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STRUMENTI DEFLATIVI DEL
CONTENZIOSO
1
2
Gli strumenti deflativi del contenzioso sono
principalmente individuati nei seguenti istituti:
1. Autotutela;
2. Acquiescenza;
3. Accertamento con adesione;
4. Mediazione tributaria;
5. Conciliazione giudiziale.
3
1. AUTOTUTELA
4
1.1 Definizione e origine dell’istituto
L’autotutela è lo strumento attraverso il quale
l’Amministrazione finanziaria esercita il
potere di riesaminare la propria azione e,
conseguentemente, di annullare i propri atti
che riconosca illegittimi, in attuazione del
principio costituzionale di imparzialità e di
buon andamento dell’azione amministrativa.
5
L’articolo 2-quater del decreto-legge 30 settembre 1994, n.
564, ha delegato l’allora Ministro dell’Economia e delle
Finanze ad individuare “gli organi dell’Amministrazione
finanziaria competenti per l’esercizio del potere di
annullamento d’ufficio o di revoca, anche in pendenza di
giudizio o in caso di non impugnabilità, degli atti illegittimi o
infondati. Con gli stessi decreti sono definiti i criteri di
economicità sulla base dei quali si inizia o si abbandona
l’attività dell’amministrazione”.
Il regolamento recante le norme relative all’esercizio del
potere di autotutela è stato varato con decreto
ministeriale 11 febbraio 1997, n. 37.
6
1.2. La struttura competente per l’esercizio del
potere di autotutela
Il potere di autotutela spetta all’Ufficio che ha
emanato l’atto illegittimo o inopportuno.
Il riesame dell’atto impositivo può essere
effettuato d’ufficio o su richiesta del contribuente.
7
1.2.1. Il ruolo della Direzione regionale
a. Il potere sostitutivo della Direzione regionale
In caso di “grave inerzia” dell’Ufficio, può
intervenire, in via sostitutiva.
b. Il parere preventivo della Direzione regionale
Obbligatorio nell’ipotesi in cui l’importo
dell’imposta, delle sanzioni e degli interessi
oggetto di annullamento o di rinuncia
all’imposizione superi 516.456,90 euro.
8
1.3. Annullamento su richiesta del contribuente
Nell’ipotesi in cui l’annullamento dell’atto venga
richiesto dal contribuente, è sufficiente che egli
presenti una richiesta in carta libera all'Ufficio
competente.
La presentazione di una richiesta di autotutela non
sospende i termini per l’eventuale presentazione del
ricorso innanzi alla Commissione tributaria
provinciale. Pertanto, l’atto di cui si chiede il riesame
ai fini dell’annullamento, se non impugnato entro
sessanta giorni dalla notifica, diviene definitivo.
9
1.4. Presupposti dell’autotutela
L’articolo 2, comma 1, del decreto ministeriale n.
37 del 1997, dispone che “l’Amministrazione
finanziaria può procedere, in tutto o in parte,
all’annullamento o alla rinuncia all’imposizione in
caso di autoaccertamento, senza necessità di istanza di
parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di non
impugnabilità, nei casi in cui sussista illegittimità
dell’atto o dell’imposizione, quali tra l’altro:
10
a. errore di persona;
b. evidente errore logico o di calcolo;
c. errore sul presupposto dell’imposta;
d. doppia imposizione;
e. mancata considerazione di
pagamenti di imposta regolarmente
eseguiti;
f.mancanza di documentazione
successivamente sanata, non oltre i
termini di decadenza;
g. sussistenza dei requisiti per fruire
di deduzioni, detrazioni o regimi
agevolativi, precedentemente
negati;
h. errore materiale del contribuente,
facilmente riconoscibile
dall’Amministrazione”.
11
1.6. Gli effetti dell’esercizio del potere di autotutela
 annullamento dell’atto impositivo
 annullamento degli eventuali atti consequenziali
12
1.7. Autotutela sostitutiva e integrativa
 Non sono scaduti i termini per
l’accertamento
 Non si è formato un giudicato sul
rapporto controverso
 L’atto impositivo originario viene
annullato e sostituito dal secondo
 Vi è una sopravvenuta conoscenza di
nuovi elementi
 L’atto impositivo originario non viene
sostituito
Autotutela
sostitutiva
Autotutela
integrativa
13
1.8. Novità 2015 – D.Lgs. 159/2015- art. 11
Autotutela parziale in pendenza di giudizio
a) Prestare acquiescenza alle medesime condizioni esistenti al momento della
notifica (modalità e termini)
b) Non è richiesta la formalizzazione contestuale della rinuncia
all’impugnazione e la definizione non è subordinata all’accettazione
dell’ente impositore
c) Non si applica ai casi di cui all’art. 17 comma 2 del D.Lgs. 472/97
d) L’annullamento o la revoca parziali non sono impugnabili autonomamente
in quanto non si tratta di un nuovo atto sostitutivo del precedente
annullato
14
2. ACQUIESCENZA
15
Art.15 del D. Lgs. 218/1997
L’accettazione dell’atto da parte del contribuente,
giuridicamente definita “acquiescenza”, comporta la
riduzione a 1/3 delle sanzioni amministrative irrogate, sempre
che il contribuente:
 rinunci ad impugnare l’avviso di accertamento;
 rinunci a presentare istanza di accertamento con adesione;
 paghi, entro il termine di proposizione del ricorso le somme
complessivamente dovute tenendo conto delle riduzioni.
16
3. ACCERTAMENTO CON ADESIONE
17
3.1 Definizione e origine dell’istituto
L’accertamento con adesione, introdotto dagli
artt. 2 bis e 2 ter del DL n. 564/1994 e
completamente rivisitato dal D.Lgs. n.
218/1997, consiste in un accordo tra l’Agenzia
delle Entrate ed il contribuente che consente
di definire le imposte dovute ed evitare
l’insorgenza di una lite tributaria.
18
3.2 Il procedimento
Iniziativa d’ufficio
Richiesta del
contribuente
Invito a comparire
ex artt. 5 e 11 D.
Lgs. 218/1997
Domanda in carta
libera ex artt. 6 e
12 D. Lgs 218/1997
19
3.2.1 Procedimento attivato ad iniziativa
dell’Ufficio
L’Ufficio - ancor prima di procedere alla notifica dell’accertamento -
procede alla notifica al contribuente di un invito a comparire in cui
sono indicati i seguenti elementi:
 i periodi d’imposta suscettibili di accertamento;
 il giorno e il luogo dell’appuntamento, nonché gli elementi
rilevanti ai fini dell’accertamento;
 gli elementi identificativi dell’atto, della denuncia o della
dichiarazione cui si riferisce l’accertamento suscettibile di
adesione.
20
Mancata presentazione
del contribuente
Mancato accordo
con l’Ufficio
Raggiunto accordo
con l’Ufficio
L’Ufficio notifica
l’avviso di accertamento
Le Parti sottoscrivono
l’atto di adesione
21
3.2.2 Procedimento attivato su istanza del
contribuente
La domanda può essere presentata all’ufficio competente:
dopo la consegna del PVC e prima di aver ricevuto la
notifica di un atto di accertamento (art. 6, comma 1, D. Lgs.
218/1997);
dopo aver ricevuto la notifica di un atto impositivo non
preceduto da invito a comparire, ma solo fino al momento
in cui non scadono i termini per la proposizione
dell’eventuale ricorso (art. 6, comma 2 e 12, comma 1 D.
Lgs. 218/1997).
22
Mancata presentazione
del contribuente
Mancato accordo
con l’Ufficio
Raggiunto accordo
con l’Ufficio
L’Ufficio notifica l’accertamento.
Se l’accertamento è già stato
notificato, ricorso del
contribuente.
In assenza di ricorso da parte
del contribuente, l’accertamento
diviene definitivo.
Le Parti sottoscrivono
l’atto di adesione
23
3.3 L’atto di adesione
Atto scritto in duplice esemplare, sottoscritto dal contribuente
e dal rappresentante dell’Ufficio, in cui sono indicati,
separatamente per ciascun tributo:
 elementi e motivazione su cui la definizione si fonda;
 liquidazione delle maggiori imposte, delle sanzioni e delle
altre somme eventualmente dovute. (art. 7 D. Lgs.
218/1997).
La definizione si perfeziona con il versamento integrale di
quanto dovuto, ovvero con il versamento della prima rata (art.
9 D. Lgs. 218/1997).
24
3.4 Gli effetti dell’adesione (art. 2 del D. Lgs 218/1997)
L’accertamento definito con adesione non sarà più
impugnabile dal contribuente, né modificabile o
integrabile da parte dell’Ufficio.
E’ fatta salva la possibilità di integrazione qualora
sopraggiunga la conoscenza di nuovi elementi dai quali
emerga un maggior reddito superiore al 50% di quello
definito e comunque non inferiore ad € 77.468,00
25
L’accertamento definito con adesione è sempre integrabile
qualora la definizione:
 sia relativa ad accertamenti parziali;
 riguardi redditi derivanti da partecipazione nelle società o
nelle associazioni indicate nell’art. 5 del DPR n. 917/1986;
 riguardi aziende coniugali non gestite in forma societaria;
L’accertamento con adesione permette al contribuente di
usufruire di una riduzione delle sanzioni amministrative, che
saranno dovute nella misura di 1/3 del minimo previsto dalla
legge.
26
4. Il reclamo e la mediazione tributaria (art. 17-bis
del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546)
Procedimento finalizzato a consentire un esame preventivo
della fondatezza dei motivi del ricorso e una verifica circa la
possibilità di evitare, mediante il raggiungimento di un
accordo di mediazione, l’instaurazione di un giudizio
tributario.
Riguarda gli atti di valore non superiore a ventimila euro
Ricorso non procedibile per 90gg dalla data di notifica del
ricorso.
Sanzioni: riduzione delle sanzioni al 35%
Perfezionamento: versamento del dovuto o della prima rata
entro 20gg dalla sottoscrizione dell’atto.
27
5. La conciliazione giudiziale (art. 48 del D.Lgs. 31
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La conciliazione giudiziale ha il fine di favorire una
definizione concordata della vertenza, realizzata in
sede contenziosa anche attraverso la fattiva
collaborazione ed incentivazione degli organi
giudicanti
Conciliazione fuori udienza (deposito istanza di entrambe le parti -
accordo)
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  • 2. 2 Gli strumenti deflativi del contenzioso sono principalmente individuati nei seguenti istituti: 1. Autotutela; 2. Acquiescenza; 3. Accertamento con adesione; 4. Mediazione tributaria; 5. Conciliazione giudiziale.
  • 4. 4 1.1 Definizione e origine dell’istituto L’autotutela è lo strumento attraverso il quale l’Amministrazione finanziaria esercita il potere di riesaminare la propria azione e, conseguentemente, di annullare i propri atti che riconosca illegittimi, in attuazione del principio costituzionale di imparzialità e di buon andamento dell’azione amministrativa.
  • 5. 5 L’articolo 2-quater del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, ha delegato l’allora Ministro dell’Economia e delle Finanze ad individuare “gli organi dell’Amministrazione finanziaria competenti per l’esercizio del potere di annullamento d’ufficio o di revoca, anche in pendenza di giudizio o in caso di non impugnabilità, degli atti illegittimi o infondati. Con gli stessi decreti sono definiti i criteri di economicità sulla base dei quali si inizia o si abbandona l’attività dell’amministrazione”. Il regolamento recante le norme relative all’esercizio del potere di autotutela è stato varato con decreto ministeriale 11 febbraio 1997, n. 37.
  • 6. 6 1.2. La struttura competente per l’esercizio del potere di autotutela Il potere di autotutela spetta all’Ufficio che ha emanato l’atto illegittimo o inopportuno. Il riesame dell’atto impositivo può essere effettuato d’ufficio o su richiesta del contribuente.
  • 7. 7 1.2.1. Il ruolo della Direzione regionale a. Il potere sostitutivo della Direzione regionale In caso di “grave inerzia” dell’Ufficio, può intervenire, in via sostitutiva. b. Il parere preventivo della Direzione regionale Obbligatorio nell’ipotesi in cui l’importo dell’imposta, delle sanzioni e degli interessi oggetto di annullamento o di rinuncia all’imposizione superi 516.456,90 euro.
  • 8. 8 1.3. Annullamento su richiesta del contribuente Nell’ipotesi in cui l’annullamento dell’atto venga richiesto dal contribuente, è sufficiente che egli presenti una richiesta in carta libera all'Ufficio competente. La presentazione di una richiesta di autotutela non sospende i termini per l’eventuale presentazione del ricorso innanzi alla Commissione tributaria provinciale. Pertanto, l’atto di cui si chiede il riesame ai fini dell’annullamento, se non impugnato entro sessanta giorni dalla notifica, diviene definitivo.
  • 9. 9 1.4. Presupposti dell’autotutela L’articolo 2, comma 1, del decreto ministeriale n. 37 del 1997, dispone che “l’Amministrazione finanziaria può procedere, in tutto o in parte, all’annullamento o alla rinuncia all’imposizione in caso di autoaccertamento, senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di non impugnabilità, nei casi in cui sussista illegittimità dell’atto o dell’imposizione, quali tra l’altro:
  • 10. 10 a. errore di persona; b. evidente errore logico o di calcolo; c. errore sul presupposto dell’imposta; d. doppia imposizione; e. mancata considerazione di pagamenti di imposta regolarmente eseguiti; f.mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre i termini di decadenza; g. sussistenza dei requisiti per fruire di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi, precedentemente negati; h. errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dall’Amministrazione”.
  • 11. 11 1.6. Gli effetti dell’esercizio del potere di autotutela  annullamento dell’atto impositivo  annullamento degli eventuali atti consequenziali
  • 12. 12 1.7. Autotutela sostitutiva e integrativa  Non sono scaduti i termini per l’accertamento  Non si è formato un giudicato sul rapporto controverso  L’atto impositivo originario viene annullato e sostituito dal secondo  Vi è una sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi  L’atto impositivo originario non viene sostituito Autotutela sostitutiva Autotutela integrativa
  • 13. 13 1.8. Novità 2015 – D.Lgs. 159/2015- art. 11 Autotutela parziale in pendenza di giudizio a) Prestare acquiescenza alle medesime condizioni esistenti al momento della notifica (modalità e termini) b) Non è richiesta la formalizzazione contestuale della rinuncia all’impugnazione e la definizione non è subordinata all’accettazione dell’ente impositore c) Non si applica ai casi di cui all’art. 17 comma 2 del D.Lgs. 472/97 d) L’annullamento o la revoca parziali non sono impugnabili autonomamente in quanto non si tratta di un nuovo atto sostitutivo del precedente annullato
  • 15. 15 Art.15 del D. Lgs. 218/1997 L’accettazione dell’atto da parte del contribuente, giuridicamente definita “acquiescenza”, comporta la riduzione a 1/3 delle sanzioni amministrative irrogate, sempre che il contribuente:  rinunci ad impugnare l’avviso di accertamento;  rinunci a presentare istanza di accertamento con adesione;  paghi, entro il termine di proposizione del ricorso le somme complessivamente dovute tenendo conto delle riduzioni.
  • 17. 17 3.1 Definizione e origine dell’istituto L’accertamento con adesione, introdotto dagli artt. 2 bis e 2 ter del DL n. 564/1994 e completamente rivisitato dal D.Lgs. n. 218/1997, consiste in un accordo tra l’Agenzia delle Entrate ed il contribuente che consente di definire le imposte dovute ed evitare l’insorgenza di una lite tributaria.
  • 18. 18 3.2 Il procedimento Iniziativa d’ufficio Richiesta del contribuente Invito a comparire ex artt. 5 e 11 D. Lgs. 218/1997 Domanda in carta libera ex artt. 6 e 12 D. Lgs 218/1997
  • 19. 19 3.2.1 Procedimento attivato ad iniziativa dell’Ufficio L’Ufficio - ancor prima di procedere alla notifica dell’accertamento - procede alla notifica al contribuente di un invito a comparire in cui sono indicati i seguenti elementi:  i periodi d’imposta suscettibili di accertamento;  il giorno e il luogo dell’appuntamento, nonché gli elementi rilevanti ai fini dell’accertamento;  gli elementi identificativi dell’atto, della denuncia o della dichiarazione cui si riferisce l’accertamento suscettibile di adesione.
  • 20. 20 Mancata presentazione del contribuente Mancato accordo con l’Ufficio Raggiunto accordo con l’Ufficio L’Ufficio notifica l’avviso di accertamento Le Parti sottoscrivono l’atto di adesione
  • 21. 21 3.2.2 Procedimento attivato su istanza del contribuente La domanda può essere presentata all’ufficio competente: dopo la consegna del PVC e prima di aver ricevuto la notifica di un atto di accertamento (art. 6, comma 1, D. Lgs. 218/1997); dopo aver ricevuto la notifica di un atto impositivo non preceduto da invito a comparire, ma solo fino al momento in cui non scadono i termini per la proposizione dell’eventuale ricorso (art. 6, comma 2 e 12, comma 1 D. Lgs. 218/1997).
  • 22. 22 Mancata presentazione del contribuente Mancato accordo con l’Ufficio Raggiunto accordo con l’Ufficio L’Ufficio notifica l’accertamento. Se l’accertamento è già stato notificato, ricorso del contribuente. In assenza di ricorso da parte del contribuente, l’accertamento diviene definitivo. Le Parti sottoscrivono l’atto di adesione
  • 23. 23 3.3 L’atto di adesione Atto scritto in duplice esemplare, sottoscritto dal contribuente e dal rappresentante dell’Ufficio, in cui sono indicati, separatamente per ciascun tributo:  elementi e motivazione su cui la definizione si fonda;  liquidazione delle maggiori imposte, delle sanzioni e delle altre somme eventualmente dovute. (art. 7 D. Lgs. 218/1997). La definizione si perfeziona con il versamento integrale di quanto dovuto, ovvero con il versamento della prima rata (art. 9 D. Lgs. 218/1997).
  • 24. 24 3.4 Gli effetti dell’adesione (art. 2 del D. Lgs 218/1997) L’accertamento definito con adesione non sarà più impugnabile dal contribuente, né modificabile o integrabile da parte dell’Ufficio. E’ fatta salva la possibilità di integrazione qualora sopraggiunga la conoscenza di nuovi elementi dai quali emerga un maggior reddito superiore al 50% di quello definito e comunque non inferiore ad € 77.468,00
  • 25. 25 L’accertamento definito con adesione è sempre integrabile qualora la definizione:  sia relativa ad accertamenti parziali;  riguardi redditi derivanti da partecipazione nelle società o nelle associazioni indicate nell’art. 5 del DPR n. 917/1986;  riguardi aziende coniugali non gestite in forma societaria; L’accertamento con adesione permette al contribuente di usufruire di una riduzione delle sanzioni amministrative, che saranno dovute nella misura di 1/3 del minimo previsto dalla legge.
  • 26. 26 4. Il reclamo e la mediazione tributaria (art. 17-bis del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546) Procedimento finalizzato a consentire un esame preventivo della fondatezza dei motivi del ricorso e una verifica circa la possibilità di evitare, mediante il raggiungimento di un accordo di mediazione, l’instaurazione di un giudizio tributario. Riguarda gli atti di valore non superiore a ventimila euro Ricorso non procedibile per 90gg dalla data di notifica del ricorso. Sanzioni: riduzione delle sanzioni al 35% Perfezionamento: versamento del dovuto o della prima rata entro 20gg dalla sottoscrizione dell’atto.
  • 27. 27 5. La conciliazione giudiziale (art. 48 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546) La conciliazione giudiziale ha il fine di favorire una definizione concordata della vertenza, realizzata in sede contenziosa anche attraverso la fattiva collaborazione ed incentivazione degli organi giudicanti Conciliazione fuori udienza (deposito istanza di entrambe le parti - accordo) Conciliazione in udienza (deposito istanza di una delle parti fino a 10 gg prima dell’udienza - verbale di conciliazione) Perfezionamento: versamento entro 20gg dall’accordo o dal verbale