Slide del corso tenuto presso il centro intercomunale della Alta val di cecina nel 2008.
N:B.
la normativa sul decreto 81 è obsoleta alla luce del decreto del 13 luglio 2011 pubblicato in GU n. 159 dell'11 luglio che disciplina le modalità di applicazione delle disposizioni in materia di sicurezza contenute nel decreto legislativo n. 81/2008 ai volontari di protezione civile, della Croce Rossa Italiana, del CNSAS - Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico - e dei Vigili del Fuoco Volontari delle Province Autonome di Trento e Bolzano e della Regione Valle d'Aosta. Decreto che diventerà operativo l' 8 gennaio 2012.
3. i cittadini non furono avvertiti
dell'imminente fuoriuscita del
fiume, tranne alcuni orafi di
Ponte Vecchio che ricevettero
una telefonata di una guardia
notturna che li invitava a
vuotare le loro botteghe; le
notizie furono date in grande
ritardo e i Media tentarono di
sottacere l'entità del disastro;
per i primi giorni gli aiuti
provennero quasi esclusivamente
dal volontariato, o dalle truppe
di stanza in città: per vedere
uno sforzo organizzato dal
governo bisognò attendere sei
giorni dopo la catastrofe.
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4. …..Una volta organizzata la macchina degli interventi, che si moltiplicarono in
modo notevole, tanto che la città dovette essere divisa in settori per le
operazioni. Furono infatti creati anche per ogni zona punti di raccolta
segnalazioni per gli interventi necessari: salvataggi, recupero Salme,
assistenza alla popolazione con rifornimento viveri ed acqua potabile,
rifornimento medicinali indumenti e coperte, ripristino funzionalità
acquedotto cittadino , rifornimento mangimi e foraggio per il bestiame,
reperimento alloggi per i senza tetto, recupero recipienti di gpl e di altri
infiammabili, per sicurezza e igiene distruzione di alimenti deteriorati,
carogne di animali, disinfezione ambienti , collaborazione nella verifica di
stabilità dei fabbricati, piloni di ponti, controllo movimenti franosi, e nel
ripristino e rifacimento degli argini dei corsi d’acqua. In più e in modo
massiccio i VV.F furono impiegati nell’ aggottamento dei locali invasi dalle
acque , nella rimozione dei detriti e del fango per il ripristino della
viabilità, per il la riattivazione della vita cittadina collaborarono
attivamente nella protezione e nel recupero delle opere d’arte, e per il
ripristino delle fognature.
Ing. G.V. Marano
VV.F. Firenze
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5. Normativa
• Direttiva Pres. Cons. dei Ministri del 27 febbraio 2004
“Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di
allertamento nazionale, statale e regionale per il rischio idrogeologico ed
idraulico ai fini di protezione civile”
• Decreto R.T. N. 6884 del 13 Dicembre 2005
Monitoraggio in caso di allerta e segnalazione di evento calamitoso,
censimento danni da parte degli enti competenti: modulistica e disposizioni
per il relativo utilizzo.
• Delibera R.T. N. 611 del 04 Settembre 2006
Approvazione nuove disposizioni e procedure operative per l'attuazione della
direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2004
"Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema
di allertamento nazionale, statale e regionale per il rischio idrogeologico
ed idraulico ai fini di protezione civile".
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6. Delibera N. 611 del 04 Settembre 2006
Procedure Operative
La Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27/02/2004
definisce come rischio, in una data zona, la probabilità che un
evento prefigurato, atteso e/o in atto, determini un certo grado di
effetti gerarchicamente e quantitativamente stimati sugli elementi
esposti in tale zona alla pericolosità dell’evento stesso. Gli eventi
causa di rischio potenziale per la popolazione si distinguono in
eventi prevedibili ed eventi non prevedibili. Oggetto delle presenti
procedure è la definizione delle modalità operative per la gestione
del sistema di allertamento regionale per gli eventi potenzialmente
prevedibili, tipicamente di natura idrogeologica. In particolare, sono
specificate le relazioni tra i livelli di criticità e gli stati di allerta e le
procedure e le azioni di protezione civile da attivare
progressivamente al crescere della criticità.
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8. Procedure di attivazione dei livelli di allertamento del
sistema di protezione civile
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9. Livelli di criticità
Per ciascuna zona e per le varie tipologie di rischio, sono
state individuate delle opportune grandezze meteo-
idrologiche, quali indicatori del probabile manifestarsi
di prefigurati scenari d’evento. È stato quindi definito un
sistema di soglie articolato su due livelli di criticità
(moderata ed elevata) per tutte le tipologie di rischio in
esame: idraulico-idrogeologico, neve, vento,
mareggiate, ghiaccio.
Alla previsione del superamento di tali soglie viene
emesso Avviso di Criticità e vengono adottati
opportuni stati di allerta del sistema di protezione civile.
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10. b) Criticità moderata: : condizioni corrispondenti al raggiungimento
moderata:
della stima del tempo di ritorno quinquennale per almeno uno dei
valori di precipitazione cumulata a 1-3-6-12-24 ore. Indica il
manifestarsi di piogge non ordinarie, con una situazione da
monitorare focalizzando l’attenzione nei punti critici in cui si sta
sviluppando il fenomeno, con possibili conseguenze di:
• per il raggiungimento della soglia per durate brevi (1-3-6 ore):
probabili frane in zone ad elevata pericolosità idrogeologica,
aggravamento delle condizioni di smaltimento dei sistemi fognari nei
centri urbani, sollecitazione del reticolo idrografico minore;
•per il raggiungimento della soglia per durate lunghe (6-12-24
ore): saturazione del suolo con aumento della pericolosità da frana
(soprattutto se si manifestano successivi scrosci di breve durata ed
alta intensità); aggravamento delle condizioni di reticoli principali
dei bacini di medie-grandi dimensioni (500 – 5000 kmq), con
diminuzione del volume invasabile in alveo e probabile
innalzamento dei livelli sulle aste principali
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11. Criticità elevata: condizioni corrispondenti al raggiungimento della stima del tempo
elevata:
di ritorno decennale per almeno uno dei valori di precipitazione cumulata a 1-3-6-
12-24 ore. Indica il manifestarsi di piogge rilevanti, quasi eccezionali, con possibili
conseguenze di:
• per il raggiungimento della soglia per durate brevi (1-3-6 ore): probabili frane in
zone ad elevata e media pericolosità idrogeologica, forte aggravamento delle
condizioni di smaltimento dei sistemi fognari nei centri urbani con eventuali
allagamenti locali, forte sollecitazione del reticolo minore con possibili allagamenti
in zone ad elevata pericolosità idraulica, probabile formazione di onde di piena su
bacini di piccole-medie dimensioni (100-1000 kmq);
• per il raggiungimento della soglia per durate lunghe (6-12-24 ore): saturazione del
suolo con forte aumento della pericolosità da frana (soprattutto se si manifestano
successivi scrosci di breve durata ed alta intensità); formazione di piena sui reticoli
idrografici principali dei bacini di medie-grandi dimensioni (500 – 5000 kmq), con
probabile repentino innalzamento dei livelli sulle aste principali
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12. Criticità Ordinaria
È inserito inoltre un livello di ordinaria criticità,
intermedio tra la criticità nulla e la criticità
moderata o elevata, che di regola non prevede
danni diffusi a scala comunale e può essere
affrontato con mezzi ordinari. Tale livello di
criticità può però comportare anche effetti
significativi, con una possibile ed occasionale
pericolosità per l’incolumità delle persone, ove si
manifestino eventi intensi, quali temporali
accompagnati da fulmini, rovesci di pioggia e
grandinate nonché colpi di vento e trombe d’aria,
d’incerta previsione sia spaziale che temporale
temporale.
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14. Bollettino di Vigilanza Meteorologica
Regionale
Il Bollettino di Vigilanza
Meteorologica
regionale, emesso
quotidianamente
entro le ore 11:00 e
pubblicato sul sito
web del CF, segnala
la presenza di
fenomeni
meteorologici
(pioggia, neve,
ghiaccio, vento,
mare) che si
prevede possano
superare una
determinata soglia
di intensità
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16. Bollettino di Vigilanza Meteorologica
regionale
Il Bollettino di Vigilanza Meteorologica regionale ha i seguenti contenuti
a) data e ora di emissione;
b) tabella con indicazione qualitativa-quantitativa dell’intensità dei
fenomeni meteorologici significativi previsti su ciascuna delle 6 aree
di Vigilanza meteo fino alle 24:00 del giorno successivo alla data di
emissione del Bollettino;
c) descrizione testuale dei fenomeni indicati nella tabella di cui alla lett.
b);
d) descrizione testuale dei fenomeni previsti per il secondo giorno
successivo alla data di emissione del Bollettino (dopodomani) con
indicazione della possibilità di occorrenza di fenomeni significativi
(in caso positivo viene riportato il/i fenomeno/i previsto/i);
e) descrizione testuale dei fenomeni previsti per i giorni seguenti
(tendenza).
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18. Bollettino di sintesi delle criticità
regionali
regionali
• Il Bollettino di Sintesi delle Criticità Regionali ha i seguenti contenuti :
a) data e ora di emissione;
b) emissione o meno di Avviso di criticità; nel caso di emissione di
Avviso, ne viene indicato il periodo di validità e viene attivato un link
per la consultazione dello stesso;
c) tabelle riepilogative con indicazione delle zone di allerta interessate
da criticità (ordinaria, moderata o elevata) per le diverse tipologie
di rischio (idraulico-idrogeologico, neve, vento, mareggiate,
ghiaccio), per il giorno stesso e il successivo; mappe di sintesi dei
livelli di criticità previsti per le 25 zone di allerta;
d) approfondimento in forma di descrizione testuale degli scenari di
evento previsti relativi alla criticità ordinaria;
e) link alla Legenda criticità.
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20. Avviso di criticità regionale
Qualora la data di inizio della
validità dell’Avviso, questa non
coincida con la data di emissione Qualora la data di inizio della
(ovvero l’inizio della criticità validità coincida con la data di
sia previsto per il giorno seguente emissione (ovvero l’inizio della
- preavviso superiore alle 12 ore)
ore), criticità sia previsto per il giorno
la SOUP provvede all’adozione stesso - preavviso inferiore alle 12
del: ore),
ore), la SOUP provvede a
Livello di allertamento: “allerta 1”
1” ll’adozione del:
Livello di allertamento: “allerta 2”
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22. Avviso di criticità regionale
Ove a seguito delle previsioni dei fenomeni meteorologici e dei relativi effetti al suolo si evidenzi, in
rapporto al superamento di soglie prefissate e alle diverse zone di allerta, che gli effetti sulla
popolazione e sui beni possono raggiungere e superare livelli di criticità almeno moderata, il CF
regionale provvede a predisporre ed adottare l’Avviso di criticità regionale
L’Avviso di criticità ha il seguente contenuto:
a) data e ora di adozione;
b) periodo di validità;
c) elenco delle zone d’allerta e delle Province destinatarie dell’Avviso con mappa di sintesi riportante il
livello di criticità (moderato o elevato) atteso in ogni zona;
d) descrizione quali-quantitativa dei fenomeni meteorologici previsti e della relativa tempistica;
e) tabella di sintesi di tutte le criticità previste, composta dalle seguenti voci:
· zone di allerta interessate;
· tipologia di rischio;
· orario atteso di inizio e fine della criticità;
· livello di criticità previsto (moderato o elevato);
f) descrizione testuale degli scenari di evento previsti per ciascuna tipologia di rischio;
g) data e ora del primo aggiornamento meteo-idro (situazione in atto e prevista) pubblicato sul sito web
del CF regionale nella sezione Monitoraggio Evento.
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24. Monitoraggio meteo via web
CENTRO FUNZIONALE REGIONE TOSCANA
www.cfr.rete.toscana.it
Pluviometri
Anemometri
Idrometri
METEOSAT
FULMINAZIONI
RADAR
Per i più audaci ………
modelli Meteo www.westwind.ch www.lamma.rete.toscana.it
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28. Monitoraggio meteo via web
Fulminazioni
Area Intero dominio
Eventi
nel 08/08/2007 05:10 ~ 08/08/2007 17:10
periodo
Numero
12765
eventi
Primo
08/08/2007 05:10:00
evento
Ultimo
08/08/2007 17:03:08
05/08/2008
evento B.Barsanti
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36. Reg. 7/R 3 marzo 2006
Regolamento sulle organizzazioni di volontariato
che svolgono attività di protezione civile in
attuazione deli artt. 13 e 15 della Lrt 67/2003
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37. Capo I
Disposizioni generali e censimento delle organizzazioni
Art. 1
Oggetto
1. In attuazione degli articoli 13 e 15 della legge regionale 29 dicembre
2003, n. 67 (Ordinamento del sistema regionale della protezione
civile e disciplina della relativa attività), il presente regolamento
disciplina:
a) il censimento delle organizzazioni di volontariato che svolgono
attività di protezione civile, di seguito denominate “organizzazioni”,
l’iscrizione nell’elenco regionale di cui all’ articolo 13 della l.r.
67/2003 , nonché le ipotesi di cancellazione dall’elenco medesimo;
b) le modalità di collaborazione tra le istituzioni del sistema regionale
di protezione civile e le organizzazioni;
c) il procedimento per l’applicazione dei benefi ci conseguenti
all’impiego dei volontari delle organizzazioni;
d) le modalità di partecipazione dell’Associazione della Croce Rossa
Italiana (CRI) e di altri soggetti diversi dalle organizzazioni alle
attività di protezione civile nell’ambito del territorio regionale.
37
45. Num. Sez Nome Sezione Comune
281/01 C.R.I. COMITATO PROVINCIALE DI LIVORNO (Assicurazione Scaduta) CASTAGNETO CARDUCCI
275/01 C.R.I. DONORATICO (Assicurazione Scaduta) CASTAGNETO CARDUCCI
211/01 MISERICORDIA DI CASTAGNETO CARDUCCI (Assicurazione Scaduta) CASTAGNETO CARDUCCI
100/02 MISERICORDIA DI ORCIANO - SANTA LUCE SANTA LUCE
72/01 MISERICORDIA DI RIPARBELLA (Assicurazione Scaduta) RIPARBELLA
5/01 ALTA MAREMMA CB CECINA
279/01 C.R.I. ROSIGNANO (Assicurazione Scaduta) ROSIGNANO MARITTIMO
301/01 GIUBBE VERDI COMPAGNIA ALTA MAREMMA ROSIGNANO MARITTIMO
225/01 GIUBBE VERDI - DISTACCAMENTO ROSIGNANO MARITTIMO
215/01 MISERICORDIA DI GABBRO ROSIGNANO MARITTIMO
43/01 P.A. CENTRO ASSISTENZA E SOCCORSO IN MARE ROSIGNANO MARITTIMO
216/01 P.A. E MUTUO SOCCORSO ROSIGNANO M. (Assicurazione Scaduta) ROSIGNANO MARITTIMO
Parte provinciale
45
54. DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81
Testo unico in materia di sicurezza sul lavoro
54
55. DECRETO LEGISLATIVO
9 aprile 2008, n. 81
Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di
lavoro. (GU n. 101 del 30-4-2008 - Suppl. Ordinario n.108)
Articolo 2
Definizioni
1. Ai fini ed agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo si intende per:
a) «lavoratore»: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività
lavorativa nell’ambito dell‘organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato
-------
I volontari del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e della protezione civile il volontario che
civile;
effettua il servizio civile; il lavoratore di cui al decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468 e
al decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81;
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56. Art. 3.
Campo di applicazione
1. Il presente decreto legislativo si applica a tutti i settori di attività, privati e pubblici, e a
tutte le tipologie di rischio.
2. Nei riguardi delle Forze armate e di Polizia, del Dipartimento dei vigili del fuoco, del
soccorso pubblico e della difesa civile, dei servizi di protezione civile, nonché nell'ambito
delle strutture giudiziarie, penitenziarie, di quelle destinate per finalità istituzionali alle attività
degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica, delle università, degli istituti
di istruzione universitaria, delle istituzioni dell'alta formazione artistica e coreutica, degli istituti
di istruzione ed educazione di ogni ordine e grado, delle organizzazioni di volontariato di
cui alla legge 1 agosto 1991, n. 266 [omissis…]
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