2. 2
Gli strumenti deflativi del contenzioso sono
principalmente individuati nei seguenti istituti:
1. Autotutela;
2. Acquiescenza;
3. Accertamento con adesione;
4. Mediazione tributaria;
5. Conciliazione giudiziale.
4. 4
1.1 Definizione e origine dell’istituto
L’autotutela è lo strumento attraverso il quale
l’Amministrazione finanziaria esercita il
potere di riesaminare la propria azione e,
conseguentemente, di annullare i propri atti
che riconosca illegittimi, in attuazione del
principio costituzionale di imparzialità e di
buon andamento dell’azione amministrativa.
5. 5
L’articolo 2-quater del decreto-legge 30 settembre 1994, n.
564, ha delegato l’allora Ministro dell’Economia e delle
Finanze ad individuare “gli organi dell’Amministrazione
finanziaria competenti per l’esercizio del potere di
annullamento d’ufficio o di revoca, anche in pendenza di
giudizio o in caso di non impugnabilità, degli atti illegittimi o
infondati. Con gli stessi decreti sono definiti i criteri di
economicità sulla base dei quali si inizia o si abbandona
l’attività dell’amministrazione”.
Il regolamento recante le norme relative all’esercizio del
potere di autotutela è stato varato con decreto
ministeriale 11 febbraio 1997, n. 37.
6. 6
1.2. La struttura competente per l’esercizio del
potere di autotutela
Il potere di autotutela spetta all’Ufficio che ha
emanato l’atto illegittimo o inopportuno.
Il riesame dell’atto impositivo può essere
effettuato d’ufficio o su richiesta del contribuente.
7. 7
1.2.1. Il ruolo della Direzione regionale
a. Il potere sostitutivo della Direzione regionale
In caso di “grave inerzia” dell’Ufficio, può
intervenire, in via sostitutiva.
b. Il parere preventivo della Direzione regionale
Obbligatorio nell’ipotesi in cui l’importo
dell’imposta, delle sanzioni e degli interessi
oggetto di annullamento o di rinuncia
all’imposizione superi 516.456,90 euro.
8. 8
1.3. Annullamento su richiesta del contribuente
Nell’ipotesi in cui l’annullamento dell’atto venga
richiesto dal contribuente, è sufficiente che egli
presenti una richiesta in carta libera all'Ufficio
competente.
La presentazione di una richiesta di autotutela non
sospende i termini per l’eventuale presentazione del
ricorso innanzi alla Commissione tributaria
provinciale. Pertanto, l’atto di cui si chiede il riesame
ai fini dell’annullamento, se non impugnato entro
sessanta giorni dalla notifica, diviene definitivo.
9. 9
1.4. Presupposti dell’autotutela
L’articolo 2, comma 1, del decreto ministeriale n.
37 del 1997, dispone che “l’Amministrazione
finanziaria può procedere, in tutto o in parte,
all’annullamento o alla rinuncia all’imposizione in
caso di autoaccertamento, senza necessità di istanza di
parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di non
impugnabilità, nei casi in cui sussista illegittimità
dell’atto o dell’imposizione, quali tra l’altro:
10. 10
a. errore di persona;
b. evidente errore logico o di calcolo;
c. errore sul presupposto dell’imposta;
d. doppia imposizione;
e. mancata considerazione di
pagamenti di imposta regolarmente
eseguiti;
f.mancanza di documentazione
successivamente sanata, non oltre i
termini di decadenza;
g. sussistenza dei requisiti per fruire
di deduzioni, detrazioni o regimi
agevolativi, precedentemente
negati;
h. errore materiale del contribuente,
facilmente riconoscibile
dall’Amministrazione”.
11. 11
1.6. Gli effetti dell’esercizio del potere di autotutela
annullamento dell’atto impositivo
annullamento degli eventuali atti consequenziali
12. 12
1.7. Autotutela sostitutiva e integrativa
Non sono scaduti i termini per
l’accertamento
Non si è formato un giudicato sul
rapporto controverso
L’atto impositivo originario viene
annullato e sostituito dal secondo
Vi è una sopravvenuta conoscenza di
nuovi elementi
L’atto impositivo originario non viene
sostituito
Autotutela
sostitutiva
Autotutela
integrativa
13. 13
1.8. Novità 2015 – D.Lgs. 159/2015- art. 11
Autotutela parziale in pendenza di giudizio
a) Prestare acquiescenza alle medesime condizioni esistenti al momento della
notifica (modalità e termini)
b) Non è richiesta la formalizzazione contestuale della rinuncia
all’impugnazione e la definizione non è subordinata all’accettazione
dell’ente impositore
c) Non si applica ai casi di cui all’art. 17 comma 2 del D.Lgs. 472/97
d) L’annullamento o la revoca parziali non sono impugnabili autonomamente
in quanto non si tratta di un nuovo atto sostitutivo del precedente
annullato
15. 15
Art.15 del D. Lgs. 218/1997
L’accettazione dell’atto da parte del contribuente,
giuridicamente definita “acquiescenza”, comporta la
riduzione a 1/3 delle sanzioni amministrative irrogate, sempre
che il contribuente:
rinunci ad impugnare l’avviso di accertamento;
rinunci a presentare istanza di accertamento con adesione;
paghi, entro il termine di proposizione del ricorso le somme
complessivamente dovute tenendo conto delle riduzioni.
17. 17
3.1 Definizione e origine dell’istituto
L’accertamento con adesione, introdotto dagli
artt. 2 bis e 2 ter del DL n. 564/1994 e
completamente rivisitato dal D.Lgs. n.
218/1997, consiste in un accordo tra l’Agenzia
delle Entrate ed il contribuente che consente
di definire le imposte dovute ed evitare
l’insorgenza di una lite tributaria.
18. 18
3.2 Il procedimento
Iniziativa d’ufficio
Richiesta del
contribuente
Invito a comparire
ex artt. 5 e 11 D.
Lgs. 218/1997
Domanda in carta
libera ex artt. 6 e
12 D. Lgs 218/1997
19. 19
3.2.1 Procedimento attivato ad iniziativa
dell’Ufficio
L’Ufficio - ancor prima di procedere alla notifica dell’accertamento -
procede alla notifica al contribuente di un invito a comparire in cui
sono indicati i seguenti elementi:
i periodi d’imposta suscettibili di accertamento;
il giorno e il luogo dell’appuntamento, nonché gli elementi
rilevanti ai fini dell’accertamento;
gli elementi identificativi dell’atto, della denuncia o della
dichiarazione cui si riferisce l’accertamento suscettibile di
adesione.
21. 21
3.2.2 Procedimento attivato su istanza del
contribuente
La domanda può essere presentata all’ufficio competente:
dopo la consegna del PVC e prima di aver ricevuto la
notifica di un atto di accertamento (art. 6, comma 1, D. Lgs.
218/1997);
dopo aver ricevuto la notifica di un atto impositivo non
preceduto da invito a comparire, ma solo fino al momento
in cui non scadono i termini per la proposizione
dell’eventuale ricorso (art. 6, comma 2 e 12, comma 1 D.
Lgs. 218/1997).
22. 22
Mancata presentazione
del contribuente
Mancato accordo
con l’Ufficio
Raggiunto accordo
con l’Ufficio
L’Ufficio notifica l’accertamento.
Se l’accertamento è già stato
notificato, ricorso del
contribuente.
In assenza di ricorso da parte
del contribuente, l’accertamento
diviene definitivo.
Le Parti sottoscrivono
l’atto di adesione
23. 23
3.3 L’atto di adesione
Atto scritto in duplice esemplare, sottoscritto dal contribuente
e dal rappresentante dell’Ufficio, in cui sono indicati,
separatamente per ciascun tributo:
elementi e motivazione su cui la definizione si fonda;
liquidazione delle maggiori imposte, delle sanzioni e delle
altre somme eventualmente dovute. (art. 7 D. Lgs.
218/1997).
La definizione si perfeziona con il versamento integrale di
quanto dovuto, ovvero con il versamento della prima rata (art.
9 D. Lgs. 218/1997).
24. 24
3.4 Gli effetti dell’adesione (art. 2 del D. Lgs 218/1997)
L’accertamento definito con adesione non sarà più
impugnabile dal contribuente, né modificabile o
integrabile da parte dell’Ufficio.
E’ fatta salva la possibilità di integrazione qualora
sopraggiunga la conoscenza di nuovi elementi dai quali
emerga un maggior reddito superiore al 50% di quello
definito e comunque non inferiore ad € 77.468,00
25. 25
L’accertamento definito con adesione è sempre integrabile
qualora la definizione:
sia relativa ad accertamenti parziali;
riguardi redditi derivanti da partecipazione nelle società o
nelle associazioni indicate nell’art. 5 del DPR n. 917/1986;
riguardi aziende coniugali non gestite in forma societaria;
L’accertamento con adesione permette al contribuente di
usufruire di una riduzione delle sanzioni amministrative, che
saranno dovute nella misura di 1/3 del minimo previsto dalla
legge.
26. 26
4. Il reclamo e la mediazione tributaria (art. 17-bis
del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546)
Procedimento finalizzato a consentire un esame preventivo
della fondatezza dei motivi del ricorso e una verifica circa la
possibilità di evitare, mediante il raggiungimento di un
accordo di mediazione, l’instaurazione di un giudizio
tributario.
Riguarda gli atti di valore non superiore a ventimila euro
Ricorso non procedibile per 90gg dalla data di notifica del
ricorso.
Sanzioni: riduzione delle sanzioni al 35%
Perfezionamento: versamento del dovuto o della prima rata
entro 20gg dalla sottoscrizione dell’atto.
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5. La conciliazione giudiziale (art. 48 del D.Lgs. 31
dicembre 1992, n. 546)
La conciliazione giudiziale ha il fine di favorire una
definizione concordata della vertenza, realizzata in
sede contenziosa anche attraverso la fattiva
collaborazione ed incentivazione degli organi
giudicanti
Conciliazione fuori udienza (deposito istanza di entrambe le parti -
accordo)
Conciliazione in udienza (deposito istanza di una delle parti fino a 10 gg
prima dell’udienza - verbale di conciliazione)
Perfezionamento: versamento entro 20gg dall’accordo o dal
verbale