a: • redditi dei fabbricati, derivanti dalla locazione di immobili, imponibili a tassazione ordinaria o soggetti a cedolare secca; • redditi di lavoro dipendente e assimilati, compresi gli assegni periodici corrisposti dal coniuge o ex coniuge; • redditi prodotti in forma associata derivanti dalla partecipazione in società di persone o in associazioni tra artisti e professionisti e redditi derivanti dalla partecipazione in società a responsabilità limitata in trasparenza • redditi di capitale derivanti dalla partecipazione qualificata in società di capitali; • redditi derivanti da lavoro autonomo abituale e professionale; • alcuni tipi di redditi diversi e redditi derivanti da lavoro autonomo abituale e non professionale; • redditi d’impresa con riferimento alle rate annuali delle plusvalenze/sopravvenienze attive. Tutte le informazioni sulle lettere per la compliance sono disponibili in una nuova sezione dedicata sul sito dell’Agenzia, raggiungibile seguendo il percorso: Cosa devi fare > Compliance, controlli, contenzioso e strumenti deflativi > Attività per la promozione della compliance. PRECOMPILATO 730/2017: LE INFORMAZIONI CONTENUTE ED I VANTAGGI SUI CONROLLI Lavori di ristrutturazione, spese mediche e veterinarie, spese funebri, spese universitarie, interessi sui mutui, premi assicurativi nella dichiarazione precompilata 2017 La dichiarazione dei redditi 730/2017 precompilata messa a disposizione, per il terzo anno di fila, dall'Agenzia delle Entrate contiene molte informazioni. In particolare per la predisposizione del modello 730 precompilato, l’Agenzia delle Entrate utilizza i seguenti dati: • i dati contenuti nella Certificazione Unica, che viene inviata all’Agenzia delle Entrate dai sostituti d’imposta: ad esempio, i dati dei familiari a carico, i redditi di lavoro dipendente o di pensione, le ritenute Irpef, le trattenute di addizionale regionale e comunale, i compensi di lavoro autonomo occasionale; • gli oneri deducibili o detraibili che vengono comunicati all’Agenzia delle Entrate, quali spese sanitarie e relativi rimborsi, interessi passivi sui mutui, premi assicurativi, contributi previdenziali, contributi versati alle forme di previdenza complementare, contributi versati per i lavoratori domestici, spese universitarie e relativi rimborsi, spese funebri, spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio, per l’arredo degli immobili ristrutturati e per interventi finalizzati al risparmio energetico; • alcune informazioni contenute nella dichiarazione dei redditi dell’anno precedente: ad esempio, i dati dei terreni e dei fabbricati, gli oneri che danno diritto a una detrazione da ripartire in più rate annuali (come le spese sostenute negli anni precedenti per interventi di recupero del patrimonio edilizio, per l’arredo degli immobili ristrutturati e per interventi finalizzati al risparmio energetico), i crediti d’imposta e le eccedenze riportabili;
  • 9. 9 • altri dati presenti nell’Anagrafe tributaria: ad esempio, le informazioni contenute nelle banche dati immobiliari (catasto e atti del registro), i pagamenti e le compensazioni effettuati con il modello F24. Come riepilogato nelle istruzioni della dichiarazione dei redditi, le principali fonti utilizzate per precompilare i quadri del modello 730 sono elencate nel seguente prospetto: FRONTESPIZIO Certificazione Unica e Anagrafe tributaria PROSPETTO DEI FAMILIARI A CARICO Certificazione Unica QUADRO A Redditi dei terreni Dichiarazione dei redditi dell’anno precedente e banche dati immobiliari QUADRO B Redditi dei fabbricati Dichiarazione dei redditi dell’anno precedente e banche dati immobiliari QUADRO C Redditi di lavoro dipendente e assimilati Certificazione Unica QUADRO D Altri redditi Certificazione Unica QUADRO E Oneri e spese Comunicazioni oneri deducibili e detraibili, dichiarazione dei redditi dell’anno precedente e Certif QUADRO F Eccedenze, acconti e altri dati Certificazione Unica, dichiarazione dei redditi dell’anno precedente e pagamenti con F24 QUADRO G Crediti d’imposta Dichiarazione dei redditi dell’anno precedente e compensazioni con F24 I contribuenti che accettano il 730 senza effettuare modifiche non avranno i controlli documentali sugli oneri detraibili e deducibili che sono stati comunicati all’Agenzia delle Entrate. La dichiarazione precompilata si considera accettata anche se il contribuente effettua delle modifiche che non incidono sul calcolo del reddito complessivo o dell’imposta (ad esempio se vengono variati i dati della residenza anagrafica senza modificare il comune del domicilio fiscale). Se il 730 precompilato viene presentato, con o senza modifiche, al Caf o al professionista abilitato, i controlli documentali saranno effettuati nei confronti del CAF o del professionista anche sugli oneri detraibili e deducibili che sono stati comunicati all’Agenzia delle entrate. L’Agenzia delle Entrate potrà comunque richiedere al contribuente la documentazione necessaria per verificare la sussistenza dei requisiti soggettivi per fruire di queste agevolazioni. IMU E TASI 2017: COSA FARE SE SI CAMBIA LA RESIDENZA IN CORSO D’ANNO Cambio di residenza 2017: ecco come fare con IMU e TASI I contribuenti dovevano versare quanto dovuto entro il 16 giugno 2017. Un caso particolare, ma piuttosto comune, riguarda l'ipotesi del cambio di residenza in corso d'anno. In applicazione del principio generale che stabilisce che l’imposta sia dovuta su base mensile, nel caso in cui il proprietario trasferisca la propria residenza nel corso dell’anno in un altro immobile, l’obbligo di pagamento, ovvero l’esenzione, debbono essere rapportati rispettivamente ai mesi nei quali sono presenti i requisiti che servono a definire l’abitazione principale ossia, la contemporanea presenza di residenza anagrafica e effettivo utilizzo dell’immobile. Se, invece, tra la vendita della vecchia abitazione e il trasferimento nella nuova è intercorso un periodo di tempo nel quale il nuovo immobile è rimasto a disposizione, vale a dire non abitato, ad esempio per l’esigenza di effettuare lavori di ristrutturazione, per questi mesi sarà obbligatorio il pagamento dell’IMU con l’aliquota prevista per le seconde case da parte del proprio Comune. Solo dal momento dell’utilizzo effettivo, accompagnato ovviamente dal cambio di residenza, sarà possibile l’esenzione.
  • 10. 10 Vediamo di seguito due esempi: 1 - Abitazione acquistata il 12 gennaio come prima casa. Lavori di ristrutturazione in corso e trasferimento di residenza dal 20 aprile. Il proprietario pagherà • IMU e TASI per i primi quattro mesi dell’anno • avrà l’esenzione dalle imposte da maggio in poi. 2- Prima casa abitata dal proprietario per il periodo gennaio-febbraio. A marzo trasferimento in altra regione per motivi di lavoro. Sull’immobile niente IMU e TASI per i primi due mesi dell’anno ma sono dovute entrambe le imposte da marzo in poi. Attenzione In caso di cambio di residenza ai fini delle imposte si deve far riferimento alla data di presentazione della domanda. In caso di esito positivo dell’accertamento da parte dei vigili urbani, infatti, la data di decorrenza dell’iscrizione anagrafica sarà quella in cui è stata presentata la richiesta allo sportello comunale. RATING DI LEGALITA’: DA OTTOBRE 2017 ENTRA NEL REGISTRO DELLE IMPRESE Registro delle Imprese: le visure conterranno l'indicazione del rating di legalità rilasciato dall'AGCM alle aziende che ne hanno fatto richiesta Con un comunicato stampa del 7 giugno 2017 Unioncamera ha annunciato che il rating di legalità entrerà a breve nel registro delle imprese. In particolare, grazie all’intesa tra InfoCamere e AGCM (Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato), a partire dall’autunno prossimo le visure estratte dal Registro delle Imprese delle Camere di Commercio conterranno l’indicazione del rating di legalità rilasciato dall’AGCM alle aziende che ne hanno fatto richiesta e che hanno superato il vaglio dell’Autorità stessa. Di seguito il comunicato stampa. Il rating di legalità è uno strumento introdotto nel 2012 per promuovere comportamenti etici in ambito aziendale, assegnando un numero di "stellette" in base al rispetto della legalità dell'impresa stessa. Il riconoscimento viene rilasciato su base volontaria e può essere richiesto per via telematica dalle imprese che • hanno sede operativa nel territorio nazionale, • hanno un fatturato minimo di due milioni di euro nell’ultimo esercizio • che risultano iscritte nel Registro delle Imprese da almeno due anni. Il numero di "stellette" varia da uno a tre e viene attribuito dall’Autorità stessa sulla base delle dichiarazioni delle aziende, verificate grazie a controlli incrociati con i dati in possesso delle pubbliche amministrazioni. Il rating di legalità ha durata di due anni ed è rinnovabile su richiesta. In caso di perdita di uno dei requisiti base, l’Autorità ne dispone la revoca. Se vengono meno i requisiti per i quali l’azienda ha ottenuto un rating più alto l’Antitrust riduce il numero di stellette. Del rating assegnato dall'AGCM, secondo quanto previsto dalla legge, si tiene conto in sede di concessione di finanziamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, nonché in sede di accesso al credito bancario. L’acquisizione al Registro delle Imprese delle informazioni sul rating di legalità rientra nel processo di continuo miglioramento di qualità, completezza e trasparenza delle informazioni presenti nelle banche dati gestite dalle Camere di Commercio, perseguito attraverso l’integrazione di informazioni sulle imprese gestite da altre Pubbliche Amministrazioni.
  • 11. 11 L'elenco completo delle aziende che finora hanno ottenuto il rating di legalità, con il relativo punteggio, è pubblicato sul sito dell'Autorità (http://www.agcm.it) e dal prossimo mese di ottobre sarà integrato nelle visure del Registro delle Imprese (www.registroimprese.it) rilasciate dalle Camere di Commercio. Alla fine di aprile 2017, le imprese in possesso delle “stellette” della legalità erano 3460. Per la maggioranza, si tratta di realtà del Nord (55,6%), rispetto al 22% del Centro e al 31,7% del Mezzogiorno (Sud e Isole). Il 62% sono concentrate in cinque regioni, con in testa l’Emilia Romagna (15,3), seguita dalla Lombardia (14,7), dal Veneto (12,1), dalla Puglia (11) e dal Lazio (8,7). Circa il 90% delle imprese che hanno il Rating di legalità è una PMI secondo definizione Europea ovvero con un volume d’affari uguale o inferiore ai 50 milioni di euro e meno di 250 addetti. Tra queste la maggior parte (52,1%) sono piccole imprese, occupano meno di 50 addetti ed hanno un fatturato non superiore ai 10 milioni di euro. In base al tipo di attività, il 40% delle imprese opera nel settore nell’industria manifatturiera e circa il 20% nel settore notoriamente “sensibile” come quello dell’edilizia. La quota maggiore è costituita da Società a responsabilità limitata (54,7%), seguite dalle Spa (19,5). TASI 2017: SI PAGA ANCHE SUI PARCHEGGI CONDOMINIALI Parcheggi condominiali 2017: previsto il pagamento della TASI entro il 16 giugno 2017 La data ultima per il versamento dell'acconto (o dell'unica rata) della TASI è scaduta il 16 giugno 2017. Per quanto riguarda le modalità di calcolo di tali imposte non ci sono grandi novità in quanto la legge di bilancio per il 2017 ha confermato le disposizioni in vigore lo scorso anno per cui i Comuni non posso aumentare le aliquote rispetto a quelle deliberate nel 2015. L'aumento di 0,8 punti della sola aliquota TASI è applicabile nel 2017 solo se già deliberato, e applicato, per il 2016, previa delibera ad hoc per la riconferma. Un caso interessante riguarda il pagamento dell'IMU e la TASI sui parcheggi condominiali. In particolare, si ricorda che, per quanto riguarda i parcheggi condominiali, la tassa sui servizi indivisibili è dovuta anche sugli immobili di proprietà condominiale in quanto l’articolo 2, comma 1, lettera g) del decreto 16/2014 ha abrogato il comma 670 dell’art. 1 della legge di Stabilità che stabiliva l’esenzione dal pagamento per le aree pertinenziali di immobili già tassati e per le aree condominiali Comuni. Il pagamento della TASI per le proprietà condominiali pertanto deve essere fatto dall’amministratore con le stesse modalità previste per il pagamento dell’IMU e TASI. FATTURE FALSE: CONTESTABILI DALL’AGENZIA ANCHE SENZA PROVA CERTA Il contribuente deve dimostrare la fonte della detrazione e di non essere consapevole di partecipare a un’operazione fraudolenta: a dirlo è la Cassazione Per contestare le fatture false all'Agenzia delle Entrate non serve una prova certa, poiché la detrazione d’imposta può essere negata anche sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti. A chiarire questo principio è stata la Corte Suprema di Cassazione, con l’ordinanza 12649 del 19 maggio 2017. Il contenzioso con l'Agenzia inizia con un avviso di accertamento emesso nei confronti di una spa, con lo scopo di recuperare a tassazione i costi relativi ad operazioni soggettivamente inesistenti, negandone la detrazione ai fini Iva. Si trattava dei costi relativi a un contratto con una società austriaca che non svolgeva alcuna attività ed era interamente posseduta da altra società residente nelle Isole Vergini Britanniche, paese incluso nella lista dei “paradisi fiscali”. Per il prezzo di acquisto della sostanza, di molto superiore al prezzo di mercato in libera contrattazione poi, l’Ufficio aveva ritenuto che il maggior costo a favore della Società austriaca fosse imputabile a corrispettivo occulto della transazione principale relativa all’acquisto del marchio e del know how e, quindi, trattandosi di costo afferente a un’operazione soggettivamente inesistente, ha negato la relativa detrazione Iva.
  • 12. 12 In entrambi i gradi, i giudici di merito avevano dato ragione alla società contribuente, così l'Agenzia proponeva ricorso per Cassazione. In particolare, nell'accogliere il ricorso delle Entrate, i giudici di legittimità hanno censurato la motivazione della sentenza impugnata e hanno valutato il legittimo assolvimento dell’onere probatorio da parte dell’Ufficio in materia di contestazione delle operazioni ritenute soggettivamente inesistenti. La Cassazione ha chiarito come l’onere della prova debba essere ripartito tra amministrazione e contribuente ribadendo che, qualora l’Amministrazione finanziaria contesti al contribuente l’indebita detrazione di fatture ai fini Iva, spetta all’Ufficio fornire la prova che l’operazione oggetto della fattura, non è mai stata posta in essere. Il contribuente, invece, ha l’onere di dimostrare la fonte legittima della detrazione o del costo altrimenti indeducibili, e la sua mancanza di consapevolezza di partecipare ad un’operazione fraudolenta, non essendo sufficiente, a tal fine, la regolarità formale delle scritture o le evidenze contabili dei pagamenti, in quanto si tratta di dati e circostanze facilmente falsificabili. CONTROLLI PREVENTIVI MOD. 730/2017: APPROVATI I CREITERI PER GLI ELEMENTI DI INCOERENZA Criteri per l’individuazione degli elementi di incoerenza delle dichiarazioni dei redditi modello 730/2017 con esito a rimborso e di modalità di cooperazione finalizzata ai controlli preventivi La Legge di stabilità 2016 prevede che, “nel caso di presentazione della dichiarazione direttamente ovvero tramite il sostituto d'imposta che presta l'assistenza fiscale, con modifiche rispetto alla dichiarazione precompilata che incidono sulla determinazione del reddito o dell'imposta e che presentano elementi di incoerenza ovvero determinano un rimborso di importo superiore a 4.000 euro, l'Agenzia delle Entrate può effettuare controlli preventivi, in via automatizzata o mediante verifica della documentazione giustificativa, entro quattro mesi dal termine previsto per la trasmissione della dichiarazione, ovvero dalla data della trasmissione, se questa è successiva a detto termine. Il rimborso che risulta spettante al termine delle operazioni di controllo preventivo è erogato dall'Agenzia delle entrate non oltre il sesto mese successivo al termine previsto per la trasmissione della dichiarazione, ovvero dalla data della trasmissione, se questa è successiva a detto termine. Restano fermi i controlli previsti in materia di imposte sui redditi.”. I controlli preventivi possono trovare applicazione anche con riferimento alle dichiarazioni presentate ai CAF o ai professionisti abilitati. Gli elementi di incoerenza delle dichiarazioni dei redditi modello 730/2017 con esito a rimborso, presentate dai contribuenti con modifiche rispetto alla dichiarazione precompilata che incidono sulla determinazione del reddito o dell’imposta, sono individuati nello scostamento per importi significativi dei dati risultanti nei modelli di versamento, nelle certificazioni uniche e nelle dichiarazioni dell’anno precedente, o nella presenza di altri elementi di significativa incoerenza rispetto ai dati inviati da enti esterni o a quelli esposti nelle certificazioni uniche. È altresì considerata elemento di incoerenza delle dichiarazioni dei redditi modello 730/2017 con esito a rimborso, la presenza di situazioni di rischio individuate in base alle irregolarità verificatesi negli anni precedenti. Ai fini dell’applicazione dei criteri di incoerenza di cui al punto 1 alle dichiarazioni dei redditi presentate dai contribuenti con il modello 730 ai Centri di assistenza fiscale (CAF) e ai professionisti abilitati, per le quali l’INPS riceve i risultati contabili (modello 730-4) direttamente dal soggetto che ha prestato l’assistenza fiscale, si provvede in cooperazione tra l’Agenzia delle Entrate e l’INPS secondo modalità attuative stabilite con un protocollo d’intesa.
  • 13. 13 ROTTAMAZIONE CARTELLE ESATTORIALI 2017: COMUNICAZIONI EQUITALIA ENTRO 15 GIUGNO Definizione agevolata delle cartelle: entro il 15 giugno 2017 Equitalia deve comunicare l’ammontare complessivo delle somme dovute. Entro il 15 giugno 2017 Equitalia doveva comunicare a tutti i contribuenti che hanno aderito alla rottamazione delle cartelle esattoriali l'ammontare di quanto dovuto. Infatti, tutti coloro che entro il 21 aprile 2017 hanno aderito alla definizione agevolata ricevono - per ciascuna richiesta presentata - la comunicazione di Equitalia, come prevede il decreto fiscale 193/2016 collegato alla Legge di stabilità 2017. A partire dal 16 giugno copia della suddetta comunicazione è disponibile anche nell’area riservata del portale dell'Agente della Riscossione. Come chiarito nel comunicato pubblicato sul sito di Equitalia, la comunicazione contiene informazioni in merito: • all'accoglimento o eventuale rigetto della adesione; • agli eventuali carichi di debiti che non possono rientrare nella definizione agevolata; • all'importo/i da pagare; • alla data/e entro cui effettuare il pagamento; • il/i bollettino/i di pagamento in base alla scelta effettuata al momento della compilazione del modulo DA1; • il modulo per l’eventuale addebito sul conto corrente. Sulla base dei debiti indicati nella dichiarazione di adesione alla definizione agevolata, Equitalia ha previsto 5 tipologie di comunicazioni per le possibili casistiche: AT - Accoglimento totale della richiesta: hai un importo da pagare per i debiti “rottamabili” e non hai nulla da pagare per eventuali debiti non “rottamabili”; AP - Accoglimento parziale della richiesta: sia per i debiti “rottamabili” che per quelli non “rottamabili”, hai un importo da pagare; AD - Sia per i debiti "rottamabili" che per gli eventuali debiti non “rottamabili" non devi pagare nulla; AX - Per i debiti "rottamabili" non devi pagare nulla mentre hai un debito residuo da pagare per i debiti non “rottamabili"; RI - Rigetto: i debiti che hai indicato nella dichiarazione di adesione non sono "rottamabili" e hai quindi un importo da pagare. Ogni comunicazione contiene un prospetto di sintesi con l’elenco delle cartelle/avvisi e l’indicazione dettagliata in merito: • al totale del debito residuo (sia definibile, sia escluso dalla definizione); • al debito residuo oggetto di definizione; • all’importo da pagare per la definizione agevolata del debito; • al debito residuo escluso dalla definizione: in questo caso (debiti non rottamabili), troverai nella comunicazione un ulteriore prospetto con l’elenco dei “carichi non definibili” con l’evidenza delle specifiche motivazioni di esclusione. È possibile pagare presso la propria banca, agli sportelli bancomat (ATM) degli istituti di credito che hanno aderito ai servizi di pagamento CBILL, con il proprio internet banking, agli uffici postali, nei tabaccai aderenti a ITB e tramite i circuiti Sisal e Lottomatica, sul nostro portale e con l'App Equiclick tramite la piattaforma PagoPa e, infine, direttamente ai nostri sportelli. Si ricorda che per aderire al servizio di addebito diretto su conto corrente, è necessario che la richiesta di attivazione del mandato, nel rispetto delle procedure e degli adempimenti previsti dal Sistema Interbancario, sia presentata, alla banca del titolare del conto, almeno 20 giorni prima della scadenza della rata.
  • 14. 14 Si ricorda che la legge prevede che: • con il pagamento della prima rata della definizione agevolata dovranno essere revocati eventuali piani di rateizzazione precedenti; • in caso di mancato, insufficiente o tardivo pagamento della prima/unica rata della definizione agevolata, anche limitatamente a quei carichi contenuti nella comunicazione che hai scelto di non pagare, la stessa non produce effetti e non è possibile ottenere nuovi provvedimenti di rateizzazione salvo che per le cartelle e gli avvisi notificati da meno di 60 giorni dalla data di presentazione della dichiarazione di adesione. • in caso di mancato, insufficiente o tardivo pagamento della prima/unica rata della definizione agevolata, anche limitatamente a quei carichi contenuti nella comunicazione che hai scelto di non pagare, la stessa non produce effetti e non è possibile ottenere nuovi provvedimenti di rateizzazione salvo che per le cartelle e gli avvisi notificati da meno di 60 giorni dalla data di presentazione della dichiarazione di adesione; • potranno, invece, essere ripresi i pagamenti delle rateizzazioni in essere alla data di presentazione della domanda di definizione agevolata e in regola con i precedenti pagamenti; • in caso di mancato, insufficiente o tardivo pagamento delle rate successive alla prima non sarà invece più possibile proseguire eventuali precedenti rateizzazioni in quanto già revocata al pagamento della prima rata. INTERVENTI URGENTI PER LA CRESCITA NEL MEZZOGIORNO: IL D.L. APPROVATO Finanziamenti agevolati, disciplina delle zone economiche speciali, semplificazione e velocizzazione degli investimenti pubblici e privati Il Consiglio dei ministri n. 32 del 9 giugno 2017, su proposta del Presidente Paolo Gentiloni e del Ministro per la coesione territoriale ed il Mezzogiorno Claudio De Vincenti, ha approvato un decreto legge che introduce disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno. Il nuovo provvedimento mira a incentivare la nuova imprenditorialità, prevede • una specifica disciplina per la istituzione di zone economiche speciali (ZES), con particolare riferimento alle aree portuali, • una serie di misure di semplificazione e velocizzazione degli investimenti, pubblici e privati, nel Mezzogiorno. Attraverso la misura “Resto al sud” vengono offerti ai giovani meridionali che non dispongano di mezzi propri per avviare un’attività propria una dotazione di 40.000 euro, di cui il 35% a fondo perduto, a copertura dell’intero investimento e del capitale circolante. Il finanziamento residuale, rispetto alla quota di contributo a fondo perduto, sarà a tasso zero ed erogato tramite il sistema bancario, con il beneficio della garanzia pubblica, attraverso apposita sezione del Fondo di Garanzia per le PMI. Sono escluse le spese per progettazione e quelle per personale, ma è prevista la possibilità di azioni di accompagnamento nelle fasi di sviluppo del progetto imprenditoriale da parte di enti pubblici e non, opportunamente accreditati. Ulteriore misura è quella che istituisce e regolamenta le ZES. Esse saranno concentrate nelle aree portuali e nelle aree ad esse economicamente collegate. Lo scopo è di sperimentare nuove forme di governo economico di aree concentrate, nelle quali le procedure amministrative e le procedure di accesso alle infrastrutture per le imprese, che operano o che si insedieranno all’interno delle aree, siano coordinate da un soggetto gestore in rappresentanza dell’Amministrazione centrale, della Regione interessata e della relativa Autorità portuale, al fine di consentire una progettualità integrata di sviluppo della ZES, con l’obiettivo di rilanciare la competitività dei porti delle regioni meridionali.
  • 15. 15 CONTRATTI DI LOCAZIONE ED AFFITTO DI IMMOBILI 2017: APPROVATO IL MODELLO RLI Il nuovo modello RLI dovrà essere utilizzato dal 19 settembre. Approvati il modello, le istruzioni e le specifiche tecniche Il nuovo modello RLI per la richiesta di registrazione e adempimenti successivi - contratti di locazione e affitto di immobili è stato approvato e pubblicato con il Provvedimento 112605, assieme alle istruzione ed alle specifiche tecniche per la trasmissione in via telematica. Con tale modello è possibile • richiedere la registrazione, • comunicare proroghe, cessioni, subentro e risoluzioni dei contratti di locazione e affitto di beni immobili, • esercitare o revocare l’opzione della cedolare secca, • registrare contratti di affitto dei terreni e degli annessi titoli PAC, • comunicare il subentro nel contratto di locazione, ad esempio in caso di successione mortis causa, • comunicazione dei dati catastali; • denunce relative ai contratti di locazione non registrati, ai contratti di locazione con canone superiore a quello registrato o ai comodati fittizi; • registrazione dei contratti di locazione con previsione di canoni differenti per le diverse annualità; • registrazione dei contratti di locazione a tempo indeterminato; • ravvedimento operoso; • registrazione dei contratti di locazione di pertinenze concesse con atto separato rispetto all’immobile principale. Il modello, oltre al frontespizio che contiene l’informativa sul trattamento dei dati personali, è composto da: • quadro A “Dati generali”, nel quale sono contenuti i dati utili alla registrazione del contratto (quali la tipologia del contratto, la data di stipula e la durata della locazione), la sezione dedicata agli adempimenti successivi (tra i quali proroga, cessione, subentro e risoluzione), i dati del richiedente la registrazione e la sezione riservata alla presentazione in via telematica; • quadro B “Soggetti”, in cui sono indicati i dati dei locatori e dei conduttori; • quadro C “Dati degli immobili”, riguardante i dati degli immobili principali e delle relative pertinenze; • quadro D “Locazione ad uso abitativo e opzione/revoca cedolare secca”, contenente le informazioni relative al regime della cedolare secca; • quadro E “Locazione con canoni differenti per una o più annualità”, in cui possono essere indicati i diversi canoni di locazione pattuiti nel contratto per le successive annualità. In caso di richiesta di registrazione, il modello può essere presentato in via telematica in forma semplificata senza l’allegazione della copia del testo contrattuale in presenza delle seguenti caratteristiche: • un numero di locatori e di conduttori, rispettivamente, non superiore a tre, • una sola unità abitativa ed un numero di pertinenze non superiore a tre • tutti gli immobili devono essere censiti con attribuzione di rendita; • il contratto contiene esclusivamente la disciplina del rapporto di locazione e, pertanto, non comprende ulteriori pattuizioni; • il contratto è stipulato tra persone fisiche che non agiscono nell’esercizio di un’impresa, arte o professione.
  • 16. 16 Gli utenti del servizio telematico trasmettono i dati contenuti nella richiesta di registrazione dei contratti di locazione e affitto di beni immobili e i dati relativi al versamento delle imposte di registro e di bollo secondo le specifiche tecniche contenute nell’Allegato B. Ciascun file può contenere i dati relativi alla richiesta di registrazione di un solo contratto ovvero alla comunicazione di uno o più adempimenti successivi che si riferiscono ad un solo richiedente. Il nuovo modello sostituisce il precedente modello RLI dal 19 settembre 2017; pertanto: • fino al 18 settembre 2017, per l’effettuazione dell’adempimento, deve essere utilizzato il Modello RLI attualmente in uso; • dal 19 settembre 2017 dovrà essere utilizzato esclusivamente il modello approvato con il provvedimento di ieri con il relativo software JOBS ACT LAVORATORI AUTONOMI 2017: COSA CAMBIA PER CLIENTI E COMMITTENTI Modifica unilaterale del contratto, rifiuto della forma scritta, recesso senza preavviso e pagamento oltre i 60 giorni tra le clausole e le condotte abusive per il Jobs act Con l’articolo 3 del Jobs act lavoratori autonomi, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 135 del 13.06.2017 come Legge 81/2017 vengono considerate abusive e prive di effetto alcune clausole che danneggiano il lavoratore. In queste ipotesi, il lavoratore autonomo ha diritto al risarcimento dei danni, anche promuovendo un tentativo di conciliazione mediante gli organismi abilitati. In generale, vengono considerate abusive le clausole che attribuiscono al committente la facoltà di modificare unilateralmente le condizioni del contratto o, nel caso di contratto avente ad oggetto una prestazione continuativa, di recedere da esso senza congruo preavviso; le clausole con le quali le parti concordano termini di pagamento superiori a sessanta giorni dalla data del ricevimento da parte del committente della fattura o della richiesta di pagamento e il rifiuto del committente di stipulare il contratto in forma scritta. In pratica, sono abusivi: • la modifica unilaterale del contratto del committente; • il recesso senza congruo preavviso nel caso di contratto con prestazione continuativa; • il pagamento oltre i 60 giorni • il contratto non in forma scritta. CHIARITO IL TRATTAMENTO IVA DI ALCUNE PRESTAZIONI SANITARIE RESE DALLE FARMACIE Con Risoluzione n. 60/E del 12 maggio 2017 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito quale regime Iva è applicabile alle prestazioni sanitarie rese all’interno delle farmacie. Secondo l’Amministrazione le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione sono esenti da Iva quando rese da soggetti abilitati all’esercizio della professione. In particolare, la citata Risoluzione afferma che le prestazioni sanitarie delle farmacie che comportano la messa a disposizione di operatori socio-sanitari, infermieri e fisioterapisti, se richieste dal medico di famiglia o dal pediatra di libera scelta sono esenti. Diversamente le prestazioni di analisi di prima istanza, rientranti nell'ambito dell'autocontrollo eseguite senza ausilio di personale professionale sanitario, ma direttamente dal paziente, sono soggette ad Iva con aliquota ordinaria. É altresì soggetto ad Iva il servizio di prenotazione, riscossione e ritiro dei referti.
  • 17. 17 Sostanzialmente l’Agenzia si rifà a precedenti prassi secondo cui l'articolo 10, n. 18), D.P.R. 633/1972 condiziona l'esenzione dall’Iva della prestazione eseguita al caso in cui essa sia riconducibile a prestazione di diagnosi, cura e riabilitazione della persona e quando essa sia svolta da un soggetto abilitato all'esercizio della professione. Nella tabella che segue si riepiloga quanto detto: Prestazioni sanitarie delle farmacie rese da operatori socio- sanitari, infermieri e fisioterapisti su richiesta del medico di famiglia o dal pediatra di libera scelta Esenti Analisi di prima istanza senza ausilio di personale professionale sanitario Soggette ad Iva con aliquota ordinaria Servizio di prenotazione, riscossione e ritiro dei referti Soggette ad Iva con aliquota ordinaria La Risoluzione ha anche chiarito quale sia il trattamento della certificazione dei relativi corrispettivi; in particolare l’Amministrazione finanziaria ha stabilito che anche per le prestazioni di cui sopra si applica l'esonero all'emissione della fattura se non richiesta dal cliente al momento di effettuazione dell'operazione. Le farmacie potranno utilizzare lo scontrino parlante. Allo stesso tempo, specifica la Risoluzione, che i professionisti sanitari emetteranno fattura alla farmacia per le attività da essi svolte. Certificazione dei corrispettivi Fattura se richiesta dal cliente al momento di effettuazione dell'operazione Scontrino parlante in tutti gli altri casi DICHIARAZIONI IMU E TASI ENTRO IL 30 GIUGNO Entro il prossimo 30 giugno 2017 è in scadenza la presentazione della dichiarazione relativa all’Imu e alla Tasi. Entro il medesimo termine deve, altresì, essere presentato il modello Imu Tasi Enc riguardante la situazione immobiliare 2016 degli Enti non commerciali. Dichiarazione Imu La dichiarazione Imu va resa al Comune entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta: entro il prossimo 30 giugno 2017 occorrerà comunicare le variazioni intervenute nel corso del 2016. Tale presentazione deve necessariamente essere effettuata utilizzando il prescritto modello ministeriale. Come da sempre avveniva ai fini Ici, anche ai fini Imu la dichiarazione va resa solo per gli immobili interessati da variazioni suscettibili di produrre una modifica sul calcolo del tributo dovuto: qualora nulla sia variato, non è dovuta alcuna comunicazione al Comune. Si ricorda, comunque, che sono moltissime le fattispecie di esonero dall’obbligo di presentazione della dichiarazione: si pensi, in particolare, al fatto che i trasferimenti immobiliari sono in generale esonerati, in quanto le informazioni sono recepite dal Comune attraverso l’atto di voltura che il notaio inoltra alla conservatoria dei registri immobiliari. Per una dettagliata analisi dei casi di esonero si vedano le istruzioni al modello di variazione.
  • 18. 18 Va comunque ricordato che la dichiarazione Imu va presentata quando si verifica una delle seguenti situazioni: • fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati; • fabbricati di interesse storico o artistico; • fabbricati per i quali il Comune ha (eventualmente) deliberato una riduzione dell’aliquota (immobili dei soggetti Ires e immobili locati o affittati); • fabbricati merce invenduti; • terreni agricoli o edificabili in relazione ai quali Coltivatori Diretti e Imprenditori Agricoli Professionali beneficiano delle agevolazioni stabilite dalla norma. Vi sono poi una serie di altre situazioni, elencate dalle istruzioni alla compilazione del modello, in cui il Comune non è in possesso delle necessarie informazioni per la verifica del corretto calcolo dell’imposta; si ricorda, in particolare, il caso dei beni in leasing, dove ogni compravendita o modifica di valore di un’area edificabile, esenzione sui fabbricati, l’indicazione dei valori contabili dei fabbricati D, etc., deve essere oggetto di presentazione del modello Imu. Dichiarazione Tasi Il modello di dichiarazione approvato ai fini Imu vale anche ai fini del tributo per i servizi indivisibili (Tasi). Con la Risoluzione n. 3/DF/2015 il Ministero ebbe modo di precisare che il modello di dichiarazione Tasi deve essere unico e valido su tutto il territorio nazionale, per cui non hanno alcuna validità di modelli predisposti dai vari Comuni: la dichiarazione resa ai fini Imu (ove la presentazione sia dovuta) è, quindi, da considerarsi valida anche ai fini Tasi. Dichiarazione Imu Tasi Enc Il prossimo 30 giugno scade il termine per la presentazione delle dichiarazioni Imu e Tasi per il 2016 relative agli Enti non commerciali; l’obiettivo di tale dichiarazione è quello di dare conto, a ciascun Comune, di ubicazione degli immobili in relazione ai quali il contribuente può far valere, in toto o in parte, l’esenzione ai fini dei tributi locali prevista dall’articolo 7, lettera 1, D.Lgs. 504/1992. La dichiarazione avrà effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si siano verificate modificazioni dei dati e degli elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell’imposta dovuta. Per tale motivo, se per il 2016 nulla è cambiato rispetto alla situazione dell’anno precedente, non vi è alcuna necessità di presentare la dichiarazione in scadenza il 30 giugno. A differenza delle dichiarazioni relative agli altri soggetti (che vanno rese al singolo Comune su supporto cartaceo), i modelli degli Enti non commerciali (uno per ciascun Comune di ubicazione degli immobili) devono essere inviati esclusivamente in forma telematica. 5 PER MILLE: NON PER TUTTI LA CONFERMA DELL’AGEVOLAZIONE AL 30 GIUGNO 2017 Come già ricordato in una precedente nostra Lettera Fiscale, lo scorso 31 marzo l’Agenzia delle Entrate con la pubblicazione della Circolare n. 5/E/2017 ha fornito gli attesi chiarimenti in merito al processo di semplificazione e razionalizzazione che ha interessato la procedura per poter accedere al beneficio del 5 per mille da parte dei soggetti interessati. La semplificazione prevede, nella sostanza, che gli enti in possesso dei requisiti per l’accesso al beneficio non siano più tenuti a ripetere ogni anno: • l’inoltro della domanda di iscrizione al riparto della quota del cinque per mille; • l’invio tramite raccomandata o pec della dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà confermativa dell’agevolazione.
  • 19. 19 Occorre, poi, tenere presente che le novità decorrono dall’esercizio finanziario 2017 e con riferimento ai soli soggetti regolarmente iscritti nel 2016; pertanto, per quanti dal 2017 hanno manifestato intenzione di accedere per la prima volta al beneficio e per coloro che ne hanno fatto richiesta per gli anni 2015 e/o precedenti, sarà ancora necessario seguire le regole già previste in passato. Rimane, pertanto, in vigore per tali ultimi soggetti il fondamentale adempimento che dovrà necessariamente compiersi entro il prossimo 30 giugno 2017, ovvero l’invio a mezzo lettera raccomandata o, in alternativa, a mezzo pec di una dichiarazione sostitutiva. Alla Direzione Regionale delle Entrate competente per territorio (o all’ufficio del Coni competente per territorio nel caso di associazioni sportive dilettantistiche), individuati avendo riguardo alla sede legale dell’ente richiedente, con la quale l’ente interessato conferma la sussistenza dei requisiti che consentono l’accesso al beneficio fiscale. A questa dichiarazione – differenziata nei contenuti per le associazioni sportive dilettantistiche rispetto a quella prevista per Onlus oppure ODV - va allegato un documento d’identità del legale rappresentante dell’ente ed entrambi i documenti (dichiarazione sostitutiva + fotocopia del documento d’identità) dovranno essere inviati: • alla Direzione Regionale delle Entrate competente per territorio nel caso di Onlus o ODV; • al competente ufficio territoriale del Coni per le associazioni sportive dilettantistiche; • con le seguenti modalità alternative; • a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno; • a mezzo di posta elettronica certificata alla casella pec delle predette Direzioni Regionali riportando nell’oggetto “dichiarazione sostitutiva 5 per mille 2017”. Sia i modelli che l’elenco degli indirizzi delle diverse DRE sono scaricabili dalla specifica sezione contenuta nel sito dell’Agenzia (www.agenziaentrate.it). Cambio del legale rappresentante Con riferimento all’eliminazione degli adempimenti va, infine, ricordato che la Circolare n. 5/E/2017, al paragrafo 1.3., precisa che nel caso di variazione del legale rappresentante rispetto all’esercizio precedente, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà va ripresentata in quanto la precedente “perde efficacia”. Il nuovo legale rappresentante, quindi, dovrà presentare, con le modalità e i termini previsti dal D.P.C.M. 23 aprile 2010 (e quindi entro il 30 giugno tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o, in alternativa, a mezzo di posta elettronica certificata) una nuova dichiarazione con l’indicazione della data della sua nomina e di quella di iscrizione dell’ente alla ripartizione del contributo. Per sanare eventuali omissioni od errori commessi nell’esecuzione dell’adempimento in scadenza al prossimo 30 giugno 2017, resta impregiudicata la possibilità, entro il successivo 2 ottobre 2017 (in quanto il giorno 30 settembre 2017 cade di sabato), di fruire dell’istituto della cosiddetta “remissione in bonis”, che prevede il pagamento tramite modello di pagamento F24 della sanzione pari a 250 euro mediante utilizzo del codice tributo “8115”.
  • 20. 20 JOBS ACT AUTONOMI: NOVITA’ 2017 PER I REDDITI DEI PROFESSIONISTI É stato approvato in via definitiva il 10 maggio 2017 il Disegno di Legge denominato “Jobs Act Autonomi” che prevede, agli articoli 8 e 9, significative novità in materia di redditi da lavoro autonomo, modificando l’articolo 54, comma 5, D.P.R. 917/1986 (Tuir). L’entrata in vigore della Legge avverrà dopo la pubblicazione della stessa in Gazzetta Ufficiale, ma le nuove disposizioni si applicano già a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2017, quindi con effetti per la determinazione del reddito di lavoro autonomo del periodo d’imposta 2017 (Redditi 2018). Le nuove regole dovrebbero, quindi, valere anche per le spese già sostenute dal 1° gennaio 2017 alla data di entrata in vigore della legge. Le nuove disposizioni contenute nell’articolo 54, comma 5, D.P.R. 917/1986 Per analizzare le modifiche intervenute nel testo dell’articolo 54, comma 5, D.P.R. 917/1986, è necessario prendere in visione l’attuale versione che è rimasta in vigore fino alle spese sostenute entro il 31 dicembre 2016: “Le spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazione di alimenti e bevande sono deducibili nella misura del 75% e, in ogni caso, per un importo complessivamente non superiore al 2% dell’ammontare dei compensi percepiti nel periodo di imposta. Le prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande acquistate direttamente dal committente non costituiscono compensi in natura per il professionista. Le spese di rappresentanza sono deducibili nel limite dell’1% dei compensi percepiti nel periodo di imposta. Sono comprese nelle spese di rappresentanza anche quelle sostenute per l’acquisto o l’importazione di oggetti di arte, di antiquariato o da collezione, anche se utilizzati come beni strumentali per l’esercizio dell’arte o professione, nonché quelle sostenute per l’acquisto o l’importazione di beni destinati a essere ceduti a titolo gratuito; le spese di partecipazione a convegni, congressi e simili o a corsi di aggiornamento professionale, incluse quelle di viaggio e soggiorno, sono deducibili nella misura del 50% del loro ammontare”. Le spese per l’esecuzione di un incarico riaddebitate al committente Il primo periodo non è interessato dalle modifiche normative del D.D.L. “Jobs act Autonomi”. Il secondo periodo viene così riformulato: «I limiti di cui al periodo precedente non si applicano alle spese relative a prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande sostenute dall'esercente arte o professione per l'esecuzione di un incarico e addebitate analiticamente in capo al committente. Tutte le spese relative all'esecuzione di un incarico conferito e sostenute direttamente dal committente non costituiscono compensi in natura per il professionista”. Ciò significa che, a decorrere dal periodo di imposta 2017, le spese di vitto ed alloggio sostenute dal professionista per l’esecuzione di un incarico ed addebitate al committente sono integralmente deducibili (non soggiacendo al limite del 75% dell’importo e al limite del 2% dei compensi percepiti). Anche tutte le altre tipologie di spese relative all’esecuzione di un incarico e riaddebitate al committente (di qualsiasi tipo, non solamente spese di viaggio e trasporto) sono integralmente deducibili. L’operazione di riaddebito al committente dei costi sostenuti dal professionista viene, pertanto, resa fiscalmente neutra.
  • 21. 21 Le spese per la formazione professionale e le nuove tipologie di spese deducibili Il terzo periodo non è interessato da modifiche. Nel quarto periodo, invece, viene eliminata la parte finale che inizia dopo l’ultimo punto e virgola. Vengono, altresì, introdotti il quinto, sesto e settimo periodo che così recitano: “Sono integralmente deducibili, entro il limite annuo di 10.000 euro, le spese per l'iscrizione a master e a corsi di formazione o di aggiornamento professionale nonché le spese di iscrizione a convegni e congressi, comprese quelle di viaggio e soggiorno. Sono integralmente deducibili, entro il limite annuo di 5.000 euro, le spese sostenute per i servizi personalizzati di certificazione delle competenze, orientamento, ricerca e sostegno all'auto-imprenditorialità, mirate a sbocchi occupazionali effettivamente esistenti e appropriati in relazione alle condizioni del mercato del lavoro, erogati dagli organismi accreditati ai sensi della disciplina vigente. Sono altresì integralmente deducibili gli oneri sostenuti per la garanzia contro il mancato pagamento delle prestazioni di lavoro autonomo fornita da forme assicurative o di solidarietà”. La principale novità del nuovo testo normativo è l’introduzione del quinto periodo nell’articolo 54, comma 5, D.P.R. 917/1986. Fino al periodo di imposta 2016 le spese sostenute per la partecipazione a convegni, congressi e simili o a corsi di aggiornamento professionale erano deducibili in misura pari al 50% del loro ammontare. Il nuovo testo amplia la possibilità di deduzione delle “spese per la formazione professionale” alle spese di iscrizione a master e corsi di formazione, stabilendo la deduzione integrale di tutte tali tipologie di spese entro il limite annuo di euro 10.000. Vanno ricomprese nel calcolo del tetto massimo annuo anche le spese di viaggio e soggiorno collegate alla formazione (le spese di vitto e alloggio, se sostenute per la partecipazione a master, corsi, convegni o congressi, sono deducibili per intero). La nota di lettura del D.D.L. specifica che nel caso delle associazioni tra professionisti il limite di 10.000 euro deve essere inteso come riferito a ciascun socio o associato. Il sesto periodo introduce la deducibilità entro il limite annuo di 5.000 euro delle spese sostenute per i servizi personalizzati di certificazione delle competenze, orientamento, ricerca e sostegno all'auto- imprenditorialità, mirate a sbocchi occupazionali effettivamente esistenti ed appropriati in relazione alle condizioni del mercato del lavoro, erogati dagli organismi accreditati ai sensi della disciplina vigente. Si tratta dei servizi prestati da soggetti accreditati al professionista per il suo inserimento nel mercato del lavoro. Il settimo periodo introduce la deducibilità degli oneri sostenuti per la garanzia contro il mancato pagamento delle prestazioni di lavoro autonomo fornita da forme assicurative o di solidarietà. Si tratta di polizze assicurative contro il rischio del mancato pagamento degli onorari professionali. PRESTAZIONE ENERGETICA: COME CAMBIANO LE DETRAZIONI DOPO LA MANOVRA CORRETTIVA Manovra correttiva 2017: cessione detrazione ai fornitori ed asseverazione del risparmio energetico da un professionista abilitato nelle norme inserite nel decreto di conversione Con l'approvazione della manovra correttiva 2017, ci sono state modifiche per quanto riguarda le prestazioni energetiche. In particolare, è stato introdotto l'articolo 4-bis, in base al quale si estende fino al 31 dicembre 2021 (anziché fino al 31.12.2017) la possibilità per i soggetti c.d. "incapienti", ex art. 11 comma 2 e art. 13 comma 1 lett. a) e comma 5 lett. a) del TUIR, beneficiari della detrazione IRPEF del 65% per gli interventi di riqualificazione energetica su parti comuni condominiali, di cedere la detrazione fiscale loro spettante ai fornitori che hanno effettuato i lavori condominiali. Le modalità di attuazione della disposizione in esame saranno definite con un provvedimento direttoriale da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.
  • 22. 22 Inoltre, con la conversione in legge del DL 50/2017 il legislatore ha previsto che la sussistenza delle condizioni di miglioramento della prestazione energetica per usufruire del maggiore beneficio fiscale pari al: • 70% (anziché 65%) per le spese sostenute dal 01.01.2017 al 31.12.2021 per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali, che interessino l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell'edificio stesso; • 75% (anziché 65%) per le spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale e estiva, e che conseguano almeno la qualità media di cui al Decreto del 26.06.2015; deve essere asseverata da professionisti abilitati mediante l'attestazione della prestazione energetica degli edifici, di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 26 giugno 2015. L'ENEA (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile) effettuerà controlli, anche a campione, su tali dichiarazioni con procedure disciplinate con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro il 30.09.2017. La mancata veridicità dell'attestazione comporta la decadenza dal beneficio, ferma restando la responsabilità del professionista ai sensi delle disposizioni vigenti. CELLULARI IN USO PROMISCUO AI DIPENDENTI: I RIMBORSI SONO TASSATI Trattamento fiscale dei rimborsi forfettari delle spese per l'utilizzo promiscuo del cellulare da parte del dipendente: l'Agenzia fa il punto I rimborsi forfetizzati delle spese di acquisto e utilizzo dei telefoni cellulari ad uso promiscuo erogati ai lavoratori dipendenti costituiscono reddito imponibile per il dipendente, e pertanto soggetti ad imposta, questo quanto precisato dall'Agenzia delle Entrate con la Risoluzione del 20 giugno 2017 n. 74. In particolare, l’Agenzia chiarisce che i suddetti rimborsi (nel caso specifico quantificati in misura forfetizzata al 50%) costituiscono reddito di lavoro dipendente e, pertanto, sono assoggettati fiscalmente secondo le regole ordinarie in quanto: • la quota aziendale non è determinata secondo elementi oggettivi e accertabili sotto il profilo documentale (es. numero e/o durata delle telefonate, ecc.), • ed il criterio forfetario non è ammesso dal Legislatore. Si applica il principio di onnicomprensività (articolo 51, comma 1, del TUIR) ai redditi di lavoro dipendente di cui all'articolo 49 del TUIR, in applicazione del quale "tutte le somme ed i valori in genere a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro" costituiscono reddito imponibile per il dipendente. In generale, quindi, anche le somme che il datore di lavoro corrisponde al lavoratore a titolo di rimborso spese costituiscono, per quest'ultimo, reddito di lavoro dipendente, salvo quanto previsto, per le trasferte e i trasferimenti, dai commi 5 eseguenti del medesimo articolo 51. L'Agenzia precisa che in sede di determinazione del reddito di lavoro dipendente, le spese sostenute dal lavoratore e rimborsategli in modo forfetario, sono escluse dalla base imponibile solo nell'ipotesi in cui tale criterio forfetario sia stato previsto dal legislatore. Laddove, invece, il legislatore non abbia indicato tale criterio forfetario, i costi sostenuti dal dipendente nell'esclusivo interesse del datore di lavoro, devono essere individuati sulla base di elementi oggettivi, documentalmente accertabili, al fine di evitare che il relativo rimborso concorra alla determinazione del reddito di lavoro dipendente.
  • 23. 23 Pertanto, si ritiene che la parte di costo relativo al servizio di telefonia e al traffico dati che la Società istante rimborsa al dipendente sulla base di un criterio forfetario, non supportato da elementi e parametri oggettivi (es. numero e/o durata delle telefonate, ecc.), nel silenzio del legislatore al riguardo, non possa essere escluso dalla determinazione del reddito di lavoro dipendente. In conclusione, il rimborso del 50 per cento dei costi sostenuti dai propri dipendenti per l'utilizzo del telefono cellulare, rileva fiscalmente nei confronti di questi ultimi ai sensi dell'articolo 51, comma 1 del TUIR. Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento ed assistenza Studio Cassinis STUDIO CASSINIS Dottori Commercialisti & Avvocati Corso di Porta Nuova, 15 20121 Milano Tel. +39 02 31 32 36 Fax +39 02 33 61 47 72 Piazza di San Pietro in Vincoli, 10/10A 00184 Roma ((Italia) Tel. + 39 06 92919104 Fax. + 39 06 92919104 Web:www.studiocassinis.com e-mail:info@studiocassinis.com