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FIAT GROUP AuTOMOBILES S.p.A.. ccn sede ir: Torino. al corso
Giovaru11 Agnelli n. 200, C.F., P. !VA c n. di iscnZiot:e ai Reg;stro delle
Imprese di Torino 07973780013, in pe:sona del procuratore speciale dott.
Giorgio Fossati, munito dei necessari poteri in forza di procura del 22 luglio
2005, autenticata dal notaio Etlorc Morone di Torino, rep. 107.301 racc.
16.439 (allegata in copia sub Doc. l fascicolo Fiat di primo grado),
rappresentata c difesa anche disgiunlamente, giusta procura posta in calce all.i
~~èCOH~vvocati Franzo Grande Stevcns (G~"!FNZ28P13F839S;
franzograngestcvens@pec.ordineavvocatjtorino .it)
(BRMMHL 77R 13 L219X;
del
di
Foro
Torino
(Michele
13riamonte
ruicùelebriamonte@pec.ordineavvocatitor!no.it)
e
Roberto
roberto.podda(àl;piJa.no.pecavvocat_i.i!)
Podda
(PDDRRT71H30B3540;
del Foro di Milano, elettivamente
domiciliata presso lo studio del!' Avv. Michele 13riamon1e i.n Torino, alla via
deJ Cannine n. 2 (telefax per le comunicazioni: 011.43.69.183)
appellata
contro
RAI · Radiotelevisionc Italiana s.p.a., con sede legale in Roma, viaie Mazzini, n. 14, c.f. 06382641006, in persona del Vicedirettore della
Direzione Affari Legali e Societari avv. Pierluigi Lax, in virtù dei poteri
conferi tigli con procura in data 4 agosto 20 l O per atto del Notaio F.M.
Ragnisco di Roma, rt'p. u . 66068, racc. n. 18243, rappresentata e difesa
dall'avv. Francesco Spadafora del foro di Mila.no (c.f. SPD fNC 74M28
C35JF;
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~ti~~~
fax
02
76001720;
indiri7.zo
pcc:
france-
mihmo.pccavvocati.it), giusta procura a margine deJI..-· a:.,..
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cd eletth·amente domiciliata presso lo Srudjo dell'avv. Luca Je-
antet (c.f JNT LCU 76A06 L219F) in Torino, Corso Vittorio Ema.nuclc II,
n. 71,
appellata ·
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e c.otv-rtu>
MICHELE SA!'JTORO
· appellalo contumace -
3. Voglia codt:sta Ill.ma Corte di Appello;
In riforma dell'impugnata sentenza ed in accoglimento del gravame;
- Prcvia, se del caso, dichiarazione di inammis.o;ibilità c/o nullità c/o invalidità della
Consulenza Tecnica d'Ufficio ammessa in primo grado o, in subordinc, previa
rinnovazionc della stessa o richiesta di chiarimenti ai Consulenti Tecnici d'Ufficio
come da istanza formulata dalle parti convenute in primo grado all'udienza del
15.11.2011 cd integralmente ritrascntta alle pagine 34-36 dell'atto di citaz1one in
appello;
PTcvia, se del caso, ammissione dei capitoli di prova per testi dedotti dall'appellante
neUa comparsa di costituzione in primo grado, integralmente ritrast.Titti alle pagg.2123 dell'atto di citazione in appello, con i testi ivi indicati,
_ Respingere ogni domanda proposta dalla Fiat Group Automobiles S .p.A. nei
confronti del signor Corrado Formigli e, per l'effetto, mandare assolto l'appellante da
ogni pretesa attrice;
- In subordine, nel denegato e non creduto caso di mancato accoglimento del
presente gravame in punto an debeatur, ridurre sensibilmente l'ammontare del
risarcimento, anche tenuto conto dd disposto deli 'art. 1227 c.c.;
- Con vittoria di spese oo onoran di entrambi i
..
~:,>radi
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di giudizio.
4. l
Voglia l'Ecc.ma Cone d'Appello adita. ogni contraria istanza, eccezione e
deduzione disattesa c respinta, :
nel merito,
respingere integralmelll e l'appello proposto dal signor Corrado Fonnigli
avverso la sentenza n. 116312012 resa ìnter paries dal Giudice Unico del
Tribunale di Torino, Dott.ssa Maura Sabbione, e p ubblicata in data 20
febbraio 2012, per tutlc le mgioni in dcttnglio esposte in atti e, per l'effetto,
confermare tale sentenza;
respingere
mtcgralment e
RADIOTEL EVISIONE
l'appello
ITALIANA
incidentale
S.p.A.
proposto
avverso
la
da
RAI
sentenza
n
l l 63/20 l 2 resa ìnter partes dal Giudice Unico del Tribunale di Torino,
Dott.ssa M aura Sabbione. c pubblicata in data 20 febbraio 2012, in quanto
infondato e, per l'etTetto, confermare tale sentenza,
in via istruttoria, d1chiarare Inammissibili le istanze istruttone tutte formulate
dal s1g. Corrado Fonnigli nel prop rio atto di citazione in appello, per i m<1tiv1 in
dettagl io esposti in atti. e da RA I - RADIOTELE VISIONE 1TALIA NA S.p.A.
nella propria comparsa di costituzione e risposta ed apre !lo mcidenlale,
ìu ogni caso , con vittoria di spese, compclcnz.e, onorari ed accessori di legge.
5. Voglia l'ecc.ma Corte d'Appello, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed
argomentazione,
in via istruttoria
(t) dichiarare inammissibile e/o invalida la Consulenza tecnica d'ufficio disposta net
corso del primo grado di giudizio o, in via subordinata, rinnovare la stessa o, in via
ulteriormente subordinata, richiedere ai Consulenti Tecnici d'ufficio i chiarimenti formulati
dalle parti convenute in primo grado all'udienza del 15 novembre 2011, qui di seguito
trascritti:
- in relazione al quesito 2, si chiede che i Consulenti, a chiarimento o ad integrazione,
chiariscano se il parametro «tempo di percorrenza su pista>) sia o meno una sintesi di molte
variabili prestazional i delle vetture e sia o meno, quindi, un indicatore oggettivo deJla
sportività di un 'auto; si chiede inoltre che i Consulenti chiariscano il motivo per cui,
modificando la tabella relativa ai parametri attinenti la sportività per tener conto dei rilievi
del Consulente di parte convenuta, prof. Pascolo (con l'inserimento dei parametri "assetto.. ,
.. agilità", "stabilità'') non abbiano più inserito le valutazioni ponderali dei singoli parametri,
pure considerati rilevanti dai CTU che, nella loro prima relazione, avevano attribuito un
punteggio ad ogni parametro ;
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· in relazione al quesito 4, si chiede che i Consulenti spieghino quale valore abbiano
attribuito alla prova svolta in assenza di contraddittorio dal Consulente di parte Fiat,
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considerato che taJi prove sono state definite dai CTU "significative" e che di esse non si
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- in relazione al quesito 5, si chiede che i Consulenti spieghino perché hanno ritenuto
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tenore del quesito dd Giudice; si chiede inoltre che i Consulenti chiariscano perché, pur
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6. la variazione di trend delle immatricolazio ru della Mito registrato solo da marzo sia anche
solo temporalmente collegabile alla trasmissione oggetto di causa; si chiede infine che i
Consulenti prendano posizione sulla circostanza, evidenziata dai Consulenti di parte
convenuta come idonea ad mfluire sul trend delle immatricolazio ni, dell'avvenuto restyling
della Mito ad aprile 2011;
- in relazione al quesito 6, si chiede che i Consulenti spieghino per quale motivo,
nonostante il tenore del quesito e nonostante abbiano chiesto ed ottenuto dalle parti convt!nutc
il "sonoro" del fùmato silenziato mandato in onda dalla trasmissione, non abbiano poi dato
atto del tenore delle frasi sile07.iate (che, contrariamente a quanto previsto nel quesito del
Giudice. non contenevano "apprezzament i positivi sulle prestazioni tecniche dell'Alfa MiTo")
c non abbiano preso posizione sulle conseguenze, sul piano dell'immagine della Alfa Romeo,
della mancata messa in onda di tali frasi, anzi abbiano fatto esplicito riferimento a frasi
favorevoli a Fiat si lenziate, collocandole fra i parametri di valutazione;
- in relazione alla valutazione e quantificazione del danno, s1 chiede che i CTU
chiariscano in che modo abbiano tenuto conto dell'interesse nei confronti di MiTo da parte
dei telespettatori senza tuttavi a considerare la quota di mercato della MiTo, come invece
ipotizzato dai Consulenti di parte convenuta;
(ii) ammettere i mezzi di prova richiesti in primo grado e rigettati dal Giudice di prime
cure, così come articolati dall'odierna esponente nella comparsa di costituzione c risposta in
primo grado. Ferma l'espressa riserva di ulteriori richiami all'esito degli eventuali appelli
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incidentali eJo delle diverse istanze istruttorie avanzate dalle Controparti, si richiamano i
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capitoli relativi alle vicende dedotte nel presente grado di giudizio e, pertanto, si chiede
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ammettersi prova per testi sui seguenti capitoli di prova :
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3. vero che, prima del 2 dicembre 2010, Corrado Formigli la contattò per effettuare il
servizio presso la fabbrica Chryslcr di Dctroit, andato in onda nel corso della
trasmissione Anno Zero, oggetto del presente procedimento;
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7. 4. vero che, nel corso di tal i contatti. Corrado Formigli la informò del tema della data
di quella trasmissione;
5. vero che il contatto con Corrado Formigli avvenne per il tramite di Franco Soùano
capo ufficio stampa della Fiat.
Si
indica a teste il dott. Guadalberto Ranieri, vice presidente e responsabile della
comunicazione di Chrysler;
6. vero che prima del 2 dicembre 20 l O, Corrado Formigli la contattò telefonicamente
due volte;
7. vero che, nel corso della prima telefonata, Formigli la informava che sarebbe
andato a Detroit e riceveva l'indicazione di prendere contatto con Gaudalberto
Ranicri;
8. vero che, nel corso della seconda telefonata, Formigli la contattava per comunicarle
che, nel corso della tra sm issione del 2 dicembre 2010. si sarebbe parlato di Fiat c
per invi ta re in studio il dott. Sergio Marchionne o altro top manager della società,
per otTrire a quest' ultima la tàcoltà di replica;
9. vero che, in alternativa, chiedeva di poter realizzare un'intervista al dott.
Marchionne o ad altro top manager indicato dalla Fiat e a tal fine chiedeva di
conoscere la data dei previsti interventi pubblici del dott. Marchionne, per poterlo
intervistare;
1O. vero che la telefonata si concludeva con la promessa di un nuovo contatto per
fornire una risposta che non pervenne mai né a Corrado Formigli, né agli altri
responsabili della trasmissione;
1 1. vero che dopo la messa in onda della trasmissione, Corrado Formigli la contattò
telefonicamente una terza volta, manifestando l'intenzione del conduttore e la
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propria di ospitare in una prossima trasmissione il don. Marcbionnc o altro top
manager indicato da Fiat;
12. vero che, in alternativa, chiedeva l'invio di un testo di replica, che sarebbe stato
letto in trasmissione:
13. vero che la telefonata si concludeva con la promessa di un nuovo contatto, per
fornire una risposta che non pervenne mai né a Corrado Formigli, né agli altri
responsabili della tras missione.
Si indica a teste il dott. Franco Sodano, capo ufficio stampa della Fiat;
nel merito ed in via principale
accogliere le domande
spiega~c
da Corrado Formigli in atto d'appello e, per l'effetto,
mandare assolta RAI - Radiotelevisione Italiana s. p.a. da ogni pretesa di parte attrice;
nel merito ed in via inciden tale
in via principale· riformare, per tutti
motivi esposti in narrativa, la sentenza di
condanna n. 1163/2012, resa dal Tribunale di Torino in primo grado nel procedimento R.G. n.
33063/10 e, per l'effetto, rigettare la domanda risarcitoria spiegata in prime cure da Fiat
Group Automobiles s.p.a. avverso RAI - Radiotclcvisionc Italiana s.p.a., mandando assolta
rodierna appellata ed appellante in via incidentale da ogni pretesa di parte attrice;
in via subordinata : ndla denegata ipotesi in cui codesta ecc.ma Corte d'Appello
ritenesse sussistente una responsabilità per i fatti di causa di RAI - Radiotelevisione Italiana
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s.p.a., con la medesima pronuncia di condanna, ridurre l' ammontare del risarcimento, anche
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in virtù dell'art. 1227 c.c.;
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in ogni caso
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con vittoria di spese, diritti ed onorari, anche di CTU, di entrambi i gradi di giudizio,
oltre ad iva, c.p.a. e rimborso forfettario secondo legge professionale.
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9. MOTIVAZIONE
ex an. 702 bis c.p.c., depositato in data 15/12/20 l O, la Fiat Group
Con ricorso
Automobiles ha evocato in giudizio davanti al Tribunale di Torino la RAI, Formigli
Corrado e Santoro Michele, chiedendo che fosse accertata la loro solidale
responsabilità per il fatto illecito costituito dalla messa in onda, nella puntata della
trasmissione ..Annozero" del 2/12120 l O, di una prova comparativa fra la vettura di
propria produzione, Alfa Romeo MiTo QV, ed altre due vetture di case concorrenti,
la Mini Cooper e la Citroen DS3, con la diffusione di risultati distorti ed inattendibili,
e denigratori nei confronti del proprio prodotto: con la conseguente produzione di un
danno che, causato dal suddetto fatto illecito, ascrivibile al giornalista (Formigli) cui
era riferibile la conduzione ed il commento della prova, al conduttore della
trasmissione (Santoro) che aveva permesso tali componamenti, ed alla RAI, per
conto della quale i due soggetti di cui sopra operavano, e che aveva mandato in onda
la trasmissione, dai convenuti in solido l'attrice chiedeva che venisse risarcito, e
dunque che i medesimi venissero in tal senso condannati.
I convenuti, costituitisi, contestavano il fondamento dell'avversa azione, e ne
chiedevano il rigetto.
Esperita l'istruttoria con l'espletamento di CTU "ingegneristico-economica", ed
istruita documentalmente la causa, con sentenza del 2012/2012 il Tribunale assolveva
il Santoro da ogni domanda, e condannava invece in solido il Fonnigli c la RAI al
risarcimento del danno in favore di Fiat, liquidato in €. 5.000.000,00, oltre accessori;
veniva disposta la pubblicazione della sentenza e l'eliminazione del filmato della
trasmissione dal sito internet "Annozero"; quanto alle spese, quelle relative al
rappono Santoro/Fiat venivano compensate per intero, e quelle relative al rapporto
Fonnigli e Rai/Fiat venivano poste a carico in via solidale dei primi per il 50%, e
compensate per il residuo; le spese di cru venivano divise a metà fra Formigli-Rai e
Fiat.
Derivava tale decisione dalla valutazione in termini di illiceità del comportamen to del
Formigli, che avrebbe fornito notizie non rispondenti al vero, da un lato asserendo
inferiore l'Alfa MiTo rispetto alle altre due vetture, dali 'altro asserendo che la rivista
Quattroruote, che aveva comparato le stesse vetture, era giunta alle stesse
conclusioni: il tutto, aggravato da atteggiamenti ed uso di espressioni volte a
denigrare il prodotto Fiat (ed in concreto idonee a danneggiare la casa
automobilistica, non solo per il modello in questione, ma per l'intero brand Alfa
Romeo); in assenza, poi, di una situazione che potesse consentire di considerare le
espressioni e I'atteggiamento del giornalista scriminati dal legittimo esercizio dei
diritti di cronaca e di critica, in quanto i messaggi forniti dovevano essere considerati
come appartenenti alla cronaca e non alla critica, e comunque, stante r•assenza del
requisito deila verità della notizia, come illeciti non solo perché denigratori nei
confronti della Fiat, ma anche perché lesivi del diritto dell'ascoltato re ad essere
raggiunto da informazioni corrette e veritiere; dalla considerazione dell'esistenza , in
capo ali 'attrice, di un danno patrimoniale e non, in dimostrato rapporto causale con il
comportamento del giornalista; dalla ritenuta assenza di responsabilità del Santoro,
estraneo all'organizzazione della "prova" per assenza di conoscenza di ciò che il
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10. Formigli, in concreto ed in trasmissione, avrebbe poi fatto, ed in relazione al quale la
parte gravata dall'onere di provame la responsabilità, ovvero la società attrice, non
aveva assolto a tale onere; viceversa, dalla ritenuta responsabilità solidale (con il
Formigli) della Rai ex art. 2049 c.c.; dalla conseguente liquidazione dei danni.
Avverso la sentenza propone appello il Fonni gli, contestando la qualificazione in
termini di illiceità della propria condotta, lamentando la ritenuta esclusione delle
esimenti dei diritti di critica e di cronaca, contestando il raggiungimento della prova
dei danni subiti da Fiat e del nesso causale con il proprio comportamento e
censurando di inammissibilità e/o nullità la CTU disposta d'ufficio senza che ne
ricorressero i presupposti, in modo tale da sollevare la parte attrice dali' onere di
provare il proprio danno, e che comunque aveva, venendo recepita sul punto dal
Tribunale, risposto in merito all'esistenza di danno patrimoniale in assenza del
relativo quesito, negando l'esistenza del danno e comunque sostenendo il concorso
causale della Fiat, che non aveva accettato l'invito a partecipare alla trasmissione pur
informata degli argomenti che vi si sarebbero trattati.
Le finali richieste sono di assoluzione, previa ammissione di prove non accolte in
primo grado, ed in subordine di riduzione del risarcimento.
Mentre il Santoro è rimasto contumace, si sono costituite in giudizio sia la Fiat che la
Rai, la prima sostenendo l'infondatezza del gravame e chiedendone la reiezione, la
seconda assumendo difese e conclusioni in sostanza coincidenti a quelle
dell'appellante principale, e dunque chiedendo anch'essa, in via di appello
incidentale, la riforma del1a sentenza con la propria assoluzione dalle domande
avverse (o, in subordine, riduzione del risarcimento liquidato), previa ammissione di
mezzi istruttori non assunti in primo grado.
La Corte, a seguito della relativa istanza d eli' appellante principale, ha sospeso
l'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado.
Sulle definitive conclusioni delle parti, riportate in epigrafe, la causa è stata trattenuta
in decisione.
L'appello è fondato, per l'assorbente considerazione per cui il comportamento tenuto
dal giornalista Formigli in occasione della trasmissione di cui si tratta, e nei servizi
realizzati in precedenza e quindi trasmessi nel contesto di quel programma, è del tutto
lecito. Infatti, riassuntivamente: la critica di un prodotto, purché basata su
considerazioni obiettive e verificabili, anche se in ipotesi opinabili nei criteri adottati,
è perfettamente lecita, discendendo tale inevitabile affennazione direttamente dal
disposto dell'art. 21 della Costituzione; perfettamente lecito, quindi, è sottoporre il
prodotto a prove, anche comparative con prodotti della concorrenza, e fonnularne un
giudizio basato non solo su dati numerici obiettivi, ma anche su sensazioni ed
impressioni (e infatti tale pratica è abituale, come la lettura di qualunque rivista di
settore rivela chiaramente, perlopiù intitolando i relativi servizi, relativi a prove di
veicoli, "impressioni di guida"); perfettamente lecito è poi anche limitare l'ambito
della prova ad alcuni aspetti della destinazwne d'uso del veicolo, e ciò sia che
effettivamente tali limitazioni rispondano ad un criterio di "destinazione tipica" del
veicolo (come nel caso di specie, le sole prestazioni sportive di un veicolo sportivo),
sia che così non sia (per esempio, perfettamente lecito è decidere di limitarsi a
11. provare la comodità e la "vivibilità,. non solo di un 'ammiraglia di lusso, ma anche di
una vettura sportiva estrema, e dedicarvi magari una comparativa in proposito); pure
lecito è, purché si evidenzi, o comunque risulti chiaro, che si tratta di una prova
effettuata a meri fini statistici o di soddisfazione di una possibile curiosità tecnica,
magari illogica ma appunto ipotizzabile, del consumatore, effettuare prove
comparative fra veicoli non similari (del tipo, a meri fini esemplificativ i: che
differenza prestazionale c'è fra una MiTo e una Ferrari in pista? E fra una vettura e
una moto? Quanto è davvero più comoda una limousine rispetto a una MiTo?).
Insomma, il giornalista, specializzalo o meno (nel senso, parlando di auto, il redattore
di "Quattroruote ", oppure Formigli e Santoro, questi ultimi di solito occupandosi di
attualità politico-economica), può occuparsi del prodotto, parlame, confrontarlo e
giudicarlo, senza incontrare limiti di sorta in tale attività, se non quelli della verità
dell'informaz ione, nei limiti in cui si tratti di dati obbiettivi e verificabili: nelle
impressioni di guida, insomma, può riferire le proprie impressioni e giudizi, purché
ciò faccia serenamente, esprimendo un proprio motivato giudizio, e non invece
esprima un'aprioristic a, immotivata ed incongrua valutazione, frutto di un pregiudizio
negativo, con l 'uso di espressioni offensive.
Dunque: cronaca (la narrazione di quanto accaduto nelle prove condotte, e dei
risultati strumentali) e critica (la valutazione di tali dati, e le soggettive impressioni),
se rispettano quei limiti, sono sempre consentite, ed il produttore, che si pone sul
mercato e dunque deve sopportare il giudizio non solo del consumatore, ma di chi
intenda informarlo, non ha in proposito os ad loquendum.
L 'azione intentata da Fiat non rispondeva ad alcuno di questi principi, e si presentava,
dunque, totalmente infondata; peraltro, il giudice di primo grado tanto non ha
immediatame nte rilevato, affidando un incarico peritale che, già e soprattutto nei suoi
quesiti, a tali consolidati principi non si uniformava, quando andava a richiedere una
valutazione delle prestazioni astratte, diverse da quelle su pista che erano state
l'oggetto della prova, indi addirittura i consumi; passi per "agilità e/o stabilità", ma
non si vede cosa c'entrino la "confortevole zza dell 'abitacolo e del posto guida,
accessori, dotazioni di sicurezza, prezzo''; indi, la sorprendente richiesta di
valutazione se la prova fosse esaustiva, o se un'auto sportiva dovesse essere valutata
anche sotto altri, e più completi, aspetti; per continuare con le valutazioni su cosa
avesse fatto Quattroruote, se la disinseribilità del sistema ESP potesse o meno influire
sui risultati e come e quanto: il tutto, comportante l'assunzione, da parte dei
consulenti e dello stesso giudice, di poteri valutativi dell'attività informativa che
debbono ritenersi del tutto avulsi dalle possibilità consentite dall'attuale normativa di
rango costituzionale. La CTU, pertanto, è stata demandata ed espletata, per gran
parte, su argomenti totalmente inammissibili, perché concernenti scelte insindacabili
del giornalista, il cui giudice in proposito, come per il produttore, non è il magistrato,
ma il pubblico.
Con queste premesse, il primo e principale aspetto che dev'essere verificato è quello
se dei dati e notizie fomiti in merito alla vettura Alfa Romeo MiTo (Quadrifoglio
V~rde, ovvero la versione più sportiva, 1.400 c.c. turbo da 170 cavalll), ve ne siano ?i
falsi. A tale quesito non può darsi che risposta negativa. Infatti: la prova effettuata m
12. pista da Quattroruote aveva dato proprio quegli esiti che Fonnigli ba riportato; la
"gara" effettuata fra le tre auto dal Formigli con l'ausilio della rivista "Topgear'' non
sarà stata una gara nel senso della contemporanea presenza in pista delle tre vetture (e
questo era chiaro già dai filmati trasmessi, nonostante la sequenza del transito di tutte
e tre le vetture sotto la "bandiera a scacchi", palesemente, e per tutti, una
rappresentazione meramente simbolica, se poi il collaudatore risultava, da tutte le
altre riprese, chiaramente lo stesso: del resto, nessuno mai effettua una gara del
genere fra vetture in prova, per evidenti problemi di sicurezza e perché, in quel caso,
il margine di opinabilità legato alle differenti abilità dei piloti diventa
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macroscopicamente più elevato), ma era chiaramente una 'gara" nel senso di una
comparazione; il fatto di aver taciuto che Quattroruote avesse poi, nel quadro di una
più complessiva valutazione delle tre auto, ritenuto globalmente migliore la MiTo, è
irrilevante poiché Formigli e Annozero valutavano le vetture per le pure prestazioni,
ed erano liberissimi di farlo.
E' tutto qui: dunque, non esiste alcun "vulnus alla verità storica dei fatti" perpetrato
dal Fonnigli nel raccontarli, questi fatti, non avendo egli fatto altro che provare le tre
auto, ritenere più veloci della MiT o le altre due, specificare che anche Quattroruote
aveva fatto la stessa verifica per giungere allo stesso risultato: solo sulla velocità in
pista, di questo e non di altro si parlava. Formigli non aveva alcun obbligo di
raccontare che Quattroruote, nella sua prova, aveva valutato globalmente le tre auto,
giungendo a far primeggiare la MiTo in virtù di aspetti diversi, meno "sportivi" e
pistaioli e più quotidiani e stradali: non stava facendo un reportage sui criteri di
valutazione delle auto, sul giornalismo specializzato in materia automobilisti ca, né
discettava di validità tecnica di prove sul bagnato (perché mai, poi, una prova sul
bagnato non sarebbe probante, non è chiaro: è al contrario tanto probante che le piste
sono spesso dotate di impianti di bagnamento artificiale dell'asfalto, per verificare il
comportamen to delle auto in condizioni di difficile aderenza) o addirittura
dell'incidenza sulle prestazioni dei dispositivi di controllo di trazione e abs di cui le
auto sono dotate: riportava i risultati, e le impressioni, della sua prova di guida
estrema in pista di un'auto che non è granché adatta alla pista, come la quasi totalità
delle auto di libera circolazione. La prova non era molto utile alla verifica del livello
tecnologico dei produttori, questo è chiaro a chiunque "mastichi" qualcosa di tecnica
motoristica e di caratteristiche prestazionali dei veicoli (e dunque, senz'altro alla
maggior parte dei possibili clienti di un veicolo sportivo): la differenza fra le tre auto
non rispecchiava, palesemente, che la differenza di scelte progettuali volute e cercate,
non frutto di una inferiorità o superiorità di chicchessia: la "Mini" l'hanno voluta
"arrabbiata" e rigida come una tavola? Bene, andrà più forte in pista, poi saranno
dolori sul pavé, o in genere sulle strade, mediamente alquanto sconnesse, della rete
italiana (dove spesso andrà pure più piano, perché le sospensioni troppo rigide non
"copiano" le sconnessioni); la Citroen risulta una via di mezzo; la Mito è più
confortevole e sicura, dunque si venderà forse meno allo sprovveduto ragazzino, e di
più al padre di famiglia responsabile, anche se attratto da un concetto più maturo di
sportività, Tali considerazioni scaturiscono naturali non solo dalla prova di
Quattroruote, ma anche dalla visione della trasmissione, se guardata obiettivamen te:
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13. per il resto, si va necessariamente nell'ambito dell'opinabile e soprattutto, purtroppo
per parte attrice, del non sindacabile.
Analizzando gli addebiti mossi dalla sentenza: l'avere il Formigli taciuto che le
condizioni della "sua" (sua per modo di dire, sembrava più che altro in balìa del
collaudatore) prova fossero di asfalto bagnato e/o innevato, dunque diverse da quelle
della prova di Quattroruote: irrilevante, a parte che le condizioni della prova erano
chiare dal filmato, si è già detto che anche quelle condizioni sono probanti per il
confronto, anzi magari anche di più (se avesse precisato, non ne sarebbe risultato che
la MiTo era inferiore non solo sul bagnato, ma anche sull'asciutto?); lo "zittimento"
dell'ing. Castelli, da parte di Formigli in trasmissione, quando l'ingegnere fece
rilevare la differente cilindrata fra le vetture, 1.600 c.c. per Mini e Citroen, 1.400 per
la MiTo, è del tutto irrilevante, trattandosi di un mero contrasto di opinioni tecniche
che non si vede perché dovrebbe essere censurato: è vero, fra l'altro, che le vetture
sono comparabili, tanto che Quattroruote le aveva comparate, perché appartenenti,
per dimensioni, prestazioni e prezzi, allo stesso ambito di mercato; tutto questo è
comunque irrilevante, perché il giornalista, come già detto, può organizzare le prove
che crede, purché ne espliciti finalità e criteri; è poi anche vero che le potenze
(massime) erano vicine, e che la cilindrata, che influenza la coppia motrice, cioè la
forza paragonabile a quella di un braccio che alza un peso (i cavalli, di cui tutti
disquisiscono, indicati nel dato di potenza massima, sono la potenza appunto
massima espressa dal motore pressoché al limite superiore di regime, dunque forza
che si traduce in velocità di punta, e non in ripresa, dove conta soprattutto la "potenza
intermedia" ovvero la coppia, come giustamente rilevato dall'ing. Castelli, che certo
di auto non deve intendersene meno di Formigli: con l'annotazione però, in qualche
modo emersa anche dal dibattito televisivo, che in un motore sovralimentato il rilievo
della cilindrata, specie di una differenza di poco più del l 0%, è effettivamente
minore); dell'irrilevanza della questione della disinseribilità dell'Esp si è già detto; lo
stesso per la mancata precisazione che la prova non era una "corsa" con
contemporanea presenza delle auto; dell"'ottica riduttiva e fuorviante" di una prova
di sola pista anche; il fatto che la MiTo si fosse "beccata tre secondi" è, appunto, un
fatto vero, sia pure sull'asciutto e con "Quattroruote", e la vis polemica
dell'affermazione non è particolarmente significativa, come la visione del video
dimostra chiaramente, in un contesto di accese polemiche.
La finale affermazione del Tribunale è che vi è stata attitudine lesiva della
reputazione dell'auto nelle affennazioni del Formigli, e questo è certamente vero, nei
limiti in cui un giudizio negativo ha sempre tale attitudine; peraltro, nessuna delle
informazioni date nell'occasione era non veritiera, a differenza di quanto ritenuto dal
Tribunale e per le ragioni sopra evidenziate.
Sul1a CTU si è già detto: le valutazioni sulla valenza tecnica del confronto e sulla non
sovrapponibilità a quello di Quattroruote sono non tanto errate, quanto irrilevB?ti,
perché i dati fomiti erano esatti e perché il giornalista che effettua prove comp~tlve
non ha pretese di scientificità nelle sue valutazioni, anche perché la gran parte dt esse:
non sono quantificabili: non è la CTU ad essere sbagliata, è il quesito sottoposto. at
consulenti ad essere totalmente irrilevante, perché i criteri delle prove comparattve
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14. non sono sindacabili, se i "numeri'' relativi non vengono alterati: in particolare, non
esisteva alcun obbligo (addirittura, il primo giudice lo ritiene "necessario"!) del
Formigli di sottoporre le tre vetture ad una prova complessiva come quelle di
Quattroruote, e non invece ad un semplice giro di pista per vedere quale "andasse più
forte" o semplicemente trasmettesse, nell 'andare, delle sensazioni "più sportive" al
conducente.
Concludendo sul punto, e per ''concludere" laddove lo fa la prima sentenza, il
Formigli non ha affatto "violato due volte la verità della notizia; la prima volta sotto
il profilo della non verità del fatto (l'essere l'Alfa Mito tecnicamente perdente
rispetto a1la Mini ed alla Citroen) oggetto della notizia, e, la seconda volta, sotto il
profilo della non verità della notizia in sé (l 'avere la rivista Quattroruote presentato la
vettura Alfa Mito come perdente rispetto ad altre due vetture della concorrenza, Mini
e Citroen); il tutto mediante tendenziosi accostamenti di parole e concetti atti a
rappresentare la realtà in modo deformato": ciò in quanto, lo si ripete, la Mito è
tecnicamente perdente rispetto a quella concorrenza sul piano meramente
prestazionale in pista, ed è vero che, verificando tale aspetto, alle stesse conclusioni
era giunta anche la rivista Quattroruote: nessuna realtà è stata rappresentata in modo
deformato, perché non erano stati nascosti i criteri di giudizio che costituivano il
parametro di valutazione delle vetture.
Ogni altra considerazione del primo giudice, collegata alle affermazioni sulla
''violazione" della verità della notizia, è dunque priva di qualunque rilievo.
In particolare, l 'unico dato che merita uno specifico esame, del lunghissimo estratto
della CTU che la sentenza riporta, è quello per cui le parole del Forrnigli avrebbero
dato l' impressione dì una prova cronometrata come quella di Quattroruote, effettuata
da lui con il collaudatore di TopGear, mentre invece tale prova era stata solo relativa
a11e impressioni di guida del collaudatore Pascali. Ora, poiché gli stessi CTU, nonché
le parti tutte, ammettono che Quattroruote ha fatto la prova e cosi è finita, e che le
cose, per quanto riguarda le prestazioni in pista delle tre vetture, stanno proprio così
come Formigli le ha riferite, non si vede quale rilievo possa avere tale questione: le
vetture andavano effettivamente in quel modo, con quell'ordine di classifica, e la
classifica strumentale rispettava in pieno quella "impressionale" del collaudatore: la
questione, dunque, è irrilevante nel senso che dalla specificazione richiesta non
sarebbe derivato alcun diverso risultato.
Il primo giudice poi, nel valutare inesistente la scriminante della libera esplicazione
del diritto del giornalista ad esprimere il proprio pensiero ed a diffonderne il
contenutot afferma che "i singoli messaggi e comportamenti oggetto di causa e da
parte attrice specificamente censurati come illeciti appartengono , infatti, alla cronaca
e non alla critica": ciò in quanto ritiene "violata la verità della notizia", ancorché
riconosce sussistente l'interesse pubblico alla diffusione della notizia ed anche il
requisito della continenza formale. Peraltro, come si è visto a non corrispondere a
verità non sono le notizie fomite dal Formigli, ma l'affermazion e che queste,
appunto, non corrispondessero a verità, proprio in quanto fondata essenzialmente
sulla non condivisibile tesi della non completezza dell'informazione, per non aver
riguardato la prova tutti gli aspetti delle auto e per non aver sotto tale profilo
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15. specificato che la prova di Quattroruote, condotta sotto tutti tali aspetti, aveva avuto
un esito favorevole per la Mito. Si sono già espresse sopra le ragioni dell'assoluta
infondatezza di tale tesi; ragioni che permangono anche se si esamina il diverso, e più
sottile argomento che viene introdotto con l'affermazione, da un lato, che
l' informazione era incompleta perché nella trasmissione si stavano analizzando le
ragioni deH'andamento discendente delle vendite Fiat, e dunque l'analisi delle
caratteristiche del prodotto avrebbe dovuto essere particolarmente completa, e
dali 'altro che, anche sotto tale profilo, dev' essere considerato il diritto del pubblico
ad essere correttamente informato: diritto che, per la ragione testé esposta, sarebbe
stato violato. Tali affermazioni sotto tutte erronee per l'assorbente considerazione che
l'informazione non era falsa, ma vera: sotto il profilo prestazionale puro l'Alfa Mito
va più piano della Mini e della Citroen, e tanto anche Quattroruote ha rilevato.
L'obbligo di rettificare e completare tale vera informazione con la specificazione che
però la vettura è più confortevole e sicura, e che magari il bagagliaio è più capiente,
non è in alcun modo concepibile, né il giudice può assumersi il compito di censore
dell'informazione, e di attributore, a trasmissioni di generica informazione, di
obblighi propri (che peraltro nemmeno in tali casi sono in tali termini ipotizzabili)
della stampa specializzata; non senza rilevare poi che la visione della registrazione
della trasmissione rende evidente come il punctum pruriens delle ragioni del calo
delle vendite Fiat fosse analizzato, nel dibattito fra gli ospiti ed anche negli ulteriori
servizi trasmessi nel corpo delJa trasmissione, sotto molteplici ragioni, non riducibili
alla mera questione dei meriti e demeriti di un singolo modello.
Pertanto, il comportamento del Formigli non può essere considerato illecito nemmeno
sotto il profilo ora analizzato, e sempre per la stessa ragione, ovvero poiché le
informazioni rese erano vere.
Consegue a quanto sopra la totale riforma della sentenza impugnata laddove ha
ritenuto Formigli, e la RAI, responsabili di un fatto illecito generatore di un danno
ingiusto per la Fiat, con la conseguente necessità di pronunciame l'assoluzione da
ogni attorea domanda, in accoglimento dell'appello principale e dell'appello
incidentale proposto dalla RAI : ogni altra questione, pertanto, rimane assorbita, ivi
comprese le istanze istruttorie formulate.
Quanto alle spese, esse seguono la soccombenza, e dunque quelle sostenute da
Formigli e dalla RAI dovranno essere rifuse dalla Fiat per entrambi i gradi di
giudizio: la liquidazione è contenuta in dispositivo.
Le spese di CTU liquidate debbono essere definitivamente poste a carico
dell'appellata Fiat, soccombente.
PQM
La Corte d'appello di Torino, definitivamente decidendo nel contraddittorio delle
parti costituite e nella contumacia dell' appellato Santoro Michele;
disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione;
in accoglimento degli appeJii principale ed incidentale proposti, ed in conseguente
riforma dell'impugnata sentenza, assolve Formigli Corrado e RAI Radiotelevisione
Italiana s.p.a. da ogni domanda nei loro confronti proposta da Fiat Group
Automobiles s.p.a.;
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16. condanna Fiat Group Automobiles s.p.a. a rifondere a Fonnigli Corrado e RAI
Radiotelevisione Italiana s.p.a. le spese processuali dagli stessi sostenute nei due
gradi di giudizio, spese che liquida per Formigli in €. 5.000,00 per diritti ed €.
45.000,00 per onorari per il primo grado ed in €. 50.000,00 per compensi ed €.
2. l 99,00 per esposti per il secondo grado, e per Rai Radiotelevisione Italiana s.p.a. in
€. 5.000,00 per diritti ed €. 45.000,00 per onorari per il primo grado ed in €.
50.000,00 per compensi per il secondo grado: il tutto, oltre successive occorrende,
CPA ed IVA sulle somme imponibili, se non detraibile dalla parte vittoriosa;
pone a carico di Fiat Group Automobiles s.p.a. le spese di CTU liquidate in primo
grado.
Così deciso in Torino, nella Camera di consiglio del1a III Sezione civile della Corte
d'appello, in data 2/10/2013.
IL PRESIDENTE
(dott. Renata S ILVA)
IL CONSIGLIERE EST.
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